Reg. Ric. n. 15 del 2026
pubbl. su G.U. del 12/08/2026 n. 32
Ricorrente: Regione Puglia
Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Energia – Idrocarburi – Previsione che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese e del continente europeo – Previsione che in relazione a tali interventi, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, è assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto ambientale – Ricorso della Regione Puglia - Denunciata norma che esclude, per l’intera categoria dei potenziamenti di gasdotti di importazione esistenti, la possibilità per la Regione di prevedere misure di compensazione e riequilibrio territoriale, rimettendo la decisione su tale esclusione a un mero accertamento tecnico-amministrativo statale – Contrasto con i principi fondamentali posti dalla normativa interposta – Lesione della potestà legislativa regionale nella materia di legislazione concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha fatto salva la competenza regionale a imporre misure compensative in occasione di potenziamenti e trasformazioni di infrastrutture esistenti – Previsione che non dispone di alcuna forma di coinvolgimento regionale, né nella fase di individuazione degli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica dei gasdotti di importazione di interesse strategico nazionale, né nella successiva fase di accertamento, rimessa in via esclusiva alle autorità statali competenti per la V.I.A., dell’assenza di incremento dell’impatto ambientale – Violazione del principio di leale collaborazione – Disposizione impugnata che fa dipendere l’estinzione di un obbligo dal riscontro di un presupposto, vale a dire l’assenza di incremento dell’impatto ambientale del singolo intervento, estraneo alla ratio dell’obbligo medesimo ossia il riequilibrio del sovraccarico infrastrutturale territoriale – Irragionevole fusione, operata dalla disposizione impugnata, tra le compensazioni ambientali correlate alla V.I.A. e le misure di riequilibrio territoriale previste dalla normativa interposta che sopprime integralmente il potere regionale di disciplinare le misure di compensazione in occasione del potenziamento di gasdotti esistenti – Lesione del principio di ragionevolezza – Sottrazione ingiustificata alla Regione, in via generale e senza alcuna valutazione caso per caso, del potere di concordare misure di riequilibrio territoriale in relazione ai potenziamenti di gasdotti esistenti – Violazione della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia di governo del territorio – Previsione che, determinando il definitivo consolidamento dell'assetto localizzativo dell'infrastruttura di importazione del gas, lede la tutela del paesaggio e del territorio – Previsione che presenta i caratteri tipici di una legge-provvedimento, calibrata su un’unica fattispecie costituita dal potenziamento del gasdotto TAP, irragionevole, sproporzionata e priva di adeguata giustificazione – Disposizione inserita in sede di conversione, estranea al contenuto e alle finalità del decreto-legge, recante «disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni».
Costituzione Art. 5
Costituzione Art. 9
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 118
legge del 23/08/2004 Art. 1 Co. 4
legge del 23/08/2004 Art. 1 Co. 5
Testo del ricorso
N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 06 luglio 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 luglio 2026 (della Regione Puglia) .
Energia - Idrocarburi - Previsione che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di
sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di
gas dall'estero esistenti, che costituiscono interesse strategico
nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti
energetici del Paese e del continente europeo - Previsione che, in
relazione a tali interventi, per i gasdotti che hanno dato luogo a
misure di compensazione comunque denominate, e' assolto ogni
eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le
autorita' competenti allo svolgimento delle procedure di
valutazione dell'impatto ambientale di cui al Titolo III della
Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, accertino
che i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto
ambientale.
- Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia
di commissari straordinari e concessioni), convertito, con
modificazioni, nella legge 8 maggio 2026, n. 71, art. 9-bis.
(GU n. 32 del 12-08-2026)
Ricorso ex art. 127, comma 2, della Costituzione per la Regione
Puglia (80017210727), in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore, Antonio Decaro, con sede in Bari al Lungomare
Nazario Sauro n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Teresa
Colelli (CLLTNT69M62C816M) ed elettivamente domiciliata con il
suddetto difensore in Roma alla via Barberini n. 36, presso gli
uffici della delegazione romana della Regione Puglia nonche', ai fini
della comunicazione di atti e provvedimenti, al seguente indirizzo di
PEC: tiziana.colelli@pec.giuffre.it in virtu' di procura speciale in
calce al presente atto conferita giusta delibera di Giunta regionale
n. 886 del 30 giugno 2026
Ricorrente
contro il presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' per legge
domiciliato e all'indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Resistente per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 9-bis del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante
«disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e
concessioni», convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2026,
n. 71 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026),
rubricato «misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri
per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale»,
per violazione degli artt. 3, 5, 9, 117, terzo comma, e 118 della
costituzione, in relazione all'art. 1, commi 4, lett. f), e 5, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' per violazione dell'art. 77,
secondo comma, della costituzione.
Fatto
1. Con la legge regionale 8 novembre 2022, n. 28, recante «norme
in materia di incentivazione alla transizione energetica», la Regione
Puglia ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale e territoriale a carico dei proponenti di nuovi impianti e
infrastrutture energetiche, nonche' del potenziamento o della
trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio
pugliese, in attuazione dell'art. 1, commi 4, lett. f), e 5, della
legge 23 agosto 2004, n. 239.
In particolare, l'art. 2 della citata legge regionale, rubricato
«misure di compensazione territoriale relative agli impianti e alle
infrastrutture di gas», prevede che per ogni nuovo impianto e
infrastruttura energetica, ovvero per il potenziamento o la
trasformazione di impianti e infrastrutture di gas esistenti nel
territorio regionale, sia disposta una misura di compensazione e
riequilibrio territoriale a carico dei soggetti proponenti,
produttori, vettori e gestori, in misura fino al 3 per cento del
valore commerciale del volume di gas prodotto, trasportato o
importato.
2. Detta disposizione e' stata scrutinata da codesta Ecc.ma Corte
con la sentenza n. 165/2024, che ne ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale parziale, nella sola parte in cui estendeva le misure
compensative agli impianti gia' autorizzati e non interessati da
interventi di potenziamento o trasformazione. Nell'occasione, codesta
Ecc.ma Corte ha tuttavia precisato - e il rilievo e' dirimente ai
fini del presente ricorso - che l'art. 1, comma 5, della legge n.
239/2004 «consente l'imposizione delle misure di compensazione solo
in caso di nuove infrastrutture o di potenziamento o trasformazione
di quelle esistenti», cosi' facendo espressamente salva la competenza
regionale a disporre misure compensative in relazione ai
potenziamenti e alle trasformazioni di infrastrutture energetiche
esistenti.
3. Successivamente, con il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32,
recante «disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e
concessioni», convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2026,
n. 71 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026),
e' stato introdotto nell'ordinamento, in sede di conversione, l'art.
9-bis, rubricato «misure urgenti in materia di semplificazione degli
oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico
nazionale», il quale testualmente dispone:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica
di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti, che
costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la
sicurezza degli approvvigionamenti energetici del paese e del
continente europeo. In relazione agli interventi di sviluppo,
potenziamento o modifica di cui al primo periodo, per i gasdotti che
hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, e'
assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni,
qualora le autorita' competenti allo svolgimento delle procedure di
valutazione dell'impatto ambientale di cui al titolo III della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, accertino che
i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto
ambientale».
4. La disposizione impugnata, pur formulata in termini generali,
e' calibrata su un'unica fattispecie concreta esistente
nell'ordinamento nazionale, ossia il progetto di potenziamento del
gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP), con approdo nel Comune di
Melendugno (LE), autorizzato con Determina V.I.A. n. 223/2014 e
Autorizzazione Unica del 20 maggio 2015, per il quale la societa' di
gestione ha avviato nel 2024 la procedura di verifica di
assoggettabilita' a V.I.A. finalizzata al raddoppio della capacita'
di trasporto da 10 a 20 bcmy (Billion Cubic Meters per Year -
miliardi di metri cubi all'anno).
La Puglia e' l'unica regione italiana a ospitare sul proprio
territorio un gasdotto di importazione di gas dall'estero di tale
rilevanza strategica, situazione che integra il presupposto della
«concentrazione territoriale» di infrastrutture energetiche di cui
all'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004.
5. L'art. 9-bis, sottraendo in radice - mediante un accertamento
tecnico rimesso in via esclusiva alle autorita' statali di V.I.A. -
la possibilita' stessa di imporre misure di compensazione e
riequilibrio territoriale in relazione ai potenziamenti di gasdotti
esistenti, incide direttamente sull'art. 2 della legge regionale n.
28/2022 e sulla competenza legislativa concorrente della Regione
Puglia in materia energetica, senza che sia stata prevista alcuna
forma di coinvolgimento regionale, ne' nella fase di individuazione
degli interventi strategici (DPCM su proposta del MASE), ne' in
quella di accertamento dell'assenza di incremento dell'impatto
ambientale.
Tanto premesso, la Regione Puglia, come sopra rappresentata e
difesa, propone il presente ricorso avverso l'art. 9-bis del
decreto-legge n. 32/2026, convertito con modificazioni dalla legge n.
71/2026, per i seguenti
Motivi di diritto
I. Violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzione - Lesione
della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
1.1. La materia della «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia» appartiene, ai sensi dell'art. 117, terzo
comma, Costituzione, alla potesta' legislativa concorrente; allo
Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle
Regioni compete la disciplina di dettaglio. In tale ambito, i
principi fondamentali posti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d.
Legge Marzano) - e segnatamente l'art. 1, comma 4, lett. f), che
contempla le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e
territoriale in presenza di concentrazioni territoriali di
infrastrutture energetiche ad elevato impatto, e l'art. 1, comma 5,
che riconosce alle Regioni il diritto di stipulare accordi con i
soggetti proponenti per l'individuazione di tali misure in occasione
di nuove infrastrutture o di potenziamenti - costituiscono il
parametro interposto alla stregua del quale va valutata la
disposizione impugnata.
1.2. Secondo il costante insegnamento di codesta Ecc.ma Corte, lo
Stato, quando esercita la propria potesta' di fissare i principi
fondamentali in materia di legislazione concorrente, deve pur sempre
«preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale»
(Corte costituzionale sent. n. 249/2016).
Ebbene, l'art. 9-bis eccede manifestamente tale limite: esso non
si limita a orientare l'esercizio della potesta' legislativa
regionale, ma esclude in radice, per l'intera categoria dei
potenziamenti di gasdotti di importazione esistenti, la possibilita'
stessa che la Regione preveda misure di compensazione e riequilibrio
territoriale, rimettendo la decisione su tale esclusione a un mero
accertamento tecnico-amministrativo statale.
1.3. Il vizio e' tanto piu' evidente ove si consideri il
particolare rapporto tra la disposizione impugnata e la sentenza n.
165/2024 di codesta Corte.
Con tale pronuncia, codesto Giudice delle leggi aveva dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale n.
28/2022 nella sola parte in cui la disposizione regionale estendeva
le misure compensative agli impianti gia' autorizzati e non
interessati da interventi di potenziamento, facendo espressamente
salva - anzi, precisando in positivo - la competenza regionale a
imporre misure compensative in occasione di potenziamenti e
trasformazioni di infrastrutture esistenti. E' esattamente tale
spazio di competenza, riconosciuto e delimitato dalla codesta Corte
costituzionale, che l'art. 9-bis oggi sopprime integralmente.
Si determina cosi' un vero e proprio paradosso normativo: una
pronuncia di parziale illegittimita' costituzionale, che aveva
definito i confini legittimi della potesta' regionale, viene
utilizzata dal legislatore statale come espediente per azzerare, con
legge ordinaria, il nucleo di competenza che la stessa sentenza aveva
riconosciuto spettante alla Regione.
1.4. Rileva, infine, che la Regione Puglia si trova a ospitare
sul proprio territorio il gasdotto TAP, infrastruttura di
importazione di gas dall'estero di rilevanza strategica nazionale:
tale localizzazione integra esattamente il presupposto di fatto - la
«concentrazione territoriale di attivita', impianti e infrastrutture
ad elevato impatto territoriale» - che l'art. 1, comma 4, lett. f),
della legge n. 239/2004 pone a fondamento del potere regionale di
prevedere misure di riequilibrio, rendendo ancor piu' stridente la
sottrazione integrale di tale potere operata dalla disposizione
impugnata.
II. Violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5,
117 e 118 Costituzione). Totale assenza di meccanismi di
coinvolgimento regionale.
2.1. L'art. 9-bis non prevede alcuna forma di intesa, parere o
consultazione con la Regione interessata, ne' nella fase di
individuazione, con DPCM su proposta del MASE, degli interventi di
sviluppo, potenziamento o modifica dei gasdotti di importazione di
interesse strategico nazionale, ne' nella successiva fase di
accertamento, rimessa in via esclusiva alle autorita' statali
competenti per la V.I.A., dell'assenza di incremento dell'impatto
ambientale - accertamento dal quale, per espressa previsione di
legge, discende automaticamente l'esonero da «ogni eventuale
ulteriore obbligo in materia di compensazioni».
2.2. Il vizio e' di particolare gravita' perche' investe una
materia di legislazione concorrente, nella quale il principio di
leale collaborazione, pur non trovando applicazione generalizzata nel
procedimento legislativo, deve intendersi rafforzato allorche' - come
nel caso di specie - l'intervento statale non si limiti a dettare un
principio fondamentale ma incida, per il tramite di un successivo
atto amministrativo (il DPCM e l'accertamento in sede di V.I.A.),
sull'esercizio concreto di una competenza regionale. In tali ipotesi,
la giurisprudenza costituzionale richiede che la «chiamata in
sussidiarieta'» delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 118
Costituzione, sia sempre accompagnata da adeguati strumenti
collaborativi, la cui intensita' va calibrata sull'ampiezza della
competenza regionale attratta (Corte costituzionale sent. nn.
303/2003, 74/2018, 339/2009).
2.3. Il precedente piu' direttamente pertinente e' costituito
dalla recente sentenza di codesta Ecc. ma Corte n. 31/2024, resa
proprio su ricorso della Regione Puglia con riguardo a interventi
infrastrutturali dichiarati strategici in vista dei Giochi del
Mediterraneo di Taranto 2026. In quella occasione codesta Corte ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione statale
che non prevedeva l'intesa con la Regione ai fini dell'adozione dei
decreti interministeriali di approvazione del programma
infrastrutturale, affermando che «la chiamata in sussidiarieta' non
puo' prescindere dal rispetto del principio di leale collaborazione,
mentre l'adeguatezza dello strumento collaborativo prescelto va
valutata in relazione alle funzioni attratte in sussidiarieta' e
all'ampiezza delle competenze regionali coinvolte».
Ebbene, la fattispecie oggi sottoposta a codesta Corte presenta,
se possibile, un vizio ancor piu' radicale: l'art. 9-bis non
disciplina, infatti, un meccanismo di superamento del dissenso
regionale, ma esclude a monte qualsiasi possibilita' di dissenso, non
contemplando la Regione ne' come soggetto da consultare, ne' come
soggetto informato.
2.4. Il principio e' stato del resto ripetutamente affermato da
Codesta Corte anche al di fuori della specifica materia energetica
(sent. nn. 339/2009 e 74/2018); e se pure la giurisprudenza
costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma regionale che
negava l'intesa con lo Stato (sent. n. 182/2013), a fortiori deve
ritenersi incostituzionale la norma statale che, come l'art. 9-bis,
esclude in radice qualunque forma di coinvolgimento della Regione su
una decisione - quella relativa alla sussistenza dell'obbligo
compensativo - che incide direttamente e integralmente sulla
competenza legislativa concorrente regionale.
III. Violazione dell'art. 3 Costituzione - Irragionevolezza
intrinseca per conflazione di istituti giuridicamente distinti.
3.1. L'art. 9-bis sovrappone indebitamente due istituti giuridici
tra loro eterogenei quanto a presupposti e finalita': da un lato, le
compensazioni ambientali correlate alla V.I.A., di cui all'art. 5,
comma 1, lett. o-quater), del decreto legislativo n. 152/2006, le
quali sono destinate a rimediare al danno ambientale incrementale
prodotto dal singolo intervento e vengono definite nell'ambito della
relativa procedura; dall'altro, le misure di compensazione e
riequilibrio ambientale e territoriale di cui all'art. 1, comma 4,
lett. f), della legge n. 239/2004, il cui presupposto - come chiarito
dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 165/2024, la'
dove ha ricostruito la ratio dell'art. 1, comma 5, della legge n.
239/2004 - non e' l'impatto ambientale del singolo progetto, bensi'
la concentrazione territoriale cumulativa di infrastrutture
energetiche, a prescindere dall'esito della via relativa al singolo
intervento.
3.2. Ancorando l'esonero da «ogni eventuale ulteriore obbligo in
materia di compensazioni» al solo accertamento dell'assenza di
incremento dell'impatto ambientale in sede di V.I.A., la disposizione
impugnata ignora integralmente il presupposto autonomo - la
concentrazione cumulativa di infrastrutture sul territorio regionale
- che giustifica le misure di riequilibrio territoriale, e ne
determina l'indebita soppressione sulla base di un accertamento
(quello V.I.A.) strutturalmente inidoneo a verificarne la
persistenza. Un esito favorevole della V.I.A. certifica soltanto che
il singolo intervento di potenziamento non aggrava, sotto il profilo
tecnico-ambientale, la situazione esistente rispetto allo stato ante
operam; esso nulla dice, invece, circa il sovraccarico
infrastrutturale strutturale e pregresso che grava sul territorio
pugliese e che le misure di riequilibrio territoriale sono destinate
a compensare. La disposizione impugnata risulta, pertanto,
intrinsecamente irragionevole ex art. 3 Costituzione, poiche' fa
dipendere l'estinzione di un obbligo dal riscontro di un presupposto
(l'assenza di incremento dell'impatto ambientale del singolo
intervento) del tutto estraneo alla ratio dell'obbligo medesimo (il
riequilibrio del sovraccarico infrastrutturale territoriale).
3.3. Ne' potrebbe obiettarsi che la disposizione si riferisca
alle sole compensazioni ambientali in senso stretto e non anche alle
misure di riequilibrio territoriale ex legge n. 239/2004, si' da
lasciare impregiudicata la competenza regionale. Il tenore testuale
della norma - che esonera da «ogni eventuale ulteriore obbligo in
materia di compensazioni», senza distinzione alcuna - e' di portata
onnicomprensiva; e l'espressione «misure di compensazione comunque
denominate», riferita alle compensazioni gia' ottenute dai gasdotti
esistenti, dimostra che il legislatore era ben consapevole della
pluralita' di regimi compensativi esistenti e ha scientemente scelto
una formula onnicomprensiva. Una lettura restrittiva, inoltre,
priverebbe la disposizione di qualsivoglia effetto utile, giacche' le
compensazioni ambientali strettamente correlate alla V.I.A. vengono
gia' definite nell'ambito della relativa procedura, senza necessita'
di una norma di rango primario che ne disponga l'esonero. L'unica
interpretazione che attribuisce alla disposizione un contenuto
prescrittivo concreto e', dunque, quella che ne include nell'ambito
applicativo anche le misure di riequilibrio territoriale di cui
all'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004 e all'art. 2
della legge regionale n. 28/2022 - che costituiscono, del resto, il
bersaglio dichiarato della disposizione, come inequivocabilmente
rivelato dal contesto della sua introduzione, contestuale e
conseguente alla sentenza n. 165/2024 e alla vicenda del
potenziamento del gasdotto TAP.
3.4. In ogni caso, quand'anche si volesse residualmente accedere
alla tesi che la disposizione operi sul solo piano delle
compensazioni ambientali in senso stretto, la sua illegittimita'
costituzionale non ne risulterebbe scalfita, giacche' la soppressione
anche di tale sola componente compensativa continuerebbe comunque a
essere rimessa a un accertamento amministrativo integralmente
statale, sottratto a qualsiasi forma di codecisione regionale, in
violazione del principio di leale collaborazione di cui al motivo che
precede.
3.5. La violazione dell'art. 3 Costituzione qui denunciata
ridonda sulla competenza legislativa concorrente della Regione Puglia
in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Costituzione.
L'irragionevole conflazione, operata dalla disposizione impugnata,
tra le compensazioni ambientali correlate alla V.I.A. e le misure di
riequilibrio territoriale ex art. 1, comma 4, lett. f), della legge
n. 239/2004 si traduce nella soppressione integrale del potere
regionale di disciplinare - in attuazione dei principi fondamentali
posti dalla legge statale - misure di compensazione in occasione del
potenziamento di gasdotti esistenti. Cosi' facendo, la norma statale,
viziata da irragionevolezza intrinseca, obbliga la Regione a
esercitare le proprie attribuzioni legislative in conformita' a una
disciplina che, sopprimendo a monte lo spazio di intervento regionale
riconosciuto dalla stessa legislazione statale di principio (art. 1,
comma 5, della legge n. 239/2004) e dalla giurisprudenza di codesta
Ecc.ma Corte (sentenza n. 165/2024), impedisce alla Regione di
adottare qualsivoglia misura compensativa in relazione ai
potenziamenti dei gasdotti esistenti nel proprio territorio. La
specifica competenza regionale che risulta offesa e', pertanto,
quella legislativa concorrente in materia energetica, rispetto alla
quale la disposizione impugnata - nel suo assetto irragionevolmente
conflatato - si risolve in un indebito azzeramento del potere
regionale, in violazione del canone per cui «le Regioni possono
evocare parametri di legittimita' costituzionale diversi da quelli
che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni [...]
quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a
riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente
garantite» e quando siano indicate «la specifica competenza che
risulterebbe offesa» e le ragioni della ridondanza (cfr. Corte
costituzionale sent. n. 195/2019).
IV. Violazione degli artt. 9 e 117, terzo comma, Costituzione -
Sacrificio del governo del territorio e della tutela del paesaggio.
4.1. Il potenziamento di un gasdotto di importazione esistente,
quand'anche non determini, in sede di V.I.A., incrementi tecnicamente
misurabili dell'impatto ambientale, consolida definitivamente
l'assetto localizzativo dell'infrastruttura e ne perpetua nel tempo
il sacrificio paesaggistico e territoriale a carico della comunita'
regionale ospitante. Tale dimensione - che trova riconoscimento nella
stessa giurisprudenza costituzionale, la quale ha costantemente
affermato che le norme statali in materia di infrastrutture
energetiche devono contemperare le esigenze unitarie con la tutela
del territorio e del paesaggio (in tal senso Corte costituzionale
sent. n. 383/2005) - non e' integralmente assorbita, ne' assorbibile,
nelle procedure tecniche di valutazione dell'impatto ambientale.
4.2. La competenza in materia di «governo del territorio»,
anch'essa di natura concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
Costituzione, ricomprende la tutela della dimensione
paesaggistico-territoriale connessa alla presenza di infrastrutture
energetiche sul territorio regionale e costituisce il parametro
primario alla cui stregua va valutato il presente motivo, quale
specificazione settoriale del valore, di rango costituzionale
primario, sancito dall'art. 9 Costituzione.
Sottraendo alla Regione, in via generale e senza alcuna
valutazione caso per caso, il potere di concordare misure di
riequilibrio territoriale in relazione ai potenziamenti di gasdotti
esistenti, l'art. 9-bis comprime illegittimamente tale competenza
concorrente, senza che la relativa compressione risulti sorretta da
alcuna giustificazione proporzionata.
4.3. La denunciata violazione dell'art. 9 Costituzione ridonda
sulla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di
«governo del territorio», ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
Costituzione, e sulla competenza concorrente in materia di energia.
Il consolidamento definitivo dell'assetto localizzativo
dell'infrastruttura di importazione del gas - che la disposizione
impugnata rende irreversibile, sottraendo alla Regione il potere di
concordare misure di riequilibrio - perpetua nel tempo il sacrificio
paesaggistico e territoriale a carico della comunita' regionale,
senza che la Regione possa esercitare alcuna delle proprie
attribuzioni costituzionalmente garantite per contemperare tale
sacrificio con la tutela del paesaggio e del territorio. La norma
impugnata, disponendo l'esonero automatico e generalizzato da ogni
obbligo compensativo per il solo fatto dell'assenza di incremento
dell'impatto ambientale in sede di V.I.A., obbliga la Regione a
subire, in una condizione di integrale spoliazione delle proprie
competenze, gli effetti permanenti - paesaggistici e territoriali -
dell'infrastruttura energetica, in violazione del nucleo essenziale
della competenza concorrente in materia di governo del territorio,
che ricomprende la potesta' di disciplinare l'assetto del territorio
anche in relazione alla presenza di impianti e infrastrutture
energetiche (cfr. Corte costituzionale sent. n. 383/2005). La lesione
dell'art. 9 Costituzione e', pertanto, idonea a riverberarsi
direttamente sulla sfera di competenza regionale costituzionalmente
garantita, determinando l'impossibilita' per la Regione di esercitare
le proprie attribuzioni in conformita' a una disciplina statale che,
anziche' dettare principi fondamentali di contemperamento tra
esigenze energetiche e tutela paesaggistica, sopprime integralmente
lo spazio di intervento regionale, in spregio al canone di
ammissibilita' delle censure regionali fondate su parametri
extra-competenziali, come costantemente affermato da codesta Ecc.ma
Corte (ex multis, sent. n. 195/2019; sent. n. 79/2018; sent. n.
298/2012).
V. Violazione dell'art. 3 Costituzione - Irragionevolezza della
legge-provvedimento e carenza di proporzionalita'. Violazione
dell'art. 77 Costituzione per eterogeneita' della disposizione
rispetto al decreto-legge convertito.
5.1. L'art. 9-bis presenta tutti i caratteri tipici della
legge-provvedimento: sebbene formulato in termini apparentemente
generali, esso e' calibrato su un'unica fattispecie concreta e
determinata, costituita dal potenziamento in corso del gasdotto TAP,
che rappresenta, allo stato, l'unica situazione esistente sul
territorio nazionale suscettibile di ricadere nel relativo ambito
applicativo.
Ebbene, secondo il costante insegnamento di codesta Ecc.ma Corte,
le leggi-provvedimento «devono soggiacere a uno scrutinio stretto di
ragionevolezza e proporzionalita'» (sent. n. 134/2025). Tale
scrutinio, se condotto sulla disposizione impugnata, ne rivela
l'assenza di adeguata giustificazione: l'obiettivo - di per se'
legittimo - della sicurezza degli approvvigionamenti energetici
nazionali avrebbe potuto essere agevolmente perseguito attraverso
l'attivazione di adeguati strumenti di leale collaborazione con la
Regione interessata, anziche' mediante la soppressione integrale e
unilaterale della sua competenza.
5.2. La violazione dell'art. 3 Costituzione, sotto il profilo
dell'irragionevolezza della legge-provvedimento e del difetto di
proporzionalita', ridonda sulla competenza legislativa concorrente
della Regione in materia di energia (art. 117, terzo comma,
Costituzione). La disposizione impugnata, nella sostanza, costituisce
una risposta legislativa puntuale del legislatore statale alla
sentenza n. 165/2024 di codesta Corte e al conseguente esercizio, da
parte della Regione Puglia, della propria competenza a imporre misure
compensative in occasione del potenziamento del gasdotto TAP:
anziche' attivare strumenti di leale collaborazione, il legislatore
statale ha scelto di sopprimere unilateralmente, con una
legge-provvedimento, lo spazio di competenza regionale che la stessa
sentenza n. 165/2024 aveva riconosciuto. L'irragionevolezza e la
sproporzione di tale scelta si riverberano direttamente sulla
potesta' legislativa concorrente regionale, che risulta azzerata non
gia' in forza di un legittimo principio fondamentale della materia,
bensi' per effetto di una disposizione ritagliata su una specifica
vicenda concreta, in assenza di qualsivoglia bilanciamento con le
attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.
La violazione dell'art. 3 Costituzione ridonda cosi' direttamente
sulla potesta' legislativa concorrente in materia energetica:
l'irragionevolezza e la sproporzione della scelta legislativa non
rappresentano un vizio a se' stante, ma il meccanismo attraverso cui
la competenza regionale - riconosciuta dalla stessa sentenza n.
165/2024 di codesta Corte - e' stata integralmente soppressa per via
legislativa anziche' bilanciata nelle sedi collaborative (cfr. Corte
costituzionale sent. n. 195/2019).
5.3. La disposizione impugnata risulta, inoltre, palesemente
estranea al contenuto e alle finalita' del decreto-legge in cui e'
stata inserita in sede di conversione. Il decreto-legge n. 32/2026
reca, infatti, «disposizioni urgenti in materia di commissari
straordinari e concessioni», laddove l'art. 9-bis disciplina
l'esonero da obblighi compensativi in materia di infrastrutture di
trasporto del gas: si tratta di ambiti materiali privi di
qualsivoglia nesso funzionale o teleologico. Secondo la
giurisprudenza costituzionale, le disposizioni introdotte in sede di
conversione sono ammissibili solo ove sussista un nesso di
interrelazione con i contenuti del decreto-legge originario, mentre
«l'evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione» tra
le disposizioni introdotte e l'oggetto e le finalita' del
decreto-legge convertito determina l'illegittimita' costituzionale
della relativa disposizione per violazione dell'art. 77, secondo
comma, Costituzione (Corte costituzionale sent. n. 146/2024). Nel
caso di specie, il nesso tra le «disposizioni urgenti in materia di
commissari straordinari e concessioni» e l'azzeramento delle misure
compensative regionali per i potenziamenti di gasdotti strategici e',
all'evidenza, del tutto assente, risolvendosi l'art. 9-bis in un
corpo normativo del tutto estraneo, per materia e ratio, al
decreto-legge che lo ospita.
5.4. La violazione dell'art. 77, secondo comma, Costituzione, per
l'evidente estraneita' della disposizione impugnata all'oggetto e
alle finalita' del decreto-legge n. 32/2026, ridonda anch'essa sulla
competenza legislativa concorrente della Regione in materia di
energia (art. 117, terzo comma, Costituzione). L'inserimento, in sede
di conversione, di una disposizione che sopprime integralmente le
misure compensative regionali per i potenziamenti di gasdotti
strategici all'interno di un decreto-legge dedicato ai commissari
straordinari e alle concessioni, in assenza di qualsiasi nesso
funzionale o teleologico tra i due ambiti, si risolve in un
aggiramento dei limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza che
si ripercuote direttamente sulle attribuzioni regionali: la decisione
di comprimere la competenza regionale in materia energetica e' stata
infatti assunta, per il tramite di una norma introdotta in sede di
conversione, in un contesto procedurale che ha eluso il necessario
dibattito parlamentare proprio della legge ordinaria e - per quanto
qui maggiormente rileva - ha impedito alla Regione di interloquire in
una sede propria, in violazione della sfera di competenza regionale
costituzionalmente garantita.
La violazione dell'art. 77, secondo comma, Costituzione si
riflette, pertanto, sulla competenza legislativa concorrente della
Regione in materia di energia: l'inserimento della disposizione
impugnata in un decreto-legge a essa estraneo ha consentito di
adottare, in un contesto procedurale che ha eluso il dibattito
parlamentare e precluso ogni interlocuzione regionale, una misura che
sopprime integralmente lo spazio di competenza che la stessa sentenza
n. 165/2024 aveva riconosciuto alla Regione (cfr. Corte
costituzionale sent. n. 195/2019).
5.5. Ne' varrebbe obiettare che la disposizione impugnata si
limiterebbe a subordinare l'esonero compensativo a una condizione
oggettiva e razionale - l'accertamento, in sede di V.I.A.,
dell'assenza di incremento dell'impatto ambientale - sostituendo
cosi', sul piano funzionale, la negoziazione compensativa con una
garanzia procedurale equivalente.
In disparte quanto gia' rilevato sub III circa l'eterogeneita'
dei presupposti delle compensazioni ambientali e delle misure di
riequilibrio territoriale, l'obiezione non considera che il soggetto
chiamato ad accertare il presupposto dell'esonero e', in via
esclusiva, un'autorita' statale, rispetto alla quale la Regione
riveste un ruolo meramente consultivo: la competenza legislativa
regionale verrebbe cosi' soppressa da un atto amministrativo statale
rispetto al quale la Regione non dispone di alcun potere di
codecisione, il che costituisce l'esatto contrario di quanto il
principio di leale collaborazione richiede.
Per tutti questi motivi, la Regione Puglia, come sopra
rappresentata e difesa, propone il presente ricorso e confida
nell'accoglimento delle seguenti
Conclusioni
Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 9-bis del decreto-legge 11
marzo 2026, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio
2026, n. 71 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio
2026), rubricato «misure urgenti in materia di semplificazione degli
oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico
nazionale», per violazione degli artt. 3, 5, 9, 117, terzo comma, e
118 della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi 4, lett. f), e
5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' per violazione
dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione.
Si producono:
1) Copia della delibera della giunta regionale 30 giugno 2026,
n. 886, con relativo documento istruttorio, recante conferimento
dell'incarico difensivo.
Bari-Roma, 3 luglio 2026
Avv. Colelli