Sentenza  55/2026 (ECLI:IT:COST:2026:55) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  LUCIANI
Camera di Consiglio del 12/01/2026;    Decisione  del 12/01/2026
Deposito de˙l 17/04/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 76, c. 4° bis, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».
Massime: 
Atti decisi: ord. 166/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 55

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di K. S., con ordinanza del 2 luglio 2025, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani;

deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 2 luglio 2025, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», per come introdotto dall’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui, tra coloro per i quali si presume il possesso di un reddito superiore ai limiti di legge, ricomprende i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati previsti dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), diversi dall’ipotesi del comma 5, ove aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1.

1.1.– In punto di rilevanza, il rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da K. S., cittadino extracomunitario, nell’ambito di un processo penale a suo carico conclusosi con condanna per tentato furto semplice e di aver riscontrato dal certificato penale del prevenuto «una possibile risultanza ostativa all’ammissione», costituita da una sentenza del medesimo Tribunale del 19 maggio 2000 (divenuta irrevocabile il successivo 3 ottobre) con la quale gli era stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale in relazione ad alcuni reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti e puniti dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1, lettere a) e b).

L’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia prevede, infatti, che «[p]er i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti».

1.2.– Ciò posto, il rimettente ricorda che, con sentenza n. 139 del 2010, questa Corte, pur dichiarando l’illegittimità costituzionale della presunzione stabilita dalla norma citata nella parte in cui non ammetteva prova contraria, ha affermato che «[l]’introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall’ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell’onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio», spettando «al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di “non abbienza” e […] al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine».

Dovendo escludere che l’estinzione degli effetti penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta possa esimere il giudice dal tenerne conto in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (è citata, in particolare, la sentenza della Corte di cassazione, quarta sezione penale, 15 gennaio-6 febbraio 2025, n. 4816), il rimettente rileva che, a seguito della sentenza di questa Corte n. 223 del 2022 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui ricomprendeva tra i reati ostativi anche il delitto di cui al comma 5 dell’art. 73 t.u. stupefacenti), le condanne per una delle fattispecie di cui all’art. 73 citato diverse dall’ipotesi prevista dal comma 5 di tale ultima norma restano ostative all’ordinaria ammissione al beneficio ove ricorra una qualsiasi delle circostanze aggravanti previste dal successivo art. 80, «dovendo in tal caso operare la citata presunzione di superamento dei limiti reddituali».

Nel caso di specie, prosegue il rimettente, l’imputato ha allegato all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato un’autodichiarazione da cui risulta che egli: 1) possiede un reddito personale risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022, 2023 e 2024 non superiore al limite previsto dalla legge; 2) non convive con alcuno e, pertanto, non vi sono redditi familiari da computare; 3) non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati, né in Italia né all’estero; 4) è senza fissa dimora e ha trascorso lunghi periodi di detenzione; 5) ha presentato la richiesta all’autorità consolare della prescritta certificazione concernente la percezione di eventuali redditi all’estero.

Tanto premesso, il rimettente ritiene che l’istante abbia omesso di fornire la prova contraria che sarebbe stata necessaria al fine di vincere la presunzione di superamento dei limiti reddituali, avendo prodotto soltanto la descritta autodichiarazione e allegato «unicamente una certificazione unica e due buste paga del 2022».

1.3.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la presunzione iuris tantum di superamento dei limiti reddituali per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato posta a carico di soggetti condannati per i delitti di cui all’art. 73 t.u. stupefacenti, diversi dall’ipotesi del comma 5, ove aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1, violi gli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, Cost.

Il rimettente ricorda che la ratio dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia è stata ravvisata dalla giurisprudenza costituzionale nell’esigenza di evitare che soggetti in possesso di ricchezze acquisite con le attività delittuose ivi indicate accedano al patrocinio a spese dello Stato avvalendosi dell’oggettiva difficoltà di accertare i redditi provenienti dall’attività criminosa (sono citate le sentenze n. 223 del 2022 e n. 139 del 2010) e che il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato ha natura di diritto inviolabile, in quanto strumento fondamentale per assicurare l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio (è citata ancora la sentenza n. 223 del 2022, con i precedenti ivi richiamati).

Il rimettente ritiene pertanto che ogni disposizione di legge che limiti l’accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato o ne renda più gravoso il riconoscimento debba essere scrutinata con particolare rigore sul piano della razionalità intrinseca e della proporzionalità del bilanciamento e che l’estensione della presunzione di superamento del limite reddituale a coloro che hanno riportato condanna per i delitti previsti dall’art. 73 t.u. stupefacenti diversi dal comma 5, ove aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1, non superi il vaglio di ragionevolezza, trattandosi di circostanze aggravanti che, «sebbene imprimano al fatto una maggiore offensività, meritevole di una più aspra sanzione, per nulla incidono sul coefficiente di redditività».

Più in particolare, atteso che la giurisprudenza ritiene integrata la fattispecie descritta dal comma 4 dell’art. 73, in luogo di quella descritta dal comma 5, anche a fronte della detenzione di «qualche etto di marijuana» e quella del comma 1 «anche a fronte di quantitativi di cocaina ampiamente inferiori ai 100 grammi» (è ricordata la sentenza della Corte di cassazione, sesta sezione penale, 3-25 novembre 2022, n. 45061), ossia in ipotesi di spaccio «ben distanti dal grande traffico di stupefacenti», le circostanze aggravanti previste dall’art. 80, comma 1, t.u. stupefacenti nulla aggiungerebbero, secondo il rimettente, in termini di presunzione di redditività del reato: non l’aver commesso il fatto avvalendosi di minorenni o cedendo la sostanza a minorenni (art. 80, comma 1, lettera a); non l’aver commesso il fatto avvalendosi di persona dedita al consumo di stupefacenti o in prossimità di una scuola o una caserma (art. 80, comma 1, lettera c e g); non l’essere stata l’offerta o la cessione finalizzata a ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente (art. 80, comma 1, lettera f); non l’essere stato il fatto commesso da persona armata o travisata (art. 80, comma 1, lettera d).

In tal modo, secondo il rimettente, tali fattispecie finirebbero per essere illogicamente e irrazionalmente equiparate ai delitti di spaccio aggravati dall’ingente quantità, ex art. 80, comma 2, t.u. stupefacenti, solo per tale fattispecie aggravata, potendo in realtà giustificarsi (salva la prova contraria) la presunzione di maggior redditività del delitto e il diverso regime di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Senza tacere del fatto che, sempre ad avviso del rimettente, la previsione normativa discriminerebbe, sottoponendoli al gravoso onere della prova, i condannati per singoli fatti di spaccio (benché aggravati ex art. 80, comma 1, t.u. stupefacenti) rispetto ai partecipanti a un’associazione criminale finalizzata allo spaccio di non lieve entità (art. 74, comma 2, del medesimo testo unico), i quali potrebbero accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato secondo la procedura ordinaria, nonostante che il carattere stabile dell’associazione «suggerisca una più spiccata capacità di produrre ingenti ricchezze delittuose».

1.4.– In via subordinata, il rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui ricomprende tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore al limite previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 t.u. stupefacenti diversi dall’ipotesi del comma 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui al successivo art. 80, comma 1, lettere a) e b), e – in via di ulteriore subordine – nella parte in cui ricomprende i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 4, t.u. stupefacenti, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui al successivo art. 80, comma 1, lettere a) e b).

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o non fondate.

2.1.– In punto di rilevanza, l’Avvocatura, dopo aver ricordato che l’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), condiziona l’accesso incidentale alla Corte costituzionale al requisito che il giudizio principale «non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e che la costante giurisprudenza costituzionale reputa che tale requisito non sia integrato allorché la questione abbia carattere meramente ipotetico o virtuale (sono citate le sentenze n. 134 del 2016, n. 281 del 2013 e n. 45 del 1972 nonché le ordinanze n. 26 del 2012, n. 176 del 2011 e n. 363 del 2010), ha rilevato che il giudice a quo non avrebbe in alcun modo affrontato il tema della prova contraria che l’imputato avrebbe dovuto offrire per vincere la presunzione derivante dalla pregressa condanna a suo carico, né avrebbe spiegato i motivi per cui la produzione documentale allegata all’istanza non sarebbe stata idonea.

2.2.– Nel merito, la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per la non fondatezza delle questioni sollevate sia in via principale che gradata, ribadendo che – come già riconosciuto dalla sentenza di questa Corte n. 139 del 2010 – la finalità di evitare che del patrocinio previsto per i non abbienti si avvalgano coloro che sono in possesso di ricchezze occulte acquisite tramite attività delittuose ben può giustificare il ricorso a presunzioni, purché queste siano superabili mediante prova contraria.

Considerato in diritto

3.– Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui ricomprende tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato i condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 t.u. stupefacenti, diversi dalle ipotesi di cui al comma 5, ove ricorrano le aggravanti di cui al successivo art. 80, comma 1.

In subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia nella parte in cui ricomprende – tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato – i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 t.u. stupefacenti, diversi dalle ipotesi di cui al comma 5, ove ricorrano le aggravanti di cui al successivo art. 80, comma 1, lettere a) e b).

In ulteriore subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia nella parte in cui ricomprende tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato i condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73, comma 4, t.u. stupefacenti ove ricorrano le aggravanti di cui al successivo art. 80, comma 1, lettere a) e b).

Dette questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate nell’ambito di un giudizio penale in cui l’imputato, cittadino extra UE, è stato condannato per il reato di tentato furto semplice. Il giudice rimettente, infatti, riferisce che, nel corso di tale procedimento l’imputato ha chiesto di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che dal certificato penale è emersa a carico dello stesso una sentenza di applicazione della pena su richiesta per alcuni reati in continuazione, previsti e sanzionati dall’art. 73, comma 4, t.u. stupefacenti, aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1, lettere a) e b), in relazione ai quali l’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia contempla la presunzione di superamento del limite di reddito utile ai fini dell’ammissione al beneficio in questione.

3.1.– In punto di rilevanza, il rimettente ricorda che, con sentenza n. 139 del 2010, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia nella parte in cui non prevedeva la possibilità che i condannati in via definitiva per taluno dei reati ostativi ivi previsti potessero offrire prova contraria rispetto alla presunzione di legge. Segnala inoltre che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la presunzione di superamento del limite reddituale non viene meno in caso di estinzione degli effetti penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta.

Sulla scorta della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata in data 19 maggio 2000 e divenuta irrevocabile il successivo 3 ottobre, il rimettente rileva che risulta potenzialmente ostativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato l’applicazione della pena per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, t.u. stupefacenti, aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 1, lettere a) e b), ossia per il delitto di detenzione e spaccio di stupefacenti aggravato per aver commesso il fatto avvalendosi di minorenni e per aver ceduto gli stupefacenti anche a minorenni. Si tratta infatti di un’ipotesi criminosa per la quale trova applicazione la presunzione di superamento del limite reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice a quo riferisce che all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato l’imputato ha allegato un’autodichiarazione da cui risulta che egli: 1) possiede un reddito personale risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022, 2023 e 2024 non superiore al limite previsto dalla legge; 2) non convive con alcuno e, pertanto, non vi sono redditi familiari da computare; 3) non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati, né in Italia né all’estero; 4) è senza fissa dimora e ha trascorso lunghi periodi di detenzione; 5) ha presentato la richiesta all’autorità consolare della prescritta certificazione concernente eventuali redditi all’estero.

Tanto premesso, il rimettente rileva che «[l]’istante ha […] omesso di fornire la prova contraria che sarebbe stata necessaria […], limitandosi a presentare la consueta autocertificazione e allegando unicamente una certificazione unica e due buste paga del 2022», e che, sulla scorta della previsione dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia, la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere rigettata.

3.2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione perché il rimettente non avrebbe speso alcun argomento per motivare l’inidoneità della descritta produzione documentale a superare la presunzione di legge.

3.3.– L’eccezione è fondata.

La giurisprudenza costituzionale è salda nell’affermare che: 1) la questione incidentale di legittimità costituzionale è ammissibile quando l’ordinanza di rimessione è argomentata in modo da consentire il controllo esterno della rilevanza attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il giudice rimettente afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata (ex plurimis, sentenze n. 179 del 2024, n. 94 del 2023, n. 237 del 2022 e n. 259 del 2021); 2) non compete a questa Corte «un diverso inquadramento dei dati probatori» acquisiti al processo a quo e valutati dal rimettente per ritenere provati i presupposti di fatto che determinano l’applicabilità della norma sospettata d’illegittimità costituzionale (sentenza n. 122 del 2024).

È tuttavia del pari consolidato l’orientamento che richiede al giudice a quo una motivazione «sufficientemente chiara» (sentenza n. 110 del 2024) in punto di rilevanza, ossia una motivazione «non palesemente erronea o contraddittoria» quanto alla «valutazione, a lui riservata, del materiale allegatorio e probatorio» (sentenza n. 164 del 2023). Ciò perché il requisito della rilevanza «implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale», ossia che «il dubbio di contrasto con la Costituzione investa una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere» (sentenza n. 269 del 2022).

Proprio per ciò, questa Corte ha sottolineato la necessità che gli argomenti spesi dal rimettente non siano «carenti e contraddittori»: in ipotesi del genere, infatti, si «finisce […] per eludere l’esigenza di una adeguata motivazione relativa al profilo centrale che condiziona la rilevanza nella vicenda oggetto del giudizio a quo» (sentenza n. 249 del 2021).

3.4.– I descritti requisiti motivazionali risultano particolarmente pregnanti in casi come quello in esame. Con la sentenza n. 139 del 2010, infatti, questa Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia nella parte in cui non ammetteva prova contraria rispetto alla presunzione di superamento del limite reddituale a carico di chi avesse riportato condanna definitiva per i delitti ivi contemplati, ha bensì affermato che la declaratoria di illegittimità costituzionale «non elimina dall’ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell’onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio» (con la conseguenza che «[s]petterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di “non abbienza”», indicando e documentando «concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l’effettiva situazione economico-patrimoniale»), trasformando la presunzione da assoluta in relativa (sentenza n. 223 del 2022), ma ha aggiunto che «[r]ispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà l’obbligo di condurre una valutazione rigorosa e allo scopo potrà certamente avvalersi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati all’art. 96, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002», ossia della richiesta al questore di informazioni relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dal richiedente, da acquisirsi anche a mezzo di accertamenti della Guardia di finanza.

Nello stesso solco, la giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla sentenza n. 139 del 2010 ha affermato che la necessità che il giudice conduca accertamenti in merito alle condizioni economico-patrimoniali dell’istante, anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, t.u. spese di giustizia, è esclusa solo qualora il richiedente, che versi nella condizione prevista dall’art. 76, comma 4-bis, del medesimo testo unico, non abbia allegato alcun concreto elemento di fatto idoneo a consentire il superamento della presunzione (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 17 giugno-10 luglio 2014, n. 30499; più recentemente, Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 22 marzo-11 aprile 2022, n. 13742). Il procedimento logico che, giusta la regola dettata dall’art. 2729 del codice civile, il giudice è tenuto a seguire è stato infatti declinato nel senso che all’istante spetta dimostrare, con allegazioni adeguate, il proprio stato di non abbienza e al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 22 novembre-15 dicembre 2016, n. 53387). Il che, del resto, è coerente con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza civile in materia di prova del fatto negativo: non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la prova del medesimo può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali il fatto negativo possa desumersi (tra le tante, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 settembre 2019, n. 23789). La presunzione, del resto, altro non è che la conseguenza che la legge (e poi il giudice) trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto (art. 2727 cod. civ.).

3.5.– Ciò posto, si è già ricordato che il giudice a quo, nel motivare in punto di rilevanza, ha semplicemente affermato che l’istante avrebbe «omesso di fornire la prova contraria che sarebbe stata necessaria […], limitandosi a presentare la consueta autocertificazione e allegando unicamente una certificazione unica e due buste paga del 2022». Nulla, però, il giudice ha detto in ordine alle risultanze della documentazione prodotta o alle allegazioni dell’istante circa l’assenza di redditi derivanti da familiari conviventi e di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, così come rispetto all’allegazione di essere senza fissa dimora e di aver trascorso lunghi periodi di detenzione o di non avere redditi provenienti dall’estero. Indipendentemente dal fatto che si tratta di allegazioni che – giusta quanto affermato dalla sentenza n. 139 del 2010 di questa Corte e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – avrebbero potuto indurlo a compiere gli accertamenti di cui all’art. 96 t.u. spese di giustizia, che invece non risultano effettuati, non si può nella specie non rilevare che, risalendo la sentenza di applicazione della pena su richiesta al 19 maggio 2000, cioè a oltre venticinque anni fa, la valutazione di tali allegazioni avrebbe dovuto essere particolarmente pregnante, allo scopo di evitare che l’illimitata durata nel tempo della presunzione si trasformi in una sanzione impropria, consistente nella limitazione perpetua all’esercizio di un diritto fondamentale come quello di difesa.

Detto altrimenti: se è vero che la citata sentenza n. 139 del 2010, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia, ha ravvisato un elemento di irrazionalità nella «illimitata durata nel tempo della preclusione all’accertamento dell’effettiva situazione economica dei soggetti che richiedono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato», si deve ritenere che l’onere di allegazione e prova necessario a vincere l’attuale presunzione iuris tantum debba logicamente modularsi non solo in relazione al fatto accertato nella sentenza di condanna per il reato potenzialmente ostativo, ma anche alla data della sentenza stessa, nel senso che, quanto più essa è lontana nel tempo, tanto meno invincibile deve di conseguenza considerarsi la presunzione concernente il possesso di redditi illeciti e tanto più attenuato deve considerarsi l’onere probatorio richiesto per superarla. Il che equivale a dire che il giudice a quo avrebbe dovuto non solo spiegare perché non ha reputato di dover compiere gli accertamenti di cui all’art. 96, comma 3, t.u. spese di giustizia, ma altresì perché la prova documentale offerta e le allegazioni concernenti l’assenza di altri redditi, l’essere senza fissa dimora e l’aver trascorso lunghi periodi di detenzione non potevano essere considerate rilevanti, a fronte di una condanna così risalente nel tempo, al fine di considerare assolto l’onere probatorio di legge.

3.6.– Tanto premesso, deve pertanto ritenersi che il giudice rimettente abbia reso una motivazione carente in punto di valutazione delle allegazioni e delle prove raccolte nel processo principale, così impedendo financo quel controllo esterno delle ragioni per le quali egli afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata. Questa Corte – giova ripeterlo – non può sostituirsi al giudice a quo nella valutazione del materiale probatorio e delle allegazioni compiute dalle parti, ma può e deve verificare ch’egli sollevi la questione solo dopo aver vagliato – con tutti gli strumenti astrattamente a sua disposizione – le allegazioni e le prove offertegli, onde scongiurare il rischio che, in dipendenza di un lacunoso accertamento dei fatti, la questione di legittimità costituzionale abbia carattere puramente ipotetico ed eventuale.

Le affermazioni che precedono non valgono certo a revocare in dubbio la costante giurisprudenza di questa Corte che, «[a]nche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità», reputa sufficiente che «la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale incida sul percorso argomentativo che il rimettente è chiamato a compiere, quand’anche il tenore della decisione non muti» (sentenza n. 122 del 2024 e precedenti ivi richiamati). Un orientamento, quello ora rammentato, che è finalizzato a collegare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale all’interesse oggettivo che il giudice non applichi norme costituzionalmente illegittime e non già al soggettivo interesse delle parti del giudizio principale a ottenere una decisione favorevole. La particolare “apertura” di detto indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, non esime il giudice a quo dal ricostruire il nesso di rilevanza. Conseguentemente, nella specie, il rimettente era tenuto a formulare (e a motivare congruamente) una prognosi circa l’applicabilità della presunzione di legge oggetto di contestazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA


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