Reg. Ric. n. 5 del 2026
pubbl. su G.U. del 15/04/2026 n. 15
Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna
Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee su terraferma – Previsione che sono considerate tali le aree specificamente indicate – Previsione che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2), dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024 – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Denunciata disciplina regolata integralmente dalla legislazione statale, senza lasciare alcun margine all’autonomia legislativa e amministrativa della Regione ricorrente, che può individuare solo aree ulteriori rispetto a quelle dettagliatamente menzionate – Lesione dello statuto speciale e della relativa norma di attuazione che accorda alla Regione la competenza esclusiva in materia di paesaggio, agricoltura e foreste e quella concorrente in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica – Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale – Contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ha statuito come la potestà legislativa regionale non può essere resa nulla dalla debordante attività legislativa statale di dettaglio – Violazione del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-bis, commi 1 e 2, nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
- Costituzione, artt. 5, 114, 116, primo comma, e 117, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4, 6 e 14; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 267.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee su terraferma – Previsione che sono considerati tali i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all’art. 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, come convertito, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati, nonché i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 144 del 2022, come convertito – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Disciplina statale che non può determinare unilateralmente l’idoneità a ospitare impianti FER, senza assicurare gli ambiti di esercizio delle competenze legislative e amministrative costituzionalmente assicurate alla Regione, in tema di edilizia, urbanistica, agricoltura e di produzione di energia – Lesione del diritto della Regione di ricavare su tali beni i redditi derivanti dal proprio patrimonio e demanio – Lesione dello statuto speciale e della relativa norma di attuazione – Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale.
- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-bis, comma 1, lettere g), in combinato con l’art. 20 del decreto-legge 1°marzo 2022, n. 17, come convertito, e h) nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
- Costituzione, artt. 116, primo comma, e 117, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4, 6, 8 e 14; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 267, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, art. 39.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee su terraferma – Previsione che ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del successivo comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del relativo comma 5, tra i quali l’impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Denunciata normativa statale di dettaglio che introduce vincoli quantitativi e localizzativi, che consentono alla Regione unicamente valutazioni puntuali e caso per caso, impedendo l’elaborazione di una visione programmatoria complessiva del territorio – Vanificazione del potere pianificatorio regionale con effetti pregiudizievoli anche sulla tutela del paesaggio, agricolo e forestale nonché del patrimonio culturale – Lesione dello statuto speciale e della relativa norma di attuazione – Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale – Contrasto con il principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-bis, comma 3, in combinato disposto con il comma 4, nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
- Costituzione, artt. 5, 114, 116, primo comma, e 117, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee su terraferma – Previsione che ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del successivo comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del relativo comma 5 – Previsione che, in caso di mancata adozione della suddetta legge entro il termine stabilito, ovvero di mancata ottemperanza ai citati principi, criteri e obiettivi, si applica l’art. 41 della legge n. 234 del 2012 – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Denunciata introduzione di una giustizia costituzionale extraprocessuale governativa, in virtù della quale lo Stato, ritenuta sua sponte una legge regionale in contrasto con le norme di principio da esso stesso poste e interpretate, la può sostituire con imprecisati provvedimenti – Contrasto con le previsioni costituzionali relative ai presupposti per l’attivazione del potere sostitutivo – Lesione delle forme di controllo e di garanzia costituzionale sulle leggi regionali, il cui sindacato accentrato è radicato in capo alla Corte costituzionale – Violazione del principio di ragionevolezza, in relazione al principio generale di validità del sistema – Lesione dello statuto speciale e della relativa normativa di attuazione – Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale.
- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-bis, comma 3, nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 116, primo comma, 117, terzo comma, 120, secondo comma e 127; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee a mare – Previsione che sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all’Allegato C, Sezione II, lettera v) del d.lgs. n. 190 del 2024, le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo, ai sensi dell’art. 5, commi 1, lettera c), e 5, del d.lgs. n. 201 del 2016, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 – Previsione che ai fini della realizzazione di tali interventi sono considerati idonei, tra l’altro, i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Denunciata normativa che, imponendo la redazione delle necessarie varianti ai piani regolatori portuali, infrange le competenze legislative, amministrative, quelle in tema di demanio regionale marittimo portuale e i profili finanziari connessi all’uso di tale demanio – Lesione dei poteri regionali connessi alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale – Lesione dello statuto speciale e della relativa normativa di attuazione che attribuiscono alla regione competenze in materia di edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio, nonché in materia di produzione di energia – Violazione del principio di leale collaborazione – Menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale.
- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-ter, commi 1 e 2, lettera b), in combinato disposto, nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
- Costituzione, artt. 5, 114, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4, 6, 8 e 14; decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, art. 39; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6; decreto legislativo 17 aprile 2001, n 234, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 267, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, commi 1 e 2, lettera e).
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee – Previsione che la realizzazione degli interventi di cui agli Allegati A e B del d.lgs. n. 190 del 2024 che insistano in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso – Previsione che nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all’Allegato C del suddetto decreto legislativo, che insistano in aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell’impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Denunciata normativa che degrada irragionevolmente il livello di tutela paesaggistica di modo che soccomba sempre di fronte al principio della massima diffusione delle FER – Lesione delle disposizioni statutarie che fondano le competenze legislative e amministrative della Regione in materia di tutela e pianificazione paesaggistica – Menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale – Violazione del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-quater nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
- Costituzione, artt. 3, 5, 9, 114, 116, primo comma, e 117, terzo e quinto comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO – Previsione che, in tali zone, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all’Allegato A del d.lgs. n. 190 del 2024 – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Denunciata normativa che, ponendo una presunzione assoluta di idoneità dei siti Unesco posti sul territorio regionale per ospitare impianti FER di cui al succitato Allegato A, senza rendere possibile alcuna valutazione da parte degli organi regionali a tutela dei valori paesaggistici, ambientali, urbanistici e di produzione energetica, mette in pericolo la conservazione dei siti medesimi – Violazione degli obblighi internazionali i quali impongono la tutela e conservazione di tali beni.
- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito l’art. 11-quinquies nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in relazione all’Allegato A del medesimo decreto legislativo.
- Costituzione, artt. 9, 116, primo comma, e 117, primo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4, 6 e 8; convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e naturale (UNESCO) del 16 novembre 1972; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 5 e 6.
legge del 15/01/2026 Num. 4
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 11 Co. 1
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 11 Co. 1
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 11 Co. 1
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 11 Co. 2
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 11 Co. 3
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 11 Co. 4
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 11 Co. 1
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 11 Co. 2
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 11
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 11
Costituzione Art. 5
Costituzione Art. 9
Costituzione Art. 114
Costituzione Art. 116 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 5
Costituzione Art. 118
Costituzione Art. 120 Co. 2
Costituzione Art. 127
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4
Statuto speciale per la Sardegna Art. 6
Statuto speciale per la Sardegna Art. 8
Statuto speciale per la Sardegna Art. 14
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale (UNESCO) del 16 novembre 1972
decreto del Presidente della Repubblica del 19/05/1949 Art. 39
decreto del Presidente della Repubblica del 22/05/1975 Art. 5
decreto del Presidente della Repubblica del 22/05/1975 Art. 6
decreto legislativo del 17/04/2001 Art. 1
decreto del Presidente della Repubblica del 18/09/2006 Art. 1
decreto legislativo del 31/03/1998 Art. 105 Co. 1
decreto legislativo del 31/03/1998 Art. 105 Co. 2
Udienza Pubblica del 07/10/2026 rel. D'ALBERTI
Testo del ricorso
N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 marzo 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 marzo 2026 (della Regione autonoma della Sardegna).
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Disposizioni
urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti
da fonti rinnovabili - Aree idonee su terraferma - Previsione che
sono considerate tali le aree specificamente indicate - Previsione
che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani
urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui
al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica,
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti
gia' installati, a condizione che non comportino incremento
dell'area occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2), dell'art.
11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Disposizioni
urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti
da fonti rinnovabili - Aree idonee su terraferma - Previsione che
sono considerati tali i beni del demanio militare o a qualunque
titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'art. 20 del
decreto-legge n. 17 del 2022, come convertito, ivi inclusi gli
immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e
non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora
alienati, nonche' i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici
giudiziari, di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 144 del 2022,
come convertito.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Disposizioni
urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti
da fonti rinnovabili - Aree idonee su terraferma - Previsione che
ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l'opportuno
coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge,
aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili,
ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell'art. 11-bis del
d.lgs. n. 190 del 2024, nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti ai sensi del successivo comma 4 e degli obiettivi
stabiliti ai sensi del relativo comma 5, tra i quali
l'impossibilita' di prevedere divieti generali e astratti
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Disposizioni
urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti
da fonti rinnovabili - Aree idonee su terraferma - Previsione che
ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l'opportuno
coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge,
aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili,
ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell'art. 11-bis del
d.lgs. n. 190 del 2024, nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti ai sensi del successivo comma 4 e degli obiettivi
stabiliti ai sensi del relativo comma 5 - Previsione che, in caso
di mancata adozione della suddetta legge entro il termine
stabilito, ovvero di mancata ottemperanza ai citati principi,
criteri e obiettivi, si applica l'art. 41 della legge n. 234 del
2012.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Disposizioni
urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti
da fonti rinnovabili - Aree idonee a mare - Previsione che sono
considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi
a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi
compresi gli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II, lettera
v), del d.lgs. n. 190 del 2024, le aree individuate dai piani di
gestione dello spazio marittimo, ai sensi dell'art. 5, commi 1,
lettera c), e 5, del d.lgs. n. 201 del 2016 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 - Previsione
che ai fini della realizzazione di tali interventi sono considerati
idonei, tra l'altro, i porti, per impianti eolici di potenza fino a
100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano
regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi
dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Disposizioni
urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti
da fonti rinnovabili - Disciplina dei regimi amministrativi
semplificati per impianti in aree idonee - Previsione che la
realizzazione degli interventi di cui agli Allegati A e B del
d.lgs. n. 190 del 2024 che insistano in aree idonee non e'
subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorita'
competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere
obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per
il rilascio dei relativi atti di assenso - Previsione che
nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli
interventi di cui all'Allegato C del suddetto decreto legislativo,
che insistano in aree idonee, l'autorita' competente in materia
paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni
dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Disposizioni
urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti
da fonti rinnovabili - Individuazione degli interventi realizzabili
nelle zone di protezione dei siti UNESCO - Previsione che, in tali
zone, l'installazione di impianti da fonti rinnovabili e'
consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A del
d.lgs. n. 190 del 2024.
- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Disposizioni urgenti per
l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti
rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza), convertito, con modificazioni, nella
legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella
parte in cui ha inserito nel decreto legislativo 25 novembre 2024,
n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi
4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) l'art.
11-bis, avuto riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4; l'art. 11-bis,
comma 1, lettere g), in combinato con l'art. 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 354,
e h); gli artt. 11-ter, avuto riferimento al combinato disposto dei
commi 1 e 2, lettera b); 11-quater e 11-quinquies, quest'ultimo in
relazione all'Allegato A del medesimo decreto legislativo.
(GU n. 15 del 15-04-2026)
Ricorso di legittimita' costituzionale in via diretta ex art. 127
della Costituzione della Regione autonoma della Sardegna, (c.f.
80002870923), con sede legale in Cagliari, Viale Trento n. 69, in
persona della Presidente pro tempore, dott.ssa Alessandra Todde,
autorizzata ad agire in giudizio con deliberazione della Giunta
regionale n. 13/13 del 18 marzo 2026 all. 1), rappresentata e difesa,
giusto mandato speciale allegato al presente atto, congiuntamente e
disgiuntamente, dal Prof. avv. Omar Chessa (c.f.: CHSMRO70E30I452L,
fax: 0706062418, PEC: ochessa@pec.it), dal Prof. avv. Antonio Saitta
(c.f.: STTNTN63M13F158C; fax: 0706062418, PEC:
antonio.saitta@certmail-cnf.it), del libero Foro, dall'avv. Mattia
Pani (c.f.: PNAMTT74P02B354J; fax 0706062418; PEC:
mapani@pec.regione.sardegna.it) e dall'avv. Giovanni Parisi (c.f.:
PRSGNN75A07B354D; fax 0706062418; PEC
gparisi@pec.regione.sardegna.it) dell'Avvocatura dell'ente, ed
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della
Regione Sardegna in Roma, Via Lucullo n. 24 e presso gli indirizzi
pec dei nominati difensori, ricorrente;
contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato;
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale e
conseguente annullamento dell'art. 2, comma 1, lettera h, del
decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, unitamente alla legge di
conversione 15 gennaio 2026, n. 4, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2026, e nel
testo risultante da questa, nella parte in cui ha inserito nel
decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, gli articoli:
11-bis, avuto riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4;
11-bis, comma 1, lettera «g», nella parte in cui, in
combinato con l'art. 20, decreto-legge n. 17 del 2022, fa riferimento
agli «immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali
e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora
alienati»;
11-bis, comma 1, lettera «h», nella parte in cui fa
riferimento ai «beni del demanio o a qualunque titolo in uso al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici
giudiziari, di cui all'art. 10 del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175»;
11-ter, avuto riferimento al combinato disposto dei commi 1 e
2, lettera b) per il quale «sono in ogni caso considerati idonei i
porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza
installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale,
ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica»;
11-quater;
art. 11-quinquies in relazione all'allegato «A» del decreto
legislativo n. 190 del 2024;
per violazione delle norme dello statuto speciale di autonomia di
cui agli articoli 3, 4, 6, 8 e 14, delle norme di attuazione dello
statuto speciale di cui all'art. 39, decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, articoli 5 e 6, decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, art. 1, decreto
legislativo 17 aprile 2001, n. 234 e art. 1, decreto del Presidente
della Repubblica 18 settembre 2006, n. 267, nonche' con gli articoli
9, 116, primo comma, 117, terzo e quinto comma, 118, 120, secondo
comma e 127 della Costituzione, nonche', ancora, del principio di
ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione e di quello di leale
collaborazione ex articoli 5 e 114 della Costituzione e dell'art.
117, primo comma, della Costituzione in riferimento alla «Convenzione
per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale
firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti
all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
la cultura (UNESCO)» firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa
esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184.
Premesse
1. Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito con
modificazioni nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, contenente «Misure
urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di
energia da fonti rinnovabili», prevede all'art. 2 «Disposizioni
urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da
fonti rinnovabili e il raggiungimento del Piano nazionale di ripresa
e resilienza». Con tale disposizione, al comma 1, sono stati inseriti
gli articoli da 11-bis a 11-quinquies, nel corpo del decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190, a sua volta contenente la
«Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera
b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».
2. Come si legge nella relazione governativa al D.D.L. di
conversione in legge del decreto-legge n. 175, «"l'art. 2 e' volto a
recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea nel
merito del raggiungimento della milestone correlata alla Riforma 1
della Missione 7 del capitolo "REpowerEU" del Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Essa si colloca, peraltro, nel contesto di
recenti pronunce del giudice amministrativo che, con la sentenza
Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025,
ha annullato in parte qua il decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro
della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, del 21 giugno 2024 (nel seguito decreto
ministeriale 21 giugno 2024), chiamato a stabilire i principi e i
criteri per la successiva individuazione, con legge regionale, delle
aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili».
Allo scopo di velocizzare l'approvazione dei progetti per la
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, «il comma 1 apporta modificazioni al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190 al fine di farvi confluire la disciplina in
materia di aree idonee e di conferire al medesimo decreto le
caratteristiche di testo atto a rappresentare univocamente il
riferimento normativo per le procedure amministrative che riguardano
la produzione di energia da fonti rinnovabili. Segnatamente, la
disciplina delle aree idonee merita di trovare collocazione nel
ridetto decreto legislativo n. 190 del 2024 in considerazione della
circostanza che alla qualificazione di una data area come "idonea" si
correlano specifiche semplificazioni sul piano delle procedure
amministrative».
2.1. Per quanto riguarda specificamente l'odierna impugnazione,
la lettera h) del predetto comma 1 dell'art. 2, del decreto-legge n.
175, inserisce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un nuovo
articolo (11-bis, «Aree idonee su terraferma») destinato a sostituire
la disciplina delle aree idonee, prevista nell'art. 20 del decreto
legislativo n. 199 del 2021, «integrata con disposizioni atte a
rendere la medesima pienamente esaustiva, senza necessita' del
ricorso ad atti attuativi» (cosi', testualmente, nella relazione
governativa al D.D.L. Senato, n. 1718, pag. 5).
2.1.1. In tale prospettiva, il comma 1 del nuovo art. 11-bis
individua un elenco «minimo» di aree considerate idonee, alcune delle
quali invero gia' individuate come idonee ex lege ai sensi dell'art.
20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e ne aggiunge
anche altre qualificate come tali da varie disposizioni «sparse»
nell'ordinamento e aventi carattere di specialita' (ad esempio, i
beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero
della difesa; i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici
giudiziari; i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, di
proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o
dismissione di propria competenza, nonche' i beni statali,
individuati di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle
stesse).
Il comma 2 detta le condizioni secondo le quali e' possibile
l'installazione degli impianti fotovoltaici collocati a terra e degli
impianti agrivoltaici.
2.1.2. Il comma 3 prevede, analogamente al previgente art. 20,
comma 4, decreto legislativo n. 199 del 2021, che ciascuna regione e
provincia autonoma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della disposizione, individui, con propria legge, ciascuna per
il territorio di competenza, aree idonee ulteriori rispetto a quelle
individuate al comma 1, fermo l'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui all'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 nel caso di
mancato rispetto del predetto termine.
Il comma contiene la norma di salvaguardia secondo la quale «le
regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al
processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione».
2.1.3. Il comma 4 individua principi e criteri cui le regioni e
le province autonome devono attenersi ai fini dell'individuazione
delle aree idonee «ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del
comma 3».
2.2. L'art. 11-ter, in applicazione del combinato dei commi 1 e
2, dispone ex lege l'idoneita' per ospitare fonti di produzione da
FER dei «porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di
potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore
portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla
presentazione dell'istanza di autorizzazione unica» (comma 2, lettera
b).
2.3. Nel decreto legislativo n. 190 del 2024, e' stato introdotto
anche l'art. 11-quater («Disciplina dei regimi amministrativi
semplificati per impianti in aree idonee»), secondo il quale «la
realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che
insistano in aree idonee non e' subordinata all'acquisizione
dell'autorizzazione dell'autorita' competente in materia
paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non
vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei
relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito
dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di
cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorita'
competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle
valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non
vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del
parere non vincolante, l'autorita' procedente provvede comunque sulla
domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i
termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un
terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove
necessario».
2.4. L'art. 11-quinquies, anch'esso inserito nel corpo del
decreto legislativo n. 190 del 2024 ad opera dell'art. 2, comma 1,
lettera h, del decreto-legge n. 175 del 2025, dispone che
«all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione
di impianti da fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli
interventi di cui all'Allegato A.».
Le attivita' indicate da tale allegato «A» sono gli «Interventi
in attivita' libera» ripartiti tra «Interventi di nuova
realizzazione» (Sezione I, lettere da «a» fino a «v»), «interventi su
impianti esistenti» (sezione II, lettere da «a» fino a «p»),
variamente invasivi, sotto l'aspetto ambientale, paesaggistico,
architettonico, nonche' edilizio-urbanistico.
3. Siffatte disposizioni appaiono gia' a prima lettura lesive
dell'autonomia legislativa riconosciuta alla Regione Sardegna dalla
Costituzione e dallo statuto speciale che risultano ampiamente
violate nelle disposizioni di seguito specificate.
Non resta, pertanto, che chiedere a codesta ecc.ma Corte di
annullarle a norma degli articoli 127 e 134 della Costituzione.
A. Premesse ai motivi di impugnazione.
A.1. L'evoluzione della legislazione in tema di individuazione
delle aree ove allocare impianti di produzione di «Fonti di energia
rinnovabile» (c.d. FER) sino all'art. 2, comma 1, decreto-legge n.
175 del 2025.
A.1.1. La legislazione volta a disciplinare le modalita' e le
competenze ai fini dell'individuazione delle aree ove allocare gli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ha subito
un'evoluzione per semplificare e chiarire i vari passaggi
amministrativi necessari ad agevolare gli obiettivi stabiliti dal
Green Deal europeo di cui alla direttiva 2018/2001/UE per realizzare
la transizione energetica tutelando l'ambiente e contrastando il
cambiamento climatico.
A tal fine, il legislatore nazionale ha adottato il decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, avente «l'obiettivo di
accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando
disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza
con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico
al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 (cosi', l'art. 1).
L'art. 20 di tale decreto legislativo prevedeva che le regioni
avrebbero individuato le aree idonee a mezzo legge (e non piu'
mediante atti amministrativi come previsto nella previgente
legislazione) (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2024,
punto 2.1.4. del Considerato in diritto).
Come osservato da codesta ecc.ma Corte, «tale normativa e' frutto
di una diversa impostazione rispetto alla piu' tradizionale
disciplina delle "aree non idonee". L'individuazione delle aree
idonee da parte delle regioni con un intervento legislativo persegue
il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli operatori di
conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in cui e' possibile
installare impianti FER seguendo una procedura semplificata;
dall'altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che,
nel selezionare in quali aree consentire l'installazione agevolata di
FER, possono esercitare la piu' ampia discrezionalita', fermi
restando i limiti imposti dallo Stato in termini di classificazione e
obiettivi annui di MW da raggiungere, cosi' come stabilito dal d.m.
21 giugno 2024, fino al 2030.
Si tratta quindi di una riforma che muta l'approccio rispetto al
passato, in quanto prevedendo come inderogabile il raggiungimento di
predefiniti livelli di energia da fonti rinnovabili, salvaguarda
pero' al contempo le prerogative regionali in materia paesaggistica,
mediante la definizione delle aree idonee con legge regionale» (sent.
n. 28 del 2025).
A.1.2. In attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 199 del 2021, e' stato emanato dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, il decreto ministeriale
21 giugno 2024, contenente la «Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili», ossia i criteri ai quali si sarebbero dovute attenere
le regioni per l'approvazione delle leggi regionali di individuazione
delle aree idonee previste dall'art. 20, comma 4, del predetto
decreto legislativo n. 199 del 2021.
Tale decreto ministeriale e' stato parzialmente annullato con
sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio 13 maggio 2025,
n. 9155, su ricorso di alcuni operatori del settore energetico i
quali lamentavano che il provvedimento avesse dettato criteri non
sufficientemente vincolanti per le regioni. Contro la suddetta
pronuncia, peraltro, pende tutt'ora appello al Consiglio di Stato con
n. del 5756 del 2025 con udienza pubblica fissata al 26 marzo 2026.
A.1.3. Le disposizioni introdotte da ultimo dall'art. 2, comma 1,
lettera h, del decreto-legge n. 175 del 2025, oggetto della odierna
impugnazione, intervengono proprio a seguito di tale pronuncia del
giudice amministrativo. Esse introducono, per quanto qui di
interesse, gli articoli 11-bis e 11-quater nel corpo del decreto
legislativo n. 190 del 2024 (abrogando contestualmente l'art. 20, del
decreto legislativo n. 199 del 2021: cfr. l'art. 15, comma 1, del
decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera q), del decreto-legge n. 175 del 2025).
Nel disegno del legislatore del decreto-legge n. 175 del 2025,
l'art. 2, al comma 1, «apporta modificazioni al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190 al fine di farvi confluire la disciplina in
materia di aree idonee e di conferire al medesimo decreto le
caratteristiche di testo atto a rappresentare univocamente il
riferimento normativo per le procedure amministrative che riguardano
la produzione di energia da fonti rinnovabili. Segnatamente, la
disciplina delle aree idonee merita di trovare collocazione nel
ridetto decreto legislativo n. 190 del 2024 in considerazione della
circostanza che alla qualificazione di una data area come "idonea" si
correlano specifiche semplificazioni sul piano delle procedure
amministrative» (cosi' la Relazione al D.D.L. n. 1718 Senato, di
conversione in legge del decreto-legge n. 175 del 2025).
Per quanto ci interessa nella odierna sede, «la lettera h)
introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un nuovo articolo
(11-bis, rubricato "Aree idonee su terraferma") destinato a recare,
in sostituzione delle previsioni rilevanti dell'art. 20 del decreto
legislativo n. 199 del 2021, la disciplina delle aree idonee,
integrata con disposizioni atte a rendere la medesima pienamente
esaustiva, senza necessita' del ricorso ad atti attuativi. Il comma 1
del nuovo art. 11-bis individua un set minimo di aree considerate
idonee, tra cui figurano, in larga parte, quelle gia' individuate
come idonee ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8, del decreto
legislativo n. 199 del 2021. Per finalita' di coordinamento e
razionalizzazione normativa, il comma 1 dell'art. 11-bis annovera,
tra le aree idonee, anche quelle qualificate come tali da
disposizioni "sparse" nell'ordinamento e aventi carattere di
specialita' (i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso
al Ministero della difesa; i beni del demanio o a qualunque titolo in
uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli
uffici giudiziari; i beni immobili, individuati dall'Agenzia del
demanio, di proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di
valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonche' i beni
statali, individuati di concerto con le amministrazioni usuarie, in
uso alle stesse» (ibidem).
Il medesimo comma enuncia la rituale clausola di salvaguardia nel
corpo del «nuovo» art. 11-bis del decreto legislativo 190 del 2024 a
chiusura del comma 3, nel quale viene fissato l'obbligo per tutte le
regioni di emanare le rispettive leggi esecutive delle previsioni
gia' imposte per l'individuazione di aree idonee «ulteriori» rispetto
a quelle gia' individuate dal legislatore nazionale nei commi
precedenti per ospitare impianti di produzione da «FER»: «entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla
medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno
coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree
idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori
rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei
criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai
sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita
funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al
terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata
ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli
obiettivi di cui al comma 5, si applica l'art. 41 della legge 24
dicembre 2012, n. 234. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione
delle aree idonee ai sensi dello statuto speciale e delle relative
norme di attuazione».
A.2. Il quadro costituzionale e statutario fondamentale di
riferimento e la giurisprudenza costituzionale in tema di riparto di
competenze legislative tra lo Stato e la Regione Sardegna in materia
di edilizia e urbanistica (art. 3 dello statuto e articoli 5 e s del
decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975), in materia
di agricoltura e foreste, ancora art. 3, e di produzione e
distribuzione di energia (art. 4 dello statuto e art. 117, terzo
comma, della Costituzione).
A.2.1. A norma dell'art. 3 dello statuto speciale, la Regione
Sardegna, «in armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica,
la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: [...]
f) edilizia ed urbanistica;».
Il medesimo art. 3, alla lettera d), assegna, poi, una specifica
competenza anche in materia di «agricoltura e foreste» e conseguente
tutela.
Secondo l'art. 4, «nei limiti del precedente articolo e dei
principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la regione emana norme
legislative sulle seguenti materie: [...]:
e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;».
A.2.2. A tali disposizioni statutarie e' stata data attuazione
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n.
480, il quale dispone che «spetta alla Regione autonoma della
Sardegna l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento
previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni ed integrazioni, e l'approvazione dei piani
di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.
Cessano le funzioni esercitate per la Sardegna, a termini
dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1949, n. 250, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel
procedimento di formazione dei piani regolatori generali.
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1950, n. 327, e' abrogato».
Secondo il successivo art. 6, «sono trasferite alla Regione
autonoma della Sardegna le attribuzioni gia' esercitate dagli organi
centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai
sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero
per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974,
n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche' da organi
centrali e periferici di altri Ministeri.
Il trasferimento predetto riguarda altresi' la redazione e
l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5
della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
La regione potra' avvalersi, per la redazione dei predetti piani,
della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle
bellezze naturali e panoramiche».
A.2.3. Le pronunce di codesta ecc.ma Corte con le quali sono
state riconosciute alla Regione Sardegna competenza legislativa
primaria con riguardo alla materia della tutela paesaggistica,
precisandone altresi' la portata, sono diverse, a partire dalla
sentenza n. 51 del 2006, ove si legge che «la Regione Sardegna
dispone, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie in tema
di edilizia ed urbanistica, anche del potere di intervenire in
relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale. Cio' sia sul
piano amministrativo che sul piano legislativo (in forza del
cosiddetto «principio del parallelismo» di cui all'art. 6 dello
statuto speciale)» (si veda pure la sentenza n. 199 del 2014).
Altrettanto significativa e' la sentenza n. 248 del 2022, per la
quale «la competenza del legislatore sardo in materia di edilizia e
urbanistica non comprende "solo le funzioni di tipo strettamente
urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali"
(sentenza n. 178 del 2018; in questo senso gia' sentenza n. 51 del
2006); e', percio', consentito l'intervento regionale nell'ambito
della tutela paesaggistica, secondo quanto stabilito nelle norme di
attuazione dello statuto speciale, in specie nell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975».
A.2.4. Giudicando dell'art. 3, della legge regionale 3 luglio
2024, n. 5, con la quale la Regione Sardegna aveva introdotto «misure
di salvaguardia» comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti
di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili,
nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione
delle aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto
legislativo n. 199 del 2021, si e' avuto modo di chiarire che la
legislazione oggetto di quel giudizio, "pur conseguendo [...] la
finalita' di tutelare il paesaggio [materia di competenza primaria
regionale in base al combinato disposto degli articoli 3, lettera f
dello statuto e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480
del 1975, n.d.r.], incide in modo significativo sulla disciplina
relativa agli «impianti di produzione e accumulo di energia elettrica
da fonti rinnovabili». Pertanto, la legge regionale afferisce in modo
prevalente alla competenza statutaria in materia di «produzione e
distribuzione dell'energia elettrica» (art. 4, lettera e, dello
statuto speciale)" [ossia, alla competenza ripartita, n.d.r.] (C.
cost., sentenza n. 28 del 2025).
La sentenza ha concluso che "in ogni caso, anche laddove non si
consideri prevalente uno dei due ambiti statutari, ma si ritenga che
ci si trovi di fronte a un intreccio di competenze, nessuna delle
quali prevalente, cio' nondimeno entrambe tali competenze - quella
primaria di tutela del paesaggio e quella concorrente in materia di
energia elettrica piu' volte richiamata - devono esercitarsi «[i]n
armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico
della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la seconda,
nel piu' volte ricordato limite «dei principi stabiliti dalle leggi
dello Stato», ai sensi dei medesimi articoli 3 e 4 dello statuto di
autonomia" (cosi', ancora, Corte costituzionale, sentenza n. 28 del
2025).
Al fine di individuare il regime competenziale applicabile, dato
l'intreccio di materie sussistente in materia, anche alla luce della
clausola c.d. «di maggior favore» ex art. 10, legge costituzionale n.
3 del 2001, «il regime della funzione statutaria di cui all'art. 4,
lettera e), come si e' visto, patisce il limite dei principi
fondamentali stabiliti dallo Stato, oltre a quelli imposti alla
potesta' legislativa primaria di cui all'impugnato art. 3, tra i
quali - per quanto qui viene in rilievo - quello delle «norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica»,
mentre, se e' vero che la materia ricompresa nel terzo comma
dell'art. 117 della Costituzione e' oggettivamente piu' ampia di
quella statutaria, e' altresi' vero che essa subisce non solo il
limite dei principi fondamentali, ma anche quelli derivanti
dall'esercizio di tutte le competenze legislative esclusive statali
cosiddette trasversali.
Tale valutazione, nel caso di opere relative alla produzione di
energia, conduce a far ritenere recessivo, nel caso di specie, il
titolo di competenza riconosciuto dal Titolo V a favore del titolo di
potesta' legislativa previsto dallo statuto speciale" (ibidem).
A.2.5. In termini generali, ed in riferimento alle competenze ex
art. 117, terzo comma, della Costituzione, in tema di produzione di
energia, la Corte ha costantemente riconosciuto un ruolo preminente
allo Stato quanto alla fissazione dei principi fondamentali in
materia (sin da Corte costituzionale, sentenza n. 383 del 2005 in
riferimento alla «politica energetica nazionale»).
Tuttavia, la Corte ha contestualmente affermato la necessita'
inderogabile che la legislazione statale consenta un effettivo
coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nei processi
decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche
energetiche (cfr. ad esempio, Corte costituzionale, n. 170 del 2017,
in tema di ricerca di idrocarburi: "il censurato comma incide dunque
sulla materia di competenza concorrente «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia», cui ricondurre le attivita' di
prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla
terraferma. Rimettendo esclusivamente al Ministro dello sviluppo
economico l'adozione del disciplinare tipo, realizza una chiamata in
sussidiarieta' senza alcun coinvolgimento delle regioni, sebbene
questa Corte abbia reiteratamente affermato l'esigenza della
previsione «di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli
di Governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o,
comunque, [... di] adeguati meccanismi di cooperazione per
l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo
agli organi centrali» (sentenza n. 7 del 2016).
D'altra parte, scrutinando una fattispecie normativa analoga a
quella in considerazione, sempre afferente al settore energetico
degli idrocarburi, questa Corte ha ravvisato «la parziale
illegittimita' costituzionale della disposizione censurata, per la
mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per la parte
che si riferisce a materie di competenza legislativa ed
amministrativa delle regioni interessate» (sentenza n. 339 del
2009)").
B. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera h),
decreto-legge n. 175 del 2025, come convertito in legge n. 4 del
2026, nella parte in cui introduce i commi 1 e 2 dell'art. 11-bis nel
decreto legislativo n. 190 del 2024, per violazione degli articoli 3,
4, 6 e 14 dello statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna
e articoli 5 e 6, delle norme di attuazione statutaria approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e del
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 267,
nonche' con gli articoli 116, primo comma e art. 117, terzo comma,
della Costituzione e con il principio di leale collaborazione ex
articoli 5 e 114, della Costituzione.
Considerati i contenuti dell'art. 2, comma 1, lettera h) del
decreto-legge n. 175 del 2025, nella parte in cui introduce l'art.
11-bis, comma 1, nel corpo del decreto legislativo n. 190 del 2024,
ne risulta evidente la illegittimita' costituzionale per violazione
delle disposizioni statutarie e costituzionali indicate in epigrafe
poiche' la materia de qua risulta interamente normata dalla
legislazione statale, senza lasciare alcun margine all'autonomia
legislativa e amministrativa della regione ricorrente.
B.1. Si e' gia' detto che l'oggetto della disciplina della norma
qui contestata (individuazione ex lege di aree idonee per
l'installazione di impianto da fonti di energia rinnovabile) impatta
sia su profili di competenza esclusiva regionale (l'edilizia e
l'urbanistica, nonche' la tutela del paesaggio, attribuite alla
potesta' legislativa primaria della Sardegna dall'art. 3 dello
statuto, come reso esplicito dagli articoli 5 e 6 delle norme
attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 480
del 1975), sia agricoltura e foreste e relativa tutela, che su quelle
di potesta' concorrente della «produzione e distribuzione
dell'energia elettrica» prevista dall'art. 4 dello statuto, nonche'
su quella ancor piu' ampia della «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, strettamente intrecciate tra di loro.
A norma del quadro di riparto costituzionale delle competenze,
alla Regione Sardegna, dotata di statuto speciale ex art. 116 della
Costituzione, dovrebbe essere garantita in ogni caso una sfera di
effettiva autonomia legislativa sia pure nei limiti posti dalle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (in
caso di potesta' primaria, ex art. 3, primo comma, dello statuto) che
dei «principi stabiliti dalle leggi dello Stato» sulle specifiche
materie in discussione ex art. 4, primo comma, dello statuto nonche'
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La disposizione legislativa statale qui contestata, tuttavia,
ponendo norme di estremo dettaglio al legislatore regionale
direttamente applicabili nella individuazione delle c.d. «aree
idonee» e al contempo, concedendo al legislatore regionale solo la
possibilita' di individuare aree «ulteriori» oltre a quelle
dettagliatamente menzionate, lede ogni forma di autonomia legislativa
regionale, travalicando il proprio limite costituzionale di porre
soltanto le «norme fondamentali» delle riforme economico-sociali,
ovvero i principi per le singole materie.
Per tutti i siti analiticamente indicati al comma 1, la Regione
Sardegna viene sostanzialmente spogliata di ogni potesta' legislativa
(e correlativamente, di quelle amministrative ex art. 6 dello
statuto) nell'ambito della pianificazione urbanistica, della tutela
dei beni paesaggistici e culturali, nonche' della produzione e
distribuzione dell'energia.
B.1.1. Infatti, secondo le previsioni super-dettagliate del
legislatore statale, alla regione ricorrente non viene lasciato alcun
margine per intervenire sulle aree definite aprioristicamente come
idonee dal primo comma dell'art. 11-bis, in discussione. Valgano, per
rendere evidente la sostanziale (melius, la dichiarata) ablazione di
ogni ambito di autonomia legislativa regionale in subiectae materiae,
i seguenti quadri sinottici:
+---------------------------------+---------------------------------+
|Disposizioni dell'art. 11-bis, | |
|comma 1. |Osservazioni |
+---------------------------------+---------------------------------+
|a) i siti ove sono gia' |Si tratta di una norma |
|installati impianti che producono|super-dettagliata. Nessun margine|
|energia dalla stessa fonte |di apprezzamento e di autonoma |
|rinnovabile e in cui vengono |normazione residua per la regione|
|realizzati interventi di |ricorrente. Il legislatore |
|modifica, anche sostanziale, per |nazionale ha fissato financo la |
|rifacimento, potenziamento o |percentuale di modifica degli |
|integrale ricostruzione, |impianti preesistenti (fissata |
|eventualmente abbinati a sistemi |nella misura del 20%) e al |
|di accumulo, che non comportino |contempo vieta qualsiasi |
|una variazione dell'area occupata|variazione "gli impianti |
|superiore al 20 per cento, fatto |fotovoltaici a terra installati |
|salvo quanto previsto dal Codice |in aree agricole;", senza |
|dei beni culturali e del |eccezione alcuna, neppure in |
|paesaggio, di cui al decreto |riferimento alle specificita' |
|legislativo 22 gennaio 2004, n. |paesaggistiche, urbanistiche, |
|42, in materia di autorizzazioni |colturali ed economiche delle |
|culturali e paesaggistiche per le|singole regioni (compresa la |
|nuove aree occupate. La |Sardegna). Evidente la violazione|
|variazione dell'area di cui al |delle attribuzioni regionali in |
|primo periodo non e' consentita |materia di edilizia e |
|per gli impianti fotovoltaici a |urbanistica, nonche' di |
|terra installati in aree |produzione e distribuzione di |
|agricole; |energia. |
+---------------------------------+---------------------------------+
| |Si tratta dei siti contaminati |
| |fatti oggetto di bonifica. Anche |
| |in questo caso non e' lasciato |
| |alcun margine entro il quale la |
| |regione ricorrente potra' |
|b) le aree dei siti oggetto di |esercitare la propria potesta' |
|bonifica individuate ai sensi del|legislativa primaria in materia |
|Titolo V della Parte quarta del |urbanistica, tenendo conto delle |
|decreto legislativo 3 aprile |specificita' paesaggistiche, |
|2006, n. 152; |economiche e territoriali. |
+---------------------------------+---------------------------------+
| |Anche in questo caso non e' |
| |lasciato alcun margine entro il |
| |quale la regione ricorrente |
|c) le cave e le miniere cessate, |potra' esercitare la propria |
|non recuperate o abbandonate o in|potesta' legislativa primaria in |
|condizioni di degrado ambientale,|materia urbanistica, tenendo |
|o le porzioni di cave e miniere |conto delle specificita' |
|non suscettibili di ulteriore |paesaggistiche, economiche e |
|sfruttamento; |territoriali. |
+---------------------------------+---------------------------------+
|d) le discariche o i lotti di | |
|discarica chiusi ovvero | |
|ripristinati; |Come sopra. |
+---------------------------------+---------------------------------+
|e) i siti e gli impianti nelle | |
|disponibilita' delle societa' del| |
|gruppo Ferrovie dello Stato | |
|italiane e dei gestori di | |
|infrastrutture ferroviarie, | |
|nonche' delle societa' | |
|concessionarie autostradali; |Come sopra. |
+---------------------------------+---------------------------------+
|f) i siti e gli impianti nella | |
|disponibilita' delle societa' di | |
|gestione aeroportuale all'interno| |
|dei sedimi aeroportuali, ivi | |
|inclusi quelli all'interno del | |
|perimetro di pertinenza degli | |
|aeroporti delle isole minori di | |
|cui all'allegato 1 al decreto del| |
|Ministro dello sviluppo economico| |
|14 febbraio 2017, pubblicato | |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 114 | |
|del 18 maggio 2017, ferme | |
|restando le necessarie verifiche | |
|tecniche da parte dell'Ente | |
|nazionale per l'aviazione civile;|Come sopra. |
+---------------------------------+---------------------------------+
| |Ai sensi dell'art. 14 dello |
| |statuto, "la regione, nell'ambito|
| |del suo territorio, succede nei |
| |beni e diritti patrimoniali dello|
| |Stato di natura immobiliare e in |
|g) i beni del demanio militare o |quelli demaniali, escluso il |
|a qualunque titolo in uso al |demanio marittimo". A tale |
|Ministero della difesa di cui |disposizione e' stata data |
|all'art. 20 del decreto-legge 1° |attuazione mediante il decreto |
|marzo 2022, n. 17, convertito, |del Presidente della Repubblica |
|con modificazioni, dalla legge 27|18 settembre 2006, n. 267. Si |
|aprile 2022, n. 34, per le |rinvia alla censura svolta al § |
|finalita' ivi previste; |"C." |
+---------------------------------+---------------------------------+
| |Ai sensi dell'art. 14 dello |
| |statuto, "la regione, nell'ambito|
| |del suo territorio, succede nei |
|h) i beni del demanio o a |beni e diritti patrimoniali dello|
|qualunque titolo in uso al |Stato di natura immobiliare e in |
|Ministero dell'interno, al |quelli demaniali, escluso il |
|Ministero della giustizia e agli |demanio marittimo". A tale |
|uffici giudiziari, di cui |disposizione e' stata data |
|all'art. 10 del decreto-legge 23 |attuazione mediante il decreto |
|settembre 2022, n. 144, |del Presidente della Repubblica |
|convertito, con modificazioni, |18 settembre 2006, n. 267 Si |
|dalla legge 17 novembre 2022, n. |rinvia alla censura svolta al § |
|175; |"C." |
+---------------------------------+---------------------------------+
|i) i beni immobili, individuati | |
|dall'Agenzia del demanio, sentito| |
|il Ministero dell'economia e | |
|delle finanze, e il Ministero | |
|dell'agricoltura, della | |
|sovranita' alimentare e delle | |
|foreste nei casi di beni a | |
|destinazione agricola, di | |
|proprieta' dello Stato, non | |
|contemplati in programmi di | |
|valorizzazione o dismissione di | |
|propria competenza, nonche' i |Anche in questo caso non e' |
|beni statali individuati dalla |lasciato alcun margine entro il |
|medesima Agenzia di concerto con |quale la regione ricorrente |
|le amministrazioni usuarie, in |potra' esercitare la propria |
|uso alle stesse, ai sensi |potesta' legislativa primaria in |
|dell'art. 16 del decreto-legge 24|materia urbanistica, tenendo |
|febbraio 2023, n. 13, convertito,|conto delle specificita' |
|con modificazioni, dalla legge 21|paesaggistiche, economiche e |
|aprile 2023, n. 41; |territoriali |
+---------------------------------+---------------------------------+
L'elenco delle aree idonee ex lege si fa ancora piu' stringente,
dettagliato e inderogabile per gli impianti fotovoltaici: «l) per gli
impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a),
b), c), d), e), f), g), h) e i):»
+--------------------------------+----------------------------------+
|Disposizioni dell'art. 11-bis, | |
|comma 1, lettera l |Osservazioni |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Si tratta di una norma |
| |super-dettagliata (o |
| |"fotografia"). Nessun margine di |
| |apprezzamento e di autonoma |
| |normazione residua per la regione |
| |ricorrente. Il legislatore |
| |nazionale ha fissato financo i |
| |metri di distanza dagli |
| |stabilimenti dei siti ritenuti ope|
| |legis idonei senza eccezione |
| |alcuna, neppure in riferimento |
| |alle specificita' paesaggistiche, |
| |urbanistiche, colturali ed |
| |economiche delle singole regioni. |
| |Quelle prese in considerazione |
| |dalla norma, infatti, sono vaste |
| |porzioni del territorio regionale |
|1) le aree interne agli |sardo, non compromesse sotto il |
|stabilimenti e agli impianti |profilo ambientale, anche solo |
|industriali, non destinati alla |programmate urbanisticamente e |
|produzione agricola o zootecnica|destinate a finalita' produttive |
|ne' alla produzione di energia |palesemente differenti da quelle |
|da fonte rinnovabile, di cui |relative all'installazione di |
|all'art. 268, comma 1, lettere |fonti da energia rinnovabile, ed |
|h) e l), del decreto legislativo|incidendo in tal modo sulle scelte|
|n. 152 del 2006[, sottoposti ad |pianificatorie della regione e dei|
|autorizzazione integrata |comuni ove si consideri che le |
|ambientale ai sensi del Titolo |aree in argomento sono considerate|
|III-bis della Parte seconda del |"idonee" tout court per la |
|medesimo decreto,] nonche' le |sistemazione delle FER. Evidente, |
|aree classificate agricole |pertanto, la violazione delle |
|racchiuse in un perimetro i cui |attribuzioni regionali in materia |
|punti distino non piu' di 350 |di edilizia e urbanistica, nonche'|
|metri dal medesimo impianto o |di produzione e distribuzione di |
|stabilimento; |energia. |
+--------------------------------+----------------------------------+
|2) le aree adiacenti alla rete | |
|autostradale entro una distanza | |
|non superiore a 300 metri; |Come sopra. |
+--------------------------------+----------------------------------+
|3) gli edifici e le strutture | |
|edificate e relative superfici | |
|esterne pertinenziali; |Come sopra. |
+--------------------------------+----------------------------------+
|4) le aree a destinazione | |
|industriale, direzionale, | |
|artigianale, commerciale, ovvero| |
|destinate alla logistica o | |
|all'insediamento di centri di | |
|elaborazione dati; |Come sopra. |
+--------------------------------+----------------------------------+
|5) le aree adibite a parcheggi, | |
|limitatamente alle strutture di | |
|copertura; |Come sopra. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Come sopra. Si consideri, in |
| |particolare, l'evidente rilievo |
| |paesaggistico dei laghi esistenti,|
| |nonche' quello etno-antropologico |
| |delle cave e delle miniere |
| |dismesse, che la Regione Sardegna |
|6) gli invasi idrici, i laghi di|non potra' fare oggetto delle |
|cave e le miniere dismesse o in |proprie potesta' in materia |
|condizioni di degrado |urbanistica e di tutela dei beni |
|ambientale; |culturali. |
+--------------------------------+----------------------------------+
|7) gli impianti e le relative | |
|aree di pertinenza ricadenti nel| |
|perimetro di competenza del | |
|servizio idrico integrato; |Come sopra. |
+--------------------------------+----------------------------------+
Altrettanto dettagliato l'elenco «m) per gli impianti di
produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere
a), b), c), d), e), f), g), h) e i)»:
+-----------------------------+-------------------------------------+
|Disposizioni dell'art. | |
|11-bis, comma 1, lettera m |Osservazioni |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| |Si tratta di una norma |
| |super-dettagliata. Nessun margine di |
| |apprezzamento e di autonoma |
| |normazione residua per la regione. Il|
| |legislatore nazionale ha fissato |
|1) le aree classificate |financo i metri di distanza dalle |
|agricole racchiuse in un |zone a destinazione industriale, |
|perimetro i cui punti distano|artigianale e commerciale, ritenuti |
|non piu' di 500 metri da zone|ope legis idonei senza eccezione |
|a destinazione industriale, |alcuna, neppure in riferimento alle |
|artigianale e commerciale, |specificita' paesaggistiche, |
|compresi i siti di interesse |urbanistiche, colturali ed economiche|
|nazionale; |delle singole regioni. |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|2) le aree interne agli | |
|stabilimenti e agli impianti | |
|industriali di cui all'art. | |
|268, comma 1, lettere h) e | |
|l), del decreto legislativo | |
|n. 152 del 2006[, sottoposti | |
|ad autorizzazione integrata | |
|ambientale ai sensi del | |
|Titolo III-bis della parte | |
|seconda del medesimo | |
|decreto,] nonche' le aree | |
|classificate agricole | |
|racchiuse in un perimetro i | |
|cui punti distino non piu' di| |
|500 metri dal medesimo | |
|impianto o stabilimento; |Come sopra. |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|3) le aree adiacenti alla | |
|rete autostradale entro una | |
|distanza non superiore a 300 | |
|metri. |Come sopra. |
+-----------------------------+-------------------------------------+
Dettagliato sino all'estremo e' l'elenco delle aree indicate al
secondo comma dell'art. 11-bis:
+------------------------------------+------------------------------+
|Disposizioni dell'art. 11-bis, comma| |
|2 |Osservazioni |
+------------------------------------+------------------------------+
|2. L'installazione degli impianti | |
|fotovoltaici con moduli collocati a | |
|terra, in zone classificate agricole| |
|dai piani urbanistici vigenti, e' | |
|consentita esclusivamente nelle aree| |
|di cui al comma 1, lettere a), | |
|limitatamente agli interventi per | |
|modifica, rifacimento, potenziamento| |
|o integrale ricostruzione degli | |
|impianti gia' installati, a | |
|condizione che non comportino | |
|incremento dell'area occupata, c), | |
|d), e), f) e l), numeri 1) e 2). Il | |
|primo periodo non si applica nel | |
|caso di progetti che prevedano | |
|impianti fotovoltaici con moduli | |
|collocati a terra finalizzati alla | |
|costituzione di una comunita' | |
|energetica rinnovabile ai sensi | |
|dell'art. 31 del decreto legislativo| |
|n. 199 del 2021, nonche' in caso di | |
|progetti attuativi delle altre | |
|misure di investimento del Piano | |
|nazionale di ripresa e resilienza | |
|(PNRR)[, approvato con decisione del| |
|Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,| |
|come modificato con decisione del | |
|Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre | |
|2023,] e del Piano nazionale per gli| |
|investimenti complementari al PNRR | |
|(PNC) di cui all'art. 1 del | |
|decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, | |
|convertito, con modificazioni, dalla| |
|legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero| |
|di progetti necessari per il | |
|conseguimento degli obiettivi del | |
|PNRR. E' comunque sempre consentita | |
|l'installazione di impianti | |
|agrivoltaici di cui all'art. 4, |Si tratta di una norma |
|comma 1, lettera f-bis), attraverso |super-dettagliata (o "norma |
|l'impiego di moduli collocati in |fotografia") per il grado di |
|posizione adeguatamente elevata da |dettaglio e la casistica presa|
|terra. Per l'installazione di un |in considerazione. Nessun |
|impianto agrivoltaico, il soggetto |margine di apprezzamento e di |
|proponente si dota di dichiarazione |autonoma normazione residua |
|asseverata redatta da un |per la regione ricorrente la |
|professionista abilitato che attesti|quale, per tali aree, non ha |
|che l'impianto e' idoneo a |alcun ambito all'interno del |
|conservare almeno l'80 per cento |quale esercitare la propria |
|della produzione lorda vendibile. La|potesta' legislativa sia nelle|
|dichiarazione e' allegata al |materie di potesta' primaria |
|progetto presentato ai sensi |(edilizia e urbanistica, |
|dell'art. 9 e comunque messa a |nonche' tutela del paesaggio),|
|disposizione dell'amministrazione |che di quella concorrente |
|nell'ambito delle attivita' di |(produzione, trasporto e |
|controllo». |distribuzione di energia). |
+------------------------------------+------------------------------+
B.1.2. La giurisprudenza costituzionale e' ferma nell'assicurare
effettivita' alla potesta' legislativa regionale, che non puo' essere
resa nulla dalla debordante attivita' legislativa statale, spinta
sino alla piu' minuta disciplina di dettaglio: la Corte «ha piu'
volte osservato (ex plurimis: sentenze n. 340, n. 237 e n. 200 del
2009), ai sensi dell'art. 117, terzo comma, ultimo periodo, della
Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente lo Stato ha
soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle
regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione
tra normative di principio e di dettaglio va intesa nel senso che
alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata
alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare
per raggiungere detti obiettivi» (C. cost., sentenza n. 341 del 2010;
cfr. anche, tra le tantissime, Corte costituzionale n. 147 del 2012).
B.1.3. Invero, l'art. 11-bis qui contestato sembra lasciare un
margine nel cui ambito la regione ricorrente potrebbe esercitare la
propria potesta' legislativa, ma si tratta di un'apertura solo
apparente, del tutto inidonea a garantire l'effettiva integrita'
delle funzioni normative, sia primarie che concorrenti, attribuite
alla Regione Sardegna dalla Costituzione e dallo statuto.
Si tratta, infatti, della norma contenuta nel terzo comma secondo
la quale «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione ciascuna regione e, entro centottanta
giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo
l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria
legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti
rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e
degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio
dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di
mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine
ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri
di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica
l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
In disparte la non comprensibile ragione per la quale alle
regioni e alle province autonome e' concesso un termine diverso per
provvedere, pena l'esercizio (eventuale, posto che potrebbero non
aversi in concreto ulteriori aree da indicare) dei poteri sostitutivi
dello Stato, non e' chi non veda come tale comma, lungi dal garantire
l'agibilita' di un concreto margine di autonomia legislativa alla
regione ricorrente, non faccia altro che confermare come nella
casistica analiticamente dettagliata al comma 1, nessuna potesta'
normativa possa essere esercitata dall'ente rappresentativo della
comunita' regionale per concorrere alla ottimale definizione
legislativa del complesso fascio di interessi in evidenza.
Infatti, secondo quanto disposto da tale comma terzo, l'idoneita'
dei siti analiticamente specificati al comma primo non puo' essere
messa in discussione in alcun modo dal legislatore regionale il quale
puo' limitarsi soltanto a individuare, eventuali, siti «ulteriori»,
«nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma
4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5»: e' la
sostanziale confessione del fatto che il primo comma non si limita a
porre «norme fondamentali delle riforme economico-sociali», ovvero
norme di principio della materia, ma la disciplina di dettaglio non
cedevole e, quindi, con effetti coercitivi in danno dell'autonomia
regionale.
B.1.4. D'altronde che la ratio legis e l'intentio legislatoris
siano quelle di inibire qualsiasi forma di esercizio della potesta'
legislativa, merce' la determinazione di una normativa di dettaglio
inderogabile, lo si riscontra esplicitamente nella relazione
governativa al D.D.L nella quale si legge che l'intervento
legislativo in discussione vuol integrare la legislazione esistente
in materia per «rendere la medesima pienamente esaustiva, senza
necessita' del ricorso ad atti attuativi» (cosi', testualmente, nella
relazione governativa al D.D.L. Senato, n. 1718, pag. 5). In
sostanza, non solo non si vuole assicurare l'esercizio della potesta'
primaria della regione nei campi previsti dall'art. 3 dello statuto e
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975, insieme
a quella concorrente ex art. 4 dello statuto e 117, terzo comma,
della Costituzione, ma si vuole negare anche un modestissimo ambito
di normazione attuativa.
B.1.5. Non e' certamente idoneo a riportare la disposizione qui
contestata nell'alveo del rispetto dell'autonomia legislativa e
amministrativa (ex art. 6, St.) costituzionalmente e statutariamente
garantite alla Regione Sardegna l'ultimo inciso del terzo comma del
novello art. 11-bis, secondo il quale «le regioni a statuto speciale
e le province autonome provvedono al processo programmatorio di
individuazione delle aree idonee ai sensi dello statuto speciale e
delle relative norme di attuazione».
Si tratta, infatti, di una previsione apparentemente riferita
soltanto all'esercizio della potesta' legislativa di cui al comma
terzo, ossia a quella in cui alle regioni (ordinarie o speciali che
siano) e' consentito soltanto di individuare (eventuali) siti
«ulteriori» rispetto a quelli inderogabilmente prefissati, con
presunzione iuris et de iure, al comma 1.
Inoltre, per avvedersi subito della natura meramente rituale di
tale disposizione, basti riflettere sulla circostanza che la stessa
non era neppure contenuta nella versione originaria del decreto-legge
n. 175, ma e' stata inserita soltanto in sede di conversione per
provare a rimediare all'evidente pretermissione di ogni specificita',
anche meramente nominalistica, per il caso delle regioni ad autonomia
speciale.
In disparte da cio', anche volendo ritenere - quale estremo
tentativo benevolmente finalizzato al salvataggio della disposizione
a mezzo interpretazione costituzionalmente orientata - che tale norma
di salvaguardia della specialita' statutaria sia applicabile
all'intero processo pianificatorio regionale dei siti idonei, si
dovrebbe comunque prendere atto che trattasi di un mero espediente
verbale, incapace di tutelare effettivamente le potesta' regionali.
Infatti, a ostacolare tale approdo vi sarebbe, insormontabile, il
dato testuale della disposizione in discussione che al comma 1, fa
incontrovertibilmente riferimento a tutte le regioni (senza
distinguere tra quelle ad autonomia ordinaria o speciale) ("la
giurisprudenza costituzionale ha piu' volte affermato che l'univoco
tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il
tentativo di interpretazione conforme deve cedere il passo al
sindacato di legittimita' costituzionale (sentenze n. 118 del 2020,
n. 221 del 2019 e n. 83 del 2017)": Corte costituzionale, sentenza n.
150 del 2022; "il «dato letterale, [...] costituisce il naturale
limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in
conformita' alla Costituzione (sentenze n. 102 del 2021, n. 253 del
2020, n. 174 del 2019 e n. 82 del 2017)» (sentenza n. 18 del 2022)":
Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2025).
Soprattutto vi e' la natura delle fattispecie localizzative
specificate in dettaglio al ridetto primo comma che in alcun modo
possono essere prese in considerazione quali norme espressive di
principi o criteri direttivi, ovvero di norme fondamentali di riforma
economico-sociale alle quale attenersi nell'esercizio delle potesta'
legislative regionali, dato che, all'evidenza, sconfinano nella pura
legislazione di dettaglio.
B.2. Senza recesso dalla superiore, assorbente censura, anche
volendo attribuire (quon non) valore di norma di principio, ovvero di
grande riforma economico-sociale, alla casistica espressa dall'art.
11-bis, comma 1 in esame (e non, piuttosto, di estremo dettaglio),
non vi e' dubbio che il terzo comma di tale disposizione violerebbe
comunque i parametri di legittimita' costituzionale evocati in
epigrafe.
B.2.1. Infatti, alla luce di quanto premesso non pare dubbio che
la Regione Sardegna, nell'esercizio della sua competenza legislativa
primaria, possa disporre, ed entro quali limiti, misure di
salvaguardia paesaggistica aventi la forza di derogare a norme
legislative statali adottate nell'esercizio della competenza
legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia». Diversamente, non residuerebbe
alcuno spazio per la competenza primaria sopraddetta e se ne dovrebbe
concludere che ogni norma statale in materia di produzione energetica
abbia la forza di prevalere sulle norme regionali, quali che esse
fossero. A parti rovesciate, ovviamente, neppure puo' dirsi che
sempre e comunque qualsiasi norma adottata in base alla competenza
primaria della Sardegna in materia di tutela paesaggistica debba
prevalere sulle norme statali in materia di produzione energetica.
La soluzione deve essere, infatti, piu' articolata e sul punto
non mancano indicazioni nella giurisprudenza di questa ecc.ma Corte,
la quale in piu' occasioni ha precisato che «pur non trascurandosi la
rilevanza rivestita, in relazione agli impianti di energia eolica,
dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche le regioni a
statuto speciale sono tenute al rispetto dei principi fondamentali in
materia di "energia" dettati dal legislatore statale» (sent. n. 224
del 2012 e n. 168 del 2010), escludendo pero' che «siano vincolate da
prescrizioni dettagliate, invasive dei propri ambiti di competenza
costituzionalmente sanciti» (sent. n. 224 del 2012). Difatti, «si
rende necessaria la delimitazione di campo e il bilanciamento tra due
competenze legislative: quella dello Stato a stabilire i principi
fondamentali in materia di "energia" (art. 117, terzo comma, della
Costituzione) e quella della Regione Sardegna, competente a
disciplinare gli aspetti paesistico-ambientali, nell'esercizio della
propria competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica -
come stabilito dalle norme di attuazione dello statuto, integrative
del parametro statutario». Ne segue che «l'attribuzione allo Stato
della competenza a porre i principi fondamentali della materia
"energia" non annulla quella della Regione Sardegna a tutelare il
paesaggio, cosi' come la competenza regionale in materia
paesaggistica non rende inapplicabili alla medesima regione i
principi di cui sopra» (sent. 224 del 2012). In particolare, nei
confronti delle regioni speciali «non sono ammissibili vincoli
puntuali e concreti» (sent. n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012).
Aggiungasi che secondo altro precedente di codesta Corte (sent.
n. 199 del 2014) "la tutela del territorio, nella dimensione
paesaggistica, storico-culturale, di biodiversita', di particolari
produzioni agroalimentari, rappresenta un interesse costituzionale
potenzialmente confliggente, essendo evidente che l'installazione
degli impianti - con particolare riferimento a quelli eolici - puo'
alterare l'assetto territoriale. Al riguardo, questa Corte ha
ritenuto che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetti, in
base all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
alla cura esclusiva dello Stato (sentenze n. 226 del 2009 e n. 367
del 2007), tenendo pero' conto, nel caso degli enti territoriali
dotati di autonomia particolare, di quanto previsto dagli statuti
speciali (sentenze n. 226 del 2009 e n. 378 del 2007)".
Non pare dubbio, pertanto, che la Regione Sardegna benefici di
margini discrezionali piu' ampi nella definizione delle aree idonee e
non idonee in relazione alle quali disciplinare l'installazione di
impianti da FER e che possa, percio', legittimamente «ipotizzare
particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti», come
ha chiarito questa ecc.ma Corte, la quale peraltro aggiungeva che
«ove la scelta [delle aree non idonee, ndr] debba essere operata da
regioni speciali, che possiedono una competenza legislativa primaria
in alcune materie [...] l'ampiezza e la portata delle esclusioni deve
essere valutata non alla stregua dei criteri generali validi per
tutte le regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea
tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa
statutariamente attribuita». E quindi, in relazione al caso specifico
deciso allora, questa ecc.ma Corte concludeva che «bene avrebbe
potuto la Regione Sardegna individuare le aree non idonee
all'inserimento di impianti eolici con riferimento specifico alla
propria competenza primaria in materia paesistica, differenziandosi
cosi' dalle regioni cui tale competenza non e' attribuita», sicche'
alla Sardegna e' certamente consentito «l'inserimento di eccezioni al
principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili»,
se «sorretto da adeguate e concrete ragioni di tutela paesaggistica»
(sent. n. 224 del 2012).
B.2.2. Tanto premesso, la regione ricorrente ritiene che l'art.
2, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 175 del 2025, nella parte
in cui introduce l'art. 11-bis, comma 1 del decreto legislativo n.
190 del 2024, sia in evidente contrasto con la potesta' legislativa
primaria della Sardegna in materia di tutela paesaggistica, nella
parte in cui la disposizione legislativa reca l'elencazione sopra
trascritta di aree qualificate come «idonee»: qualificazione che le
regioni non possono modificare, come confermato dal successivo comma
dell'art. 11-bis, il quale prevede che «entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna
regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna
provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti
locali, individua, con propria legge, aree idonee all'installazione
di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui
al comma 1». Come sopra dedotto, dal tenore letterale di questa
previsione legislativa statale si trae chiaramente che alle regioni,
ivi comprese quelle speciali, e' prescritto di (eventualmente)
estendere l'elenco delle aree idonee fornito dal legislatore statale,
senza poterlo sostituire.
B.2.3. Al fine di motivare funditus le ragioni per le quali
l'art. 11-bis deve reputarsi incostituzionale (nella parte in cui
definisce un elenco di aree idonee), deve ribadirsi il quadro
competenziale ove si pretende d'inserire questa previsione. Essa e'
stata adottata nell'esercizio di un intreccio di competenze
legislative esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente
(art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione), concorrenti
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art.
117, terzo comma, della Costituzione), nonche' in attuazione della
direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili. Tuttavia, il dosaggio tra questi diversi titoli
competenziale non e' sempre il medesimo, variando infatti secondo le
disposizioni che si prendono in considerazione. Con riguardo a talune
norme acquista prevalenza la tutela dell'ambiente, nel senso che
risultano direttamente e principalmente preordinate a tale finalita'
costituzionale; invece, con riguardo ad altre norme diventano
prevalenti le altre materie, assumendo la tutela dell'ambiente un
rilievo solo indiretto e comunque un aggancio piu' flebile con la
disciplina.
Un esempio del primo tipo e' il principio di decarbonizzazione e
di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile: non pare
dubbia, infatti, la sua immediata preordinazione alla tutela
dell'ambiente, poiche' la transizione dal carbone alle fonti di
energia «pulita» rappresenta sicuramente un miglioramento nella
qualita' ambientale della produzione energetica.
La fissazione dell'obiettivo del raggiungimento di un determinato
livello quali-quantitativo di energia diversa da quella da
combustibili fossili attiene alla tutela dell'ambiente, ma il «come»
raggiungere tale obiettivo si riverbera direttamente su altre materie
di competenza regionale.
E' invece un esempio del secondo tipo l'art. 11-bis qui
esaminato, il quale, ad avviso della Regione Sardegna, rientra non
gia' nel primo novero di disposizioni, bensi' nell'altro. Infatti,
l'individuazione diretta delle aree idonee da parte del legislatore
statale non e', di per se', una misura di salvaguardia ambientale,
rientrando invero tra le discipline che fanno da cornice e la cui
vigenza non assicura, ex se, standard piu' elevati di tutela
ambientale. Sotto questo profilo e' del tutto indifferente che a
localizzare le aree idonee sia il legislatore statale ovvero quello
regionale: in altre parole, la loro individuazione da parte della
legge statale non garantisce una protezione piu' intensa
dell'ambiente da quella che discenderebbe se a compiere questa scelta
fosse la legge regionale.
Cio', del resto, e' quanto si evince in controluce da un passo
della recente sentenza n. 28 del 2025, secondo cui «l'individuazione
delle aree idonee da parte delle regioni con un intervento
legislativo persegue il duplice obiettivo di consentire, da un lato,
agli operatori di conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in
cui e' possibile installare impianti FER seguendo una procedura
semplificata; dall'altro, di garantire il rispetto delle prerogative
regionali che, nel selezionare in quali aree consentire
l'installazione agevolata di FER, possono esercitare la piu' ampia
discrezionalita', fermi restando i limiti imposti dallo Stato in
termini di classificazione e obiettivi annui di MW da raggiungere».
Da questo passo puo' trarsi la conclusione che, dal punto di vista
della protezione ambientale, cio' che conta e' il raggiungimento
degli obiettivi stabiliti a livello comunitario e non chi stabilisce
quali aree sono idonee all'installazione degli impianti da fonti
rinnovabili. Nei medesimi termini si e' espresso anche il Tribunale
amministrativo regionale Lazio - Roma che, proprio nell'annullare
alcune disposizioni del decreto ministeriale 21 giugno 2024 attuativo
dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199/2021, ha
affermato che "[o]ccorre, inoltre, porre in rilievo che
l'installazione di impianti FER sul territorio nazionale e'
giuridicamente doverosa fino al raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione al 2030, tanto e' vero che, in proposito, e' stata
espressamente tracciata una specifica traiettoria con il decreto
ministeriale del 21 giugno 2024 ... Il raggiungimento di tale
obiettivo, tuttavia, deve coniugarsi con le esigenze di protezione
del paesaggio, del patrimonio culturale, del territorio e
dell'ambiente, come espressamente previsto dalla legge n. 53/2021 - e
lo stesso vale, a fortiori, per l'installazione di impianti FER una
volta raggiunta la quota minima correlata agli obiettivi di matrice
eurounionale" (TAR Lazio-Roma, sez. III, 13 maggio 2025, n. 9155,
punto 3.6.7 della parte in "diritto").
Va rimarcato che anche per codesta ecc.ma Corte l'assetto
previgente, superato dalla disciplina che in questo ricorso si
censura, era perfettamente equilibrato, poiche' da un lato prevedeva
«come inderogabile il raggiungimento di predefiniti livelli di
energia da fonti rinnovabili» e, dall'altro, «salvaguarda(va) [...]
al contempo le prerogative regionali in materia paesaggistica,
mediante la definizione delle aree idonee con legge regionale» (sent.
n. 28 del 2025). Cio' che e' inderogabile per le regioni, ivi
comprese quelle a statuto speciale, e' dunque il raggiungimento dei
«predefiniti livelli di energia da fonti rinnovabili»; il «come»
raggiungerli involve invece «le prerogative regionali in materia
paesaggistica, mediante la definizione delle aree idonee con legge
regionale».
Questo equilibrio appare invece profondamente turbato dall'art.
11-bis, poiche' esso, ponendo un corposo elenco di aree idonee al
posto del legislatore regionale, svuota per un lungo tratto la
competenza regionale in materia paesaggistica, senza che cio'
implichi alcun potenziamento della protezione ambientale.
B.2.4. Alla medesima conclusione si giunge adottando il criterio
della "prevalenza della materia". E' noto che per la giurisprudenza
costituzionale esistono situazioni (che peraltro si verificano
piuttosto frequentemente) in cui si verifica un «intreccio (ovvero
una interferenza o concorso) di competenze legislative» (sent. n. 114
del 2022): situazioni in cui le disposizioni normative specificamente
considerate evocano simultaneamente piu' materie, sottoposte a
diversi regimi competenziali. In queste circostanze, sempre secondo
questa ecc.ma Corte, e' innanzi tutto necessario provare a far
ricorso al «criterio di prevalenza di una materia sulle altre»
(sentt. n. 35 del 2021, n. 140 del 2015). Tale criterio e' tuttavia
talvolta ritenuto applicabile «soltanto quando risulti evidente
l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina stessa ad una
materia piuttosto che a un'altra» (sentt. n. 79 del 2019, 198 del
2018, 137 del 2018, 261 del 2017, 170 del 2017, 114 del 2017, 287 del
2016, 251 del 2016).
Bisogna allora chiedersi se l'intreccio di materie statali e
regionali che caratterizza il caso di specie possa sciogliersi
tramite il suddetto criterio di prevalenza e la risposta e'
senz'altro affermativa. Non pare dubbio, infatti, che la definizione
legislativa statale delle aree idonee concerne piu' la materia
paesaggistica che non la materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» o la «tutela dell'ambiente», e
che quindi ricade prevalentemente nell'ambito dell'art. 3, lettera f,
dello statuto sardo («edilizia e urbanistica»), per come specificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480
("Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
autonoma della Sardegna") e, di conseguenza, con la netta preminenza
del titolo competenziale regionale su quelli statali. L'idoneita'
delle aree non costituisce un mero requisito tecnico-energetico, ma
un criterio localizzativo che, in quanto tale, riguarda direttamente
la competenza della regione in materia urbanistica, e, piu' in
generale, l'organizzazione del territorio e la tutela del paesaggio
regionale.
Allo stesso modo l'attribuzione statutaria di cui all'art. 3,
lettera d) di una specifica competenza legislativa regionale in
materia di agricoltura e foreste, cui consegue la relativa tutela,
comporta che la regione non possa essere totalmente esautorata da
qualunque forma di imposizione programmatoria (rectius individuazione
di aree idonee) capace di incidere in termini compromissori sul
proprio territorio agricolo e forestale.
Ma anche volendo considerare la materia concorrente relativa alla
produzione dell'energia di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione e art. 4, lettera e), dello statuto speciale per la
Sardegna, nel combinato disposto con l'art. 10 legge cost. n. 3 del
2001, la normativa statale e' chiara nel prevedere che le regioni
interessate dalla definizione delle linee programmatiche nella
materia de qua debbano essere adeguatamente e formalmente coinvolte.
Segnatamente, l'art. 1, comma 3, della legge. n. 239 del 2004
stabilisce che il conseguimento degli obiettivi generali di politica
energetica del Paese «e' assicurato sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione
dallo Stato, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, dalle
regioni e dagli enti locali».
Ogni scelta inerente alla pianificazione e distribuzione
dell'energia deve dunque passare attraverso il formale coinvolgimento
dei territori interessati, in ossequio al principio di leale
collaborazione. Secondo codesta Corte, in tale ambito materiale va
salvaguardato «l'indispensabile ruolo spettante alle autonomie
regionali nell'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici necessari per garantire il soddisfacimento
delle esigenze del settore energetico e, in particolare, che assicuri
che anche tale individuazione sia effettuata d'intesa con le regioni
e le province autonome interessate, cosi' come espressamente dispone
il citato comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 gia'
scrutinato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003. La
predisposizione di un programma di grandi infrastrutture per le
finalita' indicate dalla disposizione impugnata implica
necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non
soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo
del territorio, di talche', come gia' sottolineato nel par. 15, e'
condizione imprescindibile per la legittimita' costituzionale
dell'attrazione in sussidiarieta' a livello statale di tale funzione
amministrativa, la previsione di un'intesa in senso forte con le
regioni nel cui territorio l'opera dovra' essere realizzata» (punto
25 del «Considerato in diritto» della sentenza n. 383 del 2005).
B.2.5. E' vero che il legislatore statale aveva gia' fornito
un'elencazione, seppure breve, di aree idonee nell'art. 20, comma
ottavo, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (elencazione ripresa
da quella dell'art. 11-bis qui in esame). In quell'occasione, pero',
si indicavano delle aree idonee «nelle more dell'individuazione delle
aree idonee» da parte del legislatore regionale e quindi in via del
tutto provvisoria, in attesa che quest'ultimo vi provvedesse. La
legge statale, cioe', si sostituiva solo transitoriamente a quella
regionale, invadendone il campo per il tempo occorrente
all'intervento della seconda. Merita peraltro osservare che questa
linea argomentativa, che in via generale puo' valere per qualsiasi
regione, e' ancor piu' fondata con riguardo al caso della Sardegna,
avendo questa una competenza legislativa primaria in materia
paesaggistica e di governo del territorio.
Si osserva altresi' che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del
decreto legislativo n. 190 del 2024, il raggiungimento degli
obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili come
declinati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC), e' garantito attraverso l'individuazione da parte delle
regioni delle «zone di accelerazione», che costituiscono un
sub-insieme di quelle idonee di cui all'art. 11-bis del medesimo
decreto legislativo n. 190 del 2024. Se e' dunque sufficiente
l'utilizzo di solo una parte delle aree idonee, e' evidente come
l'individuazione, unilaterale, da parte del legislatore statale di
siffatte aree di cui all'art. 11-bis decreto legislativo n. 190 del
2024 comporti un eccessivo sacrificio delle prerogative
pianificatorie territoriali regionali e, in particolare, della
Sardegna, senza che cio' sia funzionale all'effettivo raggiungimento
del target di politica energetica (che, come detto, e' assicurato
anche solo mediante le zone di accelerazione).
B.2.6. Infine, per completezza dell'argomentazione e allo scopo
di prevenire un'obiezione possibile (seppure infondata), deve
sottolinearsi l'assenza, nel decreto-legge n. 175 del 2025 e relativa
legge di conversione, di una effettiva clausola generale di
salvaguardia delle competenze statutarie delle regioni speciali e
delle province autonome, sicche' e' indubbio che la disposizione
censurata pretenda di trovare applicazione anche nei confronti della
Regione Sardegna.
La sola clausola di salvaguardia prevista, come sopra gia'
notato, e' quella circoscritta alle previsioni contenute nel comma 3
(e 4) del menzionato art. 11-bis, secondo cui «le regioni e province
autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione
delle aree idonee ai sensi dello statuto speciale e delle relative
norme di attuazione», limitatamente alla sola legge regionale che
(deve) individuare «aree idonee all'installazione di impianti da
fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e
degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5».
Si rinvia sul punto a quanto gia' dedotto sopra al punto B.1.5.
C. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera h),
decreto-legge n. 175 del 2025, come convertito in legge n. 4 del
2026, nella parte in cui introduce il comma 1, lettera "g" dell'art.
11-bis nel decreto legislativo n. 190 del 2024, in combinato con
l'art. 20, decreto-legge n. 17 del 2022, fa riferimento agli
«immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e
non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati»:
Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera g),
decreto-legge n. 175 del 2025, come convertito in legge n. 4 del
2026, nella parte in cui introduce il comma 1, lettera "g" dell'art.
11-bis nel decreto legislativo n. 190 del 2024, e fa riferimento ai
«beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero
dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari,
di cui all'art. 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175»;
per violazione degli articoli 3, 4, 6, 8 e 14 dello statuto
speciale di autonomia della Regione Sardegna e art. 39 delle norme di
attuazione statutaria approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, articoli 5 e 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 267,
nonche' con gli articoli 116, primo comma e art. 117, terzo comma,
della Costituzione.
Sotto un profilo ulteriore e specifico profilo, diverso da quanto
dedotto ai punti precedenti, l'elenco delle materie ritenute idonee
all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili dall'art. 2, comma 1, dell'art. 11-bis, presenta
ulteriori vizi di legittimita' costituzionale per violazione delle
norme-parametro richiamate in rubrica, avuto riguardo alle competenze
regionali sarde sui beni demaniali.
Infatti, secondo la disposizione richiamata, sono considerati ope
legis idonei ad ospitare impianti di produzione di energia FER, tra
gli altri: «g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in
uso al Ministero della difesa di cui all'art. 20 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste.
L'art. 20, decreto-legge n. 17 del 2022, include, oltre ai beni
destinati a usi militari, anche «gli immobili individuati quali non
piu' utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia
del demanio o non ancora alienati».
Il combinato di tali disposizioni lede le prerogative legislative
e amministrative sarde in riferimento al proprio demanio.
C.1. A norma dell'art. 14 dello statuto, «la regione, nell'ambito
del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello
Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio
marittimo.
I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a
monopoli fiscali restano allo Stato, finche' duri tale condizione».
A tale norma e' stata data attuazione con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 250 del 1949 e n. 267 del 2006, i
quali prevedono la formazione di elenchi per la consegna dei beni
demaniali di competenza regionale. In particolare, l'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1949 si occupa dei
beni gia' nella titolarita' dello Stato alla data di entrata in
vigore dello statuto e prescrive che «per la consegna dei beni dello
Stato che passano alla regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1°
gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le
Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il
territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della
Giunta regionale compileranno:
a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.
Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo
nonche' le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e
patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli
fiscali o in uso all'Amministrazione militare».
L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del
2006, invece si occupa della formazione degli elenchi dei «beni
demaniali e patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente alla
data di entrata in vigore dello statuto di autonomia che sono
trasferiti alla regione».
C.2. Secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Sassari, 8
dicembre 2023, n. 1256, in atto gravata di appello: all. 2), il
trasferimento di tali beni «connessi a servizi di competenza statale
e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare» opera di
pieno diritto ed e' possibile in presenza del presupposto di fatto
giuridicamente qualificante della dismissione dall'uso pubblico senza
aver necessita' della redazione degli elenchi di cui si e' gia' detto
sopra. Si tratta, appunto del caso degli «immobili individuati quali
non piu' utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati
all'Agenzia del demanio o non ancora alienati» di cui al comma 1
dell'art. 20, decreto-legge n. 17 del 2022, richiamati dalla lett.
"g" dell'art. 11-bis qui impugnato.
Si e' deciso, infatti, in un caso riguardante strutture del
demanio ferroviario, ma con argomenti che valgono per qualsiasi tipo
di demanio tra quelli indicati dall'art. 14 dello statuto sardo, che
«si ritiene comunque che il trasferimento del bene nel patrimonio
regionale non sia automatico e che, invece, richieda un atto di
dismissione da parte dell'ente statale.
Infatti, nell'esercizio dei servizi di competenza statale (quale
il servizio ferroviario), gli enti di riferimento svolgono le
attivita' strumentali previa assunzione di decisioni e scelte di tipo
organizzativo e/o gestionale, nel rispetto delle normative di settore
di stampo pubblicistico e privatistico, sicche' il compimento del
servizio trova la propria causa e ragion d'essere nelle valutazioni
adottate dall'ente medesimo.
E, per l'effetto, la strumentalita' e la destinazione di un bene
(nonche' la sua dismissione) deve essere certamente la conseguenza di
scelte e di valutazioni poste in essere dall'ente, anche in
conformita' all'interesse pubblico di riferimento; cio' che e'
necessario e' che l'ente esprima la propria volonta' mediante atti
giuridici.
Se, dunque, la perdita della strumentalita' e' l'espressione di
scelte da parte dell'ente di riferimento, non e' possibile
estromettere in toto il ruolo gestionale e decisionale dell'ente sul
bene mediante la previsione di un trasferimento automatico: invero,
la perdita di strumentalita' non e' un fatto giuridico automatico,
bensi' e' manifestazione di una scelta dell'ente proprietario, il
quale, all'esito di proprie valutazioni, potra' decidere di
dismettere o meno il bene.
L'atto di dismissione costituisce, pertanto, la manifestazione
esterna della volonta' dell'ente a che il bene non sia piu'
funzionale all'esercizio del servizio statale; la dismissione puo'
trovare riscontro in atti giuridici quali negozi, scritture o persino
comportamenti univoci e concludenti.
L'automatico trasferimento dei beni statali non sarebbe
certamente coerente con l'attuale sistema in materia di servizi, il
quale impone che l'ente esponenziale persegua l'interesse pubblico (o
l'interesse di riferimento) alla stregua di decisioni e valutazioni
di ponderazione e giudizio rispetto alla realta' dei fatti.
Affermato, cosi', che la perdita di strumentalita' del bene con
il servizio statale deve essere manifestata mediante un atto
giuridico proveniente dall'ente di riferimento, si ritiene che il
trasferimento del bene alla regione deve, appunto, trovare riscontro
esterno in un atto di dismissione da parte dell'ente titolare del
servizio.
E, dunque, la tesi delle parti convenute non puo' essere in
questa sede accolta: l'art. 14 dello statuto deve essere interpretato
anche alla luce del potere decisionale posto in capo allo Stato (e ai
suoi enti di riferimento) con riguardo alla valutazione e alla
ponderazione degli interessi in gioco per l'esercizio del servizio di
competenza statale.
Cio' che e' pertanto necessario ai fini del trasferimento ex art.
14 e' che lo Stato abbia valutato l'assenza di strumentalita' del
bene con il rispettivo servizio statale e, per l'effetto, abbia
deciso di dismettere il bene. Dall'esercizio di tale potere
decisionale (dismissione del bene statale con accertamento
dell'assenza di strumentalita' con il servizio statale di
riferimento) consegue il trasferimento del bene dismesso alla
regione.
Tale interpretazione e' stata peraltro gia' condivisa da alcune
pronunce giurisprudenziali: Tribunale amministrativo regionale
Sardegna n. 1049/2005 («Per essi, dunque, vale il precetto dell'art.
14, comma 2°, dello statuto, per il quale i beni e i diritti connessi
a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo
Stato finche' duri tale condizione. Il momento accertativo del venir
meno dell'anzidetta destinazione con trasferimento del diritto
dominicale sul bene, peraltro, lungi dal conseguire in via automatica
per il caso di cessazione del servizio cui i beni sono
strumentalmente connessi, non puo' che conseguire ad un esplicito
atto di dismissione da parte della competente Autorita' statale»);
Corte d'appello di Cagliari n. 413 del 16 luglio 2020 («sul punto ha
avuto modo di pronunciarsi la Consulta (sentenza n. 383/1991), che,
nell'occuparsi di un bene militare le cui funzioni di difesa erano
venute meno in relazione all'intenzione dello Stato di vendere il
compendio, ha statuito che la successione non avviene e i beni
restano di proprieta' dello Stato quando sono utilizzati (connessi)
per servizi di pertinenza statale; ha tuttavia osservato che
l'eccezione ha un limite ben preciso: l'utilizzazione deve essere
attuale, di guisa che, se tale utilizzo viene a cessare, cade il
presupposto della medesima eccezione ed i beni non piu' utilizzati
ricadono nella regola generale e seguono le sorti degli altri beni
statali e, cioe', la loro proprieta' e' trasferibile alla regione.
Nel caso sottoposto all'esame della Corte costituzionale, la causa di
esclusione doveva ritenersi cessata per effetto della messa in
vendita del bene ai privati da parte della pubblica amministrazione.
In definitiva, dunque, conformemente a quanto deciso dal primo
giudice deve ritenersi il valore non immediatamente precettivo
dell'art. 14 citato, come confermato dall'art. 39, decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, che attua lo
statuto speciale per la Sardegna. La norma prevede un'apposita
procedura per il trasferimento dei beni dello Stato da individuarsi
in appositi elenchi: ai sensi del suo secondo comma, come detto,
devono rimanere esclusi i beni del demanio marittimo nonche' le
strade statali e le relative pertinenze e i beni demaniali e
patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli
fiscali; per essi vale il precetto dell'art. 14, secondo comma, dello
statuto per il quale i beni e i diritti connessi a servizi di
competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato finche'
duri tale condizione; il momento accertativo del venir meno
dell'anzidetta destinazione con trasferimento del diritto dominicale
sul bene, peraltro, lungi dal realizzarsi in via automatica nel caso
di cessazione del servizio cui i beni sono strumentalmente connessi,
non puo' che seguire ad un esplicito atto di dismissione da parte
della competente autorita' statale (TAR Sardegna Cagliari, 6 maggio
2005, n. 1049)" (cosi', Tribunale Sassari, 8 dicembre 2023, n. 1256).
Anche secondo la giurisprudenza costituzionale, in un caso
analogo al presente, relativo ad una struttura militare nella Regione
Valle d'Aosta, ma con riferimenti puntuali allo statuto speciale di
autonomia sardo, si e' deciso che «anzitutto il testo della
disposizione statutaria, nell'individuare il requisito positivo e la
causa di esclusione del trasferimento (natura demaniale dei beni e
loro destinazione specifica al fine suindicato) nulla precisa quanto
al tempo in cui essi debbono verificarsi per essere rilevanti al fine
avuto di mira: la qual cosa, in riferimento alla stessa tendenziale
ampiezza dell'autonomia speciale, induce a ritenere compresi nel
trasferimento anche i beni per i quali la causa di esclusione venga a
cessare in un momento successivo all'entrata in vigore dello statuto.
Del resto l'art. 14 dello statuto speciale per la Sardegna (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) mentre stabilisce, al primo
comma, che la regione, nell'ambito del suo territorio, succede allo
Stato nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo Stato
i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale, da'
rilievo alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di
esclusione possa cessare, con l'effetto in tal caso che la
successione si realizza, in un momento posteriore all'entrata in
vigore dello statuto».
C.3. Pertanto, dalla superiore configurazione normativa e
giurisprudenziale discende il corollario secondo cui, attesa la
verificazione della condizione statutariamente prevista (id est, la
dismissione decisa dallo Stato del bene dall'uso pubblico) l'immobile
entra a far parte automaticamente nel demanio regionale, sicche' la
redazione degli «elenchi» dei beni oggetto di trasferimento prevista
dalle norme di attuazione statuaria (articoli 39, decreto del
Presidente della Repubblica n. 250 del 1949 e 1, decreto del
Presidente della Repubblica n. 267 del 2006) avrebbe efficacia
meramente dichiarativa di un effetto giuridico gia' determinatosi.
C.4. I beni di cui alla lettera "g" del comma 1, dell'art.
11-bis, qui impugnato, sono quei «beni del demanio militare o a
qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'art. 20
del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalita'
ivi previste». Tuttavia, l'art. 20 del decreto-legge n. 17 del 2022,
alla quale la lettera "g" fa rinvio include anche «gli immobili
individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e non ancora
consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati», come tali
propri del demanio regionale avendo ultimato l'uso militare per il
quale sono, in tesi, «non piu' utili».
Evidente, pertanto, l'illegittimita' costituzionale della
disposizione di cui alla lettera "g" dell'art. 11-bis, come
introdotto dall'art. 2 del decreto-legge n. 175 del 2025, per la
violazione di tutti i parametri richiamati. Infatti, se nulla puo'
essere contestato per quanto dispone la norma per quei beni
effettivamente in uso allo Stato per fini militari, per quegli altri
(«immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e
non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati»,
ossia destinati soltanto ai fini economico-reddituali della
produzione di energia e non militari ex art. 20, decreto-legge n. 17
del 2022), l'intervento statale e' privo di qualsiasi giustificazione
costituzionale.
Su tali beni, infatti, si e' comunque radicata la competenza,
legislativa, amministrativa e finanziaria della regione ricorrente
(ex articoli 3, 4, 6 e 8 dello statuto speciale di autonomia) sicche'
lo Stato non puo' determinarne unilateralmente la «idoneita'» ad
ospitare impianti FER, senza assicurare gli ambiti di esercizio delle
competenze legislative e amministrative costituzionalmente assicurate
alla regione dalle disposizioni invocate in rubrica.
C.5. Ovviamente tale ragionamento non muterebbe neppure nel caso
teorico in cui non si volesse condividere la ricostruzione
giurisprudenziale del Tribunale sassarese, in ordine all'automatico
trasferimento al demanio regionale dei beni statali dismessi dall'uso
pubblico, assumendosi, invece, che la redazione degli «elenchi» ex
articoli 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1949
e 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2006, abbia
natura costitutiva.
Infatti, anche in tale opzione interpretativa la regione avrebbe
comunque titolo per esercitare le attribuzioni discendenti dalle
disposizioni statutarie (soprattutto, l'art. 14 dello statuto), posto
che, in presenza dei requisiti di legge (recte, di statuto), ossia la
dismissione del bene dall'uso pubblico effettuata dallo Stato - che
li ha destinati alla sola finalita' della produzione energetica,
cioe' ad un uso non militare ma meramente economico-produttivo -, il
transito al demanio regionale costituisce atto dovuto, al pari della
formalizzazione degli «elenchi» voluti dalle norme di attuazione
dello statuto speciale per evidenti ragioni di certezza dei rapporti
giuridici.
Le disposizioni qui specificamente contestate, invece, consentono
allo Stato di pregiudicare la destinazione di tali beni (quali siti
sempre idonei a ospitare impianti FER, indipendentemente dal loro
valore ambientale, paesaggistico, o storico-antropologico, nonche'
dal costituire oggetto di pianificazione urbanistica) senza
consentire l'intervento regionale su nessuno dei campi di propria
competenza a norma delle disposizioni statutarie ed esecutive
richiamate in rubrica.
In particolare, in forza delle disposizioni impugnate la Regione
Sardegna non puo' esercitare le proprie funzioni amministrative (art.
6 St.) e legislative primarie (art. 3, lettera F e D, St. e 6,
decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975) in tema di
edilizia e urbanistica, agricoltura, di produzione di energia (art.
4, St.) nonche' il diritto di ricavare su tali beni «i redditi
derivanti dal proprio patrimonio e demanio» (art. 8, comma 1, lettera
i, dello statuto).
Evidente, pertanto, l'illegittimita' della disposizione di cui
all'art. 11-bis, comma 1, lettera "g" inserito nel decreto
legislativo n. 190 del 2024, in combinato disposto con l'art. 20,
comma 1, decreto-legge n. 17 del 2022, nella parte in cui fa
riferimento a quei beni «in uso al Ministero della difesa di cui
all'art. 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ivi inclusi gli
immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e non
ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati».
C.6. Identico ragionamento va fatto in riferimento alla lettera
"h" dell'art. 11-bis, decreto-legge n. 175 del 2025 con il quale si
e' dichiarata la idoneita' ope legis dei «beni del demanio o a
qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della
giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'art. 10 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175».
La disposizione in parola, infatti, elide qualsiasi competenza
legislativa e amministrativa della regione ricorrente, in violazione
di tutti i parametri costituzionali, statuari e delle norme di
attuazione dello statuto sopra richiamate perche', facendo
riferimento a beni demaniali «a qualunque titolo in uso al Ministero
dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari»,
ricomprende anche quelli dismessi dall'uso pubblicistico (perche'
destinati soltanto ai fini economico-produttivi di energia FER)
quindi ormai propri del demanio regionale (cfr. quanto dedotto sopra
ai punti "C.3"-"C.5").
Le medesime violazione vi sarebbero qualora si ritenesse (in
contrario avviso rispetto a quanto deciso dal Tribunale di Sassari
con la richiamata sentenza n. 1256 del 2023, all. 2) che per
completare il passaggio dal demanio statale a quello regionale di
tali beni dismessi dall'uso d'istituto e in atto destinati soltanto
alla produzione energetica, sia necessario predisporre gli elenchi
previsti dalle norme di attuazione statutaria (art. 39, decreto del
Presidente della Repubblica n. 250 del 1949 e art. 1, decreto del
Presidente della Repubblica n. 267 del 2006).
Si rinvia a quanto dedotto sopra al punto "C.6".
D. Illegittimita' costituzionale, sotto un diverso aspetto, dell'art.
2, comma 1, lettera h), decreto-legge n. 175 del 2025, come
convertito in legge n. 4 del 2026, nella parte in cui introduce il
comma 3, in combinato con il comma 4, dell'art. 11-bis, nel decreto
legislativo n. 190 del 2024, per la violazione degli articoli 3 e 4
dello statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna e degli
articoli 5 e 6, delle norme di attuazione statutaria approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480,
nonche' degli articoli 116, primo comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione nonche' del principio di leale collaborazione ex
articoli 5 e 114 della Costituzione.
D.1. Anche la disciplina recata dal combinato disposto dei commi
3 e 4 dell'art. 11-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024,
introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 175
del 2025, presenta profili di illegittimita' costituzionale per
violazione della competenza legislativa primaria della regione in
materia di «f) edilizia ed urbanistica» e pure di «agricoltura e
foreste» di cui all'art. 3, primo comma, lettera f) e lettera d),
dello statuto speciale.
In particolare, la previsione secondo cui le regioni non possono
introdurre «divieti generali e astratti all' installazione di
impianti da fonti rinnovabili», letta in combinato disposto con i
criteri stabiliti dal comma 4, lettere g) e h), determina un
sostanziale svuotamento del potere programmatorio e pianificatorio
che il comma 3 sembrerebbe formalmente riconoscere alle regioni.
Le citate disposizioni, infatti, stabiliscono norme di assoluto
dettaglio che:
1. al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli,
le aree agricole qualificabili come idonee non possano essere
inferiori allo 0,8 per cento ne' superiori al 3 per cento della
superficie agricola utilizzata (SAU), comprensiva delle superfici
interessate da impianti agrivoltaici;
2. puo' essere previsto un limite massimo differenziato per
ciascun comune.
Tali vincoli quantitativi e localizzativi, lungi dal configurarsi
come criteri di principio, impongono una disciplina di dettaglio che
consente alla regione unicamente valutazioni puntuali e caso per
caso, impedendo l'elaborazione di una visione programmatoria
complessiva del territorio. Ne consegue la vanificazione del potere
pianificatorio regionale, con effetti pregiudizievoli anche sulla
tutela del paesaggio, agricolo e forestale oltreche' del patrimonio
culturale, che, come costantemente affermato dalla Corte
costituzionale, puo' essere efficacemente garantita solo attraverso
una valutazione unitaria e sistemica del territorio (cfr. Corte
costituzionale n. 20 del 2022).
D.2. Non vale a superare neppure tali rilievi il disposto
dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 11-bis, il quale si
appalesa anch'esso incostituzionale nella parte in cui, con
riferimento alle sole aree ulteriori rispetto a quelle individuate
dal comma 1, prevede che «le regioni a statuto speciale e le province
autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione
delle aree idonee ai sensi dello statuto speciale e delle relative
norme di attuazione».
Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, la clausola di
salvaguardia svolge una funzione di limite generale all'applicazione
delle norme statali incompatibili con gli statuti speciali e con le
relative norme di attuazione (Corte cost. n. 125 del 2017; n. 31 del
2016; n. 241 del 2012). Tuttavia, nel caso di specie, tale clausola
risulta sostanzialmente neutralizzata dalla prima parte del medesimo
comma 3, che subordina l'esercizio del potere regionale al rispetto
dei principi, dei criteri e degli obiettivi fissati dallo Stato,
prevedendo, in caso di inadempienza, l'attivazione dei poteri
sostitutivi ai sensi dell'art. 41 della legge n. 234 del 2012 (del
quale si tratterra', sotto diverso aspetto, al successivo punto "E").
Ne deriva un quadro normativo intrinsecamente contraddittorio:
ove si ritenga che il termine di centoventi giorni e il relativo
meccanismo sanzionatorio non trovino applicazione nei confronti delle
regioni a statuto speciale, in forza della clausola di salvaguardia,
la potesta' programmatoria regionale risulterebbe comunque svuotata
dai vincoli di dettaglio imposti dal comma 4; ove, invece, si ritenga
che tali termini e poteri sostitutivi siano applicabili anche alle
regioni a statuto speciale, si configurerebbe un'ulteriore e piu'
grave invasione della competenza legislativa primaria regionale in
materia urbanistica, agricoltura e foreste.
D.3. Da quanto sopra dedotto risulta evidente la sostanziale
ablazione di ogni sfera di effettiva potesta' programmatoria e
legislativa regionale sugli ambiti di propria competenza dati gli
stringenti limiti imposti inderogabilmente dal combinato disposto dei
commi 3 e 4 del contestato art. 11-bis del decreto legislativo n. 190
del 2024, introdotto dall'art. 2, comma 1, decreto-legge n. 175 del
2025 oggetto della odierna impugnazione.
In particolare risultano violate le sfere di competenza
assicurate alla Regione Sardegna dagli articoli 3 e 4 dello statuto
speciale e agli articoli 5 e 6, delle norme di attuazione statutaria
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975,
n. 480, nonche' con gli articoli 117, terzo comma, della
Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione ex
articoli 5 e 114 della Costituzione.
E. Illegittimita' costituzionale, sotto un diverso aspetto, dell'art.
2, comma 1, lettera h), decreto-legge n. 175 del 2025, come
convertito in legge n. 4 del 2026, nella parte in cui introduce il
comma 3 dell'art. 11-bis, nel decreto legislativo n. 190 del 2024,
per la violazione degli articoli 3 e 4 dello statuto speciale di
autonomia della Regione Sardegna e degli articoli 5 e 6, delle norme
di attuazione statutaria approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, nonche' con gli articoli 3, con il
correlato principio di ragionevolezza, articoli 116, primo comma, e
117, terzo e quinto comma, 120, secondo comma, e 127 della
Costituzione e del principio di leale collaborazione ex articoli 5 e
114 della Costituzione.
E.1. Il comma 3 dell'art. 11-bis, nel quale e' imposto alle
regioni l'adozione, entro un termine di centoventi giorni, di una
legge di individuazione di aree idonee «ulteriori», appare lesivo
delle norme e dei principi costituzionali indicati in epigrafe nella
parte in cui prevede l'esercizio del potere sostitutivo di cui
all'art. 41 della legge n. 234 del 2012, non solo in caso di inerzia,
ma anche di mancata ottemperanza ai principi/criteri e agli obiettivi
stabiliti dalla legge.
Infatti, alla luce di tutto quanto dedotto nei paragrafi
precedenti, la disposizione in discussione e' in netto contrasto con
le norme di perimetrazione degli ambiti di autonomia della Regione
Sardegna poiche' l'attivazione del potere sostitutivo statale non
appare ancorata soltanto all'inadempimento procedurale (inerzia)
protratta oltre il termine di legge, ma anche a un giudizio di merito
in ordine alle misure legislative adottate dalla regione in
riferimento ai principi/obiettivi statali: in altri termini, la legge
statale sembra costruire un circuito nel quale la regione viene
commissariata non perche' non ha esercitato tempestivamente una
propria competenza legislativa (peraltro, gia' pesantemente violata
con le imposizioni di cui ai commi 1 e 2), ma in base ad un giudizio
di merito formulato dal Governo sui contenuti della legge regionale
effettivamente emanata.
E cio' senza neppure trascurare la contraddittorieta' connessa al
fatto che la regione, in esito pure ad approfondite valutazioni,
potrebbe anche valutare, di non avere ulteriori aree da indicare,
rendendo per l'effetto superflua la necessita' di un intervento
legislativo regionale.
E.2. La disposizione, infatti, prevede che «nel caso di mancata
adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi
previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di
cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica
l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
Orbene, in termini generali, il rimedio previsto dall'ordinamento
costituzionale avverso una legge regionale che sia in violazione dei
principi posti con legge statale in materia di potesta' ripartita -
ma il discorso vale a maggior ragione quando, come nel caso di
specie, vengono in rilievo competenze regionali primarie - e' il
ricorso dello Stato in via diretta a norma dell'art. 127 della
Costituzione.
Con la norma qui impugnata, invece, e' previsto uno schema del
tutto diverso, perche' il Governo, anziche' rivolgersi a codesta
ecc.ma Corte, e' autorizzata ad attivare direttamente il potere
sostitutivo ex art. 41, legge n. 234 del 2012. In sostanza, la legge
faculta (se non, addirittura, obbliga) lo Stato a farsi giustizia da
se' della legge regionale che, secondo il proprio unilaterale
giudizio, gli e' apparsa incostituzionale per violazione dei principi
e criteri direttivi di cui al comma 4 e degli obiettivi di cui al
comma 5 del medesimo art. 11-bis.
E.3. E' evidente come tale schema procedimentale si ponga
all'opposto di ogni previsione costituzionale sia in ordine ai
presupposti per l'attivazione del potere sostitutivo ex art. 120,
secondo comma, della Costituzione, nonche' delle forme di controllo e
garanzia costituzionale (ex art. 127 della Costituzione) sulle leggi
regionali emanate (in ipotesi) in violazione dei limiti previsti
dall'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione (e 4 dello
statuto), ovvero delle disposizioni statutarie in tema di potesta'
primaria (nel nostro caso, l'art. 3 dello statuto, nonche' gli
articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del
1975).
E.3.1. L'art. 41 della legge n. 234 del 2012 disciplina
l'intervento sostitutivo dello Stato a norma di quanto disposto dagli
articoli 117, quinto comma della Costituzione (secondo il quale le
regioni «...provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza») e 120, secondo comma, della Costituzione (secondo il
quale «... La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione»).
Secondo tale disposizione, l'intervento sostitutivo statale puo'
essere esercitato soltanto «al fine di porre rimedio all'eventuale
inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione
europea» e non per il caso in cui si sia data (in tesi) erronea
attuazione ai principi direttivi e/o alle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali dello Stato. Si tratta, pertanto, di una
fattispecie sanzionatoria prevista dal comma 3 in discussione, in
contrasto con la previsione dello stesso art. 41 della legge n. 234
del 2012, il quale gode di una doppia copertura costituzionale
specifica (art. 117, quinto comma, e art. 120, secondo comma, della
Costituzione) potendosi considerare come vera e propria norma
costituzionalmente obbligatoria e a contenuto costituzionalmente
vincolato, direttamente espressiva anche del principio di leale
collaborazione ex articoli 5 e 114 della Costituzione.
E.3.2. Appare ancor piu' platealmente violato il disposto
dell'art. 127 della Costituzione il quale radica in capo a codesta
Ecc.ma Corte il sindacato sulle leggi regionali da esercitarsi,
pertanto, in forma accentrata e con tutte le garanzie procedimentali
e processuali declinate dagli articoli 33 ss. legge 11 marzo 1953, n.
87. Violando tali fondamentali previsioni, volte a concorrere alla
configurazione ab imis del nostro modello costituzionale accentrato
del sindacato di legittimita' costituzionale, la norma in discussione
introduce una sorta di inedita «giustizia costituzionale
extraprocessuale governativa»: secondo il contestato terzo comma
dell'art. 11-bis, lo Stato, e per esso il Governo, ritenuta, sua
sponte, una legge regionale in contrasto con le norme di principio da
essa stessa poste (e interpretate), la puo' sostituire con propri, e
non meglio precisati, provvedimenti.
Infatti, va osservato che non e' dato neppure sapere quale
sarebbe, a valle dell'esercizio del potere sostitutivo statale, la
sorte delle leggi regionali gia' emanate e vigenti, ma ritenute dal
Governo, sempre in tesi, violative dei principi e degli obiettivi
posti ai commi 4 e 5 dell'art. 11-bis: di sicuro non si potrebbe
parlare di annullamento, posto che non e' certo nei poteri del
Governo annullare o anche solo disapplicare le leggi regionali
vigenti, ancorche' in ipotesi ritenute a proprio giudizio
incostituzionali; neppure potrebbe parlarsi di abrogazione, posto che
legge statale e legge regionale operano in rapporto di separazione e
quindi, l'una non puo' disporre l'abrogazione dell'altra (in disparte
il fatto che il Governo, anche nell'esercizio del potere sostitutivo,
non puo' certo emanare leggi).
Pertanto, quanto previsto dal comma terzo dell'art. 11-bis, circa
i presupposti e gli effetti dell'esercizio del potere sostitutivo
statale, oltre a porsi in frontale contrasto con l'art. 127, primo
comma, della Costituzione, appare del tutto irragionevole in
riferimento al principio generale di validita' del sistema ricavabile
dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.
E.3.3. E', altresi' evidente che la violazione dei parametri
sopra richiamati, ivi comprese le norme di cui agli articoli 117,
quinto comma, 120, secondo comma, e 127, primo comma della
Costituzione, nonche' del principio di ragionevolezza, ridondano
immediatamente in danno delle attribuzioni costituzionalmente
attribuite alla regione ricorrente dagli articoli 3 e 4 dello
statuto, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del
1975, nonche' 117, terzo comma della Costituzione.
Infatti, lo strumento di «giustizia costituzionale domestica» -
che la norma attribuisce al Governo sotto forma di esercizio del
potere sostitutivo in caso di asseriti vizi contenutistici della
legislazione regionale, in luogo dell'impugnazione della relativa
legge dinanzi a codesta ecc.ma Corte - priva la regione ricorrente
delle garanzie procedimentali e processuali che solo il giudizio di
legittimita' costituzionale puo' assicurare dinanzi all'unico organo
di garanzia costituzionale dell'intero sistema ordinamentale.
Anche la violazione del principio di ragionevolezza, in
riferimento alla indeterminatezza della disposizione in questione, la
quale non riesce a chiarire la sorte della legge regionale oggetto
dell'intervento sostitutivo dello Stato, ridonda nella violazione
delle competenze regionali conformate dalle disposizioni statutarie e
costituzionale richiamate in epigrafe in ordine all'esercizio delle
potesta' legislative che solo la Corte (e non certo il Governo) puo',
secondo Costituzione, porre nel nulla. Infatti, l'efficacia di tali
norme regionali, direttamente espressive della potesta' normativa
dell'ente, verrebbe resa nulla o comunque inefficace dall'uso di tali
poteri sostitutivi del Governo esercitati in violazione dello schema
garantistico previsto in Costituzione.
E.3.4. Sul punto vale infine notare come nessuna ragione di
rilievo costituzionale, o anche di mera esigenza di rispetto degli
obblighi europei e internazionali, consenta di giustificare
astrattamente tale illegittima forma di esercizio del potere
sostitutivo statale in luogo del corretto ricorso alla giustizia di
codesta ecc.ma Corte attivabile in via diretta dal Governo e in tempi
piu' rapidi anche del procedimento di cui all'art. 41, legge n. 234
del 2012.
Infatti, la Corte e' sempre stata in grado di rendere giustizia
costituzionale nei tempi piu' confacenti alle esigenze di ordine
sostanziale sottese ai singoli casi senza, ovviamente, dimenticare la
possibilita' per il Governo - ove sussista il rischio di un
irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento
giuridico della Repubblica, ovvero per i diritti dei cittadini - di
chiedere, la sospensione cautelare di una legge regionale a norma del
combinato degli articoli 35 e 40, della legge n. 87 del 1953.
F. Illegittimita' costituzionale, sotto un diverso aspetto, dell'art.
2, comma 1, lettera h), decreto-legge n. 175 del 2025, come
convertito in legge n. 4 del 2026 nella parte in cui introduce l'art.
11-ter, nel decreto legislativo n. 190 del 2024, relativamente al
combinato disposto dei commi 1 e 2, lettera b), per il quale «sono in
ogni caso considerati idonei i porti, per impianti eolici di potenza
fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del
piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei
mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica» per la
violazione degli articoli 3, 4, 6, 8 e 14 dello statuto speciale di
autonomia della Regione Sardegna e art. 39 delle norme di attuazione
statutaria approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19
maggio 1949, n. 250, articoli 5 e 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, art. 1, decreto legislativo 17
aprile 2001, n. 234 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 settembre 2006, n. 267, nonche' con gli articoli 116,
primo comma art. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione e di
quello di leale collaborazione ex articoli 5 e 114 della
Costituzione.
F.1. Secondo l'art. 105, commi 1 e 2, lettera e), decreto
legislativo 31 marzo 1998, lettera 112, sono trasferite alle regioni,
tra le altre, le funzioni relative «e) alla programmazione,
pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di
costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e
interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attivita'
portuale».
L'esercizio di tale attribuzione e' stata specificamente
attribuita alla Regione Sardegna dall'art. 1, decreto legislativo 17
aprile 2001, n. 234, a mente del quale «sono conferiti alla regione e
agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti
gia' disposti o che dovessero sopravvenire e in conformita' alle
norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti
locali». Tra questi, pertanto, si annoverano le competenze di cui al
sopra richiamato art. 105, comma 2, lettera e), decreto legislativo
n. 112 del 1998 in tema di portualita'.
F.2. Inoltre, a norma del combinato disposto dell'art. 10, legge
cost. n. 3 del 2001 e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione
la Regione Sardegna ha, comunque, competenza legislativa concorrente
in materia di «porti e aeroporti civili».
F.3. Tuttavia, pur a fronte di tale quadro competenziale, a norma
dell'art. 11-ter, commi 1 e 2, lettera b), inserito all'interno del
decreto legislativo n. 190 del 2024, dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge n. 175 del 2025, e rubricato «Aree idonee a mare», «1.
Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e
costiero, dello svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio
culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la
realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di
energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui
all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani
di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'art. 5, commi 1,
lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, e
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1
sono in ogni caso considerati idonei:
[...]
b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di
potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore
portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla
presentazione dell'istanza di autorizzazione unica».
F.4. Appare evidente come tale art. 11-ter, dichiarando tutte le
aree portuali sarde idonee ex lege ad ospitare impianti di produzione
FER, addirittura fino alla considerevole potenza di 100 MW,
imponendo, altresi', la redazione delle necessarie varianti ai piani
regolatori portuali, infrange in un sol colpo la gran parte delle
competenze che, come visto ai punti precedenti, spettano alla regione
ricorrente. In particolar modo, risultano lese le seguenti
attribuzioni:
a) legislative in materia di porti attribuite dal combinato
degli articoli 10, legge cost. n. 3 e 117, terzo comma, Cost;
b) le correlate competenze amministrative in forza del
principio di sussidiarieta' ex art. 118 della Costituzione, nonche'
art. 6 dello statuto (principio del parallelismo);
c) le competenze in tema di demanio regionale marittimo
portuale a norma dell'art. 14 dello statuto, e delle norme di
attuazione di cui ai decreto del Presidente della Repubblica n. 250
del 1949 e decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2006
(si rinvia alle censure dedotte sopra al § "C." da intendersi qui
trascritto);
d) i profili finanziari connessi all'uso del demanio
marittimo portuale ex art. 8, comma 1, lettera i, dello statuto (si
rinvia alle censure dedotte sopra al § "C." da intendersi qui
trascritto);
b) i poteri connessi «alla programmazione, pianificazione,
progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica
e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle
opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale» di cui al
combinato degli articoli 105, commi 1 e 2, lettera e), decreto
legislativo n. 112 del 1998, e art. 1, decreto legislativo n. 234 del
2001;
e) le competenze regionali in materia di edilizia,
urbanistica e tutela del paesaggio a norma dell'art. 3 dello statuto,
in combinato con gli articoli 5 e 6, decreto del Presidente della
Repubblica n. 480 del 1975 (si rinvia alle censure dedotte sopra al §
"B." da intendersi qui trascritto);
f) le competenze regionali in materia di produzione di
energia a norma dell'art. 4, comma 1, lettera e) dello statuto, in
combinato con gli articoli 5 e 6, decreto del Presidente della
Repubblica n. 480 del 1975 (si rinvia alle censure dedotte sopra al §
"B." da intendersi qui trascritto);
g) il principio di leale collaborazione tra lo Stato e la
regione a norma del combinato degli articoli 5 e 114, della
Costituzione.
In relazione, in particolare, alla superiore lettera e
(competenze in materia urbanistica e paesaggistica), la previsione
qui impugnata secondo la quale i porti - senza peraltro neppure
distinguere tra quelli di rilievo nazionale e quelli di rilievo
regionale (per i quali, lo si ribadisce, la Sardegna ha specifiche
competenze attribuitele con norma di attuazione ai sensi del decreto
legislativo n. 234 del 2001 in combinato disposto con l'art. 105,
comma 2, lettera e del decreto legislativo n. 112/1998) - sono «in
ogni caso considerati idonei» ai fini dell'installazione di impianti
eolici di potenza fino a 100 MW, oblitera di fatto ogni valutazione
da parte delle competenti amministrazioni in termini di impatto
ambientale e, quindi, paesaggistico. Infatti, ai sensi dell'art.
11-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024,
anch'esso oggetto della presente impugnativa, gli interventi
insistenti in aree idonee non sono subordinati «all'acquisizione
dell'autorizzazione dell'autorita' competente in materia
paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non
vincolante».
Eppure proprio in relazione ad un progetto di impianto eolico
off-shore il Consiglio di Stato ha affermato l'importante principio
secondo il quale «quando vi e' una istanza volta alla realizzazione
di un impianto su un tratto di mare prospiciente un'area sottoposta a
vincolo, rileva la Sezione che indubbiamente convergono i poteri
attribuiti sia dalla legislazione riguardante la valutazione di
impatto ambientale, sia quella riguardante la gestione dei vincoli
paesaggistici. Infatti, sotto il profilo generale, nel corso del
procedimento di valutazione dell'impatto ambientale il Ministero per
i beni culturali ed ambientali puo' e deve valutare ogni conseguenza,
diretta o indiretta, che dalla realizzazione dell'opera deriva alla
integrita' del paesaggio, nella sua fruibilita' collettiva e nella
percezione visiva dei valori che esso esprime quali manifestazioni
identitarie percepibili. In tale ambito valutativo, infatti, il
paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione
di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una
proiezione spaziale piu' ampia di quella riveniente dalla sua
semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute
nel decreto di vincolo; ai fini della valutazione dell'impatto
ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed
essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene
giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche
costituzionale (tra le tante, Corte costituzionale 14 novembre 2007,
n. 378)» (Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2013, n. 1674; v. anche, di
recente Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1872, che ribadisce,
assurgendo ormai a orientamento consolidato, la concezione del
paesaggio in termini di proiezione spaziale piu' ampia rispetto alla
mera perimetrazione fisica).
Ora, posto che, come anche precisato dal medesimo giudice
amministrativo, «ogni tratto la costa marina e' sottoposto al vincolo
paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a), del
codice approvato con il decreto legislativo n. 42 del 2004» (Cons.
Stato, sentenza n. 1674 del 2013 cit.) e che, nello specifico, nella
Regione Sardegna la fascia costiera e' ulteriormente
paesaggisticamente vincolata ai sensi degli articoli 19 e seguenti
del Piano paesaggistico regionale (PPR) approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 (pubblicata sul
BURAS n. 30 dell'8 settembre 2006), l'esclusione, per gli impianti
off-shore da ubicarsi nei porti, di una concreta ponderazioni degli
impatto ambientali e paesaggistici si scontra in modo frontale con le
prerogative regionali sopra illustrate.
A tal proposito si ricorda che codesta ecc.ma Corte ha decretato
la illegittimita' di alcune disposizioni del decreto-legge n. 121 del
2021 (conv. in legge n. 156 del 2021) che equiparavano le aree
ricomprese negli ambiti portuali delimitati dal documento di
programmazione strategica di sistema (DPSS) o del piano regolatore
portuale (PRP) alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita'
della disciplina stabilita dall'art. 142, comma 2, del decreto
legislativo 42/2004 (che esclude tali zone dal vincolo paesaggistico
ex lege della fascia costiera), imponendo nel contempo alle regioni
l'adeguamento del proprio piano paesaggistico entro specifico
termine. In tale occasione l'adito Giudice delle leggi ha stabilito
che: "[l]a disposizione viola, al contempo, l'art. 9 della
Costituzione in relazione ai parametri interposti costituiti dagli
articoli 135 e 143 cod. beni culturali sulla copianificazione
paesaggistica. Questi, in particolare, rispettivamente, impongono
l'obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con
espresso riferimento, tra l'altro, alle aree tutelate direttamente
dalla legge ai sensi dell'art. 142 e, nello specifico, per tali aree
richiedono che il piano provveda alla loro ricognizione e
identificazione, nonche' alla «determinazione di prescrizioni d'uso
intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di
dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione». Questa
Corte ha, anzitutto, gia' chiarito che il «sistema di pianificazione
delineato dal codice di settore rappresenta [...] attuazione
dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione ed e' funzionale a una
tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi
frammentari e incoerenti» (sentenza n. 187 del 2022; nello stesso
senso, sentenze n. 24 del 2022, n. 257 e n. 124 del 2021). In
particolare, la protezione del paesaggio, in quanto valore primario e
assoluto «richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che
si esplica in un'attivita' pianificatoria estesa sull'intero
territorio nazionale [...] affidata congiuntamente allo Stato e alle
regioni» (sentenze n. 240 e n. 130 del 2020, n. 86 del 2019 e n. 66
del 2018) e proprio «in questa prospettiva il codice dei beni
culturali e del paesaggio pone, all'art. 135, un obbligo di
elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento [tra
l'altro] alle aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi
dell'art. 142» (ancora sentenza n. 240 del 2020). La disposizione
impugnata nel sottrarre le zone ricomprese negli ambiti portuali al
vincolo paesaggistico delle aree costiere e nell'imporre alle regioni
il conseguente obbligo di modifica dei piani paesistici incide in via
unilaterale sull'assetto della pianificazione paesaggistica, in
contrasto con il menzionato principio, per di piu' risolvendosi, a
causa della descritta assimilazione tra zone urbane di completamento
e zone portuali, in un arretramento della protezione del bene
paesaggistico" (sent. n. 6 del 2023).
Sempre per i progetti off-shore si segnala altresi' che, mentre
il comma 1 dell'art. 11-ter del decreto legislativo n. 190/2024
prevede che le aree idonee sono individuate dai piani di gestione di
cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 201 del 2016, redatti
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le regioni e province autonome, si' a da assicurare a monte un
(sebbene non pregnante) coinvolgimento pianificatorio delle
amministrazioni regionali, il comma 2, lettera b), qualifica invece
direttamente i porti come aree idonee, cosi' (lo si ripete) da
escludere del tutto ogni possibile apporto delle regioni.
G. Illegittimita' costituzionale, sotto un diverso aspetto, dell'art.
2, comma 1, lettera h), decreto-legge n. 175 del 2025, come
convertito in legge n. 4 del 2026, nella parte in cui introduce
l'art. 11-quater, nel decreto legislativo n. 190 del 2024, per la
violazione degli articoli 3, 4 e 6 dello statuto speciale di
autonomia della Regione Sardegna e degli articoli 5 e 6, delle norme
di attuazione statutaria approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, nonche' degli articoli 9, 116,
primo comma, 117, terzo e quinto comma, e del principio di
ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione e di quello di leale
collaborazione ex articoli 5 e 114 della Costituzione.
G.1. Il summenzionato art. 11-quater dispone che «la
realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che
insistano in aree idonee non e' subordinata all'acquisizione
dell'autorizzazione dell'autorita' competente in materia
paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non
vincolante»; e che «nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione
unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in
aree idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica si
esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con
parere obbligatorio e non vincolante».
Come si evince chiaramente, il legislatore statale prevede che il
provvedimento di autorizzazione paesaggistica non sia piu' previsto
per qualsiasi intervento ricadente in aree idonee, quale che sia il
regime amministrativo degli interventi diretti all'installazione di
fonti di energia rinnovabile (FER). Al suo posto si prescrive una
funzione consultiva obbligatoria ma non vincolante, degradando il
livello della tutela paesaggistica di modo che soccomba sempre di
fronte al principio di massima diffusione delle FER. La regione
ricorrente ritiene che questa scelta legislativa presti il fianco a
piu' censure d'incostituzionalita'.
G.2. In via preliminare occorre osservare che il legislatore
statale, nell'art. 146, comma sesto, del decreto legislativo n. 42
del 2004 («Codice dei beni culturali»), attribuisce alle regioni la
funzione di autorizzazione paesaggistica, pur prevedendo che le
stesse possano delegare, con legge, tale funzione a province, a forma
associative e di cooperazione tra enti locali, a enti parco o a
singoli comuni. Cio', evidentemente, nel presupposto che la
competenza legislativa sia dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera s, della Costituzione, che infatti affida alla
legge statale la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali».
G.3. Lasciando per ora in disparte la circostanza che nel caso
della Sardegna la competenza in materia paesaggistica e'
regionalizzata, merita rilevare che il suddetto depotenziamento della
tutela del paesaggio in rapporto al principio di massima diffusione
delle FER appare in contrasto con l'art. 9, secondo comma, della
Costituzione, quale che sia il legislatore che lo dispone. Infatti,
sebbene la tutela del paesaggio sia un principio costituzionale
suscettibile di bilanciamento con gli altri principi costituzionali
di pari rilievo, e quindi pure con la tutela dell'ambiente, di cui il
principio di massima diffusione delle FER costituisce
un'esplicazione, e' tuttavia necessario che tale bilanciamento sia
ragionevole e che, percio', non si traduca nell'incondizionata e
costante prevalenza di un principio su un altro, come e' il caso in
esame qui. Se qualsiasi intervento di realizzazione di impianti FER
nelle aree idonee puo' essere realizzato senza autorizzazione
paesaggistica, potendo l'autorita' competente esprimere soltanto un
parere obbligatorio ma non vincolante, va da se' che in tali ambiti
il valore costituzionale del paesaggio dovra' sempre recedere dinanzi
all'esigenza di realizzare impianti da FER, senza che vi sia la
possibilita' di contemperare in concreto, nel corso del procedimento
autorizzatorio, i diversi interessi costituzionali che vengono in
rilievo. L'esigenza della transizione energetica assurge cosi' a
ruolo di calamita la cui forza attrattiva prevale sempre e comunque,
in dispregio della necessita' che sempre sia assicurato il pluralismo
degli interessi costituzionalmente rilevanti.
Sul punto, pare utile richiamare per la sua speciale
autorevolezza, ancora una volta, il precedente di codesta Corte (cfr.
sentenza 199 del 2014) ove si osserva che "la tutela del territorio,
nella dimensione paesaggistica, storico-culturale, di biodiversita',
di particolari produzioni agroalimentari, rappresenta un interesse
costituzionale potenzialmente confliggente, essendo evidente che
l'installazione degli impianti - con particolare riferimento a quelli
eolici - puo' alterare l'assetto territoriale. Al riguardo, questa
Corte ha ritenuto che «la conservazione ambientale e paesaggistica»
spetti, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, alla cura esclusiva dello Stato (sentenze n. 226 del
2009 e n. 367 del 2007), tenendo pero' conto, nel caso degli enti
territoriali dotati di autonomia particolare, di quanto previsto
dagli statuti speciali (sentenze n. 226 del 2009 e n. 378 del 2007)".
In altre parole, deve escludersi che il legislatore statale possa
legittimamente rimuovere la necessita' dell'autorizzazione
paesaggistica in relazione a tutti gli ambiti qualificati come area
idonea. Si tratta di porzioni molto ampie del territorio regionale,
con riguardo alle quali non puo' certo stabilirsi a priori ed ex lege
che l'installazione di impianti da FER non ponga problemi d'impatto
paesaggistico: problemi che, con tutta evidenza, sono da valutarsi
nella sede del procedimento autorizzatorio, per quanto semplificato
sia il regime amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione.
G.4. L'eccessiva, e percio' irragionevole, compressione del
principio costituzionale che impone la tutela del paesaggio ex art. 9
della Costituzione ridonda immediatamente nella violazione delle
competenze della Regione Sardegna, con cio' radicando l'interesse ad
agire della ricorrente. Infatti, nell'ordinamento speciale sardo la
potesta' amministrativa di autorizzazione paesaggistica non compete
alla regione su delega del legislatore statale, bensi' direttamente
alla regione in virtu' del principio di parallelismo tra funzioni
legislative e funzioni amministrative, quale si evince dall'art. 6
dello statuto, secondo cui «la regione esercita le funzioni
amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a
norma degli articoli 3 e 4».
G.5. Dalla suddetta circostanza si evince anche
l'incompatibilita' dell'art. 11-quater con gli articoli 3 e 6 dello
statuto sardo, nella misura in cui tali disposizioni statutarie
fondano le competenze legislative e amministrative della Regione
Sardegna in materia di tutela e pianificazione paesaggistica.
G.6. Non vale obiettare che la disciplina recata dall'art.
11-quater fosse gia' contenuta nel previgente art. 22 del decreto
legislativo n. 199 del 2021, il quale disponeva che «nei procedimenti
di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l'autorita'
competente in materia paesaggistica si esprime con parere
obbligatorio non vincolante». Va, infatti, evidenziato che questa
disposizione era rivolta alle regioni ordinarie e che la clausola
generale di salvaguardia contenuta nell'art. 49 del decreto
legislativo n. 199 del 2021 precisava che «erano fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente
decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative
norme di attuazione». Ne offre indiretta riprova il vigente art. 1,
comma sesto, della legge regionale sarda n. 20 del 2024, il quale
dispone che «la realizzazione degli impianti e degli accumuli FER,
indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree
ordinarie, e' vincolata [...] rispetto delle specifiche prescrizioni
di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con
particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale
e tecnica proprie dell'area e dell'impianto oggetto di istanza di
autorizzazione». Come risulta manifesto, la suddetta disposizione,
che non ricade tra quelle impugnate dallo Stato e dichiarate
incostituzionali nella sentenza n. 184 del 2025 di questa ecc.ma
Corte, richiama le vigenti norme legislative sarde in materia
paesaggistica, ivi comprese dunque quelle disciplinanti il
procedimento di autorizzazione paesaggistica [segnatamente, la legge
regionale 12 agosto 1998, n. 28, «Norme per l'esercizio delle
competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione
autonoma della Sardegna con l'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348», e la
legge regionale 4 maggio 2017, n. 9, «Disposizioni urgenti
finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento
recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)».
Al contrario, l'art. 11-quater (introdotto dal decreto-legge n.
175 del 2025 e del quale si contesta qui la legittimita'
costituzionale) ambisce a vigere pure nell'ordinamento speciale
sardo, poiche' nella legge di conversione n. 4 del 2026 e' assente
una clausola generale di salvaguardia delle competenze delle regioni
speciali (avendo invero la clausola di salvaguardia carattere
particolare, giacche' limitata al solo «processo programmatorio di
individuazione delle aree idonee»).
G.7. Neanche puo' validamente eccepirsi che la disposizione
impugnata abbia carattere di norma fondamentale di grande riforma
economico-sociale, per le ragioni illustrate in precedenza: non e'
concepibile che l'eliminazione di un presidio a garanzia di un bene
costituzionale fondamentale quale il paesaggio, intensamente tutelato
dall'art. 9 della Costituzione, possa assumere il valore di «grande
riforma economico-sociale», dovendo ogni intervento riformatore
tendere alla massima attuazione dei principi costituzionali anziche'
disattenderne le esigenze di protezione.
Merita inoltre rimarcare che per costante giurisprudenza di
questa ecc.ma Corte le norme qualificabili come grandi riforme
economico-sociali si caratterizzano per un triplice profilo: a) «si
deve trattare di norme legislative dello Stato che - in
considerazione del contenuto, della motivazione politico-sociale e
degli scopi che si prefiggono - presentino un carattere riformatore,
diretto a incidere significativamente nel tessuto normativo
dell'ordinamento giuridico o nella vita della nostra comunita'
giuridica nazionale» (v., spec., sentenza n. 219 del 1984); b) che,
alla luce «della tavola di valori costituzionali», abbiano ad oggetto
«settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza,
quali, ad esempio, "la soddisfazione di un bisogno primario o
fondamentale dei cittadini" (sent. n. 4 del 1964) o un "essenziale
settore economico del paese" (sentt. n. 13 del 1964, e, analogamente,
n. 219 del 1984)»; c) infine, che siano autenticamente
"fondamentali", ossia in grado di rappresentare i principi del
settore o dell'istituto considerato, alle quali si possono al piu'
aggiungere quelle norme legate ad esse «da un rapporto di
coessenzialita' o di necessaria integrazione - che rispondano
complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto,
un'attuazione su tutto il territorio nazionale (sent. n. 160 del
1969) e che, in ogni caso, lascino alle regioni, nelle materie di
propria competenza, uno spazio normativo sufficiente per adattare
alle proprie peculiarita' locali i principi e gli istituti introdotti
dalle leggi nazionali di riforma» (sent. n. 219 del 1984).
Ebbene, poiche' e' palese che la disposizione oggetto
d'impugnazione - l'art. 11-quater - non e' riconducibile a nessuno
dei tre profili illustrati sopra, deve escludersi la sua
qualificazione quale norma di grande riforma economico-sociale.
H. Illegittimita' costituzionale, sotto un diverso aspetto, dell'art.
2, comma 1, lettera h), decreto-legge n. 175 del 2025, come
convertito in legge n. 4 del 2026, nella parte in cui introduce
l'art. 11-quinquies, nel decreto legislativo n. 190 del 2024, in
relazione all'allegato "A" del predetto decreto legislativo, per la
violazione degli articoli 3, 4, 6 e 8 dello statuto speciale di
autonomia della Regione Sardegna e degli articoli 5 e 6, delle norme
di attuazione statutaria approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, nonche' degli articoli 9, 116,
primo comma della Costituzione, dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione in riferimento alla «Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16
novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)» firmata a
Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977,
n. 184.
H.1. L'art. 11-quinquies, anch'esso inserito nel corpo del
decreto legislativo n. 190 del 2024, ad opera dell'art. 2, comma 1,
lettera h, del decreto-legge n. 175 del 2025, dispone che
«all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione
di impianti da fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli
interventi di cui all'Allegato A.».
Le attivita' indicate da tale allegato «A» sono gli «Interventi
in attivita' libera» ripartiti tra «Interventi di nuova
realizzazione» (Sezione I, lettera da «a» fino a «v»), «interventi su
impianti esistenti» (sezione II, lettera da «a» fino a «p»),
variamente invasivi, sotto l'aspetto ambientale, paesaggistico,
architettonico, nonche' edilizio-urbanistico.
H.2 La «Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale
culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai
Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)», e' stata resa
esecutiva in Italia dalla legge 6 aprile 1977, n. 184.
A norma dell'art. 4 della predetta Convenzione «ogni Stato parte
della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di assicurare
l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e
la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e
naturale, menzionato negli articoli 1 e 2 e situato sul suo
territorio, incombe in primo luogo su di lui. Si sforza di agire a
tale scopo sia con le proprie forze, utilizzando al massimo le
proprie risorse, sia, in caso di necessita', con l'aiuto e la
cooperazione internazionali, in particolare sul piano finanziario,
artistico, scientifico e tecnico, delle quali puo' beneficiare».
Secondo il successivo art. 5, «al fine di assicurare una tutela e
una conservazione piu' efficaci e una valorizzazione piu' attiva
possibile del patrimonio culturale e naturale, situato sul loro
territorio e nelle condizioni adeguate a ciascun paese, gli Stati
parti della presente Convenzione si adopereranno nella misura del
possibile:
a) per adottare una politica generale mirante ad assegnare al
patrimonio culturale e naturale determinate funzioni nella vita
sociale e ad inserire la tutela di tale patrimonio nei programmi di
pianificazione generale;
b) per istituire sul proprio territorio, se non sono stati
ancora creati, uno o piu' servizi di tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di
personale adeguato e di mezzi che consentono di condurre a termine i
compiti che loro incombono;
c) per sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche e
perfezionare i metodi di lavoro che consentano ad uno Stato di far
fronte ai pericoli che minacciano il suo patrimonio naturale e
naturale;
d) per adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche,
amministrative e finanziarie adeguate per l'identificazione, la
tutela, la conservazione, la valorizzazione e il restauro di questo
patrimonio;
e) per favorire la creazione o lo sviluppo di centri
nazionali o regionali di formazione nel campo della tutela, della
conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e
naturale, nonche' per incoraggiare le ricerche scientifiche in questo
campo».
H.3. Nel territorio della Regione Sardegna insistono due siti
Unesco, tutelati a norma della Convenzione e della legge di
esecuzione sopra menzionate. Si tratta, in particolare del «Nuraxi»
di Barumini e delle «Domus de janas».
Il primo e' l'esempio piu' completo e meglio conservato di
nuraghe, la tipica struttura difensiva dell'eta' del bronzo. Il
complesso include una torre centrale (mastio) e un villaggio
circostante che testimoniano l'evoluzione della civilta' nuragica. E'
stato inserito tra i siti Unesco in esito alla 21ª sessione del
Comitato del Patrimonio mondiale, svoltasi a Napoli nel dicembre 1997
con decisione 21 COM VIII.C (reperibile al sito dell'Unesco al link:
https://whc.unesco.org/en/decisions/2888/).
Le domus, letteralmente le «case delle fate», sono tombe scavate
nella roccia che testimoniano le pratiche funerarie e religiose, ma
anche, nel loro ispirarsi all'architettura dei vivi, l'evoluzione
sociale delle comunita' neolitiche sarde. Caratterizzate da
articolati sistemi planimetrici e decorativi, rappresentano la piu'
estesa manifestazione di architettura funeraria ipogea del
Mediterraneo occidentale, a partire dal Neolitico Medio I (V
millennio a.C.), fino agli albori della Civilta' Nuragica. Sono state
inserite tra i siti del patrimonio Unesco a seguito di decisione del
Comitato del Patrimonio mondiale, tenutasi a Parigi nella 47°
sessione, il 12 luglio 2025, con decisione 47 COM 8B.26 (reperibile
al sito https://whc.unesco.org/en/decisions/8960/).
Il territorio sardo e' in generale fortemente caratterizzato
dalla presenza dei nuraghi e di altri monumenti che testimoniano le
antichissime civilta' che hanno abitato l'Isola. Nel 2021 e' stato
iscritto nella tentative list dell'UNESCO il bene «Monumenti nuragici
della Sardegna» (all. 3), su patrocinio dell'Amministrazione
regionale concesso con deliberazione della Giunta regionale n. 49/13
del 30 settembre 2020 (all. 4). Come si evince dalla relazione di
accompagnamento allegata alla suddetta deliberazione, la Sardegna
«appare come un museo aperto, con innumerevoli beni culturali e
paesaggistici» (pag. 1), in cui «i nuraghi sono diffusi in tutto il
territorio regionale offrendo un quadro unitario dell'intera civilta'
che da essi prende il nome, diversamente da altri monumenti presenti
in modo non uniforme ...» (pag. 5).
H.4. L'art. 11-quinquies, ponendo una presunzione juris et de
jure di idoneita' dei siti Unesco posti sul territorio della Regione
Sardegna per ospitare impianti FER di cui all'allegato "A" del
decreto legislativo n. 190 del 2024, senza rendere possibile alcuna
valutazione da parte degli organi regionali a tutela dei valori
paesaggistici, ambientali, urbanistici e di produzione dell'energia,
viola platealmente i parametri indicati in epigrafe.
H.4.1. Preliminarmente, pertanto, occorre eccepire la violazione
di tutti i parametri di legittimita' costituzionale gia' dedotti al
superiore punto "G" avverso l'art. 11-quater in riferimento alle
competenze legislative e amministrative regionali di tutela
paesaggistica, ambientale nonche' edilizia-urbanistica (ex articoli 3
e 6 dello statuto e 5 e 6 decreto del Presidente della Repubblica n.
480 del 1975) e di produzione dell'energia (art. 4, lettera e, e 6
dello statuto). Pertanto, le censure dedotte al precedente paragrafo
devono intendersi come integralmente riportate e trascritte nel
presente e valgono come motivi di impugnazione avverso il contestato
art. 11-quinquies.
H.4.2. Inoltre, la disposizione in esame, escludendo qualsivoglia
valutazione di compatibilita' ambientale ed edilizia-urbanistica in
concreto sui siti Unesco nel territorio sardo dei progetti di
impianti FER di cui all'allegato "A" al decreto legislativo n. 190
del 2024, mette in pericolo la conservazione e l'integrita' dei siti
medesimi.
Cio' comporta la violazione degli obblighi assunti dal nostro
Paese di tutelare e conservare tali beni in esecuzione della
Convenzione UNESCO di Parigi del 1972. In tali evenienze, i paragrafi
192-198 dell'Operational Guidelines for the Implementation of the
World Heritage Convention dell'Unesco (WHC. 08/01, January 2008)
(all. 5) prevede, quale piu' grave misura sanzionatoria il delisting
dei beni stessi dall'elenco dei siti tutelati dall'Agenzia O.N.U.
H.5. Pertanto, l'art. 11-quinquies, violando l'obbligo
internazionalmente assunto dall'Italia di tutelare tali i beni ex
art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione alla
Convenzione di Parigi sopra richiamata, integra un vizio di
legittimita' costituzionale i cui effetti ridondano direttamente su
una serie di evidenti competenze costituzionalmente e statutariamente
proprie della Regione Sardegna.
Infatti, in aggiunta a quanto dedotto sopra al punto H.4.1., la
possibile esclusione dei richiamati siti dall'elenco dei beni
patrimonio Unesco determina un oggettivo depauperamento dei valori
paesaggistici, ambientali, urbanistico-ambientali della regione, in
violazione delle relative potesta' legislative e amministrative
garantite dalle norme statutarie e costituzionali sopra richiamate.
Va anche considerata la perdita di attrattivita'
turistico-culturale alla quale viene esposta la regione da siffatta
illegittima disposizione legislativa, con correlato restringimento
dell'ambito di sviluppo ed esercizio delle potesta' legislativa in
materia di turismo per le quali la Sardegna gode di potesta' piena a
norma dell'art. 3, comma 1, lettera p) dello statuto. Analogo
discorso va fatto per la parallela potesta' amministrativa ex art. 6
dello statuto.
Si consideri, infine, che la perdita di attrattivita'
turistico-culturale conseguente al delisting dei siti Unesco incide
anche sulle competenze e le attribuzioni finanziarie della regione
riducendo le entrate derivanti da «imposte e tasse sul turismo e da
altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con
legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato» a
norma dell'art. 8, comma 1, lettera i) dello statuto di autonomia.
In conclusione, non ci sono dubbi sulla illegittimita'
costituzionale di tutte le norme impugnate in riferimento ai singoli
parametri di legittimita' specificamente richiamati nei superiori
paragrafi.
Quanto sopra premesso e ritenuto,
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente
ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale e
conseguentemente annullare l'art. 2, comma 1, lettera h, del
decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, unitamente e nel testo
risultante dalla legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15
del 20 gennaio 2026, e nel testo risultante da questa, nella parte in
cui ha inserito nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, gli
articoli:
11-bis, avuto riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4;
11-bis, comma 1, lettera «g», nella parte in cui, in
combinato con l'art. 20, decreto-legge n. 17 del 2022, fa riferimento
agli «immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali
e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora
alienati»;
11-bis, comma 1, lettera «h», nella parte in cui fa
riferimento ai «beni del demanio o a qualunque titolo in uso al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici
giudiziari, di cui all'art. 10 del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175»;
11-ter, avuto riferimento al combinato disposto dei commi 1 e
2, lettera b) per il quale «sono in ogni caso considerati idonei i
porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza
installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale,
ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica»;
11-quater;
art. 11-quinquies in relazione all'allegato «A» del decreto
legislativo n. 190 del 2024;
per violazione delle norme dello statuto speciale di autonomia di
cui agli articoli 3, 4, 6, 8 e 14, delle norme di attuazione dello
statuto speciale di cui all'art. 39, decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, articoli 5 e 6, decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, art. 1, decreto
legislativo 17 aprile 2001, n. 234 e art. 1, decreto del Presidente
della Repubblica 18 settembre 2006, n. 267, nonche' con gli articoli
9, 116, primo comma, 117, terzo e quinto comma, 118, 120, secondo
comma e 127 della Costituzione, nonche', ancora, del principio di
ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione e di quello di leale
collaborazione ex articoli 5 e 114 della Costituzione e dell'art.
117, primo comma, della Costituzione in riferimento alla «Convenzione
per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale
firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti
all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
la cultura (UNESCO)» firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa
esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184.
Cagliari-Roma, 19 marzo 2026
Prof. Avv. Chessa - Avv. Pani - Avv. Parisi - Prof. Avv. Saitta