ORDINANZA N.69
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, promosso dal Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, nel procedimento vertente tra M.C. S. e C. D.L. nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore A.V. D.L. e il Comune di Canneto sull’Oglio, con ordinanza del 24 ottobre 2025, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2026.
Visto l’atto di costituzione di M.C. S. e C. D.L. (nell’interesse del minore A.V. D. L.);
visti gli atti di intervento dell’associazione Patrimonio Italiano, della Confederazione degli Italiani nel mondo, dell’associazione Natitaliani, nonché del Presidente del Consiglio dei ministri;
vista l’istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento depositata dalla Confederazione degli Italiani nel mondo;
udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.
Rilevato che il Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, 24, 56, 58, 72, quarto comma, 77 e 117, primo comma, della Costituzione;
che, con atto depositato il 28 gennaio 2026, è intervenuta in giudizio l’associazione Patrimonio Italiano;
che essa argomenta l’ammissibilità dell’intervento riportando i suoi scopi statutari, dai quali risulterebbe quell’«interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio», che legittima l’intervento del terzo ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, con atto depositato il 2 febbraio 2026, è intervenuta in giudizio la Confederazione degli Italiani nel mondo;
che essa riferisce di essere una confederazione costituita da associazioni di emigrati, da singoli emigrati e dalle loro famiglie, avente lo scopo di difendere i diritti degli italiani nel mondo, e afferma di essere legittimata all’intervento in quanto titolare di un «interesse qualificato, diretto, attuale e concreto, immediatamente inciso» dalla norma censurata, che avrebbe «un effetto sistemico e generalizzato», colpendo lo status civitatis di un’ampia platea di soggetti;
che, con atto depositato il 3 febbraio 2026, è intervenuta in giudizio l’associazione Natitaliani;
che essa riferisce di avere lo scopo di tutelare i diritti degli italo-discendenti nel mondo, nonché di supportarli nell’accertamento del diritto alla cittadinanza italiana, e dunque ritiene di avere un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio e alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata;
che la Confederazione degli Italiani nel mondo ha chiesto la fissazione anticipata della camera di consiglio sull’ammissibilità degli interventi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative;
che il Presidente della Corte, con decreto del 25 febbraio 2026 di fissazione della camera di consiglio del 13 aprile 2026, ha ritenuto opportuno valutare nella stessa anche l’ammissibilità degli interventi delle associazioni Patrimonio Italiano e Natitaliani (ordinanza n. 204 del 2019).
Considerato che le norme oggetto del presente giudizio sono state censurate anche dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, con ordinanza iscritta al n. 167 reg. ord. del 2025;
che questa Corte si è pronunciata su tale ordinanza con la sentenza n. 63 del 2026, dichiarando, fra l’altro, l’inammissibilità degli interventi della Confederazione degli Italiani nel mondo, di un’altra associazione di italodiscendenti e di un’associazione di professionisti che operano nel settore dell’accertamento e del conseguimento della cittadinanza italiana;
che questa Corte ha ritenuto che tali soggetti fossero titolari di un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti, diverso da quello richiesto dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, secondo il quale nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale «[p]ossono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio», dovendosi intendere per «rapporto dedotto in giudizio» quello oggetto del giudizio a quo;
che la medesima sentenza ha ribadito l’orientamento già assunto con la sentenza n. 142 del 2025 e con l’ordinanza n. 85 del 2025, riguardanti le norme che prevedevano la trasmissione senza limiti della cittadinanza per filiazione;
che anche nella presente vicenda le associazioni intervenienti non sono titolari di un interesse collegato «in modo diretto e immediato» al giudizio a quo, che è stato promosso dai genitori di un minore brasiliano, nato e residente in Brasile, con un ricorso proposto – ai sensi dell’art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) – contro il diniego dell’ufficiale di stato civile del Comune di Canneto sull’Oglio di trascrivere l’atto di nascita dello stesso minore;
che, in definitiva, gli interventi spiegati dall’associazione Patrimonio Italiano, dalla Confederazione degli Italiani nel mondo e dall’associazione Natitaliani devono essere dichiarati inammissibili.
Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall’associazione Patrimonio Italiano, dalla Confederazione degli Italiani nel mondo e dall’associazione Natitaliani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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