Reg. Ric. n. 7 del 2026
pubbl. su G.U. del n.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Sanità pubblica – Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie – Norme della Regione autonoma Sardegna – Autorizzazione all’esercizio delle case della comunità e degli ospedali di comunità – Autorizzazione in via transitoria, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2026, previa produzione, da parte dei soggetti titolari competenti, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente – Decadenza dell’autorizzazione transitoria in caso di mancata presentazione dell’istanza definitiva o di accertata carenza dei requisiti minimi – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una autocertificazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività sanitaria – Contrasto con il principio della verifica preventiva dei requisiti a presidio della sicurezza delle prestazioni sanitarie – Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale relativi alla disciplina dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitarie – Violazione della competenza statale nella materia della tutela della salute – Lesione del diritto alla salute.


Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna  del 06/02/2026  Num. 1  Art. 2  Co. 20
legge della Regione autonoma Sardegna  del 06/02/2026  Num. 1  Art. 2  Co. 21
legge della Regione autonoma Sardegna  del 06/02/2026  Num. 1  Art. 2  Co. 22


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 32 
Costituzione   Art. 117    Co.
decreto legislativo del 30/12/1992    Art.   Co.
decreto legislativo del 30/12/1992    Art.