Reg. Ric. n. 14 del 2025 n° parte 2
pubbl. su G.U. del 02/04/2025 n. 14
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Toscana
Oggetto:
Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo – Previsione che, ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unità immobiliari per le previste attività è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che prevede il potere comunale di stabilire una percentuale inferiore al 40 per cento della capacità ricettiva, senza alcun criterio di commisurazione predeterminato per legge, dando luogo ad applicazioni arbitrarie e immotivate – Lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Lesione della libertà di impresa, esposta al rischio di limitazioni territoriali non giustificate da ragioni di pubblico interesse o di utilità sociale.
- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, art. 22, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 41.
Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che l'esercizio delle attività ricettive è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva – Previsione che l'attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura – Previsione che gli affittacamere, i bed and breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze d’epoca possono esser gestiti unicamente in forma imprenditoriale – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che la disciplina di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio 2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d'uso residenziale sia turistico-ricettiva – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che non consentendo più sul territorio toscano l’esercizio in forma non imprenditoriale delle predette strutture ricettive, limita la possibilità per i proprietari di immobili di godere del proprio diritto dominicale – Irragionevole discriminazione tra i proprietari che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61 del 2024 esercitavano dette attività in forma non imprenditoriale e che possono continuare a farlo secondo la legge previgente e coloro i quali intendono per la prima volta avvalersi di tale facoltà in epoca successiva, ai quali è preclusa – Prescrizione che, escludendo gli immobili destinati a uso residenziale dall’esercizio delle attività ricettive, risulta illogica e incoerente con le caratteristiche di civile abitazione di questo tipo di ricettività, come definita dalla stessa legge regionale n. 61 del 2024 – Limitazione alla gestione delle strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio che, non potendo superare il numero di camere e al capacità ricettiva di una singola struttura, risulta irragionevole e sproporzionata – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione della proprietà privata, come regolata dal codice civile – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Violazione della libertà di impresa, in assenza di esigenze imperative di interesse generale che possano giustificare delle restrizioni.
- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt. 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44; 45 e 144.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l); codice civile, art. 832.
Turismo – Locazione – Norme della Regione Toscana – Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve – Previsione che consente ai comuni a più alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare con proprio regolamento zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve esercitate anche in forma imprenditoriale – Previsione che tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione e sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale e per garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine – Previsione, che i medesimi criteri sono definiti, tra l’altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che stabilisce un penetrante regime amministrativo per l’esercizio dell’attività di locazione breve, lesivo dei diritti dominicali dei proprietari immobiliari che difficilmente traggono un reddito dai propri beni, mediante la concessione in godimento a terzi per scopi turistici – Previsione che si fa illegittimamente interprete di interessi pubblici, ascrivibili alla materia dei beni culturali, riservati all’esclusiva potestà legislativa statale – Previsione di una potestà normativa secondaria non prevista come principio fondamentale della materia in alcuna legge statale di settore – Introduzione di criteri per l’esercizio della potestà regolamentare dei comuni, distonici rispetto all’obiettivo principale della legge di garantire la disponibilità di un numero adeguato di alloggi a prezzo accessibile – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia dell’ordinamento civile – Violazione della proprietà privata, come disciplinata dal codice civile.
- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, art. 59.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l) e s); codice civile, art. 832; decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Turismo – Agenzie di viaggi – Norme della Regione Toscana – Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività – Previsione che il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che viola la normativa statale interposta che fissa i requisiti professionali a livello nazionale e non prevede alcun vincolo di esclusività in capo al direttore tecnico – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni – Introduzione di limitazioni valide solo sul suolo regionale, determinanti una disparità di trattamento rispetto agli operatori di altre regioni dove non è previsto alcun vincolo di esclusività con l’agenzia – Pericolo di frammentazione di tale professione a livello regionale – Violazione dei principi in materia di concorrenza riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, art. 76, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo; decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, art. 20; decreto del Ministro del turismo del 5 agosto 2021, n. 1432.
Turismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Accompagnatore turistico – Previsione che è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche – Requisiti previsti per lo svolgimento – Previsione di corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione – Modalità e contenuti di tali corsi – Previsione che il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi – Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione – Divieto di prosecuzione dell’attività in caso di perdita di uno dei requisiti dell’attività – Previsione che è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale – Individuazione con regolamento delle articolazioni della professione – Requisiti per l’esercizio della professione di guida ambientale – Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale – Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalità di accesso e contenuti - Obblighi professionali – Pubblicità dei prezzi delle prestazioni professionali – Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione – Divieto di prosecuzione dell’attività in caso di perdita di uno dei requisiti dell’attività – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che prevede l’introduzione ex novo e in assenza di una disciplina statale di riferimento, delle figure professionali dell’accompagnatore turistico, della guida ambientale nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di prosecuzione delle relative attività – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni – Disposizioni che, delineando una regolamentazione applicabile solo al proprio ambito territoriale di riferimento, è suscettibile di impedire od ostacolare l’esercizio della medesima attività da parte di operatori residenti nel territorio di altre regioni – Violazione dei principi in materia di concorrenza riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt. 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109 e 110.
- Costituzione artt. 3, comma secondo, e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo; decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, art. 6, Allegato 1; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.
Turismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Prevista definizione dell'attività di maestro di sci – Istituzione dell’albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana tale professione – Previsione che si intende esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni – Suddivisione dell’albo per specialità nelle sezioni di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri di sci di snowboard – Requisiti per l'iscrizione all'albo – Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione – Modalità di accesso e contenuti dei corsi – Determinazione con deliberazione della Giunta regionale delle materie oggetto di tali corsi, del numero delle ore e delle modalità di accesso dei maestri di sci di altre regioni e Stati – Previsione che il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 – Previsione che l'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana – Effettuazione dell’iscrizione a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello Stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 – Previsione che l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale – Disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci – Sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci – Previsione che la prosecuzione dell'attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività e in tal caso viene ritirata la tessera di riconoscimento – Ricorso del Governo – Denunciata previsione ripetitiva del contenuto della disposizione statale relativa alla definizione della figura professionale – Contrasto con la giurisprudenza costituzionale secondo la quale alla legge regionale non è consentito di ripetere quanto già stabilito da una normativa nazionale – Disciplina regionale che suddividendo l’albo in diverse specialità, parcellizza la figura professionale definita dal legislatore statale in modo unitario – Disposizioni che illegittimamente stabiliscono che i corsi di qualificazione propedeutici all’iscrizione all’albo regionale riguardano la “singola specialità” – Previsione dei requisiti di accesso all’albo regionale non perfettamente coincidenti con quelli fissati dal legislatore statale e ostacolanti il trasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all’altro – Disciplina regionale relativa ai corsi di qualificazione in contrasto con i principi dettati dalla normativa di riferimento in materia – Ulteriore contrasto con la normativa nazionale che individua nel Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorità competente a ricevere le domande per il riconoscimento delle qualifiche professionali degli appartenenti a paesi extra UE – Disposizioni regionali che, in spregio a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ripetono, in materia di esercizio abusivo della professione e in relazione alla disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci, quanto già stabilità da una legge statale – Introduzione di un doppio sistema sanzionatorio che si cumula alla sanzione penale – Contrasto con il meccanismo di prevalenza previsto dalla normativa nazionale di riferimento – Contrasto con la normativa interposta che accorda al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci tutte le funzioni attinenti, tra l’altro, alla tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull’esercizio della professione, l’applicazione delle sanzioni disciplinari – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni – Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale.
- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo; legge 8 marzo 1991, n. 81, artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 e 13.
Turismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Prevista definizione dell'attività di guida alpina – Albo professionale regionale delle guide alpine – Previsione che è da intendersi esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni – Requisiti per l'iscrizione – Guide alpine di altre regioni e stati – Previsione che le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine di tale regione – Previsione che l'iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza – Collegio regionale delle guide alpine –Sanzioni disciplinari e amministrative – Divieto del comune di prosecuzione dell'attività professionale di guida alpina, qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività – Ricorso del Governo – Denunciate previsioni che, in spregio a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ripetono, si sovrappongono o contrastano con quanto già stabilità da una legge statale di riferimento – Ulteriore conflitto con la legge statale interposta disciplinante il trasferimento e l’aggregazione temporanea delle guide alpine – Contrasto con il d.lgs. n. 206 del 2007 che individua nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorità competente per il riconoscimento della qualifiche professionali degli appartenenti ai Paesi extra UE – Disciplina regionale sulla perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività che confligge con la normativa statale interposta che accorda al direttivo del Consiglio regionale delle guide il potere di inibire la prosecuzione della professione – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza – Invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia penale attesa l’introduzione di un doppio binario sanzionatorio in materia di sanzioni alle guide alpine – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.
- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt.125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera e) ed l), e terzo; legge 2 gennaio 1989, n.6, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 17; decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.
Norme impugnate:
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 22 Co. 6
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 41 Co. 3
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 41 Co. 4
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 42
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 43
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 44
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 45
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 59
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 76 Co. 4
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 95
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 96
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 97
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 98
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 99
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 100
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 101
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 102
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 103
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 104
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 105
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 106
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 107
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 108
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 109
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 110
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 111
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 112
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 113
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 114
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 115
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 116
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 117
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 118
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 123
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 124
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 125
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 126
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 127
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 130
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 131
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 134
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 136
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 137
legge della Regione Toscana del 31/12/2024 Num. 61 Art. 144
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co. 1
Costituzione Art. 3 Co. 2
Costituzione Art. 41 Co.
Costituzione Art. 42 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
codice civile Art. 832 Co.
legge Art. 2 Co.
legge Art. 3 Co.
legge Art. 4 Co.
legge Art. 5 Co.
legge Art. 6 Co.
legge Art. 13 Co.
legge Art. 14 Co.
legge Art. 15 Co.
legge Art. 17 Co.
legge Art. 2 Co.
legge Art. 3 Co.
legge Art. 4 Co.
legge Art. 5 Co.
legge Art. 7 Co.
legge Art. 10 Co.
legge Art. 12 Co.
legge Art. 13 Co.
decreto legislativo Art. 1 Co. 3
decreto legislativo Art. 6 Co.
decreto legislativo Art. 20 Co.
decreto del Presidente della Repubblica Art. Co.
decreto legislativo Art. Co.
decreto legislativo Art. Co.
decreto ministeriale Art. Co.
Udienza Pubblica del 08/10/2025 rel. SANDULLI M. A.
Testo dell'ricorso
N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 marzo 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 marzo 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana - Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacita' ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unita' immobiliari residenziali nella loro disponibilita', ubicate entro duecento metri, misurati nel piu' breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purche' sia garantita l'unitarieta' della gestione, l'utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell'albergo - Previsione che, ferma restando la possibilita' di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unita' immobiliari per le previste attivita' e' consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva. Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Previsione che l'esercizio delle attivita' ricettive e' consentito esclusivamente in immobili e unita' immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva - Previsione che l'attivita' di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto, o da societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in piu' strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non puo' comunque superare il numero di camere e la capacita' ricettiva di una singola struttura - Previsione che gli affittacamere, i bed and breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze d'epoca possono essere gestiti unicamente in forma imprenditoriale - Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Previsione che la disciplina di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio 2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attivita' di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d'uso residenziale sia turistico-ricettiva. Turismo - Locazione - Norme della Regione Toscana - Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attivita' di locazione turistica breve - Previsione che consente ai comuni a piu' alta densita' turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare, con proprio regolamento, zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalita' turistiche, delle attivita' di locazione breve esercitate anche in forma imprenditoriale - Previsione che tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di stretta necessita', proporzionalita' e non discriminazione e sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale e per garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine - Previsione, che i medesimi criteri sono definiti, tra l'altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilita' di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialita', anche in termini qualitativi. Turismo - Agenzie di viaggi - Norme della Regione Toscana - Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attivita' - Previsione che il direttore tecnico deve prestare la propria attivita' lavorativa con carattere di continuita' ed esclusivita' in una sola agenzia. Turismo - Professioni - Norme della Regione Toscana - Accompagnatore turistico - Previsione che e' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche - Requisiti previsti per lo svolgimento - Previsione di corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione - Modalita' e contenuti di tali corsi - Previsione che il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi - Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla regione - Divieto di prosecuzione dell'attivita' in caso di perdita di uno dei requisiti dell'attivita' - Previsione che e' guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale - Individuazione con regolamento delle articolazioni della professione - Requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale - Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale - Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalita' di accesso e contenuti - Obblighi professionali - Pubblicita' dei prezzi delle prestazioni professionali - Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla regione - Divieto di prosecuzione dell'attivita' in caso di perdita di uno dei requisiti dell'attivita'. Turismo - Professioni - Norme della Regione Toscana - Prevista definizione dell'attivita' di maestro di sci - Istituzione dell'albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana tale professione - Previsione che si intende esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni - Suddivisione dell'albo per specialita' nelle sezioni di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri di sci di snowboard - Requisiti per l'iscrizione all'albo - Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione - Modalita' di accesso e contenuti dei corsi - Determinazione con deliberazione della Giunta regionale delle materie oggetto di tali corsi, del numero delle ore e delle modalita' di accesso dei maestri di sci di altre regioni e Stati - Previsione che il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 - Previsione che l'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all'Unione europea e' subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana - Effettuazione dell'iscrizione a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello Stato di provenienza, di verifica della reciprocita' di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 - Previsione che l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci e' punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale - Disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci - Sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci - Previsione che la prosecuzione dell'attivita' professionale di maestro di sci e' vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' e in tal caso viene ritirata la tessera di riconoscimento. Turismo - Professioni - Norme della Regione Toscana - Prevista definizione dell'attivita' di guida alpina -Albo professionale regionale delle guide alpine - Previsione che e' da intendersi esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni - Requisiti per l'iscrizione - Guide alpine di altre regioni e Stati - Previsione che le guide alpine gia' iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine di tale regione - Previsione che l'iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, e' subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza - Collegio regionale delle guide alpine - Sanzioni disciplinari e amministrative - Divieto del comune di prosecuzione dell'attivita' professionale di guida alpina, qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'. - Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024 n. 61 (Testo unico del turismo), artt. 22, comma 6; 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44; 45; 59; 76, comma 4; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 123; 124; 125; 126; 127; 130; 131; 134; 136; 137 e 144. (GU n. 14 del 02-04-2025) Ricorso ex art. 127 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, (c.f. 80224030587), fax 06/96514000 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 - ricorrente; contro: Regione Toscana, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore (cod. fisc. 01386030488), nella sua sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati - Piazza Duomo, 10 - 50122 - Firenze, regionetoscana@postacert.toscana.it - resistente; per la declaratoria della illegittimita' costituzionale Giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 7 marzo 2025, degli articoli 22, comma 6; 41, commi 3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 144; 59; 76, comma 4; articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, e 110; 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124; 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 pubblicata nel BUR n. 2, parte prima, in data 8 gennaio 2025, recante «Testo unico del turismo». Le norme della legge regionale, recanti la disciplina in modo organico del sistema turistico regionale, ad avviso del Governo, presentando diversi profili di illegittimita' costituzionale, devono essere impugnate per i seguenti: Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 6, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. L'art. 22, comma 6, prevede che «Gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacita' ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unita' immobiliari residenziali nella loro disponibilita', ubicate entro duecento metri, misurati nel piu' breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purche' sia garantita l'unitarieta' della gestione, l'utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell'albergo. Ferma restando la possibilita' di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unita' immobiliari per le attivita' di cui al presente comma e' consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva». La disposizione non risulta in linea con l'esigenza di garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita' sottesi all'art. 3 della Costituzione, dal momento che il potere comunale di stabilire una percentuale inferiore al 40 per cento della capacita' ricettiva non e' riferito ad alcun criterio di commisurazione predeterminato per legge e puo', quindi, dare luogo ad applicazioni arbitrarie e immotivate. Risulta dunque incisa la liberta' d'impresa degli albergatori, tutelata dall'art. 41 della Costituzione rispetto alla quale la possibilita' di incrementare la capacita' ricettiva dell'azienda e' funzionale. La liberta' d'impresa e' dunque esposta al rischio di limitazioni territoriali non giustificate da reali ragioni di interesse pubblico, non essendo chiaro su quali basi ciascun comune possa comprimere il diritto ad aumentare la propria capacita' ricettiva sino ad annullarlo integralmente. La sussistenza della violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione emerge alla stregua dei principi piu' volte enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. L'iniziativa economica privata, come enuncia il primo comma dell'art. 41 della Costituzione, e' oggetto di una liberta' garantita, nella cui protezione si esprime, quale principio generale di ispirazione liberista, la tutela costituzionale dell'attivita' d'impresa, pur nel rispetto dell'«utilita' sociale» con cui non puo' essere in contrasto (secondo comma dell'art. 41). In simmetria con il parametro interno, la liberta' di impresa - da leggere oggi anche alla luce dei Trattati e, in generale, del diritto dell'Unione europea (sentenza n. 218 del 2021) - e' riconosciuta, altresi', dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE). Le possibili limitazioni di tale liberta' devono, innanzi tutto, avere una base legale, stante «la regola della riserva di legge nel campo delle private liberta' nella materia economica, comprensive della liberta' di iniziativa» (sentenza n. 40 del 1964); regola per cui le «determinazioni della legge [...] possono essere diverse anche di contenuto, a seconda della natura dell'attivita' economica e della utilita' sociale da perseguire ma non possono mai mancare del tutto» (sentenza n. 388 del 1992). Inoltre, il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilita' sociale deve rispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e proporzionalita' (art. 3, primo comma della Costituzione). Si tratta di una «complessa operazione di bilanciamento» per la quale vengono in evidenza «il contesto sociale ed economico di riferimento», «le esigenze generali del mercato in cui si realizza la liberta' di impresa», nonche' «le legittime aspettative degli operatori» (sentenza n. 218 del 2021). Nel rispetto di tali principi non e' configurabile una lesione della liberta' d'iniziativa economica ove l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilita' sociale. Se e' vero, quindi, che la liberta' di impresa puo' essere limitata in ragione di tale bilanciamento, tuttavia, come ha piu' volte sottolineato codesta Corte, per un verso, l'individuazione dell'utilita' sociale non deve essere arbitraria e, per un altro, gli interventi del legislatore non possono perseguirla con misure palesemente incongrue (ex plurimis, sentenze n. 85 del 2020, n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 247 e n. 152 del 2010 e n. 167 del 2009). Nella fattispecie, come anticipato, il citato art. 22, comma 6, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, atteso che il legislatore attribuisce ai comuni il potere di introdurre trattamenti ingiustificati non in linea con il principio di proporzionalita' - ragionevolezza e a detrimento della tutela della liberta' d'iniziativa economica, esposta concretamente a rischio in assenza di ragioni di utilita' sociale. Il potere attribuito ai comuni di fissare una percentuale inferiore al limite previsto dalla legge regionale per l'aumento della capacita' ricettiva alberghiera si pone, infatti, quale misura palesemente incongrua e in ogni caso tale da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado cosi' elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990). 2) Illegittimita' costituzionale degli articoli 41, commi 3 e 4, 42, 43, 44,45 e 144 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2, lettera 1) della Costituzione, in relazione all'art. 832 del codice civile. Gli articoli 41, commi 3 e 4, 42, 43, 44,45 e 144, dettano disposizioni in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. In particolare, l'art. 41, comma 3, cit. stabilisce che l'esercizio delle attivita' di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze e residenze d'epoca «e' consentito esclusivamente in immobili e unita' immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva», con cio' escludendo quelli aventi destinazione d'uso residenziale. Soggiunge il comma 4 che l'attivita' di affittacamere, bed and breakfast o di residenza d'epoca «svolta da uno stesso soggetto, o da societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in piu' strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non puo' comunque superare il numero di camere e la capacita' ricettiva di una singola struttura». I successivi articoli 42, 43, 44 e 45, poi, prevedono per tutte le suddette strutture ricettive non alberghiere (1) , la gestione unicamente «in forma imprenditoriale», escludendo cosi' che in Toscana possa svolgersi attivita' di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze e residenze d'epoca in forma non imprenditoriale. In via transitoria, poi, l'art. 144, comma 3, della legge regionale impugnata stabilisce che le previsioni del citato art. 41, comma 3, in materia di destinazione d'uso, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Il complesso delle sopra riportate disposizioni risulta gravemente lesivo della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui agli articoli 42, comma 2 e 117, comma 2, lettera 1) della Costituzione, posto che la proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge «che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale [...]». La scelta, radicale e incomprensibile, di non consentire piu' sul territorio toscano l'esercizio in forma non imprenditoriale delle attivita' di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze e residenze d'epoca limita fortemente la possibilita' per i (soli) proprietari di immobili della regione di godere appieno del proprio diritto dominicale, concedendone il godimento a terzi per finalita' turistiche, come invece avviene nel resto d'Italia. Oltretutto, il contenuto del diritto di proprieta', tra cui la scelta di sfruttare economicamente le potenzialita' offerte da un bene anche in forma non imprenditoriale, rientra pacificamente nella materia dell'ordinamento civile, posto che l'art. 832 del codice civile stabilisce in termini generali che il proprietario «ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico». Il concetto di limitazioni al diritto dominicale, sotteso tanto all'art. 42 della Costituzione che all'art. 832 del codice civile, tuttavia, non appare compatibile con le previsioni contenute negli articoli 42, 43,44 e 45, che prescrivono, per tutte le suddette strutture ricettive aventi le caratteristiche della civile abitazione, la sola gestione «in forma imprenditoriale». Si tratta, infatti, di una restrizione legale non collegata ne' ad una peculiarita' del territorio toscano rispetto al resto della Repubblica, ne' ad esigenze di pubblico interesse volte a conformare in modo cosi' rigido la proprieta' immobiliare rispetto alla sua funzione sociale. Al contrario, in modo del tutto sproporzionato e irragionevole, dette previsioni hanno per oggetto di deprivare un'amplia platea di proprietari fondiari della possibilita' di ritrarre un reddito dai loro beni e, addirittura, per effetto di ostacolare la produzione di un gettito tributario per tali attivita', non essendovi alcuna certezza in merito al fatto che gli immobili in questione sarebbero altrettanto utilmente valorizzabili. Ad aggravare tale situazione, viene poi introdotta un'irragionevole discriminazione operata in sede di disposizioni transitorie tra i proprietari che, alla data di entrata in vigore della legge, esercitavano dette attivita' in forma non imprenditoriale, che possono continuare a farlo in conformita' alla legislazione previgente, e coloro i quali intendono per la prima volta avvalersi di tale facolta' dominicale in epoca successiva, ai quali e' preclusa. Per cio' che riguarda l'esclusione della destinazione d'uso residenziale (art. 41, comma 3), la relativa prescrizione appare manifestamente illogica e incoerente con le caratteristiche fondamentali di questo tipo di ricettivita' per come definita dalla stessa legge regionale in oggetto. Infatti, se le strutture ricettive si qualificano per il fatto di avere «le caratteristiche della civile abitazione» non si comprende poi per quale obiettiva ragione di interesse pubblico esse debbano avere una differente destinazione dal punto di vista urbanistico e non possano, cioe', averne una residenziale. Si tratta di disposizione non in linea con il principio di ragionevolezza e che lede l'esercizio del diritto dominicale; essa non risponde ad esigenze imperative di interesse generale che possono giustificare restrizioni alla liberta' di organizzazione e svolgimento dell'attivita' di impresa. L'art. 144, comma 3 delinea un'irragionevole discriminazione atteso che la citata disposizione transitoria distingue - per individuare l'ambito di applicazione temporale - tra i proprietari che, alla data di entrata in vigore dell'art. 41, comma 3 (31 luglio 2026), esercitavano le attivita' etra-alberghiera con destinazione d'uso residenziale sia turistico ricettiva, che possono continuare a farlo in conformita' alla legislazione urbanistica previgente, e coloro i quali intendono per la prima volta avvalersi di tale facolta' in epoca successiva, ai quali e' preclusa. Da ultimo, anche la limitazione contenuta nell'art. 41, comma 4, alla gestione di tali strutture nell'ambito del medesimo edificio, che «non puo' comunque superare il numero di camere e la capacita' ricettiva di una singola struttura», e' del tutto priva di ragionevolezza; inoltre, non solo lede il diritto dominicale ma si pone anche in aperto contrasto, al pari della precedente disposizione citata, con la liberta' di iniziativa economica, di cui all'art. 41 della Costituzione, posto che preclude alla ricettivita' svolta in forma imprenditoriale la possibilita' di trovare l'assetto organizzativo e dimensionale ritenuto piu' confacente alla produzione di ricchezza.. Per tutte le ragioni sopra esposte, gli articoli 41, commi 3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 144, presentano evidenti profili di illegittimita' costituzionale per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2, lettera 1) della Costituzione, in relazione all'art. 832 del codice civile, perche', oltre ad essere gravemente lesive della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, introducono limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto del proprietario di disporre del proprio immobile concedendone il godimento a terzi per fini turistici, oltre che alla liberta' d'intrapresa. 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 59 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, per violazione degli articoli 3, 117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione, in relazione all'art. 832 del codice civile. L'art. 59 prevede criteri e limiti per lo svolgimento dell'attivita' di locazione turistica breve, consentendo ai comuni a piu' alta densita' turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare, con proprio regolamento «zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalita' turistiche, delle attivita' di locazione breve di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 [...] esercitate anche in forma imprenditoriale». La detta disposizione prosegue, precisando che «2. I criteri e i limiti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di stretta necessita, proporzionalita' e non discriminazione, sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale, nonche' di garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine. Tali criteri, in riferimento alla zona o area interessata, sono definiti tenendo conto, in particolare: a) del rapporto tra il numero di posti letto nelle unita' immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e la popolazione residente; b) della distribuzione e della capacita' ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere; c) delle caratteristiche del tessuto urbano; d) della necessita' di tutelare, anche con riferimento alla sostenibilita' ambientale, il valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico; e) della necessita' di garantire che il servizio di accoglienza sia effettuato con elevati standard qualitativi; f) di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilita' di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialita', anche in termini qualitativi. 3. I criteri e i limiti di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto al comma 2, possono consistere, in particolare: a) nella limitazione, per determinate zone omogenee, dello svolgimento dell'attivita' di locazione breve; b) nell'individuazione di uno specifico rapporto che deve sussistere fra superficie dell'immobile e numero di ospiti ammessi; c) nella definizione di requisiti e standard di qualita' che gli immobili adibiti a locazione breve devono possedere con riferimento, in particolare, all'accessibilita' degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonche' alla presenza di servizi di connettivita'. 4. Nei comuni dotati del regolamento di cui al comma 1, l'esercizio dell'attivita' di locazione breve, per le zone o aree interessate, e' subordinato al rilascio al locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unita' immobiliare che si intende locare. Il comune puo' stabilire un limite massimo di autorizzazioni per determinate zone omogenee. 5. La richiesta di autorizzazione contiene gli elementi che costituiscono oggetto della comunicazione di cui all'art. 60 o della SCIA di cui all'art. 61. Il rilascio dell'autorizzazione esonera il richiedente dagli adempimenti previsti dai medesimi articoli. 6. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve di una porzione dell'unita immobiliare in cui il locatore ha la residenza, nonche' di un singolo locale all'interno della medesima unita' immobiliare. 7. I comuni, nell'ambito del regolamento di cui al comma 1, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare un'attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dal presente articolo. Tali disposizioni, in fase di prima attuazione del regolamento, escludono dall'applicazione dei medesimi limiti, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, gli immobili e le unita' immobiliari gia' destinati, nel corso dell'anno 2024, all'attivita' di locazione breve, in conformita' alla normativa vigente». La disposizione impugnata e' palesemente lesiva innanzitutto della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile in quanto, in disparte la descrizione dei presupposti per l'introduzione a livello locale di un simile penetrante regime amministrativo per l'esercizio dell'attivita' di locazione breve, finisce per consentire limitazioni su base micro-territoriale dei diritti dominicali dei proprietari immobiliari, ai quali puo' essere radicalmente precluso o puo' essere reso estremamente difficoltoso ritrarre un reddito dai propri beni concedendone il godimento a terzi per scopi turistici. Inoltre, l'art. 59, citato si fa illegittimamente interprete di interessi pubblici che l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione riserva all'esclusiva potesta' legislativa statale, come e' per la tutela dei beni culturali, tale essendo il senso da attribuire all'espressione «corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale» richiamata dalla medesima disposizione regionale. Il tutto per tacere del fatto che la stessa potesta' normativa secondaria, pur essendo ascrivibile ai poteri afferenti alla materia del Governo del territorio, come tale devoluta alla competenza legislativa concorrente dall'art. 117, terzo comma della Costituzione, non e' prevista come principio fondamentale della materia in alcuna legge statale di settore, dato che ne' il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne' il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o neppure il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, consentono in alcun modo ai comuni di intervenire sullo specifico fenomeno delle locazioni brevi ad uso turistico negli stringenti termini prefigurati dalla legge regionale toscana. Inoltre, nel merito dei criteri in concreto enucleati, la disposizione appare anche gravemente contraddittoria perche' quale giustificazione per l'introduzione di detta specifica potesta' locale di Governo del territorio - che come detto e' sconosciuta alla legislazione statale, che dovrebbe invece darle un fondamento - indica la finalita' di «preservazione del tessuto sociale» e «di garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine»; nondimeno, nella concreta declinazione dei relativi criteri, si limita a fare generico riferimento a «ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilita' di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialita', anche in termini qualitativi». In altri termini, i mezzi predisposti per raggiungere lo scopo non sono coerenti con gli obiettivi dichiarati, posto che la «distribuzione e ... [la] capacita' ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere», «le caratteristiche del tessuto urbano», la «necessita' di tutelare, anche con riferimento alla sostenibilita' ambientale, il valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico» e la «necessita' di garantire che il servizio di accoglienza sia effettuato con elevati standard qualitativi», indicate quali criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare dei comuni, non hanno alcuna attinenza con il diverso tema, proclamato come centrale, della garanzia della disponibilita' di un numero adeguato di alloggi a prezzo accessibile. In conclusione l'art. 59 della legge in oggetto presenta palesi profili di illegittimita' costituzionale per violazione degli articoli 3, 117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione, in relazione all'art. 832 del codice civile, perche' introduce un regime amministrativo limitativo del diritto del proprietario di disporre del proprio immobile concedendone il godimento a terzi per fini turistici, al dichiarato scopo di tutelare interessi pubblici devoluti all'esclusiva competenza statale, attraverso una potesta' di Governo del territorio sconosciuta ai principi generali della materia sanciti da fonti statali e al fine di perseguire obiettivi dichiarati distonici rispetto ai mezzi a cio' predisposti. 4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 20 del decreto legislativo n. 79 del 2011 quale norma interposta e dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. Giova muovere da una premessa di carattere generale in merito alle numerose disposizioni contenute nei Titoli VI e VIII della legge regionale riguardanti, rispettivamente le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche. Le disposizioni che saranno di seguito specificamente individuate, presentano plurimi profili di illegittimita' costituzionale comuni a tutte le disposizioni che saranno di seguito illustrate. Si tratta di disposizioni meramente ripetitive di norme contenute in leggi statali; cio', in violazione del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui «alla legge regionale non e' consentito ripetere quanto gia' stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonche' n. 57 del 2007)» (Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271). In altri casi, si tratta di disposizioni recanti una disciplina distonica o comunque non pienamente corrispondente a quella recata dalle leggi statali ovvero si tratta di disposizioni che introducono nuove figure professionali; cio', in violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui tutela e' riservata alla potesta' legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e dell'art. 117, terzo comma, in materia di riparto di competenze tra Stato e regioni in materia disciplina delle professioni. A tal ultimo riguardo, secondo il consolidato orientamento del giudice delle leggi, «la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale; e che tale principio, al di la' della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura [...] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da cio' derivando che non e' nei poteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali" (sentenza n. 98 del 2013, come richiamata dalla sentenza n. 209 del 2020)» (Corte costituzionale, 23 giugno 2023, n. 127). Ne' sembra, sul piano tecnico, che la circostanza che il legislatore regionale abbia utilizzato, nell'istituire nuove figure professionale, la locuzione «nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale», prospettando una sorta di cedevolezza della disciplina regionale in presenza di un intervento da parte del legislatore nazionale, possa, ex se, rendere costituzionalmente legittima l'iniziativa del legislatore regionale. Infatti, la c.d. «cedevolezza invertita» (che, come noto, opera al contrario rispetto al suo normale funzionamento, quello ossia in base al quale lo Stato, onde evitare vuoti normativi nell'ordinamento giuridico e dunque allo scopo di scongiurare il pericolo di lacune normative nel sistema, disciplina ambiti riservati alla competenza regionale sino a quando le Regioni non interverranno con propri provvedimenti) e' stata ammessa dalla Corte costituzionale con le note sentenze n. 1 del 2019 e n. 222 del 2020 esclusivamente in relazione a situazioni nelle quali si intreccino quantomeno competenze statali e regionali, riconoscendo in tale caso alle regioni la possibilita' di intervenire e di disciplinare provvisoriamente ed eccezionalmente la materia, in caso di inerzia statale e fino all'adozione delle relativa disciplina statale. Orbene, in relazione alla materia delle professioni, il principio della c.d. cedevolezza invertita non e' in alcun modo predicabile in quanto ontologicamente incompatibile con l'esigenza di assicurare, in caso di istituzione di nuove figure professionali, una disciplina unitaria funzionale ad assicurare la concorrenza sull'intero territorio nazionale, ad evitare indebite discriminazioni legate ad ambiti territoriali infra statuali e a garantire il pieno esercizio della libera prestazione di servizi e della liberta' di stabilimento di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonche' il conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (relativa ai servizi nel mercato interno) e alla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). A cio' aggiungasi che, diversamente opinando, l'istituzione di una nuova figura professionale, con l'individuazione dei relativi profili e dei titoli abilitanti, verrebbe rimessa all'iniziativa delle Regioni e non anche dello Stato (come ripetutamente affermato dal giudice delle leggi) cui spetta invece in via esclusiva il compito di verificare se una determina attivita' abbia il contenuto e i connotati necessari per essere qualificata come una professione. In tal senso, l'assenza di una disciplina statale recante la positivizzazione di una determinata attivita' come una professione, lungi dal potersi qualificare come una mera inerzia legittimante (in ipotesi) l'assunzione di iniziative legislative da parte delle singole regioni, ben puo' qualificarsi come volonta' del legislatore statale di non intervenire, con conseguente impossibilita' per il legislatore regionale di superare o di sostituirsi alla stessa. Tanto evidenziato in termini generali, con specifico riguardo alle singole disposizioni della legge regionale in oggetto, si procede ora ad esaminare, con il presente motivo, le disposizioni del titolo VI oggetto che sono oggetto di censura. Per quanto riguarda le norme contenute nel titolo VI della legge in esame, recante la disciplina delle «Agenzie di viaggio e turismo», l'art. 76 regola i requisiti e gli obblighi per l'esercizio dell'attivita' delle agenzie di viaggio e turismo. Nel dettaglio, l'art. 76 prevede che: «1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e il suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 773/1931, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del medesimo regio decreto 773/1931. 2. In caso di societa' o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali e' previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 159/2011. 3. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di societa' o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso dell'abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio. 4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attivita' lavorativa con carattere di continuita' ed esclusivita' in una sola agenzia. 5. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilita' civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell'art. 47, comma 1, dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011. 6. Le agenzie di viaggio sono tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011. 7. L'attivita' di agenzia di viaggio e' svolta in un locale idoneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, che in caso di vendita diretta al pubblico deve essere aperto al pubblico.». Ai sensi dell'art. 76, comma 4, il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio deve prestare la propria attivita' lavorativa con carattere di continuita' ed esclusivita' per una sola agenzia. Al riguardo, si osserva preliminarmente che, come noto, la professione di «Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo» e' contemplata dall'art. 20 del c.d. «Codice del turismo», approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, secondo cui: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». Con decreto ministeriale n. 1432 del 2021, il Ministero del turismo e', quindi, intervento a dettare i requisiti richiesti a livello nazionale per l'esercizio della professione dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, senza prevedere alcun vincolo di esclusivita' in capo agli stessi. Conseguentemente, la disposizione introdotta all'art. 76, comma 4 della legge regionale in esame, travalica anzitutto i limiti della competenza legislativa concorrente attribuita al legislatore regionale ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, che colloca le «professioni» tra le materie oggetto di potesta' legislativa concorrente. In questa materia, infatti, spetta allo Stato la determinazione, per via legislativa, dei principi fondamentali, mentre alle regioni compete la determinazione della disciplina di dettaglio. La consolidata giurisprudenza Corte costituzionale ha piu' volte riconosciuto che «la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale. Tale principio, al di la' della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da cio' deriva che non e' nei poteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza n. 153 del 2006, nonche', ex plurimis sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 300 del 2010)» (Corte costituzionale, 23 giugno 2023, n. 127; cfr. altresi' Corte costituzionale n. 178/2014). La disposizione regionale, altresi', nell'introdurre delle limitazioni valide soltanto sul suolo regionale, determina una disparita' di trattamento tra gli operatori del settore che esercitano l'attivita' nella regione Toscana e quelli che, invece, operano in altre regioni nelle quali non e' previsto alcun vicolo di esclusivita', con effetti negativi anche in termini di rischio di frammentazione, a livello regionale, della disciplina di tale professione, con conseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui tutela e' riservata alla potesta' legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, primo e comma secondo, lettera e) della Costituzione. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'art. 76, comma 4 della legge regionale in oggetto e' in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 20 del decreto legislativo n. 79 del 2011 quale norma interposta e con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione. 5) Illegittimita' costituzionale degli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, e 110 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 79 del 2011 e all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 quali norme interposte e dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione Il titolo VIII reca disposizioni in materia di «professioni turistiche» che risultano presentare plurimi comuni profili di illegittimita' costituzionale. In particolare, il Capo II (artt. 95-101) e il Capo III (art. 102-110) del titolo VIII disciplinano, rispettivamente, la figura del c.d. «Accompagnatore turistico» e della «Guida ambientale». Con riferimento alla figura del c.d. «Accompagnatore turistico» si indicano di seguito le disposizioni della legge regionale oggetto di censura. L'art. 95, al comma 1, stabilisce che: «Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'art. 6 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, e' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.» mentre al comma 2, prevede che: «Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attivita' lavorativa». Vengono, poi, disciplinati i requisiti per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico (art. 96), i corsi di qualificazione riconosciuti dalla regione (articoli 97-98), la pubblicita' dei prezzi (art. 99), le sanzioni amministrative in caso di esercizio della stessa in assenza dei requisiti stabiliti dalla regione (art. 100) e il divieto di prosecuzione dell'attivita' in caso di perdita di uno dei requisiti dell'attivita' (art. 101). Quanto alla figura della c.d. «Guida ambientale», l'art. 102, comma 1, della legge regionale fornisce la seguente definizione: «Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'art. 6 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, e' guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche». L'art. 102, comma 2, rinvia ad un regolamento regionale «le articolazioni della professione». Vengono poi disciplinati i requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale (art. 103), i rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale (art. 104), i corsi di qualificazione e specializzazione riconosciuti dalla regione (articoli 105 e 106), gli obblighi professionali (art. 107) e la pubblicita' dei prezzi (art. 108) le sanzioni amministrative in caso di esercizio della stessa in assenza dei requisiti stabiliti dalla regione (art. 109110). Tanto premesso, le dette disposizioni della legge regionale, nel momento in cui hanno previsto l'introduzione, ex novo e, in assenza di una disciplina statale di riferimento, delle figure professionali dell'accompagnatore turistico e della guida ambientale, si pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, che colloca le «professioni» tra le materie oggetto di potesta' legislativa concorrente. Come gia' evidenziato spetta allo Stato la determinazione, per via legislativa, dei principi fondamentali, mentre alle regioni compete la determinazione della disciplina di dettaglio. In altri termini, la potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui «La potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale»). Al riguardo, la Corte costituzionale ha precisato che: «non spetta alla legge regionale ne' creare nuove professioni, ne' introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009), ne', infine, assegnare tali compiti all'amministrazione regionale, e in particolare alla Giunta (sentenze n. 93 del 2008, n. 449 del 2006). Infatti, la potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131)» (Corte costituzionale, 22 luglio 2011, n. 230). Le disposizioni della legge regionale sopra menzionate introducono la nuova figura professionale dell'accompagnatore turistico e della guida ambientale di cui vengono definiti, tra gli altri, i requisiti di accesso alle professioni, cosi' travalicando i limiti della competenza legislativa concorrente attribuitagli dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione. Il legislatore regionale non puo' introdurre nuove figure professionali in assenza della preventiva individuazione delle stesse da parte del legislatore statale. Va sul punto evidenziato che in materia di professioni turistiche, il legislatore nazionale si limita a dettare la definizione generale delle professioni turistiche, avendo provveduto a tipizzare soltanto alcune delle professioni riconducibile nella definizione di cui all'art. 6 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011 (recante il «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio») a mente del quale «1. Sono professioni turistiche quelle attivita', aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di ospitalita', assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.». Con specifico riguardo alla disciplina delle professioni turistiche, la Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittima una legge regionale che istitutiva la figura dello «animatore turistico», ha precisato che «...la giurisprudenza della Corte e' ferma nel senso che compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio. Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche. In tal senso, esplicitamente, la recente sentenza n. 222 del 2008 ha statuito che «l'attribuzione della materia delle "professioni" alla competenza dello Stato [...] prescinde dal settore nel quale l'attivita' professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali censurate, nel descriverne i connotati distintivi, istituisce una nuova professione di "animatore turistico", secondo la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, ne' in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la quale, all'art. 7, comma 5, definisce "professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti..."» (Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271). Il legislatore regionale, cosi' facendo, introduce altresi' una frammentazione, a livello regionale, della disciplina di tali professioni, con conseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui tutela e' riservata in ogni caso alla potesta' legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, primo e comma secondo, lettera e) della Costituzione. Inoltre, gli articoli 100, 101, 109 e 110 della legge regionale, nella parte in cui prevedono le sanzioni amministrative pecuniarie e il divieto di prosecuzione dell'attivita', incorrono nei vizi di illegittimita' costituzionale gia' denunciati atteso che il legislatore regionale, non potendo introdurre una siffatta disciplina in materia di professioni turistiche (accompagnatore turistico e guida ambientale) per le ragioni gia' esposte, non avrebbe potuto introdurre le ivi descritte sanzioni amministrative. Al riguardo, si richiamano i principi fissati da codesta Corte la quale ha evidenziato che la competenza a prevedere sanzioni amministrative, ancorche' non costituisca materia a se' stante, «accede alle materie sostanziali» (sentenza n. 12 del 2004) alle quali le sanzioni si riferiscono, spettando dunque la loro previsione all'ente «nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile (ex multis, sentenze n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004)» (sentenza n. 148 del 2018, punto 5.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 121 del 2018, punto 16.2. del Considerato in diritto). Nella fattispecie, come sopra si e' evidenziato, la materia sostanziale delle professioni e' riservata al legislatore statale che ne definisce i principi (e, nella fattispecie, i comportamenti che meritano di essere sanzionati), non potendo dunque il legislatore regionale invadere, anche sotto tale profilo, la relativa competenza in materia. Peraltro, nel richiamare sopra evidenziato in ordine alla frammentazione contenuta a livello regionale, della disciplina delle professioni di accompagnatore turistico e guida alpina, con conseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui tutela e' riservata alla potesta' legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, primo e comma secondo, lettera e) della Cost, la previsioni di sanzioni amministrative a livello regionale relativamente a tale materia, incorre parimenti nei vizi di illegittimita' costituzionale. L'art. 103, al comma 3, inoltre prevede che «l'esercizio della professione di guida ambientale da parte di lavoratori autonomi e' soggetto a SCIA (Segnalazione certificata di inizio attivita'), da presentarsi al SUAP competente per il territorio in cui si intende operare». Analoga disposizione e' contenuta nell'art. 96, comma 3, con riferimento all'accompagnatore turistico. Il successivo art. 104, al comma 2: dispone poi che «le guide del parco o della riserva naturale gia' abilitate ai sensi della legge regionale 49/1995 possono continuare a esercitare l'attivita' esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza»). Dette norme limitano la possibilita' di operare fuori dalla regione, in contrasto con il dettato della recente sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024 la quale ha ulteriormente consolidato il principio per cui l'individuazione delle professioni non puo' essere frammentata su base regionale e confermando in tal modo la necessita' di un coordinamento unitario per garantire l'uniformita' del mercato e la tutela dell'interesse pubblico (un assetto normativo, cioe', volto, tra le altre cose, a garantire sia il pieno diritto alla libera prestazione di servizi e alla liberta' di stabilimento, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia il conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (relativa ai servizi nel mercato interno) e alla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE (sul riconoscimento delle qualifiche professionali) La disciplina introdotta dal legislatore regionale, nel delineare una regolamentazione applicabile esclusivamente al proprio ambito territoriale di riferimento, e' suscettibile di impedire e/o ostacolare l'esercizio della medesima attivita' da parte di operatori residenti nel territorio di altre regioni, con conseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui tutela e' riservata alla potesta' legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione. Ne' emerge un particolare collegamento tra le disposizioni censurate e le peculiari esigenze della realta' territoriale cui la legge regionale si rivolge, e in relazione alle quali potrebbe esclusivamente giustificarsi un intervento legislativo di dettaglio nella materia delle professioni da parte della regione (cfr. sul punto Corte costituzionale, 4 aprile 2006 n. 153 e id. 22 luglio 2011, n. 230). Alla luce delle considerazioni che precedono, gli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, e 110 della legge regionale in oggetto appaiono censurabili per contrasto con l'art. 117, comma terzo della Costituzione e con l'art. 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto del diritto europeo, con l'articolo 117 secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza e con l'art. 6 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79 del 2011 quale norma interposta. 6) Illegittimita' costituzionale degli articoli 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 per violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera l), della Costituzione in relazione alla legge n. 81/1991 quale norma interposta (artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 e 13). Il capo IV del titolo VIII della legge regionale detta disposizioni con riguardo alla figura professionale del maestro di sci che, per le argomentazioni gia' sopra esposte (e che si intendono qui integralmente richiamate), travalica anzitutto i limiti della competenza legislativa concorrente attribuita al legislatore regionale ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, che colloca le «professioni» tra le materie oggetto di potesta' legislativa concorrente. Il legislatore ha fissato, a livello statale, la disciplina dei maestri di sci nell'ambito della legge n. 81/1991 che fissa, per l'appunto, i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci. L'art. 111 fornisce una definizione del profilo professionale sulla base di quella gia' fornita dall'art. 2 della legge n. 81/1991. La norma, ripetitiva del contenuto della disposizione statale circa la definizione della figura professionale, e' inficiata da un vizio di legittimita' costituzionale in quanto, per giurisprudenza consolidata del giudice delle leggi, «alla legge regionale non e' consentito ripetere quanto gia' stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonche' n. 57 del 2007)» (Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271). L'art. 112 istituisce l'albo professionale regionale dei maestri di sci e prevede che siano tenuti ad iscriversi all'albo regionale i maestri di sci «che esercitano in modo stabile in Toscana la professione», intendendosi per tali coloro che hanno «un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni». Si prevede, inoltre, che l'albo sia «suddiviso, per specialita', nelle seguenti sezioni: a) maestri di sci alpino; b) maestri di sci di fondo; c) maestri di sci di snowboard». Al riguardo si evidenzia che, in materia di regolamentazione delle professioni, gli albi regionali possono svolgere «funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento ... dovendo intendersi riferiti a professioni gia' riconosciute dalla legge statale» (Corte costituzionale 29 ottobre 2009, n. 271 e Id. 23 giugno 2023, n. 127). Nel caso di specie, sebbene sia la legge statale a prevedere gli albi regionali dei maestri di sci (art. 3, della legge n. 81/1991), il legislatore toscano e' andato oltre le proprie competenze in materia. Anzitutto, a fronte di un profilo professionale compiutamente definito dalla disciplina statale, la legge regionale non puo' prevedere la suddivisione dell'albo in diverse «specialita'» tali da parcellizzare la figura professionale definita dal legislatore statale in modo unitario. Il legislatore statale, difatti, si limita a prevedere che «Le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci» (art. 10, L. n. 81/1991) e non autorizza certo le regioni a prevedere specifiche sezioni dell'albo regionale tali da differenziare al suo interno l'unitaria categoria professionale. Alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono costituzionalmente illegittime le previsioni dall'art. 112, comma 3, che prevedono tre sezioni dell'albo regionale nonche' le previsioni dell'art. 114, comma 3, e 115, comma 3, che prevedono che i corsi di qualificazione propedeutici all'iscrizione all'albo regionale riguardino la «singola specialita'». L'art. 113 stabilisce i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo, appare anch'esso inficiato da vizi di legittimita' costituzionale. Secondo la pacifica giurisprudenza costituzionale «L'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli gia' stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007) (Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271). Peraltro, i requisiti di accesso all'albo regionale previsti dal legislatore regionale non coincidono perfettamente con quelli gia' fissati dal legislatore statale. L'art. 4 della legge n. 81/1991, difatti, prevede al riguardo quanto segue: «Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalita' di cui all'art. 6, nonche' dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea; b) maggiore eta'; c) [abrogato]; d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo; e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione». Di contro, l'art. 113 della legge regionale in oggetto prevede i seguenti requisiti di iscrizione all'albo regionale dei maestri di sci: «a) idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unita' sanitaria locale del Comune di residenza; b) assolvimento dell'obbligo scolastico; c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e' stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'art. 114 e il superamento dei relativi esami». Pertanto, la legge regionale prevede il requisito dell'idoneita' psicofisica che la legge statale allo stato non prevede piu'. Anche con riferimento al requisito relativo all'assenza di condanne penali, il legislatore regionale interviene in modo difforme rispetto alla disciplina statale. A differenza di quanto disposto dalla legge n. 81/1991, il legislatore regionale prevede la possibilita' di iscriversi all'albo ove siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Inoltre, il legislatore regionale fa riferimento alla possibilita' di iscriversi all'albo in presenza di una sospensione condizionale della pena, cosi' intervenendo sulla disciplina, di competenza statale, degli effetti sulle pene accessorie del provvedimento di sospensione condizionale della pena (disciplina allo stato contenuta all'art. 166 del codice di procedura penale che, a seguito della modificazione ad opera della legge n. 19/1990, prevede che la sospensione condizionale delle pene accessorie e' di regola effetto della sospensione condizionale della pena principale). La previsione, da parte del legislatore regionale, di specifici requisiti di iscrizione all'albo regionale si pone, pertanto, in contrasto con i principi fondamentali della materia previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 81/1991, ostacolando oltremodo il trasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all'altro. L'art. 5 della legge n. 81/1991, difatti, stabilisce che «Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonche' per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento piu' gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4». Da quanto detto, discende altresi' l'illegittimita' dell'art. 116, commi, 2 e 7, della legge regionale laddove richiama i requisiti di cui all'art. 113 ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale dei maestri di sci gia' iscritti negli albi professionali di altre regioni ovvero per l'esercizio stabile della professione da parte di maestri provenienti da paesi non UE. Anche in tal caso, il legislatore regionale, richiamando l'applicazione di requisiti diversi da quelli previsti dalla disciplina nazionale, ostacola l'iscrizione dei maestri di sci nell'albo regionale in violazione dei principi fondamentali della materia posti dalla legge statale. Oltre che con riguardo ai profili gia' menzionati, la disciplina regionale relativa ai corsi di qualificazioni (art. 115) si pone in contrasto con i principi della materia, dettati dall'art. 7 della legge n. 81/1991 che dispone che «I corsi hanno durata minima di novanta giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilita' del maestro; leggi e regolamenti professionali». Di contro, l'art. 115 della legge regionale demanda la definizione della durata oraria e delle materie dei corsi a una deliberazione della giunta regionale (la disposizione stabilisce che ֿ«Con deliberazione della giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'art. 114, il numero delle ore e le modalita' di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche»). Per quanto riguarda l'art. 116 della legge regionale, i commi 7 e 8 di tale articolo, subordinano l'esercizio stabile e quello occasionale della professione da parte dei maestri di sci di Stati non UE al rispetto della condizione di reciprocita' del trattamento. Si tratta di materia gia' disciplinata dal legislatore statale che ha stabilito che «Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» (art. 12, comma 3, della legge n. 81/1991). In materia, e' intervenuto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», il quale all'art. 5 prevede che: «Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni: a) la Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies), nonche' per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6». La disposizione nazionale individua, quindi, nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l'autorita' competente a ricevere le domande per il riconoscimento delle qualifiche professionali degli appartenenti a Paesi extra UE, contrariamente a quanto previsto dal legislatore regionale, che invece rimette il riconoscimento alla Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione Toscana. L'art. 117 della legge regionale prevede che «L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci e' punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale». Sebbene si tratti di disposizione che rinvia all'art. 348 del codice penale, la stessa e' costituzionalmente illegittima invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia penale di cui all'art. 117, primo comma, lettera l) posto che, come gia' osservato, «alla legge regionale non e' consentito ripetere quanto gia' stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonche' n. 57 del 2007)» (Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271). Difatti, la previsione introdotta dalla legge regionale non puo' che creare confusione nelle fonti dirette a disciplinare la materia, confusione che non potrebbe che aumentare laddove il legislatore statale dovesse in futuro modificare la norma penale incriminatrice o individuare per la stessa una diversa sedes materiae. L'art. 118 disciplina il collegio regionale dei maestri di sci. Le previsioni ivi contenute sono perlopiu' ripetitive di quanto gia' previsto dall'art. 13 della legge n. 81/1991 seppure con alcune difformita' in relazione alla composizione del collegio regionale che non e' del tutto coincidente con l'analoga previsione di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 81 sopra menzionata. Anche in tal caso, pertanto, la legge regionale interviene su questioni gia' disciplinate dalla legge statale di principio. L'art. 123 della legge regionale introduce un doppio binario sanzionatorio in materia di sanzioni ai maestri di sci, stabilendo che «1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00: a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'art. 112; b) il maestro di sci di uno stato non membro dell'Unione europea che esercita temporaneamente l'attivita' senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'art. 116, comma 8. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'art. 120, comma 3. La sanzione e' raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci. 3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00: a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che esercita temporaneamente l'attivita' senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 116, comma 3; b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l'art. 120, commi 1 e 2. 4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.600,00. 5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.». Il legislatore regionale costruisce una sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci destinata a cumularsi alla sanzione penale, invadendo la competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Ancorche' l'eventuale interferenza degli illeciti amministrativi regionali e delle relative sanzioni con i reati previsti dal legislatore statale non determina di per se', secondo la giurisprudenza di questa Corte, una violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale, nel caso in cui uno stesso fatto sia punito tanto da una disposizione penale quanto da una disposizione amministrativa regionale, trova applicazione l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a tenore del quale «quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali». Tale disposizione fa si' che la sanzione amministrativa possa in concreto essere irrogata solo quando il fatto non integri, al tempo stesso, un reato: il che esclude che la disciplina regionale possa invadere o erodere «la sfera di operativita' della norma penale, trovando applicazione soltanto in via residuale, in relazione a condotte non penalmente sanzionate» (sentenza n. 121 del 2018, punto 16.3. del Considerato in diritto, relativamente a una disposizione che sanzionava come illecito amministrativo una ipotesi di danneggiamento di segnaletica stradale, potenzialmente interferente con il delitto di danneggiamento previsto dal codice penale; nonche', nello stesso senso, sentenza n. 201 del 2021, punto 10.1. del Considerato in diritto). La peculiarita' della disciplina regionale impugnata dal Presidente del Consiglio, pero', nella previsione, all'art. 123, e' una disposizione che deroga al meccanismo di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. La clausola «fermo restando quanto previsto dalle norme penali» con cui si apre il comma 1 dell'art. 123 risulta, in effetti, strettamente affine ad altre formule con le quali il legislatore statale e' solito prevedere sanzioni amministrative destinate a cumularsi alle corrispondenti sanzioni penali previste per il medesimo fatto (si v. a titolo di esempio «[s]alve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato»: articoli 187-bis e 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; «[f]erme le sanzioni penali applicabili»: art. 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»). Il legislatore regionale ha introdotto rispetto alle sanzioni amministrative ivi previste un regime di «doppio binario» sanzionatorio rispetto al regime penale stabilito dalla legge dello Stato, applicabile ai medesimi fatti illeciti. Esito, questo, che si sarebbe potuto evitare ove la legge regionale non avesse invece dettato alcuna disposizione circa il possibile concorso tra illecito amministrativo e reato (applicandosi in tal caso la regola generale di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981), ovvero avesse espressamente disposto l'applicabilita' della disciplina regionale con la formula «salvo che il fatto costituisca reato» o una equivalente. L'introduzione di un'eccezione al meccanismo della prevalenza, in ciascun caso concreto, della legge penale statale rispetto alla disciplina regionale si traduce in una deroga ad una disposizione - l'art. 9 della legge n. 689 del 1981 - che non puo' che essere considerata espressiva della competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale. E' proprio tale disposizione, infatti, che detta la regola fondamentale che stabilisce, in maniera uniforme per l'intero ordinamento giuridico nazionale, le condizioni di applicabilita' della legge penale allorche' il suo ambito si intersechi con quello coperto da leggi che prevedono illeciti amministrativi, configurati dalla stessa legge dello Stato (primo comma) o da leggi regionali (secondo comma). E cio' a maggior ragione in un contesto ordinamentale come quello odierno, nel quale le esigenze di tutela del diritto al ne bis in idem di cui e' titolare l'autore dell'illecito rischierebbero di paralizzare la stessa azione penale, nell'ipotesi in cui l'inflizione della sanzione amministrativa preceda lo stesso procedimento penale per un fatto previsto, assieme, quale illecito amministrativo dalla legge regionale e quale reato dalla legge statale. Il vulnus alla competenza legislativa statale ora evidenziato in materia di ordinamento penale puo' dunque essere eliminato mediante l'ablazione, nell'art. 123, dell'inciso iniziale «fermo restando quanto previsto dalle norme penali»: ablazione che determina, in via automatica, la riespansione della regola generale di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, con conseguente riconduzione della disciplina sanzionatoria regionale censurata ad uno schema di rapporto con la legge penale piu' volte riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla giurisprudenza di codesta Corte (cfr. Corte costituzionale, sentenza 121/2023). L'art. 124 della legge regionale dispone che «La prosecuzione dell'attivita' professionale di maestro di sci e' vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'. In tal caso e' ritirata la tessera di riconoscimento». La norma si pone in contrasto con le previsioni dell'art. 13 della legge n. 81/1991 che attribuisce al Collegio regionale dei maestri di sci, e in particolare al consiglio direttivo, «tutte le funzioni» concernenti, tra l'altro, «la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari». Alla luce delle considerazioni che precedono, si rappresenta che, gli articoli 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124 della legge regionale in oggetto appaiono censurabili per contrasto con l'art. 117, comma terzo della Costituzione e con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera l), della Costituzione in relazione alla legge n. 81/1991 quale norma interposta (artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 e 13). 7) Illegittimita' costituzionale degli articoli 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e) ed l), della Costituzione e con la legge n. 6/1989 quale norma interposta (articoli 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 17). Il Capo V del titolo VIII della legge regionale contiene una disciplina in materia di guide alpine per le argomentazioni gia' sopra esposte (e che si intendono qui integralmente richiamate), travalica anzitutto i limiti della competenza legislativa concorrente attribuita al legislatore regionale ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, che colloca le «professioni» tra le materie oggetto di potesta' legislativa concorrente. In ogni caso, come gia' sopra si e' evidenziato, la disciplina introdotta dal legislatore regionale, nel delineare una regolamentazione applicabile esclusivamente al proprio ambito territoriale di riferimento, e' suscettibile di impedire e/o ostacolare, come si vedra', l'esercizio della medesima attivita' da parte di operatori residenti nel territorio di altre regioni o per cittadini residenti in stati non appartenenti all'UE, con conseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui tutela e' riservata alla potesta' legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione. Il legislatore ha fissato, a livello statale, la disciplina delle guide alpine nell'ambito della legge n. 6/1989 che fissa, per l'appunto, i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina. L'art. 125 della legge regionale che definisce l'attivita' della guida alpina e' pressoche' ripetitivo del contenuto degli articoli 2 e 3 della legge n. 6/1989 che stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina. Detto art. 125, ripetendo quanto gia' stabilito dalla legge statale, per le ragioni gia' in precedenza esposte in punto di norme regionali ripetitive di quelle statali, appare inficiato da vizi di legittimita' costituzionale. Gli articoli 126 e 127 della legge regionale disciplinano, sovrapponendosi alla legge statale sopra citata, rispettivamente l'albo regionale delle guide alpine e i requisiti per l'iscrizione allo stesso. Anche nel presente caso, analogamente a quanto gia' si e' osservato per le previsioni in materia di maestri di sci, la norma regionale riprende il contenuto della legge n. 6/1989 ma con alcune differenze, soprattutto per quanto attiene ai requisiti di iscrizione all'albo, non risultando del tutto coincidenti le previsioni al riguardo previste dall'art. 5 della legge statale e quelle di cui all'art. 127 della legge regionale. Gli articoli 126 e 127, pertanto, appaiono costituzionalmente illegittimi, cosi' come l'art. 130, comma 2, che fa rinvio all'art. 127 ai fini dell'iscrizione all'albo regionale delle guide alpine di altre regioni. L'art. 130 della legge regionale prevede al comma 1, che «Le guide alpine gia' iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine della Toscana». L'art. 126, comma 3, fornisce una definizione di esercizio stabile dalla professione affermando che «E' da intendersi esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni». Il combinato disposto dell'art. 130, comma 1, e 126, comma 3, risulta costituzionalmente illegittimo ponendosi in contrasto con il principio fissato dalla legge statale in base al quale «L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale» (art. 4, comma 3, legge n. 6/1989). Inoltre, la nozione di esercizio stabile della professione fornita dalla legge regionale (art. 126, comma 3) non corrisponde peraltro del tutto a quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 6/1989 secondo la quale «E' considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attivita' svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti». La disciplina regionale contenuta nell'art. 126, comma 3 prima citato si limita a stabilire che l'esercizio stabile possa essere riconosciuto solo ove l'attivita' svolta dalla guida alpina - maestro di alpinismo o dall'aspirante guida - abbia un recapito stagionale, in Toscana, ai fini dell'esercizio delle proprie prestazioni, senza attribuire rilievo al dato effettivo, invece disciplinato nella legge statale, di svolgimento di un'attivita' di prestazione dell'attivita' di guida alpina nel territorio a prescindere dal recapito. Le norme regionali e, segnatamente, l'art. 130, comma 3 nella misura in cui stabilisce che «L'esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall'estero o da altre regioni italiane e che accompagnano i loro clienti, non e' subordinato all'iscrizione all'albo» contrastano, altresi', con l'art. 6, della legge n. 6/1989 che disciplina il «trasferimento» e la «aggregazione temporanea» delle guide alpine, ivi prevedendo inter alia, la possibilita' per la guida alpina iscritta all'albo di una regione di trasferirsi presso l'albo di altra regione a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima. La legge statale, pertanto, prevede che ciascuna guida sia iscritta all'albo di una sola regione e che tale iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 6/1989 per l'attivita' presso le scuole di alpinismo o sci-alpinismo per le quali e' consentita l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza. Concludendo su tale disciplina, analogamente alle considerazioni gia' svolte in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali di maestro di sci provenienti da Paesi extra UE, l'art. 130, quarto comma della legge regionale si pone in contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma lettera e) in relazione alle previsioni di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, che individua nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l'autorita' competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali degli appartenenti ai Paesi extra UE. La legge regionale, ancorche' consenta l'iscrizione negli albi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, subordina tale iscrizione al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle Guida alpine di cui all'art. 15 della legge 6/1989, ancorche' l'Autorita' competente per il riconoscimento dei titoli, a livello nazionale, sia individuata nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli articoli 131 e 134 della legge regionale, disciplinano rispettivamente il Collegio regionale delle guide alpine e le sanzioni disciplinari con disposizioni pressoche' ripetitive degli articoli 13, 14 e 17 della legge n. 6/1989 e, pertanto, e' costituzionalmente illegittime. L'art. 136 della legge regionale introduce un doppio binario sanzionatorio in materia di sanzioni alle guide alpine, in tal modo incorrendo nella violazione dell'art. 117, secondo comma lettera l) per le ragioni gia' ampiamente dedotte in relazione all'art. 123 della legge regionale impugnata che, per ragioni di sinteticita', si intendono integralmente richiamate nell'ambito del presente motivo. In relazione all'art. 137, ove e' stabilito che il Comune possa vietare la prosecuzione delle attivita' nell'ipotesi in cui l'interessato perda i requisiti per l'esercizio di attivita' di guida alpina, sussistono i medesimi profili di illegittimita' costituzionale gia' esposti con riguardo all'art. 124. In particolare, la suddetta disposizione diverge dall'art. 14 della legge n. 6/1989 che attribuisce, infatti, al direttivo del Collegio regionale delle guide le seguenti competenze: «a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonche' l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa; b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonche' applicare le sanzioni disciplinari previste dall'art. 17». Nell'ambito di tali funzioni rientra il potere di vigilanza sui requisiti per lo svolgimento dell'attivita' di guida alpina e, conseguentemente il potere di inibire la prosecuzione della professione. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli articoli 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137 della legge regionale incorrano nella violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione e con la legge n. 6/1989 quale norma interposta (artt. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 17). Per quanto evidenziato, la legge regionale, relativamente alle disposizioni sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Per tutte le esposte ragioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso (1) Affittacamere (art. 42); Bed and breakfast (art. 43); Case e appartamenti per vacanze (art. 44) e Residenze d'epoca (art. 45) Conclude Affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 22, comma 6; 41, commi 3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 144; 59; 76, comma 4; articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, e 110; 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124; 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 pubblicata nel BUR n. 2, parte prima, in data 8 gennaio 2025, recante «Testo unico del turismo» per le ragioni esposte in relazione a ciascun motivo. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. Attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025 di impugnativa della legge regionale, con allegata relazione; 2. Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, pubblicata nel BUR n. 2, parte prima, in data 8 gennaio 2025, recante «Testo unico del turismo». Roma, 10 marzo 2025 L'Avvocato dello Stato: Santini Il vice Avvocato generale dello Stato: Mangia