Reg. Ric. n. 28 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 10/09/2025 n. 37
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione autonoma Valle d'Aosta
Oggetto:
Comuni, Province, Città metropolitane – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 – Esercizio associato di funzioni e servizi comunali – Ambiti territoriali ottimali – Gestione in forma associata per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) – Gestione in forma associata per il tramite dell’amministrazione regionale – Funzioni e servizi comunali da svolgere a livello dell’ambito territoriale delle Unités des Communes valdôtaines – Convenzioni obbligatorie, per l’ufficio di segretario comunale, previste per i comuni aventi determinate caratteristiche – Denunciata previsione dell’obbligo, in luogo della possibilità, di esercitare in forma associata diverse categorie di funzioni e servizi comunali – Ricorso del Governo – Introduzione di un obbligo generalizzato di esercizio in forma associata di funzioni e servizi – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità – Lesione dell’autonomia comunale – Esorbitanza dalle competenze statutarie – Lesione del principio del buon andamento.
- Legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15, artt. 3, comma 1 (sostitutivo dell’art. 2 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6); 5, comma 1 (sostitutivo dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2014); 6, comma 1 (sostitutivo dell’art. 6 della legge regionale n. 6 del 2014); art. 13, comma 1 (sostitutivo dell'art. 16 della legge regionale n. 6 del 2014); 15 (sostitutivo dell’art. 18 della legge regionale n. 6 del 2014); 16 (introduttivo del capo V-bis nella legge regionale n. 6 del 2014 e, in particolare, dell’art. 20-bis, commi 3, 4 e 7).
- Costituzione, artt. 3, 5, 97 e 114; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, primo comma, alinea e lettera b).
Comuni, Province, Città metropolitane – Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 – Cessazione degli incarichi di segretario comunale o dell'Unité – Previsione che tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, a prescindere dalla durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali – Prosecuzione, per i segretari in servizio, nell’esercizio delle funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l’ultimo incarico di segretario, secondo la procedura prevista dall’art. 20-quater della legge regionale n. 6 del 2014 – Ricorso del Governo – Introduzione di una disciplina sull’avvicendamento dei segretari comunali difforme da quella indicata dalle previsioni statali – Contrasto, con riferimento alla disciplina della prorogatio, con la disciplina della conferma automatica nel caso di decorso dei termini, decorrenti dall’insediamento del nuovo sindaco, per la nomina in sostituzione – Violazione del principio del buon andamento – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Esorbitanza dalla competenza statutaria.
- Legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15, art. 16, nella parte in cui introduce l’art. 20-quater, comma 2, nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97 e 114; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, primo comma, alinea e lettera b); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 99, comma 2.
Comuni, Province, Città metropolitane – Segretario comunale – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 – Conferimento dell’incarico di segretario del Comune di Aosta – Possibilità di attribuzione dell’incarico a un dipendente del Comune, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale, con un’anzianità di almeno tre anni nella qualifica, e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni – Ricorso del Governo – Contrasto con le previsioni statali che richiedono l’espletamento di una procedura concorsuale per l’accesso alle funzioni di segretario comunale – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – Violazione del principio di eguaglianza nell'accesso al pubblico impiego e del principio del pubblico concorso – Eccedenza dalle competenze statutarie – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 2023.
- Legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15, art. 16, nella parte in cui introduce l’art. 20-sexies nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.
- Costituzione, artt. 3, 5 e 97; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, primo comma, alinea e lettera b); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 98 e 99; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35.
Comuni, Province, Città metropolitane – Sindaco – Unioni di comuni – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 – Composizione della Giunta dell’Unité – Previsione che in caso di assenza o impedimento temporaneo, o di incompatibilità ai sensi della normativa regionale vigente in materia di elettorato passivo, il sindaco è sostituito dal vicesindaco – Previsione, nel caso di assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità, di sindaco e vicesindaco, che il sindaco è sostituito da un assessore delegato di volta in volta – Ricorso del Governo – Introduzione di casi di trasferimenti di attribuzioni del sindaco ulteriori e diverse da quelle previste dalla legislazione statale – Eccedenza dagli ambiti di competenza regionale – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
- Legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15, art. 10, nella parte in cui sostituisce l’art. 12, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.
- Costituzione, artt. 3, 5 e 97; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, primo comma, alinea e lettera b); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 32, in particolare comma 4, come modificato, dall’art. 105, comma 1, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, e 53.
Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 26/05/2025 Num. 15 Art. 3 Co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 05/08/2014 Num. 6 Art. 2
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 26/05/2025 Num. 15 Art. 5 Co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 05/08/2014 Num. 6 Art. 4
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 26/05/2025 Num. 15 Art. 6 Co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 05/08/2014 Num. 6 Art. 6
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 26/05/2025 Num. 15 Art. 10
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 05/08/2014 Num. 6 Art. 12 Co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 26/05/2025 Num. 15 Art. 13 Co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 05/08/2014 Num. 6 Art. 16
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 26/05/2025 Num. 15 Art. 15
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 05/08/2014 Num. 6 Art. 18
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 26/05/2025 Num. 15 Art. 16
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 05/08/2014 Num. 6
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 05/08/2014 Num. 6 Art. 20 Co. 3
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 05/08/2014 Num. 6 Art. 20 Co. 4
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 05/08/2014 Num. 6 Art. 20 Co. 7
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 05/08/2014 Num. 6 Art. 20 Co. 2
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 05/08/2014 Num. 6 Art. 20
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 5 Co.
Costituzione Art. 97 Co.
Costituzione Art. 114 Co.
decreto legislativo Art. 32 Co.
decreto legislativo Art. 32 Co. 4
legge Art. 1 Co. 105
decreto legislativo Art. 53 Co.
decreto legislativo Art. 98 Co.
decreto legislativo Art. 99 Co.
decreto legislativo Art. 99 Co. 2
decreto legislativo Art. 35 Co.
Statuto speciale per la Valle d’Aosta Art. 2 Co. 1
Statuto speciale per la Valle d’Aosta Art. 2 Co. 1
Testo dell'ricorso
N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 07 agosto 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 agosto 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Comuni, Province, Citta' metropolitane - Norme della Regione autonoma
Valle d'Aosta - Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 -
Esercizio associato di funzioni e servizi comunali - Ambiti
territoriali ottimali - Gestione in forma associata per il tramite
del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) -
Gestione in forma associata per il tramite dell'amministrazione
regionale - Funzioni e servizi comunali da svolgere a livello
dell'ambito territoriale delle Unites des Communes valdôtaines -
Convenzioni obbligatorie, per l'ufficio di segretario comunale,
previste per i comuni aventi determinate caratteristiche -
Denunciata previsione dell'obbligo, in luogo della possibilita', di
esercitare in forma associata diverse categorie di funzioni e
servizi comunali.
Comuni, Province, Citta' metropolitane - Segretario comunale - Norme
della Regione autonoma Valle d'Aosta - Modifiche alla legge
regionale n. 6 del 2014 - Cessazione degli incarichi di segretario
comunale o dell'Unite' - Previsione che tutti gli incarichi di
segretario cessano automaticamente, a prescindere dalla durata
originariamente prevista, alla data delle elezioni generali
comunali - Prosecuzione, per i segretari in servizio,
nell'esercizio delle funzioni fino al termine del mese in cui e'
conferito l'ultimo incarico di segretario, secondo la procedura
prevista dall'art. 20-quater della legge regionale n. 6 del 2014.
Comuni, Province, Citta' metropolitane - Segretario comunale - Norme
della Regione autonoma Valle d'Aosta - Modifiche alla legge
regionale n. 6 del 2014 - Conferimento dell'incarico di segretario
del Comune di Aosta - Possibilita' di attribuzione dell'incarico a
un dipendente del Comune, assunto a tempo indeterminato,
appartenente alla qualifica dirigenziale, con un'anzianita' di
almeno tre anni nella qualifica, e che abbia svolto le funzioni di
segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni.
Comuni, Province, Citta' metropolitane - Sindaco - Unioni di Comuni -
Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Modifiche alla legge
regionale n. 6 del 2014 - Composizione della Giunta dell'Unite' -
Previsione che in caso di assenza o impedimento temporaneo, o di
incompatibilita' ai sensi della normativa regionale vigente in
materia di elettorato passivo, il sindaco e' sostituito dal
vicesindaco - Previsione, nel caso di assenza, impedimento
temporaneo o incompatibilita', di sindaco e vicesindaco, che il
sindaco e' sostituito da un assessore delegato di volta in volta.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione
organica della disciplina regionale in materia di esercizio
associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti
locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e
12 marzo 2002, n. 1), artt. 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 10;
13, comma 1; 15 e 16.
(GU n. 37 del 10-09-2025)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, nei cui ufficio domicilia in Roma - via dei
Portoghesi n. 12, contro la Regione Valle d'Aosta, in persona del
Presidente della Giunta Regionale in carica per l'impugnazione della
legge regionale 26 maggio 2025 n. 15 della Regione Valle d'Aosta,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 10
giugno 2025, n. 29, recante «Revisione organica della disciplina
regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi
comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi
regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1», con
riferimento agli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 13,
comma 1; 10; 15; 16; in quanto tali disposizioni si pongono in
contrasto, per come meglio si articolera' di seguito, con gli
articoli 3, 5, 97, 114, della Costituzione e con l'art. 2, comma 1,
alinea e lettera b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta in
materia di limiti alla relativa potesta' legislativa primaria;
Deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 4 agosto
2025.
1. La legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 26 maggio 2025,
n. 15, recante «Revisione organica della disciplina regionale in
materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e
segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5
agosto 2014, n. 6 e 12 marzo 2002, n. 1» interviene a modificare
ampiamente la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante «Nuova
disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e
soppressione delle Comunita' montane», innovando la disciplina delle
modalita' di esercizio in forma associata delle funzioni e dei
servizi dei comuni e degli altri enti locali con la finalita' di
incrementare la qualita' e l'omogeneita' dei servizi ai cittadini.
2. La legge individua le funzioni ed i servizi comunali da
svolgere a livello delle Unites des communes valdôtaines (enti
locali, dotati quindi di personalita' giuridica di diritto pubblico),
fra le quali lo sportello unico degli enti locali ed i servizi alla
persona, nonche' quelli di supporto alle istituzioni scolastiche e la
stipula delle convenzioni per l'attivazione delle forme associate di
esercizio di funzioni e servizi.
3. Altre disposizioni ineriscono alla figura del segretario, non
soltanto nel quadro dell'esercizio associato di funzioni tra piu'
comuni, ma anche di singoli comuni, sul piano del trattamento
economico dei segretari, sul conferimento e sulla cessazione degli
incarichi, soffermandosi anche, in particolare, sulle modalita' di
individuazione del segretario del Comune di Aosta.
4. Dette disposizioni presentano i seguenti profili di
illegittimita' costituzionale.
I. Violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione al
combinato disposto degli articoli 5, 114 e 97 della Costituzione,
recanti principi, quali quelli autonomistico e quello di buon
andamento dell'amministrazione, che rientrano, anche ai fini della
legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, tra
i «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica», e comunque
di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve
porsi «in armonia», e dell'art. 2, primo comma, alinea e lettera b),
dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla
relativa potesta' legislativa primaria.
5. Il presente motivo di ricorso afferisce alle seguenti
disposizioni della legge regionale in esame:
a) l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025,
nella parte in cui, nel sostituire l'art. 2 della legge regionale n.
6 del 2014, alle lettere b) e c) del comma 1 del predetto l'art. 2,
dispone che i Comuni esercitino funzioni e servizi comunali in forma
associata, nell'ambito territoriale delle Unites del Communes
valdôtaines, anziche' che essi le possano esercitare; e nella parte
in cui riferisce la disciplina di cui al successivo comma 2 del
medesimo art. 2 esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio
obbligatorio;
b) l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025,
nella parte in cui, nel sostituire l'art. 4 della legge regionale n.
6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi
comunali in forma associata per il tramite del CELVA, anziche' che
essi le possano esercitare; e nella parte in cui riferisce la
disciplina di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 4
esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio obbligatorio;
c) l'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025,
nella parte in cui, nel sostituire l'art. 6 della legge regionale n.
6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi
comunali in forma associata per il tramite dell'Amministrazione
regionale, anziche' che essi le possano esercitare;
d) l'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025,
nella parte in cui, nel sostituire l'art. 16 della legge regionale n.
6 del 2014, dispone che alle Unites del Communes valdôtaines e'
affidato l'esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali,
anziche' che tale esercizio possa essere ad esse affidato
facoltativamente;
e) l'art. 15, della legge regionale n. 15 del 2025, nella
parte in cui, nel sostituire l'art. 18 della legge regionale n. 6 del
2014, dispone che i Comuni esercitano come ivi disposto tutte le
funzioni e i servizi non riservati ai soggetti ivi individuati,
anziche' fare riferimento ai servizi che detti Comuni non abbiano
ritenuto di riservare ai soggetti ivi individuati;
f) l'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2025, nella
parte in cui, nell'introdurre nella legge regionale n. 6 del 2014
l'art. 20-bis, commi 3 e 4, nonche' comma 7, fa riferimento anche a
convenzioni obbligatorie.
6. In via preliminare, si rileva che la legge regionale 26 maggio
2025, n. 15, ha operato una revisione della disciplina regionale in
materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di
segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5
agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1.
7. In particolare, per quel che rileva ai fini del presente
profilo di illegittimita', con le sopra citate disposizioni della
legge regionale in esame e' stato previsto l'obbligo di esercitare in
forma associata diverse categorie di funzioni e servizi comunali.
8. La gestione in forma associata e' stata disciplinata secondo
differenti modalita', che consistono, per determinate ipotesi,
nell'accesso a una Unite' des Communes valdotaines di cui all'art. 8
della legge regionale impugnata ovvero, per altre, nella stipula di
convenzioni tra i Comuni e i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6
della citata legge regionale.
9. Sennonche', la previsione di una forma associativa con
carattere di obbligatorieta' - gia' introdotta dalla legge regionale
n. 6/2014 e poi successivamente eliminata dalla legge regionale n.
15/2020 - si pone in chiara contraddizione con i principi di diritto
esposti da codesta Corte nella sentenza n. 33 del 2019, che ha
dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non
prevede la possibilita', in un contesto di Comuni obbligati e non, di
dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa
della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici
e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con
le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in
termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici
alle popolazioni di riferimento».
10. Nello specifico, la sentenza in esame ha evidenziato che una
disciplina che prevede, in via generalizzata, l'obbligo di gestione
associata per tutte le funzioni fondamentali «sconta (...) in ogni
caso un'eccessiva rigidita', al punto che non consente di considerare
tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione
geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la
convenzione o l'unione di Comuni non sono idonee a realizzare,
mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei
risparmi di spesa che la norma richiama come finalita' dell'intera
disciplina».
11. Evidentemente, i principi di diritto affermati in tale
pronuncia non possono che valere, e soprattutto vincolare, il
legislatore regionale e, pertanto, la Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste.
12. Difatti, lo Statuto speciale di tale Regione, seppure le
assegna competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento
degli enti locali» (art. 2, primo comma, lettera b)), prevede che
essa debba esplicarsi entro i consueti limiti dell'«armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica» (art. 2, primo comma, alinea).
13. Conseguentemente, nel prevedere in via generalizzata
l'obbligatorieta' dell'esercizio in forma associata di taluni servizi
ovvero funzioni comunali, la legge regionale oggetto del presente
giudizio di impugnativa risulta adottata in violazione non soltanto
del parametro dell'art. 117 della Costituzione (cui corrisponde la
disposizione statutaria speciale di cui all'art. 2, primo comma,
alinea e lettera b), dello Statuto valdostano), ma anche di quelli di
cui agli articoli 3, 5 e 97 della Costituzione: e quindi, di
disposizioni che risultano indubbiamente portatrici di «principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e, comunque, di valori
costituzionali con i quali la legislazione valdostana non potra' che
doversi porre «in armonia».
14. Invero, come gia' evidenziato da codesta Corte nella
richiamata pronuncia n. 33/2019, anche in questa ipotesi la
generalizzata previsione dell'obbligo di esercizio in forma associata
delle funzioni e servizi comunali ivi indicati finisce per realizzare
una soluzione sproporzionata e, comunque, non in linea con la
«geografia funzionale», imponendo un forte sacrificio all'autonomia
comunale senza che cio' trovi ragione nell'obiettivo perseguito dal
legislatore regionale.
15. Difatti, nella prospettiva del legislatore regionale, la
revisione della disciplina in materia di esercizio associato di
funzioni e servizi comunali ha l'esplicito «obiettivo di incrementare
la qualita' e l'omogeneita' delle prestazioni erogate ai cittadini»
(cfr., in questo senso, art. 2 della legge regionale n. 15/2025).
16. Sennonche', la previsione astratta e generalizzata di tale
obbligo, senza l'individuazione di apposite esenzioni, che tengano
conto delle situazioni differenziate che (inevitabilmente)
caratterizzano il territorio regionale, non garantisce - neppure in
linea astratta - il perseguimento di tale obiettivo, che, al
contrario, per essere concretamente soddisfatto, deve necessariamente
calarsi nelle - e coordinarsi con le - concrete peculiarita' delle
singole realta' comunali e geografiche che compongono la Regione,
nell'ottica della massima efficienza e accessibilita' del sistema
amministrativo.
17. Pertanto, a mente della citata fondamentale sentenza e a
fronte dei parametri ivi enucleati a fini decisori, a nessun
legislatore competente, inclusa la Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, e' costituzionalmente consentito imporre ai
comuni rientranti nel rispettivo territorio la gestione
obbligatoriamente associata di funzioni e servizi comunali, dovendosi
in ogni caso tutelare l'autonomia costituzionalmente garantita a
ciascun comune, nonche' il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, in conformita' con i ricordati criteri di
facoltativita' fissati dalla sentenza n. 33 del 2019.
II. Violazione dell'art. 99, comma 2, del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000),
norma interposta ai cosi' violati parametri di cui all'art. 3 della
Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5,
114 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quello
autonomistico e quello di buon andamento dell'amministrazione, che
rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, tra i «principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica» e comunque di valori costituzionali con i
quali la legislazione valdostana deve porsi «in armonia», e dell'art.
2, primo comma, alinea e lettera b), dello Statuto della Regione
Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potesta'
legislativa primaria.
18. Con il presente motivo di impugnazione, si impugna l'art. 16
della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce
l'art. 20-quater nella legge regionale n. 6 del 2014, il cui comma 2
si pone in contrasto con i sopra indicati parametri costituzionali.
19. Piu' nello specifico, l'art. 16 della legge regionale n. 15
del 2025 introduce nella legge regionale n. 6 del 2014 il capo V-bis,
rubricato «Segretari degli enti locali» e composto dagli articoli da
20-bis a 20-sexies.
20. Da tali disposizioni risulta delineata una disciplina che si
discosta in parte - e, soprattutto, illegittimamente - da quella
tracciata dai principi ricavabili dalla normativa nazionale.
21. Nello specifico, l'art. 20-quater, comma 2, prevede che:
«Tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che
sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni
generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le
loro funzioni fino al termine del mese in cui e' conferito l'ultimo
incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente
articolo».
22. Cosi' facendo, la disposizione richiamata finisce per dettare
una disciplina relativa all'avvicendamento tra segretari comunali che
non risulta conforme a quella fissata dalle pertinenti disposizioni
statali.
23. In particolare, l'art. 99, comma 2, del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n.
267/2000), prevede che: «[...] la nomina ha durata corrispondente a
quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che
lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con
la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della
provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del
nuovo segretario». Il successivo comma 3 del richiamato art. 99,
prevede poi che: «La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni
e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco
e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario e'
confermato».
24. Da un semplice confronto tra le disposizioni ora richiamate
emerge che:
i) la nuova disciplina regionale ridimensiona notevolmente -
in misura da ritenersi eccessiva ai fini della necessaria valutazione
della sua compatibilita' costituzionale - l'istituto della prorogatio
delle funzioni del segretario, che viene consentita limitatamente al
solo mese delle elezioni generali a fronte, invece, dei quattro mesi
dall'insediamento previsti dal citato Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
ii) nella normativa regionale che, in questa sede, si
impugna, risulta, poi, del tutto assente l'istituto della conferma
automatica dell'incarico che, al contrario, per il Testo unico, si
realizza decorso il termine massimo di quattro mesi dall'insediamento
del nuovo sindaco (cfr. art. 99, comma 3, del decreto legislativo n.
267/2000).
25. Una tale disciplina risulta pertanto violativa dei parametri
costituzionali sopra indicati.
26. A tal fine, preme richiamare quanto statuito da codesta Corte
nella sentenza n. 23 del 2019, laddove ha affermato che il segretario
«decaduto "automaticamente dall'incarico con la cessazione del
mandato del sindaco", come si esprime la legge, [e'] ciononostante
chiamato a continuare nelle sue funzioni per un periodo non breve,
non inferiore a due e non superiore a quattro mesi, in attesa di
eventuale conferma, a garanzia della stessa continuita' dell'azione
amministrativa». In particolare, in tale pronuncia, codesta Corte ha
evidenziato il carattere peculiare che connota la figura del
segretario comunale, il quale se «e' certamente figura apicale e
altrettanto certamente intrattiene con il sindaco rapporti diretti,
senza intermediazione di altri dirigenti o strutture amministrative»,
cionondimeno «il carattere fiduciario insito nell'atto di nomina non
si esaurisce con esso» (cfr. punto 5.2. della richiamata pronuncia n.
23/2019 di codesta Ecc.ma Corte). Difatti, il segretario comunale
svolge non soltanto compiti riconducibili al nucleo originario e
tradizionale della funzione segretariale (come le funzioni di
certificazione, di controllo di legalita' o di attuazione di
indirizzi altrui, ovvero compiti di verbalizzazione o rogito dei
contrati cui l'ente e' parte), ma soprattutto anche «cruciali
funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformita'
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti
(art. 97, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000) nonche'
funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del
consiglio e della giunta (art. 97, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo n. 267 del 2000)», nonche' funzioni di carattere
eminentemente gestionale (specie laddove, ai sensi dell'art. 97,
comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000, che rinvia
all'art. 108, comma 4, del medesimo decreto legislativo, il
segretario puo' essere nominato anche direttore generale).
27. Ebbene, alla luce della specificita' che connota la figura
del segretario comunale, la disciplina regionale che, in questa sede,
s'impugna, finisce per violare i parametri costituzionali sopra
riportati, e, in particolare, il buon andamento della pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, come declinato
dal legislatore nazionale nella (duplice) previsione sia di un
periodo massimo di prorogatio, che dell'istituto della conferma
«automatica» nell'incarico.
28. La violazione dei parametri costituzionali sopra indicati
risulta poi ancor piu' accentuata se si considera che la cessazione
dell'incarico di segretario «unionale» e' delineata dalla
disposizione censurata in modo da imporsi comunque all'ente, senza
eccezioni e quindi non soltanto in forma di ragionevole
accompagnamento in relazione alle sole Unites interessate all'entrata
a regime del nuovo ordinamento apportato dalla legge regionale in
esame - dunque con riferimento alle sole realta' composte da Comuni
tutti avvalsisi della (come sopra argomentato) imprescindibile
facolta' di adesione alla predetta forma associata.
29. La descritta violazione dei parametri costituzionali sopra
indicati determina pertanto l'illegittimita' costituzionale della
disposizione in esame, rappresentando il principio di buon andamento
di cui all'art. 97 della Costituzione uno dei principi che il
legislatore regionale e' tenuto a rispettare nell'esercizio della sua
funzione legislativa.
30. Difatti, come noto, l'art. 15, del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, in base al quale «Le regioni a
statuto speciale [...] disciplinano le materie di cui al presente
capo [Capo II del Titolo IV, rubricato "Segretari comunali e
provinciali"] con propria legislazione».
31. Piu' nello specifico, la sentenza n. 100/2023 ha
espressamente evidenziato che le normative delle regioni ad autonomia
speciale che regolano l'accesso all'albo dei segretari comunali e
quelle relative all'attribuzione delle relative funzioni vicarie
devono ricondursi alla competenza statutaria in materia di
ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni: «Tale
competenza include la disciplina del relativo personale (sentenza n.
132 del 2006), e deve esercitarsi «in "armonia con la Costituzione e
i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica", sia che si
vogliano disciplinare le modalita' di instaurazione dei rapporti di
lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del
personale dipendente» (sentenza n. 95 del 2021)».
32. Con specifico riguardo alla Regione autonoma della Valle
D'Aosta/Vallee d'Aoste, codesta Corte ha espressamente ritenuto: «le
norme regionali in tema di accesso all'albo valdostano sono
espressione, sia della competenza legislativa statutaria in materia
di enti locali e relative circoscrizioni - posto che il segretario
comunale dipende funzionalmente dal sindaco (art. 3, comma 1, della
legge regionale Valle d'Aosta n. 46 del 1998) e presta la propria
attivita' di servizio in favore del comune - sia di quella in materia
di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e
stato giuridico ed economico del personale» (cfr. sentenza n.
100/2023, punto 2.2.).
33. Sennonche', come precisato da codesta Corte nella pronuncia
sopra indicata, entrambe le competenze legislative statutarie in
esame - espressamente individuate all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, legge costituzionale
n. 4/1948 - incontrano i medesimi limiti delineati all'art. 2, comma
1, alinea, cit., dovendosi svolgere in armonia con la Costituzione,
con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali,
nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali
della Repubblica.
34. E tra tali limiti che devono necessariamente essere
rispettati figura evidentemente l'art. 97 della Costituzione, che si
ritiene violato, tra gli altri, dalla legge regionale impugnata in
questa sede.
III. Violazione dei principi di cui all'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e agli
articoli 98 e 99 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, normativa interposta ai cosi' violati parametri di cui
all'art. 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto
degli articoli 5 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali
quello autonomistico e quello di buon andamento dell'amministrazione,
che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, tra i «principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e comunque di valori
costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi «in
armonia», e dell'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello
Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla
relativa potesta' legislativa primaria.
35. Con il presente motivo si impugna l'art. 16 della legge
regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce l'art.
20-sexies nella legge regionale n. 6 del 2014, che contrasta con i
predetti parametri costituzionali.
36. L'art. 20-sexies, comma 1, della legge regionale n. 6 del
2014 disciplina il conferimento dell'incarico di segretario del
Comune di Aosta, stabilendo, al comma 1, che: «L'incarico di
segretario del Comune di Aosta puo' essere attribuito ai sensi
dell'art. 20-quater della presente legge oppure, ai fini del
contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto
dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46
(Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione
autonoma Valle d'Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente,
assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica
dirigenziale che abbia maturato un'anzianita' di servizio di almeno
tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di
segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni».
37. Quella riportata, al pari delle inevitabilmente connesse
disposizioni di cui ai restanti commi dello stesso art. 20-sexies, e'
disposizione che si rivela non conforme ai principi di imparzialita'
e buon andamento dell'azione amministrativa, sottesi al necessario
espletamento della procedura concorsuale ai fini dell'accesso a
funzioni e carriera superiori rispetto a quelli di appartenenza del
personale che la disposizione censurata indica.
38. Sul punto, puo' richiamarsi la gia' citata sentenza n. 100
del 2023 di codesta Corte, che, nel sancire l'illegittimita'
costituzionale di una disposizione legislativa della Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di esercizio delle funzioni
dei segretari comunali (in particolare, l'art. 4, comma 3, della
legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2022, n. 6), ha
affermato, al riguardo, che tale disposizione prevedeva:
«un'eccezione all'obbligo di frequenza dei menzionati corsi di
formazione, e di superamento dei relativi esami finali, da parte dei
soggetti di cui allo stesso art. 1, comma 6, lettere a), b), c) e d),
della legge regionale Valle d'Aosta n. 46 del 1998, ossia per coloro
cui e' consentito l'accesso all'albo, o senza aver superato alcuno
specifico concorso pubblico per la carriera di segretario degli enti
locali (soggetti di cui alle lettere a e b), oppure dopo aver
superato concorsi pubblici specifici, ma diversi da quello regionale
di cui all'art. 1, comma 5, della medesima legge regionale (soggetti
di cui alle lettere c e d)».
39. Cosi' facendo, «non solo non pone[va] rimedio [...], ma
aggiunge[va] [...] la possibilita' di iscriversi all'albo (sia pur in
via straordinaria) [...] senza nemmeno il previo accrescimento delle
loro capacita' tecnico-professionali, che quel corso, secondo le
previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato a
ottenere».
40. Inoltre, dinanzi ad ulteriori previsioni regionali dirette a
consentire l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali, e quindi
l'esercizio delle relative funzioni, a categorie di soggetti
ulteriori e diverse rispetto ai soli vincitori dell'apposita
procedura concorsuale e del relativo corso di formazione
professionale (previsti dalle leggi regionali), non oggetto
dell'impugnativa in via principale, codesta Corte, nella medesima
pronuncia, ha ritenuto necessario formulare un apposito monito al
legislatore regionale, stigmatizzando con vigore tali disposizioni e
sollecitando il medesimo legislatore regionale «a un intervento
riformatore coerente con i principi qui affermati» (cfr. sentenza n.
100/2023, punto 8.).
41. Alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche, l'art.
20-sexies risulta a fortiori illegittimo, presentando il medesimo
vizio di legittimita' che ha condotto alla declaratoria di
incostituzionalita' della disposizione valdostana in forza della
citata sentenza del 2023.
42. Difatti, la disposizione che qui si censura consente
l'attribuzione dell'incarico di segretario comunale a soggetti
notevolmente diversi sul piano professionale da quelli individuati
dalla stessa normativa regionale, ispirata ai principi
dell'ordinamento giuridico generale.
43. In tal modo, la disposizione in esame prescinde sia
dall'espletamento del pubblico concorso, che dalla partecipazione al
corso di formazione professionale, incorrendo nella violazione dei
parametri costituzionali sopra indicati.
44. La violazione dell'art. 97 della Costituzione risulta poi
ulteriormente aggravata dalla circostanza che tale possibilita' viene
prevista in via ordinaria, e non in forma eccezionale o temporanea,
senza neppure introdurre limiti espliciti a eventuali nuove
attribuzioni future.
45. Cosi' facendo, la normativa che si censura finisce per
scardinare radicalmente il sistema che le regole e i principi statali
(tra gli altri, il principio costituzionale del pubblico concorso e
di buon andamento dell'amministrazione) pongono chiaramente a
presidio della specificita' professionale che connota la figura del
segretario comunale.
IV. Violazione del combinato disposto degli articoli 32 e 53 del
Testo unico degli enti locali, come modificato dall'art. 1, comma
105, della legge n. 56 del 2014, costituenti normativa interposta ai
cosi' violati parametri di cui all'art. 3 della Costituzione, in
relazione al combinato disposto degli articoli 5 e 97 della
Costituzione, in quanto veicolo, anche ai fini della legislazione
della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, di «principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e comunque valori
costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi «in
armonia», e dell'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello
Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla
relativa potesta' legislativa primaria.
46. Con il presente motivo di impugnazione si impugna l'art. 10
della legge regionale n. 15 del 2025, nella parte in cui sostituisce
l'art. 12 della legge regionale n. 6 del 2014, con particolare
riferimento al suo comma 1.
47. Piu' nello specifico, l'art. 10 della legge n. 15 del 2025 ha
sostituito l'art. 12 della predetta legge regionale n. 6 del 2014,
rubricato «Giunta», stabilendo, al comma 1, che: «La Giunta
dell'Unite' e' composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco,
in caso di assenza o impedimento temporaneo, o qualora sia
incompatibile ai sensi della normativa regionale vigente in materia
di elettorato passivo, e' sostituito dal Vicesindaco. Nel caso in cui
il Sindaco e il Vicesindaco siano assenti, impediti temporaneamente o
incompatibili, il Sindaco e' sostituito da un Assessore delegato di
volta in volta».
48. Le ipotesi di sostituzione e delega del sindaco introdotte
con la citata disposizione eccedono gli ambiti di competenza
legislativa regionale, ancorche' di tipo primario, in materia di
ordinamento degli enti locali (cfr. art. 2, primo comma, lettera b),
dello Statuto della Regione Valle d'Aosta), poiche' introducono delle
ipotesi di «ridislocazione», per quanto temporanea, delle potesta'
sindacali ulteriori rispetto a quelle fissate rigorosamente dalle
pertinenti disposizioni del citato Testo unico degli enti locali, e
precisamente dall'art. 53 del medesimo Testo unico.
49. I contenuti di tale ultima disposizione integrano principi
organizzativi inerenti all'assetto complessivo dell'autonomia locale
e risultano applicabili all'ordinamento locale valdostano giusto il
disposto dell'art. 32, comma 4, dello stesso Testo unico, come
modificato dall'art. 1, comma 105, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni», per cui: «L'unione ha potesta'
statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto
compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante
disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei
comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori,
all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e
all'organizzazione».
50. Detta disposizione, in parte qua, trova applicazione
nell'ordinamento locale valdostano nei limiti del successivo comma
145 che dichiara che le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 -
e, quindi, anche quella di cui al comma 105 ora richiamata - sono
«applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e
Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e
con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
51. Da quanto evidenziato deriva il contrasto dell'art. 12, comma
1, della legge regionale n. 6 del 2014, come modificato dall'art. 10
della legge regionale n. 15 del 2025, con le predette disposizioni
legislative statali.
P.Q.M.
Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Corte
costituzionale vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale
degli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 13, comma 1; 10;
15; 16 della legge regionale 26 maggio 2025 n. 15 della Regione Valle
d'Aosta, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle
d'Aosta 10 giugno 2025, n. 29, recante «Revisione organica della
disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e
servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle
leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1», per le
ragioni e nei termini illustrati nei motivi di ricorso.
Roma, 6 agosto 2025
Il Procuratore dello Stato: Morena
L'Avvocato dello Stato: D'Ascia