˙ Ordinanza 159/1986 (ECLI:IT:COST:1986:159)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 23/04/1986;    Decisione  del 24/06/1986
Deposito del 27/06/1986;    Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Norme impugnate:  
Massime:  12437
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 159

ORDINANZA 24 GIUGNO 1986

Deposito in cancelleria: 27 giugno 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 31/1 s.s. del 2 luglio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma primo, legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni (Legge urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1984 dal pretore di Voghera nel procedimento penale a carico di Barbieri Carlo ed altri, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto in fatto che il Pretore di Voghera, con ord. 29 maggio 1984 (pervenuta però alla Corte il 17 aprile 1985) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, l. 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112 Cost.;

che, ad avviso del Pretore, il denunziato contrasto si verificherebbe a causa dell'indeterminatezza della fattispecie penalistica, dovuta all'omessa adeguata indicazione dei connotati della condotta penalmente rilevante concernente il termine "lottizzazioni", in guisa che ne deriverebbe la violazione sia del principio di legalità, sia del diritto di difesa, sia infine dello stesso principio dell'obbligatorietà dell'azione penale per carenza del parametro di verificabilità dell'osservanza dell'obbligo.

Considerato, però, in diritto, che analoghe questioni, anche in riferimento alla materia edilizia, sono già state più volte prese in esame da questa Corte, sia con la sent. n. 49 del 1980, che con le successive ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, e che specificamente con le ordinanze n. 5 del 1984 e 75 del 1985, è stato ritenuto legittimo l'uso di espressioni di comune esperienza, come quella di "lottizzazione", osservandosi che esse non impongono al Giudice oneri esorbitanti dal normale compito ermeneutico,

visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 primo comma, l. 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, sollevata dal Pretore di Voghera con l'ordinanza di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere