ORDINANZA N. 79
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), promosso dalla Corte d’appello di Roma, quarta sezione penale, nel procedimento penale a carico di O.A.H. N., con ordinanza del 30 ottobre 2025, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti gli atti di intervento di L.M. B.R. e del Presidente del Consiglio dei ministri;
vista l’istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento depositata da L.M. B.R.;
udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.
Rilevato che, con ordinanza del 30 ottobre 2025, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2025, la Corte d’appello di Roma, quarta sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 e alla «Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC», nella parte in cui «non prevedono che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte penale internazionale»;
che, con atto depositato il 9 dicembre 2025, è intervenuto in giudizio L.M. B.R., deducendo, a fondamento dell’ammissibilità dell’intervento, la titolarità di un interesse qualificato, connesso all’oggetto del giudizio a quo e, dunque, rilevante ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che L.M. B.R. ha chiesto la fissazione anticipata della camera di consiglio sull’ammissibilità dell’intervento, in virtù dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative;
che il Presidente della Corte, con decreto del 22 gennaio 2026, ha fissato la camera di consiglio per il 13 aprile 2026;
che, il 23 marzo 2026, ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibile l’intervento.
Considerato che, in base all’art. 5, comma 3, delle Norme integrative, le parti costituite e l’istante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Corte, hanno facoltà «di depositare con modalità telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell’ammissibilità dell’intervento»;
che il decreto del Presidente della Corte è stato comunicato il 22 gennaio 2026 e tardiva, pertanto, è la memoria depositata dal Presidente del Consiglio dei ministri il 23 marzo 2026, allorché il prescritto termine di dieci giorni era già interamente decorso;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è riservata, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4, commi 1 e 2, delle Norme integrative), a soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (art. 4, comma 3, delle Norme integrative; in merito, ex multis, sentenza n. 142 del 2025, punto 4.2.1. del Considerato in diritto);
che il rapporto sostanziale, cui deve inerire l’interesse qualificato, è quello oggetto del giudizio a quo (ordinanza n. 8 del 2026);
che, a fondare l’ammissibilità dell’intervento, non è dunque sufficiente che l’interesse del terzo possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento ed è necessario che l’esito del giudizio incidentale pregiudichi in modo immediato e irreparabile la posizione giuridica del terzo (sentenza n. 181 del 2024, punto 2.2. del Considerato in diritto);
che, in particolare, l’incidenza sulla posizione del terzo deve discendere in via immediata e diretta dall’effetto che la pronuncia di questa Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ordinanza n. 60 del 2025);
che tali requisiti non si ravvisano nel caso di specie;
che l’ammissibilità dell’intervento non può essere giustificata dal generico interesse a «concorrere ad accertare con una Corte interna l’effettiva correttezza giuridica o meno della mancata convalida dell’arresto e della mancata consegna» di O.A.H. N. alla Corte penale internazionale;
che neppure è decisiva l’asserita qualità di persona danneggiata dalla «mancata attivazione nella collaborazione e consegna» dello stesso O.A.H. N., che si affianca al rilievo sull’impossibilità di far valere in giudizio tale «status giuridico sostanziale e processuale»;
che non intercorre alcun nesso di immediata inerenza tra l’oggetto del giudizio a quo, che verte sulla richiesta di cooperazione formulata dalla Corte penale internazionale, e la posizione soggettiva dell’interveniente, che prefigura un’azione risarcitoria per i danni cagionati dalla mancata collaborazione con la Corte penale internazionale;
che la pronuncia di questa Corte non è idonea, dunque, ad arrecare un pregiudizio immediato e irreparabile alla posizione soggettiva dell’interveniente, che potrà ottenere piena tutela giurisdizionale nelle sedi appropriate, con il vaglio degli autonomi e peculiari presupposti della domanda risarcitoria delineata nell’atto di intervento;
che, in definitiva, l’intervento spiegato deve essere dichiarato inammissibile.
Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’intervento spiegato da L.M. B.R.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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