Reg. Ric. n. 14 del 2026
pubbl. su G.U. del 05/08/2026 n. 31

Ricorrente: Regione Calabria

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Concessioni demaniali marittime – Previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022 (concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive) – Ricorso della Regione Calabria – Incidenza sulle competenze legislative e amministrative regionali inerenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Denunciata genericità, nei presupposti e nell’ambito applicativo, dell’allocazione a livello statale della competenza amministrativa nella predisposizione di uno schema di bando-tipo per l’affidamento delle citate concessioni demaniali – Contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative – Violazione del principio di leale collaborazione – Inadeguato coinvolgimento regionale nella forma della sottoposizione del bando-tipo al parere della Conferenza unificata anziché dell’intesa.

- Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 2026, n. 71, art. 8.

- Costituzione, artt. 5, 114, 117, e, in particolare, commi primo, secondo, lettera h), terzo, quarto e sesto, 118, in particolare commi primo, secondo e terzo, 119, e 120, secondo comma; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2.

 

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Concessioni demaniali marittime – Previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022 (concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive) – Ricorso della Regione Calabria – Invasione e menomazione di attribuzioni legislative, concorrenti e residuali, e amministrative regionali – Invasione della competenza legislativa e amministrativa regionale in materia ambientale – Violazione delle competenze regolamentari regionali – Incidenza sulle competenze residuali regionali in materia di turismo e industria alberghiera, nonché in materia di polizia amministrativa – Lesione della competenza legislativa nella materia, di competenza concorrente, del governo del territorio – Lesione delle competenze nelle materie, di competenza concorrente, della tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, porti e aeroporti civili, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali.

- Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 2026, n. 71, art. 8.

- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettera h), terzo, quarto, quinto e sesto, e 118, in particolare commi secondo e terzo.


Norme impugnate:
decreto-legge  del 11/03/2026  Num. 32  Art. 8
legge  del 08/05/2026  Num. 71


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 114 
Costituzione   Art. 117 
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 118 
Costituzione   Art. 118    Co.
Costituzione   Art. 118    Co.
Costituzione   Art. 118    Co.
Costituzione   Art. 119 
Costituzione   Art. 120    Co.
decreto legislativo del 28/08/1997    Art.



Testo del ricorso

                        N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 giugno 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 giugno 2026 (della Regione Calabria). 
 
Demanio e patrimonio  dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Concessioni
  demaniali  marittime  -   Previsione   che   il   Ministero   delle
  infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata,
  per l'acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l'avvio
  delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali  di  cui
  all'art. 4, comma 4, della  legge  n.  118  del  2022  (concessioni
  demaniali   marittime,   lacuali   e   fluviali    per    finalita'
  turistico-ricreative e sportive). 
- Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia
  di  commissari  straordinari  e   concessioni),   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 8 maggio 2026, n. 71, art. 8. 


(GU n. 31 del 05-08-2026)

     Ricorso   nell'interesse   della   Regione    Calabria    (c.f.:
02205340793), in persona del Presidente della  Giunta  Regionale  pro
tempore,   dott.   Roberto   Occhiuto,   (c.f.:    CCHRRT69E13D086G),
rappresentato e difeso, giusta Delibera di G.R. di autorizzazione  n.
296 del 9 giugno 2026  e  decreto  del  coordinatore  dell'Avvocatura
regionale di assegnazione del relativo  incarico  difensivo  (n.  968
r.dip. dell'11 giugno 2026), in forza di procura speciale in calce al
presente atto, dall'avv. Domenico Gullo  (c.f.:  GLLDNC66M24F158E)  -
che indica quale recapito PEC: avvocato6.rc@pec.regione.calabria.it e
FAX 0965894621 - dell'Avvocatura regionale; 
    contro lo Stato e, per esso,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  (c.f.:  80188230587)  nella  persona  del  Presidente  pro
tempore; 
    per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale,  dell'art.
8  del  decreto-legge  11  marzo  2026,  n.   32,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 maggio 2026, n. 71
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11  marzo
2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in  materia  di  commissari
straordinari e  concessioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  106  del  9  maggio
2026, per violazione dei seguenti  articoli  della  Costituzione:  5;
114; 117, commi primo, secondo, lettera h), terzo, quarto,  quinto  e
sesto; 118, primo, secondo e terzo comma; 119 e 120,  comma  secondo;
come da delibera di G.R. di autorizzazione. 
Premessa 
    In data  9  maggio  2026  e'  stata  pubblicata,  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  n.  106,  la
legge 8 maggio 2026, n. 71, di conversione,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 11 marzo 2026, n.  32,  il  cui  art.  8  (Disposizioni
urgenti in materia di  concessioni  demaniali  marittime,  lacuali  e
fluviali) - anch'esso convertito  con  modifiche  -  ha  previsto  la
predisposizione, da parte del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di un bando-tipo, da sottoporre alla Conferenza unificata,
per l'acquisizione di parere, nell'intento di  promuovere  condizioni
omogenee di affidamento delle concessioni  demaniali  e  per  l'avvio
delle procedure di affidamento delle  concessioni  demaniali  di  cui
all'art. 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022. 
    La disciplina delle  concessioni  sui  beni  demaniali  riguarda,
tuttavia, anche, ambiti materiali afferenti le competenze legislative
regionali (concorrenti e residuali) ex art. 117, commi 3 e  4,  della
Costituzione, regolamentari (proprie e delegate), ex art. 117,  comma
6,  della  Costituzione,  ed  amministrative  ex   art.   118   della
Costituzione. 
    La norma, posta dalla previsione impugnata, ex se ed anche  avuto
riguardo al perimetro  applicativo,  invade  e  menoma  la  sfera  di
attribuzioni assegnata dalla Costituzione alla Regione; la previsione
e' stata emanata in violazione dell'art. 5; 114;  117,  commi  primo,
secondo, lettera h), terzo,  quarto,  quinto  e  sesto;  118,  primo,
secondo e terzo comma; 119 e 120 comma secondo; nonche' dei  principi
costituzionali  di  ragionevolezza,  di  sussidiarieta'  e  di  leale
collaborazione,  pertanto,  in  applicazione  dell'art.  127,   della
Costituzione, dell'art. 32, legge 11 marzo 1953, n. 87,  e  dell'art.
22 delle norme integrative, ricorre la Regione Calabria affinche'  ne
sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Violazione dell'art. 118 della Costituzione  e  dei  principi  di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza; 
    Violazione degli articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120,  comma  2,
della Costituzione e del principio di leale collaborazione; 
    Violazione degli articoli 117, commi secondo, lettera h),  terzo,
quarto, quinto e sesto e 118 della Costituzione. 
    1. La previsione impugnata dispone che «1. Al fine di  promuovere
condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui
all'art. 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, entro  trenta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sottopone   alla
Conferenza  unificata,  per  l'acquisizione  del  parere   ai   sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  uno
schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure  di  affidamento  di
cui al medesimo art. 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.». 
    1.1 A sua volta, l'art. 4 della legge  5  agosto  2022,  n.  118,
(Disposizioni in materia di affidamento delle  concessioni  demaniali
marittime, lacuali e fluviali per  finalita'  turistico-ricreative  e
sportive), ivi richiamato, tra l'altro, prevede che: 
        «1. La procedura di affidamento delle  concessioni  demaniali
marittime,  lacuali  e  fluviali  per  l'esercizio  delle   attivita'
turistico - ricreative e sportive,  di  cui  all'art.  01,  comma  1,
lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
494, fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1-bis  del  presente
articolo, si svolge nel rispetto del diritto  dell'Unione  europea  e
dei  principi  di  liberta'  di  stabilimento,  di  pubblicita',   di
trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione  e  di
parita' di trattamento, anche al fine di agevolare la  partecipazione
delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili. 
        2. L'ente concedente, anche su istanza  di  parte,  avvia  la
procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la  pubblicazione
di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4... 
        ... 
        4. Gli atti della procedura di  affidamento  sono  pubblicati
nella  sezione  «Amministrazione  trasparente»  del   sito   internet
istituzionale   dell'ente   concedente   con    applicazione    delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Nel
bando di gara sono indicati: 
          a)  l'oggetto  e  la  finalita'  della   concessione,   con
specificazione      dell'ubicazione,      dell'estensione,      delle
caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle
opere  di  difficile   rimozione   insistenti,   compresi   eventuali
interventi manutentivi o di adeguamento strutturale  e  impiantistico
necessari per il nuovo affidamento; 
          b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati,
nonche' gli obblighi di cui al comma 9; 
          c)  la  durata  della  concessione  determinata  secondo  i
criteri di cui al comma 5; 
          d) la misura del canone; 
          e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9,  nonche'  i
termini e le modalita' di corresponsione dello stesso; 
          f)  la  cauzione  da  prestarsi  all'atto   della   stipula
dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e  degli
altri obblighi gravanti sul concessionario, anche ai fini  di  quanto
previsto dal comma 9, quarto periodo; 
          g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94
e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36; 
          h)  i  requisiti  di  capacita'  tecnico-professionale  dei
partecipanti, adeguati e proporzionati alla  concessione  oggetto  di
affidamento e che agevolano  la  partecipazione  delle  microimprese,
delle piccole imprese e delle imprese giovanili; 
          i) le modalita'  e  il  termine,  non  inferiore  a  trenta
giorni, per la presentazione delle domande; 
          l) il contenuto della domanda e la relativa  documentazione
da allegare, ivi  compreso  il  piano  economico-finanziario  atto  a
garantire la sostenibilita' economica del progetto e che  include  la
quantificazione degli investimenti da realizzare; 
          m) le  modalita'  di  svolgimento  del  sopralluogo  presso
l'area demaniale oggetto di affidamento; 
          n) le modalita' e i termini di svolgimento della  procedura
di affidamento; 
          o) i criteri di aggiudicazione; 
          p) lo schema di disciplinare della concessione,  contenente
le relative condizioni; 
          q)  i  motivi  dell'eventuale  mancata  suddivisione  della
concessione in lotti  e  l'eventuale  numero  massimo  di  lotti  che
possono essere aggiudicati al medesimo offerente. (...)». 
    2. La previsione  impugnata  si  pone,  sotto  piu'  profili,  in
contrasto con il dettato costituzionale. 
    2.1. Al riguardo, anche al fine di  meglio  individuare  l'ambito
materiale a cui la previsione in esame e' da ricondurre e  da  questa
inciso occorre, preliminarmente, individuare le competenze  regionali
anche avuto specifico riferimento  a  quelle  assunte  ed  esercitate
dalla Regione Calabria. 
    2.2. Le competenze  amministrative  inerenti  il  rilascio  delle
concessioni demaniali marittime, lacuali e  fluviali,  per  finalita'
turistico-ricreative e sportive, sono attribuite alle regioni, sia in
via diretta che in quanto conferite, ex art.  117,  comma  6,  e  118
della Costituzione. 
    2.3. In particolare, l'art. 105 (Funzioni conferite alle  regioni
e agli enti locali) del decreto legislativo n. 112 del 13 marzo  1998
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo l della legge  15
marzo 1997, n. 59), al comma 1,  prevede  che  «Sono  conferite  alle
regioni e agli  enti  locali  tutte  le  funzioni  non  espressamente
indicate negli articoli del  presente  capo  e  non  attribuite  alle
autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e  successive
modificazioni e integrazioni.» e, al successivo comma 2, che «Tra  le
funzioni di cui al comma  1  sono,  in  particolare,  conferite  alle
regioni le funzioni relative: ... l) al rilascio  di  concessioni  di
beni del demanio della navigazione interna, del demanio  marittimo  e
di zone del mare territoriale per  finalita'  diverse  da  quelle  di
approvvigionamento di fonti di energia;...». 
    Inoltre,  il  decreto  legislativo  n.  96  del  30  marzo   1999
(Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione  di  funzioni
amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4,  comma
5, della legge 15 marzo 1997, n. 59  e  successive  modificazioni)  -
applicabile anche alla  Regione  Calabria  (art.  1)  -  all'art.  40
(Funzioni della regione),  dispone  che  «1.  Sono  esercitate  dalla
regione le funzioni amministrative conferite dall'art. 105, commi  1,
2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto
dagli articoli 41 e 42.». 
    A sua volta, l'art. 42 (Funzioni dei comuni),  prevede  che:  «1.
Sono  esercite  dai  comuni  le  funzioni   amministrative   previste
dall'art. 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo  n.
112 del 1998.». 
    2.4. La Regione Calabria, con legge n. 17 del  21  dicembre  2005
(Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative  sulle
aree del demanio marittimo) ha provveduto a disciplinare «l'esercizio
delle  funzioni  amministrative  in  materia  di  demanio   marittimo
destinato a fini turistico-ricreativi delegate alla regione ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n.  616/1977  nonche'  di
quelle conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112 e successive modifiche ed  integrazioni»  (art.  1),  riservando,
all'art. 3 (Funzioni della regione),  essenzialmente,  ma  non  solo,
funzioni programmatorie generali e di indirizzo. 
    In particolare: «1. Spettano  alla  regione,  in  attuazione  del
decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  400  convertito  nella  legge  4
dicembre 1993, n. 494 e della legge regionale 12 agosto 2002, n.  34,
e dell'art. 9 della legge n. 88/2001 le funzioni di: 
        a) programmazione ed indirizzo generale; 
        b)  raccolta  sistematica,  catalogazione,  archiviazione   e
numerazione dei dati, informazioni e  grafici  sull'uso  del  demanio
marittimo; 
        c) formazione del catasto del demanio marittimo; 
        d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse  a
finanziamento pubblico; 
        e) verifica dello stato di  attuazione  della  programmazione
regionale; 
        f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente
e controllo di competenza; 
        g) pianificazione del sistema portuale regionale; 
        h) la definizione, in sede di approvazione del Piano  di  cui
al  successivo  art.  6,  dei  criteri  generali,  dei  criteri   che
riguardano i materiali  da  utilizzare,  le  modalita'  operative  da
osservarsi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi
di ripascimento delle spiagge». 
    2.4.1. La legge regionale in commento, interviene,  peraltro,  in
ambiti materiali riferibili a piu' competenze legislative  regionali,
oltre a quelle oggetto di trasferimento. 
    Ambiti, alcuni dei quali precisati ed emergenti dal dato testuale
delle disposizioni della medesima legge regionale, che occorre,  qui,
per quanto di interesse, appresso, richiamare. 
    «Art. 2 (Attivita' turistiche e ricreative). - 1.  Per  attivita'
turistico ricreative si intendono: 
        a)  stabilimenti  balneari  e  servizi  complementari  e   di
supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso; 
        b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande; 
        c) esercizi commerciali tipici; 
        d) noleggio di imbarcazioni e natanti; 
        e) ormeggio, alaggio, stazionamento e  servizi  complementari
alla nautica da diporto; 
        f) campeggi ed  altre  strutture  ricettive  e  di  attivita'
ricreative e sportive; 
        g)  esercizi   commerciali   complementari   alle   attivita'
turistiche, nautiche e ricreative; 
        h) servizi complementari di  altra  natura  e  conduzione  di
strutture ad uso abitativo, funzionali alle  attivita'  turistiche  e
ricreative che precedono. 
    2. I titolari di concessioni demaniali marittime che  hanno  come
scopo la gestione di strutture ad uso turistico ricreativo realizzate
per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto, imprenditori
turistici di imprese produttive di interesse collettivo.». 
    «Art. 6 (Piano di indirizzo regionale). - 1. La Regione individua
nel  Piano  di  indirizzo  regionale  per  l'utilizzo   del   demanio
marittimo,  di  seguito  denominato  PIR,  l'atto  di  programmazione
attraverso il quale: 
        a) determina una percentuale non inferiore al  30  per  cento
delle aree ricadenti sul demanio marittimo  di  ogni  singolo  comune
rivierasco riservandolo all'uso pubblico ed alla libera balneazione; 
        b) stabilisce gli orientamenti  per  la  identificazione  dei
sistemi territoriali; 
        c) individua le aree  costiere  non  piu'  fruibili  ai  fini
dell'uso pubblico del mare; 
        ... 
        f) prevede l'obbligo per i comuni, in sede  di  adozione  del
Piano di cui al successivo art. 12,  di  assicurare  gli  accessi  al
mare, la presenza di servizi minimi sia sulle aree in concessione che
su quelle libere, la realizzazione dei percorsi di cui al  successivo
art. 15, comma 2; 
        g) definisce la destinazione di una congrua  superficie  alle
attivita' di rimessaggio a favore degli addetti alla pesca; 
        h) individua le aree a valenza turistica tenendo conto  delle
previsioni di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), punti 1, 2 e 3
della legge 4 dicembre 1993, n. 494; 
        ... 
    2.  Con  riferimento  alle  aree  di  cui  alla  lettera  h)  del
precedente  primo  comma,  il  PIR  deve  contenere  prescrizioni  di
carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali  del
territorio mediante: 
        a) la individuazione  dei  sistemi  territoriali  in  base  a
criteri ambientali, economici,  sociali  e  culturali,  delineando  i
criteri di  utilizzazione  delle  risorse  essenziali,  la  dotazione
infrastrutturale e dei servizi; 
        b) la identificazione delle  condizioni  per  rafforzare  gli
effetti  della  complementarieta'  ed  integrazione  fra  i   sistemi
territoriali individuati, al fine  di  migliorarne  la  funzionalita'
complessiva nel rispetto delle qualita' ambientali; 
        c) la  individuazione  delle  azioni  di  salvaguardia  delle
risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e  la  difesa
dall'inquinamento e la prevenzione dalle calamita' naturali; 
        d) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in  coerenza
con il Piano regionale dei trasporti in funzione della localizzazione
di: 
          I. aeroporti; 
          II. porti turistici; 
          III.  autostrade  e  itinerari   di   interesse   turistico
regionale; 
          IV. strutture alberghiere, centri residenziali.». 
    «Art. 8 (Attivita' consentite). - 1. Salvo  quanto  disposto  dal
Codice della navigazione, dal suo regolamento  di  attuazione,  dalle
leggi speciali in materia,  dalle  ordinanze  emanate  dal  Capo  del
Circondario marittimo, con riserva di dare indirizzi  con  successivi
regolamenti in ordine  alla  garanzia  del  pubblico  utilizzo  degli
arenili,  alla  tutela  e  conservazione  degli  ambienti  marini   e
litoranei, nelle aeree demaniali marittime  sulle  quali  la  regione
esercita le funzioni delegate, possono essere anche effettuate: 
        b) interventi sul regime idraulico; 
        c)  attivita'  di  ripascimento  degli  arenili  soggetti   a
fenomeni erosivi, effettuato con sedimenti provenienti da dragaggi di
fondali marini, con materiali naturalmente depositati sulle  spiagge,
negli alvei dei corsi d'acqua e ricavati nell'ambito di interventi di
manutenzione degli stessi alvei o con altri materiali preventivamente
dichiarati idonei; 
        d) attivita' di bonifica ambientale finalizzate  alla  difesa
del litorale, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle
acque; 
        e) le attivita' di cui al successivo comma 3. 
    2. Devono essere  salvaguardate  le  piante  di  alto  fusto,  le
alberature e i sistemi vegetali autoctoni. 
    3. Le concessioni dei beni  demaniali  marittimi  possono  essere
rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di
cui all'art. 59  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
616/1977, anche per la realizzazione delle seguenti attivita': 
        a) complessi  balneari,  compresi  i  servizi  complementari,
realizzabili a cura dei comuni; 
        b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti  e
bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a); 
        c) noleggio e rimessaggio di unita' da diporto; 
        d) campeggi, attivita' ricreative, sportive e culturali; 
        e) attivita' di soccorso a mare prestate da organizzazioni di
volontariato regolarmente autorizzate; 
        f) approdi e/o porti classificati  di  categoria  2a,  classe
III, aventi funzioni turistiche o da diporto di cui all'art. 4, comma
3, lettera e) della legge 28 febbraio 1994, n. 84, secondo i criteri,
le modalita' e competenze fiscali fissati dal decreto del  Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
        g) campi boa e pontili galleggianti.». 
    «Art. 9  (Opere  consentite).  -  1.  Possono  essere  realizzati
assetti,  interventi,  installazioni  che   permettano   dai   luoghi
accessibili al pubblico la  visibilita'  del  mare  e  dell'orizzonte
marino, delle dune e delle spiagge. 
    2. Nelle aree demaniali marittime  vincolate  alle  utilizzazioni
turistiche e ricreative possono essere realizzate  opere  considerate
di facile rimozione delle seguenti tipologie: ...». 
    «Art. 10 (Concessione in uso  di  beni  del  demanio  marittimo).
- Che riserva alla Giunta  regionale  specifiche  funzioni  circa  la
disciplina della concessione». 
    «Art. 11 (Obblighi, divieti e limiti). - 1.  Con  riferimento  ad
aree ed  ambiti  territoriali  devono  essere  osservati  i  seguenti
obblighi, divieti e  limiti  secondo  i  principi  di  sostenibilita'
ambientale  ed   in   relazione   alla   loro   rilevanza   ai   fini
dell'equilibrio   ambientale   (bilancio   dei   sedimenti,    azione
antierosiva dei fondali), nonche' ai fini  della  economia  turistica
dell'immagine  di  naturalita'  regionale  delle  aree  costiere   in
condizioni di naturalita' o di paranaturalita'  siccome  disciplinati
dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per  la  tutela  e
l'uso del territorio". ...». 
    «Art. 12 (Piani comunali di spiaggia). - 1. Il Piano comunale  di
spiaggia, di seguito denominato  PCS,  costituisce  lo  strumento  di
pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo  attraverso
cui i comuni provvedono a: a) disciplinare e localizzare le attivita'
di cui al comma 3 del precedente art. 8...». 
    «Art. 19  (Valenza  turistica  e  determinazione  canoni).  - Che
riserva alla Giunta regionale specifiche funzioni». 
    «Art. 20 (Revoca, decadenza, subingresso). -  1.  La  concessione
demaniale puo' essere revocata per motivi di interesse  pubblico,  da
parte del comune e/o della regione. ...». 
    «Art.  22  (Vigilanza)»,  «Art.  25   (Difesa   delle   coste   e
conservazione delle spiagge)», «Art. 26 (Norme tributarie)». 
    2.5  In  sostanza,  dal  combinato  disposto  delle,  su  citate,
previsioni statali emerge, per quanto  qui  maggiormente  rileva,  in
primo luogo, l'attribuzione alle regioni delle  funzioni  regolatorie
amministrative in materia; funzioni, per quanto riguarda  la  Regione
Calabria, assunte ed esercitate. 
    Tra quelle trasferite alla regione, puo', altresi',  individuarsi
la materia ambientale (gli articoli  68  e  ss.  del  Capo  III,  del
decreto legislativo n. 112 del 1998  su  citato  -  in  seguito  alla
delega prevista nella legge n. 59 del 1997 -  hanno  disciplinato  le
funzioni amministrative in materia  di  «Protezione  della  natura  e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti»). 
    La disciplina sui  beni  demaniali  in  esame,  peraltro,  e'  da
ricondurre anche all'esercizio di  competenze  legislative  regionali
concorrenti e residuali, ex art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione,
con  conseguente  rilievo,  anche,   delle   funzioni   regolamentari
regionali proprie ex art. 117, comma 6,  secondo  periodo,  oltreche'
amministrative ex art. 118 della Costituzione. 
    In  particolare,  con  riferimento  alle  competenze   residuali,
assumono particolare rilievo, la materia  del  turismo  ed  industria
alberghiera (sulla natura: sentenza n. 197/2003; sentenza n. 80/2012;
sulla rilevanza in relazione alle concessioni demaniali in argomento:
sentenza n. 40/2017, punto 4.1). 
    A queste puo' aggiungersi la polizia amministrativa  locale,  che
e'  di  competenza  residuale   regionale,   ai   sensi   di   quanto
espressamente previsto, per esclusione, dall'art. 117, secondo comma,
lettera h), della Costituzione (sentenza n. 32 del 9 febbraio 2017). 
    Quanto alle competenze concorrenti, la materia  del  governo  del
territorio  (sentenza  n.  40/2017,  punto  4.1,  in  relazione  alle
concessioni demaniali: «il legislatore regionale ....  Ha  ...  fatto
legittimo ricorso alle proprie competenze legislative, in una materia
che attiene sia al governo del territorio  sia  alla  disciplina  del
turismo, operando un  bilanciamento  tra  l'interesse  pubblico  alla
libera fruibilita' degli arenili e l'interesse dei  privati  al  loro
sfruttamento per finalita' turistico - ricreative»). 
    Rilevano, altresi', ex 117, comma 3, le seguenti materie:  tutela
della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile,
porti  e  aeroporti  civili,  valorizzazione  dei  beni  culturali  e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali. 
    Tutte materie, come individuate, in  definitiva,  demandate  alla
competenza  residuale   o   concorrente,   ed,   anche,   agevolmente
riscontrabili  dalla  lettura  delle  previsioni,   su   testualmente
richiamate, della legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005. 
    2.6. Tn merito, l'ecc.ma Corte adita, ha reiteratamente precisato
che: «la disciplina concernente  le  concessioni  su  beni  demaniali
investe diversi ambiti materiali, alcuni  dei  quali  afferenti  alle
competenze legislative regionali» (da  ultimo,  sentenza  n.  46  del
2022). 
    E'  stato  inoltre  chiarito  che  le  competenze  amministrative
afferenti al rilascio di siffatte concessioni  sono  state  conferite
alle regioni in virtu' di quanto previsto  dall'art.  105,  comma  2,
lettera l), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che le relative
funzioni sono, di regola, esercitate dai comuni in forza dell'art. 42
del decreto legislativo n. 96 del 1999, nei confronti  dei  quali  le
regioni mantengono poteri di indirizzo (tra le tante, sentenze n. 161
del 2020 e n. 221 del 2018) (sentenza n. 89 del 1° luglio 2025, punto
5.2; cfr, altresi', sentenza n. 157 del 2017, punto 6.1). 
    3. Cio' posto, si puo' passare alla specifica illustrazione delle
censure. 
    3.1. Violazione dell'art. 118 della Costituzione e  dei  principi
di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza; Violazione  degli
articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120, comma 2, della  Costituzione  e
del principio di leale collaborazione. 
    3.1.1.  In  primo  luogo,  la  previsione   impugnata   individua
genericamente  le  ragioni  sottese  e   l'ambito   di   operativita'
dell'assunzione, in capo allo Stato, della funzione di  adozione  del
bando - tipo, ponendosi in contrasto con i criteri costituzionali  di
riparto  delle  funzioni  amministrative,  secondo  i   principi   di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza di cui all'art.  118,
della Costituzione. 
    L'art. 118, primo  comma,  della  Costituzione,  attribuendo  «le
funzioni amministrative [...] ai comuni, salvo che,  per  assicurarne
l'esercizio   unitario,   siano   conferite   a   province,    citta'
metropolitane,  regioni  e  Stato,  sulla  base   dei   principi   di
sussidiarieta',   differenziazione    ed    adeguatezza»    subordina
l'allocazione al  livello  di  governo  superiore,  all'esistenza  di
ragioni  di  loro  esercizio  unitario,  che  impediscono  a   quello
precedente, di adempiervi  con  efficienza,  secondo  i  principi  di
sussidiarieta' ed adeguatezza. 
    E' stato  chiarito  che:  «i  principi  di  sussidiarieta'  e  di
adeguatezza  convivono  con  il   normale   riparto   di   competenze
legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga
soltanto  se  la  valutazione  dell'interesse  pubblico   sottostante
all'assunzione  di  funzioni  regionali  da  parte  dello  Stato  sia
proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza  alla  stregua
di uno scrutinio stretto di costituzionalita', e sia  oggetto  di  un
accordo stipulato con la regione interessata» (sentenza  n.  303  del
2003, punto 2.2. del Considerato in diritto)" (sent. n. 179 del 2022,
punto 7.1). 
    Nella specie, l'allocazione disposta con la previsione censurata,
presenta  profili  di  genericita',  nei  presupposti  e  nell'ambito
applicativo, che escludono  la  sussistenza  delle  condizioni,  come
delineate, della assunzione, attribuendo, peraltro,  allo  Stato  una
sorta di potere generale di disciplina. 
    Lo schema di bando-tipo, occorre qui  evidenziare,  e'  previsto,
«Al fine di  promuovere  condizioni  omogenee  di  affidamento  delle
concessioni demaniali di cui all'art.  4,  comma  1,  della  legge  5
agosto 2022, n. 118» e «per l'avvio delle procedure di affidamento di
cui al medesimo art. 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022». 
    La locuzione  «Al  fine  di  promuovere  condizioni  omogenee  di
affidamento delle concessioni demaniali di cui all'art. 4,  comma  1,
della legge 5 agosto 2022, n. 118», mentre si riferisce  a  tutte  le
concessioni  per  finalita'   turistico-ricreative   e   sportive   -
intercettando cosi' le funzioni regionali - indica la  finalita',  ma
non individua gli elementi, che consentano di  enucleare  l'interesse
pubblico concreto e specifico rilevante - in relazione a cui compiere
la valutazione di proporzionalita' e ragionevolezza della previsione,
ed  apprezzarne  la  conformita'  ai  canoni   costituzionali,   come
delineati - che pertanto e' da  ritenere  insussistente.  Per  quanto
precede, non emergono ragioni, puntualmente indicate, dei presupposti
che giustificano un'attribuzione, a livello centrale, delle  funzioni
relative all'emanazione di tale bando-tipo, con  conseguente  carenza
di profili di adeguatezza e sussidiarieta', in  violazione  dell'art.
118, commi 1 e 2, della Costituzione. 
    Anche   la   genericita'   della   previsione,   avuto   riguardo
all'estensione,  intesa  sia  quale  perimetro  applicativo  che   di
collocazione gerarchica, dello schema di bando-tipo, non  integra  un
valido parametro legale, la cui sussistenza e', anch'essa, condizione
necessaria per  l'allocazione,  conforme  ai  canoni  costituzionali,
della funzione («nelle materie  di  competenza  statale  esclusiva  o
concorrente, ..., in ossequio  ai  canoni  fondanti  dello  Stato  di
diritto,  ...  al  fine  di  renderne   l'esercizio   permanentemente
raffrontabile a un parametro legale» -  sentenza  n.  303  del  2003,
punto 2.2.). 
    Peraltro, nella specie, come  in  precedenza  evidenziato  (2.5),
vengono in rilievo anche materie di competenza residuale. 
    Ne', a maggior chiarezza, soccorre il  rinvio,  che  si  rinviene
all'ultimo inciso della previsione («per l'avvio delle  procedure  di
affidamento di cui al medesimo art. 4, comma 4, della  legge  n.  118
del 2022») atteso che le procedure di affidamento non sono altro  che
tutte  quelle  relative  alle  concessioni  demaniali  per  finalita'
turistico-ricreative e sportive. 
    In altri termini -  puo'  ulteriormente  precisarsi  -  la  prima
esigenza («Al fine di promuovere ...») e'  garantita  dalla  legge  5
agosto 2022, n. 118 e, quanto alla seconda («...  per  l'avvio  delle
procedure di affidamento ...»), l'emanazione di un bando tipo non e',
a tal fine, affatto necessaria. 
    L'attribuzione allo Stato anche della  funzione  di  adottare  un
«bando-tipo»,  dal  contenuto  indefinito,  se  non   su   un   piano
teleologico, si appalesa del tutto sproporzionata: e' gia'  la  legge
statale, con la normativa  richiamata  nella  previsione  oggetto  di
censura, che garantisce  l'esigenza  di  assicurare  e  garantire  la
parita' di trattamento e l'uniformita' delle  condizioni  di  mercato
sull'intero territorio nazionale. 
    L'attribuzione  generalizzata,  mediante  la  previsione  di   un
bando-tipo, di tale funzione amministrativa regolatoria, in  presenza
di una disciplina analitica, pur posta in funzione della  concorrenza
(legge 5 agosto 2022, n.  118)  si  rivela,  dunque,  intervento  non
razionale, proporzionale ed adeguato. 
    L'atto (bando-tipo), in ogni caso, non e' necessario per  avviare
le procedure di affidamento delle concessioni in parola,  trattandosi
di un'attivita' che il singolo  ente  concedente  compie,  in  virtu'
delle proprie funzioni, come disciplinate,  anche,  dalla  disciplina
positiva regionale posta, nell'esercizio delle competenze, proprie  e
delegate, legislative, regolamentari ed  amministrative,  nell'ambito
territoriale di pertinenza, a tutela e valorizzazione del medesimo  e
consideratene le peculiarita'. 
    3.1.2. Alla luce dei medesimi principi in precedenza  richiamati,
emerge  un  ulteriore  autonomo  profilo  di  contrasto   ai   canoni
costituzionali, con particolare riferimento  al  principio  di  leale
collaborazione ed agli articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120, comma 2,
della Costituzione, anche  in  riferimento  all'art.  2  del  decreto
legislativo  n.  281  del  1997,  e  violazione   delle   prerogative
regionali,  come  nella  specie  delineate,  con   riferimento   alle
modalita' di coinvolgimento della regione nella procedura di adozione
dello schema di  bando  tipo,  all'uopo  comunque  insufficiente,  in
ragione  della  estensione  e  natura  delle   competenze   regionali
interessate. 
    La previsione, in particolare, prevede  che:  «...  entro  trenta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sottopone   alla
Conferenza  unificata,  per  l'acquisizione  del  parere   ai   sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  uno
schema di bando-tipo per l'avvio ...». 
    Gia' nell'assetto precedente alla riforma del 2001  (legge  cost.
n. 3), l'ecc.ma Corte costituzionale aveva avuto modo di  riaffermare
che il principio di leale collaborazione «deve governare  i  rapporti
fra lo Stato e le regioni nelle materie e in relazione alle attivita'
in  cui  le  rispettive  competenze  concorrano  o  si  intersechino,
imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi (cfr.  sentenza
n.  341  del  1996).   Tale   regola,   espressione   del   principio
costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella salvaguardia
della sua unita', "riconosce e promuove le  autonomie  locali",  alle
cui esigenze "adegua i principi e i metodi  della  sua  legislazione"
(art.  5  della  Costituzione),  va  al  di  la'  del  mero   riparto
costituzionale delle competenze per materia, e opera dunque su  tutto
l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e regioni, senza che a
tal proposito assuma rilievo diretto la  distinzione  fra  competenze
legislative esclusive, ripartite  e  integrative,  o  fra  competenze
amministrative proprie e delegate.» (n. 242 del 18 luglio 1997). 
    Ed anche in seguito «ha costantemente affermato che il  principio
di leale collaborazione  deve  presiedere  a  tutti  i  rapporti  che
intercorrono tra Stato  e  Regioni:  la  sua  elasticita'  e  la  sua
adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo a  regolare  in  modo
dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi  ed  evitando
eccessivi irrigidimenti. La genericita' di questo parametro, se utile
per i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e
concretizzazioni.  Queste  possono  essere  di  natura   legislativa,
amministrativa o  giurisdizionale,  a  partire  dalla  ormai  copiosa
giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu'  qualificate  per
l'elaborazione di regole destinate ad integrare  il  parametro  della
leale collaborazione  e'  attualmente  il  sistema  delle  Conferenze
Stato-Regioni e autonomie locali.  Al  suo  interno  si  sviluppa  il
confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in
esito al quale  si  individuano  soluzioni  concordate  di  questioni
controverse» (sentenza n. 31 del 2006). 
    La portata generale del principio di leale collaborazione,  quale
principio generale in grado di armonizzare le  regole  costituzionali
relative al riparto delle  competenze,  gia'  emergente  nell'assetto
precedente, risulta, peraltro, espressamente  riconosciuto  dall'art.
120 della Costituzione. 
    Occorre, altresi', rilevare  che,  l'art.  118,  comma  1,  della
Costituzione, relativo al riparto delle funzioni amministrative,  che
devono essere distribuite sulla base dei principi di  sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza, prevede, altresi', al comma 3, forme
di coordinamento fra Stato e Regioni, tra cui in materia  di  polizia
locale, nonche' forme di intesa  e  coordinamento  in  materia  della
tutela dei beni culturali;  sicche',  e'  stato  chiarito  che:  «Nel
congegno  sottostante  all'art.  118,  l'attrazione  allo  Stato   di
funzioni amministrative da regolare con legge non  e'  giustificabile
solo invocando l'interesse a un esercizio centralizzato di  esse,  ma
e' necessario un procedimento attraverso il quale l'istanza  unitaria
venga saggiata nella  sua  reale  consistenza  e  quindi  commisurata
all'esigenza di coinvolgere i soggetti  titolari  delle  attribuzioni
attratte,  salvaguardandone  la  posizione  costituzionale  (...)  la
Costituzione impone, a salvaguardia delle competenze  regionali,  che
una intesa vi sia ...» (sentenza n. 303 del 2003, punto 4.1). 
    Ed e' stato,  altresi',  precisato  che  «...  nelle  materie  di
competenza statale esclusiva o concorrente, in virtu' dell'art.  118,
primo  comma,  la  legge  puo'   attribuire   allo   Stato   funzioni
amministrative ...» ove, superato il  vaglio  di  proporzionalita'  e
ragionevolezza «... sia  oggetto  di  un  accordo  stipulato  con  la
regione interessata». (sentenza n. 303 del 2003, punto 2.2.). 
    Principi a fortiori applicabili nella specie,  in  ragione  della
natura dell'atto (bando-tipo) - come pur  genericamente  delineato  -
attesa la incidenza e rilevanza di materie  di  competenza  regionale
residuale, in relazione a cui, la previsione impugnata prevede che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoponga  lo  stesso
alla Conferenza unificata, per  l'acquisizione,  tuttavia,  del  mero
parere. 
    In ragione dell'ampiezza delle competenze incise, il  parere  non
si  appalesa,  comunque,  quale  forma  adeguata  e  sufficiente   di
coinvolgimento, in quanto l'apporto collaborativo  regionale  risulta
ingiustificatamente ridotto. 
    La disposizione, escludendo  un  coinvolgimento,  in  termini  di
«intese» dell'ente regionale, sebbene la disciplina delle concessioni
demaniali per  l'esercizio  delle  attivita'  turistico-ricreative  e
sportive,  presenti  profili  -  come  in  precedenza  individuati  -
riferibili anche materie di  legislazione  residuale  e  concorrente,
riconducibili alla sfera di attribuzioni regionale, interviene e lede
la sfera di competenza regionale. 
    Nella specie, comunque, con la previsione del semplice parere, la
disposizione  si  appalesa  strumento  inidoneo  a  salvaguardare  il
principio qui in esame, anche avuto riguardo all'art. 2  del  decreto
legislativo n. 281 del 1997. 
    La conseguente violazione del principio di leale collaborazione e
delle previsioni  costituzionali  in  precedenza  individuate,  nella
procedura di formazione del bando-tipo, si  risolve,  in  definitiva,
nel   mancato   riconoscimento   ovvero   nella   menomazione   delle
attribuzioni regionali, con conseguente contrasto con il principio di
leale collaborazione e degli articoli 5, 114, 117,  118,  119  e  120
della Costituzione. 
    3.2. Violazione degli articoli 117, commi  secondo,  lettera  h),
terzo, quarto, quinto e sesto e 118 della Costituzione. 
    L'attribuzione  allo  Stato  della   funzione   di   emanare   il
«bando-tipo»,  indipendentemente  dalla   natura   di   un   siffatto
provvedimento e dal suo contenuto effettivo, si pone su un livello di
ingerenza capace di invadere e  menomare,  di  per  se',  le  plurime
competenze regionali. 
    La disciplina delle concessioni sui beni demaniali riguarda, come
precisato  in  precedenza,  anche  ambiti  materiali   afferenti   le
competenze legislative regionali (concorrenti e  residuali)  ex  art.
117, commi 3  e  4,  della  Costituzione,  regolamentari  (proprie  e
delegate),  ex  art.   117,   comma   6,   della   Costituzione,   ed
amministrative, ex art. 118 della Costituzione. 
    In primo luogo, le competenze amministrative inerenti il rilascio
delle  concessioni  demaniali  marittime,  lacuali  e  fluviali,  per
finalita'  turistico-ricreative  e  sportive,  sono  attribuite  alle
regioni, sia in via diretta che in quanto  conferite,  ex  art.  117,
comma 6, e 118 della Costituzione. 
    Ed in particolare, come in  precedenza  puntualmente  evidenziato
(2.3.), ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, degli articoli  1  e  40
del decreto legislativo n. 96 del 30 marzo 1999; funzioni assunte,  e
diffusamente disciplinate, dalla Regione Calabria, con  legge  n.  17
del 21 dicembre 2005 (2.4., 2.4.1.). 
    Da quanto precede emerge, per  quanto  qui  maggiormente  rileva,
l'attribuzione alle regioni delle funzioni regolatorie amministrative
in materia; funzioni, per quanto riguarda la Regione  Calabria,  come
teste' precisato, assunte ed esercitate. 
    Tra  quelle  trasferite  alla  regione,  come  pure  evidenziato,
rientra, altresi', la materia ambientale (artt. 68  e  ss.  del  Capo
III, del decreto legislativo n. 112 del 1998 inerente la  «Protezione
della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei  rifiuti»).  La  previsione,  con  l'assunzione  della
funzione di adottare il  bando-tipo,  in  dette  materie  trasferite,
integra violazione dell'art. 117, comma 6, primo inciso e  118  della
Costituzione. 
    La disciplina sui beni  demaniali,  peraltro,  e'  da  ricondurre
anche all'esercizio di competenze legislative regionali,  concorrenti
e residuali, ex art.  117,  commi  3  e  4  della  Costituzione,  con
conseguente rilievo, anche, delle  funzioni  regolamentari  regionali
proprie  ex  art.  117,   comma   6,   secondo   periodo,   oltreche'
amministrative ex art. 118 della Costituzione. 
    In  particolare  -  richiamando,  ancora,  quanto  in  precedenza
evidenziato - con riferimento  alle  competenze  residuali,  assumono
particolare rilievo, la materia del turismo ed industria  alberghiera
(sulla natura: sentenza  n.  197/2003;  sentenza  n.  80/2012;  sulla
rilevanza in  relazione  alle  concessioni  demaniali  in  argomento:
sentenza n. 40/2017, punto 4.1). 
    A queste e' da aggiungere la materia della polizia amministrativa
locale, di competenza residuale regionale (per  esclusione,  ex  art.
117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;  sentenza  n.  32
del 9 febbraio 2017). 
    Quanto alle competenze concorrenti, vi  rientra  la  materia  del
governo del territorio (sentenza n. 40/2017, punto 4.1, in  relazione
alle concessioni demaniali: «il  legislatore  regionale  ...  Ha  ...
fatto legittimo ricorso alle proprie competenze legislative,  in  una
materia che attiene sia al Governo del territorio sia alla disciplina
del turismo, operando un bilanciamento tra l'interesse pubblico  alla
libera fruibilita' degli arenili e l'interesse dei  privati  al  loro
sfruttamento per finalita' turistico - ricreative»). 
    Da ricondurre, altresi', tra queste ultime, ex art. 117, comma 3,
della  Costituzione,  le   materie   della   tutela   della   salute,
alimentazione,  ordinamento  sportivo,  protezione  civile,  porti  e
aeroporti civili, valorizzazione dei beni culturali  e  ambientali  e
promozione e organizzazione di attivita' culturali. 
    Sul punto, come in precedenza chiarito, la legge regionale  legge
n. 17 del 21 dicembre 2005 - oltre a quelle oggetto di  trasferimento
-  interviene  in  ambiti  materiali  riferibili  a  piu'  competenze
legislative  regionali,  anche  precisati  nelle  disposizioni  della
medesima legge regionale. 
    Tutte materie, dunque,  demandate  alla  competenza  residuale  o
concorrente, e delle quali la legge regionale n. 17 del  21  dicembre
2005 costituisce, anche, espressione di esercizio. 
    Anche  sotto  tale  profilo,   la   previsione   impugnata,   con
l'assunzione, in capo allo  Stato,  della  funzione  di  adottare  il
bando-tipo, e' intervenuta su  procedimenti  amministrativi  relativi
alle  materie  di  competenza  legislativa  regionale  concorrente  e
residuale, ex art. 117, commi 3,  4  e  5,  della  Costituzione,  con
conseguente rilievo, anche, delle  funzioni  regolamentari  regionali
proprie  ex  art.  117,   comma   6,   secondo   periodo,   oltreche'
amministrative ex art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione
e violazione dei relativi parametri. 
    A tal proposito, e' stato precisato che «L'esercizio  concessorio
dei  beni  demaniali  marittimi  per  finalita'  turistico-ricreative
include un complesso di attivita'  svolte  sull'area  demaniale,  con
frequente suddivisione, all'interno di quelle assentite  dal  titolo,
tra una attivita' principale ed altre secondarie, tipizzate,  in  via
esemplificativa, dal gia' citato art. 01 del decreto-legge n. 400 del
1993. .... la possibilita' di affidamento a terzi, prevista in  linea
di principio, rimane infatti condizionata a valutazioni  che  restano
di esclusiva competenza dell'amministrazione chiamata  alla  gestione
dell'area demaniale. La legge regionale in questione, del resto, come
recita il preambolo, persegue la  finalita'  di  impartire  linee  di
indirizzo ai comuni costieri, quali enti cui l'art.  27  della  legge
regionale della Toscana 10 dicembre 1998, n.  88  (Attribuzione  agli
enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti  in  materia  urbanistica  e   pianificazione   territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112) affida funzioni  amministrative  nell'ambito  delineato
dal citato art. 03, comma 4-bis del decreto-legge n. 400 del 1993. ln
questa cornice, la  norma  censurata  si  inserisce  a  pieno  titolo
nell'ambito delle  gia'  descritte  competenze  amministrative  e  di
indirizzo ascritte alle regioni  in  materia  di  demanio  marittimo,
senza sconfinare nel titolo di competenza esclusiva -  l'«ordinamento
civile» - evocato a sostegno della censura»  (sentenza  n.  157/2017,
punti, 7.4.1., 7.4.2. - enfasi aggiunta). 
    Ed e' stato, inoltre, chiarito che: «In tale quadro, questa Corte
ha poi costantemente sottolineato che "i criteri e  le  modalita'  di
affidamento   di   tali   concessioni   debbono   essere    stabiliti
nell'osservanza dei principi della libera  concorrenza  recati  dalla
normativa  statale  e  dell'Unione  europea,  con  conseguente   loro
attrazione nella competenza esclusiva statale di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, che rappresenta  sotto
questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze
regionali (ex multis, sentenze n. 161 del 2020, n. 86  del  2019,  n.
221, n. 118 e n. 109 del 2018)"» (.sentenza n. 10 del 2021). 
    Nondimeno, e' stato altresi'  riconosciuto  che  «il  riferimento
alla tutela della concorrenza non puo' ritenersi cosi'  pervasivo  da
impedire  alle  regioni,  in  materia,  ogni  spazio  di   intervento
espressivo di una correlata competenza» (sentenza n. 161  del  2020),
purche' la normativa regionale  non  influisca  «sulle  modalita'  di
scelta del contraente» e non incida «sull'assetto concorrenziale  dei
mercati in termini tali da restringere  il  libero  esplicarsi  delle
iniziative imprenditoriali»  (sentenza  n.  109  del  2018),  dovendo
altrimenti «cedere il passo  alla  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di concorrenza» (ancora, sentenza n.  161  del
2020). 
    Sono state quindi ritenute  conformi  a  Costituzione  previsioni
regionali  non   limitative   della   concorrenza   e   riconducibili
prevalentemente alle competenze regionali (sentenze n. 36  e  n.  206
del 2024, n. 109 del 2018, n. 157 e n. 40 del 2017).» (sentenza n. 89
del 1° luglio 2025, punto 5.2). 
    «Non senza trascurare, tuttavia, che il  riferimento  alla  detta
materia (tutela della concorrenza, n. d.r.) non puo' ritenersi  cosi'
pervasivo da impedire, aprioristicamente, ogni spazio  di  intervento
alle Regioni nella materia che interessa (sentenza n. 98  del  2017)»
(sentenza n. 108 del 2018). 
    Nella materia in argomento, con riferimento al  rapporto  tra  la
normativa statale, riconducibile alla materia della concorrenza e  le
competenze regionali, con specifico riguardo al piano amministrativo,
e' stato, altresi',  osservato:  «che  "la  definizione  dei  criteri
dettagliati  chiamati  a  guidare  la   selezione   dei   concorrenti
all'affidamento rientra tra le competenze legislative demandate  alle
regioni in  esito  al  trasferimento  delle  funzioni  amministrative
legate al demanio marittimo e idrico nel  rispetto  dei  principi  di
concorrenza" (sentenza n. 109  del  2018).  Devono  dunque  ritenersi
legittime "le conseguenti,  diverse,  discipline  territoriali  [...]
motivate dalle peculiarita'  di  riferimento  e  dagli  obiettivi  di
matrice collettiva che ciascuna realta' regionale, sulla  base  delle
indicazioni di principio  contenute  nella  legislazione  statale  di
riferimento, puo' ritenere preminenti nel procedere alla  scelta  dei
possibili utilizzatori" (sentenza n.  109  del  2018)»  (sentenza  n.
86/2019). 
    Puo',  ancora  rilevarsi  che,  attese  le   plurime   competenze
regionali, gli  interventi  legislativi  statali,  nella  materia  in
esame,  debbono  avere  una  propria   specifica   ragione   d'essere
dovendosi, in mancanza, presumere che il medesimo invada la sfera  di
attribuzione regionale. 
    Cosi', e' stato chiarito che «..., non e'  revocabile  in  dubbio
che  il  tema   della   pubblicita'   delle   istanze   che   portano
all'affidamento in concessione e' immediatamente connesso ai  profili
della competizione  concorrenziale,  garantita,  quanto  alla  scelta
dell'affidatario, da una selezione  aperta,  pubblica  e  trasparente
cosi' come delineata, in via  di  principio,  prima  dalla  direttiva
servizi e poi dalla normativa interna  di  attuazione  della  stessa,
gia' richiamata. Tuttavia, per evocare la tutela  della  concorrenza,
e'  necessario  che  l'affidamento  riguardi  un  utilizzo  del  bene
demaniale   strettamente   correlato   ad    iniziative    economiche
suscettibili di attivare la dinamica concorrenziale. In mancanza,  le
relative  disposizioni  devono   ritenersi   estranee   alla   citata
competenza statale, per rientrare nei campi regolatori coperti  dalle
competenze legislative ascritte  alla  regione,  piu'  volte  citate,
prima tra tutte quella immediatamente inerente alla disciplina  delle
funzioni amministrative legate alla gestione  dei  beni  del  demanio
marittimo ...» (sentenza n. 108/2018, punto 8.4). 
    Nella specie, mutatis mutandis, definito il contenuto sostanziale
del bando riferibile a profili di tutela della concorrenza  (art.  4,
comma 4, della legge del 5 agosto 2022, n. 118), la  disposizione  in
esame, che demanda allo Stato l'adozione di un  bando-tipo,  al  mero
fine  di  «promuovere  condizioni  omogenee  di   affidamento   delle
concessioni»  invade,  dunque,  ex  se  competenze  regionali,  come,
comunque, in precedenza, delineate. 
    La previsione in esame, in definitiva,  attribuendo  allo  Stato,
mediante  la   predisposizione   da   parte   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, la funzione di adottare lo schema  di
bando-tipo,  invade  le  competenze  legislative  ed   amministrative
regionali assegnate alla regione per l'affidamento delle  concessioni
demaniali in  parola  per  l'esercizio  delle  attivita'  turistico -
ricreative e sportive, anche, peraltro, fuori  dall'ambito  normativo
gia' delineato dall'art. 4 del  decreto  legislativo  n.  118  del  5
agosto 2022, e, segnatamente, dal comma 4 del medesimo. 
    Per quanto precede, con l'attribuzione allo Stato della  funzione
di adottare un bando-tipo, sono state invase le competenze  regionali
in materia, sia legislative, residuali e concorrenti,  ex  art.  117,
commi 3, 4 e 5 della Costituzione, sia  regolamentari  ex  art.  117,
comma  6,  sia  amministrative  ex  art.  118,  commi  2  e  3  della
Costituzione. 
    Anche per tale profilo, la previsione in esame non  puo'  trovare
legittimo  fondamento  e,  conseguentemente,  viola  le  attribuzioni
assegnate dalla Costituzione alla regione. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Per  quanto  precede,  e  per   quanto,   ove   occorra,   verra'
ulteriormente argomentato e precisato, si chiede che  codesta  ecc.ma
Corte, contrariis  rejiectis,  Voglia  dichiarare  la  illegittimita'
costituzionale e,  conseguentemente,  annullare,  per  i  profili  su
esposti, l'art. 8 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8  maggio  2026,
n. 71 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  11
marzo 2026,  n.  32,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di
commissari straordinari e concessioni». 
    Produzione: delibera di G.R. n. 296 del 9  giugno  2026;  decreto
dirigenziale (n. 968 r.dip. dell'11 giugno 2026); e,  comunque,  come
da indice. 
        Catanzaro, 19 giugno 2026 
 
                          L'avvocato: Gullo