Reg. Ric. n. 5 del 2026
pubbl. su G.U. del 15/04/2026 n. 15

Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee su terraferma – Previsione che sono considerate tali le aree specificamente indicate – Previsione che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2), dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024 – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Denunciata disciplina regolata integralmente dalla legislazione statale, senza lasciare alcun margine all’autonomia legislativa e amministrativa della Regione ricorrente, che può individuare solo aree ulteriori rispetto a quelle dettagliatamente menzionate – Lesione dello statuto speciale e della relativa norma di attuazione che accorda alla Regione la competenza esclusiva in materia di paesaggio, agricoltura e foreste e quella concorrente in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica – Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale – Contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ha statuito come la potestà legislativa regionale non può essere resa nulla dalla debordante attività legislativa statale di dettaglio – Violazione del principio di leale collaborazione. 

- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-bis, commi 1 e 2, nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

- Costituzione, artt. 5, 114, 116, primo comma, e 117, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4, 6 e 14; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 267.


Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee su terraferma – Previsione che sono considerati tali i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all’art. 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, come convertito, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati, nonché i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 144 del 2022, come convertito – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Disciplina statale che non può determinare unilateralmente l’idoneità a ospitare impianti FER, senza assicurare gli ambiti di esercizio delle competenze legislative e amministrative costituzionalmente assicurate alla Regione, in tema di edilizia, urbanistica, agricoltura e di produzione di energia – Lesione del diritto della Regione di ricavare su tali beni i redditi derivanti dal proprio patrimonio e demanio – Lesione dello statuto speciale e della relativa norma di attuazione – Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale.

- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-bis, comma 1, lettere g), in combinato con l’art. 20 del decreto-legge 1°marzo 2022, n. 17, come convertito, e h) nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

- Costituzione, artt. 116, primo comma, e 117, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4, 6, 8 e 14; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 267, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, art. 39.


Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee su terraferma – Previsione che ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del successivo comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del relativo comma 5, tra i quali l’impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Denunciata normativa statale di dettaglio che introduce vincoli quantitativi e localizzativi, che consentono alla Regione unicamente valutazioni puntuali e caso per caso, impedendo l’elaborazione di una visione programmatoria complessiva del territorio – Vanificazione del potere pianificatorio regionale con effetti pregiudizievoli anche sulla tutela del paesaggio, agricolo e forestale nonché del patrimonio culturale – Lesione dello statuto speciale e della relativa norma di attuazione – Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale – Contrasto con il principio di leale collaborazione. 

- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-bis, comma 3, in combinato disposto con il comma 4, nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

- Costituzione, artt. 5, 114, 116, primo comma, e 117, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6.


Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee su terraferma – Previsione che ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del successivo comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del relativo comma 5 – Previsione che, in caso di mancata adozione della suddetta legge entro il termine stabilito, ovvero di mancata ottemperanza ai citati principi, criteri e obiettivi, si applica l’art. 41 della legge n. 234 del 2012 – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Denunciata introduzione di una giustizia costituzionale extraprocessuale governativa, in virtù della quale lo Stato, ritenuta sua sponte una legge regionale in contrasto con le norme di principio da esso stesso poste e interpretate, la può sostituire con imprecisati provvedimenti – Contrasto con le previsioni costituzionali relative ai presupposti per l’attivazione del potere sostitutivo – Lesione delle forme di controllo e di garanzia costituzionale sulle leggi regionali, il cui sindacato accentrato è radicato in capo alla Corte costituzionale – Violazione del principio di ragionevolezza, in relazione al principio generale di validità del sistema – Lesione dello statuto speciale e della relativa normativa di attuazione – Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale.

- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-bis, comma 3, nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 116, primo comma, 117, terzo comma, 120, secondo comma e 127; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6.


Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee a mare – Previsione che sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all’Allegato C, Sezione II, lettera v) del d.lgs. n. 190 del 2024, le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo, ai sensi dell’art. 5, commi 1, lettera c), e 5, del d.lgs. n. 201 del 2016, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 – Previsione che ai fini della realizzazione di tali interventi sono considerati idonei, tra l’altro, i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Denunciata normativa che, imponendo la redazione delle necessarie varianti ai piani regolatori portuali, infrange le competenze legislative, amministrative, quelle in tema di demanio regionale marittimo portuale e i profili finanziari connessi all’uso di tale demanio – Lesione dei poteri regionali connessi alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale – Lesione dello statuto speciale e della relativa normativa di attuazione che attribuiscono alla regione competenze in materia di edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio, nonché in materia di produzione di energia – Violazione del principio di leale collaborazione – Menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale.

- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-ter, commi 1 e 2, lettera b), in combinato disposto, nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

- Costituzione, artt. 5, 114, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4, 6, 8 e 14; decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, art. 39; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6; decreto legislativo 17 aprile 2001, n 234, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 267, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, commi 1 e 2, lettera e).


Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee – Previsione che la realizzazione degli interventi di cui agli Allegati A e B del d.lgs. n. 190 del 2024 che insistano in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso – Previsione che nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all’Allegato C del suddetto decreto legislativo, che insistano in aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell’impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Denunciata normativa che degrada irragionevolmente il livello di tutela paesaggistica di modo che soccomba sempre di fronte al principio della massima diffusione delle FER – Lesione delle disposizioni statutarie che fondano le competenze legislative e amministrative della Regione in materia di tutela e pianificazione paesaggistica – Menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale – Violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-quater nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

- Costituzione, artt. 3, 5, 9, 114, 116, primo comma, e 117, terzo e quinto comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6.


Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO – Previsione che, in tali zone, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all’Allegato A del d.lgs. n. 190 del 2024 – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Denunciata normativa che, ponendo una presunzione assoluta di idoneità dei siti Unesco posti sul territorio regionale per ospitare impianti FER di cui al succitato Allegato A, senza rendere possibile alcuna valutazione da parte degli organi regionali a tutela dei valori paesaggistici, ambientali, urbanistici e di produzione energetica, mette in pericolo la conservazione dei siti medesimi – Violazione degli obblighi internazionali i quali impongono la tutela e conservazione di tali beni.

- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-quinquies nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in relazione all’Allegato A del medesimo decreto legislativo.

- Costituzione, artt. 9, 116, primo comma, e 117, primo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4, 6 e 8; convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e naturale (UNESCO) del 16 novembre 1972; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6.



Norme impugnate:
decreto-legge  del 21/11/2025  Num. 175  Art. 2  Co. 1
legge  del 15/01/2026  Num. 4
decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 11  Co. 1
decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 11  Co. 1
decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 11  Co. 1
decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 11  Co. 2
decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 11  Co. 3
decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 11  Co. 4
decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 11  Co. 1
decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 11  Co. 2
decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 11
decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 11


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 114 
Costituzione   Art. 116    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 118 
Costituzione   Art. 120    Co.
Costituzione   Art. 127 
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Statuto speciale per la Sardegna   Art. 14 
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale (UNESCO) del 16 novembre 1972
decreto del Presidente della Repubblica del 19/05/1949    Art. 39 
decreto del Presidente della Repubblica del 22/05/1975    Art.
decreto del Presidente della Repubblica del 22/05/1975    Art.
decreto legislativo del 17/04/2001    Art.
decreto del Presidente della Repubblica del 18/09/2006    Art.
decreto legislativo del 31/03/1998    Art. 105    Co.
decreto legislativo del 31/03/1998    Art. 105    Co.

Udienza Pubblica del 07/10/2026 rel. D'ALBERTI




Testo del ricorso

                        N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 marzo 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19 marzo 2026 (della Regione autonoma della Sardegna). 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Disposizioni
  urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare  impianti
  da fonti rinnovabili - Aree idonee su terraferma -  Previsione  che
  sono considerate tali le aree specificamente indicate -  Previsione
  che  l'installazione  degli  impianti   fotovoltaici   con   moduli
  collocati  a  terra,  in  zone  classificate  agricole  dai   piani
  urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui
  al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica,
  rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti
  gia'  installati,  a  condizione  che  non  comportino   incremento
  dell'area occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2),  dell'art.
  11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Disposizioni
  urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare  impianti
  da fonti rinnovabili - Aree idonee su terraferma -  Previsione  che
  sono considerati tali i beni del demanio  militare  o  a  qualunque
  titolo in uso al Ministero della difesa  di  cui  all'art.  20  del
  decreto-legge n. 17 del 2022,  come  convertito,  ivi  inclusi  gli
  immobili individuati quali non piu' utili ai fini  istituzionali  e
  non  ancora  consegnati  all'Agenzia  del  demanio  o  non   ancora
  alienati, nonche' i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al
  Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli  uffici
  giudiziari, di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 144  del  2022,
  come convertito. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Disposizioni
  urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare  impianti
  da fonti rinnovabili - Aree idonee su terraferma -  Previsione  che
  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  garantendo  l'opportuno
  coinvolgimento degli enti locali,  individua,  con  propria  legge,
  aree idonee all'installazione di  impianti  da  fonti  rinnovabili,
  ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell'art. 11-bis  del
  d.lgs. n. 190 del 2024, nel rispetto dei  principi  e  dei  criteri
  stabiliti ai  sensi  del  successivo  comma  4  e  degli  obiettivi
  stabiliti  ai  sensi  del   relativo   comma   5,   tra   i   quali
  l'impossibilita'  di  prevedere   divieti   generali   e   astratti
  all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Disposizioni
  urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare  impianti
  da fonti rinnovabili - Aree idonee su terraferma -  Previsione  che
  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  garantendo  l'opportuno
  coinvolgimento degli enti locali,  individua,  con  propria  legge,
  aree idonee all'installazione di  impianti  da  fonti  rinnovabili,
  ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell'art. 11-bis  del
  d.lgs. n. 190 del 2024, nel rispetto dei  principi  e  dei  criteri
  stabiliti ai  sensi  del  successivo  comma  4  e  degli  obiettivi
  stabiliti ai sensi del relativo comma 5 - Previsione che,  in  caso
  di  mancata  adozione  della  suddetta  legge  entro   il   termine
  stabilito, ovvero  di  mancata  ottemperanza  ai  citati  principi,
  criteri e obiettivi, si applica l'art. 41 della legge  n.  234  del
  2012. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Disposizioni
  urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare  impianti
  da fonti rinnovabili - Aree idonee a mare  -  Previsione  che  sono
  considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi
  a impianti di produzione  di  energia  rinnovabile  off-shore,  ivi
  compresi gli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II,  lettera
  v), del d.lgs. n. 190 del 2024, le aree individuate  dai  piani  di
  gestione dello spazio marittimo, ai sensi  dell'art.  5,  commi  1,
  lettera c), e 5, del d.lgs. n. 201  del  2016  e  del  decreto  del
  Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 - Previsione
  che ai fini della realizzazione di tali interventi sono considerati
  idonei, tra l'altro, i porti, per impianti eolici di potenza fino a
  100 MW di potenza installata, previa eventuale variante  del  piano
  regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi  entro  sei  mesi
  dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Disposizioni
  urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare  impianti
  da  fonti  rinnovabili  -  Disciplina  dei  regimi   amministrativi
  semplificati per impianti  in  aree  idonee  -  Previsione  che  la
  realizzazione degli interventi di cui  agli  Allegati  A  e  B  del
  d.lgs. n. 190  del  2024  che  insistano  in  aree  idonee  non  e'
  subordinata  all'acquisizione  dell'autorizzazione   dell'autorita'
  competente in materia paesaggistica,  che  si  esprime  con  parere
  obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per
  il  rilascio  dei  relativi  atti  di  assenso  -  Previsione   che
  nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi  agli
  interventi di cui all'Allegato C del suddetto decreto  legislativo,
  che insistano in aree idonee,  l'autorita'  competente  in  materia
  paesaggistica  si  esprime,  anche  ai   fini   delle   valutazioni
  dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Disposizioni
  urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare  impianti
  da fonti rinnovabili - Individuazione degli interventi realizzabili
  nelle zone di protezione dei siti UNESCO - Previsione che, in  tali
  zone,  l'installazione  di  impianti  da   fonti   rinnovabili   e'
  consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A  del
  d.lgs. n. 190 del 2024. 
- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175  (Disposizioni  urgenti  per
  l'individuazione delle aree idonee a  ospitare  impianti  da  fonti
  rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale
  di ripresa e  resilienza),  convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma  1,  lettera  h),  nella
  parte in cui ha inserito nel decreto legislativo 25 novembre  2024,
  n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la  produzione  di
  energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi
  4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n.  118)  l'art.
  11-bis, avuto riferimento ai commi 1, 2,  3  e  4;  l'art.  11-bis,
  comma 1, lettere g), in combinato con l'art. 20  del  decreto-legge
  1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei  costi
  dell'energia elettrica e del gas naturale, per  lo  sviluppo  delle
  energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali),
  convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n.  354,
  e h); gli artt. 11-ter, avuto riferimento al combinato disposto dei
  commi 1 e 2, lettera b); 11-quater e 11-quinquies, quest'ultimo  in
  relazione all'Allegato A del medesimo decreto legislativo. 


(GU n. 15 del 15-04-2026)

    Ricorso di legittimita' costituzionale in via diretta ex art. 127
della Costituzione  della  Regione  autonoma  della  Sardegna,  (c.f.
80002870923), con sede legale in Cagliari, Viale  Trento  n.  69,  in
persona della Presidente  pro  tempore,  dott.ssa  Alessandra  Todde,
autorizzata ad agire  in  giudizio  con  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 13/13 del 18 marzo 2026 all. 1), rappresentata e difesa,
giusto mandato speciale allegato al presente atto,  congiuntamente  e
disgiuntamente, dal Prof. avv. Omar Chessa  (c.f.:  CHSMRO70E30I452L,
fax: 0706062418, PEC: ochessa@pec.it), dal Prof. avv. Antonio  Saitta
(c.f.:      STTNTN63M13F158C;       fax:       0706062418,       PEC:
antonio.saitta@certmail-cnf.it), del libero  Foro,  dall'avv.  Mattia
Pani    (c.f.:     PNAMTT74P02B354J;     fax     0706062418;     PEC:
mapani@pec.regione.sardegna.it) e dall'avv.  Giovanni  Parisi  (c.f.:
PRSGNN75A07B354D;           fax            0706062418;            PEC
gparisi@pec.regione.sardegna.it)   dell'Avvocatura   dell'ente,    ed
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio  di  rappresentanza  della
Regione Sardegna in Roma, Via Lucullo n. 24 e  presso  gli  indirizzi
pec dei nominati difensori, ricorrente; 
    contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato; 
    per  la  dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   e
conseguente  annullamento  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  h,  del
decreto-legge 21 novembre 2025, n.  175,  unitamente  alla  legge  di
conversione  15  gennaio  2026,  n.  4,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2026, e  nel
testo risultante da questa,  nella  parte  in  cui  ha  inserito  nel
decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, gli articoli: 
        11-bis, avuto riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4; 
        11-bis,  comma  1,  lettera  «g»,  nella  parte  in  cui,  in
combinato con l'art. 20, decreto-legge n. 17 del 2022, fa riferimento
agli «immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali
e  non  ancora  consegnati  all'Agenzia  del  demanio  o  non  ancora
alienati»; 
        11-bis,  comma  1,  lettera  «h»,  nella  parte  in  cui   fa
riferimento ai «beni del demanio o  a  qualunque  titolo  in  uso  al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia  e  agli  uffici
giudiziari, di cui all'art. 10 del decreto-legge 23  settembre  2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175»; 
        11-ter, avuto riferimento al combinato disposto dei commi 1 e
2, lettera b) per il quale «sono in ogni caso  considerati  idonei  i
porti, per impianti eolici di  potenza  fino  a  100  MW  di  potenza
installata, previa eventuale variante del piano regolatore  portuale,
ove necessaria, da  adottarsi  entro  sei  mesi  dalla  presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica»; 
        11-quater; 
        art. 11-quinquies in relazione all'allegato «A»  del  decreto
legislativo n. 190 del 2024; 
    per violazione delle norme dello statuto speciale di autonomia di
cui agli articoli 3, 4, 6, 8 e 14, delle norme  di  attuazione  dello
statuto speciale di cui all'art. 39,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 maggio 1949, n.  250,  articoli  5  e  6,  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, art.  1,  decreto
legislativo 17 aprile 2001, n. 234 e art. 1, decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 settembre 2006, n. 267, nonche' con gli  articoli
9, 116, primo comma, 117, terzo e quinto  comma,  118,  120,  secondo
comma e 127 della Costituzione, nonche',  ancora,  del  principio  di
ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione  e  di  quello  di  leale
collaborazione ex articoli 5 e 114  della  Costituzione  e  dell'art.
117, primo comma, della Costituzione in riferimento alla «Convenzione
per la salvaguardia del patrimonio mondiale  culturale  e  ambientale
firmata  a  Parigi  il  16  novembre   1972,   dai   Paesi   aderenti
all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
la cultura (UNESCO)» firmata a  Parigi  il  23  novembre  1972,  resa
esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184. 
Premesse 
    1. Il decreto-legge 21 novembre  2025,  n.  175,  convertito  con
modificazioni nella legge 15 gennaio 2026, n. 4,  contenente  «Misure
urgenti in materia di  Piano  Transizione  5.0  e  di  produzione  di
energia da  fonti  rinnovabili»,  prevede  all'art.  2  «Disposizioni
urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da
fonti rinnovabili e il raggiungimento del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza». Con tale disposizione, al comma 1, sono stati inseriti
gli  articoli  da  11-bis  a  11-quinquies,  nel  corpo  del  decreto
legislativo 25 novembre 2024, n.  190,  a  sua  volta  contenente  la
«Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e  5,  lettera
b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118». 
    2. Come  si  legge  nella  relazione  governativa  al  D.D.L.  di
conversione in legge del decreto-legge n. 175, «"l'art. 2 e' volto  a
recepire le osservazioni  formulate  dalla  Commissione  europea  nel
merito del raggiungimento della milestone correlata  alla  Riforma  1
della Missione 7 del capitolo  "REpowerEU"  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza. Essa si  colloca,  peraltro,  nel  contesto  di
recenti pronunce del giudice  amministrativo  che,  con  la  sentenza
Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 9155 del 13 maggio  2025,
ha annullato in parte qua il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, adottato  di  concerto  con  il  Ministro
della cultura e con il Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, del 21 giugno 2024 (nel  seguito  decreto
ministeriale 21 giugno 2024), chiamato a stabilire  i  principi  e  i
criteri per la successiva individuazione, con legge regionale,  delle
aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili». 
    Allo scopo di velocizzare  l'approvazione  dei  progetti  per  la
realizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili, «il comma 1 apporta modificazioni al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190 al fine di farvi confluire la disciplina  in
materia di  aree  idonee  e  di  conferire  al  medesimo  decreto  le
caratteristiche  di  testo  atto  a  rappresentare  univocamente   il
riferimento normativo per le procedure amministrative che  riguardano
la produzione di  energia  da  fonti  rinnovabili.  Segnatamente,  la
disciplina delle aree  idonee  merita  di  trovare  collocazione  nel
ridetto decreto legislativo n. 190 del 2024 in  considerazione  della
circostanza che alla qualificazione di una data area come "idonea" si
correlano  specifiche  semplificazioni  sul  piano  delle   procedure
amministrative». 
    2.1. Per quanto riguarda specificamente  l'odierna  impugnazione,
la lettera h) del predetto comma 1 dell'art. 2, del decreto-legge  n.
175, inserisce nel decreto legislativo  n.  190  del  2024  un  nuovo
articolo (11-bis, «Aree idonee su terraferma») destinato a sostituire
la disciplina delle aree idonee, prevista nell'art.  20  del  decreto
legislativo n. 199 del  2021,  «integrata  con  disposizioni  atte  a
rendere  la  medesima  pienamente  esaustiva,  senza  necessita'  del
ricorso ad atti  attuativi»  (cosi',  testualmente,  nella  relazione
governativa al D.D.L. Senato, n. 1718, pag. 5). 
    2.1.1. In tale prospettiva, il comma  1  del  nuovo  art.  11-bis
individua un elenco «minimo» di aree considerate idonee, alcune delle
quali invero gia' individuate come idonee ex lege ai sensi  dell'art.
20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021  e  ne  aggiunge
anche altre qualificate come  tali  da  varie  disposizioni  «sparse»
nell'ordinamento e aventi carattere di  specialita'  (ad  esempio,  i
beni del demanio militare o a qualunque titolo in  uso  al  Ministero
della difesa; i beni del demanio o  a  qualunque  titolo  in  uso  al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia  e  agli  uffici
giudiziari; i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, di
proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione  o
dismissione  di  propria  competenza,   nonche'   i   beni   statali,
individuati di concerto con le amministrazioni usuarie, in  uso  alle
stesse). 
    Il comma 2 detta le condizioni  secondo  le  quali  e'  possibile
l'installazione degli impianti fotovoltaici collocati a terra e degli
impianti agrivoltaici. 
    2.1.2. Il comma 3 prevede, analogamente al  previgente  art.  20,
comma 4, decreto legislativo n. 199 del 2021, che ciascuna regione  e
provincia autonoma, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in
vigore della disposizione, individui, con propria legge, ciascuna per
il territorio di competenza, aree idonee ulteriori rispetto a  quelle
individuate al comma 1, fermo l'esercizio dei poteri  sostitutivi  di
cui all'art. 41 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  nel  caso  di
mancato rispetto del predetto termine. 
    Il comma contiene la norma di salvaguardia secondo la  quale  «le
regioni a statuto speciale  e  le  province  autonome  provvedono  al
processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai  sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione». 
    2.1.3. Il comma 4 individua principi e criteri cui le  regioni  e
le province autonome devono  attenersi  ai  fini  dell'individuazione
delle aree idonee «ai fini dell'adozione delle  leggi  ai  sensi  del
comma 3». 
    2.2. L'art. 11-ter, in applicazione del combinato dei commi  1  e
2, dispone ex lege l'idoneita' per ospitare fonti  di  produzione  da
FER dei «porti, per impianti eolici di  potenza  fino  a  100  MW  di
potenza installata, previa eventuale variante  del  piano  regolatore
portuale,  ove  necessaria,  da  adottarsi  entro  sei   mesi   dalla
presentazione dell'istanza di autorizzazione unica» (comma 2, lettera
b). 
    2.3. Nel decreto legislativo n. 190 del 2024, e' stato introdotto
anche  l'art.  11-quater  («Disciplina  dei   regimi   amministrativi
semplificati per impianti in aree  idonee»),  secondo  il  quale  «la
realizzazione degli interventi  di  cui  agli  allegati  A  e  B  che
insistano  in  aree  idonee  non  e'   subordinata   all'acquisizione
dell'autorizzazione    dell'autorita'    competente    in     materia
paesaggistica,  che  si  esprime  con  parere  obbligatorio   e   non
vincolante entro i medesimi termini  previsti  per  il  rilascio  dei
relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e  8.  Nell'ambito
dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi  di
cui  all'allegato  C  che  insistano  in  aree  idonee,   l'autorita'
competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai  fini  delle
valutazioni dell'impatto ambientale, con parere  obbligatorio  e  non
vincolante. Decorso inutilmente  il  termine  per  l'espressione  del
parere non vincolante, l'autorita' procedente provvede comunque sulla
domanda di autorizzazione. Nei casi di  cui  al  secondo  periodo,  i
termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti  di  un
terzo,  con  arrotondamento  per  difetto  al   numero   intero   ove
necessario». 
    2.4.  L'art.  11-quinquies,  anch'esso  inserito  nel  corpo  del
decreto legislativo n. 190 del 2024 ad opera dell'art.  2,  comma  1,
lettera  h,  del  decreto-legge  n.  175  del   2025,   dispone   che
«all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione
di impianti da fonti rinnovabili  e'  consentita  limitatamente  agli
interventi di cui all'Allegato A.». 
    Le attivita' indicate da tale allegato «A» sono  gli  «Interventi
in   attivita'   libera»   ripartiti   tra   «Interventi   di   nuova
realizzazione» (Sezione I, lettere da «a» fino a «v»), «interventi su
impianti  esistenti»  (sezione  II,  lettere  da  «a»  fino  a  «p»),
variamente  invasivi,  sotto  l'aspetto  ambientale,   paesaggistico,
architettonico, nonche' edilizio-urbanistico. 
    3. Siffatte disposizioni appaiono gia'  a  prima  lettura  lesive
dell'autonomia legislativa riconosciuta alla Regione  Sardegna  dalla
Costituzione  e  dallo  statuto  speciale  che  risultano  ampiamente
violate nelle disposizioni di seguito specificate. 
    Non resta, pertanto, che  chiedere  a  codesta  ecc.ma  Corte  di
annullarle a norma degli articoli 127 e 134 della Costituzione. 
A. Premesse ai motivi di impugnazione. 
    A.1. L'evoluzione della legislazione in  tema  di  individuazione
delle aree ove allocare impianti di produzione di «Fonti  di  energia
rinnovabile» (c.d. FER) sino all'art. 2, comma  1,  decreto-legge  n.
175 del 2025. 
    A.1.1. La legislazione volta a disciplinare  le  modalita'  e  le
competenze ai fini dell'individuazione delle aree  ove  allocare  gli
impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  ha  subito
un'evoluzione  per  semplificare   e   chiarire   i   vari   passaggi
amministrativi necessari ad agevolare  gli  obiettivi  stabiliti  dal
Green Deal europeo di cui alla direttiva 2018/2001/UE per  realizzare
la transizione energetica  tutelando  l'ambiente  e  contrastando  il
cambiamento climatico. 
    A tal fine, il  legislatore  nazionale  ha  adottato  il  decreto
legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  avente   «l'obiettivo   di
accelerare il percorso di crescita  sostenibile  del  Paese,  recando
disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in  coerenza
con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico
al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050  (cosi',  l'art.  1).
L'art. 20 di  tale  decreto  legislativo  prevedeva  che  le  regioni
avrebbero individuato le aree  idonee  a  mezzo  legge  (e  non  piu'
mediante  atti  amministrativi   come   previsto   nella   previgente
legislazione) (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 103  del  2024,
punto 2.1.4. del Considerato in diritto). 
    Come osservato da codesta ecc.ma Corte, «tale normativa e' frutto
di  una  diversa  impostazione  rispetto   alla   piu'   tradizionale
disciplina delle  "aree  non  idonee".  L'individuazione  delle  aree
idonee da parte delle regioni con un intervento legislativo  persegue
il duplice obiettivo di consentire, da un  lato,  agli  operatori  di
conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in  cui  e'  possibile
installare  impianti  FER  seguendo   una   procedura   semplificata;
dall'altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che,
nel selezionare in quali aree consentire l'installazione agevolata di
FER,  possono  esercitare  la  piu'  ampia  discrezionalita',   fermi
restando i limiti imposti dallo Stato in termini di classificazione e
obiettivi annui di MW da raggiungere, cosi' come stabilito  dal  d.m.
21 giugno 2024, fino al 2030. 
    Si tratta quindi di una riforma che muta l'approccio rispetto  al
passato, in quanto prevedendo come inderogabile il raggiungimento  di
predefiniti livelli di  energia  da  fonti  rinnovabili,  salvaguarda
pero' al contempo le prerogative regionali in materia  paesaggistica,
mediante la definizione delle aree idonee con legge regionale» (sent.
n. 28 del 2025). 
    A.1.2. In attuazione dell'art. 20,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo  n.  199  del  2021,  e'  stato  emanato  dal   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, il  decreto  ministeriale
21 giugno 2024, contenente la  «Disciplina  per  l'individuazione  di
superfici e aree idonee  per  l'installazione  di  impianti  a  fonti
rinnovabili», ossia i criteri ai quali si sarebbero  dovute  attenere
le regioni per l'approvazione delle leggi regionali di individuazione
delle aree idonee  previste  dall'art.  20,  comma  4,  del  predetto
decreto legislativo n. 199 del 2021. 
    Tale decreto ministeriale e'  stato  parzialmente  annullato  con
sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio 13 maggio 2025,
n. 9155, su ricorso di alcuni  operatori  del  settore  energetico  i
quali lamentavano che il provvedimento  avesse  dettato  criteri  non
sufficientemente  vincolanti  per  le  regioni.  Contro  la  suddetta
pronuncia, peraltro, pende tutt'ora appello al Consiglio di Stato con
n. del 5756 del 2025 con udienza pubblica fissata al 26 marzo 2026. 
    A.1.3. Le disposizioni introdotte da ultimo dall'art. 2, comma 1,
lettera h, del decreto-legge n. 175 del 2025, oggetto  della  odierna
impugnazione, intervengono proprio a seguito di  tale  pronuncia  del
giudice  amministrativo.  Esse  introducono,  per   quanto   qui   di
interesse, gli articoli 11-bis e  11-quater  nel  corpo  del  decreto
legislativo n. 190 del 2024 (abrogando contestualmente l'art. 20, del
decreto legislativo n. 199 del 2021: cfr. l'art.  15,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 190 del 2024,  come  modificato  dall'art.  2,
comma 1, lettera q), del decreto-legge n. 175 del 2025). 
    Nel disegno del legislatore del decreto-legge n.  175  del  2025,
l'art. 2, al comma 1, «apporta modificazioni al  decreto  legislativo
25 novembre 2024, n. 190 al fine di farvi confluire la disciplina  in
materia di  aree  idonee  e  di  conferire  al  medesimo  decreto  le
caratteristiche  di  testo  atto  a  rappresentare  univocamente   il
riferimento normativo per le procedure amministrative che  riguardano
la produzione di  energia  da  fonti  rinnovabili.  Segnatamente,  la
disciplina delle aree  idonee  merita  di  trovare  collocazione  nel
ridetto decreto legislativo n. 190 del 2024 in  considerazione  della
circostanza che alla qualificazione di una data area come "idonea" si
correlano  specifiche  semplificazioni  sul  piano  delle   procedure
amministrative» (cosi' la Relazione al  D.D.L.  n.  1718  Senato,  di
conversione in legge del decreto-legge n. 175 del 2025). 
    Per quanto ci  interessa  nella  odierna  sede,  «la  lettera  h)
introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un  nuovo  articolo
(11-bis, rubricato "Aree idonee su terraferma") destinato  a  recare,
in sostituzione delle previsioni rilevanti dell'art. 20  del  decreto
legislativo n.  199  del  2021,  la  disciplina  delle  aree  idonee,
integrata con disposizioni atte  a  rendere  la  medesima  pienamente
esaustiva, senza necessita' del ricorso ad atti attuativi. Il comma 1
del nuovo art. 11-bis individua un set  minimo  di  aree  considerate
idonee, tra cui figurano, in larga  parte,  quelle  gia'  individuate
come idonee ex lege ai sensi  dell'art.  20,  comma  8,  del  decreto
legislativo n.  199  del  2021.  Per  finalita'  di  coordinamento  e
razionalizzazione normativa, il comma 1  dell'art.  11-bis  annovera,
tra  le  aree  idonee,  anche  quelle  qualificate   come   tali   da
disposizioni  "sparse"  nell'ordinamento  e   aventi   carattere   di
specialita' (i beni del demanio militare o a qualunque titolo in  uso
al Ministero della difesa; i beni del demanio o a qualunque titolo in
uso al Ministero dell'interno, al Ministero della  giustizia  e  agli
uffici giudiziari; i  beni  immobili,  individuati  dall'Agenzia  del
demanio, di proprieta' dello  Stato  non  inseriti  in  programmi  di
valorizzazione o dismissione di propria competenza,  nonche'  i  beni
statali, individuati di concerto con le amministrazioni  usuarie,  in
uso alle stesse» (ibidem). 
    Il medesimo comma enuncia la rituale clausola di salvaguardia nel
corpo del «nuovo» art. 11-bis del decreto legislativo 190 del 2024  a
chiusura del comma 3, nel quale viene fissato l'obbligo per tutte  le
regioni di emanare le rispettive  leggi  esecutive  delle  previsioni
gia' imposte per l'individuazione di aree idonee «ulteriori» rispetto
a  quelle  gia'  individuate  dal  legislatore  nazionale  nei  commi
precedenti per ospitare  impianti  di  produzione  da  «FER»:  «entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione ciascuna  regione  e,  entro  centottanta  giorni  dalla
medesima data, ciascuna provincia  autonoma,  garantendo  l'opportuno
coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge,  aree
idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili,  ulteriori
rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e  dei
criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai
sensi del comma 5. Il Dipartimento per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  esercita
funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al
terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della  legge  di  cui  al
primo periodo  entro  il  termine  ivi  previsto  ovvero  di  mancata
ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4  ovvero  agli
obiettivi di cui al comma 5, si applica  l'art.  41  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234. Le regioni a statuto speciale  e  le  province
autonome provvedono  al  processo  programmatorio  di  individuazione
delle aree idonee ai sensi dello statuto speciale  e  delle  relative
norme di attuazione». 
    A.2.  Il  quadro  costituzionale  e  statutario  fondamentale  di
riferimento e la giurisprudenza costituzionale in tema di riparto  di
competenze legislative tra lo Stato e la Regione Sardegna in  materia
di edilizia e urbanistica (art. 3 dello statuto e articoli 5 e s  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975), in  materia
di  agricoltura  e  foreste,  ancora  art.  3,  e  di  produzione   e
distribuzione di energia (art. 4 dello  statuto  e  art.  117,  terzo
comma, della Costituzione). 
    A.2.1. A norma dell'art. 3 dello  statuto  speciale,  la  Regione
Sardegna,  «in   armonia   con   la   Costituzione   e   i   principi
dell'ordinamento giuridico della  Repubblica  e  col  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della  Repubblica,
la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: [...] 
        f) edilizia ed urbanistica;». 
    Il medesimo art. 3, alla lettera d), assegna, poi, una  specifica
competenza anche in materia di «agricoltura e foreste» e  conseguente
tutela. 
    Secondo l'art. 4, «nei  limiti  del  precedente  articolo  e  dei
principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la  regione  emana  norme
legislative sulle seguenti materie: [...]: 
        e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;». 
    A.2.2. A tali disposizioni statutarie e'  stata  data  attuazione
con il decreto del Presidente della Repubblica  22  maggio  1975,  n.
480, il  quale  dispone  che  «spetta  alla  Regione  autonoma  della
Sardegna  l'approvazione  dei  piani  territoriali  di  coordinamento
previsti  dall'art.  5  della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e l'approvazione dei  piani
di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra. 
    Cessano  le  funzioni  esercitate  per  la  Sardegna,  a  termini
dell'art. 56 del decreto del Presidente della  Repubblica  19  maggio
1949, n.  250,  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  nel
procedimento di formazione dei piani regolatori generali. 
    L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  19  maggio
1950, n. 327, e' abrogato». 
    Secondo il successivo  art.  6,  «sono  trasferite  alla  Regione
autonoma della Sardegna le attribuzioni gia' esercitate dagli  organi
centrali e periferici del  Ministero  della  pubblica  istruzione  ai
sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed  attribuite  al  Ministero
per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974,
n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche' da  organi
centrali e periferici di altri Ministeri. 
    Il  trasferimento  predetto  riguarda  altresi'  la  redazione  e
l'approvazione dei piani territoriali paesistici di  cui  all'art.  5
della legge 29 giugno 1939, n. 1497. 
    La regione potra' avvalersi, per la redazione dei predetti piani,
della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela  delle
bellezze naturali e panoramiche». 
    A.2.3. Le pronunce di codesta ecc.ma  Corte  con  le  quali  sono
state  riconosciute  alla  Regione  Sardegna  competenza  legislativa
primaria  con  riguardo  alla  materia  della  tutela  paesaggistica,
precisandone altresi' la  portata,  sono  diverse,  a  partire  dalla
sentenza n. 51 del 2006,  ove  si  legge  che  «la  Regione  Sardegna
dispone, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie  in  tema
di edilizia ed  urbanistica,  anche  del  potere  di  intervenire  in
relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale.  Cio'  sia  sul
piano  amministrativo  che  sul  piano  legislativo  (in  forza   del
cosiddetto «principio del  parallelismo»  di  cui  all'art.  6  dello
statuto speciale)» (si veda pure la sentenza n. 199 del 2014). 
    Altrettanto significativa e' la sentenza n. 248 del 2022, per  la
quale «la competenza del legislatore sardo in materia di  edilizia  e
urbanistica non comprende "solo  le  funzioni  di  tipo  strettamente
urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali"
(sentenza n. 178 del 2018; in questo senso gia' sentenza  n.  51  del
2006); e', percio',  consentito  l'intervento  regionale  nell'ambito
della tutela paesaggistica, secondo quanto stabilito nelle  norme  di
attuazione dello statuto speciale, in specie nell'art. 6 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975». 
    A.2.4. Giudicando dell'art.  3,  della legge  regionale 3  luglio
2024, n. 5, con la quale la Regione Sardegna aveva introdotto «misure
di salvaguardia» comportanti il divieto di realizzare nuovi  impianti
di produzione e accumulo di energia elettrica da  fonti  rinnovabili,
nelle more dell'approvazione della legge regionale di  individuazione
delle aree idonee  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 199 del 2021, si e' avuto  modo  di  chiarire  che  la
legislazione oggetto di quel  giudizio,  "pur  conseguendo  [...]  la
finalita' di tutelare il paesaggio [materia  di  competenza  primaria
regionale in base al combinato disposto degli articoli 3,  lettera  f
dello statuto e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.  480
del 1975, n.d.r.], incide  in  modo  significativo  sulla  disciplina
relativa agli «impianti di produzione e accumulo di energia elettrica
da fonti rinnovabili». Pertanto, la legge regionale afferisce in modo
prevalente alla competenza statutaria in  materia  di  «produzione  e
distribuzione dell'energia  elettrica»  (art.  4,  lettera  e,  dello
statuto speciale)" [ossia, alla  competenza  ripartita,  n.d.r.]  (C.
cost., sentenza n. 28 del 2025). 
    La sentenza ha concluso che "in ogni caso, anche laddove  non  si
consideri prevalente uno dei due ambiti statutari, ma si ritenga  che
ci si trovi di fronte a un intreccio  di  competenze,  nessuna  delle
quali prevalente, cio' nondimeno entrambe tali  competenze  -  quella
primaria di tutela del paesaggio e quella concorrente in  materia  di
energia elettrica piu' volte richiamata -  devono  esercitarsi  «[i]n
armonia con la Costituzione e i principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali  delle  riforme
economico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la  seconda,
nel piu' volte ricordato limite «dei principi stabiliti  dalle  leggi
dello Stato», ai sensi dei medesimi articoli 3 e 4 dello  statuto  di
autonomia" (cosi', ancora, Corte costituzionale, sentenza n.  28  del
2025). 
    Al fine di individuare il regime competenziale applicabile,  dato
l'intreccio di materie sussistente in materia, anche alla luce  della
clausola c.d. «di maggior favore» ex art. 10, legge costituzionale n.
3 del 2001, «il regime della funzione statutaria di cui  all'art.  4,
lettera e),  come  si  e'  visto,  patisce  il  limite  dei  principi
fondamentali stabiliti dallo  Stato,  oltre  a  quelli  imposti  alla
potesta' legislativa primaria di cui  all'impugnato  art.  3,  tra  i
quali - per quanto  qui  viene  in  rilievo  -  quello  delle  «norme
fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della   Repubblica»,
mentre, se  e'  vero  che  la  materia  ricompresa  nel  terzo  comma
dell'art. 117 della Costituzione  e'  oggettivamente  piu'  ampia  di
quella statutaria, e' altresi' vero che  essa  subisce  non  solo  il
limite  dei  principi  fondamentali,  ma   anche   quelli   derivanti
dall'esercizio di tutte le competenze legislative  esclusive  statali
cosiddette trasversali. 
    Tale valutazione, nel caso di opere relative alla  produzione  di
energia, conduce a far ritenere recessivo, nel  caso  di  specie,  il
titolo di competenza riconosciuto dal Titolo V a favore del titolo di
potesta' legislativa previsto dallo statuto speciale" (ibidem). 
    A.2.5. In termini generali, ed in riferimento alle competenze  ex
art. 117, terzo comma, della Costituzione, in tema di  produzione  di
energia, la Corte ha costantemente riconosciuto un  ruolo  preminente
allo Stato  quanto  alla  fissazione  dei  principi  fondamentali  in
materia (sin da Corte costituzionale, sentenza n.  383  del  2005  in
riferimento alla «politica energetica nazionale»). 
    Tuttavia, la Corte ha  contestualmente  affermato  la  necessita'
inderogabile  che  la  legislazione  statale  consenta  un  effettivo
coinvolgimento  delle  regioni  e  degli  enti  locali  nei  processi
decisionali  di  elaborazione   e   realizzazione   delle   politiche
energetiche (cfr. ad esempio, Corte costituzionale, n. 170 del  2017,
in tema di ricerca di idrocarburi: "il censurato comma incide  dunque
sulla materia di  competenza  concorrente  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia», cui ricondurre le attivita' di
prospezione,  ricerca  e   coltivazione   degli   idrocarburi   sulla
terraferma. Rimettendo  esclusivamente  al  Ministro  dello  sviluppo
economico l'adozione del disciplinare tipo, realizza una chiamata  in
sussidiarieta' senza  alcun  coinvolgimento  delle  regioni,  sebbene
questa  Corte  abbia  reiteratamente   affermato   l'esigenza   della
previsione «di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli
di Governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione  o,
comunque,  [...  di]  adeguati   meccanismi   di   cooperazione   per
l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate  in  capo
agli organi centrali» (sentenza n. 7 del 2016). 
    D'altra parte, scrutinando una fattispecie  normativa  analoga  a
quella in considerazione,  sempre  afferente  al  settore  energetico
degli  idrocarburi,  questa   Corte   ha   ravvisato   «la   parziale
illegittimita' costituzionale della disposizione  censurata,  per  la
mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per la  parte
che  si  riferisce   a   materie   di   competenza   legislativa   ed
amministrativa  delle  regioni  interessate»  (sentenza  n.  339  del
2009)"). 
B. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  1,  lettera  h),
decreto-legge n. 175 del 2025, come convertito  in  legge  n.  4  del
2026, nella parte in cui introduce i commi 1 e 2 dell'art. 11-bis nel
decreto legislativo n. 190 del 2024, per violazione degli articoli 3,
4, 6 e 14 dello statuto speciale di autonomia della Regione  Sardegna
e articoli 5 e 6, delle norme di attuazione statutaria approvate  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e del
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre  2006,  n.  267,
nonche' con gli articoli 116, primo comma e art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione e con il  principio  di  leale  collaborazione  ex
articoli 5 e 114, della Costituzione. 
    Considerati i contenuti dell'art. 2,  comma  1,  lettera  h)  del
decreto-legge n. 175 del 2025, nella parte in  cui  introduce  l'art.
11-bis, comma 1, nel corpo del decreto legislativo n. 190  del  2024,
ne risulta evidente la illegittimita' costituzionale  per  violazione
delle disposizioni statutarie e costituzionali indicate  in  epigrafe
poiche'  la  materia  de  qua  risulta  interamente   normata   dalla
legislazione statale,  senza  lasciare  alcun  margine  all'autonomia
legislativa e amministrativa della regione ricorrente. 
    B.1. Si e' gia' detto che l'oggetto della disciplina della  norma
qui  contestata  (individuazione  ex  lege   di   aree   idonee   per
l'installazione di impianto da fonti di energia rinnovabile)  impatta
sia su  profili  di  competenza  esclusiva  regionale  (l'edilizia  e
l'urbanistica, nonche'  la  tutela  del  paesaggio,  attribuite  alla
potesta'  legislativa  primaria  della  Sardegna  dall'art.  3  dello
statuto, come reso  esplicito  dagli  articoli  5  e  6  delle  norme
attuative di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  480
del 1975), sia agricoltura e foreste e relativa tutela, che su quelle
di   potesta'   concorrente   della   «produzione   e   distribuzione
dell'energia elettrica» prevista dall'art. 4 dello  statuto,  nonche'
su  quella  ancor  piu'  ampia   della   «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia»  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, strettamente intrecciate tra di loro. 
    A norma del quadro di riparto  costituzionale  delle  competenze,
alla Regione Sardegna, dotata di statuto speciale ex art.  116  della
Costituzione, dovrebbe essere garantita in ogni  caso  una  sfera  di
effettiva autonomia legislativa sia pure nei limiti posti dalle norme
fondamentali delle riforme  economico-sociali  della  Repubblica  (in
caso di potesta' primaria, ex art. 3, primo comma, dello statuto) che
dei «principi stabiliti dalle leggi  dello  Stato»  sulle  specifiche
materie in discussione ex art. 4, primo comma, dello statuto  nonche'
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    La disposizione legislativa  statale  qui  contestata,  tuttavia,
ponendo  norme  di  estremo  dettaglio   al   legislatore   regionale
direttamente  applicabili  nella  individuazione  delle  c.d.   «aree
idonee» e al contempo, concedendo al legislatore  regionale  solo  la
possibilita'  di  individuare  aree  «ulteriori»   oltre   a   quelle
dettagliatamente menzionate, lede ogni forma di autonomia legislativa
regionale, travalicando il proprio  limite  costituzionale  di  porre
soltanto le «norme  fondamentali»  delle  riforme  economico-sociali,
ovvero i principi per le singole materie. 
    Per tutti i siti analiticamente indicati al comma 1,  la  Regione
Sardegna viene sostanzialmente spogliata di ogni potesta' legislativa
(e  correlativamente,  di  quelle  amministrative  ex  art.  6  dello
statuto) nell'ambito della pianificazione urbanistica,  della  tutela
dei beni  paesaggistici  e  culturali,  nonche'  della  produzione  e
distribuzione dell'energia. 
    B.1.1.  Infatti,  secondo  le  previsioni  super-dettagliate  del
legislatore statale, alla regione ricorrente non viene lasciato alcun
margine per intervenire sulle aree  definite  aprioristicamente  come
idonee dal primo comma dell'art. 11-bis, in discussione. Valgano, per
rendere evidente la sostanziale (melius, la dichiarata) ablazione  di
ogni ambito di autonomia legislativa regionale in subiectae materiae,
i seguenti quadri sinottici: 
 
+---------------------------------+---------------------------------+
|Disposizioni dell'art. 11-bis,   |                                 |
|comma 1.                         |Osservazioni                     |
+---------------------------------+---------------------------------+
|a) i siti ove sono gia'          |Si tratta di una norma           |
|installati impianti che producono|super-dettagliata. Nessun margine|
|energia dalla stessa fonte       |di apprezzamento e di autonoma   |
|rinnovabile e in cui vengono     |normazione residua per la regione|
|realizzati interventi di         |ricorrente. Il legislatore       |
|modifica, anche sostanziale, per |nazionale ha fissato financo la  |
|rifacimento, potenziamento o     |percentuale di modifica degli    |
|integrale ricostruzione,         |impianti preesistenti (fissata   |
|eventualmente abbinati a sistemi |nella misura del 20%) e al       |
|di accumulo, che non comportino  |contempo vieta qualsiasi         |
|una variazione dell'area occupata|variazione "gli impianti         |
|superiore al 20 per cento, fatto |fotovoltaici a terra installati  |
|salvo quanto previsto dal Codice |in aree agricole;", senza        |
|dei beni culturali e del         |eccezione alcuna, neppure in     |
|paesaggio, di cui al decreto     |riferimento alle specificita'    |
|legislativo 22 gennaio 2004, n.  |paesaggistiche, urbanistiche,    |
|42, in materia di autorizzazioni |colturali ed economiche delle    |
|culturali e paesaggistiche per le|singole regioni (compresa la     |
|nuove aree occupate. La          |Sardegna). Evidente la violazione|
|variazione dell'area di cui al   |delle attribuzioni regionali in  |
|primo periodo non e' consentita  |materia di edilizia e            |
|per gli impianti fotovoltaici a  |urbanistica, nonche' di          |
|terra installati in aree         |produzione e distribuzione di    |
|agricole;                        |energia.                         |
+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 |Si tratta dei siti contaminati   |
|                                 |fatti oggetto di bonifica. Anche |
|                                 |in questo caso non e' lasciato   |
|                                 |alcun margine entro il quale la  |
|                                 |regione ricorrente potra'        |
|b) le aree dei siti oggetto di   |esercitare la propria potesta'   |
|bonifica individuate ai sensi del|legislativa primaria in materia  |
|Titolo V della Parte quarta del  |urbanistica, tenendo conto delle |
|decreto legislativo 3 aprile     |specificita' paesaggistiche,     |
|2006, n. 152;                    |economiche e territoriali.       |
+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 |Anche in questo caso non e'      |
|                                 |lasciato alcun margine entro il  |
|                                 |quale la regione ricorrente      |
|c) le cave e le miniere cessate, |potra' esercitare la propria     |
|non recuperate o abbandonate o in|potesta' legislativa primaria in |
|condizioni di degrado ambientale,|materia urbanistica, tenendo     |
|o le porzioni di cave e miniere  |conto delle specificita'         |
|non suscettibili di ulteriore    |paesaggistiche, economiche e     |
|sfruttamento;                    |territoriali.                    |
+---------------------------------+---------------------------------+
|d) le discariche o i lotti di    |                                 |
|discarica chiusi ovvero          |                                 |
|ripristinati;                    |Come sopra.                      |
+---------------------------------+---------------------------------+
|e) i siti e gli impianti nelle   |                                 |
|disponibilita' delle societa' del|                                 |
|gruppo Ferrovie dello Stato      |                                 |
|italiane e dei gestori di        |                                 |
|infrastrutture ferroviarie,      |                                 |
|nonche' delle societa'           |                                 |
|concessionarie autostradali;     |Come sopra.                      |
+---------------------------------+---------------------------------+
|f) i siti e gli impianti nella   |                                 |
|disponibilita' delle societa' di |                                 |
|gestione aeroportuale all'interno|                                 |
|dei sedimi aeroportuali, ivi     |                                 |
|inclusi quelli all'interno del   |                                 |
|perimetro di pertinenza degli    |                                 |
|aeroporti delle isole minori di  |                                 |
|cui all'allegato 1 al decreto del|                                 |
|Ministro dello sviluppo economico|                                 |
|14 febbraio 2017, pubblicato     |                                 |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 114  |                                 |
|del 18 maggio 2017, ferme        |                                 |
|restando le necessarie verifiche |                                 |
|tecniche da parte dell'Ente      |                                 |
|nazionale per l'aviazione civile;|Come sopra.                      |
+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 |Ai sensi dell'art. 14 dello      |
|                                 |statuto, "la regione, nell'ambito|
|                                 |del suo territorio, succede nei  |
|                                 |beni e diritti patrimoniali dello|
|                                 |Stato di natura immobiliare e in |
|g) i beni del demanio militare o |quelli demaniali, escluso il     |
|a qualunque titolo in uso al     |demanio marittimo". A tale       |
|Ministero della difesa di cui    |disposizione e' stata data       |
|all'art. 20 del decreto-legge 1° |attuazione mediante il decreto   |
|marzo 2022, n. 17, convertito,   |del Presidente della Repubblica  |
|con modificazioni, dalla legge 27|18 settembre 2006, n. 267. Si    |
|aprile 2022, n. 34, per le       |rinvia alla censura svolta al §  |
|finalita' ivi previste;          |"C."                             |
+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 |Ai sensi dell'art. 14 dello      |
|                                 |statuto, "la regione, nell'ambito|
|                                 |del suo territorio, succede nei  |
|h) i beni del demanio o a        |beni e diritti patrimoniali dello|
|qualunque titolo in uso al       |Stato di natura immobiliare e in |
|Ministero dell'interno, al       |quelli demaniali, escluso il     |
|Ministero della giustizia e agli |demanio marittimo". A tale       |
|uffici giudiziari, di cui        |disposizione e' stata data       |
|all'art. 10 del decreto-legge 23 |attuazione mediante il decreto   |
|settembre 2022, n. 144,          |del Presidente della Repubblica  |
|convertito, con modificazioni,   |18 settembre 2006, n. 267 Si     |
|dalla legge 17 novembre 2022, n. |rinvia alla censura svolta al §  |
|175;                             |"C."                             |
+---------------------------------+---------------------------------+
|i) i beni immobili, individuati  |                                 |
|dall'Agenzia del demanio, sentito|                                 |
|il Ministero dell'economia e     |                                 |
|delle finanze, e il Ministero    |                                 |
|dell'agricoltura, della          |                                 |
|sovranita' alimentare e delle    |                                 |
|foreste nei casi di beni a       |                                 |
|destinazione agricola, di        |                                 |
|proprieta' dello Stato, non      |                                 |
|contemplati in programmi di      |                                 |
|valorizzazione o dismissione di  |                                 |
|propria competenza, nonche' i    |Anche in questo caso non e'      |
|beni statali individuati dalla   |lasciato alcun margine entro il  |
|medesima Agenzia di concerto con |quale la regione ricorrente      |
|le amministrazioni usuarie, in   |potra' esercitare la propria     |
|uso alle stesse, ai sensi        |potesta' legislativa primaria in |
|dell'art. 16 del decreto-legge 24|materia urbanistica, tenendo     |
|febbraio 2023, n. 13, convertito,|conto delle specificita'         |
|con modificazioni, dalla legge 21|paesaggistiche, economiche e     |
|aprile 2023, n. 41;              |territoriali                     |
+---------------------------------+---------------------------------+
 
    L'elenco delle aree idonee ex lege si fa ancora piu'  stringente,
dettagliato e inderogabile per gli impianti fotovoltaici: «l) per gli
impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere  a),
b), c), d), e), f), g), h) e i):» 
 
+--------------------------------+----------------------------------+
|Disposizioni dell'art. 11-bis,  |                                  |
|comma 1, lettera l              |Osservazioni                      |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Si tratta di una norma            |
|                                |super-dettagliata (o              |
|                                |"fotografia"). Nessun margine di  |
|                                |apprezzamento e di autonoma       |
|                                |normazione residua per la regione |
|                                |ricorrente. Il legislatore        |
|                                |nazionale ha fissato financo i    |
|                                |metri di distanza dagli           |
|                                |stabilimenti dei siti ritenuti ope|
|                                |legis idonei senza eccezione      |
|                                |alcuna, neppure in riferimento    |
|                                |alle specificita' paesaggistiche, |
|                                |urbanistiche, colturali ed        |
|                                |economiche delle singole regioni. |
|                                |Quelle prese in considerazione    |
|                                |dalla norma, infatti, sono vaste  |
|                                |porzioni del territorio regionale |
|1) le aree interne agli         |sardo, non compromesse sotto il   |
|stabilimenti e agli impianti    |profilo ambientale, anche solo    |
|industriali, non destinati alla |programmate urbanisticamente e    |
|produzione agricola o zootecnica|destinate a finalita' produttive  |
|ne' alla produzione di energia  |palesemente differenti da quelle  |
|da fonte rinnovabile, di cui    |relative all'installazione di     |
|all'art. 268, comma 1, lettere  |fonti da energia rinnovabile, ed  |
|h) e l), del decreto legislativo|incidendo in tal modo sulle scelte|
|n. 152 del 2006[, sottoposti ad |pianificatorie della regione e dei|
|autorizzazione integrata        |comuni ove si consideri che le    |
|ambientale ai sensi del Titolo  |aree in argomento sono considerate|
|III-bis della Parte seconda del |"idonee" tout court per la        |
|medesimo decreto,] nonche' le   |sistemazione delle FER. Evidente, |
|aree classificate agricole      |pertanto, la violazione delle     |
|racchiuse in un perimetro i cui |attribuzioni regionali in materia |
|punti distino non piu' di 350   |di edilizia e urbanistica, nonche'|
|metri dal medesimo impianto o   |di produzione e distribuzione di  |
|stabilimento;                   |energia.                          |
+--------------------------------+----------------------------------+
|2) le aree adiacenti alla rete  |                                  |
|autostradale entro una distanza |                                  |
|non superiore a 300 metri;      |Come sopra.                       |
+--------------------------------+----------------------------------+
|3) gli edifici e le strutture   |                                  |
|edificate e relative superfici  |                                  |
|esterne pertinenziali;          |Come sopra.                       |
+--------------------------------+----------------------------------+
|4) le aree a destinazione       |                                  |
|industriale, direzionale,       |                                  |
|artigianale, commerciale, ovvero|                                  |
|destinate alla logistica o      |                                  |
|all'insediamento di centri di   |                                  |
|elaborazione dati;              |Come sopra.                       |
+--------------------------------+----------------------------------+
|5) le aree adibite a parcheggi, |                                  |
|limitatamente alle strutture di |                                  |
|copertura;                      |Come sopra.                       |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |Come sopra. Si consideri, in      |
|                                |particolare, l'evidente rilievo   |
|                                |paesaggistico dei laghi esistenti,|
|                                |nonche' quello etno-antropologico |
|                                |delle cave e delle miniere        |
|                                |dismesse, che la Regione Sardegna |
|6) gli invasi idrici, i laghi di|non potra' fare oggetto delle     |
|cave e le miniere dismesse o in |proprie potesta' in materia       |
|condizioni di degrado           |urbanistica e di tutela dei beni  |
|ambientale;                     |culturali.                        |
+--------------------------------+----------------------------------+
|7) gli impianti e le relative   |                                  |
|aree di pertinenza ricadenti nel|                                  |
|perimetro di competenza del     |                                  |
|servizio idrico integrato;      |Come sopra.                       |
+--------------------------------+----------------------------------+
 
    Altrettanto  dettagliato  l'elenco  «m)  per  gli   impianti   di
produzione di biometano, in aggiunta alle aree di  cui  alle  lettere
a), b), c), d), e), f), g), h) e i)»: 
 
+-----------------------------+-------------------------------------+
|Disposizioni dell'art.       |                                     |
|11-bis, comma 1, lettera m   |Osservazioni                         |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|                             |Si tratta di una norma               |
|                             |super-dettagliata. Nessun margine di |
|                             |apprezzamento e di autonoma          |
|                             |normazione residua per la regione. Il|
|                             |legislatore nazionale ha fissato     |
|1) le aree classificate      |financo i metri di distanza dalle    |
|agricole racchiuse in un     |zone a destinazione industriale,     |
|perimetro i cui punti distano|artigianale e commerciale, ritenuti  |
|non piu' di 500 metri da zone|ope legis idonei senza eccezione     |
|a destinazione industriale,  |alcuna, neppure in riferimento alle  |
|artigianale e commerciale,   |specificita' paesaggistiche,         |
|compresi i siti di interesse |urbanistiche, colturali ed economiche|
|nazionale;                   |delle singole regioni.               |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|2) le aree interne agli      |                                     |
|stabilimenti e agli impianti |                                     |
|industriali di cui all'art.  |                                     |
|268, comma 1, lettere h) e   |                                     |
|l), del decreto legislativo  |                                     |
|n. 152 del 2006[, sottoposti |                                     |
|ad autorizzazione integrata  |                                     |
|ambientale ai sensi del      |                                     |
|Titolo III-bis della parte   |                                     |
|seconda del medesimo         |                                     |
|decreto,] nonche' le aree    |                                     |
|classificate agricole        |                                     |
|racchiuse in un perimetro i  |                                     |
|cui punti distino non piu' di|                                     |
|500 metri dal medesimo       |                                     |
|impianto o stabilimento;     |Come sopra.                          |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|3) le aree adiacenti alla    |                                     |
|rete autostradale entro una  |                                     |
|distanza non superiore a 300 |                                     |
|metri.                       |Come sopra.                          |
+-----------------------------+-------------------------------------+
 
    Dettagliato sino all'estremo e' l'elenco delle aree  indicate  al
secondo comma dell'art. 11-bis: 
 
+------------------------------------+------------------------------+
|Disposizioni dell'art. 11-bis, comma|                              |
|2                                   |Osservazioni                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|2. L'installazione degli impianti   |                              |
|fotovoltaici con moduli collocati a |                              |
|terra, in zone classificate agricole|                              |
|dai piani urbanistici vigenti, e'   |                              |
|consentita esclusivamente nelle aree|                              |
|di cui al comma 1, lettere a),      |                              |
|limitatamente agli interventi per   |                              |
|modifica, rifacimento, potenziamento|                              |
|o integrale ricostruzione degli     |                              |
|impianti gia' installati, a         |                              |
|condizione che non comportino       |                              |
|incremento dell'area occupata, c),  |                              |
|d), e), f) e l), numeri 1) e 2). Il |                              |
|primo periodo non si applica nel    |                              |
|caso di progetti che prevedano      |                              |
|impianti fotovoltaici con moduli    |                              |
|collocati a terra finalizzati alla  |                              |
|costituzione di una comunita'       |                              |
|energetica rinnovabile ai sensi     |                              |
|dell'art. 31 del decreto legislativo|                              |
|n. 199 del 2021, nonche' in caso di |                              |
|progetti attuativi delle altre      |                              |
|misure di investimento del Piano    |                              |
|nazionale di ripresa e resilienza   |                              |
|(PNRR)[, approvato con decisione del|                              |
|Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,|                              |
|come modificato con decisione del   |                              |
|Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre    |                              |
|2023,] e del Piano nazionale per gli|                              |
|investimenti complementari al PNRR  |                              |
|(PNC) di cui all'art. 1 del         |                              |
|decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, |                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero|                              |
|di progetti necessari per il        |                              |
|conseguimento degli obiettivi del   |                              |
|PNRR. E' comunque sempre consentita |                              |
|l'installazione di impianti         |                              |
|agrivoltaici di cui all'art. 4,     |Si tratta di una norma        |
|comma 1, lettera f-bis), attraverso |super-dettagliata (o "norma   |
|l'impiego di moduli collocati in    |fotografia") per il grado di  |
|posizione adeguatamente elevata da  |dettaglio e la casistica presa|
|terra. Per l'installazione di un    |in considerazione. Nessun     |
|impianto agrivoltaico, il soggetto  |margine di apprezzamento e di |
|proponente si dota di dichiarazione |autonoma normazione residua   |
|asseverata redatta da un            |per la regione ricorrente la  |
|professionista abilitato che attesti|quale, per tali aree, non ha  |
|che l'impianto e' idoneo a          |alcun ambito all'interno del  |
|conservare almeno l'80 per cento    |quale esercitare la propria   |
|della produzione lorda vendibile. La|potesta' legislativa sia nelle|
|dichiarazione e' allegata al        |materie di potesta' primaria  |
|progetto presentato ai sensi        |(edilizia e urbanistica,      |
|dell'art. 9 e comunque messa a      |nonche' tutela del paesaggio),|
|disposizione dell'amministrazione   |che di quella concorrente     |
|nell'ambito delle attivita' di      |(produzione, trasporto e      |
|controllo».                         |distribuzione di energia).    |
+------------------------------------+------------------------------+
 
    B.1.2. La giurisprudenza costituzionale e' ferma  nell'assicurare
effettivita' alla potesta' legislativa regionale, che non puo' essere
resa nulla dalla debordante  attivita'  legislativa  statale,  spinta
sino alla piu' minuta disciplina di  dettaglio:  la  Corte  «ha  piu'
volte osservato (ex plurimis: sentenze n. 340, n. 237 e  n.  200  del
2009), ai sensi dell'art. 117, terzo  comma,  ultimo  periodo,  della
Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente lo  Stato  ha
soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle
regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La  relazione
tra normative di principio e di dettaglio va  intesa  nel  senso  che
alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata
alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da  utilizzare
per raggiungere detti obiettivi» (C. cost., sentenza n. 341 del 2010;
cfr. anche, tra le tantissime, Corte costituzionale n. 147 del 2012). 
    B.1.3. Invero, l'art. 11-bis qui contestato  sembra  lasciare  un
margine nel cui ambito la regione ricorrente potrebbe  esercitare  la
propria potesta'  legislativa,  ma  si  tratta  di  un'apertura  solo
apparente, del tutto  inidonea  a  garantire  l'effettiva  integrita'
delle funzioni normative, sia primarie  che  concorrenti,  attribuite
alla Regione Sardegna dalla Costituzione e dallo statuto. 
    Si tratta, infatti, della norma contenuta nel terzo comma secondo
la quale «entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione ciascuna  regione  e,  entro  centottanta
giorni dalla medesima data, ciascuna provincia  autonoma,  garantendo
l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con  propria
legge,  aree  idonee   all'installazione   di   impianti   da   fonti
rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle  di  cui  al  comma  1,  nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4  e
degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il  Dipartimento  per
gli affari regionali e le autonomie della  Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  esercita   funzioni   di   impulso   anche   ai   fini
dell'esercizio del potere di  cui  al  terzo  periodo.  Nel  caso  di
mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine
ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai  criteri
di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica
l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234». 
    In disparte la  non  comprensibile  ragione  per  la  quale  alle
regioni e alle province autonome e' concesso un termine  diverso  per
provvedere, pena l'esercizio (eventuale,  posto  che  potrebbero  non
aversi in concreto ulteriori aree da indicare) dei poteri sostitutivi
dello Stato, non e' chi non veda come tale comma, lungi dal garantire
l'agibilita' di un concreto margine  di  autonomia  legislativa  alla
regione ricorrente,  non  faccia  altro  che  confermare  come  nella
casistica analiticamente dettagliata al  comma  1,  nessuna  potesta'
normativa possa essere  esercitata  dall'ente  rappresentativo  della
comunita'  regionale  per  concorrere   alla   ottimale   definizione
legislativa del complesso fascio di interessi in evidenza. 
    Infatti, secondo quanto disposto da tale comma terzo, l'idoneita'
dei siti analiticamente specificati al comma primo  non  puo'  essere
messa in discussione in alcun modo dal legislatore regionale il quale
puo' limitarsi soltanto a individuare, eventuali,  siti  «ulteriori»,
«nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma
4  e  degli  obiettivi  stabiliti  ai  sensi  del  comma  5»:  e'  la
sostanziale confessione del fatto che il primo comma non si limita  a
porre «norme fondamentali delle  riforme  economico-sociali»,  ovvero
norme di principio della materia, ma la disciplina di  dettaglio  non
cedevole e, quindi, con effetti coercitivi  in  danno  dell'autonomia
regionale. 
    B.1.4. D'altronde che la ratio legis  e  l'intentio  legislatoris
siano quelle di inibire qualsiasi forma di esercizio  della  potesta'
legislativa, merce' la determinazione di una normativa  di  dettaglio
inderogabile,  lo  si  riscontra   esplicitamente   nella   relazione
governativa  al  D.D.L  nella  quale  si   legge   che   l'intervento
legislativo in discussione vuol integrare la  legislazione  esistente
in materia per  «rendere  la  medesima  pienamente  esaustiva,  senza
necessita' del ricorso ad atti attuativi» (cosi', testualmente, nella
relazione  governativa  al  D.D.L.  Senato,  n.  1718,  pag.  5).  In
sostanza, non solo non si vuole assicurare l'esercizio della potesta'
primaria della regione nei campi previsti dall'art. 3 dello statuto e
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975,  insieme
a quella concorrente ex art. 4 dello  statuto  e  117,  terzo  comma,
della Costituzione, ma si vuole negare anche un  modestissimo  ambito
di normazione attuativa. 
    B.1.5. Non e' certamente idoneo a riportare la  disposizione  qui
contestata  nell'alveo  del  rispetto  dell'autonomia  legislativa  e
amministrativa (ex art. 6, St.) costituzionalmente e  statutariamente
garantite alla Regione Sardegna l'ultimo inciso del terzo  comma  del
novello art. 11-bis, secondo il quale «le regioni a statuto  speciale
e le province  autonome  provvedono  al  processo  programmatorio  di
individuazione delle aree idonee ai sensi dello  statuto  speciale  e
delle relative norme di attuazione». 
    Si tratta, infatti, di  una  previsione  apparentemente  riferita
soltanto all'esercizio della potesta' legislativa  di  cui  al  comma
terzo, ossia a quella in cui alle regioni (ordinarie o  speciali  che
siano)  e'  consentito  soltanto  di  individuare  (eventuali)   siti
«ulteriori»  rispetto  a  quelli  inderogabilmente  prefissati,   con
presunzione iuris et de iure, al comma 1. 
    Inoltre, per avvedersi subito della natura meramente  rituale  di
tale disposizione, basti riflettere sulla circostanza che  la  stessa
non era neppure contenuta nella versione originaria del decreto-legge
n. 175, ma e' stata inserita soltanto  in  sede  di  conversione  per
provare a rimediare all'evidente pretermissione di ogni specificita',
anche meramente nominalistica, per il caso delle regioni ad autonomia
speciale. 
    In disparte da cio',  anche  volendo  ritenere  -  quale  estremo
tentativo benevolmente finalizzato al salvataggio della  disposizione
a mezzo interpretazione costituzionalmente orientata - che tale norma
di  salvaguardia  della  specialita'   statutaria   sia   applicabile
all'intero processo pianificatorio  regionale  dei  siti  idonei,  si
dovrebbe comunque prendere atto che trattasi di  un  mero  espediente
verbale, incapace di tutelare effettivamente le potesta' regionali. 
    Infatti, a ostacolare tale approdo vi sarebbe, insormontabile, il
dato testuale della disposizione in discussione che al  comma  1,  fa
incontrovertibilmente  riferimento  a   tutte   le   regioni   (senza
distinguere tra  quelle  ad  autonomia  ordinaria  o  speciale)  ("la
giurisprudenza costituzionale ha piu' volte affermato  che  l'univoco
tenore della disposizione segna il confine in presenza del  quale  il
tentativo  di  interpretazione  conforme  deve  cedere  il  passo  al
sindacato di legittimita' costituzionale (sentenze n. 118  del  2020,
n. 221 del 2019 e n. 83 del 2017)": Corte costituzionale, sentenza n.
150 del 2022; "il «dato  letterale,  [...]  costituisce  il  naturale
limite dello stesso dovere del giudice di interpretare  la  legge  in
conformita' alla Costituzione (sentenze n. 102 del 2021, n.  253  del
2020, n. 174 del 2019 e n. 82 del 2017)» (sentenza n. 18 del  2022)":
Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2025). 
    Soprattutto vi  e'  la  natura  delle  fattispecie  localizzative
specificate in dettaglio al ridetto primo comma  che  in  alcun  modo
possono essere prese in  considerazione  quali  norme  espressive  di
principi o criteri direttivi, ovvero di norme fondamentali di riforma
economico-sociale alle quale attenersi nell'esercizio delle  potesta'
legislative regionali, dato che, all'evidenza, sconfinano nella  pura
legislazione di dettaglio. 
    B.2. Senza recesso dalla  superiore,  assorbente  censura,  anche
volendo attribuire (quon non) valore di norma di principio, ovvero di
grande riforma economico-sociale, alla casistica  espressa  dall'art.
11-bis, comma 1 in esame (e non, piuttosto,  di  estremo  dettaglio),
non vi e' dubbio che il terzo comma di tale  disposizione  violerebbe
comunque  i  parametri  di  legittimita'  costituzionale  evocati  in
epigrafe. 
    B.2.1. Infatti, alla luce di quanto premesso non pare dubbio  che
la Regione Sardegna, nell'esercizio della sua competenza  legislativa
primaria,  possa  disporre,  ed  entro  quali   limiti,   misure   di
salvaguardia paesaggistica  aventi  la  forza  di  derogare  a  norme
legislative  statali   adottate   nell'esercizio   della   competenza
legislativa  concorrente  in  materia  di  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia». Diversamente, non residuerebbe
alcuno spazio per la competenza primaria sopraddetta e se ne dovrebbe
concludere che ogni norma statale in materia di produzione energetica
abbia la forza di prevalere sulle norme  regionali,  quali  che  esse
fossero. A parti  rovesciate,  ovviamente,  neppure  puo'  dirsi  che
sempre e comunque qualsiasi norma adottata in  base  alla  competenza
primaria della Sardegna in  materia  di  tutela  paesaggistica  debba
prevalere sulle norme statali in materia di produzione energetica. 
    La soluzione deve essere, infatti, piu' articolata  e  sul  punto
non mancano indicazioni nella giurisprudenza di questa ecc.ma  Corte,
la quale in piu' occasioni ha precisato che «pur non trascurandosi la
rilevanza rivestita, in relazione agli impianti  di  energia  eolica,
dalla tutela dell'ambiente  e  del  paesaggio,  anche  le  regioni  a
statuto speciale sono tenute al rispetto dei principi fondamentali in
materia di "energia" dettati dal legislatore statale» (sent.  n.  224
del 2012 e n. 168 del 2010), escludendo pero' che «siano vincolate da
prescrizioni dettagliate, invasive dei propri  ambiti  di  competenza
costituzionalmente sanciti» (sent. n. 224  del  2012).  Difatti,  «si
rende necessaria la delimitazione di campo e il bilanciamento tra due
competenze legislative: quella dello Stato  a  stabilire  i  principi
fondamentali in materia di "energia" (art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione)  e  quella  della  Regione   Sardegna,   competente   a
disciplinare gli aspetti paesistico-ambientali, nell'esercizio  della
propria competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica -
come stabilito dalle norme di attuazione dello  statuto,  integrative
del parametro statutario». Ne segue che  «l'attribuzione  allo  Stato
della competenza  a  porre  i  principi  fondamentali  della  materia
"energia" non annulla quella della Regione  Sardegna  a  tutelare  il
paesaggio,  cosi'   come   la   competenza   regionale   in   materia
paesaggistica  non  rende  inapplicabili  alla  medesima  regione   i
principi di cui sopra» (sent. 224  del  2012).  In  particolare,  nei
confronti  delle  regioni  speciali  «non  sono  ammissibili  vincoli
puntuali e concreti» (sent. n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012). 
    Aggiungasi che secondo altro precedente di codesta  Corte  (sent.
n.  199  del  2014)  "la  tutela  del  territorio,  nella  dimensione
paesaggistica, storico-culturale, di  biodiversita',  di  particolari
produzioni agroalimentari, rappresenta  un  interesse  costituzionale
potenzialmente confliggente,  essendo  evidente  che  l'installazione
degli impianti - con particolare riferimento a quelli eolici  -  puo'
alterare  l'assetto  territoriale.  Al  riguardo,  questa  Corte   ha
ritenuto che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetti, in
base all'art. 117, secondo comma,  lettera  s),  della  Costituzione,
alla cura esclusiva dello Stato (sentenze n. 226 del 2009  e  n.  367
del 2007), tenendo pero' conto,  nel  caso  degli  enti  territoriali
dotati di autonomia particolare, di  quanto  previsto  dagli  statuti
speciali (sentenze n. 226 del 2009 e n. 378 del 2007)". 
    Non pare dubbio, pertanto, che la Regione  Sardegna  benefici  di
margini discrezionali piu' ampi nella definizione delle aree idonee e
non idonee in relazione alle quali  disciplinare  l'installazione  di
impianti da FER e  che  possa,  percio',  legittimamente  «ipotizzare
particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti»,  come
ha chiarito questa ecc.ma Corte, la  quale  peraltro  aggiungeva  che
«ove la scelta [delle aree non idonee, ndr] debba essere  operata  da
regioni speciali, che possiedono una competenza legislativa  primaria
in alcune materie [...] l'ampiezza e la portata delle esclusioni deve
essere valutata non alla stregua  dei  criteri  generali  validi  per
tutte le regioni, ma in considerazione dell'esigenza di  dare  idonea
tutela   agli   interessi   sottesi   alla   competenza   legislativa
statutariamente attribuita». E quindi, in relazione al caso specifico
deciso allora, questa  ecc.ma  Corte  concludeva  che  «bene  avrebbe
potuto  la  Regione  Sardegna  individuare   le   aree   non   idonee
all'inserimento di impianti eolici  con  riferimento  specifico  alla
propria competenza primaria in materia  paesistica,  differenziandosi
cosi' dalle regioni cui tale competenza non e'  attribuita»,  sicche'
alla Sardegna e' certamente consentito «l'inserimento di eccezioni al
principio di massima diffusione delle fonti di energia  rinnovabili»,
se «sorretto da adeguate e concrete ragioni di tutela  paesaggistica»
(sent. n. 224 del 2012). 
    B.2.2. Tanto premesso, la regione ricorrente ritiene  che  l'art.
2, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 175 del 2025, nella parte
in cui introduce l'art. 11-bis, comma 1 del  decreto  legislativo  n.
190 del 2024, sia in evidente contrasto con la  potesta'  legislativa
primaria della Sardegna in materia  di  tutela  paesaggistica,  nella
parte in cui la disposizione  legislativa  reca  l'elencazione  sopra
trascritta di aree qualificate come «idonee»: qualificazione  che  le
regioni non possono modificare, come confermato dal successivo  comma
dell'art. 11-bis, il quale prevede che «entro centoventi giorni dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  ciascuna
regione e, entro centottanta giorni  dalla  medesima  data,  ciascuna
provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli  enti
locali, individua, con propria legge, aree  idonee  all'installazione
di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di  cui
al comma 1». Come sopra  dedotto,  dal  tenore  letterale  di  questa
previsione legislativa statale si trae chiaramente che alle  regioni,
ivi  comprese  quelle  speciali,  e'  prescritto  di  (eventualmente)
estendere l'elenco delle aree idonee fornito dal legislatore statale,
senza poterlo sostituire. 
    B.2.3. Al fine di motivare  funditus  le  ragioni  per  le  quali
l'art. 11-bis deve reputarsi incostituzionale  (nella  parte  in  cui
definisce un  elenco  di  aree  idonee),  deve  ribadirsi  il  quadro
competenziale ove si pretende d'inserire questa previsione.  Essa  e'
stata  adottata  nell'esercizio  di  un   intreccio   di   competenze
legislative esclusive statali  in  materia  di  tutela  dell'ambiente
(art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione), concorrenti
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»  (art.
117, terzo comma, della Costituzione), nonche'  in  attuazione  della
direttiva 2018/2001/UE  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili. Tuttavia, il dosaggio tra  questi  diversi  titoli
competenziale non e' sempre il medesimo, variando infatti secondo  le
disposizioni che si prendono in considerazione. Con riguardo a talune
norme acquista prevalenza la  tutela  dell'ambiente,  nel  senso  che
risultano direttamente e principalmente preordinate a tale  finalita'
costituzionale;  invece,  con  riguardo  ad  altre  norme   diventano
prevalenti le altre materie, assumendo  la  tutela  dell'ambiente  un
rilievo solo indiretto e comunque un aggancio  piu'  flebile  con  la
disciplina. 
    Un esempio del primo tipo e' il principio di decarbonizzazione  e
di massima diffusione delle fonti di energia  rinnovabile:  non  pare
dubbia,  infatti,  la  sua  immediata  preordinazione   alla   tutela
dell'ambiente, poiche' la  transizione  dal  carbone  alle  fonti  di
energia  «pulita»  rappresenta  sicuramente  un  miglioramento  nella
qualita' ambientale della produzione energetica. 
    La fissazione dell'obiettivo del raggiungimento di un determinato
livello  quali-quantitativo  di  energia   diversa   da   quella   da
combustibili fossili attiene alla tutela dell'ambiente, ma il  «come»
raggiungere tale obiettivo si riverbera direttamente su altre materie
di competenza regionale. 
    E'  invece  un  esempio  del  secondo  tipo  l'art.  11-bis   qui
esaminato, il quale, ad avviso della Regione  Sardegna,  rientra  non
gia' nel primo novero di disposizioni,  bensi'  nell'altro.  Infatti,
l'individuazione diretta delle aree idonee da parte  del  legislatore
statale non e', di per se', una misura  di  salvaguardia  ambientale,
rientrando invero tra le discipline che fanno da  cornice  e  la  cui
vigenza  non  assicura,  ex  se,  standard  piu'  elevati  di  tutela
ambientale. Sotto questo profilo e'  del  tutto  indifferente  che  a
localizzare le aree idonee sia il legislatore statale  ovvero  quello
regionale: in altre parole, la loro  individuazione  da  parte  della
legge  statale   non   garantisce   una   protezione   piu'   intensa
dell'ambiente da quella che discenderebbe se a compiere questa scelta
fosse la legge regionale. 
    Cio', del resto, e' quanto si evince in controluce  da  un  passo
della recente sentenza n. 28 del 2025, secondo cui  «l'individuazione
delle  aree  idonee  da  parte  delle  regioni  con   un   intervento
legislativo persegue il duplice obiettivo di consentire, da un  lato,
agli operatori di conoscere in modo chiaro e trasparente le  aree  in
cui e' possibile  installare  impianti  FER  seguendo  una  procedura
semplificata; dall'altro, di garantire il rispetto delle  prerogative
regionali   che,   nel   selezionare   in   quali   aree   consentire
l'installazione agevolata di FER, possono esercitare  la  piu'  ampia
discrezionalita', fermi restando i  limiti  imposti  dallo  Stato  in
termini di classificazione e obiettivi annui di MW  da  raggiungere».
Da questo passo puo' trarsi la conclusione che, dal  punto  di  vista
della protezione ambientale, cio'  che  conta  e'  il  raggiungimento
degli obiettivi stabiliti a livello comunitario e non chi  stabilisce
quali aree sono idonee  all'installazione  degli  impianti  da  fonti
rinnovabili. Nei medesimi termini si e' espresso anche  il  Tribunale
amministrativo regionale Lazio -  Roma  che,  proprio  nell'annullare
alcune disposizioni del decreto ministeriale 21 giugno 2024 attuativo
dell'art. 20, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  199/2021,  ha
affermato   che   "[o]ccorre,   inoltre,   porre   in   rilievo   che
l'installazione  di  impianti  FER  sul   territorio   nazionale   e'
giuridicamente doverosa fino al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
decarbonizzazione al 2030, tanto e' vero che, in proposito, e'  stata
espressamente tracciata una  specifica  traiettoria  con  il  decreto
ministeriale del  21  giugno  2024  ...  Il  raggiungimento  di  tale
obiettivo, tuttavia, deve coniugarsi con le  esigenze  di  protezione
del  paesaggio,  del   patrimonio   culturale,   del   territorio   e
dell'ambiente, come espressamente previsto dalla legge n. 53/2021 - e
lo stesso vale, a fortiori, per l'installazione di impianti  FER  una
volta raggiunta la quota minima correlata agli obiettivi  di  matrice
eurounionale" (TAR Lazio-Roma, sez. III, 13  maggio  2025,  n.  9155,
punto 3.6.7 della parte in "diritto"). 
    Va  rimarcato  che  anche  per  codesta  ecc.ma  Corte  l'assetto
previgente, superato  dalla  disciplina  che  in  questo  ricorso  si
censura, era perfettamente equilibrato, poiche' da un lato  prevedeva
«come  inderogabile  il  raggiungimento  di  predefiniti  livelli  di
energia da fonti rinnovabili» e, dall'altro,  «salvaguarda(va)  [...]
al  contempo  le  prerogative  regionali  in  materia  paesaggistica,
mediante la definizione delle aree idonee con legge regionale» (sent.
n. 28 del 2025).  Cio'  che  e'  inderogabile  per  le  regioni,  ivi
comprese quelle a statuto speciale, e' dunque il  raggiungimento  dei
«predefiniti livelli di energia  da  fonti  rinnovabili»;  il  «come»
raggiungerli involve invece  «le  prerogative  regionali  in  materia
paesaggistica, mediante la definizione delle aree  idonee  con  legge
regionale». 
    Questo equilibrio appare invece profondamente  turbato  dall'art.
11-bis, poiche' esso, ponendo un corposo elenco  di  aree  idonee  al
posto del legislatore  regionale,  svuota  per  un  lungo  tratto  la
competenza  regionale  in  materia  paesaggistica,  senza  che   cio'
implichi alcun potenziamento della protezione ambientale. 
    B.2.4. Alla medesima conclusione si giunge adottando il  criterio
della "prevalenza della materia". E' noto che per  la  giurisprudenza
costituzionale  esistono  situazioni  (che  peraltro  si   verificano
piuttosto frequentemente) in cui si verifica  un  «intreccio  (ovvero
una interferenza o concorso) di competenze legislative» (sent. n. 114
del 2022): situazioni in cui le disposizioni normative specificamente
considerate  evocano  simultaneamente  piu'  materie,  sottoposte   a
diversi regimi competenziali. In queste circostanze,  sempre  secondo
questa ecc.ma Corte,  e'  innanzi  tutto  necessario  provare  a  far
ricorso al «criterio  di  prevalenza  di  una  materia  sulle  altre»
(sentt. n. 35 del 2021, n. 140 del 2015). Tale criterio  e'  tuttavia
talvolta  ritenuto  applicabile  «soltanto  quando  risulti  evidente
l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina stessa  ad  una
materia piuttosto che a un'altra» (sentt. n. 79  del  2019,  198  del
2018, 137 del 2018, 261 del 2017, 170 del 2017, 114 del 2017, 287 del
2016, 251 del 2016). 
    Bisogna allora chiedersi se  l'intreccio  di  materie  statali  e
regionali che  caratterizza  il  caso  di  specie  possa  sciogliersi
tramite  il  suddetto  criterio  di  prevalenza  e  la  risposta   e'
senz'altro affermativa. Non pare dubbio, infatti, che la  definizione
legislativa statale  delle  aree  idonee  concerne  piu'  la  materia
paesaggistica  che  non   la   materia   «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia» o la «tutela dell'ambiente»,  e
che quindi ricade prevalentemente nell'ambito dell'art. 3, lettera f,
dello statuto sardo («edilizia e urbanistica»), per come  specificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio  1975,  n.  480
("Nuove norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione
autonoma della Sardegna") e, di conseguenza, con la netta  preminenza
del titolo competenziale regionale  su  quelli  statali.  L'idoneita'
delle aree non costituisce un mero requisito  tecnico-energetico,  ma
un criterio localizzativo che, in quanto tale, riguarda  direttamente
la competenza della  regione  in  materia  urbanistica,  e,  piu'  in
generale, l'organizzazione del territorio e la tutela  del  paesaggio
regionale. 
    Allo stesso modo l'attribuzione statutaria  di  cui  all'art.  3,
lettera d) di  una  specifica  competenza  legislativa  regionale  in
materia di agricoltura e foreste, cui consegue  la  relativa  tutela,
comporta che la regione non possa  essere  totalmente  esautorata  da
qualunque forma di imposizione programmatoria (rectius individuazione
di aree idonee) capace  di  incidere  in  termini  compromissori  sul
proprio territorio agricolo e forestale. 
    Ma anche volendo considerare la materia concorrente relativa alla
produzione dell'energia di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione e art. 4, lettera e),  dello  statuto  speciale  per  la
Sardegna, nel combinato disposto con l'art. 10 legge cost. n.  3  del
2001, la normativa statale e' chiara nel  prevedere  che  le  regioni
interessate  dalla  definizione  delle  linee  programmatiche   nella
materia de qua debbano essere adeguatamente e formalmente coinvolte. 
    Segnatamente, l'art. 1, comma 3, della legge.  n.  239  del  2004
stabilisce che il conseguimento degli obiettivi generali di  politica
energetica del Paese  «e'  assicurato  sulla  base  dei  principi  di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale  collaborazione
dallo Stato, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  dalle
regioni e dagli enti locali». 
    Ogni  scelta  inerente  alla   pianificazione   e   distribuzione
dell'energia deve dunque passare attraverso il formale coinvolgimento
dei  territori  interessati,  in  ossequio  al  principio  di   leale
collaborazione. Secondo codesta Corte, in tale  ambito  materiale  va
salvaguardato  «l'indispensabile  ruolo  spettante   alle   autonomie
regionali   nell'individuazione   delle   infrastrutture   e    degli
insediamenti strategici necessari per  garantire  il  soddisfacimento
delle esigenze del settore energetico e, in particolare, che assicuri
che anche tale individuazione sia effettuata d'intesa con le  regioni
e le province autonome interessate, cosi' come espressamente  dispone
il citato comma 1 dell'art. 1  della  legge  n.  443  del  2001  gia'
scrutinato da questa  Corte  nella  sentenza  n.  303  del  2003.  La
predisposizione di un  programma  di  grandi  infrastrutture  per  le
finalita'   indicate    dalla    disposizione    impugnata    implica
necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non
soltanto nel settore energetico ma anche nella  materia  del  governo
del territorio, di talche', come gia' sottolineato nel  par.  15,  e'
condizione  imprescindibile  per   la   legittimita'   costituzionale
dell'attrazione in sussidiarieta' a livello statale di tale  funzione
amministrativa, la previsione di un'intesa  in  senso  forte  con  le
regioni nel cui territorio l'opera dovra' essere  realizzata»  (punto
25 del «Considerato in diritto» della sentenza n. 383 del 2005). 
    B.2.5. E' vero che il  legislatore  statale  aveva  gia'  fornito
un'elencazione, seppure breve, di aree  idonee  nell'art.  20,  comma
ottavo, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (elencazione  ripresa
da quella dell'art. 11-bis qui in esame). In quell'occasione,  pero',
si indicavano delle aree idonee «nelle more dell'individuazione delle
aree idonee» da parte del legislatore regionale e quindi in  via  del
tutto provvisoria, in attesa  che  quest'ultimo  vi  provvedesse.  La
legge statale, cioe', si sostituiva solo  transitoriamente  a  quella
regionale,   invadendone   il   campo   per   il   tempo   occorrente
all'intervento della seconda. Merita peraltro  osservare  che  questa
linea argomentativa, che in via generale puo'  valere  per  qualsiasi
regione, e' ancor piu' fondata con riguardo al caso  della  Sardegna,
avendo  questa  una  competenza  legislativa  primaria   in   materia
paesaggistica e di governo del territorio. 
    Si osserva altresi' che, ai sensi  dell'art.  12,  comma  7,  del
decreto  legislativo  n.  190  del  2024,  il  raggiungimento   degli
obiettivi  di  produzione  energetica  da  fonti   rinnovabili   come
declinati nel Piano nazionale integrato  per  l'energia  e  il  clima
(PNIEC), e' garantito  attraverso  l'individuazione  da  parte  delle
regioni  delle  «zone  di  accelerazione»,   che   costituiscono   un
sub-insieme di quelle idonee di  cui  all'art.  11-bis  del  medesimo
decreto legislativo  n.  190  del  2024.  Se  e'  dunque  sufficiente
l'utilizzo di solo una parte delle  aree  idonee,  e'  evidente  come
l'individuazione, unilaterale, da parte del  legislatore  statale  di
siffatte aree di cui all'art. 11-bis decreto legislativo n.  190  del
2024   comporti   un   eccessivo   sacrificio    delle    prerogative
pianificatorie  territoriali  regionali  e,  in  particolare,   della
Sardegna, senza che cio' sia funzionale all'effettivo  raggiungimento
del target di politica energetica (che,  come  detto,  e'  assicurato
anche solo mediante le zone di accelerazione). 
    B.2.6. Infine, per completezza dell'argomentazione e  allo  scopo
di  prevenire  un'obiezione  possibile  (seppure   infondata),   deve
sottolinearsi l'assenza, nel decreto-legge n. 175 del 2025 e relativa
legge  di  conversione,  di  una  effettiva  clausola   generale   di
salvaguardia delle competenze statutarie  delle  regioni  speciali  e
delle province autonome, sicche'  e'  indubbio  che  la  disposizione
censurata pretenda di trovare applicazione anche nei confronti  della
Regione Sardegna. 
    La sola  clausola  di  salvaguardia  prevista,  come  sopra  gia'
notato, e' quella circoscritta alle previsioni contenute nel comma  3
(e 4) del menzionato art. 11-bis, secondo cui «le regioni e  province
autonome provvedono  al  processo  programmatorio  di  individuazione
delle aree idonee ai sensi dello statuto speciale  e  delle  relative
norme di attuazione», limitatamente alla  sola  legge  regionale  che
(deve) individuare «aree  idonee  all'installazione  di  impianti  da
fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4  e
degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5». 
    Si rinvia sul punto a quanto gia' dedotto sopra al punto B.1.5. 
C. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  1,  lettera  h),
decreto-legge n. 175 del 2025, come convertito  in  legge  n.  4  del
2026, nella parte in cui introduce il comma 1, lettera "g"  dell'art.
11-bis nel decreto legislativo n. 190  del  2024,  in  combinato  con
l'art.  20,  decreto-legge  n.  17  del  2022,  fa  riferimento  agli
«immobili individuati quali non piu' utili ai  fini  istituzionali  e
non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati»: 
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,  lettera  g),
decreto-legge n. 175 del 2025, come convertito  in  legge  n.  4  del
2026, nella parte in cui introduce il comma 1, lettera "g"  dell'art.
11-bis nel decreto legislativo n. 190 del 2024, e fa  riferimento  ai
«beni  del  demanio  o  a  qualunque  titolo  in  uso  al   Ministero
dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici  giudiziari,
di cui all'art. 10 del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175»; 
    per violazione degli articoli 3, 4,  6,  8  e  14  dello  statuto
speciale di autonomia della Regione Sardegna e art. 39 delle norme di
attuazione statutaria approvate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, articoli 5 e 6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre  2006,  n.  267,
nonche' con gli articoli 116, primo comma e art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione. 
    Sotto un profilo ulteriore e specifico profilo, diverso da quanto
dedotto ai punti precedenti, l'elenco delle materie  ritenute  idonee
all'installazione di impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili  dall'art.  2,  comma  1,  dell'art.   11-bis,   presenta
ulteriori vizi di legittimita' costituzionale  per  violazione  delle
norme-parametro richiamate in rubrica, avuto riguardo alle competenze
regionali sarde sui beni demaniali. 
    Infatti, secondo la disposizione richiamata, sono considerati ope
legis idonei ad ospitare impianti di produzione di energia  FER,  tra
gli altri: «g) i beni del demanio militare o a  qualunque  titolo  in
uso al Ministero della difesa di cui all'art. 20 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste. 
    L'art. 20, decreto-legge n. 17 del 2022, include, oltre  ai  beni
destinati a usi militari, anche «gli immobili individuati  quali  non
piu' utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati  all'Agenzia
del demanio o non ancora alienati». 
    Il combinato di tali disposizioni lede le prerogative legislative
e amministrative sarde in riferimento al proprio demanio. 
    C.1. A norma dell'art. 14 dello statuto, «la regione, nell'ambito
del suo territorio, succede nei beni  e  diritti  patrimoniali  dello
Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio
marittimo. 
    I beni e diritti connessi a servizi di competenza  statale  ed  a
monopoli fiscali restano allo Stato, finche' duri tale condizione». 
    A tale  norma  e'  stata  data  attuazione  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 250 del 1949 e  n.  267  del  2006,  i
quali prevedono la formazione di elenchi per  la  consegna  dei  beni
demaniali di competenza regionale.  In  particolare,  l'art.  39  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1949 si occupa dei
beni gia' nella titolarita' dello  Stato  alla  data  di  entrata  in
vigore dello statuto e prescrive che «per la consegna dei beni  dello
Stato che passano alla regione, da effettuarsi con decorrenza dal  1°
gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno  da  tale  data,  le
Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna  per  il
territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della
Giunta regionale compileranno: 
        a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico; 
        b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato. 
    Dagli elenchi  saranno  esclusi  i  beni  del  demanio  marittimo
nonche' le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali  e
patrimoniali connessi a servizi di competenza statale  e  a  monopoli
fiscali o in uso all'Amministrazione militare». 
    L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.  267  del
2006, invece si occupa  della  formazione  degli  elenchi  dei  «beni
demaniali e patrimoniali pervenuti allo  Stato  successivamente  alla
data di entrata  in  vigore  dello  statuto  di  autonomia  che  sono
trasferiti alla regione». 
    C.2. Secondo  la  giurisprudenza  di  merito  (Trib.  Sassari,  8
dicembre 2023, n. 1256, in atto  gravata  di  appello:  all.  2),  il
trasferimento di tali beni «connessi a servizi di competenza  statale
e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare» opera  di
pieno diritto ed e' possibile in presenza del  presupposto  di  fatto
giuridicamente qualificante della dismissione dall'uso pubblico senza
aver necessita' della redazione degli elenchi di cui si e' gia' detto
sopra. Si tratta, appunto del caso degli «immobili individuati  quali
non  piu'  utili  ai  fini  istituzionali  e  non  ancora  consegnati
all'Agenzia del demanio o non ancora alienati»  di  cui  al  comma  1
dell'art. 20, decreto-legge n. 17 del 2022,  richiamati  dalla  lett.
"g" dell'art. 11-bis qui impugnato. 
    Si e' deciso, infatti,  in  un  caso  riguardante  strutture  del
demanio ferroviario, ma con argomenti che valgono per qualsiasi  tipo
di demanio tra quelli indicati dall'art. 14 dello statuto sardo,  che
«si ritiene comunque che il trasferimento  del  bene  nel  patrimonio
regionale non sia automatico e  che,  invece,  richieda  un  atto  di
dismissione da parte dell'ente statale. 
    Infatti, nell'esercizio dei servizi di competenza statale  (quale
il  servizio  ferroviario),  gli  enti  di  riferimento  svolgono  le
attivita' strumentali previa assunzione di decisioni e scelte di tipo
organizzativo e/o gestionale, nel rispetto delle normative di settore
di stampo pubblicistico e privatistico,  sicche'  il  compimento  del
servizio trova la propria causa e ragion d'essere  nelle  valutazioni
adottate dall'ente medesimo. 
    E, per l'effetto, la strumentalita' e la destinazione di un  bene
(nonche' la sua dismissione) deve essere certamente la conseguenza di
scelte  e  di  valutazioni  poste  in  essere  dall'ente,  anche   in
conformita'  all'interesse  pubblico  di  riferimento;  cio'  che  e'
necessario e' che l'ente esprima la propria  volonta'  mediante  atti
giuridici. 
    Se, dunque, la perdita della strumentalita' e'  l'espressione  di
scelte  da  parte  dell'ente  di  riferimento,   non   e'   possibile
estromettere in toto il ruolo gestionale e decisionale dell'ente  sul
bene mediante la previsione di un trasferimento  automatico:  invero,
la perdita di strumentalita' non e' un  fatto  giuridico  automatico,
bensi' e' manifestazione di una  scelta  dell'ente  proprietario,  il
quale,  all'esito  di  proprie  valutazioni,   potra'   decidere   di
dismettere o meno il bene. 
    L'atto di dismissione costituisce,  pertanto,  la  manifestazione
esterna  della  volonta'  dell'ente  a  che  il  bene  non  sia  piu'
funzionale all'esercizio del servizio statale;  la  dismissione  puo'
trovare riscontro in atti giuridici quali negozi, scritture o persino
comportamenti univoci e concludenti. 
    L'automatico  trasferimento  dei   beni   statali   non   sarebbe
certamente coerente con l'attuale sistema in materia di  servizi,  il
quale impone che l'ente esponenziale persegua l'interesse pubblico (o
l'interesse di riferimento) alla stregua di decisioni  e  valutazioni
di ponderazione e giudizio rispetto alla realta' dei fatti. 
    Affermato, cosi', che la perdita di strumentalita' del  bene  con
il  servizio  statale  deve  essere  manifestata  mediante  un   atto
giuridico proveniente dall'ente di riferimento,  si  ritiene  che  il
trasferimento del bene alla regione deve, appunto, trovare  riscontro
esterno in un atto di dismissione da  parte  dell'ente  titolare  del
servizio. 
    E, dunque, la tesi delle  parti  convenute  non  puo'  essere  in
questa sede accolta: l'art. 14 dello statuto deve essere interpretato
anche alla luce del potere decisionale posto in capo allo Stato (e ai
suoi enti di  riferimento)  con  riguardo  alla  valutazione  e  alla
ponderazione degli interessi in gioco per l'esercizio del servizio di
competenza statale. 
    Cio' che e' pertanto necessario ai fini del trasferimento ex art.
14 e' che lo Stato abbia valutato  l'assenza  di  strumentalita'  del
bene con il rispettivo  servizio  statale  e,  per  l'effetto,  abbia
deciso  di  dismettere  il  bene.  Dall'esercizio  di   tale   potere
decisionale  (dismissione   del   bene   statale   con   accertamento
dell'assenza  di  strumentalita'   con   il   servizio   statale   di
riferimento)  consegue  il  trasferimento  del  bene  dismesso   alla
regione. 
    Tale interpretazione e' stata peraltro gia' condivisa  da  alcune
pronunce  giurisprudenziali:   Tribunale   amministrativo   regionale
Sardegna n. 1049/2005 («Per essi, dunque, vale il precetto  dell'art.
14, comma 2°, dello statuto, per il quale i beni e i diritti connessi
a servizi di competenza statale ed a monopoli  fiscali  restano  allo
Stato finche' duri tale condizione. Il momento accertativo del  venir
meno  dell'anzidetta  destinazione  con  trasferimento  del   diritto
dominicale sul bene, peraltro, lungi dal conseguire in via automatica
per  il  caso  di  cessazione  del   servizio   cui   i   beni   sono
strumentalmente connessi, non puo' che  conseguire  ad  un  esplicito
atto di dismissione da parte della  competente  Autorita'  statale»);
Corte d'appello di Cagliari n. 413 del 16 luglio 2020 («sul punto  ha
avuto modo di pronunciarsi la Consulta (sentenza n.  383/1991),  che,
nell'occuparsi di un bene militare le cui funzioni  di  difesa  erano
venute meno in relazione all'intenzione dello  Stato  di  vendere  il
compendio, ha statuito che  la  successione  non  avviene  e  i  beni
restano di proprieta' dello Stato quando sono  utilizzati  (connessi)
per  servizi  di  pertinenza  statale;  ha  tuttavia  osservato   che
l'eccezione ha un limite ben  preciso:  l'utilizzazione  deve  essere
attuale, di guisa che, se tale utilizzo  viene  a  cessare,  cade  il
presupposto della medesima eccezione ed i beni  non  piu'  utilizzati
ricadono nella regola generale e seguono le sorti  degli  altri  beni
statali e, cioe', la loro proprieta' e'  trasferibile  alla  regione.
Nel caso sottoposto all'esame della Corte costituzionale, la causa di
esclusione doveva  ritenersi  cessata  per  effetto  della  messa  in
vendita del bene ai privati da parte della pubblica  amministrazione.
In definitiva,  dunque,  conformemente  a  quanto  deciso  dal  primo
giudice  deve  ritenersi  il  valore  non  immediatamente  precettivo
dell'art. 14  citato,  come  confermato  dall'art.  39,  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1949,  n.  250,  che  attua  lo
statuto speciale  per  la  Sardegna.  La  norma  prevede  un'apposita
procedura per il trasferimento dei beni dello Stato  da  individuarsi
in appositi elenchi: ai sensi del  suo  secondo  comma,  come  detto,
devono rimanere esclusi i  beni  del  demanio  marittimo  nonche'  le
strade statali  e  le  relative  pertinenze  e  i  beni  demaniali  e
patrimoniali connessi a servizi di competenza statale  e  a  monopoli
fiscali; per essi vale il precetto dell'art. 14, secondo comma, dello
statuto per il quale i  beni  e  i  diritti  connessi  a  servizi  di
competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo  Stato  finche'
duri  tale  condizione;  il  momento  accertativo  del   venir   meno
dell'anzidetta destinazione con trasferimento del diritto  dominicale
sul bene, peraltro, lungi dal realizzarsi in via automatica nel  caso
di cessazione del servizio cui i beni sono strumentalmente  connessi,
non puo' che seguire ad un esplicito atto  di  dismissione  da  parte
della competente autorita' statale (TAR Sardegna Cagliari,  6  maggio
2005, n. 1049)" (cosi', Tribunale Sassari, 8 dicembre 2023, n. 1256). 
    Anche  secondo  la  giurisprudenza  costituzionale,  in  un  caso
analogo al presente, relativo ad una struttura militare nella Regione
Valle d'Aosta, ma con riferimenti puntuali allo statuto  speciale  di
autonomia  sardo,  si  e'  deciso  che  «anzitutto  il  testo   della
disposizione statutaria, nell'individuare il requisito positivo e  la
causa di esclusione del trasferimento (natura demaniale  dei  beni  e
loro destinazione specifica al fine suindicato) nulla precisa  quanto
al tempo in cui essi debbono verificarsi per essere rilevanti al fine
avuto di mira: la qual cosa, in riferimento alla  stessa  tendenziale
ampiezza dell'autonomia speciale,  induce  a  ritenere  compresi  nel
trasferimento anche i beni per i quali la causa di esclusione venga a
cessare in un momento successivo all'entrata in vigore dello statuto. 
    Del resto l'art. 14 dello statuto speciale per la Sardegna (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) mentre  stabilisce,  al  primo
comma, che la regione, nell'ambito del suo territorio,  succede  allo
Stato nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo  Stato
i beni e diritti  connessi  a  servizi  di  competenza  statale,  da'
rilievo alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa  di
esclusione  possa  cessare,  con  l'effetto  in  tal  caso   che   la
successione si realizza, in  un  momento  posteriore  all'entrata  in
vigore dello statuto». 
    C.3.  Pertanto,  dalla  superiore  configurazione   normativa   e
giurisprudenziale discende  il  corollario  secondo  cui,  attesa  la
verificazione della condizione statutariamente prevista (id  est,  la
dismissione decisa dallo Stato del bene dall'uso pubblico) l'immobile
entra a far parte automaticamente nel demanio regionale,  sicche'  la
redazione degli «elenchi» dei beni oggetto di trasferimento  prevista
dalle  norme  di  attuazione  statuaria  (articoli  39,  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  250  del  1949  e  1,  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  267  del  2006)  avrebbe  efficacia
meramente dichiarativa di un effetto giuridico gia' determinatosi. 
    C.4. I beni di cui  alla  lettera  "g"  del  comma  1,  dell'art.
11-bis, qui impugnato, sono quei  «beni  del  demanio  militare  o  a
qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'art.  20
del  decreto-legge  1°   marzo   2022,   n.   17,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  per  le  finalita'
ivi previste». Tuttavia, l'art. 20 del decreto-legge n. 17 del  2022,
alla quale la lettera "g"  fa  rinvio  include  anche  «gli  immobili
individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e  non  ancora
consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati», come  tali
propri del demanio regionale avendo ultimato l'uso  militare  per  il
quale sono, in tesi, «non piu' utili». 
    Evidente,   pertanto,   l'illegittimita'   costituzionale   della
disposizione  di  cui  alla  lettera  "g"  dell'art.   11-bis,   come
introdotto dall'art. 2 del decreto-legge n.  175  del  2025,  per  la
violazione di tutti i parametri richiamati. Infatti,  se  nulla  puo'
essere  contestato  per  quanto  dispone  la  norma  per  quei   beni
effettivamente in uso allo Stato per fini militari, per quegli  altri
(«immobili individuati quali non piu' utili ai fini  istituzionali  e
non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati»,
ossia  destinati  soltanto   ai   fini   economico-reddituali   della
produzione di energia e non militari ex art. 20, decreto-legge n.  17
del 2022), l'intervento statale e' privo di qualsiasi giustificazione
costituzionale. 
    Su tali beni, infatti, si e'  comunque  radicata  la  competenza,
legislativa, amministrativa e finanziaria  della  regione  ricorrente
(ex articoli 3, 4, 6 e 8 dello statuto speciale di autonomia) sicche'
lo Stato non puo'  determinarne  unilateralmente  la  «idoneita'»  ad
ospitare impianti FER, senza assicurare gli ambiti di esercizio delle
competenze legislative e amministrative costituzionalmente assicurate
alla regione dalle disposizioni invocate in rubrica. 
    C.5. Ovviamente tale ragionamento non muterebbe neppure nel  caso
teorico  in  cui  non  si  volesse   condividere   la   ricostruzione
giurisprudenziale del Tribunale sassarese, in  ordine  all'automatico
trasferimento al demanio regionale dei beni statali dismessi dall'uso
pubblico, assumendosi, invece, che la redazione  degli  «elenchi»  ex
articoli 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del  1949
e 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del  2006,  abbia
natura costitutiva. 
    Infatti, anche in tale opzione interpretativa la regione  avrebbe
comunque titolo per  esercitare  le  attribuzioni  discendenti  dalle
disposizioni statutarie (soprattutto, l'art. 14 dello statuto), posto
che, in presenza dei requisiti di legge (recte, di statuto), ossia la
dismissione del bene dall'uso pubblico effettuata dallo Stato  -  che
li ha destinati alla  sola  finalita'  della  produzione  energetica,
cioe' ad un uso non militare ma meramente economico-produttivo -,  il
transito al demanio regionale costituisce atto dovuto, al pari  della
formalizzazione degli «elenchi»  voluti  dalle  norme  di  attuazione
dello statuto speciale per evidenti ragioni di certezza dei  rapporti
giuridici. 
    Le disposizioni qui specificamente contestate, invece, consentono
allo Stato di pregiudicare la destinazione di tali beni  (quali  siti
sempre idonei a ospitare impianti  FER,  indipendentemente  dal  loro
valore ambientale, paesaggistico,  o  storico-antropologico,  nonche'
dal  costituire  oggetto   di   pianificazione   urbanistica)   senza
consentire l'intervento regionale su nessuno  dei  campi  di  propria
competenza  a  norma  delle  disposizioni  statutarie  ed   esecutive
richiamate in rubrica. 
    In particolare, in forza delle disposizioni impugnate la  Regione
Sardegna non puo' esercitare le proprie funzioni amministrative (art.
6 St.) e legislative primarie (art. 3,  lettera  F  e  D,  St.  e  6,
decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975) in  tema  di
edilizia e urbanistica, agricoltura, di produzione di  energia  (art.
4, St.) nonche' il diritto  di  ricavare  su  tali  beni  «i  redditi
derivanti dal proprio patrimonio e demanio» (art. 8, comma 1, lettera
i, dello statuto). 
    Evidente, pertanto, l'illegittimita' della  disposizione  di  cui
all'art.  11-bis,  comma  1,  lettera  "g"   inserito   nel   decreto
legislativo n. 190 del 2024, in combinato  disposto  con  l'art.  20,
comma 1, decreto-legge  n.  17  del  2022,  nella  parte  in  cui  fa
riferimento a quei beni «in uso al  Ministero  della  difesa  di  cui
all'art. 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  ivi  inclusi  gli
immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e non
ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati». 
    C.6. Identico ragionamento va fatto in riferimento  alla  lettera
"h" dell'art. 11-bis, decreto-legge n. 175 del 2025 con il  quale  si
e' dichiarata la idoneita' ope  legis  dei  «beni  del  demanio  o  a
qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della
giustizia  e  agli  uffici  giudiziari,  di  cui  all'art.   10   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175». 
    La disposizione in parola, infatti,  elide  qualsiasi  competenza
legislativa e amministrativa della regione ricorrente, in  violazione
di tutti i  parametri  costituzionali,  statuari  e  delle  norme  di
attuazione  dello   statuto   sopra   richiamate   perche',   facendo
riferimento a beni demaniali «a qualunque titolo in uso al  Ministero
dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari»,
ricomprende anche quelli  dismessi  dall'uso  pubblicistico  (perche'
destinati soltanto  ai  fini  economico-produttivi  di  energia  FER)
quindi ormai propri del demanio regionale (cfr. quanto dedotto  sopra
ai punti "C.3"-"C.5"). 
    Le medesime violazione vi  sarebbero  qualora  si  ritenesse  (in
contrario avviso rispetto a quanto deciso dal  Tribunale  di  Sassari
con la richiamata  sentenza  n.  1256  del  2023,  all.  2)  che  per
completare il passaggio dal demanio statale  a  quello  regionale  di
tali beni dismessi dall'uso d'istituto e in atto  destinati  soltanto
alla produzione energetica, sia necessario  predisporre  gli  elenchi
previsti dalle norme di attuazione statutaria (art. 39,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 250 del 1949 e  art.  1,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 267 del 2006). 
    Si rinvia a quanto dedotto sopra al punto "C.6". 
D. Illegittimita' costituzionale, sotto un diverso aspetto, dell'art.
2,  comma  1,  lettera  h),  decreto-legge  n.  175  del  2025,  come
convertito in legge n. 4 del 2026, nella parte in  cui  introduce  il
comma 3, in combinato con il comma 4, dell'art. 11-bis,  nel  decreto
legislativo n. 190 del 2024, per la violazione degli articoli 3  e  4
dello statuto speciale di autonomia della Regione  Sardegna  e  degli
articoli 5 e 6, delle norme di attuazione  statutaria  approvate  con
decreto del Presidente della  Repubblica  22  maggio  1975,  n.  480,
nonche' degli articoli 116, primo comma, e 117,  terzo  comma,  della
Costituzione  nonche'  del  principio  di  leale  collaborazione   ex
articoli 5 e 114 della Costituzione. 
    D.1. Anche la disciplina recata dal combinato disposto dei  commi
3 e 4 dell'art. 11-bis del  decreto  legislativo  n.  190  del  2024,
introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 175
del 2025,  presenta  profili  di  illegittimita'  costituzionale  per
violazione della competenza legislativa  primaria  della  regione  in
materia di «f) edilizia ed urbanistica»  e  pure  di  «agricoltura  e
foreste» di cui all'art. 3, primo comma, lettera  f)  e  lettera  d),
dello statuto speciale. 
    In particolare, la previsione secondo cui le regioni non  possono
introdurre  «divieti  generali  e  astratti  all'  installazione   di
impianti da fonti rinnovabili», letta in  combinato  disposto  con  i
criteri stabiliti  dal  comma  4,  lettere  g)  e  h),  determina  un
sostanziale svuotamento del potere  programmatorio  e  pianificatorio
che il comma 3 sembrerebbe formalmente riconoscere alle regioni. 
    Le citate disposizioni, infatti, stabiliscono norme  di  assoluto
dettaglio che: 
        1. al fine di preservare la destinazione agricola dei  suoli,
le  aree  agricole  qualificabili  come  idonee  non  possano  essere
inferiori allo 0,8 per cento ne'  superiori  al  3  per  cento  della
superficie agricola utilizzata  (SAU),  comprensiva  delle  superfici
interessate da impianti agrivoltaici; 
        2. puo' essere previsto un limite massimo  differenziato  per
ciascun comune. 
    Tali vincoli quantitativi e localizzativi, lungi dal configurarsi
come criteri di principio, impongono una disciplina di dettaglio  che
consente alla regione unicamente  valutazioni  puntuali  e  caso  per
caso,  impedendo  l'elaborazione  di   una   visione   programmatoria
complessiva del territorio. Ne consegue la vanificazione  del  potere
pianificatorio regionale, con  effetti  pregiudizievoli  anche  sulla
tutela del paesaggio, agricolo e forestale oltreche'  del  patrimonio
culturale,   che,   come   costantemente   affermato   dalla    Corte
costituzionale, puo' essere efficacemente garantita  solo  attraverso
una valutazione unitaria  e  sistemica  del  territorio  (cfr.  Corte
costituzionale n. 20 del 2022). 
    D.2. Non  vale  a  superare  neppure  tali  rilievi  il  disposto
dell'ultimo periodo  del  comma  3  dell'art.  11-bis,  il  quale  si
appalesa  anch'esso  incostituzionale  nella  parte   in   cui,   con
riferimento alle sole aree ulteriori rispetto  a  quelle  individuate
dal comma 1, prevede che «le regioni a statuto speciale e le province
autonome provvedono  al  processo  programmatorio  di  individuazione
delle aree idonee ai sensi dello statuto speciale  e  delle  relative
norme di attuazione». 
    Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, la clausola di
salvaguardia svolge una funzione di limite generale  all'applicazione
delle norme statali incompatibili con gli statuti speciali e  con  le
relative norme di attuazione (Corte cost. n. 125 del 2017; n. 31  del
2016; n. 241 del 2012). Tuttavia, nel caso di specie,  tale  clausola
risulta sostanzialmente neutralizzata dalla prima parte del  medesimo
comma 3, che subordina l'esercizio del potere regionale  al  rispetto
dei principi, dei criteri e  degli  obiettivi  fissati  dallo  Stato,
prevedendo,  in  caso  di  inadempienza,  l'attivazione  dei   poteri
sostitutivi ai sensi dell'art. 41 della legge n. 234  del  2012  (del
quale si tratterra', sotto diverso aspetto, al successivo punto "E"). 
    Ne deriva un quadro  normativo  intrinsecamente  contraddittorio:
ove si ritenga che il termine di  centoventi  giorni  e  il  relativo
meccanismo sanzionatorio non trovino applicazione nei confronti delle
regioni a statuto speciale, in forza della clausola di  salvaguardia,
la potesta' programmatoria regionale risulterebbe  comunque  svuotata
dai vincoli di dettaglio imposti dal comma 4; ove, invece, si ritenga
che tali termini e poteri sostitutivi siano  applicabili  anche  alle
regioni a statuto speciale, si  configurerebbe  un'ulteriore  e  piu'
grave invasione della competenza legislativa  primaria  regionale  in
materia urbanistica, agricoltura e foreste. 
    D.3. Da quanto sopra  dedotto  risulta  evidente  la  sostanziale
ablazione di  ogni  sfera  di  effettiva  potesta'  programmatoria  e
legislativa regionale sugli ambiti di  propria  competenza  dati  gli
stringenti limiti imposti inderogabilmente dal combinato disposto dei
commi 3 e 4 del contestato art. 11-bis del decreto legislativo n. 190
del 2024, introdotto dall'art. 2, comma 1, decreto-legge n.  175  del
2025 oggetto della odierna impugnazione. 
    In  particolare  risultano  violate  le   sfere   di   competenza
assicurate alla Regione Sardegna dagli articoli 3 e 4  dello  statuto
speciale e agli articoli 5 e 6, delle norme di attuazione  statutaria
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975,
n.  480,  nonche'  con  gli  articoli   117,   terzo   comma,   della
Costituzione,  nonche'  del  principio  di  leale  collaborazione  ex
articoli 5 e 114 della Costituzione. 
E. Illegittimita' costituzionale, sotto un diverso aspetto, dell'art.
2,  comma  1,  lettera  h),  decreto-legge  n.  175  del  2025,  come
convertito in legge n. 4 del 2026, nella parte in  cui  introduce  il
comma 3 dell'art. 11-bis, nel decreto legislativo n.  190  del  2024,
per la violazione degli articoli 3 e  4  dello  statuto  speciale  di
autonomia della Regione Sardegna e degli articoli 5 e 6, delle  norme
di attuazione statutaria approvate con decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, nonche' con gli articoli 3, con il
correlato principio di ragionevolezza, articoli 116, primo  comma,  e
117,  terzo  e  quinto  comma,  120,  secondo  comma,  e  127   della
Costituzione e del principio di leale collaborazione ex articoli 5  e
114 della Costituzione. 
    E.1. Il comma 3 dell'art.  11-bis,  nel  quale  e'  imposto  alle
regioni l'adozione, entro un termine di  centoventi  giorni,  di  una
legge di individuazione di aree  idonee  «ulteriori»,  appare  lesivo
delle norme e dei principi costituzionali indicati in epigrafe  nella
parte in cui  prevede  l'esercizio  del  potere  sostitutivo  di  cui
all'art. 41 della legge n. 234 del 2012, non solo in caso di inerzia,
ma anche di mancata ottemperanza ai principi/criteri e agli obiettivi
stabiliti dalla legge. 
    Infatti,  alla  luce  di  tutto  quanto  dedotto  nei   paragrafi
precedenti, la disposizione in discussione e' in netto contrasto  con
le norme di perimetrazione degli ambiti di  autonomia  della  Regione
Sardegna poiche' l'attivazione del  potere  sostitutivo  statale  non
appare  ancorata  soltanto  all'inadempimento  procedurale  (inerzia)
protratta oltre il termine di legge, ma anche a un giudizio di merito
in  ordine  alle  misure  legislative  adottate  dalla   regione   in
riferimento ai principi/obiettivi statali: in altri termini, la legge
statale sembra costruire un  circuito  nel  quale  la  regione  viene
commissariata non  perche'  non  ha  esercitato  tempestivamente  una
propria competenza legislativa (peraltro, gia'  pesantemente  violata
con le imposizioni di cui ai commi 1 e 2), ma in base ad un  giudizio
di merito formulato dal Governo sui contenuti della  legge  regionale
effettivamente emanata. 
    E cio' senza neppure trascurare la contraddittorieta' connessa al
fatto che la regione, in  esito  pure  ad  approfondite  valutazioni,
potrebbe anche valutare, di non avere  ulteriori  aree  da  indicare,
rendendo per l'effetto  superflua  la  necessita'  di  un  intervento
legislativo regionale. 
    E.2. La disposizione, infatti, prevede che «nel caso  di  mancata
adozione della legge di cui al primo periodo  entro  il  termine  ivi
previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai  criteri  di
cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma  5,  si  applica
l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234». 
    Orbene, in termini generali, il rimedio previsto dall'ordinamento
costituzionale avverso una legge regionale che sia in violazione  dei
principi posti con legge statale in materia di potesta'  ripartita  -
ma il discorso vale a  maggior  ragione  quando,  come  nel  caso  di
specie, vengono in rilievo competenze  regionali  primarie  -  e'  il
ricorso dello Stato in  via  diretta  a  norma  dell'art.  127  della
Costituzione. 
    Con la norma qui impugnata, invece, e' previsto  uno  schema  del
tutto diverso, perche' il  Governo,  anziche'  rivolgersi  a  codesta
ecc.ma Corte, e'  autorizzata  ad  attivare  direttamente  il  potere
sostitutivo ex art. 41, legge n. 234 del 2012. In sostanza, la  legge
faculta (se non, addirittura, obbliga) lo Stato a farsi giustizia  da
se'  della  legge  regionale  che,  secondo  il  proprio  unilaterale
giudizio, gli e' apparsa incostituzionale per violazione dei principi
e criteri direttivi di cui al comma 4 e degli  obiettivi  di  cui  al
comma 5 del medesimo art. 11-bis. 
    E.3.  E'  evidente  come  tale  schema  procedimentale  si  ponga
all'opposto di  ogni  previsione  costituzionale  sia  in  ordine  ai
presupposti per l'attivazione del potere  sostitutivo  ex  art.  120,
secondo comma, della Costituzione, nonche' delle forme di controllo e
garanzia costituzionale (ex art. 127 della Costituzione) sulle  leggi
regionali emanate (in ipotesi)  in  violazione  dei  limiti  previsti
dall'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione  (e  4  dello
statuto), ovvero delle disposizioni statutarie in  tema  di  potesta'
primaria (nel nostro  caso,  l'art.  3  dello  statuto,  nonche'  gli
articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica  n.  480  del
1975). 
    E.3.1.  L'art.  41  della  legge  n.  234  del  2012   disciplina
l'intervento sostitutivo dello Stato a norma di quanto disposto dagli
articoli 117, quinto comma della Costituzione (secondo  il  quale  le
regioni «...provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli  accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel  rispetto  delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina  le
modalita'  di  esercizio  del   potere   sostitutivo   in   caso   di
inadempienza») e 120, secondo comma, della Costituzione  (secondo  il
quale «... La legge definisce le procedure atte  a  garantire  che  i
poteri sostitutivi siano esercitati nel  rispetto  del  principio  di
sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione»). 
    Secondo tale disposizione, l'intervento sostitutivo statale  puo'
essere esercitato soltanto «al fine di  porre  rimedio  all'eventuale
inerzia dei suddetti enti nel dare  attuazione  ad  atti  dell'Unione
europea» e non per il caso in cui  si  sia  data  (in  tesi)  erronea
attuazione ai principi direttivi e/o alle  norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali dello Stato. Si tratta,  pertanto,  di  una
fattispecie sanzionatoria prevista dal comma  3  in  discussione,  in
contrasto con la previsione dello stesso art. 41 della legge  n.  234
del 2012, il  quale  gode  di  una  doppia  copertura  costituzionale
specifica (art. 117, quinto comma, e art. 120, secondo  comma,  della
Costituzione)  potendosi  considerare  come  vera  e  propria   norma
costituzionalmente  obbligatoria  e  a  contenuto  costituzionalmente
vincolato, direttamente  espressiva  anche  del  principio  di  leale
collaborazione ex articoli 5 e 114 della Costituzione. 
    E.3.2.  Appare  ancor  piu'  platealmente  violato  il   disposto
dell'art. 127 della Costituzione il quale radica in  capo  a  codesta
Ecc.ma Corte il  sindacato  sulle  leggi  regionali  da  esercitarsi,
pertanto, in forma accentrata e con tutte le garanzie  procedimentali
e processuali declinate dagli articoli 33 ss. legge 11 marzo 1953, n.
87. Violando tali fondamentali previsioni, volte  a  concorrere  alla
configurazione ab imis del nostro modello  costituzionale  accentrato
del sindacato di legittimita' costituzionale, la norma in discussione
introduce   una   sorta   di   inedita   «giustizia    costituzionale
extraprocessuale governativa»:  secondo  il  contestato  terzo  comma
dell'art. 11-bis, lo Stato, e per  esso  il  Governo,  ritenuta,  sua
sponte, una legge regionale in contrasto con le norme di principio da
essa stessa poste (e interpretate), la puo' sostituire con propri,  e
non meglio precisati, provvedimenti. 
    Infatti, va osservato  che  non  e'  dato  neppure  sapere  quale
sarebbe, a valle dell'esercizio del potere  sostitutivo  statale,  la
sorte delle leggi regionali gia' emanate e vigenti, ma  ritenute  dal
Governo, sempre in tesi, violative dei  principi  e  degli  obiettivi
posti ai commi 4 e 5 dell'art. 11-bis:  di  sicuro  non  si  potrebbe
parlare di annullamento, posto  che  non  e'  certo  nei  poteri  del
Governo annullare  o  anche  solo  disapplicare  le  leggi  regionali
vigenti,  ancorche'  in   ipotesi   ritenute   a   proprio   giudizio
incostituzionali; neppure potrebbe parlarsi di abrogazione, posto che
legge statale e legge regionale operano in rapporto di separazione  e
quindi, l'una non puo' disporre l'abrogazione dell'altra (in disparte
il fatto che il Governo, anche nell'esercizio del potere sostitutivo,
non puo' certo emanare leggi). 
    Pertanto, quanto previsto dal comma terzo dell'art. 11-bis, circa
i presupposti e gli effetti  dell'esercizio  del  potere  sostitutivo
statale, oltre a porsi in frontale contrasto con  l'art.  127,  primo
comma,  della  Costituzione,  appare  del  tutto   irragionevole   in
riferimento al principio generale di validita' del sistema ricavabile
dall'art. 3, primo comma, della Costituzione. 
    E.3.3. E', altresi' evidente  che  la  violazione  dei  parametri
sopra richiamati, ivi comprese le norme di  cui  agli  articoli  117,
quinto  comma,  120,  secondo  comma,  e  127,  primo   comma   della
Costituzione, nonche'  del  principio  di  ragionevolezza,  ridondano
immediatamente  in  danno   delle   attribuzioni   costituzionalmente
attribuite alla  regione  ricorrente  dagli  articoli  3  e  4  dello
statuto, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del
1975, nonche' 117, terzo comma della Costituzione. 
    Infatti, lo strumento di «giustizia costituzionale  domestica»  -
che la norma attribuisce al Governo  sotto  forma  di  esercizio  del
potere sostitutivo in caso  di  asseriti  vizi  contenutistici  della
legislazione regionale, in  luogo  dell'impugnazione  della  relativa
legge dinanzi a codesta ecc.ma Corte - priva  la  regione  ricorrente
delle garanzie procedimentali e processuali che solo il  giudizio  di
legittimita' costituzionale puo' assicurare dinanzi all'unico  organo
di garanzia costituzionale dell'intero sistema ordinamentale. 
    Anche  la  violazione  del  principio   di   ragionevolezza,   in
riferimento alla indeterminatezza della disposizione in questione, la
quale non riesce a chiarire la sorte della  legge  regionale  oggetto
dell'intervento sostitutivo dello  Stato,  ridonda  nella  violazione
delle competenze regionali conformate dalle disposizioni statutarie e
costituzionale richiamate in epigrafe in ordine  all'esercizio  delle
potesta' legislative che solo la Corte (e non certo il Governo) puo',
secondo Costituzione, porre nel nulla. Infatti, l'efficacia  di  tali
norme regionali, direttamente  espressive  della  potesta'  normativa
dell'ente, verrebbe resa nulla o comunque inefficace dall'uso di tali
poteri sostitutivi del Governo esercitati in violazione dello  schema
garantistico previsto in Costituzione. 
    E.3.4. Sul punto vale  infine  notare  come  nessuna  ragione  di
rilievo costituzionale, o anche di mera esigenza  di  rispetto  degli
obblighi  europei  e   internazionali,   consenta   di   giustificare
astrattamente  tale  illegittima  forma  di  esercizio   del   potere
sostitutivo statale in luogo del corretto ricorso alla  giustizia  di
codesta ecc.ma Corte attivabile in via diretta dal Governo e in tempi
piu' rapidi anche del procedimento di cui all'art. 41, legge  n.  234
del 2012. 
    Infatti, la Corte e' sempre stata in grado di  rendere  giustizia
costituzionale nei tempi piu'  confacenti  alle  esigenze  di  ordine
sostanziale sottese ai singoli casi senza, ovviamente, dimenticare la
possibilita'  per  il  Governo  -  ove  sussista  il  rischio  di  un
irreparabile pregiudizio  all'interesse  pubblico  o  all'ordinamento
giuridico della Repubblica, ovvero per i diritti dei cittadini  -  di
chiedere, la sospensione cautelare di una legge regionale a norma del
combinato degli articoli 35 e 40, della legge n. 87 del 1953. 
F. Illegittimita' costituzionale, sotto un diverso aspetto, dell'art.
2,  comma  1,  lettera  h),  decreto-legge  n.  175  del  2025,  come
convertito in legge n. 4 del 2026 nella parte in cui introduce l'art.
11-ter, nel decreto legislativo n. 190  del  2024,  relativamente  al
combinato disposto dei commi 1 e 2, lettera b), per il quale «sono in
ogni caso considerati idonei i porti, per impianti eolici di  potenza
fino a 100 MW di potenza installata, previa  eventuale  variante  del
piano regolatore portuale, ove necessaria,  da  adottarsi  entro  sei
mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica» per la
violazione degli articoli 3, 4, 6, 8 e 14 dello statuto  speciale  di
autonomia della Regione Sardegna e art. 39 delle norme di  attuazione
statutaria approvate con decreto del Presidente della  Repubblica  19
maggio 1949, n. 250, articoli 5 e 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, art.  1,  decreto  legislativo  17
aprile 2001, n. 234 e dell'art. 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 settembre 2006, n. 267, nonche' con gli  articoli  116,
primo comma art. 117, terzo comma, e  118  della  Costituzione  e  di
quello  di  leale  collaborazione  ex  articoli   5   e   114   della
Costituzione. 
    F.1. Secondo l'art.  105,  commi  1  e  2,  lettera  e),  decreto
legislativo 31 marzo 1998, lettera 112, sono trasferite alle regioni,
tra  le  altre,  le  funzioni  relative  «e)   alla   programmazione,
pianificazione,  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi  di
costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e
interregionale  delle  opere  edilizie  a   servizio   dell'attivita'
portuale». 
    L'esercizio  di  tale  attribuzione   e'   stata   specificamente
attribuita alla Regione Sardegna dall'art. 1, decreto legislativo  17
aprile 2001, n. 234, a mente del quale «sono conferiti alla regione e
agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio  dei  conferimenti
gia' disposti o che dovessero  sopravvenire  e  in  conformita'  alle
norme fondamentali di cui  alla  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le
funzioni e i compiti che il decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
112, conferisce alle regioni a  statuto  ordinario  e  ai  loro  enti
locali». Tra questi, pertanto, si annoverano le competenze di cui  al
sopra richiamato art. 105, comma 2, lettera e),  decreto  legislativo
n. 112 del 1998 in tema di portualita'. 
    F.2. Inoltre, a norma del combinato disposto dell'art. 10,  legge
cost. n. 3 del 2001 e dell'art. 117, terzo comma, della  Costituzione
la Regione Sardegna ha, comunque, competenza legislativa  concorrente
in materia di «porti e aeroporti civili». 
    F.3. Tuttavia, pur a fronte di tale quadro competenziale, a norma
dell'art. 11-ter, commi 1 e 2, lettera b), inserito  all'interno  del
decreto legislativo n. 190  del  2024,  dall'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge n. 175 del 2025, e rubricato «Aree idonee a mare»,  «1.
Nel rispetto  delle  esigenze  di  tutela  dell'ecosistema  marino  e
costiero, dello svolgimento dell'attivita' di pesca,  del  patrimonio
culturale e del  paesaggio,  sono  considerate  aree  idonee  per  la
realizzazione di interventi relativi  a  impianti  di  produzione  di
energia rinnovabile off-shore, ivi compresi  gli  interventi  di  cui
all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani
di gestione dello spazio marittimo ai sensi  dell'art.  5,  commi  1,
lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n.  201,  e
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  dicembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018. 
    2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1
sono in ogni caso considerati idonei: 
        [...] 
        b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100  MW  di
potenza installata, previa eventuale variante  del  piano  regolatore
portuale,  ove  necessaria,  da  adottarsi  entro  sei   mesi   dalla
presentazione dell'istanza di autorizzazione unica». 
    F.4. Appare evidente come tale art. 11-ter, dichiarando tutte  le
aree portuali sarde idonee ex lege ad ospitare impianti di produzione
FER,  addirittura  fino  alla  considerevole  potenza  di   100   MW,
imponendo, altresi', la redazione delle necessarie varianti ai  piani
regolatori portuali, infrange in un sol colpo  la  gran  parte  delle
competenze che, come visto ai punti precedenti, spettano alla regione
ricorrente.  In  particolar  modo,   risultano   lese   le   seguenti
attribuzioni: 
        a) legislative in materia di porti attribuite  dal  combinato
degli articoli 10, legge cost. n. 3 e 117, terzo comma, Cost; 
        b)  le  correlate  competenze  amministrative  in  forza  del
principio di sussidiarieta' ex art. 118 della  Costituzione,  nonche'
art. 6 dello statuto (principio del parallelismo); 
        c) le competenze  in  tema  di  demanio  regionale  marittimo
portuale a norma  dell'art.  14  dello  statuto,  e  delle  norme  di
attuazione di cui ai decreto del Presidente della Repubblica  n.  250
del 1949 e decreto del Presidente della Repubblica n.  267  del  2006
(si rinvia alle censure dedotte sopra al §  "C."  da  intendersi  qui
trascritto); 
        d)  i  profili  finanziari  connessi  all'uso   del   demanio
marittimo portuale ex art. 8, comma 1, lettera i, dello  statuto  (si
rinvia alle censure  dedotte  sopra  al  §  "C."  da  intendersi  qui
trascritto); 
        b) i poteri connessi  «alla  programmazione,  pianificazione,
progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica
e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale  delle
opere  edilizie  a  servizio  dell'attivita'  portuale»  di  cui   al
combinato degli articoli 105,  commi  1  e  2,  lettera  e),  decreto
legislativo n. 112 del 1998, e art. 1, decreto legislativo n. 234 del
2001; 
        e)  le  competenze  regionali   in   materia   di   edilizia,
urbanistica e tutela del paesaggio a norma dell'art. 3 dello statuto,
in combinato con gli articoli 5 e 6,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 480 del 1975 (si rinvia alle censure dedotte sopra al §
"B." da intendersi qui trascritto); 
        f) le  competenze  regionali  in  materia  di  produzione  di
energia a norma dell'art. 4, comma 1, lettera e)  dello  statuto,  in
combinato con gli articoli  5  e  6,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 480 del 1975 (si rinvia alle censure dedotte sopra al §
"B." da intendersi qui trascritto); 
        g) il principio di leale collaborazione tra  lo  Stato  e  la
regione  a  norma  del  combinato  degli  articoli  5  e  114,  della
Costituzione. 
    In  relazione,  in  particolare,   alla   superiore   lettera   e
(competenze in materia urbanistica e  paesaggistica),  la  previsione
qui impugnata secondo la quale  i  porti  -  senza  peraltro  neppure
distinguere tra quelli di  rilievo  nazionale  e  quelli  di  rilievo
regionale (per i quali, lo si ribadisce, la  Sardegna  ha  specifiche
competenze attribuitele con norma di attuazione ai sensi del  decreto
legislativo n. 234 del 2001 in combinato  disposto  con  l'art.  105,
comma 2, lettera e del decreto legislativo n. 112/1998)  -  sono  «in
ogni caso considerati idonei» ai fini dell'installazione di  impianti
eolici di potenza fino a 100 MW, oblitera di fatto  ogni  valutazione
da parte delle  competenti  amministrazioni  in  termini  di  impatto
ambientale e, quindi,  paesaggistico.  Infatti,  ai  sensi  dell'art.
11-quater,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  190  del  2024,
anch'esso  oggetto  della  presente   impugnativa,   gli   interventi
insistenti in aree  idonee  non  sono  subordinati  «all'acquisizione
dell'autorizzazione    dell'autorita'    competente    in     materia
paesaggistica,  che  si  esprime  con  parere  obbligatorio   e   non
vincolante». 
    Eppure proprio in relazione ad un  progetto  di  impianto  eolico
off-shore il Consiglio di Stato ha affermato  l'importante  principio
secondo il quale «quando vi e' una istanza volta  alla  realizzazione
di un impianto su un tratto di mare prospiciente un'area sottoposta a
vincolo, rileva la Sezione  che  indubbiamente  convergono  i  poteri
attribuiti sia  dalla  legislazione  riguardante  la  valutazione  di
impatto ambientale, sia quella riguardante la  gestione  dei  vincoli
paesaggistici. Infatti, sotto il  profilo  generale,  nel  corso  del
procedimento di valutazione dell'impatto ambientale il Ministero  per
i beni culturali ed ambientali puo' e deve valutare ogni conseguenza,
diretta o indiretta, che dalla realizzazione dell'opera  deriva  alla
integrita' del paesaggio, nella sua fruibilita'  collettiva  e  nella
percezione visiva dei valori che esso  esprime  quali  manifestazioni
identitarie percepibili.  In  tale  ambito  valutativo,  infatti,  il
paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione
di opere  di  rilevante  impatto  ambientale,  si  manifesta  in  una
proiezione  spaziale  piu'  ampia  di  quella  riveniente  dalla  sua
semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute
nel decreto  di  vincolo;  ai  fini  della  valutazione  dell'impatto
ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata  ed
essenziale dell'ambiente, nella  lata  accezione  che  di  tale  bene
giuridico   ha   fornito   l'evoluzione   giurisprudenziale,    anche
costituzionale (tra le tante, Corte costituzionale 14 novembre  2007,
n. 378)» (Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2013, n. 1674; v. anche,  di
recente Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1872,  che  ribadisce,
assurgendo  ormai  a  orientamento  consolidato,  la  concezione  del
paesaggio in termini di proiezione spaziale piu' ampia rispetto  alla
mera perimetrazione fisica). 
    Ora,  posto  che,  come  anche  precisato  dal  medesimo  giudice
amministrativo, «ogni tratto la costa marina e' sottoposto al vincolo
paesaggistico, ai sensi dell'art.  142,  comma  1,  lettera  a),  del
codice approvato con il decreto legislativo n. 42  del  2004»  (Cons.
Stato, sentenza n. 1674 del 2013 cit.) e che, nello specifico,  nella
Regione   Sardegna    la    fascia    costiera    e'    ulteriormente
paesaggisticamente vincolata ai sensi degli articoli  19  e  seguenti
del Piano paesaggistico regionale (PPR) approvato  con  deliberazione
della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006  (pubblicata  sul
BURAS n. 30 dell'8 settembre 2006), l'esclusione,  per  gli  impianti
off-shore da ubicarsi nei porti, di una concreta  ponderazioni  degli
impatto ambientali e paesaggistici si scontra in modo frontale con le
prerogative regionali sopra illustrate. 
    A tal proposito si ricorda che codesta ecc.ma Corte ha  decretato
la illegittimita' di alcune disposizioni del decreto-legge n. 121 del
2021 (conv. in legge n.  156  del  2021)  che  equiparavano  le  aree
ricomprese  negli  ambiti  portuali  delimitati  dal   documento   di
programmazione strategica di sistema (DPSS) o  del  piano  regolatore
portuale (PRP) alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968,  n.  1444,  ai  fini  dell'applicabilita'
della disciplina  stabilita  dall'art.  142,  comma  2,  del  decreto
legislativo 42/2004 (che esclude tali zone dal vincolo  paesaggistico
ex lege della fascia costiera), imponendo nel contempo  alle  regioni
l'adeguamento  del  proprio  piano  paesaggistico   entro   specifico
termine. In tale occasione l'adito Giudice delle leggi  ha  stabilito
che:  "[l]a  disposizione  viola,  al  contempo,   l'art.   9   della
Costituzione in relazione ai parametri  interposti  costituiti  dagli
articoli  135  e  143  cod.  beni  culturali  sulla  copianificazione
paesaggistica. Questi,  in  particolare,  rispettivamente,  impongono
l'obbligo di elaborazione  congiunta  del  piano  paesaggistico,  con
espresso riferimento, tra l'altro, alle  aree  tutelate  direttamente
dalla legge ai sensi dell'art. 142 e, nello specifico, per tali  aree
richiedono  che  il  piano  provveda   alla   loro   ricognizione   e
identificazione, nonche' alla «determinazione di  prescrizioni  d'uso
intese ad assicurare la conservazione  dei  caratteri  distintivi  di
dette aree e, compatibilmente con essi,  la  valorizzazione».  Questa
Corte ha, anzitutto, gia' chiarito che il «sistema di  pianificazione
delineato  dal  codice  di  settore  rappresenta   [...]   attuazione
dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione ed e' funzionale a una
tutela organica e  di  ampio  respiro,  che  non  tollera  interventi
frammentari e incoerenti» (sentenza n. 187  del  2022;  nello  stesso
senso, sentenze n. 24 del 2022,  n.  257  e  n.  124  del  2021).  In
particolare, la protezione del paesaggio, in quanto valore primario e
assoluto «richiede una strategia istituzionale ad ampio  raggio,  che
si  esplica  in  un'attivita'   pianificatoria   estesa   sull'intero
territorio nazionale [...] affidata congiuntamente allo Stato e  alle
regioni» (sentenze n. 240 e n. 130 del 2020, n. 86 del 2019 e  n.  66
del 2018) e  proprio  «in  questa  prospettiva  il  codice  dei  beni
culturali  e  del  paesaggio  pone,  all'art.  135,  un  obbligo   di
elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento  [tra
l'altro]  alle  aree  tutelate  direttamente  dalla  legge  ai  sensi
dell'art. 142» (ancora sentenza n. 240  del  2020).  La  disposizione
impugnata nel sottrarre le zone ricomprese negli ambiti  portuali  al
vincolo paesaggistico delle aree costiere e nell'imporre alle regioni
il conseguente obbligo di modifica dei piani paesistici incide in via
unilaterale  sull'assetto  della  pianificazione  paesaggistica,   in
contrasto con il menzionato principio, per di  piu'  risolvendosi,  a
causa della descritta assimilazione tra zone urbane di  completamento
e zone  portuali,  in  un  arretramento  della  protezione  del  bene
paesaggistico" (sent. n. 6 del 2023). 
    Sempre per i progetti off-shore si segnala altresi'  che,  mentre
il comma 1 dell'art.  11-ter  del  decreto  legislativo  n.  190/2024
prevede che le aree idonee sono individuate dai piani di gestione  di
cui all'art. 5 del decreto  legislativo  n.  201  del  2016,  redatti
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le regioni e province autonome,  si'  a  da  assicurare  a  monte  un
(sebbene   non   pregnante)   coinvolgimento   pianificatorio   delle
amministrazioni regionali, il comma 2, lettera b),  qualifica  invece
direttamente i porti come  aree  idonee,  cosi'  (lo  si  ripete)  da
escludere del tutto ogni possibile apporto delle regioni. 
G. Illegittimita' costituzionale, sotto un diverso aspetto, dell'art.
2,  comma  1,  lettera  h),  decreto-legge  n.  175  del  2025,  come
convertito in legge n. 4 del  2026,  nella  parte  in  cui  introduce
l'art. 11-quater, nel decreto legislativo n. 190  del  2024,  per  la
violazione degli  articoli  3,  4  e  6  dello  statuto  speciale  di
autonomia della Regione Sardegna e degli articoli 5 e 6, delle  norme
di attuazione statutaria approvate con decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, nonche'  degli  articoli  9,  116,
primo  comma,  117,  terzo  e  quinto  comma,  e  del  principio   di
ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione  e  di  quello  di  leale
collaborazione ex articoli 5 e 114 della Costituzione. 
    G.1.  Il   summenzionato   art.   11-quater   dispone   che   «la
realizzazione degli interventi  di  cui  agli  allegati  A  e  B  che
insistano  in  aree  idonee  non  e'   subordinata   all'acquisizione
dell'autorizzazione    dell'autorita'    competente    in     materia
paesaggistica,  che  si  esprime  con  parere  obbligatorio   e   non
vincolante»; e che «nell'ambito dei  procedimenti  di  autorizzazione
unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in
aree idonee,  l'autorita'  competente  in  materia  paesaggistica  si
esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con
parere obbligatorio e non vincolante». 
    Come si evince chiaramente, il legislatore statale prevede che il
provvedimento di autorizzazione paesaggistica non sia  piu'  previsto
per qualsiasi intervento ricadente in aree idonee, quale che  sia  il
regime amministrativo degli interventi diretti  all'installazione  di
fonti di energia rinnovabile (FER). Al suo  posto  si  prescrive  una
funzione consultiva obbligatoria ma  non  vincolante,  degradando  il
livello della tutela paesaggistica di modo  che  soccomba  sempre  di
fronte al principio di  massima  diffusione  delle  FER.  La  regione
ricorrente ritiene che questa scelta legislativa presti il  fianco  a
piu' censure d'incostituzionalita'. 
    G.2. In via preliminare  occorre  osservare  che  il  legislatore
statale, nell'art. 146, comma sesto, del decreto  legislativo  n.  42
del 2004 («Codice dei beni culturali»), attribuisce alle  regioni  la
funzione di  autorizzazione  paesaggistica,  pur  prevedendo  che  le
stesse possano delegare, con legge, tale funzione a province, a forma
associative e di cooperazione tra enti  locali,  a  enti  parco  o  a
singoli  comuni.  Cio',  evidentemente,  nel   presupposto   che   la
competenza legislativa  sia  dello  Stato  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s, della Costituzione, che infatti affida alla
legge statale la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema  e  dei  beni
culturali». 
    G.3. Lasciando per ora in disparte la circostanza  che  nel  caso
della  Sardegna   la   competenza   in   materia   paesaggistica   e'
regionalizzata, merita rilevare che il suddetto depotenziamento della
tutela del paesaggio in rapporto al principio di  massima  diffusione
delle FER appare in contrasto con  l'art.  9,  secondo  comma,  della
Costituzione, quale che sia il legislatore che lo  dispone.  Infatti,
sebbene la tutela  del  paesaggio  sia  un  principio  costituzionale
suscettibile di bilanciamento con gli altri  principi  costituzionali
di pari rilievo, e quindi pure con la tutela dell'ambiente, di cui il
principio   di   massima    diffusione    delle    FER    costituisce
un'esplicazione, e' tuttavia necessario che  tale  bilanciamento  sia
ragionevole e che, percio',  non  si  traduca  nell'incondizionata  e
costante prevalenza di un principio su un altro, come e' il  caso  in
esame qui. Se qualsiasi intervento di realizzazione di  impianti  FER
nelle  aree  idonee  puo'  essere  realizzato  senza   autorizzazione
paesaggistica, potendo l'autorita' competente esprimere  soltanto  un
parere obbligatorio ma non vincolante, va da se' che in  tali  ambiti
il valore costituzionale del paesaggio dovra' sempre recedere dinanzi
all'esigenza di realizzare impianti da  FER,  senza  che  vi  sia  la
possibilita' di contemperare in concreto, nel corso del  procedimento
autorizzatorio, i diversi interessi  costituzionali  che  vengono  in
rilievo. L'esigenza della  transizione  energetica  assurge  cosi'  a
ruolo di calamita la cui forza attrattiva prevale sempre e  comunque,
in dispregio della necessita' che sempre sia assicurato il pluralismo
degli interessi costituzionalmente rilevanti. 
    Sul  punto,  pare  utile   richiamare   per   la   sua   speciale
autorevolezza, ancora una volta, il precedente di codesta Corte (cfr.
sentenza 199 del 2014) ove si osserva che "la tutela del  territorio,
nella dimensione paesaggistica, storico-culturale, di  biodiversita',
di particolari produzioni agroalimentari,  rappresenta  un  interesse
costituzionale  potenzialmente  confliggente,  essendo  evidente  che
l'installazione degli impianti - con particolare riferimento a quelli
eolici - puo' alterare l'assetto territoriale.  Al  riguardo,  questa
Corte ha ritenuto che «la conservazione ambientale  e  paesaggistica»
spetti, in base  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, alla cura esclusiva dello Stato (sentenze  n.  226  del
2009 e n. 367 del 2007), tenendo pero' conto,  nel  caso  degli  enti
territoriali dotati di  autonomia  particolare,  di  quanto  previsto
dagli statuti speciali (sentenze n. 226 del 2009 e n. 378 del 2007)". 
    In altre parole, deve escludersi che il legislatore statale possa
legittimamente   rimuovere    la    necessita'    dell'autorizzazione
paesaggistica in relazione a tutti gli ambiti qualificati  come  area
idonea. Si tratta di porzioni molto ampie del  territorio  regionale,
con riguardo alle quali non puo' certo stabilirsi a priori ed ex lege
che l'installazione di impianti da FER non ponga  problemi  d'impatto
paesaggistico: problemi che, con tutta evidenza,  sono  da  valutarsi
nella sede del procedimento autorizzatorio, per  quanto  semplificato
sia il regime amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione. 
    G.4.  L'eccessiva,  e  percio'  irragionevole,  compressione  del
principio costituzionale che impone la tutela del paesaggio ex art. 9
della Costituzione  ridonda  immediatamente  nella  violazione  delle
competenze della Regione Sardegna, con cio' radicando l'interesse  ad
agire della ricorrente. Infatti, nell'ordinamento speciale  sardo  la
potesta' amministrativa di autorizzazione paesaggistica  non  compete
alla regione su delega del legislatore statale,  bensi'  direttamente
alla regione in virtu' del principio  di  parallelismo  tra  funzioni
legislative e funzioni amministrative, quale si  evince  dall'art.  6
dello  statuto,  secondo  cui  «la  regione  esercita   le   funzioni
amministrative nelle materie nelle quali ha  potesta'  legislativa  a
norma degli articoli 3 e 4». 
    G.5.    Dalla    suddetta    circostanza    si    evince    anche
l'incompatibilita' dell'art. 11-quater con gli articoli 3 e  6  dello
statuto sardo, nella  misura  in  cui  tali  disposizioni  statutarie
fondano le competenze  legislative  e  amministrative  della  Regione
Sardegna in materia di tutela e pianificazione paesaggistica. 
    G.6. Non  vale  obiettare  che  la  disciplina  recata  dall'art.
11-quater fosse gia' contenuta nel previgente  art.  22  del  decreto
legislativo n. 199 del 2021, il quale disponeva che «nei procedimenti
di autorizzazione di impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati  da  fonti  rinnovabili  su   aree   idonee,   l'autorita'
competente  in  materia   paesaggistica   si   esprime   con   parere
obbligatorio non vincolante». Va,  infatti,  evidenziato  che  questa
disposizione era rivolta alle regioni ordinarie  e  che  la  clausola
generale  di  salvaguardia  contenuta  nell'art.   49   del   decreto
legislativo n. 199 del 2021  precisava  che  «erano  fatte  salve  le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, che provvedono alle  finalita'  del  presente
decreto ai sensi dei rispettivi statuti  speciali  e  delle  relative
norme di attuazione». Ne offre indiretta riprova il vigente  art.  1,
comma sesto, della legge regionale sarda n. 20  del  2024,  il  quale
dispone che «la realizzazione degli impianti e  degli  accumuli  FER,
indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee  o  in  aree
ordinarie, e' vincolata [...] rispetto delle specifiche  prescrizioni
di natura territoriale,  urbanistica,  edilizia,  paesaggistica,  con
particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale,  ambientale
e tecnica proprie dell'area e dell'impianto  oggetto  di  istanza  di
autorizzazione». Come risulta manifesto,  la  suddetta  disposizione,
che  non  ricade  tra  quelle  impugnate  dallo  Stato  e  dichiarate
incostituzionali nella sentenza n. 184  del  2025  di  questa  ecc.ma
Corte,  richiama  le  vigenti  norme  legislative  sarde  in  materia
paesaggistica,  ivi   comprese   dunque   quelle   disciplinanti   il
procedimento di autorizzazione paesaggistica [segnatamente, la  legge
regionale 12  agosto  1998,  n.  28,  «Norme  per  l'esercizio  delle
competenze in materia di tutela paesistica  trasferite  alla  Regione
autonoma della Sardegna con l'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480,  e  delegate  con  l'art.  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348», e la
legge  regionale  4  maggio  2017,  n.   9,   «Disposizioni   urgenti
finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale  al  decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31  (Regolamento
recante individuazione degli interventi  esclusi  dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)». 
    Al contrario, l'art. 11-quater (introdotto dal  decreto-legge  n.
175  del  2025  e  del  quale  si  contesta   qui   la   legittimita'
costituzionale)  ambisce  a  vigere  pure  nell'ordinamento  speciale
sardo, poiche' nella legge di conversione n. 4 del  2026  e'  assente
una clausola generale di salvaguardia delle competenze delle  regioni
speciali  (avendo  invero  la  clausola  di  salvaguardia   carattere
particolare, giacche' limitata al solo  «processo  programmatorio  di
individuazione delle aree idonee»). 
    G.7. Neanche  puo'  validamente  eccepirsi  che  la  disposizione
impugnata abbia carattere di norma  fondamentale  di  grande  riforma
economico-sociale, per le ragioni illustrate in  precedenza:  non  e'
concepibile che l'eliminazione di un presidio a garanzia di  un  bene
costituzionale fondamentale quale il paesaggio, intensamente tutelato
dall'art. 9 della Costituzione, possa assumere il valore  di  «grande
riforma  economico-sociale»,  dovendo  ogni  intervento   riformatore
tendere alla massima attuazione dei principi costituzionali  anziche'
disattenderne le esigenze di protezione. 
    Merita inoltre  rimarcare  che  per  costante  giurisprudenza  di
questa ecc.ma  Corte  le  norme  qualificabili  come  grandi  riforme
economico-sociali si caratterizzano per un triplice profilo:  a)  «si
deve  trattare  di  norme  legislative   dello   Stato   che   -   in
considerazione del contenuto, della  motivazione  politico-sociale  e
degli scopi che si prefiggono - presentino un carattere  riformatore,
diretto  a  incidere   significativamente   nel   tessuto   normativo
dell'ordinamento  giuridico  o  nella  vita  della  nostra  comunita'
giuridica nazionale» (v., spec., sentenza n. 219 del 1984);  b)  che,
alla luce «della tavola di valori costituzionali», abbiano ad oggetto
«settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza,
quali, ad  esempio,  "la  soddisfazione  di  un  bisogno  primario  o
fondamentale dei cittadini" (sent. n. 4 del 1964)  o  un  "essenziale
settore economico del paese" (sentt. n. 13 del 1964, e, analogamente,
n.  219   del   1984)»;   c)   infine,   che   siano   autenticamente
"fondamentali", ossia  in  grado  di  rappresentare  i  principi  del
settore o dell'istituto considerato, alle quali si  possono  al  piu'
aggiungere  quelle  norme  legate  ad  esse  «da   un   rapporto   di
coessenzialita'  o  di  necessaria  integrazione  -  che   rispondano
complessivamente ad  un  interesse  unitario  ed  esigano,  pertanto,
un'attuazione su tutto il territorio  nazionale  (sent.  n.  160  del
1969) e che, in ogni caso, lascino alle  regioni,  nelle  materie  di
propria competenza, uno spazio  normativo  sufficiente  per  adattare
alle proprie peculiarita' locali i principi e gli istituti introdotti
dalle leggi nazionali di riforma» (sent. n. 219 del 1984). 
    Ebbene,  poiche'  e'   palese   che   la   disposizione   oggetto
d'impugnazione - l'art. 11-quater - non e'  riconducibile  a  nessuno
dei  tre  profili  illustrati   sopra,   deve   escludersi   la   sua
qualificazione quale norma di grande riforma economico-sociale. 
H. Illegittimita' costituzionale, sotto un diverso aspetto, dell'art.
2,  comma  1,  lettera  h),  decreto-legge  n.  175  del  2025,  come
convertito in legge n. 4 del  2026,  nella  parte  in  cui  introduce
l'art. 11-quinquies, nel decreto legislativo  n.  190  del  2024,  in
relazione all'allegato "A" del predetto decreto legislativo,  per  la
violazione degli articoli 3, 4, 6  e  8  dello  statuto  speciale  di
autonomia della Regione Sardegna e degli articoli 5 e 6, delle  norme
di attuazione statutaria approvate con decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, nonche'  degli  articoli  9,  116,
primo comma della Costituzione, dell'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione in riferimento alla «Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata  a  Parigi  il  16
novembre 1972, dai Paesi aderenti  all'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)»  firmata  a
Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977,
n. 184. 
    H.1.  L'art.  11-quinquies,  anch'esso  inserito  nel  corpo  del
decreto legislativo n. 190 del 2024, ad opera dell'art. 2,  comma  1,
lettera  h,  del  decreto-legge  n.  175  del   2025,   dispone   che
«all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione
di impianti da fonti rinnovabili  e'  consentita  limitatamente  agli
interventi di cui all'Allegato A.». 
    Le attivita' indicate da tale allegato «A» sono  gli  «Interventi
in   attivita'   libera»   ripartiti   tra   «Interventi   di   nuova
realizzazione» (Sezione I, lettera da «a» fino a «v»), «interventi su
impianti  esistenti»  (sezione  II,  lettera  da  «a»  fino  a  «p»),
variamente  invasivi,  sotto  l'aspetto  ambientale,   paesaggistico,
architettonico, nonche' edilizio-urbanistico. 
    H.2 La «Convenzione per la salvaguardia del  patrimonio  mondiale
culturale e ambientale firmata a Parigi  il  16  novembre  1972,  dai
Paesi   aderenti   all'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite   per
l'educazione, la scienza  e  la  cultura  (UNESCO)»,  e'  stata  resa
esecutiva in Italia dalla legge 6 aprile 1977, n. 184. 
    A norma dell'art. 4 della predetta Convenzione «ogni Stato  parte
della presente Convenzione  riconosce  che  l'obbligo  di  assicurare
l'identificazione, la tutela, la conservazione, la  valorizzazione  e
la trasmissione alle future generazioni del  patrimonio  culturale  e
naturale,  menzionato  negli  articoli  1  e  2  e  situato  sul  suo
territorio, incombe in primo luogo su di lui. Si sforza  di  agire  a
tale scopo sia con  le  proprie  forze,  utilizzando  al  massimo  le
proprie risorse, sia,  in  caso  di  necessita',  con  l'aiuto  e  la
cooperazione internazionali, in particolare  sul  piano  finanziario,
artistico, scientifico e tecnico, delle quali puo' beneficiare». 
    Secondo il successivo art. 5, «al fine di assicurare una tutela e
una conservazione piu' efficaci  e  una  valorizzazione  piu'  attiva
possibile del patrimonio  culturale  e  naturale,  situato  sul  loro
territorio e nelle condizioni adeguate a  ciascun  paese,  gli  Stati
parti della presente Convenzione si  adopereranno  nella  misura  del
possibile: 
        a) per adottare una politica generale mirante ad assegnare al
patrimonio culturale  e  naturale  determinate  funzioni  nella  vita
sociale e ad inserire la tutela di tale patrimonio nei  programmi  di
pianificazione generale; 
        b) per istituire sul proprio territorio, se  non  sono  stati
ancora  creati,  uno  o  piu'  servizi  di  tutela,  conservazione  e
valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  naturale,  dotati   di
personale adeguato e di mezzi che consentono di condurre a termine  i
compiti che loro incombono; 
        c) per sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche  e
perfezionare i metodi di lavoro che consentano ad uno  Stato  di  far
fronte ai pericoli  che  minacciano  il  suo  patrimonio  naturale  e
naturale; 
        d) per adottare misure  giuridiche,  scientifiche,  tecniche,
amministrative  e  finanziarie  adeguate  per  l'identificazione,  la
tutela, la conservazione, la valorizzazione e il restauro  di  questo
patrimonio; 
        e)  per  favorire  la  creazione  o  lo  sviluppo  di  centri
nazionali o regionali di formazione nel  campo  della  tutela,  della
conservazione e  della  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e
naturale, nonche' per incoraggiare le ricerche scientifiche in questo
campo». 
    H.3. Nel territorio della Regione  Sardegna  insistono  due  siti
Unesco,  tutelati  a  norma  della  Convenzione  e  della  legge   di
esecuzione sopra menzionate. Si tratta, in particolare  del  «Nuraxi»
di Barumini e delle «Domus de janas». 
    Il primo e'  l'esempio  piu'  completo  e  meglio  conservato  di
nuraghe, la tipica  struttura  difensiva  dell'eta'  del  bronzo.  Il
complesso  include  una  torre  centrale  (mastio)  e  un   villaggio
circostante che testimoniano l'evoluzione della civilta' nuragica. E'
stato inserito tra i siti Unesco  in  esito  alla  21ª  sessione  del
Comitato del Patrimonio mondiale, svoltasi a Napoli nel dicembre 1997
con decisione 21 COM VIII.C (reperibile al sito dell'Unesco al  link:
https://whc.unesco.org/en/decisions/2888/). 
    Le domus, letteralmente le «case delle fate», sono tombe  scavate
nella roccia che testimoniano le pratiche funerarie e  religiose,  ma
anche, nel loro ispirarsi  all'architettura  dei  vivi,  l'evoluzione
sociale  delle  comunita'   neolitiche   sarde.   Caratterizzate   da
articolati sistemi planimetrici e decorativi, rappresentano  la  piu'
estesa  manifestazione   di   architettura   funeraria   ipogea   del
Mediterraneo  occidentale,  a  partire  dal  Neolitico  Medio  I   (V
millennio a.C.), fino agli albori della Civilta' Nuragica. Sono state
inserite tra i siti del patrimonio Unesco a seguito di decisione  del
Comitato  del  Patrimonio  mondiale,  tenutasi  a  Parigi  nella  47°
sessione, il 12 luglio 2025, con decisione 47 COM  8B.26  (reperibile
al sito https://whc.unesco.org/en/decisions/8960/). 
    Il territorio sardo  e'  in  generale  fortemente  caratterizzato
dalla presenza dei nuraghi e di altri monumenti che  testimoniano  le
antichissime civilta' che hanno abitato l'Isola. Nel  2021  e'  stato
iscritto nella tentative list dell'UNESCO il bene «Monumenti nuragici
della  Sardegna»  (all.  3),   su   patrocinio   dell'Amministrazione
regionale concesso con deliberazione della Giunta regionale n.  49/13
del 30 settembre 2020 (all. 4). Come si  evince  dalla  relazione  di
accompagnamento allegata alla  suddetta  deliberazione,  la  Sardegna
«appare come un museo  aperto,  con  innumerevoli  beni  culturali  e
paesaggistici» (pag. 1), in cui «i nuraghi sono diffusi in  tutto  il
territorio regionale offrendo un quadro unitario dell'intera civilta'
che da essi prende il nome, diversamente da altri monumenti  presenti
in modo non uniforme ...» (pag. 5). 
    H.4. L'art. 11-quinquies, ponendo una  presunzione  juris  et  de
jure di idoneita' dei siti Unesco posti sul territorio della  Regione
Sardegna per ospitare  impianti  FER  di  cui  all'allegato  "A"  del
decreto legislativo n. 190 del 2024, senza rendere  possibile  alcuna
valutazione da parte degli  organi  regionali  a  tutela  dei  valori
paesaggistici, ambientali, urbanistici e di produzione  dell'energia,
viola platealmente i parametri indicati in epigrafe. 
    H.4.1. Preliminarmente, pertanto, occorre eccepire la  violazione
di tutti i parametri di legittimita' costituzionale gia'  dedotti  al
superiore punto "G" avverso  l'art.  11-quater  in  riferimento  alle
competenze  legislative  e   amministrative   regionali   di   tutela
paesaggistica, ambientale nonche' edilizia-urbanistica (ex articoli 3
e 6 dello statuto e 5 e 6 decreto del Presidente della Repubblica  n.
480 del 1975) e di produzione dell'energia (art. 4, lettera  e,  e  6
dello statuto). Pertanto, le censure dedotte al precedente  paragrafo
devono intendersi  come  integralmente  riportate  e  trascritte  nel
presente e valgono come motivi di impugnazione avverso il  contestato
art. 11-quinquies. 
    H.4.2. Inoltre, la disposizione in esame, escludendo qualsivoglia
valutazione di compatibilita' ambientale ed  edilizia-urbanistica  in
concreto sui  siti  Unesco  nel  territorio  sardo  dei  progetti  di
impianti FER di cui all'allegato "A" al decreto  legislativo  n.  190
del 2024, mette in pericolo la conservazione e l'integrita' dei  siti
medesimi. 
    Cio' comporta la violazione degli  obblighi  assunti  dal  nostro
Paese  di  tutelare  e  conservare  tali  beni  in  esecuzione  della
Convenzione UNESCO di Parigi del 1972. In tali evenienze, i paragrafi
192-198 dell'Operational Guidelines for  the  Implementation  of  the
World Heritage Convention  dell'Unesco  (WHC.  08/01,  January  2008)
(all. 5) prevede, quale piu' grave misura sanzionatoria il  delisting
dei beni stessi dall'elenco dei siti tutelati dall'Agenzia O.N.U. 
    H.5.   Pertanto,   l'art.   11-quinquies,   violando    l'obbligo
internazionalmente assunto dall'Italia di tutelare  tali  i  beni  ex
art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione  in   relazione   alla
Convenzione  di  Parigi  sopra  richiamata,  integra  un   vizio   di
legittimita' costituzionale i cui effetti ridondano  direttamente  su
una serie di evidenti competenze costituzionalmente e statutariamente
proprie della Regione Sardegna. 
    Infatti, in aggiunta a quanto dedotto sopra al punto  H.4.1.,  la
possibile  esclusione  dei  richiamati  siti  dall'elenco  dei   beni
patrimonio Unesco determina un oggettivo  depauperamento  dei  valori
paesaggistici, ambientali, urbanistico-ambientali della  regione,  in
violazione  delle  relative  potesta'  legislative  e  amministrative
garantite dalle norme statutarie e costituzionali sopra richiamate. 
    Va   anche    considerata    la    perdita    di    attrattivita'
turistico-culturale alla quale viene esposta la regione  da  siffatta
illegittima disposizione legislativa,  con  correlato  restringimento
dell'ambito di sviluppo ed esercizio delle  potesta'  legislativa  in
materia di turismo per le quali la Sardegna gode di potesta' piena  a
norma dell'art.  3,  comma  1,  lettera  p)  dello  statuto.  Analogo
discorso va fatto per la parallela potesta' amministrativa ex art.  6
dello statuto. 
    Si  consideri,  infine,   che   la   perdita   di   attrattivita'
turistico-culturale conseguente al delisting dei siti  Unesco  incide
anche sulle competenze e le attribuzioni  finanziarie  della  regione
riducendo le entrate derivanti da «imposte e tasse sul turismo  e  da
altri tributi propri che la regione  ha  facolta'  di  istituire  con
legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato» a
norma dell'art. 8, comma 1, lettera i) dello statuto di autonomia. 
    In  conclusione,  non  ci   sono   dubbi   sulla   illegittimita'
costituzionale di tutte le norme impugnate in riferimento ai  singoli
parametri di legittimita'  specificamente  richiamati  nei  superiori
paragrafi. 
    Quanto sopra premesso e ritenuto, 

 
                                P.Q.M. 
 
    Si chiede che codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del  presente
ricorso,  voglia   dichiarare   l'illegittimita'   costituzionale   e
conseguentemente  annullare  l'art.  2,  comma  1,  lettera  h,   del
decreto-legge 21 novembre  2025,  n.  175,  unitamente  e  nel  testo
risultante  dalla  legge  di  conversione  15  gennaio  2026,  n.  4,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  15
del 20 gennaio 2026, e nel testo risultante da questa, nella parte in
cui ha inserito nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, gli
articoli: 
        11-bis, avuto riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4; 
        11-bis,  comma  1,  lettera  «g»,  nella  parte  in  cui,  in
combinato con l'art. 20, decreto-legge n. 17 del 2022, fa riferimento
agli «immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali
e  non  ancora  consegnati  all'Agenzia  del  demanio  o  non  ancora
alienati»; 
        11-bis,  comma  1,  lettera  «h»,  nella  parte  in  cui   fa
riferimento ai «beni del demanio o  a  qualunque  titolo  in  uso  al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia  e  agli  uffici
giudiziari, di cui all'art. 10 del decreto-legge 23  settembre  2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175»; 
        11-ter, avuto riferimento al combinato disposto dei commi 1 e
2, lettera b) per il quale «sono in ogni caso  considerati  idonei  i
porti, per impianti eolici di  potenza  fino  a  100  MW  di  potenza
installata, previa eventuale variante del piano regolatore  portuale,
ove necessaria, da  adottarsi  entro  sei  mesi  dalla  presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica»; 
        11-quater; 
        art. 11-quinquies in relazione all'allegato «A»  del  decreto
legislativo n. 190 del 2024; 
    per violazione delle norme dello statuto speciale di autonomia di
cui agli articoli 3, 4, 6, 8 e 14, delle norme  di  attuazione  dello
statuto speciale di cui all'art. 39,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 maggio 1949, n.  250,  articoli  5  e  6,  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, art.  1,  decreto
legislativo 17 aprile 2001, n. 234 e art. 1, decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 settembre 2006, n. 267, nonche' con gli  articoli
9, 116, primo comma, 117, terzo e quinto  comma,  118,  120,  secondo
comma e 127 della Costituzione, nonche',  ancora,  del  principio  di
ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione  e  di  quello  di  leale
collaborazione ex articoli 5 e 114  della  Costituzione  e  dell'art.
117, primo comma, della Costituzione in riferimento alla «Convenzione
per la salvaguardia del patrimonio mondiale  culturale  e  ambientale
firmata  a  Parigi  il  16  novembre   1972,   dai   Paesi   aderenti
all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
la cultura (UNESCO)» firmata a  Parigi  il  23  novembre  1972,  resa
esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184. 
      Cagliari-Roma, 19 marzo 2026 
 
   Prof. Avv. Chessa - Avv. Pani - Avv. Parisi - Prof. Avv. Saitta