Sentenza  76/2026 (ECLI:IT:COST:2026:76) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattrice:  NAVARRETTA
Camera di Consiglio del 12/03/2026;    Decisione  del 12/03/2026
Deposito de˙l 12/05/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 24, c. 5°, del decreto legislativo 17/08/1999, n. 368.
Massime: 
Atti decisi: ord. 208/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 76

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, nel procedimento vertente tra A. K. e il Ministero della salute e altri, con ordinanza dell’11 settembre 2025, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Udita nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza dell’11 settembre 2025, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), nella parte in cui non prevede che gli effetti giuridici del diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito a seguito del recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, retroagiscano «alla data della naturale scadenza originaria del triennio formativo (ossia alla data della sessione ordinaria d’esame)».

Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 31, 32 e 37 della Costituzione, in quanto determinerebbe un trattamento deteriore e discriminatorio nei confronti delle donne che, in ragione della gravidanza e della maternità, sono costrette a sospendere la frequenza del corso di formazione, con posticipazione del conseguimento del titolo e degli effetti a esso collegati, anche sotto il profilo dell’accesso all’attività lavorativa e della progressione di carriera.

2.– Il giudice a quo espone, in punto di fatto, di essere investito di un ricorso proposto da una dottoressa iscritta al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023, bandito dalla Regione Lazio.

La ricorrente aveva iniziato la frequenza del corso il 4 ottobre 2021, ma lo aveva sospeso, dal 7 gennaio al 6 giugno 2022, per astensione obbligatoria per maternità e, successivamente, dal 7 giugno al 7 agosto 2022, per astensione facoltativa parentale. In applicazione dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999, tali periodi di sospensione avevano comportato il differimento del completamento del triennio formativo, con slittamento della data di ultimazione della frequenza al maggio 2025.

In ragione di ciò, la Regione Lazio non includeva la ricorrente nell’elenco dei corsisti ammessi alla sessione ordinaria dell’esame finale, fissata per i giorni 1213 dicembre 2024, ritenendo necessario il recupero integrale del periodo di formazione sospeso.

3.– Di conseguenza, in data 20 novembre 2024, la ricorrente presentava istanza di ammissione con riserva all’esame finale nella sessione ordinaria di dicembre 2024, prospettando la possibilità di recuperare successivamente la residua attività formativa, al fine di conseguire il diploma entro il termine originario del corso. Questo le avrebbe consentito, tra l’altro, di evitare l’applicazione della nuova disciplina introdotta dall’Accordo collettivo nazionale (ACN) del 4 aprile 2024 per i medici di medicina generale, che ha previsto l’istituzione di un ruolo unico di assistenza primaria per i medici specializzati dopo il 1° gennaio 2025.

La Regione Lazio respingeva la richiamata istanza, con provvedimento che veniva impugnato dalla ricorrente; quest’ultima, in data 28 novembre 2024, ne presentava un’altra, con la quale, da un lato, ribadiva la richiesta di essere ammessa con riserva all’esame finale, «salva la disponibilità a svolgere attività supplementare per completare il periodo di durata naturale del corso», e, da un altro lato, in via subordinata, chiedeva la «retrodatazione del convenzionamento a tempo determinato, ove l’interessata fosse costretta ad attendere la successiva sessione d’esame».

Con nota del 6 dicembre 2024, la Regione Lazio rigettava anche tale successiva istanza ed escludeva la possibilità di riconoscere una retrodatazione degli effetti del diploma, sul presupposto che simile operazione «[avrebbe configurato] un falso in atto pubblico».

La ricorrente, in data 9 dicembre 2024, presentava motivi aggiunti con cui chiedeva l’annullamento del citato provvedimento del 6 dicembre 2024 e ivi formulava istanza di misura cautelare monocratica.

4.– Nel ricorso e nei motivi aggiunti, proposti dinanzi al TAR Lazio, la ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della maternità e di parità di trattamento tra uomini e donne.

A seguito dell’accoglimento della richiesta di misura cautelare monocratica, la ricorrente veniva ammessa con riserva a sostenere l’esame nella sessione ordinaria di dicembre 2024 e lo superava. Successivamente, tuttavia, all’esito della camera di consiglio, l’istanza veniva respinta e tale decisione veniva confermata in appello dal Consiglio di Stato.

Nelle more, la ricorrente completava il periodo complessivo di trentasei mesi di formazione il 4 maggio 2025 e nella sessione straordinaria del 13 maggio 2025 sosteneva nuovamente l’esame finale, superandolo.

5.– Il giudice rimettente riferisce che, alla luce dei richiamati sviluppi, l’interesse della ricorrente si è venuto a focalizzare esclusivamente sul profilo della decorrenza degli effetti giuridici del diploma di formazione specifica in medicina generale e, specificamente, sulla richiesta che tali effetti retroagiscano alla data della naturale scadenza del corso triennale (dicembre 2024).

Il giudice a quo – dopo aver escluso la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, tenuto conto del suo tenore letterale e del carattere eccezionale del meccanismo richiesto – ha sollevato, pertanto, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999.

6.– Quanto alla rilevanza delle censure, il TAR Lazio segnala che l’assenza di una previsione che – a beneficio delle corsiste che hanno dovuto recuperare la formazione a seguito della sospensione del corso per gravidanza e maternità – faccia retroagire gli effetti giuridici dell’acquisizione del diploma alla sessione ordinaria d’esame, prevista per gli altri partecipanti al corso, «comporta l’applicazione alla ricorrente di una disciplina del rapporto di convenzionamento con il S.S.N. […] che – a prescindere da valutazioni sulla maggiore o minore gravosità – comunque si caratterizza per essere diversa da quella applicata ai colleghi di corso della ricorrente che, non avendo dovuto interrompere la frequenza per via di una gravidanza, hanno potuto conseguire il relativo diploma entro dicembre 2024».

Sempre ai fini della rilevanza, il TAR deduce che la ricorrente aveva un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 33, comma 4, dell’ACN del 28 aprile 2022, che rinvia all’art. 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, e che la posticipazione del conseguimento del titolo di formazione determinerebbe un ritardo nella trasformazione di tale incarico in rapporto a tempo indeterminato.

7.– Nel merito, il giudice a quo argomenta la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999, in riferimento ai principi di eguaglianza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.), alla tutela della maternità e della famiglia (art. 31 Cost.), alla tutela della salute (art. 32 Cost.) e alla protezione del lavoro femminile (art. 37 Cost.).

7.1.– Il rimettente svolge preliminarmente un’ampia motivazione, che prende le mosse dall’interpretazione sistematica dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999 e, in particolare, dal significato del rinvio ivi contenuto alla normativa in materia di tutela della gravidanza.

Il TAR Lazio ritiene che tale rinvio debba essere inteso come richiamo agli istituti disciplinati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), applicabili perciò anche ai corsi di formazione specifica in medicina generale, che, del resto, comportano un impegno a tempo pieno e lo svolgimento di attività pratiche in contesti sanitari. Ne conseguirebbe che l’assenza per gravidanza, cui fa riferimento la disposizione censurata, ricomprenderebbe il periodo di congedo obbligatorio di maternità, nonché le ulteriori ipotesi di interdizione anticipata e di astensione facoltativa previste dall’ordinamento.

Il giudice a quo rileva che, già solo in presenza del congedo obbligatorio di maternità, la sospensione della frequenza del corso determinerebbe lo slittamento del completamento del triennio formativo e, quindi, l’impossibilità di sostenere l’esame finale nella sessione ordinaria. La disciplina vigente, infatti, consentirebbe il recupero del periodo di formazione sospeso e l’accesso a sessioni straordinarie d’esame, ma subordinerebbe in ogni caso il conseguimento del diploma al completamento integrale dei trentasei mesi di frequenza, senza prevedere la retroattività degli effetti del titolo alla data di naturale scadenza del corso.

Secondo il rimettente, tale meccanismo, pur formalmente vòlto a garantire il diritto delle corsiste a concludere il percorso formativo, produrrebbe, in violazione dell’art. 3 Cost., un effetto discriminatorio per le donne. Infatti, dalla sospensione imposta dalla gravidanza e dalla maternità, dal necessario recupero del periodo formativo e dall’attesa della sessione straordinaria d’esame deriverebbe una posticipazione del conseguimento del titolo, con ricadute pregiudizievoli sul piano professionale, che comporterebbe una ingiustificata diversità di trattamento rispetto ai corsisti di sesso maschile.

7.2.– La disposizione censurata sarebbe inoltre idonea a scoraggiare il pieno godimento dei diritti connessi alla maternità, poiché la prospettiva di un differimento del titolo e degli effetti professionali che ne derivano sarebbe tale da indurre le interessate a rinunciare, di fatto, agli istituti di tutela previsti dall’ordinamento. Tale effetto dissuasivo è ritenuto incompatibile con i richiamati principi costituzionali di cui agli artt. 31, 32 e 37 Cost., che impongono di proteggere la maternità, la salute della donna e l’interesse del minore e sono vòlti ad assicurare condizioni di svolgimento delle attività formative e lavorative compatibili con la funzione familiare.

Il TAR Lazio richiama, a tal proposito, la giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente valorizzato il divieto di discriminazioni connesse alla gravidanza, alla maternità e al preminente interesse del minore (sentenze n. 1 del 1987 e n. 285 del 2010), ricordando che gli istituti di tutela della maternità non sono destinati alla sola protezione della donna, ma anche alla salvaguardia del rapporto madre-figlio.

Il giudice a quo si confronta, in particolare, con la sentenza n. 211 del 2023, nella quale questa Corte ha ritenuto lesiva del principio di eguaglianza e di parità di trattamento una disciplina concernente i vincitori di concorso a vice ispettore di Polizia penitenziaria, che richiedeva, ai fini dell’immissione in ruolo, la frequenza di un corso di formazione e il superamento delle relative prove finali. Nello specifico, il diritto riconosciuto alle corsiste, che non avevano potuto partecipare per maternità al corso, di frequentarne uno successivo, in mancanza di garanzie circa i tempi di attivazione di quest’ultimo, è apparso inidoneo a garantire un’immissione in ruolo tempestiva al pari degli altri vincitori del concorso, con conseguente ritardo nella carriera professionale direttamente riconducibile allo stato di gravidanza.

Infine, il rimettente richiama la sentenza n. 200 del 2020, con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disciplina regionale che precludeva l’assunzione di donne che si trovavano nel periodo di interdizione anticipata dal lavoro o di astensione obbligatoria per maternità, ritenendo che una simile preclusione compromettesse in modo irragionevole i principi costituzionali di tutela della maternità e del minore.

Considerato in diritto

8.– Il TAR Lazio, sezione terza quater, con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 208 del 2025) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31, 32 e 37 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999, nella parte in cui non prevede che gli effetti giuridici del diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito a seguito del recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, retroagiscano «alla data della naturale scadenza originaria del triennio formativo (ossia alla data della sessione ordinaria d’esame)».

8.1.– Il rimettente riferisce di essere investito del ricorso proposto da una dottoressa iscritta al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023 bandito dalla Regione Lazio, la quale – avendo dovuto sospendere la frequenza del corso per gravidanza e maternità – aveva conseguito il diploma nella sessione straordinaria del maggio 2025, anziché nella sessione ordinaria del dicembre 2024, aperta agli altri partecipanti al corso.

La ricorrente era anche titolare di un incarico convenzionale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 33, comma 4, dell’ACN del 28 aprile 2022, che rinvia all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, suscettibile di automatica trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, per effetto del mero conseguimento del diploma, ai sensi dell’art. 33, comma 12, del richiamato ACN.

Di conseguenza, lo slittamento dell’esame di diploma, reso necessario dalla sospensione del corso di formazione per gravidanza e maternità, comportava, da un lato, una minore anzianità nella titolarità dell’incarico a tempo indeterminato e, da un altro lato, in ragione del mutamento del quadro contrattuale collettivo intervenuto nelle more, l’applicazione di una disciplina convenzionale diversa da quella riferibile ai colleghi che avevano concluso il corso nei tempi ordinari.

8.2.– Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., producendo un’ingiustificata disparità di trattamento delle dottoresse, che hanno dovuto sospendere, per gravidanza e maternità, il corso di formazione specifica in medicina generale, recuperare il relativo periodo formativo e attendere la sessione straordinaria d’esame per conseguire il diploma, rispetto ai colleghi di sesso maschile, che hanno frequentato il medesimo corso di formazione triennale e hanno potuto avvalersi della sessione ordinaria d’esame.

Inoltre, il giudice a quo reputa lesi gli artt. 31, 32 e 37 Cost., in quanto la prospettiva del ritardo nel conseguimento del titolo disincentiverebbe il pieno esercizio dei diritti connessi alla maternità, in contrasto con i principi costituzionali di tutela della famiglia, della salute e della lavoratrice madre.

9.– Prima di procedere all’esame delle questioni nel merito, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.

9.1.– Il censurato art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999 si inserisce nell’ambito della disciplina che regola il corso di formazione specifica in medicina generale, che consente «l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale» (art. 21 del d.lgs. n. 368 del 1999).

La disposizione censurata prevede che: «[g]li impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull’adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni».

In particolare, la disciplina successiva alla citata legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e, specificamente, il d.lgs. n. 151 del 2001 regola: il “congedo di maternità”, riferito all’obbligo di astensione dal lavoro della lavoratrice, che di norma ha la durata di cinque mesi (art. 16 e seguenti del richiamato d.lgs. n. 151 del 2001); il “congedo di paternità” concernente l’obbligo di astensione dal lavoro del lavoratore o della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile (sentenza n. 115 del 2025), che ha la durata di dieci giorni (o venti, in caso di parto plurimo: art. 27-bis, sempre del d.lgs. n. 151 del 2001); il “congedo di paternità alternativo”, che contempla il diritto all’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità, nei casi previsti dall’art. 28 del medesimo decreto, e il “congedo parentale”, che attribuisce il diritto all’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore (art. 32 e seguenti, del d.lgs. n. 151 del 2001).

9.2.– Tali vicende – ove superino i quaranta giorni lavorativi consecutivi (art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999) – sospendono il corso di formazione specifica in medicina generale che, ai sensi degli artt. 21-32 del d.lgs. n. 368 del 1999, è organizzato dalle regioni e dalle province autonome; ha durata triennale; prevede un impegno a tempo pieno dei partecipanti, con obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche; si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute (art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 1999).

9.3.– La normativa che disciplina i corsi di formazione deve essere poi coordinata con le previsioni che, in anni recenti, hanno consentito l’assegnazione ai medici in formazione di incarichi convenzionali a tempo determinato per venire incontro all’esigenza di garantire, nel contesto di una generale carenza di medici, i servizi di medicina generale.

In particolare, il d.l. n. 135 del 2018, come convertito, ha stabilito, all’art. 9 (nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 4, comma 9, lettera c, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», con le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15), che, «[i]n relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono mantenere gli incarichi già assegnati ovvero partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all’inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l’assegnazione degli incarichi per l’emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall’eventuale incarico assegnato».

Il su menzionato art. 9 consente, dunque, di instaurare, a tempo determinato, un rapporto di convenzione tra il medico di medicina generale (d’ora in avanti: MMG) e il Servizio sanitario nazionale (SSN).

9.4.– In generale, gli incarichi di convenzione tra i MMG e il SSN sono ascritti, dal diritto vivente, ai rapporti di lavoro parasubordinato (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 29 novembre 2024, n. 30702 e sezioni unite civili, ordinanza 21 ottobre 2005, n. 20344).

La loro disciplina è definita dall’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dall’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dagli ACN stipulati tra la struttura di rappresentanza delle regioni, denominata Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC), e le organizzazioni sindacali di categoria.

L’assegnazione di incarichi per le funzioni di MMG avviene attraverso una graduatoria per titoli, predisposta annualmente a livello regionale, i cui criteri di formazione sono regolati dalla contrattazione collettiva, alla quale è parimenti demandato di disciplinare le procedure per l’assegnazione degli incarichi convenzionali (compresi quelli ex art. 9, comma 1, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito), le priorità di accesso, i criteri per i trasferimenti e le condizioni di esercizio della professione.

9.5.– Sempre gli ACN prevedono, con specifico riferimento agli incarichi di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, che essi, pur essendo a tempo determinato, non cessano al termine naturale della durata contrattuale, bensì si trasformano automaticamente in rapporti a tempo indeterminato a far data dal momento del conseguimento del diploma.

In particolare, ai sensi degli artt. 33, comma 12, dell’ACN del 28 aprile 2022 e 33, comma 11, dell’ACN 4 aprile 2024, nonché dell’ACN 15 gennaio 2026 – e, in termini analoghi, negli altri ACN precedenti – il direttore generale conferisce l’incarico definitivo per il ruolo unico di assistenza primaria «con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell’autocertificazione del titolo». Si tratta di un atto vincolato nell’an e nel quando, posto che la trasformazione non è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, ma opera in via di automatismo al conseguimento del diploma, sicché la data di quest’ultimo rappresenta il momento costitutivo della decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato. Similmente, gli artt. 63, comma 21, e 72, comma 15, dell’ACN del 28 aprile 2022, dell’ACN 4 aprile 2024 e dell’ACN 15 gennaio 2026 prevedono la medesima trasformazione, rispettivamente, per gli incarichi di emergenza sanitaria territoriale e per quelli di assistenza negli istituti penitenziari.

Il medesimo meccanismo è contemplato anche per i medici iscritti al corso di formazione ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, in base al quale «[f]ino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio». Il richiamato termine del 31 dicembre 2021 è stato poi prorogato al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».

9.6.– Di contro, gli ACN non menzionano, ai fini della trasformazione automatica dell’incarico a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, la più recente disciplina, di cui all’art. 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, a tenor del quale, «[a] decorrere dal 1° gennaio 2025, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale» (comma 1); parimenti, è consentita l’assunzione di «incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale», nonché l’iscrizione «negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica» (comma 2).

Tale disciplina, dunque, non sostituisce la precedente normativa, ma le si affianca e vi si aggiunge.

10.– Tanto premesso, occorre precisare che le censure mosse nell’odierno giudizio sono focalizzate esclusivamente sulla condizione delle corsiste titolari di incarichi a tempo determinato, suscettibili – sulla base della normativa vigente – di trasformazione automatica in rapporti a tempo indeterminato con la mera acquisizione del diploma di formazione specifica in medicina generale.

In particolare, il rimettente lamenta che la norma censurata – nel prevedere la sospensione del corso di formazione in medicina generale e, poi, il recupero del corrispondente periodo, in presenza di un impedimento superiore a quaranta giorni, qual è anche il solo congedo obbligatorio di maternità che supera ampiamente tale durata – discrimina la donna, nella parte in cui non prevede che il diploma conseguito nella prima sessione straordinaria utile, dopo il recupero del periodo di sospensione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria, ai fini degli effetti giuridici derivanti dalla trasformazione dell’incarico a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

11.– Così perimetrato il petitum, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, per irragionevole disparità di trattamento, 31, 32 e 37 Cost. sono fondate.

11.1.– L’impedimento alla prosecuzione del corso di formazione derivante da gravidanza e maternità e l’esigenza di recuperarlo per il tempo corrispondente al periodo di sospensione determinano, in mancanza di un adeguato meccanismo correttivo, l’impossibilità di sostenere l’esame di diploma finale insieme con gli altri partecipanti al corso e la necessità di attendere, in base all’art. 16 del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 (Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale), che le regioni o le province autonome indícano sessioni straordinarie di esame. In particolare, il comma 2 della citata disposizione regolamentare stabilisce che «[l]e regioni e le province autonome possono [enfasi aggiunta] prevedere anche ulteriori sedute di esame per i tirocinanti che hanno sospeso la frequenza a seguito di […] gravidanza […]; in tale ipotesi le sedute di esame devono essere indette secondo i criteri di economicità ed opportunità». Inoltre, il successivo comma 3 del medesimo art. 16 dispone che, «[p]er ragioni di uniformità di giudizio, le commissioni per gli esami finali devono prevedere la medesima composizione anche per le successive sessioni straordinarie, fatta salva la possibilità di procedere a nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari». In sostanza, le corsiste che hanno dovuto sospendere e poi recuperare il corso di formazione per gravidanza e maternità non possono partecipare alla successiva sessione d’esame ordinaria e non possono far altro che attendere, in una situazione di incertezza, la fissazione della data d’esame straordinaria.

In tal modo, la sommatoria fra il periodo di recupero della formazione di durata pari alla sospensione resa necessaria dalla gravidanza e dalla maternità, cui può legittimamente sommarsi anche un eventuale periodo di congedo parentale, e il lasso di tempo correlato all’attesa della sessione straordinaria d’esame, la cui indizione non comporta per l’amministrazione alcun vincolo né nell’an né nel quando, determina un ritardo nell’acquisizione del diploma e differisce il momento in cui si instaura il rapporto di convenzione a tempo indeterminato, con discriminazione per le donne che non hanno potuto proseguire la frequenza del corso a causa dell’astensione per gravidanza e maternità.

Di contro, lo stesso d.lgs. n. 151 del 2001 – cui la norma censurata fa rinvio nel richiamare la legge n. 1204 del 1971 e successive modificazioni – vieta espressamente, all’art. 3, comma 1, «qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti». Non diversamente, l’art. 25, comma 2-bis, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), dispone che «[c]ostituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera».

11.2.– Tale discriminazione si traduce in un pregiudizio con effetti permanenti sulla disciplina concernente i trasferimenti.

Gli ACN regolano, infatti, le relative richieste esclusivamente in base all’anzianità di incarico a tempo indeterminato, avendo riguardo: al ruolo di assistenza primaria (art. 34, comma 7, ACN 28 aprile 2022, ACN 4 aprile 2024 e ACN 15 gennaio 2026), all’emergenza sanitaria territoriale (art. 63, comma 8, degli stessi ACN) e agli incarichi negli istituti penitenziari (art. 72, comma 4, degli stessi ACN).

Il ritardo che si produce nel maturare l’anzianità convenzionale rispetto ai colleghi che hanno potuto concludere il corso nei tempi ordinari crea, dunque, una posizione strutturalmente deteriore e comporta un divario che, nel tempo, non è destinato ad attenuarsi, ma si cristallizza per tutta la durata della carriera professionale.

A ciò si aggiunga che, poiché l’incarico a tempo indeterminato è conferito con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma, ogni mutamento del quadro contrattuale collettivo intervenuto tra la sessione ordinaria e quella straordinaria di esame determina l’assoggettamento della corsista a una disciplina convenzionale diversa da quella applicabile ai colleghi che hanno concluso il corso nei tempi ordinari. Nel caso che ha dato origine al presente giudizio, il prolungamento del corso ha fatto sì che il diploma venisse conseguito nella vigenza dell’ACN 4 aprile 2024, il quale – a differenza dell’ACN 28 aprile 2022 applicabile agli altri colleghi di corso – ha introdotto il ruolo unico di assistenza primaria (artt. 31 e seguenti), eliminando la distinzione tra assistenza a ciclo di scelta e assistenza ad attività oraria e imponendo un impegno esclusivo a tempo pieno in una sola azienda, con effetti permanenti sulle modalità di esercizio della professione e sul carico di lavoro.

11.3.– Una minore anzianità nel rapporto di convenzione a tempo indeterminato e l’applicazione di una diversa disciplina che regola tale rapporto non possono (e non devono) essere la conseguenza della scelta di avere figli, tanto più nel contesto di un assetto regolamentare che rimette alla pura valutazione discrezionale degli enti territoriali la scelta sull’an e sul quando indire le sessioni straordinarie d’esame (come previsto dal richiamato art. 16 del d.m. 7 marzo 2006).

A fronte di una normativa che prevede, a favore di taluni incarichi a tempo determinato, la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato, per effetto della sola acquisizione del diploma di formazione specifica in medicina generale, la diversità di trattamento fra le donne che devono sospendere il corso per gravidanza e maternità e gli altri iscritti al medesimo corso non trova alcuna legittima giustificazione.

Tale non può ritenersi l’esigenza di garantire il completamento del percorso formativo, in quanto simile istanza ben può realizzarsi senza pregiudicare la parità di trattamento. Analogamente, non è dato invocare la necessità di preservare un’ordinata formazione della graduatoria, poiché nel frammento normativo in esame le corsiste sono state già inserite in graduatoria e hanno ottenuto un incarico a tempo determinato a seguito di una procedura competitiva.

12.– L’insanabile contrasto della disciplina censurata con il divieto di discriminazione realizza in pari tempo una violazione degli artt. 31, 32 e 37 Cost.

Le tutele correlate alla gravidanza e alla maternità sono, infatti, crocevia di molteplici principi costituzionalmente rilevanti (sentenze n. 158 del 2018 e n. 205 del 2015): l’art. 31 Cost., che protegge la maternità e l’infanzia; l’art. 32 Cost., che tutela la salute della mamma e del bambino; l’art. 37 Cost., che impone condizioni di lavoro compatibili con la funzione familiare e assicura alla madre e al bambino una «speciale adeguata protezione» (sentenze n. 205 del 2015 e n. 361 del 2000).

Di conseguenza, strumenti di tutela come la sospensione dell’attività formativa, finalizzata a proteggere i richiamati interessi e, nello specifico, non solo la salute della donna, ma anche l’«interesse preminente del bambino» (sentenza n. 115 del 2025, che richiama la sentenza n. 285 del 2010), tenuto conto delle sue esigenze biologiche e di quelle «di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della [sua] personalità» (sentenza n. 116 del 2011; in senso conforme, sentenze n. 115 del 2025, n. 285 del 2010, n. 332 del 1988 e n. 1 del 1987), non possono – come, invece, si riscontra nella norma censurata – riverberarsi negativamente sulla posizione della donna lavoratrice che, per effetto della richiamata sospensione, subisce un immediato pregiudizio nel suo rapporto di lavoro parasubordinato.

L’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999, nel far gravare sulla stessa, in termini di conseguenze pregiudizievoli, gli effetti di scelte che trovano protezione nell’alveo di molteplici principi costituzionali, fa risaltare i tratti discriminatori della diversità di trattamento.

Né può tacersi che l’indiretto e inevitabile effetto di discipline – come quella censurata – che discriminano la donna lavoratrice in relazione alla gravidanza e alla maternità è quello di disincentivare la stessa scelta di avere figli (in senso analogo, sentenza n. 211 del 2023), in aperto contrasto sia con l’art. 31 Cost., che impegna la Repubblica ad agevolare la formazione della famiglia, sia con l’art. 37 Cost., che richiede di «assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».

Questa Corte ha già affermato che «la maternità non deve trovare remore per il fatto che la madre sia una lavoratrice» (sentenza n. 310 del 1999), tanto più in un Paese – come il nostro – in cui «il tasso di natalità è tra i più bassi d’Europa» (sentenza n. 159 del 2025).

13.– A illuminare ulteriormente le ragioni di illegittimità costituzionale della disposizione in esame concorre, poi, il confronto anche con altri precedenti di questa Corte, che hanno progressivamente elaborato un quadro di tutele della lavoratrice madre volto a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti, sulla posizione professionale, dall’astensione per gravidanza e maternità.

In questo senso, sono state reputate costituzionalmente illegittime non solo «norme che comport[a]no, a motivo della maternità, una sostanziale menomazione economica della lavoratrice» (sentenza n. 361 del 2000, che richiama le sentenze n. 310 del 1999, n. 3 del 1998 e n. 181 del 1993), ma anche quelle che determinano un danno permanente e irrecuperabile sul piano della carriera (sentenze n. 211 del 2023, n. 200 del 2020 e n. 361 del 2000).

In tale prospettiva, questa Corte ha assicurato tutela finanche a persone non ancora entrate nel mondo del lavoro e che subivano una «discriminazione in ragione dello stato di gravidanza e di maternità, che si sostanzia[va] nella perdita di chance, collegata a un effettivo ingresso in ambito lavorativo» (sentenza n. 200 del 2020). La normativa in quel caso censurata si limitava a lasciare in graduatoria, in vista di un successivo e meramente eventuale scorrimento, persone che non avevano potuto essere immesse in ruolo in ragione della gravidanza e maternità. Simile disciplina è apparsa «in insanabile contrasto con [il] divieto di discriminazioni connesse allo stato di gravidanza e alla maternità, nonché alla cura del bambino, intesa come valorizzazione di un peculiare legame affettivo e relazionale (sentenza n. 158 del 2018, che richiama le sentenze n. 61 del 1991 e n. 423 del 1995)», ciò che ha indotto questa Corte a estendere la tutela anche «al padre lavoratore, quando ricorrono le condizioni indicate dall’art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001» (ancora, sentenza n. 200 del 2020).

Tanto più, allora, deve evidenziarsi la violazione del divieto di discriminazione nel caso delle corsiste che, dopo essere state già selezionate sulla base di una graduatoria e dopo aver acquisito un incarico di lavoro parasubordinato, subiscono, in conseguenza della gravidanza e della maternità, un pregiudizio rispetto ai tempi di trasformazione del rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.

14.– Il quadro delineato dalla giurisprudenza costituzionale si intreccia, d’altro canto, anche con il principio unionale di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di occupazione e impiego, che rinviene la sua più compiuta espressione nella direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. L’art. 15 della citata fonte stabilisce, in particolare, che, alla fine del congedo di maternità, «la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza».

Proprio in riferimento a tale previsione la Corte di giustizia (prima sezione, sentenza 6 marzo 2014, causa C-595/12, Napoli contro Ministero della giustizia) ha ritenuto che l’esclusione dalla partecipazione a un corso, a causa dell’astensione per maternità, e «il conseguente divieto di partecipare all’esame conclusivo dello stesso», da cui deriva «la perdita dell’opportunità di beneficiare, come i […] colleghi, di migliori condizioni di lavoro», devono «essere considerati quali integranti un trattamento sfavorevole ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2006/54» (punto 33). La «violazione di tale principio è tanto più flagrante», precisa la Corte di giustizia nella richiamata pronuncia, «in quanto, come rilevato dal giudice del rinvio, la circostanza che l’inizio del successivo corso di formazione costituisca un evento incerto deriva dal fatto che le autorità competenti non sono obbligate a organizzare detto corso a scadenze predeterminate» (punto 37).

15.– Evidenziato il carattere discriminatorio e lesivo di plurimi interessi costituzionali della disciplina censurata, occorre, nel solco dell’art. 37 Cost., individuare il rimedio idoneo ad assicurare una «speciale adeguata protezione», tenendo conto che «[l]’assenza di congiunzioni tra i due aggettivi “speciale” e “adeguata” dimostra che si tratta di profili inscindibili, che si compenetrano e si rafforzano a vicenda» (sentenza n. 205 del 2015).

In particolare, per neutralizzare il pregiudizio costituito dal ritardo nell’acquisizione del diploma di formazione specifica in medicina generale, occorre riferire il momento della sua acquisizione alla data in cui si è svolta la sessione ordinaria d’esame per tutti gli altri partecipanti al corso, ai fini giuridici correlati alla trasformazione dell’incarico a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

Tale protezione risulta plasmata sulla «specificità della posizione di chi dovrà beneficiarne» (ancora, sentenza n. 205 del 2015) e, al contempo, «adeguata» a realizzare una piena tutela, senza inficiare l’istanza di assicurare la completezza della formazione antecedente all’acquisizione del diploma.

D’altro canto, al medesimo rimedio si è fatto ricorso anche in una precedente vicenda che presenta tratti similari rispetto a quella odierna, pur se in un contesto normativo differente.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, viene in considerazione il ritardo nella trasformazione automatica di un rapporto di lavoro parasubordinato a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, dovuto al necessario recupero del periodo di formazione sospeso per gravidanza e maternità nonché all’incerto momento di indizione della sessione straordinaria d’esame per l’acquisizione del diploma; di qui il pregiudizio rappresentato dalla posticipazione della decorrenza dell’incarico definitivo cui la corsista aveva già titolo, anche se sotto condizione.

Nel precedente caso, veniva in considerazione un ritardo nell’immissione in ruolo di vincitrici di un concorso, dovuto all’impossibilità di partecipare, a causa della gravidanza e della maternità, a un corso di formazione che condizionava, insieme al superamento delle relative prove finali, la stessa immissione in ruolo, il che costringeva le madri vincitrici del concorso all’attesa dell’incerta attivazione del nuovo corso formativo.

Ebbene, questa Corte – dopo aver ritenuto che il «solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta», senza che l’amministrazione sia «vincolata ad attivar[lo] secondo scadenze prestabilite», lede l’art. 3 Cost. e la piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne – ha sanato il vulnus, attribuendo all’immissione in ruolo la medesima decorrenza, ai fini giuridici, riferita agli altri vincitori del medesimo concorso (sentenza n. 211 del 2023).

Lo stesso rimedio ben può operare anche rispetto alla disciplina oggi all’esame.

16.– Per le ragioni esposte, l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999 va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il SSN in uno a tempo indeterminato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI


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