ORDINANZA N. 99
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati dell’8 maggio 2024, n. doc. IV-ter, n. 6-A, promosso dalla Corte d’appello di Ancona, con ordinanza notificata il 21 gennaio 2026, depositata in cancelleria il 23 gennaio 2026, iscritta al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2026, fase di merito.
Visti l’atto di costituzione della Camera dei deputati, nonché l’atto di intervento di Alex Marini;
udita la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi nella camera di consiglio dell’8 giugno 2026, fissata ai sensi dell’art. 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento di Alex Marini;
deliberato nella camera di consiglio dell’8 giugno 2026.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 26 marzo 2025 (reg. confl. pot. n. 3 del 2025), la Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione dell’8 maggio 2024 della Camera dei deputati (doc. IV-ter, n. 6-A), con la quale si è affermato che le dichiarazioni rese dall’allora deputato Vittorio Sgarbi, nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook del 6 maggio 2019, costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, come tali insindacabili;
che la ricorrente espone di essere investita dell’appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Macerata del 6 aprile 2021, pronunciata in un giudizio civile vertente tra Vittorio Sgarbi e Alex Marini, all’epoca dei fatti, rispettivamente, deputato e consigliere della Provincia autonoma di Trento;
che la sentenza impugnata ha deciso sulla domanda di risarcimento del danno proposta contro Alex Marini, per le dichiarazioni rese in occasione del conferimento a Vittorio Sgarbi dell’incarico di presidente del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (Mart), asseritamente diffamatorie e lesive dell’onore e della reputazione dell’attore, nonché sulla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, per ottenere il risarcimento del danno cagionato dalle dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi in relazione alla medesima vicenda, contenute nel citato post e ritenute parimenti offensive;
che il Tribunale di Macerata ha respinto la domanda principale mentre ha accolto quella riconvenzionale, condannando l’ex deputato al pagamento di una somma in favore di Alex Marini;
che la ricorrente riferisce che la Camera dei deputati, nella seduta dell’8 maggio 2024, ha approvato la proposta, formulata dalla Giunta per le autorizzazioni, di riconoscimento dell’insindacabilità delle opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, all’epoca dei fatti deputato (doc. IV-ter, n. 6-A);
che, secondo la Corte d’appello di Ancona, la deliberazione della Camera dei deputati rileverebbe «un non corretto esercizio delle attribuzioni riservate a detto organo istituzionale in ordine al potere di valutare la condotta addebitata al Dott. Sgarbi in relazione alle opinioni manifestate dal medesimo in un post, su Facebook, del 6 maggio 2019»;
che tali opinioni – riportate integralmente nell’ordinanza – sarebbero state rese «al di fuori dell’esercizio dell’attività funzionale, riconducibile alla qualità di deputato», in seguito ad un contrasto insorto tra le parti e concernente la nomina del Presidente del Mart, di competenza della Giunta provinciale di Trento, e quindi nell’ambito di questioni che esulano dalle attività parlamentari;
che, pertanto, «alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale e conformemente a quanto espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità», non potrebbe operare rispetto a tali opinioni la prerogativa della insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost.;
che, secondo la ricorrente, le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi sarebbero piuttosto espressione dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica ai sensi dell’art. 21 Cost., «la sussistenza dei cui limiti è tuttavia demandata all’esclusivo accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria», precluso nella specie dalla Camera dei deputati con la deliberazione in questione «in violazione degli artt. 68 e 102 della Costituzione»;
che, dunque, la Corte d’appello di Ancona ritiene di dover promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per mancanza del presupposto del nesso funzionale, necessario invece ai fini della delibera di insindacabilità, «in conformità alla richiesta in tal senso avanzata dall’appellato Marini Alex»;
che, per tutto ciò, la ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili le opinioni espresse da Vittorio Sgarbi – deputato all’epoca dei fatti – nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook il 6 maggio 2019, in quanto esercitato al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 68, primo comma, Cost. e, conseguentemente, chiede di annullare la relativa delibera adottata l’8 maggio 2024;
che questa Corte, con ordinanza n. 176 del 2025, ha ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto e ha dichiarato ammissibile il ricorso, in camera di consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);
che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato in quanto non fondato;
che, con atto depositato il 23 febbraio 2026, è intervenuto Alex Marini, assumendo di avere un interesse qualificato a intervenire nel presente giudizio, il cui esito inciderebbe in maniera diretta e immediata sulla sua sfera giuridica e sulla possibilità di ottenere tutela nelle sedi ordinarie;
che, infatti, in quanto parte del giudizio ordinario, pendente dinanzi alla Corte d’appello di Ancona, nel cui ambito quest’ultima ha sollevato il conflitto, l’interveniente sarebbe inciso dall’esito del giudizio per conflitto, senza possibilità di far valere le sue ragioni;
che, pertanto, in linea con la costante giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 259 e n. 224 del 2019), sarebbe legittimato a intervenire nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, con le modalità e nel termine prescritti dall’art. 4, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale a cui fa rinvio l’art. 31 delle medesime Norme integrative;
che, con provvedimento del 14 maggio 2026, comunicato alle parti, è stata fissata la camera di consiglio dell’8 giugno 2026, per la trattazione relativa alla decisione sull’ammissibilità dell’atto di intervento di Alex Marini.
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative – come modificate dalla delibera del 12 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94, serie generale, del 23 aprile 2026, ed entrata in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 9 della medesima delibera – questa Corte decide sull’ammissibilità degli interventi di cui all’art. 4, commi 3 e 4 delle medesime Norme integrative, con deliberazione da assumere in camera di consiglio;
che nei giudizi per conflitto di attribuzione, di regola, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;
che, tuttavia, questa Corte ha costantemente affermato che «tale preclusione non opera quando l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito dello stesso» (da ultimo, ordinanza n. 33 del 2024);
che in tali circostanze, ferma restando la valutazione sull’ammissibilità dell’intervento da parte di questa Corte, i terzi sono legittimati a intervenire, stante il rinvio di cui all’art. 31 delle Norme integrative, con le modalità e nel termine perentorio di cui all’art. 4, comma 2, delle medesime Norme integrative;
che, nella specie, Alex Marini è parte del giudizio pendente dinanzi alla Corte d’appello di Ancona, in quanto, sin dal primo grado di giudizio, ha proposto domanda di risarcimento del danno in via riconvenzionale, perché destinatario delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da Vittorio Sgarbi nel post pubblicato il 6 maggio 2019, ritenute insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost., dalla Camera dei deputati con la già citata delibera dell’8 maggio 2024, in relazione alla quale è stato proposto il conflitto di attribuzione;
che, pertanto, si delinea la situazione in cui l’interveniente è «parte di un giudizio, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia di questa Corte sia in grado di condizionare» (sentenza n. 227 del 2023; nello stesso senso, sentenze n. 157 del 2023 e n. 169 del 2018), al punto da «precludere la tutela giudiziaria della situazione giuridica soggettiva vantata» (sentenza n. 262 del 2017) dal medesimo;
che tale situazione ha indotto questa Corte a ravvisare la sussistenza dell’«interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio» (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) idoneo a legittimare l’intervento, al fine di consentire all’interveniente di far valere le proprie ragioni;
che inoltre, l’atto di intervento di Alex Marini è stato depositato il 23 febbraio 2026 e quindi entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di ammissibilità del conflitto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 4 febbraio 2026 (n. 5, prima serie speciale), secondo quanto prescritto dall’art. 4, comma 2, delle Norme integrative;
che, in conclusione, l’atto di intervento di Alex Marini deve essere dichiarato ammissibile.
Visti gli artt. 4, 5 e 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l’intervento di Alex Marini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l’8 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA