Reg. Ric. n. 29 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Provincia autonoma di Bolzano



Oggetto:

Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie – Modifica alla legge provinciale n. 12 del 1995 – Previsione che l’attività di chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale deve essere esercitata nello stesso edificio in cui è registrata la residenza della persona o la sede legale dell’impresa esercente l’attività – Ricorso del Governo – Denunciato intervento normativo in un ambito non contemplato tra le materie dell’urbanistica, del turismo e dei piani regolatori nonché del paesaggio, di competenza legislativa provinciale – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Eccedenza dalle competenze statutarie – Norma provinciale che limita la possibilità per i soli proprietari di immobili della Provincia autonoma di Bolzano di godere appieno del proprio diritto dominicale, concedendone l’uso a terzi per finalità turistiche a prescindere dal luogo di residenza o sede legale, come avviene nel resto d’Italia – Incisione diretta sul rapporto civilistico – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza – Disciplina che provoca una compressione sproporzionata e non motivata delle facoltà dominicali per finalità altrimenti conformi all’ordinamento vigente, senza una comprovata e giustificata esigenza imperativa di interesse generale – Disparità di trattamento tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento giuridico, solo in virtù del territorio provinciale in cui sono stanziati – Normativa provinciale in conflitto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, essendo priva, sia di una razionalità intrinseca, sia dell’esistenza di una connessione razionale tra il mezzo apprestato e l’obiettivo perseguito – Violazione del principio secondo il quale la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge – Restringimento del principio di eguaglianza – Compressione della libertà di iniziativa economica privata, in assenza di concrete ragioni per le quali lo svolgimento di dette attività, in un luogo in cui l’operatore non ha la residenza o la sede legale, si porrebbe in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana – Introduzione di una restrizione dell’accesso al mercato e di una potenziale distorsione della concorrenza, con effetti discriminatori tra operatori economici in condizioni oggettivamente equivalenti, traducendosi in un’istanza protezionistica – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, come declinati dal principio sulla libertà di stabilimento.


Norme impugnate:

legge della Provincia autonoma di Bolzano  del 17/06/2025  Num. 6  Art. 42  Co. 2

legge della Provincia autonoma di Bolzano  del 11/05/1995  Num. 12  Art. 1  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 11   Co.  

Costituzione  Art. 41   Co.  

Costituzione  Art. 41   Co.

Costituzione  Art. 42   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  Art.  Co.  

codice civile  Art. 832   Co.  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  Art. 49   Co.  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  Art. 56   Co.  

direttiva CE  Art.    Co.  




Testo dell'ricorso

                        N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 08 agosto 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  l'8  agosto  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Provincia autonoma  di
  Bolzano -  Modifica  alla  legge  provinciale  n.  12  del  1995  -
  Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti  ammobiliati  per
  ferie - Previsione che l'attivita'  di  chi  fornisce  servizio  di
  alloggio  in  non  piu'  di  otto  camere  o  cinque   appartamenti
  ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non  classificato  come
  bene strumentale, deve essere esercitata nello stesso  edificio  in
  cui e' registrata la residenza  della  persona  o  la  sede  legale
  dell'impresa esercente l'attivita'. 
- Legge della Provincia di Bolzano 17  giugno  2025,  n.  6  (Riforma
  Abitare 2025), art. 42, comma 2. 


(GU n. 38 del 17-09-2025)

    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per
legge  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato   (C.F.   80224030587)
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it - fax  06/96514000  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12  contro  la
Provincia autonoma di Bolzano,  (C.F.  00390090215)  in  persona  del
Presidente  della  giunta  pro  tempore  per   la   declaratoria   di
incostituzionalita'  dell'art.  42,  comma  2,  della   legge   della
Provincia di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6, avente ad oggetto «Riforma
Abitare 2025», pubblicata nel B.U.R. Trentino Alto  Adige  Suppl.  19
giugno 2025, n. 5, in relazione all'art. 8, nn. 5, 6 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  recante  lo
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, agli articoli  3,
41, 42, con riferimento agli  articoli  832  e  seguenti  del  codice
civile, 117, secondo comma lettere e) e  l),  della  Costituzione  ed
agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione con  riguardo
agli articoli 49 e 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
ed alla direttiva 2006/123/CE. 
    L'art. 42,  comma  2,  della  legge  provinciale  n.  6/2025,  ha
modificato l'art. 1, comma 1, della 1egge provinciale 11 maggio 1995,
n. 12, recante la «Disciplina dell'affitto di camere ed  appartamenti
ammobiliati per ferie», stabilendo che l'attivita'  di  chi  fornisce
servizio di alloggio in non piu' di sei camere o quattro appartamenti
ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio,  non  classificato  come
bene strumentale, «deve essere esercitata nello  stesso  edificio  in
cui e' registrata  la  residenza  della  persona  o  la  sede  legale
dell'impresa esercente l'attivita'». 
    Detta disposizione appare censurabile per i seguenti motivi: 
        1) Violazione dell'art. 8, nn. 5, 6  e  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante  lo
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige 
        Al fine  di  cogliere  l'esatta  portata  della  disposizione
impugnata e individuare la materia cui ricondurre  la  disciplina  in
essa contenuta, occorre, in via preliminare,  ricostruire  il  quadro
normativo di riferimento in cui essa si inserisce. Cio' in linea  con
il   costante   indirizzo   di    codesta    Corte,    secondo    cui
«nell'individuazione della  materia  cui  ascrivere  una  determinata
norma, [...]  occorre  considerarne  ratio,  finalita'  e  contenuti,
tralasciando aspetti marginali  ed  effetti  riflessi  (ex  plurimis,
sentenze n. 193 del 2022 e n. 267 del 2022). 
        La disposizione impugnata si  inserisce  nel  contesto  della
legge della Provincia di Bolzano 11 maggio 1995, n.  12,  recante  la
disciplina dell'affitto di camere  ed  appartamenti  ammobiliati  per
ferie  che  mira  a  regolamentare  e  controllare   l'attivita'   di
affittacamere  e  appartamenti  per  ferie,  garantendo  standard  di
qualita' e sicurezza attraverso la classificazione e la procedura  di
avvio dell'attivita'. 
        La disposizione censurata, nella misura in cui ha  introdotto
l'obbligo, per l'affitto di camere  ed  appartamenti  ammobiliati  in
questione, di esercitare  l'attivita'  esclusivamente  nel  luogo  di
residenza o sede legale del locatore, interviene  in  un  ambito  non
contemplato tra le materie di competenza legislativa della  Provincia
autonoma di Bolzano richiamate dall'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige. 
        La   nuova   disciplina   non   riguarda   ne'   la   materia
dell'urbanistica e dei piani regolatori, ne' la tutela del  paesaggio
di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 8 dello Statuto. 
        La norma  censurata  non  riguarda  nemmeno  la  materia  del
turismo, per come intesa dal n. 20  dell'art.  8  dello  Statuto,  in
quanto  introduce  un  precetto  che  in  via  principale  limita  il
godimento del diritto dominicale, determinando un impatto sul turismo
del tutto marginale se non addirittura simbolico. 
        Inoltre, con riguardo  all'ambito  del  turismo,  proprio  in
relazione alle locazioni turistiche brevi,  codesta  Corte  ha  avuto
gia' occasione di affermare  che  «gli  aspetti  turistici  anche  di
queste ultime  ricadono  nella  competenza  residuale  delle  Regioni
(sentenza n. 80 del 2012)» (sentenza n. 84 del  2019)  e  comprendono
tutti gli adempimenti amministrativi, purche' precedenti  ed  esterni
al contratto in quanto tale  [....],  che  siano  utili  al  fine  di
«creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della  concessione  in
godimento a turisti di immobili di  proprieta'  a  prescindere  dallo
svolgimento di un'attivita' imprenditoriale, e cio' al fine  precipuo
di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione,  vigilanza
e  controllo  sull'esercizio  delle  attivita'  turistiche»   (ancora
sentenza n. 84 del 2019 e n. 94 del 2024) (enfasi aggiunta). 
        Alla luce di quanto precede  appare  evidente  che  la  norma
censurata non costituisce una mera prescrizione amministrativa  volta
alla  gestione  dei  flussi  turistici  nell'ambito  del   territorio
provinciale,  mentre  interviene  in  modo  invasivo   sull'autonomia
negoziale. 
        Il primo comma del  medesimo  art.  8  dello  Statuto  impone
inoltre che nelle materie indicate da tale disposizione «le  province
hanno la  potesta'  di  emanare  norme  legislative  entro  i  limiti
indicati dall'art. 4». 
        Detta ultima disposizione precisa a sua volta che la potesta'
legislativa deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e i
principi  dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica  e  con   il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali  -
tra  i  quali  e'  compreso  quello  della  tutela  delle   minoranze
linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle  riforme
economico-sociali della Repubblica. 
        L'imposizione   del   vincolo   dell'obbligo   di   residenza
nell'edificio in cui sono affittate  le  camere  e  gli  appartamenti
ammobiliati per ferie, per la persona fisica o di stabilimento  della
sede legale, se l'attivita' viene svolta da  un'impresa,  costituisce
una  modificazione  della  disciplina  codicistica   dell'affitto   e
confligge manifestamente con i  principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica. 
        La norma censurata dispone  quindi  in  materie  (ordinamento
civile e tutela della concorrenza)  non  attribuite  alla  competenza
dell'Ente  provinciale,  ma  riservate  alla   competenza   esclusiva
statale. 
        2) Violazione all'art. 117, secondo comma, lettere  e)  e  l)
della Costituzione. 
        L'art. 42, comma 2 della legge provinciale n. 6/2025 viola la
competenza  statale  esclusiva  in  materia  di  «concorrenza»  e  di
«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e
l), della Costituzione. 
        La norma censurata limita infatti fortemente la  possibilita'
per i (soli) proprietari di  immobili  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano  di  godere   appieno   del   proprio   diritto   dominicale,
concedendone l'uso a terzi per finalita' turistiche a prescindere dal
luogo di residenza o sede  legale,  come  pacificamente  avviene  nel
resto d'Italia. 
        Tutto  cio'  nonostante  che  il  contenuto  del  diritto  di
proprieta',  tra  cui  la  scelta  di  sfruttare  economicamente   le
potenzialita' offerte da un bene anche in forma non  imprenditoriale,
rientra pacificamente nella materia  dell'ordinamento  civile,  posto
che l'art. 832 del codice civile stabilisce in termini  generali  che
il proprietario «ha diritto di godere e disporre delle cose  in  modo
pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli  obblighi
stabiliti dall'ordinamento giuridico». 
        Codesta Corte ha piu' volte affermato che, nelle  materie  di
competenza  legislativa  regionale  residuale   o   concorrente,   la
regolamentazione statale, in  forza  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l) della Costituzione, pone un limite diretto ad evitare  che
la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. 
        E'  stato  infatti  precisato  che  l'esigenza  di  garantire
l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di
diritto che,  nell'ambito  dell'ordinamento  civile,  disciplinano  i
rapporti giuridici fra privati, deve ritenersi una  esplicazione  del
principio costituzionale di eguaglianza (C. Cost. sentenze n. 189, n.
95; n. 24 del 2007 e n. 369 del 2008). 
        Nel caso  in  esame,  la  specifica  norma  censurata  incide
direttamente sul rapporto civilistico costringendo il proprietario di
una camera o di un appartamento ammobiliato da concedere  in  affitto
per ferie a stabilire la propria residenza o la propria  sede  legale
in cui si trova il bene da locare. 
        3) Violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione. 
        La norma  provinciale  censurata  determina  una  limitazione
irragionevole, sproporzionata e  sostanzialmente  ingiustificata  del
diritto  del  proprietario   di   disporre   del   proprio   immobile
concedendone il  godimento  a  terzi  per  fini  turistici  e  quindi
contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in riferimento ai principi
di ragionevolezza e proporzionalita', potendosi  dubitare  sia  della
sua intrinseca razionalita', sia dell'esistenza  di  una  connessione
razionale tra il mezzo apprestato e l'obiettivo perseguito. 
        E' ben vero che l'art. 42, comma 2 della Costituzione prevede
che la proprieta' privata e' riconosciuta e  garantita  dalla  legge,
«che ne determina i modi di acquisto, di godimento e  i  limiti  allo
scopo di assicurarne la funzione sociale»,  ma  l'art.  42,  comma  2
della legge provinciale n. 6/2025, sembra provocare una  compressione
sproporzionata e non motivata delle facolta' dominicali,  ostacolando
l'utilizzo   dell'immobile   per   finalita'   altrimenti    conformi
all'ordinamento giuridico  vigente,  in  assenza  di  una  comprovata
esigenza imperativa di interesse generale che ne  possa  giustificare
la limitazione. 
        Cio' in quanto, nel territorio della  Provincia  autonoma  di
Bolzano  viene  vietata  la  locazione  di  camere   e   appartamenti
ammobiliati per ferie con riferimento a tutti gli immobili nei  quali
il proprietario non dimostri di avere stabilito la propria residenza,
se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica. 
        Il suddetto  divieto  di  utilizzazione  degli  immobili  per
attivita' che sarebbero altrimenti liberamente consentite su tutto il
resto del territorio  nazionale,  oltre  a  determinare  un  evidente
disparita' di  trattamento  tra  soggetti  appartenenti  al  medesimo
ordinamento giuridico, solo a causa del territorio provinciale in cui
sono stanziati, risulta essere stato disposto in carenza di una reale
e dimostrata attinenza ed incidenza rispetto  all'interesse  generale
al buon uso del territorio e degli spazi abitativi. 
        Sul punto si osserva che, sebbene un obbligo  di  motivazione
della legge non sia  chiaramente  enunciato  nel  nostro  ordinamento
giuridico,  codesta  Corte  ha  evidenziato  la  necessita'  che   il
sacrificio di diritti  costituzionalmente  tutelati  (come  e'  nella
presente vicenda quello di proprieta') sia operato per finalita'  che
devono essere «illustrate in dettaglio» e che dal disegno complessivo
del  provvedimento   legislativo   deve   emergere   la   «necessaria
prevalenza» delle esigenze di interesse pubblico «sui diritti oggetto
di  bilanciamento»,  nei  cui  confronti  si  effettuano   interventi
incisivi (C. Cost. 30 aprile 2015 n. 70). 
        La legge provinciale n. 6/2025 omette tuttavia  di  enunciare
le specifiche ragioni della scelta effettuata ed il testo  precettivo
non esplicita  in  alcuna  sua  parte  le  finalita'  dell'intervento
normativo, anche perche' si presenta come un insieme  disorganico  di
prescrizioni emendative di  svariate  leggi  preesistenti,  che  sono
accomunate dal fatto di attenere, sotto diversi profili, all'uso  del
territorio per finalita' lato sensu abitative. 
        La tecnica normativa utilizzata, al di la'  del  generico  ed
onnicomprensivo titolo apposto alla legge provinciale n. 6/2025,  non
consente del resto di coglierne una ispirazione unitaria. 
        Men che meno e' dato cogliere il nesso  tra  la  compressione
del diritto  dominicale  di  un  numero  indeterminato,  ma  comunque
limitato,  di  esercenti  l'attivita'  di   affitto   di   camere   e
appartamenti  ammobiliati  e  la  soddisfazione  delle  esigenze   di
interesse  generale  connesse  al  miglioramento   della   situazione
abitativa del territorio della Provincia di Bolzano. 
        Secondo i dati ISTAT del censimento permanente  divulgati  il
14 aprile 2025, ma riferiti  alla  data  del  31  dicembre  2023  nel
territorio della Provincia di Bolzano risultavano 537.533  residenti,
peraltro in aumento rispetto al 2022 di  3.386  individui,  e  questo
dato si presta, se  non  a  smentire,  quantomeno  a  non  comprovare
l'esistenza di una forte crisi abitativa in atto. 
        Ne' risulta alcuna giustificazione di tipo quantitativo utile
a supportare la conclusione per la  quale  il  divieto  di  esercizio
delle attivita' ricettive extralberghiere in esame potrebbe  produrre
apprezzabili conseguenze  favorevoli  nel  senso  dell'aumento  della
disponibilita' di alloggi a livello provinciale e, quindi, della  sua
coerenza e proporzionalita' rispetto alla soddisfazione  di  esigenze
imperative di interesse pubblico. 
        La nostra Costituzione dispone che «la proprieta' privata  e'
riconosciuta e garantita dalla legge» (art. 42,  secondo  comma),  in
armonia peraltro con un principio generalmente  condiviso  e  sancito
anche  nell'art.  17  della  Dichiarazione  universale  dei   diritti
dell'uomo, approvata alla unanimita'  da  tutti  gli  Stati  aderenti
all'ONU, secondo  cui:  «ogni  individuo  ha  diritto  di  avere  una
proprieta' personale o in comune con  altri.  Nessun  individuo  puo'
essere arbitrariamente privato della sua proprieta'». 
        Non  e'   consentito   percio'   al   legislatore   ordinario
intervenire liberamente su tale posizione soggettiva, che puo' essere
legittimamente  compressa  sol  quando  lo  esiga  il  limite   della
«funzione sociale», considerato nello stesso precetto  costituzionale
poc'anzi ricordato: funzione sociale, la quale esprime, accanto  alla
somma dei poteri attribuiti al proprietario  nel  suo  interesse,  il
dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi  generali,  nel
che si sostanzia la nozione stessa del  diritto  di  proprieta'  come
viene modernamente intesa e  come  e'  stata  recepita  dalla  nostra
Costituzione. (C. Cost. n. 108 del 1986). 
        Con la sentenza n. 352 del 2001, codesta Corte  ha  affermato
che «L'incidenza sulla competenza regionale del  limite  del  diritto
privato non  opera  [...]  in  modo  assoluto,  in  quanto  anche  la
disciplina  dei  rapporti  privatistici  puo'   subire   un   qualche
adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia
di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che
vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza
(sentenze n. 441 del 1994 e n. 35 del 1992)». 
        Le condizioni imprescindibili, per giustificare  l'intervento
regionale sono, dunque: 1) la sua marginalita', 2) la connessione con
una materia di competenza regionale e 3) il rispetto del principio di
ragionevolezza. 
        Nel caso di specie, a  difettare  e'  anche  la  marginalita'
dell'intervento perche' la norma scrutinata non prevede  adattamenti,
integrazioni o specificazioni della disciplina statale,  ma  ad  essa
deroga  in  relazione  a  un  profilo  fondamentale  dell'ordinamento
civile, che e' quello della liberta' negoziale. (C. Cost. n. 283  del
2016). 
        4) Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione 
        La limitazione del diritto del proprietario  nella  locazione
dei beni immobili di cui all'art. 42, comma 2 della legge provinciale
n. 6/2025 refluisce anche in un'illegittima compressione del  diritto
di iniziativa privata, posto che le attivita' turistico-ricettive  in
questione possono essere esercitate anche in  forma  imprenditoriale,
con conseguente restringimento del principio di  eguaglianza  di  cui
all'art.  3  della  Costituzione  e  della  liberta'  di   iniziativa
economica privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione, senza che
si evincano le concrete ragioni per le quali lo svolgimento di  dette
attivita' in un luogo in cui l'operatore non ha  la  residenza  o  la
sede legale si porrebbe «in contrasto con  l'utilita'  sociale  o  in
modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza,  alla
liberta', alla dignita' umana». 
        Secondo la costante giurisprudenza di codesta  Corte,  e'  in
genere  possibile  una  compressione  della   liberta'   d'iniziativa
economica privata solo «allorche' l'apposizione di limiti  di  ordine
generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla  protezione  di
valori primari attinenti alla persona umana, come  sancito  dall'art.
41, comma secondo, Cost., all'utilita' sociale» (sentenza n. 150  del
2022; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 151 e  n.  47  del
2018, n. 16 del 2017; n. 56 del 2015 e n. 137 del 2024). 
        Nel caso  di  specie  appare  evidente  che  la  disposizione
provinciale, per come formulata, non risulta in alcun modo  orientata
alla cura dei superiori interessi indicati da codesto giudice. 
        5) Violazione degli articoli 11, 41 e 117 della  Costituzione
49 e  56  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e  alla
direttiva 2006/123/CE 
        La disposizione censurata  introduce  anche  una  restrizione
dell'accesso  al  mercato  e   una   potenziale   distorsione   della
concorrenza, con effetti discriminatori tra  operatori  economici  in
condizioni oggettivamente equivalenti. 
        Il vincolo localizzativo assoluto  introdotto  dall'art.  42,
comma 2, della legge provinciale n. 6/2025 si pone in violazione  dei
principi di diritto europeo sulla liberta' di  stabilimento,  sanciti
dall'art. 49 e 56 Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  e
dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 12  dicembre  2006  e  quindi  degli  articoli  11  e  117  della
Costituzione,  dato   che   restringe   irragionevolmente   l'accesso
all'attivita' economica escludendo i  soggetti  non  residenti  o  in
condizione  di   domicilio   diverso,   senza   una   giustificazione
proporzionata ispirata da un motivo imperativo di interesse generale. 
        La disposizione censurata contrasta  infine  con  l'art.  41,
primo e secondo comma  della  Costituzione,  perche'  si  traduce  in
un'istanza  protezionistica  che   determina   un'indebita   barriera
all'ingresso nel mercato, senza peraltro essere  riconducibile  a  un
motivo di utilita' sociale o a un interesse della collettivita'. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia   codesta   ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 42, comma 2, della legge della Provincia  di
Bolzano 17 giugno 2025, n. 6,  avente  ad  oggetto  «Riforma  Abitare
2025», pubblicata nel B.U.R. Trentino-Alto  Adige  Suppl.  19  giugno
2025, n. 5, in relazione all'art. 8, nn. 5, 6 e 20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante  lo
statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige, agli articoli 3,
41, 42, con riferimento agli  articoli  832  e  seguenti  del  codice
civile, 117, secondo comma lettere e) e l) della Costituzione ed agli
articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione con riguardo  agli
articoli 49 e 56 Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  ed
alla direttiva 2006/123/CE. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositano: 
        1. estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  4
agosto 2025; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 6 agosto 2025 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Aiello