Reg. Ric. n. 29 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Provincia autonoma di Bolzano
Oggetto:
Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie – Modifica alla legge provinciale n. 12 del 1995 – Previsione che l’attività di chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale deve essere esercitata nello stesso edificio in cui è registrata la residenza della persona o la sede legale dell’impresa esercente l’attività – Ricorso del Governo – Denunciato intervento normativo in un ambito non contemplato tra le materie dell’urbanistica, del turismo e dei piani regolatori nonché del paesaggio, di competenza legislativa provinciale – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Eccedenza dalle competenze statutarie – Norma provinciale che limita la possibilità per i soli proprietari di immobili della Provincia autonoma di Bolzano di godere appieno del proprio diritto dominicale, concedendone l’uso a terzi per finalità turistiche a prescindere dal luogo di residenza o sede legale, come avviene nel resto d’Italia – Incisione diretta sul rapporto civilistico – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza – Disciplina che provoca una compressione sproporzionata e non motivata delle facoltà dominicali per finalità altrimenti conformi all’ordinamento vigente, senza una comprovata e giustificata esigenza imperativa di interesse generale – Disparità di trattamento tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento giuridico, solo in virtù del territorio provinciale in cui sono stanziati – Normativa provinciale in conflitto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, essendo priva, sia di una razionalità intrinseca, sia dell’esistenza di una connessione razionale tra il mezzo apprestato e l’obiettivo perseguito – Violazione del principio secondo il quale la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge – Restringimento del principio di eguaglianza – Compressione della libertà di iniziativa economica privata, in assenza di concrete ragioni per le quali lo svolgimento di dette attività, in un luogo in cui l’operatore non ha la residenza o la sede legale, si porrebbe in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana – Introduzione di una restrizione dell’accesso al mercato e di una potenziale distorsione della concorrenza, con effetti discriminatori tra operatori economici in condizioni oggettivamente equivalenti, traducendosi in un’istanza protezionistica – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, come declinati dal principio sulla libertà di stabilimento.
Norme impugnate:
legge della Provincia autonoma di Bolzano del 17/06/2025 Num. 6 Art. 42 Co. 2
legge della Provincia autonoma di Bolzano del 11/05/1995 Num. 12 Art. 1 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 11 Co.
Costituzione Art. 41 Co.
Costituzione Art. 41 Co. 2
Costituzione Art. 42 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 8 Co.
codice civile Art. 832 Co.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 49 Co.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 56 Co.
direttiva CE Art. Co.
Testo dell'ricorso
N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 08 agosto 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 agosto 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Modifica alla legge provinciale n. 12 del 1995 - Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie - Previsione che l'attivita' di chi fornisce servizio di alloggio in non piu' di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale, deve essere esercitata nello stesso edificio in cui e' registrata la residenza della persona o la sede legale dell'impresa esercente l'attivita'. - Legge della Provincia di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6 (Riforma Abitare 2025), art. 42, comma 2. (GU n. 38 del 17-09-2025) Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 contro la Provincia autonoma di Bolzano, (C.F. 00390090215) in persona del Presidente della giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 42, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6, avente ad oggetto «Riforma Abitare 2025», pubblicata nel B.U.R. Trentino Alto Adige Suppl. 19 giugno 2025, n. 5, in relazione all'art. 8, nn. 5, 6 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, agli articoli 3, 41, 42, con riferimento agli articoli 832 e seguenti del codice civile, 117, secondo comma lettere e) e l), della Costituzione ed agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione con riguardo agli articoli 49 e 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed alla direttiva 2006/123/CE. L'art. 42, comma 2, della legge provinciale n. 6/2025, ha modificato l'art. 1, comma 1, della 1egge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante la «Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie», stabilendo che l'attivita' di chi fornisce servizio di alloggio in non piu' di sei camere o quattro appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio, non classificato come bene strumentale, «deve essere esercitata nello stesso edificio in cui e' registrata la residenza della persona o la sede legale dell'impresa esercente l'attivita'». Detta disposizione appare censurabile per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 8, nn. 5, 6 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige Al fine di cogliere l'esatta portata della disposizione impugnata e individuare la materia cui ricondurre la disciplina in essa contenuta, occorre, in via preliminare, ricostruire il quadro normativo di riferimento in cui essa si inserisce. Cio' in linea con il costante indirizzo di codesta Corte, secondo cui «nell'individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma, [...] occorre considerarne ratio, finalita' e contenuti, tralasciando aspetti marginali ed effetti riflessi (ex plurimis, sentenze n. 193 del 2022 e n. 267 del 2022). La disposizione impugnata si inserisce nel contesto della legge della Provincia di Bolzano 11 maggio 1995, n. 12, recante la disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie che mira a regolamentare e controllare l'attivita' di affittacamere e appartamenti per ferie, garantendo standard di qualita' e sicurezza attraverso la classificazione e la procedura di avvio dell'attivita'. La disposizione censurata, nella misura in cui ha introdotto l'obbligo, per l'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati in questione, di esercitare l'attivita' esclusivamente nel luogo di residenza o sede legale del locatore, interviene in un ambito non contemplato tra le materie di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano richiamate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. La nuova disciplina non riguarda ne' la materia dell'urbanistica e dei piani regolatori, ne' la tutela del paesaggio di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 8 dello Statuto. La norma censurata non riguarda nemmeno la materia del turismo, per come intesa dal n. 20 dell'art. 8 dello Statuto, in quanto introduce un precetto che in via principale limita il godimento del diritto dominicale, determinando un impatto sul turismo del tutto marginale se non addirittura simbolico. Inoltre, con riguardo all'ambito del turismo, proprio in relazione alle locazioni turistiche brevi, codesta Corte ha avuto gia' occasione di affermare che «gli aspetti turistici anche di queste ultime ricadono nella competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 80 del 2012)» (sentenza n. 84 del 2019) e comprendono tutti gli adempimenti amministrativi, purche' precedenti ed esterni al contratto in quanto tale [....], che siano utili al fine di «creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprieta' a prescindere dallo svolgimento di un'attivita' imprenditoriale, e cio' al fine precipuo di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attivita' turistiche» (ancora sentenza n. 84 del 2019 e n. 94 del 2024) (enfasi aggiunta). Alla luce di quanto precede appare evidente che la norma censurata non costituisce una mera prescrizione amministrativa volta alla gestione dei flussi turistici nell'ambito del territorio provinciale, mentre interviene in modo invasivo sull'autonomia negoziale. Il primo comma del medesimo art. 8 dello Statuto impone inoltre che nelle materie indicate da tale disposizione «le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4». Detta ultima disposizione precisa a sua volta che la potesta' legislativa deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. L'imposizione del vincolo dell'obbligo di residenza nell'edificio in cui sono affittate le camere e gli appartamenti ammobiliati per ferie, per la persona fisica o di stabilimento della sede legale, se l'attivita' viene svolta da un'impresa, costituisce una modificazione della disciplina codicistica dell'affitto e confligge manifestamente con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. La norma censurata dispone quindi in materie (ordinamento civile e tutela della concorrenza) non attribuite alla competenza dell'Ente provinciale, ma riservate alla competenza esclusiva statale. 2) Violazione all'art. 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione. L'art. 42, comma 2 della legge provinciale n. 6/2025 viola la competenza statale esclusiva in materia di «concorrenza» e di «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione. La norma censurata limita infatti fortemente la possibilita' per i (soli) proprietari di immobili della Provincia autonoma di Bolzano di godere appieno del proprio diritto dominicale, concedendone l'uso a terzi per finalita' turistiche a prescindere dal luogo di residenza o sede legale, come pacificamente avviene nel resto d'Italia. Tutto cio' nonostante che il contenuto del diritto di proprieta', tra cui la scelta di sfruttare economicamente le potenzialita' offerte da un bene anche in forma non imprenditoriale, rientra pacificamente nella materia dell'ordinamento civile, posto che l'art. 832 del codice civile stabilisce in termini generali che il proprietario «ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico». Codesta Corte ha piu' volte affermato che, nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, pone un limite diretto ad evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. E' stato infatti precisato che l'esigenza di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati, deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza (C. Cost. sentenze n. 189, n. 95; n. 24 del 2007 e n. 369 del 2008). Nel caso in esame, la specifica norma censurata incide direttamente sul rapporto civilistico costringendo il proprietario di una camera o di un appartamento ammobiliato da concedere in affitto per ferie a stabilire la propria residenza o la propria sede legale in cui si trova il bene da locare. 3) Violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione. La norma provinciale censurata determina una limitazione irragionevole, sproporzionata e sostanzialmente ingiustificata del diritto del proprietario di disporre del proprio immobile concedendone il godimento a terzi per fini turistici e quindi contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalita', potendosi dubitare sia della sua intrinseca razionalita', sia dell'esistenza di una connessione razionale tra il mezzo apprestato e l'obiettivo perseguito. E' ben vero che l'art. 42, comma 2 della Costituzione prevede che la proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge, «che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale», ma l'art. 42, comma 2 della legge provinciale n. 6/2025, sembra provocare una compressione sproporzionata e non motivata delle facolta' dominicali, ostacolando l'utilizzo dell'immobile per finalita' altrimenti conformi all'ordinamento giuridico vigente, in assenza di una comprovata esigenza imperativa di interesse generale che ne possa giustificare la limitazione. Cio' in quanto, nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano viene vietata la locazione di camere e appartamenti ammobiliati per ferie con riferimento a tutti gli immobili nei quali il proprietario non dimostri di avere stabilito la propria residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica. Il suddetto divieto di utilizzazione degli immobili per attivita' che sarebbero altrimenti liberamente consentite su tutto il resto del territorio nazionale, oltre a determinare un evidente disparita' di trattamento tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento giuridico, solo a causa del territorio provinciale in cui sono stanziati, risulta essere stato disposto in carenza di una reale e dimostrata attinenza ed incidenza rispetto all'interesse generale al buon uso del territorio e degli spazi abitativi. Sul punto si osserva che, sebbene un obbligo di motivazione della legge non sia chiaramente enunciato nel nostro ordinamento giuridico, codesta Corte ha evidenziato la necessita' che il sacrificio di diritti costituzionalmente tutelati (come e' nella presente vicenda quello di proprieta') sia operato per finalita' che devono essere «illustrate in dettaglio» e che dal disegno complessivo del provvedimento legislativo deve emergere la «necessaria prevalenza» delle esigenze di interesse pubblico «sui diritti oggetto di bilanciamento», nei cui confronti si effettuano interventi incisivi (C. Cost. 30 aprile 2015 n. 70). La legge provinciale n. 6/2025 omette tuttavia di enunciare le specifiche ragioni della scelta effettuata ed il testo precettivo non esplicita in alcuna sua parte le finalita' dell'intervento normativo, anche perche' si presenta come un insieme disorganico di prescrizioni emendative di svariate leggi preesistenti, che sono accomunate dal fatto di attenere, sotto diversi profili, all'uso del territorio per finalita' lato sensu abitative. La tecnica normativa utilizzata, al di la' del generico ed onnicomprensivo titolo apposto alla legge provinciale n. 6/2025, non consente del resto di coglierne una ispirazione unitaria. Men che meno e' dato cogliere il nesso tra la compressione del diritto dominicale di un numero indeterminato, ma comunque limitato, di esercenti l'attivita' di affitto di camere e appartamenti ammobiliati e la soddisfazione delle esigenze di interesse generale connesse al miglioramento della situazione abitativa del territorio della Provincia di Bolzano. Secondo i dati ISTAT del censimento permanente divulgati il 14 aprile 2025, ma riferiti alla data del 31 dicembre 2023 nel territorio della Provincia di Bolzano risultavano 537.533 residenti, peraltro in aumento rispetto al 2022 di 3.386 individui, e questo dato si presta, se non a smentire, quantomeno a non comprovare l'esistenza di una forte crisi abitativa in atto. Ne' risulta alcuna giustificazione di tipo quantitativo utile a supportare la conclusione per la quale il divieto di esercizio delle attivita' ricettive extralberghiere in esame potrebbe produrre apprezzabili conseguenze favorevoli nel senso dell'aumento della disponibilita' di alloggi a livello provinciale e, quindi, della sua coerenza e proporzionalita' rispetto alla soddisfazione di esigenze imperative di interesse pubblico. La nostra Costituzione dispone che «la proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge» (art. 42, secondo comma), in armonia peraltro con un principio generalmente condiviso e sancito anche nell'art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata alla unanimita' da tutti gli Stati aderenti all'ONU, secondo cui: «ogni individuo ha diritto di avere una proprieta' personale o in comune con altri. Nessun individuo puo' essere arbitrariamente privato della sua proprieta'». Non e' consentito percio' al legislatore ordinario intervenire liberamente su tale posizione soggettiva, che puo' essere legittimamente compressa sol quando lo esiga il limite della «funzione sociale», considerato nello stesso precetto costituzionale poc'anzi ricordato: funzione sociale, la quale esprime, accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali, nel che si sostanzia la nozione stessa del diritto di proprieta' come viene modernamente intesa e come e' stata recepita dalla nostra Costituzione. (C. Cost. n. 108 del 1986). Con la sentenza n. 352 del 2001, codesta Corte ha affermato che «L'incidenza sulla competenza regionale del limite del diritto privato non opera [...] in modo assoluto, in quanto anche la disciplina dei rapporti privatistici puo' subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza (sentenze n. 441 del 1994 e n. 35 del 1992)». Le condizioni imprescindibili, per giustificare l'intervento regionale sono, dunque: 1) la sua marginalita', 2) la connessione con una materia di competenza regionale e 3) il rispetto del principio di ragionevolezza. Nel caso di specie, a difettare e' anche la marginalita' dell'intervento perche' la norma scrutinata non prevede adattamenti, integrazioni o specificazioni della disciplina statale, ma ad essa deroga in relazione a un profilo fondamentale dell'ordinamento civile, che e' quello della liberta' negoziale. (C. Cost. n. 283 del 2016). 4) Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione La limitazione del diritto del proprietario nella locazione dei beni immobili di cui all'art. 42, comma 2 della legge provinciale n. 6/2025 refluisce anche in un'illegittima compressione del diritto di iniziativa privata, posto che le attivita' turistico-ricettive in questione possono essere esercitate anche in forma imprenditoriale, con conseguente restringimento del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e della liberta' di iniziativa economica privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione, senza che si evincano le concrete ragioni per le quali lo svolgimento di dette attivita' in un luogo in cui l'operatore non ha la residenza o la sede legale si porrebbe «in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana». Secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte, e' in genere possibile una compressione della liberta' d'iniziativa economica privata solo «allorche' l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall'art. 41, comma secondo, Cost., all'utilita' sociale» (sentenza n. 150 del 2022; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017; n. 56 del 2015 e n. 137 del 2024). Nel caso di specie appare evidente che la disposizione provinciale, per come formulata, non risulta in alcun modo orientata alla cura dei superiori interessi indicati da codesto giudice. 5) Violazione degli articoli 11, 41 e 117 della Costituzione 49 e 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2006/123/CE La disposizione censurata introduce anche una restrizione dell'accesso al mercato e una potenziale distorsione della concorrenza, con effetti discriminatori tra operatori economici in condizioni oggettivamente equivalenti. Il vincolo localizzativo assoluto introdotto dall'art. 42, comma 2, della legge provinciale n. 6/2025 si pone in violazione dei principi di diritto europeo sulla liberta' di stabilimento, sanciti dall'art. 49 e 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 e quindi degli articoli 11 e 117 della Costituzione, dato che restringe irragionevolmente l'accesso all'attivita' economica escludendo i soggetti non residenti o in condizione di domicilio diverso, senza una giustificazione proporzionata ispirata da un motivo imperativo di interesse generale. La disposizione censurata contrasta infine con l'art. 41, primo e secondo comma della Costituzione, perche' si traduce in un'istanza protezionistica che determina un'indebita barriera all'ingresso nel mercato, senza peraltro essere riconducibile a un motivo di utilita' sociale o a un interesse della collettivita'. P.Q.M. Voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6, avente ad oggetto «Riforma Abitare 2025», pubblicata nel B.U.R. Trentino-Alto Adige Suppl. 19 giugno 2025, n. 5, in relazione all'art. 8, nn. 5, 6 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige, agli articoli 3, 41, 42, con riferimento agli articoli 832 e seguenti del codice civile, 117, secondo comma lettere e) e l) della Costituzione ed agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione con riguardo agli articoli 49 e 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed alla direttiva 2006/123/CE. Con l'originale notificato del ricorso si depositano: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 4 agosto 2025; 2. copia della legge regionale impugnata; 3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. Con ogni salvezza. Roma, 6 agosto 2025 L'Avvocato dello Stato: Aiello