REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall’art. 2, comma 8, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di J.R. G.C., con ordinanza del 20 febbraio 2025, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;
deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
Ritenuto che, con ordinanza del 20 febbraio 2025 (reg. ord. n. 48 del 2025), il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall’art. 2, comma 8, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che, quando procede all’identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all’Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici;
che il giudice a quo riferisce di dover decidere sulla convalida dell’arresto eseguito nei confronti di J.R. G.C., cittadino peruviano presentato direttamente davanti al giudice del dibattimento per il contestuale giudizio, in quanto imputato dei reati di «resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di oggetto atto ad offendere»;
che, secondo l’ipotesi accusatoria, i primi due reati erano stati commessi nei confronti di tre agenti della Polizia municipale di Firenze, dopo che questi ultimi – interrompendo l’assunzione delle sommarie informazioni testimoniali che J.R. G.C. era stato chiamato a rendere presso i locali della stessa Polizia municipale – lo avevano informato della loro intenzione di deferirlo all’autorità giudiziaria per il reato di favoreggiamento personale e che dovevano quindi procedere, ai sensi della norma censurata, al suo accompagnamento «presso altro Reparto» per il fotosegnalamento, «in quanto cittadino extra UE»;
che ciò avrebbe determinato una reazione violenta da parte dell’indagato, il quale, al fine di opporsi al compimento degli atti d’ufficio, sostenendo di non capire il motivo dell’accompagnamento ai fini di identificazione e di dover andare «a riprendere i figli», avrebbe iniziato a spintonare e strattonare con forza gli agenti, intervenuti per calmarlo, cagionando loro lesioni personali;
che il giudice a quo, per «poter addivenire ad una corretta decisione riguardo alla convalida dell’arresto e all’applicazione della misura cautelare» richiesta dal pubblico ministero, ritiene necessario sollevare questioni di legittimità costituzionale dell’art. 349, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui «prevede che, quando procede all’identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, la Polizia Giudiziaria procede sempre ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici»;
che, per il rimettente, nel momento in cui «era sentito a sommarie informazioni», l’imputato era stato già compiutamente identificato «con carta d’identità italiana» ed era «titolare e in possesso del permesso di soggiorno» rilasciato dalla competente questura, documenti entrambi presenti in fotocopia agli atti del fascicolo, rilasciati da pochi mesi e corredati da fotografie «molto recenti»;
che, in ogni caso, in sede di richiesta del permesso di soggiorno, erano stati effettuati anche i rilievi dattiloscopici «di rito», con conseguente attribuzione di un «Codice Univoco Identificativo, agilmente reperibile dagli operanti grazie alle banche dati in uso», di modo che non sarebbe stato affatto necessario procedere ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, peraltro da compiere presso altro ufficio distante «circa 3-4 km»;
che, tuttavia, questi accertamenti costituivano «atto obbligatorio dell’ufficio», essendo imposti «rispetto ai soggetti cittadini di Stati Extra UE», proprio ai sensi dell’art. 349, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., sicché, solo se le questioni sollevate fossero accolte, l’accompagnamento presso il diverso ufficio della polizia municipale potrebbe essere considerato «non necessario né utile» e quindi costituzionalmente illegittimo, venendo in rilievo una «compressione superflua della libertà personale», che, nella prospettiva del rimettente, farebbe venire meno il «requisito oggettivo del delitto di cui all’art. 337 c.p.», rilevante altresì «ai fini dell’aggravante contestata per il delitto di lesioni»;
che, sempre in punto di rilevanza, ma «[i]n altra prospettiva», per il giudice a quo «si potrebbe ritenere che l’atto dell’accompagnamento fosse arbitrario» e, quindi, che la resistenza opposta fosse «non punibile ai sensi dell’art. 393 bis c.p.», con la conseguenza che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale nei termini prospettati inciderebbe «significativamente sia ai fini del giudizio sulla convalida dell’arresto», «sia in relazione alla richiesta di applicazione di misura cautelare»;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, la ratio della disposizione censurata sarebbe «chiaramente» quella di consentire «l’ascrizione delle corrette generalità» alla persona sottoposta a indagini e, in ogni caso, «l’identificazione fisica dell’individuo coinvolto», per evitare il rischio che i procedimenti penali «si svolgano in relazione a generalità non corrette o, addirittura, in relazione alle generalità di altri soggetti estranei alle vicende processuali»;
che, di conseguenza, il rischio al quale la disposizione censurata intenderebbe porre riparo potrebbe concretizzarsi solo quando a essere coinvolti nei procedimenti penali siano «soggetti privi di documenti o muniti di documenti di altri Paesi», mentre una ripetizione dei rilievi fotodattiloscopici sarebbe «irragionevole e inutilmente limitativa della libertà personale» quando rivolta verso un soggetto la cui identità – come nel caso di specie – «sia già univocamente accertata»;
che la previsione normativa difetterebbe anche del requisito della proporzionalità, che dovrebbe invece «contraddistinguere tutte le misure limitative di diritti fondamentali», dal momento che il legislatore avrebbe reso «obbligatoria una compressione della libertà personale anche in casi in cui detta limitazione non sarebbe affatto necessaria»;
che, infine, l’art. 3 Cost. sarebbe leso anche «in relazione all’ingiustificato diverso trattamento dei soggetti sulla base del mero dato della cittadinanza», dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità (di cui vengono richiamati alcuni arresti), «per i soggetti non ricompresi nelle categorie indicate nel novellato art. 349, co. 2 c.p.p.», il cosiddetto fermo di identificazione previsto dal comma 4 della medesima disposizione è ammesso solo nel caso in cui il soggetto richiesto «neghi ogni forma di collaborazione o fornisca generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità», considerandosi altrimenti illegittima la privazione della libertà personale, con conseguente possibilità di configurare l’esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale;
che, per il rimettente, una diversa interpretazione, conforme a Costituzione, non sarebbe praticabile, «chiaro essendo il dato letterale»;
che nel giudizio costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate;
che l’interveniente ritiene, in primo luogo, implausibile la motivazione sulla rilevanza delle questioni, non essendo applicabile «l’art. 2, comma 2, del Codice penale (abolitio criminis)», dal momento che la punibilità della condotta rimarrebbe immutata anche nel caso in cui l’elemento normativo della fattispecie – l’atto d’ufficio – venisse meno «per effetto di una modifica legislativa»;
che, in ogni caso, per l’interveniente il «venir meno dell’elemento normativo atto di ufficio, inteso quale azione doverosa al cui compimento il pubblico ufficiale è tenuto», non consentirebbe l’applicabilità – alternativamente postulata invece dal rimettente – della «scriminante dell’art. 393-bis c.p.», dovendosi nettamente distinguere tra «atto (divenuto) illegittimo» e atto ab origine arbitrario;
che il rimettente avrebbe dovuto preliminarmente accertare che l’atto compiuto dal pubblico ufficiale fosse «del tutto ingiustificato o persecutorio», oppure «abusivo e sproporzionato in relazione alla situazione nella quale il funzionario è chiamato a porlo in essere», perché solo in tal modo potrebbe ritenersi integrata l’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen.;
che, nel merito, le questioni sarebbero comunque non fondate;
che sarebbe innanzitutto insussistente la lamentata disparità di trattamento tra le diverse categorie di soggetti individuate nell’art. 349 cod. proc. pen., in quanto tale disposizione sarebbe coerente con i diversi principi che governano la cooperazione giudiziaria, rispettivamente all’interno e all’esterno dell’Unione europea, dovendosi considerare che molti Stati non appartenenti a quest’ultima, «in ipotesi non remota», potrebbero non offrire la collaborazione eventualmente richiesta dall’autorità giudiziaria italiana;
che l’Avvocatura riconosce che i rilievi fotodattiloscopici ai quali il cittadino straniero viene sottoposto all’atto del rilascio del permesso di soggiorno vengono raccolti in una scheda «cosiddetta AFIS», nell’ambito del sistema automatizzato per l’identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d’identità del Ministero dell’interno, con la generazione in automatico del «CUI (Codice Univoco Identificativo)», codice alfanumerico legato univocamente alla persona;
che, tuttavia, la disposizione censurata svolgerebbe una funzione diversa, essendo volta «a rafforzare il sistema di identificazione dell’indagato», in vista della «corretta iscrizione dei provvedimenti giudiziari nel certificato del casellario» e ciò «a garanzia del procedimento penale», dal momento che soltanto mediante la comparazione dei rilievi fotodattiloscopici raccolti durante la procedura di identificazione svolta ai sensi dell’art. 349, comma 2, cod. proc. pen. con quelli conservati nella scheda AFIS sarebbe possibile «fornire all’Autorità giudiziaria procedente la certezza sull’identità del soggetto coinvolto nel procedimento», evitando «equivoci generati dall’utilizzo di “alias” da parte di uno stesso soggetto ed eventuali omonimie» e consentendo di ottenere informazioni su «eventuali precedenti penali, definiti o pendenti, ovvero eventuali procedimenti penali internazionali»;
che non a caso, ricorda ancora l’Avvocatura, l’art. 4 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)», dispone che ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto nel casellario giudiziale per estratto, e che quest’ultimo deve contenere, oltre a «cognome, nome, luogo e data di nascita», anche il «codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento»;
che, mentre per i cittadini italiani e per quelli di uno Stato dell’Unione europea aventi domicilio fiscale in Italia tale elemento d’identificazione è rappresentato dal codice fiscale, per i cittadini di uno Stato dell’Unione europea privi del codice fiscale nonché per i cittadini di Stati extraeuropei e per le persone di cui non è nota la cittadinanza o per gli apolidi, l’art. 43 del medesimo d.P.R. n. 313 del 2002 prevede che, «[a]l fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento» a tali soggetti, siano stabilite regole tecniche che permettano «l’adozione di un codice identificativo attraverso l’utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell’interno», sicché non sarebbe irragionevole, né lesivo del canone della proporzionalità, ritenere che le due diverse forme di identificazione del cittadino extra UE (quella per il rilascio del permesso di soggiorno e quella in sede di avvio delle indagini preliminari) assolvano a «funzioni distinte».
Considerato che il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 349, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, quando procede all’identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all’Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici;
che l’Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità delle questioni;
che l’eccezione è fondata;
che, infatti, è errato il presupposto ermeneutico sul quale l’ordinanza di rimessione fonda la valutazione di rilevanza delle questioni;
che, per il giudice a quo, l’«atto» contemplato dall’art. 337 cod. pen. sarebbe solo quello “obbligatorio” previsto dalla disposizione censurata e, pertanto, venuta meno l’obbligatorietà, il reato di resistenza a un pubblico ufficiale non sarebbe più configurabile, per carenza di un elemento oggettivo della fattispecie;
che, al contrario, per la giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 7 ottobre 2022-30 gennaio 2023, n. 3945), ai fini della configurabilità del delitto di resistenza a un pubblico ufficiale, è irrilevante la natura dell’atto posto in essere da quest’ultimo, purché lo stesso venga compiuto in attuazione anche del solo dovere generico di svolgere la propria attività nel modo più efficace per il conseguimento dei fini dell’ufficio (e sempre che di tale attività sia percepibile la legittimità da parte di chi ad essa sia stato sottoposto), sicché, se anche fosse dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione censurata, il primo periodo del comma 2 dell’art. 349 cod. proc. pen., pur senza imporlo, avrebbe comunque concesso al pubblico ufficiale la facoltà di compiere l’atto contro il quale è stata oggettivamente opposta resistenza;
che, anche in forza di quanto appena illustrato, appare altresì del tutto insufficiente la motivazione in ordine all’eventuale applicabilità della esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., che, secondo una prospettazione alternativa del rimettente, conseguirebbe a una sentenza di accoglimento delle questioni sollevate, ove pure si ritenesse che essa non escluda la configurabilità del delitto di cui all’art. 337 cod. pen.;
che il giudice a quo, a fronte di un atto comunque rientrante, come detto, nei limiti delle attribuzioni del pubblico ufficiale, ha omesso – anche solo al fine di escluderne la decisività – qualsiasi accertamento, che l’Avvocatura generale dello Stato ritiene invece dirimente, sull’arbitrarietà dell’atto contro il quale l’imputato ha opposto resistenza, anche in considerazione dei diversi indirizzi (descritti, tra le ultime, da Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 26 novembre 2021-1° marzo 2022, n. 7255) che ancora persistono nella stessa giurisprudenza di legittimità, in ordine alla relativa nozione, e particolarmente al suo collegamento al carattere consapevolmente abusivo, sproporzionato o vessatorio dell’atteggiamento assunto dal pubblico ufficiale;
che, in definitiva, la motivazione in punto di rilevanza non supera il vaglio di non implausibilità riservato a questa Corte in ordine alla dedotta impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla soluzione delle questioni sollevate;
che, pertanto, esse vanno dichiarate inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall’art. 2, comma 8, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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