SENTENZA N. 6
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, promosso dal Consiglio di Stato, terza sezione, nel procedimento vertente tra M. B. e Ministero dell’interno, con ordinanza del 5 maggio 2025, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2025, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;
deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.− Il Consiglio di Stato, terza sezione, con ordinanza del 5 maggio 2025, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione all’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata il 19 giugno 1990, ratificata e resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388, e agli artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006.
La disposizione censurata stabilisce che non sono ammessi alle procedure di emersione di rapporti di lavoro previste dal medesimo art. 103, commi 1 e 2, i cittadini stranieri «che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato». Il giudice rimettente la ritiene costituzionalmente illegittima «nella parte in cui prevede l’automatismo ostativo della segnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell’istanza di emersione, precludendo all’amministrazione la verifica in concreto di pericolosità e comunque la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno della stessa».
1.1.− Il giudice a quo riferisce di dover decidere sull’impugnazione di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, che ha rigettato il ricorso con il quale un cittadino straniero aveva contestato la legittimità di un decreto della Questura di Salerno; decreto che aveva respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito. La sentenza di primo grado ha ritenuto che la Questura di Salerno avesse legittimamente posto a fondamento del provvedimento di diniego la «segnalazione nella Banca Dati Schengen ai sensi dell’art. 24 della Convenzione SIS II»: ciò anche sulla base della costante giurisprudenza amministrativa che ritiene insindacabile il reale rilievo ostativo di detta segnalazione.
Il ricorrente nel giudizio a quo ha impugnato la sentenza del TAR Campania deducendo, in particolare, che «la segnalazione è stata effettuata per motivi di ingresso irregolare nello Stato segnalante», sicché essa sola non può indicare che lo straniero «costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale»; la segnalazione, inoltre, sarebbe stata inserita dalle autorità francesi successivamente alla presentazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare e alla conclusione del contratto di soggiorno.
1.1.1.− Il Consiglio di Stato dà conto di aver adottato più ordinanze con le quali ha richiesto alla Questura di Salerno, che solo in parte le ha eseguite e comunque non in modo soddisfacente, chiarimenti in ordine alle ragioni per cui era stata inserita la segnalazione Schengen ostativa all’istanza del cittadino straniero, che non erano evincibili dal provvedimento amministrativo impugnato in primo grado.
L’Avvocatura generale dello Stato ha poi finalmente prodotto una nota del Ministero dell’interno, datata 29 dicembre 2023, con la quale è stata trasmessa alla Questura di Salerno la predetta segnalazione, effettuata dalla Prefettura della Dordogna e che indica quale ragione della decisione la causale «“administrative return ban”» (ovvero divieto amministrativo di rientro). Ciò confermerebbe, osserva il giudice rimettente, la fondatezza della tesi del ricorrente, ovvero che «la segnalazione – in assenza di ulteriori indicazioni – è stata adottata unicamente in quanto l’odierno appellante ha fatto ingresso irregolare in territorio francese, e non anche in presenza di ulteriori e più gravi ragioni, non indicate nel documento acquisito».
1.1.2.− Il Consiglio di Stato riferisce altresì che l’impugnata sentenza del TAR ha escluso di poter praticare un’interpretazione conforme a Costituzione, in ragione della giurisprudenza amministrativa che ritiene insindacabile il reale rilievo ostativo della cosiddetta segnalazione Schengen.
Il giudice a quo condivide tale conclusione. Afferma, infatti, che l’interpretazione adeguatrice seguita dal TAR Lombardia, sezione quarta, sentenza 23 maggio 2024, n. 1584, pur avendo «indubbiamente il pregio della razionalità», sarebbe in evidente contrasto con il dato letterale, come del resto avrebbe sottolineato la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Né potrebbe richiamarsi, in favore di una interpretazione conforme a Costituzione, l’ordinanza n. 86 del 2006 di questa Corte, in quanto la disposizione allora censurata differirebbe da quella di cui all’odierno art. 103, comma 10, lettera b).
Il giudice rimettente aggiunge, altresì, che l’interpretazione adeguatrice, pur razionale, «comporta però – attraverso la possibilità di una sindacabilità “atipica” della segnalazione – anche il rischio di un difetto di uniformità applicativa».
1.2.− Tutto ciò premesso, il Consiglio di Stato ritiene che l’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato in primo grado, sia irragionevole «in ragione della sua previsione di carattere generale e perentorio».
La disciplina di cui al richiamato art. 103, infatti, è volta all’emersione dei rapporti di lavoro di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale e privi di un valido titolo di soggiorno, sicché essa, lungi dal prevedere l’ingresso irregolare quale fattore ostativo, ha quale finalità precisamente «quella di regolarizzare – in presenza di un rapporto di lavoro avente le condizioni minimali stabilite dalla stessa, e in assenza di pericoli per la sicurezza pubblica – tale condizione». Ne consegue che, mentre le altre ipotesi ostative previste dall’art. 103, comma 10, lettere a), c) e d), costituiscono «esercizio di una ragionevole discrezionalità legislativa orientata al bilanciamento fra esigenze ed interessi antagonisti, oltre che al rispetto degli accordi internazionali», quella di cui alla disposizione censurata non è ancorata «ad un elemento di reale disvalore» e, ancor di più, innesca «un evidente corto circuito fra presupposti della fattispecie e fattori impeditivi», in quanto impedisce a un soggetto entrato irregolarmente in un Paese aderente alla Convenzione di Schengen di ottenere in Italia la regolarizzazione della propria posizione, che è invece la finalità della normativa in questione. La segnalata irragionevolezza sarebbe analoga a quelle già censurate da questa Corte nelle sentenze n. 43 del 2024 e n. 88 del 2023.
1.2.1.− Il giudice a quo osserva che la disposizione censurata si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. anche sotto il profilo del principio d’eguaglianza. Essa, infatti, comporta che «può essere ammesso all’emersione il cittadino straniero entrato irregolarmente direttamente in Italia, ma non anche quello che vi sia arrivato transitando da altro Paese di area Schengen (senza peraltro che tale transito abbia disvelato profili di controindicazione diversi dalla formale assenza di un titolo): il che, all’evidenza, realizza un trattamento diseguale di situazioni sostanzialmente identiche».
1.2.2.− Il Consiglio di Stato, a supporto delle argomentazioni sin qui rappresentate, osserva, poi, che, ove si ritenesse che il mero ingresso irregolare in area Schengen (avvenga essa in Italia o in altro Stato) determini per gli Stati aderenti l’obbligo di non regolarizzare il cittadino straniero, allora la disposizione censurata sarebbe di per sé costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., perché, consentendo la regolarizzazione di quanti entrati irregolarmente in Italia, sarebbe in violazione dell’obbligo pattizio. Così, tuttavia, non è, in quanto l’istituto della consultazione preliminare di cui all’art. 25 Conv. Schengen consente «un meccanismo di verifica delle ragioni effettive della segnalazione medesima»: gli obblighi pattizi, pertanto, non implicano «l’assoluto divieto di sanatoria di ogni ingresso irregolare, né l’insindacabilità di ogni segnalazione» sicché la «formulazione assolutista» del censurato art. 103, comma 10, lettera b), il cui tenore testuale invece non ammette interpretazioni nel senso della sindacabilità della segnalazione, non troverebbe «una ragione giustificativa».
Non a caso, «nella consapevolezza dell’importanza della normativa di emersione – improntata a finalità non soltanto umanitarie, ma anche di tutela del sistema economico del Paese», il legislatore, al medesimo art. 103, comma 10, «ha […] perimetrato con […] rigore e tassatività le cause che, a tutela di interessi antagonisti e superindividuali, ostano all’accoglimento delle istanze», quale è, ad esempio, la «minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato» (lettera d); la disposizione censurata, invece, guarderebbe al solo dato formale – la segnalazione – senza indicare «quale sottostante elemento di criticità essa esprima». Il giudice a quo osserva, allora, che, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, sono proprio le altre cause ostative a consentire la verifica dell’esistenza di «possibili fattori antagonisti» che abbiano «rilevanza sostanziale».
Il giudice rimettente osserva che i paventati vizi di legittimità costituzionale potrebbero essere superati, oltre che con una decisione caducatoria, anche con una pronuncia additiva, «che renda compatibile con il parametro della ragionevolezza e con quello della proporzionalità la disciplina della portata ostativa delle segnalazioni, limitandola ai soli casi in cui essa sia tale nel relativo regime»: ad esempio, richiedendo all’amministrazione di fare ricorso alle forme di coordinamento internazionale previste dal già citato art. 25 Conv. Schengen o dall’art. 9 del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
1.3.− Il Consiglio di Stato ritiene, infine, che la disposizione censurata si ponga altresì in contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
Nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, 31 gennaio 2006, causa C-503/03, Commissione delle Comunità europee, è stato infatti affermato che, «benché il principio di leale cooperazione che è alla base dell’acquis di Schengen implichi che lo Stato che consulta il sistema di informazione Schengen tenga debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione, esso implica altresì che quest’ultimo debba tenere a disposizione del primo le informazioni complementari che gli consentano di valutare concretamente l’importanza della minaccia che la persona segnalata può rappresentare».
La necessaria offensività della ragione della limitazione troverebbe ora positivizzazione nel regolamento n. 2018/1861/UE (artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30), il quale pone «precisi oneri in tal senso sia a carico dello Stato che adotta la segnalazione, sia a carico degli Stati che debbano provvedere sulla persona segnalata».
La disposizione censurata, «onde superare la genericità ed assolutezza della previsione», potrebbe allora considerarsi «non irragionevole», ove venisse dichiarata costituzionalmente illegittima con una pronuncia additiva che consenta «un sindacato diffuso della conformità delle [segnalazioni] al paradigma normativo che le regola da parte del giudice chiamato a vagliare la legittimità dei provvedimenti dell’amministrazione nazionale adottati in ragione del rilievo impeditivo delle segnalazioni medesime».
1.4.− In punto di rilevanza, il Consiglio di Stato afferma che, poiché il cittadino straniero appellante non risulta essere stato segnalato «per condotte ascrivibili a profili di pericolosità sociale, ma unicamente per l’ingresso illegale in territorio francese», l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale determinerebbe la fondatezza del ricorso, che altrimenti dovrebbe essere respinto.
Considerato in diritto
2.− Il Consiglio di Stato, terza sezione, con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 108 del 2025), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, «nella parte in cui prevede l’automatismo ostativo della segnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell’istanza di emersione, precludendo all’amministrazione la verifica in concreto di pericolosità e comunque la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno della stessa».
La disposizione censurata, infatti, preclude l’ammissione alle procedure di emersione di rapporti di lavoro, previste dal medesimo art. 103, commi 1 e 2, ai cittadini stranieri «che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato». In tal modo, essa violerebbe l’art. 3 Cost., tanto sotto il profilo della ragionevolezza quanto sotto quello dell’eguaglianza, nonché gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., perché in contrasto con l’art. 25 Conv. Schengen e con gli artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30 del regolamento n. 2018/1861/UE.
3.− Preliminarmente, va rilevato che la circostanza che il giudice a quo lamenti il contrasto della disposizione censurata anche con il regolamento n. 2018/1861/UE non inficia l’ammissibilità delle questioni.
La lamentata violazione dei princìpi di ragionevolezza ed eguaglianza, infatti, rende indubbia la sussistenza del loro “tono costituzionale”, che questa Corte oramai costantemente richiede per poter scrutinare disposizioni legislative che appaiano in contrasto tanto con la Costituzione, quanto con il diritto dell’Unione europea che potrebbe consentirne la non applicazione da parte dei giudici comuni (sentenze n. 1 del 2026, n. 147, n. 93, n. 31 e n. 7 del 2025, n. 181 del 2024; ordinanza n. 21 del 2025).
Del resto, come è stato già sottolineato, l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non soltanto «offre un surplus di garanzia al primato del diritto dell’Unione europea» (sentenza n. 15 del 2024), perché rimuove dall’ordinamento italiano le norme che con quel diritto si assumono in contrasto, ma inoltre, «proprio perché trascende il caso concreto da cui ha tratto origine, salvaguarda in modo efficace la certezza del diritto, valore di sicuro rilievo costituzionale (sentenza n. 146 del 2024, punto 8 del Considerato in diritto), di cui i singoli giudici e questa Corte sono egualmente garanti» (sentenza n. 181 del 2024).
4.− Le censure che prospettano la violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza che dell’eguaglianza, sono fondate.
4.1.− La ratio ispiratrice dell’intero art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, è quella di consentire, nell’ambito di procedure volte all’emersione di rapporti di lavoro irregolari in specifici settori di attività, la regolarizzazione anche della posizione del cittadino straniero che è sì già presente sul territorio nazionale, ma senza avere titolo legale al soggiorno.
In questo contesto, coglie nel segno il Consiglio di Stato nel rilevare, innanzitutto, l’irragionevolezza dell’art. 103, comma 10, lettera b). Tale disposizione – nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno – frustra, infatti, l’obiettivo della disciplina introdotta dal legislatore, che, come detto, è precisamente quello di regolarizzare la posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ma privi di titolo legale al soggiorno. In altri termini, la norma censurata preclude a cittadini stranieri segnalati nel SIS per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno di partecipare a procedure che intendono consentire, a cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale senza averne titolo, di regolarizzare la propria posizione: è dunque palese la contraddittorietà tra la ratio della complessiva disciplina e il censurato art. 103, comma 10, lettera b).
La medesima norma, come del pari rileva il giudice rimettente, si pone altresì in contrasto con il principio d’eguaglianza, in quanto determina un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente identiche. Se, infatti, essa preclude l’accesso alle procedure di regolarizzazione di cittadini stranieri che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, erano entrati o soggiornavano irregolarmente in altro Stato dell’area Schengen e per tale ragione siano stati segnalati nel SIS, consente invece l’accesso alle medesime procedure dei cittadini stranieri che, allo stesso modo presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente in Italia.
5.− Non consente di arrivare a conclusioni diverse la normativa sovranazionale che disciplina la cosiddetta segnalazione Schengen, la quale, secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza amministrativa, vincolerebbe sempre e comunque gli Stati non segnalanti, impedendo loro di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno. Tale interpretazione della normativa di riferimento non può, infatti, essere condivisa.
5.1.− L’Accordo di Schengen del 1985 – cui l’Italia ha aderito in occasione della Convenzione che nel 1990 ha applicato tale Accordo, successivamente ratificata con la legge n. 388 del 1993 – ha quale obiettivo l’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni in relazione alla circolazione di cittadini degli Stati membri delle (allora) Comunità europee.
Tra le misure previste dalla Convenzione per la realizzazione di tale scopo, vi è il Sistema d’informazione Schengen, che, attraverso le informazioni per il suo tramite trasmesse, mira a «preservare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato e di assicurare l’applicazione, nel territorio delle Parti contraenti delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente Convenzione» (art. 93).
Il successivo art. 96 disciplina nello specifico i casi in cui uno straniero può essere segnalato ai fini della non ammissione nell’area Schengen, stabilendo che tale decisione può fondarsi «sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale» (paragrafo 2) o – ed è quanto più rileva in questa sede – «sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri» (paragrafo 3).
La segnalazione Schengen, proprio in ragione della funzione per la quale è stata istituita, è, secondo la medesima Convenzione, ostativa all’ingresso nel territorio degli Stati di area Schengen (art. 5, paragrafo 1, lettera d) e «[i]n linea di principio» (art. 15) ostativa al rilascio dei visti.
5.2.− Era già la medesima Convenzione a prevedere, tuttavia, un meccanismo funzionale a verificare che la segnalazione fosse, in concreto, in linea con gli scopi per cui l’art. 93 l’ha prevista, escludendo pertanto la sua vincolatività.
L’art. 25, paragrafo 1, della Convenzione, infatti, consentiva, previa consultazione tra gli Stati firmatari, di accordare, «per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali», un titolo di soggiorno a uno straniero segnalato ai fini della non ammissione; contestualmente, al successivo paragrafo 2, prevedeva che, in caso di rilascio del titolo di soggiorno, lo Stato che aveva effettuato la segnalazione procedesse al suo ritiro, salva la possibilità di iscrivere il cittadino straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.
In questo quadro, la Corte di giustizia dell’Unione europea aveva affermato, pertanto, che, «benché il principio di leale cooperazione che è alla base dell’acquis di Schengen implichi che lo Stato che consulta il SIS tenga debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione», gli Stati contraenti sono tenuti a verificare, prima di opporre un rifiuto al rilascio del titolo di soggiorno, se la presenza dello straniero segnalato costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività (CGUE, sentenza Commissione delle Comunità europee, causa C-503/03).
5.3.− La recente evoluzione della disciplina sovranazionale va ancor più nella direzione di imporre una valutazione in concreto circa il rilievo della segnalazione Schengen in funzione del rilascio o della proroga di un titolo di soggiorno.
Il regolamento n. 2018/1861/UE, che ha significativamente inciso sulla disciplina del SIS, ha infatti previsto, innanzitutto, che «Prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS» (art. 21, paragrafo 1).
Dopo avere affermato che un cittadino straniero, «alla luce di una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle circostanze personali […] e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno» (art. 24, paragrafo 1, lettera a), può essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica anche quando «ha eluso o tentato di eludere la normativa dell’Unione o nazionale che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri» (art. 24, paragrafo 2, lettera c), il regolamento ridisciplina profondamente il meccanismo della consultazione preventiva, contestualmente sopprimendo il richiamato art. 25 Conv. Schengen (art. 64).
L’art. 27, che è quello che maggiormente viene in rilievo in questa sede, prevede infatti che:
«Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno inserita da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano, tramite lo scambio di informazioni supplementari, in conformità delle disposizioni seguenti:
a) lo Stato membro di rilascio consulta lo Stato membro segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
b) lo Stato membro segnalante risponde alla richiesta di consultazione entro dieci giorni di calendario;
c) l’assenza di risposta entro il termine di cui alla lettera b) implica che lo Stato membro segnalante non si oppone al rilascio o alla proroga del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata;
d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;
e) lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro segnalante; e
f) se lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua intenzione o la sua decisione di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno.
La decisione finale di rilasciare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata spetta allo Stato membro di rilascio».
Ne risulta che la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
6.− Alla luce di tutte le considerazioni svolte, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.
Restano assorbite le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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