Reg. Ric. n. 10 del 2026
pubbl. su G.U. del 03/06/2026 n. 22
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Istruzione – Norme della Regione autonoma Sardegna – Reddito di studio (REST) – Istituzione di un fondo denominato Fondo regionale reddito di studio (FREST) nel quale confluiscono risorse da bilancio regionale, nazionali ed europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla legge regionale n. 8 del 2026 – Esclusione, dalla composizione del fondo, delle somme di cui all’art. 8, comma 1, recante la norma finanziaria di copertura, a carico del bilancio regionale, degli oneri derivanti dall’attuazione della medesima legge regionale n. 8 del 2026 – Ricorso del Governo – Violazione del principio di ragionevolezza – Carenza dei requisiti minimi di coerenza, chiarezza e intelligibilità del testo normativo – Irragionevolezza per la contradditorietà interna del testo normativo – Incidenza sul legittimo affidamento e sulla certezza del diritto – Incidenza sul corretto esercizio della potestà legislativa regionale – Esercizio della potestà legislativa regionale in contrasto con i canoni di buon andamento, trasparenza e chiarezza a presidio dell’ordinamento della finanza e dell’azione pubblica.
- Legge della Regione Sardegna 12 marzo 2026, n. 8, artt. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1.
- Costituzione, art. 3; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4 e 5.
Bilancio e contabilità pubblica – Istruzione – Norme della Regione autonoma Sardegna – Reddito di studio (REST) – Istituzione di un fondo denominato Fondo regionale reddito di studio (FREST) nel quale confluiscono risorse da bilancio regionale, nazionali ed europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla legge regionale n. 8 del 2026 – Esclusione, dalla composizione del fondo, delle somme di cui all’art. 8, comma 1, recante la norma finanziaria di copertura, a carico del bilancio regionale, degli oneri derivanti dall’attuazione della medesima legge regionale n. 8 del 2026 – Ricorso del Governo – Carenza strutturale di copertura finanziaria degli oneri – Violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi – Incidenza sul corretto esercizio della potestà legislativa regionale – Esercizio della potestà legislativa regionale in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e degli obblighi di equilibrio e veridicità delle scritture contabili.
- Legge della Regione Sardegna 12 marzo 2026, n. 8, artt. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1.
- Costituzione, art. 81, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4 e 5.
Bilancio e contabilità pubblica – Istruzione – Norme della Regione autonoma Sardegna – Reddito di studio (REST) – Istituzione di un fondo denominato Fondo regionale reddito di studio (FREST) nel quale confluiscono risorse da bilancio regionale, nazionali ed europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla legge regionale n. 8 del 2026 – Esclusione, dalla composizione del fondo, delle somme di cui all’art. 8, comma 1, recante la norma finanziaria di copertura, a carico del bilancio regionale, degli oneri derivanti dall’attuazione della medesima legge regionale n. 8 del 2026 – Ricorso del Governo – Eccedenza dai limiti statutari imposti alla competenza legislativa e amministrativa regionale – Contrasto con i principi in materia di equilibrio di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.
- Legge della Regione Sardegna 12 marzo 2026, n. 8, artt. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1.
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4 e 5.
legge della Regione autonoma Sardegna del 12/03/2026 Num. 8 Art. 8 Co. 1
Costituzione Art. 81 Co. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4
Statuto speciale per la Sardegna Art. 5
Testo del ricorso
N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 maggio 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 maggio (del Presidente del Consiglio dei ministri).
Bilancio e contabilita' pubblica - Istruzione - Norme della Regione
autonoma Sardegna - Reddito di studio (REST) - Istituzione di un
fondo denominato Fondo regionale reddito di studio (FREST) nel
quale confluiscono risorse da bilancio regionale, nazionali ed
europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste
dalla legge regionale n. 8 del 2026 - Esclusione, dalla
composizione del fondo, delle somme di cui all'art. 8, comma 1,
recante la norma finanziaria di copertura, a carico del bilancio
regionale, degli oneri derivanti dall'attuazione della medesima
legge regionale n. 8 del 2026.
- Legge della Regione Sardegna 12 marzo 2026, n. 8, recante
«Disciplina regionale in materia di istituzione del Reddito di
studio (REST)», artt. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1.
(GU n. 22 del 03-06-2026)
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, del Presidente
del Consiglio dei ministri pro tempore (C.F. 80188230587),
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del
Presidente pro tempore della Giunta regionale (80002870923), con sede
in Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari, presso i seguenti indirizzi pec
tratti dal registro IPA:
segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it
presidenza@pec.regione.sardegna.it
avvocatura@pec.regione.sardegna.it
Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in parte
qua, degli articoli 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1, della
legge della Regione Sardegna 12 marzo 2026, n. 8, recante «Disciplina
regionale in materia di istituzione del reddito di studio (REST)»,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della
Sardegna in data 19 marzo 2026, n. 17.
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 14 maggio 2026, e si
depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e della
relazione ministeriale.
La legge regionale introduce una misura di sostegno economico
attraverso un impianto normativo che, nei punti oggetto di
impugnazione, presenta rilevanti criticita' strutturali, tali da
incidere non solo su principi costituzionali fondamentali, ma anche
sui limiti che lo Statuto speciale della Regione autonoma della
Sardegna pone all'esercizio della potesta' legislativa regionale.
In particolare, la legge della Regione Sardegna 12 marzo 2026, n.
8, recante «Disciplina regionale in materia di istituzione del
reddito di studio (REST)», pubblicata sul B.U.R. del 19 marzo 2026,
n. 17, presenta profili di illegittimita' costituzionale con
riferimento agli articoli 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1,
i quali, per le ragioni di seguito illustrate, determinano un assetto
normativo intrinsecamente contraddittorio e privo dei requisiti
minimi di coerenza, chiarezza e verificabilita', ponendosi in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, con l'art. 81, terzo
comma, della Costituzione, nonche' con gli articoli 3, 4 e 5 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Le disposizioni impugnate, infatti, si caratterizzano per una
struttura tale da compromettere, al contempo, la razionalita' interna
della disciplina e l'effettivita' del meccanismo di copertura
finanziaria, con conseguente incidenza sui presupposti stessi di
legittimo esercizio della funzione legislativa regionale. In tale
prospettiva, i vizi denunciati non assumono rilievo isolato, ma si
presentano come manifestazioni convergenti di un esercizio della
potesta' normativa non conforme ai principi costituzionali e ai
limiti statutari che delimitano l'autonomia della regione.
Motivi
1) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonche' degli articoli
3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto
speciale della Regione autonoma della Sardegna), per manifesta
irragionevolezza, intrinseca contraddittorieta' e radicale difetto di
intelligibilita' della disciplina normativa, con conseguente
esercizio non conforme della potesta' legislativa regionale.
La disciplina risultante dal coordinamento tra gli articoli 6,
comma 1, secondo periodo e 8, comma 1, si colloca al di sotto del
livello minimo di coerenza normativa richiesto dall'art. 3 della
Costituzione, cosi' come interpretato dalla consolidata
giurisprudenza di codesta Corte.
All'art. 6, comma 1, l'impugnata legge regionale recita: «Per le
finalita' della presente legge e' istituito un fondo denominato Fondo
regionale reddito di studio (FREST) nel quale confluiscono le risorse
da bilancio regionale, nazionali ed europee con destinazione coerente
rispetto alle misure previste dalla presente legge». E, in
particolare, al secondo periodo: «Non concorrono alla composizione
del fondo le somme di cui all'art. 8, comma 1».
Il successivo art. 8, comma 1, dal proprio canto, stabilisce:
«Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a
euro 3.000.000, si provvede, a decorrere dall'anno 2026, a valere
sulle risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale in conto
della missione 12, programma 04, titolo 1 per il finanziamento degli
interventi di cui alla legge regionale n. 18 del 2016».
La lettura coordinata delle disposizioni richiamate rivela
un'intrinseca aporia che compromette la comprensibilita' e la
coerenza del disegno normativo. Da un lato, l'art. 6, comma 1,
istituisce il Fondo regionale reddito di studio (FREST) quale
contenitore unitario delle risorse destinate al finanziamento delle
misure previste dalla legge, escludendo espressamente dalla sua
composizione le somme di cui al successivo art. 8, comma 1;
dall'altro lato, proprio quest'ultima disposizione individua le
risorse necessarie all'attuazione dell'intera legge, quantificandole
e imputandole a specifici stanziamenti di bilancio. Ne consegue una
evidente frattura logico-sistematica: le risorse destinate a
sostenere gli interventi della legge sono, per espressa previsione,
sottratte al fondo che dovrebbe costituire lo strumento finanziario
deputato a raccoglierle e gestirle. Tale scollamento determina
un'irragionevole duplicazione - o, peggio, una reciproca elisione -
dei canali di finanziamento, rendendo incerta l'effettiva allocazione
delle risorse e opaca la loro destinazione. In assenza di un criterio
che chiarisca il rapporto tra il fondo e gli stanziamenti di cui
all'art. 8, la disciplina risulta non solo contraddittoria, ma anche
inidonea a consentire un'applicazione coerente, ponendosi al di sotto
del livello minimo di intelligibilita' normativa richiesto dal
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Codesta Corte costituzionale ha piu' volte affermato che il
principio di ragionevolezza implica non soltanto un controllo di non
arbitrarieta' delle scelte legislative, ma anche un requisito di
coerenza interna e intelligibilita' del testo normativo. In
particolare, con la sentenza n. 110 del 2023, e' stato ribadito che
il legislatore non puo' introdurre disposizioni che risultino
strutturalmente contraddittorie o tali da impedire l'individuazione
del precetto, giungendo ad affermare che una disciplina normativa
affetta da ambiguita' radicale si pone in contrasto con l'art. 3
della Costituzione in quanto mina la certezza del diritto.
Si legge nella sentenza n. 110 del 2023 sopra citata: «La
giurisprudenza di questa Corte, anche di recente ripercorsa (sentenze
n. 84 del 2023, punto 9 del Considerato in diritto; n. 64 del 2023,
punto 5.1. del Considerato in diritto; n. 57 del 2023, punto 6.2.1.
del Considerato in diritto; n. 48 del 2023, punto 8.3. del
Considerato in diritto), e' costante nell'affermare che «le leggi
istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione
del relativo mezzo di copertura e che a tale obbligo non sfuggono le
norme regionali» (sentenza n. 244 del 2020, punto 5.4.1. del
Considerato in diritto), sottolineando che "il legislatore regionale
non puo' sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e
solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira" (sentenza n.
307 del 2013, punto 9.2. del Considerato in diritto)». Ed ancora:
«deve piu' in generale ritenersi che disposizioni irrimediabilmente
oscure, e pertanto foriere di intollerabile incertezza nella loro
applicazione concreta, si pongano in contrasto con il canone di
ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 della Costituzione».
Nel caso di specie, la contraddizione tra le disposizioni emerge
con evidenza in quanto il legislatore regionale costruisce un sistema
che come sopra accennato, anziche' coordinarsi, si neutralizza
reciprocamente. Il fondo istituito dall'art. 6 e' configurato quale
perno del sistema di finanziamento della misura, ma viene
contemporaneamente privato, per effetto della clausola di esclusione
contenuta nel medesimo articolo al secondo periodo, delle risorse
individuate come copertura nell'art. 8. Tale costruzione normativa
non e' suscettibile di interpretazione armonizzante, poiche' non
esiste alcun criterio che consenta di stabilire se debba prevalere la
funzione del fondo o la destinazione delle risorse indicate come
copertura.
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'ambiguita'
normativa e' tollerabile solo entro limiti fisiologici, ma non quando
essa si traduca in una contraddizione insanabile. E' stato infatti
evidenziato che il principio di ragionevolezza e' violato quando la
disciplina risulti intrinsecamente incoerente rispetto alla sua
stessa struttura. Codesta Corte ha infatti evidenziato che
l'intrinseca «contraddittorieta' tra la ratio della disposizione e il
suo contenuto normativo, si estrinseca nella violazione del canone
della ragionevolezza e pertanto rientra nella sfera applicativa
dell'art. 3 della Costituzione (sentenze n. 172 del 2006, n. 146 del
1996 e n. 313 del 1995)» (sentenza n. 279/2012).
Del pari si ritiene che una disposizione normativa, per essere
rispondente ai canoni dell'art. 3 della Costituzione, debba essere
costruita in modo da non generare conflitti interni idonei a
compromettere la sua applicazione. Nello stesso senso, la gia'
menzionata sentenza n. 210 del 2023 evidenzia che l'inserimento,
nell'ambito di una disposizione normativa, di elementi di
irrazionalita' e contraddittorieta' "determina anche una violazione
di quel canone di coerenza delle norme che e' espressione del
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione"
(sentenza n. 185 del 1992, punto 2 del Considerato in diritto)».
Nel caso in esame, la contraddizione non e' marginale, ma incide
sul cuore della disciplina finanziaria, determinando una situazione
che puo' essere qualificata come di assoluta inconoscibilita' del
testo normativo. Non si tratta, dunque, di una mera difficolta'
interpretativa, bensi' di un difetto strutturale che impedisce al
sistema normativo di funzionare.
Sotto un ulteriore profilo, la Corte ha piu' volte ribadito che
la chiarezza della legge costituisce una garanzia non solo per i
destinatari, ma anche per la stessa amministrazione chiamata ad
applicarla. In tale prospettiva, la sentenza n. 364 del 1988 ha
evidenziato che la prevedibilita' delle conseguenze giuridiche e'
elemento essenziale dello Stato di diritto. Nel caso di specie, la
mancanza di chiarezza circa le risorse e la loro destinazione
compromette tale prevedibilita', rendendo incerta la stessa
possibilita' per la legge di essere posta concretamente in
esecuzione.
L'insieme di tali considerazioni conduce a ritenere che le
disposizioni impugnate violino in modo evidente l'art. 3 della
Costituzione, in quanto introducono una disciplina che non soddisfa i
requisiti minimi di coerenza, chiarezza e intelligibilita' richiesti
dall'ordinamento.
Invero, il principio di ragionevolezza, quale proiezione del
canone di eguaglianza sostanziale, impone al legislatore di
approntare assetti normativi tra loro non contraddittori e idonei a
rendere percepibile, in termini sufficientemente chiari, il nesso tra
i mezzi predisposti e le finalita' perseguite. Nel caso di specie,
tale nesso risulta irrimediabilmente compromesso: la disciplina
finanziaria si articola secondo previsioni che, lungi dall'integrarsi
in un sistema coerente, si elidono reciprocamente, rendendo incerta
sia l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili sia le
modalita' del loro impiego.
Da cio' discende una duplice violazione del parametro evocato.
Da un lato, la contraddittorieta' interna tra le disposizioni
esaminate determina un difetto di razionalita' intrinseca della
legge, che si traduce in un assetto privo di adeguata giustificazione
logica.
Dall'altro lato, l'opacita' del quadro normativo incide sulla
stessa possibilita' per i destinatari - nonche' per gli organi
chiamati a darvi attuazione - di comprendere con certezza la portata
e il funzionamento degli strumenti previsti, con conseguente
compromissione dell'affidamento legittimo e della certezza del
diritto.
In tal modo, la normativa si colloca al di sotto della soglia
minima di qualita' legislativa richiesta dall'art. 3 della
Costituzione, venendo meno a quell'esigenza di ragionevolezza, di
linearita' e intelligibilita' che costituisce presupposto
imprescindibile per l'esercizio non arbitrario della funzione
legislativa.
Le descritte criticita' non esauriscono, tuttavia, il loro
rilievo nell'ambito del solo parametro di cui all'art. 3 della
Costituzione, ma assumono altresi' diretta incidenza sul corretto
esercizio della potesta' legislativa regionale, quale delineata dallo
Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna. Invero, la
configurazione di un assetto normativo intrinsecamente
contraddittorio e privo dei requisiti minimi di intelligibilita' non
puo' essere ricondotta entro l'ambito di un legittimo esercizio delle
competenze legislative riconosciute dagli articoli 3, 4 e 5 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, atteso che tali
disposizioni, come specificamente previsto all'art. 4, pur delineando
un'autonomia ampia, postulano pur sempre il rispetto dei principi
fondamentali dell'ordinamento, tra i quali si annovera, con carattere
trasversale, il canone di razionalita' e coerenza dell'intervento
normativo. In tale prospettiva, la violazione del principio di
ragionevolezza, lungi dal rimanere confinata ad un vizio interno
della disciplina, si traduce in un indice sintomatico del superamento
dei limiti stessi dell'autonomia legislativa regionale, giacche' una
normativa strutturalmente incoerente e non suscettibile di
applicazione univoca si pone, per cio' solo, al di fuori del
perimetro entro cui la funzione legislativa puo' essere esercitata in
modo conforme al disegno costituzionale e statutario. Ne consegue che
l'irragionevolezza sopra evidenziata si riflette anche in una
violazione degli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale,
risolvendosi in un esercizio della potesta' normativa non rispettoso
dei canoni di buon andamento, trasparenza e chiarezza che presidiano
l'ordinamento della finanza e dell'azione pubblica.
2) Violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, nonche'
degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3 (Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), per
difetto di copertura finanziaria certa, attendibile e non arbitraria,
nonche' per incoerenza strutturale del meccanismo di finanziamento,
tale da determinare un esercizio della potesta' legislativa regionale
in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e
con i limiti statutari dell'autonomia.
La violazione del principio di ragionevolezza si intreccia, in
modo inscindibile, con la violazione dell'art. 81, terzo comma, della
Costituzione, che impone al legislatore di assicurare una copertura
finanziaria effettiva, credibile e verificabile per ogni nuova o
maggiore spesa.
Codesta Corte costituzionale ha elaborato, in materia, un
orientamento consolidato secondo cui la copertura non puo' essere
meramente apparente, ma deve essere idonea a garantire la
sostenibilita' della spesa in termini concreti. La sentenza n. 110
del 2023 ha affermato che la copertura deve essere non arbitraria o
irrazionale. La sentenza n. 244 del 2020, ribadendo un costante
orientamento di codesta Corte, ha chiarito ulteriormente che tali
principi si applicano anche alle regioni a statuto speciale.
Inoltre, la sentenza n. 70 del 2012 ha precisato che la copertura
deve permettere una verifica effettiva della corrispondenza tra oneri
e mezzi, escludendo soluzioni normative che si limitino a indicare
genericamente fonti di finanziamento. Ne consegue che la copertura
finanziaria di una disposizione di legge, anche regionale, deve
essere certa e non eventuale. Nel caso di specie, la previsione
dell'art. 8, comma 1, non soddisfa tali requisiti, in quanto la sua
efficacia e' compromessa dalla disposizione contenuta nell'art. 6,
comma 1.
Il legislatore individua una fonte di finanziamento, ma al
contempo introduce un meccanismo che ne esclude l'utilizzo
nell'ambito del fondo destinato a sostenere la misura. Tale
contraddizione rende impossibile verificare se la copertura sia
effettivamente idonea a garantire la realizzazione dell'intervento.
Ci si trova di fronte ad una carenza strutturale della disciplina
finanziaria, che priva la copertura di ogni effettiva capacita'
operativa. La scelta del legislatore regionale di escludere
espressamente dal fondo destinato all'attuazione della legge proprio
le risorse individuate per farvi fronte comporta che la spesa, pur
formalmente autorizzata e contabilmente individuata, risulti in
concreto priva di uno strumento giuridico idoneo alla sua gestione ed
erogazione.
In tal senso, la copertura prevista si risolve in una indicazione
meramente nominale di mezzi finanziari, non accompagnata da un
coerente meccanismo di impiego, e pertanto inidonea a soddisfare il
requisito della effettivita' richiesto dall'art. 81 della
Costituzione. La copertura finanziaria deve non solo esistere sul
piano contabile, ma anche essere concretamente utilizzabile ai fini
dell'attuazione della spesa, non potendo risolversi in una
costruzione normativa che, per effetto di disposizioni tra loro
incompatibili, ne impedisca l'impiego.
Ne deriva che la disciplina censurata non si limita a rendere
incerta la copertura, ma la svuota di contenuto sostanziale,
determinando una situazione in cui la spesa e' priva di un effettivo
sostegno finanziario, in violazione dei principi di veridicita',
attendibilita' e trasparenza del bilancio pubblico.
Codesta Corte costituzionale ha piu' volte sottolineato che la
copertura deve essere non solo formalmente indicata, ma anche
funzionalmente coerente con la struttura della spesa. La mancanza di
coordinamento tra le disposizioni finanziarie puo' determinare (e
determina nella specie) una violazione dell'art. 81 della
Costituzione, in quanto impedisce di ricostruire il reale assetto
degli oneri.
Nel caso in esame, la mancanza di coordinamento e' tale da
generare una incertezza radicale circa la destinazione delle risorse,
con la conseguenza che la copertura si presenta come meramente
formale. Tale situazione e' aggravata dal fatto che le risorse
indicate provengono da un fondo gia' destinato ad altre finalita',
senza che sia chiarito il meccanismo di riallocazione e senza che sia
garantita la compatibilita' con gli equilibri di bilancio.
La giurisprudenza costituzionale ha, inoltre, ribadito che la
disciplina finanziaria deve consentire di valutare ex ante l'impatto
della legge sul bilancio pubblico. In tal senso, la sentenza n. 247
del 2017 ha sostenuto che il principio di equilibrio di bilancio
richiede una programmazione finanziaria trasparente e verificabile.
Nel caso in esame, tale requisito e' del tutto assente, poiche' la
struttura normativa impedisce di comprendere come e in quale misura
le risorse saranno effettivamente utilizzate.
Ne consegue che le disposizioni impugnate violano l'art. 81,
terzo comma, della Costituzione, in quanto non garantiscono una
copertura finanziaria conforme ai criteri elaborati da codesta Corte.
Anche sotto il profilo sin qui esaminato, la violazione dell'art.
81, terzo comma, della Costituzione non esaurisce la portata
dell'illegittimita' denunciata, dovendo essa essere letta in stretta
connessione con i limiti che lo Statuto speciale pone all'esercizio
dell'autonomia legislativa regionale. Il difetto di una copertura
finanziaria effettiva, verificabile e coerente con la struttura della
spesa, infatti, incide direttamente sulle condizioni di legittimita'
dell'intervento normativo regionale, in quanto impedisce di
assicurare quella trasparenza e attendibilita' del bilancio che
costituisce presupposto indefettibile anche per le regioni ad
autonomia speciale.
In tale quadro, la disciplina censurata, nella misura in cui
introduce un meccanismo finanziario intrinsecamente contraddittorio,
tale da rendere in concreto inoperante la stessa copertura indicata,
si pone in contrasto non solo con il parametro costituzionale
evocato, ma altresi' con gli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale
della Regione Sardegna. Tali disposizioni, infatti, non consentono un
esercizio della potesta' legislativa sganciato dai principi di
coordinamento della finanza pubblica e dagli obblighi di equilibrio e
veridicita' delle scritture contabili, che si impongono come limiti
necessari e trasversali all'autonomia normativa regionale.
Ne deriva che la carenza strutturale della copertura finanziaria,
lungi dal costituire un mero vizio tecnico-contabile, integra una
piu' ampia violazione dei limiti statutari, traducendosi in un uso
distorto degli strumenti dell'autonomia finanziaria, incompatibile
con il quadro dei principi costituzionali e con la funzione stessa
dello Statuto quale fonte di delimitazione e ordine dell'intervento
legislativo regionale.
3) Violazione degli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale della
Regione Sardegna, in relazione ai limiti dell'autonomia legislativa e
ai principi di coordinamento della finanza pubblica.
Le disposizioni impugnate si pongono altresi' in contrasto con il
quadro statutario della Regione autonoma della Sardegna, segnatamente
con gli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3.
L'art. 3 dello Statuto individua le materie di competenza
primaria della regione, l'art. 4 quelle di competenza concorrente,
mentre l'art. 5 disciplina le funzioni amministrative. Tuttavia,
secondo la giurisprudenza costituzionale, tali competenze devono
essere esercitate nel rispetto dei principi fondamentali
dell'ordinamento, tra i quali rientrano quelli in materia di
equilibrio di bilancio e coordinamento della finanza pubblica.
La Corte costituzionale ha costantemente affermato che anche le
regioni a statuto speciale sono vincolate al rispetto dell'art. 81
Cost. e dei principi che ne derivano. Il principio della copertura
finanziaria delle leggi si impone, dunque, anche alle regioni ad
autonomia speciale, mentre l'autonomia finanziaria non puo' essere
esercitata in modo da compromettere gli equilibri complessivi della
finanza pubblica. Nel caso di specie, la disciplina impugnata, per le
ragioni gia' illustrate, non garantisce una copertura finanziaria
chiara e coerente e introduce un sistema gestionale contraddittorio.
Del resto, lo Statuto della Regione autonoma della Sardegna
stabilisce, all'art. 4, che «nei limiti del precedente articolo e dei
principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la regione emana norme
legislative sulle seguenti materie», il che comporta che il
legislatore regionale, non puo' sottrarsi a quella fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 della
Costituzione si ispira (sentenze n. 54 del 1958; n. 30 del 1959; n.
31 del 1961; n. 96 del 1966; n. 47 del 1967; n. 135 del 1968; n. 123
del 1975).
L'assetto normativo qui censurato e' dunque anche in contrasto
con i limiti che derivano dagli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto, in
quanto rappresenta un esercizio della potesta' legislativa non
conforme ai principi costituzionali. La Corte ha infatti sottolineato
che il coordinamento della finanza pubblica costituisce un limite
trasversale alle competenze legislative regionali (sent. n. 114 del
2025).
Ebbene, nel caso in esame, la mancanza di trasparenza e la
contraddittorieta' della disciplina non consentono di verificare
l'effettivo impatto della legge sul bilancio regionale, determinando
una violazione dei principi di coordinamento e, conseguentemente, un
superamento dei limiti statutari.
Ne consegue che le disposizioni impugnate risultano illegittime
anche per violazione degli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale,
in relazione ai principi costituzionali che delimitano l'esercizio
dell'autonomia legislativa regionale.
La disciplina censurata evidenzia un uso distorto degli strumenti
dell'autonomia finanziaria regionale, tale da integrare uno sviamento
rispetto alle finalita' cui essa e' costituzionalmente preordinata.
L'autonomia riconosciuta dallo Statuto speciale, infatti, non si
esaurisce nella mera disponibilita' di risorse o nella liberta' di
allocazione delle stesse, ma implica anche il rispetto di canoni di
corretta programmazione, trasparenza e coerenza contabile. Nel caso
in esame, invece, la costruzione normativa si traduce in una
artificiosa separazione tra fonti di finanziamento e strumenti di
gestione della spesa, che altera la fisiologia del bilancio regionale
e ne compromette la leggibilita'.
Una simile configurazione non solo impedisce il controllo
sull'effettivo utilizzo delle risorse, ma si pone anche in contrasto
con la funzione stessa del coordinamento della finanza pubblica, che
mira ad assicurare l'omogeneita' e la verificabilita' dei sistemi
contabili delle amministrazioni territoriali. In tal senso,
l'esercizio della potesta' legislativa regionale travalica i limiti
statutari, poiche' introduce un meccanismo finanziario che, lungi dal
rispettare i principi comuni dell'ordinamento, li elude attraverso
una strutturazione interna contraddittoria e non chiara.
Per tutto quanto sopra esposto, si insiste per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale degli articoli 6, comma 1, secondo
periodo, e 8, comma 1, della legge della Regione Sardegna 12 marzo
2026, n. 8, recante «Disciplina regionale in materia di istituzione
del reddito di studio (REST)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma della Sardegna in data 19 marzo 2026, n. 17,
laddove prevedono:
All'art. 6, comma 1, secondo periodo: «Non concorrono alla
composizione del fondo le somme di cui all'art. 8, comma 1».
All'art. 8, comma 1, dal proprio canto, stabilisce: «Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro
3.000.000, si provvede, a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle
risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale in conto della
missione 12, programma 04, titolo 1 per il finanziamento degli
interventi di cui alla legge regionale n. 18 del 2016».
Dette disposizioni si pongono in contrasto con i seguenti
articoli della Costituzione: art. 3; art. 81, terzo comma; nonche'
con gli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
P.Q.M.
Si chiede che codesta Corte voglia dichiarare l'illegittimita'
costituzionale, in parte qua, degli articoli 6, comma 1, secondo
periodo, e 8, comma 1, della legge della Regione autonoma della
Sardegna 12 marzo 2026, n. 8, pubblicata sul B.U.R. del 19 marzo
2026, n. 17, recante «Disciplina regionale in materia di istituzione
del reddito di studio (REST)». Con osservanza, si allega:
1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio
dei ministri del 14 maggio 2026, con annessa relazione;
2. legge della Regione autonoma della Sardegna del 12 marzo
2026, n. 8, pubblicata sul B.U.R. del 19 marzo 2026, n. 17, recante
«Disciplina regionale in materia di istituzione del reddito di studio
(REST)».
Roma, 15 maggio 2026
L'Avvocato dello Stato: Di Giorgio