Reg. Ric. n. 7 del 2026
pubbl. su G.U. del 29/04/2026 n. 17
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Sanità pubblica – Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie – Norme della Regione autonoma Sardegna – Autorizzazione all’esercizio delle case della comunità e degli ospedali di comunità – Autorizzazione in via transitoria, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2026, previa produzione, da parte dei soggetti titolari competenti, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente – Decadenza dell’autorizzazione transitoria in caso di mancata presentazione dell’istanza definitiva o di accertata carenza dei requisiti minimi – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una autocertificazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività sanitaria – Contrasto con il principio della verifica preventiva dei requisiti a presidio della sicurezza delle prestazioni sanitarie – Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale relativi alla disciplina dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitarie – Violazione della competenza statale nella materia della tutela della salute – Lesione del diritto alla salute.
legge della Regione autonoma Sardegna del 06/02/2026 Num. 1 Art. 2 Co. 21
legge della Regione autonoma Sardegna del 06/02/2026 Num. 1 Art. 2 Co. 22
Costituzione Art. 117 Co. 3
decreto legislativo del 30/12/1992 Art. 8 Co. 4
decreto legislativo del 30/12/1992 Art. 8
Testo del ricorso
N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 aprile 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 13 aprile 2026 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Sanita' pubblica - Autorizzazione e accreditamento strutture
sanitarie - Norme della Regione autonoma Sardegna - Autorizzazione
all'esercizio delle case della comunita' e degli ospedali di
comunita' - Autorizzazione in via transitoria, per un periodo non
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
regionale n. 1 del 2026, previa produzione, da parte dei soggetti
titolari competenti, della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio sulla sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi
strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa
vigente - Decadenza dell'autorizzazione transitoria in caso di
mancata presentazione dell'istanza definitiva o di accertata
carenza dei requisiti minimi.
- Legge della Regione Sardegna 6 febbraio 2026, n. 1 (Legge di
stabilita' regionale 2026), art. 2, commi 20, 21 e 22.
(GU n. 17 del 29-04-2026)
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax: 06/96514000; indirizzo PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
Nei confronti della Regione autonoma della Sardegna (C.F.
80002870923) in persona del Presidente pro tempore, con sede a
Cagliari, viale Trento n. 69 con domicilio digitale presso i seguenti
indirizzi PEC tratti dal registro «IPA»:
presidenza@pec.regione.sardegna.it avvocatura@pec.regione.sardegna.it
segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
2, commi 20, 21 e 22, della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1
della Regione Sardegna - legge di stabilita' regionale 2026,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 9 del 9
febbraio 2026, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri
assunta nella seduta del giorno 9 aprile 2026.
Nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 9 del 9
febbraio 2026 e' stata pubblicata la legge regionale n. 1 del 6
febbraio 2026, intitolata «Legge di stabilita' regionale 2026».
L'art. 2 della legge regionale in esame, rubricato «Disposizioni
in materia di sanita' e politiche sociali», ai commi 20, 21 e 22
disciplina l'autorizzazione all'esercizio delle Case di comunita'
(Cdc) e degli Ospedali di comunita' (Odc) realizzati con le risorse
del PNRR - missione 6 Salute e cosi' testualmente dispone:
«20. Le case della comunita' e gli ospedali di comunita',
quali strutture pubbliche realizzate con le risorse di cui al PNRR,
missione n. 6 - Salute, componente M6C1, investimento M6C1-3, sono
autorizzati all'esercizio delle attivita' sanitarie in via
transitoria, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
21. L'autorizzazione transitoria di cui al comma 20 e'
subordinata alla produzione, da parte dei soggetti titolari
competenti, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in
relazione alla sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi
strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa
nazionale e regionale vigente, e decorre automaticamente dalla data
di presentazione della detta dichiarazione sostitutiva, che deve
avvenire entro e non oltre il termine di consegna delle opere
finanziate dal PNRR stabilito dai provvedimenti europei o statali di
attuazione del Piano.
22. Entro il termine di cui al comma 21, i soggetti titolari
presentano istanza di autorizzazione definitiva all'esercizio e di
accreditamento istituzionale alla Regione, secondo le procedure
ordinarie di cui alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24
(Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge
regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), e
successive modifiche ed integrazioni. Decorso il suddetto termine
senza la presentazione dell'istanza, o in caso di accertata carenza
dei requisiti minimi, l'autorizzazione transitoria decade a tutti gli
effetti.»
La legge regionale presenta profili di illegittimita'
costituzionale, con riferimento all'art. 2, commi 20, 21 e 22, per
violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, perche' in
contrasto con il sistema di principi fondamentali di tutela della
salute delineato dalle norme interposte costituite dagli articoli 8,
comma 4, e 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992; nonche' per
violazione dell'art. 32 della Costituzione.
Pertanto, le disposizioni dell'art. 2, commi 20, 21 e 22, della
legge regionale vengono impugnate con il presente ricorso ex art. 127
della Costituzione affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i
seguenti
Motivi
Violazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione
dello Stato in materia di tutela della salute ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, in relazione alle norme interposte
costituite dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter del decreto legislativo
n. 502 del 1992; violazione dell'art. 32 della Costituzione.
La legge regionale in esame, intitolata «Legge di stabilita'
regionale 2026», disciplina, ai commi 20, 21 e 22 dell'art. 2,
rubricato «Disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali»,
l'autorizzazione all'esercizio delle Case di comunita' (Cdc) e degli
Ospedali di comunita' (Odc) realizzati con le risorse del PNRR -
missione 6 - Salute. In particolare:
il comma 20 prevede che le case della comunita' e gli
ospedali di comunita' sono autorizzati all'esercizio delle attivita'
sanitarie in via transitoria per un periodo non superiore a dodici
mesi dall'entrata in vigore della legge;
il comma 21 stabilisce che l'autorizzazione transitoria e'
subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti titolari
competenti, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN)
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti minimi
autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla
normativa nazionale e regionale e che detta autorizzazione decorre
automaticamente dalla presentazione della DSAN stessa;
il comma 22 prevede che i soggetti titolari presentano
l'istanza di autorizzazione definitiva e accreditamento istituzionale
secondo le procedure ordinarie; l'autorizzazione transitoria decade
in caso di mancata presentazione dell'istanza o di accertata carenza
dei requisiti minimi.
§. Le previsioni regionali impugnate si collocano nel contesto
della disciplina che attiene all'autorizzazione all'esercizio di
attivita' sanitarie e sociosanitarie i cui tratti fondamentali sono
delineati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
il «Riordino della disciplina in materia sanitaria».
Come affermato da codesta Ecc.ma Corte costituzionale, la
competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle
istituzioni private deve «senz'altro essere inquadrata nella piu'
generale potesta' legislativa concorrente in materia di tutela della
salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato» (Corte costituzionale sentenza n.
292 del 2012, in richiamo a precedenti sentenze n. 134 del 2006, e n.
200 del 2005) e, quanto all'autorizzazione, le disposizioni di cui
agli articoli 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del decreto legislativo
n. 502 del 1992, che stabiliscono requisiti minimi di sicurezza e
qualita' per poter effettuare prestazioni sanitarie, rappresentano
«principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale che le
regioni devono rispettare indipendentemente dal fatto che la
struttura intenda o meno chiedere l'accreditamento» (sentenza n. 292
del 2012 cit., in richiamo a precedenti sentenze n. 245 e 150 del
2010).
In particolare, l'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del
1992, rubricato «Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e
all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie», prevede che
«l'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da parte di
strutture pubbliche e private presuppone il possesso di requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto
di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59 sulla base dei principi e criteri direttivi
previsti dall'art. 8, comma 4, del presente decreto».
Tali requisiti sono stati specificati dall'atto di indirizzo e
coordinamento emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il
Consiglio superiore di sanita', e approvato dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 («Approvazione dell'atto
di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private»).
Ora, la ragione giustificatrice delle disposizioni regionali
denunciate sembrerebbe rinvenirsi in un intervento di mera
semplificazione procedimentale; la normativa non inciderebbe sul
sistema dei requisiti ne' introdurrebbe deroghe, in quanto
l'autorizzazione transitoria sarebbe subordinata a una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che ne attesta la sussistenza sotto la
responsabilita' del legale rappresentante.
Tuttavia, attraverso la sostituzione del controllo preventivo con
la presentazione di un'autocertificazione ai sensi del richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la Regione di
fatto delinea un regime non solo semplificato, ma anche derogatorio
rispetto a quello autorizzatorio previsto a livello statale per
l'esercizio di attivita' (socio)sanitarie private.
L'autorizzazione all'esercizio non puo' essere ridotta a una
formalita' di autocertificazione, in quanto il possesso dei requisiti
e la loro verifica formale sono concetti distinti, in punto di fatto
e di diritto, dunque non sovrapponibili: il possesso dei requisiti
riguarda la sfera soggettiva della struttura; sotto il profilo
oggettivo, la verifica dei requisiti e' l'atto autoritativo che
trasforma una dichiarazione di parte privata in una garanzia di
pubblica sicurezza.
Invero, nel sistema delineato dagli articoli 8 e 8-ter del
decreto legislativo n. 502 del 1992, l'autorizzazione all'esercizio
e' il titolo che attesta la sicurezza e la qualita' delle strutture e
richiede verifiche puntuali prima dello svolgimento dell'attivita'.
In particolare, come anticipato, il comma 4 dell'art. 8-ter del
decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce che l'esercizio delle
attivita' (socio)sanitarie, da parte di strutture pubbliche e
private, presuppone il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla
normativa vigente.
Il sistema autorizzatorio statale e', quindi, fondato sul
principio della verifica preventiva dei requisiti, condizione
necessaria per l'esercizio dell'attivita' sanitaria. Ne consegue che
subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio alla
semplice presentazione di un'autodichiarazione si pone in contrasto
con i principi fondamentali di tutela della salute e sicurezza delle
cure a presidio dei quali la disciplina statale e' posta in materia;
nonche' con il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza
costituzionale secondo cui la verifica dei requisiti e' indefettibile
(in tal senso Corte costituzionale sentenze n. 292 del 2012 cit.; n.
32 del 2023; n. 74 del 2023), talche' non e' sostituibile con mera
autocertificazione.
Mentre secondo le richiamate disposizioni di legge statale
interposte l'esercizio di attivita' sanitarie presuppone la verifica
preventiva del possesso di requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi che fungono da soglia invalicabile per la sicurezza di
pazienti e operatori, le denunciate disposizioni della legge
regionale, di fatto, consentono alle strutture di continuare ad
operare a prescindere dalla conclusione positiva del processo di
verifica circa l'adeguatezza della struttura stessa e circa la sua
rispondenza ai requisiti prescritti.
L'introduzione di un meccanismo che consente l'avvio
dell'attivita' prima di tale verifica indebolisce le garanzie poste a
tutela della sicurezza delle prestazioni sanitarie. Invero, e come
affermato da codesta Ecc.ma Corte costituzionale nella gia' citata
sentenza n. 74 del 2023, il controllo relativo ai requisiti minimi
strutturali, tecnologici e organizzativi «e' direttamente correlato
alla tutela della sicurezza dei pazienti e alla protezione del
diritto alla salute».
L'assenza di una verifica istruttoria preventiva da parte
dell'autorita' competente che precede l'effettivo avvio delle
attivita' (socio)sanitarie, come prevista dalla legge regionale con
le disposizioni denunciate, espone il sistema a gravi rischi - quali
il rischio infettivo, l'inadeguatezza del personale, la mancata
gestione delle emergenze e una scarsa qualita' diagnostica - che
certamente non possono essere assicurati da una mera responsabilita'
formale connessa all'autodichiarazione.
La legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di
responsabilita' professionale degli esercenti le professioni
sanitarie», all'art. 1, rubricato «Sicurezza delle cure in sanita'»,
definisce la sicurezza delle cure come «parte costitutiva del diritto
alla salute» sancito dall'art. 32 della Costituzione, mentre i
requisiti minimi previsti dal citato atto di indirizzo e
coordinamento previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
n. 502 del 1992 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997 costituiscono la soglia necessaria per garantire
adeguati livelli di sicurezza dei pazienti, del personale sanitario e
dei visitatori.
Nel sistema statale, dunque, il controllo preventivo dei
criteri/requisiti predeterminati non ha solo valore formale, ma
rappresenta una garanzia sostanziale per la tutela della salute e
della qualita' dell'assistenza sociosanitaria.
Posto, quindi, che il sistema dell'autorizzazione e
dell'accreditamento nell'attuale impianto normativo e' considerato
come fondamentale strumento di garanzia finalizzato a promuovere e a
conseguire la maggiore qualita' possibile dell'assistenza
sociosanitaria attraverso l'individuazione, sulla base di
criteri/requisiti predeterminati, dei migliori erogatori di
prestazioni sanitarie nonche' dei potenziali contraenti con il SSN,
in questa ottica garantista la Regione deve assicurare il pieno e
previo espletamento delle ordinarie attivita' di verifica dei
requisiti.
In conclusione, posto che il sistema dell'autorizzazione e
dell'accreditamento delle strutture (socio)sanitarie e' concepito nel
vigente sistema normativo statale come fondamentale strumento di
garanzia, la legge regionale non puo' prescindere dal pieno e previo
espletamento delle ordinarie attivita' di verifica dei requisiti.
Pertanto, laddove la legge regionale in esame, ai commi 20, 21 e
22 dell'art. 2, delinea, sia pure in via transitoria, un regime
autorizzatorio semplificato e derogatorio rispetto a quello previsto
a livello statale per l'esercizio delle Cdc e degli Odc realizzati
con le risorse del PNRR, si pone in contrasto con il principio
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo
cui la verifica dei requisiti e' indefettibile (in tal senso Corte
costituzionale sentenze nn. 292/2012, 32/2023, 74/2023 cit.) e,
percio', non e' sostituibile con mera autocertificazione.
Le scelte del legislatore regionale devono, invece, compiersi nel
rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello
Stato in modo da garantire la verifica preventiva dei requisiti
minimi nazionali posti a presidio della sicurezza dei pazienti e
della qualita' delle prestazioni sanitarie.
I commi 20, 21 e 22 dell'art. 2 in esame violano, quindi, l'art.
117, terzo comma, Costituzione in quanto si pongono in contrasto con
il sistema di principi fondamentali delineato dalle norme interposte
costituite dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter del decreto legislativo
n. 502 del 1992, da qualificarsi come principi fondamentali della
«tutela della salute» (ex multis sentenze nn. 361 del 2008, 150 e 245
del 2010, 292 del 2012, 59 del 2015).
In particolare, nella sentenza n. 150 del 2010 e' affermato che
«il principio fondamentale dettato dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter
del decreto legislativo n. 502 del 1992 (norme di principio)»
stabilisce la necessita' dell'autorizzazione all'esercizio di
attivita' sanitarie e socio sanitarie «per assicurare livelli
essenziali di sicurezza e di qualita' delle prestazioni, in ambiti
nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta
gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare
l'idoneita' e la sicurezza delle cure». (Corte costituzionale
sentenza n. 150 del 2010 cit.).
Nella sentenza n. 59 del 2015 e' altresi' evidenziato che «La
riconduzione della richiamata disciplina interposta ai principi
fondamentali nell'alveo dei quali la potesta' legislativa della
Regione in materia di tutela della salute e' avvalorata, sul piano
sistematico, dal dettato dell'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, il quale stabilisce che "Le disposizioni
del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione" e fa da cornice agli articoli 8 e
8-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992». (Corte
costituzionale, sentenza n. 59 del 2015 cit.).
§§. Le disposizioni della legge regionale in esame violano
altresi' l'art. 32 della Costituzione, posto che la disciplina
statale in tema di autorizzazione ed accreditamento delle strutture
sanitarie e' volta proprio a dare piena e puntuale attuazione
all'art. 32, al fine di garantire che il diritto alla salute sia
esercitato in condizioni di sicurezza, qualita' ed efficacia,
attraverso un complesso sistema di controlli e verifiche dei
requisiti.
L'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie non
e' mero atto amministrativo formale, ma risponde ad una funzione
sostanziale volta ad assicurare, in modo concreto, cure sicure e
controllate, prevenendo rischi per i pazienti, evitando strutture
improvvisate o inadeguate, garantendo uniformita' sul territorio
nazionale.
In questi termini, del resto, e' stato chiarito in modo
sistematico il rapporto tra liberta' di iniziativa privata in ambito
sanitario e tutela della salute ex art. 32 della Costituzione,
valorizzando il ruolo dell'autorizzazione come strumento di Governo
pubblico del sistema: l'attivita' sanitaria, anche quando svolta da
soggetti privati, non e' assimilabile a una normale attivita'
economica, perche' e' direttamente funzionale alla tutela di un
diritto fondamentale. All'interno del modello organizzativo delineato
dal legislatore nazionale con il decreto legislativo n. 502 del 1992
l'autorizzazione assume una funzione centrale e non meramente
formale. Essa non serve solo a verificare il possesso di requisiti
tecnici (strutturali, tecnologici, organizzativi), ma e' anche uno
strumento di pianificazione pubblica dell'offerta sanitaria.
La pubblica amministrazione non si limita a controllare «come» si
eroga il servizio, ma interviene anche sul «se» e «dove» una
struttura possa operare, in relazione al fabbisogno sanitario della
popolazione e alla distribuzione territoriale dei servizi. Di qui
l'incidenza con l'art. 32 della Costituzione: la tutela della salute,
intesa anche come interesse della collettivita', giustifica un
sistema autorizzatorio che limita l'accesso al mercato sanitario,
subordinandolo a valutazioni di interesse pubblico. Tali limiti non
sono eccezionali, ma costituiscono la regola in un settore in cui e'
necessario garantire qualita' e sicurezza delle prestazioni, equita'
nell'accesso ai servizi, sostenibilita' complessiva del sistema
sanitario.
Ricordato altresi' che, ai sensi del richiamato art. 1 della
legge n. 24 del 2017, «la sicurezza delle cure e' parte costitutiva
del diritto alla salute ed e' perseguita nell'interesse
dell'individuo e della collettivita'», si richiama quanto affermato
da codesta Ecc.ma Corte costituzionale nella gia' menzionata sentenza
n. 74 del 2023: «la duplice autorizzazione [quella all'esercizio
delle attivita' e quella alla realizzazione delle strutture] serve,
dunque, a filtrare nello specifico settore delle prestazioni
sanitarie, l'accesso all'esercizio dell'iniziativa economica privata.
Nel caso dell'autorizzazione all'esercizio, il controllo relativo
ai requisiti minimi...e' direttamente correlato alla tutela della
sicurezza dei pazienti ed alla protezione del diritto alla salute».
P. Q. M.
Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 20, 21
e 22, della legge regionale n. 1 del 6 febbraio 2026, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 9 del 9 febbraio 2026,
recante «Legge di stabilita' regionale 2026», per violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione alle
norme interposte di cui agli articoli 8, comma 4, e 8-ter del decreto
legislativo n. 502 del 1992, nonche' dell'art. 32 della Costituzione.
Si allega l'estratto in originale della delibera del Consiglio
dei ministri del 9 aprile 2026.
Roma, 10 aprile 2026
L'Avvocato dello Stato: Fiduccia