ORDINANZA N. 67
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), promosso dal Consiglio di Stato, sezione prima, nel procedimento vertente tra A. A., Comune di Badia e A. V., con parere del 9 dicembre 2025, iscritto al n. 261 del registro ordinanze 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2026.
Visti l’atto di costituzione di A. V., nonché l’atto di intervento della Provincia autonoma di Bolzano;
Vista l’istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento depositata dalla Provincia autonoma di Bolzano;
udita nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 la Giudice relatrice Maria Alessandra Sandulli;
deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.
Rilevato che il Consiglio di Stato, sezione prima, con parere in data di spedizione 9 dicembre 2025, iscritto al n. 261 del registro ordinanze 2025, ha sollevato, in riferimento all’art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 3, primo comma, 5, 24, primo comma, e 87, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), ai sensi del quale «[n]elle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica»;
che la rimessione delle questioni di costituzionalità è avvenuta in sede di rilascio del parere propedeutico alla decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essendo stato il Consiglio di Stato investito del ricorso straordinario proposto da A. A. per l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Badia (BZ) in favore di A. V.;
che A. V., controinteressato nel procedimento a quo, si è costituito nel presente giudizio chiedendo di respingere, in quanto inammissibili e non fondate, le dedotte questioni di legittimità costituzionale;
che, con «[a]tto d’intervento con deduzioni e conclusioni» depositato in data 10 febbraio 2026, la Provincia autonoma di Bolzano, pur non essendo parte nel giudizio a quo, è intervenuta nel presente giudizio, chiedendo, preliminarmente, di dichiarare ammissibile il proprio intervento e, in quanto occorra, di fissare «in via anticipata e separata la sola questione concernente l’ammissibilità dell’intervento prevista dall’art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i soggetti che intervengano ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle stesse Norme, richiesta mediante istanza contestualmente depositata»;
che, con lo stesso atto, la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto di dichiarare inammissibili e non fondate le dedotte questioni di costituzionalità, adducendo, tra le varie argomentazioni, che l’esclusione del ricorso straordinario sancita dalla disposizione censurata sarebbe espressione dell’autonomia statutariamente riconosciuta alla stessa Provincia autonoma, per effetto della quale il sistema di giustizia amministrativa nel territorio provinciale si configurerebbe come un «sistema speciale e tendenzialmente chiuso», che impone le garanzie a tutela delle minoranze linguistiche stabilite dagli artt. 90, 91, 92 e 93 dello statuto speciale;
che, contestualmente all’atto d’intervento, la Provincia autonoma di Bolzano ha altresì depositato «istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l’ammissibilità dell’intervento», secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per l’ipotesi in cui l’interveniente a norma dell’art. 4, comma 3, «intenda prendere visione degli atti processuali», precisando, tuttavia, di aver presentato l’istanza in via meramente cautelativa, ritenendosi legittimata a intervenire ai sensi dell’art. 4, comma 2, delle medesime Norme integrative;
che, in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione sull’ammissibilità dell’intervento, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria ai sensi dell’art. 5, comma 3, delle Norme integrative, ribadendo e ulteriormente precisando le ragioni di ammissibilità del proprio intervento.
Considerato che, in altre occasioni, questa Corte ha già affermato che la Provincia autonoma di Bolzano, anche ove non sia parte nel giudizio a quo, è legittimata a intervenire nei giudizi incidentali in cui sia «controversa la costituzionalità di norme di attuazione dello statuto speciale, le quali riguardano un aspetto dell’autonomia provinciale e sono adottate secondo la procedura di cui all’art. 107 dello statuto medesimo che coinvolge la stessa Provincia», dovendosi in tali casi ritenere sussistente in capo alla Provincia «un interesse giuridicamente rilevante» all’esito del giudizio di costituzionalità (ordinanza n. 479 del 2002; in termini, sentenza n. 372 del 2002; ordinanza n. 277 del 1997);
che l’intervento della Provincia autonoma di Bolzano (così come quello della Provincia autonoma di Trento) è stato ammesso anche nei giudizi in via principale, sul rilievo che «le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno pieno titolo a stare in giudizio, indipendentemente dalla notifica del ricorso (effettuato solo nei riguardi della Provincia di Trento), in quanto la questione di legittimità costituzionale (proposta in via di azione) ha per oggetto una norma di attuazione dello statuto speciale riguardante specificatamente attribuzioni costituzionalmente garantite alle stesse Province autonome […]» e che «nei giudizi di legittimità costituzionale in via di azione contro norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che coinvolgano interessi giuridicamente rilevanti della Provincia autonoma e la sfera di sua competenza (nella specie acque pubbliche e profili connessi), le Province autonome non possono essere considerate estranee» bensì «legittimate a stare in giudizio avanti alla Corte, tenuto conto della speciale procedura paritetica prevista dall’art. 107 dello statuto speciale (v. ordinanza n. 277 del 1997)» (sentenza n. 353 del 2001; ordinanza allegata alla sentenza n. 192 del 2024, che, nel richiamare le conclusioni raggiunte per l’intervento delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ha ammesso l’intervento di alcune regioni ordinarie nel giudizio di costituzionalità di una legge riguardante l’assetto complessivo dell’ordinamento regionale);
che, alle suindicate condizioni, l’ammissibilità dell’intervento delle Province autonome è coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di intervento di terzi, secondo la quale l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando «si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 66 del 2025, n. 140, n. 39 e n. 22 del 2024, n. 206 del 2019)» (sentenza n. 199 del 2025), ovvero quando «“un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale produrrebbe un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva” dell’interveniente (sentenza n. 98 del 2019), in ragione di specifiche attribuzioni connesse alla norma censurata (sentenze n. 98 del 2019 e n. 180 del 2018)» (ordinanza n. 85 del 2025);
che, nel caso di specie, risultano soddisfatte le precisate condizioni di ammissibilità, in quanto il giudizio di costituzionalità verte su una specifica norma di attuazione dello statuto speciale, rilevante ai fini della sfera di autonomia della Provincia autonoma di Bolzano, poiché la disposizione censurata, come anche indicato nelle premesse del d.P.R. n. 426 del 1984, risulta approvata secondo la speciale procedura di cui all’art. 107 del citato statuto speciale, in base al quale le norme di attuazione statutaria sono emanate «sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino»;
che, di conseguenza, la Provincia autonoma di Bolzano è titolare di un interesse giuridicamente rilevante all’esito del presente giudizio, posto che un’eventuale pronuncia d’illegittimità costituzionale verrebbe a incidere sulla condizione di specialità contemplata dalla disposizione censurata, precludendone l’operatività anche nel rapporto dedotto nel giudizio a quo, il quale, in ipotesi di accoglimento delle questioni, sarebbe definibile mediante un istituto attualmente non applicabile alle controversie di competenza della sezione autonoma di Bolzano;
che, per le suesposte considerazioni, l’intervento spiegato dalla Provincia autonoma di Bolzano deve ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, con conseguente accoglimento dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle medesime Norme integrative.
Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile l’intervento spiegato dalla Provincia autonoma di Bolzano;
2) autorizza l’interveniente a prendere visione e trarre copia degli atti processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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