Reg. Ric. n. 16 del 2026
pubbl. su G.U. del 09/09/2026 n. 36

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione Siciliana



Oggetto:

Previdenza – Impiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione siciliana – Previsione che il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa è corrisposto nel tempo massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede termini diversi e di maggior favor, ossia nove mesi per la liquidazione del trattamento – Disparità di trattamento tra dipendenti regionali e quelli di altre amministrazioni – Conflitto con la normativa interposta che, a salvaguardia degli interessi patrimoniali dei dipendenti pubblici, stabilisce che trascorsi nove mesi dalla cessazione del servizio, l’ente liquidatore provvede alla corresponsione del trattamento agli aventi diritto entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi, mentre, tale clausola di salvaguardia risulta assente nella legge regionale – Eccedenza dalle competenze statutarie, secondo le quali la legislazione regionale esclusiva, in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari regionali, va esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e tale stato giuridico ed economico non deve essere inferiore a quello del personale dello Stato – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Disposizione regionale che determina effetti suscettibili di incidere sugli equilibri della finanza pubblica, interferendo con la disciplina statale diretta al contenimento della spesa pubblica e alla programmazione dei flussi finanziari relativi al pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto – Lesione della competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Disciplina regionale che, priva di adeguata quantificazione degli oneri e di idonea copertura finanziaria, comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all’alterazione temporale dei flussi di spesa in termini di anticipo di spesa – Lesione del principio della copertura finanziaria delle leggi.

- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 1, comma 2.

- Costituzione, artt. 3, 81 [terzo comma], 117, commi secondo, lettera l), e terzo; regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, artt. 14, lettera q), e 17, primo comma, lettera f); decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12.


Previdenza – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Previsione che, al fine di non creare disparità di trattamento tra i dipendenti della Regione, al personale regionale iscritto al Fondo pensioni Sicilia di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21 del 1986 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 e successive modificazioni – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina regionale che incide sulle condizioni sostanziali di accesso alla prestazione, di natura anche previdenziale, determinando un diverso regime di godimento del trattamento rispetto tra personale delle pubbliche amministrazioni – Norma regionale che, mediante un rinvio selettivo alla legislazione statale limitato a una determinata categoria di personale regionale, altera l’assetto della disciplina nazionale, introducendo un regime speciale non previsto dal legislatore statale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di previdenza sociale – Disposizione che può determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale senza un adeguato coordinamento con la disciplina statale – Lesione della competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 1, comma 3.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere l) e o), e terzo; regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, artt. 14, lettera q), e 17, primo comma, lettera f); decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12.


Impiego pubblico – Formazione – Norme della Regione siciliana – Previsione che l’Assessorato regionale della salute organizza tramite il CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario) corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP (Aziende sanitarie provinciali), in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute – Previsione che i costi per tali corsi restano a carico delle singole ASP – Ricorso del Governo – Denunciate disposizioni in contrasto con i vincoli di contenimento della spesa sanitaria derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione dei principi di coordinamento della finanza pubblica – Disciplina che impiega risorse per prestazioni non essenziali determinando una corrispondente riduzione delle risorse disponibili per l’erogazione delle prestazioni essenziali – Lesione del principio della copertura finanziaria delle leggi.

- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 14.

- Costituzione, artt. 81 e 117, terzo comma; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174.


Previdenza – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Personale della Regione che dal 1° gennaio 2001, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 della legge n. 388 del 2000, è transitato ope legis sotto il profilo previdenziale all’INPS, rimanendo dipendente regionale in continuità con la Regione dalla data di assunzione – Previsione che, in caso di richiesta di cumulo dei periodi assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata fino al 31 dicembre 2000, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di servizio utili ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita presso la Regione – Previsione che agli oneri discendenti da tale disciplina provvede il Fondo pensioni della Regione, previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell’INPS – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina speciale del cumulo, discordante con la normativa interposta, che regola gli istituti della ricongiunzione, del riscatto, della totalizzazione e del cumulo dei periodi assicurativi, rimettendo esclusivamente alla legislazione statale i criteri di determinazione delle quote pensionistiche – Contrasto con la normativa nazionale che ha uniformato i criteri di calcolo pensionistico – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di previdenza sociale – Modificazione unilaterale dei criteri di maturazione e liquidazione di un diritto pensionistico, incidente su rapporti giuridici riservati alla competenza esclusiva della legislazione statale in materia di ordinamento civile – Disciplina regionale che determina nuovi criteri di definizione della quota pensionistica regionale, suscettibili di produrre maggiori oneri permanenti – Lesione dei principi di coordinamento della finanza pubblica – Introduzione di un regime pensionistico privilegiato, ex post, limitato ai dipendenti regionali transitati all’INPS, determinante una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici e ai dipendenti regionali appartenenti ad altre gestioni – Lesione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento – Disposizione solo formalmente interpretativa che innova l’ordinamento anziché chiarire il significato di una disposizione preesistente – Contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 15.

- Costituzione, artt. 3, 81, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e o); regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, artt. 14, lettera q), e 17, primo comma, lettera f); decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011.


Impiego pubblico – Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità – Norme della Regione siciliana – Previsione che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono incompatibili con la carica di sindaco, componente della giunta comunale, consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e consigliere circoscrizionale – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina regionale in conflitto con la normativa statale di riferimento – Eccedenza dalle competenze statutarie, secondo le quali la legislazione regionale esclusiva, in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari regionali, va esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e tale stato giuridico ed economico non deve essere inferiore a quello del personale dello Stato – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13, art. 20.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, art. 14, lettera q), e 17, primo comma, lettera f); decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, art. 14.


Norme impugnate:
legge della Regione siciliana  del 28/05/2026  Num. 13  Art. 1  Co. 2
legge della Regione siciliana  del 28/05/2026  Num. 13  Art. 1  Co. 3
legge della Regione siciliana  del 28/05/2026  Num. 13  Art. 14
legge della Regione siciliana  del 28/05/2026  Num. 13  Art. 15
legge della Regione siciliana  del 28/05/2026  Num. 13  Art. 20


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 81 
Costituzione   Art. 81    Co. 3 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 117    Co. 2 
Costituzione   Art. 117    Co. 2 
Costituzione   Art. 117    Co. 3 
Statuto della Regione Siciliana   Art. 14 
Statuto della Regione Siciliana   Art. 17    Co. 1 
legge del 30/12/2004    Art. 1    Co. 174 
decreto-legge del 28/03/1997    Art. 3 
legge del 28/05/1997 
decreto-legge del 31/05/2010    Art. 12 
legge del 30/07/2010 
decreto-legge del 06/12/2011 
legge del 22/12/2011 
decreto legislativo del 30/04/1997 
decreto legislativo del 08/04/2013    Art. 14 



Testo del ricorso

                        N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 06 agosto 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6  agosto  2026  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Previdenza - Impiego pubblico - Trattamento economico -  Norme  della
  Regione siciliana - Previsione che il trattamento di fine  servizio
  o di  fine  rapporto  dei  dipendenti  della  Regione  cessati  dal
  servizio per qualsiasi causa e' corrisposto nel tempo massimo di 12
  mesi dalla data di cessazione dal servizio. 
Previdenza - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  siciliana  -
  Previsione che al fine di non creare disparita' di trattamento  tra
  i dipendenti della Regione,  al  personale  regionale  iscritto  al
  Fondo pensioni Sicilia di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge
  regionale n. 21 del 1986 e successive modificazioni si applicano le
  disposizioni di cui all'art. 1, comma 161, della legge n.  207  del
  2024 e successive modificazioni. 
Impiego pubblico - Formazione  -  Norme  della  Regione  siciliana  -
  Previsione  che  l'Assessorato  regionale  della  salute  organizza
  tramite  il  CEFPAS  (Centro  per  la   formazione   permanente   e
  l'aggiornamento del personale  del  servizio  sanitario)  corsi  di
  formazione  rivolti  agli  operatori  dei  dipartimenti  di  salute
  mentale delle ASP (Aziende sanitarie provinciali),  in  materia  di
  progetti terapeutici individualizzati  (PTI)  di  presa  in  carico
  comunitaria sostenuti da budget di salute - Previsione che i  costi
  per tali corsi restano a carico delle singole ASP. 
Previdenza - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  siciliana  -
  Personale della Regione che dal 1° gennaio 2001, ai sensi e per gli
  effetti dell'art. 76 della legge n. 388 del 2000, e' transitato ope
  legis sotto il profilo previdenziale all'INPS, rimanendo dipendente
  regionale in continuita' con la Regione dalla data di assunzione  -
  Previsione  che,  in  caso  di  richiesta  di  cumulo  dei  periodi
  assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata
  fino al 31 dicembre 2000, e'  determinata  secondo  il  sistema  di
  calcolo vigente alla data di entrata in vigore della  legge  n.  13
  del 2026, sulla base  delle  retribuzioni  percepite  negli  ultimi
  cinque anni di servizio utili ai fini del  calcolo  dell'indennita'
  di buonuscita  presso  la  Regione  -  Previsione  che  agli  oneri
  discendenti da tale disciplina provvede  il  Fondo  pensioni  della
  Regione, previa adozione degli atti  finalizzati  al  trasferimento
  delle necessarie risorse da parte dell'INPS. 
Impiego pubblico - Elezioni - Incompatibilita'  e  ineleggibilita'  -
  Norme della Regione siciliana - Previsione  che  gli  incarichi  di
  direttore generale, direttore sanitario e direttore  amministrativo
  nelle aziende sanitarie provinciali  e  nelle  aziende  ospedaliere
  sono incompatibili con  la  carica  di  sindaco,  componente  della
  giunta comunale, consigliere  comunale,  presidente  del  consiglio
  circoscrizionale e consigliere circoscrizionale. 
- Legge della Regione siciliana 28  maggio  2026,  n.  13  (Norme  in
  materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie), artt.  1,
  commi 2 e 3, 14, 15 e 20. 


(GU n. 36 del 09-09-2026)

    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri (codice fiscale n.  80188230587),  in  persona
del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e  difeso  in
virtu'  di  legge  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato   (fax:
06/96514000;  indirizzo   PEC:   ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla  via  dei
Portoghesi n. 12, 
    contro la Regione Siciliana (codice fiscale n.  80012000826),  in
persona del Presidente pro tempore, con  sede  a  Palermo  in  piazza
Indipendenza n. 21 presso il Palazzo d'Orleans  per  la  declaratoria
della illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi  2  e  3,
14, 15, 20 della legge della Regione Siciliana n. 13  del  28  maggio
2026 pubblicata nel BUR n. 25 del 5 giugno 2026. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    Nella Gazzetta ufficiale della Regione  Siciliana  n.  25  del  5
giugno 2026 e' stata pubblicata la  legge  regionale  n.  13  del  28
maggio 2026, intitolata  «Norme  in  materia  di  personale  ed  enti
locali. Disposizioni varie». 
    Vengono in rilievo i seguenti articoli: 
      - art. 1, comma 2, che dispone sulla tempistica dell'erogazione
del trattamento  di  fine  servizio  o  fine  rapporto  al  personale
regionale, prevedendo che «il trattamento di fine servizio o di  fine
rapporto dei  dipendenti  della  Regione  cessati  dal  servizio  per
qualsiasi causa e' corrisposto nel tempo massimo di dodici mesi dalla
data di cessazione dal servizio»; 
      - art. 1, comma 3, che stabilisce al dichiarato  «fine  di  non
creare disparita' di trattamento tra i dipendenti della Regione»  che
al  personale  regionale  iscritto  al  Fondo  pensioni  Sicilia   si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161,  della  legge
30 dicembre 2024, n. 207; 
      - art. 14, rubricato «Corsi di formazione per gli operatori dei
dipartimenti di salute mentale delle Asp dispone che:  «L'Assessorato
regionale  della  salute  organizza  tramite  il  CEFPAS   corsi   di
formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute  mentale
delle ASP, in materia di progetti terapeutici individualizzati  (PTI)
di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di  salute.  2.  I
costi per i corsi di cui al comma 1 restano a  carico  delle  singole
Asp»; 
      - art. 15, rubricato «Interpretazione autentica in  materia  di
personale regionale transitato previdenzialmente all'INPS»; 
      - art. 20, rubricato «Incompatibilita' incarichi nelle  aziende
sanitarie,  dispone  che:  «Gli  incarichi  di  direttore   generale,
direttore  sanitario  e  direttore   amministrativo   nelle   aziende
sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono  incompatibili
con  la  carica  di  sindaco,  componente  della   giunta   comunale,
consigliere comunale, presidente  del  consiglio  circoscrizionale  e
consigliere circoscrizionale». 
    Tali  disposizioni  legislative  presentano  diversi  profili  di
incostituzionalita' e, in particolare, alcune  disposizioni  eccedono
dalle competenze statutarie di cui agli articoli 14, lettera q), e 17
lettera f) dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con legge
costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2,  nella   parte   in   cui
attribuiscono alla Regione competenza legislativa nella materia dello
stato giuridico ed economico dei dipendenti della Regione,  che  deve
essere «in ogni caso non  inferiore  a  quello  del  personale  dello
Stato», e nella materia della «legislazione sociale» entro  i  limiti
dei  principi  e  degli  interessi  generali  cui   si   informa   la
legislazione dello Stato e  risultano,  pertanto,  costituzionalmente
illegittime. Il  Consiglio  dei  ministri  ha  pertanto  ritenuto  di
doverla impugnare per i seguenti motivi. 
 
                               Diritto 
 
  1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della  legge
della Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli  articoli
3, 81, 117, secondo  comma,  lett.  l)  e  117,  terzo  comma,  della
Costituzione anche in relazione all'art. 14, lettera q), e 17 comma 1
lettera f) dello Statuto della Regione Siciliana. 
    - L'art. 1, comma 2, della legge regionale in oggetto  stabilisce
che il TFS/TFR dei dipendenti regionali  cessati  dal  servizio  «per
qualsiasi causa» e' corrisposto entro dodici mesi dalla cessazione. 
    La normativa statale, invece, prevede, a decorrere dal 1° gennaio
2027 «Alla liquidazione dei trattamenti di  fine  servizio,  comunque
denominati, per i dipendenti di cui al comma  1,  loro  superstiti  o
aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede ...  nei
casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta'
o  di  servizio  previsti  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,  per
collocamento  a  riposo  d'ufficio   a   causa   del   raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di  legge  o
di regolamento applicabili nell'amministrazione,  decorsi  nove  mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro». 
    La norma statale prevede dunque  termini  diversi  e  di  maggior
favore, ossia nove mesi per la liquidazione del trattamento (v.  art.
3 del decreto-legge n. 79/1997, come modificato  dall'art.  1,  comma
198, della legge n. 199/2025). La norma regionale in esame, pertanto,
viola, in primo  luogo,  l'art.  3  della  Costituzione  avuto  anche
riguardo a quanto disposto  dall'art.  14,  comma  1,  dello  Statuto
speciale, di rango costituzionale, della Regione Siciliana, approvato
con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, laddove prevede  che,  pur  avendo
l'Assemblea della Regione legislazione esclusiva in materia di  stato
giuridico ed economico degli impiegati e  funzionari  della  Regione,
tale  potere  debba  essere  esercitato  «nei  limiti   delle   leggi
costituzionali dello Stato» e in ogni caso,  che  il  predetto  stato
giuridico ed economico debba  essere  «non  inferiore  a  quello  del
personale dello Stato» (lett. q) del suddetto comma 1). 
    La disciplina in esame  determina,  infatti,  una  situazione  di
disparita'  di  trattamento  tra  dipendenti  regionali  siciliani  e
dipendenti di altre amministrazioni. 
    In ogni caso l'autonomia riconosciuta alla Regione Sicilia  dallo
Statuto deve  comunque  esercitarsi  entro  i  limiti  derivanti  dai
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e la  disciplina
dei termini di corresponsione del TFS/TFR  non  rappresenta  un  mero
aspetto organizzativo interno all'Amministrazione datrice di  lavoro,
poiche' incide direttamente sulle condizioni sostanziali  di  accesso
alla prestazione (di natura anche previdenziale) e poiche'  determina
un diverso regime di godimento del trattamento rispetto  al  restante
personale delle pubbliche amministrazioni. 
    Sul punto, infatti, va considerato anche  che  codesta  Corte  ha
piu'  volte  sottolineato  la  criticita',  sotto  il  profilo  della
legittimita' costituzionale, di una disciplina che preveda ancora una
corresponsione differita del trattamento  di  fine  servizio  per  il
dipendente pubblico (v. sentenze n. 159/2019, n. 130/2023 e  ord.  n.
25/2026). 
    Infine,  anche  qualora  si  dovesse  ipotizzare  che  la   legge
regionale in oggetto, disponendo, all'art. 1, comma 2, che il TFR/TFS
sia «corrisposto nel tempo massimo  di  dodici  mesi  dalla  data  di
cessazione  dal  servizio»,  configuri  un'equiparazione   a   quanto
previsto all'art. 3, comma 2,  del  decreto-legge  n.  79/1997  -  in
quanto esso  prevede  che  l'ente  provvede  alla  liquidazione,  per
determinate casistiche, del TFS, «decorsi nove mesi dalla  cessazione
del rapporto di lavoro» ma con la clausola che  «alla  corresponsione
l'ente  provvede  entro  i  successivi  tre  mesi»,   persisterebbero
comunque ulteriori profili  di  incostituzionalita'  della  norma  in
esame, poiche' il potere legislativo e'  stato  esercitato  eccedendo
dalle competenze statutarie. 
    La legge statale, infatti, a salvaguardia dei rilevanti interessi
patrimoniali dei soggetti interessati coinvolti nella fattispecie  in
esame, stabilisce espressamente che decorsi i tre mesi appena citati,
«sono  dovuti  gli  interessi»,  mentre  invece  tale   clausola   di
salvaguardia risulta assente  nella  legge  regionale  oggetto  della
disamina in corso (v. ultimo periodo del citato art. 3, comma 2,  del
decreto-legge n. 79/1997). 
    La norma regionale, pertanto, non prevedendo analoga clausola  di
salvaguardia,  anche  sotto  tale  profilo   eccede   dalle   proprie
competenze statutaria in quanto il potere legislativo in materia deve
essere esercitato «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato»
e in ogni caso, che il predetto stato giuridico  ed  economico  debba
essere «non inferiore a quello del personale dello Stato»  (lett.  q)
del suddetto comma 1, art. 14). 
    A cio'  deve  aggiungersi  che  la  disciplina  in  esame  invade
comunque la competenza legislativa esclusiva dello Stato  in  materia
di ordinamento civile, di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
l), della Costituzione. 
    Secondo la costante giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,
infatti, la disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  privatizzati  alle
dipendenze   delle   pubbliche   amministrazioni,   comprensiva   del
trattamento  di  fine  rapporto  e  delle   relative   modalita'   di
corresponsione, appartiene all'ordinamento  civile  ed  e'  riservata
alla competenza esclusiva statale. 
    La disciplina statale che si pone come parametro interposto e che
risulta dunque violata nel caso in esame e' rappresentata da: 
      - l'art. 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che disciplina il trattamento  di
fine servizio e termini di liquidazione della pensione; 
      -  l'art.  12,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  che  disciplina  i
termini e le  modalita'  di  pagamento  del  TFS/TFR  dei  dipendenti
pubblici; 
      il  complessivo  quadro  normativo  statale   in   materia   di
trattamento di fine servizio  e  trattamento  di  fine  rapporto  del
pubblico   impiego   privatizzato,   emanato   nell'esercizio   della
competenza esclusiva statale  in  materia  di  ordinamento  civile  e
previdenza sociale.  Inoltre,  la  disposizione  regionale  determina
effetti  suscettibili  di  incidere  sugli  equilibri  della  finanza
pubblica,  interferendo  con  la  disciplina   statale   diretta   al
contenimento della spesa pubblica e alla  programmazione  dei  flussi
finanziari  relativi  al  pagamento  del  TFS/TFR,  con   conseguente
violazione altresi' dell'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione,
sotto il profilo del coordinamento dell'assetto finanziario pubblico.
La disposizione regionale, non tenendo conto di tale percorso, appare
priva di adeguata quantificazione degli oneri e di  idonea  copertura
finanziaria, anzi comporta maggiori oneri per la finanza pubblica (in
termini  di  indebitamento  netto  e   fabbisogno   delle   pubbliche
amministrazioni), in relazione all'alterazione temporale  dei  flussi
di spesa in termini di anticipo di spesa, con conseguente  violazione
dell'art. 81 della Costituzione. 
  2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 3,  della  legge
della Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli  articoli
117, secondo comma, lett. l), 117,  secondo  comma,  lett.  o),  117,
terzo comma, della  Costituzione  anche  in  relazione  all'art.  14,
lettera q), e 17, comma 1 lettera  f)  dello  Statuto  della  Regione
Siciliana. 
    Il comma 3, dell'art. 1 della legge in  oggetto  stabilisce  che,
«al fine di non creare disparita' di  trattamento  tra  i  dipendenti
della Regione», al personale regionale  iscritto  al  Fondo  pensioni
Sicilia si applicano le disposizioni di cui all'art.  1,  comma  161,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 
    La norma statale richiamata prevede: 
      - all'art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  il  comma
286, legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 - comma 286 e' sostituito
dal seguente: 
        «286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro  il
31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle  disposizioni  di
cui  all'art.  14.1  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,   n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  e
all'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
possono  rinunciare  all'accredito  contributivo  della   quota   dei
contributi  a  proprio  carico  relativi  all'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della
medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene
meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del  datore  di
lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,
a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  prevista
dalla normativa vigente e successiva alla data  dell'esercizio  della
predetta   facolta'.   Con   la   medesima   decorrenza,   la   somma
corrispondente alla quota di contribuzione a  carico  del  lavoratore
che  il  datore   di   lavoro   avrebbe   dovuto   versare   all'ente
previdenziale,  qualora  non  fosse  stata  esercitata  la   predetta
facolta', e' corrisposta interamente al  lavoratore  e  relativamente
alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'art. 51,  comma
2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facolta' di cui al
presente comma, quanto previsto  dall'art.  14.1,  comma  1,  secondo
periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del  2019,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26». 
    La disposizione regionale che richiama, per una  certa  categoria
di lavoratori aderenti al Fondo pensioni Sicilia, la previsione sopra
riportata  introduce  una  disciplina  concernente   il   trattamento
pensionistico e di fine servizio del personale iscritto  al  suddetto
Fondo pensioni Sicilia,  incidendo  su  istituti  riconducibili  alla
materia della previdenza sociale, materia che rientra, pacificamente,
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera o), della Costituzione. 
    L'autonomia legislativa riconosciuta alla Regione  Sicilia  dallo
Statuto con le norme indicate in rubrica  deve  esercitarsi  entro  i
limiti  derivanti  dai  principi  dell'ordinamento  giuridico   della
Repubblica e la disciplina relativa non rappresenta un  mero  aspetto
organizzativo interno all'Amministrazione datrice di lavoro,  poiche'
incide direttamente sulle  condizioni  sostanziali  di  accesso  alla
prestazione (di natura anche previdenziale) e  determina  un  diverso
regime di godimento del  trattamento  rispetto  tra  personale  delle
pubbliche amministrazioni. 
    Inoltre, la norma regionale, mediante un  rinvio  selettivo  alla
legislazione  statale  limitato  a  una  determinata   categoria   di
personale regionale, altera  l'assetto  della  disciplina  nazionale,
introducendo un regime speciale non previsto dal legislatore statale. 
    D'altra parte, e' stato  piu'  volte  chiarito  che  il  rapporto
pensionistico  costituisce  parte  dell'ordinamento   civile   quando
vengono disciplinati diritti soggettivi  patrimoniali  derivanti  dal
rapporto di lavoro (ex multis, sentenze n. 159/2019; n. 130/2023). 
    Anche sotto tale profilo  risulta  violato  l'art.  117,  secondo
comma, lettera l), della Costituzione, poiche'  vengono  disciplinati
aspetti  del  rapporto  di  lavoro  privatizzato  e  del  trattamento
economico differito riservati alla legislazione statale. 
    Invero, in materia pensionistica,  codesta  Corte  costituzionale
piu' volte ha riconosciuto allo Stato il potere di  fissare  principi
uniformi di coordinamento della  finanza  pubblica  (v.  sentenze  n.
78/2020; n. 152/2025). 
    La disposizione e' altresi' suscettibile di determinare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  regionale  senza  un  adeguato
coordinamento con la disciplina statale, ponendosi in contrasto con i
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Per tutto quanto sopra esposto il  comma  3  dell'art.  1,  della
legge regionale in oggetto, viola l'art. 117, secondo comma,  lettera
l), della Costituzione (ordinamento civile); con l'art. 117,  secondo
comma, lettera o), della  Costituzione  (previdenza  sociale)  e  con
l'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione  (coordinamento  della
finanza pubblica), ponendosi anche  in  contrasto  con  la  normativa
statale interposta rappresentata  dal  complessivo  quadro  normativo
statale in materia di trattamento pensionistico, di fine  servizio  e
di  fine  rapporto  del  pubblico   impiego   privatizzato,   emanato
nell'esercizio della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
ordinamento civile e previdenza sociale. 
  3) Illegittimita' costituzionale dell'art.  14  della  legge  della
Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli art. 117, terzo
comma, e 81 della Costituzione. 
    - L'art. 14, della legge in esame, rubricato «Corsi di formazione
per gli operatori dei dipartimenti  di  salute  mentale  delle  Asp»,
dispone: «L'Assessorato regionale della salute organizza  tramite  il
CEFPAS corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di
salute  mentale  delle  ASP,  in  materia  di  progetti   terapeutici
individualizzati (PTI) di presa in carico  comunitaria  sostenuti  da
budget di salute. 2. I costi per i corsi di cui al comma 1 restano  a
carico delle singole Asp». 
    - L'art. 14, in sostanza,  stabilisce  che  la  formazione  degli
operatori citati sia  organizzata  dall'Assessorato  regionale  della
salute tramite il CEFPAS, ente di diritto pubblico regionale preposto
alla formazione permanente  e  all'aggiornamento  del  personale  del
Servizio sanitario regionale e che i relativi  costi  siano  posti  a
carico delle singole ASP (Aziende Sanitarie Provinciali). 
    I progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in  carico
comunitaria sostenuti dal budget di salute integrano  gli  interventi
di presa in  carico  psichiatrica  e  sociosanitaria  assicurati  dai
Dipartimenti di salute mentale nell'ambito dei Livelli essenziali  di
assistenza, al fine di garantire ai pazienti un percorso di cura e di
inclusione sociale (abitazione, lavoro e relazioni sociali). 
    La previsione, tuttavia, non indica  se  gli  oneri  conseguenti,
posti a carico delle singole ASP, debbano gravare sul Fondo sanitario
regionale,  ovvero  siano  finanziati  mediante   risorse   regionali
autonome. 
    Nel corso dell'istruttoria, la Regione Siciliana ha affermato che
trattandosi di attivita' formative  rivolte  al  personale  sanitario
dipendente delle Aziende  sanitarie  provinciali,  i  relativi  oneri
possono gravare sul Fondo sanitario regionale (FSR). 
    Gli oneri posti a carico delle singole ASP  riguardano  attivita'
formative  che  non  sono  riconducibili  ai  livelli  essenziali  di
assistenza (LEA). 
    Sul  punto,  occorre  ricordare  che  la  Regione  Siciliana   e'
attualmente sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario e,
conseguentemente, al divieto di sostenere spese non obbligatorie,  ai
sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,
anche qualora tali spese siano finanziate mediante risorse imputate a
missioni diverse dalla missione 13. 
    La giurisprudenza di  codesta  Corte  costituzionale,  a  partire
dalla sentenza n. 100 del 2010, e' ormai consolidata nel ritenere che
le disposizioni regionali incompatibili con i vincoli di contenimento
della spesa sanitaria derivanti dal Piano di rientro, eccedendo dalle
competenze statutarie, si pongano in  contrasto  con  i  principi  di
coordinamento della finanza  pubblica  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    Ne consegue che per l'effettuazione di  ulteriori  spese,  in  un
contesto caratterizzato da risorse contingentate, la copertura  delle
stesse non risulta congrua rispetto ai principi di cui  all'art.  81,
terzo comma, della Costituzione, in quanto l'impiego di  risorse  per
prestazioni non essenziali  determina  una  corrispondente  riduzione
delle  risorse  disponibili  per   l'erogazione   delle   prestazioni
essenziali. 
  4) Illegittimita' costituzionale dell'art.  15  della  legge  della
Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli articoli 3, 81,
97, 117, secondo comma, lett. l ) e lett. o),  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione anche in relazione all'art. 14, lettera q),
e 17, comma 1 lettera f) dello Statuto della Regione Siciliana. 
    -  L'art.  15,  della  legge  regionale   in   esame,   rubricato
«Interpretazione  autentica  in  materia   di   personale   regionale
transitato previdenzialmente all'INPS», stabilisce che: 
      «1. Per il personale della Regione che dal 1° gennaio 2001,  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' transitato ope legis sotto il profilo previdenziale all'INPS,
rimanendo dipendente regionale in continuita' con  la  Regione  dalla
data di assunzione, in  caso  di  richiesta  di  cumulo  dei  periodi
assicurativi, la quota di pensione a carico della  Regione,  maturata
fino al 31 dicembre  2000,  e'  determinata  secondo  il  sistema  di
calcolo vigente alla data di entrata in vigore della presente  legge,
sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque  anni  di
servizio utili ai fini  del  calcolo  dell'indennita'  di  buonuscita
presso la Regione. 
      2. Agli oneri discendenti dal  presente  articolo  provvede  il
Fondo pensioni della Regione, previa adozione degli atti  finalizzati
al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell'INPS». 
    - L'art. 15 interviene direttamente sui criteri di determinazione
della quota di pensione relativa a personale transitato  all'INPS  ai
sensi dell'art. 76 della legge n. 388 del  2000,  mentre  la  materia
della previdenza obbligatoria appartiene alla competenza  legislativa
esclusiva dello Stato. 
    - L'art. 15, introducendo una  disciplina  speciale  del  cumulo,
risulta discordante con la normativa di cui al decreto legislativo n.
184 del 1997, il quale disciplina gli istituti della  ricongiunzione,
del  riscatto,  della  totalizzazione  e  del  cumulo   dei   periodi
assicurativi, rimettendo esclusivamente alla legislazione  statale  i
criteri di determinazione delle quote pensionistiche. 
    Ancora, l'art. 15, della  legge  regionale  de  qua  risulta  non
conforme alla normativa prevista dal decreto-legge n. 201  del  2011,
convertito dalla legge n. 214 del 2011 (la cd. «Riforma Fornero»), il
quale ha uniformato i criteri  di  calcolo  pensionistico.  La  norma
regionale,  al  contrario,  introduce  invece  un  criterio  speciale
fondato sulle ultime cinque annualita' e  sul  sistema  vigente  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  legge  regionale,  in  evidente
contrasto alla disciplina nazionale. 
    Codesta Corte costituzionale in molteplici occasioni ha affermato
l'ormai  consolidato  principio  secondo  cui   la   disciplina   dei
trattamenti pensionistici, dei criteri di calcolo delle  prestazioni,
della  determinazione   delle   quote   pensionistiche   nonche'   il
coordinamento tra gestioni previdenziali costituiscono aspetti  della
materia «previdenza sociale», riservata integralmente allo Stato  (ex
multis, sentenze n. 82/2018; n. 38/2018; n. 259/2017; n. 19/2025 e n.
52/2026). 
    Ne consegue,  pertanto,  la  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lett. o), della Costituzione. 
    Ancora, attraverso l'art. 15, la Regione modifica unilateralmente
i criteri di maturazione e liquidazione di un diritto  pensionistico,
incidendo su rapporti giuridici riservati alla  competenza  esclusiva
della legislazione statale. 
    Ne deriva, di conseguenza, la violazione dell'art.  117,  secondo
comma, lett. l), della Costituzione. 
    E' stato  piu'  volte  chiarito  che  il  rapporto  pensionistico
costituisce parte dell'ordinamento civile quando vengono disciplinati
diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro  (ex
multis, sentenze n. 159/2019; n. 130/2023). 
    Sotto altro  profilo,  si  rileva  come  l'art.  15  della  legge
regionale in parola determini  nuovi  criteri  di  definizione  della
quota pensionistica  regionale,  suscettibili  di  produrre  maggiori
oneri permanenti. 
    Invero, in materia pensionistica,  codesta  Corte  costituzionale
piu' volte ha riconosciuto allo Stato il potere di  fissare  principi
uniformi di coordinamento della  finanza  pubblica  (v.  sentenze  n.
78/2020; n. 152/2025). 
    Di  conseguenza,   una   disciplina   regionale   che   modifichi
unilateralmente il criterio di calcolo delle pensioni, come nel  caso
di specie, alterando gli  equilibri  finanziari  dell'intero  sistema
previdenziale, integra la  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica). 
    In  aggiunta,  l'art.  15  introduce  un   regime   pensionistico
privilegiato limitato ai dipendenti  regionali  transitati  all'INPS,
determinando  una  disparita'  di  trattamento  rispetto  agli  altri
dipendenti pubblici e ai dipendenti regionali appartenenti  ad  altre
gestioni.  La  differenziazione  non  appare  sorretta   da   ragioni
oggettive, risultando pertanto lesiva del principio di uguaglianza ex
art. 3 della Costituzione. Inoltre, la modifica ex post  dei  criteri
pensionistici  compromette  i  principi  di  imparzialita'   e   buon
andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. 
    Da ultimo, si evidenzia che il comma 2, dell'art.  15  stabilisce
che agli oneri provvede il Fondo pensioni regionale, «previa adozione
degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie  risorse  da
parte dell'INPS». 
    Dal momento che tale disposizione non quantifica  gli  oneri  ne'
individua  adeguata  copertura  finanziaria,   e   presupponendo   il
trasferimento di risorse da parte  dell'INPS  senza  che  cio'  trovi
fondamento nella legislazione statale, essa viola  l'art.  81,  terzo
comma,  della  Costituzione,  poiche'  la  copertura  finanziaria  e'
rimessa a un evento futuro e incerto. 
    Quanto sopra esposto, in sintesi, palesa come  l'art.  15,  della
legge regionale in esame risulti costituzionalmente  illegittima  per
violazione degli articoli 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere l) e
o), e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Infine, si sottolinea come la  norma  di  cui  all'art.  15,  pur
formalmente  qualificata   come   di   «interpretazione   autentica»,
introduce, in sostanza, un nuovo criterio  di  calcolo  e  una  nuova
decorrenza normativa. 
    Sul  punto,  secondo  la  costante  giurisprudenza  della   Corte
costituzionale (ex multis, sentenze n. 73/2017 e n.  108/  2019)  una
legge  formalmente  interpretativa  e'  illegittima   quando   innova
l'ordinamento anziche' chiarire il significato  di  una  disposizione
preesistente. 
    Pertanto,  la  disposizione   in   parola,   presentando   natura
sostanzialmente innovativa, e' da ritenersi illegittima. 
  5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 20,  della  legge  della
Regione Siciliana n. 13 del 2026 per violazione degli  articoli  117,
secondo comma, lettere l) anche in relazione all'art. 14, lettera q),
e 17, comma 1 lettera f) dello Statuto della Regione Siciliana. 
    - L'art. 20, rubricato Incompatibilita' incarichi  nelle  aziende
sanitarie,  dispone  che:  «Gli  incarichi  di  direttore   generale,
direttore  sanitario  e  direttore   amministrativo   nelle   aziende
sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono  incompatibili
con  la  carica  di  sindaco,  componente  della   giunta   comunale,
consigliere comunale, presidente  del  consiglio  circoscrizionale  e
consigliere circoscrizionale». 
    La   previsione,   quindi,   nel   disciplinare   le   cause   di
incompatibilita' degli incarichi  di  direttore  generale,  direttore
sanitario  e  direttore  amministrativo   delle   aziende   sanitarie
provinciali e delle aziende ospedaliere con  l'esercizio  di  cariche
elettive locali, estende il relativo regime di incompatibilita' anche
ai consiglieri comunali, ai presidenti dei consigli  circoscrizionali
e ai consiglieri circoscrizionali. 
    Tale previsione, tuttavia, non appare conforme a quanto stabilito
dall'art. 14 del decreto legislativo n. 39 del  2013,  nel  quale  si
legge  che:  «1.  Gli  incarichi  di  direttore  generale,  direttore
sanitario e direttore amministrativo nelle aziende  sanitarie  locali
sono incompatibili con la carica  di  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,  sottosegretario  di  Stato   e
commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11, della legge
23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente  di
diritto privato in controllo pubblico nazionale che  svolga  funzioni
di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del  servizio  sanitario
nazionale o di parlamentare. 
    2. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore  amministrativo  nelle  aziende  sanitarie  locali  di  una
regione sono incompatibili: 
      a) con la carica di componente delle  giunte  o  del  consiglio
della regione interessata ovvero con la carica di  amministratore  di
ente pubblico  o  ente  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico
regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio sanitario regionale; 
      b) con la carica di componente della giunta o del consiglio  di
una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione della medesima regione; 
      c) con la carica di presidente  e  amministratore  delegato  di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche' di province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima
popolazione della stessa regione». 
    - L'art. 20, pertanto, si pone in contrasto con  il  citato  art.
14, del decreto  legislativo  n.  39  del  2013  ed  eccedendo  dalle
competenze statutarie di cui all'art. 14, lettera  q)  dello  Statuto
della Regione Siciliana, nella parte in cui attribuisce alla  Regione
competenza  legislativa  nella  materia  dello  stato  giuridico   ed
economico dei dipendenti della Regione, che deve essere «in ogni caso
non  inferiore  a  quello  del  personale  dello  Stato»,  viola   la
competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento
civile  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia  codesta  Ecc.ma   Corte   dichiarare   costituzionalmente
illegittimi  e  conseguentemente  annullare,  per  i   motivi   sopra
indicati, gli articoli 1, comma 2, 1 comma 3, 14, 15 e 20 della legge
della Regione Siciliana n. 13 del 28 maggio 2026 pubblicata  nel  BUR
del 5 giugno 2026. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. copia dell'estratto del verbale relativo alla  deliberazione
del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026, con allegata relazione; 
      2. la copia della legge regionale impugnata. 
        Roma, 4 agosto 2026 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Galluzzo