SENTENZA N. 72
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Ragusa, sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di G. S., con ordinanza dell’11 giugno 2025, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti l’atto di costituzione di G. S. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
uditi l’avvocato Alfonso Abate per G. S. nonché l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza dell’11 giugno 2025 (reg. ord. n. 157 del 2025), il Tribunale ordinario di Ragusa, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6), cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
2.– Il rimettente deve giudicare, con rito abbreviato, in merito alla responsabilità penale di G. S., imputata del delitto di furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen.
2.1.– Il Tribunale di Ragusa riferisce che, dalle risultanze delle indagini, appare comprovato che l’imputata, fingendosi delegata della Chiesa, si sia introdotta con l’inganno nell’abitazione di due coniugi e abbia sottratto loro la somma in contanti di euro 3.500,00, custodita all’interno di una cassapanca nella stanza da letto.
Il giudice a quo, nel ritenere tale condotta «correttamente inquadrata nel delitto di cui all’art. 624-bis» cod. pen., evidenzia come il comportamento dell’imputata successivo alla commissione del reato integri la circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. Riferisce, a riguardo, che l’imputata ha ammesso la propria responsabilità e, prima del giudizio, ha «integralmente risarcito le persone offese del danno cagionato mediante corresponsione della somma pari ad euro 3.500,00 ossia lo stesso importo sottratto».
Ritiene, inoltre, di dover riconoscere a favore dell’imputata anche le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
In pari tempo, il Tribunale di Ragusa reputa applicabile la circostanza aggravante della recidiva reiterata, di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., avendo l’imputata riportato molteplici condanne, dichiarate irrevocabili, anche per reati della medesima indole.
A fronte del concorso di tale aggravante con l’attenuante della riparazione integrale del danno, il giudice a quo solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., che vieta, nel bilanciamento delle attenuanti con la recidiva reiterata, di far prevalere le prime e, dunque, di far «luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti» (art. 69, secondo comma, cod. pen.).
2.2.– In punto di rilevanza, il rimettente sottolinea che l’attuale previsione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. lo costringerebbe ad applicare – all’esito di un giudizio di equivalenza con l’aggravante – la cornice edittale di base del delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., che punisce tale reato con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927,00 a euro 1.500,00.
Di contro, se le riconosciute attenuanti potessero essere ritenute prevalenti rispetto alla recidiva reiterata, gli sarebbe consentito di infliggere una pena pari nel minimo a due anni e otto mesi di reclusione e a euro 618,00 di multa, da ridursi ulteriormente in correlazione al rito prescelto.
2.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Ragusa ritiene che la norma censurata determini una irragionevole disparità di trattamento tra gli autori dei delitti, per i quali trova applicazione l’attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen., e gli autori dei reati rispetto ai quali può riconoscersi la diminuente della riparazione integrale del danno, ai sensi dell’art. 62, numero 6), cod. pen.
Infatti, a seguito della sentenza n. 141 del 2023 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua l’art. 69, quarto comma, cod. pen., l’attenuante della speciale tenuità del danno può essere ritenuta dal giudice prevalente sulla recidiva reiterata, mentre per l’attenuante della riparazione integrale del danno continua a operare il divieto censurato.
Il medesimo divieto, riferito all’attenuante in questione, violerebbe, altresì, l’art. 27, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con il «principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto, attraverso un’abnorme enfatizzazione della recidiva».
Infine, nel solo dispositivo dell’ordinanza di rimessione viene prospettata anche la violazione dell’art. 111 Cost.
3.– Con atto depositato il 15 settembre 2025, si è costituita in giudizio l’imputata nel giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento delle questioni sollevate, in adesione alle argomentazioni svolte dall’ordinanza di rimessione, cui aggiunge ulteriori rilievi.
La parte sottolinea come l’eventuale accoglimento delle censure renderebbe possibile una significativa riduzione della pena, per effetto della caducazione del divieto di prevalenza censurato.
Nel merito evidenzia la perfetta continuità logico-giuridica fra quanto deciso dalla citata/indicata sentenza n. 141 del 2023 e quanto dedotto dall’ordinanza di rimessione nell’odierno giudizio. Ritiene, pertanto, che non sia giustificabile il diverso trattamento riservato a chi si giovi dell’attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen., avendo commesso un fatto produttivo di un pregiudizio patrimoniale di lieve entità, rispetto a chi sia meritevole dell’attenuante di cui all’art. 62, numero 6), cod. pen., avendo riparato integralmente il danno cagionato dal reato: comportamento che, nell’esprimere un ravvedimento post delictum, risulterebbe addirittura più incisivo sul piano della valutazione dell’offensività del fatto e della pericolosità dell’agente, rimuovendo del tutto le conseguenze dannose mediante un intervento pienamente satisfattivo nei confronti delle vittime.
La norma censurata, nel vietare la prevalenza della citata attenuante rispetto alla recidiva reiterata, violerebbe quindi tanto l’art. 3 Cost., quanto l’art. 27, terzo comma Cost., impedendo di parametrare in modo proporzionato la pena alla concreta gravità del fatto e alla personalità del reo (sono citate le sentenze di questa Corte n. 105 del 2014, n. 251 del 2012 e n. 183 del 2011).
Da ultimo, la parte assume che la norma oggetto di scrutinio, nel comprimere il potere del giudice di valutare autonomamente, in modo equo e motivato, il bilanciamento tra circostanze, lederebbe anche l’art. 111 Cost.
4.– Con atto depositato il 30 settembre 2025, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o, comunque, non fondate.
In rito, l’interveniente eccepisce, in primo luogo, un difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio principale non troverebbe applicazione la circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6), cod. pen., avendo l’imputata soltanto restituito la somma sottratta ai coniugi. La difesa statale richiama, a riguardo, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’attenuante non è configurabile in caso di mera restituzione della refurtiva alla vittima del reato, poiché ai fini del riconoscimento dell’attenuante dell’integrale riparazione del danno, il risarcimento dev’essere integrale ed effettivo, tant’è che, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all’imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 30 novembre 2022-22 febbraio 2023, n. 7826, e sezione seconda penale, sentenza 11 febbraio-21 marzo 2022, n. 9535).
In secondo luogo, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammissibilità delle questioni per carente motivazione della non manifesta infondatezza in riferimento a tutti i parametri costituzionali che il rimettente reputa violati.
Nel merito, chiede che le questioni siano dichiarate non fondate, sottolineando come la disciplina censurata non comporti un puro automatismo, in quanto resta ferma la possibilità per il giudice di elidere l’aggravamento di pena conseguente all’applicazione della recidiva reiterata attraverso un giudizio di equivalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti ritenute sussistenti nel caso concreto. Questo lascerebbe inalterato il potere discrezionale del giudice di applicare o meno l’aumento, come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (è citata, in proposito, la sentenza n. 192 del 2007).
Al contempo, la difesa statale fa propria l’esigenza che la finalità rieducativa della pena si realizzi nel rispetto del «principio di proporzione» tra la qualità e la quantità della sanzione e l’offesa (sentenza n. 341 del 1994), anche al fine di evitare che la risposta punitiva venga «avvertita come ingiusta dal condannato» (sentenza n. 251 del 2012). Tuttavia, esclude un possibile contrasto con il richiamato principio, ritenendo non particolarmente elevato il divario tra la pena minima edittale prevista per il delitto di furto in abitazione e la pena minima che, in assenza del contestato divieto, il giudice potrebbe irrogare, facendo prevalere la circostanza attenuante della riparazione integrale del danno.
Inoltre, a sostegno della non fondatezza, evoca una sentenza della Corte di cassazione che ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 maggio-22 luglio 2024, n. 29723).
Infine, l’Avvocatura generale dello Stato fa presente che l’eventuale estensione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. a una circostanza attenuante comune – qual è quella in esame – comporterebbe, di fatto, uno svuotamento del contenuto precettivo della norma censurata. Tale risultato si porrebbe in contrasto con quanto affermato da questa Corte, là dove ha ritenuto, in generale, ammissibile la deroga de qua alla disciplina sulla comparazione di circostanze.
Considerato in diritto
5.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 157 del 2025), il Tribunale di Ragusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6), cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
6.– Secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., poiché comporterebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra coloro per i quali trova applicazione l’attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen., e coloro per i quali opera la diminuente della riparazione integrale del danno ex art. 62, numero 6), cod. pen. Rispetto ai primi, il giudice, a seguito della sentenza di questa Corte n. 141 del 2023, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, cod. pen., può accertare la prevalenza della diminuente sulla recidiva reiterata; di contro, nel bilanciamento della medesima aggravante con l’attenuante della riparazione integrale del danno, la norma censurata continua a escludere a priori un esito di prevalenza della diminuente.
Siffatta preclusione, a parere del giudice a quo, determinerebbe anche un contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost. e specificamente con il «principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto», comportando «una abnorme enfatizzazione della recidiva».
Infine, nel solo dispositivo dell’ordinanza di rimessione, il Tribunale di Ragusa ravvisa un contrasto dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. anche con l’art. 111 Cost.
7.– In via preliminare, occorre rilevare che, malgrado il dispositivo dell’ordinanza di rimessione faccia indistinto riferimento all’art. 62, numero 6), cod. pen., dal tenore complessivo della motivazione dell’ordinanza stessa si desume che il giudice a quo ha inteso sollevare le questioni di legittimità costituzionale con esclusivo riguardo alla prima delle tre fattispecie attenuanti contemplate dalla norma richiamata, ovverosia quella dell’integrale riparazione del danno. A essa, pertanto, resta circoscritto lo scrutinio di questa Corte.
8.– Ciò premesso, occorre esaminare, anzitutto, le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
8.1.– Secondo l’Avvocatura generale dello Stato le censure sarebbero prive di rilevanza nel giudizio a quo, in quanto, essendosi l’imputata limitata a restituire la refurtiva alle persone offese dal reato di furto in abitazione, la circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6), cod. pen. non risulterebbe configurabile. In particolare, il rimettente non si sarebbe confrontato con la giurisprudenza di legittimità, che richiede, ai fini del riconoscimento dell’attenuante in questione, il risarcimento integrale ed effettivo (sono citate Cass., sentenze n. 7826 del 2023 e n. 9535 del 2022).
L’eccezione non è fondata.
8.1.1.– Se è innegabile che l’attenuante prevista dall’art. 62, numero 6), cod. pen. trova applicazione solo qualora, prima del giudizio penale, sia stato integralmente riparato il danno, il che presuppone l’adempimento tanto dell’obbligazione restitutoria, ove possibile, quanto di quella risarcitoria riferita a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nondimeno compete al giudice accertare, in concreto, la possibilità della riparazione e la sussistenza nell’an e nel quantum dei danni cagionati dal reato.
Nel caso in esame il rimettente ha affermato che l’imputata «ha ammesso la propria responsabilità ed ha integralmente risarcito le persone offese del danno cagionato mediante corresponsione della somma pari ad euro 3.500,00 ossia lo stesso importo sottratto» e ha precisato che «l’integrale risarcimento risulta essere avvenuto tra il 2021 e il 2022 e quindi prima dell’ammissione dell’imputata al rito abbreviato condizionato in occasione dell’udienza del 14 marzo 2024».
Pertanto, nel riconoscere l’esigenza dell’integrale riparazione del danno e nel dare conto che essa ha avuto luogo attraverso l’adempimento dell’obbligazione restitutoria, il rimettente ha implicitamente escluso che, all’esito di tale restituzione, residuino poste di danno cagionate dal reato.
Ebbene, poiché, come detto, spetta al giudice accertare nell’an e nel quantum i danni causati dal reato, tant’è che «conserva sempre un margine di discrezionalità nel valutare la congruità delle condotte risarcitorie o riparatorie» (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 23 ottobre-22 novembre 2018, n. 5271 e, in senso analogo, sezione terza penale, sentenza 28 aprile-29 maggio 2023, n. 23303), si deve ritenere non implausibile l’argomentazione concernente la rilevanza delle questioni.
8.1.2.– Per costante giurisprudenza costituzionale, la motivazione sulla rilevanza formulata dal giudice a quo «è oggetto di un controllo meramente esterno» a opera di questa Corte, che si arresta «sulla soglia della non implausibilità» sia quanto all’applicabilità della norma nel processo principale, sia quanto alla possibilità, o meno, di definire «quest’ultimo indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata» (ex plurimis, sentenze n. 137 del 2025 e n. 192 del 2022).
Nel caso di specie, attesa la statuizione sull’integralità della riparazione del danno contenuta nell’ordinanza, in base a una valutazione rientrante nell’esclusivo sindacato del Tribunale rimettente, si deve ritenere non implausibile l’argomentazione concernente la rilevanza delle censure.
8.2.– Di seguito, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni anche per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza in ordine a tutti i parametri costituzionali evocati.
8.2.1.– L’eccezione coglie nel segno per quanto concerne l’art. 111 Cost.
Il rimettente evoca tale previsione costituzionale esclusivamente nel dispositivo dell’ordinanza senza supportare la censura con qualsivoglia argomentazione.
Emerge, dunque, un’assoluta carenza di motivazione in merito alla non manifesta infondatezza, alla quale certo non possono ovviare le deduzioni svolte nella memoria della parte costituita in giudizio, stante il principio di autosufficienza dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (sentenze n. 108 del 2023, n. 136 del 2022 e n. 237 del 2021).
8.2.2.– La medesima eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza deve essere, di contro, rigettata per quanto concerne gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Quanto al primo parametro, il rimettente assume che la persistente operatività del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata rispetto alla diminuente della riparazione integrale del danno comporti un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla sottrazione al divieto dell’attenuante della lieve entità del danno, di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen., conseguita alla sentenza n. 141 del 2023 di questa Corte.
La trama motivazionale, benché sintetica, consente di comprendere appieno il senso della lamentata violazione dell’art. 3 Cost. (sentenze n. 133 del 2024, n. 193 del 2023 e n. 23 del 2022).
Parimenti ammissibile deve ritenersi la questione sollevata in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., essendo sufficiente e chiara, pur se anch’essa succinta, la relativa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza.
A tal riguardo, il giudice a quo confronta la pena minima irrogabile in base alla cornice edittale del delitto di furto in abitazione, oggetto del giudizio principale, e la pena minima applicabile ove fosse consentito il giudizio di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62, numero 6), cod. pen. sulla recidiva reiterata. Alla luce del divario fra tali sanzioni reputa violato il principio della necessaria proporzionalità della pena rispetto all’offensività del fatto. In particolare, ne inferisce una «abnorme enfatizzazione» della recidiva reiterata, così evocando la locuzione adottata nella sentenza che ha dato avvio alla serie di pronunce di illegittimità costituzionale concernenti la norma censurata (sentenza n. 251 del 2012, punto 5 del Considerato in diritto).
Anche tale motivazione appare, dunque, idonea ad assolvere l’onere di argomentare la non manifesta infondatezza della questione, nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 276 del 2020).
9.– Passando al merito, occorre esaminare per prima la censura concernente la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.
La questione è fondata.
10.– Anzitutto, giova richiamare il quadro della giurisprudenza di questa Corte che è intervenuta, già molteplici volte, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale della norma censurata.
10.1.– L’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), introduce una deroga al normale funzionamento del bilanciamento di circostanze eterogenee, quale definito nei primi tre commi della medesima disposizione.
In particolare, l’art. 69 cod. pen. prevede, nei menzionati primi tre commi, che: «[q]uando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze».
Il censurato quarto comma, nel contemplare l’applicazione dei richiamati criteri anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, fa eccezione per l’aggravante della recidiva reiterata, di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., rispetto alla quale stabilisce che «vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti», sicché opera una deroga alla previsione di cui all’art. 69, secondo comma, cod. pen.
Nelle numerose decisioni con le quali, a partire dalla citata sentenza n. 251 del 2012, questa Corte si è pronunciata sulla norma censurata, essa ha ritenuto, in generale, ammissibile la previsione di «trattamenti differenziati per il recidivo, ossia per “un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale” (sentenza n. 249 del 2010)» (sentenza n. 151 del 2025, che richiama, a sua volta, le sentenze n. 205 del 2017, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012).
In pari tempo, però, questa Corte ha affermato che la possibilità di prevedere deroghe al bilanciamento non può «giungere a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale» (da ultimo, sentenze n. 151 e n. 117 del 2025, n. 94 del 2023, che si richiamano sempre alla sentenza n. 251 del 2012).
Pertanto, una volta escluso che la «generale non obbligatorietà della recidiva [possa attenuare] la portata del divieto stesso, [laddove] anzi lo fa apparire, già per ciò solo, eccedente se non proprio contraddittorio» (sentenza n. 94 del 2023), questa Corte ha ritenuto di dover giudicare, volta per volta, la tenuta costituzionale della norma nel suo operare a raggiera rispetto a una molteplicità di fattispecie.
In particolare, fra i parametri costituzionali in riferimento ai quali sono state pronunciate le declaratorie di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., spicca l’art. 27, terzo comma, Cost., oggetto anche dell’odierno giudizio. Né ciò stupisce, in quanto la norma censurata, a fronte del concorso eterogeneo di circostanze, impedisce che si esplichi in tutta la sua latitudine quel bilanciamento giudiziale effettuato in concreto, che configura un importante tassello del complessivo procedimento di commisurazione della pena, finalizzato a garantire il rispetto del principio di proporzionalità, nonché della funzione rieducativa della pena stessa.
10.2.– Nel mettere a sistema le numerose sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., questa Corte ha focalizzato l’attenzione sul ruolo che le varie tipologie di attenuanti, in considerazione del loro contenuto, rivestono a garanzia dei principi di proporzionalità, di finalità rieducativa e di individualizzazione della pena (sentenze n. 151 e n. 117 del 2025, n. 188 e n. 141 del 2023, nonché, per prima, sentenza n. 94 del 2023).
Simile incidenza è stata ricondotta a una «triplice direttrice»: i) l’esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la pena (sentenze n. 188 e n. 141 del 2023) e il disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva (sentenze n. 151 del 2025, n. 117 del 2025, n. 188, n. 141 e n. 94 del 2023, n. 143 del 2021, n. 205 del 2017, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012); ii) quella di mantenere il medesimo equilibrio rispetto al «grado di rimproverabilità soggettiva» della condotta (sentenze n. 151 del 2025, n. 94 del 2023, n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020); iii) quella di tenere adeguatamente conto dell’incidenza sulla pena della collaborazione del reo post delictum, quale «strumento per minare i […] fenomeni criminosi» (sentenza n. 56 del 2025) e per creare un «distacco dell’autore del reato dall’ambiente criminale» (sentenze n. 201 e n. 94 del 2023, n. 74 del 2016).
Quanto ai fattori indicativi dai quali questa Corte ha inferito, nell’evoluzione diacronica della propria giurisprudenza, la lesione dei menzionati principi, essi sono identificabili: i) nell’incidenza che particolari diminuenti, comprese da ultimo le attenuanti generiche (sentenza n. 151 del 2025), rivestono nella determinazione della pena di specifiche tipologie di reati (sentenze n. 151, n. 117 e n. 56 del 2025, n. 201 e n. 188 del 2023, n. 143 del 2021, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012); ii) nella spiccata influenza che qualunque attenuante riveste rispetto a delitti che comportano la pena fissa dell’ergastolo (sentenza n. 94 del 2023); iii) nella peculiare funzione che talune attenuanti comuni svolgono a garanzia di una conformità della pena ai principi di proporzionalità e di individualizzazione (sentenze n. 141 del 2023, n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020).
L’intersezione fra i due piani motivazionali ha visto, dunque, in alcuni casi valorizzare tanto la capacità della specifica attenuante di riflettere le funzioni sopra richiamate (ovverosia, la proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato e la congruenza rispetto al comportamento collaborativo del reo), quanto il peso dell’attenuante rispetto allo specifico reato contestato. L’esigenza di valorizzare la diminuente e di evitare l’attribuzione di un peso eccessivo alla recidiva reiterata è stata dedotta, in particolare, dal divario fra la pena minima prevista per il reato non circostanziato e quella risultante dall’applicazione dell’attenuante (sentenze n. 151, n. 117 e n. 56 del 2025, n. 201 e n. 188 del 2023, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012). La medesima istanza è stata altresì ravvisata a fronte di fattispecie astratte di reato la cui latitudine può abbracciare condotte di differente disvalore (sentenze n. 151 del 2025, n. 141 del 2023 e n. 143 del 2021) o che sono connotate da «intrinseca variabilità nella manifestazione in concreto degli elementi costitutivi» (sentenza n. 117 del 2025).
Dalla combinazione dei richiamati elementi si è, dunque, inferito, sin dalla sentenza “capofila” (sentenza n. 251 del 2012), che l’impossibilità di valorizzare a pieno la specifica diminuente, giudicandola prevalente sull’aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., «indirizza l’individuazione della pena concreta verso un’abnorme enfatizzazione [della] recidiva reiterata», a scapito dei principi di proporzionalità, di individualizzazione e di finalità rieducativa della pena (sentenza n. 117 del 2025).
A fronte poi di delitti che contemplano come unica pena quella dell’ergastolo, questa Corte ha evidenziato che, poiché il divieto di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. rende la pena fissa e, dunque, impedisce qualsivoglia adattamento, solo una piena valorizzazione delle attenuanti garantisce la conformità della pena alla gravità oggettiva e soggettiva del delitto, nonché all’eventuale condotta collaborativa tenuta in via successiva dal reo. A ciò si aggiunge che il divario fra la pena dell’ergastolo e quella irrogabile ove il giudice ritenga prevalente l’attenuante (da venti a ventiquattro anni, ex art. 65 cod. pen.) conforta la conclusione nel senso di un peso eccessivo attribuito dalla norma censurata alla recidiva reiterata (sentenza n. 94 del 2023).
Infine, in ulteriori vicende è stato posto in rilievo il carattere «determinante» (sentenza n. 73 del 2020) di alcune attenuanti nel processo di quantificazione della pena a garanzia dei principi di proporzionalità e di individualizzazione.
È quanto emerge, in maniera emblematica, con riguardo alla diminuente del vizio parziale di mente, che, in generale, svolge la funzione di «adeguare il quantum del trattamento sanzionatorio alla significativa riduzione della rimproverabilità soggettiva dell’agente», assicurando «che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, “in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile ‘individualizzata’, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di ‘personalità’ della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.” (sentenza n. 222 del 2018)» (sentenza n. 73 del 2020).
In termini analoghi, nella sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma censurata in riferimento all’attenuante comune della speciale tenuità del danno (o della lieve entità del lucro, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità), questa Corte – dopo essersi soffermata su alcuni delitti di particolare rilievo nella prassi – ha affermato che tale diminuente determina, di regola e in generale, «una sensibile riduzione del contenuto di disvalore dei reati che offendono il solo patrimonio, o che offendono – accanto ad altri beni giuridici – anche il patrimonio». Pertanto, di tale «ridotto disvalore il giudice deve poter tenere conto nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata dell’imputato» (sentenza n. 141 del 2023).
11.– Tanto premesso, viene oggi all’esame di questa Corte il divieto di prevalenza della circostanza attenuante comune della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata.
11.1.– Si tratta della prima ipotesi contemplata dall’art. 62, numero 6), cod. pen. che considera quale diminuente «l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni».
Il medesimo art. 62, numero 6), cod. pen. aggiunge a tale previsione altre due attenuanti, distinte e alternative rispetto alla precedente: «l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato», nonché «l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati». Previsione, quest’ultima, aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).
11.2.– La collocazione topografica della diminuente di cui alla prima parte dell’art. 62, numero 6), cod. pen. a latere di altre due attenuanti che valorizzano condotte collaborative del reo, agevola l’individuazione della ratio della fattispecie oggetto dell’odierno giudizio.
L’attenuante in parola mira a favorire e a incoraggiare un comportamento cooperativo del reo vòlto a rimuovere, prima del giudizio penale, tutti gli effetti pregiudizievoli del reato suscettibili di riparazione sul piano civilistico. Tale norma si raccorda, infatti, in via sistematica, all’art. 185 cod. pen., il quale stabilisce, al primo comma, che «[o]gni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili» e, al secondo comma, che «[o]gni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».
La fattispecie costitutiva dell’attenuante presuppone, pertanto, che – per effetto di un adempimento integrale e antecedente al giudizio penale (sull’esclusione di adempimenti parziali o rateali, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 14 gennaio-13 marzo 2026, n. 9810; sezione settima penale, ordinanza 25 novembre 2025-9 gennaio 2026, n. 739; sezione seconda penale, sentenza 12 febbraio-12 marzo 2021, n. 9877) – abbia luogo l’estinzione sia dell’obbligazione restitutoria, ove possibile, sia di quella risarcitoria, riferita a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (da ultimo, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 1 ottobre-30 dicembre 2024, n. 47606; 28 marzo-26 aprile 2024, n. 17346; sezione terza penale, sentenza 27 aprile-23 novembre 2023, n. 47018).
11.3.– Quanto alla natura dell’attenuante in esame, questa Corte ha già in passato evidenziato che l’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. dà «preminente risalto […] alla figura della persona offesa e all’esigenza che il pregiudizio da questa subìto a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato». In particolare, ha ritenuto che alla diminuente debba riconoscersi un «carattere essenzialmente oggettivo», anche al fine di evitare una «arbitraria svalutazione dell’istituto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile […], istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione degli imperativi contenuti nell’art. 3 della Costituzione» (sentenza n. 138 del 1998). Pertanto, in linea con quanto previsto dall’art. 185 cod. pen., ha ritenuto che la suddetta diminuente sia applicabile «anche quando l’intervento risarcitorio, comunque riferibile all’imputato, sia compiuto, prima del giudizio», da soggetti civilmente responsabili, diversi dal reo, poiché ciò favorisce da parte di quest’ultimo «un intervento sollecitatorio presso l’ente assicuratore» (sentenza n. 138 del 1998).
La giurisprudenza di legittimità successiva a tale pronuncia ha visto in alcuni casi sostenere che «l’attenuante del risarcimento del danno, per beneficiare della quale la riparazione deve essere integrale, è soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell’art. 70 cod. pen., ma non anche ai fini del suo contenuto, per il quale deve qualificarsi come oggettiva, sicché nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, la prevalenza dell’interesse di quest’ultima all’integralità della riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo» (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 7 febbraio-16 maggio 2024, n. 19608; nello stesso senso, sezione terza penale, sentenze 20 ottobre-11 novembre 2022, n. 42928 e 15 luglio 2021-28 settembre 2021, n. 35632).
Al contempo, non sono mancate, specie di recente, anche ricostruzioni che, facendo perno sull’esigenza che l’intervento risarcitorio debba essere «riferibile all’imputato» (sentenza n. 138 del 1998), richiedono, oltre alla riparazione integrale del danno, che esso sia comunque riconducibile alla volontà del reo (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 giugno-29 settembre 2025, n. 32174; sezioni unite penali, sentenza 22 gennaio-11 febbraio 2009, n. 5941), anche quale «prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento […] e, quindi, della sua minore pericolosità sociale» (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 settembre 2025-23 gennaio 2026, n. 2701, nonché sentenza 8 luglio-16 settembre 2005, n. 33724).
11.4.– Ebbene, occorre anzitutto ribadire, nel solco del precedente di questa Corte, che la natura oggettiva della diminuente della riparazione integrale del danno presuppone, in ogni caso, un’attività da parte dell’autore del reato che, anche nel caso dell’adempimento da parte del terzo civilmente responsabile, è tenuto comunque ad attivarsi nei confronti di quest’ultimo.
La ratio dell’attenuante risiede, infatti, in una condotta collaborativa dell’autore del reato che realizza o contribuisce a realizzare l’effetto della tempestiva riparazione integrale del danno, sì da rendere «ex post meno grave la vulnerazione dell’ordine giuridico provocata dal reato» (sentenza n. 138 del 1998). La rimozione degli effetti civili pregiudizievoli del reato prima del giudizio penale riduce, infatti, oggettivamente, sia pure a posteriori, l’offesa cagionata dal reato al bene giuridico protetto.
Tale ricostruzione della diminuente non impedisce, in pari tempo, di inferire dal tipo di condotta tenuta in concreto dal reo anche indici di un suo ravvedimento e di una sua minore pericolosità sociale. Di conseguenza, non è da escludere che, in sede di calcolo proporzionale dell’incidenza della circostanza sulla pena (art. 65, secondo comma, cod. pen.) e nella valutazione in concreto del bilanciamento di circostanze eterogenee (art. 69 cod. pen.), oggetto dell’odierno giudizio, il giudice possa attribuire rilevanza anche a eventuali segni di una resipiscenza dell’autore del reato.
12.– Così rievocati i caratteri dell’attenuante della riparazione integrale del danno, plurime sono le ragioni che inducono a ritenere lesivo del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena il divieto previsto, rispetto a essa, dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.
Poiché la riparazione integrale del danno determina, sia pure a posteriori, una riduzione dell’oggettiva offensività del reato, vietare sempre e in astratto il giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata comporta che il giudice non possa valorizzare adeguatamente la diminuente anche in quelle ipotesi nelle quali la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli attenua grandemente il vulnus cagionato dal reato. In tal modo, si attribuirebbe un rilievo sproporzionato ed eccessivo alla recidiva reiterata, in un sistema che non è orientato «alla “colpa d’autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità individuale» (sentenza n. 141 del 2023).
Una simile conseguenza del meccanismo preclusivo, insito nella norma censurata, incide, del resto, anche sulla finalità rieducativa, chiamata a dare adeguato risalto a condotte che tendono, almeno in parte, a ricomporre la rottura con l’ordinamento giuridico insita nella commissione di un reato.
Inibire al giudice di accertare in concreto la prevalenza di tale diminuente sull’aggravante della recidiva reiterata equivale a impedire a una disposizione che ha la chiara finalità di incentivare un comportamento virtuoso di dispiegare appieno i propri effetti (sentenza n. 74 del 2016). Questo «scoraggia […la] scelta collaborativa» del reo (sentenza n. 201 del 2023) e indebolisce in maniera significativa il favor che il legislatore ha inteso creare rispetto alla su evocata condotta (in tal senso, sentenza n. 56 del 2025).
Tale rilievo assume un significato ancora più pregnante nel quadro di un ordinamento giuridico – come quello attuale – che, in relazione ai reati procedibili a querela soggetta a remissione, è giunto finanche a valorizzare condotte riparatorie ai fini della stessa estinzione del reato (art. 162-ter cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario»).
Da ultimo, posto che nel valutare in concreto il bilanciamento di circostanze il giudice può dare rilievo al tipo di condotta collaborativa tenuta dal reo nel riparare integralmente il danno e, dunque, a eventuali indici di ravvedimento e di minore pericolosità sociale dell’autore del reato, ne discende un’ulteriore ragione che rende evidente l’esigenza di superare il divieto di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata.
Se è vero, infatti, che quest’ultima è focalizzata sul comportamento del reo tenuto prima del compimento dell’illecito, in quanto indice di un’insensibilità alla deterrenza penale, non si può escludere a priori un giudizio di prevalenza su di essa della diminuente che, nel guardare al comportamento del reo tenuto dopo la commissione dell’illecito, potrebbe in concreto evidenziare un ravvedimento e una minore pericolosità sociale.
13.– In definitiva, l’attenuante della riduzione integrale del danno mostra un volto composito: è finalizzata a incentivare una condotta collaborativa del reo diretta a rimuovere, prima del giudizio penale, ogni effetto civile pregiudizievole derivante dal reato allo scopo primario di ridurre il vulnus oggettivamente cagionato al bene giuridico protetto, senza in pari tempo escludere la possibilità che siano accertati in concreto eventuali indici di ravvedimento dell’autore del reato, suscettibili di essere valorizzati nella dosimetria sanzionatoria.
Escludere aprioristicamente un giudizio in concreto di prevalenza di tale attenuante rispetto alla recidiva reiterata lede, dunque, sotto molteplici angolazioni, il principio di proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa, che deve ispirarsi a istanze di «recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del 2017, punto 4.4. del Considerato in diritto).
14.– Per queste ragioni, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. deve ritenersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
15.– È assorbita la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ragusa, sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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