Reg. Ric. n. 16 del 2026
pubbl. su G.U. del 09/09/2026 n. 36
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Siciliana
Oggetto:
Previdenza – Impiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione siciliana – Previsione che il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa è corrisposto nel tempo massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede termini diversi e di maggior favor, ossia nove mesi per la liquidazione del trattamento – Disparità di trattamento tra dipendenti regionali e quelli di altre amministrazioni – Conflitto con la normativa interposta che, a salvaguardia degli interessi patrimoniali dei dipendenti pubblici, stabilisce che trascorsi nove mesi dalla cessazione del servizio, l’ente liquidatore provvede alla corresponsione del trattamento agli aventi diritto entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi, mentre, tale clausola di salvaguardia risulta assente nella legge regionale – Eccedenza dalle competenze statutarie, secondo le quali la legislazione regionale esclusiva, in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari regionali, va esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e tale stato giuridico ed economico non deve essere inferiore a quello del personale dello Stato – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Disposizione regionale che determina effetti suscettibili di incidere sugli equilibri della finanza pubblica, interferendo con la disciplina statale diretta al contenimento della spesa pubblica e alla programmazione dei flussi finanziari relativi al pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto – Lesione della competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Disciplina regionale che, priva di adeguata quantificazione degli oneri e di idonea copertura finanziaria, comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all’alterazione temporale dei flussi di spesa in termini di anticipo di spesa – Lesione del principio della copertura finanziaria delle leggi.
- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 81 [terzo comma], 117, commi secondo, lettera l), e terzo; regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, artt. 14, lettera q), e 17, primo comma, lettera f); decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12.
Previdenza – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Previsione che, al fine di non creare disparità di trattamento tra i dipendenti della Regione, al personale regionale iscritto al Fondo pensioni Sicilia di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21 del 1986 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 e successive modificazioni – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina regionale che incide sulle condizioni sostanziali di accesso alla prestazione, di natura anche previdenziale, determinando un diverso regime di godimento del trattamento rispetto tra personale delle pubbliche amministrazioni – Norma regionale che, mediante un rinvio selettivo alla legislazione statale limitato a una determinata categoria di personale regionale, altera l’assetto della disciplina nazionale, introducendo un regime speciale non previsto dal legislatore statale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di previdenza sociale – Disposizione che può determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale senza un adeguato coordinamento con la disciplina statale – Lesione della competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 1, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere l) e o), e terzo; regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, artt. 14, lettera q), e 17, primo comma, lettera f); decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12.
Impiego pubblico – Formazione – Norme della Regione siciliana – Previsione che l’Assessorato regionale della salute organizza tramite il CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario) corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP (Aziende sanitarie provinciali), in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute – Previsione che i costi per tali corsi restano a carico delle singole ASP – Ricorso del Governo – Denunciate disposizioni in contrasto con i vincoli di contenimento della spesa sanitaria derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione dei principi di coordinamento della finanza pubblica – Disciplina che impiega risorse per prestazioni non essenziali determinando una corrispondente riduzione delle risorse disponibili per l’erogazione delle prestazioni essenziali – Lesione del principio della copertura finanziaria delle leggi.
- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 14.
- Costituzione, artt. 81 e 117, terzo comma; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174.
Previdenza – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Personale della Regione che dal 1° gennaio 2001, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 della legge n. 388 del 2000, è transitato ope legis sotto il profilo previdenziale all’INPS, rimanendo dipendente regionale in continuità con la Regione dalla data di assunzione – Previsione che, in caso di richiesta di cumulo dei periodi assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata fino al 31 dicembre 2000, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di servizio utili ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita presso la Regione – Previsione che agli oneri discendenti da tale disciplina provvede il Fondo pensioni della Regione, previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell’INPS – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina speciale del cumulo, discordante con la normativa interposta, che regola gli istituti della ricongiunzione, del riscatto, della totalizzazione e del cumulo dei periodi assicurativi, rimettendo esclusivamente alla legislazione statale i criteri di determinazione delle quote pensionistiche – Contrasto con la normativa nazionale che ha uniformato i criteri di calcolo pensionistico – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di previdenza sociale – Modificazione unilaterale dei criteri di maturazione e liquidazione di un diritto pensionistico, incidente su rapporti giuridici riservati alla competenza esclusiva della legislazione statale in materia di ordinamento civile – Disciplina regionale che determina nuovi criteri di definizione della quota pensionistica regionale, suscettibili di produrre maggiori oneri permanenti – Lesione dei principi di coordinamento della finanza pubblica – Introduzione di un regime pensionistico privilegiato, ex post, limitato ai dipendenti regionali transitati all’INPS, determinante una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici e ai dipendenti regionali appartenenti ad altre gestioni – Lesione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento – Disposizione solo formalmente interpretativa che innova l’ordinamento anziché chiarire il significato di una disposizione preesistente – Contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale.
- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 15.
- Costituzione, artt. 3, 81, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e o); regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, artt. 14, lettera q), e 17, primo comma, lettera f); decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011.
Impiego pubblico – Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità – Norme della Regione siciliana – Previsione che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono incompatibili con la carica di sindaco, componente della giunta comunale, consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e consigliere circoscrizionale – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina regionale in conflitto con la normativa statale di riferimento – Eccedenza dalle competenze statutarie, secondo le quali la legislazione regionale esclusiva, in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari regionali, va esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e tale stato giuridico ed economico non deve essere inferiore a quello del personale dello Stato – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile.
- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 20.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, art. 14, lettera q), e 17, primo comma, lettera f); decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, art. 14.
legge della Regione siciliana del 28/05/2026 Num. 13 Art. 1 Co. 3
legge della Regione siciliana del 28/05/2026 Num. 13 Art. 14
legge della Regione siciliana del 28/05/2026 Num. 13 Art. 15
legge della Regione siciliana del 28/05/2026 Num. 13 Art. 20
Costituzione Art. 81
Costituzione Art. 81 Co. 3
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Statuto della Regione Siciliana Art. 14
Statuto della Regione Siciliana Art. 17 Co. 1
legge del 30/12/2004 Art. 1 Co. 174
decreto-legge del 28/03/1997 Art. 3
legge del 28/05/1997
decreto-legge del 31/05/2010 Art. 12
legge del 30/07/2010
decreto-legge del 06/12/2011
legge del 22/12/2011
decreto legislativo del 30/04/1997
decreto legislativo del 08/04/2013 Art. 14
Testo del ricorso
N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 06 agosto 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 agosto 2026 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Previdenza - Impiego pubblico - Trattamento economico - Norme della
Regione siciliana - Previsione che il trattamento di fine servizio
o di fine rapporto dei dipendenti della Regione cessati dal
servizio per qualsiasi causa e' corrisposto nel tempo massimo di 12
mesi dalla data di cessazione dal servizio.
Previdenza - Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana -
Previsione che al fine di non creare disparita' di trattamento tra
i dipendenti della Regione, al personale regionale iscritto al
Fondo pensioni Sicilia di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge
regionale n. 21 del 1986 e successive modificazioni si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 207 del
2024 e successive modificazioni.
Impiego pubblico - Formazione - Norme della Regione siciliana -
Previsione che l'Assessorato regionale della salute organizza
tramite il CEFPAS (Centro per la formazione permanente e
l'aggiornamento del personale del servizio sanitario) corsi di
formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute
mentale delle ASP (Aziende sanitarie provinciali), in materia di
progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico
comunitaria sostenuti da budget di salute - Previsione che i costi
per tali corsi restano a carico delle singole ASP.
Previdenza - Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana -
Personale della Regione che dal 1° gennaio 2001, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 della legge n. 388 del 2000, e' transitato ope
legis sotto il profilo previdenziale all'INPS, rimanendo dipendente
regionale in continuita' con la Regione dalla data di assunzione -
Previsione che, in caso di richiesta di cumulo dei periodi
assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata
fino al 31 dicembre 2000, e' determinata secondo il sistema di
calcolo vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 13
del 2026, sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi
cinque anni di servizio utili ai fini del calcolo dell'indennita'
di buonuscita presso la Regione - Previsione che agli oneri
discendenti da tale disciplina provvede il Fondo pensioni della
Regione, previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento
delle necessarie risorse da parte dell'INPS.
Impiego pubblico - Elezioni - Incompatibilita' e ineleggibilita' -
Norme della Regione siciliana - Previsione che gli incarichi di
direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo
nelle aziende sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere
sono incompatibili con la carica di sindaco, componente della
giunta comunale, consigliere comunale, presidente del consiglio
circoscrizionale e consigliere circoscrizionale.
- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13 (Norme in
materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie), artt. 1,
commi 2 e 3, 14, 15 e 20.
(GU n. 36 del 09-09-2026)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587), in persona
del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso in
virtu' di legge dall'Avvocatura generale dello Stato (fax:
06/96514000; indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12,
contro la Regione Siciliana (codice fiscale n. 80012000826), in
persona del Presidente pro tempore, con sede a Palermo in piazza
Indipendenza n. 21 presso il Palazzo d'Orleans per la declaratoria
della illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3,
14, 15, 20 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 28 maggio
2026 pubblicata nel BUR n. 25 del 5 giugno 2026.
Premesse di fatto
Nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 5
giugno 2026 e' stata pubblicata la legge regionale n. 13 del 28
maggio 2026, intitolata «Norme in materia di personale ed enti
locali. Disposizioni varie».
Vengono in rilievo i seguenti articoli:
- art. 1, comma 2, che dispone sulla tempistica dell'erogazione
del trattamento di fine servizio o fine rapporto al personale
regionale, prevedendo che «il trattamento di fine servizio o di fine
rapporto dei dipendenti della Regione cessati dal servizio per
qualsiasi causa e' corrisposto nel tempo massimo di dodici mesi dalla
data di cessazione dal servizio»;
- art. 1, comma 3, che stabilisce al dichiarato «fine di non
creare disparita' di trattamento tra i dipendenti della Regione» che
al personale regionale iscritto al Fondo pensioni Sicilia si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161, della legge
30 dicembre 2024, n. 207;
- art. 14, rubricato «Corsi di formazione per gli operatori dei
dipartimenti di salute mentale delle Asp dispone che: «L'Assessorato
regionale della salute organizza tramite il CEFPAS corsi di
formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale
delle ASP, in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI)
di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute. 2. I
costi per i corsi di cui al comma 1 restano a carico delle singole
Asp»;
- art. 15, rubricato «Interpretazione autentica in materia di
personale regionale transitato previdenzialmente all'INPS»;
- art. 20, rubricato «Incompatibilita' incarichi nelle aziende
sanitarie, dispone che: «Gli incarichi di direttore generale,
direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono incompatibili
con la carica di sindaco, componente della giunta comunale,
consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e
consigliere circoscrizionale».
Tali disposizioni legislative presentano diversi profili di
incostituzionalita' e, in particolare, alcune disposizioni eccedono
dalle competenze statutarie di cui agli articoli 14, lettera q), e 17
lettera f) dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella parte in cui
attribuiscono alla Regione competenza legislativa nella materia dello
stato giuridico ed economico dei dipendenti della Regione, che deve
essere «in ogni caso non inferiore a quello del personale dello
Stato», e nella materia della «legislazione sociale» entro i limiti
dei principi e degli interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato e risultano, pertanto, costituzionalmente
illegittime. Il Consiglio dei ministri ha pertanto ritenuto di
doverla impugnare per i seguenti motivi.
Diritto
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge
della Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli articoli
3, 81, 117, secondo comma, lett. l) e 117, terzo comma, della
Costituzione anche in relazione all'art. 14, lettera q), e 17 comma 1
lettera f) dello Statuto della Regione Siciliana.
- L'art. 1, comma 2, della legge regionale in oggetto stabilisce
che il TFS/TFR dei dipendenti regionali cessati dal servizio «per
qualsiasi causa» e' corrisposto entro dodici mesi dalla cessazione.
La normativa statale, invece, prevede, a decorrere dal 1° gennaio
2027 «Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o
aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede ... nei
casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta'
o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o
di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi nove mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro».
La norma statale prevede dunque termini diversi e di maggior
favore, ossia nove mesi per la liquidazione del trattamento (v. art.
3 del decreto-legge n. 79/1997, come modificato dall'art. 1, comma
198, della legge n. 199/2025). La norma regionale in esame, pertanto,
viola, in primo luogo, l'art. 3 della Costituzione avuto anche
riguardo a quanto disposto dall'art. 14, comma 1, dello Statuto
speciale, di rango costituzionale, della Regione Siciliana, approvato
con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, laddove prevede che, pur avendo
l'Assemblea della Regione legislazione esclusiva in materia di stato
giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione,
tale potere debba essere esercitato «nei limiti delle leggi
costituzionali dello Stato» e in ogni caso, che il predetto stato
giuridico ed economico debba essere «non inferiore a quello del
personale dello Stato» (lett. q) del suddetto comma 1).
La disciplina in esame determina, infatti, una situazione di
disparita' di trattamento tra dipendenti regionali siciliani e
dipendenti di altre amministrazioni.
In ogni caso l'autonomia riconosciuta alla Regione Sicilia dallo
Statuto deve comunque esercitarsi entro i limiti derivanti dai
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e la disciplina
dei termini di corresponsione del TFS/TFR non rappresenta un mero
aspetto organizzativo interno all'Amministrazione datrice di lavoro,
poiche' incide direttamente sulle condizioni sostanziali di accesso
alla prestazione (di natura anche previdenziale) e poiche' determina
un diverso regime di godimento del trattamento rispetto al restante
personale delle pubbliche amministrazioni.
Sul punto, infatti, va considerato anche che codesta Corte ha
piu' volte sottolineato la criticita', sotto il profilo della
legittimita' costituzionale, di una disciplina che preveda ancora una
corresponsione differita del trattamento di fine servizio per il
dipendente pubblico (v. sentenze n. 159/2019, n. 130/2023 e ord. n.
25/2026).
Infine, anche qualora si dovesse ipotizzare che la legge
regionale in oggetto, disponendo, all'art. 1, comma 2, che il TFR/TFS
sia «corrisposto nel tempo massimo di dodici mesi dalla data di
cessazione dal servizio», configuri un'equiparazione a quanto
previsto all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79/1997 - in
quanto esso prevede che l'ente provvede alla liquidazione, per
determinate casistiche, del TFS, «decorsi nove mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro» ma con la clausola che «alla corresponsione
l'ente provvede entro i successivi tre mesi», persisterebbero
comunque ulteriori profili di incostituzionalita' della norma in
esame, poiche' il potere legislativo e' stato esercitato eccedendo
dalle competenze statutarie.
La legge statale, infatti, a salvaguardia dei rilevanti interessi
patrimoniali dei soggetti interessati coinvolti nella fattispecie in
esame, stabilisce espressamente che decorsi i tre mesi appena citati,
«sono dovuti gli interessi», mentre invece tale clausola di
salvaguardia risulta assente nella legge regionale oggetto della
disamina in corso (v. ultimo periodo del citato art. 3, comma 2, del
decreto-legge n. 79/1997).
La norma regionale, pertanto, non prevedendo analoga clausola di
salvaguardia, anche sotto tale profilo eccede dalle proprie
competenze statutaria in quanto il potere legislativo in materia deve
essere esercitato «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato»
e in ogni caso, che il predetto stato giuridico ed economico debba
essere «non inferiore a quello del personale dello Stato» (lett. q)
del suddetto comma 1, art. 14).
A cio' deve aggiungersi che la disciplina in esame invade
comunque la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia
di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale,
infatti, la disciplina dei rapporti di lavoro privatizzati alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprensiva del
trattamento di fine rapporto e delle relative modalita' di
corresponsione, appartiene all'ordinamento civile ed e' riservata
alla competenza esclusiva statale.
La disciplina statale che si pone come parametro interposto e che
risulta dunque violata nel caso in esame e' rappresentata da:
- l'art. 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che disciplina il trattamento di
fine servizio e termini di liquidazione della pensione;
- l'art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina i
termini e le modalita' di pagamento del TFS/TFR dei dipendenti
pubblici;
il complessivo quadro normativo statale in materia di
trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto del
pubblico impiego privatizzato, emanato nell'esercizio della
competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e
previdenza sociale. Inoltre, la disposizione regionale determina
effetti suscettibili di incidere sugli equilibri della finanza
pubblica, interferendo con la disciplina statale diretta al
contenimento della spesa pubblica e alla programmazione dei flussi
finanziari relativi al pagamento del TFS/TFR, con conseguente
violazione altresi' dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
sotto il profilo del coordinamento dell'assetto finanziario pubblico.
La disposizione regionale, non tenendo conto di tale percorso, appare
priva di adeguata quantificazione degli oneri e di idonea copertura
finanziaria, anzi comporta maggiori oneri per la finanza pubblica (in
termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni), in relazione all'alterazione temporale dei flussi
di spesa in termini di anticipo di spesa, con conseguente violazione
dell'art. 81 della Costituzione.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 3, della legge
della Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli articoli
117, secondo comma, lett. l), 117, secondo comma, lett. o), 117,
terzo comma, della Costituzione anche in relazione all'art. 14,
lettera q), e 17, comma 1 lettera f) dello Statuto della Regione
Siciliana.
Il comma 3, dell'art. 1 della legge in oggetto stabilisce che,
«al fine di non creare disparita' di trattamento tra i dipendenti
della Regione», al personale regionale iscritto al Fondo pensioni
Sicilia si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
La norma statale richiamata prevede:
- all'art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma
286, legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 - comma 286 e' sostituito
dal seguente:
«286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il
31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di
cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e
all'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei
contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene
meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di
lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,
a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista
dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della
predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta
facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore e relativamente
alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'art. 51, comma
2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facolta' di cui al
presente comma, quanto previsto dall'art. 14.1, comma 1, secondo
periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
La disposizione regionale che richiama, per una certa categoria
di lavoratori aderenti al Fondo pensioni Sicilia, la previsione sopra
riportata introduce una disciplina concernente il trattamento
pensionistico e di fine servizio del personale iscritto al suddetto
Fondo pensioni Sicilia, incidendo su istituti riconducibili alla
materia della previdenza sociale, materia che rientra, pacificamente,
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
L'autonomia legislativa riconosciuta alla Regione Sicilia dallo
Statuto con le norme indicate in rubrica deve esercitarsi entro i
limiti derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica e la disciplina relativa non rappresenta un mero aspetto
organizzativo interno all'Amministrazione datrice di lavoro, poiche'
incide direttamente sulle condizioni sostanziali di accesso alla
prestazione (di natura anche previdenziale) e determina un diverso
regime di godimento del trattamento rispetto tra personale delle
pubbliche amministrazioni.
Inoltre, la norma regionale, mediante un rinvio selettivo alla
legislazione statale limitato a una determinata categoria di
personale regionale, altera l'assetto della disciplina nazionale,
introducendo un regime speciale non previsto dal legislatore statale.
D'altra parte, e' stato piu' volte chiarito che il rapporto
pensionistico costituisce parte dell'ordinamento civile quando
vengono disciplinati diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal
rapporto di lavoro (ex multis, sentenze n. 159/2019; n. 130/2023).
Anche sotto tale profilo risulta violato l'art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, poiche' vengono disciplinati
aspetti del rapporto di lavoro privatizzato e del trattamento
economico differito riservati alla legislazione statale.
Invero, in materia pensionistica, codesta Corte costituzionale
piu' volte ha riconosciuto allo Stato il potere di fissare principi
uniformi di coordinamento della finanza pubblica (v. sentenze n.
78/2020; n. 152/2025).
La disposizione e' altresi' suscettibile di determinare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza regionale senza un adeguato
coordinamento con la disciplina statale, ponendosi in contrasto con i
principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza
pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Per tutto quanto sopra esposto il comma 3 dell'art. 1, della
legge regionale in oggetto, viola l'art. 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione (ordinamento civile); con l'art. 117, secondo
comma, lettera o), della Costituzione (previdenza sociale) e con
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della
finanza pubblica), ponendosi anche in contrasto con la normativa
statale interposta rappresentata dal complessivo quadro normativo
statale in materia di trattamento pensionistico, di fine servizio e
di fine rapporto del pubblico impiego privatizzato, emanato
nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di
ordinamento civile e previdenza sociale.
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della
Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli art. 117, terzo
comma, e 81 della Costituzione.
- L'art. 14, della legge in esame, rubricato «Corsi di formazione
per gli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle Asp»,
dispone: «L'Assessorato regionale della salute organizza tramite il
CEFPAS corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di
salute mentale delle ASP, in materia di progetti terapeutici
individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da
budget di salute. 2. I costi per i corsi di cui al comma 1 restano a
carico delle singole Asp».
- L'art. 14, in sostanza, stabilisce che la formazione degli
operatori citati sia organizzata dall'Assessorato regionale della
salute tramite il CEFPAS, ente di diritto pubblico regionale preposto
alla formazione permanente e all'aggiornamento del personale del
Servizio sanitario regionale e che i relativi costi siano posti a
carico delle singole ASP (Aziende Sanitarie Provinciali).
I progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico
comunitaria sostenuti dal budget di salute integrano gli interventi
di presa in carico psichiatrica e sociosanitaria assicurati dai
Dipartimenti di salute mentale nell'ambito dei Livelli essenziali di
assistenza, al fine di garantire ai pazienti un percorso di cura e di
inclusione sociale (abitazione, lavoro e relazioni sociali).
La previsione, tuttavia, non indica se gli oneri conseguenti,
posti a carico delle singole ASP, debbano gravare sul Fondo sanitario
regionale, ovvero siano finanziati mediante risorse regionali
autonome.
Nel corso dell'istruttoria, la Regione Siciliana ha affermato che
trattandosi di attivita' formative rivolte al personale sanitario
dipendente delle Aziende sanitarie provinciali, i relativi oneri
possono gravare sul Fondo sanitario regionale (FSR).
Gli oneri posti a carico delle singole ASP riguardano attivita'
formative che non sono riconducibili ai livelli essenziali di
assistenza (LEA).
Sul punto, occorre ricordare che la Regione Siciliana e'
attualmente sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario e,
conseguentemente, al divieto di sostenere spese non obbligatorie, ai
sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
anche qualora tali spese siano finanziate mediante risorse imputate a
missioni diverse dalla missione 13.
La giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, a partire
dalla sentenza n. 100 del 2010, e' ormai consolidata nel ritenere che
le disposizioni regionali incompatibili con i vincoli di contenimento
della spesa sanitaria derivanti dal Piano di rientro, eccedendo dalle
competenze statutarie, si pongano in contrasto con i principi di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo
comma, della Costituzione.
Ne consegue che per l'effettuazione di ulteriori spese, in un
contesto caratterizzato da risorse contingentate, la copertura delle
stesse non risulta congrua rispetto ai principi di cui all'art. 81,
terzo comma, della Costituzione, in quanto l'impiego di risorse per
prestazioni non essenziali determina una corrispondente riduzione
delle risorse disponibili per l'erogazione delle prestazioni
essenziali.
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge della
Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli articoli 3, 81,
97, 117, secondo comma, lett. l ) e lett. o), dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione anche in relazione all'art. 14, lettera q),
e 17, comma 1 lettera f) dello Statuto della Regione Siciliana.
- L'art. 15, della legge regionale in esame, rubricato
«Interpretazione autentica in materia di personale regionale
transitato previdenzialmente all'INPS», stabilisce che:
«1. Per il personale della Regione che dal 1° gennaio 2001, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' transitato ope legis sotto il profilo previdenziale all'INPS,
rimanendo dipendente regionale in continuita' con la Regione dalla
data di assunzione, in caso di richiesta di cumulo dei periodi
assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata
fino al 31 dicembre 2000, e' determinata secondo il sistema di
calcolo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,
sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di
servizio utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita
presso la Regione.
2. Agli oneri discendenti dal presente articolo provvede il
Fondo pensioni della Regione, previa adozione degli atti finalizzati
al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell'INPS».
- L'art. 15 interviene direttamente sui criteri di determinazione
della quota di pensione relativa a personale transitato all'INPS ai
sensi dell'art. 76 della legge n. 388 del 2000, mentre la materia
della previdenza obbligatoria appartiene alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato.
- L'art. 15, introducendo una disciplina speciale del cumulo,
risulta discordante con la normativa di cui al decreto legislativo n.
184 del 1997, il quale disciplina gli istituti della ricongiunzione,
del riscatto, della totalizzazione e del cumulo dei periodi
assicurativi, rimettendo esclusivamente alla legislazione statale i
criteri di determinazione delle quote pensionistiche.
Ancora, l'art. 15, della legge regionale de qua risulta non
conforme alla normativa prevista dal decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito dalla legge n. 214 del 2011 (la cd. «Riforma Fornero»), il
quale ha uniformato i criteri di calcolo pensionistico. La norma
regionale, al contrario, introduce invece un criterio speciale
fondato sulle ultime cinque annualita' e sul sistema vigente alla
data di entrata in vigore della legge regionale, in evidente
contrasto alla disciplina nazionale.
Codesta Corte costituzionale in molteplici occasioni ha affermato
l'ormai consolidato principio secondo cui la disciplina dei
trattamenti pensionistici, dei criteri di calcolo delle prestazioni,
della determinazione delle quote pensionistiche nonche' il
coordinamento tra gestioni previdenziali costituiscono aspetti della
materia «previdenza sociale», riservata integralmente allo Stato (ex
multis, sentenze n. 82/2018; n. 38/2018; n. 259/2017; n. 19/2025 e n.
52/2026).
Ne consegue, pertanto, la violazione dell'art. 117, secondo
comma, lett. o), della Costituzione.
Ancora, attraverso l'art. 15, la Regione modifica unilateralmente
i criteri di maturazione e liquidazione di un diritto pensionistico,
incidendo su rapporti giuridici riservati alla competenza esclusiva
della legislazione statale.
Ne deriva, di conseguenza, la violazione dell'art. 117, secondo
comma, lett. l), della Costituzione.
E' stato piu' volte chiarito che il rapporto pensionistico
costituisce parte dell'ordinamento civile quando vengono disciplinati
diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro (ex
multis, sentenze n. 159/2019; n. 130/2023).
Sotto altro profilo, si rileva come l'art. 15 della legge
regionale in parola determini nuovi criteri di definizione della
quota pensionistica regionale, suscettibili di produrre maggiori
oneri permanenti.
Invero, in materia pensionistica, codesta Corte costituzionale
piu' volte ha riconosciuto allo Stato il potere di fissare principi
uniformi di coordinamento della finanza pubblica (v. sentenze n.
78/2020; n. 152/2025).
Di conseguenza, una disciplina regionale che modifichi
unilateralmente il criterio di calcolo delle pensioni, come nel caso
di specie, alterando gli equilibri finanziari dell'intero sistema
previdenziale, integra la violazione dell'art. 117, terzo comma,
della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica).
In aggiunta, l'art. 15 introduce un regime pensionistico
privilegiato limitato ai dipendenti regionali transitati all'INPS,
determinando una disparita' di trattamento rispetto agli altri
dipendenti pubblici e ai dipendenti regionali appartenenti ad altre
gestioni. La differenziazione non appare sorretta da ragioni
oggettive, risultando pertanto lesiva del principio di uguaglianza ex
art. 3 della Costituzione. Inoltre, la modifica ex post dei criteri
pensionistici compromette i principi di imparzialita' e buon
andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
Da ultimo, si evidenzia che il comma 2, dell'art. 15 stabilisce
che agli oneri provvede il Fondo pensioni regionale, «previa adozione
degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da
parte dell'INPS».
Dal momento che tale disposizione non quantifica gli oneri ne'
individua adeguata copertura finanziaria, e presupponendo il
trasferimento di risorse da parte dell'INPS senza che cio' trovi
fondamento nella legislazione statale, essa viola l'art. 81, terzo
comma, della Costituzione, poiche' la copertura finanziaria e'
rimessa a un evento futuro e incerto.
Quanto sopra esposto, in sintesi, palesa come l'art. 15, della
legge regionale in esame risulti costituzionalmente illegittima per
violazione degli articoli 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere l) e
o), e 117, terzo comma, della Costituzione.
Infine, si sottolinea come la norma di cui all'art. 15, pur
formalmente qualificata come di «interpretazione autentica»,
introduce, in sostanza, un nuovo criterio di calcolo e una nuova
decorrenza normativa.
Sul punto, secondo la costante giurisprudenza della Corte
costituzionale (ex multis, sentenze n. 73/2017 e n. 108/ 2019) una
legge formalmente interpretativa e' illegittima quando innova
l'ordinamento anziche' chiarire il significato di una disposizione
preesistente.
Pertanto, la disposizione in parola, presentando natura
sostanzialmente innovativa, e' da ritenersi illegittima.
5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 20, della legge della
Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli articoli 117,
secondo comma, lettere l) anche in relazione all'art. 14, lettera q),
e 17, comma 1 lettera f) dello Statuto della Regione Siciliana.
- L'art. 20, rubricato Incompatibilita' incarichi nelle aziende
sanitarie, dispone che: «Gli incarichi di direttore generale,
direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono incompatibili
con la carica di sindaco, componente della giunta comunale,
consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e
consigliere circoscrizionale».
La previsione, quindi, nel disciplinare le cause di
incompatibilita' degli incarichi di direttore generale, direttore
sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie
provinciali e delle aziende ospedaliere con l'esercizio di cariche
elettive locali, estende il relativo regime di incompatibilita' anche
ai consiglieri comunali, ai presidenti dei consigli circoscrizionali
e ai consiglieri circoscrizionali.
Tale previsione, tuttavia, non appare conforme a quanto stabilito
dall'art. 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013, nel quale si
legge che: «1. Gli incarichi di direttore generale, direttore
sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali
sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei
ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e
commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11, della legge
23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di
diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni
di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario
nazionale o di parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una
regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente delle giunte o del consiglio
della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di
ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico
regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio sanitario regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della stessa regione».
- L'art. 20, pertanto, si pone in contrasto con il citato art.
14, del decreto legislativo n. 39 del 2013 ed eccedendo dalle
competenze statutarie di cui all'art. 14, lettera q) dello Statuto
della Regione Siciliana, nella parte in cui attribuisce alla Regione
competenza legislativa nella materia dello stato giuridico ed
economico dei dipendenti della Regione, che deve essere «in ogni caso
non inferiore a quello del personale dello Stato», viola la
competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento
civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione.
P.Q.M.
Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente
illegittimi e conseguentemente annullare, per i motivi sopra
indicati, gli articoli 1, comma 2, 1 comma 3, 14, 15 e 20 della legge
della Regione Siciliana n. 13 del 28 maggio 2026 pubblicata nel BUR
del 5 giugno 2026.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. copia dell'estratto del verbale relativo alla deliberazione
del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026, con allegata relazione;
2. la copia della legge regionale impugnata.
Roma, 4 agosto 2026
L'Avvocato dello Stato: Galluzzo