Ordinanza 121/1990 (ECLI:IT:COST:1990:121)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 21/02/1990;    Decisione  del 06/03/1990
Deposito de˙l 09/03/1990;    Pubblicazione in G. U. 21/03/1990 n.12
Norme impugnate:  
Massime:  15689
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  1988/44   

Pronuncia

N. 121

ORDINANZA 6-9 MARZO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 44 del 21 gennaio 1988;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 44 del 1988;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nel dispositivo della sentenza n. 44 del 1988 siano corretti i seguenti errori materiali: dopo le parole "nella parte in cui non prevede", in luogo di "i professori universitari" deve leggersi "per i professori universitari" ed in luogo di "dalla facoltà di riscatto", deve leggersi "la facoltà di riscatto".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 6 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI