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    Sent. 202/2012 - Presidente QUARANTA, Redattore TESAURO

    manifesta inammissibilità

    Regioni, in genere - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Dissenso fra Stato e Regione o Province autonome in sede di conferenza dei servizi - Possibilità di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con deliberazione del Consiglio dei ministri, non solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento agli enti locali - Lamentata violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di intesa forte; Disciplina relativa alla conferenza dei servizi - Qualificazione come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi della lett. m) dell'art. 117, comma secondo, Cost. - Lamentato intento del legislatore statale di attirare alla propria competenza esclusiva la disciplina relativa alla conferenza dei servizi, con incidenza in materie riservate alla competenza provinciale, quali la tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico, l'urbanistica, la tutela del paesaggio, l'igiene e la sanità; Iniziativa economica privata - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attività" (DIA) - Sostituzione diretta della preesistente normativa sia statale che regionale - Dichiarazione che la disciplina predetta attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata incidenza in ambiti di legislazione provinciale e in particolare nella materia dell'urbanistica e piani regolatori.

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    Sent. 201/2012 - Presidente QUARANTA, Redattore MATTARELLA

    illegittimità costituzionale

    Edilizia e urbanistica - Protezione civile - Norme della Regione Molise - Costruzioni in zone sismiche - Procedure per l'autorizzazione sismica - Obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario, in caso di modifica architettonica che comporti un aumento di carichi superiore al 20%, restando le modifiche inferiori a detto limite soggette al deposito della sola verifica strutturale - Contrasto con la normativa statale di riferimento che impone la preventiva valutazione di sicurezza per qualsiasi modifica che importi variazioni con incrementi di carichi superiori al 10% rispetto al progetto originario.

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    Sent. 200/2012 - Presidente QUARANTA, Redattore CARTABIA

    illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere

    Iniziativa economica privata - Abolizione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Previsione di ipotesi tassative in cui il legislatore può "espressamente vietare" l'attività economica, fra le quali il "contrasto con i principi fondamentali della Costituzione" - Lamentata introduzione, con legge ordinaria, di un nuovo principio fondamentale per lo sviluppo economico in contrasto con la c.d. "costituzione economica", nonché indebita interferenza nella potestà legislativa regionale; Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentato contrasto con le norme comunitarie che riconoscono il diritto alla diretta erogazione dei servizi pubblici da parte delle amministrazioni, ripristino della normativa abrogata dal referendum popolare, centralizzazione del potere decisionale in materia di beni e servizi pubblici incompatibile con gli assetti decentrati di cui al Titolo V, uso improprio della decretazione d'urgenza Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio c.d. della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale concorrente e residuale, ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Previsione che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche e limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata attribuzione agli enti locali di competenze proprie della Regione, lamentata esorbitanza del legislatore dalla sua competenza riguardante il solo profilo dell'affidamento del servizio pubblico locale, con invasione di ambiti regionali, ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Bilancio e contabilità pubblica - Regione Sardegna - Disposizioni per garantire l'efficacia delle misure finanziarie già previste nell'ambito del c.d. "Obiettivo Convergenza" dell'Unione europea e nell'ambito del "Piano per il Sud" - Lamentata penalizzazione della Regione Sardegna, rientrante nel Piano per il Sud, ma non inserita nell'Obiettivo Convergenza, e dunque tenuta a finanziare gli investimenti nelle Regioni in esso (Obiettivo Convergenza) inserite - Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Prevista applicazione del regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge n. 196 del 2007 - Lamentata interferenza nella materia della formazione professionale di competenza esclusiva regionale, lamentata applicazione di regolamento statale; Regioni a statuto speciale - Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Necessità di adeguamento anche per le Regioni autonome ai fini dell'attuazione degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, nonché dell'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario riconosciuto alla Regione autonoma, lamentata subordinazione della perequazione alla rinuncia alla autonomia costituzionalmente garantita, irragionevolezza per indisponibilità da parte della Regione del procedimento di revisione statutaria; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali - Lamentata interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale - Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Regione Sardegna - Bilancio e contabilità pubblica - Modifica del comma 3 dell'art. 20, del decreto legge n. 98 del 2011, concernente il nuovo patto di stabilità interno e la partecipazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - Riproposizione da parte della Regione Sardegna delle censure già prospettate avverso il predetto art. 20, nella sua formulazione originaria, con il Ricorso n. 96 del 2011 - Lamentata applicazione alla Regione Sardegna del generale regime premiale e sanzionatorio connesso al rispetto del patto di stabilità, ancorché la Regione versi in situazione di indisponibilità di risorse adeguate per l'assolvimento delle funzioni istituzionali per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate - Lamentata iniquità del sistema di compartecipazione a vantaggio delle Regioni ordinarie e in danno delle autonomie speciali - Lamentata interferenza statale nell'ordinamento degli enti locali Iniziativa economica privata - Commercio - Abolizione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza nella sfera di competenza regionale in assenza di coinvolgimento delle Regioni; Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale, elusione degli effetti vincolanti del referendum popolare; Regioni, in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata totale assenza di titolo competenziale dello Stato; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione della forma alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e all'apprezzamento del Ministero dell'interno - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata interferenza dello Stato in materia di associazionismo degli enti locali, soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, riallocazione di funzioni comunali ad opera dello Stato anziché della Regione in contrasto con il principio di sussidiarietà, contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione che implicitamente esclude controlli statali sugli atti comunali, mancato coinvolgimento della Regione Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi - Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Previsione di un regime per l'esclusione di singole attività economiche, azionabile solo dallo Stato - Ritenuta genericità dei criteri di adeguamento, impossibilità giuridica di attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione e necessità di bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza sulla disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo stato della finanza regionale; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una soglia di valore fissata dal legislatore nazionale, al di sopra della quale è in ogni caso esclusa la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla modalità organizzativa della gestione in house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le società titolari di affidamenti diretti - Previsione che le società in house siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità definite con atto ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della capacità di scelta degli enti territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali nonché del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di procedure collaborative Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentato incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale, concorrente e residuale, nonché mancanza di concertazione; Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud - Previsione che la spesa delle cinque Regioni del Sud inserite nell'obiettivo convergenza possa eccedere i limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità interno - Previsione di una compensazione, al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica, attraverso la maggiorazione degli oneri posti a carico di tutte le altre regioni - Lamentato contrasto con il principio della piena responsabilità finanziaria di ciascun ente, alterazione delle corrette relazioni istituzionali, ingiustificato privilegio accordato alle Regioni meno virtuose; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata incidenza sull'assetto ordinamentale ed istituzionale di enti locali aventi rilevanza costituzionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, introduzione di un modello organizzativo connotato da genericità e indifferenziazione inidoneo a garantire l'allocazione ottimale delle funzioni, previsione di un potere sostitutivo non consentito dal quadro costituzionale Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi - Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Previsione di un regime per l'esclusione di singole attività economiche, azionabile solo dallo Stato - Ritenuta genericità dei criteri di adeguamento, impossibilità giuridica di attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione e necessità di bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza sulla disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo stato della finanza regionale; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una soglia di valore fissata dal legislatore nazionale, al di sopra della quale è in ogni caso esclusa la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla modalità organizzativa della gestione in house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le società titolari di affidamenti diretti - Previsione che le società in house siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità definite con atto ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della capacità di scelta degli enti territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali nonché del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di procedure collaborative Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Ritenuta mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza dell'atto censurato, lamentata incidenza anche con normativa di dettaglio nella materia della tutela della salute, pregiudizio per il funzionamento del sistema sanitario regionale e in generale dell'ordinamento regionale, lamentata compressione di prerogative costituzionali in funzione di una valutazione finanziaria; Regioni, in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata inadeguatezza della fonte ordinaria a disciplinare modifiche statutarie, lamentato intervento sulla materia della forma di governo riservata allo statuto, nonché sulla materia dell'organizzazione regionale di competenza legislativa regionale piena Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata introduzione di un parametro di virtuosità del tutto estraneo alle finalità di coordinamento della finanza pubblica, con effetti di coartazione della volontà regionale; Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud - Previsione che la spesa delle cinque Regioni del Sud inserite nell'obiettivo convergenza possa eccedere i limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità interno - Previsione di una compensazione, al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica, attraverso la maggiorazione degli oneri posti a carico di tutte le altre regioni - Lamentata disparità di trattamento; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione della forma alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e all'apprezzamento del Ministero dell'interno - Lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza attraverso norme puntuali in ambiti settoriali di competenza regionale, discrepanza fra i due modelli alternativi; Comuni che alla data del 30 settembre 2012 risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici mediante convenzione - Previsione del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Contrasto con lo spirito della riforma del Titolo V della Costituzione che prevede la rafforzata autonomia degli enti locali; Previsione di un potere sostitutivo straordinario del prefetto al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali - Lamentata previsione di un potere sostitutivo estraneo allo schema costituzionale e non rispettoso della posizione di autonomia costituzionale dell'ente sostituito

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    Sent. 199/2012 - Presidente QUARANTA, Redattore TESAURO

    illegittimità costituzionale - inammissibilità

    Iniziativa economica privata - Abolizione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Previsione di ipotesi tassative in cui il legislatore può "espressamente vietare" l'attività economica, fra le quali il "contrasto con i principi fondamentali della Costituzione" - Lamentata introduzione, con legge ordinaria, di un nuovo principio fondamentale per lo sviluppo economico in contrasto con la c.d. "costituzione economica", nonché indebita interferenza nella potestà legislativa regionale; Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentato contrasto con le norme comunitarie che riconoscono il diritto alla diretta erogazione dei servizi pubblici da parte delle amministrazioni, ripristino della normativa abrogata dal referendum popolare, centralizzazione del potere decisionale in materia di beni e servizi pubblici incompatibile con gli assetti decentrati di cui al Titolo V, uso improprio della decretazione d'urgenza Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio c.d. della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale concorrente e residuale, ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Previsione che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche e limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata attribuzione agli enti locali di competenze proprie della Regione, lamentata esorbitanza del legislatore dalla sua competenza riguardante il solo profilo dell'affidamento del servizio pubblico locale, con invasione di ambiti regionali, ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Bilancio e contabilità pubblica - Regione Sardegna - Disposizioni per garantire l'efficacia delle misure finanziarie già previste nell'ambito del c.d. "Obiettivo Convergenza" dell'Unione europea e nell'ambito del "Piano per il Sud" - Lamentata penalizzazione della Regione Sardegna, rientrante nel Piano per il Sud, ma non inserita nell'Obiettivo Convergenza, e dunque tenuta a finanziare gli investimenti nelle Regioni in esso (Obiettivo Convergenza) inserite - Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Prevista applicazione del regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge n. 196 del 2007 - Lamentata interferenza nella materia della formazione professionale di competenza esclusiva regionale, lamentata applicazione di regolamento statale; Regioni a statuto speciale - Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Necessità di adeguamento anche per le Regioni autonome ai fini dell'attuazione degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, nonché dell'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario riconosciuto alla Regione autonoma, lamentata subordinazione della perequazione alla rinuncia alla autonomia costituzionalmente garantita, irragionevolezza per indisponibilità da parte della Regione del procedimento di revisione statutaria; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali - Lamentata interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale - Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Regione Sardegna - Bilancio e contabilità pubblica - Modifica del comma 3 dell'art. 20, del decreto legge n. 98 del 2011, concernente il nuovo patto di stabilità interno e la partecipazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - Riproposizione da parte della Regione Sardegna delle censure già prospettate avverso il predetto art. 20, nella sua formulazione originaria, con il Ricorso n. 96 del 2011 - Lamentata applicazione alla Regione Sardegna del generale regime premiale e sanzionatorio connesso al rispetto del patto di stabilità, ancorché la Regione versi in situazione di indisponibilità di risorse adeguate per l'assolvimento delle funzioni istituzionali per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate - Lamentata iniquità del sistema di compartecipazione a vantaggio delle Regioni ordinarie e in danno delle autonomie speciali - Lamentata interferenza statale nell'ordinamento degli enti locali Iniziativa economica privata - Commercio - Abolizione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza nella sfera di competenza regionale in assenza di coinvolgimento delle Regioni; Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale, elusione degli effetti vincolanti del referendum popolare; Regioni, in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata totale assenza di titolo competenziale dello Stato; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione della forma alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e all'apprezzamento del Ministero dell'interno - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata interferenza dello Stato in materia di associazionismo degli enti locali, soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, riallocazione di funzioni comunali ad opera dello Stato anziché della Regione in contrasto con il principio di sussidiarietà, contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione che implicitamente esclude controlli statali sugli atti comunali, mancato coinvolgimento della Regione Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi - Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Previsione di un regime per l'esclusione di singole attività economiche, azionabile solo dallo Stato - Ritenuta genericità dei criteri di adeguamento, impossibilità giuridica di attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione e necessità di bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza sulla disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo stato della finanza regionale; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una soglia di valore fissata dal legislatore nazionale, al di sopra della quale è in ogni caso esclusa la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla modalità organizzativa della gestione in house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le società titolari di affidamenti diretti - Previsione che le società in house siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità definite con atto ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della capacità di scelta degli enti territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali nonché del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di procedure collaborative Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi - Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Previsione di un regime per l'esclusione di singole attività economiche, azionabile solo dallo Stato - Ritenuta genericità dei criteri di adeguamento, impossibilità giuridica di attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione e necessità di bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza sulla disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo stato della finanza regionale; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una soglia di valore fissata dal legislatore nazionale, al di sopra della quale è in ogni caso esclusa la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla modalità organizzativa della gestione in house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le società titolari di affidamenti diretti - Previsione che le società in house siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità definite con atto ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della capacità di scelta degli enti territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali nonché del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di procedure collaborative Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Disciplina della verifica del contratto di servizio, nel caso di gestione in house o di partecipazione pubblica del capitale sociale, attribuita allo statuto dell'ente locale anziché alla Regione - Previsione che amministratori di enti locali non possano essere nominati amministratore di società partecipate dagli enti locali medesimi - Lamentata incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale, elusione degli effetti vincolanti del referendum popolare

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    Sent. 198/2012 - Presidente QUARANTA, Redattore CASSESE

    illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità

    Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio c.d. della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale concorrente e residuale, ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Previsione che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche e limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata attribuzione agli enti locali di competenze proprie della Regione, lamentata esorbitanza del legislatore dalla sua competenza riguardante il solo profilo dell'affidamento del servizio pubblico locale, con invasione di ambiti regionali, ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Bilancio e contabilità pubblica - Regione Sardegna - Disposizioni per garantire l'efficacia delle misure finanziarie già previste nell'ambito del c.d. "Obiettivo Convergenza" dell'Unione europea e nell'ambito del "Piano per il Sud" - Lamentata penalizzazione della Regione Sardegna, rientrante nel Piano per il Sud, ma non inserita nell'Obiettivo Convergenza, e dunque tenuta a finanziare gli investimenti nelle Regioni in esso (Obiettivo Convergenza) inserite - Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Prevista applicazione del regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge n. 196 del 2007 - Lamentata interferenza nella materia della formazione professionale di competenza esclusiva regionale, lamentata applicazione di regolamento statale; Regioni a statuto speciale - Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Necessità di adeguamento anche per le Regioni autonome ai fini dell'attuazione degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, nonché dell'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario riconosciuto alla Regione autonoma, lamentata subordinazione della perequazione alla rinuncia alla autonomia costituzionalmente garantita, irragionevolezza per indisponibilità da parte della Regione del procedimento di revisione statutaria; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali - Lamentata interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale - Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Regione Sardegna - Bilancio e contabilità pubblica - Modifica del comma 3 dell'art. 20, del decreto legge n. 98 del 2011, concernente il nuovo patto di stabilità interno e la partecipazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - Riproposizione da parte della Regione Sardegna delle censure già prospettate avverso il predetto art. 20, nella sua formulazione originaria, con il Ricorso n. 96 del 2011 - Lamentata applicazione alla Regione Sardegna del generale regime premiale e sanzionatorio connesso al rispetto del patto di stabilità, ancorché la Regione versi in situazione di indisponibilità di risorse adeguate per l'assolvimento delle funzioni istituzionali per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate - Lamentata iniquità del sistema di compartecipazione a vantaggio delle Regioni ordinarie e in danno delle autonomie speciali - Lamentata interferenza statale nell'ordinamento degli enti locali Iniziativa economica privata - Commercio - Abolizione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza nella sfera di competenza regionale in assenza di coinvolgimento delle Regioni; Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale, elusione degli effetti vincolanti del referendum popolare; Regioni, in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata totale assenza di titolo competenziale dello Stato; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione della forma alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e all'apprezzamento del Ministero dell'interno - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata interferenza dello Stato in materia di associazionismo degli enti locali, soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, riallocazione di funzioni comunali ad opera dello Stato anziché della Regione in contrasto con il principio di sussidiarietà, contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione che implicitamente esclude controlli statali sugli atti comunali, mancato coinvolgimento della Regione Regioni a statuto speciale - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le autonomie speciali di adeguamento, quale condizione per l'applicazione delle misure contenute nella legge di delega sul federalismo fiscale con cui lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, e quale elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie - Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata e omologazione delle Regioni a statuto speciale alle Regioni ordinarie - Lamentata introduzione di disciplina analitica, puntuale e dettagliata in luogo di un generale obiettivo di riduzione dei costi, contrasto con le previsioni statutarie sugli organi regionali Regioni, in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata compressione, con disciplina di dettaglio, dell'autonomia regionale in tema di forma di governo e di principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione Province autonome - Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Necessità di adeguamento anche per le Province autonome ai fini dell'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario riconosciuto alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e alle Province autonome, lamentata deroga unilaterale, con fonte ordinaria, a norme statutarie adottate con procedura rinforzata Regioni a statuto speciale - Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Necessità di adeguamento anche per le Regioni a statuto speciale ai fini dell'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario riconosciuto alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, deroga unilaterale con fonte ordinaria a norme statutarie Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi - Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Previsione di un regime per l'esclusione di singole attività economiche, azionabile solo dallo Stato - Ritenuta genericità dei criteri di adeguamento, impossibilità giuridica di attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione e necessità di bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza sulla disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo stato della finanza regionale; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una soglia di valore fissata dal legislatore nazionale, al di sopra della quale è in ogni caso esclusa la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla modalità organizzativa della gestione in house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le società titolari di affidamenti diretti - Previsione che le società in house siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità definite con atto ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della capacità di scelta degli enti territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali nonché del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di procedure collaborative Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentato incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale, concorrente e residuale, nonché mancanza di concertazione; Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud - Previsione che la spesa delle cinque Regioni del Sud inserite nell'obiettivo convergenza possa eccedere i limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità interno - Previsione di una compensazione, al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica, attraverso la maggiorazione degli oneri posti a carico di tutte le altre regioni - Lamentato contrasto con il principio della piena responsabilità finanziaria di ciascun ente, alterazione delle corrette relazioni istituzionali, ingiustificato privilegio accordato alle Regioni meno virtuose; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata incidenza sull'assetto ordinamentale ed istituzionale di enti locali aventi rilevanza costituzionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, introduzione di un modello organizzativo connotato da genericità e indifferenziazione inidoneo a garantire l'allocazione ottimale delle funzioni, previsione di un potere sostitutivo non consentito dal quadro costituzionale Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi - Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Previsione di un regime per l'esclusione di singole attività economiche, azionabile solo dallo Stato - Ritenuta genericità dei criteri di adeguamento, impossibilità giuridica di attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione e necessità di bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza sulla disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo stato della finanza regionale; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una soglia di valore fissata dal legislatore nazionale, al di sopra della quale è in ogni caso esclusa la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla modalità organizzativa della gestione in house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le società titolari di affidamenti diretti - Previsione che le società in house siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità definite con atto ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della capacità di scelta degli enti territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali nonché del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di procedure collaborative Province autonome - Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Necessità di adeguamento anche per le Province autonome ai fini dell'attuazione degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, nonché dell'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario riconosciuto alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome, deroga unilaterale con fonte ordinaria a norme statutarie adottate con procedura rinforzata Regioni, in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, irragionevolezza del sistema della composizione a scalare dei componenti dei consigli e delle giunte in base a più classi di dimensione demografica; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Lamentata interferenza nell'ambito della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, in subordine interferenza nell'ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali Regioni, in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Lamentata interferenza nell'ambito della autonomia organizzativa regionale, mancata previsione di forme di cooperazione, lamentata istituzione di un ulteriore ente locale senza l'osservanza dell'apposita procedura costituzionale Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Ritenuta mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza dell'atto censurato, lamentata incidenza anche con normativa di dettaglio nella materia della tutela della salute, pregiudizio per il funzionamento del sistema sanitario regionale e in generale dell'ordinamento regionale, lamentata compressione di prerogative costituzionali in funzione di una valutazione finanziaria; Regioni, in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata inadeguatezza della fonte ordinaria a disciplinare modifiche statutarie, lamentato intervento sulla materia della forma di governo riservata allo statuto, nonché sulla materia dell'organizzazione regionale di competenza legislativa regionale piena Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Disposizioni per la riduzione delle spese della politica - Determinazione del numero massimo dei Consiglieri e degli Assessori regionali in relazione al numero degli abitanti di ciascuna Regione, fissazione di un limite massimo ad emolumenti e indennità, commisurazione del trattamento economico dei Consiglieri alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, passaggio al sistema previdenziale contributivo per i Consiglieri regionali, istituzione e disciplina di un "Collegio dei revisori dei conti" quale "organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente" - Obbligo esplicito per le Regioni di adeguare i propri ordinamenti a tali previsioni, ai fini del collocamento nella classe degli enti territoriali più virtuosi, di cui all'art. 20 del d.l. n. 98 del 2011

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    Ord. 197/2012 - Presidente QUARANTA, Redattore GROSSI

    estinzione del processo

    Commercio - Norme della Regione Liguria - Attività di commercio su aree pubbliche - Soggezione ad autorizzazione del Comune - Soggetti autorizzabili - Persone fisiche, società di persone regolarmente costituite o cooperative - Mancata inclusione delle società di capitali - Contrasto con la disciplina statale sul commercio attuativa di norme comunitarie; Distributori automatici - Orario - Possibilità di apertura fino ad un massimo di ventiquattro ore, salvo diverse determinazioni dei Comuni adottate attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese interessate - Lamentata attribuzione ai Comuni di un potere atto a determinare possibili effetti anticoncorrenziali.

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    Ord. 196/2012 - Presidente QUARANTA, Redattore MORELLI

    manifesta inammissibilità

    Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni dal concepimento - Facoltà della gestante, nella specie minorenne, in presenza delle condizioni previste dalla legge.

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    Ord. 195/2012 - Presidente QUARANTA, Redattore GROSSI

    manifesta inammissibilità

    Regioni a statuto speciale - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Beni ubicati in Sicilia, che vengano a perdere la loro destinazione a servizi di carattere nazionale - Previsione che possano costituire oggetto di permuta demaniale da parte dello Stato - Lamentata sottrazione al demanio regionale, al quale tali beni spetterebbero in base ad un criterio di ripartizione su base funzionale.

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    Ord. 194/2012 - Presidente QUARANTA, Redattore CAROSI

    manifesta inammissibilità

    Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Facoltà per le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di richiedere "pareri" al Collegio medico-legale del Ministero della difesa, alle sezioni di tale Collegio istituite presso la sede centrale della Corte dei conti in Roma, nonché agli ospedali militari o civili aventi sedi nella Regione.

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    Sent. 193/2012 - Presidente QUARANTA, Redattore SILVESTRI

    illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere - ill. cost. conseguenziale parziale ex art. 27 legge n. 87/1953

    Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Misure di contenimento finanziario per gli anni 2012-2013, già previste dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78/2010, concernenti il concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la riduzione delle spese - Prevista estensione anche per gli anni 2014 e seguenti, nonché ulteriore previsione di nuove restrizioni - Lamentato pregiudizio per l'assolvimento delle funzioni pubbliche assegnate, trattamento deteriore rispetto alle regioni ordinarie, nonché assenza di concertazione; Regione Sardegna - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Nuovo patto di stabilità interno - Partecipazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - Lamentata applicazione alla Regione Sardegna del generale regime premiale e sanzionatorio connesso al rispetto del patto di stabilità, ancorché la Regione versi in situazione di indisponibilità di risorse adeguate per l'assolvimento delle funzioni istituzionali per l'asserita mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate - Lamentata iniquità del sistema di compartecipazione a vantaggio delle Regioni ordinarie e in danno delle autonomie speciali - Lamentata interferenza statale nell'ordinamento degli enti locali; Regioni a statuto speciale - Finanza regionale - Concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - Lamentata modifica in senso deteriore delle misure già previste dal comma 5 dell'art. 20 del d.l. 98/2011 e dal comma 156 dell'art. 1 della legge 220/2010, con un cumulo complessivo asseritamente lesivo della capacità di assolvimento delle funzioni pubbliche e sperequato rispetto alle Regioni ordinarie; Regione Sardegna - Bilancio e contabilità pubblica - Modifica del comma 3 dell'art. 20, del decreto legge n. 98 del 2011, concernente il nuovo patto di stabilità interno e la partecipazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - Riproposizione da parte della Regione Sardegna delle censure già prospettate avverso il predetto art. 20, nella sua formulazione originaria, con il Ricorso n. 96 del 2011.