N. 121
ORDINANZA 6-9 MARZO 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 44 del 21 gennaio 1988;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 44 del 1988;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che nel dispositivo della sentenza n. 44 del 1988 siano corretti i seguenti errori materiali: dopo le parole "nella parte in cui non prevede", in luogo di "i professori universitari" deve leggersi "per i professori universitari" ed in luogo di "dalla facoltà di riscatto", deve leggersi "la facoltà di riscatto".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 6 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI