Reg. Ric. n. 11 del 2026
pubbl. su G.U. del 01/07/2026 n. 26

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione Umbria



Oggetto:

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Umbria – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2025 – Aree non idonee – Previsione che in tali aree, così come individuate ai sensi del punto 17 della parte IV del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), gli obiettivi di protezione non sono compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, determinando pertanto un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione – Previsione che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2025, nelle aree non idonee è sempre possibile avanzare richiesta autorizzativa e non sussiste un divieto a priori alla presentazione del progetto – Previsione che l'individuazione delle aree non idonee è volta ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi, esplicitando ai potenziali proponenti gli obiettivi di protezione sussistenti nell'area che ne ostacolerebbero la realizzazione – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di previsioni che anticipano in via generalizzata la valutazione amministrativa e determinano un effetto potenzialmente dissuasivo rispetto alla realizzazione degli impianti – Contrasto con il quadro normativo eurounitario volto a favorire la diffusione delle energie rinnovabili quale obiettivo di interesse pubblico prevalente – Norma regionale eccedente il piano della pianificazione territoriale e localizzativa, poiché interferisce con la disciplina del procedimento amministrativo e con le modalità di esercizio della funzione autorizzatoria – Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale – Violazione delle esigenze di imparzialità, buon andamento e uniformità dell’azione amministrativa – Lesione della competenza legislativa statale concorrente nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. 

Norme impugnate:
legge della Regione Umbria  del 07/04/2026  Num. 4  Art. 88  Co. 1
legge della Regione Umbria  del 07/04/2026  Num. 4  Art. 88  Co. 2


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 117    Co.
decreto legislativo del 25/11/2024    Art. 11 
direttiva UE del 11/12/2018 
direttiva UE del 18/10/2023 

Udienza Pubblica del 17/11/2026 rel. SANDULLI M. A.




Testo del ricorso

                        N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 giugno 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 giugno  2026  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione Umbria - Modifiche alla legge regionale n.  7  del  2025  -
  Aree  non  idonee  -  Previsione  che  in  tali  aree,  cosi'  come
  individuate ai sensi del punto 17 della parte IV  del  decreto  del
  Ministro dello sviluppo economico 10 settembre  2010  (Linee  guida
  per   l'autorizzazione   degli   impianti   alimentati   da   fonti
  rinnovabili), gli obiettivi di protezione non sono compatibili  con
  l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di  impianti,
  determinando pertanto un'elevata  probabilita'  di  esito  negativo
  delle valutazioni, in sede  di  autorizzazione  -  Previsione  che,
  fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 della  legge
  regionale n. 7 del 2025, nelle aree non idonee e' sempre  possibile
  avanzare richiesta autorizzativa e non sussiste un divieto a priori
  alla presentazione del progetto - Previsione  che  l'individuazione
  delle aree non idonee e'  volta  ad  accelerare  il  raggiungimento
  degli  obiettivi,  esplicitando  ai   potenziali   proponenti   gli
  obiettivi   di   protezione   sussistenti    nell'area    che    ne
  ostacolerebbero la realizzazione. 
- Legge della Regione Umbria 7 aprile 2026,  n.  4  (Modificazioni  e
  integrazioni di leggi regionali), art. 88, commi 1 e 2. 


(GU n. 26 del 01-07-2026)

    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  presidente  del
consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato (c.f.  80224030587,  per  il  ricevimento  degli
atti, fax 06/96514000 e PEC ags.rmmailcert.avvocaturastato.it) presso
i cui uffici e' domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,
ricorrente; 
nei confronti: 
    della Regione Umbria, in  persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale pro tempore, intimata; 
 
        per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale 
 
    dell'art. 88, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria n.  4
del 7 aprile 2026 pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  Regione
Umbria  n.  15  dell'8  aprile  2026  -  recante   Modificazioni   ed
integrazioni di leggi regionali - giusta delibera del  Consiglio  dei
ministri in data 4 giugno 2026 
 
                           per violazione 
 
    degli articoli 97 e  117  terzo  comma,  della  Costituzione  con
riferimento  alla  materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia» in relazione all'art. 11-quater  del  decreto
legislativo   n.   190/2024,   recante   «Disciplina    dei    regimi
amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili,  in
attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,  lettera  b)  e  d),  della
legge 5 agosto 2022, n. 118» nonche' in relazione ai principi di  cui
alla direttiva (UE) 2018/2001 (modificata dalla direttiva 2023/2413). 
    Con la legge n. 4 del 7 aprile 2026 la Regione Umbria ha  dettato
norme  in  materia  di  «Modificazioni  e   integrazioni   di   leggi
regionali».  In  particolare,  con  l'art.  88  -  recante  «Modifica
all'articolo 4 della legge regionale 16  ottobre  2025  n.  7»  -  ha
previsto, al primo comma: 
        «1.  Il  comma  1  dell'articolo  4  della  l.r.  7/2025,  e'
sostituito dal seguente:  "1.  Nelle  aree  non  idonee,  cosi'  come
individuate ai sensi del punto 17 della  parte  IV  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida  per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), gli
obiettivi di protezione non sono compatibili  con  l'insediamento  di
specifiche  tipologie  e/o  dimensioni  di   impianti,   determinando
pertanto un'elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni,
in sede di autorizzazione."»; 
    mentre al successivo comma 2 e' riportato che: 
        «2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4  della  l.r.  7/2025,  e'
inserito il seguente: "1-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 1, nelle aree non idonee di cui al presente articolo e'  sempre
possibile avanzare richiesta autorizzativa e non sussiste un  divieto
a priori alla presentazione del progetto. L'individuazione delle aree
non idonee e' volta ad accelerare il raggiungimento degli  obiettivi,
esplicitando ai potenziali proponenti  gli  obiettivi  di  protezione
sussistenti nell'area che ne ostacolerebbero la realizzazione."». 
    Tali disposizioni, nella loro formulazione,  contrastano  con  la
potesta'  legislativa  concorrente  dello  Stato  nella  materia   di
«produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale  dell'energia»  ex
art.  117,  terzo  comma,  della   Costituzione,   i   cui   principi
fondamentali, per  costante  giurisprudenza  di  codesta  Corte,  non
tollerano eccezioni  sull'intero  territorio  nazionale  (cfr.  Corte
costituzionale,  sentenza  n.  69/2018  e,  da  ultimo,  sentenza  n.
106/2020). 
    In questa sede, in particolare, rilevano i principi  fondamentali
dettati dal legislatore statale nel settore delle energie rinnovabili
e, segnatamente, quelli contenuti nel decreto legislativo n. 190/2024
(recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la  produzione  di
energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi  4  e
5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»). 
    La giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, nelle  materie
di legislazione  concorrente,  in  via  consolidata  afferma  che  le
regioni sono tenute a rispettare i  principi  fondamentali  stabiliti
dal legislatore statale (cfr., ex multis,  sentenze  n.  11/2022,  n.
177/2021 e n.  106/2020),  che  fungono,  come  noto,  da  «parametro
interposto» ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale sulle
leggi regionali. 
    Il Capo XXVIII della legge in  oggetto  (articoli  da  86  a  94)
apporta modifiche parziali alla  legge  regionale  Umbria  n.  7/2025
(recante «Misure urgenti per la transizione energetica  e  la  tutela
del paesaggio») senza prevedere una esplicita abrogazione dell'intero
corpo normativo, con  l'intento  di  conformarsi  al  vigente  quadro
normativo statale di riferimento in tema di individuazione delle aree
idonee. 
    L'art.  86  precisamente  apporta  modifiche  all'art.  1   della
suddetta legge regionale 16 ottobre 2025 n. 7 prevedendo, in  maniera
esplicita, che la stessa attua l'art. 11-bis del decreto  legislativo
25 novembre 2024, n. 190 («Disciplina dei regimi  amministrativi  per
la  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  in   attuazione
dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e  d),  della  legge  5  agosto
2022, n. 118)», sopprimendo i richiami  al  decreto  ministeriale  21
giugno 2024. 
    Come  e'  noto,  il  quadro  normativo  statale  di  riferimento,
afferente alla disciplina della  individuazione  delle  aree  idonee,
risulta delineato, a  partire  dal  22  novembre  2025,  dall'art.  2
(rubricato «Disposizioni  urgenti  per  l'individuazione  delle  aree
idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e  il  raggiungimento
degli obiettivi del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza»)  del
decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 («Misure urgenti in materia di
Piano  Transizione  5.0  e  di  produzione  di   energia   da   fonti
rinnovabili») che ha apportato rilevanti modifiche e integrazioni  al
decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, testo legislativo  che,
come  detto,  ha   operato   il   complesso   riordino   dei   regimi
amministrativi per la produzione da fonti rinnovabili. 
    Pertanto,  la  previgente  disciplina   contenuta   nel   decreto
ministeriale 21 giugno 2024 (di attuazione dell'art. 20, comma 1, del
decreto legislativo n. 199/2021) e'  da  intendersi  ormai  superata,
stante   l'avvenuta   abrogazione,   come   espressamente    previsto
dall'allegato D al decreto legislativo n. 190/2024. 
    Gli articoli 11-bis e 11-ter del predetto decreto legislativo  n.
190/2024, come introdotti dal decreto-legge n.  175/2025,  recano  le
disposizioni di riferimento in materia di «Aree idonee su terraferma»
e «Aree idonee a mare». 
    In particolare, l'art. 11-bis,  comma  3,  del  suddetto  decreto
legislativo prevede che: 
        «Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione ciascuna  regione  e,  entro  centottanta
giorni dalla medesima data, ciascuna provincia  autonoma,  garantendo
l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con  propria
legge,  aree  idonee   all'installazione   di   impianti   da   fonti
rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle  di  cui  al  comma  1,  nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4  e
degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5 [...]» 
    e precisa, infine, che: 
        «Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome
provvedono al processo programmatorio di  individuazione  delle  aree
idonee ai sensi dello Statuto speciale  e  delle  relative  norme  di
attuazione». 
    L'intervento normativo d'urgenza operato con il decreto-legge  n.
175/2025 si colloca nel contesto sia dell'annullamento (pur parziale)
del decreto ministeriale 21 giugno 2024,  sia  del  conseguimento  di
specifiche "riforme abilitanti" del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (la  prima  correlata  all'entrata  in  vigore   di   una
disciplina in tema di aree idonee; la seconda, comunque  interferente
con la prima,  connessa  all'adozione  di  un  testo  di  riferimento
«chiave» per la disciplina del «permitting» degli  impianti  a  fonti
rinnovabili). 
    In tale prospettiva, si e' scelto di optare per un testo che  non
avesse   necessita'   di   ulteriori   atti    attuativi,    comunque
salvaguardando i  poteri  di  regioni  e  province  autonome,  e  che
apportasse  modificazioni  al  decreto   legislativo   n.   190/2024,
nell'ottica   di   rendere   tale   ultimo   decreto   quanto    piu'
autoconsistente  possibile  e,  a  prescindere   dal   nomen   iuris,
coincidente con quel «testo unico» voluto dalla milestone PNRR. 
    E' il caso di rammentare, poi, che, in  tempi  recentissimi,  per
effetto della legge 10 aprile 2026,  n.  49  -  di  conversione,  con
modificazioni, del  decreto-legge  20  febbraio  2026,  n.  21  -  la
disciplina delle aree idonee contenuta  nel  decreto  legislativo  n.
190/2024 ha subito ulteriori modificazioni, nell'ottica di  chiarire,
anche a fronte  dell'entrata  in  vigore  di  nuove  disposizioni  in
materia di connessione degli impianti da fonti rinnovabili alla  rete
elettrica,  la  portata  del  cosiddetto  «criterio  per  caso»,  nel
rispetto  dei  principi   di   proporzionalita',   ragionevolezza   e
adeguatezza. 
    In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente
affermato che qualsivoglia «strumento» di pianificazione territoriale
e paesaggistica puo' individuare criteri e indirizzi, ma mai tradursi
nella predeterminazione dell'esito  dei  procedimenti  autorizzativi,
altrimenti  precludendo,   in   via   sostanziale,   la   valutazione
discrezionale demandata all'autorita' competente. 
    La disposizione in esame appare, altresi',  in  contrasto  con  i
principi  eurounitari  che  presidiano  la  diffusione  delle   fonti
rinnovabili, come delineati dalla direttiva (UE) 2018/2001  (piu'  di
recente modificata dalla direttiva 2023/2413), la quale  impone  agli
Stati membri  di  garantire  procedure  autorizzative  proporzionate,
necessarie  e  non  discriminatorie,  nonche'  di  evitare   ostacoli
ingiustificati allo sviluppo e  alla  diffusione  degli  impianti  da
fonti rinnovabili. 
    In  tale  prospettiva,  la  normativa  unionale  richiede  che  i
procedimenti   siano   ispirati   a   criteri   di   semplificazione,
accelerazione e certezza, senza introdurre misure che, pur in assenza
di divieti formali, producano effetti dissuasivi o  scoraggianti  per
gli operatori economici. 
    Da quanto evidenziato consegue che, se e' certamente  ammissibile
orientare la localizzazione degli impianti mediante  l'individuazione
di criteri e ambiti territoriali  maggiormente  idonei,  in  funzione
della tutela degli interessi paesaggistici e ambientali e al fine  di
garantire  certezza  agli  operatori,  non  e',  invece,   consentito
introdurre previsioni  che,  attraverso  formule  quali  la  «elevata
probabilita' di esito negativo», contenuta nel 1° comma, dell'art. 4,
della legge regionale n. 7/2025, come modificato dall'art. 88,  della
legge  regionale  in  esame,  anticipino  in  via  generalizzata   la
valutazione amministrativa e determinino, in  tal  modo,  un  effetto
potenzialmente dissuasivo rispetto alla realizzazione degli impianti,
in contrasto con il quadro normativo eurounitario  volto,  invece,  a
favorire la diffusione delle energie rinnovabili quale  obiettivo  di
interesse pubblico prevalente. 
    La   norma   regionale,   pertanto,   eccede   il   piano   della
pianificazione territoriale e localizzativa, in  quanto  interferisce
con la disciplina del procedimento amministrativo e con le  modalita'
di esercizio  della  funzione  autorizzatoria,  ambiti  riservati  ai
principi   fondamentali   stabiliti   dal   legislatore   statale   e
riconducibili  alle  esigenze  di  imparzialita',  buon  andamento  e
uniformita' dell'azione amministrativa previsti  dall'art.  97  della
Costituzione. 
    L'art. 88, nei suoi commi 1 e 2, pertanto, contrasta con la norma
interposta contenuta nell'art. 11-quater del decreto  legislativo  n.
190/2024   (rubricato   «Disciplina   dei    regimi    amministrativi
semplificati per impianti in aree idonee») violando gli articoli 97 e
117, terzo comma, della Costituzione  con  riferimento  alla  materia
"produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale   dell'energia"
nonche' con i principi eurounitari che presidiano la diffusione delle
fonti rinnovabili, come  delineati  dalla  direttiva  (UE)  2018/2001
(piu' di recente modificata dalla direttiva 2023/2413). 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  propone  il  presente
ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti 
 
                             Conclusioni 
 
    «Voglia     l'Ecc.ma     Corte     costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 88, commi 1 e  2,  della  legge
regionale n. 4 del 7.4.2026  della  Regione  Umbria,  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 dell'8 aprile 2026  -
recante «Modificazioni e  integrazioni  di  leggi  regionali»  -  per
violazione degli artt. 97 e 117 terzo comma, della  Costituzione  con
riferimento  alla  materia  "produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia" in relazione all'art. 11-quater  del  decreto
legislativo n. 190/2024 recante "Disciplina dei regimi amministrativi
per la produzione di energia  da  fonti  rinnovabili,  in  attuazione
dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e  d),  della  legge  5  agosto
2022, n. 118" nonche'  in  relazione  ai  principi  eurounitari  come
delineati dalla direttiva (UE) 2018/2001 (piu' di recente  modificata
dalla direttiva 2023/2413).». 
    Si producono: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 4 giugno 2026, recante la  determinazione
di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione
illustrativa. 
          Roma, 5 giugno 2026 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Spina