Reg. Ric. n. 12 del 2026
pubbl. su G.U. del 08/07/2026 n. 27

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Appalti pubblici – Procedure di affidamento – Norme della Regione autonoma Sardegna – Affidamento di contratti di appalto o di concessione eseguiti dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e le società controllate – Previsione e valutazione di criteri qualitativi premiali per la selezione degli operatori economici partecipanti alle procedure di evidenza pubblica – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di criteri di valutazione delle offerte diversi, contrastanti o, comunque, maggiormente stringenti rispetto alle previsioni del codice dei contratti pubblici – Denunciata obbligatorietà, per le stazioni appaltanti regionali, della previsione e applicazione degli elementi premiali – Potenziale lesione dei principi di proporzionalità e parità degli operatori economici e conseguenti distorsioni del mercato – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia tutela della concorrenza – Eccedenza dalla competenza statutaria.

- Legge della Regione Sardegna 9 aprile 2026, n. 9, artt. 4, comma 1 e 5, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4 e 5; decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, artt. 3, 57, 108, in particolare commi 7 e 8, e Allegato II.3.


Appalti pubblici – Procedure di affidamento – Norme della Regione autonoma Sardegna – Affidamento di contratti di appalto o di concessione eseguiti dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e le società controllate – Fissazione di una soglia minima salariale inderogabile pari a nove euro lordi l’ora – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una soglia salariale legale territoriale, diversa e aggiuntiva rispetto ai criteri previsti dal codice dei contratti pubblici – Alterazione della compatibilità delle offerte e del regime concorrenziale applicabile agli affidamenti pubblici – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia tutela della concorrenza – Eccedenza dalla competenza statutaria.

- Legge della Regione Sardegna 9 aprile 2026, n. 9, art. 6.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4 e 5; decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, artt. 3, 11 e Allegato I.01.



Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna  del 09/04/2026  Num. 9  Art. 4  Co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna  del 09/04/2026  Num. 9  Art. 5  Co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna  del 09/04/2026  Num. 9  Art. 6


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 117    Co.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
decreto legislativo del 31/03/2023    Art.
decreto legislativo del 31/03/2023    Art. 11 
decreto legislativo del 31/03/2023    Art. 57 
decreto legislativo del 31/03/2023    Art. 108 
decreto legislativo del 31/03/2023    Art. 108    Co.
decreto legislativo del 31/03/2023    Art. 108    Co.
decreto legislativo del 31/03/2023 
decreto legislativo del 31/03/2023 

Udienza Pubblica del 17/11/2026 rel. D'ALBERTI




Testo del ricorso

                        N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 giugno 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15 giugno  2026  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Appalti pubblici - Procedure di affidamento  -  Norme  della  Regione
  autonoma Sardegna -  Affidamento  di  contratti  di  appalto  o  di
  concessione eseguiti dalla Regione e dagli enti locali presenti sul
  territorio regionale,  nonche'  dai  rispettivi  enti  e  organismi
  strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e le  societa'
  controllate -  Previsione  e  valutazione  di  criteri  qualitativi
  premiali per la selezione degli  operatori  economici  partecipanti
  alle procedure di evidenza pubblica. 
Appalti pubblici - Procedure di affidamento  -  Norme  della  Regione
  autonoma Sardegna -  Affidamento  di  contratti  di  appalto  o  di
  concessione eseguiti dalla Regione e dagli enti locali presenti sul
  territorio regionale,  nonche'  dai  rispettivi  enti  e  organismi
  strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e le  societa'
  controllate  -  Fissazione   di   una   soglia   minima   salariale
  inderogabile pari a nove euro lordi l'ora. 
- Legge della Regione Sardegna 9 aprile 2026, n. 9 (Disposizioni  per
  la qualita' e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al  dumping
  contrattuale, nonche' per la stabilita' occupazionale nei contratti
  pubblici  d'appalto  o  di  concessione  eseguiti  sul   territorio
  regionale), artt. 4, comma 1, 5, comma 1, e 6. 


(GU n. 27 del 08-07-2026)

    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso  i  cui  uffici   e'
domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 (indirizzo  p.e.c.:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); 
    Contro la Regione  Sardegna,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta     regionale      in      carica      (indirizzi      p.e.c.:
presidenza@pec.regione.sardegna.it);
pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it;
avvocatura@pec.regione.sardegna.it); 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 4, comma 1; 5, comma 1; e  6  della  legge  regionale  della
Sardegna del 9 aprile 2026, n. 9, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della  Regione  Sardegna,  n.  22  del  16   aprile   2026,   recante
«Disposizioni per la qualita' e  la  sicurezza  del  lavoro,  per  il
contrasto  al  dumping  contrattuale,  nonche'  per   la   stabilita'
occupazionale nei  contratti  pubblici  d'appalto  o  di  concessione
eseguiti sul territorio regionale». 
 
                         Sintesi dei motivi 
 
    1.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma   1,   e
dell'art. 5, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 9 del 9
aprile 2026, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e),
della Costituzione, in  ragione  della  violazione  della  competenza
esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza». 
    2.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   6   della   legge
regionale della Sardegna n. 9  del  9  aprile  2026,  per  violazione
dell'art. 117, comma secondo,  lettera  e),  della  Costituzione,  in
ragione della violazione della competenza esclusiva  dello  Stato  in
materia di «tutela della concorrenza». 
    Il Consiglio regionale della Regione  Sardegna  ha  approvato  la
legge n. 9 del 9 aprile 2026, recante «Disposizioni per la qualita' e
la sicurezza del lavoro, per il contrasto  al  dumping  contrattuale,
nonche'  per  la  stabilita'  occupazionale  nei  contratti  pubblici
d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale», con il
dichiarato intento - espressamente  enunciato  nella  stessa  rubrica
della legge - di contrastare il fenomeno del «dumping» nei  contratti
di appalto di competenza regionale, mediante la previsione  (art.  4,
comma 1) e la valutazione (art. 5, comma 1)  di  criteri  qualitativi
premiali per la selezione degli operatori economici partecipanti alle
procedure ad evidenza pubblica, nonche'  mediante  la  fissazione  di
livelli retribuitivi  minimi  (art.  6)  da  garantire  al  personale
dipendente delle imprese aggiudicatarie  di  appalti  o  concessioni,
aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o  di  forniture  ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, nei confronti della Regione  Sardegna
e degli enti locali presenti sul territorio  regionale,  nonche'  dei
rispettivi enti e  organismi  strumentali,  ivi  incluse  le  aziende
sanitarie locali e societa' controllate  (tale  essendo  l'ambito  di
applicazione della menzionata normativa regionale, ai sensi dell'art.
2, comma 1). 
    Come in altre occasioni di esercizio della  potesta'  legislativa
regionale (anche per questo sindacate dalla giurisprudenza di codesta
Corte), il legislatore regionale intende sostituirsi  al  legislatore
statale, pur formalmente dichiarando di  agire  «nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea  in  materia  di  aggiudicazione  degli
appalti  pubblici  e  della  normativa  statale  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei  contratti  pubblici  in
attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno  2022,  n.  78,  recante
delega al Governo in materia di  contratti  pubblici),  e  successive
modifiche ed integrazioni, al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro), al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure  urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale),   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11   settembre   2020,   n.   120,   al
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del  Piano  nazionale
di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, nonche' al decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143 (Definizione di  un  sistema
di  verifica  della  congruita'   dell'incidenza   della   manodopera
impiegata nella realizzazione di lavori edili)» (art. 1). 
    Anticipando  fin  d'ora  quanto  si  dira'  nel   prosieguo,   le
denunciate previsioni della citata  legge  regionale  eccedono  dalle
competenze attribuite alla Regione Sardegna in base  al  suo  Statuto
speciale (articoli 3, 4 e 5 della legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3) e si pongono in contrasto con  la  normativa  statale  di
riferimento, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36  (in
particolare,  gli  articoli  3,  11,  57,  108  e  l'allegato  II.3),
invadendo per l'effetto la competenza statale esclusiva in materia di
concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  della
Costituzione. 
    Al riguardo, premesso che codesta Corte, a piu' riprese (cfr., ex
plurimis, sentenze n. 119 del 2019 e n. 279 del 2020),  ha  affermato
che non sussiste in capo allo Stato ricorrente l'onere di confrontare
le competenze legislative previste dallo statuto autonomo,  nel  caso
in  cui  le  disposizioni  censurate  riguardino  la  violazione   di
competenze esclusive statali, cionondimeno si ritiene comunque  utile
evidenziare che, se e' vero che l'art. 3, comma 1, lettera  e)  dello
Statuto speciale (come detto, legge cost. n. 3 del 1948)  attribuisce
alla Regione autonoma della Sardegna  la  «potesta'  legislativa»  in
materia di «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione», la
medesima  disposizione  impone  che  tale   potesta'   sia   comunque
esercitata  «in  armonia   con   la   Costituzione   e   i   principi
dell'ordinamento giuridico della  Repubblica  e  col  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». 
    A tali limiti e ai «principi stabiliti dalle leggi dello  Stato»,
poi, sono sottoposti il potere di adottare «norme legislative»  nelle
materie definite dall'art. 4 dello Statuto, cosi' come le  «norme  di
integrazione  ed  attuazione»  di  leggi  della  Repubblica,  laddove
ricorrano «particolari esigenze» regionali, nelle materie individuate
dall'art. 5 del medesimo Statuto (cfr., in  particolare,  la  lettera
b): «lavoro; previdenza ed assistenza sociale»). 
    Secondo codesta Corte, «e' pacifico [...] che le disposizioni del
codice dei contratti pubblici regolanti le  procedure  di  gara  sono
riconducibili alla  materia  della  tutela  della  concorrenza;  esse
inoltre  vanno  ascritte  all'area  delle  norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali, nonche' delle norme con le quali lo  Stato
ha  dato  attuazione  agli  obblighi  internazionali  nascenti  dalla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea (sentenze  n.  263  del
2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n.  184  e  n.
114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010). Le disposizioni dello  stesso
codice che regolano gli aspetti  privatistici  della  conclusione  ed
esecuzione del contratto sono  riconducibili  all'ordinamento  civile
(sentenze n. 176 del 2018 e n.  269  del  2014);  esse,  poi,  recano
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269
del 2014  e  n.  187  del  2013)  e  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n.  221
del 2010)» (Corte cost., sentenza  n.  166  del  2019,  paragrafo  7,
relativa specificamente alla Regione Sardegna (1) ). 
    Tale principio, originariamente enunciato con riguardo al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»), e' stato, poi, ribadito con riferimento al
successivo decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  («Codice  dei
contratti  pubblici»)  e  ha  trovato,  infine,  conferma  anche  nel
contesto normativo attuale, rappresentato dal decreto legislativo  31
marzo 2023, n. 36  («Codice  dei  contratti  pubblici  in  attuazione
dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022,  n.  78,  recante  delega  al
Governo in materia di contratti pubblici»; si veda, in termini, Corte
cost., sentenza n. 80 del 2025). 
    L'analisi delle norme regionali  in  oggetto,  che  sara'  svolta
diffusamente nel prosieguo, evidenzia come le stesse, nell'introdurre
criteri  di  valutazione  delle  offerte  diversi,  contrastanti,   o
comunque  maggiormente  stringenti  rispetto  a  quelli  delineati  a
livello nazionale (articoli 4, comma 1  e  5,  comma  1  della  legge
regionale), ovvero nel prevedere una del tutto  originale  condizione
di esclusione dell'offerta formulata da un  operatore  economico  che
non assicuri un «minimo salariale», stabilito  in  maniera  fissa  ex
lege ai propri dipendenti, estranea alla disciplina generale (art.  6
della  legge  regionale),  incidano  su  tali  limiti   inderogabili,
violando principi di coerenza ordinamentale, nella specifica  materia
della tutela della  concorrenza,  che,  per  sua  natura,  richiedono
un'uniforme disciplina sul territorio nazionale, anche  a  fronte  di
autonomie  regionali  rafforzate,   tenuto   altresi'   conto   della
derivazione unionale della normativa qui rilevante. 
    Nella seduta del 10 giugno 2026, il  Consiglio  dei  ministri  ha
dunque deliberato  di  impugnare  la  citata  legge  regionale  della
Sardegna n. 9 del 9 aprile 2026, in relazione  ai  suoi  articoli  4,
comma 1, 5,  comma  1,  e  6,  in  quanto  ritenuta  violativa  delle
competenze dello Stato e, quindi. contraria al  riparto  di  potesta'
legislativa fissato dall'art. 117 della Costituzione. 
    A tanto si provvede con il presente ricorso, affidato ai seguenti
motivi. 
    1.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma   1,   e
dell'art. 5, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 9 del 9
aprile 2026, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e),
della Costituzione, in  ragione  della  violazione  della  competenza
esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza». 
    Le due disposizioni citate nell'epigrafe del  motivo  di  ricorso
risultano strettamente connesse e se ne ritiene, dunque,  preferibile
la trattazione congiunta. 
    L'art. 4, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 9  del
9 aprile 2026 prevede che: 
        «1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all'art.
2, fermi restando i requisiti previsti dal decreto legislativo n.  36
del  2023  e  dalla  normativa  regionale  di  settore,  le  stazioni
appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell'offerta
e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, prevedono  elementi
premiali per  la  valutazione  degli  operatori  economici  volti  al
miglioramento della qualita' e del benessere nei  luoghi  di  lavoro,
secondo i criteri di valutazione previsti all'art. 5». 
    L'art. 5, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 9  del
9 aprile 2026, a sua volta, prevede che: 
        «1. Fatti i salvi i criteri di aggiudicazione di cui all'art.
108 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e successive modifiche ed
integrazioni, nei contratti  di  appalto  o  di  concessione  di  cui
all'art.  2,  basati  sul  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni  appaltanti  considerano
quali criteri qualitativi premiali ai sensi della disciplina  di  cui
al decreto legislativo n. 36 del 2023: 
          a) l'organizzazione improntata al benessere, alla salute  e
sicurezza e alla qualita' del lavoro, parametrata, in particolare, al
numero delle ore lavorative rispondenti  alle  effettive  prestazioni
richieste  nell'appalto  e  alle  unita'   di   personale   impiegate
nell'appalto, nonche' alle relative  qualifiche  ed  esperienza,  nei
casi in cui risultino  significative  in  riferimento  allo  standard
qualitativo di esecuzione dell'appalto, anche inserendo nei bandi  di
gara o nelle procedure di affidamento o  concessione  di  appalti  di
servizi  l'obbligo   di   utilizzo   da   parte   dell'aggiudicatario
dell'applicativo INPS denominato "MoCOA"; 
          b)   i   percorsi   di   certificazione   che    riguardano
l'organizzazione  del  lavoro  e  la  gestione  dei  rischi  a  norma
dell'art. 30 del decreto legislativo n. 81  del  2008,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  attraverso  un  registro   di   aziende
informatizzato (in  cloud  o  con  tecnologia  similare  al  fine  di
garantire i dati nel pieno rispetto del  Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati e in conformita'  alle  indicazioni  dell'Agenzia
per   l'Italia   digitale)   con   monitoraggio    continuo    almeno
quadrimestrale da parte di un soggetto  terzo  accreditato  ai  sensi
della norma UNI EN ISO/IEC 17021 o partner con esso; 
          c) i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 37, comma
12, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modifiche ed
integrazioni,  costituiti  dalle  associazioni  dei  datori   e   dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentativi sul  piano
nazionale, rappresentati direttamente e indirettamente nel  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ove presenti nel settore
e nel territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa; 
          d) le misure  riferite  alla  sostenibilita'  energetica  e
ambientale adottate dagli operatori economici; 
          e) le misure volte a promuovere l'occupazione femminile, le
politiche di genere e le pari opportunita' tra uomo e donna ai  sensi
della  normativa  regionale  e  statale   in   materia,   quali,   in
particolare: 
          1) la messa a  punto  di  azioni  volte  all'assunzione  di
giovani fino a 36 anni di eta'; 
          2)  la  trasmissione  del  rapporto  sulla  situazione  del
personale ai sensi dell'art. 46 del  decreto  legislativo  11  aprile
2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a
norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e successive
modifiche ed integrazioni,  per  le  aziende  che  occupano  piu'  di
cinquanta dipendenti oppure,  per  gli  operatori  economici  con  un
numero pari o superiore a cinquanta, la trasmissione di una relazione
di genere sulla situazione del personale maschile e femminile a norma
dell'art. 47 del decreto-legge n. 77 del 2021; 
          f) il punteggio conseguito nel rating di legalita'  di  cui
all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27, e successive  modificazioni,  rilasciato  dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine di  promuovere
l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali; 
          g) l'applicazione  del  contratto  collettivo  nazionale  e
territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a  livello
nazionale, il cui ambito di applicazione  sia  strettamente  connesso
con l'attivita'  oggetto  dell'appalto  o  della  concessione  svolta
dall'impresa in maniera prevalente con vincolo di applicazione  anche
al  subappaltatore  o  all'eventuale  impresa   associata   in   rete
distaccante del personale; 
          h) l'assunzione dell'obbligo di assorbimento  di  tutto  il
personale  gia'  impiegato   dall'appaltatore   uscente,   da   parte
dell'appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio  appalto,  ai
sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, al fine dell'attuazione
della clausola sociale sottoscritta dal medesimo; 
          i) la garanzia del mantenimento delle condizioni economiche
e normative e delle quantita' orarie  pro  capite  al  momento  della
scadenza  del  contratto  precedente,  qualora  piu'  favorevoli   al
lavoratore». 
    Le disposizioni sopra trascritte  introducono,  per  le  stazioni
appaltanti di cui all'art. 2 della legge in esame, ossia non solo  la
«Regione», ma anche tutti gli «enti locali  presenti  sul  territorio
regionale, nonche' [i] rispettivi enti e organismi  strumentali,  ivi
incluse le aziende sanitarie locali e  societa'  controllate»  (2)  ,
l'obbligo di prevedere, nei bandi di gara delle procedure ad evidenza
pubblica, determinati criteri premiali delle offerte, ai  fini  della
scelta del contraente, ai sensi  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36 (c.d. codice dei contratti pubblici), affiancando a  tale
obbligo, specificamente sancito dall'art. 4, comma 1, una specifica e
analitica  elencazione  dei  criteri  premiali  che   devono   essere
considerati  dalle   stazioni   appaltanti   rientranti   nell'ambito
applicativo della legge regionale. 
    Entrambe  le   disposizioni,   quindi,   appaiono   evidentemente
disallineate rispetto alle  pertinenti  disposizioni  nazionali,  che
fungono da parametro interposto rispetto alla materia  della  «tutela
della concorrenza» di cui all'art. 117, comma  2,  lettera  e)  della
Carta costituzionale. 
    Il legislatore statale, con  il  suddetto  codice  dei  contratti
pubblici, ha gia' elaborato una disciplina delle clausole  sociali  e
dei criteri premiali  orientata  a  garantire  le  pari  opportunita'
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa  per  le  persone
con disabilita'  o  svantaggiate,  la  stabilita'  occupazionale  del
personale  impiegato  e  l'applicazione  dei   contratti   collettivi
nazionali e territoriali di settore (articoli 57, 108 (3) e  allegato
II.3, dedicato a regolamentare  le  «Clausole  sociali  e  meccanismi
premiali per realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali  e  di
genere e per promuovere l'inclusione  lavorativa  delle  persone  con
disabilita'    o    persone    svantaggiate»),    disponendo    anche
sull'incorporazione del contratto  collettivo  «leader»  direttamente
negli atti di gara, con funzione antidumping (art. 11 (4) ). 
    Segnatamente, gli articoli 4 e  5  della  legge  regionale  della
Sardegna n. 9 del 9  aprile  2026  qualificano  indistintamente  come
criteri premiali, che le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere,
cio' che la normativa statale distingue nettamente in due  differenti
categorie:  i  criteri  obbligatori  da  prevedere  ai   fini   della
valutazione dell'offerta e i criteri premiali facoltativi. 
    Nel merito, inoltre, le disposizioni regionali in esame (cfr.  il
menzionato art. 4, comma 1), nel prevedere ex ante e in via  astratta
l'obbligo di introduzione di «elementi premiali» per  la  valutazione
degli operatori economici, in base a quanto previsto  dal  successivo
art. 5, si pongono in contrasto con i principi e le norme di  cui  al
vigente codice dei contratti pubblici. 
    In  particolare,  pur  ammettendo  l'inserimento  di  criteri  di
valutazione dell'offerta legati a finalita' sociali e ambientali,  il
codice dei contratti pubblici configura  tale  possibilita'  soltanto
come  una  facolta'  rimessa  alla  discrezionalita'  della   singola
stazione appaltante, da esercitarsi nell'ambito della redazione della
lex specialis di gara; l'art. 108, comma 7, del codice dei  contratti
pubblici (sopra trascritto in nota 2) precisa significativamente  che
l'introduzione  dei  criteri  premiali,  come  detto   esclusivamente
rimessa a ciascuna stazione appaltante, e' previsto  «Ai  fini  della
tutela della libera concorrenza e  della  promozione  del  pluralismo
degli operatori nel mercato [...]», con enunciazione di principio che
vale,  anche  secondo  codesta  Corte  (cfr.  Corte   costituzionale,
sentenza  n.  80  del  2025,  relativa  alla  Provincia  Autonoma  di
Bolzano),  ad  integrare  quelle  «norme  fondamentali   di   riforma
economico-sociale,  attuative  anche  di   "obblighi   internazionali
nascenti  dalla  partecipazione  dell'Italia   all'Unione   europea"»
ostative all'esplicazione della potesta' normativa  regionale,  anche
delle Regioni a statuto speciale. 
    L'art. 4, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 9  del
9 aprile 2026, per contro, trasforma  l'anzidetta  facolta'  concessa
dalla normativa nazionale alle  singole  stazioni  appaltanti  in  un
automatismo «indifferenziato» (ossia, come anticipato,  sovrapponendo
criteri obbligatori di valutazione dell'offerta  e  criteri  premiali
facoltativi),  espropriando  la   stazione   appaltante   di   quella
valutazione  -  da  condursi  necessariamente  in  concreto  -  circa
l'opportunita', la proporzionalita' e la  stretta  funzionalita'  del
criterio premiale rispetto allo specifico oggetto del contratto, alla
sua tipologia e alla natura del progetto. In particolare,  l'art.  4,
comma 1, della citata legge  regionale  della  Sardegna  impone  alla
stazione  appaltante  la  previsione  di  elementi  premiali  per  la
valutazione degli operatori economici, mentre il successivo  art.  5,
comma 1, predetermina in via  anticipata  cosa  possa  rilevare  come
criterio qualitativo premiale. 
    I  riferiti  meccanismi   premiali,   tuttavia,   devono   essere
applicati, per espressa previsione normativa, compatibilmente con  il
diritto dell'Unione europea e, comunque, nel  rispetto  dei  principi
fondamentali della materia, tra i quali viene in considerazione, come
si e' avuto modo di evidenziare,  il  principio  della  tutela  della
concorrenza. Quest'ultimo e' fondamentale nella materia dei contratti
pubblici ed  e'  piu'  volte  richiamato  nel  codice  dei  contratti
pubblici. In particolare, l'art. 3 del decreto legislativo n. 36  del
2023, nell'introdurre il principio dell'accesso al  mercato,  afferma
che lo stesso si realizza attraverso  il  rispetto  dei  principi  di
concorrenza, di imparzialita', di non discriminazione, di pubblicita'
e trasparenza, di proporzionalita'. 
    Come sovra  gia'  anticipato,  «le  procedure  di  selezione  dei
concorrenti e i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici sono
ascrivibili alla materia della  "tutela  della  concorrenza"  di  cui
all'art. 117, comma secondo, lettera e),  Cost.  -  che  riflette  la
definizione operante  in  ambito  comunitario  -  nella  specie  alla
concorrenza "per il mercato"» (cfr., ex multis, Corte costituzionale,
sentenze n. 4 del 2022, n. 166 del 2019, n. 137 del 2018, n. 209  del
2013, n. 52 del 2012, n. 339, n. 184 e n. 43 del 2011 e  n.  401  del
2007). 
    Codesta Corte, inoltre,  ha  gia'  da  tempo  precisato  che  «le
disposizioni del codice dei contratti  pubblici  [...]  regolanti  le
procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela  della
concorrenza, e [...] le Regioni, anche  ad  autonomia  speciale,  non
possono dettare una  disciplina  da  esse  difforme  (tra  le  tante,
sentenze n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n.  411  e
n. 322 del 2008)» (sentenza n. 39 del 2020). 
    Con  sentenza  n.  4  del  14  gennaio  2022,  nel  giudizio   di
legittimita' costituzionale sull'art. 75 della  legge  della  Regione
Piemonte 9  luglio  2020,  n.  15,  che  prevedeva  che  «i  soggetti
aggiudicatori della Regione possono introdurre  criteri  premiali  di
valutazione delle offerte e relativa attribuzione  di  punteggi,  nei
confronti degli operatori economici che, in caso  di  aggiudicazione,
per l'esecuzione dell'appalto o della  concessione,  si  impegnano  a
utilizzare, in misura prevalente, manodopera o  personale  a  livello
regionale», codesta Corte ha, poi, avuto modo di affermare  che:  «La
possibilita'  di  introdurre,  anche  in  via  transitoria,   criteri
premiali di valutazione delle offerte [...] e' dunque riservata  allo
Stato, cui spetta in generale, nell'esercizio  della  sua  competenza
esclusiva in materia di tutela della concorrenza, definire  il  punto
di equilibrio tra essa e la tutela di altri  interessi  pubblici  con
esso interferenti [...], come quelli  sottesi  al  raggiungimento  di
«obiettivi di politica sociale [...], di tutela  dei  lavoratori,  di
sostegno al reddito e alle imprese» [...]. 
    Esigenze simili [...] riconducibili al piu' ampio  tema  dell'uso
«strategico» dei contratti pubblici per la realizzazione di obiettivi
sociali  [...],  ulteriori  rispetto  alle  finalita'   proprie   dei
contratti  stessi  -  sono  state  effettivamente   considerate   dal
legislatore statale, in attuazione di scopi  enunciati  dalle  stesse
direttive europee in materia di appalti" (n. d.r.: enfasi aggiunta). 
    Nel menzionato precedente giurisprudenziale,  la  conclusione  si
fondava  sul  richiamo  alla  legge  28  gennaio  2016,  n.  11,  per
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,  2014/25/UE,  e,
muovendo dall'affermazione ivi svolta dalla Regione «[...] che il suo
contenuto si porrebbe in linea, nella  sostanza,  con  gli  obiettivi
sociali perseguiti dal legislatore statale», si sottolineava che:  «A
parte il rilievo che al legislatore regionale e' precluso finanche di
riprodurre tali disposizioni, per il divieto di novazione della fonte
in un ambito materiale di competenza esclusiva statale (ex  plurimis,
sentenze n. 16 del 2021, n. 40  del  2017  e  n.  98  del  2013),  e'
decisivo quanto gia' rilevato sopra circa la riserva allo Stato della
scelta di introdurre ulteriori criteri premiali fondati sull'utilizzo
di personale locale. Solo allo Stato spetta infatti  la  facolta'  di
adottare, in esito al bilanciamento tra l'interesse alla  concorrenza
e altri interessi pubblici e nell'ambito di una  disciplina  uniforme
per l'intero territorio nazionale, eccezionali restrizioni al  libero
accesso degli operatori economici al mercato, che,  ove  disposte  da
differenti normative  regionali,  sarebbero  suscettibili  di  creare
dislivelli  di  regolazione,  produttivi  di  barriere   territoriali
(sentenza n. 283 del 2009)». 
    Codesta Corte, con la richiamata sentenza n. 4 del 2022,  non  si
e', dunque, limitata a statuire sul contenuto specifico del  criterio
premiale  previsto  dal  legislatore  regionale,  ma   ha   piuttosto
affermato un principio generale, che si  sostanzia  nell'attribuzione
alla competenza statale della capacita'  di  legiferare  in  tema  di
criteri  premiali  nelle  procedure  ad  evidenza  pubblica,  sebbene
finalizzati a obiettivi sociali, con la precisazione  che,  sui  temi
concernenti la tutela dei lavoratori,  il  legislatore  nazionale  ha
effettuato delle scelte precise, rinvenibili negli articoli 11  e  57
del codice dei contratti pubblici. 
    Tali principi sono stati, da ultimo, ribaditi  da  codesta  Corte
nella sentenza del 30 aprile 2026, n. 60 (su cui vedasi  amplius  nel
successivo motivo di  ricorso),  che,  ricordato  che  «l'ambito  dei
contratti pubblici, in effetti, manifesta  in  maniera  piu'  intensa
l'esigenza  di  uniformita'  di  disciplina,  che  questa  Corte   ha
ricondotto soprattutto alla nozione di concorrenza "per il  mercato",
in quanto riflesso di quella operante a livello unionale  e  volta  a
consentire la piena apertura del mercato e il libero esplicarsi della
capacita' imprenditoriale  e  della  competizione  tra  imprese»,  ha
nuovamente affermato che: «la disciplina delle procedure di gara,  la
regolamentazione della qualificazione e  selezione  dei  concorrenti,
delle procedure di affidamento e dei criteri di  aggiudicazione  sono
riconducibili  alla  materia  della  tutela  della   concorrenza   di
competenza  legislativa  esclusiva  statale,  in  quanto   mirano   a
garantire che le medesime  si  svolgano  nel  rispetto  delle  regole
concorrenziali e dei  principi  unionali  della  libera  circolazione
delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta'  di
stabilimento, nonche' dei principi costituzionali  di  trasparenza  e
parita' di trattamento (sentenza n. 4  del  2022),  che  traducono  e
affiancano  i  principi  di  buon  andamento   e   di   imparzialita'
dell'azione amministrativa presidiati  dall'art.  97  Cost.  (ancora,
sentenza  n.  401   del   2007).   Nello   specifico   ambito   della
contrattualistica pubblica, pertanto, l'uniformita'  rappresenta,  in
quanto tale, un criterio da osservare, perche'  differenti  normative
regionali sono suscettibili  di  creare  dislivelli  di  regolazione,
produttivi di barriere territoriali (sentenze n. 80 del 2025, n.  174
del 2024 e n. 23 del 2022, tutte con richiamo alla  sentenza  n.  283
del 2009). 8.2.4.- La  disciplina  dei  contratti  pubblici,  d'altra
parte, come detto, interseca molteplici interessi e non vi e'  dubbio
che sia idonea a perseguire anche obiettivi di protezione sociale, di
tutela dei  lavoratori,  di  sostenibilita'  ambientale,  secondo  il
cosiddetto  uso  «strategico»  dei  contratti  pubblici.  Le   stesse
direttive unionali di settore lo prevedono, sin dal 2004 e in maniera
piu'  intensa  dal  2014.  Anche  la  direttiva  (UE)  2022/2041  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022,  relativa  a
salari  minimi  adeguati  nell'Unione  europea,  riconosce  il  ruolo
fondamentale dei contratti pubblici per l'attuazione  efficace  della
tutela del salario minimo, sia esso  previsto  dalla  legge  o  dalla
contrattazione collettiva (considerando n. 31  e  art.  9,  rubricato
«Appalti pubblici»). L'uso «strategico» dei contratti pubblici si  e'
riflesso nella legislazione interna di recepimento delle direttive di
settore (sentenze n. 188 del  2025  e  n.  4  del  2022).  Lo  stesso
legislatore nell'attuale codice (d.lgs. n. 36 del 2023)  nell'art.  1
(Principio del risultato) ha inteso valorizzare la natura  funzionale
e strumentale della concorrenza non in quanto tale, ma come mezzo per
il conseguimento del miglior risultato, nel rispetto dei principi  di
legalita' e trasparenza (Consiglio di Stato,  relazione  illustrativa
allo schema definitivo di Codice, 7 dicembre 2022)». 
    Codesta Corte, quindi, ha  concluso  rammentando  che:  «[...]  a
fronte della pluralita' di interessi, anche di rango  costituzionale,
implicati nei contratti  pubblici,  spetta  al  legislatore  statale,
nell'esercizio della sua  competenza  ex  art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost., definire il punto  di  equilibrio  tra  la  tutela
della concorrenza e la tutela di altri interessi  pubblici  con  essa
interferenti, "come quelli sottesi al raggiungimento di obiettivi  di
politica sociale [...], di tutela  dei  lavoratori,  di  sostegno  al
reddito e alle imprese" (sentenze n. 80 del 2025 e  n.  4  del  2022;
nello stesso senso, sentenze n.  56  del  2020  e  n.  30  del  2016,
rispetto al libero esercizio dell'attivita' di trasporto)». 
    Affermazione   parimenti    ricorrente    nella    giurisprudenza
costituzionale e' quella per cui al legislatore regionale e' precluso
di  riprodurre  le  disposizioni  statali  che  introducono   criteri
premiali, per il divieto  di  novazione  della  fonte  in  un  ambito
materiale di competenza esclusiva statale (cfr., ex  plurimis,  Corte
costituzionale, sentenze n. 16 del 2021, n. 40 del 2017 e n.  98  del
2013). 
    Appare,   dunque,   evidente   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 4, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 9 del 9
aprile 2026 e, a fortiori, del successivo  art.  5,  comma  1,  della
stessa legge regionale, che alla prima disposizione  direttamente  si
ricollega, declinandone il contenuto. 
    Se non e' consentita al legislatore regionale l'imposizione di un
obbligo alle stazioni appaltanti di prevedere  elementi  premiali  di
valutazione (ex art. 4,  comma  1,  cit.),  a  maggior  ragione  deve
escludersi che il medesimo  legislatore  regionale  possa  attribuire
valore normativo ad  uno  specifico  elenco  di  criteri  qualitativi
premiali, la cui considerazione da parte  delle  stazioni  appaltanti
diverrebbe doverosa e vincolata in qualsiasi  procedura  ad  evidenza
pubblica rientrante nell'ambito applicativo della legge regionale. 
    A quest'ultimo proposito, peraltro, occorre  evidenziare  che  il
richiamato   art.   5,   comma   1,   oltre   ad   apparire   ex   se
costituzionalmente illegittimo nella sua interezza, per il solo fatto
di avere reso obbligatoria la considerazione di una  serie  rigida  e
predeterminata di criteri premiali, palesa ulteriori criticita' anche
nella  individuazione  di  taluni  dei  criteri  premiali  che   esso
contempla,  il  che  concorre  a  dimostrare  che  non  e'  possibile
predeterminare  in  via  legislativa,  da   parte   del   legislatore
regionale, quali criteri premiali debbano essere di  volta  in  volta
inseriti in una data lex specialis e successivamente  valutati  dalla
commissione di gara. 
    Ad  esempio,  l'obbligo  di  utilizzare   applicativi   specifici
(MoCOA), previsto dalla lettera a) del richiamato art.  5,  comma  1,
configura  una  interferenza  nelle  modalita'  di   esecuzione   del
contratto, mentre l'iscrizione a registri informatizzati  gestiti  da
terzi, di cui alla successiva lettera b) della  stessa  disposizione,
viola  il  principio  di  proporzionalita',  poiche'  richiedere   un
monitoraggio quadrimestrale da parte di un soggetto terzo rappresenta
un  onere  sproporzionato  rispetto  all'oggetto  dell'appalto,   con
potenziali  effetti  negativi  sulla  parita'  di  trattamento  nelle
procedure  di  gara   e   conseguenti   riflessi   distorsivi   sulla
concorrenza. 
    La lettera g) dello stesso art. 5, comma 1, si sovrappone  ad  un
obbligo  gia'  previsto  dalla  normativa  nazionale  vigente,  ossia
dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.  36  del  2023,  in
tema di applicazione del CCNL nazionale e territoriale. 
    La lettera e), numero 2, dell'art. 5, comma  1,  ancora,  prevede
quale criterio premiale la produzione del rapporto  sulla  situazione
del  personale  maschile  e  femminile  (c.d.   rapporto   biennale),
attribuendo, quindi, carattere premiale  ad  un  adempimento  che  la
legge nazionale - cfr., art. 1  dell'allegato  II.3  del  codice  dei
contratti pubblici - prevede a pena di esclusione dalla procedura  di
gara; con l'evidente incongruenza  che  il  mero  adempimento  ad  un
obbligo di legge nazionale verrebbe a costituire un criterio premiale
nella legislazione regionale della Sardegna. 
    D'altra parte, in via generale, non  pare  superfluo  evidenziare
come tutti i criteri  premiali  previsti  dalla  citata  disposizione
afferiscono a profili relativi,  come  indicato  dalla  stessa  legge
regionale nell'art. 1, alla «qualita' del lavoro e per  la  salute  e
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  per  il  contrasto  al   dumping
contrattuale, nonche' per la stabilita' occupazionale  nei  contratti
pubblici  di  appalto  o  di  concessione  eseguiti  sul   territorio
regionale», cosi' riguardando  tutti  direttamente  quegli  interessi
pubblici, anche di rango costituzionale, interferenti con  la  tutela
della concorrenza, la cui  complessiva  ponderazione  spetta  in  via
esclusiva al legislatore statale, come anche da ultimo  ricordato  da
codesta Corte nella sentenza n. 60 del 2026. 
    Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le disposizioni  della
menzionata legge regionale della Sardegna che introducono  meccanismi
premiali, ossia, nello specifico, l'art. 4,  comma  1,  e  l'art.  5,
comma 1, creano distorsioni del  mercato,  limitando  la  parita'  di
trattamento tra operatori economici e, conseguentemente,  determinano
la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione, per come declinata nelle  previsioni  del  codice
dei contratti pubblici di cui agli articoli 57,  108  e  all'Allegato
II.3, che, come gia' ampiamente precisato,  integrano  quelle  «norme
fondamentali delle riforme economico-sociali», nonche' quelle  «norme
con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali
nascenti dalla partecipazione dell'Italia  all'Unione  europea»,  che
costituiscono limiti invalicabili anche  per  la  potesta'  normativa
riconosciuta, in generale, alle Regioni  ad  autonomia  speciale  dai
rispettivi Statuti e, in particolare,  alla  Regione  Sardegna  dagli
articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 3 del  1948,  come  gia'
evidenziato in apertura. 
    2.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   6   della   legge
regionale della Sardegna n. 9  del  9  aprile  2026,  per  violazione
dell'art. 117, comma secondo,  lettera  e),  della  Costituzione,  in
ragione della violazione della competenza esclusiva  dello  Stato  in
materia di «tutela della concorrenza». 
    L'art. 6 della legge regionale indicata  in  epigrafe,  rubricato
«Soglia minima salariale», nello stabilire che  «I  soggetti  di  cui
all'art. 2 della presente legge verificano che i  contratti  indicati
nelle procedure di gara prevedano  un  trattamento  economico  minimo
inderogabile pari ad euro 9 lordi  l'ora»,  introduce  una  norma  in
contrasto  con  l'art.  117,  comma  secondo,   lettera   e),   della
Costituzione, in materia di tutela della concorrenza. 
    Identica disposizione, del resto (cfr.  art.  2,  comma  2  della
legge della Regione Puglia del 21 novembre 2024, n.  30),  era  stata
gia' scrutinata da codesta Corte nella sentenza del 15 novembre 2025,
n. 188, che nel dichiarare «inammissibile» il ricorso aveva  comunque
lasciato «impregiudicata ogni valutazione  di  merito  in  ordine  ai
profili competenziali  attinenti  alla  tutela  della  concorrenza  e
all'ordinamento civile non dedotti nei presenti ricorsi», profilo che
ha trovato recentemente sviluppo, come si dira' nel prosieguo,  nella
sentenza del 30 aprile 2026, n. 60, che ha  scrutinato  la  questione
nel  merito,  dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  di   una
disposizione della Regione Toscana similare alla presente. 
    Giova, innanzitutto, premettere che la  disciplina  regionale  in
esame, anche con riferimento  alla  previsione  in  materia  di  c.d.
«salario minimo», afferisce in tale contesto applicativo  alla  sfera
dei contratti pubblici. 
    Alla luce delle indicazioni  fornite  da  codesta  Corte  con  la
citata sentenza n. 188 del 2025, la fattispecie normativa de qua  va,
difatti, ricostruita  non  quale  disciplina  imperativa  di  portata
generale,  applicabile  a  tutti  i  contratti  di   lavoro   privato
subordinato, ma proprio «con riferimento all'assetto dei beni e degli
interessi, connessi alla tutela della concorrenza  e  all'ordinamento
civile,  che  assumono  consistenza  nello  specifico   settore   dei
contratti pubblici» e che, in quanto tali, sono idonei a fondare  una
autonoma questione di legittimita' costituzionale. 
    Sotto tale profilo, la disposizione regionale in esame  non  puo'
essere riguardata quale mera clausola di indirizzo  sociale  o  quale
misura organizzativa interna alle amministrazioni regionali,  poiche'
essa incide  direttamente  sulla  conformazione  delle  procedure  ad
evidenza pubblica e, segnatamente, sulle condizioni  economiche  alle
quali gli operatori sono chiamati a  competere  per  l'aggiudicazione
dei contratti. 
    La previsione di una soglia minima salariale inderogabile, pari a
euro nove lordi all'ora, imposta dalla legge regionale quale elemento
da verificare nei contratti indicati  nelle  procedure  di  gara,  si
traduce in una  regola  incidente  sulla  formulazione  dell'offerta,
sulla determinazione del costo della manodopera, sulla sostenibilita'
economica della  prestazione  e,  in  ultima  analisi,  sulla  stessa
possibilita' per gli operatori economici  di  competere  nel  mercato
regionale degli appalti pubblici. 
    In questa prospettiva, la norma  impugnata  interferisce  con  la
concorrenza non gia' in  senso  meramente  riflesso  od  occasionale,
bensi'  in  modo  immediato  e  qualificato,  poiche'  introduce  una
condizione economico-normativa ulteriore rispetto a quelle  stabilite
dalla disciplina statale  dei  contratti  pubblici.  Essa,  pertanto,
incide sulla concorrenza «per il mercato», vale a dire sul  complesso
delle regole che presiedono  alla  selezione  del  contraente  e  che
devono garantire, in modo uniforme sull'intero territorio  nazionale,
parita' di accesso,  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,
trasparenza e massima apertura del mercato agli operatori economici. 
    Ne consegue che anche  una  disciplina  regionale  apparentemente
neutra, perche' applicabile indistintamente a tutti gli operatori che
partecipino alle procedure bandite dai  soggetti  regionali,  risulta
costituzionalmente illegittima allorche' determini un'alterazione del
quadro uniforme di regole predisposto  dal  legislatore  statale  per
l'accesso al mercato dei contratti pubblici. 
    L'uniformita' della disciplina, in tale settore, non  costituisce
un  mero  dato  formale,  come  evidenziato  gia'  in  apertura,   ma
rappresenta essa stessa uno strumento di  tutela  della  concorrenza,
poiche' impedisce la formazione di mercati pubblici  territorialmente
segmentati, governati da condizioni di partecipazione e di esecuzione
differenziate a seconda della  Regione  in  cui  la  procedura  venga
indetta. 
    La previsione regionale in esame, tuttavia,  produce  esattamente
tale effetto, in quanto determina, per gli appalti ricadenti nel  suo
ambito applicativo, l'introduzione di  una  soglia  salariale  legale
territoriale, diversa e aggiuntiva rispetto ai criteri  previsti  dal
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In  tal  modo,  l'operatore
economico  che   intenda   concorrere   alle   procedure   rientranti
nell'ambito applicativo della legge regionale in esame  e'  tenuto  a
conformare la propria offerta a una  regola  economica  non  prevista
dalla  disciplina  statale,   con   conseguente   alterazione   della
comparabilita' delle offerte e del regime concorrenziale  applicabile
agli affidamenti pubblici. 
    Tale alterazione non viene meno per il solo fatto che  la  soglia
di  euro  nove  lordi  all'ora  sia  giustificata   dall'intento   di
contrastare fenomeni di dumping contrattuale o di assicurare una piu'
elevata protezione dei lavoratori. 
    La finalita'  sociale  perseguita  dalla  Regione,  infatti,  non
consente di per se'  di  derogare  al  riparto  costituzionale  delle
competenze, qualora lo strumento prescelto sia una  regola  incidente
sulle procedure di  gara  e  sulle  condizioni  di  competizione  tra
imprese. 
    Come  gia'  ampiamente  chiarito  in  apertura,  infatti,  spetta
unicamente al legislatore statale,  nell'esercizio  della  competenza
esclusiva di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, individuare il punto di  equilibrio  tra  tutela  della
concorrenza e perseguimento di altri interessi pubblici interferenti,
compresi quelli di politica sociale e di tutela dei lavoratori e tale
scelta si impone anche  alle  Regioni  a  statuto  autonomo,  la  cui
potesta' normativa recede, come detto, dinanzi a norme che  assurgono
- come nel caso di specie  -  a  «norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali», oltre a porsi quali «norme con le quali lo  Stato
ha  dato  attuazione  agli  obblighi  internazionali  nascenti  dalla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea». 
    La fondatezza di tale impostazione risulta confermata anche dalla
gia' richiamata sentenza n. 60 del 2026, con la quale  codesta  Corte
ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  di  una  disposizione
regionale che imponeva l'inserimento, nei bandi di gara della Regione
e dei suoi  enti  strumentali,  di  un  criterio  premiale  correlato
all'applicazione  di  un  trattamento  economico  minimo  orario  non
inferiore a euro nove lordi. 
    Codesta Corte, in quel caso, ha affermato che  l'introduzione  di
un siffatto criterio incide sull'assetto concorrenziale, determinando
una potenziale restrizione del  mercato  in  ambiti  territorialmente
identificati, con conseguente violazione della competenza legislativa
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. 
    La disposizione oggetto di esame in questa sede presenta un grado
di interferenza ancora piu' intenso rispetto a quello  scrutinato  da
codesta Corte nella richiamata pronuncia.  Nel  caso  deciso  con  la
suddetta  sentenza,  infatti,  la  soglia  salariale  rilevava  quale
criterio   premiale,   destinato   a   incidere   sulla   valutazione
dell'offerta. Nel caso in esame, invece,  la  legge  regionale  della
Sardegna prevede una soglia minima salariale  «inderogabile»,  che  i
soggetti regionali sono tenuti a verificare  nei  contratti  indicati
nelle procedure di gara. 
    La norma, dunque,  non  si  limita  ad  attribuire  un  vantaggio
competitivo a chi applichi un determinato trattamento  economico,  ma
conforma direttamente il  contenuto  della  procedura  e  del  futuro
rapporto  contrattuale,   introducendo   una   condizione   economica
vincolante estranea alla disciplina statale. 
    Proprio perche' la disposizione regionale incide in  via  diretta
sulla struttura economica dell'offerta, essa e' idonea a  restringere
il mercato degli affidamenti  pubblici  regionali,  selezionando  gli
operatori non sulla base dei soli criteri stabiliti uniformemente dal
legislatore statale, ma anche in  ragione  della  loro  capacita'  di
adeguarsi a una soglia salariale legale definita a livello regionale.
Tale meccanismo altera il confronto concorrenziale, poiche'  modifica
il quadro dei costi rilevanti ai fini della partecipazione alla  gara
e dell'esecuzione del contratto, incidendo in modo particolare  sugli
appalti ad alta intensita' di manodopera,  nei  quali  il  costo  del
lavoro costituisce componente essenziale dell'offerta economica. 
    Il  codice  dei  contratti  pubblici,  a  tal   proposito,   gia'
predispone un sistema  compiuto  e  uniforme  di  tutela  del  lavoro
nell'ambito delle procedure di affidamento, fondato  sull'indicazione
del contratto collettivo applicabile, sulla verifica dell'equivalenza
delle tutele, sull'individuazione dei costi della  manodopera,  sullo
scorporo di tali costi dall'importo assoggettato a  ribasso  e  sulla
verifica di anomalia dell'offerta. In particolare, codesta  Corte  ha
gia' evidenziato che l'art. 11 del  codice  dei  contratti  pubblici,
attraverso l'incorporazione del contratto collettivo  «leader»  negli
atti di gara e la verifica dell'equivalenza delle tutele, esprime una
funzione antidumping, volta a evitare che la competizione tra imprese
avvenga a scapito delle tutele del lavoro. 
    Tale ricostruzione trova  ulteriore  conferma  anche  nella  piu'
recente giurisprudenza amministrativa formatasi proprio sull'art.  11
del decreto legislativo n.  36  del  2023  e  sull'Allegato  1.01  al
codice, dedicato proprio a  dettare  la  normativa  di  dettaglio  in
materia di «Contratti collettivi» (5) 
    In particolare, il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 24
aprile 2026, n. 3209, ha  chiarito  che  l'art.  11  del  codice  dei
contratti pubblici e le disposizioni dell'Allegato  I.01  sono  stati
introdotti proprio al fine di rafforzare le tutele dei  lavoratori  e
di  garantire  che  l'aggiudicazione  delle  commesse  pubbliche  non
avvenga a discapito dei diritti  e  delle  condizioni  del  personale
impiegato nell'esecuzione dell'appalto.  La  medesima  pronuncia  ha,
altresi', evidenziato che il legislatore statale, nel contemperare la
liberta' di iniziativa economica privata e la tutela dei  lavoratori,
ha individuato uno specifico  punto  di  equilibrio  nell'obbligo  di
applicazione del contratto collettivo  nazionale  e  territoriale  di
settore  stipulato   dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
rappresentative, ovvero, in caso di applicazione di  un  diverso  (5)
contratto collettivo, nella  verifica  dell'equivalenza  economica  e
normativa delle tutele. 
    La decisione assume  particolare  rilievo  anche  nella  presente
sede, poiche' conferma che  il  codice  dei  contratti  pubblici  non
rimette alla libera determinazione delle singole stazioni appaltanti,
ne'  tantomeno  alla  legislazione  regionale,  la   definizione   di
parametri retributivi autonomi incidenti sulla gara, ma predispone un
modello uniforme e vincolante di verifica del costo  del  lavoro.  Il
Consiglio di Stato, infatti,  ha  precisato  che  la  valutazione  di
equivalenza economica deve essere compiuta secondo il criterio legale
delle componenti fisse della retribuzione globale  annua,  escludendo
che elementi eventuali o accessori,  quali  il  superminimo,  possano
essere  utilizzati  per  colmare  il  differenziale   economico   tra
contratti collettivi diversi. 
    Ne deriva che la tutela retributiva  negli  appalti  pubblici  e'
gia' oggetto di una disciplina statale, completa e uniforme, la quale
opera non mediante la  fissazione  di  una  soglia  salariale  legale
territoriale, ma attraverso il rinvio alla contrattazione  collettiva
qualificata e  la  verifica  dell'equivalenza  delle  tutele  secondo
parametri predeterminati dal codice dei contratti pubblici. 
    La predetta pronuncia del Consiglio di  Stato,  dunque,  conferma
che il contrasto al dumping contrattuale negli  affidamenti  pubblici
e' perseguito dal legislatore statale mediante  strumenti  tipizzati,
destinati a valere sull'intero territorio nazionale  e  funzionali  a
preservare, al contempo, la tutela  dei  lavoratori  e  l'uniformita'
delle condizioni concorrenziali. 
    La scelta statale, pertanto, non  e'  quella  di  introdurre  una
soglia salariale aritmetica uniforme, ne' tanto  meno  di  consentire
soglie territoriali differenziate, ma quella di  affidare  la  tutela
economica e normativa dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici
a un  sistema  nazionale,  fondato  sul  rinvio  alla  contrattazione
collettiva  qualificata  e   sul   controllo   della   sostenibilita'
dell'offerta. 
    A tale conclusione, peraltro, conduce, in linea  di  continuita',
anche la  piu'  recente  evoluzione  della  legislazione  statale  in
materia di c.d. «salario giusto»,  la  quale  conferma,  proprio  sul
piano dell'assetto concorrenziale del mercato, l'incompatibilita'  di
iniziative regionali  volte  a  introdurre  soglie  salariali  legali
autonome e territorialmente differenziate. 
    L'art. 7  del  decreto-legge  30  aprile  2026,  n.  62,  recante
«Disposizioni  urgenti  in   materia   di   lavoro»,   ha,   infatti,
espressamente  individuato   nella   contrattazione   collettiva   lo
strumento  per  la  determinazione  del  salario  giusto,  ai   sensi
dell'art.  36   della   Costituzione,   stabilendo   che,   ai   fini
dell'individuazione del trattamento economico  complessivo  adeguato,
occorre fare riferimento ai contratti collettivi nazionali  stipulati
dalle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro   e   dei   lavoratori
comparativamente piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,  avuto
riguardo  al  settore,  alla  categoria  produttiva  di  riferimento,
all'attivita'  principale  o  prevalente  esercitata,  nonche'   alla
dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro. La  medesima
disposizione,  inoltre,   prevede   che   i   trattamenti   economici
complessivi previsti da  contratti  collettivi  diversi  non  possano
essere  inferiori  a  quelli  individuati  dai  contratti  collettivi
nazionali  stipulati  dalle  organizzazioni   comparativamente   piu'
rappresentative e,  per  i  settori  non  coperti  da  contrattazione
collettiva, impone il riferimento al contratto  collettivo  nazionale
maggiormente connesso  all'attivita'  effettivamente  esercitata  dal
datore di lavoro. La disciplina statale sopravvenuta, in  tal  senso,
assume rilievo non gia' quale parametro diretto di  costituzionalita'
della legge regionale, bensi' quale indice normativo  inequivoco  del
punto di equilibrio individuato dal legislatore nazionale tra  tutela
retributiva,  contrasto  al  dumping  contrattuale   e   salvaguardia
dell'unita' concorrenziale del mercato. 
    Il legislatore  statale,  pur  intervenendo  espressamente  sulla
materia del salario adeguato, ha consapevolmente escluso il ricorso a
una soglia numerica legale, uniforme  o  territoriale,  e  ha  invece
costruito un sistema fondato sul  trattamento  economico  complessivo
risultante dalla contrattazione collettiva nazionale qualificata.  Ne
deriva che l'opzione regolatoria statale non e' quella di determinare
ex lege un minimo orario fisso, ma quella di  ancorare  il  parametro
retributivo    alla    contrattazione     collettiva     maggiormente
rappresentativa, secondo criteri nazionali, settoriali  e  funzionali
idonei  a  evitare  tanto   il   dumping   contrattuale   quanto   la
frammentazione territoriale  delle  condizioni  di  competizione  tra
imprese. 
    Alla luce di quanto rappresentato, l'art. 6 della legge regionale
in esame si colloca in evidente discontinuita'  rispetto  al  modello
statale. 
    Mentre  la  disciplina   nazionale   assume   la   contrattazione
collettiva qualificata quale parametro di regolazione del trattamento
economico complessivo, la disposizione regionale introduce una soglia
oraria inderogabile pari a euro nove lordi, destinata a operare nello
specifico  ambito  delle  procedure  di  gara  ricadenti  nell'ambito
soggettivo e territoriale della legge regionale. 
    La Regione Sardegna, in tal modo, non si limita a  recepire  o  a
rafforzare il sistema statale, ma vi sovrappone una  regola  diversa,
rigida  e  territorialmente  delimitata,  idonea  a  incidere   sulla
struttura dei  costi  dell'offerta  e,  dunque,  sulle  modalita'  di
svolgimento della concorrenza  nel  mercato  degli  appalti  pubblici
regionali. 
    La divergenza rispetto alla disciplina statale, pertanto,  rileva
in questa sede sotto  il  profilo  della  tutela  della  concorrenza.
L'introduzione  di  una  soglia  salariale  regionale  determina  una
diversa  conformazione  del  mercato   degli   affidamenti   pubblici
nell'ambito  territoriale  della  Regione  Sardegna,  imponendo  agli
operatori economici un parametro di costo ulteriore rispetto a quello
risultante dal quadro normativo nazionale. Tale parametro  incide  in
modo  particolare,  come  gia'  rilevato,  negli  appalti   ad   alta
intensita' di manodopera, nei quali il costo del  lavoro  costituisce
componente  centrale  dell'offerta  economica  e,  quindi,   elemento
decisivo nella competizione tra imprese. 
    L'effetto della disposizione regionale, quindi, non e'  meramente
interno al rapporto di lavoro, ma si  proietta  immediatamente  sulla
gara,  poiche'  condiziona  la   predisposizione   dell'offerta,   la
valutazione della sua sostenibilita' e la convenienza economica della
partecipazione alla procedura. 
    Il punto centrale,  pertanto,  non  e'  stabilire  se  la  soglia
regionale di euro nove lordi all'ora sia, in astratto,  piu'  o  meno
favorevole per i lavoratori, bensi' accertare se  una  Regione  possa
introdurre, nel settore dei contratti pubblici, un  parametro  legale
autonomo destinato a incidere sulle condizioni  di  competizione  tra
operatori economici. 
    A  tale  quesito  deve  darsi  risposta  negativa,   poiche'   la
determinazione delle regole che conformano  la  concorrenza  «per  il
mercato»  appartiene  alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato. 
    Proprio   nel   mercato   degli   appalti   pubblici,    infatti,
l'uniformita' delle regole non costituisce  un  dato  accessorio,  ma
rappresenta il presupposto indefettibile della  parita'  di  accesso,
della non discriminazione, della comparabilita' delle offerte e della
libera contendibilita' delle commesse pubbliche. 
    La disciplina statale del salario giusto, quindi, conferma che il
legislatore nazionale  ha  gia'  effettuato  una  scelta  regolatoria
complessiva: contrastare il  dumping  contrattuale  non  mediante  la
fissazione di minimi salariali regionali, ma attraverso il rinvio  ai
contratti  collettivi  nazionali   stipulati   dalle   organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative, secondo un  criterio  unitario
applicabile sull'intero territorio  nazionale.  Tale  scelta,  quando
viene in rilievo nel settore dei contratti pubblici, assume anche una
funzione pro-concorrenziale, perche'  impedisce  che  l'accesso  alle
gare sia disciplinato da parametri economici variabili da  Regione  a
Regione e che il mercato nazionale degli affidamenti venga segmentato
in sottosistemi territoriali autonomi. 
    Sotto tale profilo, l'art. 6 della legge regionale della Sardegna
in esame non puo' essere qualificato come  mera  misura  di  politica
sociale, ne' come intervento neutro rispetto al  mercato,  in  quanto
introduce una regola  economica  inderogabile  destinata  a  incidere
sulla concorrenza tra operatori, sostituendo al  parametro  nazionale
della contrattazione collettiva qualificata  un  parametro  regionale
numerico e fisso. 
    La disposizione, pertanto, altera il quadro uniforme  predisposto
dal legislatore statale e determina un  effetto  di  restrizione  del
mercato in un ambito territorialmente identificato, in contrasto  con
la competenza esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  della
concorrenza. 
    Ne' puo' sostenersi che la previsione regionale sia legittima  in
quanto diretta a perseguire finalita' convergenti con quelle statali.
Anche ove l'obiettivo  sia  il  contrasto  al  dumping  contrattuale,
resta, difatti,  riservata  allo  Stato  la  scelta  degli  strumenti
attraverso i  quali  tale  finalita'  puo'  essere  perseguita  senza
compromettere l'unita' concorrenziale del mercato degli  appalti.  La
Regione Sardegna, pertanto, non puo' sovrapporre al sistema nazionale
una disciplina  propria,  ancorche'  ispirata  a  finalita'  sociali,
quando tale disciplina  incida  sulle  condizioni  di  gara  e  sulla
struttura economica dell'offerta. 
    Diversamente  opinando,  ogni  Regione  potrebbe  introdurre  una
propria  soglia  salariale  minima  negli   appalti   pubblici,   con
conseguente frammentazione del  mercato  nazionale  e  formazione  di
regimi concorrenziali differenziati su base territoriale. 
    La disposizione regionale censurata, dunque,  viola  l'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiche' interviene  in
un  ambito  nel  quale  la  tutela  della  concorrenza  richiede  una
disciplina uniforme statale e nel quale il legislatore  nazionale  ha
gia' definito il  punto  di  equilibrio  tra  apertura  del  mercato,
parita' di trattamento degli operatori e tutela dei  lavoratori,  per
come delineato a livello  nazionale  dal  gia'  citato  art.  11  del
decreto legislativo n. 36 del 2023 (e dal relativo Allegato I.01). 
    L'introduzione, da parte della Regione Sardegna,  di  una  soglia
minima salariale inderogabile pari a  euro  nove  lordi  l'ora  negli
appalti pubblici si  traduce  in  una  regola  di  conformazione  del
mercato  regionale  degli  affidamenti,  idonea  a   incidere   sulla
partecipazione alle gare, sulla formulazione delle  offerte  e  sulla
comparabilita' delle condizioni economiche, con conseguente invasione
della competenza legislativa esclusiva statale in materia  di  tutela
della concorrenza. 
    La legge regionale, introducendo una soglia minima  inderogabile,
sostituisce  a  tale  modello  una  regola  eteronoma   territoriale,
alterando  il  bilanciamento  operato  dal  legislatore  statale  tra
apertura del mercato, liberta' di iniziativa economica e  tutela  del
lavoro. 
    Di  conseguenza,  la  disposizione  censurata  non  puo'  trovare
fondamento in  una  competenza  regionale  concorrente  o  residuale,
poiche', nello specifico settore dei  contratti  pubblici,  essa  non
disciplina un profilo autonomo di politica sociale, ma introduce  una
regola  incidente  sulle  modalita'  di  competizione  tra  operatori
economici. 
    L'intervento   regionale,   pertanto,   invade   la    competenza
legislativa  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela   della
concorrenza, ponendosi al di fuori del perimetro entro  il  quale  le
Regioni - anche quelle a statuto speciale  -  possono  legittimamente
adottare misure di promozione sociale senza incidere sull'assetto del
mercato. 
    Per tali ragioni, l'art. 6 della legge regionale  in  esame  deve
ritenersi costituzionalmente illegittimo,  per  violazione  dell'art.
117,  secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  in  quanto
introduce, nel settore dei contratti pubblici, una  soglia  salariale
minima  inderogabile  di  matrice  regionale,  idonea   ad   alterare
l'uniformita'  delle  regole  di  gara  e  a  restringere  il  libero
esplicarsi della concorrenza nel mercato degli appalti pubblici. 

(1) Sempre  con  riferimento  alla  Regione  Sardegna,  si  era  gia'
    affermato, infatti, che: «[...] le disposizioni del Codice  degli
    appalti, per la parte in cui sono correlate all'art. 117, secondo
    comma, lettera e), Cost., ed in specie alla materia «tutela della
    concorrenza», vanno,  infatti,  «ascritte,  per  il  loro  stesso
    contenuto d'ordine generale, all'area delle norme fondamentali di
    riforme economico sociali, nonche' delle norme con  le  quali  lo
    Stato ha dato attuazione agli  obblighi  internazionali  nascenti
    dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea» (sentenza n.
    144 del 2011), che costituiscono limite alla potesta' legislativa
    primaria della Regione» (Corte cost., sentenza n. 328 del 2011) 

(2) Articolo 2 della legge regionale della Sardegna n. 9 del 9 aprile
    2026:«1. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano  ai
    contratti  di  appalto  o  di  concessione  aventi  per   oggetto
    l'acquisizione di servizi o di forniture o l'esecuzione di  opere
    o lavori, con  particolare  riguardo  agli  affidamenti  ad  alta
    intensita'  di  manodopera  di  cui  all'art.  57   del   decreto
    legislativo  n.  36  del  2023,   e   successive   modifiche   ed
    integrazioni, posti in essere,  in  qualita'  di  amministrazione
    aggiudicatrice o di ente aggiudicatore,  dalla  Regione  e  dagli
    enti  locali  presenti  sul  territorio  regionale,  nonche'  dai
    rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse  le  aziende
    sanitarie  locali  e  societa'  controllate.  2.  Ai  fini  della
    presente legge, i soggetti individuati al comma 1 sono denominati
    stazioni appaltanti». 

(3) Si trascrivono, per chiarezza espositiva,  alcuni  stralci  della
    normativa statale richiamata nel ricorso. Articolo 57 del decreto
    legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Clausole  sociali  dei
    bandi  di  gara,  degli  avvisi  e  degli  inviti  e  criteri  di
    sostenibilita' energetica e ambientale»: «1. Per gli  affidamenti
    dei contratti di appalto di lavori e servizi  diversi  da  quelli
    aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione,  le
    stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono  nei  bandi
    di gara,  negli  avvisi  e  inviti,  nel  rispetto  dei  principi
    dell'Unione europea, specifiche clausole  sociali  con  le  quali
    sono richieste, come  requisiti  necessari  dell'offerta,  misure
    orientate tra  l'altro  a:  a)  garantire  le  pari  opportunita'
    generazionali, di  genere  e  di  inclusione  lavorativa  per  le
    persone   con   disabilita'   o   svantaggiate,   la   stabilita'
    occupazionale  del  personale  impiegato,  tenuto   conto   della
    tipologia di intervento, con particolare riferimento  al  settore
    dei beni culturali e del paesaggio; b)  garantire  l'applicazione
    dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore,  in
    conformita' con l'art. 11. 2. Le stazioni appaltanti e  gli  enti
    concedenti  contribuiscono  al  conseguimento   degli   obiettivi
    ambientali previsti dal  Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'
    ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
    attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale  e  di
    gara,  almeno  delle  specifiche  tecniche   e   delle   clausole
    contrattuali contenute nei criteri  ambientali  minimi,  definiti
    per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati,
    ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore  dell'appalto
    o della concessione, con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e
    della  sicurezza  energetica  e  conformemente,  in   riferimento
    all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione
    collettiva e fornitura di  derrate  alimentari,  anche  a  quanto
    specificamente  previsto  dall'art.   130.   Tali   criteri,   in
    particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche
    ai fini della stesura dei documenti di  gara  per  l'applicazione
    del criterio dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai
    sensi  dell'art.  108,  commi  4  e  5.  Le  stazioni  appaltanti
    valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti
    e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso  di
    contratti  relativi  alle  categorie  di  appalto  riferite  agli
    interventi  di  ristrutturazione,  inclusi   quelli   comportanti
    demolizione e ricostruzione, i  criteri  ambientali  minimi  sono
    tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della
    tipologia di intervento e della  localizzazione  delle  opere  da
    realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri
    ambientali  minimi  relativi  agli  interventi  edilizi.   2-bis.
    L'allegato II.3  prevede  meccanismi  e  strumenti  premiali  per
    realizzare le pari opportunita' generazionali e di genere  e  per
    promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con  disabilita'
    o persone svantaggiate». Articolo 108, commi 7 e 8,  del  decreto
    legislativo  31  marzo  2023,  n.   36,   recante   «Criteri   di
    aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture»: «7.
    I documenti di gara oppure, in caso di  dialogo  competitivo,  il
    bando o il documento descrittivo indicano i  singoli  criteri  di
    valutazione e la  relativa  ponderazione,  anche  prevedendo  una
    forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve  essere
    adeguato. Per ciascun criterio di valutazione  prescelto  possono
    essere previsti sub-criteri e sub-pesi o  sub-punteggi.  Ai  fini
    della tutela della libera  concorrenza  e  della  promozione  del
    pluralismo degli operatori nel  mercato,  le  procedure  relative
    agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere,
    nel bando di gara, nell'avviso o  nell'invito,  criteri  premiali
    atti a favorire la partecipazione delle piccole e  medie  imprese
    nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni
    dipendenti dal principio di prossimita' per  la  loro  efficiente
    gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa
    nell'ambito  territoriale  di  riferimento.  Negli   appalti   di
    forniture o negli appalti misti che  contengano  elementi  di  un
    appalto di fornitura, i bandi di gara,  gli  avvisi,  gli  inviti
    possono prevedere criteri premiali atti a favorire  la  fornitura
    di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio
    delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto
    serra. Le disposizioni di  cui  al  terzo  e  quarto  periodo  si
    applicano compatibilmente con il diritto  dell'Unione  europea  e
    con i principi di parita' di  trattamento,  non  discriminazione,
    trasparenza e proporzionalita'. Al fine di promuovere la  parita'
    di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi  di  gara,
    negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio  da  attribuire
    alle imprese per l'adozione di politiche tese  al  raggiungimento
    della  parita'  di   genere   comprovata   dal   possesso   della
    certificazione della parita' di genere di cui all'art. 46-bis del
    codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna,  di  cui  al
    decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198.  8.  Le  stazioni
    appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui  al  comma  7
    non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e
    nel capitolato d'oneri o, in caso  di  dialogo  competitivo,  nel
    bando  o  nel  documento  descrittivo,  l'ordine  decrescente  di
    importanza dei criteri. Per attuare la  ponderazione  o  comunque
    attribuire il  punteggio  a  ciascun  elemento  dell'offerta,  le
    stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un
    unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa». 

(4) Rubricato «Principio di  applicazione  dei  contratti  collettivi
    nazionali di settore. Inadempienze  contributive  e  ritardo  nei
    pagamenti» e di cui si riporta, di  seguito,  per  comodita',  il
    primo comma: «1. Al personale impiegato  nei  lavori,  servizi  e
    forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e'  applicato
    il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il
    settore e per la zona nella quale si eseguono le  prestazioni  di
    lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei  prestatori
    di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative   sul   piano
    nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente
    connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione
    svolta dall'impresa anche in maniera prevalente». 

(5) Se ne riporta, di  seguito,  per  comodita',  l'art.  1:  «1.  Il
    presente  Allegato  disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  per
    l'individuazione, nei bandi, negli inviti e  nella  decisione  di
    contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del codice, del  contratto
    collettivo nazionale e territoriale  da  applicare  al  personale
    impiegato nei lavori, servizi  e  forniture  oggetto  di  appalti
    pubblici e concessioni, in vigore per il settore e  per  la  zona
    nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle
    associazioni   dei   datori   e   dei   prestatori   di    lavoro
    comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  e
    quello il cui ambito di applicazione  sia  strettamente  connesso
    con l'attivita' oggetto dell'appalto o della  concessione  svolta
    dall'impresa anche in maniera  prevalente  di  cui  all'art.  11,
    commi 1 e 2,  nonche'  per  la  presentazione  e  verifica  della
    dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art.  11,
    comma 4. Il presente Allegato disciplina altresi' i criteri e  le
    modalita' per l'individuazione, nei bandi, negli inviti  e  nella
    decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2,  del  codice,
    dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell'art. 11, comma
    2-bis, nonche' per la presentazione  e  verifica  della  relativa
    dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art.  11,
    comma 4». 

 
                               P.Q.M. 
 
    Per le ragioni finora esposte, gli articoli 4, comma 1, 5,  comma
1, e 6 della legge regionale della Sardegna  9  aprile  2026,  n.  9,
eccedono dalle competenze attribuite alla  Regione  dal  suo  Statuto
speciale (articoli 3, 4 e 5 della legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3) e, ponendosi in contrasto con  la  normativa  statale  di
riferimento di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  (in
particolare, gli articoli 3, 11, 57, 108 e l'Allegato II.3),  violano
la competenza statale esclusiva in materia  di  concorrenza,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    Per tutto quanto sopra esposto, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, come sopra rappresentato e difeso, conclude, Voglia codesta
Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,
dichiarare l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma  1,
dell'art. 5, comma 1, e  dell'art.  6  della  legge  regionale  della
Sardegna del 9 aprile 2026, n. 9. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
        1) l'estratto della delibera del Consiglio dei  ministri  del
10 giugno 2026 con relativa relazione; 
        2) la legge regionale della Sardegna del 9 aprile 2026, n. 9,
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 22  del
16 aprile 2026, recante «Disposizioni per la qualita' e la  sicurezza
del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonche' per  la
stabilita'  occupazionale  nei  contratti  pubblici  d'appalto  o  di
concessione eseguiti sul territorio regionale». 
      Roma, 12 giugno 2026 
 
            Gli Avvocati dello Stato: Pintus - Giovannini