ORDINANZA N. 80
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della mancata trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, al Senato della Repubblica, del decreto di archiviazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma del 15 dicembre 2022, emesso nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 9556/2022 R.G.N.R., nei confronti dell’allora ministro Renato Brunetta, promosso dal Senato della Repubblica, con ricorso depositato in cancelleria il 27 ottobre 2025 e iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 27 ottobre 2025, il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, relativamente alla «mancata trasmissione al Senato della Repubblica del decreto di archiviazione parziale e “asistematica” adottato dal Tribunale dei ministri in data 15 dicembre 2022» nei riguardi dell’allora Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta in relazione al reato di corruzione e contestuale rimessione degli atti al pubblico ministero «per quanto di competenza in merito alle altre ipotesi di reato, ritenute non ministeriali»;
che, secondo il ricorrente, tale mancata trasmissione si sarebbe «riverberata in una lesione di attribuzioni spettanti al Senato della Repubblica in materia di immunità ministeriali», ai sensi dell’art. 96 della Costituzione e degli artt. 5 e 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), lesione che avrebbe «impedito all’organo costituzionale di valutare il contenuto del citato decreto di archiviazione e di deliberare conseguentemente se sollevare o meno un conflitto di attribuzione per lesione delle proprie prerogative, come definite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009»;
che, secondo quanto riferito dal ricorrente, la Procura della Repubblica di Roma il 14 marzo 2022 avrebbe trasmesso gli atti del procedimento penale iscritto al n. 9556/2022 R.G.N.R. al Collegio per i reati ministeriali (cosiddetto Tribunale dei ministri) costituito presso il Tribunale di Roma in ordine a tre ipotesi di reato – in particolare, corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318 e 321 del codice penale), violazione delle norme sulla trasparenza del finanziamento ai partiti politici e ai parlamentari (art. 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, recante «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) – attribuite tra gli altri a Renato Brunetta e riferite all’epoca (dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022) in cui questi era Ministro per la pubblica amministrazione, oltre che deputato della Repubblica;
che il Tribunale dei ministri, dopo avere udito l’interessato e avere svolto approfondimenti, avrebbe restituito gli atti alla Procura della Repubblica affinché procedesse alle opportune valutazioni, alla luce delle indagini svolte;
che il 22 novembre 2022 la Procura avrebbe nuovamente inoltrato gli atti al Tribunale dei ministri, «invitandolo a procedere alla relazione motivata di cui all’articolo 8, comma 1», della legge cost. n. 1 del 1989 «“per la trasmissione al Presidente del Senato”, ai fini della richiesta di concessione dell’autorizzazione a procedere» ai sensi dell’art. 96 Cost. e dell’art. 5 della medesima legge costituzionale, con ciò individuando nel Senato la Camera competente nel procedimento in questione;
che il 15 dicembre 2022 il Tribunale dei ministri avrebbe disposto l’archiviazione del procedimento in relazione al reato di corruzione, «rimettendo gli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza in merito alle altre ipotesi di reato, ritenute non ministeriali»;
che sarebbe stato in tal modo adottato «un decreto di archiviazione parziale e “asistematica”, limitato cioè all’unica ipotesi di reato ritenuta dal Collegio di propria specifica competenza»;
che il 16 dicembre 2022 la Procura avrebbe tuttavia «erroneamente» comunicato il decreto di archiviazione, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989, alla Camera dei deputati anziché al Senato;
che la Camera dei deputati, nella seduta del 22 dicembre 2022, avrebbe dato «mero annuncio dell’atto pervenuto»;
che, ad avviso del ricorrente, in base al combinato disposto degli artt. 8, comma 4, e 5 della legge cost. n. 1 del 1989, la comunicazione dell’intervenuta archiviazione avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti del Senato della Repubblica, concernendo esclusivamente soggetti che non erano in quel momento membri delle Camere;
che, per effetto della mancata comunicazione del decreto di archiviazione al Senato della Repubblica, quest’ultimo non avrebbe avuto «alcuna conoscenza della definizione del procedimento per reati ministeriali nei riguardi del professor Renato Brunetta (a quella data non appartenente più alle Camere)»;
che, in conformità alla proposta del 29 luglio 2025 della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta del successivo 30 luglio 2025 l’Assemblea del Senato ha deliberato, con 122 voti favorevoli e 18 contrari, di sollevare conflitto di attribuzione;
che, quanto al requisito soggettivo, non vi sarebbero dubbi, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, sulla legittimazione attiva del Senato della Repubblica a sollevare conflitto di attribuzione, né sulla legittimazione passiva della Procura della Repubblica di Roma;
che, quanto alla «[l]egittimazione oggettiva», il comportamento omissivo della Procura avrebbe precluso al ricorrente «la conoscenza del decreto di archiviazione solo parziale per due reati ministeriali, la valutazione dei suoi contenuti e quindi ogni decisione discrezionale circa la necessità o meno di sollevare un conflitto di attribuzione contro l’asistematicità dell’archiviazione a tutela delle proprie prerogative, vale a dire la concessione o meno dell’autorizzazione a procedere per reato ministeriale»;
che non sarebbe dubbio che anche un comportamento omissivo possa essere ritenuto lesivo di un’attribuzione costituzionale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 406 del 1989, n. 187 del 1984 e n. 111 del 1976);
che la mancata trasmissione del decreto di archiviazione avrebbe determinato un concreto pregiudizio alla sfera di attribuzioni del Senato della Repubblica, impedendo alla Camera competente di compiere le valutazioni anzidette, secondo quanto già chiarito da questa Corte nella sentenza n. 241 del 2009;
che la sussistenza di un «pregiudizio attuale e concreto» sarebbe reso manifesto anche dalla circostanza che «nel frattempo il procedimento penale per i due reati ordinari (e non più ministeriali) ha avuto inizio e sta proseguendo»;
che non vi sarebbe dubbio sulla legittimazione del Senato della Repubblica – e non della Camera dei deputati – a promuovere il presente ricorso, dal momento che, al fine dell’individuazione della Camera competente a concedere l’autorizzazione a procedere per un reato ministeriale, rileverebbe il momento dell’adozione del decreto di archiviazione e non quello della commissione del presunto reato, di talché quando in tale momento – come nel caso all’esame – la persona sottoposta a indagini non sia più parlamentare, la competenza spetterebbe in ogni caso al Senato della Repubblica ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge cost. n. 1 del 1989, ciò che sarebbe attestato da diversi precedenti parlamentari, puntualmente citati nel ricorso;
che, precisa il ricorrente, «in questa fase l’oggetto del conflitto proposto dal Senato della Repubblica non riguarda affatto la richiesta alla Consulta di accertare che i reati per i quali è imputato il professor Brunetta abbiano natura ministeriale, e non ordinaria, ma esclusivamente una violazione procedimentale costituzionalmente lesiva»;
che per le ragioni sopra esposte il presente ricorso dovrebbe considerarsi «ictu oculi fondato», essendosi «oggettivamente e concretamente verificata» la lesione di un’attribuzione spettante al Senato, «a nulla rilevando la natura dell’omissione contestata oppure le ragioni dell’errore che hanno condotto a informare inutilmente la Camera dei deputati, organo non competente nella questione»;
che «[p]er completezza espositiva» – pur trattandosi di profilo concernente «altra e differente questione di merito», esposta al solo fine di «evidenziare il tono costituzionale del conflitto, la sua rilevanza non meramente procedurale e formale, e il carattere sostanziale delle attribuzioni lese» – il ricorrente osserva che «un altro (e differente) profilo conflittuale potrebbe ricollegarsi al fatto non del tutto coerente che l’archiviazione totale del reato principale (sia come ministeriale che quale ordinario) non abbia assorbito anche i due reati minori, connessi e strumentali», giacché, «[n]on apparendo possedere questi ultimi, allo stato, una configurabilità autonoma, la loro qualificazione come autonomi illeciti ordinari a sé stanti, pur dopo l’archiviazione totale del reato principale, potrebbe condurre per altro verso a un fumus di elusione della guarentigia costituzionale»;
che, in conclusione, il ricorrente chiede che, dichiarata previamente l’ammissibilità del conflitto, questa Corte:
a) accerti «che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma omettere di trasmettere al Senato della Repubblica il decreto di archiviazione, con il quale il Collegio aveva escluso la natura ministeriale di due reati ascritti all’imputato, nel momento in cui venivano inviati gli atti stessi all’autorità giudiziaria competente ai fini del procedimento penale ordinario (che poi è concretamente iniziato e proseguito)»;
b) affermi che «in tal modo sono state lese le attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato della Repubblica dagli articoli 96 Cost. e dagli articoli 5 e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, alla luce della sentenza n. 241 del 2009, a causa della mancata trasmissione del decreto di archiviazione parziale e asistematica di reati ministeriali nei riguardi di un soggetto non appartenente alle due Camere»;
c) ordini conseguentemente «alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di effettuare la formale e ritualmente corretta trasmissione al Senato della Repubblica del decreto di archiviazione del Collegio dei ministri del 15 dicembre 2022»;
d) dichiari per l’effetto «nulli tutti gli atti del procedimento penale ordinario, nel frattempo posti in essere dall’autorità giudiziaria successivamente al citato decreto di archiviazione asistematica (per reati ministeriali inerenti gli stessi fatti dei reati ordinari) non trasmesso alla Camera competente, e quindi in assenza del presupposto di “regolarità costituzionale” discendente dallo stesso articolo 96 della Costituzione».
Considerato che, nella presente fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni delineata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilità;
che, quanto al requisito soggettivo, il Senato della Repubblica è legittimato a proporre conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che gli spettano ai sensi degli artt. 96 Cost. e 5 e 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989 (ordinanza n. 104 del 2011; analogamente, con riferimento alla Camera dei deputati, ordinanze n. 241 del 2011 e n. 8 del 2008);
che la medesima natura di potere dello Stato deve altresì essere riconosciuta al pubblico ministero – e, in particolare, al procuratore della Repubblica (ordinanza n. 133 del 2025) – in quanto investito dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, anche con riferimento alla materia dei reati ministeriali (ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011);
che con riguardo al requisito oggettivo, il ricorso è indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione del Senato della Repubblica, dall’art. 96 Cost. e dalla legge cost. n. 1 del 1989 (ancora, ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011);
che, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione del presente ricorso anche alla Camera dei deputati, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (ex plurimis, ordinanze n. 133 del 2025, n. 179 del 2023, n. 250 del 2022).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Senato della Repubblica;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e alla Camera dei deputati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI