SENTENZA N. 77
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), promossi dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con due ordinanze del 1° settembre 2025, iscritte ai numeri 200 e 201 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con due ordinanze di identico tenore, depositate il 1° settembre 2025 e iscritte ai numeri 200 e 201 reg. ord. del 2025, la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), «nella parte in cui sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione».
1.1.– In entrambi i casi oggetto dei giudizi principali, la Sezione rimettente è chiamata a decidere sul ricorso per cassazione proposto da un detenuto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bologna, che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dall’interessato nei confronti di un’ordinanza del medesimo Magistrato (in materia, nel primo caso, di rimedi risarcitori ex art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», e, nel secondo, di liberazione anticipata), in quanto il reclamo è stato inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) riferibile al Tribunale di sorveglianza di Bologna, giudice ad quem, anziché all’Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento reclamato.
1.2.– Nell’uno e nell’altro caso, i ricorrenti si dolgono della dichiarazione di inammissibilità dei rispettivi reclami, assumendo che tale sanzione processuale sarebbe applicabile solo in caso di invio dell’impugnazione a un indirizzo non compreso nell’elenco fornito dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA). Nei casi di specie, invece, l’indirizzo utilizzato sarebbe incluso in tale elenco e sarebbe riferibile al Tribunale di sorveglianza, la cui sede è la medesima dell’Ufficio di sorveglianza che ha emesso i provvedimenti reclamati. I ricorrenti lamentano altresì la violazione degli artt. 178, 179, 591 e 568, comma 5, del codice di procedura penale, poiché la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata dal medesimo magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato, e non dal Tribunale di sorveglianza.
1.3.– Tanto premesso, la Corte di cassazione osserva che l’art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dall’art. 5-quinquies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, nel consentire la trasmissione degli atti di impugnazione via PEC, prescrive che l’atto di impugnazione è inammissibile quando «è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» (comma 7, lettera c), disponendo altresì che, in tal caso, «il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato» (comma 8).
La causa di inammissibilità prevista dall’art. 87-bis, comma 7, lettera c), riguarderebbe, più in particolare, l’invio dell’atto di impugnazione a un indirizzo PEC non corrispondente all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e che sarebbe competente a riceverlo ai sensi del comma 4. Essa si distinguerebbe dunque dalla diversa ipotesi di inammissibilità consistente nell’invio dell’atto a un indirizzo PEC non incluso nell’elenco stilato dal DGSIA (ipotesi, quest’ultima, esaminata da Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 21 febbraio-20 marzo 2024, n. 11795; quarta sezione penale, sentenza 14 novembre-7 dicembre 2023, n. 48804; prima sezione penale, sentenza 29 novembre-30 dicembre 2024, n. 47557).
Nei casi di specie, i reclami avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Bologna avrebbero dovuto essere inviati all’indirizzo PEC del relativo ufficio, essendo quest’ultimo «un organo del tutto diverso dal tribunale di sorveglianza, e autonomo rispetto a questo». Correttamente, dunque, in base alle disposizioni censurate il Magistrato di sorveglianza avrebbe dichiarato inammissibili i reclami, ancorché essi fossero di fatto pervenuti presso il suo ufficio entro il termine per proporre impugnazione, essendogli stati trasmessi, entro tale termine, dal Tribunale di sorveglianza a cui erano stati erroneamente inviati.
Né si sarebbe potuto «giungere a soluzione diversa» in base all’art. 69-bis ordin. penit., che stabilisce la competenza del tribunale di sorveglianza a decidere ogni questione sui reclami proposti avverso le ordinanze del magistrato di sorveglianza, perché la disposizione dovrebbe ritenersi superata da quella, «sopravvenuta e di natura speciale», dell’art. 87-bis, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, che prevede la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato a dichiararne l’inammissibilità nei casi di cui al comma 7, e dunque anche in quello di cui alla lettera c).
Neppure potrebbe farsi applicazione del disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui «[l]’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta» e, se proposta a un giudice incompetente, deve da questi essere trasmessa al giudice competente. Secondo la giurisprudenza di legittimità (sono citate Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 27 settembre-20 novembre 2024, n. 42578; prima sezione penale, ordinanza 15 settembre 2023-24 gennaio 2024, n. 3063; sezioni unite penali, sentenza 24 settembre 2020-14 gennaio 2021, n. 1626), l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. sarebbe infatti applicabile solo nei casi di irregolarità «sostanziale» dell’impugnazione (consistente nella proposizione innanzi a un giudice non competente o nell’uso di mezzo di impugnazione diverso da quello previsto dal codice di rito), e non in presenza di «un vizio solo formale, che non riguarda la sostanza dell’atto ma solo la sua trasmissione».
Dal canto suo, l’art. 87-bis, comma 7, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022 non prevederebbe alcun obbligo di trasmissione dell’atto di impugnazione da parte del giudice che deve deciderne il merito (cui sia stato erroneamente inviato), al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che avrebbe dovuto riceverlo ai sensi dell’art. 87-bis, comma 4, limitandosi a sanzionare con l’inammissibilità «l’errore nell’indicazione dell’indirizzo telematico». Di converso, il comma 8 della disposizione obbligherebbe il giudice che doveva ricevere l’atto di impugnazione a dichiararlo, in questa ipotesi, inammissibile, senza che rilevi che egli l’abbia di fatto ricevuto nel termine per impugnare.
La Sezione rimettente dà atto che alcune sentenze di legittimità (sono citate quinta sezione penale, sentenza 29 aprile-20 giugno 2025, n. 23192; sesta sezione penale, sentenza 17 aprile-23 maggio 2025, n. 19415), pronunciandosi sull’analogo «rigido formalismo» introdotto dall’art. 24, comma 6-sexies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e poi riprodotto dalle disposizioni censurate, l’hanno ritenuto superabile, in forza dei principi del favor impugnationis e del raggiungimento dello scopo dell’atto affermati dalla sentenza delle Sezioni unite n. 1626 del 2021, così concludendo per l’ammissibilità dell’impugnazione che, benché inviata al giudice incompetente a riceverla, sia stata da questi trasmessa al giudice competente alla ricezione, che l’abbia tempestivamente ricevuta.
Secondo il giudice a quo, tuttavia, i principi affermati dalla citata sentenza n. 1626 del 2021, dettati in riferimento al deposito dell’impugnazione in forma cartacea, non sarebbero estensibili all’invio dell’impugnazione tramite PEC, poiché espressi «in un contesto di regole non segnato, come invece l’attuale, dalla previsione di una specifica causa di inammissibilità per l’invio dell’atto ad un indirizzo telematico non corrispondente all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». Non vi sarebbero dunque margini per «tentare, per via interpretativa, una correzione degli eccessi di formalismo regolatorio delle disposizioni in esame», alla luce del dato letterale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022.
Il combinato disposto censurato sarebbe, tuttavia, di dubbia compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost., «in ragione della consegna alla inammissibilità dell’atto di impugnazione pur quando, nonostante l’errore della parte nella trasmissione per via telematica, esso sia pervenuto al giudice a quo, e quindi all’organo individuato dalla legge, ben prima che siano decorsi i termini per la sua presentazione».
1.4.– Le questioni sarebbero rilevanti.
In entrambi i casi oggetto dei giudizi a quibus, i reclami inviati erroneamente all’indirizzo PEC del Tribunale di sorveglianza di Bologna sarebbero stati stampati in forma cartacea e consegnati alla cancelleria del Magistrato di sorveglianza di Bologna «mediante trasmissione brevi manu, avendo tale ufficio la medesima sede della cancelleria del Tribunale di sorveglianza, ed essendo medesimo anche il personale addetto ai due uffici». Gli atti di impugnazione sarebbero tempestivamente pervenuti al Magistrato di sorveglianza, nel termine di dieci giorni dall’ultima notifica dei provvedimenti reclamati; né sussisterebbero altre cause di inammissibilità delle impugnazioni. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui stabilisce l’inammissibilità dell’impugnazione per il vizio formale verificatosi, o nella sola parte in cui non esclude tale sanzione nel caso in cui l’atto, sebbene viziato, pervenga tempestivamente nell’ufficio del giudice a quo», consentirebbe dunque «la trasmissione del reclamo al giudice ad quem ed il suo esame nel merito».
1.5.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, la Sezione rimettente assume che l’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, ispirato a «un rigido formalismo», si porrebbe in contrasto con il principio del favor impugnationis, «declinazione del diritto di difesa», nonché con il canone di ragionevolezza, di cui costituirebbe espressione il criterio del raggiungimento dello scopo dell’atto, al quale si ispira la disciplina del codice di rito in materia di impugnazioni (art. 568, comma 5, e art. 582, comma 2, così come interpretato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 1626 del 2021 e ora trasfuso nell’art. 111-bis, inserito dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022) e di sanatoria delle nullità delle citazioni e degli avvisi (art. 184, comma 1).
La disciplina censurata attribuirebbe invece «una non giustificata prevalenza della correttezza formale dell’atto, rectius delle sue modalità di invio, rispetto alla sua correttezza sostanziale, in una materia attinente all’esercizio dei diritti difensivi, facendo dipendere da un mero errore, anche se di fatto sanato e pertanto privo di effettive conseguenze, la perdita del diritto di ottenere dal giudice dell’impugnazione una pronuncia di merito».
1.5.1.– Ne risulterebbe, anzitutto, una lesione al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.
Diversamente dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – che consente al giudice incompetente a conoscere di un’impugnazione di trasmetterla, previa eventuale riqualificazione, al giudice competente per l’esame nel merito – l’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, a fronte del mero invio a un indirizzo telematico errato, imporrebbe la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, senza consentire l’applicazione del principio di conservazione degli atti, nemmeno ove essa sia pervenuta tempestivamente al giudice competente a riceverla. Ciò si risolverebbe in «un grave vulnus per l’impugnante, non giustificato dalla diversità degli errori da lui commessi, non potendo ritenersi il vizio formale più grave di un vizio sostanziale, tanto da risultare in ogni caso non sanabile».
1.5.2.– La disciplina censurata violerebbe altresì l’art. 3 Cost., poiché, irragionevolmente, sanzionerebbe con l’inammissibilità l’atto di impugnazione affetto da un vizio meramente formale quale è l’invio a un indirizzo PEC indicato dal DGSIA ma non riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento (invio che potrebbe dipendere da «un errore nell’individuazione del giudice competente a ricevere l’atto o del suo indirizzo telematico, o addirittura solo ad una svista nella lettura o nella trascrizione dell’indirizzo stesso», ma che non porrebbe «dubbi circa la volontà del soggetto di proporre impugnazione al giudice competente»), laddove l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in ossequio al principio del favor impugnationis, non prevederebbe l’inammissibilità dell’impugnazione affetta da vizi sostanziali (perché proposta a un giudice incompetente o con un mezzo diverso da quello previsto dalla legge) e anzi obbligherebbe il giudice che ha ricevuto l’atto a trasmetterlo, previa eventuale riqualificazione, al giudice competente, il quale «potrà valutare la sussistenza solo delle cause di inammissibilità previste dall’art. 591 cod. proc. pen.».
L’irragionevolezza di tale diversità di disciplina sarebbe palese nei casi di specie, in cui le impugnazioni dovrebbero essere dichiarate inammissibili, pur essendo tempestivamente pervenute all’ufficio del giudice competente a riceverle, per avvenuta trasmissione da parte dell’ufficio cui erroneamente erano state spedite via PEC. Il mero errore nell’indicazione dell’indirizzo telematico imporrebbe infatti al giudice di dichiararne l’inammissibilità, benché gli atti abbiano raggiunto il loro scopo, essendo in specie inapplicabile il disposto dell’art. 184, comma 1, cod. proc. pen., laddove, invece, l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., consente la trasmissione dell’impugnazione affetta da vizi sostanziali al giudice competente a decidere su di essa.
«Sotto altro profilo» sarebbe irragionevole che «la medesima tipologia di errore, quale l’invio dell’atto al giudice non indicato dalla legge, produca una conseguenza molto diversa se tale giudice non è competente ad esaminare nel merito l’impugnazione, ovvero se tale giudice, più semplicemente, non è competente a riceverla».
1.6.– Non varrebbe a scongiurare i vulnera evidenziati la circostanza che la disciplina contestata sia ispirata – come emerge dai lavori preparatori dell’intervento normativo – dall’esigenza, pure costituzionalmente rilevante, di garantire la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) attraverso «la semplificazione di atti e procedure» in via transitoria e fino alla piena attuazione del processo penale telematico, esonerando le cancellerie dalla gravosa attività di trasmissione ad altri uffici di atti di impugnazione pervenuti erroneamente. L’attuazione del principio di ragionevole durata del processo non potrebbe, infatti, giustificare l’introduzione di norme processuali che violino i principi, «di pari rango», sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost.
1.7.– Anche nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, agli Stati contraenti, che pure godono di un ampio margine di apprezzamento nella disciplina delle impugnazioni processuali, sarebbe precluso disciplinare i requisiti di ammissibilità delle stesse con un rigore tale da pregiudicare in modo sostanziale il diritto di accesso al giudice, pena la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU (è richiamata la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, sentenza 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia).
Occorrerebbe pertanto valutare «se il rigido formalismo della disciplina introdotta dall’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8 d.lgs. n. 150/2022, con l’impossibilità anche solo di emendare o sanare un vizio puramente formale, risulti porre un limite eccessivo, oltre che ingiustificato, all’esercizio del diritto a un equo processo».
2.– È intervenuto nei due giudizi, con atti di analogo tenore, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.
2.1.– L’interveniente eccepisce anzitutto l’inammissibilità della censura riferita all’«art. 117, co. I per il tramite dell’art. 6, par. 2 [recte: par. 1] CEDU», poiché svolta solo nella motivazione dell’ordinanza di rimessione, senza che il relativo parametro sia riportato nel dispositivo, così da non consentire di comprendere se venga richiesta «una pronuncia ablativa anche rispetto a tale parametro costituzionale».
2.2.– Le questioni sarebbero, comunque, infondate.
2.2.1.– L’art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, inserito in sede di conversione del d.l. n. 162 del 2022, sarebbe diretto a «regolare – in attesa del pieno funzionamento del portale telematico del processo penale – le comunicazioni tra le parti private e gli uffici giudiziari», consentendo il deposito di atti presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari indicati in apposito provvedimento del DGSIA. Ai sensi di tale disciplina, l’atto di impugnazione – al di fuori della materia cautelare – va trasmesso all’indirizzo PEC dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (comma 4), a pena di inammissibilità (comma 7), da dichiararsi da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (comma 8).
L’art. 87-bis sarebbe volto sia a contrarre, attraverso l’uso della modalità telematica, i tempi di deposito degli atti presso gli uffici giudiziari da parte dei soggetti abilitati esterni; sia, e soprattutto, a consentire di «smistare in maniera efficace ed immediata i flussi in ingresso presso le cancellerie, onde consentire alle stesse di gestire il carico di lavoro evitando defatiganti attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti» (sono richiamate Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 26 marzo-4 luglio 2025, n. 24604; Cass., n. 11795 del 2024). Il legislatore avrebbe a tali fini analiticamente disciplinato il «“percorso telematico” dell’atto di impugnazione», nell’esercizio dell’ampia discrezionalità che gli compete in materia processuale, sindacabile da parte di questa Corte solo al metro della manifesta irragionevolezza o dell’arbitrarietà delle scelte compiute (sono citate le sentenze n. 189 e n. 36 del 2025, n. 96 del 2024, n. 67 del 2023 e n. 230 del 2022).
La scelta di sanzionare con l’inammissibilità l’inosservanza delle regole sulla presentazione in via telematica dell’impugnazione sarebbe frutto di «una corretta ponderazione tra, da un lato, l’esigenza di semplificazione e di accelerazione dell’iter processuale e, dall’altro, il diritto di difesa» e non si tradurrebbe in una limitazione del diritto all’impugnazione quale aspetto del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., non comportando né la contrazione dei tempi di proposizione del gravame, né l’esclusività del meccanismo di deposito telematico dell’impugnazione. Nel regime transitorio delineato dal censurato art. 87-bis, rimarrebbe infatti aperta la possibilità di depositare l’atto di impugnazione in forma cartacea, presso la cancelleria del giudice competente a riceverlo.
La rimozione della sanzione dell’inammissibilità, prevista dalla disciplina censurata, «comporterebbe uno scrutinio, caso per caso, dell’effettività dell’inoltro dell’atto di gravame presso indirizzi non abilitati, che implicherebbe la rimessione della progressione del processo ad imprevedibili e non disciplinati controlli della cancelleria, che finirebbero inevitabilmente per impattare negativamente tanto sulla semplificazione dell’iter processuale, quanto su una rapida fissazione dell’appello».
2.2.2.– Nemmeno sarebbe violato l’art. 3 Cost. La disciplina recata dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., assunto dal rimettente a tertium comparationis, non sarebbe omogenea, riguardando vizi sostanziali dell’atto di impugnazione. Mentre i vizi formali atterrebbero al «rispetto delle regole su come l’atto deve essere redatto e presentato», i vizi sostanziali riguarderebbero «il contenuto dell’atto e la sua legittimità nel merito». I primi sarebbero più gravi dei secondi, poiché renderebbero l’atto di impugnazione «inidoneo […] a introdurre il nuovo grado di giudizio». Si giustificherebbe dunque la previsione della sanzione dell’inammissibilità solo in relazione ad essi, conformemente del resto all’impianto generale del codice di rito, che all’art. 591 prevede diverse ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione, tra cui la violazione delle norme sulla presentazione dell’atto, che «non consentono il formarsi di un valido rapporto» processuale.
L’invio dell’atto di impugnazione a un indirizzo PEC errato potrebbe assimilarsi al deposito dello stesso «nella cancelleria del giudice “ad quem” anziché in quella del giudice “a quo”», sussistendo in entrambi i casi un errore nelle modalità di presentazione dell’atto. In tale ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l’impugnazione inammissibile, in base al disposto degli artt. 582 e 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., senza possibilità di sanatoria né di applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (è citata Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 17 novembre 1992-13 gennaio 1993, n. 4706).
2.2.3.– Non sussisterebbe, infine, alcun contrasto della disciplina censurata con l’art. 6 CEDU, poiché l’obbligo di inviare l’impugnazione a mezzo PEC ai soli indirizzi inclusi nell’elenco predisposto dal DGSIA non limiterebbe ingiustificatamente l’accesso al giudice e costituirebbe anzi una regolamentazione preventiva, «chiara e prevedibile» delle modalità di accesso al giudice stesso, in attuazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111, primo comma, Cost. (è richiamata Cass., 24604 del 2025).
La disciplina censurata contribuirebbe a realizzare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., strettamente connesso, nel caso di specie, a quello della ragionevole durata del processo, poiché «la previa individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, consente al cittadino, che si avvale della difesa tecnica, di confidare in un immediato e rapido incardinamento del procedimento prescelto attesa la tassatività dei mezzi e delle modalità d’impugnazione».
La stessa Corte EDU riconoscerebbe agli Stati contraenti la possibilità di imporre requisiti formali rigorosi per l’ammissibilità dell’impugnazione, sempre che non venga pregiudicata la sostanza del diritto di accesso al giudice (sono citate le sentenze 15 febbraio 2000, Garda [recte: García] Manibardo contro Spagna, paragrafo 36; 31 luglio 2001, Morder [recte: Mortier] contro Francia, paragrafo 33; 15 settembre 2016, Trevisanato contro Italia, paragrafo 36); pregiudizio nella specie insussistente, posto che la disciplina censurata non inciderebbe sui termini di presentazione dell’impugnazione, né delineerebbe una modalità esclusiva per proporla.
Considerato in diritto
3.– Con le ordinanze indicate in epigrafe la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nonché in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui il loro combinato disposto «sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione».
In entrambi i giudizi, la Corte rimettente è investita del ricorso contro i provvedimenti di due Magistrati di sorveglianza di Bologna che hanno dichiarato inammissibili i reclami avverso propri precedenti provvedimenti, in quanto presentati a indirizzi PEC riferibili al Tribunale di sorveglianza della medesima città, competente a esaminare nel merito i relativi reclami.
I due ricorrenti nei giudizi a quibus non avevano, pertanto, osservato le disposizioni di cui al censurato art. 87-bis, comma 7, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui stabilisce che l’impugnazione è inammissibile «quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile […] all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato», e dunque anche quando esso sia riferibile all’ufficio competente per il giudizio sull’impugnazione. L’inammissibilità dell’impugnazione era stata quindi dichiarata dai Magistrati di sorveglianza che avevano emesso i provvedimenti impugnati conformemente al disposto del successivo comma 8, parimenti censurato (secondo cui, «[n]ei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato»).
Nei due casi oggetto dei procedimenti a quibus, peraltro, la cancelleria del Tribunale di sorveglianza aveva trasmesso i reclami, in forma cartacea, all’Ufficio di sorveglianza – competente alla ricezione dell’impugnazione – prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione medesima; sicché, osserva la Corte rimettente, l’errore sarebbe stato «sanato» e sarebbe rimasto «privo di effettive conseguenze».
A parere della rimettente, dunque, il combinato disposto censurato, imponendo anche in casi siffatti la sanzione processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione, si porrebbe in contrasto con:
– il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., sacrificando il diritto all’impugnazione dell’interessato a fronte di un mero errore formale;
– i principi di eguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., dal momento che l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non prevederebbe la sanzione dell’inammissibilità nemmeno a fronte di un’impugnazione affetta da vizi sostanziali (perché proposta a un giudice incompetente o con un mezzo diverso da quello indicato dalla legge) e anzi obbligherebbe il giudice che ha ricevuto l’atto a trasmetterlo al giudice competente, previa eventuale riqualificazione: ciò che evidenzierebbe l’irragionevolezza di una soluzione normativa che obbliga il giudice a dichiarare l’inammissibilità di un’impugnazione anche allorché l’atto abbia raggiunto il suo scopo;
– il diritto di accesso al giudice di cui all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, che sarebbe limitato in misura eccessiva e ingiustificata da una disciplina ispirata a rigido formalismo.
4.– I due giudizi pongono questioni identiche e meritano, pertanto, di essere riuniti ai fini della decisione.
5.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammissibilità della questione sollevata in riferimento all’art. 6, paragrafo 2 (recte: paragrafo 1), CEDU, in quanto prospettata soltanto nella motivazione dell’ordinanza di rimessione, senza che il relativo parametro sia riportato nel dispositivo.
L’eccezione non è fondata, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «l’individuazione dei parametri della questione di legittimità costituzionale [deve] essere effettuata sulla base di una “lettura combinata di motivazione e dispositivo dell’ordinanza di rimessione” (sentenza n. 94 del 2025, punto 6 del Considerato in diritto)», di talché «le discrepanze tra la motivazione e il dispositivo […] possono essere risolte tramite l’impiego degli ordinari criteri ermeneutici, quando dalla lettura coordinata delle due parti dell’atto emerga l’effettiva volontà del rimettente» (sentenza n. 115 del 2025, punto 4.3.1. del Considerato in diritto, e in senso conforme i numerosi precedenti ivi citati)» (sentenza n. 201 del 2025, punto 5.1. del Considerato in diritto).
La Corte rimettente, in verità, evoca direttamente l’art. 6, paragrafo 1, CEDU, senza indicare espressamente il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost., dal quale dipende – in forza dei principi per la prima volta sanciti da questa Corte con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 – la stessa capacità delle disposizioni convenzionali di operare quali parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi. Tuttavia, tale parametro costituzionale deve ritenersi implicitamente richiamato dalla rimettente, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «la questione di legittimità costituzionale va “scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati […], qualora tale atto faccia ad essi chiaro riferimento, sia pure implicito […], mediante il richiamo dei principi da questi enunciati” (ex multis sentenze n. 170 del 2008, n. 26 del 2003, n. 69 del 1999, n. 99 del 1997)» (sentenza n. 227 del 2010, punto 7 del Considerato in diritto; per una recente applicazione di questo principio rispetto all’art. 11 Cost., non formalmente evocato dal rimettente pur in presenza di una questione di legittimità costituzionale formulata con riferimento al diritto dell’Unione europea, sentenza n. 24 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto; in senso analogo, rispetto all’art. 3 Cost., sentenza n. 167 del 2025, punto 6 del Considerato in diritto).
6.– Nel merito, le tre censure – in riferimento agli artt. 3, 24 e (implicitamente) 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU – possono essere vagliate unitariamente, dal momento che ruotano tutte attorno all’argomento essenziale secondo cui il «formalismo» sotteso alla disciplina censurata sacrificherebbe in maniera irragionevole il diritto di difesa dell’interessato, sub specie di diritto all’impugnazione del provvedimento che lo ha visto soccombente nel precedente grado di giudizio.
A giudizio di questa Corte, tali censure non sono fondate nei termini che seguono.
6.1.– La costante giurisprudenza costituzionale ritiene che «il potere di impugnazione dell’imputato si correla […] al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.)» (sentenza n. 34 del 2020, punto 3.2. del Considerato in diritto, nonché, in termini analoghi, sentenze n. 274 del 2009, punto 3.1. del Considerato in diritto, n. 26 del 2007 punto 5.2. del Considerato in diritto e n. 98 del 1994 punto 2 del Considerato in diritto).
È altrettanto pacifico, d’altra parte, che il legislatore non è tenuto ad assicurare tutela al diritto di difesa in tutti i casi con le medesime modalità e con i medesimi effetti, ben potendo differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità della fattispecie da regolare, a condizione che non vengano imposti oneri e modalità tali da rendere «impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale» (da ultimo, sentenza n. 146 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto; analogamente, sentenze n. 76 del 2025, punto 6.1. del Considerato in diritto e n. 39 del 2025, punto 4.2. del Considerato in diritto; declinano nella sostanza questo principio in materia di notificazioni, ex aliis, le sentenze n. 148 del 2021 e n. 75 del 2019).
6.2.– Quanto alla giurisprudenza della Corte EDU relativa all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, essa riconduce il diritto all’impugnazione alla tematica generale del diritto all’accesso a un giudice, che è parte essenziale di quella garanzia. Il principio generale, espresso in particolare dalla sentenza della grande camera 5 aprile 2018, Zubac contro Croazia, è che il diritto di accesso a un tribunale deve essere «pratico ed effettivo» e non «teorico o illusorio». Un tale diritto non è incondizionato e può essere soggetto a limitazioni, ben potendo gli Stati prevedere specifiche condizioni di ammissibilità dei ricorsi; tuttavia, le limitazioni applicate non devono restringere l’accesso del singolo al tribunale in modo o in misura tale da comprometterne l’essenza stessa, devono perseguire uno scopo legittimo ed essere proporzionate rispetto a tale scopo (paragrafi 77 e 78).
Quanto, in particolare, alle limitazioni all’accesso alle giurisdizioni superiori, nel valutarne la conformità all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo è solita prendere in considerazione a) la prevedibilità della restrizione, b) se debba essere il ricorrente o lo Stato a sopportare le conseguenze negative degli errori compiuti nel procedimento, c) l’eventuale presenza nella disciplina nazionale (o nella relativa giurisprudenza) di un “formalismo eccessivo” (Corte EDU, sentenza Zubac contro Croazia, paragrafo 85, nonché, in materia civile, sentenze 15 maggio 2025, Vachik Karapetyan e altri contro Armenia, paragrafo 87; 23 maggio 2024, Patricolo e altri contro Italia, paragrafo 70; 17 novembre 2022, Makrylakis contro Grecia, paragrafo 34).
In applicazione di questi criteri, la Corte EDU ha ravvisato in varie occasioni la violazione della garanzia convenzionale in relazione a formalismi eccessivi relativi ai requisiti di atti di impugnazione (ad esempio, in materia penale, sentenze 13 gennaio 2011, Evaggelou contro Grecia; 3 novembre 2009, Davran contro Turchia; 25 giugno 2009, Maresti contro Croazia; 26 settembre 2006, Labergère contro Francia; García Manibardo contro Spagna; in materia civile, ex aliis, sentenze 23 maggio 2024, Patricolo e altri contro Italia; 21 novembre 2024, Justine contro Francia; 9 giugno 2022, Xavier Lucas contro Francia, 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia).
6.3.– Sulla base di entrambi i test desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, ispirati d’altronde a una logica comune, questa Corte è ora chiamata a valutare se la sanzione dell’inammissibilità di un’impugnazione notificata a un indirizzo PEC riferibile al giudice competente per l’impugnazione e non a quello che ha emesso il provvedimento impugnato comprima in maniera eccessiva, e pertanto sproporzionata, il diritto dell’interessato a proporre impugnazione contro tale provvedimento.
Una simile verifica presuppone la precisa identificazione delle finalità legittime della disciplina censurata e la valutazione della proporzionalità rispetto a tali finalità dei limiti che tale disciplina impone al diritto di difesa dell’interessato. Con l’ovvia precisazione che il diritto di impugnare un provvedimento di fronte a un giudice è fisiologicamente soggetto a limiti e condizioni funzionali, tra l’altro, ad assicurare certezza ai rapporti giuridici, che si declinano in particolare nella fissazione di termini perentori per la proposizione dell’impugnazione e di particolari modalità per il suo esercizio, anche al fine di garantire tempestività ed efficienza nella gestione del contenzioso da parte del sistema giudiziario.
6.4.– Quanto, anzitutto, alla finalità delle disposizioni censurate, esse si inseriscono nel contesto di una disciplina transitoria che il legislatore ha adottato nelle more dell’avvio dell’operatività del portale del processo penale telematico (PPPT), dopo che l’art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, aveva per la prima volta disciplinato nel nostro ordinamento la possibilità di presentare le impugnazioni in materia penale tramite PEC.
La disciplina dell’art. 87-bis, comma 7, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022 corrisponde, in effetti, a una scelta di sistema compiuta dalla legge processuale penale italiana, che si è ormai incamminata sulla via della digitalizzazione dell’intero processo penale, sul modello di quanto già accaduto per i processi civile e amministrativo (nonché per lo stesso giudizio costituzionale). Tale scelta – oggetto di brusca accelerazione durante la recente pandemia da COVID-19, ma da tempo progettata – comporta il progressivo superamento dei fascicoli cartacei, con conseguente tendenziale azzeramento, a regime, dei tempi connessi alla loro fisica trasmissione da un ufficio all’altro (oltre che dalla cancelleria ai singoli giudici), che rappresentano una causa nient’affatto secondaria dell’eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese. Ciò in attuazione del principio della ragionevole durata dei processi – fondato, assieme, sull’art. 111, secondo comma, Cost. e sull’art. 6, paragrafo 1, CEDU –, che questa Corte ha riconosciuto come «connotato identitario della giustizia del processo» (sentenza n. 116 del 2023, punto 6.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 74 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto), anche nella sua proiezione di diritto soggettivo di tutte le persone comunque coinvolte in un processo penale.
Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha peraltro ritenuto di mantenere allo stato, accanto a questa soluzione ordinaria, la possibilità – riservata alle sole «parti private» – di presentare personalmente l’impugnazione, anche attraverso incaricati, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: possibilità prevista, oggi, dal nuovo comma 1-bis dell’art. 582 cod. proc. pen., che continua dunque a contemplare – evidentemente in considerazione della particolare delicatezza della posta in gioco in molti procedimenti penali, che coinvolgono diritti individuali di somma importanza – la possibilità di depositare una copia cartacea dell’atto di impugnazione, in alternativa alla sua presentazione in via telematica. Analoga possibilità è ancor oggi riconosciuta, ai sensi dell’art. 123, comma 1, cod. proc. pen., all’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, il quale ha facoltà – tra l’altro – di presentare impugnazioni con atto ricevuto dal direttore dell’istituto penitenziario.
Quanto poi all’individuazione degli indirizzi PEC idonei a ricevere l’atto di impugnazione – e alla corrispondente sanzione dell’inammissibilità in caso di invio a indirizzo erroneo –, la disciplina censurata costituisce null’altro che la declinazione, nel contesto digitale, della regola generale espressa dall’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale regola mira, all’evidenza, a consentire all’ufficio del giudice competente di attestare senza ritardi l’irrevocabilità della sentenza, non appena scada inutilmente il termine previsto per la sua impugnazione; e per converso a permettergli, laddove sia stata presentata l’impugnazione, di dare seguito agli adempimenti conseguenti, e in particolare di provvedere sollecitamente alla trasmissione del fascicolo al giudice competente per la decisione sull’impugnazione (senza più dover attendere, oggi, la possibile ricezione di atti di impugnazione presentati in altre cancellerie e inviati a mezzo posta ordinaria, come accadeva nel vigore della precedente disciplina: ciò che era, a sua volta, causa di non trascurabili ritardi nella definizione dei giudizi di impugnazione).
6.5.– Indubbia risultando la legittimità delle finalità perseguite dal legislatore nell’indicare in via prioritaria la modalità telematica per la presentazione dell’impugnazione, resta dunque da verificare se la sanzione processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione nel caso di invio a un indirizzo errato (e più precisamente, a un indirizzo riferibile al giudice competente per l’impugnazione anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato) non risulti eccessiva rispetto a tale scopo, risolvendosi in un sacrificio del diritto di difesa sproporzionato alle finalità legittime perseguite.
6.5.1.– Al riguardo, occorre anzitutto osservare che già in epoca precedente l’introduzione di modalità telematiche per la presentazione dell’impugnazione, la giurisprudenza di legittimità riteneva che l’impugnazione presentata nella cancelleria del giudice competente per esaminarne il merito, anziché in quella del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, fosse inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 e 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., e che tale inammissibilità fosse insuscettibile di sanatoria (Cass., n. 4706 del 1993, mai smentita dalla giurisprudenza successiva).
Al rigore di questa regola era stato, peraltro, apposto un temperamento, ritenendosi ammissibile l’impugnazione presentata nella cancelleria del giudice competente per l’impugnazione nel caso in cui essa fosse stata rimessa, nei termini di legge, alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento oggetto del gravame. Restava comunque a carico dell’interessato il rischio che l’impugnazione, presentata in un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, fosse dichiarata inammissibile per tardività, perché giunta al destinatario prescritto dopo la scadenza del termine per impugnare (ex multis, Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 5 marzo-13 maggio 2020, n. 14774; sesta sezione penale, sentenza 5 dicembre 2019-9 gennaio 2020, n. 435; seconda sezione penale, sentenza 30 novembre 2018-23 gennaio 2019, n. 3261). Tale principio era stato nella sostanza confermato anche dalle Sezioni unite, in una pronuncia avente a oggetto il problema finitimo del luogo di presentazione del ricorso per cassazione in materia cautelare, nella quale si era ribadito che, in caso di presentazione dell’impugnazione a un giudice diverso da quello competente a riceverla, restava a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, fosse dichiarata inammissibile per tardività (Cass., n. 1626 del 2021).
6.5.2.– La giurisprudenza penale formatasi sulle disposizioni in questa sede censurate ha fornito risposte differenziate al problema se sia ammissibile l’impugnazione inviata a un indirizzo PEC riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverlo e ricompreso nel decreto del DGSIA, ma diverso da quello deputato alla ricezione di una determinata tipologia di impugnazione (in senso affermativo, Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenze 1°-21 ottobre 2025, n. 34303; 12 maggio-2 luglio 2025, n. 24346; quinta sezione penale, n. 23192 del 2025; ancora, sesta sezione penale, 9 novembre 2023-1° febbraio 2024, n. 4633 e 14 febbraio-9 maggio 2023, n. 19433; in senso opposto, Cass. n. 47557 del 2024); nonché al problema se sia ammissibile l’impugnazione inviata a un indirizzo PEC riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non ricompreso nell’elenco di cui al decreto del DGSIA (in senso negativo la giurisprudenza prevalente: ex multis, Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 1°-31 luglio 2025, n. 28163; terza sezione penale, sentenza n. 24604 del 2025; quinta sezione penale, sentenza 31 ottobre 2024-21 gennaio 2025, n. 2458; terza sezione penale, sentenza 14 marzo-4 giugno 2024, n. 22305; nel senso invece dell’ammissibilità dell’impugnazione, qualora l’atto, entro il termine previsto per il suo deposito, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere, sesta sezione penale, sentenza n. 19415 del 2025, richiamata dalla sesta sezione penale, sentenze 15 ottobre-17 novembre 2025, n. 37358 e n. 34303 del 2025).
6.5.3.– Quest’ultimo problema è stato recentemente sottoposto alle Sezioni unite, le quali hanno ritenuto di aderire in linea di principio all’orientamento maggioritario che considera inammissibile l’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non ricompreso nell’elenco del DGSIA (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 11 dicembre 2025-18 febbraio 2026, n. 6565).
La pronuncia valorizza sia il dato letterale dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022 che configura precise e tassative cause di inammissibilità; sia la ratio di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali che ispira l’intera riforma attuata nel 2022. Quest’ultima – hanno osservato le Sezioni unite – «non si limita a perseguire, mediante il ricorso a modalità telematiche, obiettivi acceleratori dei tempi di deposito degli atti, ma risponde anche all’esigenza di garantire uno smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie, così da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro ed evitare attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti». Secondo la Corte di legittimità, «[a]mmettere un’interpretazione estensiva o flessibile del sistema, tale da consentire il deposito presso qualsiasi indirizzo riferibile all’ufficio giudiziario, compresi quelli non istituzionalmente deputati alla ricezione degli atti, finirebbe per annullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con la ratio legis e con il principio di legalità processuale».
Le Sezioni unite hanno, peraltro, affermato che l’impugnazione resta ammissibile nell’ipotesi in cui il cancelliere addetto all’ufficio l’abbia inoltrata all’indirizzo telematico deputato a riceverla entro il termine di decadenza previsto dalla legge. Secondo la Corte di cassazione, da un lato tale possibilità non è esclusa dal tenore letterale del censurato art. 87-bis; dall’altro, la trasmissione interna tra caselle di PEC dello stesso ufficio giudiziario garantisce comunque «il rispetto del canale telematico previsto dal legislatore, salvaguardando, al contempo, l’efficace esercizio del diritto di difesa, sub specie del diritto all’impugnazione, che viene sottoposta, tempestivamente, al giudice competente con modalità conformi al sistema. Il mezzo tecnologico, del resto, consente agevolmente tale trasmissione e la tipicità del mezzo stesso garantisce che la PEC ricevuta resti inalterata rispetto a quella inoltrata. Il cancelliere competente, dal canto suo, nel ricevere l’impugnazione a lui inoltrata telematicamente da altro indirizzo, deve ritenersi perfettamente in grado di effettuare i controlli sulle specifiche tecniche di cui al comma 1 dell’art. 87-bis, a garanzia della regolarità formale e funzionale dell’atto, e di dar corso agli ulteriori adempimenti previsti dal successivo comma 2». Tale soluzione assicura – hanno sottolineato le Sezioni unite – la «continuità digitale» dell’iter e la sua conformità alla disciplina testuale dell’art. 87-bis e alla sua ratio, consentendo che l’atto pervenga nei termini di legge, per mezzo dell’inoltro della PEC, all’ufficio deputato a riceverlo.
Le Sezioni unite hanno peraltro precisato che «non è esigibile, in quanto non previsto dalla legge, alcun obbligo, da parte della cancelleria non competente alla ricezione del gravame, di trasmetterlo all’ufficio competente, sicché il rischio derivante dalla mancata tempestiva trasmissione a quest’ultimo incombe esclusivamente sull’interessato a impugnare».
Diversamente, non può ritenersi ammissibile l’impugnazione nel caso in cui l’atto, inviato inizialmente a indirizzo PEC errato (in quanto non incluso nel decreto del DGSIA), sia stato consegnato in forma cartacea all’ufficio competente a riceverlo entro i termini di legge. A ragionare diversamente – hanno evidenziato le Sezioni unite – si introdurrebbe un’indebita commistione tra disciplina dell’impugnazione telematica e disciplina dell’impugnazione cartacea, nonché una sovrapposizione del domicilio fisico a quello digitale. Inoltre, una soluzione siffatta non consentirebbe il controllo delle caratteristiche tecniche dell’atto, che compete alla cancelleria del giudice addetto alla ricezione e implica la verifica delle specifiche tecniche previste dalla normativa secondaria. Del resto – ha rilevato ancora la Corte di cassazione – il comma 2 dell’art. 87-bis, nell’elencare i compiti del personale di cancelleria relativi alla ricezione degli atti dei difensori, menziona quello di provvedere all’inserimento nel fascicolo cartaceo della copia analogica dell’atto ricevuto «con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio», ciò che evidenzia come la corretta trasmissione all’indirizzo incluso nel decreto del DGSIA condizioni la stessa regolare tenuta del fascicolo.
6.6.– Ad avviso di questa Corte, la ratio della soluzione ora ricordata appare agevolmente trasferibile anche al diverso problema, in questa sede in discussione, se sia ammissibile una impugnazione inviata a un indirizzo incluso negli elenchi del DGSIA, ma riferibile all’ufficio del giudice competente per l’impugnazione e non a quello che ha adottato il provvedimento impugnato: l’impugnazione è, in linea di principio, inammissibile ai sensi delle disposizioni qui censurate. Essa è tuttavia ammissibile nell’ipotesi in cui sia stata inoltrata, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo di presentazione, all’indirizzo telematico – anch’esso incluso nell’elenco del DGSIA – riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, sempre che l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l’impugnazione medesima; dovendo d’altra parte escludersi che la cancelleria cui è stato erroneamente inviato l’atto abbia un obbligo di provvedere in tal senso, sicché il rischio della mancata tempestiva trasmissione incombe esclusivamente sull’interessato all’impugnazione. L’impugnazione resta, invece, inammissibile laddove l’atto sia trasmesso in via cartacea, anche se entro il termine fissato per l’impugnazione, dalla cancelleria del giudice che lo ha ricevuto a quello competente a riceverlo.
Una tale interpretazione della normativa vigente realizza, a parere di questa Corte, un ragionevole contemperamento tra gli opposti interessi, tutti di rilievo costituzionale e convenzionale, tale da presentarsi, anzi, come interpretazione restrittiva, costituzionalmente e convenzionalmente orientata, della disciplina censurata, senza porsi in contrasto con il testo legislativo.
Più in particolare, la soluzione in parola appare idonea a superare il duplice test, costituzionale e convenzionale, di cui si è detto poc’anzi (supra, 6.1. e 6.2.).
6.6.1.– La sanzione processuale dell’inammissibilità in caso di presentazione dell’impugnazione a un indirizzo telematico erroneo è, per cominciare, chiaramente stabilita dalla legge, e pertanto agevolmente prevedibile per gli interessati.
La formula contenuta nel censurato art. 87-bis, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2022 è, al riguardo, inequivoca: «l’impugnazione è […] inammissibile […] quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».
Come sottolineato dalle Sezioni unite nella pronuncia da ultimo citata, il provvedimento del DGSIA che individua tali indirizzi è atto generale, pubblico e accessibile mediante internet, sì da consentire a qualsiasi difensore di acquisirne conoscenza.
D’altra parte, la disposizione di cui al censurato comma 7 dell’art. 87-bis è ampiamente riproduttiva dell’analoga disciplina di cui ai commi 6-ter, 6-quinquies, 6-sexies e 6-septies dell’art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, che aveva per la prima volta introdotto una modalità generale di presentazione telematica delle impugnazioni in materia penale, per far fronte all’emergenza pandemica allora in corso.
Per altro verso ancora, come si è già osservato, la regola generale secondo cui l’impugnazione contro i provvedimenti penali diversi da quelli aventi natura cautelare deve essere presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anziché a quello competente per l’impugnazione, è da sempre prevista dall’art. 582, comma 1, cod. proc. pen.; così come da sempre l’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. prevede la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 582. Di talché le disposizioni censurate si presentano semplicemente come leges speciales, applicabili in via transitoria nelle more della completa attuazione del PPPT, rispetto a quella generale disciplina, dalla quale peraltro mutuano il principio di fondo – ben noto a ogni difensore – relativo all’individuazione del giudice competente a ricevere l’impugnazione.
6.6.2.– La soluzione in parola, inoltre, non sacrifica in maniera sproporzionata il diritto di difesa dell’interessato in nome di un irragionevole formalismo.
Anzitutto, occorre ribadire che la vigente disciplina processuale consente comunque all’interessato di presentare personalmente l’impugnazione, con le tradizionali modalità cartacee, ai sensi dell’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen., e che l’imputato detenuto o internato conserva ancor oggi la possibilità di presentare impugnazioni con atto ricevuto dal direttore della struttura (supra, 6.4.).
Ma anche a prescindere da tali facoltà, che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di conservare, la soluzione interpretativa delle Sezioni unite – ove estesa alla tematica in questa sede in discussione – consente comunque di ritenere sanato il vizio, e dunque di non sacrificare il diritto dell’interessato all’impugnazione, quando l’atto di impugnazione comunque consegua pienamente il proprio effetto in tempo utile: il che avviene allorché esso sia inoltrato, entro il termine stabilito dalla legge, dal cancelliere dell’ufficio che lo ha ricevuto all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio competente per la presentazione dell’impugnazione.
In tal caso, la tempestiva trasmissione dell’atto alla cancelleria competente, nella forma e con i requisiti stabiliti dalla legge, su iniziativa di un cancelliere che pure non è giuridicamente tenuto a un tale adempimento, consente di sanare l’inammissibilità originaria dell’atto: esattamente come accadrebbe laddove fosse lo stesso interessato, avvedutosi dell’errore – magari anche a seguito di segnalazione della cancelleria presso la quale ha presentato l’impugnazione –, a ripetere l’invio dell’atto mediante PEC all’indirizzo corretto. Nell’una e nell’altra ipotesi, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sarà infatti posta in condizione di svolgere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 87-bis, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022, nonché di verificare l’autenticità della sottoscrizione del difensore ai sensi del successivo comma 3.
In una simile situazione, tenere ferma la sanzione processuale dell’inammissibilità soltanto in ragione dell’errore originario commesso dal difensore risulterebbe effettivamente espressione di un formalismo eccessivo, a fronte dell’avvenuto conseguimento – a seguito dello spontaneo attivarsi dei funzionari di cancelleria – di tutte le finalità che il legislatore perseguiva mediante la disciplina censurata: sicché il correttivo in parola, a giudizio di questa Corte, rappresenta – più che una scelta interpretativa costituzionalmente compatibile tra le varie astrattamente possibili – una doverosa interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disciplina censurata.
Una opposta soluzione appare invece compatibile tanto con la Costituzione, quanto con l’art. 6 CEDU, allorché l’impugnazione, una volta che sia stata ricevuta dalla cancelleria del giudice competente per l’impugnazione, sia stata da questa trasmessa brevi manu in forma cartacea alla cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato. Infatti, come hanno osservato le Sezioni unite nella pronuncia più volte citata, l’interruzione della continuità digitale del documento produce una indebita commistione dei due percorsi, “cartaceo” e “digitale”, che il legislatore ha inteso mantenere nettamente distinti, impedendo in particolare alla cancelleria del giudice competente a ricevere l’impugnazione di verificare, tra l’altro, l’autenticità dell’atto e della relativa sottoscrizione, la corretta individuazione del domicilio del difensore abilitato a ricevere notifiche e informazioni relative al procedimento, nonché la conformità alle specifiche tecniche previste dagli atti di normazione secondaria vigenti.
Sicché, nell’ipotesi da ultimo considerata, il mantenimento della sanzione processuale dell’inammissibilità non potrà considerarsi alla stregua di una restrizione sproporzionata del diritto di difesa dell’interessato, né di un inutile formalismo.
6.6.3.– Non può, d’altra parte, ritenersi sussistente una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che consente la “riqualificazione” dell’impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello consentito dalla legge, obbligando il giudice incompetente alla trasmissione al giudice competente.
L’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non costituisce, infatti, un tertium comparationis omogeneo, trattandosi di disposizione che sancisce la (sola) irrilevanza della qualificazione attribuita dal ricorrente alla propria impugnazione, la cui ammissibilità resta però subordinata al rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 581 e seguenti cod. proc. pen.: tra cui, per l’appunto, la stessa regola generale, sancita dall’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere presentato mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso che il meccanismo di sanatoria di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. possa essere utilizzato per eludere le cause di inammissibilità dell’atto di impugnazione previste dall’art. 591 cod. proc. pen., tra cui l’inosservanza della disposizione dell’art. 582, comma 1 (per tutte, Cass., n. 4706 del 1993, nonché prima sezione penale, sentenza 31 marzo-19 maggio 1993, n. 1370).
6.6.4.– Infine, è ben vero che le conseguenze dell’inammissibilità dell’impugnazione per effetto di un errore del difensore ricadono su un interessato incolpevole, che potrebbe subire pregiudizi gravi e in seguito difficilmente rimediabili, soprattutto laddove il gravame abbia a oggetto provvedimenti suscettibili di acquistare forza di cosa giudicata.
Simili pregiudizi sono, tuttavia, suscettibili di verificarsi in ogni procedimento in cui sia coinvolto un difensore, alla cui competenza e diligenza nell’adempimento del mandato professionale sono sempre affidati gli interessi individuali e i diritti dei rispettivi assistiti. Su tale competenza e diligenza, l’ordinamento non può a sua volta che fare affidamento, nella consapevolezza del ruolo essenziale che la difesa tecnica svolge nel sistema processuale, necessariamente caratterizzato da un elevato tasso di complessità: e ciò al fine ultimo di assicurare l’attuazione, in ogni singolo caso in cui è richiesto l’intervento della difesa, dei principi e dei diritti che la Costituzione riconosce a ogni consociato.
6.7.– Da tutto ciò consegue che le questioni sollevate non sono fondate, sempre che il combinato disposto delle disposizioni censurate venga interpretato nel senso che l’inammissibilità resta esclusa nell’ipotesi in cui l’atto di impugnazione sia stato inoltrato, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo PEC cui esso sia stato erroneamente presentato, all’indirizzo PEC – anch’esso incluso nell’elenco del DGSIA – riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, laddove l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l’impugnazione medesima.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI