Ordinanza 95/2026 (ECLI:IT:COST:2026:95)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattrice:  SAN GIORGIO
Camera di Consiglio del 04/05/2026;    Decisione  del 04/05/2026
Deposito de˙l 29/05/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 443, c. 1°, del codice di procedura penale.
Massime: 
Atti decisi: ord. 173/2025

Pronuncia

ORDINANZA N. 95

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte militare d’appello, sezione seconda, nel procedimento penale a carico di A. S., con ordinanza del 14 luglio 2025, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio del 4 maggio 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio del 4 maggio 2026.


Ritenuto che, con ordinanza del 14 luglio 2025 (reg. ord. n. 173 del 2025), la Corte militare d’appello, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.»;

che nel giudizio a quo è appellata, da parte della persona imputata, una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pronunciata, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, all’esito di giudizio abbreviato;

che, secondo la Corte rimettente, simile proscioglimento «presuppone l’accertamento della piena responsabilità dell’imputato», con «rilevanti conseguenze pregiudizievoli» per quest’ultimo, «in particolare nel giudizio civile per il risarcimento del danno e, per quanto specificamente interessa il personale militare, nel giudizio sulla responsabilità disciplinare», ciò che renderebbe il divieto di appello «irrazionale e contrastante con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.»;

che, con atto depositato il 14 ottobre 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio concludendo per l’inammissibilità e, nel merito, per la non fondatezza della questione.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, in data 8 aprile 2026, la Corte d’appello di Milano, sezione quarta penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare), che, al primo periodo, non consente al pubblico ministero, nel rito ordinario, di appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.;

che tale giudizio, iscritto al n. 71 del registro ordinanze 2026, è tuttora pendente;

che, ancora successivamente, le sezioni unite penali della Corte di cassazione – secondo quanto reso noto dall’informazione provvisoria, all’esito dell’udienza del 23 aprile 2026 – hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, la quale abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile;

che le questioni da ultimo sollevate presentano profili connessi e in parte sovrapponibili a quelli prospettati con il provvedimento di rimessione della Corte militare d’appello, rendendosi, quindi, opportuna una trattazione congiunta;

che, pertanto, il presente giudizio deve essere rinviato a nuovo ruolo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia il giudizio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA


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