Reg. Ric. n. 28 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 10/09/2025 n. 37

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione autonoma Valle d'Aosta



Oggetto:

Comuni, Province, Città metropolitane – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 – Esercizio associato di funzioni e servizi comunali – Ambiti territoriali ottimali – Gestione in forma associata per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) – Gestione in forma associata per il tramite dell’amministrazione regionale – Funzioni e servizi comunali da svolgere a livello dell’ambito territoriale delle Unités des Communes valdôtaines – Convenzioni obbligatorie, per l’ufficio di segretario comunale, previste per i comuni aventi determinate caratteristiche – Denunciata previsione dell’obbligo, in luogo della possibilità, di esercitare in forma associata diverse categorie di funzioni e servizi comunali – Ricorso del Governo – Introduzione di un obbligo generalizzato di esercizio in forma associata di funzioni e servizi – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità – Lesione dell’autonomia comunale – Esorbitanza dalle competenze statutarie – Lesione del principio del buon andamento.

- Legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15, artt. 3, comma 1 (sostitutivo dell’art. 2 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6); 5, comma 1 (sostitutivo dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2014); 6, comma 1 (sostitutivo dell’art. 6 della legge regionale n. 6 del 2014); art. 13, comma 1 (sostitutivo dell'art. 16 della legge regionale n. 6 del 2014); 15 (sostitutivo dell’art. 18 della legge regionale n. 6 del 2014); 16 (introduttivo del capo V-bis nella legge regionale n. 6 del 2014 e, in particolare, dell’art. 20-bis, commi 3, 4 e 7).

- Costituzione, artt. 3, 5, 97 e 114; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, primo comma, alinea e lettera b).

 

Comuni, Province, Città metropolitane – Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 – Cessazione degli incarichi di segretario comunale o dell'Unité – Previsione che tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, a prescindere dalla durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali – Prosecuzione, per i segretari in servizio, nell’esercizio delle funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l’ultimo incarico di segretario, secondo la procedura prevista dall’art. 20-quater della legge regionale n. 6 del 2014 – Ricorso del Governo – Introduzione di una disciplina sull’avvicendamento dei segretari comunali difforme da quella indicata dalle previsioni statali – Contrasto, con riferimento alla disciplina della prorogatio, con la disciplina della conferma automatica nel caso di decorso dei termini, decorrenti dall’insediamento del nuovo sindaco, per la nomina in sostituzione – Violazione del principio del buon andamento – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Esorbitanza dalla competenza statutaria.

- Legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15, art. 16, nella parte in cui introduce l’art. 20-quater, comma 2, nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.

- Costituzione, artt. 3, 5, 97 e 114; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, primo comma, alinea e lettera b); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 99, comma 2.

 

Comuni, Province, Città metropolitane – Segretario comunale – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 – Conferimento dell’incarico di segretario del Comune di Aosta – Possibilità di attribuzione dell’incarico a un dipendente del Comune, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale, con un’anzianità di almeno tre anni nella qualifica, e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni – Ricorso del Governo – Contrasto con le previsioni statali che richiedono l’espletamento di una procedura concorsuale per l’accesso alle funzioni di segretario comunale – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – Violazione del principio di eguaglianza nell'accesso al pubblico impiego e del principio del pubblico concorso – Eccedenza dalle competenze statutarie – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 2023.

- Legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15, art. 16, nella parte in cui introduce l’art. 20-sexies nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.

- Costituzione, artt. 3, 5 e 97; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, primo comma, alinea e lettera b); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 98 e 99; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35.

 

Comuni, Province, Città metropolitane – Sindaco – Unioni di comuni – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 – Composizione della Giunta dell’Unité – Previsione che in caso di assenza o impedimento temporaneo, o di incompatibilità ai sensi della normativa regionale vigente in materia di elettorato passivo, il sindaco è sostituito dal vicesindaco – Previsione, nel caso di assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità, di sindaco e vicesindaco, che il sindaco è sostituito da un assessore delegato di volta in volta – Ricorso del Governo – Introduzione di casi di trasferimenti di attribuzioni del sindaco ulteriori e diverse da quelle previste dalla legislazione statale – Eccedenza dagli ambiti di competenza regionale – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.

- Legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15, art. 10, nella parte in cui sostituisce l’art. 12, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.

- Costituzione, artt. 3, 5 e 97; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, primo comma, alinea e lettera b); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 32, in particolare comma 4, come modificato, dall’art. 105, comma 1, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, e 53.


Norme impugnate:

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 26/05/2025  Num. 15  Art. 3  Co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 05/08/2014  Num. 6  Art. 2

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 26/05/2025  Num. 15  Art. 5  Co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 05/08/2014  Num. 6  Art. 4

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 26/05/2025  Num. 15  Art. 6  Co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 05/08/2014  Num. 6  Art. 6

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 26/05/2025  Num. 15  Art. 10

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 05/08/2014  Num. 6  Art. 12  Co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 26/05/2025  Num. 15  Art. 13  Co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 05/08/2014  Num. 6  Art. 16

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 26/05/2025  Num. 15  Art. 15

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 05/08/2014  Num. 6  Art. 18

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 26/05/2025  Num. 15  Art. 16

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 05/08/2014  Num. 6

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 05/08/2014  Num. 6  Art. 20  Co. 3

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 05/08/2014  Num. 6  Art. 20  Co. 4

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 05/08/2014  Num. 6  Art. 20  Co. 7

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 05/08/2014  Num. 6  Art. 20  Co. 2

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 05/08/2014  Num. 6  Art. 20



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 114   Co.  

decreto legislativo  Art. 32   Co.  

decreto legislativo  Art. 32   Co.

legge  Art.  Co. 105 

decreto legislativo  Art. 53   Co.  

decreto legislativo  Art. 98   Co.  

decreto legislativo  Art. 99   Co.  

decreto legislativo  Art. 99   Co.

decreto legislativo  Art. 35   Co.  

Statuto speciale per la Valle d’Aosta  Art.  Co.

Statuto speciale per la Valle d’Aosta  Art.  Co.




Testo dell'ricorso

                        N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 07 agosto 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7  agosto  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Comuni, Province, Citta' metropolitane - Norme della Regione autonoma
  Valle d'Aosta - Modifiche alla legge regionale  n.  6  del  2014  -
  Esercizio  associato  di  funzioni  e  servizi  comunali  -  Ambiti
  territoriali ottimali - Gestione in forma associata per il  tramite
  del Consorzio degli enti  locali  della  Valle  d'Aosta  (CELVA)  -
  Gestione in forma associata  per  il  tramite  dell'amministrazione
  regionale - Funzioni e  servizi  comunali  da  svolgere  a  livello
  dell'ambito territoriale delle Unites des  Communes  valdôtaines  -
  Convenzioni obbligatorie, per  l'ufficio  di  segretario  comunale,
  previste  per  i  comuni  aventi  determinate   caratteristiche   -
  Denunciata previsione dell'obbligo, in luogo della possibilita', di
  esercitare in forma  associata  diverse  categorie  di  funzioni  e
  servizi comunali. 
Comuni, Province, Citta' metropolitane - Segretario comunale -  Norme
  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 6 del 2014 - Cessazione degli incarichi di  segretario
  comunale o dell'Unite' - Previsione  che  tutti  gli  incarichi  di
  segretario cessano  automaticamente,  a  prescindere  dalla  durata
  originariamente  prevista,  alla  data  delle   elezioni   generali
  comunali   -   Prosecuzione,   per   i   segretari   in   servizio,
  nell'esercizio delle funzioni fino al termine del mese  in  cui  e'
  conferito l'ultimo incarico di  segretario,  secondo  la  procedura
  prevista dall'art. 20-quater della legge regionale n. 6 del 2014. 
Comuni, Province, Citta' metropolitane - Segretario comunale -  Norme
  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 6 del 2014 - Conferimento dell'incarico di  segretario
  del Comune di Aosta - Possibilita' di attribuzione dell'incarico  a
  un  dipendente  del  Comune,   assunto   a   tempo   indeterminato,
  appartenente alla  qualifica  dirigenziale,  con  un'anzianita'  di
  almeno tre anni nella qualifica, e che abbia svolto le funzioni  di
  segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni. 
Comuni, Province, Citta' metropolitane - Sindaco - Unioni di Comuni -
  Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Modifiche  alla  legge
  regionale n. 6 del 2014 - Composizione della Giunta  dell'Unite'  -
  Previsione che in caso di assenza o impedimento  temporaneo,  o  di
  incompatibilita' ai sensi  della  normativa  regionale  vigente  in
  materia  di  elettorato  passivo,  il  sindaco  e'  sostituito  dal
  vicesindaco  -  Previsione,  nel  caso  di   assenza,   impedimento
  temporaneo o incompatibilita', di sindaco  e  vicesindaco,  che  il
  sindaco e' sostituito da un assessore delegato di volta in volta. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15  (Revisione
  organica  della  disciplina  regionale  in  materia  di   esercizio
  associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli  enti
  locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n.  6,  e
  12 marzo 2002, n. 1), artt. 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 10;
  13, comma 1; 15 e 16. 


(GU n. 37 del 10-09-2025)

    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, nei cui ufficio domicilia in  Roma  -  via  dei
Portoghesi n. 12, contro la Regione Valle  d'Aosta,  in  persona  del
Presidente della Giunta Regionale in carica per l'impugnazione  della
legge regionale 26 maggio 2025 n. 15  della  Regione  Valle  d'Aosta,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Valle  d'Aosta  10
giugno 2025, n. 29,  recante  «Revisione  organica  della  disciplina
regionale in materia di esercizio associato  di  funzioni  e  servizi
comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni  alle  leggi
regionali 5  agosto  2014,  n.  6,  e  12  marzo  2002,  n.  1»,  con
riferimento agli articoli 3, comma 1; 5, comma 1;  6,  comma  1;  13,
comma 1; 10; 15; 16;  in  quanto  tali  disposizioni  si  pongono  in
contrasto, per  come  meglio  si  articolera'  di  seguito,  con  gli
articoli 3, 5, 97, 114, della Costituzione e con l'art. 2,  comma  1,
alinea e lettera b), dello Statuto della  Regione  Valle  d'Aosta  in
materia di limiti alla relativa potesta' legislativa primaria; 
    Deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 4 agosto
2025. 
    1. La legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 26 maggio  2025,
n. 15, recante «Revisione  organica  della  disciplina  regionale  in
materia di esercizio associato  di  funzioni  e  servizi  comunali  e
segretari degli enti locali. Modificazioni  alle  leggi  regionali  5
agosto 2014, n. 6 e 12 marzo 2002,  n.  1»  interviene  a  modificare
ampiamente la legge regionale 5 agosto 2014,  n.  6,  recante  «Nuova
disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali  e
soppressione delle Comunita' montane», innovando la disciplina  delle
modalita' di esercizio  in  forma  associata  delle  funzioni  e  dei
servizi dei comuni e degli altri enti  locali  con  la  finalita'  di
incrementare la qualita' e l'omogeneita' dei servizi ai cittadini. 
    2. La legge individua  le  funzioni  ed  i  servizi  comunali  da
svolgere a  livello  delle  Unites  des  communes  valdôtaines  (enti
locali, dotati quindi di personalita' giuridica di diritto pubblico),
fra le quali lo sportello unico degli enti locali ed i  servizi  alla
persona, nonche' quelli di supporto alle istituzioni scolastiche e la
stipula delle convenzioni per l'attivazione delle forme associate  di
esercizio di funzioni e servizi. 
    3. Altre disposizioni ineriscono alla figura del segretario,  non
soltanto nel quadro dell'esercizio associato  di  funzioni  tra  piu'
comuni, ma  anche  di  singoli  comuni,  sul  piano  del  trattamento
economico dei segretari, sul conferimento e  sulla  cessazione  degli
incarichi, soffermandosi anche, in particolare,  sulle  modalita'  di
individuazione del segretario del Comune di Aosta. 
    4.  Dette  disposizioni  presentano   i   seguenti   profili   di
illegittimita' costituzionale. 
I.  Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  in  relazione  al
combinato disposto degli articoli 5, 114  e  97  della  Costituzione,
recanti  principi,  quali  quelli  autonomistico  e  quello  di  buon
andamento dell'amministrazione, che rientrano, anche  ai  fini  della
legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, tra
i «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica», e  comunque
di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana  deve
porsi «in armonia», e dell'art. 2, primo comma, alinea e lettera  b),
dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti  alla
relativa potesta' legislativa primaria. 
    5.  Il  presente  motivo  di  ricorso  afferisce  alle   seguenti
disposizioni della legge regionale in esame: 
        a) l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 15  del  2025,
nella parte in cui, nel sostituire l'art. 2 della legge regionale  n.
6 del 2014, alle lettere b) e c) del comma 1 del predetto  l'art.  2,
dispone che i Comuni esercitino funzioni e servizi comunali in  forma
associata,  nell'ambito  territoriale  delle  Unites   del   Communes
valdôtaines, anziche' che essi le possano esercitare; e  nella  parte
in cui riferisce la disciplina di  cui  al  successivo  comma  2  del
medesimo art. 2 esclusivamente alle  predette  ipotesi  di  esercizio
obbligatorio; 
        b) l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 15  del  2025,
nella parte in cui, nel sostituire l'art. 4 della legge regionale  n.
6 del 2014, dispone  che  i  Comuni  esercitano  funzioni  e  servizi
comunali in forma associata per il tramite del  CELVA,  anziche'  che
essi le possano  esercitare;  e  nella  parte  in  cui  riferisce  la
disciplina  di  cui  al  successivo  comma  2  del  medesimo  art.  4
esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio obbligatorio; 
        c) l'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 15  del  2025,
nella parte in cui, nel sostituire l'art. 6 della legge regionale  n.
6 del 2014, dispone  che  i  Comuni  esercitano  funzioni  e  servizi
comunali in  forma  associata  per  il  tramite  dell'Amministrazione
regionale, anziche' che essi le possano esercitare; 
        d) l'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 15 del  2025,
nella parte in cui, nel sostituire l'art. 16 della legge regionale n.
6 del 2014, dispone che  alle  Unites  del  Communes  valdôtaines  e'
affidato l'esercizio obbligatorio di  funzioni  e  servizi  comunali,
anziche'  che  tale  esercizio  possa   essere   ad   esse   affidato
facoltativamente; 
        e) l'art. 15, della legge regionale n.  15  del  2025,  nella
parte in cui, nel sostituire l'art. 18 della legge regionale n. 6 del
2014, dispone che i Comuni esercitano  come  ivi  disposto  tutte  le
funzioni e i servizi  non  riservati  ai  soggetti  ivi  individuati,
anziche' fare riferimento ai servizi che  detti  Comuni  non  abbiano
ritenuto di riservare ai soggetti ivi individuati; 
        f) l'art. 16 della legge regionale  n.  15  del  2025,  nella
parte in cui, nell'introdurre nella legge regionale  n.  6  del  2014
l'art. 20-bis, commi 3 e 4, nonche' comma 7, fa riferimento  anche  a
convenzioni obbligatorie. 
    6. In via preliminare, si rileva che la legge regionale 26 maggio
2025, n. 15, ha operato una revisione della disciplina  regionale  in
materia di esercizio associato di funzioni e servizi  comunali  e  di
segretari degli enti locali. Modificazioni  alle  leggi  regionali  5
agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1. 
    7. In particolare, per quel  che  rileva  ai  fini  del  presente
profilo di illegittimita', con le  sopra  citate  disposizioni  della
legge regionale in esame e' stato previsto l'obbligo di esercitare in
forma associata diverse categorie di funzioni e servizi comunali. 
    8. La gestione in forma associata e' stata  disciplinata  secondo
differenti  modalita',  che  consistono,  per  determinate   ipotesi,
nell'accesso a una Unite' des Communes valdotaines di cui all'art.  8
della legge regionale impugnata ovvero, per altre, nella  stipula  di
convenzioni tra i Comuni e i soggetti di cui agli articoli 4, 5  e  6
della citata legge regionale. 
    9.  Sennonche',  la  previsione  di  una  forma  associativa  con
carattere di obbligatorieta' - gia' introdotta dalla legge  regionale
n. 6/2014 e poi successivamente eliminata dalla  legge  regionale  n.
15/2020 - si pone in chiara contraddizione con i principi di  diritto
esposti da codesta Corte nella  sentenza  n.  33  del  2019,  che  ha
dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14,  comma  28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122,  come
modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95 (Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con
modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non
prevede la possibilita', in un contesto di Comuni obbligati e non, di
dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che  a  causa
della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici
e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili,  con
le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in
termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici
alle popolazioni di riferimento». 
    10. Nello specifico, la sentenza in esame ha evidenziato che  una
disciplina che prevede, in via generalizzata, l'obbligo  di  gestione
associata per tutte le funzioni fondamentali «sconta  (...)  in  ogni
caso un'eccessiva rigidita', al punto che non consente di considerare
tutte  quelle  situazioni  in  cui,  a  motivo   della   collocazione
geografica  e  dei  caratteri  demografici  e  socio  ambientali,  la
convenzione o l'unione  di  Comuni  non  sono  idonee  a  realizzare,
mantenendo un adeguato livello  di  servizi  alla  popolazione,  quei
risparmi di spesa che la norma richiama  come  finalita'  dell'intera
disciplina». 
    11. Evidentemente,  i  principi  di  diritto  affermati  in  tale
pronuncia  non  possono  che  valere,  e  soprattutto  vincolare,  il
legislatore  regionale  e,  pertanto,  la  Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    12. Difatti, lo Statuto speciale  di  tale  Regione,  seppure  le
assegna competenza legislativa primaria in  materia  di  «ordinamento
degli enti locali» (art. 2, primo comma,  lettera  b)),  prevede  che
essa debba esplicarsi entro i consueti limiti  dell'«armonia  con  la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali,   nonche'   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali della Repubblica» (art. 2, primo comma, alinea). 
    13.  Conseguentemente,  nel  prevedere   in   via   generalizzata
l'obbligatorieta' dell'esercizio in forma associata di taluni servizi
ovvero funzioni comunali, la legge  regionale  oggetto  del  presente
giudizio di impugnativa risulta adottata in violazione  non  soltanto
del parametro dell'art. 117 della Costituzione  (cui  corrisponde  la
disposizione statutaria speciale di  cui  all'art.  2,  primo  comma,
alinea e lettera b), dello Statuto valdostano), ma anche di quelli di
cui agli articoli  3,  5  e  97  della  Costituzione:  e  quindi,  di
disposizioni che  risultano  indubbiamente  portatrici  di  «principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e, comunque,  di  valori
costituzionali con i quali la legislazione valdostana non potra'  che
doversi porre «in armonia». 
    14.  Invero,  come  gia'  evidenziato  da  codesta  Corte   nella
richiamata  pronuncia  n.  33/2019,  anche  in  questa   ipotesi   la
generalizzata previsione dell'obbligo di esercizio in forma associata
delle funzioni e servizi comunali ivi indicati finisce per realizzare
una soluzione  sproporzionata  e,  comunque,  non  in  linea  con  la
«geografia funzionale», imponendo un forte  sacrificio  all'autonomia
comunale senza che cio' trovi ragione nell'obiettivo  perseguito  dal
legislatore regionale. 
    15. Difatti, nella  prospettiva  del  legislatore  regionale,  la
revisione della disciplina  in  materia  di  esercizio  associato  di
funzioni e servizi comunali ha l'esplicito «obiettivo di incrementare
la qualita' e l'omogeneita' delle prestazioni erogate  ai  cittadini»
(cfr., in questo senso, art. 2 della legge regionale n. 15/2025). 
    16. Sennonche', la previsione astratta e  generalizzata  di  tale
obbligo, senza l'individuazione di apposite  esenzioni,  che  tengano
conto   delle   situazioni   differenziate   che    (inevitabilmente)
caratterizzano il territorio regionale, non garantisce -  neppure  in
linea  astratta  -  il  perseguimento  di  tale  obiettivo,  che,  al
contrario, per essere concretamente soddisfatto, deve necessariamente
calarsi nelle - e coordinarsi con le -  concrete  peculiarita'  delle
singole realta' comunali e geografiche  che  compongono  la  Regione,
nell'ottica della massima efficienza  e  accessibilita'  del  sistema
amministrativo. 
    17. Pertanto, a mente della  citata  fondamentale  sentenza  e  a
fronte  dei  parametri  ivi  enucleati  a  fini  decisori,  a  nessun
legislatore   competente,   inclusa   la   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, e' costituzionalmente consentito  imporre  ai
comuni   rientranti   nel   rispettivo   territorio    la    gestione
obbligatoriamente associata di funzioni e servizi comunali, dovendosi
in ogni caso  tutelare  l'autonomia  costituzionalmente  garantita  a
ciascun comune, nonche' il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione,  in  conformita'  con   i   ricordati   criteri   di
facoltativita' fissati dalla sentenza n. 33 del 2019. 
II. Violazione dell'art. 99, comma 2, del  Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000),
norma interposta ai cosi' violati parametri di cui all'art.  3  della
Costituzione, in relazione al combinato disposto  degli  articoli  5,
114  e  97  della  Costituzione,  recanti  principi,   quali   quello
autonomistico e quello di buon  andamento  dell'amministrazione,  che
rientrano, anche ai fini della legislazione  della  Regione  autonoma
Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  tra  i  «principi   dell'ordinamento
giuridico della Repubblica» e comunque di valori costituzionali con i
quali la legislazione valdostana deve porsi «in armonia», e dell'art.
2, primo comma, alinea e lettera  b),  dello  Statuto  della  Regione
Valle  d'Aosta,  in  materia  di  limiti   alla   relativa   potesta'
legislativa primaria. 
    18. Con il presente motivo di impugnazione, si impugna l'art.  16
della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte  in  cui  inserisce
l'art. 20-quater nella legge regionale n. 6 del 2014, il cui comma  2
si pone in contrasto con i sopra indicati parametri costituzionali. 
    19. Piu' nello specifico, l'art. 16 della legge regionale  n.  15
del 2025 introduce nella legge regionale n. 6 del 2014 il capo V-bis,
rubricato «Segretari degli enti locali» e composto dagli articoli  da
20-bis a 20-sexies. 
    20. Da tali disposizioni risulta delineata una disciplina che  si
discosta in parte - e,  soprattutto,  illegittimamente  -  da  quella
tracciata dai principi ricavabili dalla normativa nazionale. 
    21. Nello specifico, l'art.  20-quater,  comma  2,  prevede  che:
«Tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che
sia la durata originariamente  prevista,  alla  data  delle  elezioni
generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le
loro funzioni fino al termine del mese in cui e'  conferito  l'ultimo
incarico di segretario  secondo  la  procedura  di  cui  al  presente
articolo». 
    22. Cosi' facendo, la disposizione richiamata finisce per dettare
una disciplina relativa all'avvicendamento tra segretari comunali che
non risulta conforme a quella fissata dalle  pertinenti  disposizioni
statali. 
    23. In particolare, l'art. 99, comma 2,  del  Testo  unico  delle
leggi sull'ordinamento degli  enti  locali  (decreto  legislativo  n.
267/2000), prevede che: «[...] la nomina ha durata  corrispondente  a
quella del mandato del sindaco o del presidente della  provincia  che
lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con
la  cessazione  del  mandato  del  sindaco  e  del  presidente  della
provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del
nuovo segretario». Il successivo comma  3  del  richiamato  art.  99,
prevede poi che: «La nomina e' disposta non prima di sessanta  giorni
e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del  sindaco
e del presidente della provincia, decorsi i quali  il  segretario  e'
confermato». 
    24. Da un semplice confronto tra le disposizioni  ora  richiamate
emerge che: 
        i) la nuova disciplina regionale ridimensiona notevolmente  -
in misura da ritenersi eccessiva ai fini della necessaria valutazione
della sua compatibilita' costituzionale - l'istituto della prorogatio
delle funzioni del segretario, che viene consentita limitatamente  al
solo mese delle elezioni generali a fronte, invece, dei quattro  mesi
dall'insediamento  previsti  dal  citato  Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali; 
        ii)  nella  normativa  regionale  che,  in  questa  sede,  si
impugna, risulta, poi, del tutto assente  l'istituto  della  conferma
automatica dell'incarico che, al contrario, per il  Testo  unico,  si
realizza decorso il termine massimo di quattro mesi dall'insediamento
del nuovo sindaco (cfr. art. 99, comma 3, del decreto legislativo  n.
267/2000). 
    25. Una tale disciplina risulta pertanto violativa dei  parametri
costituzionali sopra indicati. 
    26. A tal fine, preme richiamare quanto statuito da codesta Corte
nella sentenza n. 23 del 2019, laddove ha affermato che il segretario
«decaduto  "automaticamente  dall'incarico  con  la  cessazione   del
mandato del sindaco", come si esprime la  legge,  [e']  ciononostante
chiamato a continuare nelle sue funzioni per un  periodo  non  breve,
non inferiore a due e non superiore a  quattro  mesi,  in  attesa  di
eventuale conferma, a garanzia della stessa  continuita'  dell'azione
amministrativa». In particolare, in tale pronuncia, codesta Corte  ha
evidenziato  il  carattere  peculiare  che  connota  la  figura   del
segretario comunale, il quale se  «e'  certamente  figura  apicale  e
altrettanto certamente intrattiene con il sindaco  rapporti  diretti,
senza intermediazione di altri dirigenti o strutture amministrative»,
cionondimeno «il carattere fiduciario insito nell'atto di nomina  non
si esaurisce con esso» (cfr. punto 5.2. della richiamata pronuncia n.
23/2019 di codesta Ecc.ma Corte).  Difatti,  il  segretario  comunale
svolge non soltanto compiti  riconducibili  al  nucleo  originario  e
tradizionale  della  funzione  segretariale  (come  le  funzioni   di
certificazione,  di  controllo  di  legalita'  o  di  attuazione   di
indirizzi altrui, ovvero compiti  di  verbalizzazione  o  rogito  dei
contrati  cui  l'ente  e'  parte),  ma  soprattutto  anche  «cruciali
funzioni di collaborazione e di  assistenza  giuridico-amministrativa
nei confronti  degli  organi  comunali  in  ordine  alla  conformita'
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti
(art. 97, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del  2000)  nonche'
funzioni consultive, referenti e  di  assistenza  alle  riunioni  del
consiglio e della giunta (art. 97, comma 4, lettera a),  del  decreto
legislativo  n.  267  del  2000)»,  nonche'  funzioni  di   carattere
eminentemente gestionale (specie  laddove,  ai  sensi  dell'art.  97,
comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000, che  rinvia
all'art.  108,  comma  4,  del  medesimo  decreto   legislativo,   il
segretario puo' essere nominato anche direttore generale). 
    27. Ebbene, alla luce della specificita' che  connota  la  figura
del segretario comunale, la disciplina regionale che, in questa sede,
s'impugna, finisce  per  violare  i  parametri  costituzionali  sopra
riportati, e,  in  particolare,  il  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, come declinato
dal legislatore  nazionale  nella  (duplice)  previsione  sia  di  un
periodo massimo  di  prorogatio,  che  dell'istituto  della  conferma
«automatica» nell'incarico. 
    28. La violazione dei  parametri  costituzionali  sopra  indicati
risulta poi ancor piu' accentuata se si considera che  la  cessazione
dell'incarico   di   segretario   «unionale»   e'   delineata   dalla
disposizione censurata in modo da imporsi  comunque  all'ente,  senza
eccezioni  e  quindi   non   soltanto   in   forma   di   ragionevole
accompagnamento in relazione alle sole Unites interessate all'entrata
a regime del nuovo ordinamento apportato  dalla  legge  regionale  in
esame - dunque con riferimento alle sole realta' composte  da  Comuni
tutti  avvalsisi  della  (come  sopra  argomentato)   imprescindibile
facolta' di adesione alla predetta forma associata. 
    29. La descritta violazione dei  parametri  costituzionali  sopra
indicati determina  pertanto  l'illegittimita'  costituzionale  della
disposizione in esame, rappresentando il principio di buon  andamento
di cui all'art.  97  della  Costituzione  uno  dei  principi  che  il
legislatore regionale e' tenuto a rispettare nell'esercizio della sua
funzione legislativa. 
    30. Difatti, come noto, l'art. 15, del Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, in base al quale  «Le  regioni  a
statuto speciale [...] disciplinano le materie  di  cui  al  presente
capo  [Capo  II  del  Titolo  IV,  rubricato  "Segretari  comunali  e
provinciali"] con propria legislazione». 
    31.  Piu'  nello  specifico,   la   sentenza   n.   100/2023   ha
espressamente evidenziato che le normative delle regioni ad autonomia
speciale che regolano l'accesso all'albo  dei  segretari  comunali  e
quelle relative  all'attribuzione  delle  relative  funzioni  vicarie
devono  ricondursi  alla  competenza   statutaria   in   materia   di
ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni:  «Tale
competenza include la disciplina del relativo personale (sentenza  n.
132 del 2006), e deve esercitarsi «in "armonia con la Costituzione  e
i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica", sia  che  si
vogliano disciplinare le modalita' di instaurazione dei  rapporti  di
lavoro sia che si intendano dettare  norme  in  tema  di  status  del
personale dipendente» (sentenza n. 95 del 2021)». 
    32. Con specifico riguardo  alla  Regione  autonoma  della  Valle
D'Aosta/Vallee d'Aoste, codesta Corte ha espressamente ritenuto:  «le
norme  regionali  in  tema  di  accesso  all'albo   valdostano   sono
espressione, sia della competenza legislativa statutaria  in  materia
di enti locali e relative circoscrizioni - posto  che  il  segretario
comunale dipende funzionalmente dal sindaco (art. 3, comma  1,  della
legge regionale Valle d'Aosta n. 46 del 1998)  e  presta  la  propria
attivita' di servizio in favore del comune - sia di quella in materia
di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla  Regione  e
stato  giuridico  ed  economico  del  personale»  (cfr.  sentenza  n.
100/2023, punto 2.2.). 
    33. Sennonche', come precisato da codesta Corte  nella  pronuncia
sopra indicata, entrambe  le  competenze  legislative  statutarie  in
esame - espressamente individuate all'art. 2, comma 1, lettere  a)  e
b), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, legge costituzionale
n. 4/1948 - incontrano i medesimi limiti delineati all'art. 2,  comma
1, alinea, cit., dovendosi svolgere in armonia con  la  Costituzione,
con i  principi  dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica,  nel
rispetto degli obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali,
nonche' delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali
della Repubblica. 
    34.  E  tra  tali  limiti  che  devono   necessariamente   essere
rispettati figura evidentemente l'art. 97 della Costituzione, che  si
ritiene violato, tra gli altri, dalla legge  regionale  impugnata  in
questa sede. 
III.  Violazione  dei  principi  di  cui  all'art.  35  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,  e  agli
articoli 98 e 99 del Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, normativa interposta ai cosi' violati parametri  di  cui
all'art. 3 della Costituzione, in  relazione  al  combinato  disposto
degli articoli 5 e 97 della  Costituzione,  recanti  principi,  quali
quello autonomistico e quello di buon andamento dell'amministrazione,
che  rientrano,  anche  ai  fini  della  legislazione  della  Regione
autonoma   Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste,    tra    i    «principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica»  e  comunque  di  valori
costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi  «in
armonia», e dell'art. 2, primo comma,  alinea  e  lettera  b),  dello
Statuto della Regione  Valle  d'Aosta,  in  materia  di  limiti  alla
relativa potesta' legislativa primaria. 
    35. Con il presente motivo  si  impugna  l'art.  16  della  legge
regionale n. 15  del  2025,  nella  parte  in  cui  inserisce  l'art.
20-sexies nella legge regionale n. 6 del 2014, che  contrasta  con  i
predetti parametri costituzionali. 
    36. L'art. 20-sexies, comma 1, della legge  regionale  n.  6  del
2014 disciplina  il  conferimento  dell'incarico  di  segretario  del
Comune  di  Aosta,  stabilendo,  al  comma  1,  che:  «L'incarico  di
segretario del Comune  di  Aosta  puo'  essere  attribuito  ai  sensi
dell'art.  20-quater  della  presente  legge  oppure,  ai  fini   del
contenimento della spesa pubblica  e  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 19  agosto  1998,  n.  46
(Norme in materia  di  segretari  degli  enti  locali  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta), essere conferito,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico  del  bilancio  comunale,  a  un  proprio  dipendente,
assunto a tempo  indeterminato,  appartenente  alla  qualifica  unica
dirigenziale che abbia maturato un'anzianita' di servizio  di  almeno
tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le  funzioni  di
segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni». 
    37. Quella riportata,  al  pari  delle  inevitabilmente  connesse
disposizioni di cui ai restanti commi dello stesso art. 20-sexies, e'
disposizione che si rivela non conforme ai principi di  imparzialita'
e buon andamento dell'azione amministrativa,  sottesi  al  necessario
espletamento della  procedura  concorsuale  ai  fini  dell'accesso  a
funzioni e carriera superiori rispetto a quelli di  appartenenza  del
personale che la disposizione censurata indica. 
    38. Sul punto, puo' richiamarsi la gia' citata  sentenza  n.  100
del  2023  di  codesta  Corte,  che,  nel  sancire   l'illegittimita'
costituzionale di una disposizione legislativa della Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di esercizio  delle  funzioni
dei segretari comunali (in particolare,  l'art.  4,  comma  3,  della
legge  della  Regione  Valle  d'Aosta  27  maggio  2022,  n.  6),  ha
affermato,   al   riguardo,   che   tale   disposizione    prevedeva:
«un'eccezione  all'obbligo  di  frequenza  dei  menzionati  corsi  di
formazione, e di superamento dei relativi esami finali, da parte  dei
soggetti di cui allo stesso art. 1, comma 6, lettere a), b), c) e d),
della legge regionale Valle d'Aosta n. 46 del 1998, ossia per  coloro
cui e' consentito l'accesso all'albo, o senza  aver  superato  alcuno
specifico concorso pubblico per la carriera di segretario degli  enti
locali (soggetti di cui  alle  lettere  a  e  b),  oppure  dopo  aver
superato concorsi pubblici specifici, ma diversi da quello  regionale
di cui all'art. 1, comma 5, della medesima legge regionale  (soggetti
di cui alle lettere c e d)». 
    39. Cosi' facendo, «non  solo  non  pone[va]  rimedio  [...],  ma
aggiunge[va] [...] la possibilita' di iscriversi all'albo (sia pur in
via straordinaria) [...] senza nemmeno il previo accrescimento  delle
loro capacita' tecnico-professionali,  che  quel  corso,  secondo  le
previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato  a
ottenere». 
    40. Inoltre, dinanzi ad ulteriori previsioni regionali dirette  a
consentire l'iscrizione all'Albo dei  segretari  comunali,  e  quindi
l'esercizio  delle  relative  funzioni,  a  categorie   di   soggetti
ulteriori  e  diverse  rispetto  ai  soli   vincitori   dell'apposita
procedura  concorsuale   e   del   relativo   corso   di   formazione
professionale  (previsti  dalle   leggi   regionali),   non   oggetto
dell'impugnativa in via principale,  codesta  Corte,  nella  medesima
pronuncia, ha ritenuto necessario formulare  un  apposito  monito  al
legislatore regionale, stigmatizzando con vigore tali disposizioni  e
sollecitando il  medesimo  legislatore  regionale  «a  un  intervento
riformatore coerente con i principi qui affermati» (cfr. sentenza  n.
100/2023, punto 8.). 
    41. Alla  luce  delle  esposte  coordinate  ermeneutiche,  l'art.
20-sexies risulta a fortiori  illegittimo,  presentando  il  medesimo
vizio  di  legittimita'  che  ha  condotto   alla   declaratoria   di
incostituzionalita' della  disposizione  valdostana  in  forza  della
citata sentenza del 2023. 
    42.  Difatti,  la  disposizione  che  qui  si  censura   consente
l'attribuzione  dell'incarico  di  segretario  comunale  a   soggetti
notevolmente diversi sul piano professionale  da  quelli  individuati
dalla   stessa   normativa   regionale,    ispirata    ai    principi
dell'ordinamento giuridico generale. 
    43.  In  tal  modo,  la  disposizione  in  esame  prescinde   sia
dall'espletamento del pubblico concorso, che dalla partecipazione  al
corso di formazione professionale, incorrendo  nella  violazione  dei
parametri costituzionali sopra indicati. 
    44. La violazione dell'art. 97  della  Costituzione  risulta  poi
ulteriormente aggravata dalla circostanza che tale possibilita' viene
prevista in via ordinaria, e non in forma eccezionale  o  temporanea,
senza  neppure  introdurre  limiti  espliciti   a   eventuali   nuove
attribuzioni future. 
    45. Cosi' facendo,  la  normativa  che  si  censura  finisce  per
scardinare radicalmente il sistema che le regole e i principi statali
(tra gli altri, il principio costituzionale del pubblico  concorso  e
di  buon  andamento  dell'amministrazione)  pongono   chiaramente   a
presidio della specificita' professionale che connota la  figura  del
segretario comunale. 
IV. Violazione del combinato disposto degli  articoli  32  e  53  del
Testo unico degli enti locali, come  modificato  dall'art.  1,  comma
105, della legge n. 56 del 2014, costituenti normativa interposta  ai
cosi' violati parametri di cui  all'art.  3  della  Costituzione,  in
relazione  al  combinato  disposto  degli  articoli  5  e  97   della
Costituzione, in quanto veicolo, anche  ai  fini  della  legislazione
della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  di  «principi
dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica»  e  comunque   valori
costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi  «in
armonia», e dell'art. 2, primo comma,  alinea  e  lettera  b),  dello
Statuto della Regione  Valle  d'Aosta,  in  materia  di  limiti  alla
relativa potesta' legislativa primaria. 
    46. Con il presente motivo di impugnazione si impugna  l'art.  10
della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui  sostituisce
l'art. 12 della legge  regionale  n.  6  del  2014,  con  particolare
riferimento al suo comma 1. 
    47. Piu' nello specifico, l'art. 10 della legge n. 15 del 2025 ha
sostituito l'art. 12 della predetta legge regionale n.  6  del  2014,
rubricato  «Giunta»,  stabilendo,  al  comma  1,  che:   «La   Giunta
dell'Unite' e' composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco,
in  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo,  o   qualora   sia
incompatibile ai sensi della normativa regionale vigente  in  materia
di elettorato passivo, e' sostituito dal Vicesindaco. Nel caso in cui
il Sindaco e il Vicesindaco siano assenti, impediti temporaneamente o
incompatibili, il Sindaco e' sostituito da un Assessore  delegato  di
volta in volta». 
    48. Le ipotesi di sostituzione e delega  del  sindaco  introdotte
con  la  citata  disposizione  eccedono  gli  ambiti  di   competenza
legislativa regionale, ancorche' di  tipo  primario,  in  materia  di
ordinamento degli enti locali (cfr. art. 2, primo comma, lettera  b),
dello Statuto della Regione Valle d'Aosta), poiche' introducono delle
ipotesi di «ridislocazione», per quanto  temporanea,  delle  potesta'
sindacali ulteriori rispetto a  quelle  fissate  rigorosamente  dalle
pertinenti disposizioni del citato Testo unico degli enti  locali,  e
precisamente dall'art. 53 del medesimo Testo unico. 
    49. I contenuti di tale ultima  disposizione  integrano  principi
organizzativi inerenti all'assetto complessivo dell'autonomia  locale
e risultano applicabili all'ordinamento locale valdostano  giusto  il
disposto dell'art. 32,  comma  4,  dello  stesso  Testo  unico,  come
modificato dall'art. 1, comma 105, della legge 7 aprile 2014, n.  56,
recante «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,
sulle unioni e fusioni di comuni», per  cui:  «L'unione  ha  potesta'
statutaria  e  regolamentare  e  ad  essa  si  applicano,  in  quanto
compatibili e non derogati con le disposizioni  della  legge  recante
disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di  comuni,  i  principi  previsti  per  l'ordinamento  dei
comuni, con particolare riguardo allo  status  degli  amministratori,
all'ordinamento   finanziario   e   contabile,   al    personale    e
all'organizzazione». 
    50.  Detta  disposizione,  in  parte  qua,   trova   applicazione
nell'ordinamento locale valdostano nei limiti  del  successivo  comma
145 che dichiara che le disposizioni di cui ai commi da 104 a  141  -
e, quindi, anche quella di cui al comma 105  ora  richiamata  -  sono
«applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto  Adige  e
Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi  statuti  e
con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 
    51. Da quanto evidenziato deriva il contrasto dell'art. 12, comma
1, della legge regionale n. 6 del 2014, come modificato dall'art.  10
della legge regionale n. 15 del 2025, con  le  predette  disposizioni
legislative statali. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Alla stregua di quanto  precede  si  confida  che  codesta  Corte
costituzionale  vorra'  dichiarare  l'illegittimita'   costituzionale
degli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 13, comma  1;  10;
15; 16 della legge regionale 26 maggio 2025 n. 15 della Regione Valle
d'Aosta, pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Valle
d'Aosta 10 giugno 2025, n.  29,  recante  «Revisione  organica  della
disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni  e
servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle
leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1»,  per  le
ragioni e nei termini illustrati nei motivi di ricorso. 
        Roma, 6 agosto 2025 
 
                 Il Procuratore dello Stato: Morena 
 
 
                                      L'Avvocato dello Stato: D'Ascia