Reg. Ric. n. 12 del 2026
pubbl. su G.U. del 08/07/2026 n. 27
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Appalti pubblici – Procedure di affidamento – Norme della Regione autonoma Sardegna – Affidamento di contratti di appalto o di concessione eseguiti dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e le società controllate – Previsione e valutazione di criteri qualitativi premiali per la selezione degli operatori economici partecipanti alle procedure di evidenza pubblica – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di criteri di valutazione delle offerte diversi, contrastanti o, comunque, maggiormente stringenti rispetto alle previsioni del codice dei contratti pubblici – Denunciata obbligatorietà, per le stazioni appaltanti regionali, della previsione e applicazione degli elementi premiali – Potenziale lesione dei principi di proporzionalità e parità degli operatori economici e conseguenti distorsioni del mercato – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia tutela della concorrenza – Eccedenza dalla competenza statutaria.
- Legge della Regione Sardegna 9 aprile 2026, n. 9, artt. 4, comma 1 e 5, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4 e 5; decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, artt. 3, 57, 108, in particolare commi 7 e 8, e Allegato II.3.
Appalti pubblici – Procedure di affidamento – Norme della Regione autonoma Sardegna – Affidamento di contratti di appalto o di concessione eseguiti dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e le società controllate – Fissazione di una soglia minima salariale inderogabile pari a nove euro lordi l’ora – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una soglia salariale legale territoriale, diversa e aggiuntiva rispetto ai criteri previsti dal codice dei contratti pubblici – Alterazione della compatibilità delle offerte e del regime concorrenziale applicabile agli affidamenti pubblici – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia tutela della concorrenza – Eccedenza dalla competenza statutaria.
- Legge della Regione Sardegna 9 aprile 2026, n. 9, art. 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4 e 5; decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, artt. 3, 11 e Allegato I.01.
legge della Regione autonoma Sardegna del 09/04/2026 Num. 9 Art. 5 Co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna del 09/04/2026 Num. 9 Art. 6
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4
Statuto speciale per la Sardegna Art. 5
decreto legislativo del 31/03/2023 Art. 3
decreto legislativo del 31/03/2023 Art. 11
decreto legislativo del 31/03/2023 Art. 57
decreto legislativo del 31/03/2023 Art. 108
decreto legislativo del 31/03/2023 Art. 108 Co. 7
decreto legislativo del 31/03/2023 Art. 108 Co. 8
decreto legislativo del 31/03/2023
decreto legislativo del 31/03/2023
Udienza Pubblica del 17/11/2026 rel. D'ALBERTI
Testo del ricorso
N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 giugno 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 15 giugno 2026 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Norme della Regione
autonoma Sardegna - Affidamento di contratti di appalto o di
concessione eseguiti dalla Regione e dagli enti locali presenti sul
territorio regionale, nonche' dai rispettivi enti e organismi
strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e le societa'
controllate - Previsione e valutazione di criteri qualitativi
premiali per la selezione degli operatori economici partecipanti
alle procedure di evidenza pubblica.
Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Norme della Regione
autonoma Sardegna - Affidamento di contratti di appalto o di
concessione eseguiti dalla Regione e dagli enti locali presenti sul
territorio regionale, nonche' dai rispettivi enti e organismi
strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e le societa'
controllate - Fissazione di una soglia minima salariale
inderogabile pari a nove euro lordi l'ora.
- Legge della Regione Sardegna 9 aprile 2026, n. 9 (Disposizioni per
la qualita' e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping
contrattuale, nonche' per la stabilita' occupazionale nei contratti
pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio
regionale), artt. 4, comma 1, 5, comma 1, e 6.
(GU n. 27 del 08-07-2026)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e'
domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 (indirizzo p.e.c.:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della
Giunta regionale in carica (indirizzi p.e.c.:
presidenza@pec.regione.sardegna.it);
pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it;
avvocatura@pec.regione.sardegna.it);
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli
articoli 4, comma 1; 5, comma 1; e 6 della legge regionale della
Sardegna del 9 aprile 2026, n. 9, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna, n. 22 del 16 aprile 2026, recante
«Disposizioni per la qualita' e la sicurezza del lavoro, per il
contrasto al dumping contrattuale, nonche' per la stabilita'
occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione
eseguiti sul territorio regionale».
Sintesi dei motivi
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, e
dell'art. 5, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 9 del 9
aprile 2026, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e),
della Costituzione, in ragione della violazione della competenza
esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza».
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
regionale della Sardegna n. 9 del 9 aprile 2026, per violazione
dell'art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, in
ragione della violazione della competenza esclusiva dello Stato in
materia di «tutela della concorrenza».
Il Consiglio regionale della Regione Sardegna ha approvato la
legge n. 9 del 9 aprile 2026, recante «Disposizioni per la qualita' e
la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale,
nonche' per la stabilita' occupazionale nei contratti pubblici
d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale», con il
dichiarato intento - espressamente enunciato nella stessa rubrica
della legge - di contrastare il fenomeno del «dumping» nei contratti
di appalto di competenza regionale, mediante la previsione (art. 4,
comma 1) e la valutazione (art. 5, comma 1) di criteri qualitativi
premiali per la selezione degli operatori economici partecipanti alle
procedure ad evidenza pubblica, nonche' mediante la fissazione di
livelli retribuitivi minimi (art. 6) da garantire al personale
dipendente delle imprese aggiudicatarie di appalti o concessioni,
aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, nei confronti della Regione Sardegna
e degli enti locali presenti sul territorio regionale, nonche' dei
rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende
sanitarie locali e societa' controllate (tale essendo l'ambito di
applicazione della menzionata normativa regionale, ai sensi dell'art.
2, comma 1).
Come in altre occasioni di esercizio della potesta' legislativa
regionale (anche per questo sindacate dalla giurisprudenza di codesta
Corte), il legislatore regionale intende sostituirsi al legislatore
statale, pur formalmente dichiarando di agire «nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici e della normativa statale di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive
modifiche ed integrazioni, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro), al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, nonche' al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143 (Definizione di un sistema
di verifica della congruita' dell'incidenza della manodopera
impiegata nella realizzazione di lavori edili)» (art. 1).
Anticipando fin d'ora quanto si dira' nel prosieguo, le
denunciate previsioni della citata legge regionale eccedono dalle
competenze attribuite alla Regione Sardegna in base al suo Statuto
speciale (articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3) e si pongono in contrasto con la normativa statale di
riferimento, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in
particolare, gli articoli 3, 11, 57, 108 e l'allegato II.3),
invadendo per l'effetto la competenza statale esclusiva in materia di
concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione.
Al riguardo, premesso che codesta Corte, a piu' riprese (cfr., ex
plurimis, sentenze n. 119 del 2019 e n. 279 del 2020), ha affermato
che non sussiste in capo allo Stato ricorrente l'onere di confrontare
le competenze legislative previste dallo statuto autonomo, nel caso
in cui le disposizioni censurate riguardino la violazione di
competenze esclusive statali, cionondimeno si ritiene comunque utile
evidenziare che, se e' vero che l'art. 3, comma 1, lettera e) dello
Statuto speciale (come detto, legge cost. n. 3 del 1948) attribuisce
alla Regione autonoma della Sardegna la «potesta' legislativa» in
materia di «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione», la
medesima disposizione impone che tale potesta' sia comunque
esercitata «in armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».
A tali limiti e ai «principi stabiliti dalle leggi dello Stato»,
poi, sono sottoposti il potere di adottare «norme legislative» nelle
materie definite dall'art. 4 dello Statuto, cosi' come le «norme di
integrazione ed attuazione» di leggi della Repubblica, laddove
ricorrano «particolari esigenze» regionali, nelle materie individuate
dall'art. 5 del medesimo Statuto (cfr., in particolare, la lettera
b): «lavoro; previdenza ed assistenza sociale»).
Secondo codesta Corte, «e' pacifico [...] che le disposizioni del
codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono
riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse
inoltre vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali, nonche' delle norme con le quali lo Stato
ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea (sentenze n. 263 del
2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n.
114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010). Le disposizioni dello stesso
codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed
esecuzione del contratto sono riconducibili all'ordinamento civile
(sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, poi, recano
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269
del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma
economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221
del 2010)» (Corte cost., sentenza n. 166 del 2019, paragrafo 7,
relativa specificamente alla Regione Sardegna (1) ).
Tale principio, originariamente enunciato con riguardo al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»), e' stato, poi, ribadito con riferimento al
successivo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei
contratti pubblici») e ha trovato, infine, conferma anche nel
contesto normativo attuale, rappresentato dal decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici»; si veda, in termini, Corte
cost., sentenza n. 80 del 2025).
L'analisi delle norme regionali in oggetto, che sara' svolta
diffusamente nel prosieguo, evidenzia come le stesse, nell'introdurre
criteri di valutazione delle offerte diversi, contrastanti, o
comunque maggiormente stringenti rispetto a quelli delineati a
livello nazionale (articoli 4, comma 1 e 5, comma 1 della legge
regionale), ovvero nel prevedere una del tutto originale condizione
di esclusione dell'offerta formulata da un operatore economico che
non assicuri un «minimo salariale», stabilito in maniera fissa ex
lege ai propri dipendenti, estranea alla disciplina generale (art. 6
della legge regionale), incidano su tali limiti inderogabili,
violando principi di coerenza ordinamentale, nella specifica materia
della tutela della concorrenza, che, per sua natura, richiedono
un'uniforme disciplina sul territorio nazionale, anche a fronte di
autonomie regionali rafforzate, tenuto altresi' conto della
derivazione unionale della normativa qui rilevante.
Nella seduta del 10 giugno 2026, il Consiglio dei ministri ha
dunque deliberato di impugnare la citata legge regionale della
Sardegna n. 9 del 9 aprile 2026, in relazione ai suoi articoli 4,
comma 1, 5, comma 1, e 6, in quanto ritenuta violativa delle
competenze dello Stato e, quindi. contraria al riparto di potesta'
legislativa fissato dall'art. 117 della Costituzione.
A tanto si provvede con il presente ricorso, affidato ai seguenti
motivi.
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, e
dell'art. 5, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 9 del 9
aprile 2026, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e),
della Costituzione, in ragione della violazione della competenza
esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza».
Le due disposizioni citate nell'epigrafe del motivo di ricorso
risultano strettamente connesse e se ne ritiene, dunque, preferibile
la trattazione congiunta.
L'art. 4, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 9 del
9 aprile 2026 prevede che:
«1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all'art.
2, fermi restando i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 36
del 2023 e dalla normativa regionale di settore, le stazioni
appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell'offerta
e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, prevedono elementi
premiali per la valutazione degli operatori economici volti al
miglioramento della qualita' e del benessere nei luoghi di lavoro,
secondo i criteri di valutazione previsti all'art. 5».
L'art. 5, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 9 del
9 aprile 2026, a sua volta, prevede che:
«1. Fatti i salvi i criteri di aggiudicazione di cui all'art.
108 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e successive modifiche ed
integrazioni, nei contratti di appalto o di concessione di cui
all'art. 2, basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti considerano
quali criteri qualitativi premiali ai sensi della disciplina di cui
al decreto legislativo n. 36 del 2023:
a) l'organizzazione improntata al benessere, alla salute e
sicurezza e alla qualita' del lavoro, parametrata, in particolare, al
numero delle ore lavorative rispondenti alle effettive prestazioni
richieste nell'appalto e alle unita' di personale impiegate
nell'appalto, nonche' alle relative qualifiche ed esperienza, nei
casi in cui risultino significative in riferimento allo standard
qualitativo di esecuzione dell'appalto, anche inserendo nei bandi di
gara o nelle procedure di affidamento o concessione di appalti di
servizi l'obbligo di utilizzo da parte dell'aggiudicatario
dell'applicativo INPS denominato "MoCOA";
b) i percorsi di certificazione che riguardano
l'organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma
dell'art. 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive
modifiche ed integrazioni, attraverso un registro di aziende
informatizzato (in cloud o con tecnologia similare al fine di
garantire i dati nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla
protezione dei dati e in conformita' alle indicazioni dell'Agenzia
per l'Italia digitale) con monitoraggio continuo almeno
quadrimestrale da parte di un soggetto terzo accreditato ai sensi
della norma UNI EN ISO/IEC 17021 o partner con esso;
c) i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 37, comma
12, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modifiche ed
integrazioni, costituiti dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentativi sul piano
nazionale, rappresentati direttamente e indirettamente nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ove presenti nel settore
e nel territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa;
d) le misure riferite alla sostenibilita' energetica e
ambientale adottate dagli operatori economici;
e) le misure volte a promuovere l'occupazione femminile, le
politiche di genere e le pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi
della normativa regionale e statale in materia, quali, in
particolare:
1) la messa a punto di azioni volte all'assunzione di
giovani fino a 36 anni di eta';
2) la trasmissione del rapporto sulla situazione del
personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e successive
modifiche ed integrazioni, per le aziende che occupano piu' di
cinquanta dipendenti oppure, per gli operatori economici con un
numero pari o superiore a cinquanta, la trasmissione di una relazione
di genere sulla situazione del personale maschile e femminile a norma
dell'art. 47 del decreto-legge n. 77 del 2021;
f) il punteggio conseguito nel rating di legalita' di cui
all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, e successive modificazioni, rilasciato dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine di promuovere
l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali;
g) l'applicazione del contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta
dall'impresa in maniera prevalente con vincolo di applicazione anche
al subappaltatore o all'eventuale impresa associata in rete
distaccante del personale;
h) l'assunzione dell'obbligo di assorbimento di tutto il
personale gia' impiegato dall'appaltatore uscente, da parte
dell'appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio appalto, ai
sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, al fine dell'attuazione
della clausola sociale sottoscritta dal medesimo;
i) la garanzia del mantenimento delle condizioni economiche
e normative e delle quantita' orarie pro capite al momento della
scadenza del contratto precedente, qualora piu' favorevoli al
lavoratore».
Le disposizioni sopra trascritte introducono, per le stazioni
appaltanti di cui all'art. 2 della legge in esame, ossia non solo la
«Regione», ma anche tutti gli «enti locali presenti sul territorio
regionale, nonche' [i] rispettivi enti e organismi strumentali, ivi
incluse le aziende sanitarie locali e societa' controllate» (2) ,
l'obbligo di prevedere, nei bandi di gara delle procedure ad evidenza
pubblica, determinati criteri premiali delle offerte, ai fini della
scelta del contraente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (c.d. codice dei contratti pubblici), affiancando a tale
obbligo, specificamente sancito dall'art. 4, comma 1, una specifica e
analitica elencazione dei criteri premiali che devono essere
considerati dalle stazioni appaltanti rientranti nell'ambito
applicativo della legge regionale.
Entrambe le disposizioni, quindi, appaiono evidentemente
disallineate rispetto alle pertinenti disposizioni nazionali, che
fungono da parametro interposto rispetto alla materia della «tutela
della concorrenza» di cui all'art. 117, comma 2, lettera e) della
Carta costituzionale.
Il legislatore statale, con il suddetto codice dei contratti
pubblici, ha gia' elaborato una disciplina delle clausole sociali e
dei criteri premiali orientata a garantire le pari opportunita'
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone
con disabilita' o svantaggiate, la stabilita' occupazionale del
personale impiegato e l'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e territoriali di settore (articoli 57, 108 (3) e allegato
II.3, dedicato a regolamentare le «Clausole sociali e meccanismi
premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali e di
genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con
disabilita' o persone svantaggiate»), disponendo anche
sull'incorporazione del contratto collettivo «leader» direttamente
negli atti di gara, con funzione antidumping (art. 11 (4) ).
Segnatamente, gli articoli 4 e 5 della legge regionale della
Sardegna n. 9 del 9 aprile 2026 qualificano indistintamente come
criteri premiali, che le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere,
cio' che la normativa statale distingue nettamente in due differenti
categorie: i criteri obbligatori da prevedere ai fini della
valutazione dell'offerta e i criteri premiali facoltativi.
Nel merito, inoltre, le disposizioni regionali in esame (cfr. il
menzionato art. 4, comma 1), nel prevedere ex ante e in via astratta
l'obbligo di introduzione di «elementi premiali» per la valutazione
degli operatori economici, in base a quanto previsto dal successivo
art. 5, si pongono in contrasto con i principi e le norme di cui al
vigente codice dei contratti pubblici.
In particolare, pur ammettendo l'inserimento di criteri di
valutazione dell'offerta legati a finalita' sociali e ambientali, il
codice dei contratti pubblici configura tale possibilita' soltanto
come una facolta' rimessa alla discrezionalita' della singola
stazione appaltante, da esercitarsi nell'ambito della redazione della
lex specialis di gara; l'art. 108, comma 7, del codice dei contratti
pubblici (sopra trascritto in nota 2) precisa significativamente che
l'introduzione dei criteri premiali, come detto esclusivamente
rimessa a ciascuna stazione appaltante, e' previsto «Ai fini della
tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo
degli operatori nel mercato [...]», con enunciazione di principio che
vale, anche secondo codesta Corte (cfr. Corte costituzionale,
sentenza n. 80 del 2025, relativa alla Provincia Autonoma di
Bolzano), ad integrare quelle «norme fondamentali di riforma
economico-sociale, attuative anche di "obblighi internazionali
nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea"»
ostative all'esplicazione della potesta' normativa regionale, anche
delle Regioni a statuto speciale.
L'art. 4, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 9 del
9 aprile 2026, per contro, trasforma l'anzidetta facolta' concessa
dalla normativa nazionale alle singole stazioni appaltanti in un
automatismo «indifferenziato» (ossia, come anticipato, sovrapponendo
criteri obbligatori di valutazione dell'offerta e criteri premiali
facoltativi), espropriando la stazione appaltante di quella
valutazione - da condursi necessariamente in concreto - circa
l'opportunita', la proporzionalita' e la stretta funzionalita' del
criterio premiale rispetto allo specifico oggetto del contratto, alla
sua tipologia e alla natura del progetto. In particolare, l'art. 4,
comma 1, della citata legge regionale della Sardegna impone alla
stazione appaltante la previsione di elementi premiali per la
valutazione degli operatori economici, mentre il successivo art. 5,
comma 1, predetermina in via anticipata cosa possa rilevare come
criterio qualitativo premiale.
I riferiti meccanismi premiali, tuttavia, devono essere
applicati, per espressa previsione normativa, compatibilmente con il
diritto dell'Unione europea e, comunque, nel rispetto dei principi
fondamentali della materia, tra i quali viene in considerazione, come
si e' avuto modo di evidenziare, il principio della tutela della
concorrenza. Quest'ultimo e' fondamentale nella materia dei contratti
pubblici ed e' piu' volte richiamato nel codice dei contratti
pubblici. In particolare, l'art. 3 del decreto legislativo n. 36 del
2023, nell'introdurre il principio dell'accesso al mercato, afferma
che lo stesso si realizza attraverso il rispetto dei principi di
concorrenza, di imparzialita', di non discriminazione, di pubblicita'
e trasparenza, di proporzionalita'.
Come sovra gia' anticipato, «le procedure di selezione dei
concorrenti e i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici sono
ascrivibili alla materia della "tutela della concorrenza" di cui
all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. - che riflette la
definizione operante in ambito comunitario - nella specie alla
concorrenza "per il mercato"» (cfr., ex multis, Corte costituzionale,
sentenze n. 4 del 2022, n. 166 del 2019, n. 137 del 2018, n. 209 del
2013, n. 52 del 2012, n. 339, n. 184 e n. 43 del 2011 e n. 401 del
2007).
Codesta Corte, inoltre, ha gia' da tempo precisato che «le
disposizioni del codice dei contratti pubblici [...] regolanti le
procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della
concorrenza, e [...] le Regioni, anche ad autonomia speciale, non
possono dettare una disciplina da esse difforme (tra le tante,
sentenze n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n. 411 e
n. 322 del 2008)» (sentenza n. 39 del 2020).
Con sentenza n. 4 del 14 gennaio 2022, nel giudizio di
legittimita' costituzionale sull'art. 75 della legge della Regione
Piemonte 9 luglio 2020, n. 15, che prevedeva che «i soggetti
aggiudicatori della Regione possono introdurre criteri premiali di
valutazione delle offerte e relativa attribuzione di punteggi, nei
confronti degli operatori economici che, in caso di aggiudicazione,
per l'esecuzione dell'appalto o della concessione, si impegnano a
utilizzare, in misura prevalente, manodopera o personale a livello
regionale», codesta Corte ha, poi, avuto modo di affermare che: «La
possibilita' di introdurre, anche in via transitoria, criteri
premiali di valutazione delle offerte [...] e' dunque riservata allo
Stato, cui spetta in generale, nell'esercizio della sua competenza
esclusiva in materia di tutela della concorrenza, definire il punto
di equilibrio tra essa e la tutela di altri interessi pubblici con
esso interferenti [...], come quelli sottesi al raggiungimento di
«obiettivi di politica sociale [...], di tutela dei lavoratori, di
sostegno al reddito e alle imprese» [...].
Esigenze simili [...] riconducibili al piu' ampio tema dell'uso
«strategico» dei contratti pubblici per la realizzazione di obiettivi
sociali [...], ulteriori rispetto alle finalita' proprie dei
contratti stessi - sono state effettivamente considerate dal
legislatore statale, in attuazione di scopi enunciati dalle stesse
direttive europee in materia di appalti" (n. d.r.: enfasi aggiunta).
Nel menzionato precedente giurisprudenziale, la conclusione si
fondava sul richiamo alla legge 28 gennaio 2016, n. 11, per
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, e,
muovendo dall'affermazione ivi svolta dalla Regione «[...] che il suo
contenuto si porrebbe in linea, nella sostanza, con gli obiettivi
sociali perseguiti dal legislatore statale», si sottolineava che: «A
parte il rilievo che al legislatore regionale e' precluso finanche di
riprodurre tali disposizioni, per il divieto di novazione della fonte
in un ambito materiale di competenza esclusiva statale (ex plurimis,
sentenze n. 16 del 2021, n. 40 del 2017 e n. 98 del 2013), e'
decisivo quanto gia' rilevato sopra circa la riserva allo Stato della
scelta di introdurre ulteriori criteri premiali fondati sull'utilizzo
di personale locale. Solo allo Stato spetta infatti la facolta' di
adottare, in esito al bilanciamento tra l'interesse alla concorrenza
e altri interessi pubblici e nell'ambito di una disciplina uniforme
per l'intero territorio nazionale, eccezionali restrizioni al libero
accesso degli operatori economici al mercato, che, ove disposte da
differenti normative regionali, sarebbero suscettibili di creare
dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali
(sentenza n. 283 del 2009)».
Codesta Corte, con la richiamata sentenza n. 4 del 2022, non si
e', dunque, limitata a statuire sul contenuto specifico del criterio
premiale previsto dal legislatore regionale, ma ha piuttosto
affermato un principio generale, che si sostanzia nell'attribuzione
alla competenza statale della capacita' di legiferare in tema di
criteri premiali nelle procedure ad evidenza pubblica, sebbene
finalizzati a obiettivi sociali, con la precisazione che, sui temi
concernenti la tutela dei lavoratori, il legislatore nazionale ha
effettuato delle scelte precise, rinvenibili negli articoli 11 e 57
del codice dei contratti pubblici.
Tali principi sono stati, da ultimo, ribaditi da codesta Corte
nella sentenza del 30 aprile 2026, n. 60 (su cui vedasi amplius nel
successivo motivo di ricorso), che, ricordato che «l'ambito dei
contratti pubblici, in effetti, manifesta in maniera piu' intensa
l'esigenza di uniformita' di disciplina, che questa Corte ha
ricondotto soprattutto alla nozione di concorrenza "per il mercato",
in quanto riflesso di quella operante a livello unionale e volta a
consentire la piena apertura del mercato e il libero esplicarsi della
capacita' imprenditoriale e della competizione tra imprese», ha
nuovamente affermato che: «la disciplina delle procedure di gara, la
regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti,
delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione sono
riconducibili alla materia della tutela della concorrenza di
competenza legislativa esclusiva statale, in quanto mirano a
garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole
concorrenziali e dei principi unionali della libera circolazione
delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta' di
stabilimento, nonche' dei principi costituzionali di trasparenza e
parita' di trattamento (sentenza n. 4 del 2022), che traducono e
affiancano i principi di buon andamento e di imparzialita'
dell'azione amministrativa presidiati dall'art. 97 Cost. (ancora,
sentenza n. 401 del 2007). Nello specifico ambito della
contrattualistica pubblica, pertanto, l'uniformita' rappresenta, in
quanto tale, un criterio da osservare, perche' differenti normative
regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione,
produttivi di barriere territoriali (sentenze n. 80 del 2025, n. 174
del 2024 e n. 23 del 2022, tutte con richiamo alla sentenza n. 283
del 2009). 8.2.4.- La disciplina dei contratti pubblici, d'altra
parte, come detto, interseca molteplici interessi e non vi e' dubbio
che sia idonea a perseguire anche obiettivi di protezione sociale, di
tutela dei lavoratori, di sostenibilita' ambientale, secondo il
cosiddetto uso «strategico» dei contratti pubblici. Le stesse
direttive unionali di settore lo prevedono, sin dal 2004 e in maniera
piu' intensa dal 2014. Anche la direttiva (UE) 2022/2041 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a
salari minimi adeguati nell'Unione europea, riconosce il ruolo
fondamentale dei contratti pubblici per l'attuazione efficace della
tutela del salario minimo, sia esso previsto dalla legge o dalla
contrattazione collettiva (considerando n. 31 e art. 9, rubricato
«Appalti pubblici»). L'uso «strategico» dei contratti pubblici si e'
riflesso nella legislazione interna di recepimento delle direttive di
settore (sentenze n. 188 del 2025 e n. 4 del 2022). Lo stesso
legislatore nell'attuale codice (d.lgs. n. 36 del 2023) nell'art. 1
(Principio del risultato) ha inteso valorizzare la natura funzionale
e strumentale della concorrenza non in quanto tale, ma come mezzo per
il conseguimento del miglior risultato, nel rispetto dei principi di
legalita' e trasparenza (Consiglio di Stato, relazione illustrativa
allo schema definitivo di Codice, 7 dicembre 2022)».
Codesta Corte, quindi, ha concluso rammentando che: «[...] a
fronte della pluralita' di interessi, anche di rango costituzionale,
implicati nei contratti pubblici, spetta al legislatore statale,
nell'esercizio della sua competenza ex art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., definire il punto di equilibrio tra la tutela
della concorrenza e la tutela di altri interessi pubblici con essa
interferenti, "come quelli sottesi al raggiungimento di obiettivi di
politica sociale [...], di tutela dei lavoratori, di sostegno al
reddito e alle imprese" (sentenze n. 80 del 2025 e n. 4 del 2022;
nello stesso senso, sentenze n. 56 del 2020 e n. 30 del 2016,
rispetto al libero esercizio dell'attivita' di trasporto)».
Affermazione parimenti ricorrente nella giurisprudenza
costituzionale e' quella per cui al legislatore regionale e' precluso
di riprodurre le disposizioni statali che introducono criteri
premiali, per il divieto di novazione della fonte in un ambito
materiale di competenza esclusiva statale (cfr., ex plurimis, Corte
costituzionale, sentenze n. 16 del 2021, n. 40 del 2017 e n. 98 del
2013).
Appare, dunque, evidente l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 4, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 9 del 9
aprile 2026 e, a fortiori, del successivo art. 5, comma 1, della
stessa legge regionale, che alla prima disposizione direttamente si
ricollega, declinandone il contenuto.
Se non e' consentita al legislatore regionale l'imposizione di un
obbligo alle stazioni appaltanti di prevedere elementi premiali di
valutazione (ex art. 4, comma 1, cit.), a maggior ragione deve
escludersi che il medesimo legislatore regionale possa attribuire
valore normativo ad uno specifico elenco di criteri qualitativi
premiali, la cui considerazione da parte delle stazioni appaltanti
diverrebbe doverosa e vincolata in qualsiasi procedura ad evidenza
pubblica rientrante nell'ambito applicativo della legge regionale.
A quest'ultimo proposito, peraltro, occorre evidenziare che il
richiamato art. 5, comma 1, oltre ad apparire ex se
costituzionalmente illegittimo nella sua interezza, per il solo fatto
di avere reso obbligatoria la considerazione di una serie rigida e
predeterminata di criteri premiali, palesa ulteriori criticita' anche
nella individuazione di taluni dei criteri premiali che esso
contempla, il che concorre a dimostrare che non e' possibile
predeterminare in via legislativa, da parte del legislatore
regionale, quali criteri premiali debbano essere di volta in volta
inseriti in una data lex specialis e successivamente valutati dalla
commissione di gara.
Ad esempio, l'obbligo di utilizzare applicativi specifici
(MoCOA), previsto dalla lettera a) del richiamato art. 5, comma 1,
configura una interferenza nelle modalita' di esecuzione del
contratto, mentre l'iscrizione a registri informatizzati gestiti da
terzi, di cui alla successiva lettera b) della stessa disposizione,
viola il principio di proporzionalita', poiche' richiedere un
monitoraggio quadrimestrale da parte di un soggetto terzo rappresenta
un onere sproporzionato rispetto all'oggetto dell'appalto, con
potenziali effetti negativi sulla parita' di trattamento nelle
procedure di gara e conseguenti riflessi distorsivi sulla
concorrenza.
La lettera g) dello stesso art. 5, comma 1, si sovrappone ad un
obbligo gia' previsto dalla normativa nazionale vigente, ossia
dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, in
tema di applicazione del CCNL nazionale e territoriale.
La lettera e), numero 2, dell'art. 5, comma 1, ancora, prevede
quale criterio premiale la produzione del rapporto sulla situazione
del personale maschile e femminile (c.d. rapporto biennale),
attribuendo, quindi, carattere premiale ad un adempimento che la
legge nazionale - cfr., art. 1 dell'allegato II.3 del codice dei
contratti pubblici - prevede a pena di esclusione dalla procedura di
gara; con l'evidente incongruenza che il mero adempimento ad un
obbligo di legge nazionale verrebbe a costituire un criterio premiale
nella legislazione regionale della Sardegna.
D'altra parte, in via generale, non pare superfluo evidenziare
come tutti i criteri premiali previsti dalla citata disposizione
afferiscono a profili relativi, come indicato dalla stessa legge
regionale nell'art. 1, alla «qualita' del lavoro e per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, per il contrasto al dumping
contrattuale, nonche' per la stabilita' occupazionale nei contratti
pubblici di appalto o di concessione eseguiti sul territorio
regionale», cosi' riguardando tutti direttamente quegli interessi
pubblici, anche di rango costituzionale, interferenti con la tutela
della concorrenza, la cui complessiva ponderazione spetta in via
esclusiva al legislatore statale, come anche da ultimo ricordato da
codesta Corte nella sentenza n. 60 del 2026.
Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le disposizioni della
menzionata legge regionale della Sardegna che introducono meccanismi
premiali, ossia, nello specifico, l'art. 4, comma 1, e l'art. 5,
comma 1, creano distorsioni del mercato, limitando la parita' di
trattamento tra operatori economici e, conseguentemente, determinano
la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione, per come declinata nelle previsioni del codice
dei contratti pubblici di cui agli articoli 57, 108 e all'Allegato
II.3, che, come gia' ampiamente precisato, integrano quelle «norme
fondamentali delle riforme economico-sociali», nonche' quelle «norme
con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali
nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea», che
costituiscono limiti invalicabili anche per la potesta' normativa
riconosciuta, in generale, alle Regioni ad autonomia speciale dai
rispettivi Statuti e, in particolare, alla Regione Sardegna dagli
articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 3 del 1948, come gia'
evidenziato in apertura.
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
regionale della Sardegna n. 9 del 9 aprile 2026, per violazione
dell'art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, in
ragione della violazione della competenza esclusiva dello Stato in
materia di «tutela della concorrenza».
L'art. 6 della legge regionale indicata in epigrafe, rubricato
«Soglia minima salariale», nello stabilire che «I soggetti di cui
all'art. 2 della presente legge verificano che i contratti indicati
nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo
inderogabile pari ad euro 9 lordi l'ora», introduce una norma in
contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera e), della
Costituzione, in materia di tutela della concorrenza.
Identica disposizione, del resto (cfr. art. 2, comma 2 della
legge della Regione Puglia del 21 novembre 2024, n. 30), era stata
gia' scrutinata da codesta Corte nella sentenza del 15 novembre 2025,
n. 188, che nel dichiarare «inammissibile» il ricorso aveva comunque
lasciato «impregiudicata ogni valutazione di merito in ordine ai
profili competenziali attinenti alla tutela della concorrenza e
all'ordinamento civile non dedotti nei presenti ricorsi», profilo che
ha trovato recentemente sviluppo, come si dira' nel prosieguo, nella
sentenza del 30 aprile 2026, n. 60, che ha scrutinato la questione
nel merito, dichiarando l'illegittimita' costituzionale di una
disposizione della Regione Toscana similare alla presente.
Giova, innanzitutto, premettere che la disciplina regionale in
esame, anche con riferimento alla previsione in materia di c.d.
«salario minimo», afferisce in tale contesto applicativo alla sfera
dei contratti pubblici.
Alla luce delle indicazioni fornite da codesta Corte con la
citata sentenza n. 188 del 2025, la fattispecie normativa de qua va,
difatti, ricostruita non quale disciplina imperativa di portata
generale, applicabile a tutti i contratti di lavoro privato
subordinato, ma proprio «con riferimento all'assetto dei beni e degli
interessi, connessi alla tutela della concorrenza e all'ordinamento
civile, che assumono consistenza nello specifico settore dei
contratti pubblici» e che, in quanto tali, sono idonei a fondare una
autonoma questione di legittimita' costituzionale.
Sotto tale profilo, la disposizione regionale in esame non puo'
essere riguardata quale mera clausola di indirizzo sociale o quale
misura organizzativa interna alle amministrazioni regionali, poiche'
essa incide direttamente sulla conformazione delle procedure ad
evidenza pubblica e, segnatamente, sulle condizioni economiche alle
quali gli operatori sono chiamati a competere per l'aggiudicazione
dei contratti.
La previsione di una soglia minima salariale inderogabile, pari a
euro nove lordi all'ora, imposta dalla legge regionale quale elemento
da verificare nei contratti indicati nelle procedure di gara, si
traduce in una regola incidente sulla formulazione dell'offerta,
sulla determinazione del costo della manodopera, sulla sostenibilita'
economica della prestazione e, in ultima analisi, sulla stessa
possibilita' per gli operatori economici di competere nel mercato
regionale degli appalti pubblici.
In questa prospettiva, la norma impugnata interferisce con la
concorrenza non gia' in senso meramente riflesso od occasionale,
bensi' in modo immediato e qualificato, poiche' introduce una
condizione economico-normativa ulteriore rispetto a quelle stabilite
dalla disciplina statale dei contratti pubblici. Essa, pertanto,
incide sulla concorrenza «per il mercato», vale a dire sul complesso
delle regole che presiedono alla selezione del contraente e che
devono garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale,
parita' di accesso, parita' di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e massima apertura del mercato agli operatori economici.
Ne consegue che anche una disciplina regionale apparentemente
neutra, perche' applicabile indistintamente a tutti gli operatori che
partecipino alle procedure bandite dai soggetti regionali, risulta
costituzionalmente illegittima allorche' determini un'alterazione del
quadro uniforme di regole predisposto dal legislatore statale per
l'accesso al mercato dei contratti pubblici.
L'uniformita' della disciplina, in tale settore, non costituisce
un mero dato formale, come evidenziato gia' in apertura, ma
rappresenta essa stessa uno strumento di tutela della concorrenza,
poiche' impedisce la formazione di mercati pubblici territorialmente
segmentati, governati da condizioni di partecipazione e di esecuzione
differenziate a seconda della Regione in cui la procedura venga
indetta.
La previsione regionale in esame, tuttavia, produce esattamente
tale effetto, in quanto determina, per gli appalti ricadenti nel suo
ambito applicativo, l'introduzione di una soglia salariale legale
territoriale, diversa e aggiuntiva rispetto ai criteri previsti dal
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In tal modo, l'operatore
economico che intenda concorrere alle procedure rientranti
nell'ambito applicativo della legge regionale in esame e' tenuto a
conformare la propria offerta a una regola economica non prevista
dalla disciplina statale, con conseguente alterazione della
comparabilita' delle offerte e del regime concorrenziale applicabile
agli affidamenti pubblici.
Tale alterazione non viene meno per il solo fatto che la soglia
di euro nove lordi all'ora sia giustificata dall'intento di
contrastare fenomeni di dumping contrattuale o di assicurare una piu'
elevata protezione dei lavoratori.
La finalita' sociale perseguita dalla Regione, infatti, non
consente di per se' di derogare al riparto costituzionale delle
competenze, qualora lo strumento prescelto sia una regola incidente
sulle procedure di gara e sulle condizioni di competizione tra
imprese.
Come gia' ampiamente chiarito in apertura, infatti, spetta
unicamente al legislatore statale, nell'esercizio della competenza
esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, individuare il punto di equilibrio tra tutela della
concorrenza e perseguimento di altri interessi pubblici interferenti,
compresi quelli di politica sociale e di tutela dei lavoratori e tale
scelta si impone anche alle Regioni a statuto autonomo, la cui
potesta' normativa recede, come detto, dinanzi a norme che assurgono
- come nel caso di specie - a «norme fondamentali delle riforme
economico-sociali», oltre a porsi quali «norme con le quali lo Stato
ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea».
La fondatezza di tale impostazione risulta confermata anche dalla
gia' richiamata sentenza n. 60 del 2026, con la quale codesta Corte
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una disposizione
regionale che imponeva l'inserimento, nei bandi di gara della Regione
e dei suoi enti strumentali, di un criterio premiale correlato
all'applicazione di un trattamento economico minimo orario non
inferiore a euro nove lordi.
Codesta Corte, in quel caso, ha affermato che l'introduzione di
un siffatto criterio incide sull'assetto concorrenziale, determinando
una potenziale restrizione del mercato in ambiti territorialmente
identificati, con conseguente violazione della competenza legislativa
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
La disposizione oggetto di esame in questa sede presenta un grado
di interferenza ancora piu' intenso rispetto a quello scrutinato da
codesta Corte nella richiamata pronuncia. Nel caso deciso con la
suddetta sentenza, infatti, la soglia salariale rilevava quale
criterio premiale, destinato a incidere sulla valutazione
dell'offerta. Nel caso in esame, invece, la legge regionale della
Sardegna prevede una soglia minima salariale «inderogabile», che i
soggetti regionali sono tenuti a verificare nei contratti indicati
nelle procedure di gara.
La norma, dunque, non si limita ad attribuire un vantaggio
competitivo a chi applichi un determinato trattamento economico, ma
conforma direttamente il contenuto della procedura e del futuro
rapporto contrattuale, introducendo una condizione economica
vincolante estranea alla disciplina statale.
Proprio perche' la disposizione regionale incide in via diretta
sulla struttura economica dell'offerta, essa e' idonea a restringere
il mercato degli affidamenti pubblici regionali, selezionando gli
operatori non sulla base dei soli criteri stabiliti uniformemente dal
legislatore statale, ma anche in ragione della loro capacita' di
adeguarsi a una soglia salariale legale definita a livello regionale.
Tale meccanismo altera il confronto concorrenziale, poiche' modifica
il quadro dei costi rilevanti ai fini della partecipazione alla gara
e dell'esecuzione del contratto, incidendo in modo particolare sugli
appalti ad alta intensita' di manodopera, nei quali il costo del
lavoro costituisce componente essenziale dell'offerta economica.
Il codice dei contratti pubblici, a tal proposito, gia'
predispone un sistema compiuto e uniforme di tutela del lavoro
nell'ambito delle procedure di affidamento, fondato sull'indicazione
del contratto collettivo applicabile, sulla verifica dell'equivalenza
delle tutele, sull'individuazione dei costi della manodopera, sullo
scorporo di tali costi dall'importo assoggettato a ribasso e sulla
verifica di anomalia dell'offerta. In particolare, codesta Corte ha
gia' evidenziato che l'art. 11 del codice dei contratti pubblici,
attraverso l'incorporazione del contratto collettivo «leader» negli
atti di gara e la verifica dell'equivalenza delle tutele, esprime una
funzione antidumping, volta a evitare che la competizione tra imprese
avvenga a scapito delle tutele del lavoro.
Tale ricostruzione trova ulteriore conferma anche nella piu'
recente giurisprudenza amministrativa formatasi proprio sull'art. 11
del decreto legislativo n. 36 del 2023 e sull'Allegato 1.01 al
codice, dedicato proprio a dettare la normativa di dettaglio in
materia di «Contratti collettivi» (5)
In particolare, il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 24
aprile 2026, n. 3209, ha chiarito che l'art. 11 del codice dei
contratti pubblici e le disposizioni dell'Allegato I.01 sono stati
introdotti proprio al fine di rafforzare le tutele dei lavoratori e
di garantire che l'aggiudicazione delle commesse pubbliche non
avvenga a discapito dei diritti e delle condizioni del personale
impiegato nell'esecuzione dell'appalto. La medesima pronuncia ha,
altresi', evidenziato che il legislatore statale, nel contemperare la
liberta' di iniziativa economica privata e la tutela dei lavoratori,
ha individuato uno specifico punto di equilibrio nell'obbligo di
applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di
settore stipulato dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative, ovvero, in caso di applicazione di un diverso (5)
contratto collettivo, nella verifica dell'equivalenza economica e
normativa delle tutele.
La decisione assume particolare rilievo anche nella presente
sede, poiche' conferma che il codice dei contratti pubblici non
rimette alla libera determinazione delle singole stazioni appaltanti,
ne' tantomeno alla legislazione regionale, la definizione di
parametri retributivi autonomi incidenti sulla gara, ma predispone un
modello uniforme e vincolante di verifica del costo del lavoro. Il
Consiglio di Stato, infatti, ha precisato che la valutazione di
equivalenza economica deve essere compiuta secondo il criterio legale
delle componenti fisse della retribuzione globale annua, escludendo
che elementi eventuali o accessori, quali il superminimo, possano
essere utilizzati per colmare il differenziale economico tra
contratti collettivi diversi.
Ne deriva che la tutela retributiva negli appalti pubblici e'
gia' oggetto di una disciplina statale, completa e uniforme, la quale
opera non mediante la fissazione di una soglia salariale legale
territoriale, ma attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva
qualificata e la verifica dell'equivalenza delle tutele secondo
parametri predeterminati dal codice dei contratti pubblici.
La predetta pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, conferma
che il contrasto al dumping contrattuale negli affidamenti pubblici
e' perseguito dal legislatore statale mediante strumenti tipizzati,
destinati a valere sull'intero territorio nazionale e funzionali a
preservare, al contempo, la tutela dei lavoratori e l'uniformita'
delle condizioni concorrenziali.
La scelta statale, pertanto, non e' quella di introdurre una
soglia salariale aritmetica uniforme, ne' tanto meno di consentire
soglie territoriali differenziate, ma quella di affidare la tutela
economica e normativa dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici
a un sistema nazionale, fondato sul rinvio alla contrattazione
collettiva qualificata e sul controllo della sostenibilita'
dell'offerta.
A tale conclusione, peraltro, conduce, in linea di continuita',
anche la piu' recente evoluzione della legislazione statale in
materia di c.d. «salario giusto», la quale conferma, proprio sul
piano dell'assetto concorrenziale del mercato, l'incompatibilita' di
iniziative regionali volte a introdurre soglie salariali legali
autonome e territorialmente differenziate.
L'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante
«Disposizioni urgenti in materia di lavoro», ha, infatti,
espressamente individuato nella contrattazione collettiva lo
strumento per la determinazione del salario giusto, ai sensi
dell'art. 36 della Costituzione, stabilendo che, ai fini
dell'individuazione del trattamento economico complessivo adeguato,
occorre fare riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, avuto
riguardo al settore, alla categoria produttiva di riferimento,
all'attivita' principale o prevalente esercitata, nonche' alla
dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro. La medesima
disposizione, inoltre, prevede che i trattamenti economici
complessivi previsti da contratti collettivi diversi non possano
essere inferiori a quelli individuati dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative e, per i settori non coperti da contrattazione
collettiva, impone il riferimento al contratto collettivo nazionale
maggiormente connesso all'attivita' effettivamente esercitata dal
datore di lavoro. La disciplina statale sopravvenuta, in tal senso,
assume rilievo non gia' quale parametro diretto di costituzionalita'
della legge regionale, bensi' quale indice normativo inequivoco del
punto di equilibrio individuato dal legislatore nazionale tra tutela
retributiva, contrasto al dumping contrattuale e salvaguardia
dell'unita' concorrenziale del mercato.
Il legislatore statale, pur intervenendo espressamente sulla
materia del salario adeguato, ha consapevolmente escluso il ricorso a
una soglia numerica legale, uniforme o territoriale, e ha invece
costruito un sistema fondato sul trattamento economico complessivo
risultante dalla contrattazione collettiva nazionale qualificata. Ne
deriva che l'opzione regolatoria statale non e' quella di determinare
ex lege un minimo orario fisso, ma quella di ancorare il parametro
retributivo alla contrattazione collettiva maggiormente
rappresentativa, secondo criteri nazionali, settoriali e funzionali
idonei a evitare tanto il dumping contrattuale quanto la
frammentazione territoriale delle condizioni di competizione tra
imprese.
Alla luce di quanto rappresentato, l'art. 6 della legge regionale
in esame si colloca in evidente discontinuita' rispetto al modello
statale.
Mentre la disciplina nazionale assume la contrattazione
collettiva qualificata quale parametro di regolazione del trattamento
economico complessivo, la disposizione regionale introduce una soglia
oraria inderogabile pari a euro nove lordi, destinata a operare nello
specifico ambito delle procedure di gara ricadenti nell'ambito
soggettivo e territoriale della legge regionale.
La Regione Sardegna, in tal modo, non si limita a recepire o a
rafforzare il sistema statale, ma vi sovrappone una regola diversa,
rigida e territorialmente delimitata, idonea a incidere sulla
struttura dei costi dell'offerta e, dunque, sulle modalita' di
svolgimento della concorrenza nel mercato degli appalti pubblici
regionali.
La divergenza rispetto alla disciplina statale, pertanto, rileva
in questa sede sotto il profilo della tutela della concorrenza.
L'introduzione di una soglia salariale regionale determina una
diversa conformazione del mercato degli affidamenti pubblici
nell'ambito territoriale della Regione Sardegna, imponendo agli
operatori economici un parametro di costo ulteriore rispetto a quello
risultante dal quadro normativo nazionale. Tale parametro incide in
modo particolare, come gia' rilevato, negli appalti ad alta
intensita' di manodopera, nei quali il costo del lavoro costituisce
componente centrale dell'offerta economica e, quindi, elemento
decisivo nella competizione tra imprese.
L'effetto della disposizione regionale, quindi, non e' meramente
interno al rapporto di lavoro, ma si proietta immediatamente sulla
gara, poiche' condiziona la predisposizione dell'offerta, la
valutazione della sua sostenibilita' e la convenienza economica della
partecipazione alla procedura.
Il punto centrale, pertanto, non e' stabilire se la soglia
regionale di euro nove lordi all'ora sia, in astratto, piu' o meno
favorevole per i lavoratori, bensi' accertare se una Regione possa
introdurre, nel settore dei contratti pubblici, un parametro legale
autonomo destinato a incidere sulle condizioni di competizione tra
operatori economici.
A tale quesito deve darsi risposta negativa, poiche' la
determinazione delle regole che conformano la concorrenza «per il
mercato» appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato.
Proprio nel mercato degli appalti pubblici, infatti,
l'uniformita' delle regole non costituisce un dato accessorio, ma
rappresenta il presupposto indefettibile della parita' di accesso,
della non discriminazione, della comparabilita' delle offerte e della
libera contendibilita' delle commesse pubbliche.
La disciplina statale del salario giusto, quindi, conferma che il
legislatore nazionale ha gia' effettuato una scelta regolatoria
complessiva: contrastare il dumping contrattuale non mediante la
fissazione di minimi salariali regionali, ma attraverso il rinvio ai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative, secondo un criterio unitario
applicabile sull'intero territorio nazionale. Tale scelta, quando
viene in rilievo nel settore dei contratti pubblici, assume anche una
funzione pro-concorrenziale, perche' impedisce che l'accesso alle
gare sia disciplinato da parametri economici variabili da Regione a
Regione e che il mercato nazionale degli affidamenti venga segmentato
in sottosistemi territoriali autonomi.
Sotto tale profilo, l'art. 6 della legge regionale della Sardegna
in esame non puo' essere qualificato come mera misura di politica
sociale, ne' come intervento neutro rispetto al mercato, in quanto
introduce una regola economica inderogabile destinata a incidere
sulla concorrenza tra operatori, sostituendo al parametro nazionale
della contrattazione collettiva qualificata un parametro regionale
numerico e fisso.
La disposizione, pertanto, altera il quadro uniforme predisposto
dal legislatore statale e determina un effetto di restrizione del
mercato in un ambito territorialmente identificato, in contrasto con
la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della
concorrenza.
Ne' puo' sostenersi che la previsione regionale sia legittima in
quanto diretta a perseguire finalita' convergenti con quelle statali.
Anche ove l'obiettivo sia il contrasto al dumping contrattuale,
resta, difatti, riservata allo Stato la scelta degli strumenti
attraverso i quali tale finalita' puo' essere perseguita senza
compromettere l'unita' concorrenziale del mercato degli appalti. La
Regione Sardegna, pertanto, non puo' sovrapporre al sistema nazionale
una disciplina propria, ancorche' ispirata a finalita' sociali,
quando tale disciplina incida sulle condizioni di gara e sulla
struttura economica dell'offerta.
Diversamente opinando, ogni Regione potrebbe introdurre una
propria soglia salariale minima negli appalti pubblici, con
conseguente frammentazione del mercato nazionale e formazione di
regimi concorrenziali differenziati su base territoriale.
La disposizione regionale censurata, dunque, viola l'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiche' interviene in
un ambito nel quale la tutela della concorrenza richiede una
disciplina uniforme statale e nel quale il legislatore nazionale ha
gia' definito il punto di equilibrio tra apertura del mercato,
parita' di trattamento degli operatori e tutela dei lavoratori, per
come delineato a livello nazionale dal gia' citato art. 11 del
decreto legislativo n. 36 del 2023 (e dal relativo Allegato I.01).
L'introduzione, da parte della Regione Sardegna, di una soglia
minima salariale inderogabile pari a euro nove lordi l'ora negli
appalti pubblici si traduce in una regola di conformazione del
mercato regionale degli affidamenti, idonea a incidere sulla
partecipazione alle gare, sulla formulazione delle offerte e sulla
comparabilita' delle condizioni economiche, con conseguente invasione
della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza.
La legge regionale, introducendo una soglia minima inderogabile,
sostituisce a tale modello una regola eteronoma territoriale,
alterando il bilanciamento operato dal legislatore statale tra
apertura del mercato, liberta' di iniziativa economica e tutela del
lavoro.
Di conseguenza, la disposizione censurata non puo' trovare
fondamento in una competenza regionale concorrente o residuale,
poiche', nello specifico settore dei contratti pubblici, essa non
disciplina un profilo autonomo di politica sociale, ma introduce una
regola incidente sulle modalita' di competizione tra operatori
economici.
L'intervento regionale, pertanto, invade la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della
concorrenza, ponendosi al di fuori del perimetro entro il quale le
Regioni - anche quelle a statuto speciale - possono legittimamente
adottare misure di promozione sociale senza incidere sull'assetto del
mercato.
Per tali ragioni, l'art. 6 della legge regionale in esame deve
ritenersi costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto
introduce, nel settore dei contratti pubblici, una soglia salariale
minima inderogabile di matrice regionale, idonea ad alterare
l'uniformita' delle regole di gara e a restringere il libero
esplicarsi della concorrenza nel mercato degli appalti pubblici.
(1) Sempre con riferimento alla Regione Sardegna, si era gia'
affermato, infatti, che: «[...] le disposizioni del Codice degli
appalti, per la parte in cui sono correlate all'art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., ed in specie alla materia «tutela della
concorrenza», vanno, infatti, «ascritte, per il loro stesso
contenuto d'ordine generale, all'area delle norme fondamentali di
riforme economico sociali, nonche' delle norme con le quali lo
Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti
dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea» (sentenza n.
144 del 2011), che costituiscono limite alla potesta' legislativa
primaria della Regione» (Corte cost., sentenza n. 328 del 2011)
(2) Articolo 2 della legge regionale della Sardegna n. 9 del 9 aprile
2026:«1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai
contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi o di forniture o l'esecuzione di opere
o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta
intensita' di manodopera di cui all'art. 57 del decreto
legislativo n. 36 del 2023, e successive modifiche ed
integrazioni, posti in essere, in qualita' di amministrazione
aggiudicatrice o di ente aggiudicatore, dalla Regione e dagli
enti locali presenti sul territorio regionale, nonche' dai
rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende
sanitarie locali e societa' controllate. 2. Ai fini della
presente legge, i soggetti individuati al comma 1 sono denominati
stazioni appaltanti».
(3) Si trascrivono, per chiarezza espositiva, alcuni stralci della
normativa statale richiamata nel ricorso. Articolo 57 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Clausole sociali dei
bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di
sostenibilita' energetica e ambientale»: «1. Per gli affidamenti
dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli
aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi
di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali
sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure
orientate tra l'altro a: a) garantire le pari opportunita'
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le
persone con disabilita' o svantaggiate, la stabilita'
occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della
tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore
dei beni culturali e del paesaggio; b) garantire l'applicazione
dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in
conformita' con l'art. 11. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di
gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti
per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati,
ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto
o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento
all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto
specificamente previsto dall'art. 130. Tali criteri, in
particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche
ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione
del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti
valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti
e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di
contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli
interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti
demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono
tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della
tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da
realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri
ambientali minimi relativi agli interventi edilizi. 2-bis.
L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per
realizzare le pari opportunita' generazionali e di genere e per
promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita'
o persone svantaggiate». Articolo 108, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Criteri di
aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture»: «7.
I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il
bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di
valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una
forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere
adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono
essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini
della tutela della libera concorrenza e della promozione del
pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative
agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere,
nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali
atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese
nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni
dipendenti dal principio di prossimita' per la loro efficiente
gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa
nell'ambito territoriale di riferimento. Negli appalti di
forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un
appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti
possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura
di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio
delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo si
applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e
con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalita'. Al fine di promuovere la parita'
di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara,
negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire
alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento
della parita' di genere comprovata dal possesso della
certificazione della parita' di genere di cui all'art. 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 8. Le stazioni
appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7
non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e
nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel
bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di
importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque
attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un
unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa».
(4) Rubricato «Principio di applicazione dei contratti collettivi
nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei
pagamenti» e di cui si riporta, di seguito, per comodita', il
primo comma: «1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato
il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di
lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente».
(5) Se ne riporta, di seguito, per comodita', l'art. 1: «1. Il
presente Allegato disciplina i criteri e le modalita' per
l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di
contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del codice, del contratto
collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale
impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti
pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta
dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'art. 11,
commi 1 e 2, nonche' per la presentazione e verifica della
dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11,
comma 4. Il presente Allegato disciplina altresi' i criteri e le
modalita' per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella
decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del codice,
dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell'art. 11, comma
2-bis, nonche' per la presentazione e verifica della relativa
dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11,
comma 4».
P.Q.M.
Per le ragioni finora esposte, gli articoli 4, comma 1, 5, comma
1, e 6 della legge regionale della Sardegna 9 aprile 2026, n. 9,
eccedono dalle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto
speciale (articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3) e, ponendosi in contrasto con la normativa statale di
riferimento di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in
particolare, gli articoli 3, 11, 57, 108 e l'Allegato II.3), violano
la competenza statale esclusiva in materia di concorrenza, di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Per tutto quanto sopra esposto, il Presidente del Consiglio dei
ministri, come sopra rappresentato e difeso, conclude, Voglia codesta
Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 6 della legge regionale della
Sardegna del 9 aprile 2026, n. 9.
Con l'originale notificato del ricorso si depositera':
1) l'estratto della delibera del Consiglio dei ministri del
10 giugno 2026 con relativa relazione;
2) la legge regionale della Sardegna del 9 aprile 2026, n. 9,
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 22 del
16 aprile 2026, recante «Disposizioni per la qualita' e la sicurezza
del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonche' per la
stabilita' occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di
concessione eseguiti sul territorio regionale».
Roma, 12 giugno 2026
Gli Avvocati dello Stato: Pintus - Giovannini