Reg. Ric. n. 12 del 2025 n° parte 3
pubbl. su G.U. del 19/03/2025 n. 12
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Puglia
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Perseguimento di strategie ed azioni dirette a rafforzare i rapporti di collaborazione e le sinergie fra il sistema di istruzione superiore-università, gli istituti tecnici di formazione (lTS) e il tessuto locale delle piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica – Previsione che per le finalità indicate è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa – Previsione che la medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 – Ricorso del Governo – Denunciata inclusione nel bilancio sanitario regionale di finanziamenti in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale, per sostenere interventi e attività legate alle attività di formazione professionale – Violazione delle regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale – Rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, in spregio al principio dell’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale, posto dalla normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 98.
- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, artt. 19 e 20.
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Contributo straordinario per la ricerca e gli studi su digital health e tecnologie digitali per la sanità pugliese – Previsione che la regione sostiene il Dipartimento di Medicina sperimentale dell'Università del Salento nello studio e ricerca, assegnando nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario il 2025, in termini di competenza e cassa – Ricorso del Governo – Denunciata previsione a carico del bilancio regionale di spese che non hanno alcuna specifica attinenza con l’ambito di tutela della salute, determinando una scorretta rappresentazione del bilancio sanitario – Violazione dei principi in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici, come declinati dalla normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 160.
- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 20.
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con disturbi del comportamento alimentare – Previsione che nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della relativa rete di assistenza è contemplata, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che nel richiedere che le strutture si dotino del biologo nutrizionista, confligge con la normativa nazionale che riserva alla competenza statale l’individuazione di nuove figure professionali e l’istituzione di nuovi albi professionali – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 117.
- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Previsione che, per consentire l'avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, si dispone l'intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione, in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione – Previsione che, per consentire l'avvio e il potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, di cui al regolamento generale n. 18 del 2024, è disposta l'intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, delle figure professionali previste nel medesimo regolamento. – Ricorso del Governo – Denunciate disposizioni che, segnatamente in merito al concetto di intercambiabilità, si pongono in contrasto con la normativa nazionale interposta, che riserva alla potestà legislativa statale l’individuazione delle diverse figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, artt. 132 e 217.
- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 – Previsione che è istituita la RSA di Campi salentina, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinata nell'organizzazione funzionale dell'Azienda sanitaria locale di Lecce (ASL), con contestuale transito del relativo personale nell'organico dell'ASL competente – Ricorso del Governo – Denunciata previsione del passaggio del suddetto personale da datore di lavoro privato a quello pubblico in deroga alle ordinarie procedure concorsuali – Improprio rinvio all’art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021 – Riferimento generico al “personale in servizio” laddove la normativa statale prevede procedure di reclutamento differenziate – Lesione regola del concorso pubblico – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza pubblica – Introduzione di spese ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali di assistenza, in contrasto con l’obiettivo di rientro dal disavanzo sanitario perseguito con l’Accordo sottoscritto dalla Regione il 29 novembre 2010.
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 240.
- Costituzione, artt. 97, quarto comma, 117, secondo comma lett. l) e terzo comma; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 18; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010.
Norme impugnate:
legge della Regione Puglia del 31/12/2024 Num. 42 Art. 98
legge della Regione Puglia del 31/12/2024 Num. 42 Art. 117
legge della Regione Puglia del 31/12/2024 Num. 42 Art. 132
legge della Regione Puglia del 31/12/2024 Num. 42 Art. 160
legge della Regione Puglia del 31/12/2024 Num. 42 Art. 217
legge della Regione Puglia del 31/12/2024 Num. 42 Art. 240
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 97 Co. 4
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
decreto legislativo Art. 19 Co.
decreto legislativo Art. 20 Co.
decreto legislativo Art. 1 Co. 3
decreto legislativo Art. 15 Co.
decreto legislativo Art. 18 Co.
legge Art. 2 Co. 80
legge Art. 2 Co. 95
decreto del Presidente della Repubblica Art. Co.
decreto del Presidente della Repubblica Art. Co.
decreto del Presidente della Repubblica Art. Co.
Accordo tra Ministro della salute, Ministro dell'economia e finanze e Regione Puglia Art. Co.
Udienza Pubblica del 05/11/2025 rel. SCIARRONE ALIBRANDI
Testo dell'ricorso
N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 01 marzo 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° marzo 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della
Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Perseguimento
di strategie ed azioni dirette a rafforzare i rapporti di
collaborazione e le sinergie fra il sistema di istruzione
superiore-universita', gli istituti tecnici di formazione (lTS) e
il tessuto locale delle piccole e medie imprese che operano nel
campo dell'innovazione tecnologica - Previsione che per le
finalita' indicate e' assegnata, nel bilancio regionale autonomo,
nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione
finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di
competenza e cassa - Previsione che la medesima dotazione
finanziaria e' assegnata, in termini di competenza, per ciascuno
degli esercizi finanziari 2026 e 2027.
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della
Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Contributo
straordinario per la ricerca e gli studi su digital health e
tecnologie digitali per la sanita' pugliese - Previsione che la
regione sostiene il Dipartimento di medicina sperimentale
dell'Universita' del Salento nello studio e ricerca, assegnando nel
bilancio regionale autonomo, nell'ambito della Missione 13,
Programma 7, Titolo 2, una dotazione finanziaria per l'esercizio
finanziario il 2025, in termini di competenza e cassa.
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della
Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Organico
nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di
soggetti con disturbi del comportamento alimentare - Previsione che
nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale
in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
per l'autorizzazione e l'accreditamento della relativa rete di
assistenza e' contemplata, tra le altre, la figura professionale
del biologo nutrizionista.
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della
Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Previsione
che, per consentire l'avvio delle attivita' dei centri
specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro
autistico, si dispone l'intercambiabilita', per un periodo
transitorio di massimo ventiquattro mesi, dei professionisti
sanitari della riabilitazione, in relazione ai bisogni
assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di
turnazione - Previsione che, per consentire l'avvio e il
potenziamento delle attivita' delle comunita' riabilitative
assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di
reato ad elevata complessita', di cui al regolamento generale n. 18
del 2024, e' disposta l'intercambiabilita', per un periodo
transitorio di massimo ventiquattro mesi, delle figure
professionali previste nel medesimo regolamento.
Bilancio e contabilita' pubblica - Elezioni - Norme della Regione
Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Modifiche alla legge
regionale n. 2 del 2005 (Norme per l'elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale) - Previsione che
le cause d'ineleggibilita' previste nel comma 1 dell'art. 6 della
legge regionale n. 2 del 2005 non hanno effetto se gli interessati
cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni
precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data
delle elezioni - Previsione che, nei casi di scioglimento
anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell'ultimo
semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e
non oltre sette giorni dalla data di scioglimento.
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della
Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Modifiche
all'art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 - Previsione che
e' istituita la RSA di Campi salentina, di proprieta' e gestione
interamente pubblica, incardinata nell'organizzazione funzionale
dell'Azienda sanitaria locale di Lecce (ASL), con contestuale
transito del relativo personale nell'organico dell'ASL competente.
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42 ("Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio
pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilita'
regionale 2025"), artt. 98, 117, 132, 160, 217, 219 e 240.
(GU n. 12 del 19-03-2025)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, (codice fiscale n. 80224030587,
per il ricevimento degli atti fax 06/96514000 e PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente pro
tempore, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33;
postaelettronica certificata avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it
- protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it;
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli 98, 117, 132, 160, 217, 219 e
240 della legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024,
pubblicata nel B.U.R n. 13 straord. del 31 dicembre 2024 denominata:
«Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e
bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di
stabilita' regionale 2025)».
La legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e
bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di
stabilita' regionale 2025)», presenta profili di illegittimita'
costituzionale con riferimento agli articoli 98, 117, 132, 160, 217,
219 e 240 in quanto, ponendosi in contrasto con la normativa statale
di riferimento, viola - sotto diversi profili - i principi
fondamentali posti con legge dello Stato in materia di «coordinamento
della finanza pubblica» e di «professioni», la competenza statale
esclusiva in materia di «ordinamento civile» di cui all'art. 117,
comma 2, lett. l), della Costituzione. La medesima legge regionale e'
stata adottata in violazione, altresi', dei principi stabiliti con
legge dello Stato, in attuazione dell'art. 122, comma 1, della
Costituzione, in materia di sistema elettorale e di casi di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale e si pone altresi' in contrasto con
gli articoli 3 e 51 della Costituzione, nonche' con i principi
fondamentali posti dall'97 della Costituzione, in materia di
organizzazione amministrativa dello Stato, come si intende dimostrare
con la illustrazione dei seguenti
Motivi
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 98, della legge
regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 117, comma
3, della Costituzione, in relazione all'art. 20 del decreto
legislativo n. 118/2011, quale norma interposta.
L'art. 98 della legge regionale impugnata, rubricato «Promozione
della realta' virtuale nella formazione medica e delle professioni
sanitarie», colloca nel perimetro del bilancio sanitario regionale
finanziamenti in favore di enti estranei al Servizio sanitario
nazionale per sostenere diversi interventi e attivita' variamente
legate alle attivita' di formazione professionale.
Con tale norma, la Regione Puglia si pone in contrasto con l'art.
117, comma 3, della Costituzione con riferimento all'ambito di
potesta' legislativa concorrente, in relazione alla disciplina
statale del coordinamento e dell'armonizzazione dei sistemi contabili
regionali, recata dal decreto legislativo n. 118/2011.
Occorre premettere che le disposizioni contenuto nel titolo II
del citato decreto legislativo, come previsto nel suo art. 19,
costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Tali norme sono altresi' poste a tutela dell'unita' economica della
Repubblica di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
cosi' da garantire vari obiettivi finanziari, anche sulla base di
principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci. In
concreto, le disposizioni poste dal legislatore statale fissano le
modalita' di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli
enti regionali e individuano i principi contabili cui le Regioni
devono attenersi per dare concreta e puntuale attuazione alle
disposizioni ivi contenute.
In particolare, l'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 e'
dedicato al finanziamento del servizio sanitario regionale e prevede
che «Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono
un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di
consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate e le spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli
atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e
di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonche'
un'agevole verifica delle risorse rese disponibili dalle regioni per
il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per
l'esercizio in corso». Pertanto, l'inclusione nel bilancio sanitario
regionale di costi relativi ad attivita' di formazione ovvero allo
studio e alla ricerca universitaria comporta una violazione delle
regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale.
In sostanza, la violazione della disciplina statale e' evidente
considerando come la disposizione impugnata, ponendo a carico della
missione 13 del bilancio della Regione Puglia, relativa alla tutela
della salute, spese che sono volte a finanziare attivita' legate alla
formazione in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale
determina una rappresentazione non corretta del finanziamento
sanitario regionale, in violazione dell'evocato principio dell'esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
del Servizio sanitario regionale posto dall'art. 20 del decreto
legislativo n. 118/2011.
Tali argomentazioni risultano avvalorate da quanto statuito da
Codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 68/2024.
Con tale importante decisione, e' stato riconosciuto, in una
fattispecie analoga alla presente e concernente la Legge di
Stabilita' 2023 della Regione Sardegna, che le spese per
l'attivazione e l'accreditamento di corsi di formazione per diverse
professionalita', quali gli operatori socio-sanitari e i medici
veterinari, che vengano poste a carico del bilancio regionale
dedicato alla tutela della salute «esorbitano dall'ambito delle
risorse connesse al finanziamento del servizio sanitario regionale»
e, pertanto, «alterano la struttura del perimetro delle spese
sanitarie prescritto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del
2011, cosi' eludendo le finalita' di armonizzazione contabile».
Alla luce di quanto precede e' chiaro che l'art. 98 della legge
regionale della Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024 e' stato adottato
in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in
relazione all'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, quale
norma interposta.
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 160 della legge
regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 117, comma
3, della Costituzione, in relazione all'art. 20 del decreto
legislativo n. 118/2011, quale norma interposta.
A censure analoghe a quelle appena esposte si espone altresi'
l'art. 160 della legge regionale impugnata, rubricato «Contributo
straordinario per la ricerca e gli studi digital health e tecnologie
digitali per la sanita' pugliese».
La disposizione de qua, infatti, assegna in favore
dell'Universita' di Salerno, ovvero di un ente esterno al Servizio
sanitario nazionale, dotazioni finanziere relative alla missione 13
del bilancio regionale per sostenere le attivita' di studio e di
ricerca sulla telemedicina e su altre tecnologie medico-informatiche
attivate dal Dipartimento di Medicina Sperimentale.
Cosi' facendo, la Regione Puglia pone, ancora una volta, a carico
del bilancio sanitario regionale spese che non hanno alcuna specifica
attinenza con l'ambito della tutela della salute, cosi' determinando
una scorretta rappresentazione del bilancio sanitario.
Richiamando integralmente quanto gia' dedotto in relazione
all'illegittimita' costituzionale dell'art. 98 della legge regionale
impugnata, giova evidenziare che il finanziamento sanitario non puo'
essere destinato agli istituti universitari per l'attivazione di
corsi di laurea o di formazione postuniversitaria ne' per il sostegno
a programmi di studio e di ricerca.
La disposizione impugnata ha inserito nell'ambito sanitario del
bilancio regionale spese ad esso estranee, perche' relative ad
attivita' di ricerca da svolgere presso l'Universita' del Salento, il
che comporta una rappresentazione non corretta del finanziamento
sanitario regionale, e, pertanto, la violazione dei principi in tema
di armonizzazione dei bilanci pubblici. Principi che, e' appena il
caso di ricordare, non possono subire alcuna deroga territoriale
(cfr. ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 80/2017).
Alla luce delle argomentazioni esposte e' giustificato concludere
che l'art. 160 della legge regionale impugnata viola i principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica posti
dalla legge statale.
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 117 della legge
regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 117, comma
3, della Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma 3, del
decreto legislativo n. 30 del 2006, quale norma interposta.
L'art. 117 della legge regionale impugnata, rubricato «Organico
nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di
soggetti con Disturbi del Comportamento alimentare», prevede che
«Nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale
in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per
l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i
Disturbi del Comportamento Alimentare e' prevista, tra le altre, la
figura professionale del biologo nutrizionista».
Anche tale norma risulta costituzionalmente illegittima poiche'
da essa si ricava che la dotazione da parte delle residenze
terapeutico riabilitative di figure professionali di «biologi
nutrizionisti» costituisce un requisito organizzativo indispensabile
ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento
necessari per l'attivazione dei servizi sanitari.
In altre parole, la disposizione de qua, nel richiedere che le
strutture si dotino della figura del biologo nutrizionista, fa
riferimento ad una professionalita' non prevista dalla legge
nazionale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione. La norma impugnata si pone, quindi, in aperto contrasto
con la normativa nazionale che riserva alla competenza legislativa
statale l'individuazione di nuove figure professionali e
l'istituzione di nuovi albi professionali, cosi' esorbitando dai
limiti della legislazione concorrente nella materia «professioni»,
come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del
2006.
Quello che la Regione Puglia sembra obliterare e' la circostanza
che, nella materia in questione, atteso il suo carattere
necessariamente unitario, la potesta' legislativa regionale deve
rispettare il principio in base al quale e' la legge statale a
individuare le diverse figure professionali, con i relativi profili e
titoli abilitanti. Sono, invece, riservati alla competenza
legislativa regionale la regolamentazione di quei profili che
presentano uno specifico collegamento con la realta' locale.
A tale riguardo, si deve evidenziare che l'ordinamento italiano
non prevede come autonoma e specifica figura professionale quella del
biologo nutrizionista ma soltanto quella del biologo, ferme restando
le specifiche conoscenze e competenze acquisite attraverso la
formazione.
A meglio chiarire il quadro delle competenze proprie delle sole
figure professionali previste dalla disciplina nazionale soccorre il
parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta del
12 aprile 2011. Con tale parere, che ha quale specifico oggetto la
materia delle competenze nutrizionali, l'Organo consultivo ha
definito le competenze del medico chirurgo, del biologo e del
dietista nei termini che seguono. Anzitutto, «il medico-chirurgo
puo', ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti
malati, e' corretto ritenere che il biologo possa elaborare e
determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti
cui e' stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento
delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo».
Mentre «il biologo puo' autonomamente elaborare profili nutrizionali
al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento
del proprio «benessere», quale orientamento nutrizionale finalizzato
al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito puo' suggerire
o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone
anche e modalita' di assunzione». Invece «Il dietista, profilo
professionale dell'area tecnico-sanitaria, individuato dal decreto
ministeriale 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3 del
decreto legislativo n. 502/1992, «svolge la sua attivita'
professionale in strutture pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero professionale» e, in particolare, in
collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete
su prescrizione medica.
E' chiaro, dunque, che sebbene il biologo possa elaborare profili
e orientamenti nutrizionali, le competenze legate alla diagnosi di
patologie e la prescrizione di piani terapeutici sono di competenza
del medico-chirurgo.
Cio' posto, la norma regionale censurata, proprio in quanto
prevede come necessaria ai fini dell'autorizzazione e
dell'accreditamento della rete di assistenza una figura non prevista
dalla legge dello Stato, ovvero quella di biologo nutrizionista,
viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione e merita, pertanto, di
essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
4. Illegittimita' costituzionale degli articoli 132 e 217 della
legge regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 117,
comma 3, della Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma 3, del
decreto legislativo n. 30 del 2006, quale norma interposta.
L'art. 132 della legge regionale impugnata, rubricato
«Trattamento dei disturbi dello spettro autistico previste dagli
articoli 4, 5 e 6 del r.r. 9/2016», disciplina l'avvio delle
attivita' dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi
dello spettro autistico e prevede, «in attesa di programmare una
adeguata formazione per alcune professionalita' ora carenti»,
l'intercambiabilita', per un periodo transitorio di massimo 24 mesi,
dei professionisti sanitari della riabilitazione in relazione ai
bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di
turnazione.
L'art. 217 della stessa legge regionale impugnata fa riferimento
al medesimo meccanismo di intercambiabilita'. Nello specifico la
norma prevede che per consentire l'avvio e il potenziamento delle
attivita' delle comunita' riabilitative assistenziali psichiatriche
(CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ed elevata complessita',
nelle more della programmazione di un'adeguata formazione per alcune
professionalita' ora carenti, e' disposta l'intercambiabilita', per
un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti
sanitari della riabilitazione (terapista occupazionale, educatore
professionale, educatore professionale sanitario, tecnico della
riabilitazione psichiatrica, tecnico della riabilitazione
neuropsichiatrica).
Cio' detto, anche gli articoli 132 e 217 della legge regionale
impugnata risultano costituzionalmente illegittimi. Le norme previste
in tali articoli, infatti, si pongono in contrasto con la normativa
nazionale che riserva alla potesta' legislativa nazionale di
individuare le diverse figure professionali, con i relativi profili e
titoli abilitanti.
Merita, in particolare, di essere censurato il concetto di
«intercambiabilita'» posto alla base delle norme impugnate. In
proposito, si deve considerare che, nell'ambito delle professioni
sanitarie, ciascuna figura ha, in base al proprio specifico profilo e
percorso formativo competenze e responsabilita' riservate e distinte.
Da cio', peraltro, deriva l'appartenenza a distinti ordini
professionali.
Prevedere, pertanto, l'intercambiabilita' delle figure
professionali della riabilitazione determina una violazione dei
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico in materia di
professioni.
Al riguardo, la Corte costituzionale, con un orientamento ormai
consolidato, ha chiarito che, nella materia «professioni», la
potesta' legislativa regionale concorrente deve rispettare il
principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali,
con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo
carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella
competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che
presentino uno specifico collegamento con la realta' regionale (ex
plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 178 del 2014; conf.,
Corte costituzionale, sentenza n. 108 del 2012).
Pertanto, gli articoli 132 e 217 della legge regionale impugnata
risultano violare l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, stante
il contrasto con le interposte disposizioni statali.
5. Illegittimita' costituzionale dell'art. 219 della legge
regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 122, comma
1, della Costituzione, in riferimento all'art. 2, comma 1, lett. b),
della legge n. 165/2007, quale norma interposta, nonche' degli
articoli 3 e 51, comma 1, della Costituzione.
Con l'art. 219 della legge impugnata, la Regione Puglia ha
dettato disposizioni in materia di ineleggibilita' alla carica di
Presidente della Giunta Regionale e di Consigliere regionale,
recependo solo in apparenza l'art. 2, comma 1, lettera b), della
legge 2 luglio 2004, n. 165.
Come noto, disciplina dei casi di ineleggibilita' e
incompatibilita' del Presidente e degli altri membri della Giunta
regionale, cosi' come, piu' in generale - del sistema elettorale
regionale, e' materia di legislazione concorrente, riservata alla
potesta' normativa delle Regioni nei limiti dei principi fondamentali
fissati con legge dello Stato.
Per quanto d'interesse, in attuazione dell'art. 122, primo comma,
della Costituzione, l'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 165
del 2004 prevede l'inefficacia delle cause di ineleggibilita'
«qualora gli interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che
determinano l'ineleggibilita', non oltre il giorno fissato per la
presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti
stabilito».
Va, preliminarmente, osservato che la Regione Puglia si e' dotata
di una propria regolamentazione elettorale con l'adozione della legge
regionale 9 febbraio 2005, n. 2, successiva alla legge statale n.
165/2004, ed ha previsto all'art. 6, comma 2, in tema di cause di
ineleggibilita', che «Le cause di ineleggibilita' di cui al comma 1
non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per
dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature».
La disposizione qui impugnata, che interviene sulla disciplina
precedente, innovandola, prevede ora che le cause di ineleggibilita'
previste all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 2/2005 non
hanno effetto «se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni
non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del
quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni. Nei casi di
scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima
dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere
luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento».
Cosi' facendo, la Regioni Puglia sembra non considerare che,
nell'esercizio della propria potesta' legislativa, che certamente le
consente di individuare casi specifici di ineleggibilita', non puo'
tuttavia porsi in contrasto con il principio appena evocato.
Invece, nella sostanza, la norma regionale impugnata limita
l'ineleggibilita' conseguente alla cessazione dalla carica per
dimissioni ad un termine molto anticipato rispetto a quello di
presentazione delle candidature (pari a trenta giorni prima della
votazione). Un siffatto termine ben potrebbe determinare ricadute
eccessivamente penalizzanti sul completamento del mandato degli
organi di governo comunale.
La novella legislativa non risulta in linea con il principio di
ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione e costituisce una
limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto fondamentale
di cui all'art. 51 della Costituzione, in quanto da' luogo ad una
situazione di disparita', non presente nel testo normativo
previgente, che non e' sorretta da esigenze specifiche riferibili al
contesto regionale pugliese.
Con maggior impegno esplicativo, la scelta tra la carica di
sindaco e la candidatura alle elezioni regionali, da compiersi,
stando alla disposizione impugnata, ben centottanta giorni prima
della scadenza fisiologica del mandato, imporrebbe al sindaco che
abbia interesse a candidarsi alle elezioni di rinunciare al proprio
ufficio, senza neppure avere la certezza della effettiva inclusione
del proprio nominativo nella lista provinciale che verra'
successivamente presentata.
Una simile disciplina introduce un'intollerabile limitazione
dell'esercizio del diritto di elettorato passivo di cui all'art. 51
della Costituzione, con non secondarie ripercussioni sulla cessazione
anticipata della consiliatura comunale per effetto della rinuncia al
mandato da parte del sindaco.
Da cio' discende che la normativa regionale censurata non opera
un equo e ragionevole bilanciamento tra i diversi interessi di
primari o rilievo costituzionale che il legislatore regionale e'
chiamato a soppesare. Da un lato, le esigenze specifiche sottese alle
cause di ineleggibilita', poste a salvaguardia della probita' e,
soprattutto, dell'imparzialita' di quanti esercitino funzioni
pubbliche; dall'altro, l'interesse degli organi di governo degli enti
locali ad arrivare alla naturale scadenza del mandato, cosi'
assicurando la continuita' amministrativa degli uffici; infine, il
connesso interesse delle comunita' locali ad avere un governo stabile
e conforme agli esiti dell'ultima consultazione elettorale per tutta
la durata della consiliatura.
Alla luce delle argomentazioni esposte e' giustificato concludere
che la disposizione contenuta nell'art. 219 della legge regionale
impugnata si ponga in contrasto con i principi stabiliti dalla legge
dello Stato in materia di cause di ineleggibilita' e determina
altresi' un'irragionevole limitazione del fondamentale diritto di
elettorato passivo, in contrasto gli articoli 3 e 51, comma 1, della
Costituzione.
6. Illegittimita' costituzionale dell'art. 240 della legge
regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 97 della
Costituzione e, sotto diversi profili, degli articoli 117, comma 2,
lett. l), e 117, comma 3, della Costituzione.
L'art. 240 della legge regionale impugnata prevede al comma 1
l'istituzione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di Campi
Salentina «di proprieta' e gestione interamente pubblica»,
incardinata nell'organizzazione funzionale dell'Azienda sanitaria
locale di Lecce.
La disposizione impugnata modifica l'art. 26 della legge
regionale Puglia del 29 novembre 2024, n. 39, che autorizzava,
l'inserimento nell'organizzazione funzionale dell'Azienda sanitaria
locale (ASL) di Foggia delle residenze sanitarie assistenziali (RSA)
di San Nicandro Garganico e Troia, con contestuale transito del
relativo personale nell'organico della ASL di riferimento. Tuttavia,
la disposizione impugnata ha un contenuto sostanzialmente analogo a
quello dell'art. 26 nell'originaria formulazione, rispetto al quale
la Presidenza del Consiglio ha gia' proposto ricorso ex art. 127
della Costituzione.
Pertanto, anche rispetto all'istituzione della RSA di Campi
Salentina, si configurano i medesimi profili di illegittimita'
costituzionale gia' segnalati, che si rappresentano come segue.
L'intervento normativo che qui si censura disciplina «il subentro
nella gestione pubblica diretta della ASL competente»; dunque, da una
gestione privata convenzionata ad una gestione interamente pubblica.
Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione impugnata ha
aggiunto la RSA di Campi Salentina e ha modificato i termini di
subentro e rimodulazione dei posti letto.
Precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n.
39/2024, le RSA coinvolte erano gestite dalla societa' privata
«Sviluppo e Gestione di Attivita' sanitarie S.r.l.» (Sgas) a cui
facevano capo i rapporti di lavoro del personale che opera nelle
strutture sanitaria. Prevedendo il passaggio di detto personale dal
datore di lavoro privato a quello pubblico («Il personale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, transita
nell'organico della ASL competente ai sensi dell'art. 1, comma 268,
lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234»), la disposizione
della legge regionale che qui si impugna impone una non consentita
deroga alle ordinarie procedure concorsuali, violando, in tal modo
l'art. 97 della Costituzione dal momento che oblitera il principio
costituzionale del pubblico concorso.
Tra l'altro, l'invocata applicazione dell'art. 1, comma 268,
lettera c), della legge 234 del 2021 appare inconferente. Infatti, la
disposizione statale a cui, asseritamente, la legge regionale
vorrebbe modellare la procedura di passaggio del personale dalla
struttura privata a quella pubblica riguarda solo le procedure
selettive per il reclutamento di personale da parte degli enti del
Servizio sanitario nazionale, non l'internalizzazione diretta senza
concorso pubblico.
Le procedure di reclutamento del personale sanitario trovano la
loro regolamentazione nel decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio sanitaria nazionale) e nel
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220
(Regolamento recante disciplina non concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). Detti provvedimenti
normativi, emanati in attuazione degli artt. 15 e 18 del
decreto-legislativo n. 502 del 1992, prevedono una specifica
disciplina di accesso mediante concorso per titoli ed esami.
La Corte dei conti ha stabilito che il passaggio di dipendenti
puo' trovare applicazione soltanto ai processi di esternalizzazione,
dunque nel passaggio dal privato al pubblico, non a quelli inversi
(Corte dei conti, Sezioni Riunite, parere 3 febbraio 2012, n. 4).
Tra l'altro, il rinvio all'art. 1, comma 268, lett. e), e'
improprio in quanto la norma impugnata, parrebbe riferirsi, in modo
generico al «personale in servizio» senza attuare alcuna distinzione
tra i diversi profili professionali. Al contrario, la normativa
statale prevede procedure di reclutamento differenziate (i gia'
menzionati decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997
per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il
decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001 per il
personale del comparto ed il decreto del Presidente della Repubblica
n. 484 del 1997 concernente l'accesso al secondo livello dirigenziale
del personale del Servizio sanitario nazionale).
La disposizione impugnata non viola soltanto l'art. 97, quarto
comma, della Costituzione. Sotto un diverso aspetto, la disposizione
censurata si pone in contrasto con l'art 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello
Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato
regolabili dal codice civile, come quelli cui afferiscono i contratti
collettivi di lavoro.
Ma vi e' di piu'. L'art. 240 della legge impugnata viola anche
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che la Carta
costituzionale riserva allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali in materia di «tutela della salute». La deroga al
principio dell'assunzione mediante concorso pubblico puo' essere,
infatti, giustificata in alcuni casi specifici, ma deve essere
rigorosamente delimitata e giustificata da esigenze straordinarie di
interesse pubblico. Codesta Corte ha affrontato piu' volte questo
tema, sottolineando che tali deroghe devono essere funzionali al buon
andamento dell'amministrazione e devono garantire che il personale
assunto abbia la professionalita' necessaria per svolgere l'incarico,
nonche' giustificate da peculiari e straordinarie esigenze di
interesse pubblico. Inoltre, la Corte ha ribadito che devono essere
previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale
assunto abbia la professionalita' necessaria per svolgere l'incarico.
In questo contesto, la tutela del diritto alla salute potrebbe
essere una delle ragioni che giustificano una deroga al principio del
concorso pubblico, soprattutto in situazioni di emergenza o in
presenza di esigenze straordinarie che richiedono un rapido
reclutamento di personale sanitario qualificato.
Tuttavia, nel caso di specie la legge regionale impugnata non
evidenzia alcuna situazione straordinaria o emergenziale tale da
giustificare tali deroghe che, proprio in quanto eccezione ad un
principio di valore costituzionale, devono essere attentamente
valutate e giustificate soltanto se attuate per garantire altri
principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione.
A cio' si aggiunga che la Regione Puglia e' sottoposta al Piano
di rientro dal disavanzo sanitario fin dal 2010. Cio' significa che
gli interventi in materia sanitaria devono essere sottoposti alla
valutazione dei Ministeri affiancanti come riportato nell'Accordo
sottoscritto tra la Regione e i Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze in data 29 novembre 2010. Cio'
nonostante, nessuna comunicazione e' stata trasmessa ai Ministeri
competenti prima dell'adozione della disposizione impugnata, cosi'
che la modifica della programmazione sanitaria che, la disposizione
impugnata determina in ragione del previsto passaggio alla gestione
interamente pubblica delle RSA, non e' stata oggetto di preventiva
valutazione (necessaria per le regioni che sono in piano di rientro
come la Puglia) da parte dei Ministeri affiancanti.
Ne' tale intervento e' stato previsto dalla stessa Regione Puglia
in sede di predisposizione del programma operativo di prosecuzione
del piano di rientro 2024-2026, il quale e' specificamente volto ad
individuare gli interventi necessari per il perseguimento
dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del
2004.
La disposizione impugnata, pertanto, ha delle ricadute in termini
di coordinamento della finanza pubblica tale da far ritenere violato
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Non si puo' infatti
obliterare la circostanza che il passaggio al regime pubblicistico
del personale determina un rilevante impatto economico sul bilancio
sanitario regionale. Di tale impatto, tra l'altro, non e' stata
dimostrata la coerenza con i vincoli di spesa e con le previsioni del
Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro dal
disavanzo sanitario.
Pertanto, sotto tale profilo, l'intervento del legislatore
regionale non e' conforme al principio di coordinamento della finanza
pubblica e al divieto di incrementare la spesa sanitaria per motivi
non inerenti alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza
(LEA).
E' noto che per le Regioni assoggettate ai vincoli dei piani di
rientro dal disavanzo sanitario sussiste l'impossibilita' di
incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia
dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, dunque, per spese non
obbligatorie. Come piu' volte chiarito da Cod. Corte, il suddetto
principio si applica anche per i piani di prosecuzione del rientro
dal disavanzo sanitario o per le misure di monitoraggio equiparabili
(cfr. Corte della Costituzione, sentenza n. 104 del 2013; Corte
costituzionale, sentenza n 36/2021).
P.Q.M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimi e, conseguentemente,
annullare, per i motivi illustrati nel presente ricorso, gli articoli
98, 117, 132, 160, 217, 219, e 240 della legge della Regione Puglia
n. 42 del 2024.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri in data 28 febbraio 2025 - prot. n. 3707.
Roma, 28 febbraio 2025
L'Avvocato dello Stato: Basilica