Sentenza  312/1988 (ECLI:IT:COST:1988:312)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 10/02/1988;    Decisione  del 10/03/1988
Deposito de˙l 17/03/1988;    Pubblicazione in G. U. 23/03/1988 n.12
Norme impugnate:  
Massime:  10603
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 312

SENTENZA 10-17 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 settembre 1985 dal Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Angelowski Peter, iscritta al n. 908 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 5 settembre 1985 il Pretore di Velletri sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co., cod pen. in riferimento all'art. 3 Cost.

Sosteneva il Pretore nell'ordinanza l'impossibilità di infliggere una pena unica, che abbia alla base quella da applicare per l'ipotesi più grave aumentata ai sensi di legge, quando la continuazione si verifichi fra reati puniti con pene non omogenee: e ciò perché l'art. 1 del codice penale non consente di irrogare pene non previste dalla legge, mentre sarebbe illegale l'inflizione di una pena unica quale quella prevista per il reato più grave se, per gli altri reati in concorso, sono previste pene di specie diversa.

Tutto ciò - ad avviso del Pretore - determinerebbe una grave ed irrazionale situazione di disuguaglianza fra coloro che, commettendo una serie di reati anche gravi, ma puniti con pene omogenee, possono beneficiare del disposto di cui all'art. 81, secondo co., cod.pen., e coloro che si vedono esclusi dal beneficio soltanto perché le pene, fra due reati uniti dal vincolo della continuazione, sono di specie diversa e debbono, perciò, essere applicate secondo i principi del cumulo materiale.

Interveniva nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato la quale, ricordando che la stessa questione era già stata dichiarata non fondata da questa Corte, con sent. n. 34 del 1977, chiedeva che la questione sollevata fosse ora dichiarata manifestamente infondata.

Considerato in diritto

1. - È esatto che questa Corte, con sent. 18 gennaio 1977 n. 34, aveva ritenuto che non fosse applicabile il cumulo giuridico delle pene, previsto a favore del reo dall'art. 81, secondo co., cod. pen., quando quelle comminate, per i reati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso, non fossero omogenee alla pena base, prevista per la violazione più grave.

Quella lontana sentenza, però, si riferiva ad una giurisprudenza ordinaria in allora prevalente, consolidatasi - come la sentenza stessa ricordava - "per effetto di due (allora) recentissime sentenze delle Sezioni Unite penali". Si trattava di giurisprudenza che faceva leva appunto su quel principio di legalità (art. 1 cod. pen.) che l'ordinanza di rimessione ora richiama, definendolo di costituzione materiale (in realtà, esso è costituzionalizzato nell'art. 25, secondo co.; cfr. Corte Cost. sent. n. 15 del 1962). È proprio con riguardo ad esso che l'ordinanza denunzia, infatti, la violazione dell'art. 3 Cost. per coloro che incontrano nell'art. 1 cod. pen. un ostacolo a fruire del beneficio del cumulo giuridico concesso dall'art. 81, secondo co., cod. pen.

Ma l'evoluzione giurisprudenziale si è poi svolta, invece, in senso del tutto opposto, anche se le stesse Sezioni Unite ribadivano ancora, nella sent. 4 luglio 1983, che, pur dovendosi riconoscere una più ampia sfera di applicazione dell'istituto, essa doveva restare, comunque, "nell'ambito della medesima categoria di reati"; con ciò escludendo la possibilità di continuazione fra delitti e contravvenzioni (anche se dolose). Fu quello, però, il punto d'arrivo della vecchia tesi. Infatti, la sent. Sezioni Unite penali 26 maggio 1984, risolvendo ulteriori contrasti, ricordava che fin dal 1981 la giurisprudenza aveva ben chiarito che pena legale non è soltanto quella comminata dalle singole fattispecie penali. Lo è, infatti, anche quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio; perciò, la pena unica progressiva, applicata come cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., è pena legale essa pure perché preveduta dalla legge.

2. - Ciò chiarito, non sussiste più oggi alcuna ragione di principio per non dare integrale applicazione all'istituto della continuazione, ed ai benefici che esso comporta in ordine alle conseguenze sanzionatorie, quand'anche le pene, che si sarebbero dovute irrogare per le singole violazioni, siano di specie diversa.

Non si tratta, infatti, di decidere sul piano teorico la maggiore o minore gravità dell'una o dell'altra pena, ma soltanto di far godere all'imputato, quale beneficio dipendente dall'istituto della continuazione, una minore limitazione della libertà personale rispetto a quella che gli deriverebbe dal cumulo materiale delle pene.

Poco conta, perciò, che l'arresto sia sicuramente una pena detentiva di specie meno grave di quella della reclusione. Per l'imputato, però, che nella specie è accusato di furto di automobile e guida senza patente in esecuzione di unico disegno criminoso, è sicuramente beneficio ispirato al favor rei ottenere una condanna che aumenti di qualche giorno la pena per il furto, anziché vedersi sommata a questa la pena di altri tre mesi almeno di arresto per la guida senza patente: e ciò anche se quel qualche giorno in più si chiamerà reclusione, dato che ambo le specie incidono con la stessa sofferenza nella privazione della libertà personale.

3. - Il limite, semmai, è quello dell'ultima parte dell'art. 81 cod.pen; e perciò, comunque, il giudice dovrà sempre indicare la pena che intenderebbe comminare per il reato concorrente se non applicasse la continuazione: e ciò sia per il controllo in ordine al detto limite, sia per l'eventualità che le singole pene, nell'interesse del condannato, debbano riassumere la loro autonomia.

Del resto, quell'ultima sentenza delle Sezioni Unite penali ha trovato poi largo seguito negli anni '85, '86 e '87 da parte delle Sezioni singole della Corte di Cassazione, in guisa da doversi ritenere trattarsi di giurisprudenza ormai largamente prevalente: e questa Corte la condivide.

Non ha rilievo, infine, l'argomento che l'ordinanza propone sul piano delle sanzioni sostitutive perché - per ormai pacifica giurisprudenza anche di questa Corte (sent. n. 148 del 1984) - alla pena prevista per il furto non sono applicabili sanzioni sostitutive.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co., cod. pen., sollevata dal Pretore di Velletri con ord. 5 settembre 1985, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI