Reg. Ric. n. 4 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 12/02/2025 n. 7
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Siciliana
Oggetto:
Comuni, Province e Città metropolitane – Liberi consorzi comunali e Città metropolitane – Norme della Regione Siciliana – Modifiche alla legge reg. n. 15 del 2015 – Rinvio della data per l’elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali – Proroga delle funzioni dei commissari straordinari – Annullamento delle elezioni indette con decreto del Presidente della Regione n. 551/Gab del 1° ottobre 2024 – Ricorso del Governo – Denunciato ulteriore rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta del territorio siciliano – Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 168 del 2018, n. 136 del 2023 e n. 172 del 2024 – Contrasto con i principi di democraticità e di sovranità popolare – Contrasto con l'autonomia e la rappresentatività degli enti in questione – Contrasto con il principio di ragionevolezza – Violazione sostanziale del dovere di istituzione della Città metropolitana – Contrasto con le previsioni della legge n. 56 del 2014, espressione di principi di grande riforma economica e sociale – Eccedenza dalle competenze statutarie.
Norme impugnate:
legge della Regione siciliana del 18/11/2024 Num. 27 Art. 21 Co. 1
legge della Regione siciliana del 04/08/2015 Num. 15 Art. 6 Co. 1
legge della Regione siciliana del 18/11/2024 Num. 27 Art. 21 Co. 1
legge della Regione siciliana del 04/08/2015 Num. 15 Art. 51 Co. 1
legge della Regione siciliana del 18/11/2024 Num. 27 Art. 21 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 1 Co.
Costituzione Art. 1 Co. 1
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 5 Co.
Costituzione Art. 114 Co.
Statuto della Regione Siciliana Art. 14 Co. 1
Statuto della Regione Siciliana Art. 15 Co. 3
legge Art. Co.
legge Art. 1 Co. 5
legge Art. 1 Co. 19
legge Art. 1 Co. 25
legge Art. 1 Co. 58
legge Art. 1 Co. 69
legge Art. 1 Co. 145
Udienza Pubblica del 19/11/2025 rel. CASSINELLI
Testo dell'ricorso
N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 gennaio 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 gennaio 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Comuni, Province e Citta' metropolitane - Liberi consorzi comunali e
Citta' metropolitane - Norme della Regione Siciliana - Modifiche
alla legge reg. n. 15 del 2015 - Rinvio della data per l'elezione
dei Presidenti dei liberi consorzi comunali - Proroga delle
funzioni dei commissari straordinari - Annullamento delle elezioni
indette con decreto del Presidente della Regione n. 551/Gab del 1°
ottobre 2024.
- Legge della Regione Siciliana 18 novembre 2024, n. 27 (Disposizioni
in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme), art.
21.
(GU n. 7 del 12-02-2025)
Ricorso ex art. 127 Cost. nell'interesse del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del
Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587),
presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato
(numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei confronti della Regione
Siciliana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro
tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 21 della L.R. Sicilia 18 novembre 2024, n. 27, pubblicata
sul B.U.R. Sicilia n. 51 del 20 novembre 2024 in virtu' della
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 14 gennaio 2025.
La Regione Siciliana ha emanato la legge Regionale in epigrafe
indicata, rubricata «Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.
Modifiche di norme», contenente tra l'altro l'art. 21 (rubricato
«Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15»).
Il Consiglio dei ministri ha ritenuto di dovere impugnare
l'anzidetta disposizione della legge regionale de qua, ed a tanto in
effetti si provvede mediante il presente ricorso, per il motivo e le
ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 21 della L.R. Sicilia n.
27/2024, per contrasto con gli articoli 1, 3, 5 e 114 Cost., nonche'
con gli articoli 14, primo comma, lettera o), e 15 dello Statuto
speciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. n. 455/1946, e
convertito con legge costituzionale n. 2/1948), ed in relazione alla
legge n. 56/2014 (quale norma ordinaria interposta).
1. L'art. 21 della L.R. Sicilia n. 27/2024, stabilisce quanto
segue:
«1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche.
a) al comma 1 dell'art. 6 le parole «in una domenica
compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024» sono sostituite
dalle parole «in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile
2025»;
b) al comma 1 dell'art. 51 le parole «da svolgersi in una
domenica compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi
del comma 1 dell'art. 6, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025,»
sono sostituite dalle parole «da svolgersi in una domenica compresa
tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'art. 6,
e comunque non oltre il 30 giugno 2025,».
2. Le elezioni indette con decreto del Presidente delle Regione
n. 551 Gab del 1° ottobre 2024 sono annullate».
Per l'effetto delle previsioni del trascritto comma 1:
a) l'art. 6, comma 1, della L.R. Sicilia n. 15/2015 (recante
«Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citta'
metropolitane»), dispone oggi come segue:
«L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e'
indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il
sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di
prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente
del libero Consorzio comunale, da svolgersi in una domenica compresa
tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 e' indetta dal Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione»;
b) l'art. 51, comma 1, della medesima L.R. Sicilia n.
15/2015, dispone parimenti oggi come segue:
«Alfine di garantire la funzionalita' degli enti territoriali di
area vasta di cui alla presente legge, sino all'insediamento degli
organi eletti nelle elezioni da svolgersi in una domenica compresa
tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'art. 6,
e comunque non oltre il 30 giugno 2025, le funzioni di Presidente del
libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un
commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 145
dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e
successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero
Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'art. 7-bis e quelle del
consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'art. 14-bis sono
svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e
dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il
ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di
area vasta».
Le disposizioni regionali in questione, in sostanza, rinviano
all'aprile 2025 («in sede di prima applicazione») l'elezione dei
presidenti dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana, e
proroga fino a non oltre il 30 giugno 2025 le funzioni degli attuali
commissari straordinari che svolgono le funzioni di presidente dei
medesimi liberi consorzi comunali.
Tale rinvio riguarda, all'evidenza, anche l'elezione dei consigli
metropolitani di cui all'art. 14-bis della medesima L.R. Sicilia n.
15/2015, atteso che l'attuale testo del relativo comma 7 dispone
(terzo periodo), che «in sede di prima applicazione della presente
legge l'elezione del Consiglio metropolitano e' indetta dal
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al comma
1 dell'art. 6, nella medesima data prevista per l'elezione del
Presidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali».
2. Le elezioni di secondo livello degli organi di tali enti di
area vasta del territorio siciliano, previste in origine dalla L.R.
Sicilia n. 15/2015, da allora non sono mai state indette, in quanto
sempre rinviate.
Ed infatti, l'originaria versione dell'art. 6, comma 2, della
citata L.R. n. 15/2015 prevedeva che le elezioni di secondo grado dei
presidenti dei liberi consorzi comunali dovessero svolgersi, in sede
di prima applicazione, «in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed
il 30 novembre 2015».
Tuttavia, a rinviare le consultazioni elettorali (sia dei
presidenti dei liberi consorzi comunali che delle citta'
metropolitane) sono intervenute ben quindici leggi regionali
susseguitesi nel tempo, sino a quella oggi in esame, con le quali la
Regione ha volta per volta rinviato le elezioni degli organi dei
liberi consorzi comunali e delle citta' metropolitane, prorogando
contemporaneamente la gestione commissariale di tali enti di area
vasta.
In dettaglio:
con L.R. n. 5/2016 (art. 13), al 30 settembre 2016;
con L.R. n. 15/2016 [art. 1, comma 1, lettera c)], al 30
novembre 2016;
con L.R. n. 23/2016 [art. 1 comma 1, lettera d)], al 30
dicembre 2017;
con L.R. n. 17/2017 [art. 7, comma 1, lettera e)], al 30
giugno 2018;
con L.R. n. 7/2018 [art. 1, comma 1, lettera b)], al 31
dicembre 2018;
con L.R. n. 23/2018 (art. 9), al 31 luglio 2019;
con L.R. n. 6/2020 [art. 1, comma 1, lettera e)], al 15
novembre 2020;
con L.R. n. 11 /2020 [art. 2, comma 1, lettera c)], al 31
gennaio 2021;
con L.R. n. 34/2020 [art. 1, comma 2, lettera b)], al 30
aprile 2021;
con L.R. n. 13/2021 [art. 2, comma 1, lettera c)], al 31
gennaio 2022;
con L.R. n. 31/2021 [art. 1, comma 1, lettera b)], al 31
agosto 2022;
con L.R. n. 16/2022 (art. 13, comma 43), fino ad entro
sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni
interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale del 2023;
con L.R. n. 6/2023 (art. 1), fino ad entro centoventi giorni
dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti
locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024;
con L.R. n. 24/2024 (art. 1), entro il 31 dicembre 2024.
Tale ultima L.R. Sicilia n. 24/2024, in particolare, aveva
abrogato la precedente L.R. n. 6/2023, e, all'art. 1, sempre tramite
una interpolazione del testo della L.R. n. 15/2015, aveva previsto un
ulteriore rinvio delle elezioni dei presidenti dei liberi consorzi
comunali e dei consigli metropolitani, «da svolgersi in una data
compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024», e la conseguente
proroga del termine ultimo entro cui avrebbe dovuto cessare il
commissariamento regionale degli organi degli enti di area vasta.
Le elezioni cosi' rinviate erano medio tempore state
effettivamente indette, per il giorno 15 dicembre 2024, con decreto
del Presidente della Regione Siciliana n. 551/Gab del 1° ottobre
2024. L'attuazione di tale provvedimento avrebbe consentito di
raggiungere il risultato sostanziale, costituzionalmente rilevante,
della effettiva istituzione degli enti di area vasta, nei termini
previsti dalla Costituzione e dalla legge statale attuativa, che la
lunga serie di leggi regionali di rinvio illegittimamente aveva fino
ad allora impedito.
Come visto, tuttavia, il comma 2 dell'art. 21 della L.R. n.
27/2024 ha tuttavia annullato le elezioni indette con l'anzidetto
decreto del Presidente delle Regione n. 551/2024, che non si sono
pertanto tenute.
3. Molti dei richiamati interventi normativi regionali sopra
richiamati sono stati oggetto di pronunce di codesta Corte
costituzionale.
In dettaglio:
la sentenza n. 168/2018 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale degli articoli da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e),
della L.R. n. 17/2017 (rubricata «Disposizioni in materia di elezione
diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio
del libero Consorzio comunale nonche' del Sindaco metropolitano e del
Consiglio metropolitano»);
la sentenza n. 136/2023 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 43, della L.R. n. 16/2022;
la sentenza n. 172/2024, pronunciata a seguito di questione
incidentale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale Sicilia,
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intera L.R. n.
6/2023 (rubricata «Disposizioni transitorie sulle elezioni degli
organi degli enti di area vasta»).
Deve evidenziarsi che la richiamata sentenza costituzionale n.
136/2023, pronunciata a seguito di un ricorso ex art. 127 Cost. del
Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver constatato che,
attraverso i rinvii e le proroghe fino ad allora disposte dalla
Regione Siciliana, questa era venuta meno al dovere di istituzione
dei liberi Consorzi comunali, previsti dal proprio Statuto regionale
[art. 14, primo comma, lettera o)], ha affermato che «il continuo
rinvio delle elezioni dei loro presidenti, e conseguentemente anche
delle elezioni dei consigli, ha determinato la mancata costituzione
dei due organi elettivi dei liberi Consorzi, le cui funzioni sono
svolte ormai da numerosi anni da un commissario nominato dalla
Regione» (§ 3.6.2), che la norma regionale ivi impugnata «consolida,
prolunga e aggrava la situazione di sostanziale disconoscimento degli
obblighi contenuti negli articoli 5 e 114 Cost. che caratterizza
l'assetto delle autonomie locali in Sicilia ormai da numerosi anni»
(§ 3.7).
L'anzidetta sentenza n. 136/2023 ha infine formulato il seguente
monito indirizzato alla Regione Siciliana (§ 3.8): «A. tale
situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi,
attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti
dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinche'
anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati
dell'autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine
alla piu' volte prorogata gestione commissariale».
4. Tanto doverosamente premesso, oltre ad evidenziare che, in
definitiva, nessun effettivo seguito e' stato fin qui dato al monito
rivolto da codesta Corte alla Regione Siciliana nella sentenza n.
136/2023 sopra richiamata, e' indiscutibile che l'art. 21 della L.R.
n. 27/2024, qui impugnato, si pone in contrasto, anzitutto, con gli
articoli 1, 5 e 114 Cost., nonche' con il principio di ragionevolezza
desumibile dall'art. 3 Cost.
L'ulteriormente reiterato rinvio delle elezioni dei presidenti
dei liberi consorzi comunali, e dei consigli metropolitani, e la
connessa proroga dei commissariamenti, violano anzitutto i principi
di democraticita' di cui all'art. 1, primo comma, Cost., in quanto i
referendum e le elezioni (ancorche' indirette) rappresentano il
momento piu' alto di manifestazione della sovranita' popolare (cfr.
sentenza costituzionale n. 1/2014).
Essi contrastano altresi' con gli articoli 5 e 114 Cost., in
quanto l'autonomia e la rappresentativita' degli enti de quibus
continuano ad essere svuotate da un commissariamento che di fatto
dura sine die.
Essi si pongono inoltre in contrasto anche con il principio di
ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost.: la situazione di
eccezionalita' che poteva giustificare, nell'immediatezza
dell'entrata in vigore della disciplina di riforma, la proroga
originariamente disposta nel 2016, ed al piu' le proroghe disposte
tra il 2020 ed il 2022 nel periodo di emergenza Covid-19, non puo'
infatti porsi come plausibile ragione giustificativa delle molteplici
proroghe che si sono susseguite in un arco temporale di otto anni:
cio' che stabilizza l'eccezionalita' oltre ogni ragionevole limite.
Il legislatore siciliano prosegue a non tener conto della
giurisprudenza di codesta Corte (cfr. la richiamata sentenza n.
168/2018), secondo cui il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al
proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale «citta'
metropolitana», ha imposto alla Repubblica il dovere di istituirlo
concretamente, insieme con i rinnovati enti intermedi in tutte le
regioni.
Pertanto, la proroga del commissariamento dei liberi consorzi
comunali, una volta ancora disposta con la previsione regionale qui
impugnata, si pone in palese contrasto anche con l'art. 114 Cost.
5. Ne', del resto, il nuovo ente potrebbe avere disciplina e
struttura diversificate da regione a regione, nel presupposto di
livelli di Governo di disciplina uniforme, con riferimento agli
aspetti essenziali (cfr. sentenza costituzionale n. 50/2015).
La Regione Siciliana, pur avendo dato apparente seguito, con la
L.R. n. 15/2015, all'obbligo di riordino delle circoscrizioni
provinciali, ha in realta' finora rinviato le elezioni degli organi
degli enti di area vasta di che qui trattasi, ed ha pertanto
patentemente disatteso la legge statale n. 56/2014 (c.d. «Legge Del
Rio»), ponendosi al di fuori della cornice normativa di quest'ultima,
le cui disposizioni valgono come principi di grande riforma economica
e sociale (art. 1, comma 5), al cui rispetto anche le Regioni a
Statuto speciale sono tenute, a mente del comma 145 dell'art. 1 della
medesima legge n. 56/2014 (primo periodo: «Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione Siciliana
adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima
legge»): in tal senso, sentenze costituzionali n. 168/2018 e n.
160/2021.
La legge statale n. 56/2014 ha in ispecie disposto che «il
sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo»
(art. 1, comma 19), che «il consiglio metropolitano e' eletto dai
sindaci e dai consiglieri comunali» (art. 1, comma 25), che «il
presidente della provincia e' eletto dai sindaci e dai consiglieri
della provincia» (art. 1, comma 58), e che «il consiglio provinciale
e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della
provincia» (art. 1, comma 69).
A tali principi anche la Regione Siciliana pertanto soggiace,
posto che le disposizioni statutarie di cui all'art. 14, in punto di
competenze legislative regionali, trovano il loro limite nelle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali, anche secondo quanto
espressamente statuito dalla Corte costituzionale (per tutte, cfr. la
piu' volte menzionata sentenza n. 168/2018).
La norma regionale in esame, pertanto, si pone in contrasto anche
con l'art. 14, comma 1, lettera o), e con l'art. 15, comma 3, dello
Statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. n.
455/1946, e convertito con legge costituzionale n. 2/1948), che
attribuiscono alla stessa potesta' legislativa esclusiva nelle
materie «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» e
«circoscrizione, ordinamento, e controllo degli enti locali»,
potesta' da esercitare nei limiti delle «leggi costituzionali dello
Stato» e senza pregiudizio «delle riforme agrarie e industriali
deliberate dalla Costituzione del popolo italiano»: locuzione,
quest'ultima, che e' stata costantemente intesa da codesta Corte
costituzionale (cfr. sentenza n. 265/2013; nello stesso senso, cfr.
sentenze n. 189/2007, n. 314/2003, n. 4/2000, n. 153/1995) come
richiamo al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di rango
costituzionale, dagli obblighi internazionali, dai principi generali
dell'ordinamento giuridico statale e dalle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali della Repubblica, quali sono - per
l'appunto - le disposizioni della legge statale n. 56/2014.
Il continuo protrarsi dei commissariamenti degli enti di area
vasta determina in conclusione una derivazione e dipendenza degli
stessi dall'ente regionale, in dispregio della loro autonomia e del
principio di riforma sancito dalla richiamata legge n. 56/2014, che
concepisce gli enti di area vasta come espressione del livello di
Governo inferiore (comunale) e non superiore, come di fatto si e'
realizzato.
P.Q.M.
Per tutto quanto sopra dedotto e considerato il Presidente del
Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e
domiciliato ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche' la
stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure -
la illegittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge della
Regione Siciliana 18 novembre 2024, n. 27, pubblicata sul B.U.R.
Sicilia n. 51 del 20 novembre 2024, per le ragioni e nei termini
dettagliati nel corpo del presente ricorso.
Si deposita la seguente documentazione:
1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla
deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025, con
allegata relazione;
2) decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 551 del
1° ottobre 2024.
Roma, 17 gennaio 2025
Avvocati dello Stato: Galluzzo-Caselli