Reg. Ric. n. 33 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 24/09/2025 n. 39

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Trasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione autonoma Sardegna – Integrazioni all’art. 39 della legge regionale n. 7 del 2005 – Contenuto e modalità di compilazione, da parte degli esercenti del servizio NCC, del foglio di servizio elettronico – Previsioni concernenti i contenuti e le specifiche tecniche del registro elettronico – Attribuzione alla Giunta regionale dell'adozione di accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati – Possibilità, nelle more dell'adozione dei predetti accorgimenti procedurali, di annotare i dati in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi stabiliti dalla legislazione statale – Disciplina delle modalità di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l’incontro tra la domanda e l’offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri – Ricorso del Governo – Contrasto con la disciplina statale relativa al settore del trasporto pubblico non di linea e, in particolare, riguardante la regolamentazione del foglio di servizio elettronico – Incidenza sull’uniformità della regolamentazione del settore con conseguente difformità regolatorie tra il livello regionale e quello nazionale – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza” – Eccedenza dalla competenza statutaria. 

- Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, art. 2, aggiuntivo dei commi da 2-bis a 2-quater nell’art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, primo comma, lettera g); legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11, comma 4, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n, 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.

 

Trasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche all’art. 39 della legge regionale n. 7 del 2005 – Disciplina delle modalità di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l’incontro tra la domanda e l’offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri – Ricorso del Governo – Contrasto con la disciplina statale relativa al settore del trasporto pubblico non di linea – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza” – Eccedenza dalla competenza statutaria – Irragionevolezza – Incidenza sull’uniformità della regolamentazione del settore con conseguente difformità regolatorie tra il livello regionale e quello nazionale – Violazione del principio di eguaglianza. 

- Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, art. 2, nella parte in cui aggiunge il comma 2-bis nell’art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21.

- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, primo comma, lettera g); legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11, comma 4, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n, 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.


Norme impugnate:

legge della Regione autonoma Sardegna  del 16/06/2025  Num. 16  Art. 2

legge della Regione autonoma Sardegna  del 07/12/2005  Num. 21  Art. 39  Co. 2

legge della Regione autonoma Sardegna  del 07/12/2005  Num. 21  Art. 39  Co. 2

legge della Regione autonoma Sardegna  del 07/12/2005  Num. 21  Art. 39  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.

legge  Art. 11   Co.

decreto-legge  Art. 10   Co.

legge  Art.    Co.  




Testo dell'ricorso

                        N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 agosto 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 agosto  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Trasporto pubblico - Servizio di  noleggio  con  conducente  (NCC)  -
  Norme della Regione autonoma Sardegna -  Integrazioni  all'art.  39
  della legge regionale n. 7 del 2005  -  Contenuto  e  modalita'  di
  compilazione, da parte degli esercenti del servizio NCC, del foglio
  di servizio elettronico - Previsioni concernenti i contenuti  e  le
  specifiche tecniche del registro elettronico  -  Attribuzione  alla
  Giunta regionale dell'adozione di accorgimenti procedurali relativi
  alla trasmissione elettronica dei dati - Possibilita',  nelle  more
  dell'adozione dei predetti accorgimenti procedurali, di annotare  i
  dati in un foglio di  servizio  cartaceo  o  elettronico  avente  i
  contenuti minimi stabiliti dalla legislazione statale -  Disciplina
  delle modalita' di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso
  la rimessa o la sede,  anche  attraverso  l'utilizzo  di  strumenti
  tecnologici che agevolino l'incontro tra la domanda e l'offerta del
  servizio di trasporto non di linea di passeggeri. 
- Legge della Regione Sardegna 16  giugno  2025,  n.  16  (Attuazione
  dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro
  per il trasporto di persone mediante autoservizi  pubblici  non  di
  linea) e integrazioni alla  legge  regionale  n.  21  del  2005  in
  materia di  disciplina  e  organizzazione  del  trasporto  pubblico
  locale in Sardegna), art. 2. 


(GU n. 39 del 24-09-2025)

    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso  ex
lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato  (C.F.  80224030587  fax:
06-96514000,  PEC:  ags@mailcert.avvocaturastato.it)  presso  i   cui
uffici e' domiciliato in  Roma,  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12 -
ricorrente; 
    Contro  Regione  Sardegna  (C.F.  80002870923),  in  persona  del
Presidente della giunta regionale pro  tempore,  con  sede  in  viale
Trento, 69 - 09123 Cagliari, presso i seguenti indirizzi  PEC  tratti
dall'elenco    IPA:    presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it    -
segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it
avvocatura@pec.regione.sardegna.it - resistente. 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.  2
della legge regionale della Sardegna 16 giugno 2025,  n.  16  recante
«Attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992  (legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, non
di linea) e integrazioni alla legge  regionale  n.  21  del  2005  in
materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico  locale
in Sardegna»,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
autonoma della Sardegna - BURAS n. 35 in data 19 giugno 2025. 
    La  legge  in  epigrafe  viene  impugnata,  in  riferimento  alla
sopraindicata disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 4 agosto 2025, sulla base dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
  I - Violazione dell'art. 3,  comma  1,  lettera  g)  dello  statuto
speciale per la Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.
3. 
  II - Violazione della competenza statale esclusiva  in  materia  di
tutela della concorrenza con riferimento all'art. 117, secondo comma,
lettera e) della Costituzione. 
    La legge regionale  qui  impugnata  detta  disposizioni  relative
all'attuazione dell'art. 11, comma 4, della  legge  n.  21  del  1992
(«Legge quadro per  il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi
pubblici non di linea») nonche' integrazioni della legge regionale n.
21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione  del  trasporto
pubblico locale in Sardegna. 
    In particolare, la normativa regionale in  esame  e'  censurabile
relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 2. Tale  articolo
inserisce, dopo il comma 2  dell'art.  39  della  legge  regionale  7
dicembre 2005, n.  21  (Disciplina  e  organizzazione  del  trasporto
pubblico locale in Sardegna) i seguenti commi: 
        «2-bis. I soggetti iscritti  al  ruolo  di  cui  al  comma  2
ricevono le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con
conducente presso la rimessa o la sede, anche  attraverso  l'utilizzo
di strumenti tecnologici che agevolino l'incontro tra  la  domanda  e
l'offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri. 
        2-ter. I soggetti  iscritti  al  ruolo  di  cui  al  comma  2
annotano in un foglio di servizio  in  formato  elettronico,  che  ne
assicuri la conservazione per le finalita' di  verifica  e  controllo
previste dalla legislazione vigente e, in particolare, dagli articoli
85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice
della strada), i seguenti dati: 
          a) targa del veicolo; 
          b) nome del conducente; 
          c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; 
          d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine
servizio; 
          e) dati del committente del servizio. 
        2-quater. La Giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore
regionale competente in materia di trasporti, adotta gli accorgimenti
procedurali relativi  alla  trasmissione  elettronica  dei  dati  nel
rispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale di principio. 
        2-quinquies.  In  attesa  dell'adozione  degli   accorgimenti
procedurali previsti nel comma 2-quater, i soggetti iscritti al ruolo
di cui al comma 2 possono annotare i dati elencati nel comma 2-ter in
un foglio di servizio  cartaceo  o  elettronico  avente  i  contenuti
minimi gia' previsti dall'art. 11, comma 4, della  legge  n.  21  del
1992.». 
    I  commi  cosi'  aggiunti,  nel  disciplinare  le  modalita'   di
compilazione, da parte degli esercenti del servizio di  noleggio  con
conducente, del foglio di servizio  elettronico,  previsto  dall'art.
11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 recante la «Legge quadro  per
il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di  linea»,
interferiscono su aspetti propri della disciplina  della  concorrenza
nello  specifico  settore,  regolati  direttamente  dal   legislatore
statale e, di conseguenza, ponendosi in contrasto con  la  disciplina
statale dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21,  con  riferimento
in particolare, con l'art. 11, comma 4 ma, piu' in generale,  con  il
sistema ordinamentale del  settore  fondato  sulla  differenziazione,
all'interno  del  servizio  pubblico  non  di  linea,  dele   diverse
categorie  del  servizio  taxi  e  del  servizio  di   noleggio   con
conducente. 
    Tali disposizioni, inoltre, esulano e/o comunque  travalicano  le
competenze  riconosciute  alla  Regione   autonoma   della   Sardegna
dall'art. 3, comma 1, lettera g) dello statuto speciale di  autonomia
(legge costituzionale n. 3 del 1948) che riconosce  alla  regione  la
competenza  legislativa   in   materia   di   «trasporti   su   linee
automobilistiche e tramviarie». Competenza questa che, tuttavia, deve
svolgersi, come di  seguito  precisato  dallo  statuto  di  autonomia
«...in armonia con la  Costituzione  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico  della   Repubblica   e   col   rispetto   degli   obblighi
internazionali e  degli  interessi  nazionali,  nonche'  delle  norme
fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della   Repubblica».
Limiti  sempre  contenuti  nelle  disposizioni  che  attengono   alla
regolamentazione del servizio di noleggio con conducente di cui  alla
legge n. 21 del 1992. 
  I- Si illustrano, innanzitutto, i profili di contrasto  o  comunque
di non conformita' alla legge statale di riferimento - la legge n. 21
del 1992 cit. - che, come  indicato  dal  titolo,  costituisce  legge
quadro della materia relativa al settore del trasporto  pubblico  non
di linea e contenente i principi  fondamentali  della  materia.  Tale
disciplina come si dira' meglio oltre, costituisce espressione  della
specifica regolamentazione del settore secondo principi e  regole  di
corretta concorrenza da  parte  del  legislatore  statale  munito  di
competenza esclusiva in materia. 
    Nell'ambito della disciplina generale di cui alla legge n. 21 del
1992, che regola gli aspetti essenziali sia del  servizio  taxi  sia,
per quel che  qui  piu'  interessa,  del  servizio  di  noleggio  con
conducente, il legislatore statale ha fortemente differenziato le due
tipologie di servizio. In particolare, si  e'  voluto  conformare  in
modo diverso le due tipologie di  trasporti  non  di  linea  segnando
alcune  ontologiche  differenze  costitutive  tra  i   due   servizi,
ricavabili, in particolare, dal complesso  della  disciplina  dettata
dalla legge n. 21/1992 (in particolare, si richiamano gli articoli 2,
3, 8, comma 3, 11, commi 3, 4 e 4-ter, 12, commi 1 e 2 e 13, comma  3
della medesima legge) tra le quali si evidenzia: 
        a)  il  diverso  regime  di  determinazione  del  costo   del
servizio, che per il servizio taxi e' soggetto a tariffa amministrata
e calmierata ex lege, mentre per  il  servizio  NCC  e'  aperto  alla
libera determinazione del mercato; 
        b) la diversa natura del servizio, obbligatoria per i vettori
taxi (che non possono rifiutare una richiesta di servizio proveniente
dall'utenza), mentre  per  i  vettori  NCC  e'  rimesso  alla  scelta
discrezionale dell'operatore; 
        c) il diverso regime di accesso al servizio, che  avviene  su
«piazza» per  i  vettori  taxi  (e  sulla  base  di  richieste  anche
presentate «all'istante»), mentre per i vettori NCC e' richiesta  una
prenotazione veicolata alla rimessa o sede operativa del vettore NCC; 
        d)  la  diversa  natura  dell'utenza,  che  per  i  taxi   e'
indifferenziata (il taxista non conosce l'identita' del cliente,  ne'
puo' selezionare il cliente), mentre per  gli  NCC  differenziata  (e
quindi selezionata); 
        e) il diverso ambito territoriale di riferimento, che  per  i
taxisti e' prevalentemente in ambito comunale, mentre per gli NCC  e'
di regola la provincia con la previsione da parte della legge  n.  21
del 1992 di specifici vincoli di collegamento con il territorio. 
    Il servizio NCC,  si  connota  ulteriormente  in  relazione  alle
seguenti caratteristiche: 
        per quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza
del 19 dicembre 2024, n. 206, «L'art.  1,  comma  2,  di  tale  legge
[legge 15 gennaio 1992, n. 21] precisa che sono autoservizi  pubblici
non di linea sia quelli di taxi che quelli  di  NCC,  questi  ultimi,
tuttavia, assumono caratteri sui generis, in quanto, essendo privi di
quegli specifici obblighi di servizio che invece sono previsti per  i
primi, tendono, in realta', a  qualificarsi  piuttosto  come  servizi
privati offerti al pubblico, seppure con rilevanza pubblicistica. Non
sono, infatti, previsti obblighi tariffari, essendo il  corrispettivo
liberamente concordato, ne' di prestazione, potendo la  richiesta  di
trasporto essere rifiutata (art. 13, comma 3, della legge n.  21  del
1992)»; 
        tale  attivita'  e',  infatti,   «soggetta   ad   un   regime
autorizzatorio limitato, caratterizzato  da  una  programmazione  dei
veicoli circolanti,  attraverso  il  contingentamento  delle  licenze
rilasciabili e la previsione di un  concorso  pubblico  comunale  per
l'individuazione  dei  soggetti  che  possono  acquisire  le  licenze
disponibili»; 
        il servizio  di  NCC,  pertanto,  si  differenzia  anche  dai
«servizi di interesse economico generale prestati a  livello  locale»
di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Tali  servizi
implicano la «doverosita' della prestazione, in quanto "non sarebbero
svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti  a  condizioni
differenti" (art. 2,  comma  1,  lettera  c);  che  gli  enti  locali
"ritengono necessari per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
delle comunita' locali" (ancora, comma 1, lettera c), che  rispondono
al principio della "produzione di servizi quantitativamente adeguati"
(art. 3, comma 2), di cui gli enti locali "assicurano la prestazione"
(art. 10, comma 1), per i quali deve essere  periodicamente  rilevato
il "rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio" (art.
30,  comma  1).  Il  servizio  di  NCC  non  presente,  invece,  tali
caratteristiche»; 
        l'attivita' di NCC di cui alla legge n. 21 del 1992  «non  e'
liberalizzata» (Consiglio  di  Stato,  sezione  quinta,  sentenza  11
luglio 2022, n. 5756, nello stesso senso, ex plurimis,  Consiglio  di
Stato, sezione quinta, sentenze 31 agosto 2021, n. 6124, e  1°  marzo
2021, n. 1703), essendo stata sottratta dal campo di applicazione dei
diversi provvedimenti diretti alla liberalizzazione della prestazione
dei servizi che si sono succeduti nel  tempo,  ed  e'  normativamente
contingentata, a differenza di quanto avvenuto in  un  altro  settore
analogo, quello del noleggio di  autobus  con  conducente,  dove  sin
dalla legge 11 agosto 2003,  n.  218  (Disciplina  dell'attivita'  di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus  con
conducente), il contingentamento non e' previsto. Il numero  limitato
delle autorizzazioni a  effettuare  l'attivita'  di  NCC  presuppone,
quindi, che il loro  rilascio  da  parte  dei  comuni  avvenga,  come
stabilito  dall'art.  8,  comma  l,  della  legge  n.  21  del  1992,
«attraverso bando di pubblico concorso, ai  singoli  che  abbiano  la
proprieta' o la disponibilita' in leasing o ad uso noleggio  a  lungo
termine del veicolo». 
    Come di esporra' piu' diffusamente nel successivo  paragrafo,  la
normativa statale e' diretta  conformare  lo  specifico  settore  del
trasporto pubblico non di linea in modo  da  mantenere  le  suesposte
caratteristiche del servizio NCC rispetto al servizio taxi. 
    Per quel che qui direttamente rileva, nell'ambito  del  suesposto
quadro normativo l'art.  11  (rubricato  «Obblighi  dei  titolari  di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente»),  al  comma  4,
regola lo svolgimento del servizio di  noleggio  con  conducente  (di
seguito, per brevita', «NCC»). A tal fine pone a carico  del  vettore
l'obbligo  di  tenuta  e  compilazione  di  un  foglio  di   servizio
elettronico e demanda la definizione delle specifiche ad  un  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottarsi  di
concerto con il Ministero dell'interno. 
    In  particolare,  a  norma  dello  stesso  comma  4,  secondo  la
disposizione oggi in vigore, «[i]l  foglio  di  servizio  elettronico
deve riportare i seguenti contenuti: 
        a) targa del veicolo; 
        b) nome del conducente; 
        c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; 
        d) orario di inizio servizio, destinazione e orario  di  fine
servizio; 
        e) dati del fruitore del servizio». 
    Tale comma, cosi' formulato, risulta introdotto dall'art.  10-bis
del  decreto-legge  del  14  dicembre  2018,  n  135   («Disposizioni
straordinarie in materia di sostegno e semplificazione per le imprese
e la pubblica amministrazione») convertito in legge n. 12 del  20019,
n. 92, che e' intervento a regolare sotto  piu'  profili  la  materia
degli autoservizi pubblici. Il foglio di servizio, peraltro, era gia'
previsto dalla legge quadro del 1992 risultando  introdotto  fin  dal
2008 (cfr.  decreto-legge  del  29  dicembre  2018,  n.  143)  e  poi
riconfermato dall'art. 10-bis cit. 
    In particolare,  l'art.  10-bis,  rubricato  «Misure  urgenti  in
materia di autoservizi non di linea», del decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135 cosi' come convertito dalla legge 11 febbraio  2019,  n.
12, al comma 1, lettera e), ha introdotto il  comma  4  dell'art.  11
sopra riportato, che si riporta integralmente: 
        «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di  noleggio
con conducente sono effettuate presso la rimessa  o  la  sede,  anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire
presso le rimesse di cui  all'art.  3,  comma  3,  con  ritorno  alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono
avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area  metropolitana
in  cui  ricade  il  territorio  del   comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un
foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono
stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa
del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e  chilometri  di
partenza e arrivo; d)  orario  di  inizio  servizio,  destinazione  e
orario di fine servizio; e) dati  del  fruitore  del  servizio.  Fino
all'adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  il  foglio  di
servizio elettronico e' sostituito da  una  versione  cartacea  dello
stesso,  caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle  singole
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello
in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito
agli organi di controllo, con copia conforme depositata in  rimessa».
(N.d.r. enfasi aggiunta). (cfr. lettera e) 
    Sempre all'art. 11, dopo il comma  4  sono  inseriti  i  seguenti
commi: 
        «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio  di
un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in  rimessa,  quando
sul foglio di servizio sono  registrate,  sin  dalla  partenza  dalla
rimessa o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre
la prima, con partenza o destinazione all'interno della  provincia  o
dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le Regioni Sicilia e
Sardegna, partenze e destinazioni  possono  ricadere  entro  l'intero
territorio regionale. 
        4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni
caso consentita la fermata su suolo  pubblico  durante  l'attesa  del
cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio  e  nel  corso
dell'effettiva prestazione del servizio stesso» (cfr. lettera f). 
    In attuazione del richiamato art. 11, comma 4, e' stato  adottato
il decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'interno 26 ottobre 2024, n.  226,  che
disciplina nel dettaglio i contenuti e le modalita'  di  compilazione
del foglio di servizio elettronico. 
    La normativa regionale si pone  in  distonia  con  le  previsioni
statali sopra riportate. L'art. 11, comma 4) della legge  n.  21  del
1992  ha  previsto,  in  particolare,  che  il  foglio  di   servizio
elettronico non possa essere  sostituito  da  altri  documenti  senza
alterare  il   meccanismo   diretto   a   regolamentare   l'esercizio
dell'attivita'  di  noleggio  con  conducente,  come   definito   dal
legislatore statale. 
    La disposizione di cui al comma 2-ter,  per  contro,  detta  essa
stessa i contenuti del foglio di  servizio  elettronico  utilizzando,
peraltro,   una   terminologia    parzialmente    differente    dalla
corrispondente disposizione statale. 
    Il successivo  comma  2-quater  sembra  delineare  un  meccanismo
alternativo a quello previsto dall'art. 11, comma 4, che  rimette  ad
un successivo decreto la definizione delle  specifiche  tecniche  del
registro elettronico, demandando alla regolamentazione di  Giunta  la
«trasmissione elettronica dei dati» (che sembra dunque sovrapporsi al
decreto attuativo statale). 
    Ma cio' che piu' confligge con la  normativa  di  riferimento  si
rinviene   nel   successivo   comma   2-quinquies.   In   alternativa
all'utilizzo  del  foglio  elettronico,  il   legislatore   regionale
consente,  infatti  che,  in  attesa  dell'adozione  dei   richiamati
accorgimenti procedurali demandati alla Giunta regionale, «i soggetti
iscritti al ruolo» di  cui  al  comma  2  dell'art.  39  della  legge
regionale n. 21 del 2005 (n. d.r. da intendersi  presumibilmente  con
riferimento ai soli  conducenti  addetti  al  servizio  di  trasporto
pubblico non di linea che sono soggetti a tale adempimento),  possano
annotare i dati elencati nel comma 2-ter in  un  foglio  di  servizio
cartaceo o  elettronico  avente  i  contenuti  minimi  gia'  previsti
dall'art. 11, comma 4, sopra richiamato. 
    Cio', tuttavia, in contrasto con lo stesso art. 11, comma 4,  che
come  gia'  esposto,  nell'ambito  del  servizio  di   noleggio   con
conducente da un lato prevede l'obbligo di compilazione e  tenuta  da
parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico,
le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con  proprio  decreto,  adottato  di  concerto  con  il
Ministero  dell'interno;  dall'altro  stabilisce  che  solo  in   via
transitoria e «fino all'adozione  del  decreto  di  cui  al  presente
comma», il foglio di servizio elettronico possa essere sostituito  da
«una versione cartacea dello stesso,  caratterizzato  da  numerazione
progressiva delle singole pagine  da  compilare,  avente  i  medesimi
contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere  in
originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici
giorni, per essere  esibito  agli  organi  di  controllo,  con  copia
conforme depositata in rimessa». 
    L'art. 11, comma 4 prevede, dunque, una disciplina intertemporale
destinata a cessare con l'adozione del decreto  ivi  previsto  («fino
all'adozione del decreto di cui al presente  comma»),  per  cui  solo
fino alla adozione della normativa secondaria, il foglio  elettronico
puo' essere sostituito da  una  versione  cartacea  dello  stesso  e,
comunque, con contestuale obbligo di  conservazione  per  un  periodo
predeterminato per essere tenuto a disposizione  delle  Autorita'  di
pubblica sicurezza. 
    Di qui il palese contrasto con le norme di riferimento atteso che
il decreto attuativo cui  si  fa  menzione  nella  disposizione  (per
quanto attualmente sub iudice), risulta ormai adottato con il decreto
interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
e del Ministero dell'interno del 26 ottobre 2024, n. 226,  contenente
la disciplina  di  dettaglio  dei  contenuti  e  delle  modalita'  di
compilazione del foglio di servizio elettronico. 
    L'art. 11, comma 4, oltretutto, non solo prevede che la  versione
cartacea, abbia determinate caratteristiche e prescrive l'obbligo  di
tenuta dello stesso «in originale a bordo del veicolo per un  periodo
non inferiore a quindici giorni, per essere esibito  agli  organi  di
controllo, con copia conforme depositata in rimessa». 
    L'art. 2, comma  2-ter,  si  limita  invece  a  prevedere  che  i
conducenti possano annotare i dati elencati al comma precedente in un
foglio elettronico avente i contenuti minimi gia' previsti  dall'art.
11, comma 4, senza ulteriori specificazioni. 
    Non sussiste pertanto alcun obbligo alche  altrimenti  evincibile
tale  da  comportare  qualsivoglia  obbligo  di  tenere  a  bordo  la
documentazione cartacea a disposizione degli eventuali controlli.  Il
comma 2-quinquies fa infatti riferimento ai soli  «contenuti  minimi»
di cui all'art. 11, comma  4,  sopra  richiamato;  ne'  tale  obbligo
potrebbe discendere dagli «accorgimenti procedurali» di cui si  parla
nel precedente comma 2-quater che la disposizione riferisce alla sola
«trasmissione elettronica dei dati nel rispetto di  quanto  stabilito
dalla legislazione statale di principio». 
    Di qui  il  chiaro  contrasto  con  l'art.  3  dello  statuto  di
autonomia,  i  limiti  alla   potesta'   regionale   dovendo   essere
identificati nella peculiare regolamentazione del  settore  da  parte
del  legislatore  statale  e  nei  principi  di  fondo   -   altresi'
espressione dei principi di regolamentazione del settore relativo  al
servizio NCC nell'ambito del trasporto non di  linea  e  quindi,  del
principio  di  corretto  svolgimento  della  concorrenza -   di   cui
costituisce  espressione  la  legge  quadro  statale,  fondati  sulla
distinzione tra il servizio taxi e il  servizio  NCC  che,  nel  caso
della legge  regionale  impugnata  risulta  intaccata  attraverso  la
diversa regolamentazione del figlio di servizio. 
    La conformazione di un  dato  settore  economico  sulla  base  di
determinate caratteristiche degli operatori che operano  sul  mercato
pertiene, infatti, piu' propriamente alla materia della concorrenza e
non gia' alla materia dei trasporti assegnata alla regione. Altro  e'
la regolamentazione economica di  un  dato  settore,  infatti,  altro
l'organizzazione del trasporto in se'. Anche il principio di corretta
concorrenza espresso  dalla  normativa  statale  richiamata,  quindi,
funge da  limite  ai  sensi  del  menzionato  art.  3  dello  statuto
rientrando  tra  quei  «principi  dell'ordinamento  giuridico   della
Repubblica   e   tra   le   "norme   fondamentali    delle    riforme
economico-sociali della Repubblica" dettate dal  legislatore  statale
per rispondere ad un interesse  unitario  e  che,  pertanto,  esigono
uniforme attuazione su tutto il territorio  nazionale  (  cfr.  Corte
costituzionale n. 198 del 2018). 
    La normativa sopra descritta eccede, pertanto,  dalla  competenza
demandata alla regione autonoma con  riferimento  al  piu'  ristretto
campo dei «trasporti su linee automobilistiche e tramviarie»  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge costituzionale n. 3  del
1948. 
  II- Con piu' diretto riferimento  alla  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), della  Costituzione  si  osserva  che,  al
contempo, le disposizioni regionali  in  esame  entrano  nel  settore
proprio della concorrenza affidato in via  esclusiva  al  legislatore
statale ex art. 117, secondo comma della Costituzione e che funge  da
limite alla competenza regionale, sia pure dotata di autonomia,  come
emerge anche dall'art. 3 del richiamato statuto speciale di autonomia
della Regione Sardegna. 
    Per consolidata giurisprudenza, al fine di individuare la materia
alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura,
deve farsi riferimento all'oggetto ed alla disciplina delle medesime,
tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli aspetti marginali e
gli  effetti  riflessi,  cosi'  da   identificare   correttamente   e
compiutamente anche l'interesse tutelato (ex multis, sentenze n. 430,
n. 196 e n. 165 del 2007 richiamate dalla sentenza della Corte n. 207
del 2010). 
    Alla luce di  tali  criteri,  l'inquadramento  nell'ambito  della
competenza statale in tema di «tutela della concorrenza» nel caso  in
esame appare corretto. 
    Attiene alla concorrenza intesa in senso ampio, infatti, anche la
regolamentazione di un determinato settore  economico  affinche'  gli
operatori che vi operano svolgano il servizio loro  affidato  secondo
corrette regole di concorrenza e in condizioni di par condicio. 
    Come sopra evidenziato che la materia del trasporto pubblico  non
di linea e'  fondato  sulla  differenziazione  tra  servizio  taxi  e
servizio  di  noleggio  con  conducente  per   cui   nell'ambito   di
quest'ultimo servizio chi svolge tale tipologia di servizio  soggiace
a determinati vincoli che hanno lo scopo di  garantire  una  maggiore
sicurezza per l'utenza a fronte di fenomeni di abusivismo che possono
intervenire  nello  specifico  settore.   In   tale   direzione,   in
particolare, si sono posti gli interventi normativi piu' recenti che,
rispetto alla originaria impostazione della legge quadro  n.  21  del
1992, hanno introdotto vincoli piu' stringenti tra cui - oltre ad es.
all'obbligo  di  avere  la  sede  e  la  rimessa  esclusivamente  nel
territorio del comune  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione -  anche
l'obbligo di compilare il  foglio  di  servizio  (in  tale  direzione
inizialmente l'art. 29, comma 1-quater del decreto-legge n.  207  del
2018 e, piu' di recente, l'art. 10-bis del decreto-legge n.  135  del
2018). 
    In  tale  contesto,  la  compilazione  del  foglio  di   servizio
costituisce parte fondamentale del  quadro  regolatorio  dei  servizi
NCC,  e'  funzionale  allo  stesso  e  contribuisce  a   completarlo,
assicurando  attraverso  l'inserimento  dei  dati   richiesti   dalla
normativa primaria, la rispondenza  a  quelle  caratteristiche  sopra
delineate.  Il  decreto  attuativo  in  tale  direzione  prevede  tra
l'altro, meccanismi volti a garantire  che  il  servizio  di  NCC  si
svolga regolarmente rispettando le specificita'  che  lo  distinguono
dal servizio taxi. Lo strumento del foglio  di  servizio  elettronico
e', in sintesi, uno strumento essenziale e inderogabile  che  connota
il servizio di noleggio con conducente differenziandolo dal  servizio
taxi assicurando che lo svolgimento dei servizi pubblici non di linea
risponda appieno alle regole della libera concorrenza,  nel  rispetto
della distinzione ontologica tra il servizio taxi e  il  servizio  di
NCC. 
    Caratteri,  questi,   confermati   anche   dalla   giurisprudenza
costituzionale, in particolare dalla nota sentenza  del  26  febbraio
2020, n. 56, per cui le previsioni riferibili all'obbligo di ricevere
le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o  la
sede e all'obbligo di tenuta del relativo alla  tenuta  del  registro
elettronico possono essere considerate «misure  non  irragionevoli  e
non sproporzionate. "Esse appaiono infatti per un verso  adeguate  ad
assicurare l'effettivita' del fondamentale divieto per i vettori  NCC
di rivolgersi a un'utenza indifferenziata senza sottostare al  regime
del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive  di  un
onere a carico dei vettori NCC rapportato  alle  caratteristiche  del
servizio offerto - che presuppone pur sempre un'apposita e nominativa
richiesta di prestazione -  e  non  eccessivamente  gravoso,  essendo
possibile  farvi  fronte  senza   un   aggravio   dell'organizzazione
dell'azienda, che presuppone comunque la necessita' di una sede o  di
una rimessa come base dell'attivita' aziendale" (cfr. par. 5.6.1). 
    Per contro, la potenziale sostituzione  di  questo  strumento,  a
livello locale, con documentazione  alternativa  (ad  esempio  foglio
cartaceo) non solo intacca l'uniformita' della regolamentazione dello
specifico  settore,  fondata  sulle  richiamate  caratteristiche,  ma
finisce con il creare  possibili  gravi  criticita'  anche  sotto  il
profilo del controllo da parte degli organi  di  polizia,  che -  con
riferimento al solo ambito  regionale  della  Regione  Sardegna -  si
troverebbero di fronte ad una disciplina distonica rispetto a  quella
dettata dal legislatore nazionale. 
    Risultano  evidenti,  dunque,  le  ricadute  sul   principio   di
concorrenza, attesa la difformita' di regole a  livello  regionale  e
nazionale che riguarderebbero non solo gli  operatori  ma  anche  gli
utenti stessi, alcuni dei quali garantiti da regole meno stringenti e
dunque maggiormente esposti a fenomeni di abusivismo. 
    Di qui la censurabilita', in particolare, dei commi 2-ter, quater
e quinquies dell'impugnato art.  2  per  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera e). Il combinato  disposto  di  tali  articoli
disegna un sistema parallelo e differenziato  rispetto  alla  statale
disciplina interposta  di  livello  primario  e  come  integrata  dal
decreto cui l'art. 11, comma 4 espressamente rinvia. 
    In diparte il comma 2-bis di cui si  trattera'  oltre,  il  comma
2-ter, anziche' limitarsi a rinviare  all'art.  11,  comma  4,  della
legge n. 21 del 1992  detta  una  propria  disciplina  contenutistica
utilizzando anche definizioni  in  parte  differenziate  dalla  norma
primaria, rinviando per gli aspetti relativi  al  controllo  ai  soli
profili di cui agli articoli 85 e 86 del Codice della strada. 
    Le disposizioni di cui al combinato disposto dei commi 2-quater e
2-quinquies,  inoltre,   consentono   una   alternativa   al   foglio
elettronico come disciplinato  dalla  normativa  statale  primaria  e
secondaria di riferimento che, nelle  more  di  un  intervento  della
Giunta regionale, indeterminato nei  tempi,  nelle  modalita'  e  nei
contenuti, puo' essere sia elettronico sia cartaceo, con  una  scelta
indifferenziata sostanzialmente lasciata  alla  discrezionalita'  del
conducente che potra'  scegliere  anche  la  modalita'  cartacea,  in
contrasto con il regime transitorio di cui alla norma statale,  senza
alcun obbligo di conservazione per i successivi controlli di polizia. 
    Il  foglio  di  servizio,  tuttavia,  anche  a  prescindere   dal
contenuto del decreto interministeriale da ultimo adottato, non  puo'
essere sostituito da altri documenti, perche' cio' finirebbe  con  il
comprometterebbe il sistema normativo voluto dal legislatore  statale
nell'art. 11 della legge n. 21/1992. Sistema che  regola  l'esercizio
dell'attivita' e tutela la concorrenza  nel  settore,  come  previsto
dall'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. 
    Si precisa ulteriormente, a tale riguardo,  che  nell'ambito  del
noleggio con conducente,  il  legislatore  nazionale  negli  anni  e'
intervenuto in  modifica  della  disciplina  originaria  della  legge
quadro  statale,  introducendo  una  serie  di  disposizioni  dirette
all'obiettivo di rafforzare il mercato, contrastando i  comportamenti
abusivi diffusi nel settore. 
    Per quanto detto, tali disposizioni  attengono  al  principio  di
concorrenza  e  alla  relativa  materia  in  quanto   conformano   un
determinato settore economico  e  che  hanno  come  ratio  quella  di
bilanciare  la  liberta'  di  iniziativa  economica  con  gli   altri
interessi pubblici coinvolti. 
    Per garantire questo  equilibrio,  tuttavia,  e'  necessaria  una
regolamentazione  uniforme  a   livello   nazionale,   che   assicuri
condizioni  di  mercato  omogenee  e  impedisca   distorsioni   della
concorrenza dovute a regole diverse da regione a regione. 
    L'uniformita' di disciplina appare essenziale e connaturata  alla
nozione di concorrenza  in  quanto,  come  sottolineato  dalla  Corte
costituzionale nella sentenza n. 56 del 26 marzo  2020,  seppure  sia
consentito  prevedere  regimi  differenziati  per  casi  particolari,
questi devono comunque essere valutati nell'ambito  delle  competenze
statali. 
    La normativa statale ha demandato ad  un  successivo  decreto  le
modalita' per compilare il foglio di servizio elettronico  che,  come
previsto dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 sono state
definite nel decreto n. 226/2024,  ove  si  prevedono,  tra  l'altro,
meccanismi  volti  a  garantire  che  il  servizio  di  noleggio  con
conducente si svolga regolarmente, rispettando le specificita' che lo
distinguono dal servizio taxi. 
    Anche la piu' recente sentenza della Corte che si e'  pronunciata
sul medesimo art. 10-bis, comma 6 - questa volta con  riferimento  al
meccanismo normativo  che  disciplinava  l'istituzione  del  registro
elettronico  (cfr.  Corte  costituzionale  n.  137/2024) -   non   ha
intaccato il quadro di riferimento confermando la legittimita'  delle
disposizioni in materia  (in  disparte  il  profilo  dell'obbligo  di
rientro in rimessa, considerato illegittimo). 
    Tali vincoli, in ogni caso, presuppongono sempre  e  comunque  la
dimostrazione  di   una   preventiva   prenotazione   attraverso   la
registrazione dei dati sul foglio elettronico e cio' a differenza  di
quanto avviene nel servizio taxi. La stessa  Corte  suffraga  che  le
predette disposizioni sono volte a soddisfare esigenze legittime, non
confliggenti con i principi  comunitari,  osservando  «che  l'estrema
facilita' con cui possono  essere  commessi  abusi  nel  settore  del
trasporto pubblico locale non di linea  e,  per  converso,  l'estrema
difficolta' dei controlli e di conseguenza  della  repressione  delle
condotte - cio' che rende  l'apparato  sanzionatorio  (pur  previsto)
poco dissuasivo - giustificano l'adozione di misure rigorose  dirette
a prevenire la possibilita' di  abusi»  (cfr.  par.  5.6  della  gia'
richiamata sentenza n. 56/2020). 
    Le statuizioni della  Corte  confermano,  quindi,  non  solo  che
l'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e  le  prenotazioni
presso la rimessa o la sede e l'obbligo  di  compilare  e  tenere  un
«foglio di servizio» ex art. 11, comma 4, quarto, della legge  n.  21
del 1992, come sostituito dall'art.  10-bis,  comma  1,  lettera  e),
costituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate ma  anche
che l'obbligo di compilazione e' connaturato al servizio in  esame  e
rappresenta un elemento essenziale per verificare la rispondenza alle
relative caratteristiche. 
    In tale ottica, con il decreto  gia'  richiamato  il  legislatore
nazionale  ha  introdotto  un  sistema  digitale  unico   a   livello
nazionale, funzionale a prevenire eventuali disparita' di trattamento
tra i diversi ambiti territoriali. 
    A tale riguardo, pare opportuno  sottolineare  che  la  normativa
primaria di riferimento non vieta l'adozione di strumenti digitali di
coordinamento e che l'adozione di tali strumenti risulta coerente con
il principio generale di buon andamento e semplificazione dell'azione
amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, nonche'  con  i
principi   di    uguaglianza    sostanziale    e    di    unitarieta'
dell'ordinamento, garantiti dagli articoli 3 e 5 della Costituzione. 
    La   giurisprudenza   costituzionale    conforta    appieno    la
riconducibilita' della  regolamentazione  del  settore  alla  materia
della concorrenza. 
    Come affermato dalla Corte, anche dopo la riforma  del  Titolo  V
della  Costituzione,  la  disciplina  dell'esercizio   concreto   del
servizio  di  noleggio  con   conducente   afferisce   alla   materia
«trasversale»  della  tutela  della  concorrenza,   attribuita   alla
competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo,  lettera
e), della Costituzione, la' dove tale nozione  di  «concorrenza»  non
puo' non riflettere anche quella operante  in  ambito  europeo.  Come
ricordato dalla sentenza della Corte n. 56 del 2010  essa  comprende,
pertanto, «sia le misure legislative  di  tutela  in  senso  proprio,
intese a contrastare gli atti e i  comportamenti  delle  imprese  che
incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei  mercati,  sia
le misure legislative di  promozione,  volte  a  eliminare  limiti  e
vincoli alla libera esplicazione della  capacita'  imprenditoriale  e
della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero  a
prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la  piu'
ampia  apertura  del  mercato  a  tutti   gli   operatori   economici
(concorrenza "per il  mercato")»  (cfr.  anche  Corte  costituzionale
sentenza n. 137 del 2018 e sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e  n.  200
del 2012, n. 45 del 2010). 
    Pur a fronte di  una  sussistenza  di  una  competenza  regionale
primaria riconosciuta a in materia di trasporti a livello statutario,
tuttavia,  la   tutela   della   concorrenza -   stante   la   natura
«trasversale»  e  il   carattere   «finalistico»   della   competenza
attribuita in materia allo  Stato -  assume  carattere  prevalente  e
funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare  nelle
materie di loro competenza e, come ricordato dalla Corte sia pure con
riferimento  alla   competenza   concorrente   o   residuale   (Corte
costituzionale, sentenze n. 83 del 2018, n. 165 del 2014, n.  38  del
2013 e n. 299 del 2012), e' in grado di  influire  su  queste  ultime
fino a incidere sulla totalita' degli ambiti materiali entro  cui  si
estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per  assicurare
gli interessi alla cui garanzia la competenza  statale  esclusiva  e'
diretta (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 56 del  2020,
n. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 e n. 18 del 2012, n.  150  del
2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 452, n. 431, n. 430 e  n.  401  del
2007 e n. 80 del 2006; v anche sentenze n. 36 del 2024 e  n.  23  del
2022). 
    Anche nella fattispecie in esame, l'ambito della materia  su  cui
il  legislatore  regionale  e'  intervenuto  in  contrasto   con   la
regolamentazione statale sopra richiamata, attiene senza dubbio  alla
materia della concorrenza ex art.  117,  secondo  comma,  lettera  e)
investendo, in particolare, il profilo della  conformazione  e  delle
modalita' di esercizio  concreto  in  condizioni  di  uniformita'  di
disciplina, di  par  condicio  e  di  assenza  di  distorsioni  della
concorrenza,  di  una  determinata  attivita'  economica  ovvero  dei
servizi non di linea, in  particolare  quanto  allo  svolgimento  del
servizio NCC. E cio',  per  quanto  detto,  anche  in  rapporto  alle
differenti  modalita'  di  svolgimento  del  servizio  taxi  e   alla
differenziazione tra i due servizi parimenti voluta  dal  legislatore
nell'ambito di tale settore economico. 
    Come  invero  ricordato   dalla   sentenza   n.   56   del   2020
nell'affermare  la  competenza  statale  sub  specie  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e)  nella  regolamentazione  del  mercato  del
trasporto pubblico non di linea, «nemmeno il  giudizio  negativo  sul
livello di apertura alla concorrenza nel  mercato  degli  autoservizi
pubblici non  di  linea,  ....  mette  realmente  in  discussione  la
competenza dello Stato a regolare  tale  mercato  anche  al  fine  di
preservarne  la   struttura,   tenendo   distinti   i   due   settori
dell'autoservizio pubblico non di linea». 
    Anche in altra occasione (scrutinando una disposizione  di  legge
regionale in tema di noleggio di autobus con conducente), la Corte ha
altresi' precisato che  lo  Stato,  esercitando  in  tale  ambito  la
propria competenza esclusiva per la  tutela  della  concorrenza,  «ha
inteso "definire il punto  di  equilibrio  fra  il  libero  esercizio
dell'attivita' di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con
tale liberta' (art. 1, comma 4, della legge n.  218  del  2003)".  Il
bilanciamento cosi' operato - fra la liberta' di iniziativa economica
e gli altri interessi costituzionali - costituendo espressione  della
potesta'  legislativa  statale  nella  materia  della  "tutela  della
concorrenza", definisce un assetto degli interessi che il legislatore
regionale non e' legittimato ad alterare (sentenza n. 80  del  2006)»
(sentenza n. 30 del 2016). Tale  bilanciamento,  nel  cui  ambito  la
valutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in
senso sistemico, complessivo e non frazionato, puo' dunque condurre a
un esito in forza del quale la tutela  della  concorrenza  «si  attua
anche attraverso  la  previsione  e  la  correlata  disciplina  delle
ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti
all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle  attivita'
economiche» (Corte  costituzionale  sentenza  n.  30  del  2016,  che
richiama la sentenza n. 49 del 2014)». 
    In tale opera di bilanciamento ricadono le previsioni in tema  di
foglio di servizio elettronico strumento caratterizzante il  servizio
di noleggio ed essenziale per controllarne  il  corretto  svolgimento
come ricordato dalla sentenza n. 56/2020 sopra ricordata. 
    Ne discende che anche la disciplina regionale qui impugnata  puo'
essere ricondotta, come nei casi esaminati  nelle  citate  decisioni,
alla materia della concorrenza giacche'  in  essa  si  individua,  ad
opera  del  legislatore  statale  a  cio'  competente,  il  punto  di
equilibrio tra il libero esercizio dell'attivita'  di  NCC -  che  si
colloca a  sua  volta  nel  mercato  suo  proprio  e  l'attivita'  di
trasporto esercitata nel restante ambito del trasporto  pubblico  non
di linea (servizio taxi). 
    Non e' dunque  consentito  alle  singole  regioni,  anche  se  ad
autonomia speciale, dare ingresso ad una  normativa  frammentata  con
differenti modalita'  di  formazione  conservazione  tenuta  di  tale
essenziale strumento. 
    Sebbene le modifiche introdotte dalla legge regionale n.  16  del
2025  sembrino  fondarsi  sull'intento,  dichiarato  dal  legislatore
regionale all'art. 1, di «garantire una disciplina delle modalita' di
organizzazione e svolgimento del servizio di noleggio con  conducente
attraverso il rafforzamento del servizio di trasporto non di linea di
passeggeri e  il  contrasto  di  potenziali  abusi  nell'offerta  del
servizio», tale intento risulta di fatto frustrato in  ragione  delle
peculiari modalita' «semplificate» che, da  un  lato,  rinviano  alla
determinazione di «accorgimenti procedurali» non meglio precisati  ad
opera  della  regione;  dall'altro,  consentono  di   continuare   ad
utilizzare il modello cartaceo,  in  condizioni  di  minor  sicurezza
rispetto all'utilizzo del foglio  elettronico,  come  disciplinato  a
livello statale, oltretutto in assenza dell'obbligo di  conservazione
a disposizione delle autorita' di pubblica sicurezza. 
    Attraverso le caratteristiche di semplificazione  introdotte  dai
commi in esame, pertanto, non solo scolora la  ontologica  differenza
tra  servizio  taxi  e  servizio  NCC,  venendosi  ad  intaccare   la
necessaria uniformita' della disciplina generale di  riferimento,  ma
si determina il venir  meno  delle  specifiche  garanzie  di  maggior
tutela dell'interesse dell'utenza finendo  anche  per  attenuare  gli
strumenti diretti a prevenire fenomeni di  abusivismo  registrati  di
settore. 
  III - Con riferimento all'art. 2,  comma  2-bis:  violazione  della
competenza statale esclusiva in materia di tutela  della  concorrenza
riservata alla competenza statale esclusiva  dall'art.  117,  secondo
comma, lettera e) della Costituzione; violazione  dell'art.  3  dello
statuto speciale della Regione  Sardegna  e  violazione  dell'art.  3
della Costituzione. 
    Merita una trattazione a parte l'esame dell'art. 2,  comma  2-bis
della legge regionale  qui  impugnata,  che  attiene  al  particolare
profilo della  ricezione  delle  prenotazioni  di  trasporto  per  il
servizio NCC presso la rimessa o la sede anche attraverso  l'utilizzo
di strumenti tecnologici che  agevolino  l'incontro  tra  domanda  ed
offerta. 
    In  tal   caso,   la   censurabilita'   della   disposizione   e'
particolarmente evidente e cio', sia con riferimento alla  violazione
dell'art. 3 dello Statuto speciale regionale sia con riferimento alla
dedotta violazione della competenza esclusiva statale in  materia  di
concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera 2 della Costituzione. 
    Il comma in esame nel fare riferimento all'utilizzo di  strumenti
tecnologici e', infatti, espressamente  motivato  dalla  volonta'  di
«agevolare» l'incontro tra domanda  e  offerta,  il  che  chiaramente
riguarda un aspetto afferente al mercato concorrenziale  e  non  gia'
alla regolazione del trasporto o ad aspetti di tipo organizzativo  di
dettaglio. 
    Si e' dunque al di fuori  della  materia  affidata  dall'art.  3,
comma 1,  lettera  g)  dello  Statuto  della  Regione  Sardegna  alla
competenza legislativa  regionale  sopra  richiamata  in  materia  di
«trasporti sulle linee automobilistiche», la' dove la  disciplina  in
questione, del tutto estranea  alla  materia  del  trasporto,  ricade
piuttosto nella materia riservata alla legislazione  statale  in  via
esclusiva.  Spetta  al  legislatore  statale  individuare  meccanismi
omogenei che siano tali da agevolare il servizio attraverso modalita'
di incontro tra domanda dell'utenza e offerta da parte dei conducenti
sempre secondo regole eguali per tutti gli operatori NCC operanti sul
territorio  nazionale  e  nel  rispetto  delle  caratteristiche   del
servizio NCC. 
    Va poi considerato, inoltre, che la disposizione appare  altresi'
contraria alla previsione di  cui  all'art.  3  della  Costituzione -
innanzitutto  sotto  il  profilo  della  razionalita'  e  adeguatezza
dell'intervento normativo - nella parte in cui fa un generico  e  non
precisato richiamo a «strumenti tecnologici che agevolino  l'incontro
tra domanda e offerta del servizio  di  trasporto  non  di  linea  di
passeggerei», sostituendosi, in parte qua, all'analitica  e  puntuale
regolazione del decreto al quale l'art.  11,  comma  4  espressamente
rinvia.  Si  richiamano,  inoltre,  anche   in   relazione   a   tale
disposizione, le considerazioni sopra esposte in punto di  necessaria
uniformita' e omogeneita' della disciplina  che  la  regolamentazione
del settore relativo al servizio NCC richiede e della  ratio  che  la
sostiene. 
    Peraltro, a fronte di una  disposizione  normativa  di  contenuto
generico, potrebbe comunque risultare intaccato anche il principio di
eguaglianza  tra  operatori  che  operano  all'interno  del  medesimo
settore  atteso  che,  nel  caso  della  sola  Regione  Sardegna,   i
conducenti NCC potrebbero ingiustificatamente beneficiare di  sistemi
differenziati e, se del  caso,  piu'  favorevoli  rispetto  a  quanto
previsto a livello nazionale. E cio', tenuto conto che  il  comma  in
esame non opera alcun rinvio alla disciplina statale di riferimento. 

 
                         Tutto cio' premesso 
 
    Alla luce delle suesposte considerazioni, si  conclude  affinche'
sia dichiarata la illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della
legge  regionale  della  Sardegna  16  giugno  2025,  n.  16  recante
«Attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992  (Legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, non
di linea) e integrazioni alla legge  regionale  n.  21  del  2005  in
materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico  locale
in Sardegna»,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
autonoma della Sardegna - BURAS n. 35 in data 19 giugno 2025. 
    Si  deposita  l'attestazione  di  approvazione,  da   parte   del
Consiglio dei ministri,  della  determinazione  di  proposizione  del
ricorso, in data 4 agosto 2025  nonche'  l'allegata  relazione  della
P.C.M. 
        Roma, 13 agosto 2025 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri