Reg. Ric. n. 9 del 2026
pubbl. su G.U. del 13/05/2026 n. 19

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione Calabria



Oggetto:

Paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Norme della Regione Calabria – Previsione che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 e la compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 sono delegate alle province, alla città metropolitana e agli enti parco regionali – Ricorso del Governo – Denunciata interferenza in ambiti riconducibili alla tutela del paesaggio già regolati dalla normativa statale – Individuazione dei soggetti destinatari della delega con una previsione generale e astratta che non consente di assicurare una verifica concreta dell’adeguatezza delle strutture né di assicurare la sua permanenza nel tempo – Omessa differenziazione tra attività di tutela paesaggistica e esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia – Interferenza in un ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato – Mancato rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa statale per la delega delle funzioni amministrative, ove si intendesse qualificare la previsione regionale come intervento attuativo.

- Legge della Regione Calabria 25 febbraio 2026, n. 7, art. 1, sostitutivo del comma 3, primo periodo, dell’art. 61 della legge regionale 16 aprile 2022, n. 19.

- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, comma 6.


Paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Norme della Regione Calabria – Previsione che, nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, non si applica la sanzione prevista all'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una norma espressa e immediatamente operativa di non applicazione della sanzione pecuniaria – Intervento sul contenuto della disciplina sanzionatoria con una regola autonoma rispetto al regime sanzionatorio statale – Preclusione alle regioni di legiferare anche mediante disposizioni meramente riproduttive o ricognitive della disciplina statale – Incidenza sull’effettività degli strumenti di tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia.

- Legge della Regione Calabria 25 febbraio 2026, n. 7, art. 1, sostitutivo del comma 3, secondo periodo, dell’art. 61 della legge regionale 16 aprile 2022, n. 19.

- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167, commi 4 e 5.

Norme impugnate:
legge della Regione Calabria  del 25/02/2026  Num. 7  Art. 1
legge della Regione Calabria  del 16/04/2022  Num. 19  Art. 61  Co. 3


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
decreto legislativo del 22/01/2004    Art. 146    Co.
decreto legislativo del 22/01/2004    Art. 167    Co.
decreto legislativo del 22/01/2004    Art. 167    Co.