Ordinanza 82/2026 (ECLI:IT:COST:2026:82)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  MARINI F. S.
Camera di Consiglio del 18/05/2026;    Decisione  del 18/05/2026
Deposito de˙l 18/05/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 12 bis, c. 1°, 3° e 4°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, introdotto dall'art. 8, c. 1°, lett. b), del decreto-legge 10/03/2023, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 05/05/2023, n. 50.
Massime: 
Atti decisi: ord. 10/2026

Pronuncia

ORDINANZA N. 82

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 2023, n. 50, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa, nel procedimento penale a carico di H.E.F. N. e M.S.M.A. E., con ordinanza del 16 ottobre 2025, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visto l’atto di intervento di A.M.H.Y. H.;

udito il Giudice relatore Francesco Saverio Marini, nella camera di consiglio del 18 maggio 2026, fissata ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento di A.M.H.Y. H.;

deliberato nella camera di consiglio del 18 maggio 2026.


Ritenuto che, con ordinanza del 16 ottobre 2025 (r.o. n. 10 del 2026), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione – questi ultimi in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 2023, n. 50;

che il giudice a quo censura i commi 1 e 3 del citato art. 12-bis per «difetto di proporzionalità della pena edittale»; il comma 4 che pone il «divieto di bilanciamento tra le circostanze»; infine, lamenta la «mancata previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza [sulle] circostanze aggravanti»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili e, nel merito, non fondate;

che, con atto depositato il 4 maggio 2026, è intervenuto in giudizio A.M.H.Y. H., assumendo di essere portatore di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto dedotto in giudizio, in quanto è stato condannato per il delitto previsto dal censurato art. 12-bis t.u. immigrazione alla pena di diciassette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con sentenza n. 270 del 24 giugno 2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Agrigento, contro la quale ha proposto appello;

che, nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza del 28 gennaio 2025, l’interveniente aveva sollevato eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 12-bis, dichiarata manifestamente infondata con ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento dell’11 marzo 2025;

che con provvedimento dell’8 maggio 2026, comunicato alle parti, è stata fissata la camera di consiglio del 18 maggio 2026, per la trattazione relativa alla decisione sull’ammissibilità dell’atto di intervento di A.M.H.Y. H.

Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative – come modificate dalla delibera del 12 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94, serie generale, del 23 aprile 2026, ed entrata in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 9 della medesima delibera – questa Corte decide sull’ammissibilità degli interventi di cui all’art. 4, commi 3 e 4, con deliberazione da assumere in camera di consiglio;

che l’art. 4 delle Norme integrative disciplina le modalità di intervento nel giudizio costituzionale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo;

che il medesimo art. 4, nella formulazione vigente al momento del deposito dell’atto di intervento, stabilisce, fra l’altro, che l’atto di intervento deve essere depositato «nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale»;

che, nel caso in esame, l’ordinanza di rimessione iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5, prima serie speciale, del 4 febbraio 2026, ma l’intervento è stato depositato il 4 maggio 2026, quindi ben oltre il menzionato termine stabilito dall’art. 4 delle Norme integrative;

che la novella delle Norme integrative, approvata con la citata delibera del 12 marzo 2026, non ha riguardato il termine di costituzione dell’interveniente, che è rimasto immutato rispetto alla precedente disciplina;

che, dunque, neanche facendo leva sulle sopravvenute modifiche delle Norme integrative, concernenti anche l’art. 4, ricorrono nel caso di specie i presupposti per la rimessione in termini;

che, pertanto, l’intervento di A.M.H.Y. H. deve essere dichiarato inammissibile.

Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento di A.M.H.Y. H.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco Saverio MARINI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA


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