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Ord. 172/2015 - Presidente CRISCUOLO, Redattore CAROSI Relatore NAPOLITANO
estinzione del processo
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione, in deroga alla procedura stabilita dall'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina con proprio decreto le tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui, dei tariffari regionali - Denunciata violazione della potestà legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonché in materia di igiene e sanità e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, già disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. Previsione che le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica . Previsione che gli importi tariffari, fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15, restano a carico dei bilanci regionali e che tale disposizione si intende comunque rispettata dalle Regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificamente previsto per le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile .
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Sent. 125/2015 - Presidente CRISCUOLO, Redattore CAROSI Relatore NAPOLITANO
illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi - Previsione per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni - Previsione che la riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50% del totale dei posti letto da ridurre e che è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse - Previsione della sospensione del conferimento e rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, fino ad avvenuta realizzazione della riduzione stessa - Previsione per le Regioni e le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare; Previsione, in deroga alla procedura stabilita dall'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina con proprio decreto le tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui, dei tariffari regionali; Previsione che le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica; Previsione che gli importi tariffari, fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15, restano a carico dei bilanci regionali e che tale disposizione si intende comunque rispettata dalle Regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificamente previsto per le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile; Previsione che il livello del fabbisogno del servizio nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 - Previsione che, qualora la proposta di riparto non intervenga entro i termini indicati dalla disposizione, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole Regioni e Province autonome, alla ripartizione del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio Sanitario Nazionale, si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente - Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui sopra mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e che fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27, l'importo del concorso alla manovra stessa è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano è determinato dagli artt. 15 e 16, comma 3. Fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Previsto concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome mediante accantonamenti annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
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Ord. 80/2015 - Presidente CRISCUOLO, Redattore NAPOLITANO
inammissibilità - restituzione atti - jus superveniens
Trasporto - Trasporto di merci su strada - Corrispettivo dovuto al vettore qualora il contratto non sia stipulato in forma scritta - Determinazione in misura non inferiore alla sommatoria dei costi di esercizio, sia generali (inclusi i c.d. costi di sicurezza) che di carburante, stabiliti, per classe di appartenenza del veicolo, dall'Osservatorio sulle attività di trasporto.
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Ord. 79/2015 - Presidente CRISCUOLO, Redattore NAPOLITANO
estinzione del processo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
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Sent. 75/2015 - Presidente CRISCUOLO, Redattore NAPOLITANO
cessata materia del contendere
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che il livello del fabbisogno del servizio nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 - Previsione che, qualora la proposta di riparto non intervenga entro i termini indicati dalla disposizione, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole Regioni e Province autonome, alla ripartizione del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio Sanitario Nazionale, si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente - Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui sopra mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e che fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27, l'importo del concorso alla manovra stessa è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Previsione che fermo restando il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli artt. 15 e 16, comma 3, le disposizioni del decreto legge impugnato si applicano alle predette Regioni e Province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali ed agli altri enti od organismi ad ordinamento regionale o provinciale. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
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Sent. 74/2015 - Presidente CRISCUOLO, Redattore NAPOLITANO
cessata materia del contendere
Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi - Previsione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25% riferito a ricoveri diurni - Previsione che la riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50% del totale dei posti letto da ridurre e che è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse - Previsione della sospensione del conferimento e rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, fino ad avvenuta realizzazione della riduzione stessa - Previsione per le Regioni e le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il profilo assistenziale gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare; Previsione della riduzione del livello di fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato finanziamento - Modificazione delle misure in materia sanitaria previste dall'art. 15, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
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Sent. 59/2015 - Presidente CRISCUOLO, Redattore NAPOLITANO
illegittimità costituzionale
Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Regime di autorizzazione degli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie - Restrizione dell'elenco delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale per la cui erogazione è necessaria l'autorizzazione.
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Sent. 54/2015 - Presidente CRISCUOLO, Redattore NAPOLITANO
illegittimità costituzionale
Professioni - Norme della Regione Liguria - Attività professionale sanitaria intramuraria - Previsione della possibilità per il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge n. 251 del 2000 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) di esercitare attività libero professionale, al di fuori dell'orario di servizio, anche singolarmente all'interno dell'Azienda e in forma intramuraria allargata presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati.
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Ord. 40/2015 - Presidente CRISCUOLO, Redattore NAPOLITANO
ammissibile
Confessioni religiose - Intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost. - Richiesta di apertura delle trattative da parte dell'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti - Deliberazione del Consiglio dei ministri di diniego - Sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la quale è stato respinto il ricorso per motivi di giurisdizione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la decisione del Consiglio di Stato che, in riforma della favorevole sentenza del Tar per il Lazio (recante declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto assoluto di giurisdizione) aveva affermato la sindacabilità, ad opera del giudice amministrativo, della suddetta deliberazione del Consiglio dei ministri.
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Sent. 32/2015 - Presidente CRISCUOLO, Redattore NAPOLITANO
illegittimità costituzionale - cessata materia del contendere
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti - Servizio idrico integrato - Piani d'ambito (programma degli interventi e piano economico finanziario) - Previsione che il piano d'ambito contempli agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei piccoli Comuni; Facoltà di gestione autonoma - Previsione che i Comuni già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti hanno facoltà in forma singola o associata di gestire autonomamente l'intero servizio idrico integrato; Esercizio dei poteri sostitutivi - Previsione che la Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte degli enti d'ambito; Autorità d'ambito del ciclo dei rifiuti - Previsione che il Comitato d'ambito, attraverso cui opera l'Autorità, definisce l'articolazione degli standard di costo e i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee; Gestione integrata dei rifiuti - Autorità d'ambito del ciclo dei rifiuti - Previsione che il Comitato d'ambito, attraverso cui opera l'Autorità, individua gli enti incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e/o l'affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale.