Reg. Ric. n. 15 del 2026
pubbl. su G.U. del 12/08/2026 n. 32

Ricorrente: Regione Puglia

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Energia – Idrocarburi – Previsione che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese e del continente europeo – Previsione che in relazione a tali interventi, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, è assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto ambientale – Ricorso della Regione Puglia - Denunciata norma che esclude, per l’intera categoria dei potenziamenti di gasdotti di importazione esistenti, la possibilità per la Regione di prevedere misure di compensazione e riequilibrio territoriale, rimettendo la decisione su tale esclusione a un mero accertamento tecnico-amministrativo statale – Contrasto con i principi fondamentali posti dalla normativa interposta – Lesione della potestà legislativa regionale nella materia di legislazione concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha fatto salva la competenza regionale a imporre misure compensative in occasione di potenziamenti e trasformazioni di infrastrutture esistenti – Previsione che non dispone di alcuna forma di coinvolgimento regionale, né nella fase di individuazione degli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica dei gasdotti di importazione di interesse strategico nazionale, né nella successiva fase di accertamento, rimessa in via esclusiva alle autorità statali competenti per la V.I.A., dell’assenza di incremento dell’impatto ambientale – Violazione del principio di leale collaborazione – Disposizione impugnata che fa dipendere l’estinzione di un obbligo dal riscontro di un presupposto, vale a dire l’assenza di incremento dell’impatto ambientale del singolo intervento, estraneo alla ratio dell’obbligo medesimo ossia il riequilibrio del sovraccarico infrastrutturale territoriale – Irragionevole fusione, operata dalla disposizione impugnata, tra le compensazioni ambientali correlate alla V.I.A. e le misure di riequilibrio territoriale previste dalla normativa interposta che sopprime integralmente il potere regionale di disciplinare le misure di compensazione in occasione del potenziamento di gasdotti esistenti – Lesione del principio di ragionevolezza – Sottrazione ingiustificata alla Regione, in via generale e senza alcuna valutazione caso per caso, del potere di concordare misure di riequilibrio territoriale in relazione ai potenziamenti di gasdotti esistenti – Violazione della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia di governo del territorio – Previsione che, determinando il definitivo consolidamento dell'assetto localizzativo dell'infrastruttura di importazione del gas, lede la tutela del paesaggio e del territorio – Previsione che presenta i caratteri tipici di una legge-provvedimento, calibrata su un’unica fattispecie costituita dal potenziamento del gasdotto TAP, irragionevole, sproporzionata e priva di adeguata giustificazione – Disposizione inserita in sede di conversione, estranea al contenuto e alle finalità del decreto-legge, recante «disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni».


Norme impugnate:
decreto-legge  del 11/03/2026  Num. 32  Art. 9
legge  del 08/05/2026  Num. 71


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 118 
legge del 23/08/2004    Art.   Co.
legge del 23/08/2004    Art.   Co.



Testo del ricorso

                        N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 06 luglio 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 luglio 2026 (della Regione Puglia) . 
 
Energia - Idrocarburi - Previsione che con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e
  della sicurezza energetica,  sono  individuati  gli  interventi  di
  sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di  importazione  di
  gas dall'estero esistenti, che costituiscono  interesse  strategico
  nazionale, necessari  per  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti
  energetici del Paese e del continente europeo - Previsione che,  in
  relazione a tali interventi, per i gasdotti che hanno dato luogo  a
  misure  di  compensazione  comunque  denominate,  e'  assolto  ogni
  eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le
  autorita'  competenti   allo   svolgimento   delle   procedure   di
  valutazione dell'impatto ambientale di  cui  al  Titolo  III  della
  Parte seconda del decreto legislativo n. 152  del  2006,  accertino
  che i medesimi interventi non  comportano  incrementi  dell'impatto
  ambientale. 
- Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia
  di  commissari  straordinari  e   concessioni),   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 8 maggio 2026, n. 71, art. 9-bis. 


(GU n. 32 del 12-08-2026)

    Ricorso ex art. 127, comma 2, della Costituzione per  la  Regione
Puglia  (80017210727),  in  persona  del  Presidente   della   Giunta
regionale pro tempore, Antonio Decaro, con sede in Bari al  Lungomare
Nazario Sauro n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana  Teresa
Colelli  (CLLTNT69M62C816M)  ed  elettivamente  domiciliata  con   il
suddetto difensore in Roma alla  via  Barberini  n.  36,  presso  gli
uffici della delegazione romana della Regione Puglia nonche', ai fini
della comunicazione di atti e provvedimenti, al seguente indirizzo di
PEC: tiziana.colelli@pec.giuffre.it in virtu' di procura speciale  in
calce al presente atto conferita giusta delibera di Giunta  regionale
n. 886 del 30 giugno 2026 
 
                             Ricorrente 
 
    contro il presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello  Stato,
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e'  per  legge
domiciliato e all'indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Resistente per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 9-bis del decreto-legge  11  marzo  2026,  n.  32,  recante
«disposizioni  urgenti  in  materia  di  commissari  straordinari   e
concessioni», convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2026,
n. 71 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026),
rubricato «misure urgenti in materia di semplificazione  degli  oneri
per infrastrutture energetiche di  interesse  strategico  nazionale»,
per violazione degli artt. 3, 5, 9, 117, terzo  comma,  e  118  della
costituzione, in relazione all'art. 1, commi 4, lett. f), e 5,  della
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' per  violazione  dell'art.  77,
secondo comma, della costituzione. 
 
                                Fatto 
 
    1. Con la legge regionale 8 novembre 2022, n. 28, recante  «norme
in materia di incentivazione alla transizione energetica», la Regione
Puglia ha disciplinato le misure di compensazione e  di  riequilibrio
ambientale e territoriale a carico dei proponenti di nuovi impianti e
infrastrutture  energetiche,  nonche'  del  potenziamento   o   della
trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul  territorio
pugliese, in attuazione dell'art. 1, commi 4, lett. f),  e  5,  della
legge 23 agosto 2004, n. 239. 
    In particolare, l'art. 2 della citata legge regionale,  rubricato
«misure di compensazione territoriale relative agli impianti  e  alle
infrastrutture di  gas»,  prevede  che  per  ogni  nuovo  impianto  e
infrastruttura  energetica,  ovvero  per  il   potenziamento   o   la
trasformazione di impianti e  infrastrutture  di  gas  esistenti  nel
territorio regionale, sia disposta  una  misura  di  compensazione  e
riequilibrio  territoriale  a   carico   dei   soggetti   proponenti,
produttori, vettori e gestori, in misura fino  al  3  per  cento  del
valore  commerciale  del  volume  di  gas  prodotto,  trasportato   o
importato. 
    2. Detta disposizione e' stata scrutinata da codesta Ecc.ma Corte
con la sentenza n. 165/2024, che ne  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale parziale, nella sola parte in cui estendeva le  misure
compensative agli impianti gia'  autorizzati  e  non  interessati  da
interventi di potenziamento o trasformazione. Nell'occasione, codesta
Ecc.ma Corte ha tuttavia precisato - e il  rilievo  e'  dirimente  ai
fini del presente ricorso - che l'art. 1, comma  5,  della  legge  n.
239/2004 «consente l'imposizione delle misure di  compensazione  solo
in caso di nuove infrastrutture o di potenziamento  o  trasformazione
di quelle esistenti», cosi' facendo espressamente salva la competenza
regionale  a   disporre   misure   compensative   in   relazione   ai
potenziamenti e alle  trasformazioni  di  infrastrutture  energetiche
esistenti. 
    3. Successivamente, con il decreto-legge 11 marzo  2026,  n.  32,
recante «disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e
concessioni», convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2026,
n. 71 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026),
e' stato introdotto nell'ordinamento, in sede di conversione,  l'art.
9-bis, rubricato «misure urgenti in materia di semplificazione  degli
oneri  per  infrastrutture  energetiche   di   interesse   strategico
nazionale», il quale testualmente dispone: 
      «Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,
sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica
di  gasdotti  di  importazione  di  gas  dall'estero  esistenti,  che
costituiscono  interesse  strategico  nazionale,  necessari  per   la
sicurezza  degli  approvvigionamenti  energetici  del  paese  e   del
continente  europeo.  In  relazione  agli  interventi  di   sviluppo,
potenziamento o modifica di cui al primo periodo, per i gasdotti  che
hanno dato luogo a misure di compensazione  comunque  denominate,  e'
assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni,
qualora le autorita' competenti allo svolgimento delle  procedure  di
valutazione dell'impatto ambientale di cui al titolo III della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, accertino  che
i  medesimi  interventi  non   comportano   incrementi   dell'impatto
ambientale». 
    4. La disposizione impugnata, pur formulata in termini  generali,
e'   calibrata   su   un'unica   fattispecie    concreta    esistente
nell'ordinamento nazionale, ossia il progetto  di  potenziamento  del
gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP), con  approdo  nel  Comune  di
Melendugno (LE), autorizzato  con  Determina  V.I.A.  n.  223/2014  e
Autorizzazione Unica del 20 maggio 2015, per il quale la societa'  di
gestione  ha  avviato  nel  2024  la   procedura   di   verifica   di
assoggettabilita' a V.I.A. finalizzata al raddoppio  della  capacita'
di trasporto da 10 a  20  bcmy  (Billion  Cubic  Meters  per  Year  -
miliardi di metri cubi all'anno). 
    La Puglia e' l'unica regione  italiana  a  ospitare  sul  proprio
territorio un gasdotto di importazione di  gas  dall'estero  di  tale
rilevanza strategica, situazione che  integra  il  presupposto  della
«concentrazione territoriale» di infrastrutture  energetiche  di  cui
all'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004. 
    5. L'art. 9-bis, sottraendo in radice - mediante un  accertamento
tecnico rimesso in via esclusiva alle autorita' statali di  V.I.A.  -
la  possibilita'  stessa  di  imporre  misure  di   compensazione   e
riequilibrio territoriale in relazione ai potenziamenti  di  gasdotti
esistenti, incide direttamente sull'art. 2 della legge  regionale  n.
28/2022 e sulla  competenza  legislativa  concorrente  della  Regione
Puglia in materia energetica, senza che  sia  stata  prevista  alcuna
forma di coinvolgimento regionale, ne' nella fase  di  individuazione
degli interventi strategici (DPCM  su  proposta  del  MASE),  ne'  in
quella  di  accertamento  dell'assenza  di  incremento   dell'impatto
ambientale. 
    Tanto premesso, la Regione Puglia,  come  sopra  rappresentata  e
difesa,  propone  il  presente  ricorso  avverso  l'art.  9-bis   del
decreto-legge n. 32/2026, convertito con modificazioni dalla legge n.
71/2026, per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    I. Violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzione -  Lesione
della competenza legislativa concorrente della Regione in materia  di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. 
    1.1. La materia  della  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia» appartiene, ai  sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, Costituzione,  alla  potesta'  legislativa  concorrente;  allo
Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle
Regioni compete  la  disciplina  di  dettaglio.  In  tale  ambito,  i
principi fondamentali posti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239  (c.d.
Legge Marzano) - e segnatamente l'art. 1,  comma  4,  lett.  f),  che
contempla le misure di compensazione e di riequilibrio  ambientale  e
territoriale  in   presenza   di   concentrazioni   territoriali   di
infrastrutture energetiche ad elevato impatto, e l'art. 1,  comma  5,
che riconosce alle Regioni il diritto  di  stipulare  accordi  con  i
soggetti proponenti per l'individuazione di tali misure in  occasione
di  nuove  infrastrutture  o  di  potenziamenti  -  costituiscono  il
parametro  interposto  alla  stregua  del  quale   va   valutata   la
disposizione impugnata. 
    1.2. Secondo il costante insegnamento di codesta Ecc.ma Corte, lo
Stato, quando esercita la propria  potesta'  di  fissare  i  principi
fondamentali in materia di legislazione concorrente, deve pur  sempre
«preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale»
(Corte costituzionale sent. n. 249/2016). 
    Ebbene, l'art. 9-bis eccede manifestamente tale limite: esso  non
si  limita  a  orientare  l'esercizio  della   potesta'   legislativa
regionale,  ma  esclude  in  radice,  per  l'intera   categoria   dei
potenziamenti di gasdotti di importazione esistenti, la  possibilita'
stessa che la Regione preveda misure di compensazione e  riequilibrio
territoriale, rimettendo la decisione su tale esclusione  a  un  mero
accertamento tecnico-amministrativo statale. 
    1.3. Il  vizio  e'  tanto  piu'  evidente  ove  si  consideri  il
particolare rapporto tra la disposizione impugnata e la  sentenza  n.
165/2024 di codesta Corte. 
    Con tale pronuncia, codesto Giudice delle leggi aveva  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale  n.
28/2022 nella sola parte in cui la disposizione  regionale  estendeva
le  misure  compensative  agli  impianti  gia'  autorizzati   e   non
interessati da interventi  di  potenziamento,  facendo  espressamente
salva - anzi, precisando in positivo  -  la  competenza  regionale  a
imporre  misure  compensative  in  occasione   di   potenziamenti   e
trasformazioni  di  infrastrutture  esistenti. E'  esattamente   tale
spazio di competenza, riconosciuto e delimitato dalla  codesta  Corte
costituzionale, che l'art. 9-bis oggi sopprime integralmente. 
    Si determina cosi' un vero e  proprio  paradosso  normativo:  una
pronuncia  di  parziale  illegittimita'  costituzionale,  che   aveva
definito  i  confini  legittimi  della  potesta'   regionale,   viene
utilizzata dal legislatore statale come espediente per azzerare,  con
legge ordinaria, il nucleo di competenza che la stessa sentenza aveva
riconosciuto spettante alla Regione. 
    1.4. Rileva, infine, che la Regione Puglia si  trova  a  ospitare
sul  proprio  territorio   il   gasdotto   TAP,   infrastruttura   di
importazione di gas dall'estero di  rilevanza  strategica  nazionale:
tale localizzazione integra esattamente il presupposto di fatto -  la
«concentrazione territoriale di attivita', impianti e  infrastrutture
ad elevato impatto territoriale» - che l'art. 1, comma 4,  lett.  f),
della legge n. 239/2004 pone a fondamento  del  potere  regionale  di
prevedere misure di riequilibrio, rendendo ancor  piu'  stridente  la
sottrazione integrale  di  tale  potere  operata  dalla  disposizione
impugnata. 
    II. Violazione del principio di leale  collaborazione  (artt.  5,
117  e  118  Costituzione).   Totale   assenza   di   meccanismi   di
coinvolgimento regionale. 
    2.1. L'art. 9-bis non prevede alcuna forma di  intesa,  parere  o
consultazione  con  la  Regione  interessata,  ne'  nella   fase   di
individuazione, con DPCM su proposta del MASE,  degli  interventi  di
sviluppo, potenziamento o modifica dei gasdotti  di  importazione  di
interesse  strategico  nazionale,  ne'  nella  successiva   fase   di
accertamento,  rimessa  in  via  esclusiva  alle  autorita'   statali
competenti per la V.I.A.,  dell'assenza  di  incremento  dell'impatto
ambientale - accertamento  dal  quale,  per  espressa  previsione  di
legge,  discende  automaticamente  l'esonero   da   «ogni   eventuale
ulteriore obbligo in materia di compensazioni». 
    2.2. Il vizio e' di  particolare  gravita'  perche'  investe  una
materia di legislazione concorrente,  nella  quale  il  principio  di
leale collaborazione, pur non trovando applicazione generalizzata nel
procedimento legislativo, deve intendersi rafforzato allorche' - come
nel caso di specie - l'intervento statale non si limiti a dettare  un
principio fondamentale ma incida, per il  tramite  di  un  successivo
atto amministrativo (il DPCM e l'accertamento  in  sede  di  V.I.A.),
sull'esercizio concreto di una competenza regionale. In tali ipotesi,
la  giurisprudenza  costituzionale  richiede  che  la  «chiamata   in
sussidiarieta'» delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 118
Costituzione,  sia  sempre   accompagnata   da   adeguati   strumenti
collaborativi, la cui intensita'  va  calibrata  sull'ampiezza  della
competenza  regionale  attratta  (Corte  costituzionale   sent.   nn.
303/2003, 74/2018, 339/2009). 
    2.3. Il precedente piu'  direttamente  pertinente  e'  costituito
dalla recente sentenza di codesta Ecc.  ma  Corte  n.  31/2024,  resa
proprio su ricorso della Regione Puglia  con  riguardo  a  interventi
infrastrutturali  dichiarati  strategici  in  vista  dei  Giochi  del
Mediterraneo di Taranto 2026. In quella occasione  codesta  Corte  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione statale
che non prevedeva l'intesa con la Regione ai fini  dell'adozione  dei
decreti   interministeriali    di    approvazione    del    programma
infrastrutturale, affermando che «la chiamata in  sussidiarieta'  non
puo' prescindere dal rispetto del principio di leale  collaborazione,
mentre  l'adeguatezza  dello  strumento  collaborativo  prescelto  va
valutata in relazione alle  funzioni  attratte  in  sussidiarieta'  e
all'ampiezza delle competenze regionali coinvolte». 
    Ebbene, la fattispecie oggi sottoposta a codesta Corte  presenta,
se  possibile,  un  vizio  ancor  piu'  radicale:  l'art.  9-bis  non
disciplina,  infatti,  un  meccanismo  di  superamento  del  dissenso
regionale, ma esclude a monte qualsiasi possibilita' di dissenso, non
contemplando la Regione ne' come soggetto  da  consultare,  ne'  come
soggetto informato. 
    2.4. Il principio e' stato del resto ripetutamente  affermato  da
Codesta Corte anche al di fuori della  specifica  materia  energetica
(sent.  nn.  339/2009  e  74/2018);  e  se  pure  la   giurisprudenza
costituzionale ha ritenuto incostituzionale la  norma  regionale  che
negava l'intesa con lo Stato (sent. n.  182/2013),  a  fortiori  deve
ritenersi incostituzionale la norma statale che, come  l'art.  9-bis,
esclude in radice qualunque forma di coinvolgimento della Regione  su
una  decisione  -  quella  relativa  alla  sussistenza   dell'obbligo
compensativo  -  che  incide  direttamente  e   integralmente   sulla
competenza legislativa concorrente regionale. 
    III.  Violazione  dell'art.  3  Costituzione  -  Irragionevolezza
intrinseca per conflazione di istituti giuridicamente distinti. 
    3.1. L'art. 9-bis sovrappone indebitamente due istituti giuridici
tra loro eterogenei quanto a presupposti e finalita': da un lato,  le
compensazioni ambientali correlate alla V.I.A., di  cui  all'art.  5,
comma 1, lett. o-quater), del decreto  legislativo  n.  152/2006,  le
quali sono destinate a rimediare  al  danno  ambientale  incrementale
prodotto dal singolo intervento e vengono definite nell'ambito  della
relativa  procedura;  dall'altro,  le  misure  di   compensazione   e
riequilibrio ambientale e territoriale di cui all'art.  1,  comma  4,
lett. f), della legge n. 239/2004, il cui presupposto - come chiarito
dalla stessa Corte costituzionale nella  sentenza  n.  165/2024,  la'
dove ha ricostruito la ratio dell'art. 1, comma  5,  della  legge  n.
239/2004 - non e' l'impatto ambientale del singolo  progetto,  bensi'
la   concentrazione   territoriale   cumulativa   di   infrastrutture
energetiche, a prescindere dall'esito della via relativa  al  singolo
intervento. 
    3.2. Ancorando l'esonero da «ogni eventuale ulteriore obbligo  in
materia  di  compensazioni»  al  solo  accertamento  dell'assenza  di
incremento dell'impatto ambientale in sede di V.I.A., la disposizione
impugnata  ignora  integralmente  il  presupposto   autonomo   -   la
concentrazione cumulativa di infrastrutture sul territorio  regionale
- che  giustifica  le  misure  di  riequilibrio  territoriale,  e  ne
determina l'indebita  soppressione  sulla  base  di  un  accertamento
(quello   V.I.A.)   strutturalmente   inidoneo   a   verificarne   la
persistenza. Un esito favorevole della V.I.A. certifica soltanto  che
il singolo intervento di potenziamento non aggrava, sotto il  profilo
tecnico-ambientale, la situazione esistente rispetto allo stato  ante
operam;   esso   nulla   dice,   invece,   circa   il    sovraccarico
infrastrutturale strutturale e pregresso  che  grava  sul  territorio
pugliese e che le misure di riequilibrio territoriale sono  destinate
a  compensare.   La   disposizione   impugnata   risulta,   pertanto,
intrinsecamente irragionevole ex  art.  3  Costituzione,  poiche'  fa
dipendere l'estinzione di un obbligo dal riscontro di un  presupposto
(l'assenza  di  incremento  dell'impatto   ambientale   del   singolo
intervento) del tutto estraneo alla ratio dell'obbligo  medesimo  (il
riequilibrio del sovraccarico infrastrutturale territoriale). 
    3.3. Ne' potrebbe obiettarsi che  la  disposizione  si  riferisca
alle sole compensazioni ambientali in senso stretto e non anche  alle
misure di riequilibrio territoriale ex  legge  n.  239/2004,  si'  da
lasciare impregiudicata la competenza regionale. Il  tenore  testuale
della norma - che esonera da «ogni  eventuale  ulteriore  obbligo  in
materia di compensazioni», senza distinzione alcuna - e'  di  portata
onnicomprensiva; e l'espressione «misure  di  compensazione  comunque
denominate», riferita alle compensazioni gia' ottenute  dai  gasdotti
esistenti, dimostra che il  legislatore  era  ben  consapevole  della
pluralita' di regimi compensativi esistenti e ha scientemente  scelto
una  formula  onnicomprensiva.  Una  lettura  restrittiva,   inoltre,
priverebbe la disposizione di qualsivoglia effetto utile, giacche' le
compensazioni ambientali strettamente correlate alla  V.I.A.  vengono
gia' definite nell'ambito della relativa procedura, senza  necessita'
di una norma di rango primario che  ne  disponga  l'esonero.  L'unica
interpretazione  che  attribuisce  alla  disposizione  un   contenuto
prescrittivo concreto e', dunque, quella che ne  include  nell'ambito
applicativo anche le  misure  di  riequilibrio  territoriale  di  cui
all'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004 e  all'art.  2
della legge regionale n. 28/2022 - che costituiscono, del  resto,  il
bersaglio  dichiarato  della  disposizione,  come  inequivocabilmente
rivelato  dal  contesto  della  sua   introduzione,   contestuale   e
conseguente  alla  sentenza  n.   165/2024   e   alla   vicenda   del
potenziamento del gasdotto TAP. 
    3.4. In ogni caso, quand'anche si volesse residualmente  accedere
alla  tesi  che  la  disposizione  operi   sul   solo   piano   delle
compensazioni ambientali in  senso  stretto,  la  sua  illegittimita'
costituzionale non ne risulterebbe scalfita, giacche' la soppressione
anche di tale sola componente compensativa continuerebbe  comunque  a
essere  rimessa  a  un  accertamento   amministrativo   integralmente
statale, sottratto a qualsiasi forma  di  codecisione  regionale,  in
violazione del principio di leale collaborazione di cui al motivo che
precede. 
    3.5.  La  violazione  dell'art.  3  Costituzione  qui  denunciata
ridonda sulla competenza legislativa concorrente della Regione Puglia
in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia»,  di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  Costituzione.
L'irragionevole conflazione, operata  dalla  disposizione  impugnata,
tra le compensazioni ambientali correlate alla V.I.A. e le misure  di
riequilibrio territoriale ex art. 1, comma 4, lett. f),  della  legge
n. 239/2004  si  traduce  nella  soppressione  integrale  del  potere
regionale di disciplinare - in attuazione dei  principi  fondamentali
posti dalla legge statale - misure di compensazione in occasione  del
potenziamento di gasdotti esistenti. Cosi' facendo, la norma statale,
viziata  da  irragionevolezza  intrinseca,  obbliga  la   Regione   a
esercitare le proprie attribuzioni legislative in conformita'  a  una
disciplina che, sopprimendo a monte lo spazio di intervento regionale
riconosciuto dalla stessa legislazione statale di principio (art.  1,
comma 5, della legge n. 239/2004) e dalla giurisprudenza  di  codesta
Ecc.ma Corte  (sentenza  n.  165/2024),  impedisce  alla  Regione  di
adottare   qualsivoglia   misura   compensativa   in   relazione   ai
potenziamenti dei  gasdotti  esistenti  nel  proprio  territorio.  La
specifica competenza  regionale  che  risulta  offesa  e',  pertanto,
quella legislativa concorrente in materia energetica,  rispetto  alla
quale la disposizione impugnata - nel suo  assetto  irragionevolmente
conflatato -  si  risolve  in  un  indebito  azzeramento  del  potere
regionale, in violazione del  canone  per  cui  «le  Regioni  possono
evocare parametri di legittimita' costituzionale  diversi  da  quelli
che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni  [...]
quando  la  violazione  denunciata  sia   potenzialmente   idonea   a
riverberarsi   sulle   attribuzioni   regionali    costituzionalmente
garantite» e quando  siano  indicate  «la  specifica  competenza  che
risulterebbe offesa»  e  le  ragioni  della  ridondanza  (cfr.  Corte
costituzionale sent. n. 195/2019). 
    IV. Violazione degli artt. 9 e 117, terzo comma,  Costituzione  -
Sacrificio del governo del territorio e della tutela del paesaggio. 
    4.1. Il potenziamento di un gasdotto di  importazione  esistente,
quand'anche non determini, in sede di V.I.A., incrementi tecnicamente
misurabili   dell'impatto   ambientale,   consolida   definitivamente
l'assetto localizzativo dell'infrastruttura e ne perpetua  nel  tempo
il sacrificio paesaggistico e territoriale a carico  della  comunita'
regionale ospitante. Tale dimensione - che trova riconoscimento nella
stessa  giurisprudenza  costituzionale,  la  quale  ha  costantemente
affermato  che  le  norme  statali  in  materia   di   infrastrutture
energetiche devono contemperare le esigenze unitarie  con  la  tutela
del territorio e del paesaggio (in  tal  senso  Corte  costituzionale
sent. n. 383/2005) - non e' integralmente assorbita, ne' assorbibile,
nelle procedure tecniche di valutazione dell'impatto ambientale. 
    4.2. La  competenza  in  materia  di  «governo  del  territorio»,
anch'essa di natura concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo  comma,
Costituzione,    ricomprende    la    tutela     della     dimensione
paesaggistico-territoriale connessa alla presenza  di  infrastrutture
energetiche sul  territorio  regionale  e  costituisce  il  parametro
primario alla cui stregua  va  valutato  il  presente  motivo,  quale
specificazione  settoriale  del  valore,  di   rango   costituzionale
primario, sancito dall'art. 9 Costituzione. 
    Sottraendo  alla  Regione,  in  via  generale  e   senza   alcuna
valutazione  caso  per  caso,  il  potere  di  concordare  misure  di
riequilibrio territoriale in relazione ai potenziamenti  di  gasdotti
esistenti, l'art. 9-bis  comprime  illegittimamente  tale  competenza
concorrente, senza che la relativa compressione risulti  sorretta  da
alcuna giustificazione proporzionata. 
    4.3. La denunciata violazione dell'art.  9  Costituzione  ridonda
sulla competenza legislativa concorrente della Regione in materia  di
«governo del  territorio»,  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,
Costituzione, e sulla competenza concorrente in materia  di  energia.
Il    consolidamento    definitivo     dell'assetto     localizzativo
dell'infrastruttura di importazione del gas  -  che  la  disposizione
impugnata rende irreversibile, sottraendo alla Regione il  potere  di
concordare misure di riequilibrio - perpetua nel tempo il  sacrificio
paesaggistico e territoriale  a  carico  della  comunita'  regionale,
senza  che  la  Regione  possa  esercitare   alcuna   delle   proprie
attribuzioni  costituzionalmente  garantite  per  contemperare   tale
sacrificio con la tutela del paesaggio e  del  territorio.  La  norma
impugnata, disponendo l'esonero automatico e  generalizzato  da  ogni
obbligo compensativo per il solo  fatto  dell'assenza  di  incremento
dell'impatto ambientale in sede  di  V.I.A.,  obbliga  la  Regione  a
subire, in una condizione  di  integrale  spoliazione  delle  proprie
competenze, gli effetti permanenti - paesaggistici e  territoriali  -
dell'infrastruttura energetica, in violazione del  nucleo  essenziale
della competenza concorrente in materia di  governo  del  territorio,
che ricomprende la potesta' di disciplinare l'assetto del  territorio
anche  in  relazione  alla  presenza  di  impianti  e  infrastrutture
energetiche (cfr. Corte costituzionale sent. n. 383/2005). La lesione
dell'art.  9  Costituzione  e',  pertanto,  idonea   a   riverberarsi
direttamente sulla sfera di competenza  regionale  costituzionalmente
garantita, determinando l'impossibilita' per la Regione di esercitare
le proprie attribuzioni in conformita' a una disciplina statale  che,
anziche'  dettare  principi  fondamentali  di   contemperamento   tra
esigenze energetiche e tutela paesaggistica,  sopprime  integralmente
lo  spazio  di  intervento  regionale,  in  spregio  al   canone   di
ammissibilita'  delle  censure   regionali   fondate   su   parametri
extra-competenziali, come costantemente affermato da  codesta  Ecc.ma
Corte (ex multis, sent. n.  195/2019;  sent.  n.  79/2018;  sent.  n.
298/2012). 
    V. Violazione dell'art. 3 Costituzione -  Irragionevolezza  della
legge-provvedimento  e  carenza   di   proporzionalita'.   Violazione
dell'art.  77  Costituzione  per  eterogeneita'  della   disposizione
rispetto al decreto-legge convertito. 
    5.1.  L'art.  9-bis  presenta  tutti  i  caratteri  tipici  della
legge-provvedimento:  sebbene  formulato  in  termini  apparentemente
generali, esso  e'  calibrato  su  un'unica  fattispecie  concreta  e
determinata, costituita dal potenziamento in corso del gasdotto  TAP,
che  rappresenta,  allo  stato,  l'unica  situazione  esistente   sul
territorio nazionale suscettibile di  ricadere  nel  relativo  ambito
applicativo. 
    Ebbene, secondo il costante insegnamento di codesta Ecc.ma Corte,
le leggi-provvedimento «devono soggiacere a uno scrutinio stretto  di
ragionevolezza  e  proporzionalita'»  (sent.   n.   134/2025).   Tale
scrutinio,  se  condotto  sulla  disposizione  impugnata,  ne  rivela
l'assenza di adeguata  giustificazione:  l'obiettivo  -  di  per  se'
legittimo  -  della  sicurezza  degli  approvvigionamenti  energetici
nazionali avrebbe potuto  essere  agevolmente  perseguito  attraverso
l'attivazione di adeguati strumenti di leale  collaborazione  con  la
Regione interessata, anziche' mediante la  soppressione  integrale  e
unilaterale della sua competenza. 
    5.2. La violazione dell'art. 3  Costituzione,  sotto  il  profilo
dell'irragionevolezza della  legge-provvedimento  e  del  difetto  di
proporzionalita', ridonda sulla  competenza  legislativa  concorrente
della  Regione  in  materia  di  energia  (art.  117,  terzo   comma,
Costituzione). La disposizione impugnata, nella sostanza, costituisce
una  risposta  legislativa  puntuale  del  legislatore  statale  alla
sentenza n. 165/2024 di codesta Corte e al conseguente esercizio,  da
parte della Regione Puglia, della propria competenza a imporre misure
compensative  in  occasione  del  potenziamento  del  gasdotto   TAP:
anziche' attivare strumenti di leale collaborazione,  il  legislatore
statale  ha   scelto   di   sopprimere   unilateralmente,   con   una
legge-provvedimento, lo spazio di competenza regionale che la  stessa
sentenza n. 165/2024  aveva  riconosciuto.  L'irragionevolezza  e  la
sproporzione  di  tale  scelta  si  riverberano  direttamente   sulla
potesta' legislativa concorrente regionale, che risulta azzerata  non
gia' in forza di un legittimo principio fondamentale  della  materia,
bensi' per effetto di una disposizione ritagliata  su  una  specifica
vicenda concreta, in assenza di  qualsivoglia  bilanciamento  con  le
attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. 
    La violazione dell'art. 3 Costituzione ridonda cosi' direttamente
sulla  potesta'  legislativa  concorrente  in   materia   energetica:
l'irragionevolezza e la sproporzione  della  scelta  legislativa  non
rappresentano un vizio a se' stante, ma il meccanismo attraverso  cui
la competenza regionale  -  riconosciuta  dalla  stessa  sentenza  n.
165/2024 di codesta Corte - e' stata integralmente soppressa per  via
legislativa anziche' bilanciata nelle sedi collaborative (cfr.  Corte
costituzionale sent. n. 195/2019). 
    5.3. La  disposizione  impugnata  risulta,  inoltre,  palesemente
estranea al contenuto e alle finalita' del decreto-legge  in  cui  e'
stata inserita in sede di conversione. Il  decreto-legge  n.  32/2026
reca,  infatti,  «disposizioni  urgenti  in  materia  di   commissari
straordinari  e  concessioni»,  laddove   l'art.   9-bis   disciplina
l'esonero da obblighi compensativi in materia  di  infrastrutture  di
trasporto  del  gas:  si  tratta  di  ambiti   materiali   privi   di
qualsivoglia   nesso   funzionale   o   teleologico.    Secondo    la
giurisprudenza costituzionale, le disposizioni introdotte in sede  di
conversione  sono  ammissibili  solo  ove  sussista   un   nesso   di
interrelazione con i contenuti del decreto-legge  originario,  mentre
«l'evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione» tra
le  disposizioni  introdotte  e  l'oggetto   e   le   finalita'   del
decreto-legge convertito  determina  l'illegittimita'  costituzionale
della relativa disposizione  per  violazione  dell'art.  77,  secondo
comma, Costituzione (Corte costituzionale  sent.  n.  146/2024).  Nel
caso di specie, il nesso tra le «disposizioni urgenti in  materia  di
commissari straordinari e concessioni» e l'azzeramento  delle  misure
compensative regionali per i potenziamenti di gasdotti strategici e',
all'evidenza, del tutto assente,  risolvendosi  l'art.  9-bis  in  un
corpo  normativo  del  tutto  estraneo,  per  materia  e  ratio,   al
decreto-legge che lo ospita. 
    5.4. La violazione dell'art. 77, secondo comma, Costituzione, per
l'evidente estraneita' della  disposizione  impugnata  all'oggetto  e
alle finalita' del decreto-legge n. 32/2026, ridonda anch'essa  sulla
competenza  legislativa  concorrente  della  Regione  in  materia  di
energia (art. 117, terzo comma, Costituzione). L'inserimento, in sede
di conversione, di una disposizione  che  sopprime  integralmente  le
misure  compensative  regionali  per  i  potenziamenti  di   gasdotti
strategici all'interno di un  decreto-legge  dedicato  ai  commissari
straordinari e  alle  concessioni,  in  assenza  di  qualsiasi  nesso
funzionale  o  teleologico  tra  i  due  ambiti,  si  risolve  in  un
aggiramento dei limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza che
si ripercuote direttamente sulle attribuzioni regionali: la decisione
di comprimere la competenza regionale in materia energetica e'  stata
infatti assunta, per il tramite di una norma introdotta  in  sede  di
conversione, in un contesto procedurale che ha  eluso  il  necessario
dibattito parlamentare proprio della legge ordinaria e -  per  quanto
qui maggiormente rileva - ha impedito alla Regione di interloquire in
una sede propria, in violazione della sfera di  competenza  regionale
costituzionalmente garantita. 
    La  violazione  dell'art.  77,  secondo  comma,  Costituzione  si
riflette, pertanto, sulla competenza  legislativa  concorrente  della
Regione in  materia  di  energia:  l'inserimento  della  disposizione
impugnata in un  decreto-legge  a  essa  estraneo  ha  consentito  di
adottare, in un  contesto  procedurale  che  ha  eluso  il  dibattito
parlamentare e precluso ogni interlocuzione regionale, una misura che
sopprime integralmente lo spazio di competenza che la stessa sentenza
n.   165/2024   aveva   riconosciuto   alla   Regione   (cfr.   Corte
costituzionale sent. n. 195/2019). 
    5.5. Ne' varrebbe obiettare  che  la  disposizione  impugnata  si
limiterebbe a subordinare l'esonero  compensativo  a  una  condizione
oggettiva  e  razionale  -  l'accertamento,  in   sede   di   V.I.A.,
dell'assenza di  incremento  dell'impatto  ambientale  -  sostituendo
cosi', sul piano funzionale, la  negoziazione  compensativa  con  una
garanzia procedurale equivalente. 
    In disparte quanto gia' rilevato sub  III  circa  l'eterogeneita'
dei presupposti delle compensazioni  ambientali  e  delle  misure  di
riequilibrio territoriale, l'obiezione non considera che il  soggetto
chiamato  ad  accertare  il  presupposto  dell'esonero  e',  in   via
esclusiva, un'autorita'  statale,  rispetto  alla  quale  la  Regione
riveste un ruolo  meramente  consultivo:  la  competenza  legislativa
regionale verrebbe cosi' soppressa da un atto amministrativo  statale
rispetto  al  quale  la  Regione  non  dispone  di  alcun  potere  di
codecisione, il che  costituisce  l'esatto  contrario  di  quanto  il
principio di leale collaborazione richiede. 
    Per  tutti  questi  motivi,  la  Regione   Puglia,   come   sopra
rappresentata  e  difesa,  propone  il  presente  ricorso  e  confida
nell'accoglimento delle seguenti 

 
                             Conclusioni 
 
    Voglia     l'Ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimo  l'art.  9-bis  del  decreto-legge  11
marzo 2026, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 8  maggio
2026, n. 71 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9  maggio
2026), rubricato «misure urgenti in materia di semplificazione  degli
oneri  per  infrastrutture  energetiche   di   interesse   strategico
nazionale», per violazione degli artt. 3, 5, 9, 117, terzo  comma,  e
118 della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi 4, lett. f), e
5, della legge  23  agosto  2004,  n.  239,  nonche'  per  violazione
dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione. 
    Si producono: 
      1) Copia della delibera della giunta regionale 30 giugno  2026,
n. 886, con  relativo  documento  istruttorio,  recante  conferimento
dell'incarico difensivo. 
        Bari-Roma, 3 luglio 2026 
 
                            Avv. Colelli