Reg. Ric. n. 30 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Siciliana
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Siciliana – Provvedimenti in ordine alle definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024 – Autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2025, da iscrivere alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA" – Determinazione, con decreto dell'Assessore regionale per la salute, delle variazioni tariffarie e delle modalità di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali – Autorizzazione di spesa destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025 – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di tariffe superiori a quelle nazionali fissate con il suddetto decreto ministeriale – Intervento a valere su risorse del bilancio regionale e non su risorse del fondo sanitario – Incremento della spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale da privato, incidente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche – Omessa previsione di apposita copertura finanziaria – Difetto della previa valutazione da parte dei Tavoli di monitoraggio – Preclusione per la Regione, soggetta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, di deliberare spese per l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali – Eccedenza dalle competenze statutarie – Violazione dell’obbligo di copertura finanziaria – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Norme impugnate:
legge della Regione siciliana del 10/06/2025 Num. 26 Art. 6
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 81 Co. 3
Udienza Pubblica del 14/01/2026 rel. SANDULLI M. A.
Testo dell'ricorso
N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 08 agosto 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 agosto 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della
Regione siciliana - Provvedimenti in ordine alle definizione delle
tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale di cui
al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024 -
Autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2025, da
iscrivere alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2
"Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai LEA" - Determinazione, con
decreto dell'Assessore regionale per la salute, delle variazioni
tariffarie e delle modalita' di riparto delle risorse finanziarie
tra le aziende sanitarie provinciali - Autorizzazione di spesa
destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza
specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025.
- Legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26 (Variazioni
urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025
e per il triennio 2025-2027), art. 6.
(GU n. 38 del 17-09-2025)
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma - via dei
Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente della
Giunta regionale pro tempore;
Per l'impugnazione della legge della Regione Siciliana 10 giugno
2025, n. 26, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26
del 13 giugno 2025 recante «Variazioni urgenti al bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio
2025-2027», in relazione al suo art. 6.
La legge della Regione Siciliana n. 26 del 2025 viene impugnata
giusta delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto
2025.
L'art. 6 della legge regionale, rubricato «Provvedimenti in
ordine alle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 25
novembre 2024», dispone:
«1. Al fine di assicurare l'equita' di accesso alle
prestazioni da parte degli assistiti e garantire la congruita' dei
valori economici tariffari di talune prestazioni di cui al decreto
del Ministro della salute 25 novembre 2024, recepito con decreto
assessoriale n. 1559 del 20 dicembre 2024, ai sensi del comma 322
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successive
modificazioni e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la
spesa di 15.000 migliaia di euro da iscrivere alla Missione 13
"Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori
ai LEA".
2. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da
emanarsi, previo parere della VI Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
variazioni tariffarie di cui al comma 1 e le modalita' di riparto
delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali.
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e' destinata
ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica
ambulatoriale da privato per l'anno 2025».
Si tratta di norma illegittima per i seguenti
Motivi
La Legge della Regione Siciliana 10 giugno 2025, n. 26 e'
costituzionalmente illegittima nelle parti che seguono.
Dalla medesima disamina a seguire si evincono con evidenza anche
i motivi della ritenuta violazione dell'art. 81, comma terzo, della
Costituzione che si andra' a proporre con il presente ricorso.
Con riferimento alle tariffe di cui al decreto del Ministro della
salute 25 novembre 2024 e per alcune prestazioni di specialistica
ambulatoriale erogate sul territorio regionale, l'art. 6 della legge
regionale prevede l'applicazione di tariffe superiori a quelle
nazionali fissate dal gia' menzionato decreto ministeriale. Tale
intervento determina una maggiore remunerazione per le citate
prestazioni di specialistica ambulatoriale, a favore sia delle
strutture pubbliche, sia soprattutto delle strutture private
accreditate.
A sostegno di tale intervento, la Regione prevede, per
l'esercizio finanziario 2025, uno stanziamento di 15 milioni di euro
a valere su risorse del bilancio regionale (Missione 13 «Tutela della
salute», Programma 2 «Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LE») e
non su risorse del fondo sanitario (si veda, in merito, l'art. 1,
comma 322, della legge n. 207/2024).
Tuttavia, la normativa vigente in materia di limiti alla spesa
per acquisti da privato accreditato gia' prevede, per il 2025, un
aumento della soglia rispetto all'anno precedente: si passa infatti
da un valore pari alla spesa per detta finalita' registrata nel 2011,
maggiorata del 3% (art. 1, comma 233, della legge n. 213/2023), con
l'ulteriore aggiunta dello 0,5% in coerenza con quanto previsto
dall'art. 1, comma 277, della legge n. 207/2024 per gli accessi in
pronto soccorso con codice di priorita' rosso o arancio.
Di fatto, per la Regione Siciliana, nel 2025 vi e' un margine
ulteriore di spesa di 15,914 milioni di euro per acquisto di
assistenza specialistica ambulatoriale da privato. Tale margine
risulterebbe capiente per accogliere gli oneri conseguenti alla
maggiorazione tariffaria previsti dalla norma regionale, che
stabilisce di destinare l'intera dotazione finanziaria di 15 milioni
di euro a incremento della spesa regionale per l'assistenza
specialistica ambulatoriale, erogata da parte delle strutture private
accreditate.
Tuttavia, il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale prevede
che l'autorizzazione regionale di spesa di cui al comma 1 e'
destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza
specialistica ambulatoriale da privato per il 2025, non considerando
che gli effetti dell'intervento regionale ricadrebbero
necessariamente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche,
in relazione alla quale non si prevede apposita copertura
finanziaria.
La Regione Siciliana e' sottoposta alla disciplina del piano di
rientro dal disavanzo sanitario (ai sensi dell'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311). In tali termini:
ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009, e'
chiamata ad abrogare i provvedimenti legislativi che contrastino con
l'attuazione del piano di rientro;
non puo' erogare livelli di assistenza superiori ai LEA, come
anche ricordato dalla Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza
n. 1 del 2024).
Pertanto, una operazione come quella sopra descritta avrebbe
dovuto essere preventivamente valutata dai Tavoli di monitoraggio. Ed
infatti, la possibilita' per la Regione Siciliana di derogare alle
tariffe massime nazionali in argomento e' concessa dall'art. 1, comma
322, della legge n. 207/2024 - che ha modificato l'art. 15, comma 17,
del decreto-legge n. 95/2012 - nei seguenti termini: «Gli importi
tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe
massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali.
Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le
quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'art. 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario. Qualora
le regioni si avvalgano della deroga di cui al secondo periodo, le
medesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti
la programmazione annuale previsionale, nella quale e' data evidenza
dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo
e del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio
sanitario regionale».
In sintesi, una regione, qualora intenda prevedere importi
tariffari superiori alle tariffe massime nazionali, dovra' sottoporre
la programmazione annuale previsionale 2025 al Tavolo di
monitoraggio, dando evidenza dell'impatto derivante dall'incremento
delle tariffe oltre il massimo nazionale, cosi' da assicurare in ogni
caso il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio
sanitario regionale.
La Regione Siciliana ha trasmesso il 17 marzo 2025 il conto
economico consolidato preventivo 2025 dal quale si evince un
disavanzo del Servizio sanitario regionale pari a 216,790 milioni di
euro, in assenza di ogni evidenza dell'impatto derivante
dall'incremento delle tariffe oltre il massimo nazionale. Pertanto,
nel caso di specie, la Regione:
non ha attuato i gia' menzionati adempimenti propedeutici
alla fruizione della deroga in oggetto;
non ha fornito alcuna evidenza degli impatti eventualmente
derivanti a consuntivo in caso di mancato rispetto dell'equilibrio di
bilancio del Servizio sanitario regionale.
In particolare, la Regione, come peraltro gia' reso noto alla
stessa in sede di riunioni di monitoraggio il 9 aprile 2025 da parte
dei competenti Tavoli tecnici, non presenta le condizioni indicate
dalla legge nazionale:
in primo luogo, il conto economico preventivo consolidato del
primo trimestre 2025 depositato dalla Regione al sistema informativo
del Ministero della salute (Nuovo sistema informativo sanitario -
NSIS) risulta in disavanzo;
in secondo luogo, la Regione non ha presentato un programma
operativo adottato e valutato positivamente dai Tavoli tecnici.
Pertanto, non risultano garantite:
ne' la copertura dei nuovi costi indotti dalla legge
regionale;
ne' la compatibilita' con il piano di rientro.
Alla luce di quanto sopra, la legge regionale sopracitata, nelle
parti sopradescritte, eccede dalle competenze statutarie e contrasta
con la disciplina statale sopra richiamata, espressione del principio
di coordinamento della finanza pubblica, e quindi con l'art. 117,
terzo comma, della Costituzione. La giurisprudenza della Corte
costituzionale sul punto, a far data dalla sentenza n. 100 del 2010,
e' consolidata nel riconoscere la violazione del principio in materia
di coordinamento della finanza pubblica per tutte le norme regionali
che si pongono in contrasto con il piano di rientro.
Si rileva, altresi', contrasto con l'art. 81, terzo comma, della
Costituzione in relazione alle problematiche di copertura sopra
menzionate.
Per quanto detto, la legge regionale in esame deve essere
impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per violazione
degli articoli 117, terzo comma, e 81, terzo comma, della
Costituzione.
P.Q.M.
Si confida che codesta Ecc.ma Corte vorra' dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione
Siciliana 10 giugno 2025, n. 26, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 26 del 13 giugno 2025 recante «Variazioni urgenti al
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il
triennio 2025-2027».
Roma, 8 agosto 2025
L'Avvocato dello Stato: Tortora