Reg. Ric. n. 33 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 24/09/2025 n. 39
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Trasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione autonoma Sardegna – Integrazioni all’art. 39 della legge regionale n. 7 del 2005 – Contenuto e modalità di compilazione, da parte degli esercenti del servizio NCC, del foglio di servizio elettronico – Previsioni concernenti i contenuti e le specifiche tecniche del registro elettronico – Attribuzione alla Giunta regionale dell'adozione di accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati – Possibilità, nelle more dell'adozione dei predetti accorgimenti procedurali, di annotare i dati in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi stabiliti dalla legislazione statale – Disciplina delle modalità di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l’incontro tra la domanda e l’offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri – Ricorso del Governo – Contrasto con la disciplina statale relativa al settore del trasporto pubblico non di linea e, in particolare, riguardante la regolamentazione del foglio di servizio elettronico – Incidenza sull’uniformità della regolamentazione del settore con conseguente difformità regolatorie tra il livello regionale e quello nazionale – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza” – Eccedenza dalla competenza statutaria.
- Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, art. 2, aggiuntivo dei commi da 2-bis a 2-quater nell’art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, primo comma, lettera g); legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11, comma 4, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n, 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Trasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche all’art. 39 della legge regionale n. 7 del 2005 – Disciplina delle modalità di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l’incontro tra la domanda e l’offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri – Ricorso del Governo – Contrasto con la disciplina statale relativa al settore del trasporto pubblico non di linea – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza” – Eccedenza dalla competenza statutaria – Irragionevolezza – Incidenza sull’uniformità della regolamentazione del settore con conseguente difformità regolatorie tra il livello regionale e quello nazionale – Violazione del principio di eguaglianza.
- Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, art. 2, nella parte in cui aggiunge il comma 2-bis nell’art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21.
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, primo comma, lettera g); legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11, comma 4, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n, 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna del 16/06/2025 Num. 16 Art. 2
legge della Regione autonoma Sardegna del 07/12/2005 Num. 21 Art. 39 Co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna del 07/12/2005 Num. 21 Art. 39 Co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna del 07/12/2005 Num. 21 Art. 39 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 2
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3 Co. 1
legge Art. 11 Co. 4
decreto-legge Art. 10 Co. 1
legge Art. Co.
Testo dell'ricorso
N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 agosto 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 agosto 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione autonoma Sardegna - Integrazioni all'art. 39 della legge regionale n. 7 del 2005 - Contenuto e modalita' di compilazione, da parte degli esercenti del servizio NCC, del foglio di servizio elettronico - Previsioni concernenti i contenuti e le specifiche tecniche del registro elettronico - Attribuzione alla Giunta regionale dell'adozione di accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati - Possibilita', nelle more dell'adozione dei predetti accorgimenti procedurali, di annotare i dati in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi stabiliti dalla legislazione statale - Disciplina delle modalita' di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso la rimessa o la sede, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l'incontro tra la domanda e l'offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri. - Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16 (Attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), art. 2. (GU n. 39 del 24-09-2025) Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 06-96514000, PEC: ags@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente; Contro Regione Sardegna (C.F. 80002870923), in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, con sede in viale Trento, 69 - 09123 Cagliari, presso i seguenti indirizzi PEC tratti dall'elenco IPA: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it - segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it avvocatura@pec.regione.sardegna.it - resistente. Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale della Sardegna 16 giugno 2025, n. 16 recante «Attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, non di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - BURAS n. 35 in data 19 giugno 2025. La legge in epigrafe viene impugnata, in riferimento alla sopraindicata disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2025, sulla base dei seguenti Motivi I - Violazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) dello statuto speciale per la Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. II - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. La legge regionale qui impugnata detta disposizioni relative all'attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 («Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea») nonche' integrazioni della legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna. In particolare, la normativa regionale in esame e' censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 2. Tale articolo inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) i seguenti commi: «2-bis. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 ricevono le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente presso la rimessa o la sede, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l'incontro tra la domanda e l'offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri. 2-ter. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 annotano in un foglio di servizio in formato elettronico, che ne assicuri la conservazione per le finalita' di verifica e controllo previste dalla legislazione vigente e, in particolare, dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), i seguenti dati: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del committente del servizio. 2-quater. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di trasporti, adotta gli accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale di principio. 2-quinquies. In attesa dell'adozione degli accorgimenti procedurali previsti nel comma 2-quater, i soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 possono annotare i dati elencati nel comma 2-ter in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi gia' previsti dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992.». I commi cosi' aggiunti, nel disciplinare le modalita' di compilazione, da parte degli esercenti del servizio di noleggio con conducente, del foglio di servizio elettronico, previsto dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 recante la «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea», interferiscono su aspetti propri della disciplina della concorrenza nello specifico settore, regolati direttamente dal legislatore statale e, di conseguenza, ponendosi in contrasto con la disciplina statale dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, con riferimento in particolare, con l'art. 11, comma 4 ma, piu' in generale, con il sistema ordinamentale del settore fondato sulla differenziazione, all'interno del servizio pubblico non di linea, dele diverse categorie del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Tali disposizioni, inoltre, esulano e/o comunque travalicano le competenze riconosciute alla Regione autonoma della Sardegna dall'art. 3, comma 1, lettera g) dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale n. 3 del 1948) che riconosce alla regione la competenza legislativa in materia di «trasporti su linee automobilistiche e tramviarie». Competenza questa che, tuttavia, deve svolgersi, come di seguito precisato dallo statuto di autonomia «...in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Limiti sempre contenuti nelle disposizioni che attengono alla regolamentazione del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21 del 1992. I- Si illustrano, innanzitutto, i profili di contrasto o comunque di non conformita' alla legge statale di riferimento - la legge n. 21 del 1992 cit. - che, come indicato dal titolo, costituisce legge quadro della materia relativa al settore del trasporto pubblico non di linea e contenente i principi fondamentali della materia. Tale disciplina come si dira' meglio oltre, costituisce espressione della specifica regolamentazione del settore secondo principi e regole di corretta concorrenza da parte del legislatore statale munito di competenza esclusiva in materia. Nell'ambito della disciplina generale di cui alla legge n. 21 del 1992, che regola gli aspetti essenziali sia del servizio taxi sia, per quel che qui piu' interessa, del servizio di noleggio con conducente, il legislatore statale ha fortemente differenziato le due tipologie di servizio. In particolare, si e' voluto conformare in modo diverso le due tipologie di trasporti non di linea segnando alcune ontologiche differenze costitutive tra i due servizi, ricavabili, in particolare, dal complesso della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992 (in particolare, si richiamano gli articoli 2, 3, 8, comma 3, 11, commi 3, 4 e 4-ter, 12, commi 1 e 2 e 13, comma 3 della medesima legge) tra le quali si evidenzia: a) il diverso regime di determinazione del costo del servizio, che per il servizio taxi e' soggetto a tariffa amministrata e calmierata ex lege, mentre per il servizio NCC e' aperto alla libera determinazione del mercato; b) la diversa natura del servizio, obbligatoria per i vettori taxi (che non possono rifiutare una richiesta di servizio proveniente dall'utenza), mentre per i vettori NCC e' rimesso alla scelta discrezionale dell'operatore; c) il diverso regime di accesso al servizio, che avviene su «piazza» per i vettori taxi (e sulla base di richieste anche presentate «all'istante»), mentre per i vettori NCC e' richiesta una prenotazione veicolata alla rimessa o sede operativa del vettore NCC; d) la diversa natura dell'utenza, che per i taxi e' indifferenziata (il taxista non conosce l'identita' del cliente, ne' puo' selezionare il cliente), mentre per gli NCC differenziata (e quindi selezionata); e) il diverso ambito territoriale di riferimento, che per i taxisti e' prevalentemente in ambito comunale, mentre per gli NCC e' di regola la provincia con la previsione da parte della legge n. 21 del 1992 di specifici vincoli di collegamento con il territorio. Il servizio NCC, si connota ulteriormente in relazione alle seguenti caratteristiche: per quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza del 19 dicembre 2024, n. 206, «L'art. 1, comma 2, di tale legge [legge 15 gennaio 1992, n. 21] precisa che sono autoservizi pubblici non di linea sia quelli di taxi che quelli di NCC, questi ultimi, tuttavia, assumono caratteri sui generis, in quanto, essendo privi di quegli specifici obblighi di servizio che invece sono previsti per i primi, tendono, in realta', a qualificarsi piuttosto come servizi privati offerti al pubblico, seppure con rilevanza pubblicistica. Non sono, infatti, previsti obblighi tariffari, essendo il corrispettivo liberamente concordato, ne' di prestazione, potendo la richiesta di trasporto essere rifiutata (art. 13, comma 3, della legge n. 21 del 1992)»; tale attivita' e', infatti, «soggetta ad un regime autorizzatorio limitato, caratterizzato da una programmazione dei veicoli circolanti, attraverso il contingentamento delle licenze rilasciabili e la previsione di un concorso pubblico comunale per l'individuazione dei soggetti che possono acquisire le licenze disponibili»; il servizio di NCC, pertanto, si differenzia anche dai «servizi di interesse economico generale prestati a livello locale» di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Tali servizi implicano la «doverosita' della prestazione, in quanto "non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti" (art. 2, comma 1, lettera c); che gli enti locali "ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita' locali" (ancora, comma 1, lettera c), che rispondono al principio della "produzione di servizi quantitativamente adeguati" (art. 3, comma 2), di cui gli enti locali "assicurano la prestazione" (art. 10, comma 1), per i quali deve essere periodicamente rilevato il "rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio" (art. 30, comma 1). Il servizio di NCC non presente, invece, tali caratteristiche»; l'attivita' di NCC di cui alla legge n. 21 del 1992 «non e' liberalizzata» (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 11 luglio 2022, n. 5756, nello stesso senso, ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 31 agosto 2021, n. 6124, e 1° marzo 2021, n. 1703), essendo stata sottratta dal campo di applicazione dei diversi provvedimenti diretti alla liberalizzazione della prestazione dei servizi che si sono succeduti nel tempo, ed e' normativamente contingentata, a differenza di quanto avvenuto in un altro settore analogo, quello del noleggio di autobus con conducente, dove sin dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), il contingentamento non e' previsto. Il numero limitato delle autorizzazioni a effettuare l'attivita' di NCC presuppone, quindi, che il loro rilascio da parte dei comuni avvenga, come stabilito dall'art. 8, comma l, della legge n. 21 del 1992, «attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo». Come di esporra' piu' diffusamente nel successivo paragrafo, la normativa statale e' diretta conformare lo specifico settore del trasporto pubblico non di linea in modo da mantenere le suesposte caratteristiche del servizio NCC rispetto al servizio taxi. Per quel che qui direttamente rileva, nell'ambito del suesposto quadro normativo l'art. 11 (rubricato «Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente»), al comma 4, regola lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente (di seguito, per brevita', «NCC»). A tal fine pone a carico del vettore l'obbligo di tenuta e compilazione di un foglio di servizio elettronico e demanda la definizione delle specifiche ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno. In particolare, a norma dello stesso comma 4, secondo la disposizione oggi in vigore, «[i]l foglio di servizio elettronico deve riportare i seguenti contenuti: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio». Tale comma, cosi' formulato, risulta introdotto dall'art. 10-bis del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n 135 («Disposizioni straordinarie in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione») convertito in legge n. 12 del 20019, n. 92, che e' intervento a regolare sotto piu' profili la materia degli autoservizi pubblici. Il foglio di servizio, peraltro, era gia' previsto dalla legge quadro del 1992 risultando introdotto fin dal 2008 (cfr. decreto-legge del 29 dicembre 2018, n. 143) e poi riconfermato dall'art. 10-bis cit. In particolare, l'art. 10-bis, rubricato «Misure urgenti in materia di autoservizi non di linea», del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 cosi' come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 1, lettera e), ha introdotto il comma 4 dell'art. 11 sopra riportato, che si riporta integralmente: «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'art. 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa». (N.d.r. enfasi aggiunta). (cfr. lettera e) Sempre all'art. 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le Regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale. 4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso» (cfr. lettera f). In attuazione del richiamato art. 11, comma 4, e' stato adottato il decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno 26 ottobre 2024, n. 226, che disciplina nel dettaglio i contenuti e le modalita' di compilazione del foglio di servizio elettronico. La normativa regionale si pone in distonia con le previsioni statali sopra riportate. L'art. 11, comma 4) della legge n. 21 del 1992 ha previsto, in particolare, che il foglio di servizio elettronico non possa essere sostituito da altri documenti senza alterare il meccanismo diretto a regolamentare l'esercizio dell'attivita' di noleggio con conducente, come definito dal legislatore statale. La disposizione di cui al comma 2-ter, per contro, detta essa stessa i contenuti del foglio di servizio elettronico utilizzando, peraltro, una terminologia parzialmente differente dalla corrispondente disposizione statale. Il successivo comma 2-quater sembra delineare un meccanismo alternativo a quello previsto dall'art. 11, comma 4, che rimette ad un successivo decreto la definizione delle specifiche tecniche del registro elettronico, demandando alla regolamentazione di Giunta la «trasmissione elettronica dei dati» (che sembra dunque sovrapporsi al decreto attuativo statale). Ma cio' che piu' confligge con la normativa di riferimento si rinviene nel successivo comma 2-quinquies. In alternativa all'utilizzo del foglio elettronico, il legislatore regionale consente, infatti che, in attesa dell'adozione dei richiamati accorgimenti procedurali demandati alla Giunta regionale, «i soggetti iscritti al ruolo» di cui al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 21 del 2005 (n. d.r. da intendersi presumibilmente con riferimento ai soli conducenti addetti al servizio di trasporto pubblico non di linea che sono soggetti a tale adempimento), possano annotare i dati elencati nel comma 2-ter in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi gia' previsti dall'art. 11, comma 4, sopra richiamato. Cio', tuttavia, in contrasto con lo stesso art. 11, comma 4, che come gia' esposto, nell'ambito del servizio di noleggio con conducente da un lato prevede l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno; dall'altro stabilisce che solo in via transitoria e «fino all'adozione del decreto di cui al presente comma», il foglio di servizio elettronico possa essere sostituito da «una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa». L'art. 11, comma 4 prevede, dunque, una disciplina intertemporale destinata a cessare con l'adozione del decreto ivi previsto («fino all'adozione del decreto di cui al presente comma»), per cui solo fino alla adozione della normativa secondaria, il foglio elettronico puo' essere sostituito da una versione cartacea dello stesso e, comunque, con contestuale obbligo di conservazione per un periodo predeterminato per essere tenuto a disposizione delle Autorita' di pubblica sicurezza. Di qui il palese contrasto con le norme di riferimento atteso che il decreto attuativo cui si fa menzione nella disposizione (per quanto attualmente sub iudice), risulta ormai adottato con il decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno del 26 ottobre 2024, n. 226, contenente la disciplina di dettaglio dei contenuti e delle modalita' di compilazione del foglio di servizio elettronico. L'art. 11, comma 4, oltretutto, non solo prevede che la versione cartacea, abbia determinate caratteristiche e prescrive l'obbligo di tenuta dello stesso «in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa». L'art. 2, comma 2-ter, si limita invece a prevedere che i conducenti possano annotare i dati elencati al comma precedente in un foglio elettronico avente i contenuti minimi gia' previsti dall'art. 11, comma 4, senza ulteriori specificazioni. Non sussiste pertanto alcun obbligo alche altrimenti evincibile tale da comportare qualsivoglia obbligo di tenere a bordo la documentazione cartacea a disposizione degli eventuali controlli. Il comma 2-quinquies fa infatti riferimento ai soli «contenuti minimi» di cui all'art. 11, comma 4, sopra richiamato; ne' tale obbligo potrebbe discendere dagli «accorgimenti procedurali» di cui si parla nel precedente comma 2-quater che la disposizione riferisce alla sola «trasmissione elettronica dei dati nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale di principio». Di qui il chiaro contrasto con l'art. 3 dello statuto di autonomia, i limiti alla potesta' regionale dovendo essere identificati nella peculiare regolamentazione del settore da parte del legislatore statale e nei principi di fondo - altresi' espressione dei principi di regolamentazione del settore relativo al servizio NCC nell'ambito del trasporto non di linea e quindi, del principio di corretto svolgimento della concorrenza - di cui costituisce espressione la legge quadro statale, fondati sulla distinzione tra il servizio taxi e il servizio NCC che, nel caso della legge regionale impugnata risulta intaccata attraverso la diversa regolamentazione del figlio di servizio. La conformazione di un dato settore economico sulla base di determinate caratteristiche degli operatori che operano sul mercato pertiene, infatti, piu' propriamente alla materia della concorrenza e non gia' alla materia dei trasporti assegnata alla regione. Altro e' la regolamentazione economica di un dato settore, infatti, altro l'organizzazione del trasporto in se'. Anche il principio di corretta concorrenza espresso dalla normativa statale richiamata, quindi, funge da limite ai sensi del menzionato art. 3 dello statuto rientrando tra quei «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e tra le "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" dettate dal legislatore statale per rispondere ad un interesse unitario e che, pertanto, esigono uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale ( cfr. Corte costituzionale n. 198 del 2018). La normativa sopra descritta eccede, pertanto, dalla competenza demandata alla regione autonoma con riferimento al piu' ristretto campo dei «trasporti su linee automobilistiche e tramviarie» di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge costituzionale n. 3 del 1948. II- Con piu' diretto riferimento alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione si osserva che, al contempo, le disposizioni regionali in esame entrano nel settore proprio della concorrenza affidato in via esclusiva al legislatore statale ex art. 117, secondo comma della Costituzione e che funge da limite alla competenza regionale, sia pure dotata di autonomia, come emerge anche dall'art. 3 del richiamato statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna. Per consolidata giurisprudenza, al fine di individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura, deve farsi riferimento all'oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, cosi' da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (ex multis, sentenze n. 430, n. 196 e n. 165 del 2007 richiamate dalla sentenza della Corte n. 207 del 2010). Alla luce di tali criteri, l'inquadramento nell'ambito della competenza statale in tema di «tutela della concorrenza» nel caso in esame appare corretto. Attiene alla concorrenza intesa in senso ampio, infatti, anche la regolamentazione di un determinato settore economico affinche' gli operatori che vi operano svolgano il servizio loro affidato secondo corrette regole di concorrenza e in condizioni di par condicio. Come sopra evidenziato che la materia del trasporto pubblico non di linea e' fondato sulla differenziazione tra servizio taxi e servizio di noleggio con conducente per cui nell'ambito di quest'ultimo servizio chi svolge tale tipologia di servizio soggiace a determinati vincoli che hanno lo scopo di garantire una maggiore sicurezza per l'utenza a fronte di fenomeni di abusivismo che possono intervenire nello specifico settore. In tale direzione, in particolare, si sono posti gli interventi normativi piu' recenti che, rispetto alla originaria impostazione della legge quadro n. 21 del 1992, hanno introdotto vincoli piu' stringenti tra cui - oltre ad es. all'obbligo di avere la sede e la rimessa esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione - anche l'obbligo di compilare il foglio di servizio (in tale direzione inizialmente l'art. 29, comma 1-quater del decreto-legge n. 207 del 2018 e, piu' di recente, l'art. 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018). In tale contesto, la compilazione del foglio di servizio costituisce parte fondamentale del quadro regolatorio dei servizi NCC, e' funzionale allo stesso e contribuisce a completarlo, assicurando attraverso l'inserimento dei dati richiesti dalla normativa primaria, la rispondenza a quelle caratteristiche sopra delineate. Il decreto attuativo in tale direzione prevede tra l'altro, meccanismi volti a garantire che il servizio di NCC si svolga regolarmente rispettando le specificita' che lo distinguono dal servizio taxi. Lo strumento del foglio di servizio elettronico e', in sintesi, uno strumento essenziale e inderogabile che connota il servizio di noleggio con conducente differenziandolo dal servizio taxi assicurando che lo svolgimento dei servizi pubblici non di linea risponda appieno alle regole della libera concorrenza, nel rispetto della distinzione ontologica tra il servizio taxi e il servizio di NCC. Caratteri, questi, confermati anche dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare dalla nota sentenza del 26 febbraio 2020, n. 56, per cui le previsioni riferibili all'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede e all'obbligo di tenuta del relativo alla tenuta del registro elettronico possono essere considerate «misure non irragionevoli e non sproporzionate. "Esse appaiono infatti per un verso adeguate ad assicurare l'effettivita' del fondamentale divieto per i vettori NCC di rivolgersi a un'utenza indifferenziata senza sottostare al regime del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del servizio offerto - che presuppone pur sempre un'apposita e nominativa richiesta di prestazione - e non eccessivamente gravoso, essendo possibile farvi fronte senza un aggravio dell'organizzazione dell'azienda, che presuppone comunque la necessita' di una sede o di una rimessa come base dell'attivita' aziendale" (cfr. par. 5.6.1). Per contro, la potenziale sostituzione di questo strumento, a livello locale, con documentazione alternativa (ad esempio foglio cartaceo) non solo intacca l'uniformita' della regolamentazione dello specifico settore, fondata sulle richiamate caratteristiche, ma finisce con il creare possibili gravi criticita' anche sotto il profilo del controllo da parte degli organi di polizia, che - con riferimento al solo ambito regionale della Regione Sardegna - si troverebbero di fronte ad una disciplina distonica rispetto a quella dettata dal legislatore nazionale. Risultano evidenti, dunque, le ricadute sul principio di concorrenza, attesa la difformita' di regole a livello regionale e nazionale che riguarderebbero non solo gli operatori ma anche gli utenti stessi, alcuni dei quali garantiti da regole meno stringenti e dunque maggiormente esposti a fenomeni di abusivismo. Di qui la censurabilita', in particolare, dei commi 2-ter, quater e quinquies dell'impugnato art. 2 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e). Il combinato disposto di tali articoli disegna un sistema parallelo e differenziato rispetto alla statale disciplina interposta di livello primario e come integrata dal decreto cui l'art. 11, comma 4 espressamente rinvia. In diparte il comma 2-bis di cui si trattera' oltre, il comma 2-ter, anziche' limitarsi a rinviare all'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 detta una propria disciplina contenutistica utilizzando anche definizioni in parte differenziate dalla norma primaria, rinviando per gli aspetti relativi al controllo ai soli profili di cui agli articoli 85 e 86 del Codice della strada. Le disposizioni di cui al combinato disposto dei commi 2-quater e 2-quinquies, inoltre, consentono una alternativa al foglio elettronico come disciplinato dalla normativa statale primaria e secondaria di riferimento che, nelle more di un intervento della Giunta regionale, indeterminato nei tempi, nelle modalita' e nei contenuti, puo' essere sia elettronico sia cartaceo, con una scelta indifferenziata sostanzialmente lasciata alla discrezionalita' del conducente che potra' scegliere anche la modalita' cartacea, in contrasto con il regime transitorio di cui alla norma statale, senza alcun obbligo di conservazione per i successivi controlli di polizia. Il foglio di servizio, tuttavia, anche a prescindere dal contenuto del decreto interministeriale da ultimo adottato, non puo' essere sostituito da altri documenti, perche' cio' finirebbe con il comprometterebbe il sistema normativo voluto dal legislatore statale nell'art. 11 della legge n. 21/1992. Sistema che regola l'esercizio dell'attivita' e tutela la concorrenza nel settore, come previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Si precisa ulteriormente, a tale riguardo, che nell'ambito del noleggio con conducente, il legislatore nazionale negli anni e' intervenuto in modifica della disciplina originaria della legge quadro statale, introducendo una serie di disposizioni dirette all'obiettivo di rafforzare il mercato, contrastando i comportamenti abusivi diffusi nel settore. Per quanto detto, tali disposizioni attengono al principio di concorrenza e alla relativa materia in quanto conformano un determinato settore economico e che hanno come ratio quella di bilanciare la liberta' di iniziativa economica con gli altri interessi pubblici coinvolti. Per garantire questo equilibrio, tuttavia, e' necessaria una regolamentazione uniforme a livello nazionale, che assicuri condizioni di mercato omogenee e impedisca distorsioni della concorrenza dovute a regole diverse da regione a regione. L'uniformita' di disciplina appare essenziale e connaturata alla nozione di concorrenza in quanto, come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, seppure sia consentito prevedere regimi differenziati per casi particolari, questi devono comunque essere valutati nell'ambito delle competenze statali. La normativa statale ha demandato ad un successivo decreto le modalita' per compilare il foglio di servizio elettronico che, come previsto dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 sono state definite nel decreto n. 226/2024, ove si prevedono, tra l'altro, meccanismi volti a garantire che il servizio di noleggio con conducente si svolga regolarmente, rispettando le specificita' che lo distinguono dal servizio taxi. Anche la piu' recente sentenza della Corte che si e' pronunciata sul medesimo art. 10-bis, comma 6 - questa volta con riferimento al meccanismo normativo che disciplinava l'istituzione del registro elettronico (cfr. Corte costituzionale n. 137/2024) - non ha intaccato il quadro di riferimento confermando la legittimita' delle disposizioni in materia (in disparte il profilo dell'obbligo di rientro in rimessa, considerato illegittimo). Tali vincoli, in ogni caso, presuppongono sempre e comunque la dimostrazione di una preventiva prenotazione attraverso la registrazione dei dati sul foglio elettronico e cio' a differenza di quanto avviene nel servizio taxi. La stessa Corte suffraga che le predette disposizioni sono volte a soddisfare esigenze legittime, non confliggenti con i principi comunitari, osservando «che l'estrema facilita' con cui possono essere commessi abusi nel settore del trasporto pubblico locale non di linea e, per converso, l'estrema difficolta' dei controlli e di conseguenza della repressione delle condotte - cio' che rende l'apparato sanzionatorio (pur previsto) poco dissuasivo - giustificano l'adozione di misure rigorose dirette a prevenire la possibilita' di abusi» (cfr. par. 5.6 della gia' richiamata sentenza n. 56/2020). Le statuizioni della Corte confermano, quindi, non solo che l'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede e l'obbligo di compilare e tenere un «foglio di servizio» ex art. 11, comma 4, quarto, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e), costituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate ma anche che l'obbligo di compilazione e' connaturato al servizio in esame e rappresenta un elemento essenziale per verificare la rispondenza alle relative caratteristiche. In tale ottica, con il decreto gia' richiamato il legislatore nazionale ha introdotto un sistema digitale unico a livello nazionale, funzionale a prevenire eventuali disparita' di trattamento tra i diversi ambiti territoriali. A tale riguardo, pare opportuno sottolineare che la normativa primaria di riferimento non vieta l'adozione di strumenti digitali di coordinamento e che l'adozione di tali strumenti risulta coerente con il principio generale di buon andamento e semplificazione dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, nonche' con i principi di uguaglianza sostanziale e di unitarieta' dell'ordinamento, garantiti dagli articoli 3 e 5 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale conforta appieno la riconducibilita' della regolamentazione del settore alla materia della concorrenza. Come affermato dalla Corte, anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la disciplina dell'esercizio concreto del servizio di noleggio con conducente afferisce alla materia «trasversale» della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, la' dove tale nozione di «concorrenza» non puo' non riflettere anche quella operante in ambito europeo. Come ricordato dalla sentenza della Corte n. 56 del 2010 essa comprende, pertanto, «sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacita' imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la piu' ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato")» (cfr. anche Corte costituzionale sentenza n. 137 del 2018 e sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). Pur a fronte di una sussistenza di una competenza regionale primaria riconosciuta a in materia di trasporti a livello statutario, tuttavia, la tutela della concorrenza - stante la natura «trasversale» e il carattere «finalistico» della competenza attribuita in materia allo Stato - assume carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di loro competenza e, come ricordato dalla Corte sia pure con riferimento alla competenza concorrente o residuale (Corte costituzionale, sentenze n. 83 del 2018, n. 165 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012), e' in grado di influire su queste ultime fino a incidere sulla totalita' degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva e' diretta (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 56 del 2020, n. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 e n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 452, n. 431, n. 430 e n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006; v anche sentenze n. 36 del 2024 e n. 23 del 2022). Anche nella fattispecie in esame, l'ambito della materia su cui il legislatore regionale e' intervenuto in contrasto con la regolamentazione statale sopra richiamata, attiene senza dubbio alla materia della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e) investendo, in particolare, il profilo della conformazione e delle modalita' di esercizio concreto in condizioni di uniformita' di disciplina, di par condicio e di assenza di distorsioni della concorrenza, di una determinata attivita' economica ovvero dei servizi non di linea, in particolare quanto allo svolgimento del servizio NCC. E cio', per quanto detto, anche in rapporto alle differenti modalita' di svolgimento del servizio taxi e alla differenziazione tra i due servizi parimenti voluta dal legislatore nell'ambito di tale settore economico. Come invero ricordato dalla sentenza n. 56 del 2020 nell'affermare la competenza statale sub specie dell'art. 117, secondo comma, lettera e) nella regolamentazione del mercato del trasporto pubblico non di linea, «nemmeno il giudizio negativo sul livello di apertura alla concorrenza nel mercato degli autoservizi pubblici non di linea, .... mette realmente in discussione la competenza dello Stato a regolare tale mercato anche al fine di preservarne la struttura, tenendo distinti i due settori dell'autoservizio pubblico non di linea». Anche in altra occasione (scrutinando una disposizione di legge regionale in tema di noleggio di autobus con conducente), la Corte ha altresi' precisato che lo Stato, esercitando in tale ambito la propria competenza esclusiva per la tutela della concorrenza, «ha inteso "definire il punto di equilibrio fra il libero esercizio dell'attivita' di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale liberta' (art. 1, comma 4, della legge n. 218 del 2003)". Il bilanciamento cosi' operato - fra la liberta' di iniziativa economica e gli altri interessi costituzionali - costituendo espressione della potesta' legislativa statale nella materia della "tutela della concorrenza", definisce un assetto degli interessi che il legislatore regionale non e' legittimato ad alterare (sentenza n. 80 del 2006)» (sentenza n. 30 del 2016). Tale bilanciamento, nel cui ambito la valutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato, puo' dunque condurre a un esito in forza del quale la tutela della concorrenza «si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attivita' economiche» (Corte costituzionale sentenza n. 30 del 2016, che richiama la sentenza n. 49 del 2014)». In tale opera di bilanciamento ricadono le previsioni in tema di foglio di servizio elettronico strumento caratterizzante il servizio di noleggio ed essenziale per controllarne il corretto svolgimento come ricordato dalla sentenza n. 56/2020 sopra ricordata. Ne discende che anche la disciplina regionale qui impugnata puo' essere ricondotta, come nei casi esaminati nelle citate decisioni, alla materia della concorrenza giacche' in essa si individua, ad opera del legislatore statale a cio' competente, il punto di equilibrio tra il libero esercizio dell'attivita' di NCC - che si colloca a sua volta nel mercato suo proprio e l'attivita' di trasporto esercitata nel restante ambito del trasporto pubblico non di linea (servizio taxi). Non e' dunque consentito alle singole regioni, anche se ad autonomia speciale, dare ingresso ad una normativa frammentata con differenti modalita' di formazione conservazione tenuta di tale essenziale strumento. Sebbene le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 16 del 2025 sembrino fondarsi sull'intento, dichiarato dal legislatore regionale all'art. 1, di «garantire una disciplina delle modalita' di organizzazione e svolgimento del servizio di noleggio con conducente attraverso il rafforzamento del servizio di trasporto non di linea di passeggeri e il contrasto di potenziali abusi nell'offerta del servizio», tale intento risulta di fatto frustrato in ragione delle peculiari modalita' «semplificate» che, da un lato, rinviano alla determinazione di «accorgimenti procedurali» non meglio precisati ad opera della regione; dall'altro, consentono di continuare ad utilizzare il modello cartaceo, in condizioni di minor sicurezza rispetto all'utilizzo del foglio elettronico, come disciplinato a livello statale, oltretutto in assenza dell'obbligo di conservazione a disposizione delle autorita' di pubblica sicurezza. Attraverso le caratteristiche di semplificazione introdotte dai commi in esame, pertanto, non solo scolora la ontologica differenza tra servizio taxi e servizio NCC, venendosi ad intaccare la necessaria uniformita' della disciplina generale di riferimento, ma si determina il venir meno delle specifiche garanzie di maggior tutela dell'interesse dell'utenza finendo anche per attenuare gli strumenti diretti a prevenire fenomeni di abusivismo registrati di settore. III - Con riferimento all'art. 2, comma 2-bis: violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza riservata alla competenza statale esclusiva dall'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione; violazione dell'art. 3 dello statuto speciale della Regione Sardegna e violazione dell'art. 3 della Costituzione. Merita una trattazione a parte l'esame dell'art. 2, comma 2-bis della legge regionale qui impugnata, che attiene al particolare profilo della ricezione delle prenotazioni di trasporto per il servizio NCC presso la rimessa o la sede anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l'incontro tra domanda ed offerta. In tal caso, la censurabilita' della disposizione e' particolarmente evidente e cio', sia con riferimento alla violazione dell'art. 3 dello Statuto speciale regionale sia con riferimento alla dedotta violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera 2 della Costituzione. Il comma in esame nel fare riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici e', infatti, espressamente motivato dalla volonta' di «agevolare» l'incontro tra domanda e offerta, il che chiaramente riguarda un aspetto afferente al mercato concorrenziale e non gia' alla regolazione del trasporto o ad aspetti di tipo organizzativo di dettaglio. Si e' dunque al di fuori della materia affidata dall'art. 3, comma 1, lettera g) dello Statuto della Regione Sardegna alla competenza legislativa regionale sopra richiamata in materia di «trasporti sulle linee automobilistiche», la' dove la disciplina in questione, del tutto estranea alla materia del trasporto, ricade piuttosto nella materia riservata alla legislazione statale in via esclusiva. Spetta al legislatore statale individuare meccanismi omogenei che siano tali da agevolare il servizio attraverso modalita' di incontro tra domanda dell'utenza e offerta da parte dei conducenti sempre secondo regole eguali per tutti gli operatori NCC operanti sul territorio nazionale e nel rispetto delle caratteristiche del servizio NCC. Va poi considerato, inoltre, che la disposizione appare altresi' contraria alla previsione di cui all'art. 3 della Costituzione - innanzitutto sotto il profilo della razionalita' e adeguatezza dell'intervento normativo - nella parte in cui fa un generico e non precisato richiamo a «strumenti tecnologici che agevolino l'incontro tra domanda e offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggerei», sostituendosi, in parte qua, all'analitica e puntuale regolazione del decreto al quale l'art. 11, comma 4 espressamente rinvia. Si richiamano, inoltre, anche in relazione a tale disposizione, le considerazioni sopra esposte in punto di necessaria uniformita' e omogeneita' della disciplina che la regolamentazione del settore relativo al servizio NCC richiede e della ratio che la sostiene. Peraltro, a fronte di una disposizione normativa di contenuto generico, potrebbe comunque risultare intaccato anche il principio di eguaglianza tra operatori che operano all'interno del medesimo settore atteso che, nel caso della sola Regione Sardegna, i conducenti NCC potrebbero ingiustificatamente beneficiare di sistemi differenziati e, se del caso, piu' favorevoli rispetto a quanto previsto a livello nazionale. E cio', tenuto conto che il comma in esame non opera alcun rinvio alla disciplina statale di riferimento. Tutto cio' premesso Alla luce delle suesposte considerazioni, si conclude affinche' sia dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale della Sardegna 16 giugno 2025, n. 16 recante «Attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, non di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - BURAS n. 35 in data 19 giugno 2025. Si deposita l'attestazione di approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, della determinazione di proposizione del ricorso, in data 4 agosto 2025 nonche' l'allegata relazione della P.C.M. Roma, 13 agosto 2025 L'Avvocato dello Stato: Palmieri