Ordinanza 98/2026 (ECLI:IT:COST:2026:98)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  ANTONINI
Camera di Consiglio del 08/06/2026;    Decisione  del 08/06/2026
Deposito de˙l 08/06/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 1, c. 812°, lett. a), n. 2), della legge 30/12/2024, n. 207.
Massime: 
Atti decisi: ord. 30/2026

Pronuncia

ORDINANZA N. 98

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, nel procedimento vertente tra A. F. e A. M., con ordinanza dell’11 dicembre 2025, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visti gli atti di intervento dell’Associazione nazionale forense (ANF) e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il Giudice relatore Luca Antonini nella camera di consiglio dell’8 giugno 2026, fissata ai sensi dell’art. 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento dell’Associazione nazionale forense;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 giugno 2026.


Ritenuto che la Corte di cassazione, terza sezione civile, con ordinanza dell’11 dicembre 2025 (iscritta al n. 30 reg. ord. del 2026), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027);

che tale disposizione inserisce, dopo il comma 3 dell’art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», il comma 3.1., a mente del quale, «[f]ermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge»;

che il citato art. 13, comma 1, t.u. spese di giustizia stabilisce l’ammontare del contributo unificato e il minore importo da esso previsto è quello di cui alla richiamata lettera a), che lo fissa in euro 43;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata precluderebbe irragionevolmente il diritto di agire in giudizio, in violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto: a) comporterebbe che sia «addirittura il cancelliere […] a disporre il rifiuto» dell’iscrizione a ruolo, con la conseguenza che a quest’organo amministrativo sarebbe affidata la sorte di una domanda giudiziale; b) non sarebbe ravvisabile «alcun collegamento tra l’imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia»;

che l’art. 3 Cost. sarebbe, altresì, violato in riferimento al principio di eguaglianza, dal momento che la disposizione sospettata: a) nell’ambito del giudizio di cassazione, non assoggetterebbe alla medesima disciplina il ricorrente principale e quello incidentale; b) ingiustificatamente riserverebbe lo stesso trattamento a tutte le controversie civili, a prescindere dal loro valore, nonché a coloro che sono in grado di sopportare il costo del contributo minimo e a coloro che sono, invece, privi dei mezzi economici per farlo; c) introdurrebbe un regime deteriore rispetto a quello recato dalla «disciplina precedente», in forza della quale l’omesso versamento del contributo unificato non precludeva l’accesso alla tutela giurisdizionale;

che, in data 19 marzo 2026, ha depositato atto di intervento in giudizio l’Associazione nazionale forense (ANF), la quale, in pari data, ha altresì presentato, in qualità di amicus curiae, un’opinione scritta;

che l’ANF osserva, a sostegno della propria legittimazione a intervenire, che essa, per previsione statutaria, opera per la tutela del diritto di agire e di difendersi in giudizio, che sarebbe pregiudicato dalla disposizione censurata.

Considerato che l’ANF ha depositato atto di intervento e non è parte del giudizio a quo;

che, con deliberazione di questa Corte del 12 marzo 2026, sono state introdotte modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, entrate in vigore l’8 maggio 2026;

che, in rito, ai fini della decisione sull’ammissibilità dell’intervento, occorre fare riferimento al vigente art. 5 delle Norme integrative, come sostituito dalla citata deliberazione, essendo esso immediatamente applicabile dalla sua entrata in vigore, (ordinanza n. 81 del 2026);

che, invece, ai fini dell’accertamento dei presupposti di ammissibilità dell’intervento è applicabile la normativa precedente, dal momento che l’atto di intervento è stato depositato il 19 marzo 2026 e, quindi, prima dell’entrata in vigore delle citate modifiche (ancora, ordinanza n. 81 del 2026);

che, secondo il costante orientamento di questa Corte formatosi sulla disciplina previgente, non è ammissibile l’intervento di soggetti che, rispetto all’oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, vantino solo un interesse «connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti» (sentenza n. 142 del 2025 e, nello stesso senso, sentenza n. 63 del 2026, nonché, con specifico riguardo all’ANF, ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2019);

che questa conclusione è a maggior ragione valida a seguito dell’introduzione della possibilità per le «formazioni sociali senza scopo di lucro e [i] soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimità costituzionale di presentare […] un’opinione scritta in qualità di amici curiae» (ancora, sentenza n. 142 del 2025; nello stesso senso, tra le tante, sentenza n. 46 del 2021e ordinanza n. 85 del 2025), possibilità che, peraltro, si è concretizzata nella specie;

che, pertanto, l’intervento deve essere dichiarato inammissibile.

Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento spiegato dall’Associazione nazionale forense.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l’8 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


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