Reg. Ric. n. 13 del 2026
pubbl. su G.U. del 22/07/2026 n. 29
Ricorrente: Regione Emilia-Romagna
Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Istruzione – Istruzione pubblica – Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)-Riforma 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” – Assegnazione agli uffici scolastici regionali di ulteriori risorse per l’attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario – Parametri di calcolo per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – Messa a disposizione delle istituzioni scolastiche di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall’insegnamento – Accesso al riparto di tali risorse e benefici esclusivamente per gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciata esclusione dal riparto delle risorse e dai predetti benefici delle istituzioni scolastiche della Regione ricorrente nella quale il piano di dimensionamento è stato adottato, nell’esercizio del potere sostitutivo statale, dal Commissario nominato dal Governo – Ritenuta natura discriminatoria e sanzionatoria della mancata assegnazione delle risorse e del riconoscimento dei benefici per le istituzioni scolastiche delle regioni che non hanno provveduto autonomamente al dimensionamento – Violazione dei principi di eguaglianza, anche sostanziale, proporzionalità e ragionevolezza – Lesione dell’accesso alla scuola in condizioni di eguaglianza – Incidenza sul servizio scolastico – Contrasto con il principio del buon andamento dell’amministrazione – Violazione della competenza legislativa statale in materia di norme generali sull’istruzione da esercitare per assicurare l’eguaglianza dei cittadini – Ridondanza sulle competenze legislative e amministrative regionali in materia di istruzione – Violazione del principio di leale collaborazione nell’esercizio del potere sostitutivo – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
- Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 20 aprile 2026, n. 50, art. 18, commi 4, in particolare terzo e quarto periodo, e 5, in particolare primo periodo.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 34, primo comma, 97, secondo comma, 117, commi primo, secondo, lettera n), e terzo, 118, commi primo e secondo, e 120, secondo comma; decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021.
Istruzione – Istruzione pubblica – Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)-Riforma 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” – Assegnazione agli uffici scolastici regionali di ulteriori risorse per l’attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario – Parametri di calcolo per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – Messa a disposizione delle istituzioni scolastiche di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall’insegnamento – Accesso al riparto di tali risorse e benefici esclusivamente per gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciata esclusione dal riparto delle risorse e dai predetti benefici delle istituzioni scolastiche della Regione ricorrente nella quale il piano di dimensionamento è stato adottato, nell’esercizio del potere sostitutivo statale, dal Commissario nominato dal Governo – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale sotto il profilo del divieto di interventi selettivi nell’attribuzione di risorse aggiuntive o perequative al di fuori dei casi previsti dalla Costituzione.
- Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 20 aprile 2026, n. 50, art. 18, commi 4, in particolare terzo e quarto periodo, e 5, in particolare primo periodo.
- Costituzione, art. 119, in particolare, quinto comma.
Istruzione – Istruzione pubblica – Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)-Riforma 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” – Assegnazione agli uffici scolastici regionali di ulteriori risorse per l’attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario – Parametri di calcolo per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – Messa a disposizione delle istituzioni scolastiche di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall’insegnamento – Accesso al riparto di tali risorse e benefici esclusivamente per gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciata esclusione dal riparto delle risorse e dai predetti benefici delle istituzioni scolastiche della Regione ricorrente nella quale il piano di dimensionamento è stato adottato, nell’esercizio del potere sostitutivo statale, dal Commissario nominato dal Governo – Denunciata natura sanzionatoria della mancata assegnazione delle risorse e riconoscimento dei benefici per le regioni che non hanno provveduto autonomamente al dimensionamento – Violazione del principio che vieta l’introduzione di conseguenze sanzionatorie successivamente al compimento del fatto – Violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento – Lesione del principio del buon andamento – Lesione dell’autonomia regionale.
- Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 20 aprile 2026, n. 50, art. 18, commi 4, in particolare primo e quarto periodo, e 5, in particolare primo periodo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 5, 25, secondo comma, 97, secondo comma, e 114, commi primo e secondo.
decreto-legge del 19/02/2026 Num. 19 Art. 18 Co. 4
legge del 20/04/2026 Num. 50
decreto-legge del 19/02/2026 Num. 19 Art. 18 Co. 5
decreto-legge del 19/02/2026 Num. 19 Art. 18 Co. 5
legge del 20/04/2026 Num. 50
Costituzione Art. 3 Co. 2
Costituzione Art. 5
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 34 Co. 1
Costituzione Art. 97 Co. 2
Costituzione Art. 114 Co. 1
Costituzione Art. 114 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 118 Co. 1
Costituzione Art. 118 Co. 2
Costituzione Art. 119
Costituzione Art. 119 Co. 5
Costituzione Art. 120 Co. 2
Costituzione Art. 120 Co. 2
Decisione di esecuzione del 13/07/2021
Testo del ricorso
N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 giugno 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 giugno 2026 (della Regione Emilia-Romagna).
Istruzione - Istruzione pubblica - Attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)-Riforma 1.3 «Riorganizzazione del
sistema scolastico» - Assegnazione agli uffici scolastici regionali
di ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario - Parametri di
calcolo per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario - Messa a disposizione delle
istituzioni scolastiche di ulteriori posizioni di esonero o di
semiesonero dall'insegnamento - Accesso al riparto di tali risorse
e benefici esclusivamente per gli uffici scolastici regionali delle
regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di
dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico
2026/2027.
- Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»,
convertito, con modificazioni, nella legge 20 aprile 2026, n. 50,
art. 18, commi 4 e 5.
(GU n. 29 del 22-07-2026)
Ricorso della Regione Emilia-Romagna (cod. fisc. 80062590379), in
persona del Presidente della giunta regionale pro tempore Michele de
Pascale, autorizzato con deliberazione della giunta regionale del 15
giugno 2026, n. 979 (all. 1), rappresentata e difesa, come da procura
speciale in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E; pec
giandomenico.falcon@ordineavvocatipadova.it; telefax per le
comunicazioni 049-8776503) del Foro di Padova e dall'avv. Andrea
Manzi (cod. fisc. MNZNDR64T26I804V; pec
andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, con domicilio
eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Alberico II n.
33;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso ex lege dalla Avvocatura distrettuale dello Stato;
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
18, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza - PNRR - e in materia di politiche di
coesione», convertito, con modificazioni, nella legge 20 aprile 2026,
n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 20
aprile 2026, n. 91, nella parte in cui, al comma 4, terzo periodo
(richiamato dal comma 4, quarto periodo, nonche' dal comma 5, primo
periodo), limita alle strutture scolastiche «delle regioni che hanno
adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete
scolastica per l'anno scolastico 2026/2027» i benefici disposti a
favore del sistema scolastico per l'anno 2026/2027 in termini di
risorse aggiuntive a favore degli uffici scolastici regionali (comma
4, primo periodo), parametri di calcolo favorevoli per la definizione
delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola (comma 4, quarto periodo), nonche' ulteriori
posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento (comma 5,
primo periodo);
Per violazione degli articoli 3, primo e secondo comma; 5; 25,
secondo comma; 34, primo comma; 97, secondo comma; 114; 117, primo
comma, secondo, lettera n), e 117, terzo comma; 118, primo e secondo
comma; 119 e 120, secondo comma, della Costituzione;
Nonche' per violazione dei principi costituzionali di
ragionevolezza, di proporzionalita' e di leale collaborazione.
Fatto
1. L'assunzione del piano di dimensionamento della rete scolastica
per l'anno scolastico 2026/2027 nella Regione Emilia-Romagna.
La presente controversia si colloca a valle della conclusione del
processo di dimensionamento della rete scolastica per l'anno
scolastico 2026/2027. Essa non ha ad oggetto alcun aspetto del
processo di dimensionamento, ma disposizioni che sono state emanate
con il decreto-legge n. 19 del 2026 dopo la sua conclusione.
Tuttavia, una sintetica illustrazione dello svolgimento di tale
processo e' utile per una migliore comprensione della presente
impugnazione.
Nel suo corso si erano registrate motivate differenze di vedute
tra lo Stato e le regioni in relazione alla definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di
elevata qualificazione - in sostanza, nella determinazione delle
autonomie scolastiche - e alla sua distribuzione tra le regioni per
l'anno scolastico 2026/27.
A causa di tali divergenze, era mancata l'intesa gia' nella sede
della Conferenza unificata del 29 maggio 2025, in particolare con il
voto contrario alla proposta statale delle Regioni Toscana, Umbria,
Puglia, Emilia-Romagna, Sardegna e Campania.
Per quanto riguarda in particolare l'attuazione del nuovo
dimensionamento nella Regione Emilia-Romagna, uno specifico dissenso
riguardava l'indicazione del massimo di 515 autonomie contenuta nel
decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, a fronte delle
consolidate 532 autonomie da ultimo fissate con il decreto del
direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per
l'Emilia-Romagna del 14 gennaio 2025, n. 21.
Constatato il dissenso, il Ministro per gli affari europei, il
PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'istruzione e del
merito con lettera congiunta del 3 dicembre 2025 provvedevano a
diffidare la regione ad attuare comunque le indicazioni statali entro
il 18 dicembre 2025, preannunciando in caso di non ottemperanza
l'esercizio del potere sostitutivo.
Ricevuta la diffida, con delibera n. 2087 del 9 dicembre 2025 la
giunta regionale, pur riaffermando in linea di principio le ragioni
sostanziali della propria contrarieta' al limite delle 515 autonomie,
dichiarava di «rinunciare al termine del 18 dicembre prossimo» e dava
mandato al Presidente di comunicare ai Ministri tale rinuncia,
sottolineando pero' «contestualmente la disponibilita' a comunicare
tutti i dati e le informazioni necessarie al fine del preannunciato
intervento sostitutivo statale», e assicurava che avrebbe comunque
curato gli adempimenti previsti «in materia di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni».
In altre parole, ribadito il dissenso amministrativo circa la
significativa riduzione di autonomie scolastiche, la regione favoriva
la celerita' del commissariamento con la rinuncia al termine e
garantiva comunque la massima collaborazione sua e dei propri uffici
con il nominando commissario in tutto quanto occorresse.
Di seguito il Consiglio dei ministri deliberava l'esercizio del
potere sostitutivo al fine di assicurare il conseguimento della
riforma M4C1R1.3 del PNRR e, a tal fine, con la delibera 12 gennaio
2026 nominava commissario ad acta il direttore generale dell'ufficio
scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con il compito di
formulare entro il 27 gennaio 2026 il piano di dimensionamento in
oggetto, nel rispetto del contingente assegnato all'Emilia-Romagna
dal decreto interministeriale n. 127/2023, come aggiornato dal
successivo decreto interministeriale n. 124/2025.
Al dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2026/2027
provvedeva, cosi', il Commissario ad acta, ma con la massima
collaborazione degli uffici regionali.
La vicenda amministrativa sembrava cosi' conclusa, con il
funzionamento puntuale dei meccanismi istituzionali previsti
dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione.
E' dunque con sorpresa che la Regione Emilia-Romagna si e'
trovata esposta alle disposizioni «punitive» del decreto-legge n. 19
del 2026, convertito nella legge 20 aprile 2026, n. 50, come di
seguito illustrato.
2. Le norme di cui all'art. 18 del decreto-legge 19 febbraio 2026 n.
19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - e in materia di
politiche di coesione», in tema di riforma 1.3 «Riorganizzazione del
sistema scolastico», facente parte della Missione 4, componente 1,
del PNRR. La discriminazione della Regione Emilia-Romagna.
L'art. 18 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza - PNRR - e in materia di politiche di
coesione», convertito, con modificazioni, nella legge 20 aprile 2026,
n. 50, contiene disposizioni varie sulle diverse «Riforme» previste
dal PNRR in materia scolastica.
Viene qui in considerazione, in particolare, la riforma 1.3
«Riorganizzazione del sistema scolastico», facente parte della
Missione 4, componente 1, del PNRR.
In questo quadro, il comma 4, primo periodo dell'art. 18, «al
fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete
scolastica» previsto da tale riforma, dispone che, «per l'anno
scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito [...] sono assegnate agli uffici scolastici regionali
ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle
posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e
amministrativi e del personale inquadrato nell'area dei funzionari e
dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei
servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel limite
di spesa di 19 milioni di euro».
Inopinatamente, tuttavia, il terzo periodo dispone che «accedono
al riparto delle risorse di cui al primo periodo esclusivamente gli
uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato,
autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per
l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente
organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di
direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24
febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025» (enfasi
aggiunta).
Alla stregua di tale disposizione, pertanto, rimangono esclusi
dal riparto gli uffici scolastici regionali della Regione
Emilia-Romagna, nella quale i predetti accorpamenti sono stati
realizzati dal Commissario nominato dal Governo.
Inoltre, «per le medesime finalita' di cui al primo periodo,
nelle regioni di cui al terzo periodo, ai fini della determinazione,
per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle
posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e
amministrativi e del personale inquadrato nell'area dei funzionari e
dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei
servizi generali e amministrativi, continuano ad applicarsi alle
istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento i parametri di
calcolo, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e nel regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 3 agosto 2016, n. 181, recante revisione dei criteri e dei
parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016, gia' applicati, per l'anno scolastico
2025/2026, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di
accorpamento, fermo restando il limite della consistenza numerica
complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno
scolastico 2026/2027» (evidenziazione aggiunta).
Anche in questo caso il riferimento alle regioni di cui al terzo
periodo, cioe' a quelle che hanno adottato autonomamente il piano di
dimensionamento, comporta l'esclusione della ricorrente Regione
Emilia-Romagna dall'applicazione dei criteri e dei parametri in
questione, che consentono il mantenimento della dotazione di
personale tecnico ed amministrativo in grado di garantire la
funzionalita' e l'efficienza di plessi scolastici distaccati.
Infine, il comma 5, primo periodo, dell'art. 18 dispone che «per
l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle
istituzioni scolastiche delle regioni di cui al comma 4, terzo
periodo, ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero
dall'insegnamento di cui all'art. 1, comma 83-quater, della legge 13
luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027» (enfasi
aggiunta).
Risulta dunque chiaro che anche tali «posizioni di esonero o di
semiesonero dall'insegnamento» sono ripartite secondo la stessa
regola selettiva, cioe' sempre escludendo, tra le altre, la Regione
Emilia-Romagna.
Chiara e' dunque la complessiva discriminazione della ricorrente
regione, in quanto essa viene esclusa dal riparto dei predetti
benefici, non in ragione di qualche oggettiva caratteristica o
condizione del sistema scolastico regionale che la possa
giustificare, ma in collegamento con la sola circostanza che il piano
di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico
2026/2027 non e' stato adottato dalla regione «spontaneamente»,
bensi' dal Commissario nominato dal Governo in forza del potere
sostitutivo che gli compete (seppur con la piena collaborazione
dell'amministrazione regionale).
Ad avviso della ricorrente Regione Emilia-Romagna, le indicate
disposizioni di cui all'art. 18, commi 4 e 5, del decreto-legge 19
febbraio 2026, n. 19 (convertito nella legge 20 aprile 2026, n. 50),
nella parte in cui limitano alle strutture scolastiche «delle regioni
che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della
rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027» i benefici che esse
contestualmente dispongono nel quadro dall'attuazione della riforma
1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», facente parte della
Missione 4, componente 1, del PNRR - cosi' escludendola dalla platea
delle regioni beneficiarie - sono costituzionalmente illegittime per
i seguenti motivi di
Diritto
I. Premessa. Sulla legittimazione della Regione Emilia-Romagna alla
presente impugnazione.
La Regione Emilia-Romagna ritiene di essere legittimata alla
presente impugnazione per diverse concomitanti ragioni.
In primo luogo, le norme impugnate assegnano una condizione
deteriore agli uffici e personale chiamati a svolgere il servizio
dell'istruzione nel proprio territorio, rispetto al territorio di
altre regioni. Di conseguenza, ne risulta danneggiato il servizio
pubblico in materia che rientra pienamente nella competenza
legislativa e amministrativa regionale ai sensi dell'art. 117, terzo
comma, nonche' dell'art. 118, primo e secondo comma, della
Costituzione.
Inoltre, le norme impugnate determinano tale condizione deteriore
in quanto la ricorrente regione non rientra tra quelle che «hanno
adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete
scolastica per l'anno scolastico 2026/2027», sicche', in altre
parole, la condizione di svantaggio nel quale il sistema scolastico
regionale viene a trovarsi sarebbe attribuibile allo specifico
comportamento della stessa regione, in relazione alla quale esso
opererebbe come una sanzione punitiva postuma, conseguente
all'esercizio del potere sostitutivo statale.
Sembra dunque evidente che la ricorrente regione e' legittimata
ad invocare la tutela di codesta ecc.ma Corte costituzionale nella
verifica della legittimita' costituzionale di un simile meccanismo
sanzionatorio.
II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 4, terzo
periodo, e dei richiami ad esso disposti dal comma 4, quarto periodo
e dal comma 5, primo periodo, in quanto essi limitano alle strutture
scolastiche «delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani
di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico
2026/2027» le risorse e i benefici previsti dallo stesso art. 18,
commi 4 e 5, a favore del sistema scolastico nazionale per l'anno
2026/2027.
Come esposto in narrativa, le disposizioni che formano oggetto
della presente impugnazione distinguono le regioni in due categorie
formate rispettivamente da quelle «che hanno adottato, autonomamente,
i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno
scolastico 2026/2027» e - per contrapposizione - quelle nelle quali
il piano di dimensionamento e' stato adottato dal Commissario
governativo mediante l'esercizio del potere sostitutivo.
Alle regioni del secondo gruppo - tra le quali la ricorrente -
sono negate le risorse e i benefici disposti a favore delle
articolazioni regionali del sistema scolastico nazionale, per l'anno
2026/2027, in termini di risorse aggiuntive a favore degli uffici
scolastici regionali (comma 4, primo periodo), parametri di calcolo
favorevoli per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (comma 4, quarto
periodo), nonche' ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero
dall'insegnamento (comma 5, primo periodo).
La ricorrente regione ritiene che tale discriminazione, per la
quale non risulta altra ragione o motivazione se non il fatto stesso
che al (ri)dimensionamento si e' provveduto attraverso un commissario
governativo invece che attraverso determinazioni «autonome» delle
stesse regioni, sia costituzionalmente illegittima sotto diversi
profili, come di seguito si provvede a illustrare.
1. Illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate per
violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, anche
sotto il profilo della proporzionalita'. Violazione degli articoli 3,
secondo comma, 34, primo comma, 117, secondo comma, lettera n), 120,
secondo comma, della Costituzione. Violazione dell'art. 117, primo
comma, della Costituzione, in relazione alla decisione del Consiglio
dell'Unione europea del 13 luglio 2021, che ha approvato il PNRR, e
alle successive decisioni che ne hanno approvato le modifiche.
Il primo e piu' evidente profilo di illegittimita' costituzionale
delle disposizioni impugnate consiste nella palese discriminazione
che essa opera tra situazioni che sono - quanto al bisogno di
assegnazione di risorse al servizio pubblico - del tutto identiche, e
che non possono essere ragionevolmente differenziate in ragione del
procedimento - «autonomamente» regionale o commissariale - che ha
condotto al ridimensionamento.
Converra' solo precisare, per meglio valutare la qualita' della
discriminazione, che essa colpisce in primo luogo i cittadini utenti
del servizio scolastico (ai quali sembra si voglia «far pagare» una
circostanza cui essi sono del tutto estranei, cioe' le modalita'
procedimentali che hanno condotto al dimensionamento, la' dove gli
utenti avrebbero diritto a che le risorse fossero utilizzate per
garantire una scuola «aperta a tutti» e per rimuovere gli ostacoli
che impediscono l'effettivo raggiungimento di questo obiettivo).
In secondo luogo, sono colpite le stesse strutture scolastiche
della regione, le quali opereranno in una condizione di minore
efficienza, pur essendo altrettanto estranee alle predette modalita'
procedimentali. Sono colpite infine, e ovviamente, anche le regioni
discriminate, le quali sono private dell'incremento di funzionalita'
che le risorse in questione sono destinate a produrre nel sistema
dell'istruzione, materia della quale esse sono titolari
costituzionali.
Ad esse, e' vero, va ricondotto il comportamento che ha
determinato, da parte dello Stato, il ricorso al potere sostitutivo
di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione: ma - appunto
- la conseguenza che la Costituzione prevede per tale comportamento
e' esattamente il subentro del potere sostitutivo statale nel
compimento dell'azione dovuta, senza che sia possibile aggiungervi
alcun elemento «ritorsivo» ulteriore, privo di qualunque correlazione
o proporzione con gli eventuali «costi amministrativi» della
sostituzione.
Per vero, cio' che la disposizione costituzionale assicura e' la
realizzazione del risultato voluto e soltanto tale realizzazione,
mentre i comportamenti regionali per i quali sono previste sanzioni
sono quelli, ben diversi, previsti dall'art. 126, primo comma, della
Costituzione: il quale, non a caso, sanziona direttamente gli organi
regionali, e non certo la popolazione della regione o i funzionari
pubblici che in essa operano.
Anzi, l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, va
esattamente nella direzione opposta.
Esso, infatti, espressamente considera il valore della
eguaglianza come una delle ragioni che giustificano la previsione del
potere sostitutivo, menzionando l'unita' giuridica ed economica dei
cittadini e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali; sicche'
l'uso di tale potere non puo' essere accompagnato da conseguenze di
segno contrario a quelle previste in Costituzione, ossia
all'eguaglianza stessa.
A fronte della configurazione delle regioni come enti costitutivi
della Repubblica al pari dello Stato e dotati di autonomia politica
secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 114, primo e
secondo comma, della Costituzione), i poteri di supremazia pur
riconosciuti allo Stato non sono poteri innominati, ma devono trovare
radicamento in specifiche disposizioni della stessa Costituzione. Si
veda, in proposito, la sentenza n. 229 del 1989, in tema di
incostituzionalita' della previsione dell'annullamento straordinario
governativo se riferito agli atti regionali, ed ivi le affermazioni
secondo cui «[l]a natura costituzionale che risulta conferita
all'autonomia regionale comporta, come prima conseguenza, che il
complesso sistema delle relazioni tra Stato e regioni debba trovare
la sua base diretta nel tessuto della Costituzione, cui spetta il
compito di fissare, in termini conclusi, le stesse dimensioni
dell'autonomia, cioe' i suoi contenuti ed i suoi confini» e secondo
cui «[l]'ulteriore conseguenza sara' che ad ogni potere di intervento
dello Stato, suscettibile di incidere su tale sfera
costituzionalmente garantita, in modo da condizionarne in concreto -
cosi' come accade con le forme puntuali del controllo - la misura e
la portata, non potra' non corrispondere un fondamento specifico
nella stessa disciplina costituzionale».
In questo caso, invece, non solo si tratta di una sanzione - o,
come meglio si dira' al punto 3, di una vera e propria ritorsione -
che non ha cittadinanza nel sistema costituzionale dei rapporti tra
lo Stato e le regioni, ma si tratta altresi' di una misura punitiva
che colpisce, in violazione dei principi di uguaglianza, anche
sostanziale, e di ragionevolezza e proporzionalita' di cui all'art.
3, primo e secondo comma, della Costituzione, i cittadini utenti
della regione e il relativo sistema scolastico, prima e piu' che le
stesse regioni alle quali il comportamento viene imputato.
Sono corrispondentemente lesi, ad avviso della ricorrente
regione, oltre che l'art. 3, primo e secondo comma, della
Costituzione e, con esso, i principi di ragionevolezza e
proporzionalita', anche le seguenti disposizioni costituzionali:
l'art. 34, primo comma, in quanto, nel disporre che «la scuola e'
aperta tutti» ne presuppone l'uguale godimento e prescindere dalla
regione di collocazione; l'art. 97, secondo comma, in quanto
contrasta con il principio il buon andamento dell'amministrazione
l'attribuzione o la privazione di risorse ad apparati amministrativi
senza alcun collegamento con le esigenze effettive; l'art. 117,
secondo comma, lettera n), che riserva allo Stato la competenza in
materia di norme generali sull'istruzione (in evidente consonanza con
l'art. 33, secondo comma, della Costituzione) per assicurare
l'uguaglianza dei cittadini, e non certo per autorizzare
discriminazioni su base territoriale, con ridondanza sulle competenze
regionali nella materia concorrente della istruzione; l'art. 120,
secondo comma, della Costituzione, che stabilisce in termini
esclusivi e tassativi le conseguenze dell'inerzia di una regione e
che impone, nell'esercizio del potere sostitutivo, il rispetto del
principio di leale collaborazione, palesemente leso dalla previsione
solo in via successiva di conseguenze negative per la mancata
adozione autonoma di un atto precedente.
Sotto altro profilo, la discriminazione volta a sanzionare il
comportamento di una regione nello svolgimento dell'attivita'
amministrativa contraddice anche le finalita' del PNRR, come
approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 13 luglio 2021 e dalle
successive decisioni che ne hanno recepito le modifiche, e dunque
viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto esso,
attraverso la normativa attuativa pattizia e legislativa, vincola
l'uso dei fondi al conseguimento degli specifici obiettivi, cioe'
quelli della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico»
della Missione 4, componente 1, del PNRR, per l'anno scolastico
2026/2027, mentre nel presente caso le risorse rivenienti dal PNRR
sono strumentalizzate in funzione sanzionatoria, con conseguente
sviamento anche rispetto alle finalita' del Piano, le quali fanno
sempre riferimento ad elementi oggettivi per lo sviluppo e la
ripresa, e in particolare alla coesione sociale e al riequilibrio
territoriale, perseguiti quali obiettivi trasversali in tutte le
componenti del PNRR (pagina 15 del Piano), e valorizzano le «pari
opportunita' territoriali», senza discriminazioni (pagina 38 del
Piano).
Tale ultimo profilo di censura e' riferito anzitutto al
finanziamento di cui all'art. 18, comma 4, primo periodo, posto che
quelle risorse trovano diretta copertura a valere sulle risorse di
cui alla Missione 4 - componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a
12 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui alla
Missione 4 - componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, secondo quanto
stabilito dallo stesso art. 18, comma 6, del decreto-legge n. 19 del
2026.
La censura investe pero' anche le altre disposizioni impugnate, e
in particolare il quarto periodo, in relazione ai criteri e
parametri, perche' lo stesso Governo riconosce - nella relazione al
disegno di legge di conversione - che la riduzione del personale
tecnico e amministrativo e' «un ulteriore effetto, non previsto dalla
riforma del PNRR», dipendente dalla correlazione tabellare tra
dirigenti e personale ATA.
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 4, terzo
periodo, e comma 5, quinto periodo, per violazione del divieto di
interventi selettivi non giustificati, in violazione dell'art. 119,
quinto comma, della Costituzione.
L'art. 18, comma 4, primo e terzo periodo, e comma 5, prevede
fondi che intervengono in materia di istruzione, cioe' in una materia
di competenza legislativa ed amministrativa della regione, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione:
l'istruzione scolastica, e in particolare l'organizzazione del
servizio scolastico, con riferimento al dimensionamento della rete,
come si e' ricordato sopra.
La regione e' ben consapevole che - come codesta ecc.ma Corte
ebbe a scrivere gia' nel vigore dell'originario Titolo V a proposito
di altra materia egualmente rilevante sotto il profilo
dell'eguaglianza, e cioe' dell'assistenza sanitaria - l'istruzione
«sebbene compresa nell'elenco dell'art. 117 della Costituzione, non
si risolv[e] in una materia pienamente assimilabile agli altri
settori di competenza regionale» (sentenza n. 245 del 1984, punto 11
in Diritto), in quanto essa e' collegata e rivolta a realizzare in
concreto i fondamentali compiti assegnati alla responsabilita'
nazionale degli articoli 33 e 34 della Costituzione: il che puo'
giustificare il perdurare, sino ad un organico ridisegno da parte del
legislatore ordinario, dell'inquadramento statale del personale e
delle risorse destinate a tale servizio (sentenza n. 13 del 2004).
Rimane tuttavia che alle regioni, nel quadro delle «norme
generali» di competenza esclusiva statale, e' riconducibile una
specifica responsabilita' costituzionale per la gestione del
servizio, di cui la competenza in materia di dimensionamento delle
strutture scolastiche e' uno degli aspetti, come riconosciuto da
codesta Corte a partire dalle sentenze n. 13 del 2004 e n. 34 del
2005, essendo «del tutto implausibile che il legislatore
costituzionale del 2001 abbia inteso sottrarre alle regioni la
competenza relativa al programma di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche che gia' era di loro spettanza in un quadro
costituzionale segnato da una impostazione maggiormente
centralizzata» (cosi' la sentenza n. 147 del 2012).
Questa competenza e' stata confermata anche dalla sentenza n. 223
del 2023, la quale ribadisce che il profilo del dimensionamento
scolastico e' stato «costantemente inquadrato in tale ambito
materiale [la potesta' regionale concorrente in materia di
istruzione] dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 147 del
2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004)».
In forza di tale compito costituzionale, la ricorrente regione
ritiene di essere legittimata a rilevare che l'alterazione della
condizione di parita' tra le diverse comunita' regionali, in
particolare nell'assegnazione delle risorse, e' per Costituzione
limitata a condizioni determinate, che non ricorrono affatto nel
presente caso.
In particolare, preso atto che nella situazione attuale il
finanziamento diretto statale e' giustificato dalla circostanza che
il personale scolastico e' tuttora personale statale, collegandosi
cosi' alla connessa competenza statale ex art. 117, secondo comma,
lettera g), della Costituzione, e' certo, ad avviso della ricorrente
regione, che tale competenza non puo' fondare neppure sotto questo
profilo la legittimita' delle norme impugnate, nei termini in cui
sono formulate: le quali - anzi - contraddicono le stesse ragioni di
uguaglianza che nelle condizioni attuali contribuiscono a
giustificare la perdurante statualita' dell'organizzazione.
Come conferma, in particolare, l'art. 119, quinto comma, della
Costituzione, deve ritenersi operante un divieto di interventi
selettivi (cioe' a favore di determinati enti o territori, e non
della loro generalita') che non siano giustificati dalla finalita' di
«promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale» o di «rimuovere gli squilibri economici e sociali» o di
«favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona» o di
«provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni».
Nelle materie di competenza regionale (o, quanto meno, fondate su
competenze intrecciate, come nel presente caso), lo Stato puo'
intervenire con finalita' in senso lato perequative, ma non puo'
selezionare enti o territori da premiare ed enti o territori da
punire in termini finanziari e di risorse, al di fuori di
prestabilite regole costituzionali e legislative, sulla base di una
propria arbitraria valutazione del valore o disvalore del
comportamento amministrativo delle regioni interessate, senza alcun
fondamento in situazioni oggettive di squilibrio.
Tale divieto di intervento selettivo, ricavabile dalle
disposizioni invocate, e' dunque - ad avviso della ricorrente regione
- all'evidenza violato dalle disposizioni impugnate, nella parte in
cui questi, nel destinare risorse al sistema scolastico, operano tale
attribuzione non sulla base di oggettive esigenze del servizio nei
diversi territori, bensi' sulla base di una logica sanzionatoria
collegata solo alla circostanza che l'attuazione delle prescrizioni
di indirizzo sul dimensionamento della rete scolastica sia avvenuta
per autonoma determinazione regionale o mediante l'esercizio del
potere sostitutivo (peraltro esso stesso avvenuto - come illustrato
nella parte in Fatto - in un quadro pienamente collaborativo).
3. In subordine. Illegittimita' costituzionale delle disposizioni
impugnate per violazione del divieto di sanzione retroattiva, in
quanto non precedentemente stabilita (art. 25, secondo comma, della
Costituzione). Violazione dell'art. 3, primo comma, e 97, secondo
comma, della Costituzione. Violazione degli articoli 5 e 114, primo e
secondo comma, della Costituzione.
Come esposto in narrativa, le norme impugnate stanziano fondi che
per espressa destinazione di legge sono diretti «[a]l fine di
sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica
previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico»
della Missione 4, componente 1, del PNRR, per l'anno scolastico
2026/2027» (art. 18, comma 4, primo periodo) e prevedono, «per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, che alle istituzioni
scolastiche oggetto di accorpamento siano applicati i - piu'
favorevoli - parametri per calcolo della dotazione di personale, gia'
applicati per l'anno scolastico 2025/2026 alle singole istituzioni
scolastiche oggetto di accorpamento» (cosi' l'art. 18, comma 4,
quarto periodo).
Come si evince dalla rubrica dell'art. 18, lo stesso scopo, vale
a dire il sostegno al processo di ridimensionamento della rete
scolastica in esecuzione della Missione 4, componente 1, del PNRR,
contraddistingue anche il fondo previsto a copertura delle ulteriori
posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui
all'art. 1, comma 83-quater, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per
quanto tale stanziamento non sia finanziato direttamente con risorse
PNRR.
L'esclusione da tali vantaggi delle regioni che non hanno
autonomamente adottato il piano di dimensionamento della rete
scolastica ha sicuramente carattere afflittivo e sanzionatorio,
perche' da' luogo a una conseguenza negativa per il sistema
scolastico regionale (e per i cittadini che nella regione utilizzano
tale servizio e il personale che vi opera) in conseguenza di una
specifica condotta della regione. La natura sanzionatoria delle tre
previsioni di esclusione e' evidente, se solo si considera che la
mancata attribuzione di risorse e l'applicazione dei criteri meno
favorevoli per la determinazione della dotazione del personale si
risolve pur sempre - anche nel quadro degli accorpamenti disposti -
in una riduzione della capacita' del sistema scolastico regionale di
far fronte alle esigenze del servizio.
Nei precedenti punti si e' illustrata l'illegittimita'
costituzionale della esclusione «sanzionatoria» delle regioni nelle
quali al dimensionamento della rete scolastica abbia provveduto il
Commissario nominato dal Governo nell'esercizio del potere
sostitutivo, a fronte di un comportamento che secondo le regole
costituzionali del rapporto tra lo Stato e le regioni non e'
sanzionabile affatto, se non - appunto - mediante il potere
sostitutivo.
La constatazione del carattere sostanzialmente sanzionatorio
delle disposizioni impugnate rende evidente un ulteriore subordinato
profilo di incostituzionalita' delle disposizioni impugnate, in
quanto, se pure in astratto l'attivazione del potere sostitutivo
dovesse far parte non della fisiologia, ma della patologia dei
rapporti tra lo Stato e le regioni, nessuna sanzione potrebbe essere
disposta sin quando essa non fosse preventivamente prevista, pena il
contrasto con il principio, ricavabile dall'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, che vieta le c.d. leggi ex post facto.
Tale principio costituisce, come ricordato in materia di legge
incriminatrice da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 32 del 2020,
«uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico che stanno
al cuore stesso del concetto di "Stato di diritto"».
Nel prospettare la presente censura, la regione e' ben
consapevole che non si tratta qui di previsioni sanzionatorie di
natura sostanzialmente penale, e nemmeno di previsioni assimilabili
alle sanzioni amministrative (pure esse soggette al principio di cui
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, secondo
l'insegnamento di codesta Corte: da ultimo sentenza n. 101 del 2025;
in precedenza, v. le sentenze n. 169 del 2023; n. 134 del 2019).
Piuttosto, cio' che si invoca qui e' il piu' generale principio -
sotteso alla disposizione citata - che vieta l'introduzione di
conseguenze sanzionatorie, quali che esse siano, dopo che il fatto e'
stato compiuto, dovendo la legge essere «pensata per regolare casi
futuri, e destinata a fornire a tutti un trasparente avvertimento
sulle conseguenze che la sua trasgressione potra' comportare» (cosi'
ancora la sentenza n. 32 del 2020).
Tale principio, qualora non lo si volesse desumere dall'art. 25,
secondo comma, della Costituzione, sarebbe comunque ricavabile dal
principio di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento (art. 3,
primo comma, della Costituzione), nonche' dal principio di buon
andamento della amministrazione che non a caso l'art. 97, secondo
comma, della Costituzione, vuole assicurato «secondo disposizioni di
legge». Tali precetti esigono che l'amministrazione possa orientarsi
sulla base di un quadro di conseguenze positive o negative gia'
prefigurato dalla legge al momento in cui essa si determina.
Qui, peraltro, le norme impugnate sono addirittura prive di ogni
efficacia regolativa pro futuro, visto che esse valgono una tantum,
soltanto per l'anno scolastico in avvio: sicche' il loro carattere
meramente ritorsivo risulta ulteriormente confermato.
Ora, alla regione ricorrente sembra che il «metodo di
legislazione» qui adottato sia altresi' incompatibile sia con «le
ragioni delle autonomie» (art. 5 della Costituzione), sia, e prima
ancora, con il carattere delle regioni quali enti autonomi
costitutivi della Repubblica (art. 114, primo e secondo comma, della
Costituzione), come tali capaci di agire sulla base di determinazioni
razionali.
Di qui la fondatezza complessiva anche di questo motivo, che e'
autonomo e subordinato rispetto alla contestazione della legittimita'
delle norme impugnate in quanto introduttive del criterio selettivo,
perche' il presente motivo censura l'applicazione retroattiva del
criterio medesimo.
P. Q. M.
Per le ragioni esposte, con riserva di ulteriormente dedurre e
documentare nelle successive memorie, la Regione Emilia-Romagna, come
sopra rappresentata e difesa;
Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia accogliere
il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita'
costituzionale delle disposizioni indicate in epigrafe, nelle parti e
per i profili indicati nel presente atto.
Padova-Roma, 19 giugno 2026
Gli avvocati: Prof. Falcon-Manzi