Reg. Ric. n. 6 del 2026
pubbl. su G.U. del 22/04/2026 n. 16

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione Siciliana



Oggetto:

Calamità pubbliche – Norme della Regione siciliana – Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 – Previsione che, in considerazione dello stato di emergenza dovuto alla calamità dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, gli interventi non sono subordinati alla regolarità contributiva fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia – Ricorso del Governo – Denunciata possibilità per i beneficiari dei suddetti interventi di percepire le risorse finanziarie previste anche in assenza del requisito della regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto in materia dalla legislazione statale che condiziona la percezione di contributi, così come l’affidamento di contratti pubblici, alla regolare posizione contributiva dell’operatore economico, da accertare mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza e in quella della previdenza sociale – Contrasto con le norme statutarie.

Norme impugnate:
legge della Regione siciliana  del 30/01/2026  Num. 3  Art. 1  Co. 7


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
regio decreto del 15/05/1946 
legge costituzionale del 26/02/1948    Art. 14 
legge costituzionale del 26/02/1948    Art. 17 
legge costituzionale del 26/02/1948    Art. 17 
decreto-legge del 25/09/2002    Art.
legge del 22/11/2002 
legge del 27/12/2006    Art.   Co. 1175 
decreto-legge del 21/06/2013    Art. 31    Co.
legge del 09/08/2013 
decreto-legge del 21/06/2013    Art. 31    Co.
legge del 09/08/2013 
decreto-legge del 21/06/2013    Art. 31    Co.
legge del 09/08/2013 
decreto legislativo del 31/03/2023    Art. 94 
decreto legislativo del 27/11/2025    Art.
decreto legislativo del 27/11/2025    Art. 17 
decreto legislativo del 27/11/2025    Art. 18 

Udienza Pubblica del 22/09/2026 rel. PATRONI GRIFFI




Testo del ricorso

                        N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 marzo 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 31  marzo  2026  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Calamita' pubbliche - Norme  della  Regione  siciliana  -  Interventi
  urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo  avversi
  dei  giorni  19,  20  e  21  gennaio  2026  -  Previsione  che,  in
  considerazione dello  stato  di  emergenza  dovuto  alla  calamita'
  dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del  26  gennaio
  2026,  gli  interventi  non  sono  subordinati   alla   regolarita'
  contributiva fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto  disposto
  dalle disposizioni in materia. 
- Legge della Regione siciliana 30 gennaio  2026,  n.  3  (Interventi
  urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo  avversi
  dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026), art. 1, comma 7. 


(GU n. 16 del 22-04-2026)

    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per: 
        il Presidente del Consiglio dei ministri (C.F.  80188230587),
in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato  e
difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura generale dello Stato  (fax:
06/96514000;  indirizzo   PEC:   ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla  via  dei
Portoghesi, n. 12, 
    contro: 
        la Regione  Siciliana  (C.F.  80012000826),  in  persona  del
Presidente pro tempore, con sede a Palermo in Piazza Indipendenza  n.
21  presso  il  Palazzo  d'Orleans  e  domiciliata  ex  lege   presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con sede a  Palermo
in via Valerio Villareale, n. 6; 
    per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 7, della legge della Regione Siciliana n. 3 del  30  gennaio
2026, recante «Interventi urgenti per far  fronte  ai  danni  causati
dagli eventi meteo avversi dei giorni 19,  20  e  21  gennaio  2026»,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della  Regione  Siciliana  del  2
febbraio 2026 - Parte I n. 6, giusta deliberazione del Consiglio  dei
ministri assunta nella seduta del giorno 27 marzo 2026. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    Sulla Gazzetta ufficiale della  Regione  Siciliana  n.  6  del  2
febbraio 2026 e' stata pubblicata la legge  regionale  n.  3  del  30
gennaio 2026, intitolata «Interventi urgenti per far fronte ai  danni
causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19,  20  e  21  gennaio
2026». 
    L'art. 1, comma 7, della suddetta legge  regionale  dispone  che:
«In considerazione dello stato di  emergenza  dovuto  alla  calamita'
dichiarata con delibera del Consiglio dei  ministri  del  26  gennaio
2026 gli interventi di cui al presente articolo non sono  subordinati
alla regolarita' contributiva fino al 31 dicembre 2026, in  deroga  a
quanto disposto dalle disposizioni in materia». 
    La norma sopra ritrascritta si pone in contrasto con l'art.  117,
comma 2, lettere e) ed o), della Costituzione, che attribuiscono allo
Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela della
concorrenza» e «previdenza sociale»; eccedendo  -  altresi'  -  dalle
competenze  legislative  attribuite  alla  Regione  Siciliana   dallo
Statuto speciale di autonomia, approvato con il  regio  decreto-legge
15 maggio  1946,  n.  455,  convertito  in  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 2. 
    Pertanto, tale  disposizione  viene  impugnata  con  il  presente
ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne  sia  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato  il  conseguente
annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    Come anticipato, la disposizione oggetto di censura dispone  che:
«In considerazione dello stato di  emergenza  dovuto  alla  calamita'
dichiarata con delibera del Consiglio dei  ministri  del  26  gennaio
2026 gli interventi di cui al presente articolo non sono  subordinati
alla regolarita' contributiva fino al 31 dicembre 2026, in  deroga  a
quanto disposto dalle disposizioni in materia» (enfasi aggiunte). 
    In effetti, i precedenti commi del menzionato art. 1  individuano
una serie di interventi volti a fronteggiare i  danni  causati  dagli
eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 mediante: 
        a) incrementi delle autorizzazioni di spesa gia'  previste  a
legislazione vigente (comma 1); 
        b)  iscrizione  della  spesa  di  5.000  migliaia  di   euro,
destinata a spese correnti per l'esercizio finanziario  2026,  in  un
apposito fondo denominato «Fondo per gli interventi conseguenti  allo
stato  di  crisi  e  di  emergenza  regionale   di   competenza   del
dipartimento regionale dell'agricoltura» (comma 2); 
        c) autorizzazione del Ragioniere  generale  ad  apportare  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti  per  iscrivere  su   differenti
capitoli gli stanziamenti destinati alle finalita' in esame, al  fine
di adeguarli al piano  dei  conti  integrato  e  garantire  cosi'  la
rilevazione  unitaria  dei   fatti   gestionali,   anche   prevedendo
l'istituzione  di   nuovi   capitoli,   ferma   restando   la   spesa
complessivamente prevista per ciascun capitolo (comma 3); 
        d) destinazione delle risorse del  Fondo  regionale  per  gli
interventi di parte corrente  conseguenti  alla  dichiarazione  dello
stato di crisi e di emergenza di cui all'art. 3 della legge regionale
n. 13 del 2020 - per un importo non inferiore  a  5.000  migliaia  di
euro - al finanziamento  anche  di  interventi,  da  attuare  per  il
tramite di IRFIS-FinSicilia S.p.a., volti a sostenere le attivita' di
gestione  degli  stabilimenti  balneari  e  delle   altre   attivita'
economiche ricadenti sui litorali dove si sono verificati gli  eventi
meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 (comma 4). 
    A tal fine, sul piano  operativo,  viene  istituito  un  apposito
plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'art. 2  della  legge
regionale n. 1 del 2019, la cui disciplina attuativa  viene  rinviata
ad un successivo decreto  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale delle  attivita'  produttive  (comma  5),  con  l'ulteriore
previsione secondo cui il  Dipartimento  regionale  della  protezione
civile, su richiesta  del  menzionato  Dipartimento  regionale  delle
attivita' produttive, e' comunque autorizzato a trasferire le risorse
stanziate,  comprensive  degli  oneri  di   gestione,   alla   citata
IRFIS-FinSicilia S.p.a., che provvedera' in concreto ad effettuare  i
pagamenti in favore dei beneficiari (comma 6). 
    La norma  oggetto  di  censura  si  inserisce  in  tale  contesto
normativo, disponendo che, fino  al  31.12.2026,  i  beneficiari  dei
suddetti interventi possano percepire le risorse finanziarie in esame
anche in assenza del requisito  della  regolarita'  contributiva,  in
deroga a quanto disposto in materia dal legislatore statale. 
    Tale disposizione, quindi, si pone in  palese  contrasto  con  la
normativa nazionale che condiziona la percezione di contributi, cosi'
come l'affidamento di contratti  pubblici,  alla  regolare  posizione
contributiva  dell'operatore  economico  nei  confronti  degli   enti
previdenziali e assicurativi. 
    In dettaglio, nella materia in esame, vengono in rilievo: 
        a) l'art. 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito con
modificazioni dalla legge n. 266 del 2002, secondo cui le imprese che
risultano affidatarie di  appalti  pubblici  (comma  1),  cosi'  come
quelle che  gestiscono  servizi  e  attivita'  in  convenzione  o  in
concessione con un ente pubblico (comma 1-bis), sono tenute - a  pena
di revoca dell'affidamento o della concessione e a pena di  decadenza
dalla convezione - a presentare all'Amministrazione la certificazione
relativa alla propria regolarita' contributiva rilasciata dagli  enti
competenti (comma 2); 
        b) l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, secondo
cui, a decorrere dal  1°  luglio  2007,  i  benefici  previsti  dalla
normativa  in  materia  di  lavoro  e   legislazione   sociale   sono
subordinati - inter alia -  al  possesso,  da  parte  dei  datori  di
lavoro, del «documento unico di regolarita' contributiva»; 
        c) l'art. 31, commi 3, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge n. 69
del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n.  98  del  2013,
secondo cui alla erogazione  di  «sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque  genere»,  per  i
quali sia prevista l'acquisizione del «documento unico di regolarita'
contributiva», valido per la durata di centoventi giorni  dalla  data
del rilascio (comma 8-ter), si applica il comma 3 del  medesimo  art.
31 (comma 8-bis), il quale  -  nel  caso  di  contratti  pubblici  di
lavori,  servizi  e  forniture  -  prevede  che,  ove   risulti   una
inadempienza contributiva, il relativo importo sia  trattenuto  dalla
Stazione appaltante per essere successivamente  versato  direttamente
agli enti previdenziali e assicurativi; 
        d) gli articoli 94 e seguenti del decreto-legislativo  n.  36
del 2023, che annoverano tra le cause di esclusione  dalle  procedure
di aggiudicazione dei contratti pubblici anche  la  violazione  degli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali; nonche', 
        e) gli articoli 9, 17 e 18 del decreto-legislativo n. 184 del
2025, che - in luogo della precedente normativa settoriale in materia
di incentivi  economici  alle  imprese,  abrogata  dall'art.  24  del
medesimo decreto legislativo - individuano  l'assenza  del  requisito
della  regolarita'  contributiva  quale  causa  di  esclusione  degli
operatori dai procedimenti amministrativi  relativi  alle  misure  di
aiuto (art. 9, comma 1, lettera d). Le amministrazioni sono tenute ad
accertare d'ufficio  la  sussistenza  di  tale  causa  di  esclusione
mediante l'acquisizione del «DURC» presso gli enti  competenti  (art.
18, comma 3, lettera b). Peraltro, tale verifica e' prevista anche in
sede di erogazione del contributo per consentire il  cd.  «intervento
sostitutivo»   mediante   trattenuta   dell'importo    corrispondente
all'inadempienza contributiva e suo successivo versamento  in  favore
degli Enti previdenziali e assicurativi (art.  18,  comma  4),  ferma
restando la rilevanza di tale circostanza anche ai fini della  revoca
delle agevolazioni concesse (art. 17, comma 2, lettera i). 
    Tali  disposizioni,  dunque,   prevedono   il   requisito   della
regolarita' contributiva, non solo per ottenere  l'aggiudicazione  di
un contratto pubblico oppure la gestione di  un  servizio  o  di  una
attivita' in convenzione o in concessione, ma  anche  per  conseguire
contributi e, in genere,  ausili  finanziari,  a  valere  su  risorse
pubbliche, prevedendo:  da  un  lato,  l'esclusione  degli  operatori
economici che ne siano privi; e, dall'altro, la revoca o la decadenza
dei provvedimenti adottati in favore  dei  medesimi,  fatta  comunque
salva l'attivazione del gia' citato «intervento sostitutivo» mediante
trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza  contributiva
da  versare  direttamente  in  favore  degli  enti  previdenziali   e
assicurativi. 
    Ebbene, come chiarito ormai da tempo da codesta Ecc.ma Corte,  la
finalita' perseguita dal requisito della regolarita' contributiva  da
accertare mediante «DURC» e' evidentemente quella della  «tutela  del
lavoro  regolare  e  della  salvaguardia  dei  relativi  diritti   di
previdenza e assistenza», con evidenti riflessi anche  sulla  «tutela
della concorrenza» (cfr. sentenza n. 141 del 2020). 
    Sicche', non vi e' alcun dubbio che la  normativa  statale  sopra
menzionata, cui la Regione ha inteso espressamente derogare, trovi il
proprio fondamento giuridico nei  titoli  di  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lettere e) ed o),
della Costituzione, che menzionano  -  rispettivamente  -  a  materia
della  «tutela  della  concorrenza»  (lettera  e)  e   quella   della
«previdenza  sociale»   (lettera   o).   Di   qui,   l'illegittimita'
costituzionale della norma oggetto di censura, laddove ha  introdotto
- nell'ambito dell'ordinamento  giuridico  regionale  -  una  deroga,
formulata   peraltro   in    termini    estremamente    generici    e
indifferenziati, alla  citata  normativa  nazionale,  adottata  dallo
Stato in materie che - come detto  -  la  Costituzione  riserva  alla
competenza legislativa esclusiva del medesimo. 
    Tale deroga, inoltre, non trova alcun fondamento normativo  nello
Statuto speciale di autonomia della Regione Siciliana, approvato  con
il regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455,  convertito  in  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. 
    Difatti, se e' vero che il menzionato  Statuto  attribuisce  alla
Regione Siciliana la competenza legislativa esclusiva in  materia  di
«lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche  di  interesse
prevalentemente nazionale» (art. 14, lettera g) e quella  concorrente
in materia di «legislazione sociale: rapporti di  lavoro,  previdenza
ed assistenza sociale, osservando  i  minimi  stabiliti  dalle  leggi
dello Stato» (art. 17, lettera f), nonche' in materia di  «assunzione
di pubblici servizi» (art. 17, lettera h), e'  altrettanto  vero  che
l'esercizio della prima si  deve,  comunque,  svolgere  nel  rispetto
delle  norme  statali   di   «riforma   economico-sociale»;   mentre,
l'esercizio della seconda e' ulteriormente vincolata al rispetto «dei
principi ed interessi generali cui si informa la  legislazione  dello
Stato». Di conseguenza, si ritiene che anche le norme  dello  Statuto
speciale di  autonomia  precludano  l'introduzione  di  deroghe  alle
citate  norme  statali  in  materia  di  «regolarita'  contributiva»,
essendo la ratio  delle  medesime  proprio  quella  di  garantire  la
«tutela del lavoro regolare» e salvaguardare «i relativi  diritti  di
previdenza  e  assistenza»   con   riflessi   sulla   «tutela   della
concorrenza», che codesta Ecc.ma Corte ha gia' ricondotto  ai  citati
limiti posti dallo stesso Statuto di  autonomia  all'esercizio  delle
competenze  legislative  da  parte  della  Regione  Siciliana   (cfr.
sentenza n. 16 del 2021). 
    Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri,  con  riserva
di illustrare e sviluppare anche in prosieguo i  suddetti  motivi  di
ricorso, confida sin d'ora nell'accoglimento delle seguenti 

 
                             CONCLUSIONI 
 
    Voglia  codesta  Ecc.ma   Corte   dichiarare   costituzionalmente
illegittimo  e  conseguentemente  annullare,  per  i   motivi   sopra
indicati, l'art. 1, comma 7,  della  legge  regionale  n.  3  del  30
gennaio 2026,  pubblicata  sulla  Gazzetta  ufficiale  della  Regione
Siciliana del 2 febbraio 2026 - Parte I n.  6,  giusta  deliberazione
del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno  27  marzo
2026. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. l'attestazione relativa alla approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 27 marzo 2026, della
determinazione di impugnare la legge della Regione Siciliana n. 3 del
30 gennaio 2026. 
        2. la copia della legge regionale impugnata pubblicata  sulla
Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana  del  2  febbraio  2026  -
Parte I n. 6. 
        Roma, 30 marzo 2026 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Feola