Reg. Ric. n. 30 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Siciliana
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Siciliana – Provvedimenti in ordine alle definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024 – Autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2025, da iscrivere alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA" – Determinazione, con decreto dell'Assessore regionale per la salute, delle variazioni tariffarie e delle modalità di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali – Autorizzazione di spesa destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025 – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di tariffe superiori a quelle nazionali fissate con il suddetto decreto ministeriale – Intervento a valere su risorse del bilancio regionale e non su risorse del fondo sanitario – Incremento della spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale da privato, incidente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche – Omessa previsione di apposita copertura finanziaria – Difetto della previa valutazione da parte dei Tavoli di monitoraggio – Preclusione per la Regione, soggetta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, di deliberare spese per l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali – Eccedenza dalle competenze statutarie – Violazione dell’obbligo di copertura finanziaria – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Norme impugnate:
legge della Regione siciliana del 10/06/2025 Num. 26 Art. 6
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 81 Co. 3
Testo dell'ricorso
N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 08 agosto 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 agosto 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della Regione siciliana - Provvedimenti in ordine alle definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024 - Autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2025, da iscrivere alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA" - Determinazione, con decreto dell'Assessore regionale per la salute, delle variazioni tariffarie e delle modalita' di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali - Autorizzazione di spesa destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025. - Legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26 (Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027), art. 6. (GU n. 38 del 17-09-2025) Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma - via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore; Per l'impugnazione della legge della Regione Siciliana 10 giugno 2025, n. 26, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 13 giugno 2025 recante «Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», in relazione al suo art. 6. La legge della Regione Siciliana n. 26 del 2025 viene impugnata giusta delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto 2025. L'art. 6 della legge regionale, rubricato «Provvedimenti in ordine alle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024», dispone: «1. Al fine di assicurare l'equita' di accesso alle prestazioni da parte degli assistiti e garantire la congruita' dei valori economici tariffari di talune prestazioni di cui al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024, recepito con decreto assessoriale n. 1559 del 20 dicembre 2024, ai sensi del comma 322 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successive modificazioni e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 15.000 migliaia di euro da iscrivere alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA". 2. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le variazioni tariffarie di cui al comma 1 e le modalita' di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali. 3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e' destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025». Si tratta di norma illegittima per i seguenti Motivi La Legge della Regione Siciliana 10 giugno 2025, n. 26 e' costituzionalmente illegittima nelle parti che seguono. Dalla medesima disamina a seguire si evincono con evidenza anche i motivi della ritenuta violazione dell'art. 81, comma terzo, della Costituzione che si andra' a proporre con il presente ricorso. Con riferimento alle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024 e per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate sul territorio regionale, l'art. 6 della legge regionale prevede l'applicazione di tariffe superiori a quelle nazionali fissate dal gia' menzionato decreto ministeriale. Tale intervento determina una maggiore remunerazione per le citate prestazioni di specialistica ambulatoriale, a favore sia delle strutture pubbliche, sia soprattutto delle strutture private accreditate. A sostegno di tale intervento, la Regione prevede, per l'esercizio finanziario 2025, uno stanziamento di 15 milioni di euro a valere su risorse del bilancio regionale (Missione 13 «Tutela della salute», Programma 2 «Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LE») e non su risorse del fondo sanitario (si veda, in merito, l'art. 1, comma 322, della legge n. 207/2024). Tuttavia, la normativa vigente in materia di limiti alla spesa per acquisti da privato accreditato gia' prevede, per il 2025, un aumento della soglia rispetto all'anno precedente: si passa infatti da un valore pari alla spesa per detta finalita' registrata nel 2011, maggiorata del 3% (art. 1, comma 233, della legge n. 213/2023), con l'ulteriore aggiunta dello 0,5% in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 277, della legge n. 207/2024 per gli accessi in pronto soccorso con codice di priorita' rosso o arancio. Di fatto, per la Regione Siciliana, nel 2025 vi e' un margine ulteriore di spesa di 15,914 milioni di euro per acquisto di assistenza specialistica ambulatoriale da privato. Tale margine risulterebbe capiente per accogliere gli oneri conseguenti alla maggiorazione tariffaria previsti dalla norma regionale, che stabilisce di destinare l'intera dotazione finanziaria di 15 milioni di euro a incremento della spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale, erogata da parte delle strutture private accreditate. Tuttavia, il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale prevede che l'autorizzazione regionale di spesa di cui al comma 1 e' destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per il 2025, non considerando che gli effetti dell'intervento regionale ricadrebbero necessariamente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche, in relazione alla quale non si prevede apposita copertura finanziaria. La Regione Siciliana e' sottoposta alla disciplina del piano di rientro dal disavanzo sanitario (ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). In tali termini: ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009, e' chiamata ad abrogare i provvedimenti legislativi che contrastino con l'attuazione del piano di rientro; non puo' erogare livelli di assistenza superiori ai LEA, come anche ricordato dalla Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 1 del 2024). Pertanto, una operazione come quella sopra descritta avrebbe dovuto essere preventivamente valutata dai Tavoli di monitoraggio. Ed infatti, la possibilita' per la Regione Siciliana di derogare alle tariffe massime nazionali in argomento e' concessa dall'art. 1, comma 322, della legge n. 207/2024 - che ha modificato l'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95/2012 - nei seguenti termini: «Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario. Qualora le regioni si avvalgano della deroga di cui al secondo periodo, le medesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale, nella quale e' data evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo e del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale». In sintesi, una regione, qualora intenda prevedere importi tariffari superiori alle tariffe massime nazionali, dovra' sottoporre la programmazione annuale previsionale 2025 al Tavolo di monitoraggio, dando evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo nazionale, cosi' da assicurare in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale. La Regione Siciliana ha trasmesso il 17 marzo 2025 il conto economico consolidato preventivo 2025 dal quale si evince un disavanzo del Servizio sanitario regionale pari a 216,790 milioni di euro, in assenza di ogni evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo nazionale. Pertanto, nel caso di specie, la Regione: non ha attuato i gia' menzionati adempimenti propedeutici alla fruizione della deroga in oggetto; non ha fornito alcuna evidenza degli impatti eventualmente derivanti a consuntivo in caso di mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio del Servizio sanitario regionale. In particolare, la Regione, come peraltro gia' reso noto alla stessa in sede di riunioni di monitoraggio il 9 aprile 2025 da parte dei competenti Tavoli tecnici, non presenta le condizioni indicate dalla legge nazionale: in primo luogo, il conto economico preventivo consolidato del primo trimestre 2025 depositato dalla Regione al sistema informativo del Ministero della salute (Nuovo sistema informativo sanitario - NSIS) risulta in disavanzo; in secondo luogo, la Regione non ha presentato un programma operativo adottato e valutato positivamente dai Tavoli tecnici. Pertanto, non risultano garantite: ne' la copertura dei nuovi costi indotti dalla legge regionale; ne' la compatibilita' con il piano di rientro. Alla luce di quanto sopra, la legge regionale sopracitata, nelle parti sopradescritte, eccede dalle competenze statutarie e contrasta con la disciplina statale sopra richiamata, espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica, e quindi con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, a far data dalla sentenza n. 100 del 2010, e' consolidata nel riconoscere la violazione del principio in materia di coordinamento della finanza pubblica per tutte le norme regionali che si pongono in contrasto con il piano di rientro. Si rileva, altresi', contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione in relazione alle problematiche di copertura sopra menzionate. Per quanto detto, la legge regionale in esame deve essere impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 81, terzo comma, della Costituzione. P.Q.M. Si confida che codesta Ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 10 giugno 2025, n. 26, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 13 giugno 2025 recante «Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027». Roma, 8 agosto 2025 L'Avvocato dello Stato: Tortora