Reg. Ric. n. 10 del 2026
pubbl. su G.U. del 03/06/2026 n. 22

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Istruzione – Norme della Regione autonoma Sardegna – Reddito di studio (REST) – Istituzione di un fondo denominato Fondo regionale reddito di studio (FREST) nel quale confluiscono risorse da bilancio regionale, nazionali ed europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla legge regionale n. 8 del 2026 – Esclusione, dalla composizione del fondo, delle somme di cui all’art. 8, comma 1, recante la norma finanziaria di copertura, a carico del bilancio regionale, degli oneri derivanti dall’attuazione della medesima legge regionale n. 8 del 2026 – Ricorso del Governo – Violazione del principio di ragionevolezza – Carenza dei requisiti minimi di coerenza, chiarezza e intelligibilità del testo normativo – Irragionevolezza per la contradditorietà interna del testo normativo – Incidenza sul legittimo affidamento e sulla certezza del diritto – Incidenza sul corretto esercizio della potestà legislativa regionale – Esercizio della potestà legislativa regionale in contrasto con i canoni di buon andamento, trasparenza e chiarezza a presidio dell’ordinamento della finanza e dell’azione pubblica.

- Legge della Regione Sardegna 12 marzo 2026, n. 8, artt. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1.

- Costituzione, art. 3; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4 e 5.

 

Bilancio e contabilità pubblica – Istruzione – Norme della Regione autonoma Sardegna – Reddito di studio (REST) – Istituzione di un fondo denominato Fondo regionale reddito di studio (FREST) nel quale confluiscono risorse da bilancio regionale, nazionali ed europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla legge regionale n. 8 del 2026 – Esclusione, dalla composizione del fondo, delle somme di cui all’art. 8, comma 1, recante la norma finanziaria di copertura, a carico del bilancio regionale, degli oneri derivanti dall’attuazione della medesima legge regionale n. 8 del 2026 – Ricorso del Governo – Carenza strutturale di copertura finanziaria degli oneri – Violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi – Incidenza sul corretto esercizio della potestà legislativa regionale – Esercizio della potestà legislativa regionale in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e degli obblighi di equilibrio e veridicità delle scritture contabili.

- Legge della Regione Sardegna 12 marzo 2026, n. 8, artt. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1.

- Costituzione, art. 81, terzo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4 e 5.

 

Bilancio e contabilità pubblica – Istruzione – Norme della Regione autonoma Sardegna – Reddito di studio (REST) – Istituzione di un fondo denominato Fondo regionale reddito di studio (FREST) nel quale confluiscono risorse da bilancio regionale, nazionali ed europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla legge regionale n. 8 del 2026 – Esclusione, dalla composizione del fondo, delle somme di cui all’art. 8, comma 1, recante la norma finanziaria di copertura, a carico del bilancio regionale, degli oneri derivanti dall’attuazione della medesima legge regionale n. 8 del 2026 – Ricorso del Governo – Eccedenza dai limiti statutari imposti alla competenza legislativa e amministrativa regionale – Contrasto con i principi in materia di equilibrio di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Sardegna 12 marzo 2026, n. 8, artt. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1.

- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, 4 e 5.


Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna  del 12/03/2026  Num. 8  Art. 6  Co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna  del 12/03/2026  Num. 8  Art. 8  Co. 1


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 81    Co.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.



Testo del ricorso

                        N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 maggio 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 maggio (del Presidente del Consiglio dei ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Istruzione - Norme  della  Regione
  autonoma Sardegna - Reddito di studio (REST) -  Istituzione  di  un
  fondo denominato Fondo regionale  reddito  di  studio  (FREST)  nel
  quale confluiscono  risorse  da  bilancio regionale,  nazionali  ed
  europee con destinazione coerente  rispetto  alle  misure  previste
  dalla  legge  regionale  n.  8  del  2026   -   Esclusione,   dalla
  composizione del fondo, delle somme di cui  all'art.  8,  comma  1,
  recante la norma finanziaria di copertura, a  carico  del  bilancio
  regionale, degli oneri  derivanti  dall'attuazione  della  medesima
  legge regionale n. 8 del 2026. 
- Legge  della  Regione  Sardegna  12  marzo  2026,  n.  8,   recante
  «Disciplina regionale in materia  di  istituzione  del  Reddito  di
  studio (REST)», artt. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1. 


(GU n. 22 del 03-06-2026)

    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri   pro   tempore   (C.F.   80188230587),
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro  la  Regione  autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
Presidente pro tempore della Giunta regionale (80002870923), con sede
in Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari, presso i seguenti indirizzi pec
tratti dal registro IPA: 
        segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it 
        presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it 
        presidenza@pec.regione.sardegna.it 
        avvocatura@pec.regione.sardegna.it 
    Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in  parte
qua, degli articoli 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1,  della
legge della Regione Sardegna 12 marzo 2026, n. 8, recante «Disciplina
regionale in materia di istituzione del reddito  di  studio  (REST)»,
pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  autonoma  della
Sardegna in data 19 marzo 2026, n. 17. 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio dei  ministri  nella  seduta  del  14  maggio  2026,  e  si
depositano, a  tal  fine,  estratto  conforme  del  verbale  e  della
relazione ministeriale. 
    La legge regionale introduce una  misura  di  sostegno  economico
attraverso  un  impianto  normativo  che,  nei   punti   oggetto   di
impugnazione, presenta  rilevanti  criticita'  strutturali,  tali  da
incidere non solo su principi costituzionali fondamentali,  ma  anche
sui limiti che lo  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma  della
Sardegna pone all'esercizio della potesta' legislativa regionale. 
    In particolare, la legge della Regione Sardegna 12 marzo 2026, n.
8, recante  «Disciplina  regionale  in  materia  di  istituzione  del
reddito di studio (REST)», pubblicata sul B.U.R. del 19  marzo  2026,
n.  17,  presenta  profili  di  illegittimita'   costituzionale   con
riferimento agli articoli 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma  1,
i quali, per le ragioni di seguito illustrate, determinano un assetto
normativo  intrinsecamente  contraddittorio  e  privo  dei  requisiti
minimi  di  coerenza,  chiarezza  e  verificabilita',  ponendosi   in
contrasto con l'art. 3  della  Costituzione,  con  l'art.  81,  terzo
comma, della Costituzione, nonche' con gli articoli 3, 4  e  5  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. 
    Le disposizioni impugnate, infatti,  si  caratterizzano  per  una
struttura tale da compromettere, al contempo, la razionalita' interna
della  disciplina  e  l'effettivita'  del  meccanismo  di   copertura
finanziaria, con conseguente  incidenza  sui  presupposti  stessi  di
legittimo esercizio della funzione  legislativa  regionale.  In  tale
prospettiva, i vizi denunciati non assumono rilievo  isolato,  ma  si
presentano come manifestazioni  convergenti  di  un  esercizio  della
potesta' normativa non  conforme  ai  principi  costituzionali  e  ai
limiti statutari che delimitano l'autonomia della regione. 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonche' degli  articoli
3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3  (Statuto
speciale  della  Regione  autonoma  della  Sardegna),  per  manifesta
irragionevolezza, intrinseca contraddittorieta' e radicale difetto di
intelligibilita'  della   disciplina   normativa,   con   conseguente
esercizio non conforme della potesta' legislativa regionale. 
    La disciplina risultante dal coordinamento tra  gli  articoli  6,
comma 1, secondo periodo e 8, comma 1, si colloca  al  di  sotto  del
livello minimo di coerenza  normativa  richiesto  dall'art.  3  della
Costituzione,   cosi'    come    interpretato    dalla    consolidata
giurisprudenza di codesta Corte. 
    All'art. 6, comma 1, l'impugnata legge regionale recita: «Per  le
finalita' della presente legge e' istituito un fondo denominato Fondo
regionale reddito di studio (FREST) nel quale confluiscono le risorse
da bilancio regionale, nazionali ed europee con destinazione coerente
rispetto  alle  misure  previste  dalla  presente   legge».   E,   in
particolare, al secondo periodo: «Non  concorrono  alla  composizione
del fondo le somme di cui all'art. 8, comma 1». 
    Il successivo art. 8, comma 1,  dal  proprio  canto,  stabilisce:
«Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente  legge,  pari  a
euro 3.000.000, si provvede, a decorrere  dall'anno  2026,  a  valere
sulle risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale  in  conto
della missione 12, programma 04, titolo 1 per il finanziamento  degli
interventi di cui alla legge regionale n. 18 del 2016». 
    La  lettura  coordinata  delle  disposizioni  richiamate   rivela
un'intrinseca  aporia  che  compromette  la  comprensibilita'  e   la
coerenza del disegno normativo.  Da  un  lato,  l'art.  6,  comma  1,
istituisce  il  Fondo  regionale  reddito  di  studio  (FREST)  quale
contenitore unitario delle risorse destinate al  finanziamento  delle
misure previste  dalla  legge,  escludendo  espressamente  dalla  sua
composizione  le  somme  di  cui  al  successivo  art.  8,  comma  1;
dall'altro  lato,  proprio  quest'ultima  disposizione  individua  le
risorse necessarie all'attuazione dell'intera legge,  quantificandole
e imputandole a specifici stanziamenti di bilancio. Ne  consegue  una
evidente  frattura  logico-sistematica:  le   risorse   destinate   a
sostenere gli interventi della legge sono, per  espressa  previsione,
sottratte al fondo che dovrebbe costituire lo  strumento  finanziario
deputato  a  raccoglierle  e  gestirle.  Tale  scollamento  determina
un'irragionevole duplicazione - o, peggio, una reciproca  elisione  -
dei canali di finanziamento, rendendo incerta l'effettiva allocazione
delle risorse e opaca la loro destinazione. In assenza di un criterio
che chiarisca il rapporto tra il fondo  e  gli  stanziamenti  di  cui
all'art. 8, la disciplina risulta non solo contraddittoria, ma  anche
inidonea a consentire un'applicazione coerente, ponendosi al di sotto
del  livello  minimo  di  intelligibilita'  normativa  richiesto  dal
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. 
    Codesta Corte costituzionale  ha  piu'  volte  affermato  che  il
principio di ragionevolezza implica non soltanto un controllo di  non
arbitrarieta' delle scelte legislative,  ma  anche  un  requisito  di
coerenza  interna  e  intelligibilita'  del   testo   normativo.   In
particolare, con la sentenza n. 110 del 2023, e' stato  ribadito  che
il  legislatore  non  puo'  introdurre  disposizioni  che   risultino
strutturalmente contraddittorie o tali da  impedire  l'individuazione
del precetto, giungendo ad affermare  che  una  disciplina  normativa
affetta da ambiguita' radicale si pone  in  contrasto  con  l'art.  3
della Costituzione in quanto mina la certezza del diritto. 
    Si legge nella  sentenza  n.  110  del  2023  sopra  citata:  «La
giurisprudenza di questa Corte, anche di recente ripercorsa (sentenze
n. 84 del 2023, punto 9 del Considerato in diritto; n. 64  del  2023,
punto 5.1. del Considerato in diritto; n. 57 del 2023,  punto  6.2.1.
del  Considerato  in  diritto;  n.  48  del  2023,  punto  8.3.   del
Considerato in diritto), e' costante  nell'affermare  che  «le  leggi
istitutive di nuove spese devono contenere  un'esplicita  indicazione
del relativo mezzo di copertura e che a tale obbligo non sfuggono  le
norme  regionali»  (sentenza  n.  244  del  2020,  punto  5.4.1.  del
Considerato in diritto), sottolineando che "il legislatore  regionale
non puo' sottrarsi a quella  fondamentale  esigenza  di  chiarezza  e
solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si  ispira"  (sentenza  n.
307 del 2013, punto 9.2. del Considerato  in  diritto)».  Ed  ancora:
«deve piu' in generale ritenersi che  disposizioni  irrimediabilmente
oscure, e pertanto foriere di  intollerabile  incertezza  nella  loro
applicazione concreta, si pongano  in  contrasto  con  il  canone  di
ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 della Costituzione». 
    Nel caso di specie, la contraddizione tra le disposizioni  emerge
con evidenza in quanto il legislatore regionale costruisce un sistema
che  come  sopra  accennato,  anziche'  coordinarsi,  si  neutralizza
reciprocamente. Il fondo istituito dall'art. 6 e'  configurato  quale
perno  del  sistema  di  finanziamento   della   misura,   ma   viene
contemporaneamente privato, per effetto della clausola di  esclusione
contenuta nel medesimo articolo al  secondo  periodo,  delle  risorse
individuate come copertura nell'art. 8.  Tale  costruzione  normativa
non e' suscettibile  di  interpretazione  armonizzante,  poiche'  non
esiste alcun criterio che consenta di stabilire se debba prevalere la
funzione del fondo o la  destinazione  delle  risorse  indicate  come
copertura. 
    La giurisprudenza costituzionale  ha  chiarito  che  l'ambiguita'
normativa e' tollerabile solo entro limiti fisiologici, ma non quando
essa si traduca in una contraddizione insanabile.  E'  stato  infatti
evidenziato che il principio di ragionevolezza e' violato  quando  la
disciplina  risulti  intrinsecamente  incoerente  rispetto  alla  sua
stessa  struttura.  Codesta  Corte   ha   infatti   evidenziato   che
l'intrinseca «contraddittorieta' tra la ratio della disposizione e il
suo contenuto normativo, si estrinseca nella  violazione  del  canone
della ragionevolezza  e  pertanto  rientra  nella  sfera  applicativa
dell'art. 3 della Costituzione (sentenze n. 172 del 2006, n. 146  del
1996 e n. 313 del 1995)» (sentenza n. 279/2012). 
    Del pari si ritiene che una disposizione  normativa,  per  essere
rispondente ai canoni dell'art. 3 della  Costituzione,  debba  essere
costruita  in  modo  da  non  generare  conflitti  interni  idonei  a
compromettere la  sua  applicazione.  Nello  stesso  senso,  la  gia'
menzionata sentenza n. 210  del  2023  evidenzia  che  l'inserimento,
nell'ambito  di  una   disposizione   normativa,   di   elementi   di
irrazionalita' e contraddittorieta' "determina anche  una  violazione
di quel canone  di  coerenza  delle  norme  che  e'  espressione  del
principio di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3  della  Costituzione"
(sentenza n. 185 del 1992, punto 2 del Considerato in diritto)». 
    Nel caso in esame, la contraddizione non e' marginale, ma  incide
sul cuore della disciplina finanziaria, determinando  una  situazione
che puo' essere qualificata come  di  assoluta  inconoscibilita'  del
testo normativo. Non si  tratta,  dunque,  di  una  mera  difficolta'
interpretativa, bensi' di un difetto  strutturale  che  impedisce  al
sistema normativo di funzionare. 
    Sotto un ulteriore profilo, la Corte ha piu' volte  ribadito  che
la chiarezza della legge costituisce una  garanzia  non  solo  per  i
destinatari, ma anche  per  la  stessa  amministrazione  chiamata  ad
applicarla. In tale prospettiva, la  sentenza  n.  364  del  1988  ha
evidenziato che la prevedibilita'  delle  conseguenze  giuridiche  e'
elemento essenziale dello Stato di diritto. Nel caso  di  specie,  la
mancanza di  chiarezza  circa  le  risorse  e  la  loro  destinazione
compromette  tale  prevedibilita',   rendendo   incerta   la   stessa
possibilita'  per  la  legge  di  essere   posta   concretamente   in
esecuzione. 
    L'insieme di  tali  considerazioni  conduce  a  ritenere  che  le
disposizioni impugnate  violino  in  modo  evidente  l'art.  3  della
Costituzione, in quanto introducono una disciplina che non soddisfa i
requisiti minimi di coerenza, chiarezza e intelligibilita'  richiesti
dall'ordinamento. 
    Invero, il principio  di  ragionevolezza,  quale  proiezione  del
canone  di  eguaglianza  sostanziale,  impone   al   legislatore   di
approntare assetti normativi tra loro non contraddittori e  idonei  a
rendere percepibile, in termini sufficientemente chiari, il nesso tra
i mezzi predisposti e le finalita' perseguite. Nel  caso  di  specie,
tale  nesso  risulta  irrimediabilmente  compromesso:  la  disciplina
finanziaria si articola secondo previsioni che, lungi dall'integrarsi
in un sistema coerente, si elidono reciprocamente,  rendendo  incerta
sia l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili sia  le
modalita' del loro impiego. 
    Da cio' discende una duplice violazione del parametro evocato. 
    Da un lato, la contraddittorieta'  interna  tra  le  disposizioni
esaminate determina  un  difetto  di  razionalita'  intrinseca  della
legge, che si traduce in un assetto privo di adeguata giustificazione
logica. 
    Dall'altro lato, l'opacita' del  quadro  normativo  incide  sulla
stessa possibilita' per  i  destinatari  -  nonche'  per  gli  organi
chiamati a darvi attuazione - di comprendere con certezza la  portata
e  il  funzionamento  degli  strumenti  previsti,   con   conseguente
compromissione  dell'affidamento  legittimo  e  della  certezza   del
diritto. 
    In tal modo, la normativa si colloca al  di  sotto  della  soglia
minima  di  qualita'  legislativa   richiesta   dall'art.   3   della
Costituzione, venendo meno a  quell'esigenza  di  ragionevolezza,  di
linearita'   e   intelligibilita'   che    costituisce    presupposto
imprescindibile  per  l'esercizio  non  arbitrario   della   funzione
legislativa. 
    Le  descritte  criticita'  non  esauriscono,  tuttavia,  il  loro
rilievo nell'ambito del  solo  parametro  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione, ma assumono altresi'  diretta  incidenza  sul  corretto
esercizio della potesta' legislativa regionale, quale delineata dallo
Statuto speciale della Regione autonoma della  Sardegna.  Invero,  la
configurazione    di    un    assetto    normativo    intrinsecamente
contraddittorio e privo dei requisiti minimi di intelligibilita'  non
puo' essere ricondotta entro l'ambito di un legittimo esercizio delle
competenze legislative riconosciute dagli articoli 3,  4  e  5  della
legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  atteso  che  tali
disposizioni, come specificamente previsto all'art. 4, pur delineando
un'autonomia ampia, postulano pur sempre  il  rispetto  dei  principi
fondamentali dell'ordinamento, tra i quali si annovera, con carattere
trasversale, il canone di  razionalita'  e  coerenza  dell'intervento
normativo. In  tale  prospettiva,  la  violazione  del  principio  di
ragionevolezza, lungi dal rimanere  confinata  ad  un  vizio  interno
della disciplina, si traduce in un indice sintomatico del superamento
dei limiti stessi dell'autonomia legislativa regionale, giacche'  una
normativa  strutturalmente   incoerente   e   non   suscettibile   di
applicazione univoca  si  pone,  per  cio'  solo,  al  di  fuori  del
perimetro entro cui la funzione legislativa puo' essere esercitata in
modo conforme al disegno costituzionale e statutario. Ne consegue che
l'irragionevolezza  sopra  evidenziata  si  riflette  anche  in   una
violazione  degli  articoli  3,  4  e  5  dello   Statuto   speciale,
risolvendosi in un esercizio della potesta' normativa non  rispettoso
dei canoni di buon andamento, trasparenza e chiarezza che  presidiano
l'ordinamento della finanza e dell'azione pubblica. 
2) Violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione,  nonche'
degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio  1948,
n. 3 (Statuto speciale della Regione autonoma  della  Sardegna),  per
difetto di copertura finanziaria certa, attendibile e non arbitraria,
nonche' per incoerenza strutturale del meccanismo  di  finanziamento,
tale da determinare un esercizio della potesta' legislativa regionale
in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e
con i limiti statutari dell'autonomia. 
    La violazione del principio di ragionevolezza  si  intreccia,  in
modo inscindibile, con la violazione dell'art. 81, terzo comma, della
Costituzione, che impone al legislatore di assicurare  una  copertura
finanziaria effettiva, credibile e  verificabile  per  ogni  nuova  o
maggiore spesa. 
    Codesta  Corte  costituzionale  ha  elaborato,  in  materia,   un
orientamento consolidato secondo cui la  copertura  non  puo'  essere
meramente  apparente,  ma  deve  essere   idonea   a   garantire   la
sostenibilita' della spesa in termini concreti. La  sentenza  n.  110
del 2023 ha affermato che la copertura deve essere non  arbitraria  o
irrazionale. La sentenza n.  244  del  2020,  ribadendo  un  costante
orientamento di codesta Corte, ha  chiarito  ulteriormente  che  tali
principi si applicano anche alle regioni a statuto speciale. 
    Inoltre, la sentenza n. 70 del 2012 ha precisato che la copertura
deve permettere una verifica effettiva della corrispondenza tra oneri
e mezzi, escludendo soluzioni normative che si  limitino  a  indicare
genericamente fonti di finanziamento. Ne consegue  che  la  copertura
finanziaria di una  disposizione  di  legge,  anche  regionale,  deve
essere certa e non eventuale.  Nel  caso  di  specie,  la  previsione
dell'art. 8, comma 1, non soddisfa tali requisiti, in quanto  la  sua
efficacia e' compromessa dalla disposizione  contenuta  nell'art.  6,
comma 1. 
    Il legislatore  individua  una  fonte  di  finanziamento,  ma  al
contempo  introduce  un  meccanismo   che   ne   esclude   l'utilizzo
nell'ambito  del  fondo  destinato  a  sostenere  la   misura.   Tale
contraddizione rende  impossibile  verificare  se  la  copertura  sia
effettivamente idonea a garantire la realizzazione dell'intervento. 
    Ci si trova di fronte ad una carenza strutturale della disciplina
finanziaria, che priva  la  copertura  di  ogni  effettiva  capacita'
operativa.  La  scelta  del  legislatore   regionale   di   escludere
espressamente dal fondo destinato all'attuazione della legge  proprio
le risorse individuate per farvi fronte comporta che  la  spesa,  pur
formalmente  autorizzata  e  contabilmente  individuata,  risulti  in
concreto priva di uno strumento giuridico idoneo alla sua gestione ed
erogazione. 
    In tal senso, la copertura prevista si risolve in una indicazione
meramente nominale  di  mezzi  finanziari,  non  accompagnata  da  un
coerente meccanismo di impiego, e pertanto inidonea a  soddisfare  il
requisito   della   effettivita'   richiesto   dall'art.   81   della
Costituzione. La copertura finanziaria deve  non  solo  esistere  sul
piano contabile, ma anche essere concretamente utilizzabile  ai  fini
dell'attuazione  della  spesa,  non   potendo   risolversi   in   una
costruzione normativa che,  per  effetto  di  disposizioni  tra  loro
incompatibili, ne impedisca l'impiego. 
    Ne deriva che la disciplina censurata non  si  limita  a  rendere
incerta  la  copertura,  ma  la  svuota  di  contenuto   sostanziale,
determinando una situazione in cui la spesa e' priva di un  effettivo
sostegno finanziario, in  violazione  dei  principi  di  veridicita',
attendibilita' e trasparenza del bilancio pubblico. 
    Codesta Corte costituzionale ha piu' volte  sottolineato  che  la
copertura  deve  essere  non  solo  formalmente  indicata,  ma  anche
funzionalmente coerente con la struttura della spesa. La mancanza  di
coordinamento tra le disposizioni  finanziarie  puo'  determinare  (e
determina  nella  specie)   una   violazione   dell'art.   81   della
Costituzione, in quanto impedisce di  ricostruire  il  reale  assetto
degli oneri. 
    Nel caso in esame,  la  mancanza  di  coordinamento  e'  tale  da
generare una incertezza radicale circa la destinazione delle risorse,
con la conseguenza  che  la  copertura  si  presenta  come  meramente
formale. Tale situazione  e'  aggravata  dal  fatto  che  le  risorse
indicate provengono da un fondo gia' destinato  ad  altre  finalita',
senza che sia chiarito il meccanismo di riallocazione e senza che sia
garantita la compatibilita' con gli equilibri di bilancio. 
    La giurisprudenza costituzionale ha,  inoltre,  ribadito  che  la
disciplina finanziaria deve consentire di valutare ex ante  l'impatto
della legge sul bilancio pubblico. In tal senso, la sentenza  n.  247
del 2017 ha sostenuto che il  principio  di  equilibrio  di  bilancio
richiede una programmazione finanziaria trasparente  e  verificabile.
Nel caso in esame, tale requisito e' del tutto  assente,  poiche'  la
struttura normativa impedisce di comprendere come e in  quale  misura
le risorse saranno effettivamente utilizzate. 
    Ne consegue che le  disposizioni  impugnate  violano  l'art.  81,
terzo comma, della  Costituzione,  in  quanto  non  garantiscono  una
copertura finanziaria conforme ai criteri elaborati da codesta Corte. 
    Anche sotto il profilo sin qui esaminato, la violazione dell'art.
81,  terzo  comma,  della  Costituzione  non  esaurisce  la   portata
dell'illegittimita' denunciata, dovendo essa essere letta in  stretta
connessione con i limiti che lo Statuto speciale  pone  all'esercizio
dell'autonomia legislativa regionale. Il  difetto  di  una  copertura
finanziaria effettiva, verificabile e coerente con la struttura della
spesa, infatti, incide direttamente sulle condizioni di  legittimita'
dell'intervento  normativo  regionale,   in   quanto   impedisce   di
assicurare quella  trasparenza  e  attendibilita'  del  bilancio  che
costituisce  presupposto  indefettibile  anche  per  le  regioni   ad
autonomia speciale. 
    In tale quadro, la disciplina  censurata,  nella  misura  in  cui
introduce un meccanismo finanziario intrinsecamente  contraddittorio,
tale da rendere in concreto inoperante la stessa copertura  indicata,
si pone  in  contrasto  non  solo  con  il  parametro  costituzionale
evocato, ma altresi' con gli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale
della Regione Sardegna. Tali disposizioni, infatti, non consentono un
esercizio  della  potesta'  legislativa  sganciato  dai  principi  di
coordinamento della finanza pubblica e dagli obblighi di equilibrio e
veridicita' delle scritture contabili, che si impongono  come  limiti
necessari e trasversali all'autonomia normativa regionale. 
    Ne deriva che la carenza strutturale della copertura finanziaria,
lungi dal costituire un mero  vizio  tecnico-contabile,  integra  una
piu' ampia violazione dei limiti statutari, traducendosi  in  un  uso
distorto degli strumenti  dell'autonomia  finanziaria,  incompatibile
con il quadro dei principi costituzionali e con  la  funzione  stessa
dello Statuto quale fonte di delimitazione e  ordine  dell'intervento
legislativo regionale. 
3) Violazione degli articoli 3, 4 e 5 dello  Statuto  speciale  della
Regione Sardegna, in relazione ai limiti dell'autonomia legislativa e
ai principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    Le disposizioni impugnate si pongono altresi' in contrasto con il
quadro statutario della Regione autonoma della Sardegna, segnatamente
con gli articoli 3, 4 e 5  della  legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3. 
    L'art.  3  dello  Statuto  individua  le  materie  di  competenza
primaria della regione, l'art. 4 quelle  di  competenza  concorrente,
mentre l'art. 5  disciplina  le  funzioni  amministrative.  Tuttavia,
secondo la  giurisprudenza  costituzionale,  tali  competenze  devono
essere   esercitate   nel   rispetto   dei   principi    fondamentali
dell'ordinamento,  tra  i  quali  rientrano  quelli  in  materia   di
equilibrio di bilancio e coordinamento della finanza pubblica. 
    La Corte costituzionale ha costantemente affermato che  anche  le
regioni a statuto speciale sono vincolate al  rispetto  dell'art.  81
Cost. e dei principi che ne derivano. Il  principio  della  copertura
finanziaria delle leggi si impone,  dunque,  anche  alle  regioni  ad
autonomia speciale, mentre l'autonomia finanziaria  non  puo'  essere
esercitata in modo da compromettere gli equilibri  complessivi  della
finanza pubblica. Nel caso di specie, la disciplina impugnata, per le
ragioni gia' illustrate, non  garantisce  una  copertura  finanziaria
chiara e coerente e introduce un sistema gestionale contraddittorio. 
    Del resto, lo  Statuto  della  Regione  autonoma  della  Sardegna
stabilisce, all'art. 4, che «nei limiti del precedente articolo e dei
principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la  regione  emana  norme
legislative  sulle  seguenti  materie»,  il  che  comporta   che   il
legislatore regionale,  non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui  l'art.  81  della
Costituzione si ispira (sentenze n. 54 del 1958; n. 30 del  1959;  n.
31 del 1961; n. 96 del 1966; n. 47 del 1967; n. 135 del 1968; n.  123
del 1975). 
    L'assetto normativo qui censurato e' dunque  anche  in  contrasto
con i limiti che derivano dagli articoli 3, 4 e 5 dello  Statuto,  in
quanto  rappresenta  un  esercizio  della  potesta'  legislativa  non
conforme ai principi costituzionali. La Corte ha infatti sottolineato
che il coordinamento della finanza  pubblica  costituisce  un  limite
trasversale alle competenze legislative regionali (sent. n.  114  del
2025). 
    Ebbene, nel caso in  esame,  la  mancanza  di  trasparenza  e  la
contraddittorieta' della  disciplina  non  consentono  di  verificare
l'effettivo impatto della legge sul bilancio regionale,  determinando
una violazione dei principi di coordinamento e, conseguentemente,  un
superamento dei limiti statutari. 
    Ne consegue che le disposizioni impugnate  risultano  illegittime
anche per violazione degli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto  speciale,
in relazione ai principi costituzionali  che  delimitano  l'esercizio
dell'autonomia legislativa regionale. 
    La disciplina censurata evidenzia un uso distorto degli strumenti
dell'autonomia finanziaria regionale, tale da integrare uno sviamento
rispetto alle finalita' cui essa e' costituzionalmente preordinata. 
    L'autonomia riconosciuta dallo Statuto speciale, infatti, non  si
esaurisce nella mera disponibilita' di risorse o  nella  liberta'  di
allocazione delle stesse, ma implica anche il rispetto di  canoni  di
corretta programmazione, trasparenza e coerenza contabile.  Nel  caso
in  esame,  invece,  la  costruzione  normativa  si  traduce  in  una
artificiosa separazione tra fonti di  finanziamento  e  strumenti  di
gestione della spesa, che altera la fisiologia del bilancio regionale
e ne compromette la leggibilita'. 
    Una  simile  configurazione  non  solo  impedisce  il   controllo
sull'effettivo utilizzo delle risorse, ma si pone anche in  contrasto
con la funzione stessa del coordinamento della finanza pubblica,  che
mira ad assicurare l'omogeneita' e  la  verificabilita'  dei  sistemi
contabili  delle  amministrazioni   territoriali.   In   tal   senso,
l'esercizio della potesta' legislativa regionale travalica  i  limiti
statutari, poiche' introduce un meccanismo finanziario che, lungi dal
rispettare i principi comuni dell'ordinamento,  li  elude  attraverso
una strutturazione interna contraddittoria e non chiara. 
    Per tutto quanto sopra esposto, si insiste per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale degli  articoli  6,  comma  1,  secondo
periodo, e 8, comma 1, della legge della Regione  Sardegna  12  marzo
2026, n. 8, recante «Disciplina regionale in materia  di  istituzione
del reddito di studio (REST)», pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione autonoma della Sardegna in data 19 marzo 2026,  n.  17,
laddove prevedono: 
        All'art. 6, comma 1, secondo periodo:  «Non  concorrono  alla
composizione del fondo le somme di cui all'art. 8, comma 1». 
        All'art. 8, comma 1, dal  proprio  canto,  stabilisce:  «Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente  legge,  pari  a  euro
3.000.000, si provvede, a decorrere dall'anno 2026,  a  valere  sulle
risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale in  conto  della
missione 12, programma  04,  titolo  1  per  il  finanziamento  degli
interventi di cui alla legge regionale n. 18 del 2016». 
    Dette  disposizioni  si  pongono  in  contrasto  con  i  seguenti
articoli della Costituzione: art. 3; art. 81,  terzo  comma;  nonche'
con gli articoli 3, 4 e 5  della  legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). 

 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che codesta Corte  voglia  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale, in parte qua, degli  articoli  6,  comma  1,  secondo
periodo, e 8, comma 1,  della  legge  della  Regione  autonoma  della
Sardegna 12 marzo 2026, n. 8, pubblicata  sul  B.U.R.  del  19  marzo
2026, n. 17, recante «Disciplina regionale in materia di  istituzione
del reddito di studio (REST)». Con osservanza, si allega: 
        1. estratto conforme del verbale della seduta  del  Consiglio
dei ministri del 14 maggio 2026, con annessa relazione; 
        2. legge della Regione autonoma della Sardegna del  12  marzo
2026, n. 8, pubblicata sul B.U.R. del 19 marzo 2026, n.  17,  recante
«Disciplina regionale in materia di istituzione del reddito di studio
(REST)». 
          Roma, 15 maggio 2026 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Di Giorgio