Reg. Ric. n. 9 del 2026
pubbl. su G.U. del 13/05/2026 n. 19
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Calabria
Oggetto:
Paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Norme della Regione Calabria – Previsione che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 e la compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 sono delegate alle province, alla città metropolitana e agli enti parco regionali – Ricorso del Governo – Denunciata interferenza in ambiti riconducibili alla tutela del paesaggio già regolati dalla normativa statale – Individuazione dei soggetti destinatari della delega con una previsione generale e astratta che non consente di assicurare una verifica concreta dell’adeguatezza delle strutture né di assicurare la sua permanenza nel tempo – Omessa differenziazione tra attività di tutela paesaggistica e esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia – Interferenza in un ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato – Mancato rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa statale per la delega delle funzioni amministrative, ove si intendesse qualificare la previsione regionale come intervento attuativo.
- Legge della Regione Calabria 25 febbraio 2026, n. 7, art. 1, sostitutivo del comma 3, primo periodo, dell’art. 61 della legge regionale 16 aprile 2022, n. 19.
- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, comma 6.
Paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Norme della Regione Calabria – Previsione che, nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, non si applica la sanzione prevista all'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una norma espressa e immediatamente operativa di non applicazione della sanzione pecuniaria – Intervento sul contenuto della disciplina sanzionatoria con una regola autonoma rispetto al regime sanzionatorio statale – Preclusione alle regioni di legiferare anche mediante disposizioni meramente riproduttive o ricognitive della disciplina statale – Incidenza sull’effettività degli strumenti di tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia.
- Legge della Regione Calabria 25 febbraio 2026, n. 7, art. 1, sostitutivo del comma 3, secondo periodo, dell’art. 61 della legge regionale 16 aprile 2022, n. 19.
- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167, commi 4 e 5.
legge della Regione Calabria del 16/04/2022 Num. 19 Art. 61 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 2
decreto legislativo del 22/01/2004 Art. 146 Co. 6
decreto legislativo del 22/01/2004 Art. 167 Co. 4
decreto legislativo del 22/01/2004 Art. 167 Co. 5
Testo del ricorso
N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 aprile 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 aprile 2026 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione
Calabria - Previsione che l'autorizzazione paesaggistica di cui
all'art. 146 e la compatibilita' paesaggistica di cui all'art. 167
del d.lgs. n. 42 del 2004 sono delegate alle province, alla citta'
metropolitana e agli enti parco regionali - Previsione che, nel
caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla
realizzazione dell'intervento edilizio, non si applica la sanzione
prevista all'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.
- Legge della Regione Calabria 25 febbraio 2026, n. 7 (Integrazioni
della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela,
governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)),
art. 1.
(GU n. 19 del 13-05-2026)
Ricorso ex art. 127 della costituzione per il presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 (telefax n.
06.96.51.40.00 - indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 22 aprile 2026 ricorrente contro la Regione Calabria, in persone
del presidente pro tempore, viale Europa - Cittadella Regionale -
Localita' Germaneto, 88100 Catanzaro;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'articolo 1 della legge della Regione Calabria 25 febbraio 2026,
n. 7, recante «Integrazioni della legge regionale 16 aprile 2002, n.
19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge
urbanistica della Calabria)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 41 del 25 febbraio 2026;
Con la legge della Regione Calabria 25 febbraio 2026, n. 7,
recante «Integrazioni della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
(Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge
urbanistica della Calabria)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 41 del 25 febbraio 2026, il legislatore
regionale e' intervenuto sulla disciplina urbanistica regionale
vigente.
In particolare, l'articolo 1 della legge regionale citata ha
disposto la sostituzione integrale del comma 3 dell'articolo 61 della
legge regionale n. 19 del 2002.
La nuova formulazione del comma 3 prevede testualmente che: «Il
comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
(Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge
urbanistica della Calabria) e' cosi' sostituito: «3. L'autorizzazione
paesaggistica di cui all'articolo 146 e la compatibilita'
paesaggistica di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono
delegate alle Province, alla Citta' Metropolitana e agli enti parco
regionali. Nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto
successivamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, non si
applica la sanzione prevista all'articolo 167, comma 5, del decreto
legislativo n. 42/2004».
La norma regionale si articola quindi in due disposizioni
normative distinte, contenute nel medesimo comma:
una disposizione concernente la delega delle funzioni
amministrative relative: al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica (art. 146, decreto legislativo n. 42/2004) e
all'accertamento di compatibilita' paesaggistica (art. 167, decreto
legislativo n. 42/2004);
una disposizione concernente il regime sanzionatorio, che
esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.
167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 in una specifica
ipotesi, individuata nella sopravvenienza del vincolo paesaggistico
rispetto alla realizzazione dell'intervento edilizio.
L'articolo 61, comma 3 della legge regionale Calabria 16 aprile
2002, n. 19, precedentemente alla modifica, prevedeva che: «3.
L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto
legislativo n. 42/04 e successive modifiche e integrazioni e'
delegata alle Province».
Il Presidente del Consiglio ritiene che la legge, cosi' come
promulgata, presenti dei vizi di illegittimita' costituzionale per
contrasto con gli articoli 9 e 117, co. 2, lett. s) Costituzione,
nonche' con le norme interposte di cui agli articoli 146 e 167 del
decreto legislativo n. 42 del 2004.
Pertanto, propone questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127, comma 1, Costituzione, per i seguenti
Motivi
Premessa.
La disposizione oggetto di esame presenta profili di
illegittimita' costituzionale che si concentrano nell'articolo 1
della legge regionale, nella parte in cui interviene su ambiti
riconducibili alla tutela del paesaggio.
Si tratta, com'e' noto, di materia riservata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, in diretto
collegamento con il valore primario riconosciuto dall'articolo 9
della Costituzione.
L'intervento del legislatore calabrese si colloca nell'ambito
della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante la disciplina
urbanistica del territorio regionale, e si concretizza nella
sostituzione integrale del comma 3 dell'articolo 61.
La nuova formulazione attribuisce alle Province, alla Citta'
metropolitana e agli enti parco regionali le funzioni relative sia al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146
del decreto legislativo n. 42 del 2004, sia all'accertamento della
compatibilita' paesaggistica previsto dall'articolo 167 del medesimo
decreto.
A cio' si aggiunge una previsione ulteriore, del tutto assente
nella disciplina previgente, secondo cui, nell'ipotesi di vincolo
paesaggistico sopravvenuto rispetto alla realizzazione
dell'intervento edilizio, non trova applicazione la sanzione
pecuniaria di cui all'articolo 167, comma 5, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
La portata innovativa della disposizione emerge con evidenza se
posta a confronto con il testo precedente, che si limitava a
prevedere la possibilita' di delegare l'autorizzazione paesaggistica
alle Province e agli enti parco, senza incidere ne' sull'ambito
soggettivo della delega, ne' sul regime della compatibilita'
paesaggistica, ne', tantomeno, sul sistema sanzionatorio.
1. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della
Regione Calabria 25 febbraio 2026, n. 7 per violazione degli articoli
9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonche'
dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 quale norma
interposta.
La disposizione regionale impugnata stabilisce che le funzioni
relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui
all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e
all'accertamento di compatibilita' paesaggistica di cui all'articolo
167 del medesimo decreto sono delegate alle Province, alla Citta'
metropolitana e agli enti parco regionali.
La formulazione testuale della norma evidenzia che la delega e'
disposta direttamente dal legislatore regionale, in via generale e
immediata, senza rinvio a successivi atti applicativi ne' previsione
di ulteriori passaggi procedimentali.
Indipendentemente dallo strumento attuativo prescelto, la Regione
interviene su una porzione della disciplina paesaggistica gia'
regolata dalla normativa statale.
L'articolo 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio prevede che: «La regione esercita la funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici
dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi
territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti
locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento
degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purche' gli enti
destinatari della delega dispongano di strutture in grado di
assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche
nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia».
In altri termini, la norma interposta individua espressamente i
soggetti ai quali la funzione autorizzatoria puo' essere delegata e,
soprattutto, ne definisce le condizioni di esercizio, stabilendo che
gli enti destinatari debbano disporre di strutture in grado di
assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia.
Tra l'altro, l'articolo 159 del medesimo decreto legislativo,
recante disposizioni transitorie, stabilisce che: «(...) le regioni
provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati
all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio,
dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica
stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali
necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il
mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al
precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere»
La norma statale subordina espressamente la legittimita' e la
permanenza della delega alla verifica della sussistenza dei requisiti
organizzativi e tecnici.
La disposizione regionale, non richiama, tuttavia tale assetto
normativo, ma provvede essa stessa a individuare i soggetti
destinatari della delega, cosi' incidendo sul contenuto della
disciplina della funzione paesaggistica.
Ne deriva una interferenza diretta in una materia riservata alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato. Secondo costante
giurisprudenza costituzionale (1) , la tutela del paesaggio rientra
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la
conseguenza che alle Regioni e' precluso intervenire con discipline
che incidano su istituti di protezione ambientale aventi carattere
unitario
In materia di competenza legislativa esclusiva statale, il vizio
si configura per il solo fatto dell'intervento normativo regionale su
una materia riservata allo Stato; non occorre dimostrare che il
contenuto della norma regionale diverga da quello statale, ne' che ne
produca effetti peggiorativi. La Regione non ha titolo per legiferare
in questo ambito, a prescindere dal contenuto precettivo della
disposizione.
Anche a voler qualificare la disposizione regionale come mera
modalita' di attuazione della delega prevista dal sesto comma
dell'articolo 146, essa si porrebbe comunque in contrasto con la
normativa interposta dal momento che la norma statale in parola
subordina espressamente la legittimita' della delega al possesso, da
parte degli enti destinatari, di specifici requisiti organizzativi e
tecnico-scientifici.
Tali requisiti non si esauriscono nella mera individuazione degli
enti, ma implicano una verifica concreta dell'adeguatezza delle
strutture, come confermato dall'articolo 159 del medesimo decreto
legislativo, che collega la permanenza delle deleghe alla sussistenza
di tali condizioni.
Una previsione legislativa generale e astratta, quale quella in
esame, non consente di assicurare tale verifica in relazione ai
singoli enti destinatari, ne' di garantire il controllo sulla
permanenza nel tempo delle condizioni richieste, cosi' come
espressamente previsto dall'articolo 159 del medesimo decreto
legislativo.
La generalita' e astrattezza della fonte legislativa regionale
non consente, infatti, di accertare caso per caso l'adeguatezza
tecnico-scientifica delle strutture ne' di assicurare che tale
adeguatezza sia effettivamente presente e si mantenga nel tempo.
Sotto un ulteriore e autonomo profilo, la disposizione regionale non
contiene alcuna previsione idonea a garantire la differenziazione tra
attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia, espressamente
richiesta dall'articolo 146, comma 6, del Codice.
L'individuazione degli enti destinatari della delega non e'
accompagnata dalla previsione di alcuna disciplina organizzativa che
assicuri la separazione funzionale tra tali attivita', ne' da
strumenti idonei a verificarne l'effettiva sussistenza.
In tal modo, viene meno una delle condizioni essenziali poste dal
legislatore statale per l'esercizio della funzione paesaggistica da
parte di enti diversi dalla Regione.
La disposizione impugnata si pone, pertanto, in contrasto con gli
articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sia
perche' legifera su un ambito riservato alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato, sia perche', anche ove si intendesse
qualificare la disposizione come intervento attuativo, non rispetta
le condizioni stabilite dalla normativa statale per la delega delle
funzioni paesaggistiche.
2. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della
Regione Calabria 25 febbraio 2026, n. 7 per violazione degli articoli
9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione
all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 quale norma
interposta.
La disposizione regionale stabilisce che, nel caso di vincolo
paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione
dell'intervento edilizio, non si applica la sanzione prevista
dall'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
La norma introduce, dunque, una regola espressa e immediatamente
operativa di non applicazione della sanzione pecuniaria, incidendo
direttamente sul regime sanzionatorio previsto dalla normativa
statale.
L'articolo 167 commi 4 e 5 prevedono che: «L'autorita'
amministrativa competente accerta la compatibilita' paesaggistica,
secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al
comma 4 presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla
gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita'
paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga
accertata la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto
al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il
danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia
di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione
demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della
compatibilita' paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181,
comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli
effetti di cui al presente comma».
Dunque, in caso di accertamento di compatibilita' paesaggistica,
il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma equivalente al
maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. La
disciplina costituisce parte integrante del sistema di tutela
paesaggistica delineato dal legislatore statale e ne assicura
l'effettivita'.
Anche in questo caso, la norma regionale introduce una specifica
eccezione alla disciplina statale, sottraendo una determinata
fattispecie all'applicazione della sanzione.
In tal modo, la Regione interviene direttamente sul contenuto
della disciplina sanzionatoria, ponendo una regola autonoma rispetto
a quella statale.
In un ambito, quale quello della tutela del paesaggio, riservato
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, la previsione
delle sanzioni amministrative non costituisce materia a se' stante,
ma accede alla disciplina sostanziale cui si riferisce. Ne consegue
che anche la regolamentazione del regime sanzionatorio rientra nella
competenza statale e non puo' essere oggetto di intervento da parte
del legislatore regionale.
Come gia' osservato in merito alla previsione regionale
concernente la delega, ai fini della legittimita' della disposizione
regionale, l'eventuale coincidenza tra la regola da essa introdotta e
un effetto che potrebbe essere ricavato, in via interpretativa, dalla
normativa statale non assume rilevanza.
Anche a voler ritenere che, in base all'interpretazione
dell'articolo 167 citato, la sanzione non trovi applicazione nei casi
di vincolo paesaggistico sopravvenuto, la disposizione regionale si
porrebbe comunque in contrasto con l'articolo 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, in quanto espressione di un
intervento legislativo regionale in una materia riservata alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato.
In tali ambiti, infatti, alle Regioni e' precluso legiferare
anche mediante disposizioni meramente riproduttive o ricognitive
della disciplina statale, essendo vietata qualsiasi forma di
interferenza normativa.
Codesta Corte costituzionale (2) ha chiarito che, nelle materie
di competenza esclusiva statale, e' precluso al legislatore regionale
intervenire anche mediante disposizioni meramente riproduttive della
normativa statale, non potendo comunque interferire con la disciplina
dettata dal legislatore statale, neppure quando la norma regionale
non determini un abbassamento del livello di tutela
Non ignora questa difesa erariale che, sotto il profilo del
contenuto della norma regionale, esso potrebbe essere interpretato in
linea di continuita' con la decisione n. 75 del 2022 di codesta Corte
costituzionale.
La possibile prospettazione di una lettura dell'articolo 167 nel
senso della non applicabilita' della sanzione in presenza di vincolo
paesaggistico sopravvenuto, non equivale ad un'implicita attribuzione
di una potesta' legislativa regionale in materia riservata alla
potesta' legislativa esclusiva statale; nella decisione supra citata,
infatti, codesta Corte si e' limitata a escludere la violazione di
parametri costituzionali diversi da quello relativo al riparto di
competenze, senza affrontare nel merito tale profilo. Ne consegue che
resta fermo il principio, qui rilevante, secondo cui la disciplina
del regime sanzionatorio paesaggistico appartiene alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato.
Sotto il profilo dell'articolo 9 della Costituzione, la
disposizione regionale incide inoltre sull'effettivita' degli
strumenti di tutela del paesaggio predisposti dall'ordinamento,
sottraendo una determinata ipotesi all'applicazione della sanzione
pecuniaria prevista dal legislatore statale. La violazione
dell'articolo 9 della Costituzione assume rilievo quale profilo
concorrente, restando la censura radicata, in via principale, nella
violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione.
Ne consegue che la disposizione impugnata si pone in contrasto
con gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, in relazione all'articolo 167 del decreto legislativo
n. 42 del 2004, avendo il legislatore regionale introdotto una
disciplina del regime sanzionatorio paesaggistico in un ambito
riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano i
presupposti per l'impugnativa, davanti alla Corte costituzionale, ex
art. 127 della Costituzione, della legge in esame.
(1) V. Corte costituzionale sentenza n. 201 del 28 ottobre 2021;
Corte costituzionale sentenza n. 261 del 28 dicembre 2021; Corte
costituzionale sentenza n. 138 del 6 luglio 2021; Corte
costituzionale sentenza n. 246 del 29 novembre 2017.
(2) Corte costituzionale sentenza n. 203 del 1987; Corte
costituzionale sentenza n. 232 del 8 novembre 2017; Corte
costituzionale sentenza n. 93 del 18 aprile 2019; Corte
costituzionale sentenza n. 180 del 23 luglio 2015.
P. Q. M.
si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 della
legge della Regione Calabria 25 febbraio 2026, n. 7, per i motivi
illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri;
2. legge della Regione Calabria 25 febbraio 2026, n. 7.
Roma, 27 aprile 2026
L'avvocato dello Stato: ROCCHITTA