Ordinanza 368/1989 (ECLI:IT:COST:1989:368)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 17/05/1989;    Decisione  del 14/06/1989
Deposito de˙l 27/06/1989;    Pubblicazione in G. U. 05/07/1989 n.27
Norme impugnate:  
Massime:  13501
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 368

ORDINANZA 14-27 GIUGNO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2033 del codice civile e 80 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1988 dal Pretore di La Spezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Dini Renato ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Dini Renato ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa il 4 novembre 1988 (R.O. n. 75 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2033 del codice civile e 80 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, nella parte in cui stabiliscono che il divieto di ripetizione di somme percepite in buone fede debba valere solo in caso di pagamento indebito derivante da errore nel provvedimento originario di assegnazione della pensione e non anche allorché il carattere di indebito della pensione sia determinato dal sopravvenire di fatti parzialmente o totalmente estintivi del diritto;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, privandosi il pensionato di parte del trattamento previdenziale, peraltro già speso;

che le parti costituitesi nel giudizio hanno chiesto una sentenza interpretativa di rigetto, considerando applicabile alla fattispecie l'art. 80, terzo comma, del regolamento o quanto meno la declaratoria di illegittimità costituzionale;

che l'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità della questione essendo impugnato un atto amministrativo;

Considerato che, nelle more, a regolare la materia è intervenuto l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e che quindi si impone un nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua della nuova normativa, per cui gli atti vanno restituiti al giudice remittente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina restituirsi gli atti al Pretore di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI