ORDINANZA N. 81
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di S. L. e altri, con ordinanza del 21 ottobre 2025, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti gli atti di costituzione di S. L., N. C. e D. C., di D. C., nonché gli atti di intervento di P. D.A. e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi, nella camera di consiglio del 18 maggio 2026 fissata ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento di P. D.A.;
deliberato nella camera di consiglio del 18 maggio 2026.
Ritenuto che la Corte di cassazione, prima sezione penale, con ordinanza del 21 ottobre 2025, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 2025, ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all’udienza fissata ai sensi dell’art. 409, comma 2, del codice di procedura penale;
che, a parere del giudice a quo, la mancata previsione della legittimazione della persona offesa a chiedere la verifica dell’imparzialità e terzietà del giudice, a causa della mancata qualità di parte nella fase delle indagini preliminari, contrasterebbe con il principio del giusto processo, che stabilisce per «ogni processo» l’obbligatorietà del suo svolgimento «davanti a giudice terzo e imparziale», dovendosi ritenere che il principio del giusto processo operi anche a favore della persona offesa, in quanto esso trova applicazione per qualunque soggetto legittimato a proporre una causa a un giudice, indipendentemente dalla sua qualità di «parte processuale» e dal tipo di «causa»;
che, in data 7 gennaio 2026, ha depositato atto di intervento P. D.A., la quale riferisce di essere titolare di un interesse diretto, concreto e qualificato all’esito del giudizio;
che, in particolare, a sostegno della propria legittimazione, l’interveniente espone che, in qualità di persona offesa in un procedimento penale – diverso da quello a quo – definito con provvedimento di archiviazione all’esito di opposizione ex art. 409, comma 2, del codice di procedura penale celebrata dinanzi al giudice per le indagini preliminari, ha subìto direttamente gli effetti applicativi della disciplina censurata, la quale, negando alla persona offesa opponente la legittimazione a ricusare il giudice, ha determinato la celebrazione di una fase decisoria priva di qualsiasi rimedio preventivo o successivo volto a garantire il controllo dell’imparzialità dell’organo giudicante;
che l’interveniente ha ribadito detta prospettazione nella memoria depositata il 29 aprile 2026.
Considerato che P. D.A. ha depositato atto di intervento e non è parte del giudizio principale;
che, con deliberazione di questa Corte del 12 marzo 2026, sono state introdotte modifiche alle Norme integrative, entrate in vigore l’8 maggio 2026;
che, per quanto concerne il rito, per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento occorre fare riferimento, in quanto immediatamente applicabile dalla sua entrata in vigore, al vigente art. 5 delle Norme integrative, come sostituito con deliberazione della Corte costituzionale del 12 marzo 2026;
che, per converso, ai fini dell’accertamento dei presupposti sull’ammissibilità dell’intervento trova applicazione la normativa precedente in quanto l’atto di intervento è stato depositato il 7 gennaio 2026 e, quindi, in data antecedente all’entrata in vigore delle predette modifiche;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 174 e n. 139 del 2025; n. 140 e n. 39 del 2024), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative nella versione antecedente alle modifiche apportate con la deliberazione del 12 marzo 2026);
che, in questo ambito, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4 delle Norme integrative nella versione antecedente alle modifiche con la deliberazione del 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 139 e n. 66 del 2025; n. 140, n. 39 e n. 22 del 2024);
che non è dunque sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, sul quale la decisione di questa Corte possa influire;
che, pertanto, l’intervento deve essere dichiarato inammissibile.
Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’intervento spiegato da P. D.A.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 18 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
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