ORDINANZA N. 8
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, promossi dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, sezioni 29 e 1, con ordinanze del 18 giugno 2025 e del 13 giugno 2025, iscritte, rispettivamente, ai numeri 191 e 192 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti gli atti di costituzione di Municipia spa e di F. L., nonché gli atti di intervento del Comune di Napoli;
viste le istanze di fissazione della camera di consiglio per la decisione sulla ammissibilità degli interventi, depositate dal Comune di Napoli;
udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026 il Giudice relatore Luca Antonini;
deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Rilevato che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, sezione 29, con ordinanza del 18 giugno 2025, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 2025, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, 101, 102, 111 e 117, commi primo, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e secondo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2025, n. 15;
che, nel corso di un diverso giudizio, davanti ad altro giudice monocratico, la sezione 1 della stessa Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanza del 13 giugno 2025, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del suddetto art. 3, comma 14-septies, in riferimento agli artt. 3, 25, 41, quest’ultimo in relazione all’art. 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché degli artt. 76, 97, 111, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, e 117, secondo comma, lettera e), Cost.;
che in entrambi i giudizi, con un identico atto depositato il 16 ottobre 2025, è intervenuto il Comune di Napoli, chiedendo altresì, con separate istanze depositate nella stessa data, la fissazione anticipata della camera di consiglio sull’ammissibilità degli interventi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che i ricorrenti nei giudizi principali contestano la validità di atti di accertamento di tributi del Comune di Napoli in quanto emessi da un soggetto, Napoli obiettivo valore srl, non iscritto nell’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
che il Comune di Napoli, all’esito di una procedura di gara svolta secondo il procedimento della finanza di progetto, ha affidato la gestione delle proprie entrate tributarie ed extratributarie a Municipia spa, la quale ha poi costituito Napoli obiettivo valore srl, quale «società di progetto» ai sensi dell’art. 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e della specifica previsione del disciplinare di gara;
che, ad avviso dei giudici rimettenti, la definizione del giudizio richiederebbe necessariamente l’applicazione del censurato art. 3, comma 14-septies, disposizione che, dettando disposizioni di interpretazione autentica del richiamato art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, contrasterebbe sotto plurimi profili con i parametri evocati;
che, a sostegno dell’ammissibilità del proprio intervento, il Comune di Napoli fa valere l’effetto conseguente all’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, consistente nella perdita di gettito definitiva e irrecuperabile, considerato il periodo d’imposta al quale si riferiscono i tributi in contestazione nei giudizi principali;
che, pertanto, l’ente sarebbe titolare di un interesse qualificato, concreto e attuale, alla conservazione di specifiche pretese tributarie, la cui esistenza dipenderebbe in modo diretto e immediato dalla permanenza in vita della disposizione censurata.
Considerato che i giudizi sull’ammissibilità degli interventi del Comune di Napoli possono essere riuniti, essendo gli argomenti dell’interveniente identici in entrambi i giudizi di legittimità costituzionale iscritti ai numeri 191 e 192 reg. ord. del 2025, aventi a oggetto, d’altro canto, la stessa disposizione;
che il Comune di Napoli non è parte dei giudizi principali;
che, in base all’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale «[p]ossono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio», dovendo intendere per tale rapporto «quello oggetto del giudizio a quo» (da ultimo, ordinanza n. 60 del 2025);
che gli interventi in esame sono ammissibili;
che l’interveniente è l’ente locale titolare delle entrate tributarie, affidate in gestione mediante concessione a un soggetto privato, accertate con gli atti di cui si controverte nei giudizi principali (per una fattispecie analoga, sentenza n. 156 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto);
che, pertanto, esso è interessato all’applicazione della disposizione censurata in tali giudizi, attinente ai requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
che l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata priverebbe di base legale gli atti oggetto dei giudizi a quibus, senza che residui per l’ente locale la possibilità di adottarne di nuovi per gli stessi periodi di imposta, stante il tempo decorso;
che, quindi, l’interveniente ha un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti dedotti nei giudizi, che lo legittima a intervenire, poiché «un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale produrrebbe un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva» dello stesso (sentenza n. 98 del 2019 e ordinanza n. 85 del 2025; nello stesso senso, sentenza n. 159 del 2019, punto 2 del Considerato in diritto, e ordinanza n. 111 del 2020).
Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara ammissibili gli interventi spiegati dal Comune di Napoli;
2) autorizza l’interveniente a prendere visione e trarre copia degli atti processuali dei presenti giudizi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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