Reg. Ric. n. 16 del 2026
pubbl. su G.U. del 09/09/2026 n. 36

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione Siciliana



Oggetto:

Previdenza – Impiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione siciliana – Previsione che il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa è corrisposto nel tempo massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede termini diversi e di maggior favor, ossia nove mesi per la liquidazione del trattamento – Disparità di trattamento tra dipendenti regionali e quelli di altre amministrazioni – Conflitto con la normativa interposta che, a salvaguardia degli interessi patrimoniali dei dipendenti pubblici, stabilisce che trascorsi nove mesi dalla cessazione del servizio, l’ente liquidatore provvede alla corresponsione del trattamento agli aventi diritto entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi, mentre, tale clausola di salvaguardia risulta assente nella legge regionale – Eccedenza dalle competenze statutarie, secondo le quali la legislazione regionale esclusiva, in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari regionali, va esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e tale stato giuridico ed economico non deve essere inferiore a quello del personale dello Stato – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Disposizione regionale che determina effetti suscettibili di incidere sugli equilibri della finanza pubblica, interferendo con la disciplina statale diretta al contenimento della spesa pubblica e alla programmazione dei flussi finanziari relativi al pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto – Lesione della competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Disciplina regionale che, priva di adeguata quantificazione degli oneri e di idonea copertura finanziaria, comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all’alterazione temporale dei flussi di spesa in termini di anticipo di spesa – Lesione del principio della copertura finanziaria delle leggi.

- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 1, comma 2.

- Costituzione, artt. 3, 81 [terzo comma], 117, commi secondo, lettera l), e terzo; regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, artt. 14, lettera q), e 17, primo comma, lettera f); decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12.


Previdenza – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Previsione che, al fine di non creare disparità di trattamento tra i dipendenti della Regione, al personale regionale iscritto al Fondo pensioni Sicilia di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21 del 1986 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 e successive modificazioni – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina regionale che incide sulle condizioni sostanziali di accesso alla prestazione, di natura anche previdenziale, determinando un diverso regime di godimento del trattamento rispetto tra personale delle pubbliche amministrazioni – Norma regionale che, mediante un rinvio selettivo alla legislazione statale limitato a una determinata categoria di personale regionale, altera l’assetto della disciplina nazionale, introducendo un regime speciale non previsto dal legislatore statale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di previdenza sociale – Disposizione che può determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale senza un adeguato coordinamento con la disciplina statale – Lesione della competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 1, comma 3.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere l) e o), e terzo; regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, artt. 14, lettera q), e 17, primo comma, lettera f); decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12.


Impiego pubblico – Formazione – Norme della Regione siciliana – Previsione che l’Assessorato regionale della salute organizza tramite il CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario) corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP (Aziende sanitarie provinciali), in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute – Previsione che i costi per tali corsi restano a carico delle singole ASP – Ricorso del Governo – Denunciate disposizioni in contrasto con i vincoli di contenimento della spesa sanitaria derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione dei principi di coordinamento della finanza pubblica – Disciplina che impiega risorse per prestazioni non essenziali determinando una corrispondente riduzione delle risorse disponibili per l’erogazione delle prestazioni essenziali – Lesione del principio della copertura finanziaria delle leggi.

- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 14.

- Costituzione, artt. 81 e 117, terzo comma; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174.


Previdenza – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Personale della Regione che dal 1° gennaio 2001, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 della legge n. 388 del 2000, è transitato ope legis sotto il profilo previdenziale all’INPS, rimanendo dipendente regionale in continuità con la Regione dalla data di assunzione – Previsione che, in caso di richiesta di cumulo dei periodi assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata fino al 31 dicembre 2000, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di servizio utili ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita presso la Regione – Previsione che agli oneri discendenti da tale disciplina provvede il Fondo pensioni della Regione, previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell’INPS – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina speciale del cumulo, discordante con la normativa interposta, che regola gli istituti della ricongiunzione, del riscatto, della totalizzazione e del cumulo dei periodi assicurativi, rimettendo esclusivamente alla legislazione statale i criteri di determinazione delle quote pensionistiche – Contrasto con la normativa nazionale che ha uniformato i criteri di calcolo pensionistico – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di previdenza sociale – Modificazione unilaterale dei criteri di maturazione e liquidazione di un diritto pensionistico, incidente su rapporti giuridici riservati alla competenza esclusiva della legislazione statale in materia di ordinamento civile – Disciplina regionale che determina nuovi criteri di definizione della quota pensionistica regionale, suscettibili di produrre maggiori oneri permanenti – Lesione dei principi di coordinamento della finanza pubblica – Introduzione di un regime pensionistico privilegiato, ex post, limitato ai dipendenti regionali transitati all’INPS, determinante una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici e ai dipendenti regionali appartenenti ad altre gestioni – Lesione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento – Disposizione solo formalmente interpretativa che innova l’ordinamento anziché chiarire il significato di una disposizione preesistente – Contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 15.

- Costituzione, artt. 3, 81, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e o); regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, artt. 14, lettera q), e 17, primo comma, lettera f); decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011.


Impiego pubblico – Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità – Norme della Regione siciliana – Previsione che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono incompatibili con la carica di sindaco, componente della giunta comunale, consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e consigliere circoscrizionale – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina regionale in conflitto con la normativa statale di riferimento – Eccedenza dalle competenze statutarie, secondo le quali la legislazione regionale esclusiva, in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari regionali, va esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e tale stato giuridico ed economico non deve essere inferiore a quello del personale dello Stato – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 20.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, art. 14, lettera q), e 17, primo comma, lettera f); decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, art. 14.


Norme impugnate:
legge della Regione siciliana  del 28/05/2026  Num. 13  Art. 1  Co. 2
legge della Regione siciliana  del 28/05/2026  Num. 13  Art. 1  Co. 3
legge della Regione siciliana  del 28/05/2026  Num. 13  Art. 14
legge della Regione siciliana  del 28/05/2026  Num. 13  Art. 15
legge della Regione siciliana  del 28/05/2026  Num. 13  Art. 20


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 81 
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Statuto della Regione Siciliana   Art. 14 
Statuto della Regione Siciliana   Art. 17    Co.
legge del 30/12/2004    Art.   Co. 174 
decreto-legge del 28/03/1997    Art.
legge del 28/05/1997 
decreto-legge del 31/05/2010    Art. 12 
legge del 30/07/2010 
decreto-legge del 06/12/2011 
legge del 22/12/2011 
decreto legislativo del 30/04/1997 
decreto legislativo del 08/04/2013    Art. 14