Reg. Ric. n. 8 del 2026
pubbl. su G.U. del 06/05/2026 n. 18
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Ferrovie – Turismo – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna – Previsione che il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale, è nominato dalla Giunta esecutiva su designazione del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per un triennio ed è rieleggibile, presiede l'assemblea di partecipazione e la Giunta esecutiva, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione – Previsione che la Giunta esecutiva della Fondazione è composta dal presidente della Fondazione, da un componente delegato dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti, da un componente delegato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, da un componente delegato dall'Assessore regionale competente in materia di enti locali, da un componente nominato dall'ARST Spa, da quattro sindaci o loro delegati scelti dall'assemblea di partecipazione tra otto sindaci rappresentanti delle tratte ferroviarie individuati dai comuni territorialmente competenti, attribuendo il ruolo di supplenti ai quattro rimanenti che possono partecipare senza diritto di voto – Previsione che i componenti della Giunta esecutiva restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato – Previsione che la Giunta esecutiva, fra l’altro, predispone e approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo, le deliberazioni di eventuale modifica dello statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio – Previsione che il medesimo organo delibera a maggioranza di voti – Previsione che l'assemblea di partecipazione della Fondazione svolge prevalentemente funzioni consultive – Prevista composizione in modo che siano rappresentati tutti i membri fondatori e, in particolare, tutti i comuni delle quattro tratte ferroviarie, previo versamento delle quote di conferimento o di contributo previsti per il perseguimento degli scopi della Fondazione medesima – Previsione che l’assemblea in particolare esprime un parere in ordine al bilancio di previsione e al conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva e alle modifiche dello statuto, allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio – Previsione che il revisore dei conti della Fondazione è nominato dalla Giunta esecutiva su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti ed è scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina regionale che incide significativamente e in via unilaterale sulla disciplina degli organi e sulla morfologia della fondazione, qualificata come ente no profit, del quale vengono conseguentemente compresse l’autonomia e le prerogative proprie di tali enti privati – Contrasto con la normativa interposta che regola la natura, la struttura, il funzionamento e l’assetto organizzativo dell’ente, nonché con la disciplina settoriale specifica – Eccedenza dalla competenze statutarie – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile – Conflitto con la normativa di riferimento che disciplina il contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo per le associazioni e fondazioni – Depauperamento delle funzioni attribuite agli organi statutari – Illegittima incisione su un assetto che deve rimanere sottratto a interferenze pubbliche – Sottrazione di tutti gli aspetti modificativi della compagine di governance alle potenziali impugnative sociale che invece l’ordinamento ammette sia a livello codicistico che con le disposizioni proprie degli enti del terzo settore – Contrasto con specifiche norme del codice del terzo settore che attribuiscono particolari poteri agli amministratori – Disposizioni che confliggono con le regole di funzionamento dell’organo assembleare, fondate su un principio di separazione, per cui il presidente designato dalla Giunta a capo dell’organo esecutivo, non deve ricoprire al contempo la funzione di presidente dell’organo assembleare – Disciplina regionale che prevede criteri di nomina dell’organo gestorio particolari e diversi da quelli stabiliti dal Codice del terzo settore – Normativa che rimette alla Giunta la valutazione dei requisiti per divenire soci della Fondazione, mentre la normativa interposta prevede che vadano inseriti, per esigenze di certezza e trasparenza, nell’atto costitutivo dell’ente – Previsione che, relativamente alla possibilità di scioglimento della Fondazione in base a una deliberazione dalla Giunta, confligge con la normativa statale la quale statuisce che è necessario un quorum deliberativo da parte dell’assemblea basato sul voto favorevole di almeno tre quarti degli associati – Disposizione regionale che, attribuendo all’assemblea limitati compiti meramente consultivi, produce un’alterazione degli equilibri e dei ruoli che la legge statale accorda agli organi di tali enti privati Disciplina disarmonica e incompatibile con la normativa statale codicistica e con le disposizioni del Codice del terzo settore – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
legge della Regione autonoma Sardegna del 06/02/2026 Num. 4 Art. 6
legge della Regione autonoma Sardegna del 06/02/2026 Num. 4 Art. 7
legge della Regione autonoma Sardegna del 06/02/2026 Num. 4 Art. 8
Statuto speciale per la Sardegna
codice civile Art. 12
codice civile Art. 16
codice civile Art. 21
codice civile Art. 2371 Co. 1
decreto legislativo del 17/05/1999 Art. 4
decreto legislativo del 03/07/2017 Art. 21
decreto legislativo del 03/07/2017 Art. 25
decreto legislativo del 03/07/2017 Art. 25 Co. 1
decreto legislativo del 03/07/2017 Art. 25 Co. 1
decreto legislativo del 03/07/2017 Art. 26 Co. 1
decreto legislativo del 03/07/2017 Art. 26 Co. 6
decreto legislativo del 03/07/2017 Art. 26 Co. 7
decreto legislativo del 03/07/2017 Art. 30
Testo del ricorso
N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 aprile 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 13 aprile 2026 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Ferrovie - Turismo - Norme della Regione autonoma Sardegna -
Disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico
della Sardegna - Previsione che il Presidente della Fondazione ha
la rappresentanza legale, e' nominato dalla Giunta esecutiva su
designazione del Presidente della Giunta regionale, resta in carica
per un triennio ed e' rieleggibile, presiede l'assemblea di
partecipazione e la Giunta esecutiva, cura le relazioni con enti,
istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per
instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attivita'
della Fondazione - Previsione che la Giunta esecutiva della
Fondazione e' composta dal presidente della Fondazione, da un
componente delegato dall'Assessore regionale competente in materia
di trasporti, da un componente delegato dall'Assessore regionale
competente in materia di turismo, da un componente delegato
dall'Assessore regionale competente in materia di enti locali, da
un componente nominato dall'ARST Spa, da quattro sindaci o loro
delegati scelti dall'assemblea di partecipazione tra otto sindaci
rappresentanti delle tratte ferroviarie individuati dai comuni
territorialmente competenti, attribuendo il ruolo di supplenti ai
quattro rimanenti che possono partecipare senza diritto di voto -
Previsione che i componenti della Giunta esecutiva restano in
carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte
dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato -
Previsione che la Giunta esecutiva, fra l'altro, predispone e
approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo, le
deliberazioni di eventuale modifica dello statuto, lo scioglimento
della Fondazione e la devoluzione del patrimonio - Previsione che
il medesimo organo delibera a maggioranza di voti - Previsione che
l'assemblea di partecipazione della Fondazione svolge
prevalentemente funzioni consultive - Prevista composizione in modo
che siano rappresentati tutti i membri fondatori e, in particolare,
tutti i comuni delle quattro tratte ferroviarie, previo versamento
delle quote di conferimento o di contributo previsti per il
perseguimento degli scopi della Fondazione medesima - Previsione
che l'assemblea in particolare esprime un parere in ordine al
bilancio di previsione e al conto consuntivo predisposti dalla
Giunta esecutiva e alle modifiche dello statuto, allo scioglimento
della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio - Previsione che
il revisore dei conti della Fondazione e' nominato dalla Giunta
esecutiva su proposta dell'Assessore regionale competente in
materia di trasporti ed e' scelto tra i soggetti iscritti nel
registro dei revisori legali.
- Legge della Regione Sardegna 6 febbraio 2026, n. 4 (Disposizioni
per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della
Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde
storico della Sardegna), artt. 5, 6, 7 e 8.
(GU n. 18 del 06-05-2026)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso ex
lege dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587, fax:
06-96514000, PEC: ags@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui
uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -
ricorrente;
Contro Regione autonoma della Sardegna (80002870923), in persona
del Presidente della Giunta regionale p.t., con sede in Viale Trento,
69 - 09123 Cagliari, presso i seguenti indirizzi PEC tratti dal
registro IPA: segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it;
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it;
presidenza@pec.regione.sardegna.it;
avvocatura@pec.regione.sardegna.it - resistente;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge
della Regione autonoma della Sardegna del 6 febbraio 2026, n. 4,
recante «Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle
ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della
Fondazione Trenino Verde storico della Sardegna», relativamente al
Capo III, articoli 5, 6, 7 e 8, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna del 9 febbraio 2026, n. 9, S.S. n. 16.
La legge in epigrafe viene impugnata, in riferimento alle
sopraindicate disposizioni, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri in data 9 aprile 2026, sulla base dei seguenti
Motivi
I - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di
ordinamento civile con riferimento all'art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione e violazione dello Statuto speciale
della Regione Sardegna - legge Costituzionale n. 3 del 1948.
Si premette che la fondazione denominata «Fondazione Trenino
Verde storico della Sardegna» e' stata costituita a seguito
dell'introduzione dell'art. 138 della legge della Regione Sardegna n.
9 del 2023 intitolata «Disposizioni di carattere istituzionale,
ordinamentale e finanziario su varie materie».
Con tale disposizione l'Azienda regionale sarda trasporti (in
seguito anche ARST S.p.a.) e' stata autorizzata alla costituzione
della fondazione de qua, ente no profit con l'obiettivo di tutelare,
recuperare, valorizzare, riutilizzare e promuovere, a scopo
turistico, culturale e di promozione delle zone interne, la rete
infrastrutturale ferroviaria di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128
(«Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il
reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico o archeologico») e i
relativi rotabili storici.
Il secondo comma dell'art. 138 cit. riconduce la fondazione de
qua «ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di
partecipazione nell'ambito del piu' vasto genere di fondazioni
disciplinate dal codice civile e leggi collegate», chiarendo altresi'
che la fondazione non persegue fini di lucro e non puo' distribuire
utili.
La successiva legge regionale n. 4 del 2026, qui impugnata,
intitolata «Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle
ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della
Fondazione Trenino Verde storico della Sardegna» reca la disciplina
attuativa, nell'ambito della Regione, della legge 9 agosto 2017, n.
128 («Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante
il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»)
disciplinando, altresi', gli organi della Fondazione Trenino Verde
storico della Sardegna istituita dal richiamato art. 138.
Al Capo I della legge vengono indicate le finalita' e l'oggetto
della legge e al Capo II sono dettate le linee relative alla gestione
dell'infrastruttura.
Per quanto qui di interesse, il Capo terzo («Disciplina degli
organi della Fondazione») introduce una disciplina dettagliata e
concreta per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie
turistiche della Sardegna. In particolare, vengono disciplinati in
modo molto puntuale gli organi della Fondazione, attribuendo
specifiche funzioni a ciascuno di essi. Relativamente a tali profili
e, in particolare, quanto alle disposizioni di cui agli articoli 5,
6, 7 e 8 che compongono il Capo III, la legge regionale de qua eccede
dalle competenze riconosciute alla Regione Sardegna dallo Statuto
speciale di autonomia, legge costituzionale n. 3 del 1948.
Le disposizioni in epigrafe impugnate, che non trovano un
corrispettivo nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale,
incidono infatti significativamente e in via unilaterale sulla
morfologia della fondazione - qualificata come ente privato no profit
- del quale vengono conseguentemente compresse l'autonomia e le
prerogative proprie di tali enti privati.
In tal modo il legislatore regionale trascende dalle proprie
competenze assegnate dallo Statuto di autonomia in quanto la
disciplina degli organi e della struttura di enti privati non e'
riconducibile ad alcuna delle materie indicate negli articoli 3 e 4
della legge costituzionale citata, andando a disciplinare la materia
dell'ordinamento civile, attribuita in via esclusiva alla competenza
legislativa dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione.
Si evidenzia che il comma 5 del citato art. 138 della legge
regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, ha previamente individuato gli
organi di governance dell'ente indicando il Presidente; la Giunta
esecutiva; l'Assemblea di partecipazione; il Revisore dei conti.
Il comma successivo ha demandato ad una deliberazione di Giunta
regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei
trasporti, il compito di definire le linee guida dello statuto, il
patrimonio della Fondazione e la sua destinazione in caso di
scioglimento nonche' le relative modalita' operative.
In attuazione di tale ultima disposizione, la Giunta regionale ha
provveduto, fra l'altro, ad adottare:
i) la deliberazione n. 38/50 del 17 novembre 2023, con cui
sono state approvate le linee guida dello Statuto, disciplinando, tra
l'altro, gli organi di governance, sulla cui base e' stato poi
prodotto e adottato lo Statuto della Fondazione;
ii) la deliberazione n. 41/44 del 1° dicembre 2023 con cui e'
stato designato il Presidente e successivamente, in data 5 dicembre
2023, e' stata formalizzata l'adesione di 47 comuni.
Con la legge regionale in esame e piu' precisamente con il Capo
III - rubricato «Disciplina degli organi della Fondazione», composto
dagli articoli 5, 6, 7 e 8 - la Regione Sardegna ha introdotto una
disciplina dal carattere non generale ed astratto bensi' individuale
e concreto, con cui vengono specificamente delineate le funzioni,
l'operativita' e la composizione (in taluni casi cambiandone
unilateralmente la struttura) degli organi di governance.
In particolare:
l'art. 5 reca la disciplina del Presidente, indicando le
relative prerogative, le modalita' di nomina e la durata della carica
e la rieleggibilita' del medesimo organo;
l'art. 6 disciplina l'organo direttivo denominato «Giunta
esecutiva della Fondazione», indicandone una composizione dello
stesso in parte differente rispetto a quanto previsto dalle citate
linee guida e dallo Statuto dell'ente medesimo, (1) risultando cosi'
costituita dai seguenti soggetti: a) presidente della Fondazione; b)
un componente delegato dall'Assessore regionale competente in materia
di trasporti; c) un componente delegato dall'Assessore regionale
competente in materia di turismo; d) un componente delegato
dall'Assessore regionale competente in materia di enti locali; e) un
componente nominato dall'ARST S.p.a.; f) quattro sindaci o loro
delegati scelti dall'assemblea di partecipazione tra otto sindaci
rappresentanti delle tratte ferroviarie individuati dai comuni
territorialmente competenti, attribuendo il ruolo di supplenti ai
quattro rimanenti che possono partecipare alla giunta senza diritto
di voto.
Sempre l'art. 6 procede poi con una puntuale e dettagliata
declinazione delle funzioni dell'organo esecutivo, prevedendo, fra
l'altro, la predisposizione e approvazione del bilancio di previsione
e del conto consuntivo, le deliberazioni di eventuali modifiche dello
statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del
patrimonio. La stessa disposizione, inoltre, disciplina la durata in
carica, la rieleggibilita' e le modalita' deliberative del medesimo
Organo;
l'art. 7 reca la disciplina dell'organo assembleare
(«Assemblea di partecipazione») con cui si stabilisce, in primo
luogo, che alla stessa competono funzioni prevalentemente consultive,
disciplinandone la composizione e le funzioni, prevedendo, in
particolare, alla lettera d) del comma 6, che l'organo «esprime un
parere in ordine al bilancio di previsione e al conto consuntivo
predisposti dalla giunta esecutiva e alle modifiche dello statuto,
allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del
patrimonio»;
l'art. 8, infine, detta la disciplina del «Revisore dei
conti» e stabilisce che detto organo viene «nominato dalla giunta
esecutiva su proposta dell'Assessore regionale competente in materia
di trasporti ed e' scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei
revisori legali».
L'intervento normativo regionale, attuato con le richiamate
disposizioni, incide dal punto di vista sostanziale sulla disciplina
degli organi di un ente privato-fondazione e pertanto, si espone a un
evidente vizio di illegittimita' costituzionale per violazione del
riparto di competenze legislative stabilito dall'art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, che riserva in via esclusiva
allo Stato la materia dell'ordinamento civile.
La disciplina di Fondazioni, Associazioni e, in generale, degli
enti di diritto privato, e' infatti integralmente riconducibile
all'ambito di tale materia di esclusiva competenza statale, essendo
regolata, sulla base di generali ragioni di uniformita' sull'intero
territorio nazionale oltre che di parita' di trattamento, in primis,
dalle disposizioni del codice civile che disciplinano la natura, la
struttura, il funzionamento e l'assetto organizzativo dell'ente
(articoli 12 e ss) e, in secondo luogo, dalle discipline settoriali
specifiche come, in particolare, il decreto legislativo n. 117 del
2017 recante il codice del terzo settore (successivamente solo il
codice del terzo settore) nonche' il decreto legislativo n. 153 del
1999 in tema di Fondazioni bancarie.
Pertanto, la Costituzione affida allo Stato il potere-dovere di
definire norme aventi contenuto generale e astratto (quindi, non
individuale e concreto) che disciplinano gli aspetti costitutivi,
organizzativi, strutturali e finalistici di tali enti.
Nel caso di specie, la Regione ha inteso fornire una disciplina
individuale e concreta con cui, oltre a spogliare di contenuto le
prerogative degli organi di governance della Fondazione regionale in
questione come definite dallo Statuto, ha declinato in via
legislativa aspetti sostanziali afferenti all'organizzazione e al
funzionamento di tale ente privatistico che non trovano una
corrispondenza nel panorama legislativo statale.
La Corte costituzionale si e' espressa piu' volte sul tema della
competenza esclusiva statale in ambito di ordinamento civile nel
senso delineato (inter alia, Corte costituzionale sentenza n. 152 del
2024, n. 131 del 2020; n. 185 del 2018; n. 300 del 2003 e n. 438 del
2007).
In particolare, intervenendo sulla disciplina degli enti del
Terzo settore, la Corte ha affermato che «ricade tipicamente nella
competenza statale relativa alla materia "ordinamento civile"» non
solo la conformazione specifica e l'organizzazione di tali enti, ma
anche la definizione delle «regole essenziali di correlazione con le
autorita' pubbliche» (sentenza n. 131 del 2020 e, negli stessi
termini, sentenza n. 185 del 2018).
La stessa Consulta ha, poi, evidenziato che l'ordinamento civile
comprende la disciplina dei rapporti tra privati, allo scopo di
garantire l'uniformita' di trattamento sull'intero territorio
nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza (ex
plurimis, sentenze n. 290 del 2013, n. 123 del 2010 e n. 401 del
2007; n. 185 del 2018). In tal senso anche Corte costituzionale n.
287/2016: «Si tratta di profili che attengono alla disciplina dei
rapporti privati, riservata alla potesta' legislativa dello Stato in
ragione dell'esigenza, sottesa al principio costituzionale di
eguaglianza, di garantire l'uniformita' di trattamento, nell'intero
territorio nazionale, dei rapporti civilistici tra soggetti che
operano in regime privato, senza che detti rapporti debbano rinvenire
necessariamente la loro disciplina sul piano codicistico (sentenze n.
97 del 2014 e n. 401 del 2007)».
Sulla base di tali principi, con la sentenza n. 152 del 2024, la
Corte ha dichiarato incostituzionali talune norme, che non trovavano
corrispondenza nel panorama legislativo statale, della regione
Emilia-Romagna, la' dove assoggettava a specifici controlli regionali
le partecipazioni agrarie. Con tale pronuncia si e' affermato che
«l'esame della questione posta con riguardo alla competenza
legislativa statale nella materia ordinamento civile si articola in
tre passaggi argomentativi»:
la natura giuridica privatistica dei soggetti che vengono in
considerazione;
la competenza legislativa statale nel disciplinare norme
sostanziali (in quel caso il tema riguardava la tipologia dei
controlli sugli enti in questione) che disciplinano enti di diritto
privato;
la sussistenza di una invasione della regione in tale
competenza».
In termini analoghi, anche in precedenza, a fronte di altri enti
(nello specifico, le fondazioni bancarie) nella premessa che le
stesse avessero acquisito una natura privatistica, la Corte ha
incisivamente affermato che «cio' che conta ... , ai fini della
determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze
legislative delineato dall'art. 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione, e' la qualificazione degli enti in questione quali
fondazioni-persone giuridiche private» (cosi' Corte costituzionale n.
300 del 2003).
Nel caso in esame, la riconducibilita' alla materia
dell'ordinamento civile e' saldamente ancorata alla natura giuridica
dell'ente in questione chiarita dallo stesso art. 138, in attuazione
del quale si pone la legge oggi impugnata. Tale disposizione, come
sopra osservato, al comma 2, dispone che la Fondazione «risponde ai
principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione
nell'ambito del piu' vasto genere di fondazioni disciplinato dal
codice civile e dalle leggi collegate».
La natura privatistica e' confermata dal successivo passaggio ove
si specifica che «La Fondazione non persegue fini di lucro e non puo'
distribuire utili».
La ricostruzione della natura giuridica, dunque, rimanda alla
fondazione di partecipazione, figura privatistica diffusasi nella
prassi applicativa e divenuta nel tempo uno degli strumenti con cui
si regolamentano forme di partenariato pubblico-privato. Tale figura,
per opinione comune, fonde tratti tipici della fondazione con le
caratteristiche sintomatiche dell'associazione. Nella prassi,
infatti, si e' avvertita l'esigenza di superare alcuni tratti di
rigidita' tipici della fondazione tradizionale, connotata da distacco
netto fra fondatore ed ente, da una dotazione patrimoniale iniziale
intangibile e autosufficiente al perseguimento degli scopi del
medesimo, nonche' della posizione meramente servente della struttura
organizzativa, attingendo e facendo propri, per converso, alcuni
tratti organizzativi propri delle associazioni, per molti versi piu'
flessibili. Si tratta, dunque, di un organismo non lucrativo che
nasce come reazione all'inadeguatezza del modello tradizionale di
fondazione, connotato dal distacco dal suo fondatore, da una
dotazione patrimoniale iniziale autosufficiente al perseguimento
dello scopo e dalla posizione servente dell'organo amministrativo.
Per quanto utilizzata per il perseguimento di finalita' di
interesse generale da parte delle amministrazioni pubbliche, che vi
fanno sovente ricorso in misura crescente per gestire attivita'
culturali, sociali, educative, sportive, ambientali, nonche' per
attuare progetti di sviluppo locale, la sua natura giuridica resta
comunque quella di un ente privato la cui natura non muta per il solo
fatto che enti pubblici ne detengano partecipazioni.
Sul piano normativo, dunque, sebbene emanazione di un apparato
pubblico e creata per lo svolgimento anche di compiti di interesse
generale, una fondazione costituita da soggetti pubblici ai sensi del
codice civile resta in linea di principio assoggettata alla
disciplina propria delle fondazioni di diritto privato.
Vale, dunque, rispetto al caso di specie, quanto affermato dalla
giurisprudenza di legittimita' che sia pure con riferimento alle
societa' di capitali, ha richiamato il principio secondo cui la
societa' di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua
natura di soggetto di diritto privato solo in ragione della
partecipazione degli enti pubblici (comuni, provincia o simili) dato
che la societa' quale persona giuridica privata opera comunque
nell'esercizio della propria autonomia negoziale. In tal senso,
Cassazione Civ., sentenza n. 21658/2021 con cui viene ribadito il
principio secondo cui la persona giuridica privata conserva la
propria autonomia, non rilevando che la stessa sia partecipata in
tutto o in parte da un soggetto pubblico con la conseguenza che
quest'ultimo non puo' incidere unilateralmente sull'Ente mediante
l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali (In tal senso
anche la giurisprudenza ivi richiamata tra cui: Cassazione n 5346 del
22 febbraio 2019; SSUU n. 7799 del 1574/2005; SSUU n. 392 dell'11
gennaio 2011; cfr anche Cons di Stato, Sez. V, n. 3659/2024, sulla
natura privata di una fondazione culturale costituita da un comune e
sulla non riconducibilita' delle stesse ad associazioni e consorzi
locali rientranti nel novero delle amministrazioni pubbliche ex art.
1 del decreto legislativo n. 165/2001).
In ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra, nella presente
fattispecie la natura privatistica della stessa risulta affermata
dallo stesso legislatore regionale che all'art. 138 sopra citato, la
riconduce espressamente nel novero delle fondazioni regolate dal
diritto civile e da leggi collegate, oltre a qualificarla come ente
no profit e privo di fini di lucro. In definitiva, la Regione
Sardegna, avendo ritenuto di introdurre una disciplina individuale e
concreta che delinea la morfologia, l'organizzazione e il
funzionamento di tale ente privatistico con norme che non trovano
corrispondenza in norme dettate dallo Stato ha di fatto disciplinato
in tema di ordinamento civile e, dunque, violato l'art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione.
II - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di
ordinamento civile con riferimento all'art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, per violazione della normativa
statale interposta con cui sono disciplinati gli enti privati
rinvenibile, in particolare, nella disciplina delle associazioni e
delle fondazioni contenuta nel codice civile, nel codice del terzo
settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e nelle
ulteriori discipline settoriali.
L'illegittimita' costituzionale della legge regionale in esame si
rinviene, altresi', nell'introduzione di una disciplina che non trova
alcun puntuale riscontro nell'ordinamento giuridico statale e che,
anzi, si pone in diretto contrasto con le norme interposte
rappresentate dalla disciplina in materia di enti privati.
In particolare, e' possibile fare riferimento quale parametro
interposto, alle pertinenti disposizioni del codice del terzo
settore, sostanzialmente anche se non formalmente richiamate, dalla
legge istitutiva della fondazione in esame mediante rinvio alle
«leggi collegate» oltre che al codice civile (cfr. art. 138, secondo
comma, della legge Regione Sardegna n. 9 del 2023).
E cio', anche in virtu' della espressa qualificazione della
fondazione in questione quale «ente no profit», in quanto tale
riconducibile al novero degli enti individuati dall'art. 1 del
decreto legislativo n. 117/2017 che vi ricomprende le associazioni,
riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di
carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il
perseguimento, senza scopi di lucro di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale.
Si intende precisare, tuttavia, che l'affermato contrasto con
l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione non dipende
necessariamente dall'inquadramento della Fondazione in esame quale
ente del terzo settore.
Il riferimento al codice del terzo settore assume, infatti,
rilievo non solo e non necessariamente in quanto normativa
direttamente applicabile al caso concreto, ma quale espressione
significativa della potesta' legislativa statale in materia di
ordinamento civile. Il legislatore statale, invero, laddove ha
ritenuto di disciplinare in modo puntuale il funzionamento e
l'organizzazione degli enti privati lo ha fatto avvertendone
specifiche esigenze legate alla necessita' di offrire un quadro
normativo unitario e omogeneo in campi peculiari.
Cio' che rileva, pertanto, e' che, anche nei casi in cui lo Stato
interviene in modo dettagliato su specifiche categorie di enti, tale
intervento si colloca sempre all'interno della competenza esclusiva
statale e si traduce nell'introduzione di principi e regole che si
impongono come riferimento per l'intero ordinamento.
Con il presente motivo, dunque, si intende affermare che una
legge regionale, oltre a non poter in alcun modo legiferare nella
materia dell'ordinamento civile, non puo' a maggior ragione
introdurre discipline che si pongano in contrasto con i principi
stabiliti dal legislatore statale.
Diversamente opinando, ci si troverebbe davanti ad una nuova e
tipizzata forma di ente privato, ossia la «Fondazione di
partecipazione sarda», dotata di caratteristiche peculiari stabilite
dalla legge regionale e collocata al di fuori dagli schemi giuridici
statali.
Si osserva, pertanto, che il legislatore regionale, con le
disposizioni impugnate, non si limita a muoversi entro i margini
dettati dall'ordinamento (seppure esorbitando dalla propria
competenza in ragione di quanto esposto con il primo motivo), ma
introduce regole innovative e derogatorie che si discostano
significativamente dal modello legale delineato dall'ordinamento
civile.
In particolare, rilevano le sovrapposizioni che di seguito si
espongono.
1) Innanzitutto, la definizione - successiva rispetto alla
costituzione dell'Ente, nonche' unilaterale e puntuale - degli
aspetti organizzativi e funzionali degli organi fissata negli
articoli da 5 a 8 si pone in contrasto con l'art. 16 del codice
civile che disciplina il contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo
e dello statuto per gli enti (associazioni e fondazioni),
rappresentandone questi ultimi la fonte primaria di regolazione, in
cui si definiscono le prerogative degli organi. (art. 16 del codice
civile «L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la
denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e
della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.
Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti
e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione;
e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di
erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le
norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del
patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro
trasformazione»).
L'intervento regionale, modificando o comprimendo unilateralmente
le prerogative proprie degli organi, come anche si esporra' infra,
determina un depauperamento delle funzioni attribuite agli organi
statutari, incidendo illegittimamente su un assetto che deve rimanere
sottratto a interferenze pubbliche (e comunque sicuramente sottratto
alla potesta' legislativa regionale).
Inoltre, l'intervento produce, altresi', l'ulteriore effetto di
sottrarre tutti gli aspetti modificativi della compagine di
governance alle potenziali impugnative sociali che pure l'ordinamento
ammette sia a livello codicistico che con le disposizioni proprie
degli enti del terzo settore.
2) Ulteriormente, l'art. 5, che disciplina la figura del
Presidente, al comma 1 e con le lettere a) e d) della legge regionale
in esame, dispone che il Presidente ha la rappresentanza legale
(lettera a) e che presiede l'assemblea di partecipazione e la giunta
esecutiva (lettera d). In tal modo la disposizione in esame si pone
in contrasto con l'art. 26, commi 6 e 7, del codice del terzo settore
che attribuisce specifici poteri agli amministratori prevedendo che:
«6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia
della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico
nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome,
il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza, nonche' a quali di essi e' attribuita la rappresentanza
dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori
e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale
del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a
conoscenza».
Ulteriore contrasto si ravvisa con la generale distinzione tra le
funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo che
costituisce una regola generale delle fondazioni come si evince anche
dalle previsioni dell'art. 4 del decreto Legislativo n. 153 del 1999
sulla disciplina civilistica delle fondazioni bancarie. Analogo
contrasto si rinviene anche rispetto all'art. 2371, comma 1, del
Codice civile - vigente in ambito societario ma da intendersi quale
disposizione generale di riferimento - a norma del quale «L'assemblea
e' presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da
quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il
presidente e' assistito da un segretario designato nello stesso modo.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della
costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti,
regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;
degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale».
L'art. 5, nelle disposizioni in esame manifesta, pertanto, un
contrasto con le regole di funzionamento dell'organo assembleare,
fondate su un principio di separazione, per cui il presidente
designato dalla Giunta a capo dell'organo gestorio non deve ricoprire
al contempo la funzione di presidente dell'organo assembleare. Come
disciplinata dall'art. 2371 del codice civile, l'assemblea e',
infatti, presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in
mancanza, da quella eletta dal medesimo organo «con il voto della
maggioranza dei presenti»; la regolazione dei suoi lavori, quindi,
non puo' essere affidata ad altro organo che svolge funzioni distinte
e, in qualche modo, contrapposte.
3) L'art. 6 (Giunta esecutiva), al comma 1, prevede criteri di
nomina dell'organo gestorio particolari e diversi da quelli stabiliti
dall'art. 26, comma 1, del codice del terzo settore a norma del quale
«Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo
settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo
quanto previsto dall'art. 25, comma 2, la nomina degli amministratori
spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che
sono nominati nell'atto costitutivo» (enfasi aggiunta).
Il primo comma dell'art. 6, per contro, sottrae la nomina
all'assemblea e indentifica direttamente i componenti disponendo che:
«1. La giunta esecutiva della Fondazione di cui all'art. 138,
comma 5, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2023 e' composta:
a) dal presidente della Fondazione;
b) da un componente delegato dall'Assessore regionale
competente in materia di trasporti;
c) da un componente delegato dall'Assessore regionale
competente in materia di turismo;
d) da un componente delegato dall'Assessore regionale
competente in materia di enti locali;
e) da un componente nominato dall'ARST S.p.a.;
f) da quattro sindaci o loro delegati scelti dall'assemblea
di partecipazione tra otto sindaci rappresentanti delle tratte
ferroviarie individuati dai comuni territorialmente competenti,
attribuendo il ruolo di supplenti ai quattro rimanenti che possono
partecipare alla giunta senza diritto di voto.
L'art. 6, comma 3, lettera d), rimette poi alla Giunta la
valutazione sui requisiti per divenire soci della Fondazione, che,
invece, l'art. 21 del codice del terzo settore prevede vadano
inseriti, per esigenze di certezza e trasparenza, nell'atto
costitutivo dell'ente. In tal senso l'art. 21 cit.: «1. L'atto
costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di
scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'
sociale perseguite; l'attivita' di interesse generale che costituisce
l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini
dell'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica; le norme
sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i
diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per
l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa
procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalita' perseguite e l'attivita' di interesse generale svolta; la
nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e,
quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.
2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento
dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte
integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le
clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le
seconde».
L'art. 6, comma 3, lettera e), prevede ancora, che la Giunta
esecutiva predisponga e approvi il bilancio e il conto consuntivo,
approvi le modifiche statutarie e deliberi lo scioglimento della
Fondazione, in contrasto con l'art. 21 del codice civile (che fissa i
quorum deliberativi per cui, in linea generale, «Le deliberazioni
dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di
almeno la meta' degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non hanno voto»
ma «Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non e'
altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione
del patrimonio [31 ss.] occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.» (enfasi aggiunta).
Analogo contrasto e' individuabile anche con l'art. 25 del codice
del terzo settore; quest'ultimo attribuisce tali prerogative proprio
all'organo assembleare seguendo un principio fondamentale di
separazione fra funzioni gestorie e funzioni di controllo.
4) L'art. 7 (Assemblea) attribuisce all'assemblea funzioni
meramente consultive, mentre sia l'art. 21 del codice civile che
l'art. 25 del codice del terzo settore, come sopra specificato,
assegnano a detto organo compiti piu' pregnanti.
In particolare, l'art. 21 del codice civile prevede che le
deliberazioni dell'assemblea siano prese «a maggioranza di voti e con
la presenza di almeno la meta' degli associati. In seconda
convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non
hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non e'
altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati», quanto precede anche a sottolineare la centralita'
tecnica e formale di tale organo, cruciale al fine di poter
affrontare ogni tipo di scelta gestionale.
In modo altresi' piu' evidente, l'art. 25 individua i compiti
dell'assemblea prevedendo che: «1. L'assemblea delle associazioni,
riconosciute o non riconosciute, del terzo settore:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto
costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad
altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o
la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che
hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono
disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto
stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di
democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli
associati e di elettivita' delle cariche sociali.
3. Lo statuto delle fondazioni del terzo settore puo' attribuire
all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui
preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o piu'
degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui cio' sia
compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto
della volonta' del fondatore».
Per contro, la disposizione della legge regionale in esame,
attribuendo all'assemblea limitati comiti meramente consultivi
produce un'evidente alterazione degli equilibri e dei ruoli che la
legge statale attribuisce agli organi di tali enti privati.
5) L'art. 8 (Revisore dei conti), stabilisce che il revisore sia
nominato dalla Giunta esecutiva, in violazione dell'art. 30 del
codice del terzo settore, ai sensi del quale il revisore dei conti e'
nominato dall'organo assembleare. Il contrasto, dunque, e' radicale.
La disciplina delineata dalla norma regionale risulta altresi' in
contrasto con l'art. 25, comma 1, lettere a) e b), del medesimo
codice che, tra le competenze inderogabili dell'assemblea individua
quella di nominare e revocare gli organi sociali e il soggetto
incaricato della revisione dei conti.
La stessa disposizione, infine, prevedendo genericamente la
nomina del revisore dei conti, e' suscettibile di porsi in contrasto
con l'art. 30 dello stesso codice, che stabilisce, al comma 2, i casi
in cui la nomina di un revisore e' obbligatoria ai sensi del comma 1.
Nelle fondazioni del terzo settore, infatti, deve essere nominato
un organo di controllo, anche monocratico.
Ai seni del secondo comma poi, «Nelle associazioni, riconosciute
o non riconosciute, del terzo settore, la nomina di un organo di
controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati
per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
300.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7
unita'.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell'organo di controllo e' altresi' obbligatoria
quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.
10».
Alla luce di quanto sopra esposto si deve dunque, ritenere che la
normativa regionale oggetto di censura sia doppiamente illegittima:
da un lato, perche' invade un ambito materiale relativo
all'ordinamento civile, riservato in via esclusiva allo Stato;
dall'altro, perche' si discosta dai principi e dalle coordinate
sistematiche tracciate dalla legislazione statale, generando una
disciplina disarmonica e incompatibile con l'assetto unitario
dell'ordinamento civile, come disegnato sia dalla disciplina
codicistica che dalle normative collegate quali in particolare la
disciplina degli enti del terzo settore.
(1) Art. 10 delle linee guida - «Giunta esecutiva». La Giunta
esecutiva e' composta dal Presidente della Fondazione, da due
componenti scelti dall'Assemblea di partecipazione tra quattro
rappresentanti delle tratte ferroviarie individuati dai comuni
territorialmente competenti (mentre i due rimanenti assumono il
ruolo di componenti supplenti che possono partecipare alle Giunte
senza diritto di voto) e due componenti nominati dall'ARST socio
fondatore. I componenti della Giunta esecutiva, nominati secondo
quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un
triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo
che li ha nominati prima della scadenza del mandato. La Giunta
esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria
ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicita',
efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano
triennale di attivita' deliberato dall'Assemblea. Provvede a
predisporre ed approvare il regolamento della Fondazione.
Stabilisce le linee generali delle attivita' della Fondazione
secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle
finalita' di cui all'art. 2 del presente Statuto. Stabilisce i
criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di
Nuovo Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'art. 6. La Giunta
esecutiva provvede a predisporre ed approvare il bilancio di
previsione e il conto consuntivo e delibera le eventuali
modifiche del presente Statuto, lo scioglimento della Fondazione
e la devoluzione del patrimonio. La Giunta esecutiva delibera a
maggioranza di voti: in caso di parita' prevale il voto del
Presidente. Le riunioni della Giunta esecutiva possono svolgersi
anche in modalita' telematica, avvalendosi di idonei metodi di
lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione,
la contemporaneita' delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle
informazioni e, ove prevista, della segretezza. Per la validita'
dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validita'
richiesti per l'adunanza ordinaria.
P. Q. M.
Si conclude affinche' sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale del Capo III, contenente gli articoli 5, 6, 7 e 8,
della legge della Regione Sardegna del 6 febbraio 2026, n. 4, recante
«Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie
turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione
Trenino Verde storico della Sardegna», pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna n. 9 del 9 febbraio 2026, S.S. n.
16.
Si deposita:
a) L'attestazione di approvazione, da parte del Consiglio dei
ministri, della determinazione di proposizione del ricorso, in data 9
aprile 2026, nonche' l'allegata relazione della P.C.M.
Roma, 10 aprile 2026
L'avvocato dello Stato: Palmieri