Reg. Ric. n. 10 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 05/03/2025 n. 10
Ricorrente:Regione Siciliana
Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Previsione che gli interventi di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 – Previsione che, nel caso di interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'art. 27-bis del dl.lgs. n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico – Previsione che, in relazione agli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista – Previsione che il soggetto proponente presenta, mediante lo Sportello unico delle energie rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'Allegato C, Sezione II – Previsione che, ad eccezione degli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate – Previsione che, nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'Allegato C, Sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Ricorso della Regione Siciliana – Denunciata disciplina statale che, riservando all’autorità statale ogni competenza in materia di autorizzazione unica o valutazione di impatto, anche per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da ubicare in Sicilia, oblitera la competenza esclusiva della regione ricorrente – Violazione della competenza statutaria in materia di industria e commercio – Disciplina che, in relazione agli impianti su terraferma rientranti tra quelli di cui alla Sezione II dell’Allegato C, di maggior potenza, esclude ogni coinvolgimento della regione, nella fase di autorizzazione e/o di valutazione di impatto ambientale – Lesione dello Statuto che accorda alla regione una competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e di conservazione di antichità – Previsione che, in relazione agli impianti off–shore ha disconosciuto alle regioni qualsiasi potere e/o competenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione di impatto, a prescindere dalla potenza dell’impianto – Norma che neppure prevede la previa acquisizione dell’intesa della regione interessata, prima del rilascio dell’autorizzazione unica – Lesione delle competenze statutarie in materia di pesca – Violazione della competenza legislativa concorrente della regione in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali – Assorbimento statale delle funzioni amministrative e legislative regionali, senza un interesse pubblico ragionevole e proporzionato e in assenza di un accordo con la regione interessata – Lesione della competenza legislativa concorrente della regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Lesione del principio di sussidiarietà, dato che la norma non ha riconosciuto alla regione alcuna partecipazione in materia di regimi amministrativi per la produzione di energie rinnovabili – Disciplina che, anche qualora impingesse in materie di esclusiva competenza statale, in base al principio di prevalenza, non può consentire l’assoluta obliterazione delle competenze esclusive della regione ricorrente – Lesione del principio di leale collaborazione – Previsione che irragionevolmente, nell’autorizzare gli impianti di fonti rinnovabili, accorda ogni potere di valutazione e decisione a livello statale, in aree dove vi è una convergenza di competenze regionali – Assenza di un adeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi confluenti – Violazione del principio di uguaglianza.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 9 Co. 1
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 9 Co. 2
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 9 Co. 13
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 9
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 118 Co. 4
Costituzione Art. 120 Co.
Statuto della Regione Siciliana Art. 14 Co.
Statuto della Regione Siciliana Art. 14 Co.
Statuto della Regione Siciliana Art. 14 Co.
Udienza Pubblica del 21/10/2025 rel. LUCIANI
Testo dell'ricorso
N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 febbraio 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 febbraio 2025 (della Regione Siciliana).
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Disciplina dei
regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili - Autorizzazione unica - Previsione che gli interventi
di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono soggetti al
procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti,
delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II
del d.lgs. n. 152 del 2006 - Previsione che, nel caso di interventi
di cui all'Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di
impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano, si applica l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del
2006, salva la facolta', per le stesse regioni e province autonome,
di optare per il procedimento autorizzatorio unico - Previsione
che, in relazione agli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I,
il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art.
27-bis non puo' superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio
della verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto
ambientale (VIA), ove prevista - Previsione che il soggetto
proponente presenta, mediante lo Sportello unico delle energie
rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione
unica alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato
dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di
cui all'Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di
competenza statale di cui all'Allegato C, Sezione II - Previsione
che, ad eccezione degli interventi relativi a impianti off-shore,
nel caso degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II, il
provvedimento autorizzatorio unico e' rilasciato previa intesa con
la regione o le regioni interessate - Previsione che, nel caso
degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'Allegato
C, Sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della
conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica anche il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli
aspetti legati all'attivita' di pesca marittima, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
- Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi
amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della
legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo
Allegato C).
(GU n. 10 del 05-03-2025)
Ricorso (ex art. 127, comma 2, Cost.) proposto - giusta
deliberazione di Giunta n. 27 del 4 febbraio 2025 - dalla Regione
Siciliana (cod. fisc. 80012000826), con sede legale in Palermo piazza
Indipendenza n. 1, in persona del suo Presidente pro tempore, On.le
Renato Schifani, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che
disgiuntamente, giusta procura speciale stesa su foglio separato da
considerare in calce al presente atto, dagli avv.ti Enrico Pistone
Nascone, (c.f.:PSTNRC66E06C342R) posta elettronica certificata:
nascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it e Nicola Dumas (c.f.
DMSNCL78H03A089J) pec: nicola.dumas@pec.it dell'Ufficio legislativo e
legale della Presidenza della Regione Siciliana (fax: 091-6254244),
elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione
Siciliana in Roma, via Marghera n. 36
Contro
il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via
dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato ex lege.
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 9,
commi 1, 2 e 13 e relativa tabella C del decreto legislativo del 24
novembre 2024, n. 190 «Disciplina dei regimi amministrativi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art.
26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
(24G00205)» pubblicato nella G.U.R.I. 12 dicembre 2024, n. 291, S.O.
come da delibera della Giunta regionale in data 4 febbraio 2025.
In G.U.R.I. del 12 dicembre 2024, n. 291 e' stato pubblicato il
decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei
regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e
d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205)».
Con tale decreto delegato e' stata introdotta la nuova disciplina
dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili che si pone l'obiettivo di attuare il riordino e
semplificazione normativa della materia nonche' di uniformare i
regimi amministrativi della materia, in linea con gli obblighi
euro-unitari e con le esigenze di accelerazione della transizione
energetica.
La nuova normativa ha ridotto a tre i regimi amministrativi:
attivita' libera che non richiede atti di assenso o dichiarazioni,
salvo in presenza di beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II
del decreto legislativo n. 42/2004, o in aree naturali protette,
ovvero all'interno di siti della Rete Natura 2000 (in tali casi, gli
interventi sono soggetti a PAS); procedura abilitativa semplificata
(PAS), prevista per i progetti non soggetti a procedimenti di
«permitting» e non assoggettati a valutazioni ambientali;
autorizzazione unica, richiesta per progetti di maggiori dimensioni.
In particolare, il comma 1 dell'art 9 rubricato «Autorizzazione
unica» dispone che «Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma
1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all'allegato C sono
soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente
articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali
di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di cui all'allegato C,
sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si
applica l'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva
la facolta', per le stesse regioni e province autonome, di optare per
il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In
relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per
la conclusione del procedimento di cui all'art. 27-bis non puo'
superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di
assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove
prevista».
Il comma 2 del precitato art. 9, dispone che, «Il soggetto
proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di
autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, come modificato dall'art. 14 del presente decreto:
a) alla regione territorialmente competente, o all'ente
delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli
interventi di cui all'allegato C, sezione I;
b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione
II».
Il comma 13 del medesimo art. 9 stabilisce che «Fatta eccezione
per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli
interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento
autorizzatorio unico di cui al presente articolo e' rilasciato previa
intesa con la regione o le regioni interessate.»
Dal tenore della sopra riportata normativa emerge che il
legislatore delegato opera una distinzione tra impianti su terra
ferma e quelli off-shore; e, mentre per i primi, fermo restando i
profili e le competenze sulla valutazione d'impatto disciplinati dal
decreto legislativo n. 152/2006, ai fini dell'autorizzazione unica,
suddivide analiticamente gli interventi di competenza statale (Sez.
II) da quelli di competenza regionale (Sez. I) sulla scorta della
potenza, espressa in Megawatt, degli impianti medesimi; per quanto
riguarda, invece, la realizzazione di impianti off shore, ex comma 13
del precitato art. 9, disconosce alle regioni qualsiasi potere e/o
competenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione
d'impatto.
Il Governo regionale ritiene che le previsioni contenute
nell'art. 9, comma 1, 2 e 13 del suddetto atto normativo siano
illegittime per violazione dello Statuto speciale in tema di potesta'
legislativa esclusiva in materia di industria (art. 14, lettera d),
in materia di pesca (art. 14, lettera l) ed in materia di tutela
paesaggistica e della conservazione delle antichita' (art. 14,
lettera n); nonche' dell'art. 117, comma 3 della Costituzione
(competenza legislativa concorrente in materia di «valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia»), dell'art. 118, comma 4 della Costituzione
(principio di sussidiarieta'), dell'art. 3 della Costituzione
(principio di eguaglianza) e dell'art. 120 della Costituzione
(principio di leale collaborazione).
Le suddette disposizioni appaiono censurabili nella parte in cui
escludono qualsiasi competenza, intervento o partecipazione della
Regione Siciliana nel procedimento autorizzatorio e di valutazione
d'impatto ambientale per gli impianti off-shore ed anche nella parte
i cui affidano ogni competenza amministrativa sull'autorizzazione
unica e sulla valutazione d'impatto ambientale allo Stato,
limitandosi a prevedere l'intesa con la regione interessata prima del
rilascio del titolo - quanto agli impianti di cui all'allegato C
Sezione II del decreto legislativo n. 190/2024.
Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione per i seguenti
Motivi
1. Illegittimita' dell'art. 9, commi I, II e XIII e relativa tabella
C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei
regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili», per violazione dell'art. 14, lettera d) dello Statuto
speciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi
costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31
gennaio 2001, n. 2).
Come gia' accennato in premessa, in relazione agli impianti su
terra ferma di maggiore potenza e, pertanto, rientranti nel novero di
quelli elencati nell'allegato C sezione II del decreto legislativo n.
190/2024, la novella in parola (art. 9, comma 2, lettera b) affida
alla competenza statuale ogni attivita' amministrativa sia ai fini
del rilascio dell'autorizzazione unica che delle valutazioni
d'impatto ambientale, prevedendosi soltanto che, il «provvedimento
autorizzatorio unico ... e' rilasciato previa intesa con la regione o
le regioni interessate» (cosi', art. 9, comma 13, primo periodo).
Attesa la sopra descritta disciplina, deve osservarsi che il
rubricato Statuto speciale, annovera fra le materie rientranti
nell'ambito della potesta' legislativa esclusiva della Regione
Siciliana - fra le altre - quella della industria e commercio (art.
14, lettera d).
Premesso che l'attivita' industriale e' quella preordinata, tra
l'altro, alla produzione di beni e considerato che non puo' revocarsi
in dubbio che l'energia sia un bene (art. 814 c.c.), deve trarsi la
necessaria conseguenza che anche la produzione di energia elettrica
deve qualificarsi attivita' industriale e, pertanto, affidata alla
competenza esclusiva della Regione Siciliana, ai sensi del piu' volte
citato art. 14, lettera d) dello Statuto speciale.
Conseguentemente, l'evenienza che la disciplina statale in questa
sede contestata abbia riservato all'autorita' statale ogni competenza
in materia di autorizzazione unica e valutazione di impatto, anche
per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da
ubicare in Sicilia, del tutto obliterando la competenza esclusiva
della regione esponente, inficia la legittimita' dell'impugnata
norma.
Sul punto e' appena il caso di evidenziare che l'acclarata
illegittimita' non puo' dirsi esclusa dalla evenienza che la
censurata norma prevede che il rilascio dell'autorizzazione debba
avvenire previa intesa con la regione interessata. Com'e' di tutta
evidenza, infatti, l'intesa interviene a valle dell'attivita'
amministrativa preordinata alla formazione del titolo amministrativo
autorizzatorio e delle sottostanti valutazioni d'impatto ambientale
ed estromette la regione dall'esercizio di potesta' valutativa e di
amministrazione attiva sul merito del progetto, in palese violazione
della prescrizione statutaria, avente rango costituzionale.
2. Illegittimita' dell'art. 9, commi I, II e XIII e relativa tabella
C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei
regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili», per violazione dell'art. 14, lettera n) dello Statuto
speciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi
costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31
gennaio 2001, n. 2).
L'art. 14, lettera n) dello Statuto siciliano include nella
potesta' legislativa esclusiva della regione le materie della tutela
del paesaggio e la conservazione delle antichita'.
Coerentemente a siffatta disposizione statutaria, l'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975 (Norme di
attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela
del paesaggio e di antichita' e belle arti), dispone che
«L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione
tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato in materia di antichita', opere artistiche e musei,
nonche' di tutela del paesaggio».
Sul punto non e' ultroneo evidenziare che proprio gli impianti di
produzione di maggior potenza (si ponga mente, ad esempio, alle pale
eoliche ma anche agli impianti fotovoltaici), realizzano una
inevitabile trasfigurazione del paesaggio e della percezione dei
valori ad esso associati; trasformazioni, percepibili anche a grande
distanza, in danno di una risorsa fondamentale qual e' il «paesaggio
tradizionale» su cui la Sicilia ha fondato la propria identita', con
risvolti economici rilevanti.
Non deve inoltre omettersi di considerare che, gli insediamenti
industriale in esame possono incidere in modo significativo sui siti
archeologici di cui e' ricca la Sicilia, compromettendone
l'integrita', la salvaguardia e la promozione affidate alla
competenza esclusiva della regione; tuttavia, anche siffatta sfera di
attribuzione (esclusiva), risulta obliterata dall'impugnata
prescrizione legislativa.
Alla luce di quanto precede, l'impugnata disciplina che - come
descritto nel primo motivo di ricorso - in relazione agli impianti su
terra ferma rientranti tra quelli di cui alla Sezione II
dell'allegato C e quindi e di maggiore potenza, esclude ogni
coinvolgimento della regione nella fase autorizzatoria e/o di
valutazione di impatto ambientale, si rivela illegittima
costituzionalmente.
Anche in riferimento al presente motivo, le sollevate doglianza
non possono essere seriamente contestate sulla scorta della
previsione normativa secondo la quale, prima del rilascio del titolo
amministrativo, deve essere acquisita l'intesa con la regione
interessata. Sul punto, in ossequio al principio di sinteticita', si
rinvia a quanto gia' dedotto sub motivo n. 1.
3. Illegittimita' dell'art. 9, comma I, II e XIII e relativa tabella
C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei
regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili», per violazione dell'art. 14, lettera l) dello Statuto
speciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi
costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31
gennaio 2001, n. 2).
Come gia' evidenziato nelle premesse, in relazione agli impianti
off-shore il legislatore delegato ha ritenuto di disconosce alle
regioni qualsiasi potere e/o competenza in ordine sia al momento
autorizzatorio che di valutazione d'impatto a prescindere dalla
potenza dell'impianto e senza neppure prevedere la previa
acquisizione dell'intesa della regione interessata, prima del
rilascio dell'autorizzazione unica.
Pur ammettendo che, per gli impianti in mare aperto, l'autorita'
statale debba essere titolare del potere di autorizzazione, tuttavia
tale circostanza non puo' giustificare la totale obliterazione della
esponente regione in seno al procedimento volto al rilascio
dell'autorizzazione unica ed in quello della prodromica valutazione
d'impatto, per i progetti di impianti da realizzare nei mari che
contornano la Sicilia.
Ed invero, gli impianti off-shore non solo impattano
significativamente sul paesaggio e, eventualmente, anche su siti
archeologici marini, rendendo rilevanti anche in siffatta ipotesi le
censure e le considerazioni svolte nel motivo sub 2); ma siffatti
impianti hanno anche un (risaputo) notevole impatto sulla pesca.
In tal senso non e' senza significato che la stessa norma
impugnata preveda che «nel caso degli interventi relativi a impianti
off-shore di cui all'allegato C, sezione II, lettere t) e v), si
esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9
anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per
gli aspetti legati all'attivita' di pesca marittima, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» (cfr.
art. 9, comma 13, terzo periodo).
A fronte di quanto precede deve osservarsi che l'art. 14, lettera
l) dello Statuto speciale, in rubrica, espressamente assegna alla
potesta' legislativa esclusiva della Regione Siciliana anche la
materia della pesca. Pertanto, la norma impugnata si appalesa ictu
oculi illegittima nella parte in cui esclude la Regione Siciliana da
ogni coinvolgimento amministrativo in tali fattispecie. In ragione di
quanto precede, la norma avrebbe dovuto prevedere il necessario
intervento della Regione Siciliana in merito al procedimento di
rilascio dell'autorizzazione unica e in ordine alla valutazione di
compatibilita' ambientale, finalizzato anche a garantire adeguati
livelli di tutela ed eventuali correlate forme di compensazione in
favore del settore della pesca.
Resta, pertanto, dimostrata la fondatezza del rubricato vizio.
4. Illegittimita' dell'art. 9, comma I, II e XIII e relativa tabella
C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei
regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili», per violazione dell'art. 117, comma 3, della
Costituzione, competenza legislativa concorrente della regione in
materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;
dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, principio di
sussidiarita'; dell'art. 120, comma 2, Cost., principio di leale
collaborazione e dell'art. 3 Cost., principio di eguaglianza.
4.1 Se e' indubbio che la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
dei beni culturali, sia oggi tra le materie di competenza esclusiva
dello Stato, con riferimento, invece, alla distinta materia della
«valorizzazione dei beni culturali e ambientali», essa e' assegnata
alla potesta' legislativa concorrente fra Stato e regioni, in cui lo
Stato determina i principi fondamentali, mentre alle regioni spetta
la potesta' legislativa ai sensi dell'art. 117, comma 3, della
Costituzione.
Con riferimento, invece, alla potesta' regolamentare e' rilevante
notare come ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione essa
spetti allo Stato solo riguardo alla tutela dei beni culturali e alle
regioni in qualsiasi altra materia, tra cui la valorizzazione.
Stato, regioni e altri enti presenti sul territorio sono
collegialmente coinvolti nell'assicurare la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali cooperano perseguendo il coordinamento,
l'armonizzazione e l'integrazione delle attivita' relative alla loro
valorizzazione.
Dunque, il carattere trasversale della materia della tutela
dell'ambiente se, da un lato, legittima lo Stato a provvedere
attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in
relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale,
dall'altro, non puo' esautorare del tutto la competenza concorrente
delle regioni che attengono alla tutela dell'ambiente e alla
salvaguardia del territorio.
Le normative susseguitesi nel tempo hanno avuto come comune
denominatore una chiara ed univoca convergenza su tematiche
ineludibili e strettamente connesse con gli impianti legati alla
fonti rinnovabili: corretto inserimento nel paesaggio e sul
territorio, con un'attenta analisi su impatti visivi, nonche'
ricadute su flora e fauna.
La tutela del territorio, nella dimensione paesaggistica,
storico-culturale, di biodiversita', di particolari produzioni
agroalimentari, rappresenta un interesse costituzionale
potenzialmente confliggente, essendo evidente che l'installazione
degli impianti - con particolare riferimento a quelli eolici puo'
alterare l'assetto territoriale. Al riguardo, la Corte costituzionale
ha ritenuto che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetti,
in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
alla cura esclusiva dello Stato (sentenze n. 226 del 2009 e n. 367
del 2007), tenendo pero' conto, nel caso degli enti territoriali
dotati di autonomia particolare, di quanto previsto dagli statuti
speciali (sentenze n. 226 del 2009 e n. 378 del 2007).
In sostanza, se da un lato la disciplina della valutazione
d'impatto ambientale (V1A) e della valutazione ambientale strategica
(VAS), secondo la giurisprudenza costituzionale, deve essere
uniformemente osservata sul territorio nazionale e per questa ragione
deve essere riservato alla competenza legislativa statale il potere
di fissare i livelli uniformi di tutela, e' pur vero che alle regioni
rimane la facolta' di regolare interessi funzionalmente connessi con
quelli propriamente ambientali.
Sul punto, la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte
affermato che la tutela dell'ambiente non si configura come materia
in senso stretto, bensi' come valore avente natura trasversale, la
cui protezione presuppone la coesistenza di competenze statali e
regionali. (Corte costituzionale n. 106/2020).
4.2 La riforma costituzionale del 2001, ha incluso la materia
della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»
tra quelle rientranti nell'ambito della competenza concorrente ed il
novellato art. 117 della Costituzione ha altresi' attribuito alle
regioni la potesta' regolamentare in tutte le materie, ad esclusione
di quelle riservate alla competenza esclusiva dello Stato, quindi
«virtualmente» estesa anche al settore energetico.
Nell'assetto dei rapporti tra Stato e regioni proprio la Corte
costituzionale ha assunto un ruolo centrale e per molti versi
chiarificatore. La continua mediazione tra i diversi interessi
condotta dal giudice delle leggi in materia di energia assume cosi'
una particolare attenzione, in quanto i principi enucleati nella
giurisprudenza costituzionale rappresentano l'unico strumento di
soluzione per le problematiche legate al Governo dell'energia, tra
centralismo e decentralizzazione.
Con la sentenza n. 303/2003, la Corte costituzionale, in
relazione al Governo dell'energia, ha previsto l'attribuzione delle
funzioni amministrative in via eccezionale al fine di assicurarne
l'esercizio unitario ad un livello di Governo diverso da quello
locale, legittimando l'attrazione statale anche della corrispondente
potesta' legislativa.
Tuttavia, l'avocazione delle funzioni amministrative (e
conseguentemente legislative) relativamente al Governo dell'energia
da parte dello Stato non e' stata condotta senza considerare il
riparto operato dall'art. 117 della Costituzione in cui tale materia
risulta pur sempre inclusa nell'alveo della competenza concorrente.
Nella stessa pronuncia invero la Corte ha effettuato un'importante
quanto dovuta precisazione, consistente nel ritenere legittimo
l'assorbimento statale delle funzioni ex art. 118 della Costituzione,
nonche' dei corrispondenti poteri di legislativi, solo ove venga
osservato un duplice ordine di condizioni consistenti nella
sussistenza di un interesse pubblico proporzionato e non
irragionevole, come pure nel raggiungimento di un accordo con la
regione interessata (condizione del tutto disattesa per gli impianti
off-shore).
4.3 Non riconoscere alla regione alcuna partecipazione in materia
di regimi amministrativi per la produzione di energie rinnovabili,
costituisce diretta violazione del principio di sussidiarieta' ex
art. 118, quarto comma, della Costituzione, da tempo riconosciuto
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 31 del
2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022, n. 87 del 2018) che
opera non solo come chiamata di competenza, anche legislativa, a
livello superiore (da quello regionale a quello statale), ma anche
come attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello
regionale).
La modifica costituzionale operata con la legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) ha radicalmente mutato i criteri di distribuzione ed
esercizio delle funzioni amministrative, a livello sia regionale che
locale. E' stato anzitutto abbandonato il principio del parallelismo
tra funzioni legislative e amministrative delle regioni, sostituito
dal criterio della sussidiarieta' (verticale), tant'e' che l'art.
118, primo comma, Cost. dispone che le funzioni amministrative sono
attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza.
Prevedere una partecipazione regionale, soprattutto in materia di
off-shore - ove e' del tutto preclusa - non comporterebbe una
modifica della competenza legislativa esclusiva dello stato in
materia, ma conformerebbe la disciplina della materia ai dettami
posti dai principi di sussidiarieta', di differenziazione e di
adeguatezza nell'allocazione delle funzioni amministrative.
4.4 Si ritiene, altresi', violato l'art. 120, secondo comma,
della Costituzione, per lesione del principio di leale collaborazione
nella sua ampia accezione costituzionale di idoneita' a perseguire il
giusto contemperamento delle finalita' perseguite dallo Stato e dalle
regioni.
Invero, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che la
disciplina impugnata, impingendo in materie di competenza esclusiva
statale quali la tutela ambientale e dell'ecosistema, possa - per il
c.d. principio di prevalenza - essere attratta alla sfera di
attribuzioni statale cio' non puo' consentire la assoluta
obliterazione delle competenze esclusive della regione ricorrente.
Come ha infatti precisato Codesta Ecc.ma Corte (sent. 15 febbraio
2024 n. 16), il principio di prevalenza deve essere contemperato da
quello della leale collaborazione e «si deve sostanziare in momenti
di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario
coordinamento dei livelli di Governo statale e regionale» (sent. n.
213/2006; n. 81/2007).
Applicando i riferiti principi, elaborati per regolare il riparto
di competenze statali e regionali, anche alla materia afferente la
realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile di cui al censurato decreto legislativo n. 190/2024, si
rivela del tutto ingiustificato e, pertanto, illegittimo, il mancato
coinvolgimento della Regione Siciliana sia nel procedimento volto
alla valutazione d'impatto ambientale che in quello di rilascio
dell'autorizzazione unica, nonostante la illustrata incidenza di
siffatti progetti su materie riservate, dallo Statuto speciale, alla
competenza esclusiva della ricorrente regione.
4.5 Infine, un ulteriore indubbio profilo di illegittimita'
costituzionale della norma, oggetto della presente censura, e' dato
dalla violazione dell'art. 3 della Costituzione, e del principio di
eguaglianza da esso sancito. Sotto tale aspetto, appare oltremodo
irragionevole la scelta del legislatore di poter autorizzare impianti
di fonti rinnovabili - attribuendo ogni potere valutativo e decisorio
a livello statale - in delle aree sulle quali vi e' una significativa
convergenza di competenze regionali, determinando la mancanza di un
adeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi confluenti.
Di contro, un'integrazione delle competenze, attraverso un
apporto regionale, concreto e fattivo, nel procedimento statale,
garantirebbe un approccio piu' attento alle molteplici interferenze
tra settori differenti e scongiurerebbe l'insorgere di contenziosi
che, con tutta probabilita', potranno instaurarsi escludendo ogni
competenza regionale in materia.
P.Q.M.
Per quanto sopra dedotto e ritenuto e con riserva di successive
eventuali deduzioni, il Presidente della Regione Siciliana, come in
epigrafe rappresentato e difeso conclude;
Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso e per
l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9,
commi 1, II e XIII e relativa tabella C del decreto legislativo n.
190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili» per violazione dell'art.
14, lettera d), lettera l) e lettera n) dello Statuto speciale della
Regione Siciliana, nonche' dell'art. 117, comma 3 della Costituzione
(competenza legislativa concorrente) e per violazione dei principi di
sussidiarieta', leale collaborazione ed uguaglianza ex articoli 118,
120 e 3 della Costituzione.
Con riserva di integrazione e controdeduzioni.
Si allega copia conforme all'originale della deliberazione di
Giunta n. 27 del 4 febbraio 2025.
Gli Avvocati: Dumas - Pistone Nascone