Reg. Ric. n. 7 del 2026
pubbl. su G.U. del 29/04/2026 n. 17

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Sanità pubblica – Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie – Norme della Regione autonoma Sardegna – Autorizzazione all’esercizio delle case della comunità e degli ospedali di comunità – Autorizzazione in via transitoria, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2026, previa produzione, da parte dei soggetti titolari competenti, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente – Decadenza dell’autorizzazione transitoria in caso di mancata presentazione dell’istanza definitiva o di accertata carenza dei requisiti minimi – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una autocertificazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività sanitaria – Contrasto con il principio della verifica preventiva dei requisiti a presidio della sicurezza delle prestazioni sanitarie – Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale relativi alla disciplina dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitarie – Violazione della competenza statale nella materia della tutela della salute – Lesione del diritto alla salute.


Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna  del 06/02/2026  Num. 1  Art. 2  Co. 20
legge della Regione autonoma Sardegna  del 06/02/2026  Num. 1  Art. 2  Co. 21
legge della Regione autonoma Sardegna  del 06/02/2026  Num. 1  Art. 2  Co. 22


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 32 
Costituzione   Art. 117    Co.
decreto legislativo del 30/12/1992    Art.   Co.
decreto legislativo del 30/12/1992    Art.



Testo del ricorso

                        N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 aprile 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 aprile  2026  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita'  pubblica  -  Autorizzazione   e   accreditamento   strutture
  sanitarie - Norme della Regione autonoma Sardegna -  Autorizzazione
  all'esercizio delle  case  della  comunita'  e  degli  ospedali  di
  comunita' - Autorizzazione in via transitoria, per un  periodo  non
  superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
  regionale n. 1 del 2026, previa produzione, da parte  dei  soggetti
  titolari  competenti,  della  dichiarazione  sostitutiva  di   atto
  notorio  sulla  sussistenza  dei  requisiti  minimi   autorizzativi
  strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla  normativa
  vigente - Decadenza  dell'autorizzazione  transitoria  in  caso  di
  mancata  presentazione  dell'istanza  definitiva  o  di   accertata
  carenza dei requisiti minimi. 
- Legge della Regione Sardegna  6  febbraio  2026,  n.  1  (Legge  di
  stabilita' regionale 2026), art. 2, commi 20, 21 e 22. 


(GU n. 17 del 29-04-2026)

    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in
Roma, via dei Portoghesi n.  12  (fax:  06/96514000;  indirizzo  PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); 
    Nei  confronti  della  Regione  autonoma  della  Sardegna   (C.F.
80002870923) in persona  del  Presidente  pro  tempore,  con  sede  a
Cagliari, viale Trento n. 69 con domicilio digitale presso i seguenti
indirizzi      PEC       tratti       dal       registro       «IPA»:
presidenza@pec.regione.sardegna.it avvocatura@pec.regione.sardegna.it
segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
2, commi 20, 21 e 22, della legge regionale 6  febbraio  2026,  n.  1
della  Regione  Sardegna -  legge  di  stabilita'   regionale   2026,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 9 del 9
febbraio  2026,  giusta  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
assunta nella seduta del giorno 9 aprile 2026. 
    Nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Sardegna  n.  9  del  9
febbraio 2026 e' stata pubblicata la  legge  regionale  n.  1  del  6
febbraio 2026, intitolata «Legge di stabilita' regionale 2026». 
    L'art. 2 della legge regionale in esame, rubricato  «Disposizioni
in materia di sanita' e politiche sociali», ai  commi  20,  21  e  22
disciplina l'autorizzazione all'esercizio  delle  Case  di  comunita'
(Cdc) e degli Ospedali di comunita' (Odc) realizzati con  le  risorse
del PNRR - missione 6 Salute e cosi' testualmente dispone: 
        «20. Le case della comunita' e  gli  ospedali  di  comunita',
quali strutture pubbliche realizzate con le risorse di cui  al  PNRR,
missione n. 6 - Salute, componente M6C1,  investimento  M6C1-3,  sono
autorizzati  all'esercizio   delle   attivita'   sanitarie   in   via
transitoria, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
        21. L'autorizzazione  transitoria  di  cui  al  comma  20  e'
subordinata  alla  produzione,  da  parte   dei   soggetti   titolari
competenti,  della  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  in
relazione  alla  sussistenza  dei  requisiti   minimi   autorizzativi
strutturali, tecnologici ed organizzativi  previsti  dalla  normativa
nazionale e regionale vigente, e decorre automaticamente  dalla  data
di presentazione della  detta  dichiarazione  sostitutiva,  che  deve
avvenire entro e  non  oltre  il  termine  di  consegna  delle  opere
finanziate dal PNRR stabilito dai provvedimenti europei o statali  di
attuazione del Piano. 
        22. Entro il termine di cui al comma 21, i soggetti  titolari
presentano istanza di autorizzazione definitiva  all'esercizio  e  di
accreditamento  istituzionale  alla  Regione,  secondo  le  procedure
ordinarie di cui alla  legge  regionale  11  settembre  2020,  n.  24
(Riforma  del  sistema   sanitario   regionale   e   riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014  e  della  legge
regionale n. 17  del  2016  e  di  ulteriori  norme  di  settore),  e
successive modifiche ed integrazioni.  Decorso  il  suddetto  termine
senza la presentazione dell'istanza, o in caso di  accertata  carenza
dei requisiti minimi, l'autorizzazione transitoria decade a tutti gli
effetti.» 
    La   legge   regionale   presenta   profili   di   illegittimita'
costituzionale, con riferimento all'art. 2, commi 20, 21  e  22,  per
violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, perche' in
contrasto con il sistema di principi  fondamentali  di  tutela  della
salute delineato dalle norme interposte costituite dagli articoli  8,
comma 4, e 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992; nonche' per
violazione dell'art. 32 della Costituzione. 
    Pertanto, le disposizioni dell'art. 2, commi 20, 21 e  22,  della
legge regionale vengono impugnate con il presente ricorso ex art. 127
della  Costituzione  affinche'  ne  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Violazione dei principi fondamentali riservati alla  legislazione
dello Stato in materia di tutela della salute ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, in relazione alle  norme  interposte
costituite dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter del decreto legislativo
n. 502 del 1992; violazione dell'art. 32 della Costituzione. 
    La legge regionale in  esame,  intitolata  «Legge  di  stabilita'
regionale 2026», disciplina, ai  commi  20,  21  e  22  dell'art.  2,
rubricato «Disposizioni in materia di sanita' e  politiche  sociali»,
l'autorizzazione all'esercizio delle Case di comunita' (Cdc) e  degli
Ospedali di comunita' (Odc) realizzati con  le  risorse  del  PNRR  -
missione 6 - Salute. In particolare: 
        il comma 20  prevede  che  le  case  della  comunita'  e  gli
ospedali di comunita' sono autorizzati all'esercizio delle  attivita'
sanitarie in via transitoria per un periodo non  superiore  a  dodici
mesi dall'entrata in vigore della legge; 
        il comma 21 stabilisce che  l'autorizzazione  transitoria  e'
subordinata  alla  presentazione,  da  parte  dei  soggetti  titolari
competenti, di una dichiarazione sostitutiva di atto  notorio  (DSAN)
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000,   attestante   la   sussistenza   dei   requisiti    minimi
autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla
normativa nazionale e regionale e che  detta  autorizzazione  decorre
automaticamente dalla presentazione della DSAN stessa; 
        il comma  22  prevede  che  i  soggetti  titolari  presentano
l'istanza di autorizzazione definitiva e accreditamento istituzionale
secondo le procedure ordinarie; l'autorizzazione  transitoria  decade
in caso di mancata presentazione dell'istanza o di accertata  carenza
dei requisiti minimi. 
    §. Le previsioni regionali impugnate si  collocano  nel  contesto
della disciplina  che  attiene  all'autorizzazione  all'esercizio  di
attivita' sanitarie e sociosanitarie i cui tratti  fondamentali  sono
delineati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  recante
il «Riordino della disciplina in materia sanitaria». 
    Come  affermato  da  codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale,   la
competenza regionale in materia di autorizzazione e  vigilanza  sulle
istituzioni private deve «senz'altro  essere  inquadrata  nella  piu'
generale potesta' legislativa concorrente in materia di tutela  della
salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi  fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato» (Corte costituzionale sentenza  n.
292 del 2012, in richiamo a precedenti sentenze n. 134 del 2006, e n.
200 del 2005) e, quanto all'autorizzazione, le  disposizioni  di  cui
agli articoli 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 502 del 1992, che stabiliscono requisiti  minimi  di  sicurezza  e
qualita' per poter effettuare  prestazioni  sanitarie,  rappresentano
«principi fondamentali stabiliti dalla legislazione  statale  che  le
regioni  devono  rispettare  indipendentemente  dal  fatto   che   la
struttura intenda o meno chiedere l'accreditamento» (sentenza n.  292
del 2012 cit., in richiamo a precedenti sentenze n.  245  e  150  del
2010). 
    In particolare, l'art. 8-ter del decreto legislativo n.  502  del
1992, rubricato «Autorizzazioni alla  realizzazione  di  strutture  e
all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie»,  prevede  che
«l'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da  parte  di
strutture pubbliche e private presuppone  il  possesso  di  requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti  con  atto
di indirizzo e coordinamento ai sensi  dell'art.  8  della  legge  15
marzo 1997, n.  59  sulla  base  dei  principi  e  criteri  direttivi
previsti dall'art. 8, comma 4, del presente decreto». 
    Tali requisiti sono stati specificati dall'atto  di  indirizzo  e
coordinamento emanato d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito  il
Consiglio  superiore  di  sanita',  e  approvato  dal   decreto   del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 («Approvazione  dell'atto
di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie  da
parte delle strutture pubbliche e private»). 
    Ora, la  ragione  giustificatrice  delle  disposizioni  regionali
denunciate  sembrerebbe  rinvenirsi  in   un   intervento   di   mera
semplificazione procedimentale;  la  normativa  non  inciderebbe  sul
sistema  dei  requisiti  ne'   introdurrebbe   deroghe,   in   quanto
l'autorizzazione transitoria sarebbe subordinata a una  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che ne attesta la  sussistenza  sotto  la
responsabilita' del legale rappresentante. 
    Tuttavia, attraverso la sostituzione del controllo preventivo con
la presentazione di un'autocertificazione  ai  sensi  del  richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  la  Regione  di
fatto delinea un regime non solo semplificato, ma  anche  derogatorio
rispetto a quello  autorizzatorio  previsto  a  livello  statale  per
l'esercizio di attivita' (socio)sanitarie private. 
    L'autorizzazione all'esercizio non  puo'  essere  ridotta  a  una
formalita' di autocertificazione, in quanto il possesso dei requisiti
e la loro verifica formale sono concetti distinti, in punto di  fatto
e di diritto, dunque non sovrapponibili: il  possesso  dei  requisiti
riguarda la  sfera  soggettiva  della  struttura;  sotto  il  profilo
oggettivo, la verifica  dei  requisiti  e'  l'atto  autoritativo  che
trasforma una dichiarazione di  parte  privata  in  una  garanzia  di
pubblica sicurezza. 
    Invero, nel sistema  delineato  dagli  articoli  8  e  8-ter  del
decreto legislativo n. 502 del 1992,  l'autorizzazione  all'esercizio
e' il titolo che attesta la sicurezza e la qualita' delle strutture e
richiede verifiche puntuali prima dello  svolgimento  dell'attivita'.
In particolare, come anticipato,  il  comma  4  dell'art.  8-ter  del
decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce che l'esercizio  delle
attivita'  (socio)sanitarie,  da  parte  di  strutture  pubbliche   e
private, presuppone il possesso dei requisiti minimi stabiliti  dalla
normativa vigente. 
    Il  sistema  autorizzatorio  statale  e',  quindi,  fondato   sul
principio  della  verifica  preventiva  dei   requisiti,   condizione
necessaria per l'esercizio dell'attivita' sanitaria. Ne consegue  che
subordinare  il  rilascio  dell'autorizzazione   all'esercizio   alla
semplice presentazione di un'autodichiarazione si pone  in  contrasto
con i principi fondamentali di tutela della salute e sicurezza  delle
cure a presidio dei quali la disciplina statale e' posta in  materia;
nonche' con il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza
costituzionale secondo cui la verifica dei requisiti e' indefettibile
(in tal senso Corte costituzionale sentenze n. 292 del 2012 cit.;  n.
32 del 2023; n. 74 del 2023), talche' non e'  sostituibile  con  mera
autocertificazione. 
    Mentre  secondo  le  richiamate  disposizioni  di  legge  statale
interposte l'esercizio di attivita' sanitarie presuppone la  verifica
preventiva del  possesso  di  requisiti  strutturali,  tecnologici  e
organizzativi che fungono da soglia invalicabile per la sicurezza  di
pazienti  e  operatori,  le  denunciate  disposizioni   della   legge
regionale, di fatto,  consentono  alle  strutture  di  continuare  ad
operare a prescindere dalla  conclusione  positiva  del  processo  di
verifica circa l'adeguatezza della struttura stessa e  circa  la  sua
rispondenza ai requisiti prescritti. 
    L'introduzione   di   un   meccanismo   che   consente    l'avvio
dell'attivita' prima di tale verifica indebolisce le garanzie poste a
tutela della sicurezza delle prestazioni sanitarie.  Invero,  e  come
affermato da codesta Ecc.ma Corte costituzionale  nella  gia'  citata
sentenza n. 74 del 2023, il controllo relativo  ai  requisiti  minimi
strutturali, tecnologici e organizzativi «e'  direttamente  correlato
alla tutela della  sicurezza  dei  pazienti  e  alla  protezione  del
diritto alla salute». 
    L'assenza  di  una  verifica  istruttoria  preventiva  da   parte
dell'autorita'  competente  che  precede  l'effettivo   avvio   delle
attivita' (socio)sanitarie, come prevista dalla legge  regionale  con
le disposizioni denunciate, espone il sistema a gravi rischi -  quali
il rischio  infettivo,  l'inadeguatezza  del  personale,  la  mancata
gestione delle emergenze e  una  scarsa  qualita'  diagnostica -  che
certamente non possono essere assicurati da una mera  responsabilita'
formale connessa all'autodichiarazione. 
    La legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di
responsabilita'  professionale   degli   esercenti   le   professioni
sanitarie», all'art. 1, rubricato «Sicurezza delle cure in  sanita'»,
definisce la sicurezza delle cure come «parte costitutiva del diritto
alla salute»  sancito  dall'art.  32  della  Costituzione,  mentre  i
requisiti  minimi  previsti  dal   citato   atto   di   indirizzo   e
coordinamento previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto  legislativo
n. 502 del 1992 di cui al decreto del Presidente della Repubblica  14
gennaio  1997  costituiscono  la  soglia  necessaria  per   garantire
adeguati livelli di sicurezza dei pazienti, del personale sanitario e
dei visitatori. 
    Nel  sistema  statale,  dunque,  il  controllo   preventivo   dei
criteri/requisiti predeterminati  non  ha  solo  valore  formale,  ma
rappresenta una garanzia sostanziale per la  tutela  della  salute  e
della qualita' dell'assistenza sociosanitaria. 
    Posto,   quindi,   che   il   sistema    dell'autorizzazione    e
dell'accreditamento nell'attuale impianto  normativo  e'  considerato
come fondamentale strumento di garanzia finalizzato a promuovere e  a
conseguire   la   maggiore   qualita'    possibile    dell'assistenza
sociosanitaria   attraverso   l'individuazione,   sulla    base    di
criteri/requisiti   predeterminati,   dei   migliori   erogatori   di
prestazioni sanitarie nonche' dei potenziali contraenti con  il  SSN,
in questa ottica garantista la Regione deve  assicurare  il  pieno  e
previo  espletamento  delle  ordinarie  attivita'  di  verifica   dei
requisiti. 
    In  conclusione,  posto  che  il  sistema  dell'autorizzazione  e
dell'accreditamento delle strutture (socio)sanitarie e' concepito nel
vigente sistema normativo  statale  come  fondamentale  strumento  di
garanzia, la legge regionale non puo' prescindere dal pieno e  previo
espletamento delle ordinarie attivita' di verifica dei requisiti. 
    Pertanto, laddove la legge regionale in esame, ai commi 20, 21  e
22 dell'art. 2, delinea, sia  pure  in  via  transitoria,  un  regime
autorizzatorio semplificato e derogatorio rispetto a quello  previsto
a livello statale per l'esercizio delle Cdc e  degli  Odc  realizzati
con le risorse del PNRR,  si  pone  in  contrasto  con  il  principio
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza  costituzionale  secondo
cui la verifica dei requisiti e' indefettibile (in  tal  senso  Corte
costituzionale sentenze  nn.  292/2012,  32/2023,  74/2023  cit.)  e,
percio', non e' sostituibile con mera autocertificazione. 
    Le scelte del legislatore regionale devono, invece, compiersi nel
rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione  dello
Stato in modo da  garantire  la  verifica  preventiva  dei  requisiti
minimi nazionali posti a presidio  della  sicurezza  dei  pazienti  e
della qualita' delle prestazioni sanitarie. 
    I commi 20, 21 e 22 dell'art. 2 in esame violano, quindi,  l'art.
117, terzo comma, Costituzione in quanto si pongono in contrasto  con
il sistema di principi fondamentali delineato dalle norme  interposte
costituite dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter del decreto legislativo
n. 502 del 1992, da qualificarsi  come  principi  fondamentali  della
«tutela della salute» (ex multis sentenze nn. 361 del 2008, 150 e 245
del 2010, 292 del 2012, 59 del 2015). 
    In particolare, nella sentenza n. 150 del 2010 e'  affermato  che
«il principio fondamentale dettato dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter
del decreto  legislativo  n.  502  del  1992  (norme  di  principio)»
stabilisce  la  necessita'   dell'autorizzazione   all'esercizio   di
attivita'  sanitarie  e  socio  sanitarie  «per  assicurare   livelli
essenziali di sicurezza e di qualita' delle  prestazioni,  in  ambiti
nei quali il possesso della dotazione strumentale e la  sua  corretta
gestione e manutenzione assume preminente  interesse  per  assicurare
l'idoneita'  e  la  sicurezza  delle  cure».  (Corte   costituzionale
sentenza n. 150 del 2010 cit.). 
    Nella sentenza n. 59 del 2015 e'  altresi'  evidenziato  che  «La
riconduzione  della  richiamata  disciplina  interposta  ai  principi
fondamentali nell'alveo  dei  quali  la  potesta'  legislativa  della
Regione in materia di tutela della salute e'  avvalorata,  sul  piano
sistematico,  dal  dettato  dell'art.  19,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 502 del 1992, il quale stabilisce che "Le disposizioni
del presente decreto costituiscono  principi  fondamentali  ai  sensi
dell'art. 117 della Costituzione" e fa da cornice agli articoli  8  e
8-ter del medesimo decreto  legislativo  n.  502  del  1992».  (Corte
costituzionale, sentenza n. 59 del 2015 cit.). 
    §§. Le  disposizioni  della  legge  regionale  in  esame  violano
altresi' l'art.  32  della  Costituzione,  posto  che  la  disciplina
statale in tema di autorizzazione ed accreditamento  delle  strutture
sanitarie e'  volta  proprio  a  dare  piena  e  puntuale  attuazione
all'art. 32, al fine di garantire che  il  diritto  alla  salute  sia
esercitato  in  condizioni  di  sicurezza,  qualita'  ed   efficacia,
attraverso  un  complesso  sistema  di  controlli  e  verifiche   dei
requisiti. 
    L'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie non
e' mero atto amministrativo formale,  ma  risponde  ad  una  funzione
sostanziale volta ad assicurare, in  modo  concreto,  cure  sicure  e
controllate, prevenendo rischi per  i  pazienti,  evitando  strutture
improvvisate o  inadeguate,  garantendo  uniformita'  sul  territorio
nazionale. 
    In  questi  termini,  del  resto,  e'  stato  chiarito  in   modo
sistematico il rapporto tra liberta' di iniziativa privata in  ambito
sanitario e tutela  della  salute  ex  art.  32  della  Costituzione,
valorizzando il ruolo dell'autorizzazione come strumento  di  Governo
pubblico del sistema: l'attivita' sanitaria, anche quando  svolta  da
soggetti  privati,  non  e'  assimilabile  a  una  normale  attivita'
economica, perche' e'  direttamente  funzionale  alla  tutela  di  un
diritto fondamentale. All'interno del modello organizzativo delineato
dal legislatore nazionale con il decreto legislativo n. 502 del  1992
l'autorizzazione  assume  una  funzione  centrale  e  non   meramente
formale. Essa non serve solo a verificare il  possesso  di  requisiti
tecnici (strutturali, tecnologici, organizzativi), ma  e'  anche  uno
strumento di pianificazione pubblica dell'offerta sanitaria. 
    La pubblica amministrazione non si limita a controllare «come» si
eroga il  servizio,  ma  interviene  anche  sul  «se»  e  «dove»  una
struttura possa operare, in relazione al fabbisogno  sanitario  della
popolazione e alla distribuzione territoriale  dei  servizi.  Di  qui
l'incidenza con l'art. 32 della Costituzione: la tutela della salute,
intesa  anche  come  interesse  della  collettivita',  giustifica  un
sistema autorizzatorio che limita  l'accesso  al  mercato  sanitario,
subordinandolo a valutazioni di interesse pubblico. Tali  limiti  non
sono eccezionali, ma costituiscono la regola in un settore in cui  e'
necessario garantire qualita' e sicurezza delle prestazioni,  equita'
nell'accesso  ai  servizi,  sostenibilita'  complessiva  del  sistema
sanitario. 
    Ricordato altresi' che, ai sensi  del  richiamato  art.  1  della
legge n. 24 del 2017, «la sicurezza delle cure e'  parte  costitutiva
del   diritto   alla   salute   ed   e'   perseguita   nell'interesse
dell'individuo e della collettivita'», si richiama  quanto  affermato
da codesta Ecc.ma Corte costituzionale nella gia' menzionata sentenza
n. 74 del 2023:  «la  duplice  autorizzazione  [quella  all'esercizio
delle attivita' e quella alla realizzazione delle  strutture]  serve,
dunque,  a  filtrare  nello  specifico  settore   delle   prestazioni
sanitarie, l'accesso all'esercizio dell'iniziativa economica privata. 
    Nel caso dell'autorizzazione all'esercizio, il controllo relativo
ai requisiti minimi...e' direttamente  correlato  alla  tutela  della
sicurezza dei pazienti ed alla protezione del diritto alla salute».  

 
                              P. Q. M. 
 
    Alla luce di quanto  sopra  esposto  si  conclude  affinche'  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 20,  21
e 22, della legge regionale n. 1 del 6 febbraio 2026, pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 9 del 9 febbraio 2026,
recante  «Legge  di  stabilita'  regionale  2026»,   per   violazione
dell'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione  in  relazione  alle
norme interposte di cui agli articoli 8, comma 4, e 8-ter del decreto
legislativo n. 502 del 1992, nonche' dell'art. 32 della Costituzione. 
    Si allega l'estratto in originale della  delibera  del  Consiglio
dei ministri del 9 aprile 2026. 
      Roma, 10 aprile 2026 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Fiduccia