N. 880
SENTENZA 7-26 LUGLIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1987 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Ravallo Giovanni e l'INAIL, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Carlo Monaco per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Farina per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso al Pretore di Pistoia, Ravallo Giovanni conveniva in giudizio l'INAIL deducendo che, quale artigiano esercente attività di fabbricazione di carpenteria meccanica, mentre si trovava a Riad (Arabia Saudita) per procedere al montaggio di serre metalliche, aveva subito un infortunio sul lavoro. Richiedeva, pertanto, che tale infortunio fosse riconosciuto indennizzabile ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 e reclamava le relative prestazioni assicurative.
Il giudice adito rigettava la domanda in considerazione del fatto che l'infortunio era avvenuto all'estero, in Paese non legato con l'Italia da convenzioni dirette a regolare i reciproci rapporti di protezione sociale e che nella specie non poteva trovare applicazione la sentenza di questa Corte n. 369 del 1985, concernente la tutela assicurativa anti- infortunistica di lavoratori subordinati operanti all'estero e non anche dei lavoratori autonomi come il ricorrente.
Il Tribunale di Pistoia, adito in sede di appello dal Ravallo, ritenutane la rilevanza in ragione del suddetto oggetto del giudizio, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del cit. d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui delimitano al territorio dello Stato italiano l'efficacia dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'INAIL nei confronti degli artigiani. Assumeva violati gli artt. 35 e 38 Cost. posto che il lavoro italiano all'estero, secondo quest'ultimo precetto, va tutelato "in tutte le sue forme ed applicazioni" e, pertanto, senza possibilità di distinguere fra lavoro autonomo e lavoro subordinato; e che tale distinzione è ignota anche all'art. 38 Cost., nella parte in cui riconosce al lavoratore vittima di infortunio il diritto a mezzi adeguati di sussistenza.
2. - L'ordinanza, emessa il 3 giugno 1987, ritualmente comunicata e notificata ed iscritta al n. 379/87 R.O., è stata altresì pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'INAIL, senza prendere espressa posizione circa la fondatezza o non della questione ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione stessa.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Pistoia dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui limitano al territorio dello Stato italiano l'efficacia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, nei confronti degli artigiani, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., i quali tutelano il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e, in particolare, il lavoro italiano all'estero e riconoscono, inoltre, per il lavoratore vittima di infortunio, la garanzia di adeguati mezzi di sussistenza.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte (sent. n. 369 del 1985) ha già ritenuto l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per violazione dell'art. 35 Cost., nelle parti in cui non estendono l'efficacia delle assicurazioni obbligatorie ai rapporti tra imprese e lavoratori italiani che si svolgono in Stati esteri con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni internazionali di sicurezza sociale conformi alla propria Costituzione.
La Corte ha osservato che l'art. 35 Cost., secondo cui la Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero, contiene un precetto che non si presta ad alcuna elusione, distorsione o dilazione; e che tale principio è uno dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione, la cui violazione, se denunciata, deve essere riconosciuta e sanzionata, non potendo eventuali inconvenienti giustificare la carenza di protezione sociale per il lavoratore italiano che svolga all'estero la propria attività.
Successivamente alla detta sentenza è stato emanato il d.l. 31 luglio 1987, n. 317, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398, e recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, il quale ha previsto (art. 1) l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali per detti lavoratori, la cui attività si svolga in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. La previsione riguarda, unitamente alla specifica disciplina del rapporto assicurativo, i soli lavoratori subordinati, dipendenti da datori di lavoro italiani o stranieri (artt. 2, 2-bis, 3, 4, 5 e 6) e non invece gli artigiani.
Per questi ultimi, se lavorano in Italia, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni è sancito dal d.P.R. n. 1124 del 1965, il cui art. 4, tra le persone assicurate, comprende anche gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese.
Ora, per quanto riguarda la tutela degli artigiani che lavorano all'estero, in Paesi extracomunitari, ritiene la Corte che valgano le stesse considerazioni formulate in precedenza, con la già citata sentenza n. 369 del 1985, per i lavoratori dipendenti.
Invero, la figura dell'artigiano è più affine a quella del lavoratore che a quella dell'imprenditore: secondo l'indirizzo giurisprudenziale costante, anche della Corte di cassazione, formatosi nella vigenza della legge 25 luglio 1956, n. 860, ritenuta integrativa dell'art. 2083 cod. civ., nell'impresa artigiana il lavoro professionale anche manuale del titolare dell'impresa, con l'ausilio di quello di familiari e dipendenti, ha carattere di stabilità, continuità e prevalenza, in relazione alla struttura organizzativa ed alle esigenze economiche e produttive dell'impresa stessa, mentre la qualificazione di "artigiano" va esclusa se il lavoro del titolare sia solamente occasionale ovvero quantitativamente e qualitativamente limitato.
La più recente legge- quadro sull'artigianato, 8 agosto 1983, n. 443, che ha abrogato la legge n. 860 del 1956, disciplinando ex novo la materia, ha previsto che l'attività del titolare dell'impresa deve necessariamente essere di natura anche manuale e che l'imprenditore artigiano non deve limitare il suo apporto all'organizzazione e alla direzione commerciale dell'impresa, cioè allo svolgimento di funzioni amministrative e di collocazione del prodotto, ma deve partecipare al processo produttivo, sicché il suo lavoro deve avere carattere determinante e non essere meramente accidentale.
In altri termini, il lavoro dell'artigiano prevale sul capitale. L'apporto del titolare al processo produttivo, e cioè alla lavorazione e alla produzione vera e propria, deve risultare prevalente, sia pur senza escludere un impegno nell'area tecnica, amministrativa e commerciale dell'impresa.
Il relativo accertamento, esteso anche al requisito della sussistenza del carattere manuale del titolare dell'impresa, nelle controversie in cui sia contestata la qualità di artigiano, è demandato al giudice di merito.
Ora, dalla sussistenza dell'elemento "lavoro" e, per di più, dal carattere di prevalenza di questo, discende l'impossibilità assoluta di negare la protezione al lavoro stesso assicurata dai precetti costituzionali, ivi compresa, anzitutto, quella di cui all'art. 35 che concerne non solo tutte le varie forme ed applicazioni dell'attività lavorativa, ma, in particolare, quella che si svolge all'estero. E nemmeno può negarsi l'applicazione delle norme di sicurrezza sociale dettate dall'art. 38 Cost., per cui il cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale nonché quello a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di infortunio, oltre che di malattia, invalidità e vecchiaia.
È indifferente, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, che interessa la fattispecie, il fatto che il lavoro si svolga all'estero.
Il luogo del lavoro, se posto al di fuori dei confini dello Stato, non può in alcun modo far venir meno le ragioni della tutela assicurativa, specie per la specifica previsione della norma costituzionale (art. 35 Cost.). Ed indifferente rimane, altresì, la circostanza, posta in luce dalla difesa dell'autorità intervenuta, che la scelta di detto luogo sia stata frutto di una libera determinazione dell'artigiano, la quale, del resto, può sussistere anche per il lavoratore dipendente, cui pure è stata concessa la detta tutela.
Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui delimitano al territorio dello Stato italiano l'efficacia dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'INAIL a favore degli artigiani.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI