Reg. Ric. n. 6 del 2026
pubbl. su G.U. del 22/04/2026 n. 16
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Siciliana
Oggetto:
Calamità pubbliche – Norme della Regione siciliana – Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 – Previsione che, in considerazione dello stato di emergenza dovuto alla calamità dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, gli interventi non sono subordinati alla regolarità contributiva fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia – Ricorso del Governo – Denunciata possibilità per i beneficiari dei suddetti interventi di percepire le risorse finanziarie previste anche in assenza del requisito della regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto in materia dalla legislazione statale che condiziona la percezione di contributi, così come l’affidamento di contratti pubblici, alla regolare posizione contributiva dell’operatore economico, da accertare mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza e in quella della previdenza sociale – Contrasto con le norme statutarie.
Costituzione Art. 117 Co. 2
regio decreto del 15/05/1946
legge costituzionale del 26/02/1948 Art. 14
legge costituzionale del 26/02/1948 Art. 17
legge costituzionale del 26/02/1948 Art. 17
decreto-legge del 25/09/2002 Art. 2
legge del 22/11/2002
legge del 27/12/2006 Art. 1 Co. 1175
decreto-legge del 21/06/2013 Art. 31 Co. 3
legge del 09/08/2013
decreto-legge del 21/06/2013 Art. 31 Co. 8
legge del 09/08/2013
decreto-legge del 21/06/2013 Art. 31 Co. 8
legge del 09/08/2013
decreto legislativo del 31/03/2023 Art. 94
decreto legislativo del 27/11/2025 Art. 9
decreto legislativo del 27/11/2025 Art. 17
decreto legislativo del 27/11/2025 Art. 18
Udienza Pubblica del 22/09/2026 rel. PATRONI GRIFFI
Testo del ricorso
N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 marzo 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 31 marzo 2026 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Calamita' pubbliche - Norme della Regione siciliana - Interventi
urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi
dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 - Previsione che, in
considerazione dello stato di emergenza dovuto alla calamita'
dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio
2026, gli interventi non sono subordinati alla regolarita'
contributiva fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto
dalle disposizioni in materia.
- Legge della Regione siciliana 30 gennaio 2026, n. 3 (Interventi
urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi
dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026), art. 1, comma 7.
(GU n. 16 del 22-04-2026)
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per:
il Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587),
in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e
difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura generale dello Stato (fax:
06/96514000; indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12,
contro:
la Regione Siciliana (C.F. 80012000826), in persona del
Presidente pro tempore, con sede a Palermo in Piazza Indipendenza n.
21 presso il Palazzo d'Orleans e domiciliata ex lege presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con sede a Palermo
in via Valerio Villareale, n. 6;
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 7, della legge della Regione Siciliana n. 3 del 30 gennaio
2026, recante «Interventi urgenti per far fronte ai danni causati
dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026»,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 2
febbraio 2026 - Parte I n. 6, giusta deliberazione del Consiglio dei
ministri assunta nella seduta del giorno 27 marzo 2026.
Premesse di fatto
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 2
febbraio 2026 e' stata pubblicata la legge regionale n. 3 del 30
gennaio 2026, intitolata «Interventi urgenti per far fronte ai danni
causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio
2026».
L'art. 1, comma 7, della suddetta legge regionale dispone che:
«In considerazione dello stato di emergenza dovuto alla calamita'
dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio
2026 gli interventi di cui al presente articolo non sono subordinati
alla regolarita' contributiva fino al 31 dicembre 2026, in deroga a
quanto disposto dalle disposizioni in materia».
La norma sopra ritrascritta si pone in contrasto con l'art. 117,
comma 2, lettere e) ed o), della Costituzione, che attribuiscono allo
Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela della
concorrenza» e «previdenza sociale»; eccedendo - altresi' - dalle
competenze legislative attribuite alla Regione Siciliana dallo
Statuto speciale di autonomia, approvato con il regio decreto-legge
15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2.
Pertanto, tale disposizione viene impugnata con il presente
ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne sia dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente
annullamento per i seguenti
Motivi di diritto
Come anticipato, la disposizione oggetto di censura dispone che:
«In considerazione dello stato di emergenza dovuto alla calamita'
dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio
2026 gli interventi di cui al presente articolo non sono subordinati
alla regolarita' contributiva fino al 31 dicembre 2026, in deroga a
quanto disposto dalle disposizioni in materia» (enfasi aggiunte).
In effetti, i precedenti commi del menzionato art. 1 individuano
una serie di interventi volti a fronteggiare i danni causati dagli
eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 mediante:
a) incrementi delle autorizzazioni di spesa gia' previste a
legislazione vigente (comma 1);
b) iscrizione della spesa di 5.000 migliaia di euro,
destinata a spese correnti per l'esercizio finanziario 2026, in un
apposito fondo denominato «Fondo per gli interventi conseguenti allo
stato di crisi e di emergenza regionale di competenza del
dipartimento regionale dell'agricoltura» (comma 2);
c) autorizzazione del Ragioniere generale ad apportare le
variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti
capitoli gli stanziamenti destinati alle finalita' in esame, al fine
di adeguarli al piano dei conti integrato e garantire cosi' la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, anche prevedendo
l'istituzione di nuovi capitoli, ferma restando la spesa
complessivamente prevista per ciascun capitolo (comma 3);
d) destinazione delle risorse del Fondo regionale per gli
interventi di parte corrente conseguenti alla dichiarazione dello
stato di crisi e di emergenza di cui all'art. 3 della legge regionale
n. 13 del 2020 - per un importo non inferiore a 5.000 migliaia di
euro - al finanziamento anche di interventi, da attuare per il
tramite di IRFIS-FinSicilia S.p.a., volti a sostenere le attivita' di
gestione degli stabilimenti balneari e delle altre attivita'
economiche ricadenti sui litorali dove si sono verificati gli eventi
meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 (comma 4).
A tal fine, sul piano operativo, viene istituito un apposito
plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge
regionale n. 1 del 2019, la cui disciplina attuativa viene rinviata
ad un successivo decreto del Dirigente generale del Dipartimento
regionale delle attivita' produttive (comma 5), con l'ulteriore
previsione secondo cui il Dipartimento regionale della protezione
civile, su richiesta del menzionato Dipartimento regionale delle
attivita' produttive, e' comunque autorizzato a trasferire le risorse
stanziate, comprensive degli oneri di gestione, alla citata
IRFIS-FinSicilia S.p.a., che provvedera' in concreto ad effettuare i
pagamenti in favore dei beneficiari (comma 6).
La norma oggetto di censura si inserisce in tale contesto
normativo, disponendo che, fino al 31.12.2026, i beneficiari dei
suddetti interventi possano percepire le risorse finanziarie in esame
anche in assenza del requisito della regolarita' contributiva, in
deroga a quanto disposto in materia dal legislatore statale.
Tale disposizione, quindi, si pone in palese contrasto con la
normativa nazionale che condiziona la percezione di contributi, cosi'
come l'affidamento di contratti pubblici, alla regolare posizione
contributiva dell'operatore economico nei confronti degli enti
previdenziali e assicurativi.
In dettaglio, nella materia in esame, vengono in rilievo:
a) l'art. 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito con
modificazioni dalla legge n. 266 del 2002, secondo cui le imprese che
risultano affidatarie di appalti pubblici (comma 1), cosi' come
quelle che gestiscono servizi e attivita' in convenzione o in
concessione con un ente pubblico (comma 1-bis), sono tenute - a pena
di revoca dell'affidamento o della concessione e a pena di decadenza
dalla convezione - a presentare all'Amministrazione la certificazione
relativa alla propria regolarita' contributiva rilasciata dagli enti
competenti (comma 2);
b) l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, secondo
cui, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici previsti dalla
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono
subordinati - inter alia - al possesso, da parte dei datori di
lavoro, del «documento unico di regolarita' contributiva»;
c) l'art. 31, commi 3, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge n. 69
del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013,
secondo cui alla erogazione di «sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere», per i
quali sia prevista l'acquisizione del «documento unico di regolarita'
contributiva», valido per la durata di centoventi giorni dalla data
del rilascio (comma 8-ter), si applica il comma 3 del medesimo art.
31 (comma 8-bis), il quale - nel caso di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture - prevede che, ove risulti una
inadempienza contributiva, il relativo importo sia trattenuto dalla
Stazione appaltante per essere successivamente versato direttamente
agli enti previdenziali e assicurativi;
d) gli articoli 94 e seguenti del decreto-legislativo n. 36
del 2023, che annoverano tra le cause di esclusione dalle procedure
di aggiudicazione dei contratti pubblici anche la violazione degli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali; nonche',
e) gli articoli 9, 17 e 18 del decreto-legislativo n. 184 del
2025, che - in luogo della precedente normativa settoriale in materia
di incentivi economici alle imprese, abrogata dall'art. 24 del
medesimo decreto legislativo - individuano l'assenza del requisito
della regolarita' contributiva quale causa di esclusione degli
operatori dai procedimenti amministrativi relativi alle misure di
aiuto (art. 9, comma 1, lettera d). Le amministrazioni sono tenute ad
accertare d'ufficio la sussistenza di tale causa di esclusione
mediante l'acquisizione del «DURC» presso gli enti competenti (art.
18, comma 3, lettera b). Peraltro, tale verifica e' prevista anche in
sede di erogazione del contributo per consentire il cd. «intervento
sostitutivo» mediante trattenuta dell'importo corrispondente
all'inadempienza contributiva e suo successivo versamento in favore
degli Enti previdenziali e assicurativi (art. 18, comma 4), ferma
restando la rilevanza di tale circostanza anche ai fini della revoca
delle agevolazioni concesse (art. 17, comma 2, lettera i).
Tali disposizioni, dunque, prevedono il requisito della
regolarita' contributiva, non solo per ottenere l'aggiudicazione di
un contratto pubblico oppure la gestione di un servizio o di una
attivita' in convenzione o in concessione, ma anche per conseguire
contributi e, in genere, ausili finanziari, a valere su risorse
pubbliche, prevedendo: da un lato, l'esclusione degli operatori
economici che ne siano privi; e, dall'altro, la revoca o la decadenza
dei provvedimenti adottati in favore dei medesimi, fatta comunque
salva l'attivazione del gia' citato «intervento sostitutivo» mediante
trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza contributiva
da versare direttamente in favore degli enti previdenziali e
assicurativi.
Ebbene, come chiarito ormai da tempo da codesta Ecc.ma Corte, la
finalita' perseguita dal requisito della regolarita' contributiva da
accertare mediante «DURC» e' evidentemente quella della «tutela del
lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di
previdenza e assistenza», con evidenti riflessi anche sulla «tutela
della concorrenza» (cfr. sentenza n. 141 del 2020).
Sicche', non vi e' alcun dubbio che la normativa statale sopra
menzionata, cui la Regione ha inteso espressamente derogare, trovi il
proprio fondamento giuridico nei titoli di competenza legislativa
esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lettere e) ed o),
della Costituzione, che menzionano - rispettivamente - a materia
della «tutela della concorrenza» (lettera e) e quella della
«previdenza sociale» (lettera o). Di qui, l'illegittimita'
costituzionale della norma oggetto di censura, laddove ha introdotto
- nell'ambito dell'ordinamento giuridico regionale - una deroga,
formulata peraltro in termini estremamente generici e
indifferenziati, alla citata normativa nazionale, adottata dallo
Stato in materie che - come detto - la Costituzione riserva alla
competenza legislativa esclusiva del medesimo.
Tale deroga, inoltre, non trova alcun fondamento normativo nello
Statuto speciale di autonomia della Regione Siciliana, approvato con
il regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
Difatti, se e' vero che il menzionato Statuto attribuisce alla
Regione Siciliana la competenza legislativa esclusiva in materia di
«lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse
prevalentemente nazionale» (art. 14, lettera g) e quella concorrente
in materia di «legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi
dello Stato» (art. 17, lettera f), nonche' in materia di «assunzione
di pubblici servizi» (art. 17, lettera h), e' altrettanto vero che
l'esercizio della prima si deve, comunque, svolgere nel rispetto
delle norme statali di «riforma economico-sociale»; mentre,
l'esercizio della seconda e' ulteriormente vincolata al rispetto «dei
principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello
Stato». Di conseguenza, si ritiene che anche le norme dello Statuto
speciale di autonomia precludano l'introduzione di deroghe alle
citate norme statali in materia di «regolarita' contributiva»,
essendo la ratio delle medesime proprio quella di garantire la
«tutela del lavoro regolare» e salvaguardare «i relativi diritti di
previdenza e assistenza» con riflessi sulla «tutela della
concorrenza», che codesta Ecc.ma Corte ha gia' ricondotto ai citati
limiti posti dallo stesso Statuto di autonomia all'esercizio delle
competenze legislative da parte della Regione Siciliana (cfr.
sentenza n. 16 del 2021).
Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con riserva
di illustrare e sviluppare anche in prosieguo i suddetti motivi di
ricorso, confida sin d'ora nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente
illegittimo e conseguentemente annullare, per i motivi sopra
indicati, l'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 3 del 30
gennaio 2026, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione
Siciliana del 2 febbraio 2026 - Parte I n. 6, giusta deliberazione
del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 27 marzo
2026.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. l'attestazione relativa alla approvazione, da parte del
Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 27 marzo 2026, della
determinazione di impugnare la legge della Regione Siciliana n. 3 del
30 gennaio 2026.
2. la copia della legge regionale impugnata pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 2 febbraio 2026 -
Parte I n. 6.
Roma, 30 marzo 2026
L'Avvocato dello Stato: Feola