Reg. Ric. n. 8 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 26/02/2025 n. 9
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che la legge n. 20 del 2024bsi applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Ricorso del Governo – Denunciate norme che, trovando attuazione immediata in relazione ai procedimenti amministrativi già in corso di svolgimento nonché ai procedimenti addirittura conclusi con provvedimenti favorevoli, si presentano quali sopravvenienze normative sfavorevoli - Disposizioni regionali irragionevolmente incidenti, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee come identificate dalla normativa statale fondamentale di riforma economico-sociale – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio - Contrasto con i principi di uguaglianza, di certezza del diritto e di legittimo affidamento – Previsione la quale, nel disporre che una volta avviato il procedimento di autorizzazione, l’impianto di produzione e accumulo di energia elettrica non possa esser più realizzato, determina in ogni caso un indubbio danno a carico dell’operatore – Lesione della libertà di iniziativa economica dato che nelle more del compimento delle procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, l’operatore ha già sostenuto dei costi tecnici e amministrativi ingenti.
- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 20, comma 8.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla legge reg. n. 20 del 2024 e dai commi 9 e 11 della medesima legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Ricorso del Governo – Denunciate disposizioni regionali le quali, impedendo l’applicazione della legislazione statale che impone il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, configurano le ipotesi censurate dalla giurisprudenza costituzionale di c.d. leggi di reazione, volte a render inapplicabile, nel proprio territorio, una legge ritenuta costituzionalmente illegittima, dannosa o inopportuna - Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Contrasto con il decreto del Ministero dell’ambiente (c.d. decreto aree idonee) 21 giugno 2024 che impone alle regioni il raggiungimento dell’obiettivo di decarbonizzazione fissato a livello europeo – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Disciplina che impone, a prescindere dal grado di maturità dei procedimenti amministrativi rilevanti, un divieto di realizzazione del progetto, determinante un nocumento all’operatore che, nelle more del compimento delle procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, ha già sostenuto dei costi tecnici e amministrativi ingenti – Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio - Vulnerazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto – Disposizione che rende inefficaci i titoli abilitativi già formatisi, costituendo una sopravvenienza normativa sfavorevole e retroattiva che lede i diritti già acquisiti dall’interessato – Violazione del principio di ragionevolezza.
- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e) ; decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, artt. 20 e 22; decreto del Ministero dell’ambiente (c.d. decreto aree idonee), di concerto con il Ministero della cultura, 21 giugno 2024; direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, art. 16-septies.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Ricorso del Governo - Denunciata disciplina che confligge con il principio eurounitario dell’interesse pubblico prevalente alla diffusione dell’energia da fonte rinnovabile – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.
- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, art. 16-septies.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della legge reg. n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 del'art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che non chiarisce se debba valere solo per il futuro oppure se debba riferirsi anche a interventi già iniziati alla data della sua entrata in vigore – Violazione del principio della certezza del diritto e della chiarezza normativa – Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e legittimo affidamento – Violazione della libertà di iniziativa economica privata – Conflitto con la normativa statale interposta che correla il concetto di area idonea non alla possibilità di ospitare impianti da fonti rinnovabili, bensì all’accesso a talune misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.
- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 20.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che indica quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore – Ricorso del Governo – Previsione che confligge con la normativa statale interposta la quale prevede che si giunga all’individuazione delle relative aree idonee all’esito di un percorso pianificatorio statale partecipato dalle regioni – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.
- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 9.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, artt. 20 e 23.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione – Previsione che l'istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER - Previsione che la deliberazione è preceduta da un processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico" nonché dall'espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione che l'istanza per il raggiungimento dell'intesa è proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi, all'unanimità, in relazione alla compatibilità dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee – Previsione che nel procedimento amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito – Previsione che, in caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo stabilito per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell'impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU) – Ricorso del Governo – Denunciate misure di semplificazione e accelerazione che costituiscono eccezioni rispetto all’ordinario funzionamento della conferenza di servizi e del silenzio assenso – Previsione che non garantisce quei livelli ulteriori di tutela, rispetto alla disciplina statale – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono esser garantiti su tutto il territorio nazionale – Disposizione regionale la quale consente che un impianto per la produzione di energie rinnovabili possa essere realizzato nell’ambito di aree non idonee a seguito di un’intesa politica tra enti territoriali, anche in aree soggette a una tutela culturale e paesaggistica - Conflitto con la normativa statale che fissa, per la realizzazione di un impianto per la produzione di energie rinnovabili, un procedimento apposito da parte della soprintendenza competente - Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.
- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 3, commi 1, 2, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere m) e s); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. da 14 a 14-quinquies, 17- bis, 20 e 29; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 21 e 146; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 1 Co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 1 Co. 5
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 1 Co. 7
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 1 Co. 8
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 1 Co. 9
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 3 Co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 3 Co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 3 Co. 4
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 3 Co. 5
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 41 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4 Co.
legge costituzionale Art. 10 Co.
direttiva UE Art. 16 Co.
legge Art. 14 Co.
legge Art. 14 Co.
legge Art. 14 Co.
legge Art. 14 Co.
legge Art. 14 Co.
legge Art. 17 Co.
legge Art. 20 Co.
legge Art. 29 Co.
decreto legislativo Art. 21 Co.
decreto legislativo Art. 146 Co.
decreto legislativo Art. Co.
decreto legislativo Art. 20 Co.
decreto legislativo Art. 22 Co.
decreto legislativo Art. 23 Co.
decreto del Ministro dell'ambiente Art. Co.
Udienza Pubblica del 07/10/2025 rel. BUSCEMA
Testo dell'ricorso
N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 03 febbraio 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 febbraio 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che la legge reg. n. 20 del 2024 si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che e' vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla legge reg. n. 20 del 2024 e dai commi 9 e 11 dell'art. 1 della medesima legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e' in corso al momento dell'entrata in vigore della legge reg. n. 20 del 2024 - Previsione che non puo' essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gia' emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneita'. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della legge reg. n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonche', nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che indica quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che i comuni hanno facolta' di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea, al fine del raggiungimento di un'intesa con la Regione - Previsione che l'istanza e' deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtu' di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER - Previsione che la deliberazione e' preceduta da un processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico", nonche' dall'espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione che l'istanza per il raggiungimento dell'intesa e' proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi, all'unanimita', in relazione alla compatibilita' dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee - Previsione che nel procedimento amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito - Previsione che, in caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente ha facolta' di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo stabilito per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell'impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU). - Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi), artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9; 3, commi, 1, 2, 4 e 5. (GU n. 9 del 26-02-2025) Ricorso ex art. 127 della Costituzione Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587) presso i cui uffici; contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, presidente della Giunta regionale, nella sua sede in Cagliari, al viale Trento n. 69, indirizzo PEC: presidenza@pec.regione.sardegna.it Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9; 3, commi 1, 2, 4 e 5 della legge della Regione Autonoma della Sardegna del 5 dicembre 2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione di procedimenti autorizzativi» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURS) del 5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I e II), giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 28 gennaio 2025. Per quanto in questa sede d'interesse, si riportano di seguito le disposizioni impugnate che cosi' dispongono: Art. 1 - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER). «1. La presente legge: a) individua le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonche' delle disposizioni di cui all'art. 3, lettera f), m) e n), art. 4, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), e secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio; b) detta disposizioni urgenti, nel rispetto della lettera a), ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante: «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153; c) garantisce la minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonche' la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nonche' nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all'anno 2030 per la Regione autonoma della Sardegna; d) garantisce la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, nonche' di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale disviluppo della rete stessa. 2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico, si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. La presente legge si applica alle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi della Convenzione di Montego Bay del10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994). [...] 5. E' vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee cosi' come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e' in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non puo' essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gia' emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno gia' comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Il divieto di realizzazione di cui al presente comma non si applica agli impianti agrivoltaici realizzati direttamente ed esclusivamente dai coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato G, punto 2, e aventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW, purche' siano gia' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. [...] 7. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneita'. Nei casi di cui al precedente periodo, limitatamente a gli impianti fotovoltaici e agli impianti di accumulo, qualora i relativi progetti di realizzazione prevedano l'installazione presso aree rientranti nelle zone urbanistiche omogenee D e G, di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), non si applicano le fasce di tutela di cui alle lettere s), x), w) e bb) dell'allegato A qualora l'area oggetto del rispettivo intervento sia infrastrutturata e urbanizzata in misura uguale o maggiore al 60 per cento. Limitatamente ai casi di cui al precedente periodo, qualora l'area non sia infrastrutturata e urbanizzata ed edificata almeno al 60 per cento, le fasce di tutela di cui al precedente periodo sono ridotte del 70 per cento. Qualora un progetto di impianto FER, ivi inclusi gli accumuli ad essi connessi, sia finalizzato all'autoconsumo o al servizio di una comunita' energetica e ricade in una delle condizioni di cui ai precedenti periodi, prevale il criterio di idoneita'. 8. Gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonche', nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, da intendersi come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, ivi compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale. 9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore gli specchi acquei compresi nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego Bay, ratificata con la legge n. 689 del 1994, le aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999), le aree marine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione vigente nonche' le aree protette, le aree protette a mare incluse nella Rete Natura 2000, le aree parco dell'arcipelago de La Maddalena, ivi incluse le relative fasce di rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali, le aree abituali di pesca censite nel «SID-Portale del Mare» tenuto a cura dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le aree interessate da indagini e ritrovamenti di archeologia subacquea, le aree marine attraversate dal passaggio dei tonni individuate con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro centoventi giorni, nonche' le aree ricadenti nei coni di visuale relativi ai beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli di cui all'art. 17, comma 3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. Questi sono identificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dai beni di cui all'art. 17, comma 3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale.» Art. 3 - Misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti e disposizioni finali. 1. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarita' storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole, i comuni hanno facolta' di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea ai sensi della presente legge. L'istanza e' finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione. Qualora l'istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente in un'area mineraria dismessa di proprieta' regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l'area medesima e' trasferita in proprieta' ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali). 2. L'istanza e' deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtu' di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER. La deliberazione di cui al presente comma e' preceduta da un processo partecipativo, denominato «dibattito pubblico» nonche' dall'espletamento di una consultazione popolare nel rispetto degli istituti partecipativi previsti nei rispettivi statuti comunali. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la consultazione popolare di cui al precedente periodo si deve concludere con una posizione favorevole rispetto alla proposta di realizzazione dell'impianto o accumulo FER. 4. L'istanza per il raggiungimento dell'intesa e' proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi, all'unanimita', in relazione alla compatibilita' dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee. Non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito. I risultati del Tavolo tecnico sono trasmessi alla Giunta regionale che delibera sull'esito dell'intesa ai sensi dei criteri individuati con la delibera di cui al comma 6. 5. In caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente ha facolta' di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell'impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU).» La legge regionale sopra menzionata e' la prima legge regionale che ad oggi ha individuato le aree idonee e le superfici idonee, non idonee ed ordinarie al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica, in asserita conformita' ai principi e criteri fissati dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e nella dichiarata conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante: «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153, decreto adottato in attuazione dell'art. 20, comma 1 e 2 del decreto legislativo cit. La legge regionale e' censurabile nelle disposizioni sopra indicate e, pertanto, si propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti Motivi Illegittimita' costituzione dell'art. 1, commi 2, 5, 7, 8, e 9 della legge della Regione Autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 per contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il Regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (Renewable Energy Directive c.d. RED III); per contrasto con l'art. 117, terzo comma in relazione agli articoli 20, 22 e 23 del decreto legislativo n. 199/2021 (1) e al decreto ministeriale 21 giugno 2024 recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili» (articoli 1, comma 2, 2 e 7; per contrasto con l'art 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e con la legge costituzionale n. 3 del 1948 (articoli 3 e 4, lett. e) anche in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s) per invasione della Regione Autonoma Sardegna in materia di tutela dei beni paesaggistici nonche' infine per contrasto gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione. I.1 - L'art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna, sopra riportato, che reca le disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (d'ora in poi «FER»), presenta profili di illegittimita' costituzionale, eccedendo dalle competenze statuarie della Regione autonoma Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948) e ponendosi in contrasto, per le motivazioni che saranno illustrate, con la normativa statale di riferimento che pone i principi fondamentali, vincolanti per le Regioni, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in tal modo violando quindi l'art. 117, terzo comma della Costituzione in relazione ai parametri interposti indicati in rubrica che saranno di seguito precisati in relazione alle singole disposizioni oggetto di censura. Inoltre, poiche' la disciplina statale di riferimento e' di derivazione eurounitaria si evidenzia, altresi', la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui «la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» in relazione ai parametri interposti indicati in rubrica da cui discende, come sara' successivamente precisato, l'interesse pubblico prevalente alla diffusione dell'energia da fonte rinnovabile. Le previsioni contenute nei commi 2, 5, 8 del medesimo art. 1 della legge regionale, come sara' meglio precisato nel proseguo, nella parte in cui prevedono che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti degli impianti a fonti rinnovabili per i quali il procedimento autorizzativo si sia gia' concluso e in relazione ai proponenti che abbiano gia' acquisito una posizione giuridica consolidata in relazione all'opera realizzata, presentandosi alla stregua di una sopravvenienza normativa sfavorevole nei confronti degli operatori del settore, si pone in contrasto con i principi di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, di certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonche' di liberta' di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione. I.2 - Si premette che lo Statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948) riconosce alla Regione, con l'art. 4, lettera e): competenza legislativa in materia della sola «produzione e distribuzione di energia elettrica» con i limiti stabiliti dall'art. 3 del medesimo Statuto speciale - ovvero in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica quali sono indubbiamente gli articoli 20, 22 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021 - nonche' dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. (2) In virtu', dunque, dell'art 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 33 che consente l'applicazione delle disposizioni del Titolo V della Costituzione cosi' come modificato dalla stessa legge costituzionale alla Regioni a statuto speciale per le parti in cui si prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' a queste attribuite - viene in rilievo la violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione in presenza di disposizioni regionali configgenti con previsioni legislative statali di principio volte al conseguimento di obiettivi di politica energetica gravanti sullo Stato italiano nel suo complesso, perche' esso configura un titolo di competenza piu' ampio rispetto a quello previsto dallo Statuto speciale della Regione autonoma Sardegna, come detto riferito alla sola energia elettrica. (3) E' parimenti indubbio che la legge regionale non puo' intervenire in materia riservata alla potesta' esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione atteso che lo Statuto Speciale attribuisce alla Regione la competenza legislativa della diversa materia dell'«edilizia e dell'urbanistica», che corrisponde sostanzialmente a quella del governo del territorio rientrante nell'ambito delle materie di potesta' legislativa concorrente per le Regioni a statuto ordinario. Come noto, l'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme d'attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Sardegna), nel definire le competenze esclusive in materia di edilizia e urbanistica attribuisce alla Regione Sardegna anche la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; la predetta competenza era riconosciuta anche a tutte le Regioni a statuto ordinario sin dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (art. 1, quarto comma), senza che cio' potesse implicare una competenza normativa in materia di tutela del paesaggio, da sempre appartenente in via esclusiva allo Stato (salvo eventuali previsioni piu' favorevoli contenute negli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome). La Corte costituzionale ha chiarito la natura e la portata delle attribuzioni spettanti alla Regione Sardegna in materia di edilizia urbanistica, evidenziando che «il Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), intitolato "Edilizia ed urbanistica", concerne non solo le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche le funzioni relative ai beni culturali e ai beni ambientali; infatti, l'art. 6 dispone espressamente, al comma 1, che «sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le attribuzioni gia' esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero dei beni culturali ed ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche' da organi centrali e periferici di altri ministeri». Al tempo stesso, il comma 2 del medesimo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975 prevede puntualmente che il trasferimento di cui al primo comma «riguarda altresi' la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici, di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497». (v. Corte costituzionale, sentenza n. 51/2006). Nella pronuncia da ultimo richiamata la Corte costituzionale ha rimarcato peraltro che, in ogni caso, le norme fondamentali statali emanate in materia continuano ad imporsi al necessario rispetto al legislatore della Regione Sardegna che eserciti la propria competenza statutaria nella materia edilizia ed urbanistica. E dunque evidente che la Regione Sardegna non ha una competenza normativa primaria in materia di tutela dei beni paesaggistici (non prevista dallo Statuto), potendo intervenire piuttosto nell'elaborazione del piano paesaggistico (la pianificazione urbanistico - edilizia) con conseguente esercizio della competenza statutaria nei limiti derivanti dai «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» nonche' nel rispetto degli obblighi internazionali e delle «norme fondamentali delle riforme economico sociali». Nel caso in esame le disposizioni censurate esorbitano dalle prerogative statutarie in ragione della violazione dei principi stabiliti con legge dello Stato e delle norme fondamentali di riforma economico - sociale che si impongono anche alle Regione ad autonomia speciale per l'espressa previsione statutaria. Cio' premesso, l'art. 1 della Regione Autonoma Sardegna, nell'individuazione delle aree idonee e non idonee per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, violando i limiti sanciti dallo Statuto, incorre nella violazione dei parametri interposti di cui all'art. 20, 22 e 23 della decreto legislativo n. 199/2021 anche in relazione alla disciplina di cui al c.d. decreto ministeriale aree idonee del 21 giugno 2024, oltre che nell'inosservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea in relazione all'art. 16-septies (4) rubricato «Interesse pubblico prevalente» della direttiva della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, come modificato dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. RED III). Il legislatore non puo' introdurre disposizioni che deroghino alla normativa di derivazione eurounitaria e statale in materia di promozione delle energie rinnovabili, anche sotto il profilo paesaggistico. In sintesi, come si vedra' esaminando le singole disposizioni nel dettaglio, la norma in esame vieta o limita fortemente, come si vedra' in alcuni casi in modo generalizzato, la realizzazione di nuovi impianti e gli accumuli FER. L'intervento legislativo regionale all'esame della Corte si colloca nel quadro normativo che disciplina l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili». (5) ln particolare, l'art. 20 (6) del predetto decreto legislativo ha disciplinato le modalita' di individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilendo, con il comma 1, che la definizione di principi e criteri omogenei per l'individuazione di superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, aventi una potenza pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC, avvenga per mezzo di uno o piu' decreti ministeriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199/2021 (15 dicembre 2021); con il comma 4 che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei citati decreti ministeriali, le Regioni individuino le aree idonee con legge conformemente ai criteri fissati al primo comma. Il decreto legislativo n. 199/2021 ha recepito la direttiva UE/2018/2001, stabilendo che gli obiettivi energetici nazionali del PNIEC all'anno 2030 sono ripartiti in sotto-obiettivi energetici regionali. Pertanto, ogni Regione e Provincia autonoma e' chiamata a garantire sul proprio territorio il consumo di una quota minima di energia di fonte rinnovabili (FER). L'art. 20 del citato decreto legislativo ha definito il percorso per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, con la previsione di un coinvolgimento, in prima battuta, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF) e del Ministero della cultura (MIC), d'intesa con le Regioni, al fine di definire criteri e principi omogenei e - tenuto conto della titolarita' del processo programmatorio sul territorio in capo a Regioni e Province autonome, rinviando a successive leggi regionali per l'individuazione su ciascun territorio delle superfici e delle aree idonee. Ai sensi del citato art. 20 dalla individuazione di una determinata area come «idonea» deriva l'applicazione di un iter autorizzativo «semplificato», piu' snello e celere. Infatti, l'art. 22 del medesimo decreto-legislativo, prevede che «i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo» e che «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante». Il medesimo art. 20 individua poi, con il comma 8, le aree che, nelle more dell'entrata in vigore delle apposite leggi regionali, debbono comunque essere considerate idonee. Giova al riguardo precisare che il decreto legislativo 199 del 2021 correla il concetto di area idonea non gia' alla possibilita' ospitare impianti da fonti rinnovabili, bensi' all'accesso - come si e' visto richiamando l'art. 22 del medesimo decreto - a talune misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi. Infine, in attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 20, e' stato adottato il decreto ministeriale recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili» (decreto ministeriale 21 giugno 2024 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2024) con la finalita' di: a) individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE (articoli 3-6, decreto ministeriale cit.); b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in linea con il principio della neutralita' tecnologica (articoli 7-9, (7) decreto ministeriale cit.). Tale decreto ministeriale, cui rinvia l'art. 20, comma 1 e 2 del decreto legislativo cit., sul quale e' stata acquisita anche l'intesa in sede di Conferenza Unificata, e' espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni, con la conseguenza che le stesse, come da consolidata giurisprudenza costituzionale, sono vincolanti in quanto «costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria» (sentenza n. 86 del 2019). Nella fattispecie, il decreto, nell'indicare i principi e i criteri per l'individuazione delle superficie e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti FER, esse hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018 nonche' sentenza n. 106 del 2020 e n. 177 del 2021). Tali disposizioni ivi contenute sono dunque annoverabili, al pari delle Linee Guida tra «i principi fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle Regioni» (sentenza n. 77 del 2022). Tale decreto c.d. «aree idonee» e' stato sospeso con ordinanza numero 4298 del 2024 del Consiglio di Stato, limitatamente alla norma di cui all'art. 7, comma due, lettera c), ossia nella parte in cui sembrerebbe lasciare alle Regioni la facolta' di restringere il campo di applicazione delle aree immediatamente idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 sopra citato. Cio' dimostra come lo spazio di intervento del legislatore regionale in materia e' esiguo e rigidamente da ancorare alla disciplina statale sopra richiamata. La disposizione regionale che, come nella specie, nell'individuazione delle aree idonee, incide in senso restrittivo sul minimum legale fissato dal legislatore statale all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021, in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati a livello sovranazionale, viola pertanto l'art. 117, primo e terzo comma della Costituzione in relazione ai parametri interposti sopra evocati. Cio' premesso, si procede ad esaminare le singole previsioni dell'art. 1 della legge regionale, evidenziando i motivi a fondamento delle ragioni di illegittimita' costituzionale individuate in rubrica, alcune delle quali in parte gia' anticipate. I.3 - L'art. 1, dopo aver elencato, al comma 1, le finalita' della legge, precisa al comma 2 che la legge regionale sull'individuazione delle aree idonee e non idonee trovi applicazioni in tutto il territorio regionale, ivi comprese «le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi». Le disposizioni regionali - trovando immediata attuazione in relazione ai procedimenti amministrativi gia' in corso di svolgimento nonche' ai procedimenti addirittura conclusi con provvedimenti favorevoli gia' autorizzati (salvo l'irreversibilita' dello stato dei luoghi), si presentano quali sopravvenienze normative sfavorevoli in aperta violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, di certezza del diritto e del legittimo affidamento nonche' di liberta' di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione. Peraltro, le disposizioni regionali che incidono su procedimenti amministrativi avviati o addirittura gia' conclusi sono suscettibili di presentarsi, proprio laddove la legge regionale incide, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021. Il riferimento agli «impianti in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale» e' talmente ampio da non poter escludere l'applicazione della legge nei casi in cui il procedimento di autorizzazione e' giunto a un grado di maturazione tale da aver ingenerato il legittimo affidamento dell'operatore del settore a una definizione favorevole del procedimento stesso. Cio' tanto piu' se si considera che il legislatore nazionale, al fine di rispondere alle indicazioni del legislatore unionale, e' tenuto, in via generale, a favorire le iniziative economiche tendenti alla diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, promuovendo e garantendo agli investitori condizioni di investimento stabili, equilibrate, favorevoli e trasparenti. Risulta, dunque, illegittimo ed irragionevole (alla luce dell'art. 3 della Costituzione), anche in virtu' dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, l'immediata applicazione della legge anche agli impianti gia' autorizzati o le cui procedure siano gia' in corso al momento dell'entrata in vigore della legge de qua, trattandosi di procedure avviate nel rispetto di un dato contesto normativo vigente al momento dell'avvio del procedimento autorizzativo. Peraltro, la previsione secondo cui la nuova legge regionale trova applicazione anche in relazione agli impianti gia' autorizzati salvo che vi sia stata una «modifica irreversibile dello stato dei luoghi» e' soluzione che, in disparte quanto si e' sopra gia' evidenziato, incide fortemente sulla certezza del diritto e delle situazioni giuridiche in considerazione anche della valutazione soggettiva che discende dall'accertamento della natura irreversibile dello stato dei luoghi. Prevedere che, una volta avviato il procedimento di autorizzazione, l'impianto di produzione e accumulo di energia elettrica non possa, in base alla nuova disciplina - essere piu' realizzato, determina in ogni caso un indubbio danno a carico dell'operatore e, segnatamente alla liberta' di iniziativa economica, avuto riguardo altresi' alla circostanza che, nelle more del compimento delle procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi, l'operatore ha gia' sostenuto costi tecnici e amministrativi ingenti. Cio' si pone anche in violazione dell'art. 41 della Costituzione. I.4 - L'art. 1, comma 5 introducendo un divieto di «realizzazione» degli impianti ricadenti nelle aree non idonee per come individuate negli allegati A, B, C, D, E nonche' dai commi 9 e 11 (8) del medesimo articolo, si pone in contrasto con gli articoli 117, primo e terzo comma della Costituzione in relazione ai parametri interposti gia' sopra richiamati (articoli 20 del decreto legislativo n. 199/2021 nonche' decreto ministeriale 21 giugno 2024 (9) e art. 16-septies della direttiva c.d. RED III). Orbene, giova ribadire che la nozione di «area idonea» contenuta nella disciplina statale (art. 20 del decreto legislativo cit.) e nel decreto ministeriale aree idonee (art. 1, comma 2, lettera a) fa riferimento, come si e' sopra precisato, ad un regime di semplificazioni di cui poter beneficiare ai fini autorizzatori, fermo restando che anche nelle aree non idonee non opera alcun divieto di realizzare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. A tale conclusione si giunge sulla base dell'analisi della giurisprudenza della Corte (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 216/2022 la quale ha affermato che «la dichiarazione di idoneita' deve [...] risultare quale provvedimento finale di un'istruttoria adeguata volta a prendere in considerazione tutta una serie di interessi coinvolti», cosicche' «una normativa regionale che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi strettamente aderente alla specificita' dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile (sentenza n. 286 del 2019; in senso analogo ex multis sentenze n. 106 del 2020; n. 69 del 2018; n. 13 del 2014 e 44 del 2011)». In sintesi, l'inadeguatezza di una determinata area o di un determinato sito ad ospitare impianti da fonti rinnovabili deve derivare non gia' da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, bensi' all'esito di un procedimento amministrativo che consenta una valutazione in concreto delle inattitudini del luogo, in ragione delle relative specialita'. Ebbene anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021 (che, come si evince da quanto sopra, rafforza il favor verso la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, in linea con la legislazione dell'UE anche a seguito della direttiva RED III), l'orientamento della giurisprudenza costituzionale era nel senso di ritenere illegittime norme regionali volte a sancire, in via generale e astratta, come anticipato, la non idoneita' di intere aree di territorio o a imporre, in maniera generalizzata ed aprioristica, limitazioni (in tal senso, Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2018). In casi simili e comunque sempre sulla base della normativa previgente al decreto legislativo n. 199 del 2021, codesta Corte ha avuto modo di precisare che il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette di prescrivere limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, perche' cio' contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformita' alla normativa dell'Unione europea (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 2014 e sentenza n. 77 del 2022). (10) Per costante giurisprudenza della Corte, dunque, le Regioni e le Province autonome sono tenute a rispettare i principi fondamentali contemplati dal legislatore statale (ex multis, sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020) e, nel caso di specie, racchiusi nel citato decreto legislativo n. 199 del 2021 e nella disciplina di attuazione (quale il decreto ministeriale aree idonee). Le disposizioni censurate della Regione Sardegna, quindi, nell'impedire l'applicazione della legislazione statale, appaiono riconducibili alle ipotesi, censurate dalla giurisprudenza costituzionale, delle c.d. «leggi di reazione», il cui scopo e' quello di rendere inapplicabile, nel proprio territorio, una legge che ritenga «costituzionalmente illegittima, se non addirittura anche solo dannosa o inopportuna, anziche' agire in giudizio» dinnanzi alla Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 198 e 199 del 2004). In proposito la Corte costituzionale ricorda come ne' lo Stato ne' le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste dalle disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi tramite proprie disposizioni di legge. Osserva la Corte che «cio' che e' implicitamente escluso dal sistema costituzionale e' che il legislatore regionale (cosi' come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potesta' legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziche' agire in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Dunque ne' lo Stato ne' le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti di competenza tramite proprie disposizioni di legge (cfr. sentenza n. 198 del 2004) o, tanto meno, tramite atti amministrativi di indirizzo che dichiarino o presuppongano l'inapplicabilita' di un atto legislativo rispettivamente delle Regioni o dello Stato». (Corte costituzionale - sentenza n. 199/2004). Le disposizioni regionali contenute nell'art. 1, comma 5, lette in combinato disposto con gli allegati ivi citati, prevedono un'importante casistica di aree interdette alla realizzazione, ricomprendendo non solo le aree e i beni specificamente tutelati, per quanto di competenza dal diritto euro unionale (beni UNESCO, aree naturali protette, beni storico culturali) e le aree in assoluto inidonee, ad esempio per profili di sicurezza idrogeologica, ma anche in via residuale, la maggior parte del territorio regionale, pur in mancanza di esigenze di tutela comportanti una preclusione assoluta a una realizzazione dell'impianto circondata da particolari cautele, impedendo la necessaria valutazione sincronica dei diversi interessi di rilievo costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 46/2021). Emblematiche delle vastita' e genericita' dei divieti sono le previsioni riferite a «ulteriori elementi con valenza storico - culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria» (Allegato A, lettere bb), oppure come le non meglio definite «aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalla Convenzioni internazionali», oppure «per la presenza di chirotterofauna» (Allegato C, lettere j e k). Il vizio denunciato appare piu' evidente se si considerano non i singoli vincoli isolatamente ma la loro connessione «a pettine» in una «rete» di centinaia di divieti variamente intrecciati fra loro (l'elenco delle aree vietate occupa 45 pagine) che nel suo insieme appare suscettibile di vietare la possibilita' di sviluppo delle fonti rinnovabili nella maggior parte del territorio regionale e negli specchi d'acqua circostanti. Si tratta di previsioni palesemente in contrasto con i principi affermati piu' volte dalla giurisprudenza costituzionale dalla quale emerge che il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette di prescrivere limiti generali ed inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, perche' cio' contrasterebbe, come si e' evidenziato, con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformita' alla disciplina UE (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 2014 e sentenza n. 77/2022). Peraltro lo stesso decreto ministeriale 21 giugno 2024 prescrive alle Regioni che, «nell'applicazione del presente comma [art. 7, comma 3 sulle aree non idonee] deve essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto» (11) . Si tratta del raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030 fissato per le Regioni dalla tabella allega al decreto c.d. aree idonee. Peraltro, dall'esame del combinato disposto degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, confermato dal recente decreto aree idonee - deve dedursi che dalla mancata qualificazione di una determinata area come «idonea» scaturisce conseguentemente l'inapplicabilita' di talune specifiche semplificazioni procedimentali e non gia' un impedimento alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili come quello che, nel caso di specie la Regione Sardegna ha realizzato. Cio' conferma che, ai sensi dei citati articoli, anche l'area «non idonea» e', a ben vedere, compatibile con l'installazione dei suddetti impianti. Semmai, l'art. 20 aspira ad assicurare che la realizzazione di progetti in aree non classificate come «idonee» si attui all'esito di un procedimento autorizzatorio ragionevolmente non semplificabile, considerato le maggiori complicazioni ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti e meritevoli di tutela (paesaggistico-culturali, di tutela dell'ambiente, di salvaguardia dell'attivita' agricola). Al riguardo codesta Corte ha recentemente affermato (Corte costituzionale, sentenza n. 103/2024), prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 21 giugno 2024, «Come questa Corte ha gia' avuto modo di osservare (sentenze n. 58 e n. 27 del 2023), l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 si colloca nel nuovo sistema - introdotto dallo stesso decreto legislativo n. 199 del 2021 - di individuazione delle aree in cui e' consentita l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili. Con esso, il legislatore statale ha inteso superare il sistema dettato dall'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') e dal conseguente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), contenenti i principi e i criteri di individuazione delle aree non idonee. Le regioni, pertanto, sono ora chiamate a individuare le aree «idonee» all'installazione degli impianti, sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, previsti dal comma 1 del citato art. 20, tuttora non adottati. Inoltre, l'individuazione delle aree idonee dovra' avvenire non piu' in sede amministrativa, come prevedeva la disciplina precedente in relazione a quelle non idonee, bensi' «con legge» regionale, secondo quanto precisato dal comma 4 (primo periodo) dello stesso art. 20. Nel descritto contesto normativo, il comma 8 dell'art. 20 funge da disposizione transitoria, prevedendo che «[n]elle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1», sono considerate idonee le aree elencate dalle lettere a) e seguenti dello stesso comma 8, tra le quali figurano, alla lettera c)-quater, «le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto». Il ricorrente desume da tale disposizione che i terreni d'uso civico non sarebbero idonei all'installazione perche' non inclusi tra quelli idonei. Una simile interpretazione, tuttavia, e' contraddetta dal disposto del comma 7 dello stesso art. 20, secondo cui «[l]e aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee». Di per se', dunque, la mancata inclusione delle aree gravate da usi civici tra quelle idonee non comporta la loro assoluta inidoneita' all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che rimane assoggettata al procedimento autorizzatorio ordinario di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ne' tantomeno comporta il divieto di mutarne la destinazione in conformita' al regime degli usi civici. Pertanto, il lamentato contrasto della disposizione regionale impugnata con la norma statale di principio non sussiste». I divieti posti dalla Regione Sardegna, pertanto, violano i principi fondamentali posto dallo Stato nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, espressi dal decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 (c.d. decreto aree idonee su cui v. supra) e contrastano con l'art. 117, primo comma della Costituzione in quanto incidono sul raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo. I.4.1 - L'art. 1, comma 5, oltre ad incorrere nelle violazioni prima enunciate, incorre altresi' nella violazione del principio di certezza del diritto che vede, tra i propri corollari il principio del legittimo affidamento nella parte in cui prevede che il «Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e' in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge» fino al punto di sancire che «non puo' essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gia' emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia». E' evidente che la richiamata previsione incorra nelle violazioni della certezza del diritto e del legittimo affidamento in quanto imporre a prescindere dal grado di maturita' dei procedimenti amministrativi rilevanti, un divieto di realizzazione del progetto determina un indubbio nocumento dell'operatore che, nelle more del compimento delle procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi occorrenti, ha sostenuto costi amministrativi e tecnici ingenti. La lesione dei principi costituzionali e' ancora piu' evidente laddove la legge regionale in esame dispone l'inefficacia dei titoli abilitativi gia' formatasi: sotto tale profilo la legge costituisce una sopravvenienza normativa sfavorevole con portata retroattiva che rimette in discussione diritti gia' acquisiti dall'interessato, senza attenersi - dinanzi ad un quadro statale che, in conformita' al diritto europeo, promuove il ricorso alle fonti rinnovabili, ad alcun criterio di ragionevolezza. Nulla aggiunge, quanto alla ragionevolezza dell'intervento del legislatore regionale, in rapporto agli sfidanti obiettivi di sviluppo delle rinnovabili e di decarbonizzazione, la scelta di prevedere deroghe puntuali al divieto di realizzazione di progetti in aree non idonee, per fattispecie tecnologiche limitate ovvero correlate alla qualifica del soggetto avente diritto. I.5 - L'art. 1, comma 7, della legge regionale introduce un criterio di «non idoneita'», ai sensi del quale, nel caso in cui un progetto ricada sia nelle aree idonee sia nelle aree non idonee, prevale la non idoneita'. Appare evidente che lo stesso si ponga in contrasto con il principio euro unitario dell'interesse pubblico prevalente alla diffusione dell'energia da fonte rinnovabile e quindi con l'art. 117, primo comma, della Costituzione. A tal riguardo, si fa integrale rinvio all'art. 16-septies rubricato interesse pubblico prevalente della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III), principio destinato a valere nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Cosi' come testualmente previsto dalla citata disposizione europea, richiede un apprezzamento caso per caso ad opera dell'autorita' amministrativa e non giustifica, pertanto, un divieto generalizzato fissato ex ante come previsto dal legislatore regionale con la detta previsione. Vero e' che lo stesso art. 16-septies della direttiva consente agli Stati membri di limitare l'applicazione del principio dell'interesse prevalente «a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche»; ma cio' deve avvenire pur sempre in circostanze specifiche e debitamente giustificate, in quanto tali da apprezzare caso per caso «conformemente alle priorita' stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999» e fermo restando l'obbligo di comunicazione alla commissione di tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni. I.6 - L'art. 1, comma 8, stabilisce che «Gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonche', nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, da intendersi come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, ivi compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale.». La predetta disciplina degli interventi di rinnovo e di ristrutturazione (revamping e/o repowering) relativi ad impianti gia' realizzati e in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge regionale nelle aree non idonee, si pone in contrasto con il principio della certezza del diritto (e della chiarezza normativa), atteso che non chiarisce se debba valere solo per il futuro oppure se debba riferirsi anche ad interventi gia' sentiti alla data di entrata in vigore della legge regionale. Cio' chiaramente determina una lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, certezza del diritto e' legittimo affidamento, oltre che di liberta' di iniziativa economica di cui agli articoli 3 e 41 della costituzione. Inoltre le previsioni regionali si pongono in contrasto con il decreto 199 del 2021 e segnatamente con l'art. 20 che correla il concetto di «area idonea» non gia' alla possibilita' di ospitare impianti da fonti rinnovabili, bensi' all'accesso a talune misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi; cosi' generandosi una violazione dei principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione. I.7 - L'art. 1, comma 9 elenca le aree non idonee alla realizzazione degli impianti offshore. Le previsioni di cui al comma 9 non appaiono in linea con la disciplina prevista dal decreto legislativo numero 199 del 2021 per l'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee, violando pertanto i principi fondamentali dello Stato nella materia di legislazione concorrente «produzione, Trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione. Il richiamato decreto legislativo individua due percorsi diversi per l'individuazione delle aree idonee sulla terraferma e delle aree idonee offshore: e' solo in caso della terraferma quindi che spetta al legislatore regionale, sulla base dei criteri e delle modalita' stabilite con il decreto ministeriale 21 giugno 2024, procedere all'individuazione con propria legge delle aree idonee; nel caso offshore, l'articolo 23 del menzionato decreto legislativo prevede, invece, che si giunga all'individuazione delle relative aree idonee all'esito di un percorso pianificatorio statale partecipato dalle regioni. A riprova di cio' possono essere invocate le rubriche degli articoli 20 e 23 (12) del decreto legislativo numero 199 del 2021 nonche' la circostanza che le due disposizioni, nell'elencare le aree idonee nelle more del completamento dell'iter di individuazione, facciano rispettivamente riferimento l'una esclusivamente alla terraferma, l'altra altrettanto esclusivamente alle aree offshore. Illegittimita' costituzione dell'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5 della legge della Regione Autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 per contrasto con l'art. 117, secondo comma della Costituzione, lettera m) della Costituzione in relazione alla legge n. 241/1990 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nella parte in cui reca la disciplina della conferenza dei servizi (articoli 14-14 quinquies) e del silenzio assenso anche tra pubbliche amministrazioni (articoli 17-bis e 20); per contrasto con l'art. 117, secondo comma della Costituzione, lettera s) in relazione alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 (articoli 21 e 146) e delle «Norme in materia ambientale» di cui al decreto legislativo n. 152/2006; per violazione dello Statuto della Regione Autonoma Sardegna adottato con la legge costituzionale n. 3 del 1948. II. - L'art. 3 della legge della Regione Autonoma della Sardegna, sopra riportato, che introduce misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzioni di fonti rinnovabili in aree non idonee, presenta profili di illegittimita' costituzionale in quanto, eccedendo dalle competenze statuarie della Regione autonoma Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, 3 e 4, lett. e), delineando un modello di procedimento difforme da quello previsto dalle leggi statali, eccede le competenze regionali invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione in relazione ai parametri interposti che saranno di seguito illustrati. II.1 - In particolare, la disciplina regionale sopra riportata, con l'intento dichiarato di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarita' storico - culturali, paesaggistico - ambientali e delle produzioni agricole, riconosce ai comuni la facolta' di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come «non idonea»; istanza volta al raggiungimento di un'intesa con la Regione (comma 1). Tale istanza e' presentata dal Comune, previa deliberazione di una maggioranza qualificata del consiglio comunale o dei consigli comunali (nell'ipotesi in cui il territorio sia interessato, anche in virtu' di un impatto visivo o paesaggistico dall'impianto o dall'accumulo FER); e' preceduta da un «dibattito pubblico» nonche' dall'espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta (comma 2). Esaurita la fase sopra descritta, l'istanza del Comune, in base al quarto comma della citata disposizione, e' proposta all'Assessorato regionale competente in materia che, in base alla disciplina della conferenza dei servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1 e 14-bis della legge 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi all'unanimita' in relazione alla compatibilita' dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee; procedimento amministrativo nel quale non trovano applicazione, per espressa previsione regionale, le ipotesi di assenso tacito (rectius, silenzio assenso). All'esito la Giunta regionale delibera sull'intesa in base a criteri che saranno successivamente fissati dalla medesima (comma 6). Il proponente, perfezionata l'intesa in base al procedimento sopra descritto, potra' successivamente presentare ai soggetti competenti un'istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie utilizzando il regime della PAS o dell'Autorizzazione unica. II.2 - La disciplina sopra richiamata, nel prevedere che la predetta istanza del Comune sia sottoposta sia ad una valutazione di opportunita' del Consiglio comunale, previo dibattito pubblico sia ad una valutazione tecnico amministrativa mediante conferenza dei servizi, con una sovrapposizione tra profili amministrativi e politici, introduce gia' sotto tale profilo un modello procedimentale evidentemente difforme rispetto agli istituti della conferenza dei servizi e del silenzio assenso disciplinati dalla legge 241 del 1990 e, in particolare, dagli articoli 14-14-quinquies, (13) articoli 17-bis. (14) Le dichiarate misure di semplificazione ed accelerazione introducono inoltre a livello regionale la regola esclusiva della deliberazione all'unanimita' dei soggetti convocati in sede di conferenza dei servizi, chiamati ad esprimersi in ordine alla compatibilita' dell'intervento rispetto alle aree non idonee nonche' l'inoperativita' del silenzio assenso nell'ambito della conferenza stessa in violazione del modello. La predette misure di semplificazione ed accelerazione costituiscono eccezioni rispetto all'ordinario funzionamento della conferenza dei servizi e del silenzio assenso di cui alla disciplina statale sul procedimento amministrativo riportata nelle parti di interesse in nota; fonte che rappresenta la norma interposta, dalla cui violazione discende il contrasto con l'art 117, secondo comma lett. m) che attribuisce alla Stato la potesta' legislativa esclusiva in determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, si richiama l'art. 29, comma 2-ter della legge n. 241/1990 secondo il quale: «Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attivita' e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano»; il comma 2-quater della medesima disposizione secondo cui: «Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.» nonche' il comma 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Sebbene la pacifica riconducibilita' delle predette norme statali sul procedimento amministrativo ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, non comporti di per se' l'automatica illegittimita' costituzionale delle norme regionali che differiscano da esse, tenuto conto della possibilita' per le Regioni di discostarsi dallo standard statale per prevedere «livelli ulteriori di tutela» (cfr. art. 29, comma 2-quater cit.), la legge regionale sarda reca evidentemente un livello inferiore di tutela rispetto a quello garantito dalla disciplina statale. Cio' si trae dalle previsioni di cui all'art. 3 della legge regionale la quale prevede esclusivamente il criterio dell'unanimita' per l'assunzione della decisione in merito alla compatibilita' dell'intervento all'interno di un'area individuata come non idonea - a fronte di una disciplina statale che consente anche l'adozione di una determinazione della conferenza sulla base delle posizione prevalenti (con tutte le conseguenze in termini di garanzia che discendono dai meccanismi volti a trovare una soluzione condivisa, superando il dissenso); e' prevista l'inoperativita' del silenzio assenso quale regime che trova applicazione anche a procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili per i quali vale la regola generale del silenzio assenso di cui agli articoli 14-bis, comma 3 e 17-bis, legge n. 241/1990 (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 246/2018; Cons. Stato, sez. IV, 8610/2023; Consiglio di Stato, ad. comm. spec., parere 13 luglio 2016, n. 1640); vi e' una sovrapposizione tra le valutazioni degli organi di indirizzo politico/amministrativo nonche' un esito della conferenza dei servizi istruttoria non chiara in relazione al successivo iter autorizzatorio che potrebbe essere disatteso dalla Giunta regionale. La norma regionale, pertanto, in difformita' rispetto alla disciplina a livello statale della conferenza dei servizi e al silenzio assenso non assicura quei «livelli ulteriori di tutela»; anzi chiaramente sacrifica le finalita' di semplificazione e velocita' alla cui protezione e' orientata la disciplina statale. Per le ragioni esposte deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione in relazione ai citati parametri interposti (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 9/2019; sentenza n. 246/2018). II.3 - L'art. 3 sopra citato, fermo restando il superiore superamento delle competenze fissate dallo Statuto della Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, 3 e 4, lett. e), eccede altresi' le competenze regionali invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione ai parametri interposti di cui gli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42/2004. Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, «la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla cura esclusiva dello Stato» (tra le molte, sentenze n. 160 del 2021, n. 178 e n. 172 del 2018 e n. 103 del 2017). Con specifico riferimento al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la Corte ha altresi' costantemente affermato che la legislazione regionale non puo' prevedere una procedura diversa da quella dettata dalla legge statale, perche' alle regioni non e' consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, fra i quali rientra l'autorizzazione paesaggistica (sentenze n. 160 e n. 74 del 2021, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008). Cio' vale anche per le Ragioni a statuto speciale, come ha ricordato anche di recente la Corte costituzionale con la sentenza n. 248/2022 le cui considerazioni, riferite alla Regione Sardegna, sono tuttora attuali. Il giudice delle leggi ha evidenziato come «l'art. 3 dello statuto speciale attribuisce al legislatore regionale la potesta' normativa primaria in materia di «edilizia ed urbanistica» e di «caccia e pesca», stabilendo che debba essere esercitata in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali, nonche' nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Come questa Corte ha costantemente affermato, l'«insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico» merita una tutela primaria e assoluta (cosi', sentenza n. 367 del 2007): le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio sono state adottate per garantirne la salvaguardia, nell'esercizio della competenza attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, si applicano uniformemente e, cosi', s'impongono al legislatore regionale. Questa Corte le ha riconosciute quali norme fondamentali di grande riforma economico-sociale, precisando che hanno la capacita' di limitare la potesta' legislativa anche delle regioni ad autonomia speciale (cosi', sentenze n. 101 del 2021, n. 130 del 2020, n. 178 del 2018 e n. 103 del 2017). Va, d'altro canto, ricordato che la competenza del legislatore sardo in materia di edilizia e urbanistica non comprende «solo le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018; in questo senso gia' sentenza n. 51 del 2006); e', percio', consentito l'intervento regionale nell'ambito della tutela paesaggistica, secondo quanto stabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975, sempre nel rispetto dei limiti dianzi ricordati.». Premesse le superiori considerazioni, la disposizione regionale sopra esaminata consente, invero, che un impianto per la produzione di energie rinnovabili possa essere realizzato nell'ambito delle aree non idonee a seguito di un'intesa politica tra enti territoriali anche in aree sottoposte ad una tutela culturale o paesaggistica per le quali la normativa statale fissa, per ineludibili esigenze di uniformita' di trattamento, un procedimento autorizzatorio apposito da parte della soprintendenza competente che verrebbe nell'impianto regionale sopra descritto integralmente esautorata. Nell'ambito delle aree non idonee, invero, il legislatore statale assicura la massima tutela dei beni culturali e paesaggistici coinvolti (cfr. quale disciplina che costituisce norma interposta le citate previsioni del Codice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004; il decreto legislativo n. 152/2006 «Norma in materia ambientale» nonche' da ultimo la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia rinnovabile di cui al decreto legislativo n. 190/2024). Stante l'affievolimento che l'art. 3 della legge della Regione Autonoma Sardegna determinerebbe per la tutela dei beni culturali e paesaggistici in contrasto con il quadro normativo statale di riferimento sopra esaminato, si ritiene che sussista la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione. (1) Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (2) L'art. 4 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 prevede: «Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie: a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline; b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni; c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria; d) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello Stato; e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica; f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione; g) assunzione di pubblici servizi; h) assistenza e beneficenza pubblica; i) igiene e sanita' pubblica; l) disciplina annonaria; m) pubblici spettacoli». L'Art. 3, comma 1, del medesimo Statuto dispone: «"In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:...» . (3) L'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 dispone: «1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite». (4) L'art. 16-septies prevede: Interesse pubblico prevalente «Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralita' climatica, gli Stati membri provvedono affinche', nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'art. 6, paragrafo 4, e dell'art. 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'art. 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitar' l'applicazione del presente articolo a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorita' stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni.»; (5) L'art. 1 del d.lgs. 199/2021 dispone: «1. Il presente decreto ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53. 3. Il presente decreto reca disposizioni necessarie all' attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita' di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, gia' orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030». (6) L'art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) del d.lgs. 199/2021 dispone: «1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a: a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati e le superfici tecnicamente disponibili; b) indicare le modalita' per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili. 1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra [di cui all'art. 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28], in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave gia' oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonche' le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunita' energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 31 del presente decreto nonche' in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. 2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi' la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento statistico non puo' pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che effettua il trasferimento. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. 4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'art. 21. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione). 5. In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo. 6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee. 8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1); b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle societa' concessionarie autostradali. c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). c -ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'art. 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri . c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'art. 63, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le societa' concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. 8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis e' determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilita' per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati (7) L'art. 7 stabilisce: «Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee 1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui all'art. 1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2, comma 1, le regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. 2. Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto: a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa; b) della possibilita' di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto; c) della possibilita' di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; 3. Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto. 4. Ai fini dell'individuazione delle superfici e aree idonee le regioni e province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, le regioni e le province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il Ministero della cultura, rendono disponibili le informazioni di loro competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta piattaforma.» (8) L'art. 1, commi 9 e 11 prevede: «9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore gli specchi acquei compresi nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego Bay, ratificata con la legge n. 689 del 1994, le aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999), le aree marine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione vigente nonche' le aree protette, le aree protette a mare incluse nella Rete Natura 2000, le aree parco dell'arcipelago de La Maddalena, ivi incluse le relative fasce di rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali, le aree abituali di pesca censite nel «SID-Portale del Mare» tenuto a cura dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le aree interessate da indagini e ritrovamenti di archeologia subacquea, le aree marine attraversate dal passaggio dei tonni individuate con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro centoventi giorni, nonche' le aree ricadenti nei coni di visuale relativi ai beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli di cui all'art. 17, comma 3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. Questi sono identificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dai beni di cui all'art. 17, comma 3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. [...] 11. Sono aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, quelle individuate per gli impianti eolici di grande taglia di cui all'allegato C. Qualora un areale rientri nelle aree definite idonee, ai sensi del comma 10, non si applicano le inidoneita' di cui alle lettere y) punto 1 e z) punto 1 del medesimo allegato C.» (9) L'art. 1, rubricato «Finalita' e ambito di applicazione» di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2024 stabilisce al secondo comma: «2. In esito al processo definitorio di cui al presente decreto, le regioni, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio: a) superfici e aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni; c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni; d) aree in cui e' vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199». L'art. 7, rubricato «Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee» di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2024 stabilisce: «1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui all'art. 1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2, comma 1, le regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. 2. Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto: a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa; b) della possibilita' di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto; c) della possibilita' di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; 3. Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto. 4. Ai fini dell'individuazione delle superfici e aree idonee le regioni e province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, le regioni e le province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il Ministero della cultura, rendono disponibili le informazioni di loro competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta piattaforma» (10) Nella sentenza 77/2022 la Corte ha stabilito: «4.1.5. - In definitiva, la moratoria imposta dal legislatore regionale dell'Abruzzo con l'art. 4 impugnato viola i principi fondamentali della materia, che affidano a celeri procedure amministrative il compito di valutare in concreto gli interessi coinvolti nell'installazione di impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili. Tali valutazioni amministrative non possono essere condizionate e limitate da criteri cristallizzati in disposizioni legislative regionali (sentenze n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011), ne' a fortiori possono essere impedite e, sia pure temporaneamente, ostacolate da fonti legislative regionali. L'art. 4 della legge regionale Abruzzo n. 8 del 2021 si pone, dunque, in aperto contrasto con i principi fondamentali della materia di celere conclusione delle procedure di autorizzazione e di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, principi che sono al contempo attuativi di direttive dell'Unione europea e riflettono anche impegni internazionali volti a favorire l'energia prodotta da fonti rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019), risorse irrinunciabili al fine di contrastare i cambiamenti climatici». (11) (12) L'art. 23 del decreto legislativo n. 199/2021 stabilisce: «2. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali le aree individuate per la produzione di energie rinnovabili dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, recante «Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adozione del piano di cui al periodo precedente con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201. 3. Nelle more dell'adozione del piano di gestione dello spazio marittimo di cui al comma 2, sono comunque considerate idonee: a) fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019 recante «Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, le piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma; b) i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza istallata, previa eventuale variante del Piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione della richiesta. 4. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili off-shore, localizzati nelle aree individuate ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore: a) l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico; b) i termini procedurali per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti di un terzo. 5. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore, ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande gia' presentate. 6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo.» (13) L'art. 14 dispone: «1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste dall'art. 14-bis o con modalita' diverse, definite dall'amministrazione procedente.» L'art. 14-bis dispone: «[...] 2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di cui all'art. 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita' di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter. [...]. L'art. 14-quater stabilisce: «1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies. Possono altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.)) L'art. 14 quinquies cosi' dispone: «1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal Ministro competente. 2. Possono altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo stesso fine. 6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.» (14) L'art. 17-bis cosi' dispone: «1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la proposta di una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, e' trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. P.Q.M. Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso, chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7, 8, e 9; 3, commi 1, 2, 4 e 5 della Legge della Regione Autonoma della Sardegna del 5 dicembre 2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione di procedimenti autorizzativi» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURS) del 5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I e II). Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. Attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2025 di impugnativa della legge regionale, con allegata relazione; 2. Legge della Regione Autonoma della Sardegna 20 dicembre 2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione di procedimenti autorizzativi» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURS) del 5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I e II); 3. Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024. Roma, 3 febbraio 2025 L'Avvocato dello Stato: Santini Il vice Avvocato generale dello Stato: Mangia