Reg. Ric. n. 24 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 13/08/2025 n. 33
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Campania
Oggetto:
Elezioni – Elezioni regionali – Incompatibilità e ineleggibilità (cause di) – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2014 – Previsione che la causa di ineleggibilità prevista per i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per tale data quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall' art. 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004 – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 165 del 2004 che prevede l’inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività e dalle funzioni che determinano l’ineleggibilità non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (consistente nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009, in un periodo di circa trenta giorni appositamente dedicato alla campagna elettorale) – Incidenza sul completamento del mandato degli organi di governo dei comuni di minori dimensioni (cioè con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti) – Discriminazione nei confronti dei sindaci, limitati indebitamente della possibilità di partecipazione attiva alla vita politica regionale – Lesione del diritto di accesso paritario all’elettorato passivo – Invasione della sfera di competenza legislativa statale in materia elettorale regionale – Violazione di un principio statale fondamentale – Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza – Disparità di trattamento, in contrasto con la libertà di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto ai sindaci delle altre regioni.
Norme impugnate:
legge della Regione Campania del 29/05/2025 Num. 6 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 07/08/2014 Num. 16 Art. 1 Co. 213
legge della Regione Campania del 11/11/2024 Num. 17
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co. 1
Costituzione Art. 51 Co. 1
Costituzione Art. 122 Co. 1
legge Art. 2 Co. 1
Udienza Pubblica del 11/02/2026 rel. D'ALBERTI
Testo dell'ricorso
N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 luglio 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 luglio 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Elezioni - Elezioni regionali - Incompatibilita' e ineleggibilita'
(cause di) - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge
regionale n. 16 del 2014 - Previsione che la causa di
ineleggibilita' prevista per i sindaci dei comuni compresi nel
territorio regionale non ha effetto se le funzioni esercitate
dall'interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della
data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio
regionale, intendendosi per tale data quella relativa alla data del
voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio
precedente, secondo quanto previsto dall' art. 5, comma 1, della
legge n. 165 del 2004.
- Legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6 ("Modifiche alla
legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e
sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale
ed organizzativo)"), art. 1, comma 1.
(GU n. 33 del 13-08-2025)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, (c.f. 80224030587, per il
ricevimento degli atti fax 06-96514000 e PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),presso i cui uffici in Roma, alla
via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
nei confronti della Regione Campania, in persona del presidente
pro tempore, con sede in Via Santa Lucia 81, Napoli, posta
elettronica certificata presidente@pec.regione.campania.it
- capo.gab@pec.regione.campania.it
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle
disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale della
Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge
regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo
dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale ed
organizzativo)», pubblicata sul BUR Campania n. 35 del 29 maggio
2025.
La legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante
«Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di
rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere
ordinamentale ed organizzativo)», pubblicata sul BUR Campania n. 35
del 29 maggio 2025 presenta profili di illegittimita' costituzionale:
- perche' viola i principi fondamentali stabiliti con legge dello
Stato, in attuazione dell'art. 122, comma 1, Cost, in materia di
sistema elettorale e di casi di ineleggibilita' e di incompatibilita'
del presidente e degli altri componenti della giunta regionale,
perche' si pone altresi' in contrasto con gli articoli 3 e 51
della Costituzione, come si intende dimostrare con la illustrazione
dei seguenti
Motivi
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale
della Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge
regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo
dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale ed
organizzativo)», per violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., in
riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165/2004,
quale norma interposta.
1.1 La legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6 ha
novellato l'art. 1, comma 213-bis, della legge regionale 7 agosto
2014, n. 16, come gia' modificato dalla legge regionale 11 novembre
2024, n. 17.
Il legislatore regionale ha sostituito le parole «213-bis. La
causa di ineleggibilita' prevista per i soggetti di cui alla lettera
i) non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono
cessate almeno novanta giorni prima della data di scadenza naturale
del quinquennio di durata del Consiglio regionale» con le parole
«213-bis. La causa di ineleggibilita' prevista per i soggetti di cui
alla lettera i) non ha effetto se le funzioni esercitate
dall'interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data
di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio
regionale, intendendosi per data di scadenza naturale del quinquennio
di durata del consiglio regionale quella relativa alla data del voto
per il rinnovo del consiglio regionale stesso del quinquennio
precedente, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge
2 luglio 2004, n. 165».
Per effetto della novella legislativa, non sono eleggibili alla
carica di Presidente della giunta e di consigliere regionale della
Regione Campania (comma 212) i sindaci di tutti i comuni compresi nel
territorio regionale, a nulla rilevandone la dimensione demografica
(lett. i) del comma 213). Tale causa di ineleggibilita' e', pero',
rimovibile: fermo restando il caso eccezionale in cui la durata della
legislatura sia inferiore al previsto «quinquennio» (caso nel quale
la rimozione della causa di ineleggibilita' deve avvenire non oltre
il 7° giorno successivo a quello di indizione delle nuove elezioni -
la relativa disposizione normativa, non oggetto di modificazioni ad
opera della legge regionale in esame, esula dall'ambito di ogni
censura), di regola recuperano la piena eleggibilita' i sindaci le
cui funzioni cessino almeno sessanta giorni prima della data di
scadenza naturale del «quinquennio di durata del Consiglio
regionale».
Si precisa, in merito, che la stessa disposizione individua
quest'ultima data facendo riferimento a quella del voto per il
rinnovo del consiglio regionale stesso del quinquennio precedente;
precisazione la cui ragion d'essere va rinvenuta nel contesto della
storia istituzionale recente degli organi elettivi della Regione
Campania, la cui legislatura immediatamente precedente a quella
corrente, prevista in scadenza per la primavera del 2020, aveva avuto
una durata superiore di alcuni mesi in quanto prorogata ex lege
affinche' le nuove elezioni potessero svolgersi in un periodo piu'
consono, rispetto alla primavera 2020, dal punto di vista
epidemiologico.
Come e' ben noto, la Costituzione prevede che la disciplina dei
casi di ineleggibilita' e incompatibilita' del presidente e degli
altri membri della giunta regionale, cosi' come - piu' in generale -
del sistema elettorale regionale, e' materia di legislazione
concorrente, riservata alla potesta' normativa delle regioni «nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.»
(art. 122, primo comma, Cost.).
E' altresi' noto che, in attuazione dell'art. 122, primo comma,
Cost., l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004
prevede l'inefficacia delle cause di ineleggibilita' «qualora gli
interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che determinano
l'ineleggibilita', non oltre il giorno fissato per la presentazione
delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito».
Tanto premesso, sembra evidente che l'art. 1 della legge
regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6 sia in contrasto con la
normativa statale interposta al parametro costituzionale di cui
all'art. 122, primo comma, della Costituzione, la quale e'
rinvenibile nel ridetto art. 2, comma 1, lettera b), della legge 2
luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art.
122, primo comma, della Costituzione».
Occorre tenere presente che la citata presentazione delle
candidature, in Campania, ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge
regionale n. 4 del 2009, deve avvenire «nei termini fissati dall'art.
1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'art. 9 della legge n.
108/1968», ossia «dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del
ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione», cosi'
creandosi un periodo di circa trenta giorni appositamente dedicato
alla campagna elettorale.
La nuova previsione normativa presenta ricadute penalizzanti sul
completamento del mandato degli organi di governo dei comuni di
minori dimensioni (cioe' con popolazione pari o inferiore a 5.000
abitanti), considerato che i sindaci interessati alla candidatura
regionale si troverebbero a dover rinunciare al proprio ufficio
ampiamente prima del dies nel quale ciascuno di essi e le preposte
istituzioni acquisiscono formale certezza dell'effettiva
cristallizzazione delle candidature in ambito regionale.
Appare opportuno ricordare che la disposizione censurata
interviene a modificare, sostituendone in sostanza il primo periodo,
il citato comma 213-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del
2014, rispetto alla formulazione adottata dalla citata legge
regionale n. 17 del 2024. Quest'ultima, stabilendo la cessazione
delle cause di ineleggibilita' ove rimosse almeno novanta giorni
prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del
Consiglio regionale, presentava, almeno con riferimento ai potenziali
candidati gia' sindaci dei comuni minori, i medesimi profili di
illegittimita' costituzionale sottesi alle odierne censure, sebbene
maggiori nell'intensita' rispetto a quelli ora di interesse, nel
senso che all'epoca l'esercizio della potesta' legislativa regionale
di individuazione del «termine anteriore altrimenti stabilito» cui
allude l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004
risultava ancora meno assistito da sempre imprescindibili criteri di
proporzionalita' e ragionevolezza, da cui si discosta pero' anche la
legge regionale n. 6 del 2025 oggetto del presente ricorso.
Infatti, la Regione Campania, pur essendosi impegnata (con nota
del presidente della Giunta n. prot. 28825/Udpc/Gab/Gab del 23
dicembre 2024) a modificare tale previsione in esito ai rilievi di
illegittimita' costituzionale formulati dagli organi centrali
competenti e assunti dal Consiglio dei ministri a base della mancata
impugnazione della citata legge regionale n. 17 del 2024, ha,
tuttavia, mantenuto sostanzialmente fermo il meccanismo gia' oggetto
di tali rilievi: si e', infatti, limitata a ridurre da novanta a
sessanta giorni (rispetto alla data di celebrazione dei comizi) la
durata della fase in cui il soggetto appena dimessosi dalla carica di
sindaco (di comune di qualsiasi dimensione demografica, quindi
inclusi quelli minori) resta in attesa di un'eventuale candidatura
elettorale in ambito regionale (presidenziale e consiliare), quando
avrebbe dovuto articolare la disciplina secondo proporzionalita' e
ragionevolezza in ragione delle dimensioni demografiche degli enti
locali di riferimento. Se si fosse mantenuta in linea con l'impegno
formalmente assunto, avrebbe contemplato, in favore dei sindaci dei
comuni minori (cioe' con popolazione pari o inferiore a 5.000
abitanti), un'opportuna riduzione a trenta giorni di tale termine,
individuando la scadenza per le dimissioni di tali sindaci, in altri
termini, esattamente nel giorno fissato per la presentazione delle
candidature; e procurando anche che almeno tali piccole comunita'
politiche rimanessero prive degli organi di governo democraticamente
eletti per il minor tempo possibile.
Il rilevato scostamento rispetto al proporzionato e ragionevole
assetto oggetto di impegno non e' sufficientemente attenuato,
peraltro, dalla tecnica di individuazione del dies ad quem del
termine previsto per la rimozione dell'ineleggibilita' che parrebbe
essere stata adottata dalla riportata disposizione regionale di
interesse. Quest'ultima, infatti, parrebbe formulata appositamente in
modo da conseguire il plausibile effetto di assicurare che la fase in
cui l'ex sindaco resta in attesa dell'eventuale candidatura (e gia'
lascia il proprio ente territoriale definitivamente privo degli
organi di governo democraticamente eletti) non possa aumentare in
base a eventuali vicende concrete di varia sorta rese possibili
dall'ordinamento vigente, ma si mantenga sempre alla distanza fissa
di trenta giorni, destinati alla campagna elettorale, rispetto al
giorno che il presidente della regione definitivamente individuera'
per lo svolgimento delle nuove elezioni, in esercizio del potere di
indizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004
(«[...] le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i
sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella
domenica compresa nei sei giorni ulteriori»), esplicitamente
richiamato dalle disposizioni qui censurate. Tale tecnica appare
quantomeno idonea a impedire che la rilevata lesione costituzionale
possa ulteriormente aggravarsi, ma certamente non la elimina.
La previsione censurata risulta, in definitiva, discriminatoria
nei confronti dei sindaci, poiche' limita indebitamente la
possibilita' di partecipazione attiva alla vita politica regionale e
risulta lesiva del principio di uguaglianza e di accesso paritario
all'elettorato passivo, creando una disparita' ingiustificata fra i
vari attori politici; oltre a lasciare un numero potenzialmente
elevato di comuni privi degli organi di governo ivi rispettivamente
eletti per un tempo da ritenersi irragionevolmente elevato, peraltro
a tutto detrimento del buon andamento e della pregnanza particolare
che esso assume nel contesto della vita politica locale, massimamente
connotata, specialmente nei contesti di minore dimensione
demografica, dal principio di sussidiarieta' come prossimita' delle
istituzioni politiche rappresentative ai consociati rappresentati.
I sindaci interessati a concorrere per il consiglio regionale o
la presidenza, infatti, si trovano a dover rinunciare al proprio
incarico, con evidenti ricadute negative sulle comunita' da ciascuno
amministrate, in forte anticipo sulla scadenza naturale, senza alcuna
certezza circa la propria inclusione in una delle liste provinciali
da presentare per le elezioni regionali.
1.2. Pertanto, l'art. 1 della legge regionale della Campania 29
maggio 2025, n. 6 si pone in contrasto con l'art. 122, comma primo,
Cost. La norma della legge campana determina infatti un'invasione
della sfera di competenza legislativa dello Stato in materia
elettorale regionale, ossia la violazione dei principi fondamentali
posti dall'art. 2 della legge n. 165/2004, in relazione all'art. 122
Cost. comma primo. Attraverso la legge impugnata si realizza un
inammissibile svuotamento della funzione dei principi fondamentali,
«che e' quella di assicurare un adeguato livello di omogeneita' delle
normative regionali in ragione di sottese istanze unitarie» (C. cost.
sentenza n. 64 del 2025).
Come stabilito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza
n. 64 del 2025, a proposito sempre dell'art. 2, comma 1, della legge
statale n. 165/2004 (in questo caso della lettera f e non della
lettera b), il legislatore statale ha dettato un principio che, al
pari di tutti i principi fondamentali, obbliga il legislatore
regionale, poiche' esprime un precetto in se' specifico, che va
applicato senza necessita' di alcuna integrazione da parte del
legislatore regionale
In conclusione, alla luce di tale orientamento, le regioni
ordinarie non hanno la facolta', ma l'obbligo di conformarsi al
principio fondamentale e la norma della legge statale (art. 2, comma
1, lettera B), legge n. 165/2004) e' espressione di un principio
fondamentale che la potesta' legislativa concorrente in materia
elettorale non puo' eludere o svuotare di contenuto, perche' cosi'
facendo si pone in contrasto con la norma costituzionale dell'art.
122, comma primo.
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale
della Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge
regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo
dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale ed
organizzativo)», per violazione degli articoli 3 e 51 della
Costituzione.
2.1 La novella legislativa oggetto del presente ricorso non
risulta in linea con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza
posto dall'art. 3 Cost. e costituisce, inoltre, una limitazione
illegittima ed intollerabile del diritto fondamentale di cui all'art.
51 Cost., in quanto da' luogo ad una situazione di disparita' in
contrasto con liberta' di «accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza» garantita dalla
Costituzione. L'art. 1, comma 1, della legge regionale 29 maggio
2025, n. 6, viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3,
primo comma, della Costituzione, perche' comprime il diritto di
elettorato passivo dei sindaci della Regione Campania, sottoposti ad
un regime di ineleggibilita' regionale piu' restrittivo di quello
stabilito dalla legge statale, con evidente disparita' di trattamento
con i sindaci delle altre regioni.
La medesima disposizione, nel trovarsi in contrasto con i
principi di proporzionalita' e ragionevolezza in un contesto di
competizione elettorale, viola altresi' i principi di cui all'art.
51, primo comma, della Costituzione, che assicura l'accesso dei
cittadini agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni
di uguaglianza: il termine per rassegnare le dimissioni dalla carica
di sindaco e' irragionevolmente anticipato rispetto a quello previsto
per la candidatura alle elezioni regionali e, per tale ragione,
comporta una surrettizia riduzione della platea dei soggetti
candidabili alle elezioni regionali, escludendo, di fatto, molti dei
sindaci in carica, senza alcuna modulazione/distinzione su base
demografica; e impedendo, altresi' e peraltro, che verso questi
ultimi confluiscano suffragi altrimenti liberi di essere cosi'
indirizzati, con conseguente compromissione degli spazi
costituzionalmente garantiti anche sul fronte dell'elettorato attivo.
E' evidente che la legge regionale impugnata non operi un
ragionevole e ponderato bilanciamento tra gli interessi di primaria
pregnanza protetti dai pertinenti principi e regole della
Costituzione, consistenti, da un lato, nell'interesse degli organi di
governo degli enti locali a pervenire alla propria scadenza naturale,
vedendosi assicurata la continuita' amministrativa e, dall'altro
lato, nell'interesse delle comunita' locali ad avere un governo
stabile e conforme agli esiti elettorali per l'intera durata della
consiliatura; nonche' negli interessi, convergenti, dei potenziali
candidati, quanto alla prospettiva di concorrere il piu' possibile
liberamente alle cariche elettive regionali e dei potenziali
elettori, quanto all'opportunita' di esprimere liberamente i
rispettivi suffragi in favore dei predetti candidati, su entrambi i
versanti con arricchimento della competizione elettorale e quindi a
vantaggio anche delle istituzioni politiche medesime.
2.2. La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte chiarito che
gli articoli 3, primo comma e 51 della Costituzione costituiscono
limiti invalicabili per la potesta' legislativa regionale.
Sara' sufficiente richiamare la sentenza n. 60 del 2023, con cui
la Corte spiega che «l'esercizio del potere legislativo da parte
delle regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che
concernano la ineleggibilita' e la incompatibilita' alle cariche
elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto dei
principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto all'elettorato
passivo (art. 51 Cost.), specificatamente sanciti dalla Costituzione.
(sent. n. 277/2011)».
Sempre nella sentenza n. 60 del 2023, si precisa inoltre che il
diritto fondamentale di elettorato passivo, «essendo intangibile nel
suo contenuto di valore, puo' essere unicamente disciplinato da leggi
generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri
interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza
porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino,
qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza» (sentenza n. 235
del 1988).
Per i motivi esposti, l'art. 1, comma 1, della legge regionale
campana 29 maggio 2025, n. 6, e' costituzionalmente illegittimo in
quanto in contrasto: con l'art. 122, primo comma, della Costituzione,
sul riparto della competenza legislativa in materia di cause di
ineleggibilita' alle cariche di presidente e consigliere regionali,
attribuita a ciascuna regione nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge statale, nella specie dall'art. 2, comma 1,
lettera b), della legge n. 165 del 2004, norma statale interposta al
predetto parametro costituzionale; e con l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, per violazione dei principi di uguaglianza,
proporzionalita' e ragionevolezza nell'esercizio della potesta'
legislativa spettante alla regione; nonche' con l'art. 51, primo
comma, della Costituzione, che declina il principio di eguaglianza di
cui al precedente art. 3, assicurando la parita' di accesso dei
cittadini alle cariche pubbliche.
Per effetto dell'auspicato accoglimento del presente ricorso, con
riguardo al caso dei sindaci dei comuni minori (con popolazione pari
o inferiore a 5.000 abitanti), in linea con la recentissima sentenza
della Corte costituzionale n. 131 del 2025, depositata il 25 luglio
2025, avra' applicazione il termine che la medesima disposizione
statale individua nel «giorno fissato per la presentazione delle
candidature», quindi con completa estromissione dall'ordinamento
regionale campano di ogni ipotesi di individuazione di un «termine
anteriore altrimenti stabilito» (art. 2, comma 1, lettera b), della
legge n. 165 del 2004), sia esso individuato dalla legge regionale n.
17 del 2024, in novanta giorni prima della data delle elezioni,
oppure dalla legge regionale n. 6 del 2025, in sessanta giorni. Cio'
in quanto, sempre limitatamente alla specifica fattispecie di
ineleggibilita' in esame, nessun termine diverso dal «giorno fissato
per la presentazione delle candidature» risulta ragionevole e
rispettoso dei ripetuti principi di parita' di accesso alle cariche
pubbliche elettive, talche' alla singola regione compete non
stabilirne di anteriori, ma limitarsi al piu' a sancire/ribadire con
propria legge il termine indicato dalla disposizione statale a titolo
di principio fondamentale.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittima e, conseguentemente,
annullare, per i motivi illustrati nel presente ricorso, la
disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge della
Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri in data 22 luglio 2025 (prot. DAR - 12888 del 23 luglio
2025).
Roma, 25 luglio 2025
L'Avvocato dello Stato: Basilica