SENTENZA N. 78
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale «del combinato disposto» degli artt. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dalla Corte d’appello di Torino, settima sezione civile, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra la Questura di Torino e Y. K., con ordinanza del 10 ottobre 2025, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 il Giudice relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 10 ottobre 2025, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2025, la Corte d’appello di Torino, settima sezione civile, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale «del combinato disposto» degli artt. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Le norme censurate violerebbero gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, riguardo allo straniero richiedente protezione internazionale sottoposto a trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR):
- non prevedono gli sia dato avviso, prima dell’audizione nell’udienza di convalida del trattenimento, che le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate contro di lui;
- non gli riconoscono la facoltà di non rendere dichiarazioni in tale udienza, pur comparendovi, e non prescrivono gli sia dato il corrispondente previo avviso;
- non disciplinano le conseguenze procedimentali della mancata formulazione dei detti avvisi.
1.1.– La Corte rimettente espone che, investita della convalida del trattenimento di Y. K., disposto dal Questore di Torino per pretestuosità della domanda di protezione internazionale, ha raccolto in udienza le dichiarazioni dell’interessato, circa la subita revoca del permesso di soggiorno per esecuzione di una condanna penale e la successiva proposizione dell’istanza di protezione internazionale, avvenuta solo nel momento in cui egli, uscito dal carcere, era stato associato a un CPR.
1.2.– In ordine alla rilevanza della questione, la Corte d’appello assume che le riferite dichiarazioni – rese dall’interessato senza i previi avvisi sul diritto al silenzio – possono incidere sul giudizio di convalida, in quanto «da sole idonee a dimostrare la fondatezza delle ragioni sulla cui base il Questore di Torino ha disposto il trattenimento».
In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo, sulla premessa che il trattenimento integri una limitazione della libertà personale, ritiene contrario agli evocati parametri che non sia riconosciuto, allo straniero sottopostovi, il diritto al silenzio, quale riflesso del principio nemo tenetur se detegere.
A parere del rimettente, infatti, questo principio, e il diritto che ne è espressione, «trascende dall’ambito penalistico strettamente inteso e deve trovare applicazione anche nei casi in cui la limitazione alla libertà personale derivi da una fonte amministrativa».
Oltre al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., per il quale essa richiama altresì l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte d’appello ritiene violato anche il principio costituzionale di eguaglianza, non essendo estese al trattenuto le garanzie assicurate all’indagato dall’art. 64, commi 3 e 3-bis, del codice di procedura penale, nonostante la «sostanziale assimilabilità» delle due condizioni personali.
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la questione inammissibile o non fondata.
2.1.– La questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, poiché le dichiarazioni rese in udienza dal trattenuto, come riportate nell’ordinanza di rimessione, non atterrebbero ai presupposti di riconoscimento della protezione internazionale e, quindi, esulerebbero dall’oggetto del giudizio di convalida del trattenimento per pretestuosità: «il mancato avviso sul diritto al silenzio» – a parere della difesa statale – «non ha determinato la dichiarazione di circostanze che afferivano alla motivazione del provvedimento di trattenimento e, dunque, al thema decidendum del giudizio di convalida».
2.2.– La questione sarebbe, comunque, priva di fondamento.
Attesa l’eterogeneità delle fattispecie, sarebbe improprio assimilare il trattenimento amministrativo all’arresto penale, onde estendere all’uno le garanzie dell’altro, anche perché differenti sarebbero le modalità di partecipazione dell’interessato all’udienza di convalida, non essendo il trattenuto obbligato a comparirvi, né a rispondere alle domande che ivi gli siano rivolte.
Data l’«assenza di obblighi di cooperazione istruttoria a carico del trattenuto» – prosegue l’Avvocatura –, «la mancata previsione, nelle norme censurate, della necessità di avvisare formalmente l’interessato del suo diritto a restare in silenzio non dimostra affatto l’assenza di un imprescindibile presidio a tutela del diritto di difesa».
Insistendo sulla natura penalistica della garanzia del diritto al silenzio, l’interveniente sostiene che, per la convalida del trattenimento dello straniero, il legislatore ha stabilito una procedura già munita di idonee tutele, quale la partecipazione necessaria del difensore, «senza che occorra alcuna trasposizione nel giudizio di convalida di istituti che hanno peculiarità e specificità del diritto processualpenalistico».
Considerato in diritto
3.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 215 del 2025), la Corte d’appello di Torino, settima sezione civile, in composizione monocratica, censura gli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, il «combinato disposto» dei quali violerebbe gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non garantisce allo straniero richiedente protezione internazionale, sottoposto a trattenimento presso un CPR, il cosiddetto diritto al silenzio, nell’ambito dell’udienza di convalida della misura.
Il giudice a quo reputa che gli evocati parametri siano violati dall’omessa previsione normativa della facoltà del trattenuto di non rendere dichiarazioni in tale udienza e dalla correlativa mancata previsione della necessità di formulazione, debitamente sanzionata, degli avvisi preventivi funzionali all’esercizio della facoltà di tacere, incluso l’avvertimento circa la possibile utilizzazione delle dichiarazioni contro chi le abbia rilasciate.
3.1.– Investita della convalida di un trattenimento per pretestuosità della domanda di asilo, la Corte d’appello rimettente, avendo raccolto in udienza alcune dichiarazioni rese dall’interessato senza i menzionati previi avvisi, giudica rilevante la questione di legittimità costituzionale, essendo le dichiarazioni medesime, a suo parere, idonee a dimostrare la fondatezza delle ragioni del trattenimento.
3.2.– Quanto al merito, sarebbe leso il diritto di difesa, nella specifica declinazione del diritto al silenzio, valendo il principio nemo tenetur se detegere anche fuori dall’ambito strettamente penalistico, ogni qual volta le eventuali dichiarazioni rilasciate contra se possano incidere – come nel trattenimento dello straniero – sulla libertà personale del dichiarante.
Emergerebbe, altresì, un’irragionevole disparità di trattamento fra l’indagato, cui l’art. 64, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. riconosce il diritto al silenzio, e il trattenuto, cui invece tale garanzia non è assicurata, disparità irragionevole attesa la sostanziale identità delle due condizioni personali, entrambe virtualmente gravanti sulla libertà dell’individuo.
4.– L’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, sull’assunto che le dichiarazioni rese dallo straniero innanzi al giudice a quo non siano state, nella specie, pertinenti alla convalida del trattenimento per pretestuosità.
4.1.– L’eccezione non è fondata.
Dall’ordinanza di rimessione si evince che le dichiarazioni rese in udienza dallo straniero hanno riguardato vari aspetti della sua lunga presenza sul territorio nazionale, alcuni effettivamente estranei alla verifica di genuinità della domanda di protezione internazionale (mancanza di occupazione e legami familiari), altri – viceversa – potenzialmente significativi al riguardo.
Possono invero rilevare, nella valutazione di strumentalità della richiesta di asilo, le dichiarazioni concernenti la pluriennale permanenza del soggetto in Italia senza formulazione dell’istanza di protezione e la proposizione di quest’ultima solo allorché, uscito dal carcere dopo l’espiazione di pena, lo straniero si è visto associare al CPR, in attesa dell’espulsione conseguente alla revoca del permesso di soggiorno.
Che si tratti di circostanze facilmente rilevabili dall’autorità giudiziaria su base documentale – quindi, a prescindere dalla dichiarazione che ne abbia fatto l’interessato – non è un aspetto decisivo nel senso indicato dalla difesa statale, avendo questa Corte evidenziato come esso non sia in grado di alterare i termini della questione di legittimità costituzionale inerente all’esistenza del diritto al silenzio (così, nella sentenza n. 111 del 2023, riguardo alle informazioni sui precedenti penali, agevolmente ricavabili dall’esame del casellario giudiziale).
4.2.– Non osta all’ammissibilità della questione neppure il fatto che, per quanto ancora si evince dall’ordinanza di rimessione, la Corte d’appello di Torino, successivamente all’ordinanza stessa, abbia disposto il rilascio dello straniero dal CPR, trattandosi di un evento sopravvenuto alla rimessione e, pertanto, irrilevante in questa sede.
5.– Nel merito, la questione non è fondata.
6.– Fin dalla sua più nitida enunciazione sovranazionale, contenuta nell’art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), adottato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, il diritto al silenzio si configura quale garanzia tipicamente penalistica, specificamente riferita alla «criminal charge», volendosi l’accusato libero da ogni pressione confessoria riguardo alla commissione del reato («not to be compelled to testify against himself or to confess guilt»).
Nella celebre decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha elaborato i cosiddetti Miranda warnings, ovvero gli avvisi funzionali al suo consapevole esercizio, il diritto al silenzio è per l’appunto incardinato nella dottrina penalistica del «privilege against self-incrimination» (Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 [1966]).
In tale accezione l’istituto è stato accolto dal vigente codice italiano di procedura penale, che, come questa Corte ha già avuto modo di ricordare, quegli avvisi ha «pressoché letteralmente ripresi» (sentenza n. 111 del 2023).
6.1.– Viene dunque in rilievo l’art. 64 cod. proc. pen., a tenore del quale la persona sottoposta alle indagini, prima dell’inizio dell’interrogatorio, deve essere avvertita che «le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti» e che «ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda» (comma 3, lettere a e b), prescrizione la cui inosservanza «rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata» (comma 3-bis).
La Corte d’appello di Torino evoca questo disposto normativo quale tertium comparationis, ritenendone costituzionalmente necessaria l’estensione, dalla fattispecie penale dell’accusa di reato, alla fattispecie extrapenale del trattenimento dello straniero, il che è invece smentito dall’eterogeneità dei termini di raffronto.
6.2.– Nell’affrontare la complessa tematica della rilevanza extrapenale del diritto al silenzio questa Corte ha avuto modo di tracciare un limite interno, coerente con la già segnalata natura penalistica della garanzia in discorso.
Il discrimine è stato rinvenuto nel carattere punitivo della sanzione cui è esposto il dichiarante e, quindi, nella sua natura – sostanzialmente, se non anche formalmente – penale.
Tale linea interpretativa va confermata, alla luce degli artt. 3 e 24 Cost., i quali esigono che il diritto al silenzio, quale declinazione del diritto di difesa in materia penale, sia riconosciuto ogni volta che la sanzione appartenga a tale materia, per sostanza punitiva; mentre non lo esigono laddove il dichiarante non rischi alcuna sanzione, o comunque non una sanzione – nemmeno solo sostanzialmente – penale.
6.3.– Sotto il primo profilo, cioè riguardo all’estensione del diritto al silenzio in ambito sostanzialmente penale, è d’uopo richiamare il tema delle sanzioni amministrative per abusi di mercato e il pertinente dialogo avviato da questa Corte con la Corte di giustizia dell’Unione europea, tramite la sottoposizione delle questioni pregiudiziali di cui all’ordinanza n. 117 del 2019, poi vagliate dalla grande sezione, con la sentenza del 2 febbraio 2021, causa C-481/19, D. B.
La pronuncia della Corte di giustizia ha statuito, per l’appunto, che il diritto al silenzio «è destinato ad applicarsi nel contesto di procedure suscettibili di sfociare nell’inflizione di sanzioni amministrative presentanti carattere penale», tale carattere potendo emergere da tre criteri, «[i]l primo è dato dalla qualificazione giuridica dell’illecito nell’ordinamento interno, il secondo concerne la natura stessa dell’illecito e il terzo è relativo al grado di severità della sanzione che l’interessato rischia di subire».
In linea con tale impostazione, rapportando il diritto al silenzio alle risposte che possono fare emergere una responsabilità individuale «per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato», questa Corte, con la sentenza n. 84 del 2021, ha affermato che il diritto al silenzio appartiene allo statuto costituzionale del diritto sostanzialmente penale.
6.4.– Questa Corte si è pronunciata sulla base del medesimo criterio, ma con esito opposto, cioè negando la necessità costituzionale del diritto al silenzio, riguardo alle sanzioni amministrative a carico dell’acquirente di sostanze stupefacenti per uso personale, previste dall’art. 75, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), quali, ad esempio, la sospensione della patente di guida, dei certificati di abilitazione o idoneità alla guida, rispettivamente, dei motoveicoli o dei ciclomotori, e la sospensione del passaporto o di altro documento equipollente.
Nella sentenza n. 148 del 2022, si è invero rimarcato che «l’elevata carica di afflittività di queste misure rispetto ai diritti fondamentali sui quali esse incidono non esclude, di per sé stessa, la loro finalità preventiva, né depone univocamente nel senso di una loro natura “punitiva”».
Proprio per questo motivo – si è sottolineato – nell’applicazione delle misure stesse deve «restare a priori esclusa ogni impropria logica punitiva, la quale chiamerebbe necessariamente in causa lo statuto costituzionale della responsabilità penale, incluso lo stesso “diritto al silenzio”».
7.– Il giudizio a quo riguarda la convalida di un trattenimento per pretestuosità, e a tale fattispecie deve intendersi pertanto riferita la sollevata questione.
A norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, il trattenimento per pretestuosità può essere disposto dal questore solo nei confronti del richiedente protezione internazionale che già si trovi in un CPR, segnatamente «quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione».
Si tratta, quindi, di una misura cautelare, priva di qualunque connotazione sanzionatoria, avendo essa una funzione esclusivamente preventiva, ovvero quella di evitare che la domanda di asilo sia strumentalizzata contro un provvedimento legittimo della pubblica autorità.
7.1.– Per la convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale, l’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 richiama l’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, che disciplina il trattenimento finalizzato all’esecuzione del provvedimento di respingimento o espulsione.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, l’udienza di convalida si svolge con la partecipazione necessaria del difensore, previo tempestivo avviso al difensore stesso e all’interessato, del quale ultimo è altresì prescritta l’audizione: si stabilisce, infatti, che il giudice provvede sulla convalida «sentito l’interessato, se comparso».
7.2.– La previsione legislativa della convalida giudiziaria entro un termine perentorio evidenzia l’appartenenza del trattenimento dello straniero al novero delle misure restrittive della libertà personale.
Invero, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, il questore, avvalendosi della forza pubblica, vigila affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal CPR e ripristina la misura di trattenimento eventualmente violata.
Come questa Corte ha rimarcato fin dalla sentenza n. 105 del 2001, si tratta di una «misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’art. 13 della Costituzione», pur se «il legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano terminologico, l’identificazione con istituti familiari al diritto penale».
7.3.– L’attinenza del trattenimento alla sfera della libertà personale è un dato acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, che, ancora di recente, ha ad esso riferito la «garanzia dell’habeas corpus» (sentenza n. 39 del 2025).
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ascrive il trattenimento dello straniero a una privazione della libertà personale, sebbene di natura extrapenale, segnatamente riconducibile alla sfera applicativa dell’art. 5, paragrafo 1, lettera f), CEDU, cioè all’arresto o alla detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione (grande camera, sentenza 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri contro Italia; da ultimo, terza sezione, sentenza 3 febbraio 2026, O.H. e altri contro Serbia, e, in precedenza, quinta sezione, sentenza 23 novembre 2023, A.T. e altri contro Italia).
7.4.– La rilevanza de libertate non muta, però, la natura giuridica del trattenimento, che non è una sanzione, tantomeno penale, né può essere applicato come tale.
Ribadito che il trattenimento è «una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere», questa Corte ha dunque escluso che le sue modalità possano essere tratte dall’ordinamento penitenziario, «dovendo la detenzione amministrativa presso il CPR restare estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio» (sentenza n. 96 del 2025).
8.– La doglianza della Corte d’appello di Torino si rivela priva di fondamento nell’ipotizzare – ai fini dell’estensione del diritto al silenzio – la «sostanziale assimilabilità» tra la condizione personale dello straniero trattenuto e quella dell’accusato di reato.
Le due posizioni soggettive sono invece diverse per molteplici profili.
8.1.– L’imputato ha un’esigenza difensiva peculiare e specifica, giacché l’autorità procedente gli ascrive la commissione di un atto antigiuridico legalmente tipico, i cui elementi costitutivi essa è tenuta istituzionalmente a verificare (può apprezzarsi, in tal senso, che l’art. 61, comma 1, cod. proc. pen. estenda alla persona sottoposta alle indagini preliminari «[i] diritti e le garanzie dell’imputato»).
Viceversa, lo straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non è accusato di un illecito, non è chiamato a difendersi da un’accusa, né rischia l’irrogazione di una sanzione; piuttosto, qualora si determini alla richiesta di protezione internazionale, è interessato a ottenere la giusta considerazione della sua vicenda umana, e ha pertanto l’onere di esporre tutte le ragioni utili a definirla.
Ciò non solo allo scopo di ottenere la protezione internazionale, ma anche, e prima ancora, per mostrare la serietà della propria domanda ed evitare, così, che venga disposto (e poi convalidato) un nuovo trattenimento in ragione del carattere pretestuoso della stessa.
Una garanzia difensiva, quale il diritto al silenzio, non può ritenersi ugualmente necessaria per contesti tanto differenti proprio in ordine alle esigenze della difesa.
8.2.– Lo straniero richiedente asilo ha una posizione pretensiva, diretta al conseguimento dello status protetto, che è ovviamente del tutto estranea all’imputato, la cui posizione è invece solo oppositiva, in quanto tesa al discarico dell’accusa.
L’eterogeneità delle situazioni è resa manifesta dal «colloquio personale», che il richiedente asilo sostiene, nel suo stesso interesse, presso la commissione territoriale, a norma dell’art. 12 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).
8.3.– L’imputato è chiamato a partecipare ad atti di interpello della pubblica autorità, dai quali può discendere quella pressione psicologica al cui contenimento risponde la garanzia del diritto al silenzio.
Invero, per quanto ormai considerato mezzo di difesa, e non fonte di prova, l’interrogatorio ex art. 64 cod. proc. pen. ha, in sé, una tale potenzialità induttiva, che non è neanche estranea agli “inviti a dichiarare” ex art. 21 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), ai quali, per l’appunto, la garanzia dello ius tacendi è stata estesa da questa Corte con la sentenza n. 111 del 2023.
Al contrario, nell’udienza di convalida del trattenimento non è previsto che l’interessato sia sottoposto a interrogatorio, né che gli siano rivolti “inviti a dichiarare”; infatti l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce unicamente che egli viene «sentito», «se comparso».
La comparazione prospettata dal giudice a quo si rivela dunque inesatta, in quanto lega lo stesso contrappeso garantistico ad atti tra loro ontologicamente diversi.
Resta fermo che, nel procedimento di convalida del trattenimento, incidente sulla libertà della persona, le dichiarazioni rese dall’interessato devono essere valutate dal giudice in base al criterio ordinario del prudente apprezzamento, senza automatismi di prova legale, non configurabili in materia di diritti indisponibili.
9.– Tutto ciò considerato, come anche osserva la difesa statale, la disciplina dell’udienza di convalida del trattenimento non disconosce le garanzie difensive, anzi prevede, come già notato, che lo straniero trattenuto possa parteciparvi, senza tuttavia averne l’obbligo, e che, in ogni caso, all’udienza stessa partecipi il difensore, in sua rappresentanza oppure al suo fianco; interessato e difensore sono tempestivamente informati dell’udienza medesima, così da poter preparare l’interlocuzione con il giudice, onde evitare il rilascio di dichiarazioni incaute.
Può rammentarsi, in tal senso, che, per orientamento della giurisprudenza convenzionale, la tutela del diritto al silenzio non va riguardata in modo atomistico, bensì all’interno di una valutazione globale di equità del processo, il cui cardine resta l’effettività della difesa tecnica (Corte EDU, quinta sezione, sentenza 20 settembre 2022, Merahi e Delahaye contro Francia).
9.1.– In ultimo, mette conto ribadire quanto di recente questa Corte ha osservato in ordine al trattenimento per pretestuosità, istituto che, nel doveroso rispetto dei vincoli ex art. 13 Cost., può «scoraggiare possibili abusi del procedimento di asilo, onde evitare che tale strumento – che è ancor oggi di vitale importanza per assicurare la protezione dello straniero contro persecuzioni o altri gravi pericoli nel suo Paese d’origine – venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l’esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione» (sentenza n. 40 del 2026).
10.– La questione va dichiarata non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Torino, settima sezione civile, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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