Reg. Ric. n. 33 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 24/09/2025 n. 39
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Trasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione autonoma Sardegna – Integrazioni all’art. 39 della legge regionale n. 7 del 2005 – Contenuto e modalità di compilazione, da parte degli esercenti del servizio NCC, del foglio di servizio elettronico – Previsioni concernenti i contenuti e le specifiche tecniche del registro elettronico – Attribuzione alla Giunta regionale dell'adozione di accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati – Possibilità, nelle more dell'adozione dei predetti accorgimenti procedurali, di annotare i dati in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi stabiliti dalla legislazione statale – Disciplina delle modalità di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l’incontro tra la domanda e l’offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri – Ricorso del Governo – Contrasto con la disciplina statale relativa al settore del trasporto pubblico non di linea e, in particolare, riguardante la regolamentazione del foglio di servizio elettronico – Incidenza sull’uniformità della regolamentazione del settore con conseguente difformità regolatorie tra il livello regionale e quello nazionale – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza” – Eccedenza dalla competenza statutaria.
- Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, art. 2, aggiuntivo dei commi da 2-bis a 2-quater nell’art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, primo comma, lettera g); legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11, comma 4, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n, 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Trasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche all’art. 39 della legge regionale n. 7 del 2005 – Disciplina delle modalità di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l’incontro tra la domanda e l’offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri – Ricorso del Governo – Contrasto con la disciplina statale relativa al settore del trasporto pubblico non di linea – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza” – Eccedenza dalla competenza statutaria – Irragionevolezza – Incidenza sull’uniformità della regolamentazione del settore con conseguente difformità regolatorie tra il livello regionale e quello nazionale – Violazione del principio di eguaglianza.
- Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, art. 2, nella parte in cui aggiunge il comma 2-bis nell’art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21.
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, primo comma, lettera g); legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11, comma 4, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n, 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna del 16/06/2025 Num. 16 Art. 2
legge della Regione autonoma Sardegna del 07/12/2005 Num. 21 Art. 39 Co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna del 07/12/2005 Num. 21 Art. 39 Co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna del 07/12/2005 Num. 21 Art. 39 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 2
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3 Co. 1
legge Art. 11 Co. 4
decreto-legge Art. 10 Co. 1
legge Art. Co.
Udienza Pubblica del 11/02/2026 rel. PITRUZZELLA
Testo dell'ricorso
N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 agosto 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 14 agosto 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) -
Norme della Regione autonoma Sardegna - Integrazioni all'art. 39
della legge regionale n. 7 del 2005 - Contenuto e modalita' di
compilazione, da parte degli esercenti del servizio NCC, del foglio
di servizio elettronico - Previsioni concernenti i contenuti e le
specifiche tecniche del registro elettronico - Attribuzione alla
Giunta regionale dell'adozione di accorgimenti procedurali relativi
alla trasmissione elettronica dei dati - Possibilita', nelle more
dell'adozione dei predetti accorgimenti procedurali, di annotare i
dati in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i
contenuti minimi stabiliti dalla legislazione statale - Disciplina
delle modalita' di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso
la rimessa o la sede, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
tecnologici che agevolino l'incontro tra la domanda e l'offerta del
servizio di trasporto non di linea di passeggeri.
- Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16 (Attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in
materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico
locale in Sardegna), art. 2.
(GU n. 39 del 24-09-2025)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso ex
lege dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587 fax:
06-96514000, PEC: ags@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui
uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -
ricorrente;
Contro Regione Sardegna (C.F. 80002870923), in persona del
Presidente della giunta regionale pro tempore, con sede in viale
Trento, 69 - 09123 Cagliari, presso i seguenti indirizzi PEC tratti
dall'elenco IPA: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it -
segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it
avvocatura@pec.regione.sardegna.it - resistente.
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2
della legge regionale della Sardegna 16 giugno 2025, n. 16 recante
«Attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, non
di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in
materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale
in Sardegna», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna - BURAS n. 35 in data 19 giugno 2025.
La legge in epigrafe viene impugnata, in riferimento alla
sopraindicata disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri in data 4 agosto 2025, sulla base dei seguenti
Motivi
I - Violazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) dello statuto
speciale per la Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
3.
II - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di
tutela della concorrenza con riferimento all'art. 117, secondo comma,
lettera e) della Costituzione.
La legge regionale qui impugnata detta disposizioni relative
all'attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992
(«Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea») nonche' integrazioni della legge regionale n.
21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto
pubblico locale in Sardegna.
In particolare, la normativa regionale in esame e' censurabile
relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 2. Tale articolo
inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 7
dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto
pubblico locale in Sardegna) i seguenti commi:
«2-bis. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2
ricevono le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con
conducente presso la rimessa o la sede, anche attraverso l'utilizzo
di strumenti tecnologici che agevolino l'incontro tra la domanda e
l'offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri.
2-ter. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2
annotano in un foglio di servizio in formato elettronico, che ne
assicuri la conservazione per le finalita' di verifica e controllo
previste dalla legislazione vigente e, in particolare, dagli articoli
85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), i seguenti dati:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine
servizio;
e) dati del committente del servizio.
2-quater. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore
regionale competente in materia di trasporti, adotta gli accorgimenti
procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati nel
rispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale di principio.
2-quinquies. In attesa dell'adozione degli accorgimenti
procedurali previsti nel comma 2-quater, i soggetti iscritti al ruolo
di cui al comma 2 possono annotare i dati elencati nel comma 2-ter in
un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti
minimi gia' previsti dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del
1992.».
I commi cosi' aggiunti, nel disciplinare le modalita' di
compilazione, da parte degli esercenti del servizio di noleggio con
conducente, del foglio di servizio elettronico, previsto dall'art.
11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 recante la «Legge quadro per
il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»,
interferiscono su aspetti propri della disciplina della concorrenza
nello specifico settore, regolati direttamente dal legislatore
statale e, di conseguenza, ponendosi in contrasto con la disciplina
statale dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, con riferimento
in particolare, con l'art. 11, comma 4 ma, piu' in generale, con il
sistema ordinamentale del settore fondato sulla differenziazione,
all'interno del servizio pubblico non di linea, dele diverse
categorie del servizio taxi e del servizio di noleggio con
conducente.
Tali disposizioni, inoltre, esulano e/o comunque travalicano le
competenze riconosciute alla Regione autonoma della Sardegna
dall'art. 3, comma 1, lettera g) dello statuto speciale di autonomia
(legge costituzionale n. 3 del 1948) che riconosce alla regione la
competenza legislativa in materia di «trasporti su linee
automobilistiche e tramviarie». Competenza questa che, tuttavia, deve
svolgersi, come di seguito precisato dallo statuto di autonomia
«...in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi
internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».
Limiti sempre contenuti nelle disposizioni che attengono alla
regolamentazione del servizio di noleggio con conducente di cui alla
legge n. 21 del 1992.
I- Si illustrano, innanzitutto, i profili di contrasto o comunque
di non conformita' alla legge statale di riferimento - la legge n. 21
del 1992 cit. - che, come indicato dal titolo, costituisce legge
quadro della materia relativa al settore del trasporto pubblico non
di linea e contenente i principi fondamentali della materia. Tale
disciplina come si dira' meglio oltre, costituisce espressione della
specifica regolamentazione del settore secondo principi e regole di
corretta concorrenza da parte del legislatore statale munito di
competenza esclusiva in materia.
Nell'ambito della disciplina generale di cui alla legge n. 21 del
1992, che regola gli aspetti essenziali sia del servizio taxi sia,
per quel che qui piu' interessa, del servizio di noleggio con
conducente, il legislatore statale ha fortemente differenziato le due
tipologie di servizio. In particolare, si e' voluto conformare in
modo diverso le due tipologie di trasporti non di linea segnando
alcune ontologiche differenze costitutive tra i due servizi,
ricavabili, in particolare, dal complesso della disciplina dettata
dalla legge n. 21/1992 (in particolare, si richiamano gli articoli 2,
3, 8, comma 3, 11, commi 3, 4 e 4-ter, 12, commi 1 e 2 e 13, comma 3
della medesima legge) tra le quali si evidenzia:
a) il diverso regime di determinazione del costo del
servizio, che per il servizio taxi e' soggetto a tariffa amministrata
e calmierata ex lege, mentre per il servizio NCC e' aperto alla
libera determinazione del mercato;
b) la diversa natura del servizio, obbligatoria per i vettori
taxi (che non possono rifiutare una richiesta di servizio proveniente
dall'utenza), mentre per i vettori NCC e' rimesso alla scelta
discrezionale dell'operatore;
c) il diverso regime di accesso al servizio, che avviene su
«piazza» per i vettori taxi (e sulla base di richieste anche
presentate «all'istante»), mentre per i vettori NCC e' richiesta una
prenotazione veicolata alla rimessa o sede operativa del vettore NCC;
d) la diversa natura dell'utenza, che per i taxi e'
indifferenziata (il taxista non conosce l'identita' del cliente, ne'
puo' selezionare il cliente), mentre per gli NCC differenziata (e
quindi selezionata);
e) il diverso ambito territoriale di riferimento, che per i
taxisti e' prevalentemente in ambito comunale, mentre per gli NCC e'
di regola la provincia con la previsione da parte della legge n. 21
del 1992 di specifici vincoli di collegamento con il territorio.
Il servizio NCC, si connota ulteriormente in relazione alle
seguenti caratteristiche:
per quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza
del 19 dicembre 2024, n. 206, «L'art. 1, comma 2, di tale legge
[legge 15 gennaio 1992, n. 21] precisa che sono autoservizi pubblici
non di linea sia quelli di taxi che quelli di NCC, questi ultimi,
tuttavia, assumono caratteri sui generis, in quanto, essendo privi di
quegli specifici obblighi di servizio che invece sono previsti per i
primi, tendono, in realta', a qualificarsi piuttosto come servizi
privati offerti al pubblico, seppure con rilevanza pubblicistica. Non
sono, infatti, previsti obblighi tariffari, essendo il corrispettivo
liberamente concordato, ne' di prestazione, potendo la richiesta di
trasporto essere rifiutata (art. 13, comma 3, della legge n. 21 del
1992)»;
tale attivita' e', infatti, «soggetta ad un regime
autorizzatorio limitato, caratterizzato da una programmazione dei
veicoli circolanti, attraverso il contingentamento delle licenze
rilasciabili e la previsione di un concorso pubblico comunale per
l'individuazione dei soggetti che possono acquisire le licenze
disponibili»;
il servizio di NCC, pertanto, si differenzia anche dai
«servizi di interesse economico generale prestati a livello locale»
di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Tali servizi
implicano la «doverosita' della prestazione, in quanto "non sarebbero
svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni
differenti" (art. 2, comma 1, lettera c); che gli enti locali
"ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni
delle comunita' locali" (ancora, comma 1, lettera c), che rispondono
al principio della "produzione di servizi quantitativamente adeguati"
(art. 3, comma 2), di cui gli enti locali "assicurano la prestazione"
(art. 10, comma 1), per i quali deve essere periodicamente rilevato
il "rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio" (art.
30, comma 1). Il servizio di NCC non presente, invece, tali
caratteristiche»;
l'attivita' di NCC di cui alla legge n. 21 del 1992 «non e'
liberalizzata» (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 11
luglio 2022, n. 5756, nello stesso senso, ex plurimis, Consiglio di
Stato, sezione quinta, sentenze 31 agosto 2021, n. 6124, e 1° marzo
2021, n. 1703), essendo stata sottratta dal campo di applicazione dei
diversi provvedimenti diretti alla liberalizzazione della prestazione
dei servizi che si sono succeduti nel tempo, ed e' normativamente
contingentata, a differenza di quanto avvenuto in un altro settore
analogo, quello del noleggio di autobus con conducente, dove sin
dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente), il contingentamento non e' previsto. Il numero limitato
delle autorizzazioni a effettuare l'attivita' di NCC presuppone,
quindi, che il loro rilascio da parte dei comuni avvenga, come
stabilito dall'art. 8, comma l, della legge n. 21 del 1992,
«attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la
proprieta' o la disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo
termine del veicolo».
Come di esporra' piu' diffusamente nel successivo paragrafo, la
normativa statale e' diretta conformare lo specifico settore del
trasporto pubblico non di linea in modo da mantenere le suesposte
caratteristiche del servizio NCC rispetto al servizio taxi.
Per quel che qui direttamente rileva, nell'ambito del suesposto
quadro normativo l'art. 11 (rubricato «Obblighi dei titolari di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente»), al comma 4,
regola lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente (di
seguito, per brevita', «NCC»). A tal fine pone a carico del vettore
l'obbligo di tenuta e compilazione di un foglio di servizio
elettronico e demanda la definizione delle specifiche ad un decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di
concerto con il Ministero dell'interno.
In particolare, a norma dello stesso comma 4, secondo la
disposizione oggi in vigore, «[i]l foglio di servizio elettronico
deve riportare i seguenti contenuti:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine
servizio;
e) dati del fruitore del servizio».
Tale comma, cosi' formulato, risulta introdotto dall'art. 10-bis
del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n 135 («Disposizioni
straordinarie in materia di sostegno e semplificazione per le imprese
e la pubblica amministrazione») convertito in legge n. 12 del 20019,
n. 92, che e' intervento a regolare sotto piu' profili la materia
degli autoservizi pubblici. Il foglio di servizio, peraltro, era gia'
previsto dalla legge quadro del 1992 risultando introdotto fin dal
2008 (cfr. decreto-legge del 29 dicembre 2018, n. 143) e poi
riconfermato dall'art. 10-bis cit.
In particolare, l'art. 10-bis, rubricato «Misure urgenti in
materia di autoservizi non di linea», del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135 cosi' come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, al comma 1, lettera e), ha introdotto il comma 4 dell'art. 11
sopra riportato, che si riporta integralmente:
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio
con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire
presso le rimesse di cui all'art. 3, comma 3, con ritorno alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono
avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana
in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un
foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono
stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa
del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di
partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e
orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino
all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di
servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello
stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello
in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito
agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa».
(N.d.r. enfasi aggiunta). (cfr. lettera e)
Sempre all'art. 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti
commi:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di
un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando
sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla
rimessa o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre
la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o
dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le Regioni Sicilia e
Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero
territorio regionale.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni
caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del
cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso
dell'effettiva prestazione del servizio stesso» (cfr. lettera f).
In attuazione del richiamato art. 11, comma 4, e' stato adottato
il decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'interno 26 ottobre 2024, n. 226, che
disciplina nel dettaglio i contenuti e le modalita' di compilazione
del foglio di servizio elettronico.
La normativa regionale si pone in distonia con le previsioni
statali sopra riportate. L'art. 11, comma 4) della legge n. 21 del
1992 ha previsto, in particolare, che il foglio di servizio
elettronico non possa essere sostituito da altri documenti senza
alterare il meccanismo diretto a regolamentare l'esercizio
dell'attivita' di noleggio con conducente, come definito dal
legislatore statale.
La disposizione di cui al comma 2-ter, per contro, detta essa
stessa i contenuti del foglio di servizio elettronico utilizzando,
peraltro, una terminologia parzialmente differente dalla
corrispondente disposizione statale.
Il successivo comma 2-quater sembra delineare un meccanismo
alternativo a quello previsto dall'art. 11, comma 4, che rimette ad
un successivo decreto la definizione delle specifiche tecniche del
registro elettronico, demandando alla regolamentazione di Giunta la
«trasmissione elettronica dei dati» (che sembra dunque sovrapporsi al
decreto attuativo statale).
Ma cio' che piu' confligge con la normativa di riferimento si
rinviene nel successivo comma 2-quinquies. In alternativa
all'utilizzo del foglio elettronico, il legislatore regionale
consente, infatti che, in attesa dell'adozione dei richiamati
accorgimenti procedurali demandati alla Giunta regionale, «i soggetti
iscritti al ruolo» di cui al comma 2 dell'art. 39 della legge
regionale n. 21 del 2005 (n. d.r. da intendersi presumibilmente con
riferimento ai soli conducenti addetti al servizio di trasporto
pubblico non di linea che sono soggetti a tale adempimento), possano
annotare i dati elencati nel comma 2-ter in un foglio di servizio
cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi gia' previsti
dall'art. 11, comma 4, sopra richiamato.
Cio', tuttavia, in contrasto con lo stesso art. 11, comma 4, che
come gia' esposto, nell'ambito del servizio di noleggio con
conducente da un lato prevede l'obbligo di compilazione e tenuta da
parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico,
le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il
Ministero dell'interno; dall'altro stabilisce che solo in via
transitoria e «fino all'adozione del decreto di cui al presente
comma», il foglio di servizio elettronico possa essere sostituito da
«una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione
progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi
contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in
originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici
giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia
conforme depositata in rimessa».
L'art. 11, comma 4 prevede, dunque, una disciplina intertemporale
destinata a cessare con l'adozione del decreto ivi previsto («fino
all'adozione del decreto di cui al presente comma»), per cui solo
fino alla adozione della normativa secondaria, il foglio elettronico
puo' essere sostituito da una versione cartacea dello stesso e,
comunque, con contestuale obbligo di conservazione per un periodo
predeterminato per essere tenuto a disposizione delle Autorita' di
pubblica sicurezza.
Di qui il palese contrasto con le norme di riferimento atteso che
il decreto attuativo cui si fa menzione nella disposizione (per
quanto attualmente sub iudice), risulta ormai adottato con il decreto
interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'interno del 26 ottobre 2024, n. 226, contenente
la disciplina di dettaglio dei contenuti e delle modalita' di
compilazione del foglio di servizio elettronico.
L'art. 11, comma 4, oltretutto, non solo prevede che la versione
cartacea, abbia determinate caratteristiche e prescrive l'obbligo di
tenuta dello stesso «in originale a bordo del veicolo per un periodo
non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di
controllo, con copia conforme depositata in rimessa».
L'art. 2, comma 2-ter, si limita invece a prevedere che i
conducenti possano annotare i dati elencati al comma precedente in un
foglio elettronico avente i contenuti minimi gia' previsti dall'art.
11, comma 4, senza ulteriori specificazioni.
Non sussiste pertanto alcun obbligo alche altrimenti evincibile
tale da comportare qualsivoglia obbligo di tenere a bordo la
documentazione cartacea a disposizione degli eventuali controlli. Il
comma 2-quinquies fa infatti riferimento ai soli «contenuti minimi»
di cui all'art. 11, comma 4, sopra richiamato; ne' tale obbligo
potrebbe discendere dagli «accorgimenti procedurali» di cui si parla
nel precedente comma 2-quater che la disposizione riferisce alla sola
«trasmissione elettronica dei dati nel rispetto di quanto stabilito
dalla legislazione statale di principio».
Di qui il chiaro contrasto con l'art. 3 dello statuto di
autonomia, i limiti alla potesta' regionale dovendo essere
identificati nella peculiare regolamentazione del settore da parte
del legislatore statale e nei principi di fondo - altresi'
espressione dei principi di regolamentazione del settore relativo al
servizio NCC nell'ambito del trasporto non di linea e quindi, del
principio di corretto svolgimento della concorrenza - di cui
costituisce espressione la legge quadro statale, fondati sulla
distinzione tra il servizio taxi e il servizio NCC che, nel caso
della legge regionale impugnata risulta intaccata attraverso la
diversa regolamentazione del figlio di servizio.
La conformazione di un dato settore economico sulla base di
determinate caratteristiche degli operatori che operano sul mercato
pertiene, infatti, piu' propriamente alla materia della concorrenza e
non gia' alla materia dei trasporti assegnata alla regione. Altro e'
la regolamentazione economica di un dato settore, infatti, altro
l'organizzazione del trasporto in se'. Anche il principio di corretta
concorrenza espresso dalla normativa statale richiamata, quindi,
funge da limite ai sensi del menzionato art. 3 dello statuto
rientrando tra quei «principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica e tra le "norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica" dettate dal legislatore statale
per rispondere ad un interesse unitario e che, pertanto, esigono
uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale ( cfr. Corte
costituzionale n. 198 del 2018).
La normativa sopra descritta eccede, pertanto, dalla competenza
demandata alla regione autonoma con riferimento al piu' ristretto
campo dei «trasporti su linee automobilistiche e tramviarie» di cui
all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge costituzionale n. 3 del
1948.
II- Con piu' diretto riferimento alla violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione si osserva che, al
contempo, le disposizioni regionali in esame entrano nel settore
proprio della concorrenza affidato in via esclusiva al legislatore
statale ex art. 117, secondo comma della Costituzione e che funge da
limite alla competenza regionale, sia pure dotata di autonomia, come
emerge anche dall'art. 3 del richiamato statuto speciale di autonomia
della Regione Sardegna.
Per consolidata giurisprudenza, al fine di individuare la materia
alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura,
deve farsi riferimento all'oggetto ed alla disciplina delle medesime,
tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli aspetti marginali e
gli effetti riflessi, cosi' da identificare correttamente e
compiutamente anche l'interesse tutelato (ex multis, sentenze n. 430,
n. 196 e n. 165 del 2007 richiamate dalla sentenza della Corte n. 207
del 2010).
Alla luce di tali criteri, l'inquadramento nell'ambito della
competenza statale in tema di «tutela della concorrenza» nel caso in
esame appare corretto.
Attiene alla concorrenza intesa in senso ampio, infatti, anche la
regolamentazione di un determinato settore economico affinche' gli
operatori che vi operano svolgano il servizio loro affidato secondo
corrette regole di concorrenza e in condizioni di par condicio.
Come sopra evidenziato che la materia del trasporto pubblico non
di linea e' fondato sulla differenziazione tra servizio taxi e
servizio di noleggio con conducente per cui nell'ambito di
quest'ultimo servizio chi svolge tale tipologia di servizio soggiace
a determinati vincoli che hanno lo scopo di garantire una maggiore
sicurezza per l'utenza a fronte di fenomeni di abusivismo che possono
intervenire nello specifico settore. In tale direzione, in
particolare, si sono posti gli interventi normativi piu' recenti che,
rispetto alla originaria impostazione della legge quadro n. 21 del
1992, hanno introdotto vincoli piu' stringenti tra cui - oltre ad es.
all'obbligo di avere la sede e la rimessa esclusivamente nel
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione - anche
l'obbligo di compilare il foglio di servizio (in tale direzione
inizialmente l'art. 29, comma 1-quater del decreto-legge n. 207 del
2018 e, piu' di recente, l'art. 10-bis del decreto-legge n. 135 del
2018).
In tale contesto, la compilazione del foglio di servizio
costituisce parte fondamentale del quadro regolatorio dei servizi
NCC, e' funzionale allo stesso e contribuisce a completarlo,
assicurando attraverso l'inserimento dei dati richiesti dalla
normativa primaria, la rispondenza a quelle caratteristiche sopra
delineate. Il decreto attuativo in tale direzione prevede tra
l'altro, meccanismi volti a garantire che il servizio di NCC si
svolga regolarmente rispettando le specificita' che lo distinguono
dal servizio taxi. Lo strumento del foglio di servizio elettronico
e', in sintesi, uno strumento essenziale e inderogabile che connota
il servizio di noleggio con conducente differenziandolo dal servizio
taxi assicurando che lo svolgimento dei servizi pubblici non di linea
risponda appieno alle regole della libera concorrenza, nel rispetto
della distinzione ontologica tra il servizio taxi e il servizio di
NCC.
Caratteri, questi, confermati anche dalla giurisprudenza
costituzionale, in particolare dalla nota sentenza del 26 febbraio
2020, n. 56, per cui le previsioni riferibili all'obbligo di ricevere
le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la
sede e all'obbligo di tenuta del relativo alla tenuta del registro
elettronico possono essere considerate «misure non irragionevoli e
non sproporzionate. "Esse appaiono infatti per un verso adeguate ad
assicurare l'effettivita' del fondamentale divieto per i vettori NCC
di rivolgersi a un'utenza indifferenziata senza sottostare al regime
del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un
onere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del
servizio offerto - che presuppone pur sempre un'apposita e nominativa
richiesta di prestazione - e non eccessivamente gravoso, essendo
possibile farvi fronte senza un aggravio dell'organizzazione
dell'azienda, che presuppone comunque la necessita' di una sede o di
una rimessa come base dell'attivita' aziendale" (cfr. par. 5.6.1).
Per contro, la potenziale sostituzione di questo strumento, a
livello locale, con documentazione alternativa (ad esempio foglio
cartaceo) non solo intacca l'uniformita' della regolamentazione dello
specifico settore, fondata sulle richiamate caratteristiche, ma
finisce con il creare possibili gravi criticita' anche sotto il
profilo del controllo da parte degli organi di polizia, che - con
riferimento al solo ambito regionale della Regione Sardegna - si
troverebbero di fronte ad una disciplina distonica rispetto a quella
dettata dal legislatore nazionale.
Risultano evidenti, dunque, le ricadute sul principio di
concorrenza, attesa la difformita' di regole a livello regionale e
nazionale che riguarderebbero non solo gli operatori ma anche gli
utenti stessi, alcuni dei quali garantiti da regole meno stringenti e
dunque maggiormente esposti a fenomeni di abusivismo.
Di qui la censurabilita', in particolare, dei commi 2-ter, quater
e quinquies dell'impugnato art. 2 per contrasto con l'art. 117,
secondo comma, lettera e). Il combinato disposto di tali articoli
disegna un sistema parallelo e differenziato rispetto alla statale
disciplina interposta di livello primario e come integrata dal
decreto cui l'art. 11, comma 4 espressamente rinvia.
In diparte il comma 2-bis di cui si trattera' oltre, il comma
2-ter, anziche' limitarsi a rinviare all'art. 11, comma 4, della
legge n. 21 del 1992 detta una propria disciplina contenutistica
utilizzando anche definizioni in parte differenziate dalla norma
primaria, rinviando per gli aspetti relativi al controllo ai soli
profili di cui agli articoli 85 e 86 del Codice della strada.
Le disposizioni di cui al combinato disposto dei commi 2-quater e
2-quinquies, inoltre, consentono una alternativa al foglio
elettronico come disciplinato dalla normativa statale primaria e
secondaria di riferimento che, nelle more di un intervento della
Giunta regionale, indeterminato nei tempi, nelle modalita' e nei
contenuti, puo' essere sia elettronico sia cartaceo, con una scelta
indifferenziata sostanzialmente lasciata alla discrezionalita' del
conducente che potra' scegliere anche la modalita' cartacea, in
contrasto con il regime transitorio di cui alla norma statale, senza
alcun obbligo di conservazione per i successivi controlli di polizia.
Il foglio di servizio, tuttavia, anche a prescindere dal
contenuto del decreto interministeriale da ultimo adottato, non puo'
essere sostituito da altri documenti, perche' cio' finirebbe con il
comprometterebbe il sistema normativo voluto dal legislatore statale
nell'art. 11 della legge n. 21/1992. Sistema che regola l'esercizio
dell'attivita' e tutela la concorrenza nel settore, come previsto
dall'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
Si precisa ulteriormente, a tale riguardo, che nell'ambito del
noleggio con conducente, il legislatore nazionale negli anni e'
intervenuto in modifica della disciplina originaria della legge
quadro statale, introducendo una serie di disposizioni dirette
all'obiettivo di rafforzare il mercato, contrastando i comportamenti
abusivi diffusi nel settore.
Per quanto detto, tali disposizioni attengono al principio di
concorrenza e alla relativa materia in quanto conformano un
determinato settore economico e che hanno come ratio quella di
bilanciare la liberta' di iniziativa economica con gli altri
interessi pubblici coinvolti.
Per garantire questo equilibrio, tuttavia, e' necessaria una
regolamentazione uniforme a livello nazionale, che assicuri
condizioni di mercato omogenee e impedisca distorsioni della
concorrenza dovute a regole diverse da regione a regione.
L'uniformita' di disciplina appare essenziale e connaturata alla
nozione di concorrenza in quanto, come sottolineato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, seppure sia
consentito prevedere regimi differenziati per casi particolari,
questi devono comunque essere valutati nell'ambito delle competenze
statali.
La normativa statale ha demandato ad un successivo decreto le
modalita' per compilare il foglio di servizio elettronico che, come
previsto dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 sono state
definite nel decreto n. 226/2024, ove si prevedono, tra l'altro,
meccanismi volti a garantire che il servizio di noleggio con
conducente si svolga regolarmente, rispettando le specificita' che lo
distinguono dal servizio taxi.
Anche la piu' recente sentenza della Corte che si e' pronunciata
sul medesimo art. 10-bis, comma 6 - questa volta con riferimento al
meccanismo normativo che disciplinava l'istituzione del registro
elettronico (cfr. Corte costituzionale n. 137/2024) - non ha
intaccato il quadro di riferimento confermando la legittimita' delle
disposizioni in materia (in disparte il profilo dell'obbligo di
rientro in rimessa, considerato illegittimo).
Tali vincoli, in ogni caso, presuppongono sempre e comunque la
dimostrazione di una preventiva prenotazione attraverso la
registrazione dei dati sul foglio elettronico e cio' a differenza di
quanto avviene nel servizio taxi. La stessa Corte suffraga che le
predette disposizioni sono volte a soddisfare esigenze legittime, non
confliggenti con i principi comunitari, osservando «che l'estrema
facilita' con cui possono essere commessi abusi nel settore del
trasporto pubblico locale non di linea e, per converso, l'estrema
difficolta' dei controlli e di conseguenza della repressione delle
condotte - cio' che rende l'apparato sanzionatorio (pur previsto)
poco dissuasivo - giustificano l'adozione di misure rigorose dirette
a prevenire la possibilita' di abusi» (cfr. par. 5.6 della gia'
richiamata sentenza n. 56/2020).
Le statuizioni della Corte confermano, quindi, non solo che
l'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni
presso la rimessa o la sede e l'obbligo di compilare e tenere un
«foglio di servizio» ex art. 11, comma 4, quarto, della legge n. 21
del 1992, come sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e),
costituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate ma anche
che l'obbligo di compilazione e' connaturato al servizio in esame e
rappresenta un elemento essenziale per verificare la rispondenza alle
relative caratteristiche.
In tale ottica, con il decreto gia' richiamato il legislatore
nazionale ha introdotto un sistema digitale unico a livello
nazionale, funzionale a prevenire eventuali disparita' di trattamento
tra i diversi ambiti territoriali.
A tale riguardo, pare opportuno sottolineare che la normativa
primaria di riferimento non vieta l'adozione di strumenti digitali di
coordinamento e che l'adozione di tali strumenti risulta coerente con
il principio generale di buon andamento e semplificazione dell'azione
amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, nonche' con i
principi di uguaglianza sostanziale e di unitarieta'
dell'ordinamento, garantiti dagli articoli 3 e 5 della Costituzione.
La giurisprudenza costituzionale conforta appieno la
riconducibilita' della regolamentazione del settore alla materia
della concorrenza.
Come affermato dalla Corte, anche dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione, la disciplina dell'esercizio concreto del
servizio di noleggio con conducente afferisce alla materia
«trasversale» della tutela della concorrenza, attribuita alla
competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, lettera
e), della Costituzione, la' dove tale nozione di «concorrenza» non
puo' non riflettere anche quella operante in ambito europeo. Come
ricordato dalla sentenza della Corte n. 56 del 2010 essa comprende,
pertanto, «sia le misure legislative di tutela in senso proprio,
intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che
incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia
le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e
vincoli alla libera esplicazione della capacita' imprenditoriale e
della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a
prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la piu'
ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici
(concorrenza "per il mercato")» (cfr. anche Corte costituzionale
sentenza n. 137 del 2018 e sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e n. 200
del 2012, n. 45 del 2010).
Pur a fronte di una sussistenza di una competenza regionale
primaria riconosciuta a in materia di trasporti a livello statutario,
tuttavia, la tutela della concorrenza - stante la natura
«trasversale» e il carattere «finalistico» della competenza
attribuita in materia allo Stato - assume carattere prevalente e
funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle
materie di loro competenza e, come ricordato dalla Corte sia pure con
riferimento alla competenza concorrente o residuale (Corte
costituzionale, sentenze n. 83 del 2018, n. 165 del 2014, n. 38 del
2013 e n. 299 del 2012), e' in grado di influire su queste ultime
fino a incidere sulla totalita' degli ambiti materiali entro cui si
estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare
gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva e'
diretta (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 56 del 2020,
n. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 e n. 18 del 2012, n. 150 del
2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 452, n. 431, n. 430 e n. 401 del
2007 e n. 80 del 2006; v anche sentenze n. 36 del 2024 e n. 23 del
2022).
Anche nella fattispecie in esame, l'ambito della materia su cui
il legislatore regionale e' intervenuto in contrasto con la
regolamentazione statale sopra richiamata, attiene senza dubbio alla
materia della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e)
investendo, in particolare, il profilo della conformazione e delle
modalita' di esercizio concreto in condizioni di uniformita' di
disciplina, di par condicio e di assenza di distorsioni della
concorrenza, di una determinata attivita' economica ovvero dei
servizi non di linea, in particolare quanto allo svolgimento del
servizio NCC. E cio', per quanto detto, anche in rapporto alle
differenti modalita' di svolgimento del servizio taxi e alla
differenziazione tra i due servizi parimenti voluta dal legislatore
nell'ambito di tale settore economico.
Come invero ricordato dalla sentenza n. 56 del 2020
nell'affermare la competenza statale sub specie dell'art. 117,
secondo comma, lettera e) nella regolamentazione del mercato del
trasporto pubblico non di linea, «nemmeno il giudizio negativo sul
livello di apertura alla concorrenza nel mercato degli autoservizi
pubblici non di linea, .... mette realmente in discussione la
competenza dello Stato a regolare tale mercato anche al fine di
preservarne la struttura, tenendo distinti i due settori
dell'autoservizio pubblico non di linea».
Anche in altra occasione (scrutinando una disposizione di legge
regionale in tema di noleggio di autobus con conducente), la Corte ha
altresi' precisato che lo Stato, esercitando in tale ambito la
propria competenza esclusiva per la tutela della concorrenza, «ha
inteso "definire il punto di equilibrio fra il libero esercizio
dell'attivita' di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con
tale liberta' (art. 1, comma 4, della legge n. 218 del 2003)". Il
bilanciamento cosi' operato - fra la liberta' di iniziativa economica
e gli altri interessi costituzionali - costituendo espressione della
potesta' legislativa statale nella materia della "tutela della
concorrenza", definisce un assetto degli interessi che il legislatore
regionale non e' legittimato ad alterare (sentenza n. 80 del 2006)»
(sentenza n. 30 del 2016). Tale bilanciamento, nel cui ambito la
valutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in
senso sistemico, complessivo e non frazionato, puo' dunque condurre a
un esito in forza del quale la tutela della concorrenza «si attua
anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle
ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti
all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attivita'
economiche» (Corte costituzionale sentenza n. 30 del 2016, che
richiama la sentenza n. 49 del 2014)».
In tale opera di bilanciamento ricadono le previsioni in tema di
foglio di servizio elettronico strumento caratterizzante il servizio
di noleggio ed essenziale per controllarne il corretto svolgimento
come ricordato dalla sentenza n. 56/2020 sopra ricordata.
Ne discende che anche la disciplina regionale qui impugnata puo'
essere ricondotta, come nei casi esaminati nelle citate decisioni,
alla materia della concorrenza giacche' in essa si individua, ad
opera del legislatore statale a cio' competente, il punto di
equilibrio tra il libero esercizio dell'attivita' di NCC - che si
colloca a sua volta nel mercato suo proprio e l'attivita' di
trasporto esercitata nel restante ambito del trasporto pubblico non
di linea (servizio taxi).
Non e' dunque consentito alle singole regioni, anche se ad
autonomia speciale, dare ingresso ad una normativa frammentata con
differenti modalita' di formazione conservazione tenuta di tale
essenziale strumento.
Sebbene le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 16 del
2025 sembrino fondarsi sull'intento, dichiarato dal legislatore
regionale all'art. 1, di «garantire una disciplina delle modalita' di
organizzazione e svolgimento del servizio di noleggio con conducente
attraverso il rafforzamento del servizio di trasporto non di linea di
passeggeri e il contrasto di potenziali abusi nell'offerta del
servizio», tale intento risulta di fatto frustrato in ragione delle
peculiari modalita' «semplificate» che, da un lato, rinviano alla
determinazione di «accorgimenti procedurali» non meglio precisati ad
opera della regione; dall'altro, consentono di continuare ad
utilizzare il modello cartaceo, in condizioni di minor sicurezza
rispetto all'utilizzo del foglio elettronico, come disciplinato a
livello statale, oltretutto in assenza dell'obbligo di conservazione
a disposizione delle autorita' di pubblica sicurezza.
Attraverso le caratteristiche di semplificazione introdotte dai
commi in esame, pertanto, non solo scolora la ontologica differenza
tra servizio taxi e servizio NCC, venendosi ad intaccare la
necessaria uniformita' della disciplina generale di riferimento, ma
si determina il venir meno delle specifiche garanzie di maggior
tutela dell'interesse dell'utenza finendo anche per attenuare gli
strumenti diretti a prevenire fenomeni di abusivismo registrati di
settore.
III - Con riferimento all'art. 2, comma 2-bis: violazione della
competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza
riservata alla competenza statale esclusiva dall'art. 117, secondo
comma, lettera e) della Costituzione; violazione dell'art. 3 dello
statuto speciale della Regione Sardegna e violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Merita una trattazione a parte l'esame dell'art. 2, comma 2-bis
della legge regionale qui impugnata, che attiene al particolare
profilo della ricezione delle prenotazioni di trasporto per il
servizio NCC presso la rimessa o la sede anche attraverso l'utilizzo
di strumenti tecnologici che agevolino l'incontro tra domanda ed
offerta.
In tal caso, la censurabilita' della disposizione e'
particolarmente evidente e cio', sia con riferimento alla violazione
dell'art. 3 dello Statuto speciale regionale sia con riferimento alla
dedotta violazione della competenza esclusiva statale in materia di
concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera 2 della Costituzione.
Il comma in esame nel fare riferimento all'utilizzo di strumenti
tecnologici e', infatti, espressamente motivato dalla volonta' di
«agevolare» l'incontro tra domanda e offerta, il che chiaramente
riguarda un aspetto afferente al mercato concorrenziale e non gia'
alla regolazione del trasporto o ad aspetti di tipo organizzativo di
dettaglio.
Si e' dunque al di fuori della materia affidata dall'art. 3,
comma 1, lettera g) dello Statuto della Regione Sardegna alla
competenza legislativa regionale sopra richiamata in materia di
«trasporti sulle linee automobilistiche», la' dove la disciplina in
questione, del tutto estranea alla materia del trasporto, ricade
piuttosto nella materia riservata alla legislazione statale in via
esclusiva. Spetta al legislatore statale individuare meccanismi
omogenei che siano tali da agevolare il servizio attraverso modalita'
di incontro tra domanda dell'utenza e offerta da parte dei conducenti
sempre secondo regole eguali per tutti gli operatori NCC operanti sul
territorio nazionale e nel rispetto delle caratteristiche del
servizio NCC.
Va poi considerato, inoltre, che la disposizione appare altresi'
contraria alla previsione di cui all'art. 3 della Costituzione -
innanzitutto sotto il profilo della razionalita' e adeguatezza
dell'intervento normativo - nella parte in cui fa un generico e non
precisato richiamo a «strumenti tecnologici che agevolino l'incontro
tra domanda e offerta del servizio di trasporto non di linea di
passeggerei», sostituendosi, in parte qua, all'analitica e puntuale
regolazione del decreto al quale l'art. 11, comma 4 espressamente
rinvia. Si richiamano, inoltre, anche in relazione a tale
disposizione, le considerazioni sopra esposte in punto di necessaria
uniformita' e omogeneita' della disciplina che la regolamentazione
del settore relativo al servizio NCC richiede e della ratio che la
sostiene.
Peraltro, a fronte di una disposizione normativa di contenuto
generico, potrebbe comunque risultare intaccato anche il principio di
eguaglianza tra operatori che operano all'interno del medesimo
settore atteso che, nel caso della sola Regione Sardegna, i
conducenti NCC potrebbero ingiustificatamente beneficiare di sistemi
differenziati e, se del caso, piu' favorevoli rispetto a quanto
previsto a livello nazionale. E cio', tenuto conto che il comma in
esame non opera alcun rinvio alla disciplina statale di riferimento.
Tutto cio' premesso
Alla luce delle suesposte considerazioni, si conclude affinche'
sia dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della
legge regionale della Sardegna 16 giugno 2025, n. 16 recante
«Attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, non
di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in
materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale
in Sardegna», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna - BURAS n. 35 in data 19 giugno 2025.
Si deposita l'attestazione di approvazione, da parte del
Consiglio dei ministri, della determinazione di proposizione del
ricorso, in data 4 agosto 2025 nonche' l'allegata relazione della
P.C.M.
Roma, 13 agosto 2025
L'Avvocato dello Stato: Palmieri