Reg. Ric. n. 30 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Siciliana



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Siciliana – Provvedimenti in ordine alle definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024 – Autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2025, da iscrivere alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA" – Determinazione, con decreto dell'Assessore regionale per la salute, delle variazioni tariffarie e delle modalità di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali – Autorizzazione di spesa destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025 – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di tariffe superiori a quelle nazionali fissate con il suddetto decreto ministeriale – Intervento a valere su risorse del bilancio regionale e non su risorse del fondo sanitario – Incremento della spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale da privato, incidente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche – Omessa previsione di apposita copertura finanziaria – Difetto della previa valutazione da parte dei Tavoli di monitoraggio – Preclusione per la Regione, soggetta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, di deliberare spese per l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali – Eccedenza dalle competenze statutarie – Violazione dell’obbligo di copertura finanziaria – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Norme impugnate:

legge della Regione siciliana  del 10/06/2025  Num. 26  Art. 6



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 81   Co.




Testo dell'ricorso

                        N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 08 agosto 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  l'8  agosto  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione siciliana - Provvedimenti in ordine alle definizione  delle
  tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale di  cui
  al  decreto  del  Ministro  della  salute  25   novembre   2024   -
  Autorizzazione di  spesa,  per  l'esercizio  finanziario  2025,  da
  iscrivere alla Missione  13  "Tutela  della  salute",  Programma  2
  "Servizio sanitario regionale - finanziamento  aggiuntivo  corrente
  per livelli di assistenza superiori ai LEA" -  Determinazione,  con
  decreto dell'Assessore regionale per la  salute,  delle  variazioni
  tariffarie e delle modalita' di riparto delle  risorse  finanziarie
  tra le aziende sanitarie  provinciali  -  Autorizzazione  di  spesa
  destinata ad  incrementare  la  spesa  regionale  per  l'assistenza
  specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025. 
- Legge della Regione siciliana 10 giugno  2025,  n.  26  (Variazioni
  urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario  2025
  e per il triennio 2025-2027), art. 6. 


(GU n. 38 del 17-09-2025)

    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, nei cui uffici domicilia  in  Roma  -  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Siciliana,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore; 
    Per l'impugnazione della legge della Regione Siciliana 10  giugno
2025, n. 26, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.  26
del 13 giugno 2025 recante  «Variazioni  urgenti  al  bilancio  della
Regione  per  l'esercizio  finanziario  2025  e   per   il   triennio
2025-2027», in relazione al suo art. 6. 
    La legge della Regione Siciliana n. 26 del 2025  viene  impugnata
giusta delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 4  agosto
2025. 
    L'art. 6  della  legge  regionale,  rubricato  «Provvedimenti  in
ordine alle tariffe di cui al decreto del Ministro  della  salute  25
novembre 2024», dispone: 
        «1.  Al  fine  di  assicurare  l'equita'  di   accesso   alle
prestazioni da parte degli assistiti e garantire  la  congruita'  dei
valori economici tariffari di talune prestazioni di  cui  al  decreto
del Ministro della salute 25  novembre  2024,  recepito  con  decreto
assessoriale n. 1559 del 20 dicembre 2024, ai  sensi  del  comma  322
dell'art. 1 della  legge  30  dicembre  2024,  n.  207  e  successive
modificazioni e' autorizzata, per l'esercizio  finanziario  2025,  la
spesa di 15.000 migliaia  di  euro  da  iscrivere  alla  Missione  13
"Tutela della salute", Programma 2 "Servizio  sanitario  regionale  -
finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori
ai LEA". 
        2. Con decreto dell'Assessore regionale  per  la  salute,  da
emanarsi,   previo   parere   della   VI   Commissione    legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le
variazioni tariffarie di cui al comma 1 e  le  modalita'  di  riparto
delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali. 
        3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1  e'  destinata
ad incrementare la spesa  regionale  per  l'assistenza  specialistica
ambulatoriale da privato per l'anno 2025». 
    Si tratta di norma illegittima per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La Legge della  Regione  Siciliana  10  giugno  2025,  n.  26  e'
costituzionalmente illegittima nelle parti che seguono. 
    Dalla medesima disamina a seguire si evincono con evidenza  anche
i motivi della ritenuta violazione dell'art. 81, comma  terzo,  della
Costituzione che si andra' a proporre con il presente ricorso. 
    Con riferimento alle tariffe di cui al decreto del Ministro della
salute 25 novembre 2024 e per  alcune  prestazioni  di  specialistica
ambulatoriale erogate sul territorio regionale, l'art. 6 della  legge
regionale  prevede  l'applicazione  di  tariffe  superiori  a  quelle
nazionali fissate dal  gia'  menzionato  decreto  ministeriale.  Tale
intervento  determina  una  maggiore  remunerazione  per  le   citate
prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale,  a  favore  sia  delle
strutture  pubbliche,  sia  soprattutto   delle   strutture   private
accreditate. 
    A  sostegno  di  tale  intervento,  la   Regione   prevede,   per
l'esercizio finanziario 2025, uno stanziamento di 15 milioni di  euro
a valere su risorse del bilancio regionale (Missione 13 «Tutela della
salute», Programma 2 «Servizio sanitario  regionale  -  finanziamento
aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai  LE»)  e
non su risorse del fondo sanitario (si veda,  in  merito,  l'art.  1,
comma 322, della legge n. 207/2024). 
    Tuttavia, la normativa vigente in materia di  limiti  alla  spesa
per acquisti da privato accreditato gia' prevede,  per  il  2025,  un
aumento della soglia rispetto all'anno precedente: si  passa  infatti
da un valore pari alla spesa per detta finalita' registrata nel 2011,
maggiorata del 3% (art. 1, comma 233, della legge n.  213/2023),  con
l'ulteriore aggiunta dello  0,5%  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 277, della legge n. 207/2024 per  gli  accessi  in
pronto soccorso con codice di priorita' rosso o arancio. 
    Di fatto, per la Regione Siciliana, nel 2025  vi  e'  un  margine
ulteriore di  spesa  di  15,914  milioni  di  euro  per  acquisto  di
assistenza  specialistica  ambulatoriale  da  privato.  Tale  margine
risulterebbe capiente  per  accogliere  gli  oneri  conseguenti  alla
maggiorazione  tariffaria  previsti  dalla   norma   regionale,   che
stabilisce di destinare l'intera dotazione finanziaria di 15  milioni
di  euro  a  incremento  della  spesa  regionale   per   l'assistenza
specialistica ambulatoriale, erogata da parte delle strutture private
accreditate. 
    Tuttavia, il comma 3 dell'art. 6 della  legge  regionale  prevede
che l'autorizzazione  regionale  di  spesa  di  cui  al  comma  1  e'
destinata  ad  incrementare  la  spesa  regionale  per   l'assistenza
specialistica ambulatoriale da privato per il 2025, non  considerando
che    gli    effetti    dell'intervento    regionale    ricadrebbero
necessariamente anche sulla remunerazione delle strutture  pubbliche,
in  relazione  alla  quale  non   si   prevede   apposita   copertura
finanziaria. 
    La Regione Siciliana e' sottoposta alla disciplina del  piano  di
rientro dal disavanzo sanitario (ai sensi  dell'art.  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311). In tali termini: 
        ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge n.  191/2009,  e'
chiamata ad abrogare i provvedimenti legislativi che contrastino  con
l'attuazione del piano di rientro; 
        non puo' erogare livelli di assistenza superiori ai LEA, come
anche ricordato dalla Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza
n. 1 del 2024). 
    Pertanto, una operazione  come  quella  sopra  descritta  avrebbe
dovuto essere preventivamente valutata dai Tavoli di monitoraggio. Ed
infatti, la possibilita' per la Regione Siciliana  di  derogare  alle
tariffe massime nazionali in argomento e' concessa dall'art. 1, comma
322, della legge n. 207/2024 - che ha modificato l'art. 15, comma 17,
del decreto-legge n. 95/2012 - nei  seguenti  termini:  «Gli  importi
tariffari, fissati dalle  singole  regioni,  superiori  alle  tariffe
massime di cui al comma 15 restano a carico  dei  bilanci  regionali.
Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le
quali il Tavolo di verifica degli  adempimenti,  istituito  ai  sensi
dell'art. 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il  rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.  Qualora
le regioni si avvalgano della deroga di cui al  secondo  periodo,  le
medesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti
la programmazione annuale previsionale, nella quale e' data  evidenza
dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo
e del rispetto  dell'equilibrio  economico-finanziario  del  servizio
sanitario regionale». 
    In  sintesi,  una  regione,  qualora  intenda  prevedere  importi
tariffari superiori alle tariffe massime nazionali, dovra' sottoporre
la  programmazione   annuale   previsionale   2025   al   Tavolo   di
monitoraggio, dando evidenza dell'impatto  derivante  dall'incremento
delle tariffe oltre il massimo nazionale, cosi' da assicurare in ogni
caso il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario  del  Servizio
sanitario regionale. 
    La Regione Siciliana ha trasmesso  il  17  marzo  2025  il  conto
economico  consolidato  preventivo  2025  dal  quale  si  evince   un
disavanzo del Servizio sanitario regionale pari a 216,790 milioni  di
euro,  in   assenza   di   ogni   evidenza   dell'impatto   derivante
dall'incremento delle tariffe oltre il massimo  nazionale.  Pertanto,
nel caso di specie, la Regione: 
        non ha attuato i  gia'  menzionati  adempimenti  propedeutici
alla fruizione della deroga in oggetto; 
        non ha fornito alcuna evidenza  degli  impatti  eventualmente
derivanti a consuntivo in caso di mancato rispetto dell'equilibrio di
bilancio del Servizio sanitario regionale. 
    In particolare, la Regione, come peraltro  gia'  reso  noto  alla
stessa in sede di riunioni di monitoraggio il 9 aprile 2025 da  parte
dei competenti Tavoli tecnici, non presenta  le  condizioni  indicate
dalla legge nazionale: 
        in primo luogo, il conto economico preventivo consolidato del
primo trimestre 2025 depositato dalla Regione al sistema  informativo
del Ministero della salute (Nuovo  sistema  informativo  sanitario  -
NSIS) risulta in disavanzo; 
        in secondo luogo, la Regione non ha presentato  un  programma
operativo adottato e valutato positivamente dai Tavoli tecnici. 
    Pertanto, non risultano garantite: 
        ne'  la  copertura  dei  nuovi  costi  indotti  dalla   legge
regionale; 
        ne' la compatibilita' con il piano di rientro. 
    Alla luce di quanto sopra, la legge regionale sopracitata,  nelle
parti sopradescritte, eccede dalle competenze statutarie e  contrasta
con la disciplina statale sopra richiamata, espressione del principio
di coordinamento della finanza pubblica, e  quindi  con  l'art.  117,
terzo  comma,  della  Costituzione.  La  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale sul punto, a far data dalla sentenza n. 100 del  2010,
e' consolidata nel riconoscere la violazione del principio in materia
di coordinamento della finanza pubblica per tutte le norme  regionali
che si pongono in contrasto con il piano di rientro. 
    Si rileva, altresi', contrasto con l'art. 81, terzo comma,  della
Costituzione in  relazione  alle  problematiche  di  copertura  sopra
menzionate. 
    Per quanto  detto,  la  legge  regionale  in  esame  deve  essere
impugnata ai sensi dell'art. 127 della  Costituzione  per  violazione
degli  articoli  117,  terzo  comma,  e  81,   terzo   comma,   della
Costituzione. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Si  confida  che   codesta   Ecc.ma   Corte   vorra'   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione
Siciliana 10 giugno 2025, n. 26, pubblicata nel Bollettino  Ufficiale
della Regione n. 26 del 13 giugno 2025 recante «Variazioni urgenti al
bilancio della Regione per l'esercizio  finanziario  2025  e  per  il
triennio 2025-2027». 
        Roma, 8 agosto 2025 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Tortora