Reg. Ric. n. 5 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 19/02/2025 n. 8
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Puglia
Oggetto:
Appalti pubblici – Norme della Regione Puglia – Procedure di gara - Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora – Ricorso del Governo – Denunciata violazione dei principi in materia di retribuzione e a tutela dell’autonomia della contrattazione collettiva, in quanto l’ordinamento non individua una retribuzione minima tabellare inderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti e in quanto la materia delle retribuzioni è al momento regolata unicamente dalla contrattazione collettiva – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Violazione della competenza legislativa statale in materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Norme impugnate:
legge della Regione Puglia del 21/11/2024 Num. 30 Art. 2 Co. 2
legge della Regione Puglia del 29/11/2024 Num. 39 Art. 21 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 36 Co. 1
Costituzione Art. 39 Co. 4
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Udienza Pubblica del 05/11/2025 rel. PETITTI
Testo dell'ricorso
N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 gennaio 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 gennaio 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Procedure di gara -
Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti
gli enti strumentali regionali verificano che i contratti indicati
nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare
inderogabile pari a nove euro l'ora.
- Legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della
retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia),
art. 2, comma 2.
(GU n. 8 del 19-02-2025)
Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio
dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -
Fax 06 - 96514000 contro la Regione Puglia in persona del Presidente
pro tempore della Giunta, con sede in Lungomare Nazario Sauro 31/33 -
70121 - Bari (BA) indirizzi Pec
avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it e
protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della legge della
Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30, pubblicata nel B.U.R. n. 95,
del 25 novembre 2024 recante «Tutela della retribuzione minima
salariale nei contratti della Regione Puglia».
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 23 gennaio 2025 e si
depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del
Ministro proponente.
La predetta legge, concernente interventi finalizzati alla tutela
della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione
Puglia, prevede all'art. 2, comma 1, che la Regione, le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanita' service, le
agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali indichino in
tutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto all'art.
11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici), che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture
oggetto di appalti pubblici e concessioni, sia applicato il contratto
collettivo maggiormente attinente alla attivita' svolta, stipulato
dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore.
In particolare, il comma 2 del medesimo art. 2 pone in capo alle
predette stazioni appaltanti l'obbligo di verificare che i contratti
collettivi indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento
economico minimo inderogabile pari a nove euro l'ora.
Statuisce, infatti la predetta disposizione, «I soggetti di cui
al comma 1 verificano che i contratti indicati nelle procedure di
gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a
nove euro l'ora».
L'art. 2, comma 2, poco dopo la sua entrata in vigore, e' stato
novellato dalla legge della Regione Puglia del 29 novembre 2024, n.
39, il cui art. 21 ha sostituito il riferimento al «trattamento
economico minimo» con «una retribuzione minima tabellare».
Il predetto art. 21 cosi' testualmente recita: «1. All'art. 2,
comma 2, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della
retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia) le
parole "un trattamento economico minimo" sono sostituite dalle
seguenti: "una retribuzione minima tabellare"».
Ne consegue che la versione attualmente vigente dell'art. 2,
comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30/2024, come modificato
dall'art. 21 della legge della Regione Puglia n. 39/2024 cosi'
recita: «I soggetti di cui al comma 1 verificano che i contratti
indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima
tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora»
Il Governo ritiene censurabile la disposizione in epigrafe
indicata e propone pertanto questione di legittimita' costituzionale
ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti,
Motivi
1) Violazione dell'art. 36, comma 1 della Costituzione e
dell'art. 39, ultimo comma della Costituzione, in relazione all'art.
2, comma 2, l. r. 21 novembre 2024 n. 30.
L'art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30 del
2024, nello stabilire che i contratti indicati nelle procedure di
gara relative a lavori, servizi e forniture oggetto di appalti
pubblici e concessioni debbano prevedere una retribuzione minima
tabellare inderogabile (nove euro l'ora), si pone in contrasto con
l'art. 36, comma 1 della Costituzione. Cio', in quanto l'ordinamento
non prevede un salario minimo stabilito dalla legge o da altre
disposizioni giuridiche vincolanti, nonche' con l'art. 39, ultimo
comma della Costituzione.
La legge regionale de qua, infatti, stabilisce una soglia
salariale di riferimento che, tuttavia, oltre ad essere sottratta
alla potesta' del legislatore regionale, risulta in contrasto con i
parametri di cui alla stessa norma costituzionale, posti a presidio
dell'autonomia della contrattazione collettiva.
Al riguardo, si rappresenta che, allo stato attuale,
l'ordinamento non individua una retribuzione minima tabellare
inderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche
vincolanti e che, inoltre, la materia delle retribuzioni e' al
momento regolata unicamente dalla contrattazione collettiva, nel
pieno rispetto dei principi stabiliti dall'art. 36 e dall'art. 39
della Costituzione.
La tematica del salario minimo, inoltre, e' stata oggetto di
specifica normativa a livello europeo, con l'adozione della direttiva
(UE) 2022/2041, relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione
europea. Tale direttiva, seppur finalizzata a garantire ai lavoratori
dell'Unione europea condizioni dignitose, non fissa una soglia
retributiva minima, riconoscendo la possibilita' che la
contrattazione collettiva individui i livelli salariali minimi nei
singoli settori.
L'introduzione, a livello regionale, di una retribuzione minima
inderogabile e', pertanto, in contrasto con i principi costituzionali
in materia di retribuzione, oltre ad essere elemento limitativo della
libera concorrenza tra gli operatori economici.
2) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) e m) della
Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 2, l. r. 21 novembre
2024.
Fermo restando quanto sopra, l'illegittimita' costituzionale
della norma impugnata e' ancor piu' evidente alla luce del riparto di
competenze tra lo Stato e le Regioni.
La determinazione del salario minimo, infatti, quale aspetto
peculiare della regolamentazione del rapporto di lavoro, sia privato
che pubblico e' materia riconducibile da un lato all'ordinamento
civile e dall'altro alla «determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale», materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato.
Pertanto, la norma in esame si pone in contrasto con l'art. 117,
comma 2, lett. l) e m).
Codesta Corte, a tal riguardo, si e' pronunciata sulle questioni
di costituzionalita' che diverse Regioni hanno sollevato in relazione
alla legge del 14 febbraio 2003, n. 30 (cd. «legge Biagi») sulla
riforma del mercato del lavoro, muovendo dal riparto di competenze
delineato dall'art. 117, per come scaturito dalla riforma del titolo
V della Costituzione (sentenza n. 50/2005).
Secondo codesto Giudice delle leggi, ogni norma che disciplina il
contratto - inteso anche come fonte regolatrice del rapporto di
lavoro subordinato - rientra nella materia dell'ordinamento civile e
permane, pertanto, nell'esclusiva potesta' del legislatore statale.
Aderendo a tale orientamento, da ritenersi oramai pacifico, e'
possibile affermare che le Regioni debbano considerarsi estranee alla
disciplina del lavoro privato subordinato: non v'e' dubbio, infatti,
che la disciplina del contratto di lavoro sia fortemente permeata da
esigenze di uniformita' ed eguaglianza che ne giustifichino la
potesta' legislativa statale in via esclusiva ai sensi dell'art. 117,
comma 2, lettere l) e m) della Costituzione.
Nel caso di specie la legge regionale, stabilendo che i contratti
indicati nelle procedure di gara debbano prevedere un trattamento
economico minimo inderogabile (nove euro l'ora), pone una soglia
salariale di riferimento intervenendo nella disciplina del lavoro
privato subordinato; disciplina nella specie che, come detto, oltre
ad essere sottratta alla potesta' del legislatore regionale, risulta
anche in contrasto con i parametri di cui all'art. 39 e all'art. 36
della Carta costituzionale, posti a presidio dell'autonomia della
contrattazione collettiva.
Per tutto quanto sopra esposto l'art. 2, comma 2, della legge
regionale in esame laddove stabilisce che «i soggetti di cui al comma
1 verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara
prevedano una retribuzioni minima tabellare inderogabile pari a nove
euro l'ora» si pone in contrasto con i seguenti articoli della Carta
Costituzionale:
- Art. 36, primo comma, Cost.;
- Art. 39, ultimo comma, Cost.;
- Art. 117, secondo comma, lettere l) e m) Cost.
P. Q. M.
Si chiede che codesta Corte voglia dichiarare, l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia
21 novembre 2024, n. 30, Pubblicata nel B.U.R. n. 95, del 25 novembre
2024 recante «Tutela della retribuzione minima salariale nei
contratti della Regione Puglia», per i motivi sopra illustrati.
Si allega:
1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei
ministri del 23 gennaio 2025, con annessa relazione;
2. legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30,
Pubblicata nel B.U.R. n. 95, del 25 novembre 2024 recante «Tutela
della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione
Puglia».
Roma, 24 gennaio 2025
L'Avvocato dello Stato: Di Giorgio