N. 44
SENTENZA 14-21 GENNAIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. h), del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale dell'anno 1986;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto in fatto
1. - In occasione della liquidazione della pensione alla vedova del Prof. Giorgio Sichel, ordinario di lingua e letteratura tedesca all'Università di Genova, veniva negata la valutabilità in quiescenza, previo riscatto, del servizio prestato dal predetto docente in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, per oltre un triennio, anteriormente alla sua nomina in ruolo. Il diniego veniva motivato sul presupposto che, in base alla normativa vigente, il riscatto dei servizi prestati prima della nomina in ruolo come lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere è consentito soltanto in favore degli insegnanti di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica (art. 14, lett. H, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), purché il servizio stesso abbia avuto una durata, senza interruzione, non inferiore al triennio (art. unico della L. 12 febbraio 1957, n. 45).
Nel ricorso alla Corte dei conti in sede giurisdizionale avverso il relativo provvedimento, l'interessata ha sostenuto l'illegittimità costituzionale del citato art. 14, lett. H, del d.P.R. n. 1092 del 1973, in relazione all'art. 3 Cost.
Con ordinanza del 7 giugno 1985, la Corte dei conti in sede giurisdizionale ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento all'art. 3 Cost., rilevando che la ratio della norma in esame mirerebbe a valorizzare in quiescenza quei servizi che, nel realizzare il perfezionamento degli studi compiuti ed il completamento della necessaria esperienza didattica, consentono che di tale maggiore preparazione ed esperienza possa successivamente giovarsi l'esercizio professionale della funzione docente. Di conseguenza, si osserva nell'ordinanza di rinvio, se tale era l'intento del legislatore, proprio in considerazione della positiva incidenza di tali servizi sul successivo servizio di ruolo e della conseguente necessità di valutare in quiescenza attività il cui svolgimento ha ritardato l'immissione in ruolo, non sembrerebbe in alcun modo giustificabile l'esclusione da detto beneficio della categoria dei professori universitari. Anzi, il servizio prestato in qualità di lettore presso una università estera, in quanto svolto a livello universitario, assume, secondo il giudice a quo, maggiormente caratteri di perfezionamento scientifico e di acquisizione di esperienze didattiche rispetto alla successiva attività di docente universitario.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte, non si è costituita la parte privata, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti in sede giurisdizionale ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. h) del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei di pendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui attribuisce ai soli insegnanti di ruolo delle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, e non anche ai docenti universitari di ruolo, la facoltà di riscattare i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.
2. - La questione è fondata.
Come questa Corte ha avuto già modo di affermare (v. sent. n. 128 del 1981), la legislazione in materia di riscatti è andata via via evolvendosi nel senso di attribuire, in sede di trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti, la dovuta considerazione al tempo impiegato per acquisire la necessaria preparazione professionale.
Questo apprezzamento nasce evidentemente dalla constatazione che l'impegno profuso a tali fini comporta un ritardo nell'inizio dell'attività lavorativa ed essendo tale impegno finalizzato all'esercizio della attività stessa, è giusto che venga equiparato ad essa in sede di trattamento pensionistico.
A questa linea di tendenza appare ispirata la norma che concede la facoltà di riscatto ai docenti delle scuole secondarie ed artistiche, dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.
Ma, una volta riconosciuto tale valore a questo tipo di servizio, appare ingiustificatamente discriminatorio che la predetta facoltà di riscatto, concessa agli insegnanti delle scuole secondarie, non sia prevista anche per i professori universitari, perché, come ha esattamente rilevato il giudice a quo, l'attività di lettore, in quanto svolta a livello universitario, assume carattere di perfezionamento scientifico e di acquisizione di esperienze didattiche che contribuiscono alla preparazione professionale del docente universitario.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma lett. H del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ("T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui non prevede i professori universitari di ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi prestati in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI