Sentenza  57/2026 (ECLI:IT:COST:2026:57) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  D'ALBERTI
Udienza Pubblica del 10/03/2026;    Decisione  del 10/03/2026
Deposito de˙l 27/04/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Artt. 34, c. 2°, e 50, c. 1° e 2°, della legge della Regione Piemonte 08/07/2025, n. 9.
Massime: 
Atti decisi: ric. 37/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 57

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2025), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’8 settembre 2025, depositato in cancelleria il giorno successivo, iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 10 marzo 2026 il Giudice relatore Marco D’Alberti;

udite l’avvocata dello Stato Maria Luisa Spina per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocata Giulietta Magliona per la Regione Piemonte;

deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato l’8 settembre 2025, depositato in cancelleria il successivo 9 settembre (reg. ric. n. 37 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2025).

La prima disposizione censurata, rubricata «Applicazione del deflusso ecologico», stabilisce che «[n]ei corsi d’acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d’acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso ecologico è calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata consentirebbe di aumentare i prelievi sul singolo corso d’acqua e sarebbe pertanto lesiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 76, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 95, commi 4 e 6; 121, comma 4; 144, comma 1, e alla Parte B dell’Allegato 4 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché all’art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).

La stessa disposizione si porrebbe in contrasto, altresì, con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di non deterioramento dei corsi d’acqua, di cui all’art. 4 della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

1.1.– È impugnato, inoltre, l’art. 50 della stessa legge reg. Piemonte n. 9 del 2025.

Nel modificare l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), la disposizione impugnata, al comma 1, stabilisce quanto segue: «[i]l n. 26 dell’allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente: “26) Parco naturale del Monte Fenera - Scala 1:25.000” (allegato 1)».

Il comma 2 prevede, inoltre, che «[i]l n. 90 dell’allegato A della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente: “90) Aree naturali protette e area contigua della fascia fluviale del Po - Torino ovest - Scala 1:25.000: - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese” (allegato 2)».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale impugnata, nel prevedere una nuova perimetrazione di due aree protette regionali, comporterebbe la riduzione della tutela del paesaggio e la violazione del principio di co-pianificazione paesaggistica. Tale disposizione si porrebbe in contrasto, quindi, con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 134, comma 1, lettera c), 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), agli artt. 3 e 18 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233-35836, nonché all’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2.– In primo luogo, il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025.

La disposizione impugnata avrebbe introdotto una nuova modalità di calcolo del deflusso ecologico – da intendersi come portata minima dei corsi d’acqua – che ne comporterebbe la riduzione e consentirebbe così un aumento dei prelievi.

Questa valutazione non rientrerebbe nella competenza regionale, poiché la sede deputata alla regolazione del deflusso minimo vitale e del deflusso ecologico sarebbe quella pianificatoria, come stabilito dagli artt. 76, comma 4, e 121, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, quanto al piano di tutela delle acque, e dall’art. 95 dello stesso decreto, quanto al piano di bilancio idrico (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 153 del 2019 e n. 229 del 2017).

Le disposizioni in materia di tutela delle acque – di cui agli artt. 76, comma 4, 95, 121, comma 4, e 144 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché all’art. 12-bis del r.d. n. 1775 del 1933 – sono riconducibili alla materia della tutela dell’ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in cui rientrerebbero sia la garanzia del livello di deflusso ecologico, sia le misure poste a presidio dell’equilibrio del bilancio idrico.

2.1.– Le competenze regionali in materia di tutela delle acque potrebbero essere legittimamente esercitate soltanto qualora perseguano standard migliorativi rispetto a quelli risultanti dalla tutela fornita dalla legislazione statale.

Viceversa, la limitazione del deflusso ecologico stabilita dalla disposizione impugnata introdurrebbe obiettivi di qualità meno elevati rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione statale e dai provvedimenti settoriali di area vasta (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 28 del 2013).

2.2.– Inoltre, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 della direttiva 2000/60/CE, che prevede il principio di non deterioramento dei corpi idrici.

3.– In secondo luogo, il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 50 della stessa legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 134, comma 1, lettera c), 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2, cod. beni culturali, nonché agli artt. 3 e 18 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR) e all’art. 22 della legge n. 394 del 1991.

3.1.– L’art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025 modifica l’Allegato A della legge reg. n. 19 del 2009, sostituendo le cartografie relative, rispettivamente, all’area naturale protetta del Parco del Monte Fenera e all’area contigua della fascia fluviale del Po.

Ciò comporterebbe una riduzione dei perimetri delle aree naturali indicate. Si tratterebbe di beni che, in quanto soggetti a tutela ambientale speciale, dovrebbero ritenersi anche «di interesse paesaggistico», ai sensi degli artt. 134, comma 1, lettera c), e 142, comma 1, lettera f), cod. beni culturali.

Pertanto, in considerazione dell’adozione del PPR, per la revisione dei piani di parchi e dei perimetri delle aree naturali protette sarebbe necessario il coinvolgimento del Ministero della cultura ai sensi degli artt. 135, comma 1, e 143, comma 2, cod. beni culturali.

Tale assetto normativo sarebbe pienamente coerente con la logica incrementale dei beni paesaggistici propria del d.lgs. n. 42 del 2004, che non prevederebbe una disciplina per la revisione o eliminazione dei medesimi beni (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 164 del 2021).

Ad avviso del ricorrente, l’obbligo di co-pianificazione con il Ministero, già previsto dall’art. 143, comma 2, cod. beni culturali, in particolare nell’ipotesi di una de-perimetrazione, discenderebbe dalle previsioni del PPR e dagli artt. 3 e 18 delle relative norme di attuazione.

In contrasto con il predetto obbligo, le modifiche dei confini dei parchi naturali regionali, apportate dalla disposizione censurata, introdurrebbero una riduzione unilaterale delle aree soggette a tutela paesaggistica.

Il ricorrente sottolinea che, sebbene la normativa statale distingua l’attività di classificazione e di istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale dall’attività di elaborazione dei piani paesaggistici regionali (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 276 del 2020), nel caso in esame il PPR richiama, quanto alla perimetrazione, le disposizioni della legge reg. Piemonte n. 19 del 2009, modificata dalla disposizione impugnata.

Ad avviso della difesa statale, l’art. 50, commi 1 e 2, si porrebbe dunque in contrasto con gli artt. 134, comma 1, lettera c), 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2, cod. beni culturali, così violando gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

3.2.– In prossimità dell’udienza pubblica, il 17 febbraio 2026 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria difensiva in cui ha ribadito l’ammissibilità e la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso.

4.– Con atto depositato il 29 settembre 2025, la Regione Piemonte si è costituita in giudizio, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri vengano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.

4.1.– Con riferimento alle censure relative all’art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, la difesa regionale ha preliminarmente fornito un’ampia illustrazione del quadro normativo di riferimento.

La Regione Piemonte richiama, in particolare: 1) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque 13 febbraio 2017, n. 30 (Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000) (d’ora in avanti: le Linee guida); 2) la delibera dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – Conferenza istituzionale permanente del 14 dicembre 2017, n. 4 (Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti) –cosiddetta direttiva deflussi ecologici (d’ora in avanti, anche: DDE); 3) il Piano di tutela delle acque, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 2 novembre 2021, n. 179-18293; 4) il Regolamento del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 27 dicembre 2021, n. 14 (Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico); 5) la Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 27 marzo 2023, n. 14, n. 36-6674, recante «Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) di cui alla D.C.R. n. 179-18293 del 2 novembre 2021 e del D.P.G.R. del 27 dicembre 2021 n. 14/R. Approvazione indirizzi generali per la sperimentazione del rilascio del deflusso ecologico e la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica», con cui sono stati definiti gli indirizzi generali per la sperimentazione del rilascio del deflusso ecologico, nonché per la gestione delle situazioni critiche in relazione a eventuali minori rilasci temporanei.

4.1.1.– Ciò premesso, la difesa regionale ritiene inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025.

A fronte di un quadro normativo complesso e stratificato, il ricorso risulterebbe del tutto generico, poiché lascerebbe indeterminati i termini del denunciato contrasto tra la disposizione regionale impugnata e la disciplina statale. In particolare, non sarebbero indicate le ragioni della violazione della DDE, che definisce le regole ed i parametri che devono essere utilizzati, da parte delle regioni, per la determinazione del deflusso ecologico.

In sostanza, il ricorrente non avrebbe indicato quale norma statale interposta impedisca alla Regione di variare i criteri di definizione del deflusso minimo stabiliti dal piano tutela delle acque e dal regolamento regionale n. 14 del 2021 (al riguardo, è richiamata la sentenza di questa Corte n. 113 del 2024).

4.1.2.– Inoltre, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025 sarebbe inammissibile anche per mancanza di lesività.

La difesa regionale evidenzia che, in base all’art. 34, comma 1, della medesima legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, l’applicazione del deflusso ecologico è differita al 31 dicembre 2026. Ciò si rifletterebbe sull’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla disposizione impugnata. Inoltre, la Regione Piemonte dovrà stabilire i criteri in base ai quali applicare le nuove modalità di calcolo del deflusso ecologico. In quanto ancora priva di un’effettiva applicazione, la disposizione impugnata non produrrebbe allo stato alcun vincolo giuridico.

4.2.– Quanto alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, la Regione Piemonte le ritiene inammissibili, per difetto di adeguata motivazione in ordine alle ragioni del contrasto della disposizione impugnata con ciascuno dei plurimi parametri costituzionali e interposti richiamati.

4.2.1.– Le questioni sarebbero, comunque, non fondate alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare nella sentenza n. 115 del 2023, che ha affrontato il tema della riperimetrazione dei parchi regionali, ritenendo che spetti alle regioni la definizione dei confini delle aree di un parco naturale regionale.

La difesa regionale contesta l’assunto del ricorrente, secondo cui la competenza regionale, una volta esercitata (e riconosciuta in sede di PPR), potrebbe esplicarsi solo mediante ampliamento delle aree protette e non in senso opposto, occorrendo, in tal caso, il previo assenso degli organi ministeriali. Oltre a contrastare con il principio di revocabilità dei vincoli di tutela paesaggistica, tale assunto potrebbe scoraggiare scelte regionali di potenziamento della tutela, inducendo il legislatore regionale a non compierle, nel timore di non poterle più revocare, nemmeno ove una rinnovata ponderazione degli interessi lo esigesse.

4.2.2.– Ad avviso della Regione Piemonte, la pretesa soggezione dell’attività di revisione dei confini delle aree protette alla necessità della co-pianificazione, prevista dagli artt. 135, comma 1, e 143, comma 2, cod. beni culturali, finirebbe per sovvertire il riparto di competenze di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto sarebbe suscettibile di trasformare il vincolo paesaggistico da qualificazione giuridica “derivata” in ragione della sussistenza del vincolo ambientale a presupposto giuridico per la definizione delle competenze di cui all’art. 117 Cost. (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 44 del 2001).

La difesa regionale ritiene, infatti, che la valutazione della necessità di una tutela ambientale dell’area spetti solo alle regioni. Il vincolo paesaggistico interverrebbe solo in un secondo momento e in conseguenza della necessità della tutela ambientale. Qualora vengano meno le ragioni di tutela ambientale che hanno condotto all’individuazione e alla perimetrazione di un’area, lo stesso vincolo non avrebbe più ragione di esistere ex se. Infatti, rispetto alla tutela ambientale sottesa all’individuazione delle aree protette, il vincolo paesaggistico avrebbe carattere derivato e conseguenziale.

4.2.3.– La difesa regionale deduce che, nell’impostazione del ricorrente, il richiamo ai parchi e alle riserve regionali e ai relativi territori di protezione esterna, contenuto nell’art. 142, comma 1, lettera f), cod. beni culturali, comporterebbe “un’attrazione” della competenza legislativa regionale per la definizione dei confini delle aree protette nella competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio.

Pertanto, anche sotto tale profilo, la questione di legittimità costituzionale sarebbe non fondata.

4.2.4.– Inoltre, ad avviso della Regione Piemonte, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, promossa in riferimento all’art. 134, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali, sarebbe non fondata per l’inconferenza del parametro interposto rispetto al contenuto della doglianza (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 69 del 2024 e n. 161 del 2021).

L’art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 individua, in effetti, tre categorie di beni paesaggistici vincolati, distinte in base alla tipologia di vincolo: da provvedimento amministrativo (lettera a); da previsione di legge (lettera b); e da piano paesaggistico (lettera c). In sede di predisposizione del proprio PPR, la Regione Piemonte non avrebbe fatto ricorso a questa terza modalità di apposizione del vincolo, limitandosi alla ricognizione dei beni di cui alle altre due categorie dell’art. 134, comma 1. Pertanto, il richiamo alla lettera c) dell’art. 134, comma 1, sarebbe del tutto irrilevante e superfluo.

4.2.5.– La Regione Piemonte deduce inoltre l’inammissibilità e, comunque, la non fondatezza della questione promossa in riferimento all’art. 3 delle norme di attuazione del PPR, dedicato al «Ruolo del Ppr e [ai] rapporti con i piani e i programmi territoriali».

L’inammissibilità della questione deriverebbe sia dall’inconferenza del parametro evocato, sia dalla genericità delle censure.

Ai sensi del richiamato art. 3, l’obbligo di co-pianificazione riguarderebbe la (sola) verifica di conformità al PPR dei piani d’area dei parchi di cui all’elenco contenuto nell’art. 3, comma 7, verifica che deve essere attuata congiuntamente tra il Ministero e la Regione.

Peraltro, tale previsione non inciderebbe sulla disposizione impugnata, che non contiene alcun riferimento all’attività o ai contenuti dei piani dei parchi. Del resto, tali piani disciplinano le aree protette regionali in quanto le stesse possiedano i requisiti per essere ricondotte nella categoria dei parchi e, conseguentemente, delle aree vincolate paesaggisticamente. Nel caso in cui il vincolo paesaggistico venga meno per il venir meno della qualifica di parco, non sarebbe prevista alcuna pianificazione e, pertanto, non rileverebbe il richiamo all’art. 3 delle norme di attuazione del PPR. Inoltre, i piani d’area sarebbero volti a regolare gli usi e le attività consentiti e quelli vietati, senza intervenire sulla definizione dei confini, che è stata operata dal legislatore regionale, ai sensi della legge reg. Piemonte n. 19 del 2009.

4.2.6.– Quanto all’art. 18 delle norme di attuazione del PPR (dedicato alle «Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità»), la difesa regionale osserva che tale disposizione esprimerebbe l’obbligo per i pianificatori regionale e statale di attribuire la qualifica di bene paesaggistico (con conseguente necessità di sottoporre al procedimento di autorizzazione paesaggistica i lavori incidenti su tali beni), alle aree protette risultanti dalla disciplina regionale vigente, secondo un rinvio dinamico alla legge reg. Piemonte n. 19 del 2009 e ai suoi successivi aggiornamenti.

Si tratterebbe di una disposizione necessaria, in considerazione del carattere “ricognitivo” e non “costitutivo” dei vincoli operata dal PPR, nonché della necessità di adeguare gli stessi vincoli all’effettiva consistenza dei beni considerati.

4.2.7.– Parimenti inammissibile o, comunque, non fondata sarebbe la questione di legittimità costituzionale relativa alla violazione dell’art. 22 della legge n. 394 del 1991.

Questo parametro interposto costituirebbe proprio il riferimento normativo statale – declinato poi a livello regionale dalla legge reg. Piemonte n. 19 del 2009 – utilizzato dal legislatore regionale per operare la parziale revisione dei confini delle aree protette, di cui all’impugnato art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025.

Dopo avere sottolineato l’esiguità delle modifiche apportate dalla disposizione impugnata alle aree naturali indicate, la difesa regionale osserva che nel corso degli anni sarebbero già intervenute variazioni, anche in riduzione, alle perimetrazioni delle aree protette regionali, realizzate senza il previo concerto del Ministero della cultura.

5.– Ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’Associazione italiana dei produttori idroelettrici – Assoidroelettrica, a titolo di amicus curiae, ha depositato un’opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale del 2 febbraio 2026, con la quale ha chiesto il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale che hanno a oggetto l’art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025.

5.1.– L’amicus curiae osserva, anzitutto, che l’obbligo di rispettare un deflusso ecologico stabilito in misura fissa e statica sarebbe sproporzionato rispetto ai piccoli torrenti e ai fiumi più esposti a fenomeni di oscillazione della portata, in ragione dell’alternarsi delle magre e delle piene. Tali corsi d’acqua sarebbero caratterizzati da una flora e una fauna particolarmente resilienti, in grado di resistere anche in condizioni di estrema scarsità della risorsa idrica. A fronte di tali caratteristiche di intrinseca instabilità della portata, il sacrificio imposto ai produttori idroelettrici – derivante dalla necessità di rispettare un regime di deflusso ecologico fisso e statico – sarebbe incongruo e sproporzionato.

5.2.– Ciò premesso, Assoidroelettrica ritiene che la disposizione censurata costituisca una soluzione virtuosa sotto il profilo ambientale. L’introduzione di un criterio flessibile e dinamico consentirebbe, infatti, di adeguare il reale valore del deflusso necessario alla realizzazione degli obiettivi posti dall’art. 4 della direttiva 2000/60/CE, senza pregiudicare l’interesse pubblico al perseguimento della transizione energetica, consacrato nell’art. 16-septies della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio; nonché nell’art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».

Considerato in diritto

6.– Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in primo luogo, l’art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025.

Tale disposizione stabilisce che «[n]ei corsi d’acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d’acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso ecologico è calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima».

Ad avviso del ricorrente, l’introduzione di queste nuove modalità di calcolo del deflusso ecologico consentirebbe un aumento dei prelievi sul singolo corso d’acqua e, pertanto, sarebbe lesiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 76, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 95, commi 4 e 6; 121, comma 4; 144, comma 1, e alla parte B dell’Allegato 4 alla Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché all’art. 12-bis del r.d. n. 1775 del 1933.

La stessa disposizione si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di non deterioramento dei corsi d’acqua, di cui all’art. 4 della direttiva 2000/60/CE.

7.– In via preliminare, la Regione Piemonte ha eccepito l’inammissibilità delle questioni poiché il ricorso risulterebbe generico, lasciando indeterminati i termini del contrasto tra la disciplina statale e la disposizione regionale impugnata.

7.1.– L’eccezione non è fondata.

Il ricorso risulta sorretto da argomentazioni sufficienti e idonee a far comprendere il senso delle censure. Il Presidente del Consiglio dei ministri si duole del fatto che, con la disposizione impugnata, il legislatore piemontese abbia ridotto la portata idrica idonea a garantire il deflusso ecologico e, di conseguenza, abbia consentito un aumento dei prelievi sul singolo corso d’acqua, così violando sia la competenza legislativa statale esclusiva sulla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia il principio di non deterioramento dei corsi d’acqua, di cui all’art. 4 della direttiva 2000/60/CE. Può pertanto ritenersi che il ricorrente abbia individuato le ragioni del prospettato contrasto e abbia raggiunto «la soglia minima di chiarezza e di completezza necessaria a consentire l’esame nel merito della questione promossa» (tra le più recenti, sentenze n. 65 e n. 32 del 2025; nello stesso senso, sentenze n. 133, n. 95 e n. 94 del 2024).

Del resto, la motivazione del ricorso non ha impedito alla difesa regionale di elaborare una compiuta ed esauriente argomentazione difensiva nel merito con riferimento a tutti i parametri e aspetti richiamati dal ricorrente (in questo senso, tra le molte, sentenze 4 del 2026, n. 80 del 2025 e n. 53 del 2020).

8.– Sempre in via preliminare, la Regione Piemonte ha eccepito il difetto di motivazione delle questioni di legittimità costituzionale in esame per la mancata indicazione delle ragioni per cui la disposizione censurata contrasterebbe con quanto stabilito dall’Autorità di bacino nella direttiva deflussi ecologici del 2017. Inoltre, il ricorso non indicherebbe quale norma statale impedisca alla Regione di variare i criteri di definizione del deflusso minimo vitale fissati nel Piano regionale di tutela delle acque e nel Regolamento regionale n. 14 del 2021.

8.1.– Anche questa eccezione non è fondata.

Come si è visto, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia la violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e lamenta il contrasto tra la disciplina legislativa regionale e quella posta dal legislatore statale nell’esercizio di tale competenza, puntualmente richiamata dal medesimo ricorrente. Viceversa, la carenza di motivazione eccepita dalla Regione Piemonte attiene al contrasto della disposizione regionale impugnata con una disciplina non avente rango legislativo, inidonea a integrare il parametro del giudizio di legittimità costituzionale.

9.– La Regione Piemonte ha infine eccepito l’inammissibilità delle questioni per difetto di lesività della disposizione censurata.

La difesa regionale sottolinea, in primo luogo, che l’art. 34, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, non impugnato, ha differito l’applicazione del deflusso ecologico al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio regionale, fatte salve le sperimentazioni in corso. Questo rinvio andrebbe riferito anche alla nuova disciplina del deflusso ecologico introdotta dal censurato comma 2 dello stesso art. 34.

In secondo luogo, la difesa regionale ha osservato che, per dare concreta attuazione alla disposizione impugnata, la Regione Piemonte dovrà indicare le nuove modalità di calcolo del deflusso ecologico, nonché i criteri in base ai quali applicare la nuova disciplina. In quanto priva, allo stato, di un’effettiva applicazione, la disposizione impugnata attualmente non produrrebbe alcun vincolo giuridico.

9.1.– Anche questa eccezione non è fondata.

Va innanzitutto rilevato che, a prescindere da ogni considerazione sulla riferita mancata applicazione dell’impugnato art. 34, comma 2, esso è entrato in vigore il 25 luglio 2025 e da allora non è stato né abrogato, né in alcun modo modificato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio promosso in via principale presuppone la mera pubblicazione di una legge regionale che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto (tra le molte, sentenze n. 122 del 2025, n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015). Infatti, l’interesse a proporre e a coltivare il ricorso va individuato «nella tutela delle competenze legislative per come ripartite nella Costituzione: il corretto inquadramento delle competenze legislative rappresenta, in questo senso, l’utilità che ci si attende dalla pronuncia richiesta» (tra le molte, sentenze n. 122 del 2025 e n. 101 del 2021; nello stesso senso, sentenze n. 56 del 2020, n. 178 del 2018 e n. 195 del 2017).

Pertanto, la mancata applicazione concreta della disposizione regionale impugnata risulta irrilevante ai fini dell’ammissibilità delle questioni in esame.

10.– Nel merito, è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

10.1.– Occorre preliminarmente rilevare che la normativa statale in materia di tutela delle acque ha avuto una significativa evoluzione nel tempo.

Mentre il testo unico del 1933 s’incentrava su una regolazione delle risorse idriche finalizzata prevalentemente a soddisfare le esigenze della produzione di energia elettrica, il d.lgs. n. 152 del 2006 ha attribuito rilievo primario alla tutela delle acque per il profilo ambientale. Tale decreto ha recepito la direttiva 2000/60/CE, che, all’art. 1, paragrafo 1, lettera a), ha stabilito il principio di non deterioramento delle acque, in armonia con l’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con l’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che esigono un livello elevato di tutela dell’ambiente.

10.2.– Le norme più rilevanti per il caso in esame sono contenute negli artt. 95, 96, comma 3, 144 e 145 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, l’art. 95 impone misure per garantire l’equilibrio del bilancio idrico e stabilisce che le concessioni di derivazione di acque devono prevedere rilasci volti a garantire il deflusso minimo vitale nei corpi idrici, come ribadito dal successivo art. 96.

Il deflusso è definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Con il citato d.m. n. 13 del 2017, il Ministro dell’ambiente ha adottato le Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, concetto sostanzialmente coincidente con quello del deflusso ecologico, come chiarito dalle stesse Linee guida.

Queste ultime prevedono, tra l’altro, l’istituzione, presso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Catalogo nazionale dei metodi di calcolo del deflusso ecologico, alla definizione del quale provvede un Tavolo tecnico nazionale presieduto dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. A questo organismo partecipano l’ISPRA, il Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto di ricerca sulle acque (CNR-IRSA), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l’Istituto superiore di sanità (ISS), nonché le Autorità di bacino distrettuali e le Regioni (art. 2, comma 2, del d.m. n. 30 del 2017). Ne risulta, dunque, il ruolo preminente del Ministro di settore e di istituti ad alta specializzazione tecnico-scientifica nella determinazione del deflusso ecologico e la stessa denominazione conferma la rilevanza ambientale di tale regime dei corpi idrici.

L’art. 144 cod. ambiente, al comma 3, attua il principio di non deterioramento di cui all’art. 4 della direttiva 2000/60/CE, stabilendo che «la disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici».

Parallelamente, l’art. 145 dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che spetta all’Autorità di bacino definire il bilancio idrico e pianificare l’economia idrica e che le concessioni di derivazione devono garantire il livello di deflusso necessario per non danneggiare gli ecosistemi. L’Autorità di bacino ha al suo interno, come organo di indirizzo, la conferenza istituzionale permanente, alla quale partecipano i Presidenti delle regioni che insistono sul distretto idrografico, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Capo dipartimento della Protezione civile, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro della cultura. L’Autorità redige il piano di bacino, in conformità al quale le regioni predispongono i piani di tutela delle acque, che poi trasmettono al Ministro dell’ambiente e alle Autorità di bacino per le verifiche di competenza.

Ne emerge il rilievo primario degli organi statali e dell’attività di pianificazione nella definizione del bilancio idrico.

10.3.– La costante giurisprudenza di questa Corte ha ricondotto le disposizioni sulla protezione delle acque ‒ contenute principalmente nella Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, intitolata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche» e, in particolare, nella sua Sezione II intitolata «Tutela delle acque dall’inquinamento» ‒ alla materia della «tutela dell’ambiente», spettante alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenza n. 117 del 2020).

Le disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, evocate dal ricorrente quali parametri interposti, rispondono infatti a «finalità di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, risanamento dei corpi idrici inquinati, miglioramento dello stato delle acque, perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate, mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico» (sentenze n. 229 del 2017 e n. 254 del 2009; in senso analogo, sentenza n. 246 del 2009).

Sono scopi che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque (sentenze n. 117 del 2020, n. 153, n. 65 e n. 44 del 2019, n. 68 del 2018 e n. 229 del 2017).

10.4.– Con specifico riferimento alla disciplina del minimo deflusso vitale, questa Corte ha affermato che «[l]a garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico, in quanto volta ad evitare l’esaurimento della fonte, deve ritenersi concernere la “conservazione” del bene acqua e non il mero utilizzo della stessa, con la conseguenza che la relativa disciplina deve considerarsi attratta nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., relativa alla tutela dell’ambiente» (sentenza n. 28 del 2013). Ancorché riferita a un caso di concorso di competenze regionali e statali sulla materia di acque minerali e termali, i principi affermati da questa pronuncia appaiono estensibili alla disciplina delle risorse idriche.

10.5.– Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale evidenziato, l’art. 34, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2025 si rivela in contrasto con la disciplina statale in materia di tutela delle acque sopra richiamata.

Senza rispettare le competenze amministrative, le condizioni e le procedure previste da tale disciplina statale, la disposizione regionale impugnata prevede una modifica drastica e unilaterale dei criteri di applicazione del deflusso ecologico. Essa stabilisce che tale regime idrologico «non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva». Vengono dunque consentite persino ulteriori riduzioni, che si riflettono nel corrispondente aumento dei prelievi che possono essere consentiti.

Si tratta di un intervento normativo che, oltre a non essere preceduto da un’adeguata istruttoria, né sorretto da alcun parametro tecnico-scientifico, paradossalmente consente di aumentare i prelievi proprio in quelle situazioni che – per essere caratterizzate da «ricorrenti deficit idrici stagionali» – comportano una riduzione della portata d’acqua.

La scelta del legislatore regionale di stabilire un limite all’applicazione del deflusso ecologico si discosta dai criteri stabiliti dalla legge statale ai fini della conservazione del buono stato di salute dei corsi d’acqua e risulta in grado di mettere a repentaglio il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale che il deflusso ecologico è volto a garantire.

10.6.– Va inoltre considerato che, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, l’ambiente delinea una materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando invece allo Stato le determinazioni di tutela ambientale che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (sentenze n. 158 del 2021 e n. 407 del 2002).

Al legislatore regionale, nell’esercizio delle sue competenze, è consentito incrementare i livelli di tutela fissati dal legislatore statale. Le regioni, dunque, possono adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funge da limite minimo di salvaguardia dell’ambiente, legittimando interventi normativi regionali solo nel senso dell’innalzamento della tutela (tra le molte, sentenze n. 144 del 2022, n. 291 e n. 7 del 2019, n. 174 e n. 74 del 2017). In questo senso, l’art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che «[l]e regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità».

Nel caso in esame, invece, la riduzione unilaterale dell’applicazione del deflusso ecologico modifica in senso peggiorativo lo standard ambientale posto dalla disciplina statale, poiché incide sull’equilibrio del bilancio idrico, consentendo l’aumento dei prelievi sui corsi d’acqua.

10.7.– In definitiva, l’art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025 risulta in contrasto con profili essenziali della legislazione statale ed europea, quali il principio di non deterioramento della qualità delle acque, la necessaria conformità dei piani regionali al piano di bacino, l’indispensabile contributo, per la determinazione del giusto deflusso ecologico, di enti ad alta specializzazione tecnico-scientifica.

Il mancato rispetto delle norme ordinarie statali comporta la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che affida alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina della tutela dell’ambiente. Ne risulta violato anche l’art. 117, primo comma, in relazione al principio di non deterioramento della qualità delle acque previsto dalla direttiva 2000/60/CE.

10.8.– Per effetto della dichiarazione di illegittimità dell’art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, il precedente comma 1, che differisce l’applicazione del deflusso ecologico sino al 31 dicembre 2026, risulta integralmente svuotato di concreto contenuto precettivo.

11.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inoltre promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Nel modificare la legge reg. Piemonte n. 19 del 2009, la disposizione impugnata sostituisce la cartografia contenuta nell’allegato A di tale legge, nella parte riferita, rispettivamente, al Parco naturale del Monte Fenera e all’area contigua della fascia fluviale del Po piemontese.

Ad avviso del ricorrente, la nuova perimetrazione dei parchi naturali regionali, introdotta dalla disposizione impugnata, escluderebbe alcune zone dalle aree protette. Ciò comporterebbe la riduzione della tutela del paesaggio e la violazione del principio di co-pianificazione paesaggistica. È denunciata pertanto la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 134, comma 1, lettera c), 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2, cod. beni culturali; degli artt. 3 e 18 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, nonché dell’art. 22 della legge n. legge n. 394 del 1991.

12.– In via preliminare, la difesa regionale ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, per difetto di adeguata motivazione in ordine al contrasto della disposizione regionale impugnata con ciascuno dei parametri citati.

L’eccezione non è fondata.

Come è noto, l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini rigorosi nei giudizi proposti in via principale, nei quali il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate (tra le più recenti, sentenze n. 198, n. 126 e n. 106 del 2025, n. 169 del 2024, n. 125 del 2023, n. 265, n. 259 e n. 135 del 2022, n. 170 del 2021 e n. 279 del 2020).

Nel caso in esame, l’eccezione non è fondata in ragione del carattere generale della doglianza fatta valere nel presente giudizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, ritiene che, una volta istituito un parco naturale regionale e definiti i relativi confini, il legislatore regionale non possa più operare alcun intervento riduttivo senza il necessario coinvolgimento degli organi statali, perché altrimenti sarebbe compromessa la tutela paesaggistica su quelle aree.

Ne discende che, nel caso di specie, l’onere motivazionale può ritenersi assolto – sia pure sinteticamente – dal ricorrente, che ha correttamente individuato i parametri costituzionali di cui assume la violazione (artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e ha puntualmente richiamato il complesso delle disposizioni statali in materia di tutela delle aree naturali protette.

13.– Nel merito, la questione è fondata.

13.1.– Occorre sottolineare che i princìpi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette sono dettati dalla legge n. 394 del 1991, introdotta «al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese» (art. 1, comma 1).

La legge quadro nazionale classifica le aree naturali protette in parchi e riserve naturali e, in relazione alla dimensione locale degli interessi naturalistici, attribuisce alle Regioni la competenza per l’istituzione e la classificazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale (art. 2, comma 8, e art. 22, comma 3).

Quanto alla successiva modifica del perimetro dell’area protetta regionale, questa Corte ha riconosciuto che la stessa può essere operata sia in sede di adozione o modifica del piano del parco, sia con legge regionale, purché nel rispetto del procedimento regolato dall’art. 22 della legge n. 394 del 1991, compresa l’interlocuzione con le autonomie locali (sentenze n. 235, n. 221 e n. 115 del 2022, n. 276 e n. 134 del 2020).

In attuazione di tale disciplina statale, l’art. 10-bis della legge reg. Piemonte n. 19 del 2009, introdotto dall’art. 6, comma 1, della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2011, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)», ha stabilito che «[l]a parziale modificazione dei confini delle aree protette delimitati nell’allegato A o nelle relative leggi istitutive, necessaria al fine di garantire l’effettivo raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali interessati e sentito il parere vincolante della competente commissione consiliare».

13.2.– Quanto al caso che viene in rilievo nel presente giudizio, occorre preliminarmente rilevare che, con la richiamata deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 2017, il PPR è stato approvato sulla base dell’accordo firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte.

L’art. 135, comma 1, terzo periodo, cod. beni culturali, pone infatti l’obbligo di elaborare i piani paesaggistici regionali «congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143».

Al riguardo, questa Corte ha affermato che la disciplina statale volta a proteggere l’ambiente e il paesaggio richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un’attività pianificatoria estesa sull’intero territorio nazionale affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni (sentenze n. 6 del 2023, n. 240 e n. 130 del 2020, n. 86 del 2019 e n. 66 del 2018). In questa prospettiva, l’art. 135, nel prevedere l’obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, pone un principio inderogabile della legislazione statale, che, a sua volta, è un riflesso della necessaria impronta unitaria della pianificazione paesaggistica e mira a garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l’effettiva ed uniforme tutela dell’ambiente (ancora sentenze n. 6 del 2023 e n. 240 del 2020).

13.3.– Con riferimento alla pianificazione paesaggistica, l’art. 143, comma 1, lettera c), cod. beni culturali stabilisce che «[l]’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: [...] c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione».

Pertanto, nell’elaborazione del piano paesaggistico, le aree di cui all’art. 142, comma 1, ossia quelle protette ope legis, tra cui i parchi naturali e le riserve regionali, contemplati dalla lettera f) dello stesso comma 1 dell’art. 142, sono oggetto di «ricognizione», nel senso che esse costituiscono un dato di fatto da cui la pianificazione paesaggistica non può prescindere (sentenza n. 115 del 2023).

Il piano paesaggistico ha, infatti, la funzione di strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dell’uso consapevole del suolo, in modo da consentire l’individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio (sentenza n. 172 del 2018).

Nella logica di un sistema integrato di tutela, l’art. 140, comma 2, cod. beni culturali prescrive la necessaria trasfusione nel piano paesaggistico della disciplina contenuta nei singoli provvedimenti di vincolo. Solo per questa ipotesi, «e in ragione di tale integrazione fra momenti diversi di una medesima vicenda di tutela, per cui il piano che sopraggiunge non può che prendere atto dei previgenti provvedimenti di vincolo, si giustifica l’irrevocabilità della disciplina contenuta in questi ultimi» (sentenze n. 115 del 2023 e n. 135 del 2022).

13.4.– In presenza del PPR, frutto dell’attività di pianificazione congiuntamente realizzata dallo Stato e dalla Regione, l’intervento del legislatore piemontese, volto a modificare unilateralmente la disciplina di due aree naturali regionali, mediante riduzione di alcune aree protette, si pone in contrasto con le richiamate prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, che, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, mirano a garantire l’effettiva e uniforme tutela dell’ambiente, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Invero, per effetto della revisione in senso riduttivo delle due aree regionali protette, una parte dei territori, prima ricompresi nell’ambito delle previsioni del piano, è stata unilateralmente sottratta alla tutela paesaggistica, imposta sulle medesime aree dall’art. 142, comma 1, lettera f), cod. beni culturali.

La rimodulazione in senso restrittivo del vincolo avrebbe dovuto essere valutata all’interno della co-pianificazione paesaggistica, di cui agli artt. 135 e 143, comma 2, cod. beni culturali.

Questa Corte ha affermato che la regione «opera sul piano procedimentale per addizione, e mai per sottrazione, nel senso che la competenza regionale può essere spesa al solo fine di arricchire il catalogo dei beni paesaggistici, in virtù della conoscenza che ne abbia l’autorità più vicina al territorio ove essi sorgono, e non già di alleggerirlo in forza di considerazioni confliggenti con quelle assunte dallo Stato» (sentenza n. 164 del 2021). Infatti, «i livelli di tutela ambientale posti dal legislatore statale potrebbero essere ampliati e non derogati in senso peggiorativo dal legislatore regionale, […] sicché l’abbassamento del livello di tutela del paesaggio violerebbe anche l’art. 9 Cost.» (sentenza n. 90 del 2023; nello stesso senso, le sentenze n. 115 del 2023 e n. 135 del 2022). La Regione, dunque, non poteva unilateralmente derogare in senso peggiorativo agli standard di tutela ambientale stabiliti nel PPR co-deciso.

13.5.– In senso contrario non vale il richiamo operato dalla difesa regionale a quanto affermato nella sentenza n. 115 del 2023, che ha affrontato il tema della riperimetrazione dei parchi regionali, ritenendo che spetti alle regioni la definizione dei confini delle aree di un parco naturale regionale.

Infatti, il caso esaminato da tale pronuncia riguardava una disposizione della Regione Liguria che – a differenza dalla Regione Piemonte – era sprovvista di PPR. Nel caso in esame, invece, i beni paesaggistici e il relativo regime di protezione sono già confluiti nel PPR – frutto della elaborazione congiunta della Regione con lo Stato – con cui sono state effettuate la ricognizione di tali beni e l’elaborazione delle relative prescrizioni d’uso.

13.6.– Parimenti inconferente è il richiamo al principio di revocabilità dei vincoli regionali di tutela ambientale relativi alla perimetrazione delle aree protette, sull’assunto che il vincolo paesaggistico di cui al PPR abbia «carattere derivato e conseguenziale».

È stato da tempo riconosciuto, infatti, che la tutela sia ambientale, sia paesaggistica, gravando su un bene complesso e unitario, assume un valore primario e rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Essa «precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (sentenza n. 164 del 2021).

13.7.– Deve essere, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2, cod. beni culturali, con assorbimento delle ulteriori questioni promosse con il ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2025);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA