Reg. Ric. n. 3 del 2023 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 01/03/2023 n. 9
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Provincia autonoma di Trento
Oggetto:
Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Integrazione dell'art. 26-septies della legge provinciale n. 4 del 1998 - Previsione della possibilità, da parte dei concessionari di grandi derivazioni elettriche in esercizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2022, di presentare alla Provincia un piano industriale per fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica - Previsione della sospensione, per la durata del piano industriale, delle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano - Ricorso del Governo - Denunciata attribuzione, ai titolari delle concessioni esistenti, di una sostanziale proroga della durata della concessione degli impianti interessati dal piano industriale in assenza della procedura di selezione da bandire secondo la scansione temporale stabilita dalla legislazione statale - Incidenza sulla libertà di stabilimento - Contrasto con il principio, anche sovranazionale, di tutela della concorrenza - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Eccedenza dalle competenze statutarie.
Norme impugnate:
legge della Provincia autonoma di Trento del 07/12/2022 Num. 16
legge della Provincia autonoma di Trento del 07/12/2022 Num. 16 Art. 1
legge della Provincia autonoma di Trento del 06/03/1998 Num. 4 Art. 26 Co. 2
legge della Provincia autonoma di Trento del 06/03/1998 Num. 4 Art. 26 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 13 Co.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 49 Co.
direttiva CE Art. 12 Co.
decreto legislativo Art. 12 Co.
decreto legislativo Art. 12 Co. 1
decreto legislativo Art. 12 Co. 1
decreto legislativo Art. 12 Co. 1
decreto legislativo Art. 12 Co. 1
decreto legislativo Art. 12 Co. 1
decreto legislativo Art. 12 Co. 1
Udienza Pubblica del 27/01/2026 rel. NAVARRETTA
Testo dell'ricorso
N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 08 febbraio 2023
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 febbraio 2023 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo
idroelettrico - Norme della Provincia autonoma di Trento -
Integrazione dell'art. 26-septies della legge provinciale n. 4 del
1998 - Previsione della possibilita', da parte dei concessionari di
grandi derivazioni elettriche in esercizio alla data di entrata in
vigore della legge provinciale n. 16 del 2022, di presentare alla
Provincia un piano industriale per fronteggiare gli effetti
negativi della crisi energetica - Previsione della sospensione, per
la durata del piano industriale, delle procedure per l'assegnazione
delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
relative a impianti interessati dal piano.
- Legge della Provincia autonoma di Trento 7 dicembre 2022, n. 16
("Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande
derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell'articolo
26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni
in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre
disposizioni connesse)").
(GU n. 9 del 01-03-2023)
Ricorso ex art. 127 Cost. nell'interesse del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587),
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato
(numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
Nei confronti della Provincia autonoma di Trento, in persona del
Presidente della Giunta provinciale pro tempore per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale della legge provinciale 7 dicembre
2022, n. 16, recante «Piano industriale per il miglioramento degli
impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione
dell'art. 26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4
(Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
e altre disposizioni connesse)», pubblicata nel B.U. Trentino-Alto
Adige n. 49 del 9 dicembre 2022, in virtu' della deliberazione del
Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023.
Premessa.
La Provincia autonoma di Trento ha emanato la legge provinciale
n. 16/2022, il cui unico art. 1 ha disposto l'inserimento di alcuni
commi (segnatamente i commi da 2-bis a 2-sexies) nel corpo dell'art.
26-septies della L.P. Trento n. 4/1998.
Il testo aggiornato dell'art. 26-septies della L.P. Trento n.
4/1998 (che a propria volta era stato introdotto nella sua versione
originaria dalla L.P. Trento n. 9/2020) e' per l'effetto il seguente:
«Art. 26-septies (Disposizioni transitorie per l'avvio dei
procedimenti per l'assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico). - 1. L'art. 1-bis 1, comma 1.9,
si applica anche alle concessioni prorogate ai sensi dell'art. 13,
comma 6, dello Statuto speciale. Le domande pendenti alla data di
entrata in vigore del presente articolo decadono e le relative
procedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia.
2. Al fine di garantire la continuita' nella produzione di
energia da fonte rinnovabile e il presidio degli impianti,
l'esercizio della derivazione, delle opere e degli impianti e'
proseguito dal concessionario uscente, che ne conserva il possesso e
la custodia fino al subentro del nuovo concessionario, alle
condizioni previste dall'art. 1-bis 5 per il tempo strettamente
necessario alla conclusione del procedimento. Resta fermo il
passaggio dei beni in proprieta' della Provincia ai sensi dell'art.
13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale.
2-bis. Con l'obiettivo di attenuare gli effetti negativi
della crisi energetica, i concessionari di grandi derivazioni
idroelettriche in esercizio alla data di entrata in vigore di questo
comma possono presentare alla Provincia un piano industriale entro la
data individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Al fine
di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve
e lungo termine, il piano industriale e' articolato in una fase
temporale di investimenti da realizzare entro il 31 dicembre 2024, in
un'eventuale seconda fase di investimenti da realizzare entro un
termine che non ecceda quello individuato dall'art. 12, comma 6, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica), e individua:
a) misure di efficientamento della produzione, misure per
incrementare la capacita' di stoccaggio, misure di incremento della
potenza e di incremento della resilienza delle infrastrutture in
termini di sicurezza e di regolarita' della produzione;
b) investimenti sulle strutture di produzione con
l'obiettivo di aumentare la capacita' produttiva in termini di
potenza, di energia e di capacita' di stoccaggio;
c) la disponibilita' a pagare alla Provincia, in aggiunta
ai canoni gia' previsti dalla normativa vigente alla data di entrata
in vigore di questo comma, una nuova componente di canone,
parametrata ai valori di mercato dell'energia;
d) misure idonee a garantire il deflusso ecologico a tutela
della continuita' fluviale;
e) ulteriori elementi indicati nella deliberazione della
Giunta provinciale.
2-ter. Entro centoventi giorni dalla presentazione del piano
industriale la Provincia valuta l'adeguatezza e la fattibilita' della
proposta di piano e puo' concordare eventuali modifiche. A seguito
dell'approvazione del piano industriale le condizioni di esercizio
della concessione sono conseguentemente modificate.
2-quater. La Provincia destina introiti derivanti dal comma
2-bis, lettera c), al sostegno dei costi per i consumi energetici in
ambito provinciale, al fine di fronteggiare gli effetti negativi
della crisi energetica di breve e lungo termine.
2-quinquies. Per la durata del piano industriale sono sospese
le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal
piano.
2-sexies. Nel piano industriale sono compresi investimenti da
ammortizzare entro la durata del piano. In caso di cessazione
anticipata del piano, in anticipo rispetto ai tempi di ammortamento
degli investimenti effettuati in base ad esso, la Provincia, con
riguardo ai beni previsti dall'art. 13, comma 2, primo periodo, dello
Statuto speciale, corrisponde un indennizzo pari al valore della
parte degli investimenti non ammortizzata».
Le innovazioni introdotte dalla L.P. n. 16/2022 al
sovratrascritto testo dell'art. 26-septies della L.P. n. 4/1998 si
pongono in contrasto:
con l'art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972);
con l'art. 117, primo comma, Cost. [in relazione all'art. 49
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come
modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e
ratificato dalla legge n. 130/2008, ed all'art. 12 della direttiva n.
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi nel mercato interno];
nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettera e), e con la
disciplina nazionale interposta di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 79/1999.
Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di doverla
impugnare con la delibera indicata in epigrafe, ed a tanto si
provvede mediante il presente ricorso.
Contrasto della L.P. Trento n. 16/2022 con l'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 670/1972 (Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige), con l'art. 117, primo comma, Cost. [in
relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona
del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge n. 130/2008, ed
all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno], nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettera e), e con
l'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 (quale norma statale
interposta).
1. L'art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972), nella versione
modificata dalla legge n. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018
(ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del medesimo Statuto),
assegna alla Provincia autonoma di Trento una competenza legislativa
del tutto peculiare (da esercitare «nel rispetto dell'ordinamento
dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei
principi fondamentali dell'ordinamento statale») in materia di
concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.
L'art. 13 prevede infatti che con legge provinciale siano
disciplinate «le modalita' e le procedure di assegnazione delle
concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico,
stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle
gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e
di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici
dei partecipanti», e che «la legge provinciale disciplina inoltre la
durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni
di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico
e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi
derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti
nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti paesaggistici e di
impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di
compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere
finanziario».
Il parametro di riferimento per l'esercizio della competenza
legislativa provinciale in materia di grandi derivazione
idroelettriche, oltre che dal necessario rispetto della Costituzione
e dell'ordinamento eurounitario, costituito dalla predetta norma
statutaria, e, per quanto da essa non previsto, dalle norme di
attuazione dello Statuto speciale, in particolare dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 235/1977 (1) e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 381/1974 (2) (cfr. sentenza
costituzionale n. 177 del 2022), nonche' dalle disposizioni statali
interposte che costituiscono limite all'esercizio della potesta'
normativa provinciale in quanto riconducibili ai principi
fondamentali dell'ordinamento statale ed espressione della competenza
esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».
2. Le sovratrascritte disposizioni normative provinciali
prevedono (in particolare ai commi 2-bis e 2-quinquies del novellato
art. 26-septies della L.P. n. 4/1998) che gli attuali concessionari
di grandi derivazioni idroelettriche possano presentare alla
Provincia un «piano industriale» (comma 2-bis), la cui durata
sospende le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico relative ad impianti interessati
dal piano medesimo (comma 2-quinquies).
Le concessioni relative alle centrali idroelettriche - il cui
numero e' limitato dalla scarsita' delle risorse naturali e dalle
caratteristiche tecniche necessarie per la generazione di tale
energia - si qualificano come autorizzazioni ai sensi della c.d.
«direttiva servizi» (art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE), e
pertanto devono essere indette procedure di selezione che presentino
garanzie di imparzialita' e di trasparenza, nonche' di adeguata
pubblicita'.
Ne consegue che non e' possibile prevedere la procedura di
rinnovo automatico, ne' accordare altri vantaggi, ad imprese le cui
concessioni siano scadute o in scadenza.
Entro tale quadro, la impugnata disposizione provinciale,
allorche' introduce una sospensione delle procedure di assegnazione
delle concessioni de quibus per tutta la durata dei «piani
industriali» presentati dai concessionari, assegna un vantaggio ai
titolari delle concessioni in corso, consentendo loro di proseguire
le concessioni medesime in sostanziale proroga, senza dover
partecipare alle occorrenti procedure di selezione, da bandire a
tempo debito secondo la scansione temporale prescritta dalla
normativa statale (su cui v. infra).
Considerata inoltre la posizione geografica delle centrali
idroelettriche in questione, la gestione di tali impianti e'
suscettibile di costituire un'attrattiva economica per operatori di
altri Stati membri che gestiscono strutture simili: il che avvalora
il rischio che la previsione «sospensiva» delle procedure di
assegnazione di concessioni scadute abbia effetti sulla liberta' di
stabilimento, nel senso di una possibile violazione delle regole
fondamentali del TFUE. E cio' a dirsi anche tenendo conto che, per il
PNRR in corso di attuazione, la tutela e la promozione della
concorrenza sono fattori essenziali per favorire l'efficienza e la
crescita economica.
3. In relazione a quanto sin qui detto, occorre evidenziare che,
con la legge n. 118/2022 («Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021»: cfr. art. 7), si e' proceduto ad una significativa
modifica della disciplina statale delle concessioni idroelettriche,
al dichiarato scopo di dettare disposizioni «per la tutela della
concorrenza ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione» (art. 1).
La novella del 2022 ha tra l'altro previsto - tramite apposito
inserimento del comma 1-ter 1 nell'ambito dell'art. 12 del decreto
legislativo n. 79/1999 - che le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche siano effettuate in
ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, e -
tramite sostituzione dei commi 1-quater e 1-sexies - rispettivamente
l'avvio sollecito di procedure di gara per le concessioni nuove,
scadute o in scadenza, ed un regime intertemporale assai stringente
nelle more della definizione delle medesime procedure.
In particolare, e per quanto qui rileva, la aggiornata versione
dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, anche sulla base
delle innovazioni apportate dal decreto-legge n. 135/2018 (convertito
con legge n. 12/2019), contiene le seguenti analitiche previsioni:
il comma 1 prevede che «alla scadenza delle concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia,
le opere di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza consenso, in
proprieta' delle regioni, in stato di regolare funzionamento (...)»;
il comma 1-bis prevede che «le regioni, ove non ritengano
sussigere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine
idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacita' tecnica,
finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad
operatori economici individuati attraverso l'orietamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto
pubblico privato nelle quali il socio privato e' scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c)
mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L'affidamento a societa' partecipate deve comunque avvenire nel
rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175»;
il comma 1-ter prevede che, «nel rispetto dell'ordinamento
dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei
principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni
di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e
comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo
idroelettrico, stabilendo in particolare: a) le modalita' per lo
svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis; b)
i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis; c) i
criteri di ammissione e di assegnazione; d) la previsione che
l'eventuale indennizzo e' posto a carico del concessionario
subentrante; e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa e
tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai
partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali,
prevedendo quali requisiti minimi: 1) ai fini della dimostrazione di
adeguata capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di
avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti
idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata capatita' finanziaria, la
referenza di due istituti di credito o societa' di servizi iscritti
nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che
il partecipante ha la possibilita' di accedere al credito per un
importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di
assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di
cui alla lettera n); f) i termini di durata delle nuove concessioni,
comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo puo'
essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione
alla complessita' della proposta progettuale presentata e all'importo
dell'investimento; g) gli obblighi o le limitazioni gestionali,
subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di ftuttamento
e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilita' di
utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare
situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene; h) i
miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione
e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle opere di
derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli
impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con
riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di
sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la
possibilita' di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per
favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato
dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti; i) i
livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale
del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti
di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli
introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento
delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela
finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici
interessati dalla derivazione; l) le misure di compensazione
ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da
destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle
opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di
restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico
finanziario del progetto di concessione; m) le modalita' di
valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti
presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene
nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle
proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o
valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei
confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e
dell'autorizzazione paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di
assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque
denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a
tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano,
ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli enti gestori
delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.
394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'art. 6, comma 4-bis, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; n) l'utilizzo dei
beni di cui all'art. 25, secondo comma, del testo unico di cui al
regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile,
secondo i seguenti criteri: 1) per i beni mobili di cui si prevede
l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di
valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti
contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata
previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si
procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a
cura ed onere del proponente; 2) per i beni immobili dei quali il
progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli
aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore e'
determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o
mediante perizia asseverata sulla base di attivita' negoziale tra le
parti; 3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede
l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto; o) la
previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di
specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita'
occupazionale del personale impiegato; p) le specifiche modalita'
procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni
idroelettriche che interessano il territorio di due o piu' regioni,
in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e
ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni
interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della
concessione sono di competenza della regione sul cui territorio
insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione»;
il comma 1-ter. 1 prevede che «le procedure di assegnazione
delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono
effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri
competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione
economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli
interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture
esistenti e di recupero della capacita' di invaso, prevedendo a
carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da
quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo
periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti
effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della
concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa
vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entita' degli
investimenti proposti, determinando le misure di compensazione
ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da
destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle
opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di
restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio
economico-finanziario del progetto di concessione, nonche' i livelli
minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del
bacino idrografico (...)»;
il comma 1-quater stabilisce che «le procedure di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31
dicembre 2023 (...)»;
il comma 1-sexies dispone che «per le concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza
anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle gia' scadute, le
regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della
derivazione nonche' la conduzione delle opere e dei beni passati in
proprieta' delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del
concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al
completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti
debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza
dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che
lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli
eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario
uscente nonche' del vantaggio competitivo derivante dalla
prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di
scadenza».
4. In relazione al surrichiamato dato normativo, va rimarcato che
la menzionata norma statale impinge direttamente le modalita' e le
procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, e, nelle diverse lettere in cui si
compone, provvede alla specificazione dei profili rimessi alla
legislazione regionale, i quali, per contenuto, sono tutti
riconducibili all'espletamento delle gare nel settore di che
trattasi: quelli attinenti ai criteri di ammissione e assegnazione
(lettera c), ai requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari richiesti ai concorrenti e ai criteri di
valutazione delle proposte progettuali (lett. e), nonche' alle
condizioni richieste per le proposte progettuali dei partecipanti
alle gare in termini di obblighi e limiti gestionali (lettera g), di
miglioramenti energetici (lettera h) e ambientali (lettera i) e
misure di compensazione ambientali e territoriali (lett. l). Tutte
tali aggiornate previsioni dell'art. 12 del decreto legislativo n.
79/1999 costituiscono dunque limiti sostanziali ai contenuti delle
leggi regionali.
Ora, sebbene il comma 1-octies del ripetuto art. 12 faccia salve
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, non vi e' dubbio che la disciplina
legislativa della Provincia autonoma di Trento sull'espletamento
delle procedure di gare ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle
concessioni di derivazione idroelettrica:
a) sia tenuta a rispettare, per preciso limite previsto ex
art. 13 dello Statuto trentino, l'ordinamento dell'Unione europea,
nonche' i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi del
primo comma dell'art. 117 Cost.;
b) rientri nella materia della «tutela della concorrenza» di
competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., in quanto la gara pubblica costituisce uno
strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza
(cfr. sentenza n. 1 del 2018 della Corte costituzionale e sentenza n.
401 del 2007).
E neppure dubbio vi e' sul fatto che l'esclusiva competenza
legislativa statale in materia di «tutela della concorrenza», anche
siccome prevista in adempimento di obblighi sovranazionali di matrice
europea nel settore della concorrenza, si imponga anche alle regioni
a statuto speciale ed alle province autonome (cfr. ex plurimis
sentenze costituzionali n. 70 del 2022 e n. 16 del 2020).
Con specifico riguardo alla competenza legislativa prevista
dall'art. 13 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, codesta Corte ha
chiaramente precisato (cfr. sentenza n. 117 del 2022) che essa
rientra in un ambito di competenza tutt'affatto peculiare, e dipoi e
significativamente che, ''sul piano testuale e sistematico, la
formulazione della norma statutaria non esime la legge provinciale
dal rispetto di tutti i limiti previsti agli articoli 4 e 8 dello
stesso statuto, e fra essi, in particolare, quello delle norme
qualificabili come «norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica''».
In sintesi, dunque, ogni legge provinciale in materia di
concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e'
tenuta a rispettare le norme primarie nazionali e quelle unionali in
materia di affidamento delle concessioni con gare ad evidenza
pubblica, siccome in vario modo discendenti da obblighi
sovranazionali e da correlative prescrizioni costituzionali, che si
impongono al legislatore locale.
5. Orbene, nella fattispecie, la L.P. n. 16/2022, nel prevedere
la sospensione delle procedure di assegnazione delle concessioni
interessate dalla proposta di «piani industriali» degli attuali
concessionari, ha introdotto un'ipotesi di surrettizia proroga delle
concessioni de quibus, non prevista ne' consentita dal legislatore
statale, e men che meno dai principi derivanti dalla normativa
unionale. Cio' in quanto la denunziata normativa provinciale perviene
di fatto a posticipare lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica, per la cui realizzazione e' stata finanche prevista
l'attivazione di uno specifico potere sostitutivo da parte del
Governo, stante l'esigenza di assicurare il rispetto dei vincoli
europei quanto all'affidamento (anche) a privati di beni e servizi
pubblici, nonche' di apprestare una tutela effettiva della
concorrenza e della trasparenza.
In definitiva ed in sintesi, pertanto, l'intervento legislativo
provinciale che qui si impugna viola per un verso il richiamato art.
13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed i limiti ivi
previsti, poiche' reca una disciplina direttamente in contrasto con
gli obblighi sovranazionali in materia di tutela della concorrenza,
con cio' violando anche il primo comma dell'art. 117 Cost.
Esso viola anche la competenza legislativa statale esclusiva in
materia di tutela della concorrenza [ex art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost.], siccome in patente disarmonia con la normativa
nazionale dettata in subiecta materia dall'art. 12 del decreto
legislativo n. 79/1999, la quale costituisce a propria volta da un
lato attuazione di direttiva UE relativa al mercato interno
dell'energia elettrica, e dall'altro principio fondamentale
dell'ordinamento statale.
(1) Recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia».
(2) Recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche».
P.Q.M.
Per tutto quanto sopra dedotto e considerato il Presidente del
Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e
domiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche' la
stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure -
la illegittimita' costituzionale della legge provinciale 7 dicembre
2022, n. 16, per le ragioni e nei termini dettagliati nel corpo del
presente ricorso.
Si deposita la seguente documentazione:
1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 2 febbraio 2023, con
allegata relazione;
2) copia della legge provinciale Trento 7 dicembre 2022, n.
16.
Roma, 7 febbraio 2023
L'Avvocato dello Stato: Caselli