Reg. Ric. n. 14 del 2026
pubbl. su G.U. del 05/08/2026 n. 31
Ricorrente: Regione Calabria
Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Concessioni demaniali marittime – Previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022 (concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive) – Ricorso della Regione Calabria – Incidenza sulle competenze legislative e amministrative regionali inerenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Denunciata genericità, nei presupposti e nell’ambito applicativo, dell’allocazione a livello statale della competenza amministrativa nella predisposizione di uno schema di bando-tipo per l’affidamento delle citate concessioni demaniali – Contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative – Violazione del principio di leale collaborazione – Inadeguato coinvolgimento regionale nella forma della sottoposizione del bando-tipo al parere della Conferenza unificata anziché dell’intesa.
- Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 2026, n. 71, art. 8.
- Costituzione, artt. 5, 114, 117, e, in particolare, commi primo, secondo, lettera h), terzo, quarto e sesto, 118, in particolare commi primo, secondo e terzo, 119, e 120, secondo comma; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Concessioni demaniali marittime – Previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022 (concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive) – Ricorso della Regione Calabria – Invasione e menomazione di attribuzioni legislative, concorrenti e residuali, e amministrative regionali – Invasione della competenza legislativa e amministrativa regionale in materia ambientale – Violazione delle competenze regolamentari regionali – Incidenza sulle competenze residuali regionali in materia di turismo e industria alberghiera, nonché in materia di polizia amministrativa – Lesione della competenza legislativa nella materia, di competenza concorrente, del governo del territorio – Lesione delle competenze nelle materie, di competenza concorrente, della tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, porti e aeroporti civili, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali.
- Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 2026, n. 71, art. 8.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettera h), terzo, quarto, quinto e sesto, e 118, in particolare commi secondo e terzo.
Costituzione Art. 114
Costituzione Art. 117
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 4
Costituzione Art. 117 Co. 5
Costituzione Art. 117 Co. 6
Costituzione Art. 118
Costituzione Art. 118 Co. 1
Costituzione Art. 118 Co. 2
Costituzione Art. 118 Co. 3
Costituzione Art. 119
Costituzione Art. 120 Co. 2
decreto legislativo del 28/08/1997 Art. 2
Testo del ricorso
N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 giugno 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 giugno 2026 (della Regione Calabria).
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni
demaniali marittime - Previsione che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata,
per l'acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l'avvio
delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali di cui
all'art. 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022 (concessioni
demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita'
turistico-ricreative e sportive).
- Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia
di commissari straordinari e concessioni), convertito, con
modificazioni, nella legge 8 maggio 2026, n. 71, art. 8.
(GU n. 31 del 05-08-2026)
Ricorso nell'interesse della Regione Calabria (c.f.:
02205340793), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro
tempore, dott. Roberto Occhiuto, (c.f.: CCHRRT69E13D086G),
rappresentato e difeso, giusta Delibera di G.R. di autorizzazione n.
296 del 9 giugno 2026 e decreto del coordinatore dell'Avvocatura
regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo (n. 968
r.dip. dell'11 giugno 2026), in forza di procura speciale in calce al
presente atto, dall'avv. Domenico Gullo (c.f.: GLLDNC66M24F158E) -
che indica quale recapito PEC: avvocato6.rc@pec.regione.calabria.it e
FAX 0965894621 - dell'Avvocatura regionale;
contro lo Stato e, per esso, il Presidente del Consiglio dei
ministri, (c.f.: 80188230587) nella persona del Presidente pro
tempore;
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, dell'art.
8 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 maggio 2026, n. 71
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo
2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari
straordinari e concessioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 106 del 9 maggio
2026, per violazione dei seguenti articoli della Costituzione: 5;
114; 117, commi primo, secondo, lettera h), terzo, quarto, quinto e
sesto; 118, primo, secondo e terzo comma; 119 e 120, comma secondo;
come da delibera di G.R. di autorizzazione.
Premessa
In data 9 maggio 2026 e' stata pubblicata, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 106, la
legge 8 maggio 2026, n. 71, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, il cui art. 8 (Disposizioni
urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e
fluviali) - anch'esso convertito con modifiche - ha previsto la
predisposizione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di un bando-tipo, da sottoporre alla Conferenza unificata,
per l'acquisizione di parere, nell'intento di promuovere condizioni
omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e per l'avvio
delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali di cui
all'art. 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.
La disciplina delle concessioni sui beni demaniali riguarda,
tuttavia, anche, ambiti materiali afferenti le competenze legislative
regionali (concorrenti e residuali) ex art. 117, commi 3 e 4, della
Costituzione, regolamentari (proprie e delegate), ex art. 117, comma
6, della Costituzione, ed amministrative ex art. 118 della
Costituzione.
La norma, posta dalla previsione impugnata, ex se ed anche avuto
riguardo al perimetro applicativo, invade e menoma la sfera di
attribuzioni assegnata dalla Costituzione alla Regione; la previsione
e' stata emanata in violazione dell'art. 5; 114; 117, commi primo,
secondo, lettera h), terzo, quarto, quinto e sesto; 118, primo,
secondo e terzo comma; 119 e 120 comma secondo; nonche' dei principi
costituzionali di ragionevolezza, di sussidiarieta' e di leale
collaborazione, pertanto, in applicazione dell'art. 127, della
Costituzione, dell'art. 32, legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art.
22 delle norme integrative, ricorre la Regione Calabria affinche' ne
sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, per i seguenti
Motivi
Violazione dell'art. 118 della Costituzione e dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza;
Violazione degli articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120, comma 2,
della Costituzione e del principio di leale collaborazione;
Violazione degli articoli 117, commi secondo, lettera h), terzo,
quarto, quinto e sesto e 118 della Costituzione.
1. La previsione impugnata dispone che «1. Al fine di promuovere
condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui
all'art. 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla
Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno
schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento di
cui al medesimo art. 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.».
1.1 A sua volta, l'art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118,
(Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e
sportive), ivi richiamato, tra l'altro, prevede che:
«1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita'
turistico - ricreative e sportive, di cui all'art. 01, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente
articolo, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e
dei principi di liberta' di stabilimento, di pubblicita', di
trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di
parita' di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione
delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la
procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione
di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4...
...
4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati
nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet
istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel
bando di gara sono indicati:
a) l'oggetto e la finalita' della concessione, con
specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle
caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle
opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali
interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico
necessari per il nuovo affidamento;
b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati,
nonche' gli obblighi di cui al comma 9;
c) la durata della concessione determinata secondo i
criteri di cui al comma 5;
d) la misura del canone;
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonche' i
termini e le modalita' di corresponsione dello stesso;
f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula
dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli
altri obblighi gravanti sul concessionario, anche ai fini di quanto
previsto dal comma 9, quarto periodo;
g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94
e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36;
h) i requisiti di capacita' tecnico-professionale dei
partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di
affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese,
delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
i) le modalita' e il termine, non inferiore a trenta
giorni, per la presentazione delle domande;
l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione
da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a
garantire la sostenibilita' economica del progetto e che include la
quantificazione degli investimenti da realizzare;
m) le modalita' di svolgimento del sopralluogo presso
l'area demaniale oggetto di affidamento;
n) le modalita' e i termini di svolgimento della procedura
di affidamento;
o) i criteri di aggiudicazione;
p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente
le relative condizioni;
q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della
concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che
possono essere aggiudicati al medesimo offerente. (...)».
2. La previsione impugnata si pone, sotto piu' profili, in
contrasto con il dettato costituzionale.
2.1. Al riguardo, anche al fine di meglio individuare l'ambito
materiale a cui la previsione in esame e' da ricondurre e da questa
inciso occorre, preliminarmente, individuare le competenze regionali
anche avuto specifico riferimento a quelle assunte ed esercitate
dalla Regione Calabria.
2.2. Le competenze amministrative inerenti il rilascio delle
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalita'
turistico-ricreative e sportive, sono attribuite alle regioni, sia in
via diretta che in quanto conferite, ex art. 117, comma 6, e 118
della Costituzione.
2.3. In particolare, l'art. 105 (Funzioni conferite alle regioni
e agli enti locali) del decreto legislativo n. 112 del 13 marzo 1998
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo l della legge 15
marzo 1997, n. 59), al comma 1, prevede che «Sono conferite alle
regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente
indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle
autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni e integrazioni.» e, al successivo comma 2, che «Tra le
funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle
regioni le funzioni relative: ... l) al rilascio di concessioni di
beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e
di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia;...».
Inoltre, il decreto legislativo n. 96 del 30 marzo 1999
(Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni
amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma
5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni) -
applicabile anche alla Regione Calabria (art. 1) - all'art. 40
(Funzioni della regione), dispone che «1. Sono esercitate dalla
regione le funzioni amministrative conferite dall'art. 105, commi 1,
2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto
dagli articoli 41 e 42.».
A sua volta, l'art. 42 (Funzioni dei comuni), prevede che: «1.
Sono esercite dai comuni le funzioni amministrative previste
dall'art. 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo n.
112 del 1998.».
2.4. La Regione Calabria, con legge n. 17 del 21 dicembre 2005
(Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle
aree del demanio marittimo) ha provveduto a disciplinare «l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo
destinato a fini turistico-ricreativi delegate alla regione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 nonche' di
quelle conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 e successive modifiche ed integrazioni» (art. 1), riservando,
all'art. 3 (Funzioni della regione), essenzialmente, ma non solo,
funzioni programmatorie generali e di indirizzo.
In particolare: «1. Spettano alla regione, in attuazione del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito nella legge 4
dicembre 1993, n. 494 e della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34,
e dell'art. 9 della legge n. 88/2001 le funzioni di:
a) programmazione ed indirizzo generale;
b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e
numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio
marittimo;
c) formazione del catasto del demanio marittimo;
d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a
finanziamento pubblico;
e) verifica dello stato di attuazione della programmazione
regionale;
f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente
e controllo di competenza;
g) pianificazione del sistema portuale regionale;
h) la definizione, in sede di approvazione del Piano di cui
al successivo art. 6, dei criteri generali, dei criteri che
riguardano i materiali da utilizzare, le modalita' operative da
osservarsi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi
di ripascimento delle spiagge».
2.4.1. La legge regionale in commento, interviene, peraltro, in
ambiti materiali riferibili a piu' competenze legislative regionali,
oltre a quelle oggetto di trasferimento.
Ambiti, alcuni dei quali precisati ed emergenti dal dato testuale
delle disposizioni della medesima legge regionale, che occorre, qui,
per quanto di interesse, appresso, richiamare.
«Art. 2 (Attivita' turistiche e ricreative). - 1. Per attivita'
turistico ricreative si intendono:
a) stabilimenti balneari e servizi complementari e di
supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
c) esercizi commerciali tipici;
d) noleggio di imbarcazioni e natanti;
e) ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari
alla nautica da diporto;
f) campeggi ed altre strutture ricettive e di attivita'
ricreative e sportive;
g) esercizi commerciali complementari alle attivita'
turistiche, nautiche e ricreative;
h) servizi complementari di altra natura e conduzione di
strutture ad uso abitativo, funzionali alle attivita' turistiche e
ricreative che precedono.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime che hanno come
scopo la gestione di strutture ad uso turistico ricreativo realizzate
per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto, imprenditori
turistici di imprese produttive di interesse collettivo.».
«Art. 6 (Piano di indirizzo regionale). - 1. La Regione individua
nel Piano di indirizzo regionale per l'utilizzo del demanio
marittimo, di seguito denominato PIR, l'atto di programmazione
attraverso il quale:
a) determina una percentuale non inferiore al 30 per cento
delle aree ricadenti sul demanio marittimo di ogni singolo comune
rivierasco riservandolo all'uso pubblico ed alla libera balneazione;
b) stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei
sistemi territoriali;
c) individua le aree costiere non piu' fruibili ai fini
dell'uso pubblico del mare;
...
f) prevede l'obbligo per i comuni, in sede di adozione del
Piano di cui al successivo art. 12, di assicurare gli accessi al
mare, la presenza di servizi minimi sia sulle aree in concessione che
su quelle libere, la realizzazione dei percorsi di cui al successivo
art. 15, comma 2;
g) definisce la destinazione di una congrua superficie alle
attivita' di rimessaggio a favore degli addetti alla pesca;
h) individua le aree a valenza turistica tenendo conto delle
previsioni di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), punti 1, 2 e 3
della legge 4 dicembre 1993, n. 494;
...
2. Con riferimento alle aree di cui alla lettera h) del
precedente primo comma, il PIR deve contenere prescrizioni di
carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del
territorio mediante:
a) la individuazione dei sistemi territoriali in base a
criteri ambientali, economici, sociali e culturali, delineando i
criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione
infrastrutturale e dei servizi;
b) la identificazione delle condizioni per rafforzare gli
effetti della complementarieta' ed integrazione fra i sistemi
territoriali individuati, al fine di migliorarne la funzionalita'
complessiva nel rispetto delle qualita' ambientali;
c) la individuazione delle azioni di salvaguardia delle
risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa
dall'inquinamento e la prevenzione dalle calamita' naturali;
d) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in coerenza
con il Piano regionale dei trasporti in funzione della localizzazione
di:
I. aeroporti;
II. porti turistici;
III. autostrade e itinerari di interesse turistico
regionale;
IV. strutture alberghiere, centri residenziali.».
«Art. 8 (Attivita' consentite). - 1. Salvo quanto disposto dal
Codice della navigazione, dal suo regolamento di attuazione, dalle
leggi speciali in materia, dalle ordinanze emanate dal Capo del
Circondario marittimo, con riserva di dare indirizzi con successivi
regolamenti in ordine alla garanzia del pubblico utilizzo degli
arenili, alla tutela e conservazione degli ambienti marini e
litoranei, nelle aeree demaniali marittime sulle quali la regione
esercita le funzioni delegate, possono essere anche effettuate:
b) interventi sul regime idraulico;
c) attivita' di ripascimento degli arenili soggetti a
fenomeni erosivi, effettuato con sedimenti provenienti da dragaggi di
fondali marini, con materiali naturalmente depositati sulle spiagge,
negli alvei dei corsi d'acqua e ricavati nell'ambito di interventi di
manutenzione degli stessi alvei o con altri materiali preventivamente
dichiarati idonei;
d) attivita' di bonifica ambientale finalizzate alla difesa
del litorale, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle
acque;
e) le attivita' di cui al successivo comma 3.
2. Devono essere salvaguardate le piante di alto fusto, le
alberature e i sistemi vegetali autoctoni.
3. Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere
rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di
cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.
616/1977, anche per la realizzazione delle seguenti attivita':
a) complessi balneari, compresi i servizi complementari,
realizzabili a cura dei comuni;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e
bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);
c) noleggio e rimessaggio di unita' da diporto;
d) campeggi, attivita' ricreative, sportive e culturali;
e) attivita' di soccorso a mare prestate da organizzazioni di
volontariato regolarmente autorizzate;
f) approdi e/o porti classificati di categoria 2a, classe
III, aventi funzioni turistiche o da diporto di cui all'art. 4, comma
3, lettera e) della legge 28 febbraio 1994, n. 84, secondo i criteri,
le modalita' e competenze fiscali fissati dal decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e successive modifiche ed
integrazioni;
g) campi boa e pontili galleggianti.».
«Art. 9 (Opere consentite). - 1. Possono essere realizzati
assetti, interventi, installazioni che permettano dai luoghi
accessibili al pubblico la visibilita' del mare e dell'orizzonte
marino, delle dune e delle spiagge.
2. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni
turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate
di facile rimozione delle seguenti tipologie: ...».
«Art. 10 (Concessione in uso di beni del demanio marittimo).
- Che riserva alla Giunta regionale specifiche funzioni circa la
disciplina della concessione».
«Art. 11 (Obblighi, divieti e limiti). - 1. Con riferimento ad
aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti
obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilita'
ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini
dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione
antierosiva dei fondali), nonche' ai fini della economia turistica
dell'immagine di naturalita' regionale delle aree costiere in
condizioni di naturalita' o di paranaturalita' siccome disciplinati
dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela e
l'uso del territorio". ...».
«Art. 12 (Piani comunali di spiaggia). - 1. Il Piano comunale di
spiaggia, di seguito denominato PCS, costituisce lo strumento di
pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso
cui i comuni provvedono a: a) disciplinare e localizzare le attivita'
di cui al comma 3 del precedente art. 8...».
«Art. 19 (Valenza turistica e determinazione canoni). - Che
riserva alla Giunta regionale specifiche funzioni».
«Art. 20 (Revoca, decadenza, subingresso). - 1. La concessione
demaniale puo' essere revocata per motivi di interesse pubblico, da
parte del comune e/o della regione. ...».
«Art. 22 (Vigilanza)», «Art. 25 (Difesa delle coste e
conservazione delle spiagge)», «Art. 26 (Norme tributarie)».
2.5 In sostanza, dal combinato disposto delle, su citate,
previsioni statali emerge, per quanto qui maggiormente rileva, in
primo luogo, l'attribuzione alle regioni delle funzioni regolatorie
amministrative in materia; funzioni, per quanto riguarda la Regione
Calabria, assunte ed esercitate.
Tra quelle trasferite alla regione, puo', altresi', individuarsi
la materia ambientale (gli articoli 68 e ss. del Capo III, del
decreto legislativo n. 112 del 1998 su citato - in seguito alla
delega prevista nella legge n. 59 del 1997 - hanno disciplinato le
funzioni amministrative in materia di «Protezione della natura e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti»).
La disciplina sui beni demaniali in esame, peraltro, e' da
ricondurre anche all'esercizio di competenze legislative regionali
concorrenti e residuali, ex art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione,
con conseguente rilievo, anche, delle funzioni regolamentari
regionali proprie ex art. 117, comma 6, secondo periodo, oltreche'
amministrative ex art. 118 della Costituzione.
In particolare, con riferimento alle competenze residuali,
assumono particolare rilievo, la materia del turismo ed industria
alberghiera (sulla natura: sentenza n. 197/2003; sentenza n. 80/2012;
sulla rilevanza in relazione alle concessioni demaniali in argomento:
sentenza n. 40/2017, punto 4.1).
A queste puo' aggiungersi la polizia amministrativa locale, che
e' di competenza residuale regionale, ai sensi di quanto
espressamente previsto, per esclusione, dall'art. 117, secondo comma,
lettera h), della Costituzione (sentenza n. 32 del 9 febbraio 2017).
Quanto alle competenze concorrenti, la materia del governo del
territorio (sentenza n. 40/2017, punto 4.1, in relazione alle
concessioni demaniali: «il legislatore regionale .... Ha ... fatto
legittimo ricorso alle proprie competenze legislative, in una materia
che attiene sia al governo del territorio sia alla disciplina del
turismo, operando un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla
libera fruibilita' degli arenili e l'interesse dei privati al loro
sfruttamento per finalita' turistico - ricreative»).
Rilevano, altresi', ex 117, comma 3, le seguenti materie: tutela
della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile,
porti e aeroporti civili, valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali.
Tutte materie, come individuate, in definitiva, demandate alla
competenza residuale o concorrente, ed, anche, agevolmente
riscontrabili dalla lettura delle previsioni, su testualmente
richiamate, della legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005.
2.6. Tn merito, l'ecc.ma Corte adita, ha reiteratamente precisato
che: «la disciplina concernente le concessioni su beni demaniali
investe diversi ambiti materiali, alcuni dei quali afferenti alle
competenze legislative regionali» (da ultimo, sentenza n. 46 del
2022).
E' stato inoltre chiarito che le competenze amministrative
afferenti al rilascio di siffatte concessioni sono state conferite
alle regioni in virtu' di quanto previsto dall'art. 105, comma 2,
lettera l), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che le relative
funzioni sono, di regola, esercitate dai comuni in forza dell'art. 42
del decreto legislativo n. 96 del 1999, nei confronti dei quali le
regioni mantengono poteri di indirizzo (tra le tante, sentenze n. 161
del 2020 e n. 221 del 2018) (sentenza n. 89 del 1° luglio 2025, punto
5.2; cfr, altresi', sentenza n. 157 del 2017, punto 6.1).
3. Cio' posto, si puo' passare alla specifica illustrazione delle
censure.
3.1. Violazione dell'art. 118 della Costituzione e dei principi
di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza; Violazione degli
articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120, comma 2, della Costituzione e
del principio di leale collaborazione.
3.1.1. In primo luogo, la previsione impugnata individua
genericamente le ragioni sottese e l'ambito di operativita'
dell'assunzione, in capo allo Stato, della funzione di adozione del
bando - tipo, ponendosi in contrasto con i criteri costituzionali di
riparto delle funzioni amministrative, secondo i principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118,
della Costituzione.
L'art. 118, primo comma, della Costituzione, attribuendo «le
funzioni amministrative [...] ai comuni, salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta'
metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza» subordina
l'allocazione al livello di governo superiore, all'esistenza di
ragioni di loro esercizio unitario, che impediscono a quello
precedente, di adempiervi con efficienza, secondo i principi di
sussidiarieta' ed adeguatezza.
E' stato chiarito che: «i principi di sussidiarieta' e di
adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze
legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga
soltanto se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante
all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia
proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua
di uno scrutinio stretto di costituzionalita', e sia oggetto di un
accordo stipulato con la regione interessata» (sentenza n. 303 del
2003, punto 2.2. del Considerato in diritto)" (sent. n. 179 del 2022,
punto 7.1).
Nella specie, l'allocazione disposta con la previsione censurata,
presenta profili di genericita', nei presupposti e nell'ambito
applicativo, che escludono la sussistenza delle condizioni, come
delineate, della assunzione, attribuendo, peraltro, allo Stato una
sorta di potere generale di disciplina.
Lo schema di bando-tipo, occorre qui evidenziare, e' previsto,
«Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle
concessioni demaniali di cui all'art. 4, comma 1, della legge 5
agosto 2022, n. 118» e «per l'avvio delle procedure di affidamento di
cui al medesimo art. 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022».
La locuzione «Al fine di promuovere condizioni omogenee di
affidamento delle concessioni demaniali di cui all'art. 4, comma 1,
della legge 5 agosto 2022, n. 118», mentre si riferisce a tutte le
concessioni per finalita' turistico-ricreative e sportive -
intercettando cosi' le funzioni regionali - indica la finalita', ma
non individua gli elementi, che consentano di enucleare l'interesse
pubblico concreto e specifico rilevante - in relazione a cui compiere
la valutazione di proporzionalita' e ragionevolezza della previsione,
ed apprezzarne la conformita' ai canoni costituzionali, come
delineati - che pertanto e' da ritenere insussistente. Per quanto
precede, non emergono ragioni, puntualmente indicate, dei presupposti
che giustificano un'attribuzione, a livello centrale, delle funzioni
relative all'emanazione di tale bando-tipo, con conseguente carenza
di profili di adeguatezza e sussidiarieta', in violazione dell'art.
118, commi 1 e 2, della Costituzione.
Anche la genericita' della previsione, avuto riguardo
all'estensione, intesa sia quale perimetro applicativo che di
collocazione gerarchica, dello schema di bando-tipo, non integra un
valido parametro legale, la cui sussistenza e', anch'essa, condizione
necessaria per l'allocazione, conforme ai canoni costituzionali,
della funzione («nelle materie di competenza statale esclusiva o
concorrente, ..., in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di
diritto, ... al fine di renderne l'esercizio permanentemente
raffrontabile a un parametro legale» - sentenza n. 303 del 2003,
punto 2.2.).
Peraltro, nella specie, come in precedenza evidenziato (2.5),
vengono in rilievo anche materie di competenza residuale.
Ne', a maggior chiarezza, soccorre il rinvio, che si rinviene
all'ultimo inciso della previsione («per l'avvio delle procedure di
affidamento di cui al medesimo art. 4, comma 4, della legge n. 118
del 2022») atteso che le procedure di affidamento non sono altro che
tutte quelle relative alle concessioni demaniali per finalita'
turistico-ricreative e sportive.
In altri termini - puo' ulteriormente precisarsi - la prima
esigenza («Al fine di promuovere ...») e' garantita dalla legge 5
agosto 2022, n. 118 e, quanto alla seconda («... per l'avvio delle
procedure di affidamento ...»), l'emanazione di un bando tipo non e',
a tal fine, affatto necessaria.
L'attribuzione allo Stato anche della funzione di adottare un
«bando-tipo», dal contenuto indefinito, se non su un piano
teleologico, si appalesa del tutto sproporzionata: e' gia' la legge
statale, con la normativa richiamata nella previsione oggetto di
censura, che garantisce l'esigenza di assicurare e garantire la
parita' di trattamento e l'uniformita' delle condizioni di mercato
sull'intero territorio nazionale.
L'attribuzione generalizzata, mediante la previsione di un
bando-tipo, di tale funzione amministrativa regolatoria, in presenza
di una disciplina analitica, pur posta in funzione della concorrenza
(legge 5 agosto 2022, n. 118) si rivela, dunque, intervento non
razionale, proporzionale ed adeguato.
L'atto (bando-tipo), in ogni caso, non e' necessario per avviare
le procedure di affidamento delle concessioni in parola, trattandosi
di un'attivita' che il singolo ente concedente compie, in virtu'
delle proprie funzioni, come disciplinate, anche, dalla disciplina
positiva regionale posta, nell'esercizio delle competenze, proprie e
delegate, legislative, regolamentari ed amministrative, nell'ambito
territoriale di pertinenza, a tutela e valorizzazione del medesimo e
consideratene le peculiarita'.
3.1.2. Alla luce dei medesimi principi in precedenza richiamati,
emerge un ulteriore autonomo profilo di contrasto ai canoni
costituzionali, con particolare riferimento al principio di leale
collaborazione ed agli articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120, comma 2,
della Costituzione, anche in riferimento all'art. 2 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e violazione delle prerogative
regionali, come nella specie delineate, con riferimento alle
modalita' di coinvolgimento della regione nella procedura di adozione
dello schema di bando tipo, all'uopo comunque insufficiente, in
ragione della estensione e natura delle competenze regionali
interessate.
La previsione, in particolare, prevede che: «... entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla
Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno
schema di bando-tipo per l'avvio ...».
Gia' nell'assetto precedente alla riforma del 2001 (legge cost.
n. 3), l'ecc.ma Corte costituzionale aveva avuto modo di riaffermare
che il principio di leale collaborazione «deve governare i rapporti
fra lo Stato e le regioni nelle materie e in relazione alle attivita'
in cui le rispettive competenze concorrano o si intersechino,
imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi (cfr. sentenza
n. 341 del 1996). Tale regola, espressione del principio
costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella salvaguardia
della sua unita', "riconosce e promuove le autonomie locali", alle
cui esigenze "adegua i principi e i metodi della sua legislazione"
(art. 5 della Costituzione), va al di la' del mero riparto
costituzionale delle competenze per materia, e opera dunque su tutto
l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e regioni, senza che a
tal proposito assuma rilievo diretto la distinzione fra competenze
legislative esclusive, ripartite e integrative, o fra competenze
amministrative proprie e delegate.» (n. 242 del 18 luglio 1997).
Ed anche in seguito «ha costantemente affermato che il principio
di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che
intercorrono tra Stato e Regioni: la sua elasticita' e la sua
adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo
dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando
eccessivi irrigidimenti. La genericita' di questo parametro, se utile
per i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e
concretizzazioni. Queste possono essere di natura legislativa,
amministrativa o giurisdizionale, a partire dalla ormai copiosa
giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu' qualificate per
l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della
leale collaborazione e' attualmente il sistema delle Conferenze
Stato-Regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa il
confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in
esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni
controverse» (sentenza n. 31 del 2006).
La portata generale del principio di leale collaborazione, quale
principio generale in grado di armonizzare le regole costituzionali
relative al riparto delle competenze, gia' emergente nell'assetto
precedente, risulta, peraltro, espressamente riconosciuto dall'art.
120 della Costituzione.
Occorre, altresi', rilevare che, l'art. 118, comma 1, della
Costituzione, relativo al riparto delle funzioni amministrative, che
devono essere distribuite sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza, prevede, altresi', al comma 3, forme
di coordinamento fra Stato e Regioni, tra cui in materia di polizia
locale, nonche' forme di intesa e coordinamento in materia della
tutela dei beni culturali; sicche', e' stato chiarito che: «Nel
congegno sottostante all'art. 118, l'attrazione allo Stato di
funzioni amministrative da regolare con legge non e' giustificabile
solo invocando l'interesse a un esercizio centralizzato di esse, ma
e' necessario un procedimento attraverso il quale l'istanza unitaria
venga saggiata nella sua reale consistenza e quindi commisurata
all'esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni
attratte, salvaguardandone la posizione costituzionale (...) la
Costituzione impone, a salvaguardia delle competenze regionali, che
una intesa vi sia ...» (sentenza n. 303 del 2003, punto 4.1).
Ed e' stato, altresi', precisato che «... nelle materie di
competenza statale esclusiva o concorrente, in virtu' dell'art. 118,
primo comma, la legge puo' attribuire allo Stato funzioni
amministrative ...» ove, superato il vaglio di proporzionalita' e
ragionevolezza «... sia oggetto di un accordo stipulato con la
regione interessata». (sentenza n. 303 del 2003, punto 2.2.).
Principi a fortiori applicabili nella specie, in ragione della
natura dell'atto (bando-tipo) - come pur genericamente delineato -
attesa la incidenza e rilevanza di materie di competenza regionale
residuale, in relazione a cui, la previsione impugnata prevede che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoponga lo stesso
alla Conferenza unificata, per l'acquisizione, tuttavia, del mero
parere.
In ragione dell'ampiezza delle competenze incise, il parere non
si appalesa, comunque, quale forma adeguata e sufficiente di
coinvolgimento, in quanto l'apporto collaborativo regionale risulta
ingiustificatamente ridotto.
La disposizione, escludendo un coinvolgimento, in termini di
«intese» dell'ente regionale, sebbene la disciplina delle concessioni
demaniali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e
sportive, presenti profili - come in precedenza individuati -
riferibili anche materie di legislazione residuale e concorrente,
riconducibili alla sfera di attribuzioni regionale, interviene e lede
la sfera di competenza regionale.
Nella specie, comunque, con la previsione del semplice parere, la
disposizione si appalesa strumento inidoneo a salvaguardare il
principio qui in esame, anche avuto riguardo all'art. 2 del decreto
legislativo n. 281 del 1997.
La conseguente violazione del principio di leale collaborazione e
delle previsioni costituzionali in precedenza individuate, nella
procedura di formazione del bando-tipo, si risolve, in definitiva,
nel mancato riconoscimento ovvero nella menomazione delle
attribuzioni regionali, con conseguente contrasto con il principio di
leale collaborazione e degli articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120
della Costituzione.
3.2. Violazione degli articoli 117, commi secondo, lettera h),
terzo, quarto, quinto e sesto e 118 della Costituzione.
L'attribuzione allo Stato della funzione di emanare il
«bando-tipo», indipendentemente dalla natura di un siffatto
provvedimento e dal suo contenuto effettivo, si pone su un livello di
ingerenza capace di invadere e menomare, di per se', le plurime
competenze regionali.
La disciplina delle concessioni sui beni demaniali riguarda, come
precisato in precedenza, anche ambiti materiali afferenti le
competenze legislative regionali (concorrenti e residuali) ex art.
117, commi 3 e 4, della Costituzione, regolamentari (proprie e
delegate), ex art. 117, comma 6, della Costituzione, ed
amministrative, ex art. 118 della Costituzione.
In primo luogo, le competenze amministrative inerenti il rilascio
delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per
finalita' turistico-ricreative e sportive, sono attribuite alle
regioni, sia in via diretta che in quanto conferite, ex art. 117,
comma 6, e 118 della Costituzione.
Ed in particolare, come in precedenza puntualmente evidenziato
(2.3.), ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, degli articoli 1 e 40
del decreto legislativo n. 96 del 30 marzo 1999; funzioni assunte, e
diffusamente disciplinate, dalla Regione Calabria, con legge n. 17
del 21 dicembre 2005 (2.4., 2.4.1.).
Da quanto precede emerge, per quanto qui maggiormente rileva,
l'attribuzione alle regioni delle funzioni regolatorie amministrative
in materia; funzioni, per quanto riguarda la Regione Calabria, come
teste' precisato, assunte ed esercitate.
Tra quelle trasferite alla regione, come pure evidenziato,
rientra, altresi', la materia ambientale (artt. 68 e ss. del Capo
III, del decreto legislativo n. 112 del 1998 inerente la «Protezione
della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti»). La previsione, con l'assunzione della
funzione di adottare il bando-tipo, in dette materie trasferite,
integra violazione dell'art. 117, comma 6, primo inciso e 118 della
Costituzione.
La disciplina sui beni demaniali, peraltro, e' da ricondurre
anche all'esercizio di competenze legislative regionali, concorrenti
e residuali, ex art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, con
conseguente rilievo, anche, delle funzioni regolamentari regionali
proprie ex art. 117, comma 6, secondo periodo, oltreche'
amministrative ex art. 118 della Costituzione.
In particolare - richiamando, ancora, quanto in precedenza
evidenziato - con riferimento alle competenze residuali, assumono
particolare rilievo, la materia del turismo ed industria alberghiera
(sulla natura: sentenza n. 197/2003; sentenza n. 80/2012; sulla
rilevanza in relazione alle concessioni demaniali in argomento:
sentenza n. 40/2017, punto 4.1).
A queste e' da aggiungere la materia della polizia amministrativa
locale, di competenza residuale regionale (per esclusione, ex art.
117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; sentenza n. 32
del 9 febbraio 2017).
Quanto alle competenze concorrenti, vi rientra la materia del
governo del territorio (sentenza n. 40/2017, punto 4.1, in relazione
alle concessioni demaniali: «il legislatore regionale ... Ha ...
fatto legittimo ricorso alle proprie competenze legislative, in una
materia che attiene sia al Governo del territorio sia alla disciplina
del turismo, operando un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla
libera fruibilita' degli arenili e l'interesse dei privati al loro
sfruttamento per finalita' turistico - ricreative»).
Da ricondurre, altresi', tra queste ultime, ex art. 117, comma 3,
della Costituzione, le materie della tutela della salute,
alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, porti e
aeroporti civili, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attivita' culturali.
Sul punto, come in precedenza chiarito, la legge regionale legge
n. 17 del 21 dicembre 2005 - oltre a quelle oggetto di trasferimento
- interviene in ambiti materiali riferibili a piu' competenze
legislative regionali, anche precisati nelle disposizioni della
medesima legge regionale.
Tutte materie, dunque, demandate alla competenza residuale o
concorrente, e delle quali la legge regionale n. 17 del 21 dicembre
2005 costituisce, anche, espressione di esercizio.
Anche sotto tale profilo, la previsione impugnata, con
l'assunzione, in capo allo Stato, della funzione di adottare il
bando-tipo, e' intervenuta su procedimenti amministrativi relativi
alle materie di competenza legislativa regionale concorrente e
residuale, ex art. 117, commi 3, 4 e 5, della Costituzione, con
conseguente rilievo, anche, delle funzioni regolamentari regionali
proprie ex art. 117, comma 6, secondo periodo, oltreche'
amministrative ex art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione
e violazione dei relativi parametri.
A tal proposito, e' stato precisato che «L'esercizio concessorio
dei beni demaniali marittimi per finalita' turistico-ricreative
include un complesso di attivita' svolte sull'area demaniale, con
frequente suddivisione, all'interno di quelle assentite dal titolo,
tra una attivita' principale ed altre secondarie, tipizzate, in via
esemplificativa, dal gia' citato art. 01 del decreto-legge n. 400 del
1993. .... la possibilita' di affidamento a terzi, prevista in linea
di principio, rimane infatti condizionata a valutazioni che restano
di esclusiva competenza dell'amministrazione chiamata alla gestione
dell'area demaniale. La legge regionale in questione, del resto, come
recita il preambolo, persegue la finalita' di impartire linee di
indirizzo ai comuni costieri, quali enti cui l'art. 27 della legge
regionale della Toscana 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e
trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112) affida funzioni amministrative nell'ambito delineato
dal citato art. 03, comma 4-bis del decreto-legge n. 400 del 1993. ln
questa cornice, la norma censurata si inserisce a pieno titolo
nell'ambito delle gia' descritte competenze amministrative e di
indirizzo ascritte alle regioni in materia di demanio marittimo,
senza sconfinare nel titolo di competenza esclusiva - l'«ordinamento
civile» - evocato a sostegno della censura» (sentenza n. 157/2017,
punti, 7.4.1., 7.4.2. - enfasi aggiunta).
Ed e' stato, inoltre, chiarito che: «In tale quadro, questa Corte
ha poi costantemente sottolineato che "i criteri e le modalita' di
affidamento di tali concessioni debbono essere stabiliti
nell'osservanza dei principi della libera concorrenza recati dalla
normativa statale e dell'Unione europea, con conseguente loro
attrazione nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, che rappresenta sotto
questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze
regionali (ex multis, sentenze n. 161 del 2020, n. 86 del 2019, n.
221, n. 118 e n. 109 del 2018)"» (.sentenza n. 10 del 2021).
Nondimeno, e' stato altresi' riconosciuto che «il riferimento
alla tutela della concorrenza non puo' ritenersi cosi' pervasivo da
impedire alle regioni, in materia, ogni spazio di intervento
espressivo di una correlata competenza» (sentenza n. 161 del 2020),
purche' la normativa regionale non influisca «sulle modalita' di
scelta del contraente» e non incida «sull'assetto concorrenziale dei
mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle
iniziative imprenditoriali» (sentenza n. 109 del 2018), dovendo
altrimenti «cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di concorrenza» (ancora, sentenza n. 161 del
2020).
Sono state quindi ritenute conformi a Costituzione previsioni
regionali non limitative della concorrenza e riconducibili
prevalentemente alle competenze regionali (sentenze n. 36 e n. 206
del 2024, n. 109 del 2018, n. 157 e n. 40 del 2017).» (sentenza n. 89
del 1° luglio 2025, punto 5.2).
«Non senza trascurare, tuttavia, che il riferimento alla detta
materia (tutela della concorrenza, n. d.r.) non puo' ritenersi cosi'
pervasivo da impedire, aprioristicamente, ogni spazio di intervento
alle Regioni nella materia che interessa (sentenza n. 98 del 2017)»
(sentenza n. 108 del 2018).
Nella materia in argomento, con riferimento al rapporto tra la
normativa statale, riconducibile alla materia della concorrenza e le
competenze regionali, con specifico riguardo al piano amministrativo,
e' stato, altresi', osservato: «che "la definizione dei criteri
dettagliati chiamati a guidare la selezione dei concorrenti
all'affidamento rientra tra le competenze legislative demandate alle
regioni in esito al trasferimento delle funzioni amministrative
legate al demanio marittimo e idrico nel rispetto dei principi di
concorrenza" (sentenza n. 109 del 2018). Devono dunque ritenersi
legittime "le conseguenti, diverse, discipline territoriali [...]
motivate dalle peculiarita' di riferimento e dagli obiettivi di
matrice collettiva che ciascuna realta' regionale, sulla base delle
indicazioni di principio contenute nella legislazione statale di
riferimento, puo' ritenere preminenti nel procedere alla scelta dei
possibili utilizzatori" (sentenza n. 109 del 2018)» (sentenza n.
86/2019).
Puo', ancora rilevarsi che, attese le plurime competenze
regionali, gli interventi legislativi statali, nella materia in
esame, debbono avere una propria specifica ragione d'essere
dovendosi, in mancanza, presumere che il medesimo invada la sfera di
attribuzione regionale.
Cosi', e' stato chiarito che «..., non e' revocabile in dubbio
che il tema della pubblicita' delle istanze che portano
all'affidamento in concessione e' immediatamente connesso ai profili
della competizione concorrenziale, garantita, quanto alla scelta
dell'affidatario, da una selezione aperta, pubblica e trasparente
cosi' come delineata, in via di principio, prima dalla direttiva
servizi e poi dalla normativa interna di attuazione della stessa,
gia' richiamata. Tuttavia, per evocare la tutela della concorrenza,
e' necessario che l'affidamento riguardi un utilizzo del bene
demaniale strettamente correlato ad iniziative economiche
suscettibili di attivare la dinamica concorrenziale. In mancanza, le
relative disposizioni devono ritenersi estranee alla citata
competenza statale, per rientrare nei campi regolatori coperti dalle
competenze legislative ascritte alla regione, piu' volte citate,
prima tra tutte quella immediatamente inerente alla disciplina delle
funzioni amministrative legate alla gestione dei beni del demanio
marittimo ...» (sentenza n. 108/2018, punto 8.4).
Nella specie, mutatis mutandis, definito il contenuto sostanziale
del bando riferibile a profili di tutela della concorrenza (art. 4,
comma 4, della legge del 5 agosto 2022, n. 118), la disposizione in
esame, che demanda allo Stato l'adozione di un bando-tipo, al mero
fine di «promuovere condizioni omogenee di affidamento delle
concessioni» invade, dunque, ex se competenze regionali, come,
comunque, in precedenza, delineate.
La previsione in esame, in definitiva, attribuendo allo Stato,
mediante la predisposizione da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, la funzione di adottare lo schema di
bando-tipo, invade le competenze legislative ed amministrative
regionali assegnate alla regione per l'affidamento delle concessioni
demaniali in parola per l'esercizio delle attivita' turistico -
ricreative e sportive, anche, peraltro, fuori dall'ambito normativo
gia' delineato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 118 del 5
agosto 2022, e, segnatamente, dal comma 4 del medesimo.
Per quanto precede, con l'attribuzione allo Stato della funzione
di adottare un bando-tipo, sono state invase le competenze regionali
in materia, sia legislative, residuali e concorrenti, ex art. 117,
commi 3, 4 e 5 della Costituzione, sia regolamentari ex art. 117,
comma 6, sia amministrative ex art. 118, commi 2 e 3 della
Costituzione.
Anche per tale profilo, la previsione in esame non puo' trovare
legittimo fondamento e, conseguentemente, viola le attribuzioni
assegnate dalla Costituzione alla regione.
P.Q.M.
Per quanto precede, e per quanto, ove occorra, verra'
ulteriormente argomentato e precisato, si chiede che codesta ecc.ma
Corte, contrariis rejiectis, Voglia dichiarare la illegittimita'
costituzionale e, conseguentemente, annullare, per i profili su
esposti, l'art. 8 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 maggio 2026,
n. 71 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11
marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di
commissari straordinari e concessioni».
Produzione: delibera di G.R. n. 296 del 9 giugno 2026; decreto
dirigenziale (n. 968 r.dip. dell'11 giugno 2026); e, comunque, come
da indice.
Catanzaro, 19 giugno 2026
L'avvocato: Gullo